CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. II, n. 11
PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO
(Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione del lavoro parlamentare e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, per l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia, per il rafforzamento dello statuto delle opposizioni, delle attività di indirizzo, informazione e controllo, per la revisione della disciplina dei Gruppi e delle procedure di collegamento con l'Unione europea e per l'aggiornamento del testo)
presentata dalla GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
composta
dal Presidente della Camera dei deputati, LORENZO FONTANA, Presidente, e dai deputati BALDELLI, BORDONALI, ALESSANDRO COLUCCI, D'ALESSIO, DEL BARBA, D'ORSO, FORNARO, GHIRRA, IEZZI, KELANY, MADIA, MONTARULI, NAZARIO PAGANO, ANGELO ROSSI, SCHULLIAN
Presentata alla Presidenza della Camera il 27 gennaio 2026
(Relatori: FORNARO, IEZZI e ANGELO ROSSI)
Onorevoli Colleghi! – La proposta di modifica al Regolamento che presentiamo oggi rappresenta il terzo pacchetto di riforme regolamentari di questa legislatura. Essa porta a compimento – con la proposta contenutisticamente e finalisticamente più ampia e articolata – un complesso percorso di modifiche al Regolamento che si è inteso perseguire in questa legislatura attraverso passaggi successivi e non con un unico progetto di riforma. Percorso avviato con le prime modifiche approvate nel novembre 2022, legate alla riduzione del numero dei deputati, e proseguito con un secondo pacchetto di riforme entrato in vigore il 1° gennaio 2025, approvato a larga maggioranza dalla Camera il 16 ottobre 2024, volto a una prima razionalizzazione di fasi e tempi dei procedimenti.
Il lavoro su questo terzo pacchetto è iniziato subito dopo l'approvazione del secondo e ha preso formalmente avvio nella riunione della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2024. In quell'occasione, il Pag. 2Presidente della Camera ha definito il programma delle attività e individuato le principali aree di intervento.
In quella sede il Presidente ha individuato alcuni macro filoni: ulteriore razionalizzazione del lavoro parlamentare tramite la valorizzazione del ruolo delle Commissioni e l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia; rafforzamento dello statuto delle opposizioni, in particolare con la previsione di strumenti che favoriscano una maggiore visibilità e riconoscibilità delle proposte delle opposizioni; controllo parlamentare sull'azione del Governo, potenziando gli strumenti esistenti e introducendone eventualmente di nuovi; manutenzione del Regolamento, al fine di completare l'adeguamento del testo al contenuto normativo sostanziale sancito nei pareri della Giunta e in pronunce interpretative consolidate.
Dal punto di vista metodologico, il Presidente, nel confermare i precedenti relatori (i deputati Fornaro e Iezzi), affiancandovi il deputato Angelo Rossi, ha ritenuto opportuno costituire un gruppo informale di lavoro composto, oltre che dai relatori, da un rappresentante per ciascuno degli altri Gruppi parlamentari diversi da quelli dei relatori. L'obiettivo è stato quello di continuare a favorire il confronto, valutando l'ampiezza delle materie da trattare, e verificare la possibilità di individuare soluzioni il più possibile condivise.
Il gruppo di lavoro si è riunito per la prima volta il 16 gennaio 2025, avviando l'attività istruttoria e consentendo ai Gruppi di avanzare proposte e suggerimenti. Nei mesi successivi, i relatori hanno svolto un lavoro intenso e approfondito, caratterizzato da un'analisi attenta delle diverse ipotesi di riforma e da un confronto costante con tutte le forze parlamentari. Questo percorso ha portato alla definizione di un articolato pacchetto di modifiche regolamentari, i cui contenuti principali sono stati illustrati alla Giunta nella riunione del 2 luglio 2025.
Gli esiti di questo lavoro sono stati poi condivisi con il gruppo informale, riunitosi il 10 e il 16 luglio 2025, per un ulteriore confronto politico e di merito e per l'eventuale affinamento delle proposte. Parallelamente, è stato mantenuto un costante raccordo con la Giunta, convocata più volte per essere aggiornata sull'andamento dei lavori.
Nella riunione del 31 luglio 2025, i relatori hanno quindi depositato in Giunta un testo articolato di proposta di modifica del Regolamento, contenente interventi di particolare rilievo e complessità. Parallelamente e contestualmente è stata depositata dal Presidente della Camera una ipotesi di modifica del Regolamento avente ad oggetto il raccordo con l'Unione europea, tema anch'esso richiamato dal Presidente quale possibile obiettivo della riforma. Su entrambi tali testi è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto il 13 ottobre 2025. Entro il termine sono stati complessivamente presentati 87 emendamenti (cui va aggiunto un emendamento di coordinamento dei relatori), riferiti sia ai testi predisposti dai relatori (75, compreso l'emendamento dei relatori) e dal Presidente (sulla cui ipotesi di modifica sono pervenuti 13 emendamenti), sia a disposizioni del Regolamento vigente non direttamente coinvolte dalle proposte.
Gli emendamenti sono stati pubblicati in occasione della seduta della Giunta del 18 dicembre 2025. In quella sede, il Presidente ha preso atto del fatto che i relatori, anche alla luce dell'ampiezza degli interventi proposti e della fase avanzata della legislatura, hanno valutato come soluzione più appropriata – sia sul piano normativo sia su quello politico – quella di prevedere l'entrata in vigore complessiva del pacchetto di riforme a partire dalla prossima legislatura (sottolineando però la possibilità di anticipare l'applicazione già in questa legislatura di quegli interventi sui quali si fosse registrata la più ampia condivisione politica), ferma restando comunque l'entrata in vigore nella XX legislatura della parte relativa al raccordo con l'Unione europea.
La prefigurata opzione del rinvio alla prossima legislatura dell'entrata in vigore della riforma ha consentito ai relatori di riflettere più serenamente – posto che, Pag. 3come è evidente, il lavoro riformatore veniva così ad essere sganciato da qualunque convenienza politica dell'una e dell'altra parte – su ulteriori possibili aggiustamenti e miglioramenti delle modifiche proposte.
Nella riunione della Giunta del 21 gennaio 2026 i relatori hanno espresso i pareri e illustrato le proprie valutazioni sugli emendamenti presentati.
In quell'occasione, il relatore Fornaro, anche a nome degli altri relatori, ha sottolineato come la linea della massima condivisione, che ha guidato la stesura del testo base, sia stata mantenuta anche nella fase di esame degli emendamenti. Questo approccio – declinato, nel corso dei lavori, in un confronto fra i relatori improntato sempre alla massima trasparenza e correttezza e al reciproco ascolto che ha visto via via selezionare i temi da includere nella riforma (e quelli da escludere) e condividere le scelte normative volta per volta effettuate – ha portato all'accoglimento di diversi emendamenti, talvolta previa riformulazione. Per quelli rimanenti, i relatori hanno formulato un invito al ritiro, chiarendo che – diversamente da quanto avviene di norma nel procedimento legislativo – tale invito non esprime un giudizio negativo sul merito delle proposte, ma risponde all'esigenza di non compromettere l'equilibrio complessivo del testo.
Nella seduta del 27 gennaio si è proceduto all'esame e alla votazione degli emendamenti, i cui esiti confermano – con riferimento allo spirito che ha improntato il lavoro dei relatori nel confronto con le forze politiche – l'ambizione di trovare la più ampia condivisione politica della riforma: circa un terzo degli emendamenti presentati sui testi è stato accolto dai relatori e approvato dalla Giunta; poco meno del 60% degli emendamenti accolti proviene da Gruppi di opposizione (che aveva presentato 59 emendamenti su 88 complessivi, pari al 67% del totale); l'invito al ritiro formulato dai relatori (complessivamente su 58 emendamenti) è stato accolto per l'88% circa degli emendamenti. All'esito dei ritiri, gli emendamenti votati sono stati 37 (il 42% del totale dei presentati), di cui 29 approvati (pari a circa il 78% dei votati e, come detto, ad un terzo dei presentati) e solo 8 respinti (pari a circa il 22% dei votati e al 9% dei presentati).
Per il poco che possono valere i numeri, questi dati testimoniano, non solo lo spirito di condivisione del lavoro svolto, ma soprattutto la vitalità democratica che ha ispirato il dibattito in Giunta sulla riforma delle nostre regole.
Di ciò sono conferma anche alcuni obiettivi della riforma stessa, quali emergono dai testi approvati, che non sono volti a favorire l'una o l'altra parte, ma a creare le condizioni per cui ogni attore dei procedimenti parlamentari (maggioranza, opposizione, Gruppi, singoli deputati, Governo), così come la Camera nel suo complesso, intesa come massima istituzione democratica, possa vedere maggiormente soddisfatta la propria esigenza di contribuire efficacemente, con le proprie proposte e le proprie critiche, al dibattito politico e al ruolo del Parlamento nello stesso modo: agli interventi volti ad una maggiore efficacia del lavoro parlamentare (che aveva già ispirato il precedente binario di riforma), attraverso una ulteriore, assai significativa, razionalizzazione dei procedimenti sia in Commissione sia in Assemblea, si sono uniti quelli volti al rafforzamento del controllo parlamentare e del sindacato ispettivo, alla razionalizzazione dell'esame degli atti di indirizzo, alla maggiore certezza dei tempi di esame degli argomenti inclusi nella programmazione dei lavori (di maggioranza – inclusi quelli governativi – e di opposizione) e all'individuazione di percorsi procedurali alternativi alla posizione della questione di fiducia quale strumento tecnico «acceleratorio» dei tempi di approvazione dei provvedimenti governativi (secondo una prassi a dir poco risalente nel tempo), al fine di favorire, quanto più possibile, l'effettivo confronto politico sui testi e sugli emendamenti, anziché confinarlo alla sola fase degli ordini del giorno, assicurando però al contempo certezza sui tempi di conclusione.
Una volta concluso l'esame degli emendamenti, su proposta dei relatori i due testi contenenti le ipotesi di riforma presentate nella riunione del 31 luglio 2025, come Pag. 4modificati dagli emendamenti approvati, sono stati accorpati in un'unica, complessiva proposta di modificazione del Regolamento che qui si illustrerà in dettaglio. Il voto conclusivo sulla proposta di riforma ha visto esprimersi a favore di essa una ampia maggioranza dei componenti della Giunta, attestando anche in questo modo lo sforzo di mediazione e di condivisione operato dai relatori in tutti questi mesi.
Ciò premesso quanto alle linee generali e passando alla descrizione del contenuto di questa riforma che, come detto, può dirsi la più ambiziosa e certamente quella a contenuto più esteso dei tre pacchetti, un primo blocco di modifiche riguarda la razionalizzazione del procedimento in sede referente.
In questa fase del procedimento legislativo – la cui rilevanza si è fatta alla Camera via via maggiore, anche in conseguenza del fatto che è all'interno delle Commissioni che si esercita prevalentemente la potestà emendativa della Camera sui provvedimenti legislativi e in particolare su quelli d'urgenza o sulla legge di bilancio – sono emerse, infatti, alcune criticità alle quali si è cercato di dare una risposta attraverso una riscrittura parziale dell'articolo 79 del Regolamento dando in particolare, ma non solo, veste organica e sistematica ai poteri ordinatori e conclusivi del presidente della Commissione e fermo restando il principio della necessaria conclusione dell'esame in sede referente, scongiurando così il pericolo di esiti monchi del procedimento in ragione dell'assenza di una disciplina organica e compiuta.
Si è dunque proceduto ad una riscrittura del comma 1 dell'articolo 79 e all'aggiunta di un nuovo comma 1-bis. Con la prima, come detto, si dà veste più compiuta ai poteri del presidente della Commissione, al quale compete determinare i modi e i tempi della organizzazione del procedimento in sede referente, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili. In tale sede è stata definita anche la questione dei termini di presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo in via generale e anche nelle fasi finali del procedimento e della necessità di avere una piena consapevolezza del significato normativo di tali testi attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni. Si è, infatti, sancita nel Regolamento una facoltà di cui in via di prassi i presidenti si sono già, ma sporadicamente, avvalsi, e cioè la fissazione di termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, che, per agevolare la piena comprensione della portata normativa delle modifiche proposte, devono essere accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione, cioè nelle fasi finali del procedimento in sede referente, è stata uno dei temi su cui i relatori hanno ipotizzato diverse soluzioni in relazione alla riconosciuta necessità di conferire ordine a questi poteri emendativi di ultima istanza, ma sul presupposto comunque che una disciplina eccessivamente compressiva di essi non potesse essere adottata in quanto lesiva di prerogative fondamentali, segnatamente del Governo. La soluzione scelta precisa meglio il ruolo del presidente della Commissione e le prerogative dei commissari: infatti la presentazione di tali proposte cosiddette fuori sacco può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal presidente della Commissione, stabilendo, in caso di nuovi emendamenti (escludendo, come da prassi consolidata, le riformulazioni) e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine, in relazione al complessivo tempo disponibile, per la presentazione di subemendamenti. Il complesso intervento normativo così proposto dovrebbe contribuire a dare maggiore ordine e razionalità all'esame dei provvedimenti in sede referente, superando alcune criticità registratesi nelle ultime legislature e garantendo tempi congrui per lo sviluppo di ciascuna fase del procedimento.Pag. 5
Il progetto di razionalizzazione dell'istruttoria prosegue con il nuovo comma 1-bis del medesimo articolo 79, che introduce a regime le segnalazioni degli emendamenti da votare, stabilendo che il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione è ripartito tra i Gruppi medesimi per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
Nella stessa ottica si colloca anche la codificazione, al medesimo comma 1-bis, di un principio generale consolidato, applicabile e valido in tutte le fasi e in tutte le sedi, e cioè che a rendere dichiarazioni di voto possono essere solo i componenti delle Commissioni o loro sostituti, con il richiamo, quanto alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti, dei limiti previsti dall'articolo 85, comma 4, del Regolamento. Resta ferma, come avvenuto già nella prassi, la facoltà del presidente della Commissione di ridurre progressivamente la durata se necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente.
Per quanto riguarda la sede referente, è da segnalare la presenza di nuove disposizioni che assicurano che già in questa fase del procedimento legislativo, e riprendendo la omologa disposizione prevista per la fase di esame in Assemblea (articolo 86, comma 4-bis), in caso di presenza di condizioni nei pareri della Commissione Bilancio motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte recanti la soppressione o la modificazione del testo oggetto del parere. Analoga disposizione è stata introdotta per le condizioni del Comitato per la legislazione, relativamente al quale è stato anche codificato il parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, che consentiva al medesimo organo di esprimere un secondo parere sui decreti-legge in caso di loro modifiche da parte della Commissione, elevando soltanto il quorum necessario per la richiesta di tale parere da un quinto a un quarto dei componenti la Commissione destinataria del parere stesso. Ha trovato anche specifico riconoscimento regolamentare un'altra questione inerente sempre all'attività della Commissione Bilancio e che aveva trovato soluzione in via di prassi, e cioè l'esigenza di differenziare, nell'ambito dei pareri da questa resi, l'eventuale contrarietà giustificata da ragioni di garanzia dell'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione da un'altra ipotesi di contrarietà di tipo non rigidamente tecnico ma che poggia su vincoli di tipo politico alle risorse impiegate per la copertura di spesa (articolo 87, comma 3-bis).
Uno dei punti che maggiormente qualificano la proposta di modifica qui illustrata è quello relativo al superamento del termine del decorso di almeno 24 ore prima della votazione dell'oggetto su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia.
Si tratta, come è noto, di una disposizione che si è guadagnata – trasversalmente e nel corso di più legislature – non pochi rilievi critici nel dibattito parlamentare e che, nell'attuale contesto di organizzazione dei lavori della Camera, costituisce un tratto disfunzionale rispetto ad un razionale svolgimento dei lavori parlamentari, senza assolvere compiutamente ad una funzione di freno del ricorso alla fiducia da parte del Governo: la proposta è dunque quella dell'abolizione di tale vincolo temporale, mantenendo inalterate le fasi successive al voto di fiducia, ossia l'esame degli ordini del giorno e il voto finale (articolo 116, comma 3), senza dunque assumere sul punto tout court la disciplina del Senato, pure invocata da alcune parti, e che si inserisce, però, su un procedimento legislativo sagomato comunque in modo diverso da quello della Camera.
Il tema del superamento delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia ha trascinato con sé, inevitabilmente, una questione che si è fatta cruciale per la vita del Parlamento e a cui occorre dare delle risposte adeguate. Ci si riferisce all'adozione di strumenti regolamentari che offrano al Governo concrete alternative al ricorso a tale strumento, segnatamente sui decreti-legge, e dunque diano luogo al contenimentoPag. 6 dei voti di fiducia non strettamente politici. Da questo punto di vista, una misura di portata significativa è rappresentata dalla disposizione di cui all'articolo 154, comma 1, come modificato dal documento qui in esame. Si prevede, infatti, l'applicazione del contingentamento dei tempi – finora non applicato nell'esame dei decreti-legge, sulla base di un'interpretazione consolidata a partire dalla XIII legislatura – nel caso in cui il Governo non ritenga di avvalersi del voto di fiducia, lasciando così all'ordinaria dinamica parlamentare l'andamento del procedimento di conversione del decreto-legge, assicurando, al contempo, che la deliberazione della sua conversione intervenga in tempi certi, nel rispetto dei termini costituzionali previsti dall'articolo 77 della Costituzione. A fronte di ciò si prevede comunque la possibilità che in presenza di provvedimenti d'urgenza particolarmente complessi, su richiesta di un Presidente di un Gruppo di opposizione, il Presidente della Camera possa disporre l'aumento di 1/3 del tempo originariamente assegnato, così come sarà possibile aumentare di 1/5 il numero degli emendamenti di cui è garantita la votazione (articolo 85-bis, comma 2).
Ma – come detto – la Camera, con le modifiche qui proposte, provvede anche a calibrare ulteriormente gli strumenti procedurali a disposizione del Governo per evitare non solo l'impiego della fiducia, ma ab origine il ricorso al decreto-legge, ove si renda necessario approvare in tempi rapidi e certi un progetto di legge. Ci si riferisce alla modifica dell'articolo 69 del Regolamento, con cui – alla stregua di quanto già previsto per i progetti di legge collegati la cui applicazione della relativa disciplina contenuta al comma 3 dell'articolo 123-bis, viene richiamata – si introduce la possibilità di fissare un termine finale per l'approvazione di progetti di legge dei quali si sia dichiarata l'urgenza, così incrementando in misura assai significativa la gamma di soluzioni procedurali di cui il Governo può disporre per provocare, nel solco della ratio prevista dall'articolo 72 della Costituzione, un'approvazione in tempi rapidi e certi di un progetto di legge. Non sfuggirà il rilievo ordinamentale di queste nuove disposizioni, in chiave dissuasiva del ricorso al decreto-legge, ed in connessione dell'impiego della questione di fiducia.
In associazione e a bilanciamento di tali prospettive di modifiche regolamentari si sono analizzati diversi temi ricollegabili al cosiddetto statuto dell'opposizione. All'interno di questo blocco tematico si è configurata e hanno trovato posto numerosi interventi riformatori. Anzitutto, seguendo l'ordine degli articoli del Regolamento, la previsione della convocazione della Giunta per il Regolamento ove sia avanzata una motivata e fondata richiesta da una minoranza qualificata pari ad almeno un quarto dei componenti della Camera (articolo 16, comma 1-bis), così come la codificazione della prassi che vuole che le Presidenze delle Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni siano attribuite ad esponenti dell'opposizione con la previsione della decadenza nel caso di passaggio a Gruppi di maggioranza (articoli 17, comma 2 e 18, comma 4). L'introduzione di queste disposizioni ha costituito anche l'occasione per rimeditare le disposizioni vigenti sulla composizione delle Giunte: si è quindi prevista una correzione del numero dei componenti della Giunta delle elezioni, che dalla prossima legislatura, sarebbero stati 20 per effetto della precedente modifica regolamentare connessa alla riduzione costituzionale del numero dei deputati. Considerata la fissità della composizione della Giunta, per via delle funzioni para-giurisdizionali di cui è titolare, si è preferito elevare questo numero a 25 componenti, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalità e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Per la Giunta per le autorizzazioni, non caratterizzata dalla immutabilità dei propri componenti, si è mantenuto il numero di 15 componenti già definito a decorrere dalla prossima legislatura, ma si è introdotto un meccanismo di flessibilità nella composizione, analogo a quello da tempo previsto per la Giunta per il Regolamento, che consente al Presidente della Camera, ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalità e del criterio della rappresentanzaPag. 7 di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, di disporre l'integrazione della composizione della Giunta.
Relativamente all'attività delle Giunte, una specifica questione è stata posta nel corso della fase emendativa del testo presentato dai relatori, relativamente alla visione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 per i reati ministeriali. Di tali atti dei quali prendono visione, senza estrarne copia, i deputati componenti la Giunta per le autorizzazioni, al fine di colmare deficit di conoscenza per Gruppi non rappresentati in Giunta, si consente la visione al presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o a un suo delegato, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1. Si tratta di un tema assimilabile in parte a quello riscontrato in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica per i Gruppi non presenti in quell'organo per il quale, ovviamente, la soluzione non potrebbe che venire per via legislativa; comunque, considerate anche le nuove disposizioni in tema di composizione della Giunta per le autorizzazioni, tale problematica dovrebbe auspicabilmente mantenere un carattere residuale in seno alla Giunta per le autorizzazioni.
È stata poi introdotta, all'articolo 144, la previsione che, ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione, essa, previa intesa con il Presidente della Camera (imprescindibile soprattutto al fine di assicurare la verifica del rispetto degli ambiti di competenza delle Commissioni), è sottoposta alla deliberazione della Commissione entro 10 giorni dalla raggiunta intesa.
Un nucleo forte del cosiddetto statuto dell'opposizione affrontato nella presente proposta è individuabile nella garanzia sull'effettività delle quote di opposizione e segnatamente delle proposte di legge. Superando una certa debolezza sul punto dell'impianto normativo risalente alla XIII legislatura, soprattutto alla luce dei suoi effetti applicativi nel corso di tutte le legislature che si sono da allora succedute, questo tema si è dipanato operando su due corni della disciplina.
Da un lato, si sono modificate le disposizioni dell'articolo 24, comma 3, in tema di calendarizzazione ed effettività dell'esame dei progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione. Oltre a dedicare almeno una seduta al loro esame, si prevede che la data di iscrizione in calendario dei progetti di legge in quota opposizione non possa essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Più in generale, si prevede che sugli argomenti iscritti in quota opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Parimenti, non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e questioni sospensive, mantenendosi invece quelle di costituzionalità (articolo 40, comma 6). In caso di rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea – che comunque non può avvenire per più di due volte – la proposta di legge di iniziativa delle opposizioni è iscritta nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterla non oltre due mesi da ciascun rinvio (articolo 24, comma 3). Dall'altro lato si è dato corso ad una più sistematica disciplina regolamentare di un principio, già enunciato nella XIII legislatura in tema di esame in sede referente dei progetti di legge indicati dalle opposizioni. All'articolo 77, relativo all'abbinamento, si aggiunge un nuovo comma con cui si stabilisce che in questi casi la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione che ha richiesto la trattazione del progetto di legge. La novità è costituita dalla disposizione che prevede che gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono Pag. 8inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. È comunque consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea. Si tratta di un intervento complessivamente volto a garantire la realizzazione delle previsioni del calendario sulle quote di opposizione, ossia l'effettiva trattazione degli argomenti richiesti, ma anche ad assicurare che la discussione in Assemblea – ove ciò sia ritenuto necessario – abbia ad oggetto lo specifico testo chiesto dall'opposizione, ferma restando la applicazione in Aula della regola dell'approvazione a maggioranza degli emendamenti (ma consentendo comunque ai firmatari della proposta di legge, quale eventuale strumento di interdizione del prosieguo dell'iter, il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea).
Sempre con riferimento alla discussione degli argomenti iscritti in calendario su richiesta delle opposizioni, si è configurata l'attribuzione ai medesimi Gruppi di opposizione di tempi maggiori nel contingentamento (articolo 24, comma 7).
In tema di contingentamento dei tempi di esame di progetti di legge, va segnalata una sorta di statuto speciale che è riservato ai progetti di legge costituzionale ed elettorale, per i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 24, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali l'organizzazione dei tempi è stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale è assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive: in tal modo nella discussione degli articoli di tali progetti di legge, come configurata dopo la riforma dell'articolo 85, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, i Gruppi potranno disporre in ogni caso del tempo di trenta minuti, previsto proprio dal comma 3 dell'articolo 85 per lo svolgimento degli interventi nella discussione degli articoli. A tale disciplina destinata ad hoc ai progetti di legge costituzionale ed elettorale, si affianca quella prevista dal nuovo comma 1-quater dell'articolo 41, che prende atto nel Regolamento – anche in questo caso segnando una novità di grande rilievo – di un istituto consolidato nell'ordinamento della Camera e cioè la cosiddetta seduta fiume, ovvero la prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalità indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, che è deliberata dall'Assemblea, ma che non può essere adottata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.
Altri oggetti di intervento hanno riguardato l'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni di sfiducia (articolo 115, commi 1 e 3) e la possibilità di raddoppio del question time per i Gruppi di opposizione di maggiore consistenza numerica (articolo 135-bis, comma 2).
Altro ambito di intervento è quello del rafforzamento del controllo parlamentare, per il quale si è agito con riferimento al controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo prevedendo una relazione semestrale del Governo sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente (143, comma 1), alla codificazione delle audizioni dei candidati nell'esame delle proposte di nomina del Governo (articolo 143, comma 4), alla modifica della disciplina delle interpellanze urgenti (articolo 138-bis, comma 1), per le quali si è configurato un aumento del numero delle interpellanze sottoscrivibili dai deputati, nonché una riduzione delle sottoscrizioni necessarie per la loro presentazione (10 deputati in luogo degli attuali 20) a fronte di una riduzione dei termini di intervento per la loro illustrazione (138, comma 1), laddove, invece per l'illustrazione delle interrogazioni a risposta immediata il tempo viene elevato a due minuti (135-bis, comma 4). Con riferimento al question time, si prevede poi la limitazione del Premier (o Vice premier) question time ad almeno una volta per programma (attualmente il Regolamento lo prevede per due volte per calendario) ma si è inteso rafforzare tale vincolo con l'introduzione, in caso di indisponibilità del Premier per tutta la durata del programma, del raddoppio delle sedute dedicate al question time (135-bis, comma 1) nella settimana successivaPag. 9 a quella in cui si sia consolidata l'indisponibilità del Presidente del Consiglio nel programma. Obiettivo della modifica regolamentare è quello di assicurare la presenza del Presidente del Consiglio allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata una volta per ciascun programma dei lavori. Ove nel corso del programma dunque questa presenza non si sia verificata in nessun momento, e dunque si sia consolidata l'indisponibilità, scatta la conseguenza del raddoppio delle sedute dedicate alle interrogazioni a risposta immediata. Sempre con riferimento al question time, nella riunione del 27 gennaio 2026 il Presidente della Camera ha altresì concordato sull'interpretazione proposta dai relatori (nella riunione del 21 gennaio) relativamente all'obbligo per il Governo di attenersi al contenuto dell'interrogazione cui si riferisce la risposta, escludendo quindi la possibilità che il rappresentante del Governo possa utilizzare il question time successivo per rispondere ulteriormente a interrogazioni già svolte.
Nel testo licenziato dalla Giunta è previsto inoltre lo svolgimento del question time in Commissione una volta alla settimana (articolo 135-ter, comma 1), allo scopo di valorizzare tali sedi attraverso un impiego più sistematico e continuo di questo tipo di strumenti di sindacato ispettivo a risposta «garantita». Più in generale, e con lo stesso fine di assicurare effettività al sindacato ispettivo, si è previsto all'articolo 134, comma 2, un meccanismo di rafforzamento dello svolgimento delle interrogazioni ordinarie.
Con la modifica del Regolamento qui proposta la Camera si dota altresì di appositi strumenti relativi alla valutazione delle politiche pubbliche che investono trasversalmente diversi organi, e cioè il Comitato per la legislazione e le Commissioni permanenti. Quanto al primo, allineando il dettato regolamentare a quello del Senato, si è previsto che il parere che il Comitato esprime abbia ad oggetto anche la valutazione d'impatto e si è previsto anche che, sulla base dell'attività consultiva svolta, il Comitato curi un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti, procedendo ad utilizzare le attività conoscitive che gli sono state già riconosciute in via di prassi (articolo 16-bis, comma 6-ter). Sul versante delle Commissioni si prevede espressamente che queste costituiscano al loro interno dei Comitati permanenti per la valutazione delle politiche pubbliche di loro competenza (articolo 22, comma 4).
In tema di Commissioni, si è preferito, invece, non trattare in questa sede la questione del numero delle Commissioni, sulla quale è necessaria una riflessione molto approfondita e specifica che valuti con estrema attenzione la ricalibratura delle competenze delle Commissioni, a fini di una eventuale riduzione del loro numero ma anche alla luce dei mutamenti economici, sociali, culturali, politici e delle trasformazioni straordinarie che lo sviluppo tecnologico impone all'agenda parlamentare. Si è dunque limitato l'intervento sulle Commissioni alla sola modifica relativa alla Commissione VII, per la quale si prevede una modifica della denominazione che è meramente ricognitiva di competenze ad essa già spettanti.
Un altro campo di intervento è quello relativo alla razionalizzazione degli interventi sull'ordine dei lavori (articolo 41, comma 1), compresi quelli volti alla richiesta di svolgimento di informative urgenti (articolo 41, comma 1-bis).
In particolare, con la modifica al comma 1 si restringe l'ammissibilità degli interventi sull'ordine dei lavori recependo sostanzialmente nel Regolamento le limitazioni che erano state già definite con il parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, prevedendo, dunque, l'ammissibilità solo di quelli che vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea e si riduce la durata degli interventi da cinque a tre minuti. Negli stessi limiti temporali si svolgono gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza ammessi, quando sia Pag. 10esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo.
Con il neo introdotto comma 1-bis si prevede che all'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo di preavviso necessario prima di procedere alle votazioni, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta può intervenire, per non più di 3 minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa urgente da parte del Governo, cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a 2 minuti. In tale fase non può comunque essere avanzata più di una richiesta di informativa per Gruppo.
Si risponde così ad un'esigenza di organizzazione e di razionalizzazione di questo tipo di interventi, indubbiamente allargatisi soprattutto in questa legislatura e che hanno dato luogo sovente a dibattiti estemporanei su questioni contingenti ma al di fuori dell'originario perimetro regolamentare, con conseguenze non positive sull'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari, introducendovi questioni non previste all'ordine del giorno. In connessione con la disciplina delle richieste di informative se ne introduce una loro specifica regolamentazione, con la previsione di un singolo Capo ad esse dedicato, che presenta tratti di novità rispetto alla prassi consolidata. Si prevede, infatti, una durata massima per l'intervento introduttivo del Governo, pari a 20 minuti, cui seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di 10 minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto. A tali interventi fa seguito la possibilità di replica del Governo, comunque per non più di 5 minuti.
Al nuovo comma 1-ter dell'articolo 41 si propone una regolamentazione dei cosiddetti interventi di fine seduta, anche qui partendo dalla codifica del parere della Giunta del 19 novembre 2015: in particolare si prevede che, al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola anch'essi per non più di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta.
Tra le misure previste nella proposta di modifica del Regolamento qui illustrata, ve n'è un'altra di particolare rilievo, finalizzata ad una razionalizzazione e modernizzazione dei lavori parlamentari. Ci si riferisce all'abolizione del processo verbale in Assemblea e in Commissione (articoli 11, 32 e 34): da tempo il processo verbale nelle Assemblee del Parlamento ha finito per perdere ogni valore sostanziale e rivestire solo un carattere rituale, essendo – come già definito dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1959 – un atto interno e non ostensibile, non idoneo ad attestare ufficialmente la volontà della Camera e, peraltro, a contenuto estremamente ridotto, limitato ai soli argomenti esaminati dalla Camera e alle deliberazioni adottate e all'elenco sintetico dei nomi degli oratori nel corso della medesima intervenuti, in conformità con i criteri interpretativi adottati già a partire dal 1998 (a seguito di quanto emerso nelle riunioni della Giunta per il Regolamento del 7 luglio e 30 settembre 1998). Peraltro, dato anche il contenuto così ridotto del processo verbale, risulta tanto più problematica, sul piano prima di tutto logico, la previsione regolamentare attuale di una deliberazione (implicita o, se richiesto, esplicita) su di esso (e sulle relative proposte di modifica che fossero avanzate), secondo logiche maggioritarie. Di conseguenza, la rilevanza di tale atto ha finito con l'essere connessa quasi ontologicamente alla sola possibilità di esperire pratiche ostruzionistiche, ma del tutto sganciate dal provvedimento di Pag. 11merito dal quale fossero originate. Dunque, dato l'enorme rilievo a fini di conoscibilità dei lavori parlamentari assunto dai resoconti integrali e sommari dei lavori dell'Assemblea (integralmente trasmessi in diretta web-tv), nonché dai resoconti delle Commissioni e degli altri organi, e dai relativi, rapidi tempi di pubblicazione, e dato il valore, a fini di attestazioni ufficiali di volontà legislative, dei messaggi presidenziali, si è proposto il superamento di questa ritualità, peraltro di fatto disapplicata negli organi diversi dall'Assemblea da molte legislature.
Un altro ambito di intervento riguarda alcuni aspetti della disciplina della costituzione dei Gruppi (articolo 14, comma 2) ed alcune norme per scoraggiare il fenomeno del trasformismo o transfughismo parlamentare (articolo 5, comma 7-bis, cui si è, peraltro, aggiunto il nuovo comma 10 in materia di decadenza dei membri dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo).
Per quanto riguarda la costituzione dei Gruppi, fermo restando il requisito minimo numerico di quattordici deputati, già fissato a decorrere dalla prossima legislatura, si è operato sostanzialmente nel senso di prevedere una disciplina più puntuale per la formazione dei Gruppi in deroga al suddetto requisito numerico, con una formulazione della disposizione sganciata da un concreto sistema elettorale vigente, cui invece faceva riferimento il precedente dettato regolamentare e che ha richiesto continui interventi interpretativi della Giunta per il Regolamento. Per effetto della riforma proposta, l'Ufficio di Presidenza potrà autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 (cioè, dalla prossima legislatura, 14) e comunque, di norma, non inferiore a 7, purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno 20 circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo restando, di norma, il suddetto requisito numerico minimo di 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.
In connessione con la possibilità di costituire un Gruppo con meno di 14 deputati, composto, di norma, da almeno 7 deputati, si consente a questi Gruppi la designazione di uno stesso deputato in 2 Commissioni (articolo 19, comma 3). Al riguardo va, peraltro, segnalata anche la disposizione contenuta nel nuovo articolo 56-bis, al comma 1 che prevede che quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento. Di rilievo anche il comma 3 del medesimo articolo che reca il riconoscimento, per la prima volta, nel testo del Regolamento delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali.
Si interviene anche a regolamentare specificamente il contributo a carico del bilancio della Camera destinato ai Gruppi, assicurando una quota minima che si distribuisce in modo uguale tra i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, inclusi quelli che vengono autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, non appena questo si sia costituito, nelle fasi iniziali della legislatura.
Altra novità di rilievo è data dal fatto che si penalizzano i passaggi ad altro Gruppo di singoli deputati per i quali opererebbe, nella determinazione del contributo spettante al nuovo Gruppo di iscrizione del deputato in proporzione alla consistenza numerica, una riduzione alla metà della quota del contributo, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza; sono però sottratti a questa disciplina i passaggi Pag. 12di Gruppo che investano contestualmente almeno sette deputati, originariamente iscritti allo stesso Gruppo, e che si configurino come una scissione avvenendo su base evidentemente politica, per i quali dunque la suddetta riduzione non opererebbe (articolo 15, comma 3-bis). Altre norme con finalità anti trasformistiche, modellate su quelle del Senato, prevedono la decadenza da pressoché tutte le cariche – con l'eccezione del Presidente della Camera – ricoperte nell'Ufficio di presidenza della Camera e in quello delle Commissioni (articoli 5, comma 7-bis, e 20, comma 1).
Di rilievo considerevole, in termini di trasparenza e attenzione alle istanze legislative provenienti dai cittadini e dalla società civile, sono la nuova disciplina della pubblicità dei lavori delle Commissioni, con la previsione della possibilità di attivare la web-tv anche per l'esame in sede referente, relativamente alla votazione sul mandato, di cui al novellato articolo 65 del Regolamento, ove ne sia avanzata richiesta, e l'adozione di una specifica regolamentazione per l'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali.
È stato altresì riscritto il comma 3 dell'articolo 60, in materia di procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza, al fine di una maggiore formalizzazione, con la previsione espressa della comunicazione per iscritto al deputato della contestazione del fatto addebitato e della convocazione dello stesso in audizione; della facoltà del deputato di presentare una memoria difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali; della necessità che le decisioni dell'Ufficio di Presidenza siano emesse solo dopo aver ascoltato il deputato (fatto salvo – deve intendersi – il rifiuto o l'assenza ingiustificata del deputato) e siano corredate di idonea motivazione.
Nella fase emendativa sono state approvate altre rilevanti modifiche regolamentari, inizialmente non previste. Tra queste si segnala il riconoscimento ai presidenti dei Gruppi, indipendentemente dalla loro consistenza numerica, della facoltà di subemendare gli emendamenti cosiddetti «fuori sacco» presentati dalla Commissione e dal Governo in Assemblea (articolo 86, comma 5); la riduzione da otto a cinque minuti della durata del singolo intervento per dichiarazione di voto sugli ordini del giorno, ferma restando la previsione del tempo di otto minuti per il complesso di tre interventi sugli ordini del giorno (articolo 88, comma 2); ma soprattutto la riscrittura della disciplina delle mozioni, che viene adeguata al modo concreto in cui si svolge il loro esame (abolendo ad esempio la fase degli emendamenti, sostanzialmente caduta in desuetudine), e introducendo dei correttivi ad alcune distorsioni registratesi nella prassi, come l'esclusione della riformulazione delle premesse delle mozioni da parte del Governo con la limitazione delle riformulazioni proposte dal Governo alla sola parte dispositiva, comunque con portata circoscritta e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione. Con la modifica all'articolo 112 si allinea, inoltre, sostanzialmente la disciplina dei termini di presentazione delle mozioni, ai fini dell'abbinamento, a quella analoga già prevista dall'anno scorso per risoluzioni e ordini del giorno. All'articolo 118 si opera una modifica relativa all'ordine delle votazioni delle risoluzioni, proponendone uno diverso da quello cronologico ordinariamente applicato nella prassi, al fine di risolvere una problematica applicativa ben nota ai Gruppi. La priorità del voto spetterà dunque alle risoluzioni sottoscritte dal maggior numero di deputati, tenendo conto della consistenza numerica dei Gruppi se firmate da presidenti dei Gruppi.
Nel testo di riforma sono inoltre compresi alcuni interventi che completano il processo di manutenzione già avviatosi con i precedenti pacchetti di riforma, prevedendo in particolare l'abrogazione di norme superate (come gli articoli 23, comma 11, che rinvia, in caso di mancata predisposizione del programma, al comma 1 dell'articolo 26, anch'esso abrogato per la parte riferita alle modalità di formazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente della Camera o di Commissione nei casi in cui non siano stati definiti il programma e il calendario dei lavori, fattispecie che, in Pag. 13regime di programmazione non si realizzano; articolo 83, comma 5, che prevede la possibilità di convocare la Conferenza dei Capigruppo per stabilire l'ordine degli interventi nella discussione generale ampliata, nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date; articolo 111, comma 1, relativo alla possibilità che l'Assemblea deliberi la fissazione della data di discussione di una mozione, norma anch'essa incompatibile con il regime della programmazione; gli articoli da 103 a 106, relativi al procedimento di esame dei disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ordinarie nonché alla promozione davanti alle Camere della questione di merito su una legge regionale, dunque superati dalle riforme costituzionali intervenute in materia; si vedano anche le modifiche agli articoli 42, comma 1, secondo periodo, 89, comma 1, ultimo periodo, e 96-bis, comma 7, ultimo periodo, che sopprimono disposizioni del tutto disapplicate da molte legislature, che prevedono la possibilità che sia rimessa al voto dell'Assemblea la decisione su fatti personali ovvero su questioni relative all'ammissibilità di atti, in coerenza anche con l'esclusione all'articolo 41 sul voto sui richiami al Regolamento) o l'adeguamento alla prassi consolidata (articoli 30, comma 5, in merito alla contestualità dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea; 33, comma 2, in materia di annuncio delle petizioni in Assemblea). Vi è poi una serie di disposizioni non propriamente qualificabile di manutenzione regolamentare, ma riconducibile anche a tale finalità (articolo 24, comma 5: previsione nel calendario degli orari di inizio e fine delle sedute con votazioni; articolo 120, comma 8: abrogazione del resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni sul bilancio; articolo 56-bis, comma 2: previsione dell'applicazione del Regolamento della Camera agli organi bicamerali presieduti da deputati; articolo 102, comma 2: adeguamento al Senato sulla partecipazione di rappresentanti delle regioni, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione parlamentare per le questioni regionali; articoli 16, comma 2-ter, e 16-ter: inserimento formale nel Regolamento della previsione del Codice di condotta dei deputati, approvato in via sperimentale dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016, e del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, previsto dallo stesso Codice, recependo una apposita raccomandazione del GRECO, organismo anticorruzione del Consiglio d'Europa).
In materia di manutenzione del Regolamento non può mancare una notazione relativa al fatto che in questo documento non sono contenuti gli aggiornamenti relativi al Capo XXVII in materia di disciplina dei documenti di bilancio. Si è ritenuto, infatti, di non proporli in ragione del fatto che tale operazione potrà essere effettuata più appropriatamente in sede di riforme regolamentari riguardanti la finanza pubblica e la sessione di bilancio cui procedere una volta concluso l'approfondimento in corso presso la Commissione Bilancio sulla riforma della legislazione contabile, a seguito dell'approvazione delle nuove regole europee sulla governance economica.
Quanto alla parte relativa al raccordo con l'Unione europea, la riforma incide su 10 articoli del Regolamento (articoli 23, 24, 25, 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis, 127-ter) e ne aggiunge 2 nuovi (articoli 126-quater, 127.1).
Agli articoli 23 e 24 del Regolamento, si propone un mero adeguamento terminologico, mediante la sostituzione del riferimento al disegno di legge comunitaria con quello ai disegni di legge europea e di delegazione europea. È stata poi adeguata anche la rubrica del capo XXVIII, in coordinamento rispetto agli aggiornamenti terminologici disposti nel testo.
Il nuovo testo dell'articolo 25 intende rendere più cogente il vincolo ad esaminare atti dell'UE e reca il necessario adeguamento terminologico.
La nuova formulazione dell'articolo 125 dispone che l'esame delle risoluzioni del Parlamento europeo venga distinto da quello delle risoluzioni delle assemblee di organizzazioni internazionali e spostato all'articolo 127 per ragioni sistematiche.
All'articolo 126, oltre all'aggiornamento terminologico, si propone di dotare il parere della XIV Commissione, reso in sede Pag. 14consultiva, degli effetti di cui all'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento (cosiddetto parere rinforzato), effetti peraltro già da molto tempo riconosciuti ad opera della circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997.
Il nuovo contenuto dell'articolo 126-bis, in materia di dibattiti svolti con l'intervento del Ministro competente, disposti dalla XIV Commissione e dalle altre Commissioni permanenti, aggiorna il testo sotto il profilo terminologico.
All'articolo 126-ter, la proposta interviene diffusamente sull'esame del disegno di legge di delegazione europea e delle relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. In particolare, al comma 2, si propone che l'esame del disegno di legge di delegazione europea presso la XIV Commissione abbia luogo nelle modalità della sede referente di cui all'articolo 79, riducendo a quarantacinque giorni l'ordinario termine bimestrale per la presentazione della relazione all'Assemblea, di cui all'articolo 81, comma 1. Al comma 3, si propone che, conseguentemente, la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative sia di competenza esclusiva del presidente della XIV Commissione. Il comma 4 riprende le regole dell'esame delle proposte di legge in sede referente, relativamente all'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni in sede consultiva e alla relazione per l'Assemblea, che deve contenerli. I commi 5 e 6 disciplinano l'esame del disegno di legge di delegazione europea in Assemblea, congiunto all'esame delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea: vi si prevede che entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possano essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118, e che l'approvazione della risoluzione accettata del Governo, che si vota per prima, precluda le altre. Il comma 7 estende tale procedura all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea, salvo i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
L'articolo 126-quater, di nuova formulazione, disciplina l'esame parlamentare degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle istituzioni dell'Unione europea, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento del 9 febbraio 2000. L'esame di tali documenti viene disgiunto da quello della relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, non recependo pertanto quanto era previsto dal parere del 14 luglio 2010. La nuova disciplina è intesa, infatti, ad evitare, come ha evidenziato la prassi applicativa, che eventuali ritardi nella trasmissione di tale ultima relazione impediscano alle Commissioni di settore di esaminare in tempo utile gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE.
All'articolo 127, in coerenza con il parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, viene ampliato il novero degli atti assegnati alle Commissioni competenti, ricomprendendovi gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi e le risoluzioni del Parlamento europeo trasmesse alla Camera (comma 1). Viene espressamente menzionata, ai commi 2 e 3, la disciplina relativa all'apposizione della riserva di esame parlamentare, configurata secondo il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 ed in conformità con l'articolo 10 della legge n. 234 del 2012. Si propone inoltre di esplicitare la facoltà di trasmettere il testo della risoluzione alle istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico, a norma degli articoli 6 e 7 della legge n. 234 del 2012. Si prevede infine la votazione di una risoluzione anziché di un documento conclusivo.
Il nuovo comma 4 riconosce alla Commissione la facoltà di consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 234 del 2012, e prevede l'applicabilità dei commi dell'articolo 79 relativi all'istruttoria legislativa. Infine, il comma 5, di nuova introduzione,Pag. 15 introduce una norma di chiusura, a carattere generale, intesa a consentire espressamente la trasmissione alle istituzioni europee di ogni atto di indirizzo approvato dagli organi parlamentari in materia europea.
L'articolo 127.1, di nuova introduzione, codifica la procedura, configurata dalla Giunta per il Regolamento nei richiamati pareri del 6 ottobre 2009 e 14 luglio 2010, riguardante la verifica da parte della XIV Commissione della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, sulla scorta dell'esperienza maturata in questa legislatura. Il testo sopprime la previsione della partecipazione di un relatore della Commissione competente per materia sia in ragione del nuovo dettato dell'articolo 127 sia del fatto che tale previsione non ha mai avuto applicazione nella prassi.
La nuova formulazione dell'articolo 127-bis, al comma 1, provvede all'adeguamento terminologico e sopprime l'obbligo della stampa in cartaceo delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) trasmesse dal Governo (comma 1). Il comma 6, di nuova introduzione, estende alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) la procedura d'esame prevista per le sentenze della CGUE.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 127-ter dispone che le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possano invitare – oltre ai componenti del Parlamento europeo e quelli della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza – anche rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza (recependo gli indirizzi in materia espressi nel parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009).
Con riferimento alle competenze referenti della Commissione XIV e all'esigenza, rappresentata in alcuni emendamenti (poi ritirati) alla luce dell'applicazione delle previsioni regolamentari in occasione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei cd. decreti-legge «salva-infrazioni», di una estensione della stessa ai progetti di legge, anche urgenti, recanti disposizioni incidenti su una pluralità di materie, aventi contenuto e finalità analoghi a quello dei disegni di legge europea e di delegazione europea, i relatori hanno fatto presente nel dibattito in Giunta che essa potrà essere soddisfatta in via di prassi applicativa ovvero attraverso una integrazione della circolare del Presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni, senza operare una modifica regolamentare che inciderebbe sull'equilibrio complessivo del testo. Convenendo sostanzialmente con i relatori, il Presidente della Camera, nella riunione del 27 gennaio 2026, ha assicurato il suo impegno a valutare la possibilità di assegnazione alla XIV Commissione, anche in sede riunita con altre, dei progetti di legge, anche urgenti, ove recanti un complesso di disposizioni ampie e trasversali, non riconducibili alla competenza di una sola Commissione e aventi contenuto e finalità analoghi a quello dei disegni di legge di cui ai nuovi commi 1 e 7 dell'articolo 126-ter del Regolamento.
Infine, con un apposito articolo aggiuntivo (articolo 153-septies) è stato stabilito che le modifiche così apportate al Regolamento entrino in vigore nella XX legislatura, formalizzando normativamente quanto già comunicato nella riunione della Giunta del 18 dicembre 2025 e raccogliendo una sollecitazione del Presidente formulata alla luce del complesso lavoro svolto.
Come detto, l'approvazione del documento è avvenuta nella seduta della Giunta del 27 gennaio 2026 con una larghissima maggioranza, segno della condivisione delle forze politiche sul metodo e sul merito: i relatori auspicano conseguentemente, oltre ad una rapida approvazione del testo, anche un'analoga condivisione in Assemblea.
Federico FORNARO, Igor IEZZI
e Angelo ROSSI, Relatori
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Testo del Regolamento |
Modifica proposta |
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Art. 5. |
Art. 5. |
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Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: | |
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7-bis. Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti ai sensi del comma 1, che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2. | |
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Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: | |
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10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza. | |
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Art. 11. |
Art. 11. |
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1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente. |
Al comma 1, le parole: sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; sono soppresse |
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Art. 14. |
Art. 14. |
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Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
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2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. |
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di norma, non inferiore a sette purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche. Pag. 17 |
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5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. |
Al comma 5, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: , ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2 |
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ART. 15. |
ART. 15. |
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I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: Pag. 18 | |
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3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. |
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. |
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3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che è ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non inferiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalità stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi è ridotta della metà, rimanendo l'altra metà assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. Pag. 19 | |
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4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. |
4. I contributi di cui al comma 3-bis sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività politico-parlamentare di ciascun Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse ai sensi del presente comma. |
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ART. 16. |
ART. 16. |
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Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: | |
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1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata e fondata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute. | |
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Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: | |
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2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari. | |
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2-ter. La Giunta adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresì la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter. Pag. 20 | |
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ART. 16-bis. |
ART. 16-bis. |
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4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. |
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: esprima parere sono aggiunte le seguenti: sulla valutazione d'impatto e |
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Al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: | |
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6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. |
Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. |
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Dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: | |
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6-ter. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144. Pag. 21 | |
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Dopo l'articolo 16-bis, è aggiunto il seguente: | |
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ART. 16-ter. | |
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1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera. | |
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2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività. | |
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ART. 17. |
ART. 17. |
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Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: | |
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1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. |
La Giunta delle elezioni è composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalità e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. |
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Al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: | |
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2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità. |
La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Pag. 22 |
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ART. 18. |
ART. 18. |
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Al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: | |
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1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni. |
La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalità e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta. |
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Il comma 4 è sostituito dal seguente: | |
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4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. |
4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. |
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ART. 18-bis. |
ART. 18-bis. |
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Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Pag. 23 | |
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1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. |
Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al quale la visione è consentita, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1. |
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ART. 19. |
ART. 19. |
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3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione. |
Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono però autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. |
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ART. 20. |
ART. 20. |
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1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. |
Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: , ai quali si applicano i commi 7-bis e 10 dell'articolo 5 |
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ART. 21. |
ART. 21. |
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2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale. |
Al comma 2, secondo periodo, le parole: e controllano la redazione del processo verbale sono soppresse |
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ART. 22. |
ART. 22. |
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1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II – Giustizia; III – Affari esteri e comunitari; IV – Difesa; V – Bilancio, tesoro e programmazione; VI – Finanze; VII – Cultura, scienza e istruzione; VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni; X – Attività produttive, commercio e turismo; XI – Lavoro pubblico e privato; XII – Affari sociali; XIII – Agricoltura; XIV – Politiche dell'Unione europea. |
Al comma 1, le parole: VII – Cultura, scienza e istruzione; sono sostituite dalle seguenti: VII – Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria; Pag. 24 |
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4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria. |
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: degli affari sono aggiunte le seguenti: e per la valutazione delle politiche pubbliche |
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ART. 23. |
ART. 23. |
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8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. |
Al comma 8, le parole: il disegno di legge comunitaria e sono sostituite dalle seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché |
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11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26. |
Il comma 11 è abrogato Pag. 25 |
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ART. 24. |
ART. 24. |
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Al comma 3, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: | |
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3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. |
All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione è dedicata almeno una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non può essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non più di due volte, il rinvio in Commissione, esso è iscritto nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione. |
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4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione |
Al comma 4, primo periodo, le parole: il disegno di legge comunitaria e sono sostituite dalle seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché Pag. 26 |
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5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. |
Al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera. |
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7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. |
Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: d'iniziativa del Governo, sono aggiunte le seguenti: nonché degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione, |
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Al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: | |
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8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. |
Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi è stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale è assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive. Pag. 27 |
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ART. 25 |
ART. 25 |
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Il comma 4 è sostituito dal seguente: | |
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4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127. |
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1. |
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ART. 26. |
ART. 26. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: | |
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1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. |
1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti. |
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2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1. |
Soppresso (v. comma 1) |
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ART. 30. |
ART. 30. |
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5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. |
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dell'Assemblea sono aggiunte le seguenti: con votazioni Pag. 28 |
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ART. 32. |
ART. 32. |
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2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano. |
I commi 2 e 3 sono abrogati |
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3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. | |
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ART. 33. |
ART. 33. |
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Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
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2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione. |
2. Del sunto delle petizioni presentate è dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione. |
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ART. 34. |
ART. 34. |
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1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni. |
L'articolo è abrogato |
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2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera. | |
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3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta. | |
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ART. 40. |
ART. 40. |
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Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: | |
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6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Pag. 29 | |
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ART. 41. |
ART. 41. |
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Il comma 1 è sostituito dai seguenti: | |
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1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano |
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza. |
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1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta può intervenire, per non più di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 139-ter da parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non può comunque essere avanzata più di una richiesta di informativa per Gruppo. | |
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1-ter Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonché quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non più di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta. Pag. 30 | |
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1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalità indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale. | |
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ART. 42. |
ART. 42. |
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1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano. |
Al comma 1, secondo periodo, le parole: ; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano sono soppresse |
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ART. 46. |
ART. 46. |
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5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento. |
Al comma 5, le parole: prima dell'approvazione del processo verbale, né sono soppresse |
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Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente: | |
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ART. 56-bis. | |
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1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento. Pag. 31 | |
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2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera. | |
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3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura. | |
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ART. 60. |
ART. 60. |
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Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: | |
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3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata. |
In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono corredate di idonea motivazione e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea. |
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ART. 65. |
ART. 65. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
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1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. |
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti: a) mediante resoconti sommari pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera; b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale; c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79, sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati. Pag. 32 |
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2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. |
Il comma 2 è abrogato |
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ART. 69. |
ART. 69. |
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Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: | |
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2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. |
Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3. |
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ART. 74. |
ART. 74. |
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Al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: | |
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3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. |
Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. Pag. 33 |
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ART. 77. |
ART. 77. |
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Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: | |
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4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. È consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea. | |
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ART. 79. |
ART. 79. |
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Il comma 1 è sostituito dai seguenti: | |
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1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. |
1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti, nonché, ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti già presentati può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal presidente della Commissione, stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti. Pag. 34 |
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1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto al terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo princìpi di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo princìpi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte dai soli componenti della Commissione o dai loro sostituti, nei limiti stabiliti dall'articolo 85, comma 4, ferma restando la facoltà del presidente della Commissione di ridurne progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente. Pag. 35 | |
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10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo princìpi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. |
Il comma 10 è abrogato |
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ART. 83. |
ART. 83. |
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5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date. |
Il comma 5 è abrogato |
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ART. 85-bis. |
ART. 85-bis. |
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Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: | |
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2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge. |
Il Presidente, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può, anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un quinto della quota di cui al periodo precedente. |
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ART. 86. |
ART. 86. |
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4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. |
Al comma 4-bis, primo periodo, le parole: dell'articolo 81, quarto comma, sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 81, terzo comma, Pag. 36 |
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5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. |
Al comma 5, secondo periodo, le parole: uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica sono sostituite dalle seguenti: un presidente di Gruppo |
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ART. 87. |
ART. 87. |
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3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2. |
Al comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: , a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. |
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ART. 88. |
ART. 88. |
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2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate. |
Al comma 2, secondo periodo, le parole: per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore sono sostituite dalle seguenti: per non più di cinque minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento Pag. 37 |
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ART. 89. |
ART. 89. |
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1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. |
Al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso |
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ART. 96-bis. |
ART. 96-bis. |
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Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: | |
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1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione è reso all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. Pag. 38 | |
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7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. |
Al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso |
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Dopo il Capo XX, è aggiunto il seguente: | |
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Capo XX-bis
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ART. 100-bis. | |
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1. Quando un progetto di legge di iniziativa popolare è presentato alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità del progetto. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito Comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato la proposta. Pag. 39 | |
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2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione né sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese. | |
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ART. 102. |
ART. 102. |
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1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione. |
Al comma 1, le parole: nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 126 della Costituzione |
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Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
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2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera. |
2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali può invitare i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione. |
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ART. 103. | |
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1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente. |
Gli articoli 103, 104, 105 e 106 sono abrogati |
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2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente. | Pag. 40 |
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ART. 104. | |
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1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale. | |
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2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
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3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa. | |
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4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione. | |
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ART. 105. | |
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1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione. | |
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2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa. | |
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3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo. | Pag. 41 |
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ART. 106. | |
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1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota con modalità da cui consegua la verifica del numero legale, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti. | |
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2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto. | |
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3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72. | |
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ART. 107. |
ART. 107. |
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4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria. |
Al comma 4, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: con le modalità stabilite dall'articolo 100-bis |
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ART. 111. |
ART. 111. |
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1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione. |
L'articolo è abrogato |
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ART. 112. |
ART. 112. |
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1. Più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione. |
Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono essere presentate nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi. |
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ART. 113. |
ART. 113. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: Pag. 42 | |
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1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti. |
1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo. |
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2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica. |
2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica. |
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3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono. |
3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi. |
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4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento. |
4. Il Governo può esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero può rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole può essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione. |
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5. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto. | |
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ART. 114. |
ART. 114. |
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1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. |
I commi 1, 2 e 3 sono abrogati |
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2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. | Pag. 43 |
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3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione. | |
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ART. 115. |
ART. 115. |
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1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. |
Al comma 1, secondo periodo, le parole da: non può essere discussa fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. |
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3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro. |
Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ; il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori |
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ART. 116. |
ART. 116. |
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3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. |
Al comma 3, primo periodo, le parole: non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi sono soppresse |
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ART. 118. |
ART. 118. |
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Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: | |
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2. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o più presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi. Pag. 44 | |
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ART. 120. |
ART. 120. |
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8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico. |
Al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso |
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Capo XXVIII |
Capo XXVIII |
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La rubrica è sostituita dalla seguente: | |
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DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI |
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI. |
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ART. 125. |
ART. 125. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
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1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari. |
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari. |
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ART. 126. |
ART. 126. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: | |
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1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. |
1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi trattati istitutivi e delle loro modifiche. |
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2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria. |
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Pag. 45 |
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ART. 126-bis. |
ART. 126-bis. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: | |
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1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. |
1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonché con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attività e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. |
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ART. 126-ter. |
ART. 126-ter. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: | |
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1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. |
1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia. |
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2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione. |
2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalità determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, è ridotto a quarantacinque giorni. Pag. 46 |
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3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2. |
Soppresso (v. comma 4) |
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4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
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5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. |
4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, così come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1. |
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6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118. |
5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118. Pag. 47 |
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7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. |
6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. |
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7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea. | |
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Dopo l'articolo 126-ter, è aggiunto il seguente: | |
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ART. 126-quater. | |
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1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonché al Comitato per la legislazione. | |
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2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude l'esame con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa. | |
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3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2. Pag. 48 | |
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4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118. | |
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ART. 127. |
ART. 127. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: |
L'articolo è sostituito dal seguente: |
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1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea |
1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. |
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2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio |
2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. |
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3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge. | |
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4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione può consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa. | |
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5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea. Pag. 49 | |
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Dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente: | |
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ART. 127.1. | |
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1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati. | |
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2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4. | |
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3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente al Presidente della Camera. | |
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4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea. | |
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5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato. Pag. 50 | |
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6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. | |
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7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto. | |
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8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento. | |
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9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata. | |
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10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformità del progetto al principio di sussidiarietà, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti. Pag. 51 | |
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11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico. | |
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12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva. | |
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ART. 127-bis. |
ART. 127-bis. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
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1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea |
1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea. |
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Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: | |
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6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. | |
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ART. 127-ter. |
ART. 127-ter. |
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L'articolo è sostituito dal seguente: | |
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1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea. |
1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza. Pag. 52 |
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2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. |
Soppresso (v. comma 1) |
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ART. 134. |
ART. 134. |
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1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera. |
Al comma 1, secondo periodo, le parole: venti giorni sono sostituite dalle seguenti: quarantacinque giorni |
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Il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
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2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente. |
2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, previo sollecito da parte del Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non può applicarsi a più di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo. |
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ART. 135-bis. |
ART. 135-bis |
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Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: | |
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1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. |
Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilità del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte. Pag. 53 |
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Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: | |
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2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. |
Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, può essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi. |
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4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti. |
Al comma 4, primo periodo, le parole: un minuto sono sostituite dalle seguenti: due minuti |
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ART. 135-ter. |
ART. 135-ter. |
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1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì. |
Al comma 1, le parole: due volte al mese sono sostituite dalle seguenti: una volta alla settimana |
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ART. 138. |
ART. 138. |
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1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica. |
Al comma 1, primo periodo, le parole: quindici minuti sono sostituite dalle seguenti: cinque minuti |
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ART. 138-bis. |
ART. 138-bis. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
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1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo. |
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a dieci possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare. Pag. 54 |
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Dopo il Capo XXXI è aggiunto il seguente: | |
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Capo XXXI-bis
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ART. 139-ter. | |
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1. Ove il Governo renda alla Camera un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualità la discussione è introdotta dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti. | |
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ART. 143. |
ART. 143. |
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Il comma 3 è sostituito dal seguente: | |
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3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. |
3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente. Pag. 55 |
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Al comma 4, il penultimo periodo è sostituito dai seguenti: | |
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4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo. |
È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed è finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni è disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audito. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. |
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ART. 144. |
ART. 144. |
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Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: | |
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1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa. | |
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4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente. |
Al comma 4, le parole: , oltre al processo verbale, sono soppresse |
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Dopo l'articolo 153-sexies è aggiunto il seguente: Pag. 56 | |
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ART. 153-septies. | |
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1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura. | |
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ART. 154 |
ART. 154 |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
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1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis. |
1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessità del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non è comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis. |