CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XXII, n. 37
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
d'iniziativa della deputata ZANELLA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nei processi produttivi e nei prodotti industriali e agroalimentari nonché sugli effetti da esse prodotti sull'uomo e sull'ambiente
Presentata il 14 dicembre 2023
Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Di recente un gruppo di lavoro formato da trenta scienziati di undici Paesi presso l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha fatto luce sul legame tra l'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e l'insorgenza di tumori. In un lavoro che a breve sarà pubblicato sulla rivista scientifica «The Lancet Oncology», i ricercatori hanno infatti concluso che una delle tipologie di PFAS più diffuse è certamente cancerogena e pertanto andrebbe inserita nel gruppo 1 delle sostanze che possono causare neoplasie. L'aggiornamento della lista avrà una forte rilevanza in tutti quei processi in cui le vittime di queste pericolose sostanze industriali chiedono giustizia, come nel caso dei cittadini veneti che da anni si battono per far valere la responsabilità delle istituzioni e dell'azienda che ha sversato le PFAS nella falda idrica dell'area delle province di Vicenza, Padova e Verona.
In particolare, l'acido perfluoroottanoico (PFOA), composto chimico della famiglia delle PFAS, è stato considerato cancerogeno per gli esseri umani «sulla base di prove sufficienti di cancro negli esperimenti sugli animali – scrivono i ricercatori – e di prove meccanicistiche forti nell'uomo esposto». Si parla, nello specifico, di un rapporto causa-effetto tra la presenza di PFOA nel sangue, nei tessuti e negli organi dei soggetti contaminati e le patologie da essi sviluppate. L'acido perfluoroottansulfonico (PFOS), altro appartenente al gruppo delle PFAS, è stato invece fatto rientrare nel gruppo 2B (a cui in precedenza appartenevano i PFOA) poiché «possibilmente» cancerogeni. La ricerca, che presto sarà pubblicata, illustrerà gli utilizzi industriali delle PFAS e prenderà in esame le correlazioni con determinate tipologie di tumore, in particolare quelli del rene e dei testicoli. Il rapporto, inoltre, confermerebbe la trasmissibilità delle sostanze dalle gestanti ai nascituri, nonché il fatto che le PFAS determinano una minore reazione dei vaccini e una maggiore vulnerabilità alle infezioni.Pag. 2
I contenuti del nuovo studio costituiscono l'ennesimo tassello tecnico-scientifico che ha evidenziato la grande pericolosità delle PFAS, fornendo finalmente evidenze scientifiche a supporto di quell'universo di movimenti e associazioni – primo tra tutti quello delle «Mamme No PFAS» – che da sempre, in piazza come nelle aule giudiziarie, denunciano la questione. Attualmente è in corso davanti alla corte d'assise di Vicenza un processo che vede imputati i dirigenti della società Miteni di Trissino, un'impresa chimica specializzata in produzione di intermedi fluorurati per agrochimica, farmaceutica e chimica, dichiarata fallita nel 2018, per le responsabilità sottese al grave inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche di una vasta falda acquifera in Veneto, che avrebbe coinvolto 350.000 cittadini nelle aree di Vicenza, Padova e Verona. Lo scorso giugno Pietro Comba, dirigente in pensione dell'Istituto superiore di sanità, ha riferito in aula che nel 2017 svolse con i tecnici della regione Veneto un lavoro atto a porre le basi dello studio epidemiologico per accertare le possibili correlazioni tra la presenza di PFAS nel sangue e l'insorgenza di tumori. Di recente, peraltro, è stata archiviata l'indagine a carico degli stessi dirigenti della società Miteni per omicidio colposo ai danni di tre lavoratori e per lesioni colpose rispetto alle patologie che hanno colpito diciotto loro colleghi. Il giudice delle indagini preliminari, su proposta dei pubblici ministeri, aveva deciso di archiviare il caso anche per la difficoltà di delineare una connessione certa tra PFAS e patologie riscontrate. Ma ora i risultati della ricerca dello IARC sembrano affermare esattamente l'opposto.
Un importantissimo ruolo, nella cornice di questa battaglia per la verità e la giustizia, è stato svolto dai vari movimenti ambientalisti che, tra il 2015 e il 2016, riuscirono a inaugurare una rilevazione a campione che mise in luce valori elevati di PFAS nel sangue dei residenti dei comuni coinvolti dal disastro ambientale. La questione fu così grave da indurre il Governo, nel 2018, a dichiarare lo stato di emergenza, istituendo una zona rossa in ben trenta comuni, e l'Alto Commissariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra il novembre e il dicembre 2021, a inviare in missione in Veneto una delegazione per comprendere se la gestione dell'emergenza abbia violato i diritti umani. Ne conseguì un rapporto in cui si evidenziò come «in troppi casi, l'Italia non è riuscita a proteggere le persone dall'esposizione a sostanze tossiche».
Successivamente, l'allarme PFAS è emerso anche in Lombardia. Uno scenario inquietante è infatti emerso dal rapporto «PFAS e acque potabili in Lombardia. I campionamenti di Greenpeace Italia», pubblicato di recente dall'associazione ambientalista, in cui è stato attestato che ben undici dei trentuno campioni raccolti nelle acque potabili di una serie di comuni della Lombardia risultano contaminati da PFAS. In quattro casi l'organizzazione ha addirittura registrato una contaminazione da PFAS superiore al limite indicato nella direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, pari a 100 nanogrammi per litro.
Lo scorso maggio, in seguito a numerose richieste di accesso agli atti inoltrate alle agenzie di tutela della salute e agli enti gestori delle acque lombarde, la stessa associazione aveva pubblicato i risultati delle analisi eseguite dalle autorità competenti sulla concentrazione di PFAS nell'acqua destinata a uso potabile in Lombardia tra il 2018 e il 2022. Dall'esame era risultato positivo alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche circa il 19 per cento dei campioni (ben 738). Il valore più alto di positività alle PFAS (pari all'84 per cento dei campioni) era stato trovato nelle acque della provincia di Lodi, seguita da Bergamo (60,6 per cento) e Como (41,2 per cento), mentre a Milano era risultato contaminato quasi un campione su tre.
Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si chiede di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nei processi produttivi e nei prodotti industriali e sui loro effetti sull'uomo e l'ambiente.
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nei processi produttivi e nei prodotti industriali e sui loro effetti sull'uomo e l'ambiente, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) svolgere indagini atte ad accertare l'eventuale legame tra l'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e l'insorgenza di tumori o altre patologie nell'uomo e negli animali;
b) individuare le connessioni tra le diverse attività dei settori industriali, in particolare tessile, chimica, elettronica, nucleare e bellica, che utilizzano le PFAS e le conseguenze sull'ambiente circostante;
c) realizzare una mappatura dei siti inquinati da PFAS al fine di avviare le attività di bonifica dei medesimi siti;
d) verificare l'eventuale presenza di PFAS nel ciclo idrico integrato sia per quanto riguarda l'uso potabile e agricolo sia per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque eventualmente contaminate da PFAS nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
e) verificare la possibile contaminazione della filiera agro-alimentare a causa del passaggio di PFAS nella catena trofica, partendo da acqua, suolo, vegetazione e bestiame;
f) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della Pag. 4legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
g) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti PFAS, nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
h) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che utilizzano sostanze contenenti PFAS.
2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
Art. 2.
(Composizione e costituzione
della Commissione)
1. La Commissione è composta da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è Pag. 5proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengonoPag. 6 meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
3. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.
2. La violazione del segreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 6.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
Pag. 7 2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.