CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 49

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato SCERRA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del caporale Antonino Drago

Presentata il 27 marzo 2026

  Onorevoli Colleghi! — Antonino Drago, detto Tony, era un giovane siracusano, caporale volontario dell'Esercito, trovato senza vita nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 2014, nel piazzale della caserma «Camillo Sabatini» dell'8° Reggimento «Lancieri di Montebello» di Roma, in circostanze che rimangono ancora oggi misteriose e dense di interrogativi. La prima conclusione sul decesso del militare a cui sono pervenute le autorità è che si sia trattato di suicidio: una tesi che non è mai stata condivisa dalla famiglia del giovane, la quale, assieme al comitato istituito in suo nome, da anni combatte per ottenere verità e giustizia. La complessa vicenda processuale si è chiusa nel 2019, con una archiviazione del caso, qualificato come suicidio, decisa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma, che ha però lasciate aperte altre ipotesi, non supportate, secondo lo stesso giudice, da sufficienti elementi di prova.
  Alla fine del 2025 c'è una svolta: la Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza dell'11 dicembre, pronunciata sul ricorso n. 46569/19, causa Intranuovo c. Italia, dopo aver accertato gravi lacune investigative ed evidenziato i tentativi di depistaggio, le carenze e le incongruenze nell'operato degli inquirenti, condanna l'Italia per la morte del militare siracusano. Secondo la Corte, infatti, lo Stato italiano ha violato l'articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce il diritto alla vita, sotto il profilo sia procedurale che sostanziale. Per i giudici di Strasburgo, l'inchiesta condotta in Italia non ha garantito un accertamento effettivo e completo dei fatti.
  Dopo quasi dodici anni da quel tragico accadimento, la morte di Tony Drago continua a sollevare gravi interrogativi sulla tutela dei diritti fondamentali nel nostro Paese. Allo scopo di fare luce su questa vicenda, si ritiene quanto mai opportuna l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che possa individuare tutte le possibili responsabilità, contribuendo all'accertamento della verità.
  Troppe volte, in passato, vicende analoghe sono state archiviate frettolosamente, Pag. 2lasciando alle famiglie delle vittime e alla collettività solo silenzi, risposte parziali o ricostruzioni contraddittorie. Accertare la verità sulla morte di Tony Drago significa non solo rendere giustizia alla sua memoria e ai suoi familiari, ma anche prevenire il ripetersi di simili tragedie.
  La proposta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta si compone di sei articoli.
  L'articolo 1 istituisce la Commissione di inchiesta parlamentare monocamerale, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e ne determina le funzioni: in particolare, la Commissione avrà il compito di accertare le circostanze e le cause connesse alla morte di Tony Drago, così come le eventuali responsabilità, dirette o indirette, del suo decesso.
  L'articolo 2 stabilisce che la Commissione concluda i suoi lavori entro il termine di diciotto mesi dalla data della sua costituzione con una relazione da presentare alla Camera dei deputati. Sono, altresì, ammesse relazioni di minoranza.
  L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione, che consta di venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
  L'articolo 4 disciplina i poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta, che sono analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, come prevede il citato articolo 82 della Costituzione. È però prevista una specifica limitazione: la Commissione non potrà adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né potrà disporre limitazioni della libertà personale, a eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La Commissione potrà richiedere copie di atti e documenti agli organi e uffici della pubblica amministrazione; soprattutto, la Commissione potrà chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, senza che in quest'ultimo caso le sia opponibile un vincolo di segreto funzionale. L'autorità giudiziaria potrà, altresì, assumere essa stessa l'iniziativa della trasmissione. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  L'articolo 5 prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, nonché per il personale addetto, per i collaboratori e per chiunque concorra al compimento di atti di inchiesta della Commissione o ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.
  L'articolo 6 prevede, infine, che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa, prima dell'avvio dell'attività d'inchiesta. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che questa ritenga opportuno riunirsi in seduta segreta. La Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite massimo di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del caporale Antonino Drago, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:

   a) le cause e le circostanze connesse alla morte del caporale Antonino Drago nonché di raccogliere ogni elemento utile sulla vicenda;

   b) eventuali responsabilità, dirette o indirette, sui fatti di cui alla lettera a), con particolare riferimento alla gestione della caserma «Camillo Sabatini» di Roma;

   c) eventuali omissioni, negligenze, abusi o depistaggi compiuti da parte di soggetti pubblici o privati ed eventuali nuovi elementi che possano integrare le informazioni sinora acquisite sulla morte del caporale Antonino Drago.

Art. 2.
(Durata della Commissione)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,Pag. 4 assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. La Commissione, per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da questi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.
  5. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

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Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dell'articolo 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  3. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.
  4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  5. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del regolamento della Camera dei deputati, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei Pag. 6suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite massimo di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.