CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XXII, n. 31-A
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
d'iniziativa dei deputati
BICCHIELLI, LUPI, BRAMBILLA, ALESSANDRO COLUCCI,
TIRELLI, CAVO, CESA, SEMENZATO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009
Presentata il 31 maggio 2023
(Relatrice: SEMENZATO)
NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 18 settembre 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il Documento recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019» (DOC XXII, n. 31);
rilevato che:
il Documento in esame risponde all'esigenza di indagare sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano;
in particolare, la Commissione monocamerale di inchiesta ha il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia «organi dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;
per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:
il provvedimento rispetta la norma del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Pag. 3PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito,
premesso che l'articolo 4:
al comma 1 definisce i poteri e i limiti della Commissione d'inchiesta che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;
al comma 2 prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 c.p.p., la Commissione d'inchiesta non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
al comma 3 disciplina le audizioni a testimonianza, per le quali, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, si prevede l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale;
al comma 4 attribuisce alla Commissione d'inchiesta la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, anche se coperti da segreto, limitatamente alle finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, assicurando comunque il mantenimento del regime della segretezza;
ai commi 5 e 6 prevede che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto il comma 6 del medesimo articolo, e stabilisce che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti, facendo salve in ogni caso l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;
al comma 8, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso, e dispone, altresì, che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari;
premesso, inoltre, che:
l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta;
Pag. 4l'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione, prevedendo che la Commissione possa avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il testo del Doc. XXII, n. 31, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,
esprime
NULLA OSTA
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TESTO
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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. |
Art. 1.
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Art. 1.
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1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, di seguito denominata «Commissione», con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2009, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici. |
1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito denominata «Commissione», con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici. |
Art. 2.
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Art. 2.
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1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ha il compito di: |
1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in riferimento agli eventi di cui all'articolo 1, ha il compito di: |
a) verificare l'attuazione, l'efficacia e l'appropriatezza della normativa nazionale, regionale e degli enti locali vigente in materia di contrasto del dissesto idrogeologico, del rischio idraulico e del rischio sismico, indagando sulle principali difficoltà e farraginosità degli iter per l'apertura dei cantieri e l'esecuzione delle opere necessarie; |
soppressa Pag. 6 |
b) individuare eventuali carenze e criticità della normativa vigente in materia di microzonazione sismica, di messa in sicurezza del territorio nazionale e di difesa del suolo, anche valutando, a tale fine, le eventuali conseguenze negative derivanti dall'evoluzione e dai cambiamenti della stessa normativa e dei diversi soggetti di volta in volta competenti in materia; |
soppressa |
c) individuare gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, anche verificando lo stato di attuazione del coordinamento e della pianificazione per la difesa del suolo con le leggi urbanistiche e con i piani regolatori esistenti; |
a) individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonché gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alle materie di difesa del suolo, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo; |
d) accertare il livello di controllo, di capacità d'intervento e di prevenzione da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti; |
b) accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione, con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale; |
e) individuare e proporre soluzioni di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata ed efficace strategia per il contrasto del dissesto idrogeologico; |
soppressa |
f) chiarire il quadro delle responsabilità e delle competenze dei diversi livelli istituzionali; |
soppressa |
g) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le infrastrutture idriche; |
c) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le connesse infrastrutture idriche; |
h) verificare l'incidenza della carenza di prevenzione sull'entità dei danni a beni e persone conseguenti agli eventi calamitosi, con particolare riferimento sia alla mancata osservanza delle norme, sia all'adeguatezza delle norme stesse; |
soppressa |
i) valutare le modalità di gestione del primo intervento e dell'intera fase di emergenza a seguito dei diversi eventi e il grado di efficacia delle stesse; |
soppressa Pag. 7 |
l) verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza; |
d) identica; |
m) valutare l'evoluzione delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, con particolare riferimento agli aspetti abitativi, socio-sanitari, scolastici e all'accesso ai servizi essenziali; |
soppressa |
n) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento; |
e) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento, anche attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati che consenta di compiere una puntuale valutazione ex post dell'efficacia delle linee di finanziamento e delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo, e verificare iniziative per garantire l'indennizzo dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali; |
o) verificare lo stato della ricostruzione nei centri urbani e nelle aree interessate dagli eventi sismici o calamitosi con riferimento all'edilizia sia pubblica che privata, nonché le cause degli eventuali ritardi riscontrati; |
soppressa |
p) valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione dell'emergenza e delle operazioni di ricostruzione; |
f) valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione delle fasi di emergenza e delle operazioni di ricostruzione; |
q) valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate, con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi; |
g) identica; |
r) valutare l'incidenza degli eventi calamitosi sulle attività economiche, professionali e imprenditoriali e specificamente sui differenti comparti produttivi presenti nelle aree coinvolte, con riferimento sia alle dimensioni delle attività insediate, sia al settore di interesse; |
soppressa Pag. 8 |
s) verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico nonché in materia di regolamentazione antisismica, sicurezza del territorio, ricostruzione, protezione civile e gestione dell'emergenza; |
h) verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in materia di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico nonché in materia di regolamentazione antisismica, sicurezza del territorio, protezione civile, gestione dell'emergenza e ricostruzione dopo le calamità, valutando altresì gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati. |
t) valutare la funzionalità della vigente disciplina legislativa e regolamentare, nazionale e sovranazionale, in materia di contratti pubblici, affidamenti e appalti; |
soppressa |
u) verificare le criticità territoriali e lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla specifica missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il relativo impatto sulle criticità del territorio. |
soppressa |
2. La Commissione riferisce alle Camere, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. |
2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. |
Art. 3.
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Art. 3.
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1. La Commissione è composta da diciotto deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. |
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. |
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. |
2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. |
3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto o accede al ballottaggio il più anziano per età. |
3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto o accede al ballottaggio il più anziano per età. Pag. 9 |
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età. | |
Art. 4.
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Art. 4.
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1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
Identico. |
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. | |
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. | |
4. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. | Pag. 10 |
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto. | |
6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. | |
7. La Commissione può ottenere altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta. | |
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. | |
Art. 5.
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Art. 5.
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1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8. |
1. Identico. |
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Pag. 11 | |
Art. 6.
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Art. 6.
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1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. |
1. Identico. |
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. | |
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. |
3. Identico. |
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. |
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. La Commissione può avvalersi di esperti nelle materie relative ai compiti di cui all'articolo 2. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può avvalersi. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare. |
4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. |
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Pag. 12 |
5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività. |
6. Identico. |