Doc. III, n. 1

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

composta dai deputati:

FEDERICO FORNARO, Presidente; CARMELA AURIEMMA e GIANDIEGO GATTA, Vicepresidenti; MADDALENA MORGANTE, GIULIO CESARE SOTTANELLI e GIANLUCA VINCI, Segretari; DAVIDE AIELLO, STEFANIA ASCARI, PINO BICCHIELLI, FRANCESCO EMILIO BORRELLI, ALICE BUONGUERRIERI, STEFANO CANDIANI, DIMITRI COIN, MARCELLO COPPO, BENEDETTO DELLA VEDOVA, ALESSANDRO GIGLIO VIGNA, GIANDONATO LA SALANDRA, ILENIA MALAVASI, MARIA STEFANIA MARINO, FRANCESCO MICHELOTTI, ANNA LAURA ORRICO, MASSIMILIANO PANIZZUT, ANDREA PELLICINI, PIETRO PITTALIS, FABIO PORTA, GIANFRANCO ROTONDI, LUCA SBARDELLA, ALESSANDRO SORTE, NICOLA STUMPO e EUGENIO ZOFFILI, Componenti

sull'elezione contestata della deputata

Anna Laura ORRICO per il Collegio uninominale n. 2
della XXIII Circoscrizione Calabria

Relatrice per la maggioranza: MORGANTE

Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 2025

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  Onorevoli Colleghi! — La Giunta delle elezioni, nella seduta pubblica del 17 gennaio 2025, ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico, proclamata nel Collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione Calabria (la cui elezione era stata dichiarata contestata dalla Giunta nella seduta del 19 novembre 2024) e, per l'effetto, la proclamazione della medesima per il collegio plurinominale (unico) della XXIII circoscrizione Calabria nella lista Movimento cinque Stelle; conseguentemente, l'annullamento dell'elezione della deputata Elisa Scutellà per il collegio plurinominale della XXIII circoscrizione Calabria nella lista Movimento cinque Stelle (M5S), proclamata ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del dPR 361/1957 per la lista M5S; nonché la proclamazione a deputato nel Collegio uninominale n. 2 della XXIII circoscrizione Calabria del ricorrente Andrea Gentile.
  I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta delle elezioni a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.

1. – La proclamazione dell'on. Anna Laura Orrico e il ricorso del candidato Gentile.

  Nelle elezioni del 25 settembre 2022 la candidata del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, è stata proclamata eletta nel collegio uninominale n. 2 (Cosenza) della XXIII circoscrizione Calabria, con una cifra elettorale di 66.193 voti. Al secondo posto per numero di voti è risultato il candidato Andrea Gentile, con una cifra elettorale di 65.711, quindi con una differenza di 482 voti in meno rispetto alla proclamata.
  Avverso la proclamazione della deputata Orrico è stato presentato, nei termini previsti dal regolamento della Giunta, ricorso da parte del candidato della coalizione di Centro-destra (Lega – FDI – FI – Noi Moderati) nel suddetto collegio uninominale n. 2, Andrea Gentile.
  Le motivazioni del ricorso si basavano sul dato, ritenuto molto elevato dal ricorrente, delle schede nulle e bianche rispetto agli altri collegi uninominali della circoscrizione. Ad avviso del ricorrente il dato abnorme delle schede nulle è stato verosimilmente motivato dalla erronea applicazione di norme e dalle contraddittorietà determinate dalla «nota di avvertenze predisposta dalla Prefettura e diffusa in tutte le province calabresi» e presente nelle istruzioni del Ministero dell'interno che recava la seguente indicazione: «se sono stati espressi voti su più candidati uninominali e/o su più liste, anche collegate tra loro, la scheda è nulla».Pag. 3
  Secondo il ricorrente l'indicazione di annullare le schede recanti espressione di voto su più liste collegate rappresenta un evidente errore interpretativo e contrasta con il dPR 361/1957 oltre che con i principi fondamentali della giurisprudenza amministrativa sul favor voti.
  Il ricorso evidenzia, sulla base di 83 dichiarazioni di rappresentanti di lista e cittadini-elettori allegate, che in sede di scrutinio sarebbe emersa una complessiva disomogeneità in particolare nel caso di voto espresso con un segno sul candidato uninominale e uno o più segni su liste collegate, con una mancata attribuzione di 805 voti al ricorrente.
  Viene al contempo sottolineato come l'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) della Calabria, nel decidere sulla assegnazione di voti contestati perché recanti espressione di voto sul contrassegno di più di una lista della medesima coalizione, ha assegnato i voti ritenendo «univoca la volontà dell'elettore di votare il candidato uninominale».
  Nel ricorso viene evidenziato come il ricorrente, essendo candidato sostenuto da più liste coalizzate, sarebbe stato penalizzato in misura maggiore dalla pedissequa applicazione della avvertenza giudicata errata. Ulteriore elemento del ricorso è rappresentato dalle denunciate carenze delle operazioni elettorali: assenza dei verbali di alcune sezioni, per le quali ci sarebbero le sole tabelle di scrutinio; mancata o errata compilazione dei verbali; mancata trasmissione dei verbali all'UCC con necessità di intervento delle forze dell'ordine per reperirne i plichi.

2. – Il procedimento di verifica dei poteri.

  In data 8 novembre 2023 si è svolta la seduta della Giunta delle elezioni dedicata alle risultanze delle operazioni preliminari di verifica svolte dalla relatrice circoscrizionale sui verbali delle singole sezioni elettorali, effettuate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta.
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento interno il relatore o relatrice circoscrizionale è nominato dal Presidente della Giunta a turno in ragione dell'età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, in modo quindi oggettivo e casuale e sempre assicurando che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.
  Dopo l'attività preliminare di verifica, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta sui verbali di tutte le sezioni in cui si articola la circoscrizione Calabria, e, ove si è reso necessario, sulle tabelle di scrutinio, il totale dei voti validi riportati dalla deputata Orrico risultava essere pari a 66.197 mentre il totale dei voti validi attribuiti al candidato Gentile risultava essere pari a 65.713. Veniva quindi confermato il maggior numero di voti validi ricevuti dalla deputata proclamata Orrico rispetto al candidato Gentile, con il divario di voti che passava da 482 a 484. Le schede nulle sono risultate pari a 6.135 e le schede bianche pari a 4.650.
  In base alla relazione sottoposta alla Giunta delle elezioni nella richiamata seduta dell'8 novembre 2023 le variazioni rispetto alle cifre elettorali in base alle quali l'UCC aveva effettuato la proclamazione sono derivate dalle differenze riscontrate nei voti riportati dai due candidati in talune sezioni sulla base del controllo puntuale effettuato Pag. 4sui singoli verbali sezionali (Sez. n. 67 del comune di Cosenza, Gentile 99 voti, dato UCC: 98 voti; Sez. n. 3 del comune di Mongrassano, Orrico 89 voti, dato UCC: 86 voti; Sez. n. 16 del comune di Rende, Gentile 126 voti, dato UCC: 125 voti; Sez. n. 31 del comune di Rende, Gentile 171 voti, dato UCC: 176 voti; Sez. n. 1 del comune di San Lucido, Gentile 127 voti, dato UCC: 122 voti; Sez. n. 4 del comune di San Lucido, Orrico 118 voti, dato UCC: 117 voti).

3. – L'apertura dell'istruttoria e i lavori del Comitato di verifica.

  Nella seduta dell'8 novembre 2023 la Giunta delle elezioni, ritenendo il ricorso presentato dal candidato Gentile non manifestamente infondato ed in aderenza con i criteri generali seguiti per gli altri ricorsi riguardanti le proclamazioni nei collegi uninominali ha deliberato l'apertura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento della Giunta medesima, precisando: «secondo modalità e tempi che saranno definiti in una prossima seduta, in ogni caso prevedendo il riconteggio delle schede bianche e nulle di un campione di sezioni, sulla base dei criteri di validità dei voti stabiliti dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, e rinviando al termine della verifica a campione le successive deliberazioni da parte della Giunta».
  La Giunta ha pertanto disposto l'istituzione di un Comitato di verifica ai sensi dell'art. 11 del proprio regolamento di cui hanno fatto parte i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti nella Giunta delle elezioni: MORGANTE Maddalena (FDI), relatrice, AURIEMMA Carmela (M5S), BICCHIELLI Pino NM (N-C-U-I)-M, BORRELLI Francesco Emilio (AVS), COIN Dimitri (LEGA), DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E), LA SALANDRA Giandonato (FDI), MALAVASI Ilenia (PD-IDP), PITTALIS Pietro (FI), SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE). Il deputato Coin è stato successivamente sostituito, quale rappresentante del gruppo Lega, dal deputato Massimiliano PANIZZUT.
  Nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – come comunicato nella seduta del 23 novembre 2023 – è stata individuata una percentuale pari al 5 per cento delle sezioni del collegio uninominale per il riconteggio del campione di schede bianche, nulle e contestate affidato al Comitato di verifica ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento interno; tale percentuale è stata la medesima per tutti i collegi uninominali per i quali la Giunta ha deliberato l'apertura dell'istruttoria in questa legislatura, ferme restando le successive determinazioni assunte in esito a tale revisione.
  Il Comitato di verifica si è riunito in data 20 febbraio 2024 per la revisione del campione del 5 per cento, individuato con una metodologia che ha consentito una determinazione casuale ed oggettiva delle sezioni oggetto di revisione. Sugli esiti della riunione ha riferito la relatrice circoscrizionale alla Giunta nella seduta del 27 febbraio 2024 evidenziando che, a seguito della revisione del campione di 5 per cento, delle 202 schede bianche esaminate dal Comitato di verifica, 183 sono state confermate mentre 19 schede sono state ritenute dal Comitato riportanti voti validi. Rispetto alle 309 schede nulle esaminate, 258 schede sono state confermate e 51 sono state ritenute contenenti voti validi applicando i criteri di revisione che in via generale e preventiva Pag. 5la Giunta delle elezioni ha adottato, dopo un'articolata discussione, nella seduta del 28 giugno 2023 (allegato 1). All'esito del riconteggio sono stati verificati 70 voti validi, che sono stati quindi attribuiti a tutti i candidati e alle liste; per quanto riguarda il ricorrente e la candidata eletta Orrico, a quest'ultima sono stati attribuiti 11 voti validi; al ricorrente Gentile sono stati attribuiti 40 voti validi.
  Al termine della seduta la Giunta delle elezioni, su proposta del Comitato di verifica, ha convenuto sull'esigenza che si procedesse alla revisione di tutte le schede nulle, bianche e contestate del collegio uninominale tenuto conto degli esiti numerici del primo campione esaminato.
  Le successive riunioni del Comitato di verifica – per un totale di circa 37 ore nell'arco di 6 mesi – hanno avuto luogo nelle giornate del 6, 13, 19 e 26 marzo, del 3, 9, 16, 23 e 24 (due riunioni) aprile, del 21 maggio, dell'11, 19, 25, 26 e 27 giugno, del 9, 10 e 23 luglio; il Comitato ha terminato i propri lavori nella riunione del 31 luglio 2024.
  Gli esiti della verifica delle schede bianche e nulle (non vi erano schede contestate nel collegio) sono stati comunicati e illustrati alla Giunta nella seduta del 17 settembre 2024.
  In tale sede, è stato fatto presente come la verifica delle singole schede elettorali bianche e nulle dell'intero collegio – verifica ampia e approfondita svolta alla presenza di tutti i gruppi e riguardante complessivamente 10.759 schede elettorali – ha comportato l'attribuzione di complessivi 1.623 nuovi voti validi, voti che sono quindi stati attribuiti ai candidati uninominali e alle liste sulla base delle previsioni della vigente legislazione elettorale.
  In tale quadro, sono stati attribuiti alla deputata Anna Laura Orrico 234 nuovi voti validi e al ricorrente, Andrea Gentile, 958 nuovi voti validi.
  Tenuto conto che l'UCC aveva attribuito alla deputata Orrico 66.193 voti validi che, dopo la verifica di tutti i verbali sezionali operata dalla Giunta, sono stati determinati in 66.197 voti validi, la cifra elettorale della deputata Anna Laura Orrico è risultata pari a 66.431 voti a seguito dell'attribuzione dei predetti 234 voti validi da parte del Comitato di verifica.
  A sua volta, considerato che l'UCC aveva attribuito al ricorrente Gentile 65.711 voti validi che, dopo la verifica di tutti i verbali sezionali operata dalla Giunta, sono stati determinati in 65.713 voti validi, la cifra elettorale del ricorrente Andrea Gentile è diventata pari a 66.671 voti a seguito dell'attribuzione dei predetti 958 voti validi da parte del Comitato di verifica.
  La verifica delle schede bianche e nulle da parte del Comitato ha quindi portato alla determinazione delle nuove cifre elettorali riscontrando un esito di 240 voti validi in favore del ricorrente Andrea Gentile rispetto alla deputata proclamata Anna Laura Orrico.
  L'attività del Comitato di verifica nel corso dell'ampia istruttoria svolta è stata illustrata, come anticipato, nella seduta della Giunta plenaria del 17 settembre 2024. Preliminarmente, è stato ricordato come, conformemente ai lavori dei precedenti Comitati di verifica, è stato ritenuto che il principio basilare da seguire nell'istruttoria fosse rappresentato dal favor voti, richiamato dalla legge, dalla giurisprudenza in materia e dai criteri adottati dalla Giunta delle elezioni nella Pag. 6seduta del 28 giugno 2023, volto a salvaguardare la validità del voto espresso nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre nel rispetto dei principi dell'univocità e della non riconoscibilità del voto.
  Nell'ambito del Comitato si è quindi concordato – con modalità definite ex ante e mantenendo caratteri di omogeneità e uniformità in sede di applicazione – su diverse casistiche riscontrate per i casi di nullità, riconducibili in particolare a parole sconvenienti, a segni apposti solo esternamente ai riquadri o all'apposizione di uno o più segni volti a ricomprendere la totalità delle liste o più liste non in coalizione.
  In relazione ai casi in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto in favore di più liste appartenenti alla medesima coalizione elettorale, con unico segno o con più segni, nell'ambito del Comitato si è preso atto dell'orientamento maggioritario di ritenere valido il voto così espresso in virtù del richiamato principio del favor voti.
  Tale impostazione è stata conforme a quella seguita dai due precedenti Comitati di verifica istituiti nella legislatura in corso, che hanno riguardato i ricorsi presentati avverso le proclamazioni nei collegi uninominali U07 della circoscrizione Emilia Romagna e U08 della circoscrizione Lombardia 1, i cui esiti sono stati confermati dalla Giunta delle elezioni che ha ritenuto valide – in assenza di espresse e diverse indicazioni della legge – le fattispecie in cui è risultata chiara la volontà dell'elettore di esprimere il proprio voto in favore di una coalizione di liste, apponendo uno o più segni in favore di liste coalizzate; non sono in tali casi stati riscontrati elementi volti a fare ritenere che l'elettore abbia inteso rendere riconoscibile il proprio voto o disporne l'annullamento.
  È al contempo agli atti del Comitato di verifica il dissenso riguardo a tale impostazione espresso dalla rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle, già evidenziato da tale gruppo in precedenti sedute della Giunta. Come risulta nei relativi verbali del Comitato di verifica, per circa 100 sezioni tale gruppo ha sottolineato, con particolare riguardo ai casi in cui l'elettore abbia tracciato più segni in favore di più liste della coalizione (che sono poi risultati pari a 216 voti per il candidato Gentile), il contrasto dell'orientamento seguito dal Comitato rispetto a quanto indicato nel manuale di istruzioni fornite dal Ministero dell'interno a tutti i presidenti di seggio e la conseguente disomogeneità rispetto all'applicazione delle istruzioni ministeriali sul territorio nazionale, nonché – sempre a parere del gruppo Movimento 5 stelle – il contrasto con le previsioni della legge elettorale vigente.
  La questione del rapporto tra le decisioni assunte in sede di verifica dei poteri rispetto a quanto evidenziato nelle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, pubblicate dal dipartimento elettorale del Ministero dell'interno, struttura amministrativa di tale dicastero, era stata a sua volta oggetto di ampia discussione nelle sedute della Giunta plenaria dedicate all'adozione dei criteri di nullità e validità dei voti, poi approvati nella seduta del 28 giugno 2023 dopo interventi e proposte emendative presentate dai diversi gruppi parlamentari. Analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature sono stati quindi definiti, prima dell'avvio delle attività di verifica delle schede elettorali, criteri ex ante per procedere alla revisione delle schede Pag. 7elettorali, anche parzialmente non corrispondenti alle istruzioni ministeriali ove la Giunta o i Comitati di verifica ne abbiano riconosciuto la fondatezza rispetto alla legge o alla giurisprudenza amministrativa. Nella scorsa legislatura, ad esempio, la questione si pose in relazione alle schede recanti ancora il tagliando antifrode, per le quali la Giunta e i Comitati, in sede di verifica dei poteri ai sensi dell'art. 66 della Costituzione, ritennero validi i voti espressi pur «discosta(ndosi) dagli indirizzi seguiti dai seggi», evidenziando come non potesse essere imputabile all'elettore tale circostanza nel rispetto del principio del favor voti.
  Come riportato nella seduta della Giunta del 19 settembre 2024, dunque, nel corso dei lavori del Comitato di verifica l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti dei gruppi parlamentari ha portato a ritenere validi i voti dell'elettore in assenza di una specifica ed espressa previsione normativa di nullità, richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa sul favor voti in relazione alle elezioni regionali ed amministrative. Il Comitato di verifica ha quindi applicato il «criterio guida» del favor voti nelle diverse fattispecie riscontrate tutte le volte in cui si è trovato di fronte a casi non disciplinati espressamente dalla legge. Nella sua concreta attività, infatti, il Comitato ha ritenuto di applicare, con prudente apprezzamento e senza rigidi automatismi, e con la medesima valutazione per fattispecie omogenee, i criteri per la revisione delle schede elettorali che, in via generale ed astratta, la Giunta ha adottato, dopo un'articolata discussione, nella seduta del 28 giugno 2023, criteri che il Comitato era chiamato ad applicare ai casi riscontrati previa verifica dell'assenza di elementi di riconoscibilità o non univocità del voto.
  Ad esempio, sono stati ritenuti validi i voti espressi dall'elettore con più linee o cerchi su una lista o un candidato, tenendo presente che la giurisprudenza amministrativa ha posto in evidenza come l'apposizione di plurime linee circolari, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza, così come un «marcato "scarabocchio" consiste, in realtà, in una chiara preferenza correttamente espressa nello spazio apposito sul simbolo di lista, rendendo così inequivocabile la volontà dell'elettore». Inoltre il Consiglio di Stato ha ricordato come «una finalità riconoscitiva, e il pericolo di infrangimento del velo di anonimato che deve circondare l'espressione del voto ed il suo successivo "trattamento" nell'ambito del procedimento elettorale, devono essere circoscritti a quelle forme o modalità di esternazione della volontà elettorale che non siano spiegabili con la mera scarsa dimestichezza dell'elettore (compresa la figura dell'elettore dotato di non particolare cultura e/o di età non giovanissima) con le norme elettorali ovvero che non costituiscano il frutto di una propria "personale", quanto non del tutto inverosimile, interpretazione delle regole elettorali».
  Nei casi più incerti, è stato messo agli atti il dissenso di alcuni gruppi riguardo alla decisione del Comitato di considerare validi voti espressi con segni molto marcati e differenti dalla croce, apposti dall'elettore, o appena accennati nel riquadro.
  Sempre in ossequio al principio del favor voti è stato altresì ribadito dal Comitato di verifica il criterio per cui sono da considerarsi Pag. 8validi i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale; il Comitato ha, al contempo, valutato i casi in cui il segno apposto nella parte prevalente giungeva a ricomprendere riquadri di altre liste.
  Nella stessa direzione vanno le pronunce della giurisprudenza amministrativa, tenute presenti nel corso dei lavori del Comitato, riguardanti segni palesemente fortuiti o segni espressi con un semplice tratto di matita anziché una croce.
  A conclusione dei lavori del Comitato è stato quindi rilevato come la metodologia di lavoro del Comitato sia stata analoga a quella seguita nelle precedenti legislature – anche nella vigenza di leggi elettorali diverse – ed ispirata, come detto, al massimo rispetto del voto dell'elettore, in ossequio all'art. 48 della Costituzione.
  Si è preso atto inoltre che nel corso dell'attività di revisione non è stato possibile verificare le schede bianche e nulle della sezione n. 3 del comune di Fagnano Castello e n. 24 del comune di Rende in quanto non sono state rinvenute nel relativo plico. In proposito è stato precisato che, secondo quanto risulta dai relativi verbali sezionali, le schede della sezione 3 di Fagnano Castello sono pari a 14 bianche e 4 nulle e quelle della sezione 24 di Rende sono pari a 3 bianche e 9 nulle, per un totale quindi di 17 schede bianche e 13 schede nulle non rinvenute nei plichi. Si è quindi tenuto conto che anche nelle precedenti legislature tale circostanza non fu ritenuta ostativa alla conclusione dell'attività istruttoria considerando dirimente il fatto che il numero delle schede non rinvenuto fosse inferiore a quello del differenziale dei voti validi complessivamente risultante dall'esito dell'attività di verifica, come nel caso attuale.
  Per alcune sezioni, infine, il Comitato ha verificato che, erroneamente, da parte dei seggi elettorali non è stato applicato quanto disposto dall'art. 59-bis, comma 2, del dPR 361 del 1957, in base al quale: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».
  Si è dunque preso atto, stigmatizzandolo nei verbali del Comitato e riservandosi di procedere a specifiche segnalazioni una volta conclusa la verifica elettorale, che alcuni seggi elettorali hanno ritenuto nulli tutti i voti in tal modo espressi, che sono stati invece correttamente attribuiti, dopo la verifica, alle singole liste e ai relativi candidati uninominali; in taluni casi limite, l'erronea valutazione della nullità in sede di scrutinio ha riguardato quasi tutte le liste e più della metà delle schede erroneamente ritenute nulle.

Pag. 9

  In conclusione, rispetto ai complessivi 1.623 nuovi voti validi verificati dal Comitato all'esito della propria attività, questi sono stati attributi ai candidati uninominali e alle liste sulla base delle previsioni della vigente legislazione elettorale, come di seguito riportati:

CANDIDATO UNINOMINALE

VOTI VALIDI ATTRIBUITI AI CANDIDATI UNINOMINALI

  GENTILE (Lega – FDI – FI – Noi Moderati)

958
(di cui al solo candidato uninominale e ripartiti ex art. 58, terzo comma, dPR 361/1957: 298)

  ORRICO (Movimento 5 Stelle)

234

  PECORARO (AVS – PD-IDP – Imp. Civ-CD – +Europa)

263
(di cui al solo candidato uninominale e ripartiti ex art. 58, terzo comma, dPR 361/1957: 111)

  PAESE (Azione – Italia Viva – Calenda)

60

  SENA (Sud chiama Nord)

4

  CASTELLANO (Partito Animalista – UCDL – 10 volte meglio)

3

  FOSSARI (Partito Comunista Italiano)

12

  GIGLIO (Unione Popolare con De Magistris)

34

  D'AGNI (Italexit per l'Italia)

9

  FLORIO (Vita)

7

  BUCCIERI (Forza del Popolo)

9

  LATTUCA (Mastella Noi di Centro Europeisti)

4

  SCERBO (Italia Sovrana e Popolare)

21

  TROMBINO (Alternativa per l'Italia – No Green Pass)

5

  TOTALE

1.623
(di cui al solo candidato uninominale e ripartiti ex art. 58, terzo comma, dPR 361/1957: 409)

LISTA

  VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLE LISTE (COMPRENSIVI DEL RIPARTO PRO QUOTA)

  Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni

377

  Forza Italia

414

  Lega per Salvini premier

149

  Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-UDC

18

  Movimento 5 Stelle

234

  Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista

187

  Alleanza Verdi e Sinistra

28

Pag. 10

  Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico

35

  + EUROPA

13

  Azione – Italia Viva – Calenda

60

  Sud chiama Nord

4

  Partito Animalista – UCDL – 10 volte meglio

3

  Partito Comunista Italiano

12

  Unione Popolare con De Magistris

34

  Italexit per l'Italia

9

  Vita

7

  Forza del Popolo

9

  Mastella Noi di Centro Europeisti

4

  Italia Sovrana e Popolare

21

  Alternativa per l'Italia – No Green Pass

5

  TOTALE

1.623
(di cui 409 ripartiti pro quota ex art. 58, terzo comma, dPR 361/1957)

  Come risulta dalla tabella riepilogativa, il riparto dei voti verificati come validi nel corso dell'attività svolta è avvenuto sulla base delle previsioni della legge elettorale con l'attribuzione dei voti alle liste e ai relativi candidati uninominali; di questi, per 409 voti validi – che comprendono le fattispecie in cui l'elettore ha tracciato un segno unico o più segni in favore del candidato uninominale e/o delle liste delle medesime coalizioni – l'attribuzione è avvenuta pro quota tra le liste delle coalizioni ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del dPR 361 del 1957 e in favore dei relativi candidati uninominali.
  Con riferimento ai soli candidati Orrico e Gentile il prospetto riportato in allegato (all. 2) reca – distinta per sezioni – l'attribuzione dei voti validi derivanti dal riesame delle schede bianche e nulle svolto dal Comitato di verifica.

  Nella seduta del 17 settembre 2024 la Giunta delle elezioni, dopo aver preso atto degli esiti dell'attività svolta dal Comitato di verifica, ha definito i termini per consentire alle parti l'accesso alla documentazione elettorale sulla base delle previsioni dell'articolo 11, comma 3, del regolamento della Giunta.
  Oltre alle parti è stata altresì ammessa all'istruttoria, in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 12 del suddetto regolamento, la deputata Elisa Scutellà, proclamata nella circoscrizione Calabria dall'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) ai sensi dell'art. 84, comma terzo, del dPR n. 361/1957 a seguito della verifica dell'esaurimento della lista di candidati del M5S, cui risultano assegnati tre seggi nell'unico collegio plurinominale della circoscrizione.
  Nella medesima seduta del 17 settembre 2024, è stata preannunciata a nome del gruppo M5S la richiesta di ulteriori attività istruttorie, in particolare attraverso la verifica di un campione di schede valide. Il rappresentante presso la Giunta del gruppo Forza Italia ha preannunciatoPag. 11 in tale seduta l'irricevibilità sotto il profilo giuridico, a suo avviso, della richiesta di revisione delle schede valide.

4. – Le memorie di parte.

  Dopo la formale comunicazione dell'esito della verifica alle parti e soggetti interessati e aver dato seguito alla facoltà di accesso alla documentazione, nei termini definiti dalla Giunta sulla base delle previsioni dell'articolo 11, comma 3, del regolamento, il ricorrente Andrea Gentile, la proclamata Anna Laura Orrico e la deputata Elisa Scutellà hanno trasmesso, nei termini regolamentari, memorie e chiarimenti, esaminati dal Comitato di verifica nelle riunioni del 23 ottobre e del 5 novembre 2024.

4.1. La memoria del ricorrente Gentile.

  Nella memoria presentata dal ricorrente Andrea Gentile si prende atto del lavoro svolto dal Comitato di verifica, richiamando i diversi profili posti in evidenza nella relazione della seduta del 19 settembre 2024.
  Viene quindi ricordato come la Giunta delle elezioni abbia già in precedenti occasioni seguito criteri per la validità o nullità delle schede parzialmente non corrispondenti alle istruzioni ministeriali per gli uffici elettorali di sezione.
  Si rileva come i voti dichiarati nulli dai seggi e considerati validi dal Comitato siano stati riconosciuti come tali in applicazione del criterio guida in materia elettorale del favor voti, richiamato dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa in materia (tra le altre, Consiglio di Stato n. 66/1987 e n. 5419/2022 nonché TAR Piemonte n. 77/05) e dai criteri adottati dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, principio volto a salvaguardare la validità del voto espresso nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre nel rispetto dei principi dell'univocità e della non riconoscibilità del voto.
  Viene, al riguardo, ricordato nella memoria come tale impostazione sia stata conforme a quella seguita dai due precedenti Comitati istituiti nella legislatura in corso e si richiamano gli esiti del Comitato di verifica e le linee guida seguite in aderenza con la giurisprudenza in materia dove è sempre più fortemente sottolineata «l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto».
  Nella memoria del ricorrente Gentile si evidenzia altresì che il lavoro del Comitato di verifica ha determinato un risultato numerico di per sé oggettivo – e uno scarto di 240 voti «considerevole e netto» – e che, data l'esaustività degli accertamenti svolti dal Comitato e non essendovi motivo di pensare che le schede dichiarate valide dai seggi debbano ricevere una diversa attribuzione, «le risultanze appaiono idonee a costituire prova piena e incontrovertibile da porre a fondamento di una proposta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico». Si richiama al riguardo l'art. 4, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni, che prevede la possibilità di una revisione Pag. 12delle schede valide soltanto «ove ritenuto necessario», quindi – secondo quanto evidenziato nella memoria – «limitando il ricorso a tale accertamento, nel senso di permetterlo solo nei casi in cui senza di esso resterebbero del tutto indefinite le cifre elettorali».
  Viene in proposito altresì citato il precedente del Senato della scorsa legislatura, in cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ritenne esaustiva l'istruttoria svolta dal Comitato mediante la verifica di tutte le schede nulle, bianche e contestate del collegio uninominale, la cui risultante assegnava al ricorrente Corti uno scarto di 55 voti validi sul resistente Patriarca.
  È infine posto in evidenza nella memoria come – altrimenti – si correrebbe il serio rischio di ripetere ex novo le operazioni elettorali in palese contrasto con quanto disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del regolamento della Camera dei deputati che prevede un termine di 18 mesi per la verifica dei poteri, già abbondantemente decorso. Sul tema dell'ampliamento dell'istruttoria e dell'estensione delle verifiche anche alle schede valide, la richiesta di revisione delle schede valide, o di un campione di esse, preannunciata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, viene in tale quadro qualificata come «generica, intempestiva, inammissibile ed infondata nel merito non solo in considerazione dell'ampio scarto tra il ricorrente e l'on. Orrico successivamente all'istruttoria, pari a 240 voti, ma anzitutto perché non sorretta dal principio della prova».
  Si chiede quindi alla Giunta delle elezioni:

   che il lavoro del Comitato debba «senz'altro concludersi con la richiesta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico, proposta che discende esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici derivanti dall'applicazione del principio basilare rappresentato dal favor voti»;

   di «voler proporre l'elezione a deputato del candidato Andrea Gentile nel collegio uninominale n. 2 Cosenza della Circoscrizione Calabria»;

   di ritenere che l'eventuale revisione anche di un campione di schede valide risulterebbe meramente esplorativa lasciando presagire, ad avviso del ricorrente, «dato l'ampio scarto raggiunto, a livello statistico un ampliamento ulteriore dello scarto a favore del ricorrente» e dilatoria perché in contrasto con il principio di economicità dei lavori e lesiva dei «più elementari principi in materia elettorale che prevedono tempi certi e immediati per la definizione del contenzioso».

4.2. La memoria della deputata Anna Laura Orrico.

  Nella memoria della deputata Orrico si eccepiscono diversi profili attinenti, in particolare, ai seguenti aspetti:

   1. l'attendibilità e la legittimità del principio di prova offerto dal ricorrente mediante le dichiarazioni di cittadini elettori. Le carenze dell'istruttoria condotta in prima istanza dal Comitato e il conseguente rilievo giuridico ai fini istruttori;

   2. il necessario accertamento della violazione delle regole che disciplinano l'accesso ai locali deputati allo spoglio. Le ricadute sulla custodia della documentazione elettorale e sulla sua attendibilità;

Pag. 13

   3. il necessario accertamento delle forme e modi con cui gli elettori dichiaranti avrebbero appreso il contenuto dei voti espressi nelle sezioni. Le ricadute sulla segretezza del voto;

   4. la natura della scelta che ha condotto al riconteggio meramente esplorativo delle schede nulle e bianche. Il necessario completamento dell'istruttoria avviata d'ufficio dalla Giunta in ragione del risultato di un riconteggio che ha ridotto il divario fra i due candidati;

   5. la cornice normativa di riferimento: le istruzioni ministeriali, i meccanismi di trasferimento del voto incompleto e le criticità esistenti in rapporto ai principi di cui all'art. 48 della Costituzione;

   6. gli effetti del doppio meccanismo di trasferimento sulla volontà espressa dall'elettore;

   7. l'equivoco del favor voti, quale principio volto alla conservazione di una volontà e non di un atto. L'irrilevanza della giurisprudenza in materia di segni di riconoscimento;

   8. i limitati effetti che conseguono alla soppressione del criterio n. 8 di nullità delle schede e la conseguente impossibilità di affermare un criterio di validità delle schede che dispieghi effetti retroattivi. La violazione dell'art. 48 della Costituzione e dell'art. 3 della Costituzione.

  Nella memoria si evidenziano quindi, ad avviso della deputata Orrico, le carenze dell'istruttoria condotta in prima istanza dal Comitato, nella consapevolezza che «la Giunta delle elezioni ha ampi poteri d'ufficio nell'ambito della verifica dei poteri», rilevando come le carenze lamentate non siano funzionali a «invalidare ex se la scelta di avviare il riconteggio» delle schede nulle e bianche quanto utili «a sottolineare l'indebito vantaggio procedurale che è stato concesso all'avv. Gentile»; i rilievi mossi si «legano inscindibilmente all'esigenza di un supplemento dell'istruttoria dal cui esito possono derivare significative ricadute che investono tanto l'attendibilità del mezzo di prova, in ragione di una possibile compromissione delle schede, quanto la segretezza del voto, in ragione delle modalità con cui sarebbero state acquisite le informazioni sulle singole schede». In entrambi i casi il principio di prova che si invoca a supporto di tali richieste istruttorie «è in re ipsa assunto dai verbali delle sezioni i quali attestano fatti e circostanze diversi da quelli affermati nelle dichiarazioni allegate al ricorso di Gentile».
  Nella medesima memoria si rileva altresì come «la Giunta avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché l'unico principio di prova fornito era documentalmente smentito dai verbali delle operazioni di scrutinio; se non addirittura illegittimo, perché acquisito in violazione delle regole che limitano la partecipazione allo spoglio». Nella memoria si eccepisce quindi che, non essendo stato effettuato alcun riscontro sulla identità dei dichiaranti, sul loro titolo ad accedere ai locali deputati allo spoglio e sulla paternità delle sottoscrizioni, non vi è certezza sulle modalità con cui i dichiaranti hanno appreso gli esiti del voto, se presenziando allo scrutinio o in altro modo, come lascia supporre la formula «de visu o de auditu» utilizzata nel ricorso del candidato Gentile. Secondo quanto evidenziato nella memoria il Comitato avrebbe dovuto innanzitutto accertare preliminarmente l'attendibilitàPag. 14 delle dichiarazioni allegate al ricorso che non trovano riscontro nei verbali sezionali; tale accertamento avrebbe assunto «necessariamente un carattere pregiudiziale, in quanto attinente le condizioni di ammissibilità del ricorso».
  Le considerazioni svolte, relative alle 83 dichiarazioni allegate al ricorso Gentile, portano a sostenere nella memoria della deputata Orrico che «sembrerebbe dimostrata per tabulas una sistematica violazione delle regole che governano la partecipazione di terzi alle operazioni di scrutinio», «perché si ammetterebbe che, senza alcun accertamento sulla relativa identità, chiunque avesse libero accesso ai locali in cui si svolgeva lo spoglio, transitando altrettanto liberamente da una sezione all'altra». Tali rilievi inducono a ipotizzare la sussistenza di «un più grave problema sulla catena di custodia delle relative schede elettorali, perché sarebbero state violate (...) quelle garanzie minime che, limitando l'accesso ai locali in cui si svolgono gli scrutini, sono evidentemente poste a presidio dell'integrità della documentazione elettorale». Di conseguenza, ipotizzando una possibile esposizione delle schede al rischio di manipolazioni, andrebbe appurato «se le stesse siano entrate nella disponibilità di soggetti non identificati».
  Nella memoria della deputata Orrico si ritiene altresì che il criterio applicato dal Comitato di reputare validi i voti per più liste coalizzate contraddica e non applichi il principio del favor voti, che è volto a preservare la volontà dell'elettore quando «non vi siano dubbi sull'unicità del voto».
  Viene quindi ritenuto che considerare validi tali voti contrasterebbe con l'art. 48 della Costituzione poiché la nullità di essi discenderebbe da elementi già conosciuti, quali le Istruzioni ministeriali e i criteri di validità e nullità approvati dalla Giunta della XVIII legislatura; la valutazione contraria implicherebbe un «mutamento retroattivo del criterio di nullità».
  Nella memoria presentata dalla deputata Orrico si rileva altresì che nella legge elettorale non è esplicitamente prevista l'ipotesi, ritenuta «cruciale nel caso de quo», in cui l'elettore abbia tracciato più segni su due o più liste coalizzate oppure un unico segno che attraversi i riquadri di più liste coalizzate. Si rappresentano poi nella memoria alcuni elementi di dubbia costituzionalità sulla legge elettorale.
  Altro rilievo critico a fondamento della memoria presentata dall'on. Orrico è relativo agli effetti del doppio meccanismo di trasferimento della volontà espressa dall'elettore con l'applicazione del riparto pro-quota ai suddetti casi riscontrati dal Comitato.
  Nella memoria si evidenzia quindi che, essendo il divario di voti in favore del candidato Gentile ancora più esiguo di quello che era il divario in favore dell'on. Orrico prima del riconteggio delle schede bianche e nulle, la «naturale prosecuzione dell'istruttoria disposta d'ufficio» sia rappresentata dal riesame delle schede valide, perché l'esito del riconteggio delle schede bianche e nulle «anziché offrire delle indicazioni risolutive, ha restituito uno scenario ancor più incerto».
  Viene richiamato, in proposito, il precedente della XVIII legislatura riferito al collegio uninominale 12 della circoscrizione Lazio 1 e la seduta della Giunta delle elezioni del 21 gennaio 2020 nella quale si concordò di procedere all'esame di un campione di schede valide.Pag. 15
  Nella memoria della deputata Orrico si chiede quindi alla Giunta delle elezioni:

   in via istruttoria di assumere ogni più opportuna iniziativa onde acclarare la correttezza delle operazioni elettorali, se del caso sollecitando l'attivazione dei poteri di inchiesta spettanti alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 82 della Costituzione;

   sempre in via istruttoria, di indire un ciclo di audizioni di esperti in materia elettorale;

   nel merito, di convalidare l'elezione dell'on. Orrico;

   in via subordinata, di procedere al riconteggio integrale dei voti del collegio, estendendo le verifiche anche alle schede valide.

4.3. La memoria della deputata Elisa Scutellà.

  Nella memoria della deputata Scutellà si richiamano diverse anomalie riscontrate nelle dichiarazioni testimoniali allegate al ricorso del candidato Andrea Gentile, rilevando come «la quasi totalità ... (delle) dichiarazioni appare fallace oltreché impossibile e, quindi, mendace». Tale affermazione è motivata dall'analisi dei verbali sezionali, dai quali risulterebbe che nella quasi totalità delle sezioni i «rappresentanti di lista» dichiaranti non risultavano essere tali o, comunque, non risultavano presenti allo scrutinio. Inoltre molti di tali rappresentanti hanno reso dichiarazioni relative a più sezioni, in taluni casi ubicate a distanza chilometrica notevole le une dalle altre. Anche tra le dichiarazioni rese dai cittadini-elettori sarebbe possibile riscontrare le medesime criticità.
  Nella memoria si evidenzia quindi che in nessuna circostanza i rappresentanti di lista presenti – anche se successivamente dichiaranti – «hanno contestato le operazioni dell'ufficio elettorale sezionale. Tanto che nel collegio non sono state rinvenute schede contestate»; non risultano inoltre dai verbali sollevate contestazioni durante lo scrutinio da parte di soggetti diversi dai rappresentanti di lista. Secondo la memoria «in definitiva, le dichiarazioni allegate al ricorso difficilmente potevano essere ritenute veritiere; le stesse, anzi, dovevano essere considerate ictu oculi come artefatte e, quindi, non utilizzate a sostegno del gravame elettorale».
  Sul punto viene formulata la richiesta di dare notizia dell'accaduto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento della Giunta.
  Rispetto al numero di schede bianche risultate valide dopo il riesame del Comitato ne viene evidenziata la particolare ampiezza. In particolare, nella memoria della deputata Scutellà si rileva che «la singolarità del risultato del processo di revisione delle schede bianche sembrerebbe essere il frutto alternativamente: di un'azione, condotta in sede di scrutinio, volta a occultare tra le schede bianche gran parte di quelle che riportavano la preferenza per Forza Italia; ovvero di un'ingerenza, successiva alla chiusura delle operazioni da parte dell'ufficio elettorale sezionale, volta ad "aggiungere" una preferenza per Forza Italia, sulla maggior parte delle schede originariamente bianche pervenute dalle singole sezioni».Pag. 16
  In proposito, nella memoria si rende noto che la deputata Scutellà ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 17 ottobre 2024, trasmessa anche alla Giunta delle elezioni.
  Nella memoria inoltre si «rileva il sospetto che l'anomalo risultato del processo di revisione delle schede bianche sia stato il frutto – come già portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria – di condotte dolose penalmente rilevanti. Da questo punto di vista si ritiene preliminarmente necessario accertare la permanente e continua sicurezza del materiale elettorale dal momento in cui si sono concluse le operazioni degli uffici elettorali sezionali a quello della chiusura dell'istruttoria da parte del Comitato di verifica».
  Nella memoria presentata dalla deputata Scutellà viene ritenuto, sulla base della giurisprudenza amministrativa ivi citata, che il Comitato di verifica abbia «fatto un uso distorto del principio del favor voti», considerando valide schede riportanti segni di riconoscimento che si ritengono idonei a invalidare il voto; si richiamano nella memoria, in particolare, le schede con la presenza di scarabocchi sul contrassegno votato in luogo della croce o le schede riportanti il nome di soggetti che non erano candidati nel collegio uninominale. La memoria contesta altresì il fatto che lo stesso segno – spesso il nominativo del candidato o di altro soggetto – sarebbe stato ritenuto in alcuni casi idoneo a inficiare la scheda e in altri no a seconda della sua posizione (dentro o fuori il riquadro del candidato).
  Nella memoria della deputata Scutellà si chiede in conclusione alla Giunta delle elezioni di: disporre la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente al fine di valutare i profili di illiceità penale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni; sospendere il procedimento di verifica dei poteri del collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato regolamento; in subordine, disporre ulteriori attività istruttorie ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento della Giunta. Sulla base del precedente della XVIII legislatura relativo alla circoscrizione Lazio 1, si chiede «l'ampliamento dell'oggetto della verifica alle schede valide, limitatamente a un campione del 10 per cento delle sezioni elettorali»; in ogni caso proporre la convalida dell'elezione dell'on. Orrico.

5. – Gli esiti dell'esame svolto dal Comitato di verifica sulle memorie presentate dalle parti.

  Nella seduta del 12 novembre 2024 la relatrice circoscrizionale ha illustrato alla Giunta gli esiti dell'esame svolto dal Comitato di verifica sulle memorie e chiarimenti presentati dalle parti e soggetti interessati entro il termine del 18 ottobre 2024.
  Preliminarmente è stato ribadito come sia stato tenuto presente, in tutte le fasi della verifica dei poteri, il principio sancito dalla legge e dalla giurisprudenza, ribadito nei criteri approvati dalla Giunta nella seduta del 28 giugno 2023, che dispone che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatto salvo il caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.Pag. 17
  Per tali ragioni sono stati unanimemente ritenuti validi dal Comitato di verifica i voti espressi dall'elettore, a condizione che fosse apposto un segno sul contrassegno o nel riquadro delle liste, con l'indicazione del leader (anche storico) della lista votata o con la riscrittura del nome di un candidato per la parte proporzionale, ritenendo sussistente, in entrambi i casi, una evidente valenza rafforzativa della scelta effettuata.
  Il Comitato ha, al contempo, dato applicazione, sulla base dell'orientamento maggioritario espresso dai gruppi, alla giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che l'apposizione di plurime linee circolari o scarabocchi, anche marcati, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza.
  È stato ricordato inoltre che sono stati ritenuti nulli, in quasi tutte le occasioni con l'unanimità dei gruppi, i voti recanti solo segni posti fuori dai riquadri presenti nella scheda elettorale, sulla base del criterio di nullità n. 7 deliberato dalla Giunta e di quanto sancisce l'articolo 58 del testo unico per le elezioni della Camera che richiede che il segno sia apposto «sul rettangolo»; sono altresì stati considerati nulli i voti espressi con segni diversi da quelli apposti con la matita copiativa.
  Rispetto alle sezioni segnalate nella memoria della deputata Scutellà il Comitato ha quindi ritenuto di ribadire i criteri – cui si è attenuto dopo un attento e approfondito esame e sulla base dell'orientamento espresso dai gruppi – sempre improntati ai principi di uniformità e trasparenza per tutti i collegi in cui è stata deliberata l'apertura dell'istruttoria nella legislatura in corso. Non sono state infatti riscontrate le discrasie segnalate né, tanto meno, segni di penna a biro o «croci apposte con la stessa mano», né disomogeneità nell'applicazione dei criteri uniformemente seguiti; applicazione che è sempre stata data, a prescindere dalla lista o coalizione di appartenenza, sulla base dei principi generali e giurisprudenziali esposti.
  Per quanto attiene alle questioni poste nelle due richiamate memorie e nella denuncia allegata, con riguardo alle previsioni dell'articolo 5 del regolamento della Giunta delle elezioni in materia di trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, è stato ricordato come tali profili attengano, come emerge anche dai precedenti in materia, ad aspetti che non assumono carattere sostanziale ed invalidante rispetto alle attività di verifica dei poteri che l'articolo 66 della Costituzione assegna alle Camere, tanto più in assenza di elementi di prova dell'elemento soggettivo in merito ai reati ipotizzati dalle parti.
  È stato peraltro ricordato come la Giunta delle elezioni abbia già espresso l'impegno di carattere generale – condiviso da tutti i gruppi – a procedere, non appena conclusa la verifica dei poteri in conformità alla prassi costante, alla segnalazione delle sezioni elettorali, e dei relativi presidenti, per le quali sono state riscontrate circostanze di particolare imperizia o negligenza nella redazione degli atti elettorali.
  Il Comitato ha ritenuto che tali circostanze, per i motivi illustrati, non appaiono in alcun modo idonee ad integrare le fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento della Giunta, richiamato nella memoria della deputata Scutellà; come ribadito infatti nella seduta del 18 dicembre 2002 della Giunta delle elezioni, l'articolo 66 della Costituzione e Pag. 18l'articolo 87 del testo unico di cui al dPR 30 marzo 1957, n. 361, attribuiscono in modo pieno ed esclusivo alle Camere il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei parlamentari. Una ipotetica ed eventuale attività della magistratura «avrebbe la finalità di accertare se le condotte addebitate agli indagati presentino le caratteristiche di un fatto penalmente rilevante e “non certo disquisire in ordine alla verifica dei risultati elettorali”». Come allora evidenziato, ove dovesse accadere che «l'oggetto materiale dell'indagine giudiziaria sia lo stesso dell'attività di verifica dei poteri, le risultanze dell'attività giudiziaria – non potendo in alcun modo configurarsi come attestazione di voti espressi – non costituiscono un vincolo per le Camere».
  Come già evidenziato in precedenti occasioni dunque «la magistratura e le Camere svolgono al riguardo funzioni teleologicamente distinte, essendo il procedimento penale teso ad accertare eventuali fattispecie criminose incorse nello svolgimento delle operazioni elettorali e il procedimento di verifica dei poteri finalizzato a porre in essere gli accertamenti necessari ai fini della convalida dei risultati elettorali». Spetta dunque alle Camere, in questa fase, assicurare il buon andamento della verifica elettorale nel rispetto dei termini, necessariamente brevi, correlati alla durata del mandato elettorale, anche tenendo conto che il termine regolamentare di 18 mesi – seppure di carattere ordinatorio – è già venuto in scadenza e che restano ancora da esaminare diversi ricorsi presentati alla Giunta delle elezioni riferiti alle proclamazioni del 25 settembre 2022. Ciò chiaramente fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta in merito ai casi di riapertura della verifica successivamente alla convalida definitiva in presenza delle specifiche circostanze previste dal regolamento.
  È stato rilevato come non vi sia quindi alcun automatismo che porti alla sospensione del procedimento in presenza di una denuncia; nelle passate legislature e anche nella presente la verifica dei poteri ha regolarmente proseguito il suo corso nel caso, ad esempio, di denunce alla magistratura o di decisioni di una Procura della Repubblica che ha riscontrato anomalie nelle schede elettorali. Nella legislatura corrente, inoltre, con riferimento alla circoscrizione Estero, è stato presentato un ricorso per la ripartizione America meridionale cui è allegata una denuncia-querela trasmessa anche alla Giunta delle elezioni ed è in corso l'istruttoria deliberata dalla Giunta per l'esame da parte del Comitato di verifica delle schede bianche, nulle e contestate.
  Infine, è stato ritenuto importante ricordare le modalità con cui viene assicura la custodia della documentazione elettorale nelle sedi della Camera.
  In particolare, come previsto dalla normativa in materia, sono stati regolarmente trasmessi alla Camera dei deputati tutti i plichi delle 537 sezioni di cui si compone il collegio, con la relativa documentazione elettorale, ai fini delle attività di cui all'articolo 8 del regolamento della Giunta, su cui la relatrice ha riferito alla Giunta medesima nella seduta dell'8 novembre 2023.
  Al termine delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, i plichi contenenti le schede bianche e nulle (9/C/EP) sono sigillati con il bollo dell'ufficio e firmati sul lembo di chiusura da parte dei componenti degli uffici medesimi e dei rappresentanti di lista che lo vogliano.Pag. 19
  Tali plichi, inseriti in apposita busta (9/EP), insieme alla restante documentazione elettorale (tabella di scrutinio, verbale sezionale e ulteriore eventuale documentazione), sono quindi trasferiti all'Ufficio centrale circoscrizionale, nel caso della circoscrizione Calabria istituito presso la Corte di appello di Catanzaro. L'UCC, nell'ambito delle sue attribuzioni, procede alla verifica dei verbali sezionali (talvolta con l'ausilio delle tabelle di scrutinio) e delle schede contestate, ma non delle schede bianche e nulle, il cui plico deve quindi rimanere integro e sigillato per la successiva trasmissione alla Camera.
  Con riferimento alle elezioni del 25 settembre 2022 e alla circoscrizione Calabria, tutti i plichi sezionali sono stati trasmessi dalla Corte di appello di Catanzaro in un unico trasporto, scortato dalle forze dell'ordine, alla sede della Camera di Castelnuovo di Porto. In tale sede i plichi sono stati custoditi in un deposito dotato di sistemi di sicurezza e allarme e sorvegliato 24 ore al giorno dalla polizia di Stato.
  Anche il trasferimento delle buste contenenti la documentazione elettorale sezionale, tra cui i plichi delle schede bianche e nulle, dalla predetta sede a quella di Montecitorio, per il riesame delle schede da parte del Comitato, è avvenuto con la costante presenza della scorta delle forze dell'ordine. Il materiale elettorale trasferito è custodito in locali dotati di allarme permanente, collegato alle competenti strutture incaricate della sicurezza presso la Camera, che detengono le chiavi e un registro dei soggetti cui sono date temporaneamente in consegna. Presso tali locali è consentito l'accesso al solo personale della segreteria della Giunta in ragione delle riunioni del Comitato di verifica.
  I plichi contenenti le schede bianche e nulle – oggetto di deliberazione di revisione da parte della Giunta delle elezioni – sono stati quindi aperti alla presenza dei componenti il Comitato di verifica nel corso delle relative riunioni con l'apposizione, al momento dell'apertura, del timbro della Giunta delle elezioni e della firma della relatrice circoscrizionale.
  Tutti i componenti del Comitato di verifica hanno dunque potuto prendere atto che nessun plico è risultato già aperto e che è stata assicurata l'osservanza di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l'integrità di ciascun plico contenente le schede bianche e nulle. Nessun rilievo o contestazione in merito è stato effettuato nel corso delle riunioni del Comitato di verifica da alcun componente o posto agli atti del medesimo.
  Il Comitato di verifica ha quindi stigmatizzato l'affermazione contenuta nella memoria dell'on. Scutellà, che è apparsa riferita indistintamente ad ogni fase del procedimento, con supposto dolo, ivi inclusa la fase svolta presso la Camera dei deputati per le attività di verifica. Nel corso dei successivi lavori è stato, in ogni caso, preso atto delle precisazioni della rappresentante del gruppo M5S in merito al fatto che non vi è in alcun modo l'intento di fare riferimento alla fase dei lavori del Comitato di verifica presso la Camera dei deputati, essendo ben consapevoli delle misure di sicurezza predisposte e della regolarità dei lavori svolti, intendendosi piuttosto fare riferimento alla fase antecedente alla trasmissione alla Camera dei plichi sezionali.
  Riguardo alle altre questioni poste nelle memorie è stato ricordato dalla relatrice che la decisione della Giunta delle elezioni in merito al riesame delle schede bianche, nulle e contestate del collegio n. 2, Pag. 20assunta nella seduta dell'8 novembre 2023, si è fondata su un criterio, ispirato ai principi generali di trasparenza ed imparzialità, seguito dalla Giunta nelle ultime legislature per assicurare uniformità alle decisioni in merito all'apertura dell'istruttoria a seguito di ricorsi presentati, nei termini di cui all'art. 9 del proprio regolamento, avverso le proclamazioni nei collegi uninominali.
  In base a tale criterio di carattere generale, richiamato da ultimo nelle sedute della Giunta delle elezioni del 3 luglio 2019 (XVIII legislatura) e dell'8 novembre 2023 (XIX legislatura), in presenza di un ricorso e quando il numero delle schede bianche, nulle e contestate del collegio è complessivamente superiore al divario dei voti tra il proclamato eletto e il ricorrente, come risultanti in sede di proclamazione e al termine della attività di verifica compiuta dai relatori su tutti i verbali sezionali, si procede alla apertura dell'istruttoria ed al riesame delle suddette schede.
  Di norma si è convenuto di avviare il riesame da un campione di sezioni, assumendo le successive deliberazioni sulla base degli esiti emersi. In tal modo è stato ritenuto possibile assicurare una attività istruttoria approfondita e improntata al principio di terzietà che la Giunta è chiamata ad assicurare in ogni fase della verifica dei poteri.
  Al contempo, è stato sottolineato come «la cognizione della Giunta è piena e non limitata ai soli motivi di ricorso, come invece avviene nei giudizi civili o amministrativi. La Giunta può decidere in piena autonomia l'oggetto, i tempi e i modi delle verifiche istruttorie che delibera di svolgere, secondo le procedure previste dagli articoli 11 e seguenti del proprio regolamento», come ricordato da ultimo nella seduta della Giunta delle elezioni del 16 luglio 2019. L'attività di revisione è dunque pienamente legittima, atteso che la Giunta – e quindi il Comitato – hanno una cognizione piena su tutta la vicenda, non limitata a particolari attività o da particolari motivi di ricorso.
  Le decisioni della Giunta sono state dunque assunte su tali basi, oggetto di approfondita analisi e valutazione; pertanto, le dichiarazioni contenute nel ricorso non sono quelle che hanno costituito l'elemento propulsivo per l'apertura dell'istruttoria.
  Al contempo, riguardo alle questioni poste in merito alle dichiarazioni allegate al ricorso, nell'ambito del Comitato di verifica è stato evidenziato come, ove vi siano stati soggetti presenti allo spoglio in una sezione di cui non erano elettori o rappresentanti di lista che hanno dichiarato di partecipare alle operazioni di spoglio contestualmente in più sezioni, ci si troverebbe di fronte ad eventuali irregolarità il cui accertamento (o richiamo nel verbale sezionale) sarebbe comunque spettato al presidente del seggio elettorale, mentre non è ovviamente possibile in questa sede accertare eventuali presenze irregolari nel seggio elettorale.
  Per quanto attiene alle questioni poste riguardo al fatto che nella legge elettorale non è esplicitamente prevista l'ipotesi, «cruciale nel caso de quo», in cui l'elettore abbia tracciato più segni su due o più liste coalizzate oppure un unico segno che attraversi i riquadri di più liste coalizzate ed a profili di supposta illegittimità costituzionale della legge elettorale vigente è stato ricordato il costante orientamento espresso dalla Giunta della Camera dei deputati, ribadito da ultimo in questa legislatura nella seduta del 25 luglio 2023, nonché il conforme orientamentoPag. 21 della Giunta del Senato della Repubblica, come da ultimo rappresentato nella seduta del 16 maggio 2023, in cui è sempre stata esclusa la facoltà di remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte sia per le Giunte sia per le stesse Assemblee; sono stati quindi ritenuti non ipotizzabili in questa sede la rimessione di supposte questioni di costituzionalità e un dibattito sul merito delle previsioni della vigente legislazione elettorale che spetta agli organi competenti.
  In merito poi alla decisione – assunta dal Comitato di verifica – di considerare i voti espressi dall'elettore con più segni o con un unico segno in favore di più liste della coalizione alla stregua dei voti espressi in favore del candidato uninominale (e ripartiti quindi pro quota tra le liste ex art. 58, terzo comma del dPR 361/1957), è stato ricordato come tale impostazione si ponga in continuità con gli orientamenti seguiti dalla Giunta delle elezioni per gli altri due Comitati di verifica (relativi alle circoscrizioni Emilia Romagna e Lombardia 1) svolti nella legislatura corrente e con le valutazioni dell'UCC della Calabria per le schede contestate della circoscrizione, espressamente riportate nei relativi verbali a disposizione della Giunta.
  Come per tutti i collegi quindi è stata confermata la medesima impostazione, in tal modo assicurando valutazioni uniformi a prescindere dal collegio interessato dalle attività di verifica o dall'appartenenza politica delle parti, nel rispetto dell'ampia giurisprudenza amministrativa sul favor voti volta a considerare le cause di nullità del voto di stretta interpretazione in ossequio all'art. 48 della Costituzione.
  In tale quadro, il Comitato di verifica ha valutato come l'attribuzione dei voti pro quota (sulla base delle previsioni della legge all'art. 58, terzo comma, del dPR 361/1957) tenga conto della chiara volontà dell'elettore di esprimersi in favore di quella determinata coalizione di liste e della stretta interconnessione tra l'attribuzione del voto al candidato uninominale e alla coalizione di liste che lo sostiene, che è alla base della vigente legge elettorale, come si evince, ad esempio, dalle modalità di presentazione delle candidature e dal riparto previsto nel caso di voto espresso dall'elettore in favore del solo candidato uninominale. Lo stesso UCC della Calabria ha seguito la medesima impostazione, evidenziando come fosse da ritenersi «univoca la volontà dell'elettore di votare il candidato uninominale» e disponendo, di conseguenza, l'attribuzione di tali voti in favore del candidato uninominale ripartendoli ex art. 58, terzo comma, del dPR 361/1957 tra tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.
  È stato quindi fatto presente come tale sia stata l'impostazione seguita dal Comitato di verifica che – previo riscontro dell'assenza di eventuali elementi di riconoscibilità nei voti espressi con più segni in favore di più liste – ha ritenuto che i voti così espressi siano da considerarsi validi per i candidati (uninominali) delle coalizioni e per il loro successivo riparto tra le liste sulla base della previsione di legge.
  L'impostazione seguita ha consentito quindi di assicurare sempre il rispetto del principio alla base della vigente legge elettorale n. 165 del 2017 di necessaria corrispondenza fra i voti riportati dai candidati nei collegi uninominali e quelli attributi alle liste agli stessi collegate nei collegi plurinominali.Pag. 22
  È stato al contempo precisato che il Comitato non ha disposto alcun doppio trasferimento di voti limitandosi a ritenere applicabili le previsioni della legge di cui all'art. 58, terzo comma, del dPR 361 del 1957, per il calcolo pro quota, ai casi in cui ha ritenuto incontrovertibile che l'elettore avesse inteso votare in favore di una determinata coalizione di liste che, come si evince anche dalle prescrizioni della legge elettorale in materia di presentazione delle candidature, è chiamata a sostenere un unico candidato uninominale, con ciò rendendo chiara ed evidente l'interrelazione tra le liste di una coalizione e il relativo candidato uninominale.
  Pertanto, tenendo conto delle previsioni che sono alla base del sistema elettorale vigente, il Comitato di verifica ha ritenuto – con la sola contrarietà espressa dalla rappresentante del gruppo M5S – che le fattispecie in cui era chiara la volontà dell'elettore di esprimersi in favore di una determinata coalizione di liste non potessero non essere trattate in modo eguale a quelle in cui l'elettore si sia espresso in favore del solo candidato uninominale presentato dalle liste della medesima coalizione. Nell'ambito delle schede ritenute valide dal Comitato in favore del ricorrente Gentile e ripartite altresì pro-quota tra le liste della coalizione, recanti un unico segno apposto dall'elettore (82 voti) sono ricomprese sia le schede con un unico segno nel riquadro delle liste della coalizione sia quelle con un unico segno apposto nel riquadro del candidato uninominale.
  In tale contesto, la relatrice ha ribadito che la previsione dell'articolo 66 della Costituzione in base alla quale le Camere «giudicano» in via esclusiva dei titoli di ammissione dei propri componenti, nasce storicamente (prima con lo Statuto Albertino e poi con la Carta fondamentale del 1948) sulla base del principio di indipendenza e autonomia rispetto ad altri poteri costituzionali (e in particolare dal potere esecutivo); la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2021, ricorda «l'ispirazione fondamentale che guidò i Costituenti nell'approvazione di questa norma costituzionale: garantire l'autonomia delle Assemblee parlamentari nella decisione circa le controversie relative ai titoli di ammissione dei propri componenti». La funzione di controllo sui titoli di ammissione dei suoi componenti, infatti, attribuita in via esclusiva, a ciascuna Camera ai sensi dell'art. 66 Cost., è pacificamente riconosciuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, «quale unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni» (Corte costituzionale, sentenze n. 113 del 1993 e n. 259 del 2009). In tale ambito, appare evidente che eventuali criteri interpretativi sulle modalità di «verifica dei poteri» adottati da un'articolazione amministrativa del Ministero dell'interno – pur se utili per l'organizzazione del lavoro dei seggi elettorali – non sono qualificabili come fonti normative e non possono ex se ritenersi vincolanti nei confronti delle Camere, in mancanza di un'espressa indicazione di legge che, sul punto, non è presente. La legge, al contempo, è incentrata sul principio del favor voti, in base al quale le ipotesi di nullità del voto costituiscono l'extrema ratio cui ricorrere solo ove l'elettore abbia manifestato inequivocabilmente l'intento di farsi riconoscere.
  Come ricordato, la Giunta delle elezioni ha già in precedenti occasioni seguito criteri per la validità o nullità delle schede parzialmente non corrispondenti alle istruzioni ministeriali per gli uffici Pag. 23elettorali di sezione. Ed è stato dunque posto in evidenza, nell'ambito del Comitato, come una diversa interpretazione sarebbe lesiva del principio del favor voti – come declinato negli anni dalla giurisprudenza amministrativa in materia (tra le altre, Consiglio di Stato n. 66/1987 e n. 5419/2022 nonché TAR Piemonte n. 77/05), oltre che dalla legge e dai criteri adottati dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023 – in assenza di elementi di riconoscibilità o di mancata univocità del voto dell'elettore. In tale quadro, è stato ritenuto che la pluralità di segni sulle liste collegate, così come un unico segno su più liste, non implichino una volontà contraddittoria, quanto una conferma dell'intenzione di sostenere il candidato uninominale e la coalizione.
  Relativamente alle questioni poste riguardo all'iter di definizione dei criteri, è stato ricordato che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 28 giugno 2023, al termine di un ampio e approfondito dibattito, ha approvato la parte comune degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4, presentati quindi da esponenti di gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, volti a sopprimere un criterio che – nella XVIII legislatura – era stato introdotto con l'approvazione dell'emendamento n. 2 della deputata Parisse, rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle (seduta del 26 giugno 2019), dopo che era stato respinto l'emendamento Nardi e altri n. 1.
  Proprio in considerazione della complessità della questione e dell'esigenza di verificare nel corso dell'attività di revisione eventuali elementi idonei a rendere il voto del singolo elettore riconoscibile, nella legislatura corrente né al Senato né alla Camera è stato formulato un criterio analogo a quello che è stato invece adottato presso questo ramo del Parlamento, a maggioranza, la scorsa legislatura. Tale criterio disponeva la nullità dei «voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste».
  Al contempo, come esplicitato nei criteri approvati dal Senato, viene «in ogni caso privilegiato, in relazione al principio generale di cui al citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il criterio della validità del voto espresso dall'elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva, affidando agli eventuali Comitati (...) il concreto riscontro della validità o meno dei voti espressi, da accertare in sede di revisione delle schede, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere».
  Su tali basi e in assenza quindi di uno specifico criterio di nullità o di validità dei voti espressi con segni sul contrassegno di più liste collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista su più contrassegni di liste collegate, nel corso della legislatura i Comitati di verifica istituiti dalla Giunta delle elezioni della Camera hanno concordato, con la sola contrarietà espressa dai rappresentanti del gruppo M5S, sull'applicazione del criterio del favor voti alle fattispecie in questione ritenendo fosse chiara la volontà dell'elettore di esprimersi in favore di una determinata coalizione (di centro-destra o di centro-sinistra). È stata, al tempo stesso, elaborata una casistica, che potrà avere una portata di carattere generale – cui ci si è attenuti in maniera Pag. 24costante per tutti i collegi – che ha consentito di trattare casi affini in maniera uniforme; è stato applicato, in tutti i casi in cui non sono stati riscontrati elementi di possibile lesione dei principi di univocità e di segretezza del voto, il criterio generale di salvaguardia del voto così da garantire anche all'elettore con «scarsa dimestichezza con le norme elettorali» di vedere validamente espresso il proprio voto.
  Lungo tale direzione si sono espressi anche diversi Uffici centrali circoscrizionali (UCC) in sede di riesame delle schede contestate.
  È stato rilevato come non possa dunque farsi riferimento ad un «mutamento retroattivo del criterio di nullità» riferito alle schede riportanti segni di voto sui contrassegni di più liste coalizzate né può essere accolta l'osservazione secondo la quale «i nuovi criteri verrebbero selettivamente applicati unicamente a quei collegi in cui è stato avviato il procedimento di verifica dei poteri, mentre tutti gli altri collegi del territorio nazionale hanno fatto affidamento sulle Istruzioni ministeriali, regolarmente pubblicate e distribuite in tutte le sezioni».
  Alla base infatti vi è il fondamento stesso della verifica dei poteri e dell'esercizio – da parte di ciascuna Camera, a norma dell'art. 66 Cost. – del «potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti, compreso il riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico della votazione» (Corte Cassazione, Sez. U., 29/01/2019 n. 2348, Corte Cass., Sez. U., 08/04/2008, nn. 9151, 9152 e 9153). Nell'ambito dell'esercizio di tale potere, sulla base delle previsioni dei regolamenti parlamentari e della prassi in materia, che dispongono in merito alle distinte fasi in cui si esplica l'attività di verifica dei poteri, e della legge (art. 72 del dPR 361/1957), è ricompresa la facoltà di revisione delle schede elettorali, e l'individuazione dei relativi criteri di validità e nullità, nel rispetto della legge. Tali criteri necessariamente precedono l'attività di revisione e non possono che riguardare la legislatura di riferimento e i collegi per i quali è stato presentato ricorso, nei termini, da parte dei soggetti titolari di un «interesse personale, diretto e qualificato».
  Infine, nella seduta del 12 novembre 2024 è stato fatto presente che sulla richiesta di proseguire l'istruttoria con l'estensione della verifica ad un campione di schede valide del collegio – preannunciata dal gruppo M5S nella seduta del 17 settembre scorso ed individuata nella misura del 10 per cento nella memoria della deputata Scutellà – non sono emersi, in seno al Comitato di verifica, orientamenti univoci e si è quindi convenuto sull'opportunità che si esprima la Giunta nella sua composizione plenaria. Ai fini della relativa deliberazione sono state richiamate le argomentazioni alla base delle memorie presentate dalle parti e i precedenti in materia nei due rami del Parlamento, ricordando che l'articolo 4 del regolamento della Giunta delle elezioni dispone che «nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali».

6. – La contestazione dell'elezione.

  Nella seduta della Giunta delle elezioni del 12 novembre 2024 si è convenuto di accogliere la richiesta formulata da alcuni membri della Pag. 25Giunta di poter disporre del tempo necessario per approfondire l'ampia relazione svolta dalla relatrice, rinviando alla successiva seduta con il medesimo ordine del giorno.
  Quindi, nella seduta del 19 novembre 2024, la Giunta delle elezioni – dopo aver respinto la richiesta del gruppo M5S di ampliamento dell'istruttoria per mezzo dell'esame di un campione di schede valide – ha approvato la proposta della relatrice circoscrizionale di contestazione dell'elezione della deputata Orrico, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento della Giunta con 17 voti a favore e 8 voti contrari.
  In tale sede è stato altresì ricordato che l'eventuale approvazione, al termine della procedura prescritta dal regolamento della Giunta, da parte dell'Assemblea, della proposta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico nel collegio uninominale Calabria U02 e di proclamazione del ricorrente Andrea Gentile in tale collegio comporterebbe, come effetto automatico, che questa avrebbe titolo al seggio attribuito per la parte proporzionale nel collegio plurinominale (unico) della circoscrizione Calabria. Di conseguenza, in tale caso, la proclamazione della deputata Orrico nel collegio unico plurinominale della circoscrizione Calabria comporterebbe l'annullamento della proclamazione della deputata Elisa Scutellà nella circoscrizione Calabria che, come risulta dal verbale dell'UCC, è stata conseguenza dell'esaurimento della lista di candidati (del M5S) nel collegio plurinominale, in applicazione della previsione dell'art. 84, comma 3, del dPR 361/1957 (c.d. criterio del miglior perdente di collegio).
  Per lo svolgimento della seduta pubblica è stata quindi fissata la data di venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 10, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento della Giunta; come previsto dalle previsioni regolamentari è stata data comunicazione alle parti dello svolgimento della seduta, con lettera del Presidente della Giunta trasmessa via PEC il 21 novembre 2024, rappresentando altresì la facoltà per le parti di depositare nuovi documenti o deduzioni sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica, e di consultare la documentazione, ivi inclusi i documenti depositati dalla controparte, sino al terzo giorno antecedente la seduta pubblica.

7. – Le nuove memorie di parte

  Entro il termine prescritto dall'articolo 13, comma 2, del regolamento della Giunta le deputate Orrico e Scutellà hanno depositato propri documenti.

7.1 La memoria della deputata Anna Laura Orrico

  Nella nuova memoria trasmessa alla Giunta il 12 gennaio 2025 la deputata Orrico contesta l'esito cui è pervenuta la Giunta delle elezioni, ritenendolo inammissibile e infondato ed esponendone le relative ragioni. Sono quindi ribadite le argomentazioni svolte nella memoria presentata il 17 ottobre 2024, approfondendone i diversi punti con riferimento alle controdeduzioni necessarie a confutare le avverse tesi nonché le osservazioni della relatrice svolte nella seduta del 12 novembre 2024.Pag. 26
  Viene preliminarmente precisato che le deduzioni contenute nei primi punti, in vario modo connesse a vizi in procedendo e collocate su un piano più strettamente istruttorio, erano (e sono) funzionali a stimolare una necessaria integrazione istruttoria mediante il riconteggio delle schede valide.
  La deputata Orrico sottolinea che il criterio seguito dal Comitato di ritenere validi i voti espressi per più liste appartenenti alla medesima coalizione, con unico segno o con più segni, ha determinato il ribaltamento del risultato elettorale, sottolineando che senza di questo risulterebbe in vantaggio anche dopo la revisione delle schede bianche e nulle.
  Nella memoria si eccepiscono, quindi, diversi profili attinenti agli aspetti già posti in evidenza nella memoria presentata durante l'istruttoria ed argomentati ulteriormente ai fini della seduta pubblica.
  Rispetto all'attendibilità e alla legittimità del principio di prova offerto dal ricorrente mediante le dichiarazioni di cittadini elettori, la cui presenza ai seggi durante le operazioni di scrutinio «contrasta platealmente con il contenuto dei verbali (sezionali) delle operazioni di spoglio che in nessun caso danno atto [della presenza] di singoli elettori agli scrutini» nella memoria si ritiene che la Giunta avrebbe dovuto assumere un approccio effettivamente neutrale all'istruttoria con un pur minimo accertamento sul fondamento di tali dichiarazioni.
  Si contesta, in quanto irragionevole, la decisione della Giunta di non procedere alla verifica anche delle schede valide, che sarebbe stata invece la conseguenza naturale della decisione di revisione delle schede bianche e nulle, assunta d'ufficio e non in forza del principio di prova contenuto nel ricorso; ciò anche considerando l'esiguità del vantaggio in favore del ricorrente in esito ai lavori del Comitato.
  Si chiede pertanto alla Giunta di condurre un supplemento di istruttoria con l'estensione del riconteggio anche alle schede valide.
  Si richiamano il necessario accertamento delle forme e modi con cui gli elettori dichiaranti avrebbero appreso il contenuto dei voti espressi nelle sezioni e le ricadute sulla segretezza del voto: ad avviso della deputata Orrico, l'attività istruttoria che la Giunta avrebbe dovuto compiere prima di disporre il riconteggio si sarebbe dovuta concentrare anche sulle modalità con le quali gli 83 dichiaranti hanno acquisito informazioni così circostanziate sul voto nelle singole sezioni, «indici sintomatici di una potenziale violazione del principio di segretezza del voto».
  Nella memoria ci si sofferma sulla natura della scelta che ha condotto al riconteggio meramente esplorativo delle schede nulle e bianche e sul necessario completamento dell'istruttoria avviata d'ufficio dalla Giunta in ragione del risultato di un riconteggio che ha ridotto il divario fra i due candidati.
  Si ritiene al riguardo che sia stato accordato al candidato Gentile un doppio vantaggio: «criteri (di validità e nullità delle schede) e riconteggio sono stati disposti d'ufficio, quando erano già noti gli effetti che avrebbero prodotto, perché si era ben consapevoli che l'unico schieramento che avrebbe potuto risentirne negativamente sarebbe stato quello della candidata eletta, l'on.Orrico»; al contrario la naturale prosecuzione dell'istruttoria, costituita dal riconteggio delle schede valide, condurrebbe a un «esito (...) del tutto imprevedibile».Pag. 27
  La memoria interviene quindi in merito alla cornice normativa di riferimento: le istruzioni ministeriali, i meccanismi di trasferimento del voto incompleto e le criticità esistenti in rapporto ai principi di cui all'art. 48 della Costituzione.
  Si evidenziano le modalità esplicitamente contemplate dalla legge per l'espressione del voto, ricordando che tra queste non vi è la modalità consistente nel tracciamento di più segni su diversi contrassegni, considerata nulla nelle istruzioni ministeriali agli uffici elettorali di sezione sin dalle elezioni del 2018. Si ribadiscono le perplessità in ordine alla legittimità costituzionale di alcune disposizioni della vigente legge elettorale, relative in particolare all'attribuzione anche nel proporzionale di un voto esplicitamente espresso solo per il candidato uninominale e viceversa; in proposito si sostiene, sulla base anche di una sentenza relativa al rapporto di impiego dei dipendenti del Senato, che la Giunta sarebbe legittimata a porsi come giudice a quo per sollevare questione di legittimità costituzionale.
  La memoria si sofferma quindi sugli effetti del doppio meccanismo di trasferimento sulla volontà espressa dall'elettore.
  Sulla base di considerazioni, illustrate anche con esempi grafici, la memoria evidenzia che il meccanismo che scaturisce dalle decisioni del Comitato, definito dalla memoria stessa come di doppio trasferimento del voto tra il sistema uninominale e quello proporzionale, non «avrebbe alcuna efficacia integrativa della volontà dell'elettore, ma servirebbe solo per sostituire proprio quella parte di volontà formalizzata con un'altra e diversa volontà». Si precisa che non vi sarebbe alcuna differenza tra il voto espresso con una pluralità di segni in favore di più liste coalizzate (o di tutte le liste della coalizione) e quello espresso con un unico segno sui contrassegni di più liste coalizzate (o di tutte le liste della coalizione). In ragione di tale equivalenza, la prova di resistenza proposta dalla relatrice alla Giunta non risulterebbe confermata.
  La memoria richiama quindi l'equivoco del favor voti, quale principio volto alla conservazione di una volontà e non di un atto e l'irrilevanza della giurisprudenza in materia di segni di riconoscimento. Si rileva che, invece di salvaguardare la volontà dell'elettore, il criterio applicato dal Comitato rappresenterebbe «una sorta di sanatoria sulle modalità irrituali» dell'espressione del voto.
  Vengono quindi sottolineati i limitati effetti che conseguono alla soppressione del criterio n. 8 di nullità delle schede e la conseguente impossibilità di affermare un criterio di validità delle schede che dispieghi effetti retroattivi.
  Infine, nella memoria si evidenzia che la soppressione da parte della Giunta del criterio di nullità delle schede recanti il voto per più liste coalizzate non avrebbe come conseguenza necessaria quella della validità dei predetti voti poiché la questione sarebbe lasciata «aperta» e rimandata all'esame «caso per caso». La memoria contesta la possibilità di applicare retroattivamente tale criterio di validità delle schede, seppure non esplicitato. Citando la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, la memoria ritiene infatti che «se è vero che addirittura l'incostituzionalità di una norma di legge deve limitare i suoi effetti retroattivi, è altrettanto vero che l'abrogazione di uno dei criteri di nullità delle schede elettorali non può che seguire la stessa sorte in termini di efficacia temporale». Viene inoltre contestata la Pag. 28disomogeneità che sarebbe determinata dall'applicazione di nuovi criteri «unicamente a quei collegi in cui è stato avviato il procedimento di verifica dei poteri».
  Nelle conclusioni della nuova memoria trasmessa la deputata Orrico chiede alla Giunta di pronunciarsi nel senso della convalida dell'elezione dell'on. Anna Laura Orrico, si opus sit previa integrazione istruttoria con il riconteggio delle schede valide del collegio de quo.

7.2 La memoria della deputata Elisa Scutellà

  Nella nuova memoria trasmessa alla Giunta il 12 gennaio 2025 la deputata Scutellà ha eccepito la «violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per contrasto con i principi di ragionevolezza e di imparzialità, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, co. 1, e 11, co. 7, del regolamento della Giunta con riguardo al rigetto della proposta di ampliamento dell'istruttoria». Al riguardo, nella memoria si evidenzia che – pur a fronte di un'esplicita richiesta in tal senso formulata dalle controinteressate – la Giunta ha respinto la proposta di disporre «ulteriori attività istruttorie» senza ancorare tale scelta a un criterio oggettivo predeterminato, diversamente da quanto avvenuto per la decisione di apertura dell'istruttoria.
  Nella memoria della deputata Scutellà si eccepisce altresì la «violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio di ragionevolezza – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 59-bis, 69, 70 e 77 del d.P.R. n. 361/1957 – [in merito alle] schede nulle erroneamente ritenute contenenti voti validi». Nel richiamare quanto già dedotto con la memoria del 18 ottobre 2024, viene posta in evidenza l'irragionevolezza del meccanismo di attribuzione del voto individuato dalla Giunta delle elezioni a seguito della ritenuta altrettanto irragionevole abrogazione ex post del criterio di nullità delle schede elettorali n. 8 contenuto nei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti, adottati dalla Giunta nella seduta del 26 giugno 2019 (nella XVIII legislatura). In particolare, nella memoria si evidenzia che risultano erroneamente attribuiti – perché in contrasto con detto criterio – al ricorrente Gentile 298 voti; ne consegue che il risultato finale, applicando l'abrogato criterio n. 8, sarebbe di 58 voti a favore dell'on. Orrico. Si ribadisce infine che nella revisione delle schede nulle si è fatto un uso distorto del principio del favor voti e che il processo di revisione delle schede originariamente nulle appare viziato da irragionevolezza e tale da determinare, stante l'esiguità dello scarto fra i primi due candidati, l'alterazione del risultato finale con pregiudizio per l'odierna controinteressata.
  Nella memoria della deputata Scutellà si eccepisce infine la «violazione dell'art. 48 della Costituzione per contrasto con i principi di personalità e segretezza del voto – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68, co. 6, del d.P.R. n. 361/1957 – [in merito alle] anomalie delle dichiarazioni testimoniali allegate al ricorso dell'avv. Andrea Gentile». Si precisa, inoltre, che i dubbi già evidenziati in ordine alla catena di conservazione del materiale elettorale e segnatamente delle schede bianche o contenenti voti nulli erano – e sono – fondati sulla circostanza, desumibile dal ricorso dell'avv. Gentile, che alle operazioni elettorali abbiano partecipato soggetti a ciò non titolati e che – prima Pag. 29della chiusura dei plichi – le dette schede possano essere state «toccate» da soggetti che non erano componenti del seggio.
  Nelle conclusioni della nuova memoria trasmessa la deputata Scutellà chiede alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati di: 1) disporre ulteriori attività istruttorie e in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, la revisione delle schede valide; 2) in ogni caso, proporre, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, la convalida dell'elezione contestata dell'on. Anna Laura Orrico.

8. – La seduta pubblica

  In data 17 gennaio 2025 si è svolta la seduta pubblica.
  Le parti si sono regolarmente costituite. Il ricorrente Andrea Gentile è stato assistito dall'avvocato Oreste Morcavallo, la deputata Anna Laura Orrico è stata assistita dall'avvocato Giovanni Maria Caruso, la deputata Elisa Scutellà è stata assistita dall'avvocato Giovanni Scala.
  Come risulta dal resoconto stenografico dell'udienza pubblica, erano presenti i seguenti deputati: Aiello Davide, Ascari Stefania, Auriemma Carmela, Bicchielli Pino, Borrelli Francesco Emilio, Buonguerrieri Alice, Candiani Stefano, Coin Dimitri, Coppo Marcello, Della Vedova Benedetto, Gatta Giandiego, Giglio Vigna Alessandro, La Salandra Giandonato, Malavasi Ilenia, Marino Maria Stefania, Michelotti Francesco, Morgante Maddalena, Orrico Anna Laura, Panizzut Massimiliano, Pellicini Andrea, Pittalis Pietro, Porta Fabio, Sbardella Luca, Sorte Alessandro, Sottanelli Giulio Cesare, Stumpo Nicola, Vinci Gianluca, Zoffili Eugenio.
  La Presidenza ha ricordato che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, nella riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.
  La relatrice ha quindi esposto in apertura l'iter parlamentare svolto a seguito del ricorso presentato alla Giunta delle elezioni e gli esiti numerici dell'istruttoria.
  Sono quindi intervenute le parti.
  Nel proprio intervento l'avvocato Morcavallo, in rappresentanza del ricorrente Gentile, ha preliminarmente sottolineato come l'attività di verifica svolta in attuazione dell'art. 66 della Costituzione offra maggiori garanzie rispetto al procedimento svolto davanti al giudice amministrativo, in particolare alla luce dei diversi soggetti coinvolti nella articolata procedura della verifica dei poteri, che coinvolge la Giunta plenaria, il Comitato di verifica, e, infine, l'Assemblea parlamentare nel suo plenum.
  Ha quindi rilevato che possono dirsi del tutto infondati eventuali dubbi di costituzionalità sulla legittimità di una funzione giurisdizionale esclusiva e autonoma in capo al Parlamento, tenuto conto delle ampie garanzie offerte dal procedimento ed alla luce dell'attenta e puntuale attività di verifica che è stata svolta.
  Nel richiamare la relazione esposta dalla relatrice circoscrizionale sull'attività di verifica svolta – di cui ha sottolineato la completezza, Pag. 30l'esaustività e l'oggettività, oltre al carattere dotto e competente che trova fondamento nei principi cardine della giurisprudenza amministrativa – ha ribadito la coerente attuazione data al principio del favor voti da parte del Comitato di verifica. Ha quindi ricordato come il principio del favor voti costituisca il recepimento di pronunce del giudice amministrativo che si sono ripetute al punto da assurgere ad un principio codificato, ius receptum, cioè legge, o quasi legge, che deve orientare rigorosamente tutte le successive determinazioni, deliberazioni del giudice o dell'organo giurisdizionale.
  Il favor voti, quindi, non è – come è stato, a suo avviso, erroneamente affermato – soltanto una voluntas dell'elettore e non una volontà dell'atto, ma è una volontà dell'elettore che poi si trasfonde nell'atto, nell'esito elettorale, nel procedimento elettorale. Quindi è un diritto di voto che poi va a eseguire, a completare il procedimento elettorale; pertanto è una conservazione inequivoca di volontà e anche dell'atto elettorale. Così il principio di conservazione del voto, cioè l'obbligo, da parte dell'interprete, di ricercare tutte le forme possibili, i criteri ermeneutici possibili per arrivare a salvaguardare l'espressione di voto. A questo proposito ha ricordato come la giurisprudenza abbia richiamato quali elementi di valutazione l'ambiente culturale, l'ambiente territoriale, lo scarso livello di istruzione dell'elettore, l'età dell'elettore, il possibile stato di malattia dell'elettore, che non debba costringere il ricorso al voto assistito, tutti elementi sempre portati avanti per tutelare l'espressione del voto.
  L'avvocato Morcavallo ha quindi evidenziato come l'esito dell'istruttoria abbia confermato in maniera piena, completa e rigorosa che tutti i motivi svolti nel ricorso trovano un pieno fondamento nella verifica concreta, cioè nel dato che è emerso dall'esame delle schede elettorali.
  Ha poi sottolineato come la stessa Corte di cassazione, con il verbale dell'8 ottobre del 2022, abbia confermato la determinazione dell'UCC della Calabria secondo cui i voti che contenevano segni espressioni di voto sulle liste facenti parte della coalizione andavano attribuiti come voti al candidato del collegio uninominale, proprio perché vi era un'unicità di espressione di voto in favore di una determinata coalizione. In tal modo i predetti organi hanno confermato la validità e la piena correttezza del principio che è stato affermato dalla Giunta delle elezioni nei princìpi e nei criteri adottati.
  Con riferimento alle dichiarazioni degli elettori e dei rappresentanti di lista allegate al ricorso, ha posto in evidenza come queste rivestano un carattere quasi assorbente nelle memorie delle parti resistenti, racchiudendo tale tema quasi interamente la posizione delle loro difese. L'avvocato ha inteso chiarire che tali dichiarazioni sono state allegate al ricorso per fornire un ulteriore elemento di valutazione al giudicante ed al fine di evitare che potesse essere eccepito il carattere meramente esplorativo del ricorso.
  Ha ricordato il principio per il quale il ricorso in materia elettorale è assistito dall'onus probandi attenuato e quanto affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa riguardo al fatto che il ricorso elettorale è ammissibile ogniqualvolta sia connotato da caratteristiche precise, cioè l'indicazione della sezione dove si sono verificate le presunte irregolarità, il numero delle schede che si intende contestare Pag. 31e la tipologia del vizio che si vuole censurare. Assolvendo a questi elementi il ricorso viene ritenuto ammissibile.
  Riguardo alle questioni poste dalle controparti rispetto alle dichiarazioni allegate al ricorso, anche con riferimento alla presunta impossibilità della contemporanea presenza dei rappresentanti di lista e degli elettori in più sezioni elettorali, ha richiamato la sentenza dell'adunanza plenaria n. 32/2014, un caposaldo del contenzioso elettorale, che ha affermato che le dichiarazioni possono essere sia dei rappresentanti di lista sia dei cittadini elettori, che non vi è alcun obbligo di designare un rappresentante di lista e che vi è la possibilità anche del singolo elettore di fare dichiarazioni che sono il risultato di una verifica diretta o anche indiretta da parte dell'elettore o del rappresentante di lista perché lo spoglio delle schede, le operazioni elettorali non sono connotati dal principio della segretezza, ma sono sedute pubbliche, alle quali può partecipare chiunque. Con riguardo alla possibilità per un rappresentante di lista, per un elettore, di fare dichiarazioni relative a operazioni elettorali svoltesi in un'altra sezione ha rilevato come sia un elemento notorio di conoscenza che lo scrutinio e le operazioni di spoglio non avvengono contestualmente, nello stesso momento, e che quindi vi è la possibilità di assistere e di verificare lo scrutinio elettorale anche in diverse sezioni. Ha evidenziato inoltre che i verbali, che riassumono specificatamente e singolarmente le varie scansioni temporali del procedimento elettorale, sono assistiti da fede privilegiata, per cui fanno fede fino a querela di falso sull'andamento delle operazioni; quindi non vi è alcuna violazione della segretezza e alcuna violazione dei princìpi di certezza che hanno connotato il procedimento elettorale.
  Ha quindi sottolineato come l'autodichia, di cui la Giunta delle elezioni è la massima espressione, vada riaffermata, vada valorizzata, vada difesa, ma debba essere rispettata, con il rispetto che si ha per tutte le istituzioni più elevate dell'ordinamento.
  Nel suo intervento l'avvocato Morcavallo ha quindi definito speciosa e, per alcuni versi, fuorviante la richiesta di estendere l'istruttoria ai voti validi, in quanto – in base all'articolo 4 del regolamento della Giunta – tale disamina può essere svolta solo in caso di necessità, che deve essere ancorata a elementi concreti, reali. A suo avviso la richiesta non è suffragata da alcuna motivazione, mancando qualsiasi indicazione di quale sarebbe la tipologia del vizio riscontrabile all'interno dei voti validi.
  Ha ricordato come la motivazione addotta dalle controparti per richiedere la verifica dei voti validi sarebbe quella della asserita non attendibilità delle dichiarazioni allegate al ricorso; fondandosi su tale motivazione, la richiesta costituisce una censura di carattere esplorativo, una censura generica, che mira a realizzare quello che la giustizia, il giudice amministrativo ha reiteratamente ritenuto come non possibile, cioè una ripetizione delle operazioni elettorali. Una richiesta, quindi – ad avviso del rappresentante del ricorrente – del tutto non possibile, sia in base al regolamento della Giunta sia in base al principio fondamentale della specificità della motivazione che deve essere portata avanti quando si svolge una censura di questo tipo.
  Allo stesso modo è valutata la richiesta contenuta nelle memorie difensive depositate dalle controparti di rivedere le determinazioni già Pag. 32assunte dalla Giunta e i criteri di validità delle schede o, quantomeno, di farli valere a decorrere dalle prossime elezioni; in proposito il rappresentante del ricorrente rileva come la giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata a sostegno di tali richieste è assolutamente ultronea, neutra rispetto al tema di cui si dibatte.
  L'avvocato Caruso si è espresso in merito agli effetti che sarebbero determinati dall'adozione da parte della Giunta del criterio per il quale le schede originariamente nulle recanti un'espressione di voto in favore di più liste coalizzate sono state giudicate recanti un voto valido. A suo avviso, sia il ricorrente sia la relatrice si sono profusi sul principio del favor voti ma hanno completamente trascurato di considerare gli effetti del «nuovo criterio», già evidenziati nelle memorie prodotte dall'on. Orrico.
  La relatrice e il ricorrente non hanno, in tal modo, affrontato quello che, a suo avviso, rappresenta il «cuore del problema». Per illustrare i suddetti effetti, l'avvocato Caruso ha innanzitutto illustrato le modalità di espressione del voto contemplate dalla legge elettorale.
  Tanto premesso, il rappresentante dell'onorevole Orrico ha evidenziato come la Giunta – applicando il citato criterio di validità – ha esteso analogicamente i meccanismi di trasferimento del voto a ipotesi non contemplate dalla legge. Ossia, questi meccanismi vengono applicati contestualmente in una sequenza logica: dapprima si trasferisce un voto operato su più liste a un candidato e poi si registra un secondo trasferimento, che viene definito «trasferimento di ritorno», che dal candidato ritorna sulle liste e il voto si attribuisce, sempre secondo quel meccanismo, in proporzione pro quota ai voti espressi nel collegio. In tal modo, secondo quando evidenziato, tale doppio trasferimento non solo non consente di salvaguardare la volontà espressa dall'elettore ma va addirittura contro di essa.
  L'avvocato ha inoltre sottolineato come, a questo proposito, non rilevi se l'elettore abbia apposto un unico segno su più contrassegni oppure abbia apposto sulla scheda una pluralità di segni, accompagnando tali considerazioni con alcuni esempi grafici esposti ai componenti della Giunta. Secondo l'avvocato Caruso la legge elettorale – per quanto siano stati sollevati su di essa dubbi di costituzionalità in relazione al trasferimento del voto dalla parte uninominale a quella plurinominale e viceversa – si poggia comunque su alcune garanzie perché si deve presumere che i suddetti meccanismi di trasferimento – proprio perché previsti dalla legge – siano preventivamente conosciuti all'atto del voto da parte dell'elettore, che, quindi, può legittimamente decidere di non esprimere una preferenza, perché sa che poi si registrerà questo trasferimento. Inoltre questo meccanismo di trasferimento opera unicamente per integrare quella componente del voto su cui l'elettore non si è espresso platealmente, e ciò purché vi sia a monte comunque un voto validamente espresso.
  Ad avviso del rappresentante della deputata Orrico, questo è il motivo per cui le istruzioni ministeriali, ampiamente pubblicate e pubblicizzate prima del voto, dicevano che questa tipologia di voto, il voto espresso con un unico segno su più liste o con più segni su più liste, era da considerarsi nullo, in quanto non univoco o, meglio, non valido. Ciò anche perché il voto o è nullo o è valido e non può essere parzialmente nullo o parzialmente valido.Pag. 33
  L'avvocato ha quindi posto in evidenza come, essendo note le istruzioni ministeriali alla data del voto, quando l'elettore ha esercitato il proprio voto sapeva che esprimendo una doppia preferenza sul collegio plurinominale avrebbe annullato il voto. Quindi, annullare il voto da parte dell'elettore che ha espresso una doppia preferenza era frutto di una scelta consapevole.
  Pertanto, a suo avviso, i criteri di validità dei voti che può legittimamente adottare la Camera non possono retroagire per cancellare un fatto storico. L'avvocato ha sottolineato come non sia possibile addurre la motivazione per la quale il criterio in questione servirebbe per salvaguardare la volontà dell'elettore che ha poca dimestichezza con le istruzioni ministeriali, perché così facendo si assumono invece delle determinazioni contro chi, nel dovere di informarsi e di documentarsi, abbia fatto fede a quelle istruzioni ministeriali. A tal proposito ha rimarcato che il principio generale che vige in diritto è quello per cui la conoscenza della legge si presume, non il contrario. È questo il motivo per cui la Corte costituzionale ha dichiarato sempre che neanche le proprie sentenze di annullamento che riguardano la materia elettorale possono avere un'efficacia retroattiva, perché non possono travolgere i rapporti esauriti. A suo avviso, se neanche una sentenza della Corte costituzionale può produrre effetti retroattivi, nemmeno il criterio adottato dalla Giunta può retroattivamente riqualificare una volontà dell'elettore secondo itinerari del tutto imprevedibili.
  Successivamente l'avvocato Caruso ha affrontato il tema dell'autodichia parlamentare, dissentendo dall'opinione dell'avvocato Morcavallo, perché a suo giudizio l'esame da parte del Comitato di verifica e della Giunta non ha offerto garanzie pari a quelle che si offrono nel contesto giurisdizionale, in quanto nel contesto giurisdizionale non è possibile cambiare le regole a posteriori.
  L'onorevole Orrico ha svolto considerazioni sul senso del voto alle politiche del 2022 nel collegio uninominale Cosenza 2 rilevando come questo abbia un peso specifico molto importante, se si considera il contesto calabrese; un contesto che ha anticipato le dinamiche e le percentuali di astensionismo a cui ora tutto il Paese sembra essersi in qualche modo conformato.
  Ha sottolineato che in tale contesto la maggior parte dei comuni che andranno al voto in primavera è stata sciolta per infiltrazioni della 'ndrangheta nella pubblica amministrazione e che, sempre nel medesimo contesto, sono note le numerose inchieste, indagini e processi instradati per voto di scambio politico mafioso.
  Secondo la deputata Orrico la Giunta ha modificato il senso del voto espresso nel citato contesto, modificando l'espressione di libertà del voto di quegli elettori che verosimilmente volevano annullare la scheda per dare un messaggio a una certa parte politica o alla politica in generale.
  In relazione alla prerogativa dell'autodichia, la deputata ha denunciato che l'uso fatto dalla Giunta si è trasformato, a suo avviso, in «tirannia della maggioranza» perché è stato modificato un criterio che gli elettori avevano appreso, sul quale gli elettori erano stati informati, anche attraverso la campagna informativa che si è fatta sulle televisioni.Pag. 34
  Nella sua attività di verifica la Giunta – applicando di fatto il criterio di considerare valide le schede recanti espressioni di voto per più liste coalizzate – ha, secondo la deputata Orrico, attribuito un indebito vantaggio al ricorrente Gentile.
  Infine, a suo avviso, la relatrice non ha dato una risposta precisa e puntuale a quanto eccepito sul piano giuridico nella memoria da lei prodotta, in quanto non sono state fornite argomentazioni giuridiche per negare la possibilità di ampliamento dell'istruttoria alla verifica di un campione delle schede valide. Si è dunque verificata in suo danno una lesione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, per porre rimedio alla quale ha invitato la Giunta ad un ripensamento sulla richiesta di verifica di un campione delle schede valide.
  L'avvocato Scala si è dapprima soffermato sulla prerogativa dell'autodichia e sulle modalità con le quali è stata concretamente esercitata nel caso in esame. A suo avviso è necessario iscrivere l'autodichia correttamente nell'ordinamento costituzionale; a tal proposito la Corte costituzionale ha chiarito, in merito all'attività svolta in sede di verifica dei poteri, che gli organi di autodichia svolgono un'attività oggettivamente di tipo giurisdizionale, quindi sono soggetti, sostanzialmente, agli stessi princìpi che regolano l'attività giurisdizionale.
  Nel richiamare il contenuto di pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'avvocato Scala ha rimarcato la necessità che le scelte nell'ambito del diritto elettorale siano sottoposte a un chiaro controllo perché è necessario che quando sono in rilievo beni giuridici, e beni giuridici particolarmente rilevanti, quale è il diritto di voto degli elettori e il diritto elettorale passivo degli eletti, ci sia una corretta garanzia dei diritti.
  L'avvocato ha quindi svolto, a tale riguardo, due considerazioni: che le decisioni devono essere motivate e che le stesse devono essere secundum legem (nell'ambito delle garanzie parlamentari, la legge non è soltanto la legge ordinaria formale, ma anche i regolamenti parlamentari, le prassi parlamentari, gli orientamenti che gli organi di autodichia si vogliono dare).
  Ha quindi rilevato che la Giunta ha avviato la procedura istruttoria collegandola a un criterio oggettivo determinato dalla Giunta stessa – dato dal divario di voti tra l'eletto e il ricorrente in relazione al numero complessivo di schede bianche e nulle del collegio –, che ha così ancorato alla legge il proprio operato e ha correttamente motivato la scelta di avviare l'istruttoria. Tuttavia, – a fronte di una richiesta di ampliamento dell'istruttoria formulata sin dalle prime memorie delle deputate elette e sostenuta da alcuni deputati – la Giunta non ha applicato un criterio oggettivo di scelta e un modus operandi analogo a quello dell'avvio dell'istruttoria, cioè decidere sulla base di un criterio predeterminato oggettivo. La Giunta si è limitata a rigettare la proposta di ampliamento dell'istruttoria a un campione di schede valide.
  In proposito, l'avvocato Scala contesta le tesi del ricorrente circa l'assenza di motivi per procedere a un ampliamento dell'istruttoria, che sarebbe invece motivata: dal mutamento del criterio di valutazione delle schede nulle operato dalla Giunta; dall'esigua differenza di voti all'esito della revisione delle schede bianche e delle schede nulle (fra l'altro inferiore all'originaria differenza di voti); dal fatto che le schede Pag. 35nulle riassegnate all'avvocato Gentile, 298, fossero in numero superiore allo scarto all'esito del processo di revisione.
  La decisione di non procedere all'ampliamento dell'istruttoria è stata dunque assunta a suo avviso in assenza di qualunque criterio di valutazione mentre la Giunta si sarebbe dovuta pronunciare, come aveva fatto correttamente in sede di avvio dell'istruttoria. A tal proposito viene ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017, nel qualificare l'attività degli organi di autodichia come attività di organi oggettivamente giurisdizionali, afferma che gli organi delle Camere che svolgono autodichia sono giudici. L'avvocato ha quindi sottolineato come sulla base dell'ordinamento speciale delle Camere le prassi abbiano un valore particolare e richiamato, in proposito, l'unico precedente in termini, nella XVIII legislatura, quello relativo all'elezione dell'onorevole Cubeddu, nel XII collegio uninominale della circoscrizione Lazio 1, quando fu decisa la riapertura dell'istruttoria. Sulla base delle considerazioni svolte, l'avvocato ha insistito sulla necessità di una riapertura dell'istruttoria, sia alla luce dei precedenti sia, più in profondità, per il rispetto del principio di ragionevolezza che discende dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.
  Quanto alla veridicità o meno delle dichiarazioni allegate al ricorso dell'avvocato Gentile (pur non rilevando tale aspetto per quanto attiene all'ammissibilità o meno del ricorso) l'avvocato Scala ha evidenziato che si pone un problema di consistenza di queste dichiarazioni. Ha ribadito che i medesimi soggetti hanno reso dichiarazioni per più sezioni, anche distanti tra loro.
  Partendo dalla considerazione che le schede bianche rivelatesi poi recanti voti validi contenevano, in molti casi, segni di espressione del voto difficilmente percepibili ha posto il dubbio che i cittadini elettori che hanno reso le dichiarazioni abbiano potuto indebitamente avere accesso alle schede in questione.
  In proposito ha precisato che i dubbi sollevati dalla memoria della deputata Scutellà sulla possibilità che siano avvenuti comportamenti dolosi fanno riferimento a due momenti precisi: o il momento dello scrutinio, quando la scheda era in mano presumibilmente al personale del seggio, o il momento fra lo scrutinio e la chiusura dei plichi elettorali. Non è stata posta in discussione l'integrità dei plichi pervenuti alla Camera né la custodia degli stessi da parte degli uffici della Giunta ma – ad avviso del rappresentante della deputata Scutellà – dalle dichiarazioni allegate al ricorso dell'onorevole Gentile sorge il dubbio che ci possa essere stato qualcuno che ha toccato le schede dopo che sono state scrutinate da parte del personale del seggio e prima che siano stati sigillati i plichi. In conclusione, a parere dell'avvocato Scala, o le dichiarazioni sono false, cioè chi ha dichiarato non ha avuto modo di prendere visione delle schede oppure sono veritiere ma, se sono veritiere, l'unico modo che avevano i dichiaranti per venire a conoscenza del contenuto delle schede è di avere un contatto diretto con esse, cosa contraria alla legge.
  L'avvocato Scala ha, infine, richiamato le osservazioni formulate dall'avvocato Caruso sul mutamento del criterio di valutazione e, quindi, sulla irragionevolezza delle scelte relative alle schede nulle. Alla luce delle considerazioni esposte, l'avvocato Scala ha insistito nella richiesta di riapertura dell'istruttoria e, in subordine, di convalida Pag. 36dell'elezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del regolamento della Giunta, dell'onorevole Orrico.
  La deputata Scutellà ha sottolineato che alla fase della contestazione dell'elezione e della seduta pubblica la Giunta è pervenuta alla conclusione di un procedimento che presenta evidenti anomalie.
  Ha contestato l'affermazione in base alla quale i cittadini calabresi non avrebbero compreso le modalità con le quali era possibile esprimere il voto, ragione per la quale – ad avviso del ricorrente – il principio del favor voti dovrebbe subentrare a supporto di quegli stessi cittadini.
  Ha sottolineato che i precedenti della Camera dei deputati vanno tutti nel senso di consentire l'ampliamento dell'istruttoria alla verifica di un campione di schede valide e che non è possibile richiamare l'unico precedente in senso contrario, relativo al Senato nella XVIII legislatura, senza richiamare anche la circostanza che al Senato non è avvenuta alcuna modifica dei criteri di validità delle schede.
  Pertanto, a suo avviso, dovrebbero essere richiamati e considerati unicamente i precedenti della Camera dei deputati.
  Ha quindi rilevato come a suo avviso vi sia stata una disparità di trattamento da parte della Giunta, tra il ricorrente, al quale è stata data la possibilità di ottenere che la Giunta procedesse alla revisione delle schede nulle e bianche, e lei stessa alla quale è stata negata la possibilità di ottenere la revisione di un campione di schede valide. In proposito, ha posto in evidenza che la richiesta del ricorrente verteva su una differenza di 484 voti tra il ricorrente stesso e la candidata eletta mentre la sua è avanzata in una situazione nella quale il divario di voti si è ridotto a 240.
  Ha sottolineato, al riguardo, che i rappresentanti delle istituzioni sono chiamati a rappresentarle con disciplina e onore, e non comprende come possa essere consentita una tale evidente discriminazione dinanzi ai cittadini e alla stampa che seguono i lavori parlamentari.
  Ha quindi ricordato che nel corso del procedimento la Giunta ha respinto la proposta di svolgere un ciclo di audizioni di esperti in materia costituzionale ed elettorale, che avrebbe potuto avere luogo anche in tempi brevi. La stessa richiesta di verifica di un campione di schede valide comporterebbe solo un minimo ritardo sulla definizione dell'elezione contestata.
  In conclusione l'onorevole Scutellà ha invitato la Giunta a non procedere a colpi di maggioranza, con la «tirannia della maggioranza», ma a considerare diversamente la sua richiesta di ampliamento dell'istruttoria.
  Sono intervenuti, per porre domande, i deputati Stefania Ascari, Carmela Auriemma, Davide Aiello e Francesco Emilio Borrelli; hanno replicato l'avvocato Morcavallo, l'avvocato Caruso e la deputata Orrico, l'avvocato Scala e la deputata Scutellà.

  La Giunta delle elezioni si è quindi riunita in camera di consiglio, all'esito della quale è stato accolto il ricorso presentato dal candidato Andrea Gentile deliberando di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale n. 2 della XXIII circoscrizione Calabria. Ciò ha comportato, quale logica e necessaria conseguenza, quella di proporre contestualmente la proclamazione della medesima deputata Orrico nel collegio plurinominalePag. 37 unico della XXIII circoscrizione Calabria e, quale ulteriore e necessario effetto, l'annullamento dell'elezione della deputata Elisa Scutellà, proclamata nella XXIII circoscrizione Calabria ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957 (c.d. criterio del miglior perdente di collegio nel caso di esaurimento dei candidati della lista nei collegi plurinominali della circoscrizione).

  La decisione della Giunta delle elezioni di approvare la proposta di annullamento dell'elezione, di cui la presente relazione dà conto unitamente all'iter parlamentare svolto e alle motivazioni che ne sono alla base, è stata adottata all'esito di una puntuale ed approfondita attività di verifica della cui complessità e delicatezza è consapevole ciascun componente della Giunta. Il ruolo stesso della Giunta delle elezioni e la base costituzionale su cui si fonda la verifica dei poteri impongono di assumere una decisione fondata sui dati numerici riscontrati, tenendo altresì conto dell'esigenza di operare un imprescindibile bilanciamento tra esigenze istruttorie e durata del mandato parlamentare e della necessità di esaminare tutti i ricorsi presentati alla Giunta in tempi congrui. Ciò nella consapevolezza che ogni fase è stata sempre caratterizzata dai principi di trasparenza e contraddittorio e da un'approfondita istruttoria nella quale ciascuna decisione è stata assunta sulla base di un'attenta motivazione sostenuta dal contenuto dei documenti elettorali e delle schede – bianche e nulle – dell'intero collegio uninominale revisionate dal Comitato di verifica in questo anno di attività.

***

  La Giunta delle elezioni ha pertanto adottato il presente dispositivo:

   «La Giunta delle Elezioni della Camera dei deputati, a seguito della contestazione dell'elezione deliberata dalla Giunta nella seduta del 19 novembre 2024,

   preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato di verifica istituito per il collegio uninominale n. 2 della XXIII circoscrizione Calabria,

   in udienza pubblica, udita l'esposizione della relatrice e gli interventi delle parti,

   riunitasi in camera di consiglio,

   visti gli articoli: 66 della Costituzione; 84, 85 e 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d.P.R. n. 361 del 1957); 17 e 17-bis del regolamento della Camera dei deputati; Capo II del regolamento della Giunta delle elezioni,

   rigettate le richieste preliminari avanzate,

accoglie

il ricorso presentato dal candidato Andrea Gentile e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,

delibera

   di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale n. 2 della XXIII Pag. 38circoscrizione Calabria e, per l'effetto, la sua proclamazione nel collegio plurinominale unico della XXIII circoscrizione Calabria; conseguentemente, l'annullamento dell'elezione della deputata Elisa Scutellà proclamata nella XXIII circoscrizione Calabria ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957;

   nonché la proclamazione a deputato del candidato Andrea Gentile nel collegio uninominale n. 2 della XXIII circoscrizione Calabria.

   Così deciso in Roma, Palazzo Montecitorio, il 17 gennaio 2025 alle ore 15.40».

  La Giunta delle elezioni con la presente relazione propone, quindi, l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 17 gennaio 2025.

Pag. 39

ALLEGATO 1

Criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti

  «Considerate le disposizioni contenute nel Testo Unico per le elezioni della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-bis, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si deve privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà effettiva dell'elettore nei casi in cui manchino evidenti segni di riconoscimento.
  La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal citato articolo 70), in ossequio al principio del favor voti – di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico – che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673, Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327). Ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si deve assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: “quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso”».
  Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-bis, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.
  Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

   1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;

   2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;

   3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

   4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del favor voti, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che possiede l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.

  Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:

   1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativoPag. 40 del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

   2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

   3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

   4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;

   5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

   6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

   7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale.

Pag. 41

ALLEGATO 2

  Comune
  e sezione

  Voti
  attribuiti
  a Orrico

  Voti
  attribuiti
  a Gentile

  Note

  Acquappesa 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 3 a 1. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Acquappesa 3

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 11 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Aiello Calabro 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 9

  Aiello Calabro 3

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Aieta 1

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 20 a 19, quello delle nulle da 15 a 11

  Amantea 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

  Amantea 2

  2

  7

  Il numero delle schede nulle è passato da 26 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Amantea 3

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 10, quello delle nulle da 16 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Amantea 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 12 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Amantea 6

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 18 a 16. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Amantea 7

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 12

  Amantea 8

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 19 a 17, quello delle nulle da 25 a 24. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Amantea 10

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 12, quello delle nulle da 8 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Amantea 11

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 9, quello delle nulle da 19 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Amantea 13

  2

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 14 a 10

  Amantea 14

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 4

  Aprigliano 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

Pag. 42

  Aprigliano 4

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 11

  Belmonte Calabro 1

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 6

  Belmonte Calabro 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 11

  Belmonte Calabro 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 2 a 1

  Belmonte Calabro 4

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 3 a 2

  Belsito 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 12, quello delle nulle da 13 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Belvedere Marittimo 1

  1

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 4, quello delle nulle da 4 a 3

  Belvedere Marittimo 2

  1

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 14, quello delle nulle da 15 a 13

  Belvedere Marittimo 4

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 9, quello delle nulle da 19 a 16. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Belvedere Marittimo 5

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 13

  Belvedere Marittimo 6

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 20 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Belvedere Marittimo 7

  0

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 22 a 17, quello delle nulle da 14 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Belvedere Marittimo 8

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 12 a 10

  Bianchi 1

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Bianchi 2

  1

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 4

  Bisignano 1

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 11

  Bisignano 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

  Bisignano 3

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 20 a 18

  Bisignano 4

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 6

  Bisignano 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

Pag. 43

  Bisignano 7

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 19 a 18, quello delle nulle da 18 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Bisignano 8

  1

  7

  Il numero delle schede bianche è passato da 23 a 18, quello delle nulle da 22 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 6

  Bisignano 9

  1

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 27 a 26, quello delle nulle da 25 a 21. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Bisignano 11

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

  Bonifati 3

  1

  0

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5

  Bonifati 4

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 3 a 2

  Buonvicino 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 12

  Buonvicino 4

  0

  7

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 10, quello delle nulle da 13 a 11

  Carolei 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Carolei 3

  1

  8

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 5, quello delle nulle da 19 a 16

  Carolei 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8

  Carolei 5

  1

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 3

  Carpanzano 1

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 4

  Casali del Manco 1

  0

  7

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 5, quello delle nulle da 15 a 14. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Casali del Manco 2

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 18 a 14, quello delle nulle da 13 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Casali del Manco 3

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 13 a 12

  Casali del Manco 4

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 10 a 9

  Casali del Manco 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

  Casali del Manco 7

  1

  0

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 4

Pag. 44

  Casali del Manco 10

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 12, quello delle nulle da 15 a 13

  Casali del Manco 11

  1

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3, quello delle nulle da 12 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Casali del Manco 12

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 13

  Castiglione Cosentino 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 8, quello delle nulle da 10 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Castiglione Cosentino 2

  13

  12

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3, quello delle nulle da 43 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 10

  Castiglione Cosentino 3

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 5, quello delle nulle da 11 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Castiglione Cosentino 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 4

  Castrolibero 1

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Castrolibero 2

  1

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 22 a 17. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Castrolibero 3

  8

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 10, quello delle nulle da 22 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Castrolibero 4

  1

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 9, quello delle nulle da 20 a 18. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Castrolibero 5

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Castrolibero 6

  5

  12

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 10, quello delle nulle da 39 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 15

  Castrolibero 8

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 12 a 11

  Castrolibero 10

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

  Cerisano 1

  1

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 16 a 11

  Cerisano 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 13

  Cerisano 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

Pag. 45

  Cerisano 4

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 12, quello delle nulle da 11 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cervicati 1

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 23 a 22

  Cerzeto 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 3 a 2

  Cerzeto 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 4

  Cetraro 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 7 a 6

  Cetraro 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cetraro 4

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 8 a 7

  Cetraro 5

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 22 a 21

  Cetraro 7

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 12 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cetraro 9

  2

  0

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 2, quello delle nulle da 8 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cetraro 10

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 19 a 18

  Cetraro 13

  1

  0

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 5 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cetraro 14

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 3. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cetraro 15

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 5 a 3. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cleto 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 4

  Cleto 2

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 9 a 7

  Colosimi 1

  0

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 11, quello delle nulle da 14 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 1

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 4

Pag. 46

  Cosenza 2

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 2, quello delle nulle da 6 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Cosenza 3

  2

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 6, quello delle nulle da 8 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Cosenza 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

  Cosenza 6

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 10 a 9

  Cosenza 7

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 14

  Cosenza 8

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10

  Cosenza 9

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 6

  Cosenza 11

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 4

  Cosenza 13

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 7 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 14

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 15

  4

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 11 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 18

  3

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11, quello delle nulle da 21 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Cosenza 19

  0

  1

  Il numero delle schede nulle da 9 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 20

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5

  Cosenza 21

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 9 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 22

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10

  Cosenza 23

  1

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 16 a 13, quello delle nulle da 15 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 24

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 7

Pag. 47

  Cosenza 25

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 9, quello delle nulle da 15 a 13

  Cosenza 26

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 9

  Cosenza 27

  2

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 13 a 11

  Cosenza 28

  3

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3, quello delle nulle da 19 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Cosenza 30

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 3 a 0, quello delle nulle da 6 a 4

  Cosenza 31

  0

  10

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 3, quello delle nulle da 17 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Cosenza 33

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Cosenza 34

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11, quello delle nulle da 4 a 3

  Cosenza 37

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5

  Cosenza 39

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 13 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 42

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3

  Cosenza 43

  2

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Cosenza 44

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 11 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 51

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 4, quello delle nulle da 12 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Cosenza 52

  3

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 16 a 13

  Cosenza 53

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 5, quello delle nulle da 12 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 5

  Cosenza 59

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 61

  1

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 2 a 0, quello delle nulle da 9 a 8

Pag. 48

  Cosenza 62

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 11 a 10

  Cosenza 63

  1

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 4, quello delle nulle da 7 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Cosenza 64

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 6

  Cosenza 65

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 4

  Cosenza 66

  1

  0

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7

  Cosenza 67

  11

  12

  Il numero delle schede nulle da 39 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 8

  Cosenza 68

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6

  Cosenza 69

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 18 a 17

  Cosenza 73

  6

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 6, quello delle nulle da 21 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Cosenza 76

  1

  4

  Il numero delle schede nulle è passato da 29 a 20. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Cosenza 77

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 14

  Cosenza 78

  0

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 28 a 24. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Cosenza 79

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 21 a 19

  Cosenza 81

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 6

  Diamante 2

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 26 a 24, quello delle nulle da 10 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Diamante 3

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 21 a 19, quello delle nulle da 16 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Diamante 5

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 8 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Dipignano 1

  3

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 23 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 8

  Dipignano 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Dipignano 5

  1

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 24 a 21

Pag. 49

  Fagnano Castello 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 5 a 4

  Fagnano Castello 2

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 5 a 4

  Fagnano Castello 4

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Fagnano Castello 6

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 22 a 19

  Falconara Albanese 2

  0

  7

  Il numero delle schede nulle è passato da 16 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Figline Vegliaturo 1

  0

  6

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 9

  Fiumefreddo Bruzio 4

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 4, quello delle nulle da 10 a 8

  Fiumefreddo Bruzio 6

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Fuscaldo 1

  1

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Fuscaldo 2

  9

  13

  Il numero delle schede nulle è passato da 36 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 5

  Fuscaldo 3

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6

  Fuscaldo 4

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 4

  Fuscaldo 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Fuscaldo 6

  2

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 13 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Fuscaldo 7

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 17 a 15

  Fuscaldo 8

  2

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Fuscaldo 9

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8

  Fuscaldo 10

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

Pag. 50

  Grimaldi 2

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Grisolia 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

  Grisolia 2

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11, quello delle nulle da 17 a 16. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Grisolia 3

  1

  0

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 5 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Guardia Piemontese 2

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 19 a 17, quello delle nulle da 17 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Lago 1

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6

  Lago 3

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 17 a 14. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Lago 5

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 4 a 2. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Laino Borgo 2

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 6

  Laino Borgo 4

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 6

  Laino Castello 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

  Lappano 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 8

  Lattarico 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Lattarico 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 6

  Lattarico 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

  Lattarico 4

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Lattarico 5

  3

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 9, quello delle nulle da 15 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Longobardi 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 3

  Longobardi 4

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 5

  Luzzi 2

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 5 a 4

Pag. 51

  Luzzi 3

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 9, quello delle nulle da 12 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Luzzi 6

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

  Luzzi 8

  3

  8

  Il numero delle schede nulle è passato da 31 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 7

  Luzzi 10

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 16 a 12

  Luzzi 11

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 9, quello delle nulle da 4 a 3

  Maierà 2

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 10 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Malito 1

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3

  Malito 2

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 6, quello delle nulle da 5 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Malvito 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 4

  Malvito 2

  1

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 3

  Malvito 3

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 7

  Mangone 1

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

  Mangone 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

  Mangone 4

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 9

  Marano Marchesato 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 16 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Marano Marchesato 2

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11

  Marano Marchesato 3

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 12 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Marano Principato 2

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7

  Mendicino 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 4

  Mendicino 2

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

Pag. 52

  Mendicino 3

  0

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 12, quello delle nulle da 19 a 18

  Mendicino 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 13

  Mendicino 7

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 15 a 14

  Mendicino 8

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 16 a 15, quello delle nulle da 18 a 17

  Mendicino 10

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3

  Mongrassano 3

  6

  16

  Il numero delle schede nulle è passato da 31 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Montalto Uffugo 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 4 a 3

  Montalto Uffugo 4

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 20 a 19

  Montalto Uffugo 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

  Montalto Uffugo 8

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 16 a 14

  Montalto Uffugo 9

  0

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Montalto Uffugo 10

  0

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 6, quello delle nulle da 26 a 23. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Montalto Uffugo 11

  0

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 7, quello delle nulle da 10 a 7

  Montalto Uffugo 13

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Montalto Uffugo 14

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8

  Montalto Uffugo 15

  0

  7

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 2, quello delle nulle da 30 a 19. Voti attribuiti ad altri candidati: 6

  Montalto Uffugo 17

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 10

  Montalto Uffugo 18

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 11 a 8

  Montalto Uffugo 19

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 7

Pag. 53

  Mormanno 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 14

  Mormanno 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 14

  Mormanno 3

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11, quello delle nulle da 11 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Mormanno 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 29 a 28, quello delle nulle da 13 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Mottafollone 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3, quello delle nulle da 5 a 4

  Orsomarso 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 11

  Orsomarso 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 4

  Paola 1

  1

  4

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Paola 2

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 14, quello delle nulle da 13 a 12

  Paola 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8

  Paola 6

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Paola 7

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 3 a 2

  Paola 8

  1

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 8, quello delle nulle da 8 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Paola 9

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 16 a 14

  Paola 10

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Paola 11

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 10

  Paola 12

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 14, quello delle nulle da 10 a 8

  Paola 13

  9

  12

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 12, quello delle nulle da 35 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Paola 14

  0

  4

  Il numero delle schede nulle è passato da 17 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

Pag. 54

  Paola 15

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6

  Paola 17

  1

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 9 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Papasidero 1

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 13

  Parenti 1

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 30 a 24. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Parenti 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 17 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Parenti 3

  1

  0

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 5 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Paterno Calabro 1

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 16 a 14

  Pedivigliano 1

  3

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 3

  Piane Crati 1

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 14 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Piane Crati 2

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 19 a 17

  Pietrafitta 1

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 9, quello delle nulle da 16 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Pietrafitta 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

  Praia a Mare 1

  1

  12

  Il numero delle schede bianche è passato da 18 a 10, quello delle nulle da 20 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Praia a Mare 3

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 4 a 1. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Praia a Mare 4

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 6

  Praia a Mare 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Praia a Mare 7

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 12, quello delle nulle da 18 a 14. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Rende 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

  Rende 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

Pag. 55

  Rende 3

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 9 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Rende 4

  7

  10

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 7, quello delle nulle da 36 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 11

  Rende 5

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 11

  Rende 6

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

  Rende 7

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 6

  Rende 8

  1

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 4, quello delle nulle da 13 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Rende 9

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 8, quello delle nulle da 18 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Rende 10

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 10 a 7

  Rende 11

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 16 a 14

  Rende 12

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 16 a 11

  Rende 14

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11, quello delle nulle da 21 a 20

  Rende 15

  3

  11

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 5, quello delle nulle da 19 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Rende 16

  0

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 8, quello delle nulle da 13 a 12

  Rende 17

  2

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 9, quello delle nulle da 15 a 12

  Rende 18

  3

  18

  Il numero delle schede bianche è passato da 16 a 10, quello delle nulle da 36 a 12. Voti attribuiti ad altri candidati: 9

  Rende 19

  2

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 7, quello delle nulle da 22 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 7

  Rende 25

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 24 a 23

  Rende 27

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 9, quello delle nulle da 21 a 20. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

Pag. 56

  Rende 28

  8

  20

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3, quello delle nulle da 51 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 15

  Rende 30

  0

  10

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 6, quello delle nulle da 23 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Rende 31

  1

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 8

  Rende 32

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 6

  Rende 33

  2

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 8, quello delle nulle da 13 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Roggiano Gravina 3

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8

  Roggiano Gravina 5

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Roggiano Gravina 6

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

  Roggiano Gravina 7

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 17 a 16, quello delle nulle da 5 a 3. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Roggiano Gravina 8

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 5

  Roggiano Gravina 9

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 14

  Roggiano Gravina 10

  1

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 9

  Rogliano 1

  1

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 4 a 3, quello delle nulle da 9 a 8

  Rogliano 4

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 12

  Rogliano 5

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 13

  Rogliano 7

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 11 a 9. Voti ad altri candidati: 1

  Rogliano 8

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5, quello delle nulle da 4 a 3. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Rose 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 1 a 0

  Rose 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5

  Rose 6

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 5 a 4

Pag. 57

  Rose 7

  2

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 11, quello delle nulle da 10 a 7

  Rota Greca 1

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 6

  Rovito 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 17 a 16

  Rovito 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 18 a 16. Voti attribuiti ad altri candidati:1

  Rovito 3

  2

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 12

  San Benedetto Ullano 2

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 12

  San Fili 1

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 9.Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  San Fili 2

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 6

  San Lucido 2

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 6 a 5

  San Lucido 3

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 17 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati:1

  San Lucido 5

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 20 a 17, quello delle nulle da 8 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  San Lucido 6

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 8

  San Marco Argentano 1

  1

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 15 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati:1

  San Marco Argentano 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati:1

  San Marco Argentano 4

  2

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 17 a 15

  San Marco Argentano 5

  1

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 12

  San Marco Argentano 6

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 12, quello delle nulle da 18 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  San Marco Argentano 7

  1

  4

  Il numero delle schede nulle è passato da 19 a 14

  San Marco Argentano 8

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 11

  San Martino di Finita 2

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 11 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati:1

Pag. 58

  San Nicola Arcella 1

  5

  10

  Il numero delle schede bianche è passato da 13 a 10, quello delle nulle da 29 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 11

  San Nicola Arcella 2

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 8 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  San Pietro in Amantea 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

  San Pietro in Guarano 2

  0

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 4, quello delle nulle da 4 a 3. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  San Pietro in Guarano 4

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 1 a zero

  San Pietro in Guarano 5

  1

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 18 a 14

  San Sosti 1

  0

  4

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 6

  San Sosti 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 4 a 2. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  San Sosti 3

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 3. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  San Vincenzo La Costa 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 12

  San Vincenzo La Costa 3

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Sangineto 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 8 a 7

  Santa Domenica Talao 1

  0

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 15 a 14, quello delle nulle da 16 a 14. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Santa Domenica Talao 2

  1

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 11 a 5. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Santa Maria del Cedro 2

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 10. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Santa Maria del Cedro 4

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 20 a 17, quello delle nulle da 31 a 29

  Santa Maria del Cedro 5

  0

  3

  Il numero delle schede nulle è passato da 25 a 22

  Santa Sofia d'Epiro 3

  1

  0

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 11

  Santa Sofia d'Epiro 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 6 a 5

Pag. 59

  Sant'Agata di Esaro 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 7

  Scalea 1

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 22 a 19. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Scalea 4

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 12 a 10

  Scalea 5

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 11 a 9. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Scalea 6

  0

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 24 a 18, quello delle nulle da 20 a 19. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Scalea 7

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 17 a 15, quello delle nulle da 12 a 11

  Scigliano 1

  1

  6

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 3. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Scigliano 2

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 9 a 6. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Scigliano 3

  1

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11, quello delle nulle da 9 a 3. Voti ad altri candidati: 3

  Serra d'Aiello 1

  0

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 6, quello delle nulle da 8 a 7

  Spezzano della Sila 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 13

  Spezzano della Sila 3

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 9 a 8, quello delle nulle da 10 a 9

  Spezzano della Sila 4

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 23 a 21

  Spezzano della Sila 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 12

  Tarsia 1

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 4 a 3

  Tarsia 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 13 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Tarsia 3

  0

  6

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 6, quello delle nulle da 10 a 4. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Torano Castello 1

  2

  1

  Il numero delle schede bianche è passato da 8 a 9, quello delle nulle da 22 a 18. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

Pag. 60

  Torano Castello 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 6

  Torano Castello 3

  1

  3

  Il numero delle schede bianche è passato da 7 a 5, quello delle nulle da 10 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Torano Castello 4

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 14 a 11. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Tortora 1

  0

  2

  Il numero delle schede bianche è passato da 11 a 10, quello delle nulle da 10 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Tortora 2

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 17 a 15. Voti attribuiti ad altri candidati: 1

  Tortora 3

  2

  10

  Il numero delle schede bianche è passato da 27 a 24, quello delle nulle da 26 a 13. Voti attribuiti ad altri candidati: 4

  Tortora 4

  9

  24

  Il numero delle schede bianche è passato da 21 a 14, quello delle nulle da 49 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 15

  Tortora 5

  0

  1

  Il numero delle schede nulle è passato da 10 a 9

  Verbicaro 1

  6

  7

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 11, quello delle nulle da 27 a 14. Voti attribuiti ad altri candidati: 3

  Verbicaro 2

  5

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 12 a 11, quello delle nulle da 19 a 8. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Verbicaro 3

  0

  5

  Il numero delle schede bianche è passato da 14 a 12, quello delle nulle da 22 a 19

  Verbicaro 4

  1

  4

  Il numero delle schede bianche è passato da 2 a 1, quello delle nulle da 13 a 7. Voti attribuiti ad altri candidati: 2

  Zumpano 1

  0

  2

  Il numero delle schede nulle è passato da 7 a 5