CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 44

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
CHERCHI, SERGIO COSTA, FERRARA, MORFINO, QUARTINI, AIELLO, ALIFANO, AMATO, APPENDINO, AURIEMMA, BALDINO, BARZOTTI, CAPPELLETTI, CARAMIELLO, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, ALFONSO COLUCCI, D'ORSO, DELL'OLIO, DONNO, FEDE, GIULIANO, L'ABBATE, LOMUTI, PAVANELLI, PELLEGRINI, RAFFA, SANTILLO, SCERRA, FRANCESCO SILVESTRI, SPORTIELLO, TORTO, TUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del randagismo e sulla gestione dei canili, dei gattili e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali

Presentata il 28 marzo 2025

  Onorevoli Colleghi! – Il MoVimento 5 Stelle, in collaborazione con le associazioni animaliste e di tutela, gli attivisti e i liberi cittadini, ritiene necessario istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi sullo stato di emergenza relativo al fenomeno del randagismo che il nostro Paese si trova ad affrontare, redigere una mappatura dei canili e dei gattili organizzati e gestiti nel pieno rispetto delle norme vigenti e di quelli cosiddetti «lager» presenti nel territorio nazionale, nonché accertare l'adeguato svolgimento delle mansioni da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del randagismo e sulla gestione dei canili, dei gattili e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) redigere una mappatura dei canili e dei gattili pubblici, privati e convenzionati, di seguito denominati «canili e gattili», che possiedono i requisiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela del benessere animale, che sono regolarmente iscritti al Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) e assolvono ai compiti di identificazione e di registrazione degli animali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, nonché redigere un elenco dei canili e dei gattili che non rispettano gli obblighi di cui al decreto legislativo citato;

   b) verificare se a carico dei gestori e dei proprietari dei canili e dei gattili risultino condanne o denunce per maltrattamento di animali o per le fattispecie previste dalle leggi 20 luglio 2004, n. 189, e 4 novembre 2010, n. 201, nonché per i reati contro il patrimonio o per le fattispecie previste dalla normativa antimafia;

   c) indagare su eventuali responsabilità delle amministrazioni locali e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nei casi di cattiva gestione dei canili e dei gattili, nell'utilizzo dei microchip identificativi degli animali e nella loro registrazione nel SINAC, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato per la salute 2 Pag. 3novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023;

   d) valutare l'incidenza di eventuali errori di valutazione compiuti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in materia di benessere degli animali all'interno dei canili e dei gattili sull'indice di mortalità degli animali ospitati all'interno degli stessi, nonché individuare i canili e i gattili con un tasso di mortalità degli animali superiore alla media, effettuando una valutazione sulle possibili cause del fenomeno e sulle misure da realizzare per garantire il benessere animale;

   e) valutare la necessità di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, anche prevedendo che, nei casi di grave inadempienza, gli organi competenti possano adottare adeguate sanzioni fino alla rimozione del responsabile;

   f) valutare l'efficacia dei controlli di qualità sui canili e sui gattili, anche avvalendosi del contributo del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei medici veterinari clinici e comportamentalisti degli animali e di esperti del settore, quali educatori e istruttori cinofili;

   g) verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate ai canili e ai gattili adibiti al ricovero di animali randagi e l'impiego effettivo di tali risorse;

   h) redigere una mappatura delle zone in cui il fenomeno del randagismo presenta un elevato indice di diffusione e verificare il grado di diffusione della pratica della sterilizzazione nella gestione del fenomeno del randagismo;

   i) accertare se i gestori dei canili e dei gattili promuovono l'adozione degli animali e se tutte le strutture hanno un orario di visita determinato e che comprenda anche i giorni festivi;

   l) verificare se le amministrazioni locali provvedono a gestire i canili e i gattili direttamente o tramite convenzioni con le Pag. 4associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile; qualora i canili e i gattili siano gestiti da soggetti diversi da quelli indicati, verificare il rispetto del principio di garanzia dell'ingresso da parte delle associazioni animaliste preposte alla promozione dell'adozione degli animali;

   m) verificare la correttezza dei bandi per i servizi di cattura e mantenimento degli animali, anche con riferimento agli orari di apertura dei canili e dei gattili, nonché se le amministrazioni locali e i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali dispongano di un pronto soccorso veterinario ai sensi di quanto disposto dalla normativa nazionale e da quelle regionali.

  3. La Commissione riferisce alla Camera periodicamente e alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché‚ copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  6. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  7. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 5 e 6 siano coperti dal segreto.
  8. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  9. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal Pag. 6segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, in particolare di esperti del settore a supporto dell'attività di inchiesta.
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico Pag. 7del bilancio interno della Camera dei deputati.
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.