CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XXII, n. 42
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
d'iniziativa del deputato BONELLI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nei processi produttivi e nei prodotti industriali e sui loro effetti sull'uomo e sull'ambiente
Presentata l'8 ottobre 2024
Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Trenta scienziati dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) hanno fatto chiarezza sul legame tra l'esposizione alle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) e l'insorgenza di tumori. Nello studio Carcinogenicity of perfluorooctanoic acid and perfluorooctanesulfonic acid, pubblicato il 30 novembre 2023 nella rivista scientifica The Lancet Oncology, alcuni ricercatori hanno infatti concluso che una delle tipologie di PFAS più diffuse è certamente cancerogena e che pertanto va inserita nel gruppo 1 delle sostanze che possono causare neoplasie. L'aggiornamento della lista avrà una forte rilevanza nei processi in cui le vittime di queste pericolose sostanze industriali chiedono giustizia, come nel caso dei cittadini veneti che da anni si battono contro le istituzioni e l'impresa che ha sversato tali sostanze nella falda idrica nelle province di Vicenza, Padova e Verona.
In particolare, l'acido perfluoroottanoico (PFOA), un composto chimico della famiglia dei PFAS, è stato considerato cancerogeno per gli esseri umani «sulla base di prove sufficienti di cancro negli esperimenti sugli animali», scrivono i ricercatori, «e di prove meccanicistiche forti nell'uomo esposto». Si parla, più specificamente, di un rapporto causa-effetto tra la presenza di PFOA nel sangue, nei tessuti e negli organi dei soggetti contaminati e le patologie da essi sviluppate. L'acido perfluoroottansulfonico (PFOS), anch'esso appartenente al gruppo dei PFAS, è stato invece compreso nel gruppo 2B (a cui in precedenza appartenevano i PFOA) poiché «possibilmente» cancerogeno. Lo studio citato illustra gli utilizzi industriali di PFAS e prende in esame le correlazioni con determinate tipologie di tumore, in particolare quelli del rene e dei testicoli, nonché conferma la trasmissibilità dalle mamme ai neonati nonché la circostanza che i PFAS determinano una minore reazione dei vacciniPag. 2 e una maggiore vulnerabilità alle infezioni.
I contenuti del recente studio costituiscono l'ennesimo tassello tecnico-scientifico che evidenzia la grande pericolosità dei PFAS, confermando le posizioni dei numerosi movimenti e associazioni – in primis l'associazione «mamme no PFAS» – che da sempre, in piazza come nelle aule giudiziarie, denunciano la questione. Attualmente è in corso davanti alla corte d'assise di Vicenza un processo in cui sono imputati i dirigenti della società Miteni di Trissino, un'impresa chimica specializzata nella produzione di intermedi fluorurati per agrochimica, farmaceutica e chimica, dichiarata fallita nel 2018, per le responsabilità sottese al grave inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche di una vasta falda acquifera in Veneto, che avrebbe coinvolto 350.000 cittadini nelle aree di Vicenza, Padova e Verona.
Successivamente, l'allarme sulla pericolosità di tali sostanze ha coinvolto anche la Lombardia, il Piemonte e, da ultimo, l'Umbria, dove i prelievi e le analisi effettuate dall'associazione Greenpeace hanno evidenziato che i velenosi PFAS sono da tempo presenti anche nelle acque umbre. È infatti emerso che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA Umbria, nelle analisi effettuate sei anni fa, ma rimaste ignote finora, aveva riscontrato diversi composti perfluoroalchilici nei pozzi della Conca ternano-narnese.
L'ARPA Umbria aveva effettuato due screening regionali delle sostanze perfluoroalchiliche nelle principali aste fluviali regionali: la prima rilevazione, eseguita nel mese di luglio 2017, aveva evidenziato positività nel fiume Nestore, nel quale era stata riscontrata la presenza di acido perfluoropentanoico (PFPeA) e di PFOA in concentrazioni elevate; la seconda, promossa dal tavolo tecnico nazionale istituito nel 2017 dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed effettuato nel mese di marzo 2018, aveva evidenziato positività per un unico composto (PFOS) in quattro punti: uno nel torrente Teverone (valle Umbra) e tre localizzati rispettivamente alla chiusura del fiume Nestore e nei suoi due principali affluenti (Caina e Genna).
Relativamente alle acque sotterranee, è stato effettuato un solo screening nella primavera 2018 in cui era stata rilevata la presenza di alcune sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga (PFOS) e corta (acido perfluorobutanoico, acido perfluoropentanoico, acido perfluoroesanoico) in un sito della Conca ternana. Il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche effettuato nel 2018 ha consentito di approfondire le conoscenze sulla presenza di questi composti nelle acque superficiali e sotterranee nel territorio della regione Umbria. In due corsi d'acqua (Genna e Caina) sono stati superati gli standard di qualità ambientale, espressi come concentrazioni medie annuali, fissati dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, per i PFOS.
Negli scarichi industriali recapitanti in corpo idrico superficiale sono state rilevate concentrazioni di acido perfluoropentanoico, acido perfluorobutansolfonico, acido perfluoroesanoico, PFOA e PFOS.
I pozzi chimicamente contaminati di Fontana di Polo, Cerasola e Argentello servono anche San Gemini sud, Amelia, Penna in Teverina, Lugnano in Teverina, Giove, Attigliano, Alviano, Guardea e Montecchio. Come risulta dall'indagine condotta dall'associazione Italia nostra sulla base dei dati elaborati dall'ARPA, il 60 per cento delle stazioni di monitoraggio interessate dal fenomeno e addirittura il 72 per cento dei campioni «positivi», cioè contaminati da PFAS, è toccata massivamente dall'inquinamento sistematico dei propri pozzi.
La gravità della situazione nelle acque umbre, in particolare nell'area del ternano-narnese, desta preoccupazioni sia per la salute pubblica sia per la gestione delle risorse idriche regionali.
Con la presente proposta di legge si dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nei processi produttivi e nei prodotti industriali e sui loro effetti sull'uomo e sull'ambiente.
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) nei processi produttivi e nei prodotti industriali e sui loro effetti sull'uomo e sull'ambiente, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini atte a chiarire il legame tra l'esposizione a PFAS e l'insorgenza di tumori o altre patologie nell'uomo e negli animali;
b) accertare le connessioni tra le attività industriali che utilizzano PFAS e gli eventuali effetti inquinanti sull'ambiente circostante;
c) individuare i siti inquinati da PFAS e procedere alla loro mappatura al fine di consentire l'avvio delle necessarie opere di bonifica;
d) verificare l'eventuale presenza di PFAS nel ciclo idrico integrato per quanto concerne sia l'uso potabile e agricolo sia la gestione degli impianti di depurazione delle acque eventualmente contaminate da PFAS nonché la gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
f) accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo Pag. 4smaltimento dei materiali contenenti PFAS nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
g) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che utilizzano sostanze contenenti PFAS.
3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, almeno annualmente e alla fine dei propri lavori, circa i risultati della propria attività e può presentare relazioni su singoli temi oggetto dell'inchiesta ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione. I suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono Pag. 5eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)
1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può Pag. 6essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
4. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
6. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, tale segreto non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 6.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamentoPag. 7 interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.