CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. II, n. 10
PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO
(Articolo 18-bis: disposizioni in materia di accessibilità agli atti relativi alle richieste di autorizzazione a procedere per reati ministeriali)
d'iniziativa del deputato DORI
Presentata alla Presidenza della Camera il 3 settembre 2025
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di modifica regolamentare si inserisce nell'ambito delle disposizioni concernenti il procedimento di autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dei membri del Governo, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. In particolare, la modifica si propone di intervenire sull'articolo 18-bis, comma 1, del Regolamento della Camera, introducendo due nuovi periodi volti ad ampliare, secondo modalità ordinate e garantite, la platea dei deputati legittimati a prendere visione dei documenti trasmessi dal Tribunale dei ministri alla Camera dei deputati per il tramite della competente Procura della Repubblica.
Finalità e portata dell'intervento
La proposta muove dalla constatazione di una prassi consolidata - ma non espressamente fondata su una disposizione regolamentare - secondo cui la visione degli atti trasmessi dal Tribunale dei ministri sarebbe consentita esclusivamente ai componenti della Giunta per le autorizzazioni e al ministro indagato. Tale prassi, seppur ispirata da esigenze di riservatezza e gestione ordinata della documentazione giudiziaria, finisce col limitare l'effettiva partecipazione e consapevolezza dei restanti membri dell'Assemblea in ordine alla valutazione su un atto di particolare rilevanza istituzionale e costituzionale.
La modifica proposta intende quindi superare tale limitazione, garantendo a tutti i deputati la possibilità di accedere agli atti, una volta che la Giunta abbia concluso il proprio esame e depositato la relazione all'Assemblea. L'accesso, pur limitato alla sola visione e subordinato a modalità e tempi determinati dalla Giunta medesima, costituisce un elemento fondamentale per assicurare che la deliberazione finale dell'Assemblea, che spetta a tutti i deputati in carica, si fondi su una compiuta conoscenza del quadro documentale.
Motivazioni della proposta di modifica regolamentare
L'articolo 96 della Costituzione stabilisce che i membri del Governo, per reati Pag. 2connessi all'esercizio delle loro funzioni, possano essere sottoposti alla giurisdizione ordinaria solo previa autorizzazione della Camera competente. La procedura di autorizzazione, disciplinata dal Regolamento della Camera, prevede l'intervento della Giunta per le autorizzazioni, che istruisce la richiesta e presenta una proposta di deliberazione all'Assemblea.
Pertanto, la decisione finale spetta all'Assemblea in quanto plenum dell'organo rappresentativo. È dunque coerente con i principi di democrazia parlamentare che tutti i deputati possano accedere alla documentazione che costituisce il fondamento della richiesta giudiziaria, così da esprimere un voto consapevole, informato e conforme al proprio mandato. Si evita, così, il rischio di una delega sostanziale alla Giunta, che pur mantenendo il proprio ruolo istruttorio e propositivo, non può esaurire la potestà decisionale dell'intero corpo parlamentare.
Garanzie di riservatezza e ordine procedurale
La proposta tiene in debita considerazione l'esigenza di garantire un accesso ordinato e protetto alla documentazione giudiziaria. Per tale motivo, è previsto che l'accesso sia possibile solo dopo il deposito della relazione della Giunta in Assemblea, e secondo modalità e termini da questa stabiliti con apposita deliberazione. Ciò consente di evitare un accesso indiscriminato e potenzialmente caotico agli atti nella fase ancora istruttoria, nonché di mantenere un controllo organizzato sulla consultazione, anche ai fini del rispetto della riservatezza e del corretto trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari contenuti nei fascicoli trasmessi.
Conclusione
La modifica proposta si configura come un intervento equilibrato e coerente con i principi costituzionali e regolamentari vigenti, che intende rafforzare il ruolo informativo e deliberativo dell'Assemblea, senza pregiudicare le esigenze di riservatezza e ordine nella gestione documentale. Essa contribuisce a rafforzare la trasparenza e la collegialità delle decisioni parlamentari in materia di autorizzazioni a procedere, valorizzando il principio della piena partecipazione dei deputati ai procedimenti decisionali di maggiore rilievo istituzionale.
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Testo del Regolamento |
Modifica proposta |
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Art. 18-bis. |
Art. 18-bis. |
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Al comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: | |
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1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. |
Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, tutti i deputati in carica interessati, anche se non facenti parte della Giunta. La visione è consentita, secondo termini e modalità stabilite con deliberazione della Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1. |