EDIZIONE PROVVISORIA
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
(C. 2112-bis Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
14 novembre 2024
ART. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Fra gli investimenti sono considerati gli interventi per il sostegno demografico e la natalità. Il Ministero per le pari opportunità e la famiglia provvede entro sessanta giorni all'emanazione di linee guida, anche ai sensi del comma 9, lettera b), per la valutazione di tali investimenti.».
1.1. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 33 per cento.
Conseguentemente, agli oneri pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo.»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis).
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».
e) all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
8. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro»;
9. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
2.1. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 33 per cento.
2.2. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
Conseguentemente, ai maggiori oneri quantificati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2.3. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, nel limite massimo di spesa di 300 euro;».
Conseguentemente, in relazione agli oneri stimati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.4. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In via sperimentale per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è ridotta al 33 per cento e si applica agli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -2.300.000.000;
CS: -2.300.000.000;
2026:
CP: -2.300.000.000;
CS: -2.300.000.000;
2027:
CP: -2.300.000.000;
CS: -2.300.000.000.
2.5. Pella, Cannizzaro, Barelli, Casasco.
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Nel caso in cui i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rientranti nel riconoscimento della somma di cui al comma 3 o della detrazione di cui al comma 5, non siano in possesso dei requisiti, possono fornire apposita dichiarazione ai sostituti di imposta per la non fruizione della detta somma o detrazione. In presenza della dichiarazione di cui al precedente periodo, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non procederanno al riconoscimento in via automatica. Qualora la somma di cui al comma 3 o la detrazione di cui al comma 5 sia dovuta, i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), possono richiedere il riconoscimento in via automatica nell'apposita dichiarazione dei redditi.
2.6. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 3, dopo le parole: «delle dichiarazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4,».
2.7. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'indennità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che convivono con almeno una persona tra quelle indicate nell'articolo 433 del codice civile e che si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al presente comma, i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente al pagamento della mensilità relativa al mese di marzo. Trovano applicazione le modalità e le condizioni di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto-legge n. 113 del 2024.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla disposizione stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2025.
2.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale».
*2.10. Malaguti.
*2.9. Gatta, Castiglione, Nevi, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.200»;
d) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.11. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, in relazione ai derivanti oneri pari a 146,2 milioni di euro per l'anno 2026, 222,8 milioni di euro per l'anno 2027, 301,8 milioni di euro per l'anno 2028, 380,8 milioni di euro per l'anno 2029, 459,8 milioni di euro per l'anno 2030, 538,8 milioni di euro per l'anno 2031, 617,8 milioni di euro per l'anno 2032, 696,8 milioni di euro per l'anno 2033, 775,8 milioni di euro per l'anno 2034, 854,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 795,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 121, sopprimere le parole: di 200 milioni annui a decorrere dal 2026.
2.12. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2.13. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 9.
2.14. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 1, sopprimere le parole da: Fermi fino a: agevolativa,
*2.15. Cesa.
*2.16. Lupi, Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: , o almeno fino alla fine del periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) 1,15 se nel nucleo familiare sono presenti più di tre figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d-ter) 0,30 in aggiunta ai coefficienti previsti dalle lettere a), b), c), d) e d-bis) per ogni figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 380 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 535 milioni di euro per l'anno 2027.
2.17. Rossello, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, sopprimere la parola: sanitarie.
2.18. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Conseguentemente:
al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, sopprimere il primo periodo;
al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024;
in relazione agli oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e 350 milioni a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.19. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono escluse, altresì, dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico, riguardanti la unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e le relative pertinenze o del proprio coniuge, se conviventi.
Conseguentemente:
al comma 5, sopprimere il primo periodo;
al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
b) in relazione agli oneri pari a 60 milioni per l'anno 2026, 105 milioni per l'anno 2027, 150 milioni per l'anno 2028, 130 milioni per l'anno 2029, 210 milioni per l'anno 2030, 250 milioni per l'anno 2031, 300 milioni per l'anno 2032, 350 milioni per l'anno 2033, 370 milioni di euro per l'anno 2034, 420 milioni di euro per l'anno 2035 e 440 milioni di euro a decorrere dal 2036, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.20. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché;
in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.21. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 150 milioni di euro a decorrere dal 2028, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.22. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-ter);
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*2.23. Nevi, Cannizzaro, Pella.
*2.24. Manzi, Malavasi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-ter);
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.25. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese di istruzione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere e), e-bis) ed e-ter).
Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 2.
2.26. Bonetti.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 155 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.27. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le somme per investimenti in start-up innovative detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le somme per investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.28. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Sono in ogni caso esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli investimenti in start-up innovative effettuati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché gli investimenti in piccole e medie imprese innovative effettuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 38, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*2.29. Stefanazzi.
*2.30. Pastorella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le detrazioni relative agli investimenti in start-up innovative e per le detrazioni relative agli investimenti in piccole e medie imprese innovative.
2.31. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative.
2.32. Del Barba, Boschi, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 aggiungere le seguenti: , nonché delle relative eventuali future surroghe.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.33. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
2.34. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per il personale aeronavigante delle forze di polizia, le indennità di volo di cui agli articoli 5, 6 e 13 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Tali indennità sono cumulabili per intero con l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121. È altresì riconosciuta la contribuzione previdenziale sulla quota esente, al fine di garantire una copertura previdenziale completa.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.36. Mura.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, agli oneri pari a 393,5 milioni di euro per l'anno 2025, 630,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 586,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2026.;
b) all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
2.37. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sopprimere il comma 10.
2.38. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 20 per cento per ciascun importo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri stimati in 1,1 miliardi a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2.39. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 10, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) alla lettera c), sono premesse le seguenti parole: «per gli anni 2025, 2026 e 2027, 200 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fino al compimento del ventunesimo anno di età;»;
Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 16.500 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033.
2.40. Rossello, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) alla lettera c), le parole da: «950 euro» fino a: «a 21 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
2.41. Milani, Rampelli.
Al comma 10, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, riconosciuta, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 102,6 milioni di euro per l'anno 2025, 136 milioni di euro per l'anno 2026 e 126,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026 e di 73,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.42. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026 e di 73,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.43. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 102,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 136 milioni di euro per l'anno 2026 e di 126,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2.44. Guerra, Furfaro.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 106,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026 e di 73,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.45. Soumahoro, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026, di 73,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2.46. Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: «a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.47. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: «a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis si provvede in base a quanto previsto dal Capo III del presente Titolo.
*2.48. Rossello, Pella, Cannizzaro.
*2.49. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 319,3 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sul maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettera a), del presente articolo.
10-ter. Le maggiori risorse di cui al comma 10-bis sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge 7 aprile 2022, n. 32.
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 319,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.50. Bonetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), le parole: «tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 3 e 25 anni».
2.51. Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caso, Orrico.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per i ragazzi di età compresa da 5 e 18 anni» sono inserite le seguenti: «e per famigliari con invalidità superiore al 60 per cento o che si trovano in una condizione di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2.52. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-quinquies), è riconosciuta fino a limite massimo di spesa di 400 euro e con riferimento ai ragazzi di età compresa tra 3 e 21 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.53. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Amato, Caso, Orrico.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;».
2.54. Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli oneri indicati alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque dei parenti in linea retta e di tutti coloro che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.55. Cesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'interno del nucleo familiare regolarmente residente è possibile compensare i crediti e i debiti fiscali all'interno della denuncia dei redditi per il periodo d'imposta 2025, 2026 e 2027. Le modalità sono indicate da un'apposita Circolare dell'Agenzia delle entrate.
2.56. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) le spese veterinarie superiori a 60 euro fino all'importo di 5.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
2.57. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «La detrazione di cui ai precedenti periodi spetta anche laddove l'acquisto è stato effettuato in favore di un soggetto non fiscalmente a carico dell'acquirente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.59. Zurzolo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per i residenti nei comuni montani o nelle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il canone di concessione di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato in 70 euro a decorrere dall'anno 2025.
10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri altimetrico e delle aree interne sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici.
10-quater. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al comma 10-ter. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.000.000;
2026: -4.000.000;
2027: -4.000.000.
2.60. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, le parole: «Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° luglio al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate».
2.61. La Porta.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Agevolazione fiscale giovani under 30)
1. Per l'anno 2025, per i giovani under 30 con redditi fino a 25.000 euro è concessa una riduzione di tre punti percentuali, dal 23 per cento al 20 per cento, dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.01. Lupi, Semenzato, Pisano, Bicchielli, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La deduzione delle spese di cui al comma 1 del datore di lavoro previste dalla contrattazione decentrata a favore di lavoratori con figli, dal concepimento fino al compimento del ventesimo anno se a carico, è incrementata del 30 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 120 milioni di euro per l'anno 2025.».
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.02. Cesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazioni per i familiari fiscalmente a carico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.»;
b) alla lettera d), il primo periodo è sostituito dal seguente: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.».
2.03. Mari, Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000»;
b) al comma 57, lettera d), dopo le parole: «ad associazioni» sono aggiunte le seguenti: «con più di cinque associati»;
Conseguentemente, agli oneri stimati in 110 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2.04. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Perequazione del regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa)
1. All'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
2.05. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Conseguentemente, agli oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per l'anno 2026, di 170 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2.06. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a euro 10.000.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento della spesa.
3. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è abrogata.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimate in 355 milioni euro annui, sono utilizzate a integrazione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2004.
2.08. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. Dal 1° gennaio 2025 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a 10.000 euro.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
3. Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è abrogata.
2.09. Cannizzaro, Pella, Mazzetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. In deroga all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettera b-bis), per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a euro 10.000. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
Conseguentemente, in relazione agli oneri finanziari, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 230 milioni di euro per l'anno 2027, di 460 milioni di euro per l'anno 2028, 690 milioni di euro per l'anno 2029, 690 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, 460 milioni di euro per l'anno 2037 e di 230 milioni di euro per l'anno 2038, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2026;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2.010. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale).
1. Dal 1° gennaio 2025 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 50 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a 10.000 euro.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
3. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è soppressa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.011. De Luca.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022)
1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto, comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.
2.012. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Differimento dell'applicazione dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche prodotte con edulcorante)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 183 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 39,7 milioni di euro per il 2028, 7,8 milioni di euro per il 2029 e 8,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.014. Pella, Cannizzaro, Nevi, Gatta.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Differimento applicazione imposta sul consumo di bevande analcoliche prodotte con edulcorante)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2026».
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.015. Pella, Cannizzaro, Nevi, Gatta.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di allineamento dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale con quello di origine animale)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter.1) è aggiunto il seguente:
«1-ter.2) bevande sostitutive del latte a base vegetale».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
2.016. Dori, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di allineamento dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale con quello di origine animale)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter.1) è aggiunto il seguente:
«1-ter.2) bevande sostitutive del latte a base vegetale».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 190 milioni.
2.017. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure in materia di imposte)
1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-octies) sono aggiunti i seguenti numeri:
«1-novies) alimenti per animali da compagnia;
1-decies) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
2.018. Dori, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento della riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2.019. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)
1. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti agli ISA e/o parametri, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali, è effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al comma 2 si intende riferito al volume d'affari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendone le condizioni, si applicano ai contribuenti che:
a) nel periodo d'imposta 2025 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 270.000 euro;
b) nel periodo d'imposta 2026 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 370.000 euro;
c) nel periodo d'imposta 2027 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 470.000 euro.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 189 milioni di euro per l'anno 2025, di 129,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 134,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 419,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 619,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025:
all'articolo 121, sopprimere il comma 2;
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.2 – Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -310.700.000;
CS: -310.700.000;
2026:
CP: -290.000.000;
CS: -290.000.000:
2027:
CP: -285.000.000:
CS: -285.000.000.
2.020. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
Art. 2-bis.
(Estensione del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni)
1. All'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «85.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.021. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure in materia di regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.022. Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Regime fiscale forfetario)
1. I commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
2.023. Grimaldi, Mari.
ART. 3.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2023, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:
a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento;
b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.
7-quater. Per le finalità di cui al comma 7-bis e 7-ter è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2025, e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3.1. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «ai relativi albi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».
Conseguentemente, è ridotto di un milione di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
3.2. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Canone RAI)
1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 430 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 120 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, e, quanto a 310 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.015. Marattin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(IVA agevolata per prestazioni veterinarie)
1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 127-undevicies) è aggiunto il seguente:
«127-vicies) le prestazioni veterinarie afferenti al codice ATECO 75».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*3.01. D'Alfonso.
*3.018. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «alle quali hanno diritto» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione delle prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. A tal fine è autorizzata, come limite massimo, la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 120 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
3.02. Manes.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Liberalizzazione dei BTP in favore del retail)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dopo le parole: «il sistema di collocamento» sono inserite le seguenti: «, anche diretto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216.
3. Ai fini del collocamento diretto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dal comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di un'apposita piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della piattaforma informatica di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2025 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 1 milione per l'anno 2025 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
6. Al fine di incentivare il collocamento diretto dei titoli di Stato, è introdotta la categoria dei «Piccoli Intermediari di Titoli di Stato» (PITS), autorizzati a operare nel collocamento dei titoli di Stato per conto dei risparmiatori.
7. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato (PITS) includono centri di assistenza fiscale (CAF), commercialisti, associazioni di consumatori e patronati.
8. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato devono ottenere un'abilitazione certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), concessa a seguito di un corso di formazione e del superamento di un esame specifico, definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Ciascun Piccolo Intermediario di Titoli di Stato può collocare un massimo di 1 milione di euro all'anno per ciascun cliente.
10. Ai Piccoli Intermediari di Titoli di Stato viene riconosciuta dallo Stato una percentuale dello 0,5 per cento sul debito collocato per ciascuna transazione effettuata, ad eccezione dei BOT.
11. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato operano come delegati presso l'account dell'investitore sulla piattaforma digitale istituita ai sensi del comma 3.
12. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato sono autorizzati a intermediare esclusivamente titoli di Stato italiani.
13. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dai commi 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme contenute in questo articolo, sono definiti i criteri attuativi in relazione ai commi da 3 a 12.
3.03. Lai, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione, ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza, con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
3.04. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute e di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2025 nella seguente misura:
a) due terzi al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;
b) un terzo per incrementare la spesa pubblica per istruzione, al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al comma 5.
3.05. Zanella, Grimaldi, Piccolotti, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono interamente a decorrere dall'anno 2025 al Fondo sanitario nazionale (FSN), al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo sanitario nazionale)
1. Il Fondo sanitario nazionale è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2025, dalle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 3-bis della presente legge.
3.06. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefìci fiscali previsti dal medesimo comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000;
2026: -80.000.000;
2027: -80.000.000.
3.07. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Semplificazioni in materia di Iva)
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-quater), è aggiunto il seguente:
«6-quinquies) per le attività d'insegnamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.».
3.08. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Applicazione della misura dell'inversione contabile agli appalti nel settore della logistica)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quinquies) inserire la seguente:
«a-sexies) alle prestazioni di servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione di pacchi o invii postali.».
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
3.09. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti dei professionisti per malattia o infortunio)
1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), le parole: «albi professionali», sono sostituite con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
3.010. Guerra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni per l'accesso al bilanciamento alimentare)
1. Al fine di rendere progressivamente accessibile a tutti i cittadini, comprese le persone intolleranti al lattosio, affette da patologie metaboliche e da manifestazioni sintomatiche determinate dal lattosio, una nutrizione bilanciata anche attraverso l'apporto fornito dalle proteine vegetali, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
«11-bis) alimenti liquidi puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diversi dai succhi.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3.011. Cavandoli, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1.All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
*3.012. Grimaldi.
*3.016. Pella, Cannizzaro, Tassinari, Barelli, Nevi.
*3.017. Guerra, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 71, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificamente destinata alla promozione di iniziative degli enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-ter. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 250 milioni di euro per il 2025. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. Agli oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le risorse rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 3-bis della presente legge.
3.013. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subìto una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo».
3.014. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 4.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 103,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 131,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
4.1. Marattin.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Merola, Lai, Mancini, Roggiani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Imposta sul traffico internet e imposta sulla raccolta pubblicitaria online)
1. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.
2. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 3 e 4.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:
a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale, non inferiore al valore medio maggiorato del 50 per cento, superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;
b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, applicabile in via esclusiva alle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come «gatekeeper» dalla Commissione europea nell'anno precedente, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle medesime aziende.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 3, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
5. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 1.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 5.
4.3. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.4. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 51,6 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*4.5. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*4.6. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 68,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
**4.10. Pastorella, Bonetti.
**4.7. Pella, Cannizzaro, Nevi, Casasco, Battistoni.
**4.8. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
**4.9. Del Barba, Gadda.
**4.11. Gubitosa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4.12. Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 1.
4.13. Stefanazzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 200.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.500.000».
1-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.14. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 40.000.000.».
4.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice e, ad eccezione del primo mese di vita del bambino durante il quale sussiste l'obbligo di fruirne congiuntamente con la madre, è fruibile fino a dodici mesi dalla nascita del figlio, anche congiuntamente con la madre e secondo le medesime modalità. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sull'articolo 4, comma 1, della presente legge.».
4.16. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 36, dopo le parole: realizzano ricavi aggiungere le seguenti: , superiori a 50 milioni di euro annui,;
b) sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento. L'imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa» sono aggiunte le seguenti: «e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
2-ter. Al comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «c), c-bis) e c-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «c), c-bis), c-ter) e c-sexies)».
Conseguentemente, all'articolo 121 comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 51,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 131,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
4.17. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal pagamento la concessionaria del servizio pubblico, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana e aventi titolo ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il tribunale di competenza.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.
4.18. Pella, Cannizzaro, Barelli, Nevi, Casasco.
Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, le seguenti parole: superiori a 5.164.569 euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.19. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 37-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche da parte di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale, come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per lo scambio di cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni altra attività strumentale e connessa».
1-ter. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 1-bis, o da essa risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.20. Coppo, Loperfido, Giovine, Comba, Mascaretti, Maullu, Fabrizio Rossi, Volpi, Malagola, Ambrosi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le imprese il cui ammontare complessivo di ricavi sia inferiore a 5.164.569 euro, ovvero, in caso di imprese di nuova costituzione, per i primi due anni di imposta.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.21. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero delle attività produttive e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, un decreto con il quale, analizzata la redditività media del settore, definisce criteri impositivi di maggior favore per le imprese con ricavi globali inferiori a 750 milioni di euro di cui 5,5 milioni prodotti in Italia, comunque esentando dall'imposta le nuove imprese nei primi 3 anni fiscali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.29. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, agli oneri pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 103,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4.22. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 6, primo periodo, le parole: «c), c-bis) e c-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «c), c-bis), c-ter) e c-sexies)»;
c) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)». La disposizione di cui al periodo precedente è norma di interpretazione autentica.
2-ter. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
2-quater. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
2-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
2-sexies. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
2-septies. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dai commi da 2-bis a 2-sexies, o da essi risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.23. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione limitatamente al comma 2-septies)
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)».
4.24. Pella, Cannizzaro.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)». La presente disposizione è norma di interpretazione autentica.
2-ter. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
2-quater. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
2-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
2-sexies. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa» sono aggiunte le seguenti: «e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
2-septies. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dai commi da 2 a 2-sexies, o da essa risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.25. Coppo, Loperfido, Giovine, Comba, Mascaretti, Maullu, Fabrizio Rossi, Volpi, Malagola, Ambrosi, Caretta.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione
limitatamente al comma 2-septies)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di prestatori di servizi di cripto-attività e di fornitori di servizi di asset virtuali e le associazioni dei consumatori, al fine di valutare iniziative congiunte per incentivare l'educazione finanziaria di cittadini e utenti ad un utilizzo consapevole di piattaforme e strumenti afferenti al mondo delle cripto-attività. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 16,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 16,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4.26. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 2, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 28 per cento.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di prestatori di servizi di cripto-attività e di fornitori di servizi di asset virtuali e le associazioni dei consumatori, al fine di valutare iniziative congiunte per incentivare l'educazione finanziaria di cittadini e utenti ad un utilizzo consapevole di piattaforme e strumenti afferenti al mondo delle cripto-attività. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -14.700.000;
2026: -14.700.000;
2027: -14.700.000.
4.28. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni anche non effettuate in sostanziale continuità».
4.01. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nella misura del 26 per cento» sono inserite le seguenti: «, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, del 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e del 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano a decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell'investimento, ovvero dall'undicesimo.
1-ter. Nei casi di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i soggetti abilitati applicano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell'investimento l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell'investimento, ovvero dall'undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.
4.02. Marattin.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Tassazione sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;
b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;
2) al quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento» e le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;
3) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzate per interventi di sostegno alle politiche abitative e il contrasto del disagio abitativo.
4.03. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per la tutela dei sistemi informatici)
1. Il comma 3 dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633. è abrogato.
4.05. Roggiani, Ascani, Casu.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.
2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.
3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.
4.08. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1 e per inidoneità della compensazione)
ART. 5.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «comma 1», secondo periodo, sostituire le parole: all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con le seguenti: agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei dottori agronomi e dei dottori forestali
5.2. De Palma, Castiglione, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative è data la facoltà, anche ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, di rideterminare il valore delle attività esistenti sul demanio con aliquota al 16 per cento nelle medesime modalità previste dal comma 1, lettera a).
5.3. Stefanazzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di regime civilistico dei REITs)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche mediante il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.01. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di regime civilistico dei REITs)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche mediante il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante il pagamento dell'imposta di ingresso prevista dal comma 126 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5.02. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'Imu per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.».
2. Ai fini del computo della quota comunale dell'imposta, determinata sulla base dell'aliquota disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 753, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili non tenendo conto della riduzione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.03. Gnassi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*5.06. Candiani, Montemagni, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*5.09. Loperfido.
*5.04. Simiani, Bonafè.
*5.05. Boscaini, Pella, Cannizzaro.
*5.07. Serracchiani.
*5.08. Rosato.
*5.010. Santillo, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Deducibilità per le imprese del valore dell'alloggio fornito ai dipendenti stagionali)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 15,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.011. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rilevanza fiscale del servizio alloggio per lavoratori stagionali)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -16.000.000;
2026: -16.000.000;
2027: -16.000.000.
5.012. Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
5.014. Caramanna.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)
1. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «da parte del possessore» sono inserite le seguenti: «nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 2,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.015. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale sopprimere le parole: «o colpa grave».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.016. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296)
1. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*5.017. Ubaldo Pagano.
*5.018. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Cedolare secca sugli affitti)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il secondo periodo;
b) al terzo periodo, sostituire le parole da: «nei comuni» fino a: «programmazione economica» con le seguenti:«su tutto il territorio nazionale».
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le parole: «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di tutto il territorio nazionale»
5.019. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per favorire investimenti in Italia da parte di lavoratori impatriati)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. I soggetti che alternativamente:
a) siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure;
b) siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
1) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100.000 euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti per almeno cinque anni;
2) abbiano effettuato un investimento pari ad almeno 100.000 euro in uno dei piani di risparmio a lungo termine identificati dai comma 101 o 104 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, o dal comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti per almeno cinque anni, e in caso di rimborso a reinvestire il controvalore conseguito in strumenti equivalenti entro novanta giorni dal rimborso;
3) abbiano acquistato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 500.000 euro di buoni del tesoro poliennali con scadenza pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Il soggetto si impegna a non vendere tali titoli per almeno cinque anni
4) abbiano effettuato un'erogazione liberale in denaro pari ad almeno 50.000 euro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023)
possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori 3 periodi d'imposta. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari a 1 per cento del reddito imponibile Irpef relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Gli importi di cui ai numeri da 1) a 4) sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.».
5.020. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche ai termini di prescrizione dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato)
1. Al fine di tutelare il risparmio, compreso il diritto dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati, i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi venticinque anni dalla data di scadenza dei titoli stessi. I buoni dematerializzati non si prescrivono in quanto vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell'intestatario.
2. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti in essere per i quali non siano ancora decorsi i termini decennali di prescrizione.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.
5.021. Andreuzza, Cavandoli, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Bagnai, Toccalini, Gusmeroli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota Iva per la promozione della mobilità sostenibile)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 1-ter), aggiungere il seguente:
«1-quater. Prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di sharing mobility, car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.022. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota Iva per il latte vegetale)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 1-ter), aggiungere il seguente:
«1-quater) latte vegetale destinato all'alimentazione.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.023. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rideterminazione della misura del canone annuo demaniale marittimo)
1. Al comma 1, lettera b), numero 1), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i numeri 1.1), 1.2) e 1.3) sono sostituiti dai seguenti:
«1.1) area scoperta: euro 5,58 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,86 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,30 al metro quadrato per la categoria A; euro 3,10 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 14,45 al metro quadrato per la categoria A; euro 6,62 al metro quadrato per la categoria B.».
5.024. Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rendita catastale per impianti fotovoltaici installati su immobili strumentali all'attività d'impresa)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.
5.025. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di società a partecipazione pubblica)
1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 400.000».
5.026. Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Lupi, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 25, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto» sono inserite le seguenti: «e quelli impiegati negli impianti centralizzati per usi industriali alla Tabella A allegata, numero 15, inviati a destinatari muniti di licenza fiscale e non oggetto di vendita al minuto».
1-ter. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Sono ammessi i trasferimenti dei gas di petrolio liquefatti denaturati tra depositi commerciali, fermo restando l'obbligo di comunicazione.».
6.1. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Detassazione dei benefici derivanti dalla contrattazione di secondo livello)
1. A decorrere dall'anno 2025, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti collettivi nazionali dei lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 1.800 milioni di euro.
6.01. Marattin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di quindici giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.03. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
ART. 7.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 94,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 122,8 milioni di euro per il 2026, 80,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
7.1. Marattin.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, all'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027, si assume il 10 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 20 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 1 ma non a 60 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 61 g/km ma non a 160 g/km, la predetta percentuale è elevata al 30 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 161 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento, mentre per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento;»
1-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b):
1) al secondo periodo, dopo le parole: «per i veicoli» sono inserite le seguenti: «con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 0 e 60 g/km»;
2) al terzo periodo, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 30 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km»;
3) all'ultimo periodo, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o autoveicoli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 75 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km».
Conseguentemente, agli oneri valutati in 110 milioni per l'anno 2025 e 127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025, 73 milioni di euro per l'anno 2026, 73 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
7.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Baldino.
Al comma 1, il capoverso lettera a) è sostituito dal seguente:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 percento dell'importo corrispondente alla fascia di emissioni oltre 61 g/km, ridotta al 20 per cento in caso di assegnazione di veicoli compresi nella fascia 21-60 g/km e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli nella fascia 0-20 g/km, ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli a metano ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;.
7.5. Raimondo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: di nuova immatricolazione
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in e, fino all'anno 2028, al 30 per cento per i veicoli elettrici ibridi, diversi dai plug-in, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 160 g/km.
*7.6. Pella, Cannizzaro, Casasco.
*7.8. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: di nuova immatricolazione, aggiungere le seguenti: o di nuova trasformazione;
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: esclusivamente elettrica sono aggiunte le seguenti: e, in virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, per i veicoli a metano.
7.10. Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, dopo le parole: si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente aggiungere le seguenti: alla fascia di emissioni oltre 61 g/km, ridotta al 20 per cento in caso di assegnazione di veicoli compresi nella fascia 21-60 g/km e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli nella fascia 0-20 g/km,.
7.11. Raimondo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
7.12. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), dopo il primo periodo, inserire i seguenti: La predetta percentuale è elevata al 60 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 70 percento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari all'80 per cento.
7.14. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, dopo le parole: esclusivamente elettrica e aggiungere le seguenti: per i veicoli a bio-metano ovvero.
*7.17. Squeri, Pella, Cannizzaro.
*7.18. Dondi, Loperfido.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, dopo le parole: a trazione esclusivamente elettrica aggiungere le seguenti: e per i veicoli a bio-metano.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
7.19. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
7.20. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: e al 20 per cento con le seguenti: e al 50 per cento.
7.21. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, alinea, dopo le parole: documenti programmatici inserire le seguenti: , nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.
7.22. Rotelli.
Al comma 2, capoverso 127-sexiesdecies), sopprimere le parole: senza recupero efficiente di energia.
*7.23. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*7.24. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle detrazioni fiscali di qualsiasi genere le caldaie a condensazioni a gas e tutti i sistemi termici finalizzati al riscaldamento alimentati a fonti fossili.
2-ter. A partire dal 1° gennaio 2025, all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «7 per cento» a: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 20 per cento».
2-quater. A partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 19, comma3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
2-quinquies. A partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 19, comma 6-bis) del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
2-sexies. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le esenzioni dal pagamento delle accise su:
a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;
b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione;
c) su GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.
7.26. Bonelli, Grimaldi, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte II:
1) al numero 19) sostituire le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» con le seguenti: «prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e normative unionali e nazionali seguenti»;
2. dopo il numero 19) è inserito il seguente:
«19-bis) prodotti biologici certificati»;
b) alla Parte III sopprimere il numero 110.
7.28. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 9 marzo 2022 n. 23 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2-ter. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta potranno richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, sono coperti dall'aumento delle aliquote IVA di cui al precedente comma 2.
7.30. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le risorse derivanti dalle maggiori entrate del capitolo 1203 articolo 01 dello stato di previsione delle entrate, derivanti dall'applicazione del comma 2, nei limiti di 100 milioni di euro all'anno, sono assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'istituzione del Fondo per la promozione dell'economia circolare e per la gestione di eventi straordinari correlati all'ambiente e al clima. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono volte a finanziare interventi per la promozione dell'economia circolare ai sensi della Strategia nazionale per l'economia circolare, nonché di gestione contingente, da parte dei comuni, di eventi straordinari, correlati:
a) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
b) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
c) a crisi del ciclo dei rifiuti;
d) a fenomeni di dissesto idrogeologico.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 3 non possono essere impiegate per interventi già finanziati con risorse pubbliche.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, nonché sono stabiliti:
a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima;
b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) i criteri di priorità per l'assegnazione ai comuni richiedenti le risorse del fondo e per la formazione della relativa graduatoria;
d) le procedure di erogazione, monitoraggio, rendicontazione;
e) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.32. Pizzimenti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti ridotta attività delle centrali termoelettriche alimentate a carbone, per le quali è prevista la cessazione delle attività nell'anno 2025 in forza degli obiettivi di transizione energetica e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, a fronte dell'esigenza di garantire adeguati livelli operativi in ambito portuale, nonché la continuità dell'erogazione dei servizi tecnico nautici, delle operazioni e servizi portuali e delle attività del Corpo nazionale delle guardie ai fuochi, è riconosciuto alle società di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84 ovvero al servizio delle Guardie ai fuochi, un indennizzo per la riduzione delle prestazioni rese dalle medesime società dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, rispetto ai corrispondenti mesi degli anni 2022 e 2023.
4. Per le finalità di cui al comma 2-bis), è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di uno milione di euro per l'anno 2025. Le somme sono ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze prospettate dagli aventi diritto.
5. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede meditante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
7.33. Battilocchio, Caroppo, De Palma, Pittalis, Cappellacci, Gatta, Lovecchio, Bagnasco, Boscaini, Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incremento del limite di deducibilità di autovetture e flotte aziendali)
1. In deroga all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il triennio 2025-2027 la percentuale è elevata al 100 per cento e i limiti del costo di acquisizione ivi indicati sono raddoppiati nel caso di veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero.
2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
7.02. Simiani.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. L'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dall'articolo 195, comma 3, del Codice della strada è sospeso nel biennio 2025-2026 e che nel predetto biennio gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie restano fissati ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323, salvo successive modificazioni.
7.03. Cannizzaro, Caroppo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Tabella A, Parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «animali vivi destinati all'alimentazione umana», sono inserite le seguenti: «o al ripopolamento, anche a scopo venatorio, o all'immissione o alla reintroduzione, sempre a scopo venatorio;».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.04. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e quella d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione a bassissime emissioni inquinanti Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V è riconosciuto, per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del biocarburante liquido utilizzato tal quale per la alimentazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Agli oneri dal presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
7.05. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica dell'Unione europea in materia di ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell'uso di fonti di energia fossile;
b) rispettare i limiti emissivi, previsti per legge, anche mediante l'impiego di tecnologie BAT (quali ad esempio letto fluido/gassificazione/eccetera) e prevedere una gestione dei sottoprodotti, derivanti dai processi di trasformazione energetica, in linea con i principi di economia circolare;
c) proporre soluzioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70 percento dell'energia autoprodotta.
d) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell'uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
e) rispettare i criteri di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisca le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il Gestore dei servizi energetici effettua controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l'interruzione del finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai proventi ETS. Ove detti proventi non siano sufficienti, le risorse possono essere integrate fino a concorrenza dell'importo occorrente a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
7.07. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2025 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l'anno 2027 e del cento per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;
e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul lavoro.
3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
7.08. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art.7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2024 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;
e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul lavoro.
3. Dai finanziamenti da parte del fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 2.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200.000 euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni per l'anno 2025 e di 199,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
7.09. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)
1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché di ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini ed accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2025 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro 200 per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009.
2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi «A» o «B» sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'Allegato I, rispettivamente, parti A e B del regolamento (UE) 740/2020.
3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2025.
4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025.
7.010. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ferrara, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per il rilascio della certificazione biologica)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 9 marzo 2022 n. 23 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta potranno richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.011. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 860 del codice civile, concernente la natura e il termine di prescrizione dei contributi dei proprietari nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica)
1. L'articolo 860 del codice civile si interpreta nel senso che i contributi dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche e sono sottoposti al regime di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4) del codice civile.
7.012. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali)
1. L'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici dove avviene la lavorazione industriale, le attività artigianali, agricole, agroindustriali e della pesca sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
7.013. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Prestiti e garanzie pubbliche di SACE e CDP)
1. A partire dal 1° gennaio 2025 i prestiti e le garanzie pubbliche di SACE e Cassa depositi e prestiti Spa, sono riconosciuti esclusivamente ad opere o infrastrutture che non prevedono investimenti sulle fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio.
7.014. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis
(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)
1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «nelle successive lettere da a) a b-sexies)»;
b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:
«b) a decorrere dall'anno di imposta 2025 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;
b-bis) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 70 per cento a decorrere dall'anno 2026; al 50 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-ter) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 60 per cento a decorrere dall'anno 2026, ed al 40 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quater) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, al 20 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, è pari allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2025 è pari al 30 per cento, al 15 per cento a decorrere dall'anno 2026, allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028.»
*7.015. Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
*7.016. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo >=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari all'80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
d) a decorrere dal 2025, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60.
**7.017. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**7.018. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies)»;
b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:
«b) a decorrere dall'anno di imposta 2025 per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;
b-bis) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 70 per cento a decorrere dall'anno 2026; al 50 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-ter) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 60 per cento a decorrere dall'anno 2026, ed al 40 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quater) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, al 20 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, è pari allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 15 per cento a decorrere dall'anno 2026, allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all'80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all'80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo ›=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 0; è pari all'80 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60
d) a decorrere dal 2025, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60
e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2025 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 gCO2/km per mezzo, NEDC, 116 gCO2/km WLTP, ai sensi del regolamento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) 116 gCO2/km a 120 gCO2/km: 1 per cento del costo del veicolo;
b) 121 gCO2/km a 125 gCO2/km: 2 per cento del costo del veicolo;
c) 126 gCO2/km a 130 gCO2/km: 3 per cento del costo del veicolo;
d) 131 gCO2/km a 135 gCO2/km: 4 per cento del costo del veicolo;
e) 136 gCO2/km a 140 gCO2/km: 5 per cento del costo del veicolo;
f) 141 gCO2/km a 145 gCO2/km: 6 per cento del costo del veicolo;
g) 146 gCO2/km a 150 gCO2/km: 7 per cento del costo del veicolo;
h) 151 gCO2/km a 155 gCO2/km: 8 per cento del costo del veicolo;
i) 156 gCO2/km a 160 gCO2/km: 9 per cento del costo del veicolo;
l) 161 gCO2/km a 165 gCO2/km: 10 per cento del costo del veicolo;
m) 166 gCO2/km a 170 gCO2/km: 11 per cento del costo del veicolo;
n) 171 gCO2/km a 175 gCO2/km: 12 per cento del costo del veicolo;
p) 176 gCO2/km a 180 gCO2/km: 13 per cento del costo del veicolo;
q) 181 gCO2/km a 185 gCO2/km: 14 per cento del costo del veicolo;
r) 186 gCO2/km a 190 gCO2/km: 15 per cento del costo del veicolo;
s) 191 gCO2/km a 195 gCO2/km: 16 per cento del costo del veicolo;
t) 196 gCO2/km a 200 gCO2/km: 17 per cento del costo del veicolo;
u) 201 gCO2/km a 205 gCO2/km: 18 per cento del costo del veicolo;
v) 206 gCO2/km a 210 gCO2/km: 19 per cento del costo del veicolo;
z) 211 gCO2/km a 215 gCO2/km: 20 per cento del costo del veicolo;
aa) oltre 216 gCO2/km: 21 per cento del costo del veicolo;
bb) i valori emissivi gCO2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 gCO2/km.
7.019. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all'80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all'80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
*7.020. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*7.021. Bonelli, Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)
1. A decorrere dall'anno di imposta 2025 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 gCO2/km per mezzo, NEDC, 116 gCO2/km WLTP, ai sensi del regolamento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) 116 gCO2/km a 120 gCO2/km: 1 per cento del costo del veicolo;
b) 121 gCO2/km a 125 gCO2/km: 2 per cento del costo del veicolo;
c) 126 gCO2/km a 130 gCO2/km: 3 per cento del costo del veicolo;
d) 131 gCO2/km a 135 gCO2/km: 4 per cento del costo del veicolo;
e) 136 gCO2/km a 140 gCO2/km: 5 per cento del costo del veicolo;
f) 141 gCO2/km a 145 gCO2/km: 6 per cento del costo del veicolo;
g) 146 gCO2/km a 150 gCO2/km: 7 per cento del costo del veicolo;
h) 151 gCO2/km a 155 gCO2/km: 8 per cento del costo del veicolo;
i) 156 gCO2/km a 160 gCO2/km: 9 per cento del costo del veicolo;
l) 161 gCO2/km a 165 gCO2/km: 10 per cento del costo del veicolo;
m) 166 gCO2/km a 170 gCO2/km: 11 per cento del costo del veicolo;
n) 171 gCO2/km a 175 gCO2/km: 12 per cento del costo del veicolo;
o) 176 gCO2/km a 180 gCO2/km: 13 per cento del costo del veicolo;
p) 181 gCO2/km a 185 gCO2/km: 14 per cento del costo del veicolo;
q) 186 gCO2/km a 190 gCO2/km: 15 per cento del costo del veicolo;
r) 191 gCO2/km a 195 gCO2/km: 16 per cento del costo del veicolo;
s) 196 gCO2/km a 200 gCO2/km: 17 per cento del costo del veicolo;
t) 201 gCo2/km a 205 gCO2/km: 18 per cento del costo del veicolo;
u) 206 gCO2/km a 210 gCO2/km: 19 per cento del costo del veicolo;
v) 211 gCO2/km a 215 gCO2/km: 20 per cento del costo del veicolo;
z) oltre 216 gCO2/km: 21 per cento del costo del veicolo;
aa) i valori emissivi gCO2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 gCO2/km.»
**7.022. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**7.023. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedalata assistita)
1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
d) i velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati nel limite 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 12,5 milioni per l'anno 2025 e di 92,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
7.024. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ferrara, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie per identificazione e controllo della riproduzione)
1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) aggiungere il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
7.025. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(IVA su alimenti per animali)
1. Alla Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20) è sostituito dal seguente:
«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.».
2. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91) è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.».
3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
7.026. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 40,7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.028. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.030. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sugar Tax)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 674 sono abrogati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.031. Faraone, Gadda.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto al greenwashing, all'obsolescenza programmata e al bluewashing)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica ed ecologica nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 COM(2019) 640 final, alle imprese la cui attività prevalente è la produzione e il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per politiche di investimento volte ad evitare il fenomeno del greenwashing, dell'obsolescenza programmata e del bluewashing.
2. Ai fini del presente articolo per greenwashing si intende l'insieme di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di pubblicità o comunicazioni promozionali ingannevoli contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, anche allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo, per obsolescenza programmata si intende il processo di «fine vita» predefinito dei dispositivi elettronici, che li porta ad avere una durata limitata e programmata nel tempo, ovvero l'insieme delle tecniche che causano la scadenza degli oggetti-beni di consumo indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto e per bluewashing si intende l'insieme di strategie di comunicazione adottate da alcune aziende volte a costruire un'immagine di responsabilità verso la gestione della risorsa idrica, una risorsa essenziale per la sostenibilità, senza una vera trasparenza e senza l'implementare pratiche verificabili o fornire dati misurabili.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 25 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
7.032. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Plastic Tax)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui dal 2025, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 292,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.033. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Abrogazione plastic tax)
1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
7.035. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), al comma 2-bis e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
2.2) al secondo periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,2 milioni di euro per l'anno 2026, 140,6 milioni di euro per l'anno 2027, 80,3 milioni di euro per l'anno 2028, 80,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 3 milioni di euro per l'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.1. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), al comma 2-bis e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
2.2) al secondo periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.».
3. Ai fini del presente articolo è autorizzata come limite massimo, una spesa di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8.2. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), al comma 2-bis e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
2.2) al secondo periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 334 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.3. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, lettera b), sopprimere il comma 1 e il numero 1).
Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:
a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;
b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:
a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;
b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:
a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Per gli anni dal 2025 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, valutati nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 700 milioni di euro per l'anno 2031:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.5. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 65 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027;
alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, con le seguenti: 50 per cento delle spese sostenute nelle medesime annualità e sopprimere il secondo periodo;
alla lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-septies.1, con il seguente: «Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Restano ferme le disposizioni di maggior favore di cui ai commi da 1-ter a 1-septies»;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soggetti che sostengono, negli anni 2025, 2026 e 2027, spese per gli interventi di cui al presente articolo è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;
in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 110 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
8.6. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, le parole: «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;
b) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche nei casi di rapporti giuridici pendenti con terzi».
8.7. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
Al comma 2, ovunque ricorrono sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 121.
8.8. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 2, ovunque ricorrono sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 185 milioni di euro annui.
8.9. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.10. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
8.11. Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b) sostituire il punto 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
8.13. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Bonelli.
Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 65 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.14. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera a), capoverso comma 3-quinquies:
al primo periodo, sostituire le parole: pari al 36 per cento con le seguenti: pari al 65 per cento;
sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata al 36 per cento delle spese, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare la messa in sicurezza degli edifici privati, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spetta anche per le spese documentate sostenute per l'installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.16. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.15. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.17. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*8.18. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: La detrazione di cui al presente articolo spetta, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, e dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Le detrazioni di cui ai periodi precedenti spettano esclusivamente agli interventi che, nel loro complesso, assicurano il miglioramento di almeno una classe energetica dell'edificio o dell'unità abitativa interessata dall'intervento da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Sono esclusi dalle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti unici alimentati a combustibili fossili;
b) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: del citato articolo 16-bis aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli aventi un impatto diretto sul consumo energetico degli edifici ammissibili in detrazione ai soli sensi dell'articolo 14 del presente provvedimento,.
8.19. Benzoni.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso comma 3-quinquies, dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,.
*8.22. Mantovani, Caretta.
*8.21. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, lettera a), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: per tutte le tipologie di interventi agevolati, aggiungere le seguenti: purché detti interventi portino l'edificio interessato dalle opere di riqualificazione, nella migliore classe energetica tecnicamente possibile.
8.23. Bonelli, Grimaldi.
Al comma 2, lettera a), capoverso 3-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: al 36 per cento con le seguenti: al 50 per cento;
b) sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: al 65 per cento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.
8.24. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 2, lettera a), capoverso 3-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 40 per cento delle spese, fino al 31 dicembre 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La percentuale per la detrazione delle spese è sempre del 40 per cento per gli interventi eseguiti sulle parti comuni in ambito condominiale fino al 31 dicembre 2027.
8.25. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2026, e 200 milioni a decorrere dall'anno 2027.
8.26. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente al relativo onere, pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2026, 34,2 milioni di euro per l'anno 2027, 62,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2035, 55,8 milioni di euro per l'anno 2036 e 27,9 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
*8.27. Pastorino.
*8.28. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
*8.29. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso comma 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.30. Del Barba, Gadda.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
8.31. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento, nel limite di spesa di 150 milioni di euro;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento, nel limite di spesa di 150 milioni di euro;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento, nel limite di spesa di 150 milioni di euro.
Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8.32. Steger, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «al 31 dicembre 2024» aggiungere le seguenti: «e limitatamente alle aree colpite dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e a decorrere dal 2016, al 31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036.
8.33. Tassinari.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1) primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024 e a 8.000 euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 106 milioni di euro.
*8.34. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*8.35. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire il numero 3.2) con il seguente:
3.2) al secondo periodo, le parole: «e a 5.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.000 euro per l'anno 2024 e a 10.000 euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 106 milioni di euro per l'anno 2026, 120 milioni di euro per l'anno 2027, 131 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 142 milioni di euro per l'anno 2035, 149 milioni di euro per l'anno 2036 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.
8.36. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, lettera b), al numero 3) aggiungere il seguente punto:
3.2-bis) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2025 la detrazione spettante per l'acquisto di piastre a induzione in sostituzione delle bombole a gas è elevata al 70 per cento.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036.
8.37. Tassinari.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 del presente articolo, che intendano avvalersi dell'opzione per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni di cui al successivo articolo 121 della presente legge, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17, nonché dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, lettera b-bis), valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.38. Roggiani.
*8.39. Zoffili, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, modificato dall'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al quinto periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» con le seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
3) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» con le seguenti: «per l'anno 2023, entro il 31 dicembre 2024 per l'anno 2024 e entro il 31 dicembre 2025 per l'anno 2025»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quater, le parole: «di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025»;
e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8.40. Mazzetti, Casasco, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, al comma 1, dopo le parole: «energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: «100 milioni per il 2025» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.41. Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, al comma 1, dopo le parole: «energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: «100 milioni per il 2025» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Gli oneri di cui al presente comma sono pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028:
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2026, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
8.42. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.43. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*8.45. Cerreto, Caretta, Ciaburro.
*8.44. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
8.46. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.
8.47. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000»;
b) il secondo periodo è abrogato.
8.49. Steger.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal 2025 è riconosciuto anche alle spese sostenute dai condominii ed è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.50. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».
8.51. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione fiscale per la realizzazione di parcheggi fotovoltaici)
1. Per le spese rimaste a carico di imprese, sostenute per l'installazione, entro il 2027, di impianti fotovoltaici a copertura di parcheggi esistenti con non meno di 50 posti adibiti al parcheggio dei mezzi, spetta una detrazione pari al 50 per cento, ripartita in cinque anni e di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nel limite di spesa di euro 1200 per ogni kW di potenza dell'impianto fotovoltaico e purché la produzione energetica dell'impianto fotovoltaico venga destinata all'autoconsumo, a comunità energetiche rinnovabili o comunque alla alimentazione di utenze collocate nelle prossimità, ivi incluse stazioni di ricarica di mezzi elettrici, e nel limite di spesa complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2025, di 24 milioni di euro per l'anno 2026, di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
3. Resta fermo, ai fini del presente articolo, il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, nonché del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, adotta un provvedimento con il quale si specificano i requisiti minimi degli impianti, le spese imputabili, e ogni altro aspetto necessario per l'applicazione del presente articolo, anche ai fini di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 108 milioni e le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 176 milioni di euro per l'anno 2026, 164 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
8.01. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;
b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8.02. Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti» sono soppresse.
8.03. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «ma ricorrente» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».
8.04. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione di spese culturali)
1. In via sperimentale per l'anno 2025, è riconosciuta una detrazione per oneri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese culturali individuali sostenute da contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 40.000 euro. La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede l'importo di 50 euro e fino a un importo complessivo non superiore a 250 euro.
2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, si considerano spese culturali individuali i costi sostenuti:
a) per l'acquisto di biglietti d'ingresso o abbonamenti per spettacoli cinematografici e dal vivo;
b) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e accesso a parchi, giardini, dimore storiche e altri beni monumentali;
c) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;
d) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori e altri eventi promossi da enti pubblici e privati operanti nel settore culturale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;
e) per l'acquisto di libri, riviste culturali e opere audio o video protette da diritti d'autore;
f) per il pagamento di quote associative annue per partecipazione ad associazioni culturali.
3. Le spese di cui al comma precedente devono essere certificate dalla fattura, dallo scontrino fiscale o da altro idoneo documento contenente l'indicazione del servizio acquistato, del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.53. Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in materia di IRPEF per favorire lo sviluppo del patrimonio abitativo nelle classi energetiche A e B)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.05. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi all'acquisto di case con elevate prestazioni energetiche)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.011. Del Barba, Gadda.
*8.06. Steger, Manes.
*8.07. Pastorino.
*8.08. Bonelli, Grimaldi.
*8.010. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
*8.012. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica dell'imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 58, dopo le parole: «per le relative prestazioni di lavoro» sono inserite le seguenti: «e fino ad un importo massimo di euro 15.000 all'anno»;
b) il comma 62 è abrogato.
8.013. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1, comma 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la parola: «50.000» è sostituita dalla seguente: «60.000».
8.014. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.015. Del Barba, Gadda.
*8.016. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*8.017. De Luca.
*8.018. Pella, Cannizzaro.
*8.019. Cannizzaro, Pella, Mazzetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e ostriche» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.020. Gatta, Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. Sino al 31 dicembre 2027, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.
*8.021. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani, Barabotti.
*8.022. Pella, Cannizzaro, Mazzetti, Cattaneo, Nevi.
*8.023. Buonguerrieri, Milani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in materia di IVA per favorire lo sviluppo del patrimonio abitativo disponibile per la locazione)
1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione e cessione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta ai soci dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o ai loro familiari come indicati nell'articolo 5, comma 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 1-quinqies):
«1-quinquies) locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter) del presente decreto non classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali proprietari hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione Iva».
3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con o senza esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2.
8.024. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al fine di garantire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025, 35 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2025, 35 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.025. Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)
1. All'articolo 1, comma 240, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, il requisito della regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da richiedere con le modalità previste di cui alla lettera g), deve intendersi sussistente, relativamente ai carichi oggetto di definizione, a decorrere dalla data di affidamento all'agente della riscossione dei carichi stessi. L'eventuale mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto in esecuzione della procedura di definizione, determina la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera».
8.026. Tenerini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 63, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», dopo le parole: «delle agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «dei tributi e dei relativi accessori amministrati dagli enti locali,».
8.028. Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-bis), le parole: «fino a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 200.000 abitanti»;
b) alla lettera c), le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro»; le parole: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 200.000 abitanti»;
c) la lettera d) è soppressa;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utili capitalizzati risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono equiparati ai versamenti in denaro entro il limite di un quarto del totale del capitale sociale.».
8.029. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni fiscali)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.030. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni fiscali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.031. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni fiscali)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
*8.032. Steger.
*8.033. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contrasto d'interessi)
1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dell'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.034. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Comunicazione di opzione di sconto o cessione dei crediti – riapertura del termine per le sostituzioni)
1. Entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la sostituzione delle comunicazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, secondo le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 e con le modalità ivi previste, è ammessa la sostituzione delle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione indicate all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, trasmesse entro il 28 maggio 2024.
3. La sostituzione è ammessa a condizione che il credito d'imposta indicato nella comunicazione sostitutiva non sia di ammontare superiore a quello dell'originaria comunicazione.
8.035. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disciplina IVA di alcune operazioni effettuate da enti non commerciali ed associativi nei confronti di soci a fronte di corrispettivi specifici)
1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
8.036. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia IVA degli enti associativi)
1. Gli enti di tipo associativo che non effettuano operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono avvalersi di una franchigia d'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
2. L'opzione per la franchigia d'imposta può essere esercitata, previa comunicazione di cui al comma 4, dagli enti di cui al comma 1, il cui volume d'affari annuo, attribuibile alle operazioni richiamate al comma 1, non superi la soglia di 10.000 euro.
3. Gli enti di tipo associativo che hanno optato per la franchigia d'imposta sono dispensati dagli obblighi contemplati dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante presentazione di apposito modello adottato con provvedimento di cui al comma 7.
5. Nel caso in cui il volume d'affari nel corso d'anno, relativo alle operazioni di cui al comma 1, superi la soglia di franchigia pari a 10.000 euro, l'ente di tipo associativo procede all'identificazione ai fini IVA nel termine di trenta giorni dal giorno del superamento della predetta soglia. Le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della predetta soglia.
6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 4.
8.037. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modello EAS – abrogazione dell'obbligo)
1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 1 è abrogato.
8.038. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Estromissione dei beni delle imprese individuali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
8.039. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Estromissione dei beni delle imprese individuali, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.040. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione nella presentazione della dichiarazione IMU ENC)
1. All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è soppresso.
8.041. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi per efficientamento energetico del parco immobiliare della edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di attuare interventi di efficientamento energetico nel parco immobiliare ERP in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, è autorizzata la spesa per un importo complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa massima, per la attivazione di procedure ad evidenza pubblica per progetti EPC (Engineering, Procurement and Construction) tramite ESCo (Energy Service Company). Le procedure di cui al comma 1 devono prevedere, in funzione della modalità ESCo, la gestione degli immobili oggetto dell'intervento comprensivi della fornitura dei vettori energetici relativi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento a fondo perduto di progetti che prevedano il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale di efficientamento, nella misura del 65 per cento. Il finanziamento, nella misura del 35 per cento è attivato attraverso un contratto di EPC (Energy Perfomance Contract) o SEP (Servizio Energia Plus) disciplinato dall'articolo 5 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a carico della ESCO.
3. I progetti di cui al comma 2 prevedono interventi sulle parti comuni degli edifici, che riguardano:
a) l'isolamento termico delle superfici e le coperture;
b) la sostituzione degli infissi;
c) l'installazione di impianti fotovoltaici;
d) l'implementazione di sistemi di misurazione;
e) la sostituzione di impianti termici condominiali alimentati da fonti fossili con impianti ibridi o a pompa di calore.
4. I benefici di cui al presente articolo sono alternativi e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi; Ai fini dell'accesso ad eventuali ulteriori incentivi o agevolazioni sulla parte di spesa rimasta a carico del committente, il contratto di Servizio energia plus è assimilato ad un contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera B dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di definire:
a) criteri di ammissibilità;
b) caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili che dovranno garantire almeno il raggiungimento di due classi energetiche per tutta la durata del contratto EPC;
c) applicazione dei requisiti DNSH e CAM;
d) entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi;
e) termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere;
f) modalità di valutazione e approvazione degli interventi;
g) tempistiche di realizzazione degli interventi;
h) modalità di rendicontazione, monitoraggio e valutazione del risparmio generato;
i) rendicontazioni fiscali dei risparmi;
j) controlli e ispezioni in linea con quelli relativi alla procedura Superbonus così come definire un prezziario standard per i prodotti, le attività di progettazione certificazione e verifica fiscale e tecnica;
k) obbligazioni dei Soggetti attuatori.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'impegno delle risorse di cui al comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, le ulteriori domande per l'accesso al beneficio non sono prese in considerazione.
7. Al fine di garantire gli operatori del settore, è istituito l'Albo Nazionale delle ESCo certificate secondo le norme ISO11352 in possesso dei requisiti necessari alla tipologia degli interventi previsti, delegando le attività relative ai controlli all'ENEA.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 234 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, di 533 milioni di euro per l'anno 2026 e di 563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –;
2026: -33.000.000;
2027: -3.000.000.
8.042. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207)
1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dalle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che svolgono attività di istruzione e formazione professionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro di cui 2,5 milioni per il 2025 e 2,5 milioni per il 2026, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 3. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.043. Ascani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei relativi livelli occupazionali, nonché a favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è concesso agli acquirenti finali un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico, in ogni caso nel limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a euro 25.000. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 e sono stabilite le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 3.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse conformemente e nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis», anche al fine di supportare specificamente gli investimenti in Stati membri come l'Italia caratterizzati da settori chiave per la produzione e la transizione verso un'economia neutrale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.044. Gusmeroli, Candiani, Bagnai, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti, Nisini.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per la qualità delle abitazioni)
1. Al fine di garantire la diffusione della consapevolezza sulla qualità e la salubrità degli ambienti interni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo rotativo per la salubrità delle abitazioni, con dotazione iniziale di euro 1 milione per l'anno 2025.
2. Il fondo di cui al presente articolo è finalizzato a finanziare i progetti di formazione e sensibilizzazione predisposti dai comuni e destinati alla cittadinanza, con particolare riferimento a imprese, liberi professionisti, progettisti con contratto di lavoro dipendente, dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di garantire la diffusione della consapevolezza sulla qualità e la salubrità degli ambienti interni e delle abitazioni, in linea con la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, in materia prestazione energetica nell'edilizia, riferita alle condizioni all'interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere dei suoi occupanti, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, tasso di ventilazione e presenza di contaminanti.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di valutazione dei progetti, nonché le modalità di riparto del fondo e di assegnazione delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119 milioni.
*8.045. Benzoni.
*8.046. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.047. Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni fiscali)
1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti» sono inserite le seguenti: «fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
8.048. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazioni fiscali per opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)
1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.049. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Canone di abbonamento speciale RAI)
1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, che abbiano un numero di camere e/o appartamenti pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria con un numero di televisori superiore ad uno; sportelli bancari: euro 805,00;
d) alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di camere e/o appartamenti inferiore a venticinque; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; immobili ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche; esercizi pubblici di terza e quarta categoria con un numero di televisori superiore ad uno; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma ed esercizi pubblici non ricettivi di cui alle lettere c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 160,00.
1-bis. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.
1-ter. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.
1-quater. Nel canone di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
1-quinquies. Gli importi di cui ai commi 1 e 1-bis saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.050. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detraibilità IVA per immobili alberghieri destinati al personale dipendente)
1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
8.051. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Affrancamento della riserva di rivalutazione)
1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 possono essere affrancati, anche solo parzialmente, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10 per cento. Tale imposta, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, va pagata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, in corrispondenza del versamento dei saldi d'imposta dal 2024 in poi.
2 Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
8.052. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione di spese culturali)
1. In via sperimentale per l'anno 2025, è riconosciuta una detrazione per oneri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese culturali individuali sostenute da contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 40.000 euro. La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede l'importo di 50 euro e fino a un importo complessivo non superiore a 250 euro.
2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, si considerano spese culturali individuali i costi sostenuti:
a) per l'acquisto di biglietti d'ingresso o abbonamenti per spettacoli cinematografici e dal vivo;
b) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e accesso a parchi, giardini, dimore storiche e altri beni monumentali;
c) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;
d) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori e altri eventi promossi da enti pubblici e privati operanti nel settore culturale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;
e) per l'acquisto di libri, riviste culturali e opere audio o video protette da diritti d'autore;
f) per il pagamento di quote associative annue per partecipazione ad associazioni culturali.
3. Le spese di cui al comma precedente devono essere certificate dalla fattura, dallo scontrino fiscale o da altro idoneo documento contenente l'indicazione del servizio acquistato, del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.053. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*8.054. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.055. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
*8.056. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*8.057. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(2x1000 per le associazioni culturali)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a decorrere dall'anno 2025 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**8.058. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
**8.059. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA su pellet, cippato e legna da ardere e incentivi per la sostituzione di stufe obsolete)
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 98) è soppresso.
2. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:
«1-novies) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet;».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.060. Mazzetti, Squeri, Pella, Cannizzaro.
*8.061. Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di locazioni turistiche e affitti brevi)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata» sono inserite le seguenti: «non inferiore a sette e».
2. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, secondo periodo dopo le parole: «In ogni caso, tutte le unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «, anche non gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I soggetti che concedono in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, stipulano per ciascuna unità immobiliare o porzione di essa, anche non gestita nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, una polizza di responsabilità civile verso terzi, che preveda garanzie sui danni a cose e persone, anche per fatti o comportamenti degli occupanti temporanei di dette unità immobiliari. Il presente comma non trova applicazione quando per la tipologia di attività svolta o ai sensi di disposizioni regionali vigenti è già previsto l'obbligo di stipulare una polizza che include la responsabilità civile verso terzi.
7-ter. All'interno dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è fatto divieto di concedere in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari ad uso abitativo o porzioni di esse ubicate in beni immobili di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, per periodi inferiori a giorni sette».
8.062. Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.063. Pastorino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Operatività del Superbonus 110 per cento)
1. All'articolo 9, comma 1,del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.064. Curti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga delle disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore)
1. Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'IVA e redditi, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.065. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023,» sono inserite le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
b) al comma 3-quater, dopo le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,».
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.066. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Molinari, Pierro, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Cerreto, Almici, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Caretta, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Rotelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA pellet)
1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2025 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
8.067. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera e-bis), le parole: «e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 e a 4.000 euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 493 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 343 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.068. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è abrogato.
8.069. Lovecchio.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 144,05 milioni per l'anno 2025 e pari ad euro 79,1 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8.070. Gatta, Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:
a) informazioni sugli ingredienti;
b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;
c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»;
d) la seguente avvertenza sanitaria: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità. Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione dell'avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg/g.
3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
4. All'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al fine di monitorare la circolazione dei prodotti e assicurare un'efficace verifica della garanzia, al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate con cadenza semestrale, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi»;
b) al comma 12, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00».
*8.071. Rosato.
*8.072. Panizzut.
*8.073. Toccalini.
*8.074. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.075. Schullian, Gebhard, Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche quando abbiano ad oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti in data anteriore alla entrata in vigore stessa».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.076. Schullian, Gebhard, Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ripristino del 2 per mille per associazioni culturali)
1. Dall'anno 2025 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille sull'imposta delle persone fisiche per le associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con il 5 per mille.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.077. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento dell'autorizzazione di spesa riferita al cinque per mille)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 575 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.078. Vietri, Vinci, Ciocchetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di cinque per mille)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2025, 555 milioni di euro per l'anno 2026 e 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.082. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
*8.079. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
*8.080. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.081. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di cinque per mille)
1. All'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il penultimo periodo è soppresso;
b) dopo le parole «nell'esercizio successivo.» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dal 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate».
8.083. Grimaldi, Borrelli, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni relative agli atti che compongono il nuovo Catasto edilizio urbano)
1. Al secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole: «schedario dei possessori» sono aggiunte le seguenti: «, dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».
*8.085. Del Barba, Gadda.
*8.084. De Bertoldi, Steger.
*8.0154. Montemagni.
*8.0155. Tenerini.
*8.0156. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. A partire dal 1° gennaio 2025, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a euro 10.000. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
2. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è abrogata.
8.086. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore all'1 o al 10 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2,5 o al 12,50 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.».
8.088. Messina.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».
*8.089. Guerra, Furfaro, Malavasi, Ubaldo Pagano, Merola, Ghio, Roggiani, Bonafè, Manzi, Vaccari, Orfini, Berruto, Iacono, Romeo, Peluffo.
*8.087. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*8.0158. Grimaldi, Dori, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni accessorie IVA)
1. Le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.090. Steger, Schullian, Gebhard.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo per la sostenibilità degli edifici storici)
1. Al fine di favorire la rigenerazione nonché i processi di sostenibilità degli edifici storici sottoposti a interventi di restauro, riqualificazione o recupero, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per la sostenibilità degli edifici storici, di seguito «Fondo», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare l'applicazione di specifici protocolli di certificazione energetico ambientali agli edifici di cui al comma precedente, rilasciati da enti di terza parte.
3. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di accesso al Fondo.
4. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
8.091. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interpretazione tariffa doganale cippato)
1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «fascine» sono inserite le seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili».
8.092. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Estensione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono eliminate.
2. I commi 2-bis e 2-bis.1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni e 200 milioni sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 70 milioni e 150 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro e 200 milioni di euro sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 100 milioni di euro e 180 milioni di euro.
8.093. Barabotti, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione del regime fiscale previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
1. All'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata» sono sostituite con le parole: «preventiva comunicazione scritta al conduttore anche con apposita clausola inserita in contratto.».
8.094. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di centoventi rate uguali, la prima il 31 di luglio 2025 e le restanti l'ultimo giorno del mese fino alla estinzione del debito.
3. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
4. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Entro il 30 aprile 2025 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 4, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 4.
8. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
9. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata le somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
10. Entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
11. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 1;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 10;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
12. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 4:
a) alla data del 31 luglio 2025 le dilazioni sospese ai sensi del comma 9, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
13. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
14. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
15. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
16. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
f) dell'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
17. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2030, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
19. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2023, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
20. Con il provvedimento di cui al comma 19 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata ed eventualmente quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
21. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 20, lettera c), sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
22. In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
8.095. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)
1. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituto:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. La formulazione innovata della norma di cui al comma 1 si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.
*8.096. Zaratti, Grimaldi.
*8.0153. Roggiani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Controlli sulla dichiarazione precompilata)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato nei confronti del CAF o del professionista con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza degli importi relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi con gli importi di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale nei confronti del CAF o professionista relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati o che hanno determinato la modifica dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.».
8.097. Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rimborso spese sanitarie cosiddetto cash back fiscale)
1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.098. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2026, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.099. Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)
1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile», sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
*8.0101. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
*8.0102. Zanella, Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel secondo periodo dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0103. Bonetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al secondo periodo dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0104. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 19), le parole: «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;
b) al numero 20), le parole: «di natura non commerciale» sono soppresse;
c) il numero 21) è sostituito dal seguente:
«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;
d) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:
«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e da imprese sociali».
8.0105. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione volontaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille e il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
b) all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024 e di 35,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0106. Stumpo, Zaratti, Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento dello stanziamento 5x1000 e proroga di accesso per le Onlus)
1. All'articolo articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi non inferiori a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8.0107. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento stanziamento cinque per mille e proroga di accesso per le Onlus)
1. All'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.0109. Gadda, Faraone, Del Barba.
*8.0108. Bonetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Soppressione norme concordato preventivo)
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi.
2. Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle entrate risulta priva di qualsivoglia effetto.
8.0110. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Reverse charge)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quinquies) è aggiunta la seguente:
«a-sexies) alle prestazioni di servizi nell'ambito di contratti di appalto nel settore della logistica».
8.0111. Casu, Ghio, Bakkali, Barbagallo, Morassut.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici)
1. Al numero 1-ter.1) della parte II-bis della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita».
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8.0112. Giagoni, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni fiscali relative ai residenti all'estero)
1. A partire dall'anno 2025, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0113. Onori.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi)
1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli assessori provinciali, per gli assessori e per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0114. Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.0115. Pastorino.
*8.0116. Pastorino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».
8.0117. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Centri di assistenza fiscale)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, aggiungere il seguente:
«4-bis. I centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere affidatari di tutti gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339».
8.0118. Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione fiscale per la realizzazione di parcheggi fotovoltaici)
1. Per le spese rimaste a carico di imprese, sostenute per l'installazione, entro il 2027, di impianti fotovoltaici a copertura di parcheggi esistenti con non meno di 50 posti adibiti al parcheggio dei mezzi, spetta una detrazione pari al 50 per cento, ripartita in cinque anni e di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nel limite di spesa di 1200 euro per ogni kW di potenza dell'impianto fotovoltaico e purché la produzione energetica dell'impianto fotovoltaico venga destinata all'autoconsumo, a comunità energetiche rinnovabili o comunque alla alimentazione di utenze collocate nelle prossimità, ivi incluse stazioni di ricarica di mezzi elettrici, e nel limite di spesa complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2025, di 24 milioni di euro per l'anno 2026, di 36 milioni .di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
3. Resta fermo, ai fini del presente articolo, il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, nonché del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, adotta un provvedimento con il quale si specificano i requisiti minimi degli impianti, le spese imputabili, e ogni altro aspetto necessario per l'applicazione del presente articolo, anche ai fini di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 108 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 176 milioni di euro per l'anno 2026, 164 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
8.0119. Sbardella.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)
1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al presente comma, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54.
2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;
b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;
c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024. I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;
b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
5. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Ai fini di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0120. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.
2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0121. Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a dieci tra remunerazione complessiva dei top manager, così come determinata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2025, e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0122. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Reintroduzione ACE Innovativa)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
3. Nel caso di applicazione del precedente comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del medesimo comma, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
4. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma 51-quater, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2022, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 51-ter non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 51-ter devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
7. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi da 2 a 6 non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Conseguentemente, agli oneri pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8.0123. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico)
1. Al fine di realizzare la transizione energetica, ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 12, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate ad incrementare gli importi per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
8.0124. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere, il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;
b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, il seguente:
«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato».
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0125. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contenere la spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale delle famiglie e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 25 milioni per il 2027 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per il 2027, 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.
8.0126. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1 della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
8.0127. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
8.0128. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. È istituito nello stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente prioritariamente di edilizia residenziale pubblica per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili, pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico ovvero laddove insiste una alta concentrazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
2. Il fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e può essere integrato, a seguito di accordi, con eventuali ulteriori contributi della Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo hanno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
8.0129. Santillo, Pellegrini, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo case green)
1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato «Fondo case green» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
3. Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8.0130. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)
1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8.0131. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure urgenti in materia di BACS)
1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
8.0132. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)
1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0133. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)
1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«1-quinquies.1. Pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutate in 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.0134. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)
1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.
2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:
a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
b) classe C per le lavastoviglie;
c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.0135. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Sterilizzazione oneri di sistema)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2025, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2025, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 aprile 2025 e a 1.017 milioni di euro entro il 31 maggio 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
8.0136. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:
a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;
b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300».
Conseguentemente, agli oneri stimati nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2026:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
8.0138. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Iva)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono inseriti i seguenti:
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) pannolini per bambini;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.
2. Il minor gettito derivante dal presente articolo è valutato in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 162,65 milioni:
per l'anno 2025, sopprimere l'articolo 123;
a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0139. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione IVA per i prodotti di prima necessità)
1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2025, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:
1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
2) farina, semolino e fiocchi di patate;
3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;
4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;
9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.0140. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in favore delle famiglie che versano in condizioni di povertà energetica)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Per l'anno 2025, una quota pari almeno al 5 per cento dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è destinata e vincolata, in via prioritaria, alla realizzazione di misure e interventi a beneficio delle famiglie in condizione di povertà energetica, da intendere secondo la definizione di cui all'articolo 2, numero 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023.
1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1-quater, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad apportare le conseguenti modifiche al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021.».
8.0141. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Soppressione detraibilità prodotti omeopatici).
1. Al numero 114 della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «, compresi i prodotti omeopatici» sono soppresse.
2. Le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono riversate sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e a tal fine i risparmi di spesa derivanti dalla predetta disposizione sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze il quale è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
8.0142. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Soppressione IVA agevolata chirurgia estetica)
1. L'articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è abrogato.
2. Le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono riversate sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e a tal fine i risparmi di spesa derivanti dalla predetta disposizione sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze il quale è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
8.0143. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per la promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale ed ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025.
8.0144. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo)
1. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
«Art. 13-ter.
1. Permesso rosa, rilasciato dal comune ai sensi dell'articolo 188-bis del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni».
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al presente articolo calcolati nel mancato introito dell'imposta di bollo per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0145. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 153, le lettere a) e c) sono soppresse;
b) i commi da 154 a 159 sono abrogati.
2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento del canone può essere effettuato, altresì, con modalità informatiche, tramite la piattaforma prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in unica soluzione, ovvero in dieci rate mensili, in ogni caso entro il 20 dicembre»;
b) all'articolo 3, primo comma, dopo le parole: «effettuato esclusivamente» sono aggiunte le seguenti: «con modalità informatiche, ai sensi dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, oppure».
8.0146. Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Alla Tabella A, Parte II-bis, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da imprese sociali.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0147. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione IMU per il Nuovo centro congressi «Nuvola»)
1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente:
«g-ter) il Nuovo centro congressi “Nuvola” nella città metropolitana di Roma, per l'alto valore artistico, architettonico e culturale;».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0148. Rampelli, Mancini, Bonelli, Zaratti, Boschi, Giachetti, Matone, Battilocchio, Grippo, Mollicone.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto turistico con autobus, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025 alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano autobus di classe ambientale «euro 6» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato alle imprese di noleggio autobus con conducente ivi individuate secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0149. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto turistico con autobus, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025 alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano autobus di classe ambientale «euro 6» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato alle imprese di noleggio autobus con conducente ivi individuate secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0150. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per prodotti per l'igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia)
1. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-quater), sono aggiunti i seguenti:
«1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; pannolini per bambini»;
b) alla parte III, i numeri 65), 114.1) e 114.2) sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0151. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e ostriche» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.0152. Romeo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Bonus verde)
1. Per l'anno 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
4. La detrazione di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0157. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
ART. 9.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il direttore delle agenzie delle entrate – sentite le organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative dei prestatori dei servizi di pagamento e delle categorie maggiormente interessate dai pagamenti online e dai pagamenti a distanza – definisce, con proprio provvedimento, le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti idonei a consentire il collegamento in automatico, quindi senza alcun intervento del destinatario del pagamento, tra il sistema di pagamento e il sistema di registrazione dei corrispettivi di cui al comma 1.
4-ter. Per i pagamenti elettronici effettuati a distanza, gli obblighi di cui al comma 1 concernenti i pagamenti elettronici effettuati a distanza entrano in vigore dodici mesi dopo l'approvazione di un provvedimento di cui al comma 4-bis.
4-quater. Ai soggetti obbligati ai sensi del comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto o l'adeguamento o il noleggio per ventiquattro mesi degli strumenti di cui al medesimo comma, da fruirsi con le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9.1. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'anno 2025, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali è garantita la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico secondo le modalità indicate al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 500 in caso di acquisto e di euro 100 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto in euro 100 milioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
9.2. Steger.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.».
9.4. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 15 le parole: «sessantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «centoventesimo giorno».
6-ter. Il comma 8 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso.
*9.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*9.6. Roggiani.
*9.7. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro il 31 agosto 2025. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:
a) il numero di licenza del taxi;
b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;
c) l'importo totale addebitato al cliente;
d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7-ter. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della privacy del cliente.
7-quater. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7-quinquies.
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.
7-sexies. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.8. Pastorella.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di agevolare il ricorso ai pagamenti elettronici, l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2025, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
7-ter. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 7-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 7-bis.
7-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 7-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9.9. Schiano di Visconti, Rampelli, Ambrosi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per spese veterinarie, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici di servizi di tipo veterinario, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di definire le spese veterinarie ammissibili al rimborso di cui al comma 7-bis. Le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter, 289-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
9.10. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1 dell'articolo 126-quater del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) con particolare attenzione alle esigenze delle microimprese, criteri e modalità per la presentazione delle offerte relative ai costi dei pagamenti elettronici applicati dai prestatori di servizi di pagamento, con l'obiettivo di garantire la comparabilità e la trasparenza, affinché tali informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.».
*9.11. Cattoi, Frassini, Barabotti, Ottaviani.
*9.12. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Monitoraggio del gettito dell'Imu riconducibile all'abitazione principale, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022)
1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2025, il direttore del Dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.
3. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa presso la Conferenza unificata.».
9.13. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale nel settore turistico)
1. L'articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non si applica alle piccole strutture ricettive, le quali non sono soggette ad attività autorizzatoria o concessoria se operano, anche parzialmente, con utenza non turistica con riferimento ai ministeri di cui alla legge 29 gennaio 1975, n. 5, alla legge 9 maggio 1989 n. 168, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a condizione che non incorrano o non siano incorse in violazioni delle norme fiscali di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 o in violazioni delle norme igienico sanitarie di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975.
2. I soggetti che prestano servizi di intermediazione anche a mezzo piattaforme digitali verso corrispettivo per dette strutture italiane, di cui al primo capoverso, sono tenute ad avere stabile struttura in Italia ai fini fiscali. Il relativo gettito viene destinato al Piano casa Italia di cui all'articolo 71.
9.14. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Programma Cashback)
1. A decorrere dall'anno 2025, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, hanno diritto ad un rimborso in denaro (Cashback), alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il rimborso massimo in ciascun anno è pari a 200 euro. L'ammontare del rimborso è pari alla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini del programma, che sono pari al 10 per cento dell'importo per transazioni fino a 200 euro, o pari a 20 euro per transazioni pari o superiori a 200 euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156 stabilendo le condizioni e le modalità attuative del presente articolo, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui al comma 1. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2024, ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 6.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2024, ed a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 6.
6. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2024.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 1.203,7 milioni di euro per l'anno 2024 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
9. Ai fini del presente articolo, si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
10. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi e si applica con l'aliquota del 2,5 per cento sul valore della singola transazione fino ad un valore massimo di euro 1.000. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le cessioni e le prestazioni di cui al comma 9, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
11. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo e versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 8, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
13. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 8, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
14. Dall'attuazione dei commi da 8 a 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 8 a 13. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 8 a 13 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
9.01. Simiani, Peluffo, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
2. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.
9.03. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
9.04. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal Fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto Fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
9.05. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
9.06. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di lavoratori extra Ue presenti nel territorio della Repubblica e per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche)
1. Al fine di contrastare l'evasione delle norme fiscali, nonché l'erosione dei diritti e delle tutele dei lavoratori, e di favorire l'emersione di lavoro sommerso, chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori extra Ue, comunque presenti nel territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.
4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, le risorse derivanti dal maggior gettito IRPEF conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9.07. Magi, Della Vedova.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
*9.08. Pastorino.
*9.010. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*9.011. Cannizzaro.
*9.012. Zaratti, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali», indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.
**9.013. Roggiani.
**9.014. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale)
1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel proprio territorio e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee e quindi tra loro confrontabili non eccedano di oltre il 100 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.».
*9.015. Zaratti, Grimaldi.
*9.016. Cannizzaro.
*9.017. Pastorino.
*9.018. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
b) al comma 1-bis:
1) dopo le parole: «ove ha sede» è inserita la seguente: «amministrativa»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;
c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale»;
d) al comma 4, il quarto periodo è soppresso;
e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
9.036. Mancini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la seguente: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;
d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
*9.019. Cannizzaro.
*9.020. Pastorino.
*9.021. Zaratti, Grimaldi.
*9.022. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Esclusione dell'obbligo di accettazione della moneta elettronica per determinati acquisti effettuati all'interno delle rivendite di generi di monopolio)
1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «non trova applicazione», sono aggiunte le seguenti: «ai rivenditori di generi di monopolio nonché ai titolari di patentino, relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati, nonché per i pagamenti relativi all'acquisto di ricariche telefoniche, biglietti dei mezzi pubblici di trasporto, gratta e vinci, e per la partecipazione al gioco del lotto e».
9.023. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure sanzionatorie per la mancata iscrizione al registro dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470)
1. Al comma 242 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000».
9.024. Di Giuseppe.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica in materia di sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. La proroga di cui all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comportante la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, deve intendersi applicabile soltanto all'annualità scadente nel 2020 e quindi relativa solo periodo di imposta 2015, e non anche ad altre annualità.
9.025. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*9.026. Zaratti, Grimaldi.
*9.027. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*9.028. Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola: «liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b) al comma 5, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.»;
d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.»;
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della ragioneria generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.».
2. All'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2025».
3. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;
b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascun anno»;
c) le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo».
4. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024»;
b) le parole: «entro il 29 febbraio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo».
9.029. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:
«498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».
9.030. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola: «liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b) al comma 5, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.»;
d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.»;
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.».
9.031. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
9.032. Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».
*9.033. Roggiani.
*9.034. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Banca dati indebita percezione di benefici economici)
1. È istituita, presso il Ministero della giustizia, una Banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025.
2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma seguente.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della Banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.
4. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
9.035. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 10.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: presente comma, inserire le seguenti: nella misura pari alla metà dell'ammontare complessivo della retribuzione,.
10.2. Cavandoli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere i commi 4 e 5.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 36 milioni di euro per l'anno 2026 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2027, all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
10.4. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti».
10.5. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro».
10.6. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili.
10.7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n° 92 è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi e autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali i Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione, l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
10.01. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.02. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, numero 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono, nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione, l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.03. Gatta, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, contenente «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.04. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, numero 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono, nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione, l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.05. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
10.06. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure in materia di canone speciale Rai)
1. Nelle unità immobiliari di cui al comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e nelle strutture turistico ricettive, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2026, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
*10.07. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*10.09. Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, tra gli enti destinatari come aggiornato dagli elenchi annuali degli enti ammessi.
10.011. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli enti e le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dal comma 2-ter hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, per ottenere un indennizzo annuo»;
b) il comma 2-bis è soppresso;
c) al comma 2-ter le parole: «ai fini del rimborso delle spese processuali sono sostituite dalle seguenti: al fine di ottenere l'indennizzo»;
d) il comma 2-ter, lettera b), è sostituito dal seguente:
«2-ter. Dalla costituzione nell'ultimo biennio, in almeno un giudizio secondo le forme previste dal codice di procedura penale o dal codice di procedura civile.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
10.012. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 11.
Sopprimere il comma 1.
*11.2. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*11.3. D'Alfonso.
*11.4. Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: erogata alla scadenza o al riscatto con le seguenti: spettante al beneficiario.
**11.5. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
**11.6. D'Alfonso.
**11.7. Rosato.
Al comma 2, sostituire le parole da: pari al 50 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 40 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 25 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 25 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato ai sensi del precedente periodo è computato in diminuzione della prestazione spettante al beneficiario della polizza.
*11.8. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*11.9. Guerra.
*11.10. Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Polizza per rischi catastrofali)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: entro il 31 dicembre 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2025.
11.01. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali – Polizze catastrofali)
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15.600.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025.
11.02. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 132-ter:
1) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «rispetto alla media nazionale» e al secondo periodo le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalla seguente: «annuale»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, per i contraenti residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), con il regolamento di cui al comma 2 l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al presente comma in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa e stabiliti dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 2.»;
3) il comma 10 è soppresso;
b) all'articolo 135, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui al comma 1, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, commi 1 e 4.».
11.03. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Estensione deroga obbligo assicurativo macchine agricole)
1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
11.04. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure in materia di intermediazione assicurativa)
1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e potrà essere richiesta dal contraente anche tramite l'intermediario dallo stesso incaricato.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «direttamente dall'impresa assicuratrice», inserire le seguenti: «ovvero dall'intermediario che agisce su incarico del cliente».
11.05. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 12.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
12.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.
Sopprimere il comma 3.
12.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
*12.3. Mantovani, Trancassini, Caretta.
*12.4. Pella, Cannizzaro.
ART. 13.
Sopprimerlo
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 23 milioni di euro per l'anno 2025, di 69 milioni per l'anno 2026, di 6 milioni di euro per l'anno 2027, di 3 milioni per l'anno 2028.
13.1. Grimaldi, Borrelli.
Sopprimerlo
Conseguentemente:
all'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: euro 500.000 annui con le seguenti: 5 milioni di euro annui;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 195,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
13.3. Pastorella, Bonetti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
13.4. Pastorella.
Sopprimerlo
*13.5. Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.
*13.6. Piccolotti, Grimaldi.
*13.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Tassazione sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;
b) al comma 495:
1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»
2) al quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento» e le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;
3) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».
2. Le maggiori entrate conseguite ai sensi del comma 1 sono versate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13.8. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Fondo per le emergenze nazionali).
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
13.9. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Fondo disturbo patologico)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
13.10. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026
*13.11. Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.
*13.12. Donno, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»;
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridenominato «Fondo nazionale perdite e danni».
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 44 del Codice di protezione civile, ovunque ricorrono, le parole: «Fondo per le emergenze nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale perdite e danni.»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
13.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
ART. 14.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
14.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di euro 108.000 con le seguenti: di euro 300.000.
14.2. Grimaldi, Borrelli.
Al comma 1, lettere a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. La proroga di un anno è finalizzata all'indizione di nuove gare, da indire ed espletare entro il termine della stessa, per procedere entro il 1° gennaio 2026 con l'attribuzione delle nuove concessioni.
14.3. Grimaldi, Mari, Borrelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: euro 120 per ciascun apparecchio con le seguenti: euro 250 per ciascun apparecchio e le parole: euro 4.000 per ciascun diritto con le seguenti: euro 5.000 per ciascun diritto.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 47 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.
14.4. Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Possono essere mantenuti in esercizio, in assenza della verifica tecnica e della certificazione previste dall'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) e lettera c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, e gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-bis) e alla lettera c-ter) del medesimo articolo 110, comma 7, che risultano ancora installati alla data del 31 dicembre 2024, per i quali è stato rilasciato il nulla osta di messa in esercizio sulla base dell'autocertificazione prevista dalla regolamentazione amministrativa adottata con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 7-ter del medesimo articolo 110.
1-ter. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità tecnico-amministrative attuative per la regolarizzazione degli apparecchi di cui al comma 1.
1-quater. Ai fini della regolarizzazione è corrisposta una somma una tantum di euro 200 per ciascun apparecchio.
14.5. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7-quater sono aggiunti i seguenti commi:
«8. Si considerano apparecchiature per il gioco lecito quelle installate in sale dedicate utilizzate esclusivamente per offrire giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme on line. Rientrano tra le predette apparecchiature le console di gioco e i simulatori con licenze d'uso specifico, qualora installati in esercizi aperti al pubblico, e i personal computer, purché rispondenti alle caratteristiche di cui ai successivi commi 8-bis e 8-ter.
8-bis. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l'aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività on line compiute è conservata per almeno 5 anni. Tutte le apparecchiature sono univocamente identificate e, per ognuna di esse, è specificamente indicato il numero di postazioni di gioco collegate.
8-ter. I giochi di abilità di cui al comma 8 possono essere di tipo sportivo o strategico. Le categorie dei giochi di abilità e le caratteristiche di ciascuna categoria sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I giochi di abilità sono classificati indicando l'età consigliata per il gioco e la tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente, e sono messi a disposizione soltanto sulle piattaforme on line di cui al comma 8 e utilizzati esclusivamente sulle apparecchiature di cui al medesimo comma 8. A tal fine, i giochi devono essere provvisti di licenze d'uso specifiche per l'utilizzo negli esercizi aperti al pubblico e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8-quater. Le piattaforme on line di cui al comma 8 assicurano l'accesso da remoto solo ai giochi di cui al comma 8-ter e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini di controllo, la cronologia delle attività on line intercorse tra la piattaforma e le apparecchiature per il gioco ad essa collegate è conservata per almeno 5 anni.
8-quinquies. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono installate unicamente in sale dedicate, denominate sale LAN (local area network), conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne definisce le caratteristiche specifiche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) le sale possono ospitare esclusivamente i giochi senza vincita in denaro di cui ai precedenti commi 7 e 8;
b) l'accesso alle sale è consentito a un pubblico anche minore di anni 18, garantendo il rispetto dell'accesso ai soli giochi consentiti per limiti di età, sulla base della classificazione del sistema Pan European Game Information (PEGI) o altro analogo;
c) le sale devono essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20;
e) le sale devono avere caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero della salute, si provvede alla determinazione delle misure fisiche da adottare negli ambienti destinati a ospitare gli apparecchi e le apparecchiature di cui ai commi 7 e 7-quinquies;
f) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo;
g) è consentito l'utilizzo delle apparecchiature per la partecipazione a tornei, previa presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale provvedimento stabilisce altresì le modalità di determinazione del relativo montepremi.».
1-ter. Le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le piattaforme on line, i giochi offerti tramite le medesime piattaforme e le sale dedicate sono soggetti a specifiche autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplinate con provvedimento del direttore della medesima Agenzia e rilasciate previo versamento di una somma pari a 100 euro per ciascuna apparecchiatura di gioco utilizzata, 500 euro per ciascuna sala dedicata, 1.000 euro per ciascun gioco offerto, 5.000 euro per ciascuna piattaforma on line utilizzata. Le autorizzazioni hanno durata di due anni e sono rinnovabili. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8, è richiesta la presentazione di una perizia tecnica giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'Ordine degli ingegneri – sezione dell'informazione – che valuta, sotto la propria responsabilità, la conformità e la rispondenza dei giochi alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal comma 8-ter del citato articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dai relativi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è pubblicato e aggiornato l'elenco delle apparecchiature di gioco, dei giochi e delle piattaforme on line, nonché delle sale per i quali sono state rilasciate le autorizzazioni.
1-quater. I titolari delle piattaforme di gioco on line e le piattaforme stesse devono avere sede in uno Stato dello Spazio economico europeo.
1-quinquies. Il contenuto del gioco può essere reso disponibile in streaming, per l'eventuale raccolta di scommesse a distanza, esclusivamente dai titolari delle concessioni ai sensi del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, a integrazione dell'offerta sul gioco virtuale. Nelle sale dedicate è vietata la raccolta di scommesse di qualunque tipo.
1-sexies. Sono consentiti tornei fra giocatori che prevedono premi, anche in denaro, il cui valore massimo non può superare, per i premi non in denaro, il valore di 1.000 euro per ogni premio, e, per i premi in denaro, il valore di 10.000 euro per ogni premio. Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di determinazione del relativo montepremi. Le attività di controllo dei tornei sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini dei predetti controlli, l'organizzatore è tenuto alla presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per la copertura degli oneri connessi al controllo dei tornei di cui al presente comma, è destinato all'Agenzia medesima l'8 per cento delle quote d'iscrizione.
1-septies. La partecipazione ai tornei che prevedono premi non in denaro è consentita anche ai minori di anni 14, previa autorizzazione genitoriale. In caso di tornei con premi in denaro, è ammessa la partecipazione esclusivamente ai giocatori maggiorenni.
1-octies. I gestori delle sale di cui all'articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possono mettere a disposizione del minore di anni 14, non accompagnato, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 8, dello stesso regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un tempo superiore a 2 ore consecutive. Ferme le altre responsabilità previste dalla normativa vigente, il gestore delle sale dedicate è responsabile di eventuali danni o lesioni riportati nel corso delle attività di gioco da soggetti minori di anni 14.
1-novies. I gestori delle sale di cui all'articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i titolari e i gestori delle piattaforme on line, i proprietari e detentori delle apparecchiature e dei giochi di cui al comma 8 del medesimo articolo 110 devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) non aver riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro i minori, per reati di maltrattamento o violenza, per reati in materia di stupefacenti o reati collegati ad attività di stampo mafioso;
b) non avere riportato condanne per reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;
c) non essere incorsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-decies. Al fine di disciplinare il gettito tributario connesso alle nuove forme di gioco senza vincita in denaro erogate come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme on line tramite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 14-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 14-sexies.
(Giochi senza vincita in denaro erogati mediante interfacce digitali)
1. Per il gioco senza vincita in denaro erogato come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme on line, tramite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfettario annuo è pari a 15.000 euro. È sottoposta a tassazione la singola apparecchiatura di cui all'articolo 110, comma 8, del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero la singola postazione di gioco, qualora l'apparecchiatura consenta l'accesso da remoto a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell'imponibile medio forfettario annuo è pari a 30.000 euro.
2. Sono soggetti passivi dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa che mettono a disposizione nelle sale da loro gestite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
1-undecies. Alla Tariffa, di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il punto 4 è aggiunto il seguente:
«5 Erogazione di giochi senza vincita in denaro veicolati mediante piattaforme on line come contenuti digitali accessibili tramite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
L'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al punto 5 della Tariffa di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è pari all'8 percento della base imponibile media forfettaria. Per i tornei di cui al precedente comma 5, l'organizzatore è soggetto al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con un'aliquota pari all'8 per cento delle quote d'iscrizione.
1-duodecies. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:
«9-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di settore, in materia di apparecchiature di cui al comma 8, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque mette a disposizione o consente l'uso di apparecchi di cui al comma 8 per lo svolgimento di competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei che prevedano premi in denaro in violazione delle prescrizioni di legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio da trenta a novanta giorni. La stessa sanzione pecuniaria è applicata, altresì, all'organizzatore o promotore delle competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei non autorizzati. La sanzione pecuniaria è raddoppiata se a tali competizioni è consentita la partecipazione di minori di anni 18;
b) chiunque mette a disposizione o consente il gioco di cui al comma 8 in assenza di una o più delle autorizzazioni rispettivamente previste per gli apparecchi, i giochi, le piattaforme e le sale nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 per ciascun apparecchio e alla chiusura dell'esercizio da quindici a sessanta giorni;
c) chiunque mette a disposizione o consente l'uso nelle sale di cui al comma 8-quinquies apparecchi con vincita in denaro o che si collegano a piattaforme non autorizzate che offrono giochi con vincita in denaro o scommesse è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 per apparecchio e alla chiusura dell'esercizio da trenta a novanta giorni. Le presenti sanzioni sono triplicate nel caso in cui è consentito l'accesso al gioco con vincite in denaro ai minori di anni 18 e la sanzione della chiusura dell'esercizio è aumentata da quarantacinque a centottanta giorni;
d) in caso di utilizzo di apparecchi o giochi o piattaforme, ancorché autorizzati, con caratteristiche o modalità difformi dalle disposizioni contenute nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è disposta la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 10.000 per ogni apparecchio, gioco o piattaforma e la chiusura dell'esercizio fino a trenta giorni».
1-terdecies. Al fine di consentire la regolarizzazione di tutte le sale di cui all'articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già operanti sul territorio alla data di entrata in vigore della presente norma, il gestore della sala presenta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le seguenti informazioni:
a) ragione sociale e sede legale;
b) indirizzo della sala ove viene effettuata l'attività di offerta di gioco, senza vincita e premi in denaro, erogata come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme on line, tramite apparecchiature;
c) possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8 del presente articolo;
e) dimensioni della sala e numero di apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 presenti o, qualora l'apparecchio o congegno consenta l'accesso da remoto a più postazioni, numero delle postazioni di gioco;
f) piattaforme di gioco on line che erogano il gioco senza vincita in denaro utilizzate nella sala e relativi giochi offerti.
1-quaterdecies. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1-terdecies del presente articolo, oggetto di controllo successivo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consente alla sala di continuare transitoriamente l'attività fino al trentesimo giorno successivo alla data entro la quale saranno adottati dalla medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli i provvedimenti attuativi previsti dalla precedente comma 1-ter, previo pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14.6. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quelli meccanici ed elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a due euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita».
14.7. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 l'aliquota del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 delle somme giocate.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -690.750.000;
CS: -690.750.000;
2026:
CP: -690.750.000;
CS: -690.750.000;
2027:
CP: -690.750.000;
CS: -690.750.000.
14.8. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'aliquota del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 delle somme giocate. Al conseguente onere, pari a 280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2025 e 2026 e 2027.
14.10. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è abrogato.
14.11. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 5-bis è abrogato.
14.13. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Revisione delle distanze dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore e al fine di evitare l'espulsione dall'abitato dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico e del gioco lecito nei centri urbani minori, sulla base di criteri definiti con proprio provvedimento anche all'esito di consultazione della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, provvede alla revisione delle distanze di detti punti fisici dalle strutture sensibili, riducendole in proporzione alla popolazione dell'area urbana di riferimento.
2. Con il medesimo procedimento di cui al comma 1, ulteriori riduzioni delle distanze e modifiche degli orari di apertura possono essere introdotte all'esito della riforma di settore prevista dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, con riferimento alla qualificazione degli operatori e alla certificazione delle aree di gioco.
3. Dalla revisione di cui al presente articolo non deve derivare l'incremento dei punti di offerta di gioco fisico.
14.14. Calderone, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriore selezione diritti di gioco «dormienti»)
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 15 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, ai fini di ottemperare pienamente alle regole di libera concorrenza e insediamento previsti dalla normativa vigente europea, anche alla luce dello stato di fatto determinato da fonti di regolazione secondarie che non consentono la celebrazione delle gare, si procede alla assegnazione dei titoli «dormienti» risultanti dalla abrogazione del comma 5-bis, dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 38 della decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, che risultano inutilizzati alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, tramite apposita procedura pubblica di selezione da espletarsi entro il 2025, secondo i valori stabiliti dall'articolo 14 e con modalità da definirsi con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: +44.550.000;
2026: +42.750.000.
14.01. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 66, comma 4, della presente legge.
14.02. Piccolotti, Grimaldi.
ART. 15.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 40 per cento;.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al massimo del 40 per cento con le seguenti: fino al massimo del 40 per cento.
*15.1. Grimaldi, Mari.
*15.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 40 per cento.
15.3. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 33 per cento;.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al massimo del 25 per cento con le seguenti: fino al massimo del 33 per cento.
15.4. Pellicini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «l'invalidità del Principato di Monaco», fino a: «nel Principato di Monaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'invalidità del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.6. Morrone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, residenti nelle regioni Sicilia e Sardegna, che svolgono attività di lavoro fuori dai suddetti territori, è riconosciuto lo status di «lavoratori Isolani»; di conseguenza, salvo motivate esigenze di servizio da rappresentare nel provvedimento di diniego, la propria attività con la modalità di telelavoro dal proprio domicilio di residenza.
15.7. Calderone, Giagoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età)
1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2035, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 17 milioni di euro per l'anno 2045 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.02. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in favore della minoranza linguistica slovena)
1. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.06. Quartapelle Procopio, Serracchiani, Provenzano, Amendola, Boldrini.
ART. 16.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Potenziamento dell'assegno di inclusione)
1. Per l'anno 2025 la dotazione dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 500 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, in deroga da quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, i criteri e le modalità di corresponsione dell'assegno per rispondere alle esigenze di sostentamento e inclusione delle persone e dei nuclei familiari in più grave condizione di indigenza.
16.1. Bonetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola» destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.
3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis ha una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 3-bis, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 3-bis a 3-quater, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.13. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Incremento del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata per il 2025 di 500 milioni di euro.
16.2. Bonetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16.3. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
16.4. Gadda, Faraone, Del Barba.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità ed il Fondo e la sua gestione sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16.5. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Caramiello, Cherchi.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando possibile certificati secondo sistemi di qualità regolamentata dell'Unione europea in particolare per i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
16.6. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
*16.7. Zaratti, Grimaldi.
*16.8. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
*16.9. Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
3-ter. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.10. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
3-ter. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
16.11. Dori, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)
1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;
f) hanno un'età superiore ai 75 anni.
3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico Spa.
4. L'ARERA, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico Spa.
5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente Unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico Spa è tenuto a garantire ai propri clienti.
7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement).
9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.02. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Assegno di inclusione)
1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con legge n. 85 del 3 luglio 2023, le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino al termine del periodo sono abrogate.
2. All'articolo 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole da: «, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione» sono abrogate.
16.03. Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'assegno di inclusione)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro»;
2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto da», sono inserite le seguenti: «Una o più»;
3) al comma 3, le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», sono sostituite dalle seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da» sono inserite le seguenti: «una o»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da» sono inserite le seguenti: «una o»;
c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: «e di Supporto per la formazione e il lavoro» sono soppresse;
d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, il componente o»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,» sono soppresse;
2) al comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;
3) al comma 13, le parole: «o del Supporto per la formazione e il lavoro» sono soppresse;
f) l'articolo 12 è abrogato;
g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.
Conseguentemente, agli oneri valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028, si provvede con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, 4.000 miliardi a decorrere dall'anno 2026 e 5.000 miliardi dall'anno 2027;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
16.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Assegno di inclusione)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione» sono soppresse.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027;
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 aprile 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
16.06. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Assegno di inclusione per figli maggiori di 26 anni non conviventi con i genitori)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».
Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
16.07. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.08. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.09. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di inclusione)
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferire a sessanta anni senza carichi di cura;».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 620 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
16.010. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
16.011. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitti)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto-legge, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
16.012. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche al all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)
1. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in ogni caso dalla relativa visualizzazione della domanda e dei dati del nucleo familiare sulla Piattaforma Gepi da parte del servizio sociale del comune di residenza».
*16.013. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*16.014. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)
1. All'articolo 4,comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione».
16.015. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per il ristoro dei risparmiatori)
1. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».
16.016. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per l'accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro)
1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025;
sopprimere l'articolo 123.
16.017. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di inclusione sociale)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto-legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025.
16.018. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)
1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2025 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.019. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo per il ristoro dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari dovuto all'azzeramento del valore delle azioni)
1. Al fine di tutelare i risparmiatori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari, che hanno subìto un danno ingiusto, provocato dall'azzeramento del valore delle azioni, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia.
2. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16.020. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo per il ristoro dei soci della Banca popolare di Bari-BDM)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per il ristoro dei soci della Banca popolare di Bari-BDM», finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5 per azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150 mila euro per ciascun socio e/o correntista ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi e ristori economici ricevuti.
3. Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo è prevista la cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio, al soggetto giuridico indicato dalla società Medio Credito Centrale Spa, contestualmente alla rinuncia di qualsiasi pretesa per gli eventuali danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.
4. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato a valere sugli importi stanziati ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello presente legge, le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione delle somme agli aventi diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante ai sensi del presente articolo può essere riconosciuto parzialmente o integralmente sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Col medesimo decreto di cui al comma 5 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da tre membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.
8. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.
16.021. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo indennizzo Soci Banca Popolare di Bari/BDM)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo Ristoro Soci Banca Popolare di Bari/BDM», finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura del 95 per cento del costo di acquisto dell'azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150 mila euro per ciascun socio/risparmiatore ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori economici ricevuti dal socio/risparmiatore.
3. Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo è prevista la cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio, a soggetto giuridico che sarà indicato dalla Soc. MedioCreditoCentrale Spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.
4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
5. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione delle somme agli aventi diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto parzialmente e/o nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Col medesimo decreto di cui al comma 5 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.
8. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.
16.022. Lovecchio, De Palma, Gatta, Caroppo, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela e l'indennizzo dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari)
1. Su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse dalla Banca Popolare di Bari, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, se ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale dell'emittente di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 33 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2025 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma.
2. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente articolo può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al comma 1 in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi.
3. Al fine di assicurare la più ampia tutela mediante erogazione di indennizzi a favore dei risparmiatori della Banca popolare di Bari che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte della medesima banca in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in cui confluiscono altresì, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. Ai fini dell'accesso alla tutela prevista ai sensi del presente comma e delle erogazioni dei relativi indennizzi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 494 a 507 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16.024. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per la tutela dei risparmiatori in relazione ai buoni fruttiferi postali prescritti durante l'emergenza COVID-19)
1. In conseguenza dell'incertezza applicativa in merito al termine di esigibilità dei buoni fruttiferi postali scaduti durante lo stato di emergenza COVID-19, con particolare riguardo alla decorrenza del termine di due mesi successivi al cessazione del predetto stato di emergenza, previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al disallineamento temporale creatosi tra la data di cessazione dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022, e il termine di esigibilità da ultimo previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fissato al 31 luglio 2021, i buoni fruttiferi postali scaduti nel periodo compreso tra il 31 luglio 2021 e il 22 marzo 2022 e non riscossi per intervenuta prescrizione, si considerano esigibili entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino al limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori misure necessarie all'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
16.025. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per il ristoro dei risparmiatori)
1. Per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in conseguenza della prescrizione del diritto di credito derivante dalla sottoscrizione di buoni fruttiferi postali cosiddetti «a termine», in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di buoni fruttiferi postali a termine emesse da Poste Italiane Spa, in particolare a seguito del provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30346, emesso dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso ai ristori di cui al presente comma, prioritariamente per i risparmiatori il cui danno risulti accertato con una pronuncia di riconoscimento del credito da parte dell'Arbitrato per le controversie finanziarie (ACF).
Conseguentemente, in relazione all'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
16.026. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 17.
Al comma 1, dopo le parole: comma 3, primo e secondo periodo inserire le seguenti: e comma 9;.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
in relazione agli oneri pari a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».;
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.
17.1. Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Di Lauro.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale percentuale è ulteriormente elevata al 100 per cento per i beneficiari residenti nei comuni che ricadono in una delle definizioni ISTAT di “intermedio”, “periferico” o “ultraperiferico”, così come richiamate dalla “Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI” per il ciclo di programmazione 2021/2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale» sono inserite le seguenti: «e del 100 per cento per i beneficiari residenti nei comuni che ricadono in una delle definizioni ISTAT di “intermedio”, “periferico” o “ultraperiferico”, così come richiamate dalla “Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI” per il ciclo di programmazione 2021/2027».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.2. Curti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
17.3. Steger, Manes.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17.4. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
*17.5. Bonelli, Dori, Grimaldi.
*17.6. Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.7. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027, nel limite di spesa di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
17.8. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si applicano agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: di 80 milioni annui a decorrere dal 2026.
17.9. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: nei limiti di una quota di disponibilità del Fondo di cui al comma 3 pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
17.10. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le coppie composte da coniugi di età inferiore a trenta anni, unite in matrimonio e non legalmente ed effettivamente separati, ivi incluse le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la misura massima della garanzia concedibile ai sensi dell'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
in relazione agli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2028.
17.11. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
3-ter. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 3-quater e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 per cento dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2026.
3-quinquies. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi, si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-bis a 3-quinquies, valutati in 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.12. Pastorella, Bonetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Fino al 31 dicembre 2028, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che entro i successivi cinque anni provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto alla situazione preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200, a condizione che:
a) la ricostruzione o gli interventi siano conformi alla normativa antisismica e determinino il conseguimento della classe energetica A4 NZEB;
b) le imprese procedano entro dieci anni dall'acquisto, alla successiva alienazione di almeno il 75 per cento del volume dei nuovi fabbricati, anche se suddivisi in più unità immobiliari;
c) l'alienazione avvenga per il 50 per cento nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3-ter. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma precedente non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dei fabbricati.
3-quater. Al fine di agevolare la concessione di mutui per l'acquisto della prima casa, l'articolo 2465-bis del codice civile non si applica ai contratti preliminari assistiti dalle tutele, dalle garanzie e dai controlli notarili di legalità, stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, riguardanti gli immobili da costruire come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*17.13. Steger.
*17.14. Gadda, Faraone, Del Barba.
*17.15. Tassinari.
*17.16. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*17.17. Furfaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
17.18. Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo, le parole: «giovani coppie» sono sostituite dalle seguenti: «giovani coppie under 30 che hanno progetto di vita finalizzata al matrimonio».
17.19. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai single, ovvero celibi e nubili non conviventi, che abbiano un reddito inferiore a 50 mila euro».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
17.20. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Semplificazione dei contratti di locazione di natura transitoria)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tali contratti non possono avere durata superiore a 24 mesi. Le parti possono stabilire di non specificare la natura delle esigenze da soddisfare».
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro competente provvede alla modifica del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
17.01. Tenerini, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Incremento della detrazione per gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)
1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui immobiliari a tasso variabile garantiti da ipoteca, contratti per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è riconosciuto un contributo, nella forma del credito d'imposta, nella misura e alle condizioni di seguito elencate:
a) nella misura del 30 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro annui;
b) nella misura del 50 per cento per i soggetti appartenenti alla categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;
c) nella misura del 70 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui.
2. Il contributo spettante è calcolato applicando le aliquote di cui al comma 1 all'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, effettivamente pagati nel corso dell'anno 2023 che eccede l'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, calcolati sulla base del tasso contrattuale di riferimento alla data del 31 dicembre 2022, come certificato dall'istituto di credito mutuante.
3. Il contributo spettante non è cumulabile, limitatamente alla quota eccedente di interessi determinata ai sensi del comma 2 con la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la facoltà del contribuente di optare per l'applicazione della detrazione, nei limiti previsti dal comma 13-ter sull'intero ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati nell'anno 2023.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di applicazione e le modalità di fruizione del credito d'imposta ai sensi del presente comma.
5. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta spettante, possono optare per la trasformazione del credito in contributo sotto forma di riduzione degli importi a titolo di interessi passivi, e relativi oneri accessori, da essi dovuti in dipendenza del mutuo per il quale beneficiano del credito d'imposta, fino alla sua concorrenza, anticipata dall'istituto di credito mutuante e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile a decorrere dal mese successivo all'esercizio dell'opzione, cedibile ad altri istituti di credito o ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore cessione.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 5.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi da 1 a 6, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025.
17.05. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Cessione della detrazione sugli interessi passivi sui mutui prima casa)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2026, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17.06. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Incremento Fondo affitti, Fondo morosità incolpevole e Fondo sostegno studenti universitari fuori sede)
1. Al fine di mitigare gli effetti del disagio abitativo in particolare per quanto riguarda le aree urbane a decorrere dal 2025 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro e quella del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 100 milioni.
2. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivati dal presente articolo valutati in 170 milioni di euro a decorrere all'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.07. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.08. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.09. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.010. Montaruli, Almici, Ciaburro.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure volte a ridurre il disagio abitativo)
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo:
a) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per quanto attiene alla somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.011. Bonetti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 1, dopo il comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente:
«660-bis. Per i nuclei familiari residenti nel territorio nazionale in cui sia presente almeno un soggetto con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, pari o superiore al 75 per cento, e con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro, la componente variabile della tariffa TARI è azzerata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
17.012. Roggiani.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-septies. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, da soggetti in stato civile di separazione legale, con sentenza o atto transattivo, omologato dal tribunale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 450, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-octies. Ai fini della detrazione di cui al comma 1-sexies.1, nel calcolo del computo del reddito vanno decurtati dal reddito complessivo gli assegni versati alla prole o al coniuge separato, i rimborsi di spesa versati a qualsiasi titolo in virtù della sentenza o dell'atto transattivo omologato dal tribunale. Tale agevolazione si protrae fino alla sentenza di divorzio nel caso di versamento di assegni versati al coniuge separato o fino al versamento dell'ultimo assegno in capo alla prole.
1-novies. Per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 630, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 340, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri stimati nel limite massimo di 600 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
17.013. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede)
1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
17.017. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di politiche abitative)
1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale, dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa)
1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, stabiliscono, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve in ciascuna parte del proprio territorio e in ciascun edificio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Per le finalità del presente articolo, sono locazioni brevi anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa.
3. La soglia di cui al comma 1 è stabilita in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, avuto riguardo, in particolare, per:
a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;
b) la distribuzione delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) la presenza di attrattive turistiche;
d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;
e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;
f) ogni altro elemento utile per valutare l'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.
4. Il comune individua le zone di cui al comma 3 o sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.
5. I ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ai comuni i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è accessibile ai comuni.
6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.
7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale.
8. Nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.
9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.
10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere, laddove per le stesse non è richiesta ai sensi della disciplina di riferimento la destinazione d'uso turistico-ricettiva. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».
2. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«2. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio della condizione abitativa adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8 e 8-bis.».
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) procede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
4. I comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione al CIPESS.
5. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative adottate dal comune di Venezia ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, restano comunque vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al presente articolo e che abbiano adottato il regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento.
7. Agli oneri di cui al presente articolo derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le risorse rinvenienti all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
17.018. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)
1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.
3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.019. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)
1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
17.020. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal Fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.
3. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «4.5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «7.5 milioni di euro annui».
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 194 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
17.021. Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus elettrico)
1. Al fine di ridurre le spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus elettrico, anche mediante il finanziamento di impianti solari fotovoltaici è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità con i quali i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei relativi contributi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di competenza delle medesime amministrazioni.
17.022. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
17.023. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Care leavers)
1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato a decorrere dall'anno 2025 un ammontare di 5 milioni di euro, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17.024. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
ART. 18.
Premettere il seguente articolo:
Art. 018.
(Superamento del precariato e rafforzamento della capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di procedere al superamento del precariato, rafforzando la capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite dal personale. all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: di 120 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai trattamenti accessori con le seguenti: al trattamento fondamentale.
*18.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
*18.3. Piccolotti, Mari, Grimaldi.
*18.4. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 132,1 milioni di euro.
Conseguentemente,
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
18.5. Mari, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 116,64 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato con le seguenti: pari a 59,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 per la Polizia di Stato, 5,54 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 115,46 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.6. Mari, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 172,1 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro con le seguenti: pari a 65,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 26,67 milioni di euro per le Forze armate, 22,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 23,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 17,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 14,56 milioni di euro;
c) al comma 3, sostituire le parole: 93,7 milioni di euro con le seguenti: 153,7 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.7. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 116,58 milioni di euro.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, a decorrere dall'anno 2025 è autorizzata la somma di 4,48 milioni di euro per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024.
al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2-bis pari a 4,48 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
18.8. Serracchiani.
Al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 212,1 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria con le seguenti: 155,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 46,81 milioni di euro per le Forze armate, 34,66 milioni di euro per la Polizia di Stato, 39,06 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 21,96 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 12,81 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria.
al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e a decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge, è ridotto di 100 milioni.
18.9. Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli anni successivi al 2024 è superato il tetto al limite di spesa per il salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
18.10. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è abrogato il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
18.11. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, la somma di 4,48 milioni di euro del fondo ivi previsto è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
*18.12. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
*18.13. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
*18.14. Pastorino.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
18.16. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le risorse stanziate ai sensi del comma 2 sono ripartite secondo criteri definiti dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri di ripartizione tengono conto della natura delle funzioni svolte, del grado di esposizione al rischio e delle condizioni operative del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tali criteri devono includere specifici parametri per il personale impiegato in aree di elevata pericolosità o in situazioni emergenziali, al fine di assicurare un trattamento economico accessorio proporzionato ai rischi connessi alle mansioni.
18.17. Polo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di attuare quanto disposto a sostegno dei redditi del personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, a decorrere dall'anno 2025 sono detassati i trattamenti economici accessori di natura fissa e non continuativa del personale non dirigenziale del suddetto comparto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.18. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, una quota del fondo ivi previsto, pari a 4,365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
18.19. Zurzolo, Caretta, Almici, Ciaburro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento è così ripartito: 60 milioni di euro per il personale docente, 18 milioni di euro per i Direttori SGA da destinare all'aumento dell'indennità di direzione quota base e 15,7 milioni in favore degli Assistenti Amministrativi.
*18.21. Pella, Cannizzaro.
*18.22. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 3, sostituire le parole: 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 706,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
h) All'articolo 4, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”».
18.23. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: per il personale docente e di 30 milioni di euro annui per il personale ATA a decorrere dall'anno 2025.;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche è incrementato per gli anni 2026, 2027 e 2028 di ulteriori 800 milioni di euro;
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.24. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 30 milioni di euro per il personale ATA a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni per l'anno 2025 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»
*18.25. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
*18.26. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
3-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
18.27. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti parole «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
3-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
18.28. Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla stipula dei contratti del pubblico impiego. Sono escluse dalle materie oggetto delle procedure negoziali di cui al comma 2 gli adeguamenti economici previsti dall'articolo 24, commi 1 e 1-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
b) al comma 6:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «all'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla stipula dei contratti del pubblico impiego. Sono escluse dalle materie oggetto delle procedure negoziali di cui al comma 2 gli adeguamenti economici previsti dall'articolo 24, commi 1 e 1-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
2) il terzo periodo è soppresso.
18.29. Pella, Cannizzaro, Paolo Emilio Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui all'articolo 121, comma 2 della presente legge.
Conseguentemente, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente comma.
18.30. Mura.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dall'anno scolastico 2025-2026 è incrementato di ulteriori 800 milioni di euro rispetto all'attuale dotazione finanziaria.
18.31. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente
3-bis. il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Fmof) delle istituzioni scolastiche dall'anno scolastico 2025/2026 è incrementato di ulteriori 500 milioni di euro rispetto all'attuale dotazione finanziaria.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
18.32. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 114, comma 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176)
1. All'articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo le parole: «dal fondo crediti di dubbia esigibilità» sono aggiunte le seguenti: «L'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del trattamento economico accessorio riferito all'anno 2018, non opera in diminuzione rispetto alle risorse destinate per tale finalità per l'anno 2016 di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
*18.01. Pella, Cannizzaro.
*18.02. Manes.
*18.03. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. All'articolo 16-ter, comma 13, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «titolari delle sedi convenzionate» sono sostituite dalle seguenti: «dalle medesime sedi» e dopo le parole: «comune capofila» è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43 del CCNL del 16 maggio 2001 per i segretari provenienti dalla disponibilità da sedi diverse da quelle la cui classe è rideterminata ai sensi del comma 11».
18.05. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.06. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025 di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2025 sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
4. Il Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con la contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, nel limite di una spesa complessiva non superiore all'1 per cento del monte salari 2021 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: determinati in 255 milioni di euro per l'anno 2025, 2.050 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.050 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2025.
18.07. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni per un piano straordinario di assunzioni per le amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie,» sono inserite le seguenti: «delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,».
2. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021, come rideterminato dai commi 43-bis e 43-ter, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, inserire il seguente:
Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
18.08. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Riqualificazione del personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni)
1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale.
2. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al comma 1 si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.09. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Potenziamento della digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché a 17 milioni di euro per l'anno 2028, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro per l'anno 2025, di 160 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, di 183 milioni di euro per l'anno 2028, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
18.010. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Armonizzazione di trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.011. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)
1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di 21 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.012. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Incentivi per i dipendenti pubblici per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e dei progetti degli enti locali a valersi sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai dipendenti pubblici di tali enti, con mansioni direttamente o indirettamente legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto automaticamente un incentivo premiale legato ai risultati ottenuti, sotto forma di salario accessorio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, gli enti locali provvedono tramite le risorse generate dai ribassi d'asta relativi al conferimento degli appalti per la realizzazione delle opere e dei progetti di cui al comma 1, nel limite massimo del 15 per cento.
18.013. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure per l'incentivazione della produttività del personale civile della difesa)
1. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.014. Baldino, Lomuti, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 19.
Al comma 1, sopprimere le parole: Per il triennio 2025-2027;.
Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030.
*19.1. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
*19.2. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui con le seguenti: 2.005 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.950 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6.050 milioni di euro annui.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui con le seguenti: 2.204 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.427 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.612 milioni di euro annui;
all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
19.3. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
1-ter. Le risorse non utilizzate conseguenti all'applicazione della disciplina di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e sono destinati ad incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica nonché il fondo integrativo di istituto, con esclusivo riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.
1-quater. In deroga al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i dirigenti percepiscono integralmente i compensi per gli incarichi aggiuntivi a valere sugli investimenti del PNRR.
1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-bis, quantificato in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.6. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire l'adeguamento triennale degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.7. Cannizzaro, Tassinari, Pella.
Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:
Art. 19-bis.
(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)
1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità realizza interventi volti all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, in attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e nel pieno rispetto del diritto dello studente con disabilità a una crescita equilibrata e al rafforzamento della propria autonomia.
3. Ferme restando le diverse competenze del personale scolastico docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nonché le ulteriori misure stabilite nell'ambito della contrattazione collettiva, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità svolge le seguenti funzioni:
a) supporta l'attività didattico-educativa interna finalizzata all'inclusione in aula e nel gruppo classe dell'alunno con disabilità, prevenendo le situazioni di isolamento;
b) supporta le attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, puntando a stimolare l'autosufficienza;
c) favorisce la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
d) contribuisce al raggiungimento di un rapporto equilibrato nell'ambiente scolastico;
e) vigila e accompagna l'alunno con disabilità durante l'attività scolastica;
f) è di ausilio per l'alimentazione e durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e di autonomia;
g) facilita l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativi e scolastici promossi e realizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività ludiche, laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI;
h) favorisce l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le iniziative attivate dall'istituzione scolastica in rete con le strutture ricreative, culturali e scolastiche, nonché con la comunità territoriale;
i) partecipa alle attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica a livello di istituto;
l) partecipa alla stesura del PEI, contribuendo secondo le proprie competenze all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie, delle metodologie nonché dei momenti di verifica dei processi di inclusione;
m) cura la predisposizione dei materiali necessari per l'espletamento della mansione, la programmazione delle attività educative e la progettazione dei percorsi di continuità educativa.
4. È garantita la formazione gratuita in servizio del personale, anche al fine di promuovere il benessere psico-fisico degli alunni con disabilità. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce, per ciascuna disabilità, le modalità attraverso le quali si svolge la formazione continua degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, gli enti di formazione accreditati e i criteri per il riconoscimento della formazione già acquisita. Il decreto di cui al primo periodo è aggiornato entro il mese di luglio di ogni anno.
5. Per le attività non frontali concernenti la predisposizione dei materiali didattici ed educativi, in collaborazione con il docente di sostegno e con i docenti curricolari, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa è riconosciuto un impegno orario minimo da definire in sede di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro.
6. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è una figura professionale distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti nell'ambito dell'istituzione scolastica.
Art. 19-ter.
(Requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)
1. La qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è riconosciuta a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea nelle classi di laurea L19, L24 o L/SNT2.
2. Acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità coloro che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, come richiamate ai commi da 594 a 600 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario.
3. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale;
b) svolgimento dell'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per non meno di trentasei mesi, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare a esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
5. Fino al 31 dicembre 2025, i soggetti di cui al comma 4 possono maturare il requisito di anzianità di servizio di trentasei mesi, anche non continuativi, ai fini dell'acquisizione della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale secondo le modalità di cui al medesimo comma 4.
6. L'attività di assistenza svolta ai sensi del comma 2 è documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Per i soggetti che hanno svolto le mansioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 1 non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
Art. 19-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, le parole: «, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia comunali e per il Ministero dell'istruzione e del merito per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 8, dopo le parole: «docenti di sostegno» sono inserite le seguenti: «, assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) al comma 10, dopo le parole: «compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno» sono inserite le seguenti: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità» e dopo le parole: «o dal consiglio di classe» sono inserite le seguenti: «e dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità».
Art. 19-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per il sostegno didattico» sono inserite le seguenti: «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal vigente CCNL del comparto Istruzione e ricerca, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati ed esclusivamente nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente, il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è definito dal CCNL del comparto Istruzione e ricerca e dal CCNL del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza»;
3) alla lettera a) del comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Limitatamente ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali»;
4) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle rispettive competenze di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dal personale docente» sono inserite le seguenti: «e dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità» e le parole: «delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) al comma 2-ter, dopo le parole: «per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, come previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182,»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
d) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede di contrattazione collettiva»;
e) all'articolo 14, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ferme restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, ai fini di cui al presente articolo, il dirigente scolastico, qualora il contingente di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità assunti con contratto a tempo indeterminato risulti non adeguato alle esigenze, stipula ulteriori contratti a tempo determinato in conformità a quanto disposto dal comma 3»;
f) dopo l'articolo 15-bis è inserito il seguente:
«Art. 15-ter.
(Rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione del profilo professionale e la disciplina del rapporto di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è individuato nel CCNL del comparto Istruzione e ricerca e nel CCNL del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.
2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti all'interno dell'ambito scolastico e dei servizi del sistema integrato da zero a sei anni.
3. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente alle scuole statali di ogni ordine e grado, è disciplinato nell'ambito del CCNL del comparto Istruzione e ricerca, in un'apposita sezione del settore scuola, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale educativo. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali, è disciplinato nell'ambito del CCNL del comparto Funzioni locali, inquadrando il profilo nell'area funzionari e delle elevate qualificazioni»;
g) all'articolo 16, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-ter.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità».
Art. 19-sexies.
(Procedure concorsuali per la stabilizzazione e l'assunzione di personale)
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena integrazione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito, per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado, indice una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla stabilizzazione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e all'assunzione di nuovo personale.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, per quanto afferisce ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali, indicono apposite procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate all'assunzione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. La spesa per il personale assunto a seguito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo non è computata ai fini della determinazione del valore della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Alle procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che risultano titolari della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, costituiscono ulteriori elementi da valorizzare nell'ambito dell'attribuzione del punteggio delle procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 2:
a) per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale, l'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni non inferiore a 900 ore;
b) per gli assistenti per il metodo di lettura e di scritture Braille, l'attestazione di una formazione in tale metodo non inferiore a 900 ore;
c) per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali o nella comunicazione aumentativa e alternativa;
d) tutti i titoli conseguiti nel rispetto delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.
6. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono bandite da ciascun ente locale ai sensi della normativa vigente.
7. Per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 nonché i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 19-septies.
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-sexies, comma 1 e 2 della presente legge, si provvede attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura massima di 600 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 20 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
19.01. Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Mari, Zaratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
b) al comma 3-ter.1, le parole: «Gli enti locali ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede» e le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
c) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, ovvero delle risorse allo scopo assegnate alle stesse dalla regione Calabria, o comunque delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate ai sensi del comma 3-quinquies, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) al comma 3-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo e al terzo periodo, le parole «e 3-ter.1» sono sostituite dalle seguenti: «3-ter.1 e 3-quater.1»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria.»
2. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, per l'anno 2025, nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, nell'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.02. Cannizzaro, Loizzo, Mollicone.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
b) al comma 3-ter.1, le parole: «Gli enti locali ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede» e le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
c) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quater-1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, ovvero delle risorse allo scopo assegnate alle stesse dalla regione Calabria, o comunque delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate ai sensi del comma 3-quinquies, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;»;
d) al comma 3-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo e al terzo periodo, le parole «e 3-ter.1» sono sostituite dalle seguenti: «3-ter.1 e 3-quater.1»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria.»
2. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.03. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art.19-bis.
(Misure in materia di comparti di contrattazione collettiva)
1. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028
19.04. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
19.05. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1, Programma 1.10, Azione «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare», apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.700.000.000;
CS: -1.700.000.000;
2026:
CP: -1.700.000.000;
CS: -1.700.000.000;
2027:
CP: -1.700.000.000;
CS: -1.700.000.000.
19.06. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4 e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2 a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2025.
19.07. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia
limitatamente al comma 4)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 1,7 miliardi di euro a decorrere dal 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
e) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati"».
19.08. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure di rafforzamento per le pubbliche amministrazioni in carenza di organico)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedono agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.
2. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute alla data del 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025.
3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 3, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
19.09. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo)
1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
b) alla lettera b):
1) al primo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
c) alle lettera c), al primo periodo le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro» e le parole: «50.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.480 di euro per l'anno 2025, 260,6 milioni di euro per l'anno 2027, 649,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 331,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.».
19.010. Alfonso Colucci, Torto, Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo)
1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
b) alla lettera b):
1) al primo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
c) alle lettera c), al primo periodo le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro» e le parole: «50.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, in ragione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 670 milioni di euro per l'anno 2025, 260,6 milioni di euro per l'anno 2027, 649,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 331,5 milioni di euro per l'anno 2029, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
19.011. Alfonso Colucci, Torto, Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
19.012. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di pubblico impiego)
1. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro, e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 199 milioni di euro
19.013. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale assunto dagli enti locali a valere su fondi PNRR)
1. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, a parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
19.014. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali)
1. All'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
19.015. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali)
1. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, per i patti di inclusione sociale, possono assumere a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2025, il personale che possegga i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e che abbia maturato, al 31 dicembre 2025, il requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.016. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure di anticipazione della armonizzazione previdenziale in favore del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 99, le parole: «al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».
c) al comma 100, le parole: «di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, pari a euro 32.528.339 per l'anno 2025, euro 32.544.865 per l'anno 2026 ed euro 28.962.802 per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
19.017. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di allineare progressivamente le retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle indennità corrisposte per i medesimi servizi agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
19.018. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, ai valori delle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.019. Pastorino.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*19.020. Pastorino.
*19.021. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Contributo di solidarietà Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dallo stato di crisi da sovraindebitamento)
1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.
3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.
4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025.
19.022. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Ridetermimazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso)
1. Al fine di assicurare la piena operatività e la continuità delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata in un numero massimo di 35 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 1 alta professionalità, 20 funzionari e 14 assistenti, e in un numero massimo di 71 unità di personale di sorveglianza, di cui 11 funzionari e 60 assistenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga agli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.023. Giglio Vigna, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani, Barabotti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di personale già dipendente della Croce rossa italiana)
1. Al personale già dipendente della Croce rossa italiana, transitato nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del calcolo e cumulo del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto, trova applicazione la normativa sulla mobilità obbligatoria.
2. Agli eventuali oneri conseguenti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in via residuale, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
19.024. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Trattamento fine servizio/rapporto ex dipendenti Croce rossa italiana)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale già dipendente della Croce Rossa Italiana, transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, viene erogato il trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto maturato nell'Amministrazione di provenienza ancorché in servizio nell'Amministrazione ricevente o in quiescenza in attesa di liquidazione.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
19.026. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei precari della Regione Siciliana)
1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «e ai vincoli» sono aggiunte le seguenti: «e divieti».
19.025. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
ART. 20.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
20.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 4.229.348 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ridotto di 95.570.519 euro per l'anno 2026 e 333 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 58.141.038 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
20.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Scotto, Furfaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121 sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è ridotto di 107.393.700 euro per l'anno 2026 e di 254.787.400 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
20.3. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 2.
20.4. Boschi, Del Barba, Gadda.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, possono chiedere di essere trattenuti in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età.
2-ter. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.
2-quater. Le previsioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano anche al personale indicato al comma 2-bis, già in quiescenza a decorrere da una data successiva al 1° settembre 2023. In tal caso, al predetto personale continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza ulteriori oneri per lo Stato.
2-quinquies. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno e, per il personale già in quiescenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2-sexies. L'accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio potrà comportare, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, la collocazione anche in sezioni o in settori diversi da quelli in cui gli interessati prestano o hanno prestato servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate e dovrà tener conto altresì delle possibilità di impiegare i richiedenti anche in attività di tutoraggio e per esigenze di formazione.
2-septies. Il compimento del settantesimo anno di età comporta comunque la decadenza da ogni incarico direttivo.
2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 116 milioni di euro per l'anno 2025 e di 196 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
20.5. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale nonché per consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2025-2027 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.
2-ter. Le procedure di cui al comma 2-bis, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2000.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
20.6. Soumahoro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per le maggiori esigenze connesse all'amministrazione della giustizia, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi –, è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, a valorizzare e stabilizzare mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici il personale addetto all'ufficio del processo, cancellieri esperti e assistenti giudiziari. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché 10.000.000 di euro per l'anno 2025 e 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dalla stabilizzazione e valorizzazione del contingente di personale di cui al primo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.500.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
20.7. Dori, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il personale del Ministero della giustizia, attualmente inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica). L'indennità di qualificazione del personale sopra indicato è determinata nei nuovi valori di area a cura della contrattazione integrativa ai sensi degli articoli 16, 45 e 52 del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
20.8. Dori, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:>
«1-ter. Il personale del Ministero della giustizia, già inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 – confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica) e ad invarianza economica all'interno di una specifica famiglia professionale. L'indennità di qualificazione professionale del personale sopra indicato è determinata sulla base dei nuovi valori a cura della contrattazione integrativa previsti per i funzionari posti in area terza».
20.9. Giagoni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Allo scopo di adeguare le strutture del Ministero della giustizia nella provincia di Barletta-Andria-Trani e di ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per il triennio 2025-2027 per l'adeguamento della dotazione organica della Procura stessa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 mila euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
20.10. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale dei Centri per l'impiego)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'effettivo potenziamento dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di favorire la programmazione delle attività dei Centri per l'impiego su base pluriennale, a decorrere dall'anno 2025, i decreti interministeriali attuativi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, assegnano alle regioni e province autonome le risorse su base triennale, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza.
*20.01. Fossi.
*20.02. Pella, Cannizzaro.
*20.03. Manes.
*20.04. Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**20.05. Mari, Grimaldi.
**20.06. Graziano, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. con le seguenti: di 99 milioni di euro nel 2025 e di 179 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
20.07. Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
20.08. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 in forza all'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*20.022. Tucci, Sergio Costa, Baldino, Lomuti, Pellegrini, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
*20.09. Padovani, Maiorano, Cerreto, Testa, Iaia.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di organizzazione della questura di Vicenza)
1. Al fine di incrementare la qualità dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento dei lavori di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità (TAV) nel territorio della provincia di Vicenza, ai fini di dotazione di personale e remunerazione economica, è autorizzata in via straordinaria sino al 1° gennaio 2027, ovvero fino al termine dei lavori di realizzazione della predetta infrastruttura, l'organizzazione della questura di Vicenza nel «Modulo A» ai sensi della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta le opportune misure per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo anche in riferimento all'individuazione delle modalità di integrazione di nuove unità di personale, ove previste dalla nuova modalità organizzativa.
20.010. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di ricambio del personale della questura di Vicenza)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento dei lavori di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità (TAV) nel territorio della provincia di Vicenza, nonché per far fronte alla cessazione dal servizio per pensionamento del personale della questura di Vicenza, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria di personale per la questura di Vicenza nei relativi ruoli iniziali della Polizia di Stato per l'anno 2025 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio a decorrere dall'anno 2025, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione di unità della Polizia di Stato approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2022, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.
20.011. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Assunzione personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel ruolo di funzionario del Ministero giustizia)
1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
20.012. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Estensione delle mansioni dell'Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)
1. Gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, sono impiegati anche a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
20.013. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per il personale del Ministero dell'interno)
1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli accresciuti impegni delle questure e delle prefetture, al fine di garantire la continuità e l'efficienza e non disperdere le professionalità acquisite, il Ministero dell'interno è autorizzato ad adottare le misure organizzative al fine di procedere, nell'anno 2025, alla stabilizzazione del personale già impiegato, per un periodo non inferiore a un anno, a tempo determinato, anche nella forma del contratto di somministrazione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
20.014. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. All'attuazione del presente comma si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma, 2 della presente legge.
20.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Ampliamento pianta organica e assunzioni mediatore culturale)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 nonché dell'incremento dei numeri dei suicidi, la pianta organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, destinata al ruolo di mediatore culturale è aumentata fino al contingente di 300 unità.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, le relative procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 233 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate al ruolo di mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
3. Alle assunzioni finalizzate all'attuazione del comma 1, si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.
20.016. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Supporto psicologico permanente alla polizia penitenziaria)
1. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria, in considerazione dell'elevato livello di stress e difficoltà che quotidianamente gli stessi sono costretti a fronteggiare, presso ogni istituto di pena è introdotto in via strutturale un servizio di supporto psicologico per gli agenti di Polizia penitenziaria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del