CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 9

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione di fasi e di tempi
dei procedimenti e per l'aggiornamento del testo)

presentata dalla GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

composta

dal Presidente della Camera dei deputati, LORENZO FONTANA, Presidente, e dai deputati BALDELLI, BORDONALI, ALESSANDRO COLUCCI, D'ALESSIO, DEL BARBA, D'ORSO, FORNARO, GHIRRA, IEZZI, KELANY, MADIA, MONTARULI, NAZARIO PAGANO, ANGELO ROSSI, SCHULLIAN

Presentata alla Presidenza della Camera il 24 settembre 2024

(Relatori: FORNARO e IEZZI)

  Onorevoli Colleghi! – Questa proposta di modifica al Regolamento risponde ad una strategia di riforma del Regolamento già evidenziata in più occasioni che si snoda attraverso plurimi percorsi con l'obiettivo, di volta in volta, di riuscire a coagulare intorno ad essi il più ampio consenso possibile.
  Dunque, il pacchetto di interventi in esame (che fa seguito a quello deliberato dall'Assemblea nel mese di novembre 2022 e relativo soltanto agli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione costituzionale del numero di membri del Parlamento) riguarda aspetti che, se pure possono sembrare circoscritti, vanno inscritti in una logica di progressiva costruzione delle modifiche regolamentari.
  L'iter relativo a tale pacchetto si è, infatti, avviato già nella riunione della Giunta del 18 gennaio 2023 sulla base del contenuto delle comunicazioni rese dal Presidente della Camera che ha indicato una serie di obiettivi cui le riforme regolamentari dovrebbero tendere.
  Da allora si è svolta una prima interlocuzione con i Gruppi al fine di individuare il perimetro materiale dell'oggetto dell'intervento riformatore messo in cantiere. Dopo aver ricevuto la conferma nel ruolo di relatori, è stato quindi costituito, per iniziativa della Presidenza della Camera comunicataPag. 2 nella riunione del 13 aprile 2023, un gruppo informale di lavoro con la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo presente nella Giunta, con l'obiettivo di favorire il più ampio confronto sulle diverse ipotesi riformatrici messe in campo dalle varie forze politiche.
  All'esito di questo confronto, svoltosi in più riunioni del gruppo informale (26 luglio, 4 e 18 ottobre 2023), ma anche attraverso una serie continua di contatti informali, si è tornati a discutere in seno alla Giunta plenaria, nella riunione del 24 gennaio scorso, con la presentazione di un testo elaborato dai relatori.
  I relatori – nella formulazione di tale testo, così come nell'espressione dei pareri sugli emendamenti ad esso riferiti – si sono mossi nell'ottica delineatasi fin dall'inizio di questo percorso, e cioè che si dovesse procedere in una logica a due fasi; sicché il testo presentato a gennaio 2024 è stato predisposto non con l'obiettivo di elaborare un progetto di riforma organica del Regolamento, ma con quello, più ristretto, di individuare, all'insegna della massima condivisione possibile, interventi limitati di modifica del Regolamento idonei comunque a fluidificare i procedimenti parlamentari, senza tuttavia mettere mano, in questa prima fase, a nodi sistemici e a riforme molto divisive. Ed è per questo motivo che il testo presentato ha riguardato anche aspetti non espressamente emersi nel corso dei lavori, ma sui quali era comunque emersa una certa condivisione: e questo non certo per la volontà di trascurare i suggerimenti dei Gruppi, i cui contributi potranno, infatti, sicuramente costituire oggetto di dibattito quando questo percorso di riforma in esame sarà concluso, posto che da subito si lavorerà per costruire un nuovo ambito di intervento.
  Sul testo dei relatori si è dunque aperta una fase emendativa che ha visto i componenti formalizzare le loro proposte con la presentazione di proposte modificative (più di 80) sulle quali i relatori hanno espresso la loro prima valutazione nella riunione del 10 aprile scorso.
  Come detto, i relatori hanno continuato a seguire la medesima logica dichiarata nella predisposizione del testo-base. Una buona parte degli emendamenti presentati in Giunta hanno riguardato ambiti regolamentari non toccati da questo testo dei relatori e su di essi (comunemente denominati emendamenti «extra perimetro»), pur valutati come ammissibili, i relatori hanno formulato in Giunta un invito al ritiro che è stato pressoché integralmente accolto, con un'unica eccezione (relativa ad un emendamento della collega D'Orso riguardante le quote nella programmazione a tutela delle iniziative parlamentari, emendamento che è stato conseguentemente votato e respinto dalla Giunta). I relatori hanno dunque collocato su un piano strettamente procedurale, senza dare cioè alcuna valutazione di merito, il giudizio su tali proposte, il cui esame è da intendersi rinviato al successivo percorso riformatore. Ciò è stato fatto – si ribadisce – al fine di consentire una celere approvazione di questo pacchetto di riforme, limitato agli istituti incisi dal testo base dei relatori, senza aggiungervi – in mancanza di unanime condivisione – interventi su materie ulteriori, non concordate.
  Invece, sugli emendamenti strettamente pertinenti all'ambito delle modifiche avanzate nel testo-base vi è stata un'attenta valutazione di merito, che ha portato, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva nelle riunioni della Giunta del 18 e del 24 settembre 2024, all'accoglimento di alcune delle proposte emendative o nel testo originariamente presentato o con riformulazioni accettate dai firmatari, che, unitamente ad alcuni limitati emendamenti dei relatori, hanno portato ad un complessivo miglioramento del testo originario e ad una sua ancor maggiore condivisione.
  Ciò premesso, passando quindi alla descrizione del contenuto di questa riforma, la gamma di proposte di modifica avanzate insistono in modo pressoché integrale su profili delle procedure regolamentari che, nell'attuale contesto parlamentare, appaiono ormai anacronistici o comunque generatori di farraginosità o ripetitività dei dibattiti: finalità complessiva della proposta è dunque quella di una razionalizzazione dei procedimenti, rispondendo così Pag. 3ad esigenze ormai ampiamente consolidate e che possono costituire un primo importante passo per una più ampia prospettiva di riassetto generale della disciplina regolamentare.
  Un primo filone di proposte riguarda l'aspetto dei tempi.
  Da qui nascono, in particolare, le proposte di modifica agli articoli 24, 39 e 83 che riguardano la riduzione del limite generale di intervento, attualmente fissato in 30 minuti, a 10 minuti (ma nel caso in cui nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato a tale intervento si applica il limite di 20 minuti), e le conseguenti modifiche di coordinamento per i casi in cui il termine era più elevato (e nei quali viene mantenuto più ampio anche nel nuovo assetto: termini per la discussione delle mozioni di fiducia e sfiducia e per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale – attualmente fissati in 60 e 45 minuti – che vengono ricalibrati a 30 minuti); al riguardo si segnala che l'aumento non riguarderebbe più i progetti di legge di delegazione e quelli di ratifica dei trattati internazionali per i quali – soprattutto in quest'ultimo caso – il termine non si applica già di fatto per via del contingentamento. Anche il limite di intervento per i relatori viene previsto in 10 minuti, invece degli attuali 20. Resta invece fissato in 30 minuti (con una modifica di coordinamento dell'articolo 24) il tempo minimo da attribuire per la discussione generale a ciascun Gruppo (tempo che oggi potrebbe essere consumato da un solo deputato, mentre con la modifica proposta potrebbe essere redistribuito tra almeno tre deputati). Viene mantenuta la clausola di chiusura che consente al Presidente di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.
  Con le modifiche agli articoli 47 e 49 si interviene poi sulla sospensione prevista per il caso di mancanza del numero legale prima della ripresa della seduta (ridotta da 60 a non meno di 20 minuti, analogamente a quanto già disposto da tempo nel Regolamento del Senato) e sul termine di preavviso per lo svolgimento delle votazioni qualificate (ridotto da 20 a 10 minuti).
  La proposta avanzata introduce inoltre una novità particolarmente significativa nell'articolazione delle fasi del procedimento legislativo, che riguarda la discussione degli articoli.
  Attualmente il Regolamento prevede la fase di discussione di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti nella quale in teoria ciascun deputato, di regola per venti minuti, può intervenire (per i decreti-legge tale discussione, secondo la prassi, è invece unica e si riferisce all'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge; la durata degli interventi in tale discussione scende a 15 minuti).
  Si tratta di una fase procedurale che contiene un aspetto evidente di duplicazione della discussione generale, da un lato, e di anticipazione di quella sui singoli emendamenti. A tal fine, intervenendo sull'articolo 85 (anche mediante l'abrogazione di disposizioni del tutto desuete e il coordinamento del testo complessivo alla nuova disciplina), si rende generale lo schema seguito per i decreti-legge, prevedendo quindi lo svolgimento di un'unica discussione complessiva per tutti gli articoli di un progetto di legge e di tutti gli emendamenti ad essi riferiti: ma questa discussione, attualmente aperta – almeno sul piano teorico, in quanto bisogna considerare sempre i limiti del contingentamento, ove applicabile – a tutti i deputati, è trasformata in una discussione limitata in cui può intervenire solo un deputato per Gruppo per 10 minuti (ed inoltre il Presidente concede la parola a un deputato per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi).
  Altro filone di intervento tocca un tema fra quelli più generalmente e acutamente avvertiti e riguarda la disciplina degli ordini del giorno su cui i Gruppi hanno presentato diversi suggerimenti di modifica.
  La proposta si presenta – raccogliendo lo spirito sottostante alle diverse proposte Pag. 4presentate – alquanto innovativa per diversi aspetti.
  Innanzitutto si stabilisce che il termine di presentazione degli ordini del giorno non è più quello della votazione dell'ultimo articolo di un progetto, ma è fissato dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, come accade, in via di prassi, in caso di posizione della questione di fiducia su un decreto-legge.
  Ciò consentirebbe alla Presidenza e al Governo – che disporrebbero di un congruo tempo – di esaminare con più agio gli ordini del giorno (ai fini rispettivamente delle valutazioni di ammissibilità e dell'espressione dei pareri di merito), consentendo alla discussione di svolgersi in continuità, senza dover subire sospensioni rese di solito necessarie per l'esame degli ordini del giorno presentati all'ultimo minuto.
  Viene prevista, comunque, la possibilità per il Presidente di consentire la presentazione di ordini del giorno oltre il termine stabilito quando ciò appaia necessario nel corso della discussione degli articoli – cioè in particolare quando l'ordine del giorno appaia lo strumento per risolvere un problema non risolubile con un emendamento – sempreché l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.
  Un intervento significativo è stato poi operato sul contenuto degli ordini del giorno. Anzitutto si è disposto che essi debbano recare istruzioni o impegni al Governo «in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame», superando la dizione attuale, che fa più generico riferimento a istruzioni al Governo «in relazione alla legge in esame», formula che ha consentito lo sviluppo di una prassi molto estensiva sull'ammissibilità contenutistica degli atti. Si è poi stabilito per gli ordini del giorno (così come per le mozioni e le risoluzioni nei termini di seguito indicati) – in luogo della fissazione di un limite numerico massimo di parole, sulla scorta di quanto già previsto per gli atti di sindacato ispettivo con un parere della Giunta per il Regolamento del 3 agosto 2016 (e come in un primo momento i relatori erano orientati a prevedere anche per gli atti di indirizzo) – di introdurre una clausola che mira a conseguire l'obiettivo del contenimento della lunghezza degli atti attraverso l'enunciazione (di carattere più generale ma comunque significativa) dei principi di concisione, essenzialità e chiarezza, che nell'ordinamento della Camera erano stati già anticipati e concretamente declinati per gli atti di sindacato ispettivo con il citato parere della Giunta, trovando dunque in queste disposizioni un ulteriore riferimento regolamentare; spetterebbe quindi alla Giunta, in un secondo momento, la valutazione della possibilità di integrare il suddetto parere del 3 agosto 2016 per aggiungervi limiti numerici riferiti agli atti di indirizzo.
  Quanto alla discussione degli ordini del giorno, si elimina la fase dell'illustrazione, che attualmente consente a ciascun presentatore di intervenire per 5 minuti, e si lascia solo quella della votazione, con possibilità di dichiarare il voto con un unico intervento sul loro complesso (di massimo 8 minuti, anziché i 5 attuali) o non più di 3 interventi distinti (attualmente sono 2), sempre con il limite complessivo di 8 minuti per ciascun deputato. L'ampliamento limitato dei tempi di intervento in questa fase corrisponde all'intento di concentrare in essa il dibattito politico sugli ordini del giorno, favorendone uno sviluppo leggermente più ampio di quello attuale, ma sopprimendo una fase meramente oratoria. Per effetto della nuova disciplina il tempo complessivo teoricamente a disposizione dei deputati per prendere la parola sugli ordini del giorno passa da 10 a 8 minuti.
  Si disciplina infine la votazione, con riferimento ai pareri espressi dal Governo, che attualmente è risolta solo sul piano della prassi non essendovi disposizioni scritte. Si prevede quindi che il Governo possa esprimere parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione o parere contrario; si esplicita altresì quanto già accade nella prassi e cioè che il Governo può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione; comunque non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinandolo ad una riformulazione accolta dal Pag. 5presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore.
  Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo.
  È in ogni caso possibile che il Governo si rimetta all'Assemblea. È esclusa altresì in ogni caso la votazione per parti separate degli ordini del giorno, a garanzia dell'unitarietà del voto di strumenti di indirizzo a carattere individuale.
  Infine con la riscrittura dell'articolo 88 è stata espunta la disposizione che consente di investire l'Assemblea della decisione sull'ammissibilità di un ordine del giorno che riproduca un emendamento respinto. Si tratta di una previsione da decenni totalmente desueta e in contrasto con il principio garantista per il quale le decisioni di tipo regolamentare sono sottratte al voto (a maggioranza) dell'Assemblea e sono rimesse in via esclusiva al Presidente della Camera.
  Per le mozioni (e le risoluzioni) si prevede espressamente il contenuto omogeneo e nella parte motiva una formulazione che mira al contenimento della lunghezza degli atti attraverso l'enunciazione dei principi di concisione, essenzialità e chiarezza; tale principio è stato limitato alla parte motiva per evitare di ingabbiare «a priori» l'estensione delle proposte politiche contenute nella parte dispositiva, specie su temi molto complessi.
  Inoltre si prevede che la votazione di una mozione possa farsi per parti separate solo se lo richiedano i presentatori, il Governo o un presidente di Gruppo, e comunque vi consenta il primo firmatario, così da evitare il ricorso a votazioni per parti separate fatte per motivi diversi da quelli prettamente inerenti all'esigenza di evidenziare un particolare punto della mozione e le eventuali diverse sensibilità dell'Assemblea.
  I medesimi criteri si applicano anche alle risoluzioni, il cui termine di presentazione viene anch'esso, come per gli ordini del giorno (e con le medesime finalità razionalizzatrici), fissato dal Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi.
  Nella riunione del 24 settembre 2024, oltre al completamento dell'esame degli emendamenti presentati, vi è quindi stata l'approvazione di appositi emendamenti dei relatori – vertenti su articoli del Regolamento non compresi nell'originario perimetro del testo base e la cui presentazione, per questo motivo, è stata subordinata al consenso unanime della Giunta – con i quali sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento con una finalità per lo più «manutentiva» e di primo adeguamento del testo scritto al diritto vivente, finalità, va detto, comunque certamente ricompresa negli intendimenti generali del percorso svolto in questa fase. Su altre ipotesi emendative «manutentive» del Regolamento, pure prospettate dai relatori, non si sono verificati i richiamati presupposti per la loro formalizzazione, ma certamente esse potranno essere riproposte nel successivo iter riformatore, da avviare dopo la conclusione di questo. E' peraltro ovvio che la loro mancata inclusione nel perimetro dell'attuale riforma non inficia in alcun modo la piena validità e vigenza dei pareri della Giunta e delle interpretazioni consolidate che ne erano alla base.
  In questo ambito, la Giunta ha così avanzato modifiche al Regolamento che danno corso in larghissima parte ad un – seppur parziale, per quanto detto – allineamento delle norme scritte al diritto vivente, sancito da pronunce ed indirizzi interpretativi del tutto consolidati nella ordinaria attività parlamentare da molte legislature e dunque aventi finalità di manutenzione e di chiarezza del Regolamento: nello specifico si tratta degli interventi relativi alla durata del turno di Presidenza del Comitato per la legislazione di cui al parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001 (all'articolo 16-bis, comma 2); al numero legale in Commissione, secondo le indicazioni di cui alla lettera del Presidente della Camera del 4 luglio 1996, costantemente applicate, e alla relativa consolidata prassi (all'articolo 46, comma 1, nonché conseguentemente agli articoli 51, comma 1, e 54, comma 5); ai pareri della Pag. 6Commissione affari costituzionali ex articolo 117 della Costituzione, di cui al parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001 (vedi articolo 86, comma 2-bis).
  Altre modifiche hanno determinato l'abrogazione di norme univocamente disapplicate da decenni (come quelle sul voto dell'Aula sull'abbinamento delle mozioni, di cui all'articolo 112, comma 1; sugli ordini del giorno alle mozioni, di cui all'articolo 114, comma 4; sulla comunicazione alle Commissioni dell'ordine del giorno delle riunioni del CNEL, di cui all'articolo 147, comma 1).
  Aspetti innovativi riguardano la modifica volta a prevedere la possibilità di presentazione di petizioni in formato digitale, di cui all'articolo 109, comma 1, facoltà peraltro già prevista nel Regolamento del Senato (all'articolo 140, comma 2-bis, R.S.), cui appare opportuno allinearsi.
  Infine, con un apposito articolo aggiuntivo (articolo 153-sexies) è stato stabilito che le modifiche così apportate al Regolamento entrino in vigore il 1° gennaio 2025.
  L'approvazione del documento è avvenuta nella seduta della Giunta del 24 settembre 2024 con una larghissima maggioranza, segno della condivisione delle forze politiche sul metodo e sul merito: i relatori auspicano, oltre ad una rapida approvazione del testo, che analoga condivisione si registri in Assemblea.

Federico FORNARO e
Igor IEZZI, Relatori

Pag. 7

Testo del Regolamento

Modifica proposta

Art. 16-bis.

Art. 16-bis.

  2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

  Al comma 2, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 24.

Art. 24.

  8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

  Al comma 8, primo periodo, le parole: «quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trenta minuti».

Art. 39.

Art. 39.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

  1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti. Nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento è aumentato a venti minuti.

  Al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

  5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

  Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.

Pag. 8

Art. 46.

Art. 46.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

  1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volontà definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

Art. 47.

Art. 47.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

  1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.

  2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

  Al comma 2, primo periodo, le parole: «un'ora» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di venti minuti».

Art. 49.

Art. 49.

  5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

  Al comma 5, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Pag. 9

Art. 51.

Art. 51.

  1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto.

  Al comma 1, dopo le parole: «la votazione nominale» sono aggiunte le seguenti: «, per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 46,».

Art. 54.

Art. 54.

  5. L'elenco dei deputati votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

  Al comma 5, la parola: «stenografico» è soppressa.

Art. 83.

Art. 83.

  1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 85.

Art. 85.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

  1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.

  1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.

  2. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.

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  2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

  3. Un deputato per ciascun Gruppo può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il Presidente concede la parola a un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il termine è di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.

  3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 86.

  Soppresso

  4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

  Soppresso

  5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  Soppresso

  6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

  Soppresso

Pag. 11

  7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  4. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

  5. Identico.

Art. 85-bis.

Art. 85-bis.

  1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principî. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

  Al comma 1, primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

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  4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

  Al comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Art. 86.

Art. 86.

  2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.

Art. 88.

Art. 88.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.

  1. Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

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  2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.

  2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

  3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.

Art. 109.

Art. 109.

  1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

  Al comma 1, dopo le parole: «pervenute alla Camera» sono aggiunte le seguenti: «, anche in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento,».

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Art. 110.

Art. 110.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

  1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Art. 112.

Art. 112.

  1. Qualora l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

  Al comma 1, le parole: «Qualora l'Assemblea lo consenta,» sono soppresse.

Art. 114.

Art. 114.

  4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

  Il comma 4 è abrogato.

  Il comma 5 è sostituito dal seguente:

  5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.

  5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un Presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.

Art. 118.

Art. 118.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

  1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.

Art. 147.

Art. 147.

  1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.

  Il comma 1 è abrogato.

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  Dopo l'articolo 153-quinquies è aggiunto il seguente:

Art. 153-sexies.

  1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025.