CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. II, n. 7
PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO
(Articoli 88, 88-bis e 122: Modifica della disciplina degli ordini del giorno)
d'iniziativa dei deputati ROSATO, FARAONE, PASTORELLA, BENZONI, CARFAGNA, DE MONTE, SOTTANELLI, MARATTIN, RUFFINO, CASTIGLIONE, D'ALESSIO, SORTE
Presentata alla Presidenza della Camera il 29 giugno 2023
Onorevoli Colleghi! – Come sapete, gli ordini del giorno sono atti di indirizzo che impegnano il Governo senza avere alcun carattere prescrittivo. La dottrina sostiene che essi esprimano null'altro che «un'intenzione, un desiderio delle Camere» (Cammeo, 1897 richiamato in Gianniti-Lupo, Corso di diritto parlamentare).
L'esperienza di questi anni ci suggerisce che spesso hanno scarsissime conseguenze pratiche, anche perché è assente nel Regolamento una forma di controllo stringente sulla loro attuazione, e c'è chi li ha definiti pertanto inutili.
Fatte queste premesse, la tentazione, a primo avviso, sarebbe quella di abolire del tutto questo strumento. Qualcuno forse in forma provocatoria lo ha proposto in passato.
Sarebbe invece più saggio, con le opportune modifiche, provare a restituire agli ordini del giorno una valenza politica assicurando alla Camera l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo.
Gli ordini del giorno possono essere utili se contenuti nel loro numero (nella XVIII legislatura ne sono stati presentati più di 12 mila) ma valorizzati nel risultato. Anche perché, di fronte al sempre più diffuso ricorso alla posizione della questione di fiducia, gli ordini del giorno possono diventare uno strumento per l'espressione politica su questioni di dettaglio o di natura generale.
La presente proposta di modifica del Regolamento, come detto, vuole attribuire allo strumento degli ordini del giorno una maggiore efficacia. Dapprima elevando il numero di sottoscrittori necessari alla loro presentazione per limitarne il numero, in secondo luogo prevedendo una forma più incisiva di controllo da parte della Camera sull'attuazione degli ordini del giorno accolti o approvati, prevedendo lo svolgimento di sedute ad hoc nelle quali il Governo riferisce alla Camera.
Si propone, quindi, di modificare l'articolo 88 del Regolamento, prevedendo che gli ordini del giorno possono essere presentatiPag. 2 da ciascun Gruppo parlamentare, attraverso il proprio Presidente o altri deputati da lui delegati, in numero non superiore ad un decimo della propria consistenza numerica o, in alternativa, da quattordici deputati. In quest'ultimo caso ogni deputato può sottoscrivere un solo ordine del giorno.
Si propone di introdurre un articolo 88-bis che definisce le modalità di controllo da parte della Camera sull'attuazione degli ordini del giorno accolti o approvati, oltre quella già prevista dall'articolo 143, comma 3, che, peraltro, non ha dato esiti applicativi soddisfacenti. Si prevede la possibilità che un Gruppo parlamentare o quattordici deputati possano chiedere al Governo, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore di una legge, di riferire oralmente in Assemblea, in una seduta prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea secondo un principio di programmazione assimilabile a quello adottato per lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo. Si prevede che non possa essere dato seguito a più di due richieste presentate dal medesimo Gruppo nell'arco temporale di un mese. Si precisa che ciascun deputato può sottoscrivere una sola richiesta a riferire nell'arco temporale di un mese. Il terzo comma dell'articolo aggiuntivo, infine, disciplina il caso in cui il Governo abbia la necessità di un rinvio ad altra data.
Si propone, infine, la modifica all'articolo 122 del Regolamento per coordinare la disposizione con la nuova formulazione dell'articolo 88, in particolare per quanto riguarda gli ordini del giorno attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria.
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Testo del Regolamento |
Modifica proposta |
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Art. 88. |
Art. 88. |
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Il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: | |
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1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. |
1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun Gruppo parlamentare, attraverso il proprio Presidente o altri deputati da lui delegati, può presentare ordini del giorno recanti istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame in numero non superiore ad un decimo della propria consistenza numerica arrotondato all'unità superiore. Gli ordini del giorno possono altresì essere presentati da un numero non inferiore a quattordici deputati purché non abbiano già sottoscritto altri ordini del giorno di cui al presente periodo in relazione alla medesima legge in esame. |
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Dopo l'articolo 88 è inserito il seguente: | |
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Art. 88-bis. | |
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1. Trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore di una legge, ciascun Gruppo parlamentare ovvero un numero non inferiore a quattordici deputati può chiedere che il Governo riferisca in Assemblea sull'attuazione degli ordini del giorno ad essa collegati. È assicurato in ciascun calendario dei lavori dell'Assemblea lo svolgimento di una seduta dedicata agli adempimenti alle richieste di cui al precedente periodo. | |
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2. In ciascun calendario non possono essere iscritte più di due relazioni del Governo di cui al comma precedente relative a richieste presentate dallo stesso Gruppo parlamentare. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una richiesta per ogni mese di lavoro parlamentare. | |
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3. Entro la settimana precedente al giorno fissato per lo svolgimento in Assemblea, il Governo può dichiarare di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che il proponente acconsenta ad un più lungo rinvio. Pag. 4 | |
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Art. 122. |
Art. 122. |
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
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1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono. |
1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono, salvo quanto previsto al comma 3. |
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Il comma 3 è sostituito dal seguente: | |
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3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo. |
3. In Assemblea è ammessa esclusivamente la presentazione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 88, di ordini del giorno attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo. |