EDIZIONE PROVVISORIA
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
(C. 2112-bis Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
14 novembre 2024
ART. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Fra gli investimenti sono considerati gli interventi per il sostegno demografico e la natalità. Il Ministero per le pari opportunità e la famiglia provvede entro sessanta giorni all'emanazione di linee guida, anche ai sensi del comma 9, lettera b), per la valutazione di tali investimenti.».
1.1. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 33 per cento.
Conseguentemente, agli oneri pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo.»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis).
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».
e) all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
8. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro»;
9. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
2.1. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 33 per cento.
2.2. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
Conseguentemente, ai maggiori oneri quantificati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2.3. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, nel limite massimo di spesa di 300 euro;».
Conseguentemente, in relazione agli oneri stimati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.4. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In via sperimentale per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è ridotta al 33 per cento e si applica agli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:
2025:
CP: -2.300.000.000;
CS: -2.300.000.000;
2026:
CP: -2.300.000.000;
CS: -2.300.000.000;
2027:
CP: -2.300.000.000;
CS: -2.300.000.000.
2.5. Pella, Cannizzaro, Barelli, Casasco.
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Nel caso in cui i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rientranti nel riconoscimento della somma di cui al comma 3 o della detrazione di cui al comma 5, non siano in possesso dei requisiti, possono fornire apposita dichiarazione ai sostituti di imposta per la non fruizione della detta somma o detrazione. In presenza della dichiarazione di cui al precedente periodo, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non procederanno al riconoscimento in via automatica. Qualora la somma di cui al comma 3 o la detrazione di cui al comma 5 sia dovuta, i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), possono richiedere il riconoscimento in via automatica nell'apposita dichiarazione dei redditi.
2.6. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 3, dopo le parole: «delle dichiarazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4,».
2.7. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'indennità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che convivono con almeno una persona tra quelle indicate nell'articolo 433 del codice civile e che si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al presente comma, i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente al pagamento della mensilità relativa al mese di marzo. Trovano applicazione le modalità e le condizioni di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto-legge n. 113 del 2024.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla disposizione stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2025.
2.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale».
*2.9. Gatta, Castiglione, Nevi, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*2.10. Malaguti.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.200»;
d) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.11. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, in relazione ai derivanti oneri pari a 146,2 milioni di euro per l'anno 2026, 222,8 milioni di euro per l'anno 2027, 301,8 milioni di euro per l'anno 2028, 380,8 milioni di euro per l'anno 2029, 459,8 milioni di euro per l'anno 2030, 538,8 milioni di euro per l'anno 2031, 617,8 milioni di euro per l'anno 2032, 696,8 milioni di euro per l'anno 2033, 775,8 milioni di euro per l'anno 2034, 854,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 795,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 121, sopprimere le parole: di 200 milioni annui a decorrere dal 2026.
2.12. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2.13. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 9.
2.14. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 1, sopprimere le parole da: Fermi fino a: agevolativa,
*2.15. Cesa.
*2.16. Lupi, Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: , o almeno fino alla fine del periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) 1,15 se nel nucleo familiare sono presenti più di tre figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d-ter) 0,30 in aggiunta ai coefficienti previsti dalle lettere a), b), c), d) e d-bis) per ogni figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 380 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 535 milioni di euro per l'anno 2027.
2.17. Rossello, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, sopprimere la parola: sanitarie.
2.18. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Conseguentemente:
al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, sopprimere il primo periodo;
al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024;
in relazione agli oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e 350 milioni a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.19. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono escluse, altresì, dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico, riguardanti la unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e le relative pertinenze o del proprio coniuge, se conviventi.
Conseguentemente:
al comma 5, sopprimere il primo periodo;
al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
b) in relazione agli oneri pari a 60 milioni per l'anno 2026, 105 milioni per l'anno 2027, 150 milioni per l'anno 2028, 130 milioni per l'anno 2029, 210 milioni per l'anno 2030, 250 milioni per l'anno 2031, 300 milioni per l'anno 2032, 350 milioni per l'anno 2033, 370 milioni di euro per l'anno 2034, 420 milioni di euro per l'anno 2035 e 440 milioni di euro a decorrere dal 2036, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.20. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché;
in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.21. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 150 milioni di euro a decorrere dal 2028, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.22. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-ter);
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*2.23. Nevi, Cannizzaro, Pella.
*2.24. Manzi, Malavasi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-ter);
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.25. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese di istruzione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere e), e-bis) ed e-ter).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 24.
2.26. Bonetti.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 155 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.27. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le somme per investimenti in start-up innovative detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le somme per investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.28. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Sono in ogni caso esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli investimenti in start-up innovative effettuati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché gli investimenti in piccole e medie imprese innovative effettuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 38, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*2.29. Stefanazzi.
*2.30. Pastorella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le detrazioni relative agli investimenti in start-up innovative e per le detrazioni relative agli investimenti in piccole e medie imprese innovative.
2.31. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative.
2.32. Del Barba, Boschi, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 aggiungere le seguenti: , nonché delle relative eventuali future surroghe.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.33. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
2.34. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per il personale aeronavigante delle forze di polizia, le indennità di volo di cui agli articoli 5, 6 e 13 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Tali indennità sono cumulabili per intero con l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121. È altresì riconosciuta la contribuzione previdenziale sulla quota esente, al fine di garantire una copertura previdenziale completa.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.000.000 di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui all'articolo 121, comma 2 della presente legge.
2.36. Mura.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, agli oneri pari a 393,5 milioni di euro per l'anno 2025, 630,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 586,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2026.;
b) all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
2.37. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sopprimere il comma 10.
2.38. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 20 per cento per ciascun importo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri stimati in 1,1 miliardi a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2.39. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 10, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) alla lettera c), sono premesse le seguenti parole: «per gli anni 2025, 2026 e 2027, 200 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fino al compimento del ventunesimo anno di età;»;
Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 16.500 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033.
2.40. Rossello, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) alla lettera c), le parole da: «950 euro» fino a: «a 21 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
2.41. Milani, Rampelli.
Al comma 10, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, riconosciuta, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 102,6 milioni di euro per l'anno 2025, 136 milioni di euro per l'anno 2026 e 126,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026 e di 73,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.42. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026 e di 73,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.43. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 102,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 136 milioni di euro per l'anno 2026 e di 126,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché fondo per interventi strutturali di politica economica.
2.44. Guerra, Furfaro.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 106,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026 e di 73,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.45. Soumahoro, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 64 milioni di euro per l'anno 2026, di 73,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2.46. Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: «a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.47. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, al comma 1, lettera e-bis), dopo le parole: «a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis si provvede in base a quanto previsto dal Capo III del presente Titolo.
*2.48. Rossello, Pella, Cannizzaro.
*2.49. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 319,3 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sul maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettera a), del presente articolo.
10-ter. Le maggiori risorse di cui al comma 10-bis sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge 27 aprile 2022, n. 32.
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 319,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.50. Bonetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), le parole: «tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 3 e 25 anni».
2.51. Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caso, Orrico.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per i ragazzi di età compresa da 5 e 18 anni» sono inserite le seguenti: «e per famigliari con invalidità superiore al 60 per cento o che si trovano in una condizione di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2.52. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-quinquies), è riconosciuta fino a limite massimo di spesa di 400 euro e con riferimento ai ragazzi di età compresa tra 3 e 21 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.53. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Amato, Caso, Orrico.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;».
2.54. Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli oneri indicati alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque dei parenti in linea retta e di tutti coloro che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.55. Cesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'interno del nucleo familiare regolarmente residente è possibile compensare i crediti e i debiti fiscali all'interno della denuncia dei redditi per il periodo d'imposta 2025, 2026 e 2027. Le modalità sono indicate da un'apposita Circolare dell'Agenzia delle entrate.
2.56. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) le spese veterinarie superiori a 60 euro fino all'importo di 5.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
2.57. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «La detrazione di cui ai precedenti periodi spetta anche laddove l'acquisto è stato effettuato in favore di un soggetto non fiscalmente a carico dell'acquirente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.59. Zurzolo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per i residenti nei comuni montani o nelle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il canone di concessione di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato in 70 euro a decorrere dall'anno 2025.
10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri altimetrico e delle aree interne sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici.
10-quater. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al comma 2. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.000.000;
2026: -4.000.000;
2027: -4.000.000.
2.60. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, le parole: «Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° luglio al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate».
2.61. La Porta.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Agevolazione fiscale giovani under 30)
1. Per l'anno 2025, per i giovani under 30 con redditi fino a 25.000 euro è concessa una riduzione di tre punti percentuali, dal 23 per cento al 20 per cento, dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.01. Lupi, Semenzato, Pisano, Bicchielli, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La deduzione delle spese di cui al comma 1 del datore di lavoro previste dalla contrattazione decentrata a favore di lavoratori con figli, dal concepimento fino al compimento del ventesimo anno se a carico, è incrementata del 30 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 120 milioni di euro per l'anno 2025.».
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.02. Cesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazioni per i familiari fiscalmente a carico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.»;
b) alla lettera d), il primo periodo è sostituito dal seguente: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.».
2.03. Mari, Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000»;
b) al comma 57, lettera d), dopo le parole: «ad associazioni» sono aggiunte le seguenti: «con più di cinque associati»;
Conseguentemente, agli oneri stimati in 110 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2.04. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Perequazione del regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa)
1. All'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
2.05. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Conseguentemente, agli oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per l'anno 2026, di 170 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2.06. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a euro 10.000.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento della spesa.
3. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è abrogata.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimate in 355 milioni euro annui, sono utilizzate a integrazione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2004.
2.08. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. Dal 1° gennaio 2025 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a 10.000 euro.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
3. Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è abrogata.
2.09. Cannizzaro, Pella, Mazzetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. In deroga all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettera b-bis), per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a euro 10.000. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
Conseguentemente, in relazione agli oneri finanziari, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 230 milioni di euro per l'anno 2027, di 460 milioni di euro per l'anno 2028, 690 milioni di euro per l'anno 2029, 690 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, 460 milioni di euro per l'anno 2037 e di 230 milioni di euro per l'anno 2038, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2026;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2.010. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale).
1. Dal 1° gennaio 2025 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 50 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a 10.000 euro.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
3. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è soppressa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.011. De Luca.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022)
1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto, comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.
2.012. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Differimento applicazione imposta sul consumo di bevande analcoliche prodotte con edulcorante)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 183 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 39,7 milioni di euro per il 2028, 7,8 milioni di euro per il 2029 e 8,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.014. Pella, Cannizzaro, Nevi, Gatta.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Differimento applicazione imposta sul consumo di bevande analcoliche prodotte con edulcorante)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2026».
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.015. Pella, Cannizzaro, Nevi, Gatta.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di allineamento dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale con quello di origine animale)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter.1) è aggiunto il seguente:
«1-ter.2) bevande sostitutive del latte a base vegetale».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
2.016. Dori, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di allineamento dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale con quello di origine animale)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter.1) è aggiunto il seguente:
«1-ter.2) bevande sostitutive del latte a base vegetale».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 190 milioni.
2.017. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure in materia di imposte)
1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-octies) sono aggiunti i seguenti numeri:
«1-novies) alimenti per animali da compagnia;
1-decies) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
2.018. Dori, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento della riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2.019. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)
1. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti agli ISA e/o parametri, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali, è effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al comma 2 si intende riferito al volume d'affari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendone le condizioni, si applicano ai contribuenti che:
a) nel periodo d'imposta 2025 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 270.000 euro;
b) nel periodo d'imposta 2026 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 370.000 euro;
c) nel periodo d'imposta 2027 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 470.000 euro.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 189 milioni di euro per l'anno 2025, di 129,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 134,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 419,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 619,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025:
all'articolo 121, sopprimere il comma 2;
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.2 – Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -310.700.000;
CS: -310.700.000;
2026:
CP: -290.000.000;
CS: -290.000.000:
2027:
CP: -285.000.000:
CS: -285.000.000.
2.020. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
Art. 2-bis.
(Estensione del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni)
1. All'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «85.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro».
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.021. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure in materia di regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 35 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 115 milioni di euro.
2.022. Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Regime fiscale forfetario)
1. I commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
2.023. Grimaldi, Mari.
ART. 3.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2023, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:
a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento;
b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.
7-quater. Per le finalità di cui al comma 7-bis e 7-ter è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2025, e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3.1. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «ai relativi albi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».
Conseguentemente, è ridotto di un milione di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
3.2. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Canone RAI)
1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 430 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 120 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, e, quanto a 310 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.015. Marattin.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Iva agevolata prestazioni veterinarie)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:
«127-vicies) le prestazioni veterinarie afferenti al codice Ateco 75.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
3.01. D'Alfonso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «alle quali hanno diritto» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione delle prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. A tal fine è autorizzata, come limite massimo, la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 120 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
3.02. Manes.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Liberalizzazione dei BTP in favore del retail)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dopo le parole: «il sistema di collocamento» sono inserite le seguenti: «, anche diretto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,».
2. Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216.
3. Ai fini del collocamento diretto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dal comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di un'apposita piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della piattaforma informatica di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2025 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 1 milione per l'anno 2025 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
6. Al fine di incentivare il collocamento diretto dei titoli di Stato, è introdotta la categoria dei «Piccoli Intermediari di Titoli di Stato» (PITS), autorizzati a operare nel collocamento dei titoli di Stato per conto dei risparmiatori.
7. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato (PITS) includono centri di assistenza fiscale (CAF), commercialisti, associazioni di consumatori e patronati.
8. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato devono ottenere un'abilitazione certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), concessa a seguito di un corso di formazione e del superamento di un esame specifico, definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Ciascun Piccolo Intermediario di Titoli di Stato può collocare un massimo di 1 milione di euro all'anno per ciascun cliente.
10. Ai Piccoli Intermediari di Titoli di Stato viene riconosciuta dallo Stato una percentuale dello 0,5 per cento sul debito collocato per ciascuna transazione effettuata, ad eccezione dei BOT.
11. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato operano come delegati presso l'account dell'investitore sulla piattaforma digitale istituita ai sensi del comma 3.
12. I Piccoli Intermediari di Titoli di Stato sono autorizzati a intermediare esclusivamente titoli di Stato italiani.
13. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dai commi 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme contenute in questo articolo, sono definiti i criteri attuativi in relazione ai commi da 3 a 12.
3.03. Lai, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
3.04. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute e di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2025 nella seguente misura:
a) due terzi al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;
b) un terzo per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.
3.05. Zanella, Grimaldi, Piccolotti, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono interamente a decorrere dall'anno 2025 al Fondo sanitario nazionale (FSN), al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo sanitario nazionale)
1. Il Fondo sanitario nazionale è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2025, dalle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 3-bis della presente legge.
3.06. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. Le società sportive a partecipazione popolare nelle quali e gli enti a partecipazione popolare ove in ragione della forma organizzativa prescelta, almeno il 51 per cento delle azioni è detenuta da azionisti in possesso di una sola azione.
2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50,00 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefìci fiscali previsti dal comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.
5. All'onere del presente articolo, e nei limiti di 180 milioni di euro per il 2025 e 270 milioni a decorrere dal 2026, si provvede per 80 milioni di euro dall'anno 2025 nell'ambito del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché mediante riduzione di 100 milioni per l'anno 2025 e 190 milioni di euro dall'anno 2026 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, sono sostituite dalle seguenti: di 10 milioni di euro a decorrere dal 2026.
3.07. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Semplificazioni in materia di Iva)
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-quater), è aggiunto il seguente:
«6-quinquies) per le attività d'insegnamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.».
3.08. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Applicazione della misura dell'inversione contabile agli appalti nel settore della logistica)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quinquies) inserire la seguente:
«a-sexies) alle prestazioni di servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione di pacchi o invii postali.».
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
3.09. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti dei professionisti per malattia o infortunio)
1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), le parole: «albi professionali», sono sostituite con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
3.010. Guerra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni per l'accesso al bilanciamento alimentare)
1. Al fine di rendere progressivamente accessibile a tutti i cittadini, comprese le persone intolleranti al lattosio, affette da patologie metaboliche e da manifestazioni sintomatiche determinate dal lattosio, una nutrizione bilanciata anche attraverso l'apporto fornito dalle proteine vegetali, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
«11-bis) alimenti liquidi puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diversi dai succhi.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3.011. Cavandoli, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Esenzione Iva per enti del Terzo settore)
1. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
3.012. Grimaldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 71, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 650 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificatamente destinata alla promozione di iniziative degli enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2-ter. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro per il 2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2-quater. Agli oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le risorse rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 3-bis della presente legge.
3.013. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subìto una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo».
3.014. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 4.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 103,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 131,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
4.1. Marattin.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 121, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) all'articolo 121, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché fondo per interventi strutturali di politica economica.
4.2. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, Lai, Mancini, Roggiani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Imposta sul traffico internet e imposta sulla raccolta pubblicitaria online)
1. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.
2. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 3 e 4.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:
a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale, non inferiore al valore medio maggiorato del 50 per cento, superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;
b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, applicabile in via esclusiva alle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come «gatekeeper» dalla Commissione europea nell'anno precedente, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle medesime aziende.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 3, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
5. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 1.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 5.
4.3. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.4. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 51,6 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*4.5. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*4.6. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 68,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
**4.7. Pella, Cannizzaro, Nevi, Casasco, Battistoni.
**4.8. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
**4.9. Del Barba, Gadda.
**4.10. Pastorella, Bonetti.
**4.11. Gubitosa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4.12. Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 1.
4.13. Stefanazzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 200.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.500.000».
1-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.14. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 40.000.000.».
4.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice e, ad eccezione del primo mese di vita del bambino durante il quale sussiste l'obbligo di fruirne congiuntamente con la madre, è fruibile fino a dodici mesi dalla nascita del figlio, anche congiuntamente con la madre e secondo le medesime modalità. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sull'articolo 4, comma 1, della presente legge.».
4.16. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 36, dopo le parole: realizzano ricavi, aggiungere le seguenti: , superiori a 50 milioni di euro annui;
b) sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento. L'imposta sostitutiva di è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
Conseguentemente:
al comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: c), c-bis) e c-ter) sono sostituite dalle seguenti: c), c-bis), c-ter) e c-sexies);
all'articolo 121 comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 51,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 131,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
4.17. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal pagamento la concessionaria del servizio pubblico, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana e aventi titolo ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.
4.18. Pella, Cannizzaro, Barelli, Nevi, Casasco.
Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, le seguenti parole: superiori a 5.164.569 euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.19. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 37-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche da parte di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale, come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per lo scambio di cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni altra attività strumentale e connessa».
1-ter. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 1-bis, o da essa risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.20. Coppo, Loperfido, Giovine, Comba, Mascaretti, Maullu, Fabrizio Rossi, Volpi, Malagola, Ambrosi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le imprese il cui ammontare complessivo di ricavi sia inferiore a 5.164.569 euro, ovvero, in caso di imprese di nuova costituzione, per i primi due anni di imposta.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.21. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero delle attività produttive e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, un decreto con il quale, analizzata la redditività media del settore, definisce criteri impositivi di maggior favore per le imprese con ricavi globali inferiori a 750 milioni di euro di cui 5,5 milioni prodotti in Italia, comunque esentando dall'imposta le nuove imprese nei primi 3 anni fiscali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4.29. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, agli oneri pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 103,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4.22. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 6, primo periodo, le parole: «c), c-bis) e c-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «c), c-bis), c-ter) e c-sexies)»;
c) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)». La disposizione di cui al periodo precedente è norma di interpretazione autentica.
2-ter. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
2-quater. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
2-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
2-sexies. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
2-septies. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dai commi da 2-bis a 2-sexies, o da essi risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.23. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione limitatamente al comma 2-septies)
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)».
4.24. Pella, Cannizzaro.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, articolo 67, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) al comma 9-bis, articolo 68, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)». La presente disposizione è norma di interpretazione autentica.
2-ter. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
2-quater. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
2-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
2-sexies. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
2-septies. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dai commi dal 2 al comma 2-sexies, o da essa risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.25. Coppo, Loperfido, Giovine, Comba, Mascaretti, Maullu, Fabrizio Rossi, Volpi, Malagola, Ambrosi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione limitatamente al comma 2-septies)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di prestatori di servizi di cripto-attività e di fornitori di servizi di asset virtuali e le associazioni dei consumatori, al fine di valutare iniziative congiunte per incentivare l'educazione finanziaria di cittadini e utenti ad un utilizzo consapevole di piattaforme e strumenti afferenti al mondo delle cripto-attività. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 16,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 16,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4.26. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 2, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 28 per cento.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di prestatori di servizi di cripto-attività e di fornitori di servizi di asset virtuali e le associazioni dei consumatori, al fine di valutare iniziative congiunte per incentivare l'educazione finanziaria di cittadini e utenti ad un utilizzo consapevole di piattaforme e strumenti afferenti al mondo delle cripto-attività. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -14.700.000;
2026: -14.700.000;
2027: -14.700.000.
4.28. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 26, comma 5, si applicano le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni anche non effettuate in sostanziale continuità.”».
4.01. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)
1. All'articolo 3 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «aliquota del 26 per cento» sono inserite le seguenti: «, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, ridotta al 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e al 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni.»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma precedente si applicano a decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell'investimento, ovvero dall'undicesimo.
1-ter. Nei casi di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre1997, n. 461, i soggetti abilitati applicano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell'investimento l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell'investimento, ovvero dall'undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.
4.02. Marattin.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Tassazione sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;
b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;
2) al quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento» e le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;
3) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzate per interventi di sostegno alle politiche abitative e il contrasto del disagio abitativo.
4.03. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per la tutela dei sistemi informatici)
1. Il comma 3 dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633. è abrogato.
4.05. Roggiani, Ascani, Casu.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione di Iva all'esercizio d'impresa per gli enti del Terzo settore)
1. All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;» sono aggiunte le seguenti: «le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117».
4.07. Grimaldi, Dori, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.
2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.
3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.
4.08. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1 e per inidoneità della compensazione)
ART. 5.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «comma 1», secondo periodo, sostituire le parole: all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con le seguenti: agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei dottori agronomi e dei dottori forestali
5.2. De Palma, Castiglione, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative è data la facoltà, anche ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, di rideterminare il valore delle attività esistenti sul demanio con aliquota al 16 per cento nelle medesime modalità previste dal comma 1, lettera a).
5.3. Stefanazzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di regime civilistico dei REITs)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche mediante il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.01. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di regime civilistico dei REITs)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche mediante il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante il pagamento dell'imposta di ingresso prevista dal comma 126 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5.02. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'Imu per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.».
2. Ai fini del computo della quota comunale dell'imposta, determinata sulla base dell'aliquota disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 753, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili non tenendo conto della riduzione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.03. Gnassi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'Imu per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*5.04. Simiani, Bonafè.
*5.05. Boscaini, Pella, Cannizzaro.
*5.06. Candiani, Montemagni, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*5.07. Serracchiani.
*5.08. Rosato.
*5.09. Loperfido.
*5.010. Santillo, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Deducibilità per le imprese del valore dell'alloggio fornito ai dipendenti stagionali)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 15,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.011. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rilevanza fiscale del servizio alloggio per lavoratori stagionali)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -16.000.000;
2026: -16.000.000;
2027: -16.000.000.
5.012. Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
5.014. Caramanna.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)
1. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «da parte del possessore» sono inserite le seguenti: «nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 2,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.015. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale sopprimere le parole: «o colpa grave».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.016. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296)
1. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*5.017. Ubaldo Pagano.
*5.018. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Cedolare secca sugli affitti)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il secondo periodo;
b) al terzo periodo, sostituire le parole da: «nei comuni» fino a: «programmazione economica» con le seguenti:«su tutto il territorio nazionale».
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le parole: «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di tutto il territorio nazionale»
5.019. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per favorire investimenti in Italia da parte di lavoratori impatriati)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. I soggetti che alternativamente:
a) siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure;
b) siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
1) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100.000 euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti per almeno cinque anni;
2) abbiano effettuato un investimento pari ad almeno 100.000 euro in uno dei piani di risparmio a lungo termine identificati dai comma 101 o 104 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, o dal comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti per almeno cinque anni, e in caso di rimborso a reinvestire il controvalore conseguito in strumenti equivalenti entro novanta giorni dal rimborso;
3) abbiano acquistato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 500.000 euro di buoni del tesoro poliennali con scadenza pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Il soggetto si impegna a non vendere tali titoli per almeno cinque anni
4) abbiano effettuato un'erogazione liberale in denaro pari ad almeno 50.000 euro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023)
possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori 3 periodi d'imposta. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari a 1 per cento del reddito imponibile Irpef relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Gli importi di cui ai numeri da 1) a 4) sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.».
5.020. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche ai termini di prescrizione dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato)
1. Al fine di tutelare il risparmio, compreso il diritto dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati, i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi venticinque anni dalla data di scadenza dei titoli stessi. I buoni dematerializzati non si prescrivono in quanto vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell'intestatario.
2. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti in essere per i quali non siano ancora decorsi i termini decennali di prescrizione.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.
5.021. Andreuzza, Cavandoli, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Bagnai, Toccalini, Gusmeroli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota Iva per la promozione della mobilità sostenibile)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 1-ter), aggiungere il seguente:
«1-quater. Prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di sharing mobility, car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.022. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota Iva per il latte vegetale)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 1-ter), aggiungere il seguente:
«1-quater) latte vegetale destinato all'alimentazione.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.023. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rideterminazione della misura del canone annuo demaniale marittimo)
1. Al comma 1, lettera b), numero 1), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i numeri 1.1), 1.2) e 1.3) sono sostituiti dai seguenti:
«1.1) area scoperta: euro 5,58 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,86 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,30 al metro quadrato per la categoria A; euro 3,10 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 14,45 al metro quadrato per la categoria A; euro 6,62 al metro quadrato per la categoria B.».
5.024. Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rendita catastale per impianti fotovoltaici installati su immobili strumentali all'attività d'impresa)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.
5.025. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di società a partecipazione pubblica)
1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 400.000».
5.026. Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Lupi, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 25, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto» sono inserite le seguenti: «e quelli impiegati negli impianti centralizzati per usi industriali alla Tabella A allegata, numero 15, inviati a destinatari muniti di licenza fiscale e non oggetto di vendita al minuto».
1-ter. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Sono ammessi i trasferimenti dei gas di petrolio liquefatti denaturati tra depositi commerciali, fermo restando l'obbligo di comunicazione.».
6.1. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Detassazione dei benefici derivanti dalla contrattazione di secondo livello)
1. A decorrere dall'anno 2025, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti collettivi nazionali dei lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 1.800 milioni di euro.
6.01. Marattin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. All'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di quarantacinque giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di quindici giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.03. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
ART. 7.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 94,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 122,8 milioni di euro per il 2026, 80,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
7.1. Marattin.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027, si assume il 10 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 20 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 1 ma non a 60 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 61 g/km ma non a 160 g/km, la predetta percentuale è elevata al 30 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 161 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento, mentre per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento;»
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: “per i veicoli” sono aggiunte le seguenti: “con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 0 e 60 g/km”;
2) alla lettera b), numero 2), terzo periodo, le parole: “nella misura del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 40 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 30 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km”;
3) alla lettera b), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: “euro 25.822,84” con le seguenti: “euro 26.000” e aggiungere dopo le parole: “rappresentanti di commercio” le seguenti: “o nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o autoveicoli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).”;
4) alla lettera b-bis), le parole: “nella misura del 70 percento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'80 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 75 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km”.».
Conseguentemente, agli oneri valutati in 110 milioni per l'anno 2025 e 127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025, 73 milioni di euro per l'anno 2026, 73 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2028.
7.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Baldino.
Al comma 1, il capoverso lettera a) è sostituito dal seguente:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 percento dell'importo corrispondente alla fascia di emissioni oltre 61 g/km, ridotta al 20 per cento in caso di assegnazione di veicoli compresi nella fascia 21-60 g/km e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli nella fascia 0-20 g/km, ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli a metano ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;.
7.5. Raimondo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: di nuova immatricolazione
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in e, fino all'anno 2028, al 30 per cento per i veicoli elettrici ibridi, diversi dai plug-in, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 160 g/km.
*7.6. Pella, Cannizzaro, Casasco.
*7.8. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: di nuova immatricolazione, aggiungere le seguenti: o di nuova trasformazione;
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: esclusivamente elettrica sono aggiunte le seguenti: e, in virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, per i veicoli a metano.
7.10. Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, dopo le parole: si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente aggiungere le seguenti: alla fascia di emissioni oltre 61 g/km, ridotta al 20 per cento in caso di assegnazione di veicoli compresi nella fascia 21-60 g/km e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli nella fascia 0-20 g/km,.
7.11. Raimondo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
7.12. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), dopo il primo periodo, inserire i seguenti: La predetta percentuale è elevata al 60 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 70 percento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari all'80 per cento.
7.14. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, dopo le parole: esclusivamente elettrica e aggiungere le seguenti: per i veicoli a bio-metano ovvero.
*7.17. Squeri, Pella, Cannizzaro.
*7.18. Dondi, Loperfido.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, dopo le parole: a trazione esclusivamente elettrica aggiungere le seguenti: e per i veicoli a bio-metano.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
7.19. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
7.20. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: e al 20 per cento con le seguenti: e al 50 per cento.
7.21. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, dopo le parole: documenti programmatici inserire le seguenti: , nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.
7.22. Rotelli.
Al comma 2, capoverso 127-sexiesdecies), sopprimere le parole: senza recupero efficiente di energia.
*7.23. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*7.24. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle detrazioni fiscali di qualsiasi genere le caldaie a condensazioni a gas e tutti i sistemi termici finalizzati al riscaldamento alimentati a fonti fossili.
2-ter. A partire dal 1° gennaio 2025, all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «7 per cento» a: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 20 per cento».
2-quater. A partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 19, comma3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
2-quinquies. A partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 19, comma 6-bis) del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
2-sexies. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le esenzioni dal pagamento delle accise su:
a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;
b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione;
c) su GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.
7.26. Bonelli, Grimaldi, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte II:
1) al numero 19) sostituire le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» con le seguenti: «prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e normative unionali e nazionali seguenti»;
2. dopo il numero 19) è inserito il seguente:
«19-bis) prodotti biologici certificati»;
b) alla Parte III sopprimere il numero 110.
7.28. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 9 marzo 2022 n. 23 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2-ter. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta potranno richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, sono coperti dall'aumento delle aliquote IVA di cui al precedente comma 2.
7.30. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le risorse derivanti dalle maggiori entrate del capitolo 1203 articolo 01 dello stato di previsione delle entrate, derivanti dall'applicazione del comma 2, nei limiti di 100 milioni di euro all'anno, sono assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'istituzione del Fondo per la promozione dell'economia circolare e per la gestione di eventi straordinari correlati all'ambiente e al clima. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono volte a finanziare interventi per la promozione dell'economia circolare ai sensi della Strategia nazionale per l'economia circolare, nonché di gestione contingente, da parte dei comuni, di eventi straordinari, correlati:
a) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
b) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
c) a crisi del ciclo dei rifiuti;
d) a fenomeni di dissesto idrogeologico.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 3 non possono essere impiegate per interventi già finanziati con risorse pubbliche.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, nonché sono stabiliti:
a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima;
b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) i criteri di priorità per l'assegnazione ai comuni richiedenti le risorse del fondo e per la formazione della relativa graduatoria;
d) le procedure di erogazione, monitoraggio, rendicontazione;
e) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.32. Pizzimenti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti ridotta attività delle centrali termoelettriche alimentate a carbone, per le quali è prevista la cessazione delle attività nell'anno 2025 in forza degli obiettivi di transizione energetica e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, a fronte dell'esigenza di garantire adeguati livelli operativi in ambito portuale, nonché la continuità dell'erogazione dei servizi tecnico nautici, delle operazioni e servizi portuali e delle attività del Corpo nazionale delle guardie ai fuochi, è riconosciuto alle società di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84 ovvero al servizio delle Guardie ai fuochi, un indennizzo per la riduzione delle prestazioni rese dalle medesime società dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, rispetto ai corrispondenti mesi degli anni 2022 e 2023.
4. Per le finalità di cui al comma 2-bis), è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di uno milione di euro per l'anno 2025. Le somme sono ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze prospettate dagli aventi diritto.
5. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede meditante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
7.33. Battilocchio, Caroppo, De Palma, Pittalis, Cappellacci, Gatta, Lovecchio, Bagnasco, Boscaini, Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incremento del limite di deducibilità di autovetture e flotte aziendali)
1. In deroga all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il triennio 2025-2027 la percentuale è elevata al 100 per cento e i limiti del costo di acquisizione ivi indicati sono raddoppiati nel caso di veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero.
2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
7.02. Simiani.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. L'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dall'articolo 195, comma 3, del Codice della strada è sospeso nel biennio 2025-2026 e che nel predetto biennio gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie restano fissati ai sensi del decreto ministeriale del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323, salvo successive modificazioni.
7.03. Cannizzaro, Caroppo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Tabella A, Parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «animali vivi destinati all'alimentazione umana», sono inserite le seguenti: «o al ripopolamento, anche a scopo venatorio, o all'immissione o alla reintroduzione, sempre a scopo venatorio;».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.04. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e quella d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione a bassissime emissioni inquinanti Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V è riconosciuto, per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del biocarburante liquido utilizzato tal quale per la alimentazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Agli oneri dal presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
7.05. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica dell'Unione europea in materia di ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell'uso di fonti di energia fossile;
b) rispettare i limiti emissivi, previsti per legge, anche mediante l'impiego di tecnologie BAT (quali ad esempio letto fluido/gassificazione/eccetera) e prevedere una gestione dei sottoprodotti, derivanti dai processi di trasformazione energetica, in linea con i principi di economia circolare;
c) proporre soluzioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70 percento dell'energia autoprodotta.
d) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell'uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
e) rispettare i criteri di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisca le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il Gestore dei servizi energetici effettua controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l'interruzione del finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai proventi ETS. Ove detti proventi non siano sufficienti, le risorse possono essere integrate fino a concorrenza dell'importo occorrente a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
7.07. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2025 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l'anno 2027 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;
e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul lavoro.
3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
7.08. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art.7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2024 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;
e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul lavoro.
3. Dai finanziamenti da parte del fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 2.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200.000 euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni per l'anno 2025 e di 199,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
7.09. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)
1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché di ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini ed accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2025 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro 200 per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009.
2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi «A» o «B» sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'Allegato I, rispettivamente, parti A e B del regolamento (UE) 740/2020.
3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2025.
4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025.
7.010. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ferrara, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per il rilascio della certificazione biologica)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 9 marzo 2022 n. 23 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta potranno richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.011. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 860 del codice civile, concernente la natura e il termine di prescrizione dei contributi dei proprietari nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica)
1. L'articolo 860 del codice civile si interpreta nel senso che i contributi dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche e sono sottoposti al regime di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4) del codice civile.
7.012. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali)
1. L'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici dove avviene la lavorazione industriale, le attività artigianali, agricole, agroindustriali e della pesca sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
7.013. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Prestiti e garanzie pubbliche di SACE e CDP)
1. A partire dal 1° gennaio 2025 i prestiti e le garanzie pubbliche di SACE e Cassa depositi e prestiti Spa, sono riconosciuti esclusivamente ad opere o infrastrutture che non prevedono investimenti sulle fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio.
7.014. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis
(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)
1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «nelle successive lettere da a) a b-sexies)»;
b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:
«b) a decorrere dall'anno di imposta 2025 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;
b-bis) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 70 per cento a decorrere dall'anno 2026; al 50 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-ter) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 60 per cento a decorrere dall'anno 2026, ed al 40 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quater) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, al 20 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, è pari allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2025 è pari al 30 per cento, al 15 per cento a decorrere dall'anno 2026, allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028.»
*7.015. Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
*7.016. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo >=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari all'80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
d) a decorrere dal 2025, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60.
**7.017. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**7.018. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies)»;
b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:
«b) a decorrere dall'anno di imposta 2025 per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;
b-bis) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 70 per cento a decorrere dall'anno 2026; al 50 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-ter) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 60 per cento a decorrere dall'anno 2026, ed al 40 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quater) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, al 20 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, è pari allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni di gCO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 15 per cento a decorrere dall'anno 2026, allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all'80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all'80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo ›=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 0; è pari all'80 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60
d) a decorrere dal 2025, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60
e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 60.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2025 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 gCO2/km per mezzo, NEDC, 116 gCO2/km WLTP, ai sensi del regolamento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) 116 gCO2/km a 120 gCO2/km: 1 per cento del costo del veicolo;
b) 121 gCO2/km a 125 gCO2/km: 2 per cento del costo del veicolo;
c) 126 gCO2/km a 130 gCO2/km: 3 per cento del costo del veicolo;
d) 131 gCO2/km a 135 gCO2/km: 4 per cento del costo del veicolo;
e) 136 gCO2/km a 140 gCO2/km: 5 per cento del costo del veicolo;
f) 141 gCO2/km a 145 gCO2/km: 6 per cento del costo del veicolo;
g) 146 gCO2/km a 150 gCO2/km: 7 per cento del costo del veicolo;
h) 151 gCO2/km a 155 gCO2/km: 8 per cento del costo del veicolo;
i) 156 gCO2/km a 160 gCO2/km: 9 per cento del costo del veicolo;
l) 161 gCO2/km a 165 gCO2/km: 10 per cento del costo del veicolo;
m) 166 gCO2/km a 170 gCO2/km: 11 per cento del costo del veicolo;
n) 171 gCO2/km a 175 gCO2/km: 12 per cento del costo del veicolo;
p) 176 gCO2/km a 180 gCO2/km: 13 per cento del costo del veicolo;
q) 181 gCO2/km a 185 gCO2/km: 14 per cento del costo del veicolo;
r) 186 gCO2/km a 190 gCO2/km: 15 per cento del costo del veicolo;
s) 191 gCO2/km a 195 gCO2/km: 16 per cento del costo del veicolo;
t) 196 gCO2/km a 200 gCO2/km: 17 per cento del costo del veicolo;
u) 201 gCO2/km a 205 gCO2/km: 18 per cento del costo del veicolo;
v) 206 gCO2/km a 210 gCO2/km: 19 per cento del costo del veicolo;
z) 211 gCO2/km a 215 gCO2/km: 20 per cento del costo del veicolo;
aa) oltre 216 gCO2/km: 21 per cento del costo del veicolo;
bb) i valori emissivi gCO2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 gCO2/km.
7.019. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all'80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all'80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
*7.020. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*7.021. Bonelli, Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)
1. A decorrere dall'anno di imposta 2025 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 gCO2/km per mezzo, NEDC, 116 gCO2/km WLTP, ai sensi del regolamento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) 116 gCO2/km a 120 gCO2/km: 1 per cento del costo del veicolo;
b) 121 gCO2/km a 125 gCO2/km: 2 per cento del costo del veicolo;
c) 126 gCO2/km a 130 gCO2/km: 3 per cento del costo del veicolo;
d) 131 gCO2/km a 135 gCO2/km: 4 per cento del costo del veicolo;
e) 136 gCO2/km a 140 gCO2/km: 5 per cento del costo del veicolo;
f) 141 gCO2/km a 145 gCO2/km: 6 per cento del costo del veicolo;
g) 146 gCO2/km a 150 gCO2/km: 7 per cento del costo del veicolo;
h) 151 gCO2/km a 155 gCO2/km: 8 per cento del costo del veicolo;
i) 156 gCO2/km a 160 gCO2/km: 9 per cento del costo del veicolo;
l) 161 gCO2/km a 165 gCO2/km: 10 per cento del costo del veicolo;
m) 166 gCO2/km a 170 gCO2/km: 11 per cento del costo del veicolo;
n) 171 gCO2/km a 175 gCO2/km: 12 per cento del costo del veicolo;
o) 176 gCO2/km a 180 gCO2/km: 13 per cento del costo del veicolo;
p) 181 gCO2/km a 185 gCO2/km: 14 per cento del costo del veicolo;
q) 186 gCO2/km a 190 gCO2/km: 15 per cento del costo del veicolo;
r) 191 gCO2/km a 195 gCO2/km: 16 per cento del costo del veicolo;
s) 196 gCO2/km a 200 gCO2/km: 17 per cento del costo del veicolo;
t) 201 gCo2/km a 205 gCO2/km: 18 per cento del costo del veicolo;
u) 206 gCO2/km a 210 gCO2/km: 19 per cento del costo del veicolo;
v) 211 gCO2/km a 215 gCO2/km: 20 per cento del costo del veicolo;
z) oltre 216 gCO2/km: 21 per cento del costo del veicolo;
aa) i valori emissivi gCO2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 gCO2/km.»
**7.022. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**7.023. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedalata assistita)
1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
d) i velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati nel limite 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 12,5 milioni per l'anno 2025 e di 92,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
7.024. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ferrara, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie per identificazione e controllo della riproduzione)
1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) aggiungere il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
7.025. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(IVA su alimenti per animali)
1. Alla Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20) è sostituito dal seguente:
«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.».
2. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91) è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.».
3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
7.026. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art.7-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie)
1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:
«114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75).»
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 80 milioni e le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 160 milioni.
7.027. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 40,7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.028. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.030. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sugar Tax)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 674 sono abrogati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.031. Faraone, Gadda.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto al greenwashing, all'obsolescenza programmata e al bluewashing)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica ed ecologica nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è la produzione e il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per politiche di investimento volte ad evitare il fenomeno del greenwashing, dell'obsolescenza programmata e del bluewashing.
2. Ai fini del presente articolo per greenwashing si intende l'insieme di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di pubblicità o comunicazioni promozionali ingannevoli contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, anche allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo, per obsolescenza programmata si intende il processo di «fine vita» predefinito dei dispositivi elettronici, che li porta ad avere una durata limitata e programmata nel tempo, ovvero l'insieme delle tecniche che causano la scadenza degli oggetti-beni di consumo indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto e per bluewashing si intende l'insieme di strategie di comunicazione adottate da alcune aziende volte a costruire un'immagine di responsabilità verso la gestione della risorsa idrica, una risorsa essenziale per la sostenibilità, senza una vera trasparenza e senza l'implementare pratiche verificabili o fornire dati misurabili.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 25 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
7.032. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Plastic Tax)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui dal 2025, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 292,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.033. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Abrogazione plastic tax)
1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
7.035. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), al comma 2-bis e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
2.2) al secondo periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,2 milioni di euro per l'anno 2026, 140,6 milioni di euro per l'anno 2027, 80,3 milioni di euro per l'anno 2028, 80,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 3 milioni di euro per l'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.1. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), al comma 2-bis e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
2.2) al secondo periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.».
3. Ai fini del presente articolo è autorizzata come limite massimo, una spesa di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8.2. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), al comma 2-bis e al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
2.2) al secondo periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 334 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.3. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al secondo periodo dell'articolo 16 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole: «schedario dei possessori» sono aggiunte le seguenti: «, dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».
8.4. Tenerini.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il comma 1 e il numero 1).
Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:
a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;
b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:
a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;
b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:
a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Per gli anni dal 2025 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, valutati nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 700 milioni di euro per l'anno 2031:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.5. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 65 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027;
alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, con le seguenti: 50 per cento delle spese sostenute nelle medesime annualità e sopprimere il secondo periodo;
alla lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-septies.1, con il seguente: «Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Restano ferme le disposizioni di maggior favore di cui ai commi da 1-ter a 1-septies»;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soggetti che sostengono, negli anni 2025, 2026 e 2027, spese per gli interventi di cui al presente articolo è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;
in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 110 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
8.6. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, le parole: «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;
b) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche nei casi di rapporti giuridici pendenti con terzi».
8.7. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
Al comma 2, ovunque ricorrono sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 121.
8.8. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 2, ovunque ricorrono sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 185 milioni di euro annui.
8.9. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.10. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
8.11. Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b) sostituire il punto 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
8.13. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Bonelli.
Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 65 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.14. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata al 36 per cento delle spese, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare la messa in sicurezza degli edifici privati, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spetta anche per le spese documentate sostenute per l'installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.15. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.16. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.17. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*8.18. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: La detrazione di cui al presente articolo spetta, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, e dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Le detrazioni di cui ai periodi precedenti spettano esclusivamente agli interventi che, nel loro complesso, assicurano il miglioramento di almeno una classe energetica dell'edificio o dell'unità abitativa interessata dall'intervento da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Sono esclusi dalle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti unici alimentati a combustibili fossili;
b) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: del citato articolo 16-bis aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli aventi un impatto diretto sul consumo energetico degli edifici ammissibili in detrazione ai soli sensi dell'articolo 14 del presente provvedimento,.
8.19. Benzoni.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,;
b) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,.
*8.20. Pella, Cannizzaro.
*8.21. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.22. Mantovani.
Al comma 2, lettera a), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: per tutte le tipologie di interventi agevolati, aggiungere le seguenti: purché detti interventi portino l'edificio interessato dalle opere di riqualificazione, nella migliore classe energetica tecnicamente possibile.
8.23. Bonelli, Grimaldi.
Al comma 2, lettera a), capoverso 3-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: al 36 per cento con le seguenti: al 50 per cento;
b) sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: al 65 per cento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.
8.24. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 2, lettera a), capoverso 3-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 40 per cento delle spese, fino al 31 dicembre 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La percentuale per la detrazione delle spese è sempre del 40 per cento per gli interventi eseguiti sulle parti comuni in ambito condominiale fino al 31 dicembre 2027.
8.25. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2026, e 200 milioni a decorrere dall'anno 2027.
8.26. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente al relativo onere, pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2026, 34,2 milioni di euro per l'anno 2027, 62,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2035, 55,8 milioni di euro per l'anno 2036 e 27,9 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
*8.27. Pastorino.
*8.28. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
*8.29. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.30. Del Barba, Gadda.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
8.31. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento, nel limite di spesa di 150 milioni di euro;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento, nel limite di spesa di 150 milioni di euro;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento, nel limite di spesa di 150 milioni di euro.
Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8.32. Steger, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «al 31 dicembre 2024» aggiungere le seguenti: «e limitatamente alle aree colpite dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e a decorrere dal 2016, al 31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036.
8.33. Tassinari.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1) primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024 e a 8.000 euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 106 milioni di euro.
*8.34. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*8.35. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, lettera b), n. 3), sostituire il punto 3.2) con il seguente:
3.2) al secondo periodo, le parole: «e a 5.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 5.000 euro per l'anno 2024 e a 10.000 euro per l'anno 2025»;
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, 94 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027, 69 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 58 milioni di euro per l'anno 2035 e 52 milioni di euro per l'anno 2036, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 106 milioni di euro per l'anno 2026, 120 milioni di euro per l'anno 2027, 131 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 142 milioni di euro per l'anno 2035, 149 milioni di euro per l'anno 2036 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2037.
8.36. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, lettera b), al numero 3) aggiungere il seguente punto:
3.2-bis) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2025 la detrazione spettante per l'acquisto di piastre a induzione in sostituzione delle bombole a gas è elevata al 70 per cento.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036.
8.37. Tassinari.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 del presente articolo, che intendano avvalersi dell'opzione per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni di cui al successivo articolo 121 della presente legge, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17, nonché dell'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'onere derivante dal comma 3, lettera b-bis), valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.38. Roggiani.
*8.39. Zoffili, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, modificato dall'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al quinto periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» con le seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
3) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» con le seguenti: «per l'anno 2023, entro il 31 dicembre 2024 per l'anno 2024 e entro il 31 dicembre 2025 per l'anno 2025»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quater, le parole: «di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025»;
e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8.40. Mazzetti, Casasco, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, al comma 1, dopo le parole: «energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: «100 milioni per il 2025» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.41. Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, al comma 1, dopo le parole: «energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: «100 milioni per il 2025» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Gli oneri di cui al presente comma sono pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028:
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2026, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
8.42. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035 si provvede tramite corrispondente riduzione, per le rispettive annualità, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.43. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*8.44. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.45. Cerreto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
8.46. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.
8.47. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di aggiornare il catasto edilizio urbano e di semplificare la visura dei documenti catastali al secondo periodo dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole: «schedario dei possessori» sono aggiunte le seguenti: «dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».
8.48. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000»;
b) il secondo periodo è abrogato.
8.49. Steger.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal 2025 è riconosciuto anche alle spese sostenute dai condominii ed è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.50. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».
8.51. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione fiscale per la realizzazione di parcheggi fotovoltaici)
1. Per le spese rimaste a carico di imprese, sostenute per l'installazione, entro il 2027, di impianti fotovoltaici a copertura di parcheggi esistenti con non meno di 50 posti adibiti al parcheggio dei mezzi, spetta una detrazione pari al 50 per cento, ripartita in cinque anni e di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nel limite di spesa di euro 1200 per ogni kW di potenza dell'impianto fotovoltaico e purché la produzione energetica dell'impianto fotovoltaico venga destinata all'autoconsumo, a comunità energetiche rinnovabili o comunque alla alimentazione di utenze collocate nelle prossimità, ivi incluse stazioni di ricarica di mezzi elettrici, e nel limite di spesa complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2025, di 24 milioni di euro per l'anno 2026, di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
3. Resta fermo, ai fini del presente articolo, il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, nonché del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, adotta un provvedimento con il quale si specificano i requisiti minimi degli impianti, le spese imputabili, e ogni altro aspetto necessario per l'applicazione del presente articolo, anche ai fini di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 108 milioni e le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 176 milioni di euro per l'anno 2026, 164 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
8.01. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;
b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
8.02. Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti» sono soppresse.
8.03. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «ma ricorrente» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».
8.04. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione di spese culturali)
1. In via sperimentale per l'anno 2025, è riconosciuta una detrazione per oneri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese culturali individuali sostenute da contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 40.000 euro. La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede l'importo di 50 euro e fino a un importo complessivo non superiore a 250 euro.
2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, si considerano spese culturali individuali i costi sostenuti:
a) per l'acquisto di biglietti d'ingresso o abbonamenti per spettacoli cinematografici e dal vivo;
b) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e accesso a parchi, giardini, dimore storiche e altri beni monumentali;
c) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;
d) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori e altri eventi promossi da enti pubblici e privati operanti nel settore culturale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;
e) per l'acquisto di libri, riviste culturali e opere audio o video protette da diritti d'autore;
f) per il pagamento di quote associative annue per partecipazione ad associazioni culturali.
3. Le spese di cui al comma precedente devono essere certificate dalla fattura, dallo scontrino fiscale o da altro idoneo documento contenente l'indicazione del servizio acquistato, del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.53. Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in materia di IRPEF per favorire lo sviluppo del patrimonio abitativo nelle classi energetiche A e B)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130 o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.05. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi all'acquisto di case con elevate prestazioni energetiche)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.06. Steger, Manes.
*8.07. Pastorino.
*8.08. Bonelli, Grimaldi.
*8.09. Bonelli, Grimaldi.
*8.010. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
*8.011. Del Barba, Gadda.
*8.012. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica dell'imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 58, dopo le parole: «per le relative prestazioni di lavoro» sono inserite le seguenti: «e fino ad un importo massimo di euro 15.000 all'anno»;
b) il comma 62 è abrogato.
8.013. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1, comma 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la parola: «50.000» è sostituita dalla seguente: «60.000».
8.014. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.015. Del Barba, Gadda.
*8.016. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*8.017. De Luca.
*8.018. Pella, Cannizzaro.
*8.019. Cannizzaro, Pella, Mazzetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e ostriche» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.020. Gatta, Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. Sino al 31 dicembre 2027, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.
*8.021. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani, Barabotti.
*8.022. Pella, Cannizzaro, Mazzetti, Cattaneo, Nevi.
*8.023. Buonguerrieri, Milani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in materia di IVA per favorire lo sviluppo del patrimonio abitativo disponibile per la locazione)
1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione e cessione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta ai soci dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o ai loro familiari come indicati nell'articolo 5, comma 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 1-quinqies):
«1-quinquies) locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter) del presente decreto non classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali proprietari hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione Iva».
3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con o senza esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2.
8.024. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al fine di garantire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025, 35 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2025, 35 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.025. Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)
1. All'articolo 1, comma 240, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, il requisito della regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da richiedere con le modalità previste di cui alla lettera g), deve intendersi sussistente, relativamente ai carichi oggetto di definizione, a decorrere dalla data di affidamento all'agente della riscossione dei carichi stessi. L'eventuale mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto in esecuzione della procedura di definizione, determina la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera».
8.026. Tenerini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
8.027. Pella, Cannizzaro, Tassinari, Barelli, Nevi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 63, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», dopo le parole: «delle agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «dei tributi e dei relativi accessori amministrati dagli enti locali,».
8.028. Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-bis), le parole: «fino a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 200.000 abitanti»;
b) alla lettera c), le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro»; le parole: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 200.000 abitanti»;
c) la lettera d) è soppressa;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utili capitalizzati risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono equiparati ai versamenti in denaro entro il limite di un quarto del totale del capitale sociale.».
8.029. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni fiscali)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.030. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni fiscali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.031. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni fiscali)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
*8.032. Steger.
*8.033. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contrasto d'interessi)
1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dell'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.034. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Comunicazione di opzione di sconto o cessione dei crediti – riapertura del termine per le sostituzioni)
1. Entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la sostituzione delle comunicazioni indicate all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, secondo le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 e con le modalità ivi previste, è ammessa la sostituzione delle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione indicate all'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, trasmesse entro il 28 maggio 2024.
3. La sostituzione è ammessa a condizione che il credito d'imposta indicato nella comunicazione sostitutiva non sia di ammontare superiore a quello dell'originaria comunicazione.
8.035. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disciplina IVA di alcune operazioni effettuate da enti non commerciali ed associativi nei confronti di soci a fronte di corrispettivi specifici)
1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
8.036. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia IVA degli enti associativi)
1. Gli enti di tipo associativo che non effettuano operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono avvalersi di una franchigia d'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, lettera b), numeri 1), 2) 3) e 4) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
2. L'opzione per la franchigia d'imposta può essere esercitata, previa comunicazione di cui al comma 4, dagli enti di cui al comma 1, il cui volume d'affari annuo, attribuibile alle operazioni richiamate al comma 1, non superi la soglia di 10.000 euro.
3. Gli enti di tipo associativo che hanno optato per la franchigia d'imposta sono dispensati dagli obblighi contemplati dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante presentazione di apposito modello adottato con provvedimento di cui al comma 6.
5. Nel caso in cui il volume d'affari nel corso d'anno, relativo alle operazioni di cui al comma 1, superi la soglia di franchigia pari a 10.000 euro, l'ente di tipo associativo procede all'identificazione ai fini IVA nel termine di 30 giorni dal giorno del superamento della predetta soglia. Le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della predetta soglia.
6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al precedente comma 4.
8.037. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modello EAS – abrogazione dell'obbligo)
1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 1 è abrogato.
8.038. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Estromissione dei beni delle imprese individuali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
8.039. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Estromissione dei beni delle imprese individuali, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.040. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione nella presentazione della dichiarazione IMU ENC)
1. All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è soppresso.
8.041. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi per efficientamento energetico del parco immobiliare della edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di attuare interventi di efficientamento energetico nel parco immobiliare ERP in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, è autorizzata la spesa per un importo complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa massima, per la attivazione di procedure ad evidenza pubblica per progetti EPC (Engineering, Procurement and Construction) tramite ESCo (Energy Service Company). Le procedure di cui al comma 1 devono prevedere, in funzione della modalità ESCo, la gestione degli immobili oggetto dell'intervento comprensivi della fornitura dei vettori energetici relativi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento a fondo perduto di progetti che prevedano il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale di efficientamento, nella misura del 65 per cento. Il finanziamento, nella misura del 35 per cento è attivato attraverso un contratto di EPC (Energy Perfomance Contract) o SEP (Servizio Energia Plus) disciplinato dall'articolo 5 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a carico della ESCO.
3. I progetti di cui al comma 2 prevedono interventi sulle parti comuni degli edifici, che riguardano:
a) l'isolamento termico delle superfici e le coperture;
b) la sostituzione degli infissi;
c) l'installazione di impianti fotovoltaici;
d) l'implementazione di sistemi di misurazione;
e) la sostituzione di impianti termici condominiali alimentati da fonti fossili con impianti ibridi o a pompa di calore.
4. I benefici di cui al presente articolo sono alternativi e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi; Ai fini dell'accesso ad eventuali ulteriori incentivi o agevolazioni sulla parte di spesa rimasta a carico del committente, il contratto di Servizio energia plus è assimilato ad un contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera B dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di definire:
a) criteri di ammissibilità;
b) caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili che dovranno garantire almeno il raggiungimento di due classi energetiche per tutta la durata del contratto EPC;
c) applicazione dei requisiti DNSH e CAM;
d) entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi;
e) termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere;
f) modalità di valutazione e approvazione degli interventi;
g) tempistiche di realizzazione degli interventi;
h) modalità di rendicontazione, monitoraggio e valutazione del risparmio generato;
i) rendicontazioni fiscali dei risparmi;
j) controlli e ispezioni in linea con quelli relativi alla procedura Superbonus così come definire un prezziario standard per i prodotti, le attività di progettazione certificazione e verifica fiscale e tecnica;
k) obbligazioni dei Soggetti attuatori.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'impegno delle risorse di cui al comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, le ulteriori domande per l'accesso al beneficio non sono prese in considerazione.
7. Al fine di garantire gli operatori del settore, è istituito l'Albo Nazionale delle ESCo certificate secondo le norme ISO11352 in possesso dei requisiti necessari alla tipologia degli interventi previsti, delegando le attività relative ai controlli all'ENEA.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 234 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, di 533 milioni di euro per l'anno 2026 e di 563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –;
2026: -33.000.000;
2027: -3.000.000.
8.042. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207)
1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dalle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che svolgono attività di istruzione e formazione professionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro di cui 2,5 milioni per il 2025 e 2,5 milioni per il 2026, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 3. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.043. Ascani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei relativi livelli occupazionali, nonché a favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è concesso agli acquirenti finali un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico, in ogni caso nel limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a euro 25.000. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 e sono stabilite le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 3.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse conformemente e nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis», anche al fine di supportare specificatamente gli investimenti in stati membri come l'Italia caratterizzati da settori chiave per la produzione e la transizione verso un'economia neutrale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.044. Gusmeroli, Candiani, Bagnai, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per la qualità delle abitazioni)
1. Al fine di garantire la diffusione della consapevolezza sulla qualità e la salubrità degli ambienti interni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo rotativo per la salubrità delle abitazioni, con dotazione iniziale di euro 1 milione per l'anno 2025.
2. Il fondo di cui al presente articolo è finalizzato a finanziare i progetti di formazione e sensibilizzazione predisposti dai comuni e destinati alla cittadinanza, con particolare riferimento a imprese, liberi professionisti, progettisti con contratto di lavoro dipendente, dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di garantire la diffusione della consapevolezza sulla qualità e la salubrità degli ambienti interni e delle abitazioni, in linea con la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, in materia prestazione energetica nell'edilizia, riferita alle condizioni all'interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere dei suoi occupanti, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, tasso di ventilazione e presenza di contaminanti.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di valutazione dei progetti, nonché le modalità di riparto del fondo e di assegnazione delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119 milioni.
*8.045. Benzoni.
*8.046. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.047. Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni fiscali)
1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti» sono inserite le seguenti: «fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta»;
b) sono inserite, infine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
8.048. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazioni fiscali per opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)
1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.049. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Canone di abbonamento speciale RAI)
1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, che abbiano un numero di camere e/o appartamenti pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria con un numero di televisori superiore ad uno; sportelli bancari: euro 805,00;
d) alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di camere e/o appartamenti inferiore a venticinque; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; immobili ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche; esercizi pubblici di terza e quarta categoria con un numero di televisori superiore ad uno; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma ed esercizi pubblici non ricettivi di cui alle lettere c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 160,00.
1-bis. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.
1-ter. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.
1-quater. Nel canone di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
1-quinquies. Gli importi di cui ai commi 1 e 1-bis saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.050. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detraibilità IVA per immobili alberghieri destinati al personale dipendente)
1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
8.051. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Affrancamento della riserva di rivalutazione)
1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 possono essere affrancati, anche solo parzialmente, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10 per cento. Tale imposta, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, va pagata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, in corrispondenza del versamento dei saldi d'imposta dal 2024 in poi.
2 Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
8.052. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione di spese culturali)
1. In via sperimentale per l'anno 2025, è riconosciuta una detrazione per oneri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese culturali individuali sostenute da contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 40.000 euro. La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede l'importo di 50 euro e fino a un importo complessivo non superiore a 250 euro.
2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, si considerano spese culturali individuali i costi sostenuti:
a) per l'acquisto di biglietti d'ingresso o abbonamenti per spettacoli cinematografici e dal vivo;
b) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e accesso a parchi, giardini, dimore storiche e altri beni monumentali;
c) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;
d) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori e altri eventi promossi da enti pubblici e privati operanti nel settore culturale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;
e) per l'acquisto di libri, riviste culturali e opere audio o video protette da diritti d'autore;
f) per il pagamento di quote associative annue per partecipazione ad associazioni culturali.
3. Le spese di cui al comma precedente devono essere certificate dalla fattura, dallo scontrino fiscale o da altro idoneo documento contenente l'indicazione del servizio acquistato, del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.053. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*8.054. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.055. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
*8.056. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*8.057. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(2x1000 per le associazioni culturali)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a decorrere dall'anno 2025 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**8.058. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
**8.059. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA su pellet, cippato e legna da ardere e incentivi per la sostituzione di stufe obsolete)
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 98) è soppresso.
2. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:
«1-novies) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet;».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.060. Mazzetti, Squeri, Pella, Cannizzaro.
*8.061. Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di locazioni turistiche e affitti brevi)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata» sono inserite le seguenti: «non inferiore a sette e».
2. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, secondo periodo dopo le parole: «In ogni caso, tutte le unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «, anche non gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8,»;
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I soggetti che concedono in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, stipulano per ciascuna unità immobiliare o porzione di essa, anche non gestita nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, una polizza di responsabilità civile verso terzi, che preveda garanzie sui danni a cose e persone, anche per fatti o comportamenti degli occupanti temporanei di dette unità immobiliari. Il presente comma non trova applicazione quando per la tipologia di attività svolta o ai sensi di disposizioni regionali vigenti è già previsto l'obbligo di stipulare una polizza che include la responsabilità civile verso terzi.
7-ter. All'interno dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è fatto divieto di concedere in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari ad uso abitativo o porzioni di esse ubicate in beni immobili di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, per periodi inferiori a giorni sette».
8.062. Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.063. Pastorino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Operatività del Superbonus 110 per cento)
1. All'articolo 9, comma 1,del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.064. Curti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga delle disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore)
1. Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'IVA e redditi, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.065. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023,», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
b) al comma 3-quater, come modificato dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,».
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificati dal precedente comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.066. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Molinari, Pierro, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Cerreto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA pellet)
1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2025 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
8.067. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera e-bis), le parole: «e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 e a 4.000 euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 493 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 343 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.068. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è abrogato.
8.069. Lovecchio.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)
1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 144,05 milioni per l'anno 2025 e pari ad euro 79,1 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8.070. Gatta, Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:
a) informazioni sugli ingredienti;
b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;
c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»;
d) la seguente avvertenza sanitaria: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità. Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione dell'avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg/g.
3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
4. All'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al fine di monitorare la circolazione dei prodotti e assicurare un'efficace verifica della garanzia, al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate con cadenza semestrale, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi»;
b) al comma 12, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00».
*8.071. Rosato.
*8.072. Panizzut.
*8.073. Toccalini.
*8.074. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 500.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.075. Schullian, Gebhard, Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche quando abbiano ad oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti in data anteriore alla entrata in vigore stessa».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.076. Schullian, Gebhard, Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ripristino del 2 per mille per associazioni culturali)
1. Dall'anno 2025 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille sull'imposta delle persone fisiche per le associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con il 5 per mille.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.077. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento del tetto del contributo del 5 per mille)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 575 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
8.078. Vietri, Vinci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di cinque per mille)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per il 2025, 555 milioni di euro per il 2026 e 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»;
b) dopo il sesto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «A decorrere dal 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.079. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
*8.080. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.081. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*8.082. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di cinque per mille)
1. All'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il penultimo periodo è soppresso;
b) dopo le parole «nell'esercizio successivo.» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dal 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate».
8.083. Grimaldi, Borrelli, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni relative agli atti che compongono il nuovo Catasto edilizio urbano)
1. Al secondo periodo dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole: «schedario dei possessori» sono aggiunte le seguenti: «, dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».
*8.084. De Bertoldi, Steger.
*8.085. Del Barba, Gadda.
*8.0154. Montemagni.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. A partire dal 1° gennaio 2025, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 100 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a euro 10.000. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
2. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è abrogata.
8.086. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)
1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
8.087. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore all'1 o al 10 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2,5 o al 12,50 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.».
8.088. Messina.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
8.089. Guerra, Furfaro, Malavasi, Ubaldo Pagano, Merola, Ghio, Roggiani, Bonafè, Manzi, Vaccari, Orfini, Berruto, Iacono, Romeo, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni accessorie IVA)
1. Le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.090. Steger, Schullian, Gebhard.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo per la sostenibilità degli edifici storici)
1. Al fine di favorire la rigenerazione nonché i processi di sostenibilità degli edifici storici sottoposti a interventi di restauro, riqualificazione o recupero, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per la sostenibilità degli edifici storici, di seguito «Fondo», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare l'applicazione di specifici protocolli di certificazione energetico ambientali agli edifici di cui al comma precedente, rilasciati da enti di terza parte.
3. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di accesso al Fondo.
4. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
8.091. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interpretazione tariffa doganale cippato)
1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «fascine» sono inserite le seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili».
8.092. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Estensione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono eliminate.
2. I commi 2-bis e 2-bis.1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni e 200 milioni sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 70 milioni e 150 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro e 200 milioni di euro sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 100 milioni di euro e 180 milioni di euro.
8.093. Barabotti, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione del regime fiscale previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
1. All'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata» sono sostituite con le parole: «preventiva comunicazione scritta al conduttore anche con apposita clausola inserita in contratto.».
8.094. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di centoventi rate uguali, la prima il 31 di luglio 2025 e le restanti l'ultimo giorno del mese fino alla estinzione del debito.
3. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
4. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Entro il 30 aprile 2025 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 4, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 4.
8. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
9. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata le somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
10. Entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
11. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 1;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 10;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
12. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 4:
a) alla data del 31 luglio 2025 le dilazioni sospese ai sensi del comma 9, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
13. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
14. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
15. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
16. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
f) dell'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
17. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2030, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
19. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2023, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
20. Con il provvedimento di cui al comma 19 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata ed eventualmente quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
21. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 20, lettera c), sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
22. In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
8.095. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)
1. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituto:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. La formulazione innovata della norma di cui al comma 1 si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.
*8.096. Zaratti, Grimaldi.
*8.0153. Roggiani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Controlli sulla dichiarazione precompilata)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato nei confronti del CAF o del professionista con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza degli importi relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi con gli importi di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale nei confronti del CAF o professionista relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati o che hanno determinato la modifica dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.».
8.097. Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rimborso spese sanitarie cosiddetto cash back fiscale)
1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di auro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
8.098. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2026, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.099. Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1.All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
8.0100. Guerra, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)
1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile», sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
*8.0101. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
*8.0102. Zanella, Borrelli, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel secondo periodo dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0103. Bonetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al secondo periodo dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0104. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 19), le parole: «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;
b) al numero 20), le parole: «di natura non commerciale» sono soppresse;
c) il numero 21) è sostituito dal seguente:
«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;
d) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:
«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e da imprese sociali».
8.0105. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione volontaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille e il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, penultimo periodo le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»;
b) all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024 e di 35,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0106. Stumpo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento dello stanziamento 5x1000 e proroga di accesso per le Onlus)
1. All'articolo articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi non inferiori a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8.0107. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento stanziamento 5x1000 e proroga di accesso per le Onlus)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.0108. Bonetti.
*8.0109. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Soppressione norme concordato preventivo)
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi.
2. Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle entrate risulta priva di qualsivoglia effetto.
8.0110. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Reverse charge)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quinquies) è aggiunta la seguente:
«a-sexies) alle prestazioni di servizi nell'ambito di contratti di appalto nel settore della logistica».
8.0111. Casu, Ghio, Bakkali, Barbagallo, Morassut.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori semiautomatici)
1. Al numero 1-ter.1) della parte II-bis della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita».
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8.0112. Giagoni, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni fiscali relative ai residenti all'estero)
1. A partire dall'anno 2025, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0113. Onori.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi)
1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli assessori provinciali, per gli assessori e per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0114. Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.0115. Pastorino.
*8.0116. Pastorino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella sub lettera a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella sub lettera b)».
8.0117. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Centri di assistenza fiscale)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, aggiungere il seguente:
«4-bis. I centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere affidatari di tutti gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339».
8.0118. Grimaldi, Borrelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Detrazione fiscale per la realizzazione di parcheggi fotovoltaici)
1. Per le spese rimaste a carico di imprese, sostenute per l'installazione, entro il 2027, di impianti fotovoltaici a copertura di parcheggi esistenti con non meno di 50 posti adibiti al parcheggio dei mezzi, spetta una detrazione pari al 50 per cento, ripartita in cinque anni e di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nel limite di spesa di 1200 euro per ogni kW di potenza dell'impianto fotovoltaico e purché la produzione energetica dell'impianto fotovoltaico venga destinata all'autoconsumo, a comunità energetiche rinnovabili o comunque alla alimentazione di utenze collocate nelle prossimità, ivi incluse stazioni di ricarica di mezzi elettrici, e nel limite di spesa complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2025, di 24 milioni di euro per l'anno 2026, di 36 milioni .di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
3. Resta fermo, ai fini del presente articolo, il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, nonché del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, adotta un provvedimento con il quale si specificano i requisiti minimi degli impianti, le spese imputabili, e ogni altro aspetto necessario per l'applicazione del presente articolo, anche ai fini di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 108 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 176 milioni di euro per l'anno 2026, 164 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
8.0119. Sbardella.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)
1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al presente comma, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54.
2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;
b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;
c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024. I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;
b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
5. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Ai fini di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0120. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.
2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro dall'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro dall'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0121. Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a dieci tra remunerazione complessiva dei top manager, così come determinata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 95 milioni di euro per l'anno 2025, e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0122. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Reintroduzione ACE Innovativa)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 1, comma 287, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
3. Nel caso di applicazione del precedente comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del medesimo comma, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
4. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma 51-quater, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2022, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 51-ter non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 51-ter devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
7. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi da 2 a 6 non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Conseguentemente, agli oneri pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8.0123. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico)
1. Al fine di realizzare la transizione energetica, ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 12, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la compensazione dei costi energetici delle famiglie in condizioni di disagio economico». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate ad incrementare gli importi per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
8.0124. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere, il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;
b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, il seguente:
«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato».
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0125. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contenere la spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale delle famiglie e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 25 milioni per il 2027 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per il 2027, 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.
8.0126. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1 della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
8.0127. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
8.0128. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)
1. È istituito nello stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente prioritariamente di edilizia residenziale pubblica per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili, pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico ovvero laddove insiste una alta concentrazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
2. Il fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e può essere integrato, a seguito di accordi, con eventuali ulteriori contributi della Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo hanno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
8.0129. Santillo, Pellegrini, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo case green)
1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato «Fondo case green» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
3. Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8.0130. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)
1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
3. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8.0131. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure urgenti in materia di BACS)
1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
8.0132. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)
1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
8.0133. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)
1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«1-quinquies.1. Pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutate in 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.0134. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)
1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.
2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:
a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
b) classe C per le lavastoviglie;
c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
8.0135. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Sterilizzazione oneri di sistema)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2025, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2025, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 aprile 2025 e a 1.017 milioni di euro entro il 31 maggio 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
8.0136. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:
a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;
b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300».
Conseguentemente, agli oneri stimati nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2026:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
8.0138. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Iva)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono inseriti i seguenti:
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) pannolini per bambini;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.
2. Il minor gettito derivante dal presente articolo è valutato in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 162,65 milioni:
per l'anno 2025, sopprimere l'articolo 123;
a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0139. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione IVA per i prodotti di prima necessità)
1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2025, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:
1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
2) farina, semolino e fiocchi di patate;
3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;
4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;
9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.0140. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in favore delle famiglie che versano in condizioni di povertà energetica)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Per l'anno 2025, una quota pari almeno al 5 per cento dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è destinata e vincolata, in via prioritaria, alla realizzazione di misure e interventi a beneficio delle famiglie in condizione di povertà energetica, da intendere secondo la definizione di cui all'articolo 2, numero 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023.
1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1-quater, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad apportare le conseguenti modifiche al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021.».
8.0141. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Soppressione detraibilità prodotti omeopatici).
1. Al numero 114 della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «, compresi i prodotti omeopatici» sono soppresse.
2. Le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono riversate sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e a tal fine i risparmi di spesa derivanti dalla predetta disposizione sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze il quale è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
8.0142. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Soppressione IVA agevolata chirurgia estetica)
1. L'articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è abrogato.
2. Le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono riversate sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e a tal fine i risparmi di spesa derivanti dalla predetta disposizione sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze il quale è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
8.0143. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per la promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale ed ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2025. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025.
8.0144. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo)
1. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
«Art. 13-ter.
1. Permesso rosa, rilasciato dal comune ai sensi dell'articolo 188-bis del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni».
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al presente articolo calcolati nel mancato introito dell'imposta di bollo per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.0145. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 153, a eccezione della lettera b), e i commi da 154 a 159 sono abrogati.
2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento del canone può essere effettuato, altresì, con modalità informatiche, tramite la piattaforma prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in unica soluzione, ovvero in dieci rate mensili, in ogni caso entro il 20 dicembre»;
b) all'articolo 3, primo comma, dopo le parole: «effettuato esclusivamente» sono aggiunte le seguenti: «con modalità informatiche, ai sensi dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, secondo periodo, oppure».
8.0146. Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Alla Tabella A, Parte II-bis, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da imprese sociali.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0147. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione IMU per il Nuovo centro congressi «Nuvola»)
1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente:
«g-ter) il Nuovo centro congressi “Nuvola” nella città metropolitana di Roma, per l'alto valore artistico, architettonico e culturale;».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0148. Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto turistico con autobus, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025 alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano autobus di classe ambientale «euro 6» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato alle imprese di noleggio autobus con conducente ivi individuate secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0149. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto turistico con autobus, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025 alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano autobus di classe ambientale «euro 6» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato alle imprese di noleggio autobus con conducente ivi individuate secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0150. Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per prodotti per l'igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia)
1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-quater), sono aggiunti i seguenti:
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; pannolini per bambini;
b) alla parte III, i numeri 65), 114.1) e 114.2) sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0151. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e ostriche» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.0152. Romeo.
ART. 9.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il direttore delle agenzie delle entrate – sentite le organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative dei prestatori dei servizi di pagamento e delle categorie maggiormente interessate dai pagamenti online e dai pagamenti a distanza – definisce, con proprio provvedimento, le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti idonei a consentire il collegamento in automatico, quindi senza alcun intervento del destinatario del pagamento, tra il sistema di pagamento e il sistema di registrazione dei corrispettivi di cui al comma 1.
4-ter. Per i pagamenti elettronici effettuati a distanza, gli obblighi di cui al comma 1 concernenti i pagamenti elettronici effettuati a distanza entrano in vigore dodici mesi dopo l'approvazione di un provvedimento di cui al comma 4-bis.
4-quater. Ai soggetti obbligati ai sensi del comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto o l'adeguamento o il noleggio per ventiquattro mesi degli strumenti di cui al medesimo comma, da fruirsi con le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9.1. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'anno 2025, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali è garantita la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico secondo le modalità indicate al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 500 in caso di acquisto e di euro 100 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto in euro 100 milioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
9.2. Steger.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.».
9.4. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 15 le parole: «sessantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «centoventesimo giorno».
6-ter. Il comma 8 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso.
*9.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*9.6. Roggiani.
*9.7. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
8. A partire dal 1° gennaio 2026, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro il 31 agosto 2025. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:
a) il numero di licenza del taxi;
b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;
c) l'importo totale addebitato al cliente;
d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della privacy del cliente.
10. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7-quinquies.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.
12. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.8. Pastorella.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di agevolare il ricorso ai pagamenti elettronici, l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2025, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
7-ter. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 7-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 7-bis.
7-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 7-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9.9. Schiano di Visconti, Rampelli, Ambrosi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per spese veterinarie, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici di servizi di tipo veterinario, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di definire le spese veterinarie ammissibili al rimborso di cui al comma 7-bis. Le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter, 289-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
9.10. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1 dell'articolo 126-quater del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) con particolare attenzione alle esigenze delle microimprese, criteri e modalità per la presentazione delle offerte relative ai costi dei pagamenti elettronici applicati dai prestatori di servizi di pagamento, con l'obiettivo di garantire la comparabilità e la trasparenza, affinché tali informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.».
*9.11. Cattoi, Frassini, Barabotti, Ottaviani.
*9.12. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Monitoraggio del gettito dell'Imu riconducibile all'abitazione principale, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022)
1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2025, il direttore del Dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.
3. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa presso la Conferenza unificata.».
9.13. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale nel settore turistico)
1. L'articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non si applica alle piccole strutture ricettive, le quali non sono soggette ad attività autorizzatoria o concessoria se operano, anche parzialmente, con utenza non turistica con riferimento ai ministeri di cui alla legge 29 gennaio 1975, n. 5, alla legge 9 maggio 1989 n. 168, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a condizione che non incorrano o non siano incorse in violazioni delle norme fiscali di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 o in violazioni delle norme igienico sanitarie di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975.
2. I soggetti che prestano servizi di intermediazione anche a mezzo piattaforme digitali verso corrispettivo per dette strutture italiane, di cui al primo capoverso, sono tenute ad avere stabile struttura in Italia ai fini fiscali. Il relativo gettito viene destinato al Piano casa Italia di cui all'articolo 71.
9.14. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Programma Cashback)
1. A decorrere dall'anno 2025, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, hanno diritto ad un rimborso in denaro (Cashback), alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il rimborso massimo in ciascun anno è pari a 200 euro. L'ammontare del rimborso è pari alla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini del programma, che sono pari al 10 per cento dell'importo per transazioni fino a 200 euro, o pari a 20 euro per transazioni pari o superiori a 200 euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156 stabilendo le condizioni e le modalità attuative del presente articolo, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui al comma 1. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2024, ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 6.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2024, ed a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 6.
6. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2024.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 1.203,7 milioni di euro per l'anno 2024 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
9. Ai fini del presente articolo, si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
10. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi e si applica con l'aliquota del 2,5 per cento sul valore della singola transazione fino ad un valore massimo di euro 1.000. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le cessioni e le prestazioni di cui al comma 9, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
11. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo e versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 8, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
13. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 8, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
14. Dall'attuazione dei commi da 8 a 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 8 a 13. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 8 a 13 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
9.01. Simiani, Peluffo, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)
1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo all'anno 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
9.02. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
2. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.
9.03. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
9.04. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal Fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto Fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
9.05. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
9.06. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di lavoratori extra Ue presenti nel territorio della Repubblica e per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche)
1. Al fine di contrastare l'evasione delle norme fiscali, nonché l'erosione dei diritti e delle tutele dei lavoratori, e di favorire l'emersione di lavoro sommerso, chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori extra Ue, comunque presenti nel territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.
4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, le risorse derivanti dal maggior gettito IRPEF conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9.07. Magi, Della Vedova.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
*9.08. Pastorino.
*9.010. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*9.011. Cannizzaro.
*9.012. Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali», indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.
**9.013. Roggiani.
**9.014. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale)
1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel proprio territorio e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee e quindi tra loro confrontabili non eccedano di oltre il 100 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.».
*9.015. Zaratti, Grimaldi.
*9.016. Cannizzaro.
*9.017. Pastorino.
*9.018. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede è aggiunta la seguente: amministrativa»;
c) al comma 1-bis, sono aggiunte le seguenti parole: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.»;
d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.»;
e) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: «L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.»;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
g) al comma 5 le parole: «di cui al comma 4 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 4 e 4-bis».
9.036. Mancini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la seguente: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;
d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
*9.019. Cannizzaro.
*9.020. Pastorino.
*9.021. Zaratti, Grimaldi.
*9.022. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Esclusione dell'obbligo di accettazione della moneta elettronica per determinati acquisti effettuati all'interno delle rivendite di generi di monopolio)
1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «non trova applicazione», sono aggiunte le seguenti: «ai rivenditori di generi di monopolio nonché ai titolari di patentino, relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati, nonché per i pagamenti relativi all'acquisto di ricariche telefoniche, biglietti dei mezzi pubblici di trasporto, gratta e vinci, e per la partecipazione al gioco del lotto e».
9.023. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure sanzionatorie per la mancata iscrizione al registro dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470)
1. Al comma 242 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000».
9.024. Di Giuseppe.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica in materia di sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. La proroga di cui all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comportante la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, deve intendersi applicabile soltanto all'annualità scadente nel 2020 e quindi relativa solo periodo di imposta 2015, e non anche ad altre annualità.
9.025. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*9.026. Zaratti, Grimaldi.
*9.027. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*9.028. Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola: «liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b) al comma 5, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.»;
d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.»;
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della ragioneria generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.».
2. All'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2025».
3. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;
b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascun anno»;
c) le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo».
4. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024»;
b) le parole: «entro il 29 febbraio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo».
9.029. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:
«498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».
9.030. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola: «liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b) al comma 5, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.»;
d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.»;
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.».
9.031. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
9.032. Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».
*9.033. Roggiani.
*9.034. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Banca dati indebita percezione di benefici economici)
1. È istituita, presso il Ministero della giustizia, una Banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025.
2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma seguente.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della Banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.
4. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
9.035. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 10.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: presente comma, inserire le seguenti: nella misura pari alla metà dell'ammontare complessivo della retribuzione,.
10.2. Cavandoli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere i commi 4 e 5.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 36 milioni di euro per l'anno 2026 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2027, all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
10.4. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti».
10.5. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro».
10.6. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili.
10.7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n° 92 è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi e autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali i Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione, l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
10.01. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.02. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, numero 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono, nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione, l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.03. Gatta, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, contenente «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.04. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca e norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è da intendersi come non dovuto nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipende dalle fattispecie previste dall'articolo 343, comma 1, numero 5), del codice della navigazione, che stabilisce i casi di risoluzione di diritto del contratto.
2. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono, nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione, l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.05. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
10.06. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure in materia di canone speciale Rai)
1. Nelle unità immobiliari di cui al comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e nelle strutture turistico ricettive, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2026, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
*10.07. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*10.09. Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, tra gli enti destinatari come aggiornato dagli elenchi annuali degli enti ammessi.
10.011. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli enti e le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dal comma 2-ter hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, per ottenere un indennizzo annuo»;
b) il comma 2-bis è soppresso;
c) al comma 2-ter le parole: «ai fini del rimborso delle spese processuali sono sostituite dalle seguenti: al fine di ottenere l'indennizzo»;
d) il comma 2-ter, lettera b), è sostituito dal seguente:
«2-ter. Dalla costituzione nell'ultimo biennio, in almeno un giudizio secondo le forme previste dal codice di procedura penale o dal codice di procedura civile.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
10.012. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 11.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione spettante al beneficiario della polizza a decorrere dal settimo anno successivo a quello del versamento o, se precedente, alla scadenza o al riscatto della polizza in diminuzione della prestazione erogata al beneficiario.
2. Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Se la polizza scade o è riscattata prima dei termini di cui al periodo precedente le restanti rate sono versate unitariamente entro il 30 giugno successivo alla scadenza o al riscatto della polizza. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo di cui al primo periodo è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
11.1. Osnato.
Sopprimere il comma 1.
*11.2. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*11.3. D'Alfonso.
*11.4. Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: erogata alla scadenza o al riscatto con le seguenti: spettante al beneficiario.
**11.5. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
**11.6. D'Alfonso.
**11.7. Rosato.
Al comma 2, sostituire le parole da: pari al 50 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: pari al 40 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 25 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 25 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato ai sensi del precedente periodo è computato in diminuzione della prestazione spettante al beneficiario della polizza.
*11.8. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*11.9. Guerra.
*11.10. Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Polizza per rischi catastrofali)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: entro il 31 dicembre 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2025.
11.01. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali – Polizze catastrofali)
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15.600.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025.
11.02. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 132-ter:
1) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «rispetto alla media nazionale» e al secondo periodo le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalla seguente: «annuale»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, per i contraenti residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), con il regolamento di cui al comma 2 l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al presente comma in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa e stabiliti dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 2.»;
3) il comma 10 è soppresso;
b) all'articolo 135, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui al comma 1, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, commi 1 e 4.».
11.03. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Estensione deroga obbligo assicurativo macchine agricole)
1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
11.04. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure in materia di intermediazione assicurativa)
1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e potrà essere richiesta dal contraente anche tramite l'intermediario dallo stesso incaricato.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «direttamente dall'impresa assicuratrice», inserire le seguenti: «ovvero dall'intermediario che agisce su incarico del cliente».
11.05. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 12.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
12.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.
Sopprimere il comma 3.
12.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
*12.3. Mantovani, Trancassini.
*12.4. Pella, Cannizzaro.
ART. 13.
Sopprimerlo
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 23 milioni di euro per l'anno 2025, di 69 milioni per l'anno 2026, di 6 milioni di euro per l'anno 2027, di 3 milioni per l'anno 2028.
13.1. Grimaldi, Borrelli.
Sopprimerlo
Conseguentemente:
all'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: euro 500.000 annui con le seguenti: 5 milioni di euro annui;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 195,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
13.3. Pastorella, Bonetti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
13.4. Pastorella.
Sopprimerlo
*13.5. Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.
*13.6. Piccolotti, Grimaldi.
*13.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Tassazione sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;
b) al comma 495:
1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»
2) al quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento» e le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;
3) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».
2. Le maggiori entrate conseguite ai sensi del comma 1 sono versate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13.8. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Fondo per le emergenze nazionali).
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
13.9. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Fondo disturbo patologico)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
13.10. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026
*13.11. Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.
*13.12. Donno, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»;
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridenominato «Fondo nazionale perdite e danni».
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 44 del Codice di protezione civile, ovunque ricorrono, le parole: «Fondo per le emergenze nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale perdite e danni.»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
13.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
ART. 14.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
14.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di euro 108.000 con le seguenti: di euro 300.000.
14.2. Grimaldi, Borrelli.
Al comma 1, lettere a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. La proroga di un anno è finalizzata all'indizione di nuove gare, da indire ed espletare entro il termine della stessa, per procedere entro il 1° gennaio 2026 con l'attribuzione delle nuove concessioni.
14.3. Grimaldi, Mari, Borrelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: euro 120 per ciascun apparecchio con le seguenti: euro 250 per ciascun apparecchio e le parole: euro 4.000 per ciascun diritto con le seguenti: euro 5.000 per ciascun diritto.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 47 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.
14.4. Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Possono essere mantenuti in esercizio, in assenza della verifica tecnica e della certificazione previste dall'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) e lettera c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, e gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-bis) e alla lettera c-ter) del medesimo articolo 110, comma 7, che risultano ancora installati alla data del 31 dicembre 2024, per i quali è stato rilasciato il nulla osta di messa in esercizio sulla base dell'autocertificazione prevista dalla regolamentazione amministrativa adottata con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 7-ter del medesimo articolo 110.
1-ter. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità tecnico-amministrative attuative per la regolarizzazione degli apparecchi di cui al comma 1.
1-quater. Ai fini della regolarizzazione è corrisposta una somma una tantum di euro 200 per ciascun apparecchio.
14.5. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7-quater sono aggiunti i seguenti commi:
«8. Si considerano apparecchiature per il gioco lecito quelle installate in sale dedicate utilizzate esclusivamente per offrire giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme on line. Rientrano tra le predette apparecchiature le console di gioco e i simulatori con licenze d'uso specifico, qualora installati in esercizi aperti al pubblico, e i personal computer, purché rispondenti alle caratteristiche di cui ai successivi commi 8-bis e 8-ter.
8-bis. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l'aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività on line compiute è conservata per almeno 5 anni. Tutte le apparecchiature sono univocamente identificate e, per ognuna di esse, è specificamente indicato il numero di postazioni di gioco collegate.
8-ter. I giochi di abilità di cui al comma 8 possono essere di tipo sportivo o strategico. Le categorie dei giochi di abilità e le caratteristiche di ciascuna categoria sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I giochi di abilità sono classificati indicando l'età consigliata per il gioco e la tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente, e sono messi a disposizione soltanto sulle piattaforme on line di cui al comma 8 e utilizzati esclusivamente sulle apparecchiature di cui al medesimo comma 8. A tal fine, i giochi devono essere provvisti di licenze d'uso specifiche per l'utilizzo negli esercizi aperti al pubblico e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8-quater. Le piattaforme on line di cui al comma 8 assicurano l'accesso da remoto solo ai giochi di cui al comma 8-ter e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini di controllo, la cronologia delle attività on line intercorse tra la piattaforma e le apparecchiature per il gioco ad essa collegate è conservata per almeno 5 anni.
8-quinquies. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono installate unicamente in sale dedicate, denominate sale LAN (local area network), conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne definisce le caratteristiche specifiche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) le sale possono ospitare esclusivamente i giochi senza vincita in denaro di cui ai precedenti commi 7 e 8;
b) l'accesso alle sale è consentito a un pubblico anche minore di anni 18, garantendo il rispetto dell'accesso ai soli giochi consentiti per limiti di età, sulla base della classificazione del sistema Pan European Game Information (PEGI) o altro analogo;
c) le sale devono essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20;
e) le sale devono avere caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero della salute, si provvede alla determinazione delle misure fisiche da adottare negli ambienti destinati a ospitare gli apparecchi e le apparecchiature di cui ai commi 7 e 7-quinquies;
f) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo;
g) è consentito l'utilizzo delle apparecchiature per la partecipazione a tornei, previa presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale provvedimento stabilisce altresì le modalità di determinazione del relativo montepremi.».
1-ter. Le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le piattaforme on line, i giochi offerti tramite le medesime piattaforme e le sale dedicate sono soggetti a specifiche autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplinate con provvedimento del direttore della medesima Agenzia e rilasciate previo versamento di una somma pari a 100 euro per ciascuna apparecchiatura di gioco utilizzata, 500 euro per ciascuna sala dedicata, 1.000 euro per ciascun gioco offerto, 5.000 euro per ciascuna piattaforma on line utilizzata. Le autorizzazioni hanno durata di due anni e sono rinnovabili. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8, è richiesta la presentazione di una perizia tecnica giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'Ordine degli ingegneri – sezione dell'informazione – che valuta, sotto la propria responsabilità, la conformità e la rispondenza dei giochi alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal comma 8-ter del citato articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dai relativi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è pubblicato e aggiornato l'elenco delle apparecchiature di gioco, dei giochi e delle piattaforme on line, nonché delle sale per i quali sono state rilasciate le autorizzazioni.
1-quater. I titolari delle piattaforme di gioco on line e le piattaforme stesse devono avere sede in uno Stato dello Spazio economico europeo.
1-quinquies. Il contenuto del gioco può essere reso disponibile in streaming, per l'eventuale raccolta di scommesse a distanza, esclusivamente dai titolari delle concessioni ai sensi del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, a integrazione dell'offerta sul gioco virtuale. Nelle sale dedicate è vietata la raccolta di scommesse di qualunque tipo.
1-sexies. Sono consentiti tornei fra giocatori che prevedono premi, anche in denaro, il cui valore massimo non può superare, per i premi non in denaro, il valore di 1.000 euro per ogni premio, e, per i premi in denaro, il valore di 10.000 euro per ogni premio. Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di determinazione del relativo montepremi. Le attività di controllo dei tornei sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini dei predetti controlli, l'organizzatore è tenuto alla presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per la copertura degli oneri connessi al controllo dei tornei di cui al presente comma, è destinato all'Agenzia medesima l'8 per cento delle quote d'iscrizione.
1-septies. La partecipazione ai tornei che prevedono premi non in denaro è consentita anche ai minori di anni 14, previa autorizzazione genitoriale. In caso di tornei con premi in denaro, è ammessa la partecipazione esclusivamente ai giocatori maggiorenni.
1-octies. I gestori delle sale di cui all'articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possono mettere a disposizione del minore di anni 14, non accompagnato, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 8, dello stesso regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un tempo superiore a 2 ore consecutive. Ferme le altre responsabilità previste dalla normativa vigente, il gestore delle sale dedicate è responsabile di eventuali danni o lesioni riportati nel corso delle attività di gioco da soggetti minori di anni 14.
1-novies. I gestori delle sale di cui all'articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i titolari e i gestori delle piattaforme on line, i proprietari e detentori delle apparecchiature e dei giochi di cui al comma 8 del medesimo articolo 110 devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) non aver riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro i minori, per reati di maltrattamento o violenza, per reati in materia di stupefacenti o reati collegati ad attività di stampo mafioso;
b) non avere riportato condanne per reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;
c) non essere incorsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-decies. Al fine di disciplinare il gettito tributario connesso alle nuove forme di gioco senza vincita in denaro erogate come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme on line tramite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 14-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 14-sexies.
(Giochi senza vincita in denaro erogati mediante interfacce digitali)
1. Per il gioco senza vincita in denaro erogato come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme on line, tramite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfettario annuo è pari a 15.000 euro. È sottoposta a tassazione la singola apparecchiatura di cui all'articolo 110, comma 8, del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero la singola postazione di gioco, qualora l'apparecchiatura consenta l'accesso da remoto a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell'imponibile medio forfettario annuo è pari a 30.000 euro.
2. Sono soggetti passivi dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 1, i soggetti esercenti attività d'impresa che mettono a disposizione nelle sale da loro gestite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
1-undecies. Alla Tariffa, di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il punto 4 è aggiunto il seguente:
«5 Erogazione di giochi senza vincita in denaro veicolati mediante piattaforme on line come contenuti digitali accessibili tramite le apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
L'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al punto 5 della Tariffa di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è pari all'8 percento della base imponibile media forfettaria. Per i tornei di cui al precedente comma 5, l'organizzatore è soggetto al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con un'aliquota pari all'8 per cento delle quote d'iscrizione.
1-duodecies. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:
«9-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di settore, in materia di apparecchiature di cui al comma 8, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque mette a disposizione o consente l'uso di apparecchi di cui al comma 8 per lo svolgimento di competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei che prevedano premi in denaro in violazione delle prescrizioni di legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio da trenta a novanta giorni. La stessa sanzione pecuniaria è applicata, altresì, all'organizzatore o promotore delle competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei non autorizzati. La sanzione pecuniaria è raddoppiata se a tali competizioni è consentita la partecipazione di minori di anni 18;
b) chiunque mette a disposizione o consente il gioco di cui al comma 8 in assenza di una o più delle autorizzazioni rispettivamente previste per gli apparecchi, i giochi, le piattaforme e le sale nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 per ciascun apparecchio e alla chiusura dell'esercizio da quindici a sessanta giorni;
c) chiunque mette a disposizione o consente l'uso nelle sale di cui al comma 8-quinquies apparecchi con vincita in denaro o che si collegano a piattaforme non autorizzate che offrono giochi con vincita in denaro o scommesse è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 per apparecchio e alla chiusura dell'esercizio da trenta a novanta giorni. Le presenti sanzioni sono triplicate nel caso in cui è consentito l'accesso al gioco con vincite in denaro ai minori di anni 18 e la sanzione della chiusura dell'esercizio è aumentata da quarantacinque a centottanta giorni;
d) in caso di utilizzo di apparecchi o giochi o piattaforme, ancorché autorizzati, con caratteristiche o modalità difformi dalle disposizioni contenute nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è disposta la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 10.000 per ogni apparecchio, gioco o piattaforma e la chiusura dell'esercizio fino a trenta giorni».
1-terdecies. Al fine di consentire la regolarizzazione di tutte le sale di cui all'articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già operanti sul territorio alla data di entrata in vigore della presente norma, il gestore della sala presenta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le seguenti informazioni:
a) ragione sociale e sede legale;
b) indirizzo della sala ove viene effettuata l'attività di offerta di gioco, senza vincita e premi in denaro, erogata come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme on line, tramite apparecchiature;
c) possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8 del presente articolo;
e) dimensioni della sala e numero di apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 presenti o, qualora l'apparecchio o congegno consenta l'accesso da remoto a più postazioni, numero delle postazioni di gioco;
f) piattaforme di gioco on line che erogano il gioco senza vincita in denaro utilizzate nella sala e relativi giochi offerti.
1-quaterdecies. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1-terdecies del presente articolo, oggetto di controllo successivo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consente alla sala di continuare transitoriamente l'attività fino al trentesimo giorno successivo alla data entro la quale saranno adottati dalla medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli i provvedimenti attuativi previsti dalla precedente comma 1-ter, previo pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14.6. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quelli meccanici ed elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a due euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita».
14.7. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 l'aliquota del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 delle somme giocate.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -690.750.000;
CS: -690.750.000;
2026:
CP: -690.750.000;
CS: -690.750.000;
2027:
CP: -690.750.000;
CS: -690.750.000.
14.8. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'aliquota del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 delle somme giocate. Al conseguente onere, pari a 280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2025 e 2026 e 2027.
14.10. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è abrogato.
14.11. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 5-bis è abrogato.
14.13. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Revisione delle distanze dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore e al fine di evitare l'espulsione dall'abitato dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico e del gioco lecito nei centri urbani minori, sulla base di criteri definiti con proprio provvedimento anche all'esito di consultazione della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, provvede alla revisione delle distanze di detti punti fisici dalle strutture sensibili, riducendole in proporzione alla popolazione dell'area urbana di riferimento.
2. Con il medesimo procedimento di cui al comma 1, ulteriori riduzioni delle distanze e modifiche degli orari di apertura possono essere introdotte all'esito della riforma di settore prevista dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, con riferimento alla qualificazione degli operatori e alla certificazione delle aree di gioco.
3. Dalla revisione di cui al presente articolo non deve derivare l'incremento dei punti di offerta di gioco fisico.
14.14. Calderone, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriore selezione diritti di gioco «dormienti»)
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 15 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, ai fini di ottemperare pienamente alle regole di libera concorrenza e insediamento previsti dalla normativa vigente europea, anche alla luce dello stato di fatto determinato da fonti di regolazione secondarie che non consentono la celebrazione delle gare, si procede alla assegnazione dei titoli «dormienti» risultanti dalla abrogazione del comma 5-bis, dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 38 della decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, che risultano inutilizzati alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, tramite apposita procedura pubblica di selezione da espletarsi entro il 2025, secondo i valori stabiliti dall'articolo 14 e con modalità da definirsi con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: +44.550.000;
2026: +42.750.000.
14.01. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 66, comma 4, della presente legge.
14.02. Piccolotti, Grimaldi.
ART. 15.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 40 per cento;.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al massimo del 40 per cento con le seguenti: fino al massimo del 40 per cento.
*15.1. Grimaldi, Mari.
*15.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 40 per cento.
15.3. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 33 per cento;.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al massimo del 25 per cento con le seguenti: fino al massimo del 33 per cento.
15.4. Pellicini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «l'invalidità del Principato di Monaco», fino a: «nel Principato di Monaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'invalidità del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.6. Morrone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, residenti nelle regioni Sicilia e Sardegna, che svolgono attività di lavoro fuori dai suddetti territori, è riconosciuto lo status di «lavoratori Isolani»; di conseguenza, salvo motivate esigenze di servizio da rappresentare nel provvedimento di diniego, la propria attività con la modalità di telelavoro dal proprio domicilio di residenza.
15.7. Calderone.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età)
1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio.».
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo rispettivamente pari a 49 milioni di euro per l'anno 2035, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 17 milioni di euro per l'anno 2045, e 6 milioni di euro a decorrere dal 2046 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.02. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in favore della minoranza linguistica Slovena)
1. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è incrementato di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.06. Quartapelle Procopio, Serracchiani, Provenzano, Amendola, Boldrini.
ART. 16.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Potenziamento dell'assegno di inclusione)
1. Per l'anno 2025 la dotazione dell'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 500 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, in deroga da quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, i criteri e le modalità di corresponsione dell'assegno per rispondere alle esigenze di sostentamento e inclusione delle persone e dei nuclei familiari in più grave condizione di indigenza.
16.1. Bonetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Incremento del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata per il 2025 di 500 milioni di euro.
16.2. Bonetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16.3. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
16.4. Gadda, Faraone, Del Barba.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità ed il Fondo e la sua gestione sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16.5. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Caramiello, Cherchi.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando possibile certificati secondo sistemi di qualità regolamentata dell'Unione europea in particolare per i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
16.6. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
*16.7. Zaratti, Grimaldi.
*16.8. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
*16.9. Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2025, 2,5 milioni per l'anno 2026, 3 milioni a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
3-ter. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2025, 2,5 milioni per l'anno 2026, 3 milioni a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni per l'anno 2025, 2,5 milioni per l'anno 2026, 3 milioni a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 197,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
16.10. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
3-ter. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
16.11. Dori, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)
1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;
f) hanno un'età superiore ai 75 anni.
3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico Spa.
4. L'ARERA, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico Spa.
5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente Unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico Spa è tenuto a garantire ai propri clienti.
7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement).
9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.02. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Assegno di inclusione)
1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con legge n. 85 del 3 luglio 2023, le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino al termine del periodo sono abrogate.
2. All'articolo 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole da: «, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione» sono abrogate.
16.03. Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'assegno di inclusione)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro»;
2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto da», sono inserite le seguenti: «Una o più»;
3) al comma 3, le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», sono sostituite dalle seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da» sono inserite le seguenti: «una o»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da» sono inserite le seguenti: «una o»;
c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: «e di Supporto per la formazione e il lavoro» sono soppresse;
d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, il componente o»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,» sono soppresse;
2) al comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;
3) al comma 13, le parole: «o del Supporto per la formazione e il lavoro» sono soppresse;
f) l'articolo 12 è abrogato;
g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.
Conseguentemente, agli oneri valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028, si provvede con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, 4.000 miliardi a decorrere dall'anno 2026 e 5.000 miliardi dall'anno 2027;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
16.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Assegno di inclusione)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione» sono soppresse.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027;
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 aprile 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
16.06. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Assegno di inclusione per figli maggiori di 26 anni non conviventi con i genitori)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».
Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
16.07. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.08. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.09. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di inclusione)
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferire a sessanta anni senza carichi di cura;».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 620 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
16.010. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
16.011. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitti)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto-legge, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
16.012. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche al all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)
1. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in ogni caso dalla relativa visualizzazione della domanda e dei dati del nucleo familiare sulla Piattaforma Gepi da parte del servizio sociale del comune di residenza».
*16.013. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*16.014. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)
1. All'articolo 4,comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione».
16.015. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per il ristoro dei risparmiatori)
1. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».
16.016. Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per l'accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro)
1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025;
sopprimere l'articolo 123.
16.017. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di inclusione sociale)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto-legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025.
16.018. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)
1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2025 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.019. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo per il ristoro dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari dovuto all'azzeramento del valore delle azioni)
1. Al fine di tutelare i risparmiatori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari, che hanno subìto un danno ingiusto, provocato dall'azzeramento del valore delle azioni, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia.
2. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16.020. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo per il ristoro dei soci della Banca popolare di Bari-BDM)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per il ristoro dei soci della Banca popolare di Bari-BDM», finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5 per azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150 mila euro per ciascun socio e/o correntista ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi e ristori economici ricevuti.
3. Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo è prevista la cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio, al soggetto giuridico indicato dalla società Medio Credito Centrale Spa, contestualmente alla rinuncia di qualsiasi pretesa per gli eventuali danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.
4. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato a valere sugli importi stanziati ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello presente legge, le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione delle somme agli aventi diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante ai sensi del presente articolo può essere riconosciuto parzialmente o integralmente sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Col medesimo decreto di cui al comma 5 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da tre membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.
8. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.
16.021. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo indennizzo Soci Banca Popolare di Bari/BDM)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo Ristoro Soci Banca Popolare di Bari/BDM», finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura del 95 per cento del costo di acquisto dell'azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150 mila euro per ciascun socio/risparmiatore ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori economici ricevuti dal socio/risparmiatore.
3. Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo è prevista la cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio, a soggetto giuridico che sarà indicato dalla Soc. MedioCreditoCentrale Spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.
4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
5. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione delle somme agli aventi diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
6. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto parzialmente e/o nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Col medesimo decreto di cui al comma 5 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.
8. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.
16.022. Lovecchio, De Palma, Gatta, Caroppo, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela e l'indennizzo dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari)
1. Su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse dalla Banca Popolare di Bari, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, se ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale dell'emittente di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 33 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2025 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma.
2. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente articolo può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al comma 1 in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi.
3. Al fine di assicurare la più ampia tutela mediante erogazione di indennizzi a favore dei risparmiatori della Banca popolare di Bari che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte della medesima banca in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in cui confluiscono altresì, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. Ai fini dell'accesso alla tutela prevista ai sensi del presente comma e delle erogazioni dei relativi indennizzi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 494 a 507 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
16.024. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per la tutela dei risparmiatori in relazione ai buoni fruttiferi postali prescritti durante l'emergenza COVID-19)
1. In conseguenza dell'incertezza applicativa in merito al termine di esigibilità dei buoni fruttiferi postali scaduti durante lo stato di emergenza COVID-19, con particolare riguardo alla decorrenza del termine di due mesi successivi al cessazione del predetto stato di emergenza, previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al disallineamento temporale creatosi tra la data di cessazione dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022, e il termine di esigibilità da ultimo previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fissato al 31 luglio 2021, i buoni fruttiferi postali scaduti nel periodo compreso tra il 31 luglio 2021 e il 22 marzo 2022 e non riscossi per intervenuta prescrizione, si considerano esigibili entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino al limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori misure necessarie all'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
16.025. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per il ristoro dei risparmiatori)
1. Per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in conseguenza della prescrizione del diritto di credito derivante dalla sottoscrizione di buoni fruttiferi postali cosiddetti «a termine», in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di buoni fruttiferi postali a termine emesse da Poste Italiane Spa, in particolare a seguito del provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30346, emesso dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso ai ristori di cui al presente comma, prioritariamente per i risparmiatori il cui danno risulti accertato con una pronuncia di riconoscimento del credito da parte dell'Arbitrato per le controversie finanziarie (ACF).
Conseguentemente, in relazione all'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
16.026. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 17.
Al comma 1, dopo le parole: comma 3, primo e secondo periodo inserire le seguenti: e comma 9;.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
in relazione agli oneri pari a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede apportando le seguenti modifiche:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
in relazione agli oneri pari a 140 milioni di euro per il 2025, all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.
17.1. Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Di Lauro.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale percentuale è ulteriormente elevata al 100 per cento per i beneficiari residenti nei comuni che ricadono in una delle definizioni ISTAT di “intermedio”, “periferico” o “ultraperiferico”, così come richiamate dalla “Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI” per il ciclo di programmazione 2021/2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale» sono inserite le seguenti: «e del 100 per cento per i beneficiari residenti nei comuni che ricadono in una delle definizioni ISTAT di “intermedio”, “periferico” o “ultraperiferico”, così come richiamate dalla “Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI” per il ciclo di programmazione 2021/2027».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.2. Curti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
17.3. Steger, Manes.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17.4. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
*17.5. Bonelli, Dori, Grimaldi.
*17.6. Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.7. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027, nel limite di spesa di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
17.8. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si applicano agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: di 80 milioni annui a decorrere dal 2026.
17.9. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: nei limiti di una quota di disponibilità del Fondo di cui al comma 3 pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
17.10. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le coppie composte da coniugi di età inferiore a trenta anni, unite in matrimonio e non legalmente ed effettivamente separati, ivi incluse le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la misura massima della garanzia concedibile ai sensi dell'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è elevata al 100 per cento.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
in relazione agli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2028.
17.11. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
3-ter. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 3-quater e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 per cento dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2026.
3-quinquies. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi, si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-bis a 3-quinquies, valutati in 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.12. Pastorella, Bonetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Fino al 31 dicembre 2028, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che entro i successivi cinque anni provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto alla situazione preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200, a condizione che:
a) la ricostruzione o gli interventi siano conformi alla normativa antisismica e determinino il conseguimento della classe energetica A4 NZEB;
b) le imprese procedano entro dieci anni dall'acquisto, alla successiva alienazione di almeno il 75 per cento del volume dei nuovi fabbricati, anche se suddivisi in più unità immobiliari;
c) l'alienazione avvenga per il 50 per cento nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3-ter. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma precedente non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dei fabbricati.
3-quater. Al fine di agevolare la concessione di mutui per l'acquisto della prima casa, l'articolo 2465-bis del codice civile non si applica ai contratti preliminari assistiti dalle tutele, dalle garanzie e dai controlli notarili di legalità, stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, riguardanti gli immobili da costruire come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*17.13. Steger.
*17.14. Gadda, Faraone, Del Barba.
*17.15. Tassinari.
*17.16. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*17.17. Furfaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
17.18. Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo, le parole: «giovani coppie» sono sostituite dalle seguenti: «giovani coppie under 30 che hanno progetto di vita finalizzata al matrimonio».
17.19. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai single, ovvero celibi e nubili non conviventi, che abbiano un reddito inferiore a 50 mila euro».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
17.20. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Semplificazione dei contratti di locazione di natura transitoria)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tali contratti non possono avere durata superiore a 24 mesi. Le parti possono stabilire di non specificare la natura delle esigenze da soddisfare».
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro competente provvede alla modifica del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
17.01. Tenerini, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Incremento della detrazione per gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)
1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui immobiliari a tasso variabile garantiti da ipoteca, contratti per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è riconosciuto un contributo, nella forma del credito d'imposta, nella misura e alle condizioni di seguito elencate:
a) nella misura del 30 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro annui;
b) nella misura del 50 per cento per i soggetti appartenenti alla categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;
c) nella misura del 70 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui.
2. Il contributo spettante è calcolato applicando le aliquote di cui al comma 1 all'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, effettivamente pagati nel corso dell'anno 2023 che eccede l'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, calcolati sulla base del tasso contrattuale di riferimento alla data del 31 dicembre 2022, come certificato dall'istituto di credito mutuante.
3. Il contributo spettante non è cumulabile, limitatamente alla quota eccedente di interessi determinata ai sensi del comma 2 con la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la facoltà del contribuente di optare per l'applicazione della detrazione, nei limiti previsti dal comma 13-ter sull'intero ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati nell'anno 2023.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di applicazione e le modalità di fruizione del credito d'imposta ai sensi del presente comma.
5. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta spettante, possono optare per la trasformazione del credito in contributo sotto forma di riduzione degli importi a titolo di interessi passivi, e relativi oneri accessori, da essi dovuti in dipendenza del mutuo per il quale beneficiano del credito d'imposta, fino alla sua concorrenza, anticipata dall'istituto di credito mutuante e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile a decorrere dal mese successivo all'esercizio dell'opzione, cedibile ad altri istituti di credito o ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore cessione.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 5.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi da 1 a 6, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025.
17.05. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Cessione della detrazione sugli interessi passivi sui mutui prima casa)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2026, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17.06. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Incremento Fondo affitti, Fondo morosità incolpevole e Fondo sostegno studenti universitari fuori sede)
1. Al fine di mitigare gli effetti del disagio abitativo in particolare per quanto riguarda le aree urbane a decorrere dal 2025 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro e quella del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 100 milioni.
2. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivati dal presente articolo valutati in 170 milioni di euro a decorrere all'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.07. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.08. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.09. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.010. Montaruli.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure volte a ridurre il disagio abitativo)
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo:
a) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per quanto attiene alla somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.011. Bonetti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 1, dopo il comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente:
«660-bis. Per i nuclei familiari residenti nel territorio nazionale in cui sia presente almeno un soggetto con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, pari o superiore al 75 per cento, e con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro, la componente variabile della tariffa TARI è azzerata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
17.012. Roggiani.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-septies. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, da soggetti in stato civile di separazione legale, con sentenza o atto transattivo, omologato dal tribunale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 450, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-octies. Ai fini della detrazione di cui al comma 1-sexies.1, nel calcolo del computo del reddito vanno decurtati dal reddito complessivo gli assegni versati alla prole o al coniuge separato, i rimborsi di spesa versati a qualsiasi titolo in virtù della sentenza o dell'atto transattivo omologato dal tribunale. Tale agevolazione si protrae fino alla sentenza di divorzio nel caso di versamento di assegni versati al coniuge separato o fino al versamento dell'ultimo assegno in capo alla prole.
1-novies. Per quanto riguarda i contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 630, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 340, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri stimati nel limite massimo di 600 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
17.013. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede)
1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni annui per gli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
17.017. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di politiche abitative)
1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale, dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa)
1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, stabiliscono, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve in ciascuna parte del proprio territorio e in ciascun edificio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Per le finalità del presente articolo, sono locazioni brevi anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa.
3. La soglia di cui al comma 1 è stabilita in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, avuto riguardo, in particolare, per:
a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;
b) la distribuzione delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) la presenza di attrattive turistiche;
d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;
e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;
f) ogni altro elemento utile per valutare l'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.
4. Il comune individua le zone di cui al comma 3 o sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.
5. I ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ai comuni i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è accessibile ai comuni.
6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.
7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale.
8. Nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.
9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.
10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere, laddove per le stesse non è richiesta ai sensi della disciplina di riferimento la destinazione d'uso turistico-ricettiva. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».
2. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«2. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio della condizione abitativa adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8 e 8-bis.».
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) procede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
4. I comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione al CIPESS.
5. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative adottate dal comune di Venezia ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, restano comunque vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al presente articolo e che abbiano adottato il regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento.
7. Agli oneri di cui al presente articolo derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le risorse rinvenienti all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
17.018. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)
1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.
3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.019. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)
1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
17.020. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal Fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.
3. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «4.5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «7.5 milioni di euro annui».
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 194 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
17.021. Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus elettrico)
1. Al fine di ridurre le spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus elettrico, anche mediante il finanziamento di impianti solari fotovoltaici è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità con i quali i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei relativi contributi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di competenza delle medesime amministrazioni.
17.022. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
17.023. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Care leavers)
1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato a decorrere dall'anno 2025 un ammontare di 5 milioni di euro, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
17.024. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
ART. 18.
Premettere il seguente articolo:
Art. 018.
(Superamento del precariato e rafforzamento della capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di procedere al superamento del precariato, rafforzando la capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite dal personale. all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: di 120 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai trattamenti accessori con le seguenti: al trattamento fondamentale.
*18.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
*18.3. Piccolotti, Mari, Grimaldi.
*18.4. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 132,1 milioni di euro.
Conseguentemente,
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
18.5. Mari, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 116,64 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato con le seguenti: pari a 59,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 per la Polizia di Stato, 5,54 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 115,46 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.6. Mari, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 172,1 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro con le seguenti: pari a 65,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 26,67 milioni di euro per le Forze armate, 22,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 23,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 17,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 14,56 milioni di euro;
c) al comma 3, sostituire le parole: 93,7 milioni di euro con le seguenti: 153,7 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.7. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 116,58 milioni di euro.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, a decorrere dall'anno 2025 è autorizzata la somma di 4,48 milioni di euro per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024.
al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2-bis pari a 4,48 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
18.8. Serracchiani.
Al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 212,1 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria con le seguenti: 155,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 46,81 milioni di euro per le Forze armate, 34,66 milioni di euro per la Polizia di Stato, 39,06 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 21,96 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 12,81 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria.
al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e a decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge, è ridotto di 100 milioni.
18.9. Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli anni successivi al 2024 è superato il tetto al limite di spesa per il salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
18.10. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è abrogato il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
18.11. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, la somma di 4,48 milioni di euro del fondo ivi previsto è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
*18.12. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
*18.13. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
*18.14. Pastorino.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
18.16. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le risorse stanziate ai sensi del comma 2 sono ripartite secondo criteri definiti dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri di ripartizione tengono conto della natura delle funzioni svolte, del grado di esposizione al rischio e delle condizioni operative del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tali criteri devono includere specifici parametri per il personale impiegato in aree di elevata pericolosità o in situazioni emergenziali, al fine di assicurare un trattamento economico accessorio proporzionato ai rischi connessi alle mansioni.
18.17. Polo.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di attuare quanto disposto a sostegno dei redditi del personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, a decorrere dall'anno 2025 sono detassati i trattamenti economici accessori di natura fissa e non continuativa del personale non dirigenziale del suddetto comparto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.18. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, una quota del fondo ivi previsto, pari a 4,365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
18.19. Zurzolo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento è così ripartito: 60 milioni di euro per il personale docente, 18 milioni di euro per i Direttori SGA da destinare all'aumento dell'indennità di direzione quota base e 15,7 milioni in favore degli Assistenti Amministrativi.
*18.21. Pella, Cannizzaro.
*18.22. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 3, sostituire le parole: 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 706,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
h) All'articolo 4, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”».
18.23. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: per il personale docente e di 30 milioni di euro annui per il personale ATA a decorrere dall'anno 2025.;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche è incrementato per gli anni 2026, 2027 e 2028 di ulteriori 800 milioni di euro;
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.24. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 30 milioni di euro per il personale ATA a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni per l'anno 2025 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»
*18.25. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
*18.26. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
3-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
18.27. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti parole «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
3-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
18.28. Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla stipula dei contratti del pubblico impiego. Sono escluse dalle materie oggetto delle procedure negoziali di cui al comma 2 gli adeguamenti economici previsti dall'articolo 24, commi 1 e 1-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
b) al comma 6:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «all'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla stipula dei contratti del pubblico impiego. Sono escluse dalle materie oggetto delle procedure negoziali di cui al comma 2 gli adeguamenti economici previsti dall'articolo 24, commi 1 e 1-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
2) il terzo periodo è soppresso.
18.29. Pella, Cannizzaro, Paolo Emilio Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui all'articolo 121, comma 2 della presente legge.
Conseguentemente, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente comma.
18.30. Mura.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dall'anno scolastico 2025-2026 è incrementato di ulteriori 800 milioni di euro rispetto all'attuale dotazione finanziaria.
18.31. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente
3-bis. il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Fmof) delle istituzioni scolastiche dall'anno scolastico 2025/2026 è incrementato di ulteriori 500 milioni di euro rispetto all'attuale dotazione finanziaria.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
18.32. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 114, comma 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176)
1. All'articolo 14, comma 3-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo le parole: «dal fondo crediti di dubbia esigibilità» sono aggiunte le seguenti: «L'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del trattamento economico accessorio riferito all'anno 2018, non opera in diminuzione rispetto alle risorse destinate per tale finalità per l'anno 2016 di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
*18.01. Pella, Cannizzaro.
*18.02. Manes.
*18.03. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. All'articolo 16-ter, comma 13, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «titolari delle sedi convenzionate» sono sostituite dalle seguenti: «dalle medesime sedi» e dopo le parole: «comune capofila» è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43 del CCNL del 16 maggio 2001 per i segretari provenienti dalla disponibilità da sedi diverse da quelle la cui classe è rideterminata ai sensi del comma 11».
18.05. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.06. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025 di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2025 sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
4. Il Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con la contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, nel limite di una spesa complessiva non superiore all'1 per cento del monte salari 2021 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: determinati in 255 milioni di euro per l'anno 2025, 2.050 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.050 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2025.
18.07. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni per un piano straordinario di assunzioni per le amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie,» sono inserite le seguenti: «delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,».
2. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021, come rideterminato dai commi 43-bis e 43-ter, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, inserire il seguente:
Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
18.08. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Riqualificazione del personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni)
1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale.
2. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al comma 1 si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.09. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Potenziamento della digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché a 17 milioni di euro per l'anno 2028, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro per l'anno 2025, di 160 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, di 183 milioni di euro per l'anno 2028, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
18.010. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Armonizzazione di trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 93 milioni di euro per l'anno 2025 e di 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
18.011. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)
1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di 21 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.012. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Incentivi per i dipendenti pubblici per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e dei progetti degli enti locali a valersi sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai dipendenti pubblici di tali enti, con mansioni direttamente o indirettamente legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto automaticamente un incentivo premiale legato ai risultati ottenuti, sotto forma di salario accessorio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, gli enti locali provvedono tramite le risorse generate dai ribassi d'asta relativi al conferimento degli appalti per la realizzazione delle opere e dei progetti di cui al comma 1, nel limite massimo del 15 per cento.
18.013. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure per l'incentivazione della produttività del personale civile della difesa)
1. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.014. Baldino, Lomuti, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 19.
Al comma 1, sopprimere le parole: Per il triennio 2025-2027;.
Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030.
*19.1. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
*19.2. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui con le seguenti: 2.005 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.950 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6.050 milioni di euro annui;.
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire le parole: 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui con le seguenti: 2.204 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.427 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.612 milioni di euro annui;
il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;
il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;.
19.3. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
1-ter. Le risorse non utilizzate conseguenti all'applicazione della disciplina di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e sono destinati ad incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica nonché il fondo integrativo di istituto, con esclusivo riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.
1-quater. In deroga al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i dirigenti percepiscono integralmente i compensi per gli incarichi aggiuntivi a valere sugli investimenti del PNRR.
1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-bis, quantificato in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.6. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire l'adeguamento triennale degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.7. Cannizzaro, Tassinari, Pella.
Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:
Art. 19-bis.
(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)
1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità realizza interventi volti all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, in attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e nel pieno rispetto del diritto dello studente con disabilità a una crescita equilibrata e al rafforzamento della propria autonomia.
3. Ferme restando le diverse competenze del personale scolastico docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nonché le ulteriori misure stabilite nell'ambito della contrattazione collettiva, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità svolge le seguenti funzioni:
a) supporta l'attività didattico-educativa interna finalizzata all'inclusione in aula e nel gruppo classe dell'alunno con disabilità, prevenendo le situazioni di isolamento;
b) supporta le attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, puntando a stimolare l'autosufficienza;
c) favorisce la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
d) contribuisce al raggiungimento di un rapporto equilibrato nell'ambiente scolastico;
e) vigila e accompagna l'alunno con disabilità durante l'attività scolastica;
f) è di ausilio per l'alimentazione e durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e di autonomia;
g) facilita l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativi e scolastici promossi e realizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività ludiche, laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI;
h) favorisce l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le iniziative attivate dall'istituzione scolastica in rete con le strutture ricreative, culturali e scolastiche, nonché con la comunità territoriale;
i) partecipa alle attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica a livello di istituto;
l) partecipa alla stesura del PEI, contribuendo secondo le proprie competenze all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie, delle metodologie nonché dei momenti di verifica dei processi di inclusione;
m) cura la predisposizione dei materiali necessari per l'espletamento della mansione, la programmazione delle attività educative e la progettazione dei percorsi di continuità educativa.
4. È garantita la formazione gratuita in servizio del personale, anche al fine di promuovere il benessere psico-fisico degli alunni con disabilità. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce, per ciascuna disabilità, le modalità attraverso le quali si svolge la formazione continua degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, gli enti di formazione accreditati e i criteri per il riconoscimento della formazione già acquisita. Il decreto di cui al primo periodo è aggiornato entro il mese di luglio di ogni anno.
5. Per le attività non frontali concernenti la predisposizione dei materiali didattici ed educativi, in collaborazione con il docente di sostegno e con i docenti curricolari, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa è riconosciuto un impegno orario minimo da definire in sede di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro.
6. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è una figura professionale distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti nell'ambito dell'istituzione scolastica.
Art. 19-ter.
(Requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)
1. La qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è riconosciuta a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea nelle classi di laurea L19, L24 o L/SNT2.
2. Acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità coloro che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, come richiamate ai commi da 594 a 600 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario.
3. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale;
b) svolgimento dell'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per non meno di trentasei mesi, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare a esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
5. Fino al 31 dicembre 2025, i soggetti di cui al comma 4 possono maturare il requisito di anzianità di servizio di trentasei mesi, anche non continuativi, ai fini dell'acquisizione della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale secondo le modalità di cui al medesimo comma 4.
6. L'attività di assistenza svolta ai sensi del comma 2 è documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Per i soggetti che hanno svolto le mansioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 1 non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
Art. 19-quater.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, le parole: «, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia comunali e per il Ministero dell'istruzione e del merito per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 8, dopo le parole: «docenti di sostegno» sono inserite le seguenti: «, assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) al comma 10, dopo le parole: «compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno» sono inserite le seguenti: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità» e dopo le parole: «o dal consiglio di classe» sono inserite le seguenti: «e dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità».
Art. 19-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per il sostegno didattico» sono inserite le seguenti: «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal vigente CCNL del comparto Istruzione e ricerca, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati ed esclusivamente nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente, il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è definito dal CCNL del comparto Istruzione e ricerca e dal CCNL del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza»;
3) alla lettera a) del comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Limitatamente ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali»;
4) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle rispettive competenze di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dal personale docente» sono inserite le seguenti: «e dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità» e le parole: «delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) al comma 2-ter, dopo le parole: «per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, come previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182,»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità»;
d) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede di contrattazione collettiva»;
e) all'articolo 14, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ferme restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, ai fini di cui al presente articolo, il dirigente scolastico, qualora il contingente di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità assunti con contratto a tempo indeterminato risulti non adeguato alle esigenze, stipula ulteriori contratti a tempo determinato in conformità a quanto disposto dal comma 3»;
f) dopo l'articolo 15-bis è inserito il seguente:
«Art. 15-ter.
(Rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione del profilo professionale e la disciplina del rapporto di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è individuato nel CCNL del comparto Istruzione e ricerca e nel CCNL del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.
2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti all'interno dell'ambito scolastico e dei servizi del sistema integrato da zero a sei anni.
3. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente alle scuole statali di ogni ordine e grado, è disciplinato nell'ambito del CCNL del comparto Istruzione e ricerca, in un'apposita sezione del settore scuola, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale educativo. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali, è disciplinato nell'ambito del CCNL del comparto Funzioni locali, inquadrando il profilo nell'area funzionari e delle elevate qualificazioni»;
g) all'articolo 16, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-ter.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità».
Art. 19-sexies.
(Procedure concorsuali per la stabilizzazione e l'assunzione di personale)
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena integrazione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito, per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado, indice una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla stabilizzazione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e all'assunzione di nuovo personale.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, per quanto afferisce ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia comunali, indicono apposite procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate all'assunzione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. La spesa per il personale assunto a seguito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo non è computata ai fini della determinazione del valore della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Alle procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che risultano titolari della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, costituiscono ulteriori elementi da valorizzare nell'ambito dell'attribuzione del punteggio delle procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 2:
a) per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale, l'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni non inferiore a 900 ore;
b) per gli assistenti per il metodo di lettura e di scritture Braille, l'attestazione di una formazione in tale metodo non inferiore a 900 ore;
c) per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali o nella comunicazione aumentativa e alternativa;
d) tutti i titoli conseguiti nel rispetto delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.
6. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono bandite da ciascun ente locale ai sensi della normativa vigente.
7. Per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 nonché i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 19-septies.
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-sexies, comma 1 e 2 della presente legge, si provvede attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura massima di 600 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 20 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
19.01. Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Mari, Zaratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
b) al comma 3-ter.1, le parole: «Gli enti locali ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede» e le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
c) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, ovvero delle risorse allo scopo assegnate alle stesse dalla regione Calabria, o comunque delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate ai sensi del comma 3-quinquies, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;»;
d) al comma 3-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo e al terzo periodo, le parole «e 3-ter.1» sono sostituite dalle seguenti: «3-ter.1 e 3-quater.1»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria.»
2. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, per l'anno 2025, nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, nell'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.02. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
b) al comma 3-ter.1, le parole: «Gli enti locali ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede» e le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
c) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quater-1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, ovvero delle risorse allo scopo assegnate alle stesse dalla regione Calabria, o comunque delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate ai sensi del comma 3-quinquies, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;»;
d) al comma 3-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo e al terzo periodo, le parole «e 3-ter.1» sono sostituite dalle seguenti: «3-ter.1 e 3-quater.1»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria.»
2. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.03. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art.19-bis.
(Misure in materia di comparti di contrattazione collettiva)
1. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028
19.04. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
19.05. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1, Programma 1.10, Azione «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare», apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.700.000.000;
CS: -1.700.000.000;
2026:
CP: -1.700.000.000;
CS: -1.700.000.000;
2027:
CP: -1.700.000.000;
CS: -1.700.000.000.
19.06. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4 e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2025.
19.07. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 1,7 miliardi di euro a decorrere dal 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
e) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati"».
19.08. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure di rafforzamento per le pubbliche amministrazioni in carenza di organico)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedono agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.
2. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute alla data del 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025.
3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 3, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
19.09. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo)
1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
b) alla lettera b):
1) al primo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
c) alle lettera c), al primo periodo le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro» e le parole: «50.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.480 di euro per l'anno 2025, 260,6 milioni di euro per l'anno 2027, 649,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 331,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.».
19.010. Alfonso Colucci, Torto, Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo)
1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
b) alla lettera b):
1) al primo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro»;
c) alle lettera c), al primo periodo le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «127.200 euro» e le parole: «50.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «63.600 euro».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, in ragione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 670 milioni di euro per l'anno 2025, 260,6 milioni di euro per l'anno 2027, 649,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 331,5 milioni di euro per l'anno 2029, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
19.011. Alfonso Colucci, Torto, Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
19.012. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di pubblico impiego)
1. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro, e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 199 milioni di euro
19.013. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale assunto dagli enti locali a valere su fondi PNRR)
1. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, a parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
19.014. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali)
1. All'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
19.015. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali)
1. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, per i patti di inclusione sociale, possono assumere a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2025, il personale che possegga i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e che abbia maturato, al 31 dicembre 2025, il requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.016. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure di anticipazione della armonizzazione previdenziale in favore del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 99, le parole: «al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».
c) al comma 100, le parole: «di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, pari a euro 32.528.339 per l'anno 2025, euro 32.544.865 per l'anno 2026 ed euro 28.962.802 per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
19.017. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di allineare progressivamente le retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle indennità corrisposte per i medesimi servizi agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
19.018. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, ai valori delle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.019. Pastorino.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*19.020. Pastorino.
*19.021. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Contributo di solidarietà Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dallo stato di crisi da sovraindebitamento)
1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.
3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.
4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025.
19.022. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Ridetermimazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso)
1. Al fine di assicurare la piena operatività e la continuità delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata in un numero massimo di 35 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 1 alta professionalità, 20 funzionari e 14 assistenti, e in un numero massimo di 71 unità di personale di sorveglianza, di cui 11 funzionari e 60 assistenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga agli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.023. Giglio Vigna, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani, Barabotti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di personale già dipendente della Croce rossa italiana)
1. Al personale già dipendente della Croce rossa italiana, transitato nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del calcolo e cumulo del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto, trova applicazione la normativa sulla mobilità obbligatoria.
2. Agli eventuali oneri conseguenti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in via residuale, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
19.024. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Trattamento fine servizio/rapporto ex dipendenti Croce rossa italiana)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale già dipendente della Croce Rossa Italiana, transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, viene erogato il trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto maturato nell'Amministrazione di provenienza ancorché in servizio nell'Amministrazione ricevente o in quiescenza in attesa di liquidazione.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
19.026. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei precari della Regione Siciliana)
1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «e ai vincoli» sono aggiunte le seguenti: «e divieti».
19.025. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
ART. 20.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
20.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 4.229.348 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ridotto di 95.570.519 euro per l'anno 2026 e 333 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 58.141.038 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
20.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Scotto, Furfaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121 sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è ridotto di 107.393.700 euro per l'anno 2026 e di 254.787.400 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
20.3. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 2.
20.4. Boschi, Del Barba, Gadda.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, possono chiedere di essere trattenuti in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età.
2-ter. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.
2-quater. Le previsioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano anche al personale indicato al comma 2-bis, già in quiescenza a decorrere da una data successiva al 1° settembre 2023. In tal caso, al predetto personale continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza ulteriori oneri per lo Stato.
2-quinquies. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno e, per il personale già in quiescenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2-sexies. L'accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio potrà comportare, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, la collocazione anche in sezioni o in settori diversi da quelli in cui gli interessati prestano o hanno prestato servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate e dovrà tener conto altresì delle possibilità di impiegare i richiedenti anche in attività di tutoraggio e per esigenze di formazione.
2-septies. Il compimento del settantesimo anno di età comporta comunque la decadenza da ogni incarico direttivo.
2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 116 milioni di euro per l'anno 2025 e di 196 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
20.5. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale nonché per consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2025-2027 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.
2-ter. Le procedure di cui al comma 2-bis, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2000.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
20.6. Soumahoro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per le maggiori esigenze connesse all'amministrazione della giustizia, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi –, è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, a valorizzare e stabilizzare mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici il personale addetto all'ufficio del processo, cancellieri esperti e assistenti giudiziari. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché 10.000.000 di euro per l'anno 2025 e 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dalla stabilizzazione e valorizzazione del contingente di personale di cui al primo periodo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.500.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
20.7. Dori, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il personale del Ministero della giustizia, attualmente inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica). L'indennità di qualificazione del personale sopra indicato è determinata nei nuovi valori di area a cura della contrattazione integrativa ai sensi degli articoli 16, 45 e 52 del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
20.8. Dori, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:>
«1-ter. Il personale del Ministero della giustizia, già inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 – confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica) e ad invarianza economica all'interno di una specifica famiglia professionale. L'indennità di qualificazione professionale del personale sopra indicato è determinata sulla base dei nuovi valori a cura della contrattazione integrativa previsti per i funzionari posti in area terza».
20.9. Giagoni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Allo scopo di adeguare le strutture del Ministero della giustizia nella provincia di Barletta-Andria-Trani e di ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per il triennio 2025-2027 per l'adeguamento della dotazione organica della Procura stessa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 mila euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
20.10. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale dei Centri per l'impiego)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'effettivo potenziamento dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di favorire la programmazione delle attività dei Centri per l'impiego su base pluriennale, a decorrere dall'anno 2025, i decreti interministeriali attuativi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, assegnano alle regioni e province autonome le risorse su base triennale, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza.
*20.01. Fossi.
*20.02. Pella, Cannizzaro.
*20.03. Manes.
*20.04. Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**20.05. Mari, Grimaldi.
**20.06. Graziano, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. con le seguenti: di 99 milioni di euro nel 2025 e di 179 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
20.07. Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
20.08. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 in forza all'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
*20.09. Padovani, Maiorano, Cerreto.
*20.022. Tucci, Sergio Costa, Baldino, Lomuti, Pellegrini, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di organizzazione della questura di Vicenza)
1. Al fine di incrementare la qualità dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento dei lavori di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità (TAV) nel territorio della provincia di Vicenza, ai fini di dotazione di personale e remunerazione economica, è autorizzata in via straordinaria sino al 1° gennaio 2027, ovvero fino al termine dei lavori di realizzazione della predetta infrastruttura, l'organizzazione della questura di Vicenza nel «Modulo A» ai sensi della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta le opportune misure per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo anche in riferimento all'individuazione delle modalità di integrazione di nuove unità di personale, ove previste dalla nuova modalità organizzativa.
20.010. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di ricambio del personale della questura di Vicenza)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento dei lavori di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità (TAV) nel territorio della provincia di Vicenza, nonché per far fronte alla cessazione dal servizio per pensionamento del personale della questura di Vicenza, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria di personale per la questura di Vicenza nei relativi ruoli iniziali della Polizia di Stato per l'anno 2025 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio a decorrere dall'anno 2025, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione di unità della Polizia di Stato approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2022, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.
20.011. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Assunzione personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel ruolo di funzionario del Ministero giustizia)
1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
20.012. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Estensione delle mansioni dell'Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)
1. Gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, sono impiegati anche a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
20.013. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per il personale del Ministero dell'interno)
1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli accresciuti impegni delle questure e delle prefetture, al fine di garantire la continuità e l'efficienza e non disperdere le professionalità acquisite, il Ministero dell'interno è autorizzato ad adottare le misure organizzative al fine di procedere, nell'anno 2025, alla stabilizzazione del personale già impiegato, per un periodo non inferiore a un anno, a tempo determinato, anche nella forma del contratto di somministrazione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
20.014. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. All'attuazione del presente comma si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma, 2 della presente legge.
20.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Ampliamento pianta organica e assunzioni mediatore culturale)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 nonché dell'incremento dei numeri dei suicidi, la pianta organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, destinata al ruolo di mediatore culturale è aumentata fino al contingente di 300 unità.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, le relative procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 233 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate al ruolo di mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
3. Alle assunzioni finalizzate all'attuazione del comma 1, si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.
20.016. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Supporto psicologico permanente alla polizia penitenziaria)
1. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria, in considerazione dell'elevato livello di stress e difficoltà che quotidianamente gli stessi sono costretti a fronteggiare, presso ogni istituto di pena è introdotto in via strutturale un servizio di supporto psicologico per gli agenti di Polizia penitenziaria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
20.017. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia del personale dell'Ente parco della Maiella)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella è rideterminata in 55 unità di personale non dirigenziale mediante assorbimento delle 37 unità di personale non dirigenziale soprannumerarie, stabilizzate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
20.018. Nazario Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)
1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis.
(Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)
1. All'articolo 27, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I giudici tributari, componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio. Ai giudici tributari e ai magistrati tributari componenti del Consiglio è corrisposta un'indennità pari all'importo indicato all'articolo 13, comma 3-ter.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545”;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis Ai componenti del Consiglio di Presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195.”.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.».
20.019. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;
b) le parole: «al 50 per cento della» sono soppresse;
c) dopo le parole: «per un ammontare superiore» inserire la seguente: «alla».
20.020. Caiata.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti a tempo determinato, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati in forza del presente comma, sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
20.021. La Porta.
ART. 21.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2025 ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
4. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono autorizzati, per l'anno 2025, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente sino a 200 e 100 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.
5. Ai fini dei commi 3 e 4 l'Ispettorato nazionale del lavoro l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2025 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con la facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
6. All'attuazione di quanto previsto dal comma 4 si provvede nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
21.1. Soumahoro, Grimaldi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
1. In relazione al processo di riorganizzazione in atto volto a rafforzare la capacità amministrativa dell'ente nell'azione di contrasto al fenomeno infortunistico e a potenziare l'attività di prevenzione in coerenza con la Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 e con l'Agenda ONU 2030, nonché al significativo incremento delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria finalizzate alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale di cui all'articolo 1, commi 306 e 307, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la dotazione organica vigente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale e di sei posizioni dirigenziali di livello non generale.
2. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a complessivi euro 1.971.679,00, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate negli esercizi 2024, 2025 e 2026 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro – bando ISI – ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione, nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
21.01. Pella, Cannizzaro, Tenerini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco)
1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata a rinnovare, per una durata fino al 31 dicembre 2026, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
2. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2025 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021;
3. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data del 1° gennaio 2025 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».
4. Ai dirigenti sanitari dell'AIFA sono estese, conseguentemente, le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
5. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3» sono soppresse.
6. Per i rinnovi contrattuali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.145.582 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, è autorizzata la spesa massima di euro 3.402.841 annui, a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.584.423;
2026: -4.584.423;
2027: -3.402.841.
21.02. Ciocchetti.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, all'attuazione di iniziative di efficientamento energetico sugli immobili in uso, nonché alla riduzione delle locazioni passive degli immobili in uso alla medesima Agenzia. Dai provvedimenti di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 2.980.214,78 per l'anno 2025 e a euro 11.920.859,13 annui a decorrere dall'anno 2026. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 2.980.214,78 per l'anno 2025 e a euro 11.920.859,13 annui a decorrere dall'anno 2026.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto alle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 280 unità, di cui 160 da inquadrare nell'Area funzionari e 120 da inquadrare nell'Area assistenti del vigente sistema di classificazione del CCNL 2019-2021-Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è, altresì, autorizzata, per il biennio 2025-2026 e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici indetti dalla medesima Agenzia nell'anno 2024, in deroga al contingente di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 1, a decorrere dall'anno 2025, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, le risorse stanziate annualmente sul capitolo del bilancio dello Stato destinato a far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di euro 2.980.214,78 per l'anno 2025 e di euro 11.920.859,13 annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di finanziare esclusivamente gli oneri derivanti dal comma 2.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.980.214,78 per l'anno 2025 e a euro 11.920.859,13 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
21.03. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Potenziamento della dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-quater, le parole: «La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di cinque unità.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 395.130 euro per l'anno 2025 e a 526.840 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Ai medesimi fini, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto in misura pari a 395.130 euro per l'anno 2025 e a 526.840 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
21.04. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Equiparazione giuridica ed economica del personale medico INAIL alle corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, estende ai medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2025, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 18.230.538,91 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
*21.05. Pella, Cannizzaro.
*21.06. Mascaretti, Coppo, Volpi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole «250 unità», sono sostituite con le seguenti: «1.250 unità»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
21.07. Gribaudo, Scotto, Sarracino, Fossi, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Potenziamento del ruolo organico della magistratura ordinaria)
1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
21.08. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure per il personale «Concorso Coesione»)
1. Per le stabilizzazioni di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a erogare, nei limiti delle risorse disponibili e a fronte di rendicontazione delle spese sostenute, le risorse a copertura dei primi 24 mesi di servizio del personale. Le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse sono individuate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate le risorse integrative di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
21.09. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Razionalizzazione delle sanzioni INPS)
1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché ai rapporti di lavoro disciplinati dai contratti intermittenti di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
b) al secondo periodo, le parole: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dello stipendio erogato. In caso di ravvedimento, la sanzione è pari al 12,5 per cento dello stipendio erogato. Le disposizioni di cui al presente articolo sono valide anche per gli esercizi precedenti.»
21.010. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Lupi, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole «in numero di sessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti «in numero di sessantasette»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) cinquantuno rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventitré rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciotto rappresentanti delle imprese;»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'iter procedurale di cui al presente articolo si applica dalla data di pubblicazione della presente legge».
21.011. Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 22.
Sopprimerlo.
22.1. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 173, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La misura di cui al presente articolo è attribuita anche al personale trasferito ad una sede estera per rispondere ad esigenze di servizio puntuali e limitate nel tempo, per periodi compresi tra due mesi e un anno»;
0b) all'articolo 175, comma 1, dopo le parole: «sede estera» sono aggiunte le seguenti: «anche per rispondere ad esigenze di servizio puntuali e limitate nel tempo, per periodi compresi tra due mesi e un anno».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a) e 0b), valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.2. Billi, Coin, Formentini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sostituire le parole: di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
22.3. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
22.4. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualunque sia la durata del viaggio con le seguenti: a condizione che la durata del viaggio sia superiore alle due ore.
22.5. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.6. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Trattamento economico di missione)
1. Ai fini del trattamento economico da corrispondere a seguito di trasferte, missioni o servizi fuori sede, le indennità dovute ai professionisti della pubblica amministrazione ricompresi nelle aree dirigenziali di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 10 agosto 2022, nonché i criteri applicati ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute, sono equiparate a quanto previsto per i dirigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22.01. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Trattamento economico di missione)
1. Ai fini del trattamento economico da corrispondere a seguito di trasferte, missioni o servizi fuori sede, le indennità dovute ai professionisti della pubblica amministrazione ricompresi nelle aree dirigenziali di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 10 agosto 2022, nonché i criteri applicati ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute, sono equiparate a quanto previsto per i dirigenti.
22.03. Casu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di personale Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena)
1. Al fine di garantire l'attenta gestione del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, istituito con legge 4 gennaio 1994, n. 10, e successivamente designato quale Zona speciale di conservazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica 11 gennaio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è autorizzata l'assunzione di ulteriori quattro funzionari e ulteriori quattro assistenti amministrativi, a seguito dell'estensione della superficie iniziale di gestione dell'area protetta che passa da 21.000 a 47.000 ettari.
2. Ai fini dell'attuazione dei comma 1 è autorizzata la spesa di 174.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 174.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.04. Giagoni.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Consulente chimico di porto)
1. Al codice della navigazione, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:
«Art. 116-bis.
(Consulente Chimico di porto).
1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;
c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'Albo dei chimici e dei fisici.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, del presente provvedimento.
22.05. Ghio.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane richiesta entro il 31 dicembre 2021)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.07. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane richiesta entro il 31 dicembre 2022)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022».
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.08. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
2. La stabilizzazione di cui al comma 1 è autorizzata nei limiti di spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.09. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione).
1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:
a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;
b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;
d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'80 per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per i conseguenti effetti compensativi, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.010. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana)
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.011. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Detassazione rinnovi contrattuali)
1. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle risorse rivenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023";
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio";
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025";
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025";
g) il comma 7 è soppresso.».
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
22.012. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici)
1. All'articolo 9, comma 3-bis, quarto periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2024 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con deliberazione della Commissione la dotazione di cui al periodo precedente può essere in parte destinata all'attribuzione alle unità di personale di cui al comma 3, terzo periodo, di una apposita indennità in ragione della specificità delle loro prestazioni, aggiuntiva rispetto alle indennità di cui al quarto periodo del medesimo comma».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.013. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Pisano, Semenzato, Tirelli.
ART. 23.
Premettere il seguente:
Art. 023.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d), ovunque ricorrono,» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
023.01. Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Barzotti.
Premettere il seguente:
Art. 023.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) lavoratori occupati nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari.»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
023.02. Tucci, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Premettere il seguente:
Art. 023.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale usurante)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale;».
023.03. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
23.1. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 111 milioni di euro nel 2025 e di 191 milioni di euro a decorrere dal 2026.
23.2. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
23.3. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 23.
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 69 milioni di euro per l'anno 2026, 77 milioni di euro per l'anno 2027, 161 milioni di euro per l'anno 2028, 329 milioni di euro per l'anno 2029, 352 milioni di euro per l'anno 2030, 355 milioni di euro per l'anno 2031, 363 milioni di euro per l'anno 2032, 401 milioni di euro per l'anno 2033 e 322 milioni di euro per l'anno 2034.
23.4. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, 32,7 milioni di euro per l'anno 2027, 65 milioni di euro per l'anno 2028, 127 milioni di euro per l'anno 2029, 142 milioni di euro per l'anno 2030, 142,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 169 milioni di euro per l'anno 2033 e di 131 milioni di euro per l'anno 2034, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 112 milioni di euro per l'anno 2025, 169 milioni di euro per l'anno 2026, 167,3 milioni di euro per l'anno 2027, 135 milioni di euro per l'anno 2028, 73 milioni di euro per l'anno 2029, 58 milioni di euro per l'anno 2030, 57,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 31 milioni di euro per l'anno 2033, di 69 milioni di euro per l'anno 2034 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
23.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «fino all'età di settant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'età di settantadue anni»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai limiti di legge, possono optare, in accordo col datore di lavoro, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 104 (quota pensione 104), entro il predetto limite di settantadue anni.».
23.6. Casasco, Pella, Cannizzaro, Squeri, Battilocchio.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati dalle Pubbliche amministrazioni prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali i dipendenti interessati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abbiano già formalizzato la domanda all'INPS entro il 31 dicembre 2024.
23.7. Stefanazzi.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati dalle Pubbliche amministrazioni prima della data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*23.8. Pella, Cannizzaro.
*23.9. Stefanazzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai dipendenti degli enti locali posti in quiescenza d'ufficio per avere raggiunto il limite ordinamentale d'età dei rispettivi settori di appartenenza e che non abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia. Detti dipendenti potranno fare pervenire alle proprie amministrazioni istanza di riammissione in servizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Amministrazioni provvederanno sulle istanze di riammissione in servizio nei successivi novanta giorni.
23.10. Carmina, Torto, Donno, Dell'Olio.
Sopprimere il comma 5.
*23.11. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
*23.12. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Al comma 5, dopo le parole: nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente aggiungere le seguenti: e comunque non meno di una unità.
23.13. Pella, Cannizzaro.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: e delle Forze della Polizia di Stato ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183.
23.14. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 5, dopo le parole: con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, aggiungere le seguenti: nonché del personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
23.15. Maiorano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i dirigenti medici e sanitari e per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 164 e 164-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in relazione alle quali non si applica il limite di cui al precedente comma.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
23.17. Manes.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i dirigenti medici e sanitari e per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 164 e 164-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in relazione alle quali non si applica il limite di cui al precedente periodo.
*23.18. Pella, Cannizzaro.
*23.19. Panizzut, Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».
23.20. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «gli infermieri del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43,».
23.21. Panizzut, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, non si applica agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
*23.22. Pella, Cannizzaro.
*23.23. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Sperimentazione della staffetta generazionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025 e 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai fini dell'attivazione di una prima fase sperimentale e in sede di prima applicazione, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
23.25. Baldino, Aiello, Di Lauro, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Regolarizzazione della domanda di accredito figurativo ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di effettivo e accertato svolgimento del mandato e regolare versamento dei contributi, laddove dovuti, e con riferimento ai mandati elettivi antecedenti o concomitanti alla data del 31 dicembre 2024, la mancata presentazione della domanda di cui al comma 3 può essere regolarizzata entro e non oltre il 30 giugno 2025».
23.01. D'Alfonso.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Fondo per l'implementazione di una governance d'impresa partecipata dai lavoratori)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
a) preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b) dell'articolo 2409-duodecies del codice civile;
b) preveda la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;
c) dia esecuzione a disposizioni di contratti collettivi che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;
d) preveda forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;
e) preveda forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;
f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, preveda che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al presente articolo. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa.
3. Le imprese che ottengono il contributo di cui al presente articolo, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
23.02. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Articolo 23-bis.
(Attualizzazione delle condizioni reddituali per la sola presentazione delle istanze di riconoscimento dei trattamenti in materia di pensioni di guerra)
1. All'articolo 70, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «per un ammontare non superiore a L. 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non superiore a euro 20.000».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
23.03. D'Alfonso, Laus.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. In osservanza del principio di economicità e al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, possono procedere alla stipula di convenzioni volte a consentire scorrimenti delle graduatorie dei concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 1 milione di euro, sono finalizzati ad incrementare le risorse finalizzate al trattamento accessorio di cui all'articolo 18, comma 1 della presente legge.
23.05. Casu.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. In osservanza del principio di economicità e al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, possono procedere alla stipula di convenzioni volte a consentire scorrimenti delle graduatorie dei concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma sono finalizzate ad incrementare le risorse finalizzate al trattamento accessorio di cui all'articolo 18, comma 1 della presente legge.
23.06. Casu.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. In osservanza del principio di economicità e al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, possono procedere alla stipula di convenzioni volte a consentire scorrimenti delle graduatorie dei concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 1 milione di euro, sono finalizzati ad incrementare le risorse finalizzate al trattamento accessorio di cui all'articolo 18, comma 1 della presente legge
23.07. Casu.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di DURC)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non necessitano di acquisire il DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva – DURC) in caso di trasferimento di risorse, a qualsiasi titolo, verso altri enti pubblici.
*23.08. Pella, Cannizzaro.
*23.09. Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98 le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;
b) al comma 99 le parole: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
23.011. Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98 le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;
b) al comma 99 le parole: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*23.012. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
*23.013. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori a tempo parziale ciclico)
1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
2. Per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2024, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 90 milioni per l'anno 2025.
23.014. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a dieci unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di apprendistato.
2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23.015. Pietrella.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. All'articolo 1, comma 54, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 20.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 35.000 euro.
2. Agli oneri relativi al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
23.016. Lupi, Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
ART. 24.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi» e alla lettera b), e le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse. A tal fine è autorizzata come limite massimo, una spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
1-ter. Ai fini dei commi 1 e 1-bis, entro il 30 luglio 2025 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
24.1. Steger.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1.bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo».
24.2. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025.
24.3. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
a-bis) il comma 1-bis è soppresso;
a-ter) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti «comma 1».
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 499,7 milioni di euro per l'anno 2025, 461,8 milioni di euro per l'anno 2026, 273,3 milioni di euro per l'anno 2027, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
24.4. Morfino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Aiello.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni».
Conseguentemente, in relazione ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025;
sopprimere l'articolo 123.
24.5. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni» aggiungere le seguenti: «, ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,2 milioni di euro per l'anno 2025, 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.
24.6. Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole da: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 412 milioni di euro per l'anno 2025, 343,1 milioni di euro per l'anno 2026, 158,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 80,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorre dall'anno 2025.
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025;
sopprimere l'articolo 123.
24.7. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole da: «e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, 225 milioni di euro per l'anno 2026, 341 milioni di euro per l'anno 2027, 319 milioni di euro per l'anno 2028, 191 milioni di euro per l'anno 2029, 118 milioni di euro per l'anno 2030 e 24 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.8. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «e da almeno sei mesi» sono soppresse;
a-ter) al comma 1-bis, lettera b), la parola: «74» è sostituita dalla seguente: «70»;
a-quater) al comma 1-bis, lettera c), dopo le parole: «n. 296» sono inserite le seguenti: «nonché donne disoccupate».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro annui per l'anno 2025 e per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
24.9. Morfino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-bis, lettera c), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le lavoratrici di cui alla presente lettera c) o per le quali sussistano contestualmente i requisiti di cui alle lettere a) e b) la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero dei figli.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
24.10. De Monte.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 126, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano comunque optato per il sistema contributivo».
24.12. De Monte.
Sopprimere il comma 2.
24.13. Bonetti.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
*24.14. Mari, Grimaldi.
*24.18. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
b) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi»;
2-ter. Ai fini del comma 2-bis è autorizzata come limite massimo una spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
24.19. Steger.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 5 mesi.
Conseguentemente:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
24.20. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 5 mesi.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, 100 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
24.21. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 5 mesi.
24.22. Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardanti i lavori usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:
a) al personale sanitario, compresi:
Infermieri;
Operatori socio-sanitari (OSS);
Ostetriche;
Tecnici sanitari;
Altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose;
b) ai lavoratori agricoli, compresi:
Operai agricoli e zootecnici;
Allevatori;
Operai forestali;
Pescatori e operatori dell'acquacoltura;
c) ai panificatori:
Lavoratori impiegati nelle attività di panificazione e produzione di prodotti da forno, inclusi i forni industriali e artigianali.
4-ter. Le categorie di cui al precedente comma 4-bis avranno accesso ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 4-bis, valutati in euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 60 milioni di euro nel 2025 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2026.
24.23. Grimaldi, Mari, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) al comma 1. dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24.24. Ghio, Scotto, Sarracino, Bakkali.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, con le risorse derivanti dall'articolo 7, comma 2 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
24.25. Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 139, lettera a) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sopprimere il numero 4).
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nel limite di spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.26. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24.27. Gusmeroli, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Limitatamente agli anni 2025 e 2026 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, di 102 milioni di euro per l'anno 2029, di 106 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
24.28. Soumahoro, Gribaudo, Grimaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) personale di Condotta ai treni; personale di accompagnamento ai treni; verificatore ai rotabili (treni); Istruttori di Condotta ai treni (Quadri) facenti parte dell'esercizio ferroviario.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro per l'anno 2026, di 180,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 175,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 172,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 171,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 169,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 162,8 milioni di euro per l'anno 2032, di 160,4 milioni di euro per l'anno 2033 e di 157,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
24.29. Soumahoro, Grimaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni previste nell'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, si interpretano nel senso che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi dall'articolo 14 comma 1 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti tra la data di decorrenza della pensione fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo temporale in cui tali redditi sono stati prodotti. L'importo di pensione trattenuto ai sensi del precedente periodo non può comunque essere superiore al reddito da lavoro dipendente o autonomo effettivamente percepito. All'onere derivante dal presente comma, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*24.30. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
*24.31. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, si interpretano nel senso che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di cui al suddetto decreto, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti tra la data di decorrenza della pensione fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo temporale in cui tali redditi sono stati prodotti. L'importo di pensione trattenuto ai sensi del precedente periodo non può comunque essere superiore al reddito da lavoro dipendente o autonomo effettivamente percepito.
**24.33. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
**24.34. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti tra la data di decorrenza della pensione fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo temporale in cui tali redditi sono stati prodotti. L'importo di pensione trattenuto ai sensi del precedente periodo non può comunque essere superiore al reddito da lavoro dipendente o autonomo effettivamente percepito.
24.35. Grimaldi, Mari, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge».
24.36. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra, Ferrari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della validità della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione del lavoro dei cicli produttivi su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è da intendersi conforme anche quando i turni programmati non consistano obbligatoriamente di 12 ore consecutive per ciascun turno lavorato. È sufficiente che il ciclo produttivo preveda la possibilità di turnazioni di 12 ore. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24.37. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della validità della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione del lavoro dei cicli produttivi su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è da intendersi conforme anche quando i turni programmati non consistano obbligatoriamente di 12 ore consecutive per ciascun turno lavorato. È sufficiente che il ciclo produttivo preveda la possibilità di turnazioni di 12 ore.
*24.38. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
*24.39. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni a cui si applicano le misure di flessibilità in uscita previste dal presente articolo, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
24.40. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni a cui si applicano le misure di flessibilità in uscita previste dal presente articolo, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
*24.41. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*24.42. Casu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, articolo 1, comma 8, le parole: «in misura non inferiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari o superiore al 74 per cento, riconosciuta in via definitiva dall'INPS, senza necessità di ulteriori accertamenti medici».
24.43. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative rese da ciascun prestatore, titolare di pensione, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.»;
b) al comma 8, lettera a), le parole: «di vecchiaia o di invalidità» sono soppresse;
c) al comma 14, la lettera a) è soppressa.
2 Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
24.01. Steger, Gebhard, Manes, Schullian.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Cumulabilità dei redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;
b) all'articolo 14.1, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;
c) all'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,» sono inserite le seguenti: «superiori a 5.000 euro lordi annui».
d) ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
24.02. Steger, Gebhard, Manes, Schullian.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Riduzione graduale del carico lavorativo)
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei quattro anni antecedenti alla data del raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, hanno il diritto di svolgere la prestazione lavorativa con la modalità di lavoro agile di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ai datori di lavoro privati che sottoscrivono gli accordi di lavoro agile nei casi di cui al comma 1 è riconosciuto, per un periodo massimo corrispondente alla durata dei medesimi accordi, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3. L'accordo di lavoro agile di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della sua validazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che verifica il possesso dei necessari requisiti da parte del lavoratore e del datore di lavoro, nonché delle disponibilità finanziarie a valere sulle risorse di cui al comma 10.
4. I lavoratori di cui al comma 1 che, per le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta, individuate ai sensi del decreto di cui al comma 6, non possono accedere alla sottoscrizione degli accordi di lavoro agile di cui al comma 1, possono chiedere la riduzione dell'orario di lavoro nella misura massima del 50 per cento, su base settimanale o giornaliera. Ai fini di cui al presente comma, è data priorità ai lavoratori che svolgono attività usuranti.
5. A fronte della riduzione dell'orario lavorativo concordata con il datore di lavoro ai sensi del comma 4, è riconosciuta un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione oraria percepita. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.000 euro. L'indennità non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della sua corresponsione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le mansioni che per le caratteristiche della prestazione lavorativa non consentono al lavoratore di stipulare accordi di lavoro agile di cui al comma 1.
7. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa di cui al comma 4 è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
8. L'indennità di cui al comma 5 è concessa dall'INPS, a domanda, previa autorizzazione della competente direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro deve dare comunicazione all'INPS e alla competente direzione territoriale del lavoro della stipulazione del relativo accordo.
9. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'indennità di cui al comma 5 e le modalità per l'attuazione del comma 8.
10. Le facoltà di cui ai commi 2 e 4 sono riconosciute entro rispettivi limiti di spesa pari a 100 milioni di euro annui e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
24.04. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.05. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto a garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale il lavoratore può, in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno e del 35 per cento per il terzo anno.
2. A fronte della riduzione di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'assunzione da parte del datore di lavoro di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno sei mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
4. Alle assunzioni di cui al comma 3 si applica l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
5. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 3, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
24.06. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Lavoro a tempo parziale per favorire il ricambio generazionale)
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per fare fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2025, 2026 e 2027, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o del diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del 50 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma; la rimanente parte della retribuzione è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1 del presente articolo, a integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
3. Utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alla trasformazione di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore a trentasei anni di età.
4. Ai datori di lavoro privati che usufruiscono della possibilità di cui al presente articolo, con esclusione dei settori agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
5. Le misure di cui al presente articolo sono riconosciute entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24.07. Laus, Scotto, Sarracino, Fossi, Guerra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 la NASPI è riconosciuta anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2-quater. La NASPI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».
2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 24 milioni di euro per l'anno 2025, 102,6 milioni di euro per l'anno 2026, 101,1 milioni di euro per l'anno 2027, 99,6 milioni per l'anno 2028, 98,1 milioni di euro per l'anno 2029, 96,5 milioni di euro per l'anno 20230, 95 milioni di euro per l'anno 2031 e di 93,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
24.09. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del Fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24.010. Ghio, Scotto, Sarracino, Bakkali.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di accompagnamento alla pensione dei lavoratori portuali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
24.011. Ghio, Scotto, Sarracino, Bakkali.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Introduzione della pensione di garanzia)
1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera lavorativa, che tenga conto, in debita proporzione, anche dei periodi di ricerca attiva del lavoro e di lavoro di cura, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.012. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis
(APE sociale)
1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, 141,3 milioni di euro per l'anno 2027, 375 milioni di euro per l'anno 2028, 397 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 33,5 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 86,5 milioni per l'anno 2025.
24.013. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 24, aggiungere seguente:
Art. 24-bis
(Modifiche alla legge 11 maggio 2004, n. 126)
1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004 n. 126, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
24.014. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 25.
Sostituire l'articolo 25 con il seguente:
Art. 25.
(Incremento temporaneo delle pensioni e rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici delle pensioni minime)
1. Nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati, a partire da quelli in condizioni disagiate, in via eccezionale e con decorrenza dal 1° gennaio 2025, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2025 a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, l'incremento transitorio, già riconosciuto per le annualità 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto nella misura del 15 per cento per l'anno 2025 e 10 per cento per l'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
2. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta nella misura del 200 per cento per il periodo 2025-2026, senza alcun effetto per le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo INPS.
3. L'incremento del trattamento pensionistico conseguente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è in ogni caso riconosciuto entro il limite massimo di 100 euro, con riferimento a ciascuna mensilità, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
4. In via straordinaria, l'incremento temporaneo di cui al precedente comma 1 è riconosciuto, per le medesime annualità, anche ai percettori di un reddito complessivo da pensione non superiore a 13.000 euro annui, nel limite massimo di incremento pari a 100 euro per ciascuna mensilità spettante, e per coloro che percepiscono un reddito complessivo da pensione superiore al predetto limite e non superiore a 15.000 euro, nel limite massimo di 50 euro per ciascuna mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali di incremento, entri i limiti massimi di cui al precedente periodo, e le modalità e termini di riconoscimento dell'incremento.
Conseguentemente, ai relativi oneri quantificati nel limite massimo di 4,13 miliardi di euro per l'anno 2025, 3,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 8 milioni di euro di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028 e 12 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo”;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025”;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025”;
g) il comma 7 è soppresso.»;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “21 per cento”»;
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
“TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III”;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”»;
all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro”.
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.».
25.1. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 con le seguenti: 2,7 punti percentuali per l'anno 2025.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
25.2. Pella, Cannizzaro, Barelli, Nevi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera b) è soppressa. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.3. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora il termine per il pagamento delle prestazioni pensionistiche di importo inferiore o uguale a 1.000 euro e avvenga in un giorno festivo, anticipa il pagamento al giorno lavorativo bancario antecedente a tale data.
25.4. Colombo.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al valore massimo indicato ai punti 1, 2, 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato»;
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato I-bis annesso alla presente legge:
Allegato I-bis
Tabella A
Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi – anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007 |
Somma aggiuntiva (in euro) – anni dal 2008 al 2016 |
Somma aggiuntiva (in euro) – anni dal 2017 al 2024 |
Somma aggiuntiva (in euro) dal 2025 |
Somma aggiuntiva (in euro) dal 2026 |
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | ||||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
262 |
336 |
437 |
481 |
481 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
327 |
420 |
546 |
601 |
601 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
392 |
504 |
655 |
721 |
721 |
2) Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo | ||||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
370 |
370 | ||
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
462 |
462 | ||
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
554 |
554 | ||
3) Da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo | ||||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
336 | |||
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
420 | |||
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
504 | |||
4) Da 2,5 a 3 volte il trattamento minimo | ||||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 | ||||
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 | ||||
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
25.5. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Incremento delle pensioni e degli assegni riconosciuti alle persone con invalidità, cecità e sordità civile)
1. La pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la pensione di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, l'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 a decorrere dal 1° gennaio 2025 sono elevati ad un importo mensile di euro 433,33.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 3 della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
25.01. Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Revisione del meccanismo di indicizzazione per l'anno 2025)
1. Nell'anno 2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 200 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 440 milioni di euro per l'anno 2025, 550 milioni per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 650 per l'anno 2028, 700 milioni per l'anno 2029 si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo”;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025”;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025”;
g) il comma 7 è soppresso.»;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.».
25.02. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. All'articolo 6, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».
2. All'articolo 38, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025”;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025”;
g) il comma 7 è soppresso.».
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.».
25.03. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 26.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:»;
b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sono madri di almeno tre figli, allo scopo considerando i figli concepiti, naturali, adottivi o i minori in affido al momento della richiesta.».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa, come limite massimo, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
26.01. Cesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici)
1. All'articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche negli anni 2024 e 2025.».
2. All'articolo 1, comma 500, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
26.02. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici)
1. Al fine di sostenere il settore dell'editoria ed in particolare della carta stampata e per fare fronte all'impatto derivante dalla digitalizzazione e alla riduzione degli addetti del settore stampa, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali e quotidiani e periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 14, e maturino il requisito contributivo previsto entro il 31 dicembre 2025.
2. In considerazione anche della prevalente caratteristica di sanatoria della presente deroga, il beneficio è esteso ai lavoratori poligrafici che hanno esaurito nel corso del 2024 il periodo di cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, della legge 14 settembre 2015, n. 14 e incorrano, nel corso dell'anno 2025, nell'utilizzo di ammortizzatori sociali straordinari in deroga o della Naspi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 8 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
26.03. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Pensione di reversibilità per il convivente di fatto superstite)
1. All'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo il comma 45, è aggiunto il seguente:
«45-bis. In caso di morte di uno dei conviventi di fatto, il convivente superstite ha gli stessi diritti spettanti al coniuge con riferimento alla pensione di reversibilità ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, a condizione che la convivenza di fatto abbia i presupposti di cui ai commi 36 e 37 e che non sia cessata precedentemente.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 1.500 milioni di euro.
26.04. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di APE sociale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 136, sono soppresse le seguenti parole: «e 5 mesi»;
b) dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:
«136-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2025, 220 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029 e 8 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante le seguenti modificazioni:
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 136 milioni;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “9 per cento”».
26.05. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020».
Conseguentemente, ai relativi oneri, nel limite massimo di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.06. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Lavoro usurante)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca».
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
26.07. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
ART. 27.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 111,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 191,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di 191,5 milioni di euro per l'anno 2029, di 191,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 191,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 191,8 milioni di euro per l'anno 2032, di 192 milioni di euro per l'anno 2033 e di 192,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
27.1. Boschi, Del Barba, Gadda.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: di 111,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
27.3. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 8,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2030, a 8,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 8,0 milioni di euro per l'anno 2033 e a 7,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
27.4. Billi, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
27.5. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 13,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
27.6. Onori, Benzoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 190 milioni.
27.7. Pella, Cannizzaro.
Sopprimerlo.
*27.8. Grimaldi, Mari.
*27.9. Tirelli, Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
*27.10. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)
1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
27.02. Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.».
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
27.03. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi.»
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
27.04. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Con l'obiettivo di rinforzare le attività e gli interessi degli italiani all'estero, sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:
a) 200.000 euro per l'anno 2025 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
b) 500.000 euro per l'anno 2025 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
27.05. Billi, Coin, Formentini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di anticipo del trattamento di fine rapporto)
1. All'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) far fronte al pagamento delle spese universitarie dei figli, debitamente documentate attraverso certificazione di iscrizione e piano delle tasse universitarie rilasciati dall'ente universitario.».
27.06. Sottanelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)
1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.
2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2025.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:
«6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.».
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.
27.07. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)
1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e i criteri per la loro trattazione.
4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:
«6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.».
5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
27.09. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis
(Benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è possibile presentare la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in settecentotrenta giorni.
2. Per i soggetti che presentano domanda ai sensi del comma 1, il periodo lavorativo di esposizione all'amianto, accertato e certificato dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5. Il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche e non ai fini della determinazione dell'importo delle medesime.
3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
27.010. Maiorano.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)
1. Al fine di rafforzare i Centri operativi regionali per la gestione delle malattie amianto-correlate ed efficientare il monitoraggio e la classificazione delle malattie amianto-correlate, il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di riparto del predetto incremento alle regioni e province autonome e per il conseguente finanziamento dei Centri operativi regionali per la gestione delle malattie amianto-correlate.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni annui per l'anno 2025 e per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
27.011. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:
«276. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo perequativo con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2025. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
27.012. Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Carotenuto.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure in favore di lavoratori esposti all'amianto)
1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche agli ex lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2025, e 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
27.013. Sarracino, Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».
2. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola: «abitazione», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
h) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”».
27.014. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
27.015. Quartini.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2025.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2;
b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.016. Boschi, Del Barba, Gadda.
ART. 28.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 199 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 198,8 per l'anno 2028, 198,5 per l'anno 2029, 197,9 per l'anno 2030, 196,9 per l'anno 20231, 195,9 per l'anno 2032, 195,2 per l'anno 2033, 194,7 per l'anno 2034, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
28.1. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Sopprimerlo.
28.2. Grimaldi, Mari.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28
(Misure in materia di previdenza complementare)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis A decorrere dall'1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile di cui ai precedenti commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, solo su richiesta dell'assicurato, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al periodo precedente, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dal comma precedente.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 8,5 milioni per l'anno 2025, a 17,2 milioni per l'anno 2026, a 21,8 milioni per l'anno 2027, a 29,1 milioni per l'anno 2028, a 37,0 milioni per l'anno 2029, 48,2 milioni per l'anno 2030, 59,8 milioni per l'anno 2031, 75,2 milioni per l'anno 2032, 90,3 milioni per l'anno 2033, 105,6 milioni per l'anno 2034, 115,5 milioni per l'anno 2035, 141,5 milioni per l'anno 2036, 165,8 milioni per l'anno 2037, 188,2 milioni per l'anno 2038, 223,5 milioni per l'anno 2039, 255,6 milioni per l'anno 2040, 287,3 milioni per l'anno 2041, 314,9 milioni per l'anno 2042, 349,2 milioni per l'anno 2043, 342,2 milioni per l'anno 2044, 339,5 milioni per l'anno 2045, 308,2 milioni per l'anno 2046, 295,1 milioni per l'anno 2047, 251,0 milioni per l'anno 2048, 228,8 milioni per l'anno 2049, 146,7 milioni per l'anno 2050, 101,9 milioni per l'anno 2051, 8,0 milioni per l'anno 2052, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.5. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) Al fine di promuovere la conoscenza della previdenza complementare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riaperto il termine di sei mesi di cui alla lettera a) per i lavoratori che abbiano deciso di mantenere il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, fermo restando la già prevista facoltà di revoca di tale opzione alla medesima lettera a). Conseguentemente, qualora il lavoratore non confermi con modalità esplicite la propria volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, lo stesso si intende destinato alla previdenza complementare in applicazione della lettera b), che disciplina le modalità tacite di adesione.
2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori della riapertura del termine ai sensi del comma 2-bis e delle modalità di espressione della volontà in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto.
28.6. Rizzetto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole: «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.
*28.7. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
*28.8. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole: «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.
28.9. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 621 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, quantificato i 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.10. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 621 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 37,25 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.11. Caparvi, Giaccone, Nisini, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «si applica il trattamento di reversibilità, secondo la legislazione vigente in materia di trattamento pensionistico, all'assegno periodico corrisposto in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.12. Colosimo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
28.13. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso. All'onere derivante dal presente comma, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.14. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.
28.15. Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
28.16. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.17. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
28.18. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
*28.19. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*28.20. Gadda, Faraone, Del Barba.
*28.21. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
*28.22. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Pensione anticipata nel regime contributivo)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sopprimere le parole: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e»;
b) al numero 2) sopprimere le parole: «rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e»;
c) sopprimere il numero 3).
2 All'onere di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
28.01. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1), le parole: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» sono sostituite dalle seguenti: «a 2,2 volte»;
b) alla lettera b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) all'ultimo periodo, le parole: "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,2 volte"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 347 milioni di euro per l'anno 2025, 47 milioni di euro per l'anno 2026, 67 milioni di euro per l'anno 2027, 81 milioni di euro per l'anno 2028, 119 milioni di euro per l'anno 2029, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 141 milioni di euro per l'anno 2032, 117 milioni di euro per l'anno 2033, 129 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
b) all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2025, 153 milioni di euro per l'anno 2026, 133 milioni di euro per l'anno 2027, 119 milioni di euro per l'anno 2028, 81 milioni di euro per l'anno 2029, 79 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 59 milioni di euro per l'anno 2032, 83 milioni di euro per l'anno 2033, 71 milioni di euro per l'anno 2034 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
28.02. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1), le parole: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» sono sostituite dalle seguenti: «a 2,6 volte»;
b) alla lettera b), il numero 2), è sostituito dal seguente:
«2) all'ultimo periodo, le parole: “a 2,8 volte” sono sostituite dalle seguenti: “a 2,6 volte”».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2025, 45 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 79 milioni di euro per l'anno 2028, 112 milioni di euro per l'anno 2029, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 139 milioni di euro per l'anno 2032, 112 milioni di euro per l'anno 2033, 121 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante la seguente modificazione: all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 83 milioni di euro per l'anno 2025, 155 milioni di euro per l'anno 2026, 135 milioni di euro per l'anno 2027, 121 milioni di euro per l'anno 2028, 88 milioni di euro per l'anno 2029, 81 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 61 milioni di euro per l'anno 2032, 88 milioni di euro per l'anno 2033, 79 milioni di euro per l'anno 2034 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
28.03. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifiche al riscatto dei periodi privi di contribuzione di cui alla legge 213/2023).
1. Al comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 2025, l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando anche, al medesimo fine, qualsiasi emolumento premiale o di incentivazione all'esodo stabilito d'intesa con il lavoratore».
b) al secondo periodo le parole: «In tale caso» sono sostituite dalle seguenti: «in tali casi».
28.04. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di superare le discriminazioni relative ai trattamenti pensionistici riservati ai dipendenti pubblici, sono soppressi i commi da 157 a 163, articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 58,3 di euro per l'anno 2025 e di 74,5 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 61,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 125,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
28.05. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis
(Modifica all'articolo 1, comma 161 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 161 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie».
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.07. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1.All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie».
28.08. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
1. L'incremento del montante di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, si applica nel senso che, in qualunque caso di aspettativa, la base imponibile per l'incremento del montante corrisponde alla retribuzione virtuale in base alla quale l'interessato versa l'equivalente dei contributi pensionistici ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1999. n. 488.
28.09. Mulè, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare e siano titolari di un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.
2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.
6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alle forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.
7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.
8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo e relativi a una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.010. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Nuovo semestre di adesione ai fondi di previdenza complementare, 1° aprile 2025 – 30 settembre 2025)
1. Ai lavoratori subordinati che, alla data del 1° aprile 2025, hanno mantenuto, in tutto o in parte, il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro è consentito scegliere, entro il 30 settembre 2025, se mantenere il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo nelle misure ammesse dall'articolo 8, commi 2 e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; se il lavoratore decide, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il trattamento di fine rapporto maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
2. Nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato al comma 1 non esprime alcuna volontà, a decorrere dal 1° ottobre 2025, il datore di lavoro trasferisce il trattamento di fine rapporto maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. Prima dell'avvio del semestre di adesione di cui al comma 1, il datore di lavoro fornisce tutte le informazioni sulle possibili scelte, sulle relative modalità e sui vantaggi derivanti dall'accesso alla previdenza complementare, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, al comma 2, le parole: 120 milioni sono sostituite dalle seguenti: 96,8 e le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 sono sostituite dalle seguenti: di 57,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 54,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 51,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2029, di 44,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 41,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 37,9 milioni di euro per l'anno 2032, di 34,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 30,7 milioni di euro per l'anno 2034 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
28.011. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».
2 All'onere di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.012. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Misure per incentivare forme pensionistiche complementari)
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 28,9 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
28.013. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)
1. Dal 1° gennaio 2025 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'INPS che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al comma 4, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma 139. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2027, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al comma 1 non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.
3. La prestazione di cui ai commi 1 e 2, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 1; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma 6.
4. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.
5. La prestazione di cui al comma 1, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.
6. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.
7. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 28-bis, pari a 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
b) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».
c) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fatta eccezione ai sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»
d) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
e) all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.»;
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
f) all'articolo 121, comma 2, sopprimere le parole: e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026.
28.014. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)
1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di fine rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei dodici mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
28.015. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di contributi figurativi per i lavoratori dello spettacolo)
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, ai lavoratori dello spettacolo che hanno versato almeno venti contributi giornalieri nel periodo pandemico dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti i contributi figurativi di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Per le finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
28.016. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Deducibilità fiscale dei contributi ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa)
1. All'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 10.000. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato i 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.018. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Congedo lavorativo retribuito per decesso dell'animale d'affezione)
1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis). l'istituzione del congedo per malattia o decesso dell'animale d'affezione»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di due giorni in caso di decesso del proprio animale d'affezione e a otto ore per malattie familiari nell'arco dell'anno solare in caso di malattie del cane o del gatto.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato con 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 115 milioni e sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 195 milioni.
28.019. Dori, Grimaldi.
ART. 29.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 103 milioni di euro per l'anno 2025 e di 156 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
29.1. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 160 milioni.
29.2. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, in relazione ai relativi oneri, pari a 200 milioni per l'anno 2025, sopprimere l'articolo 123.
29.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
29.4. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Adeguamenti delle misure in favore delle vittime del dovere)
1. A decorrere dall'anno 2025, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
29.02. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in favore delle donne vittime di violenza mafiosa)
1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.
2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
29.03. Provenzano, Barbagallo, Serracchiani, Orlando.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori agricoli)
1. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è sostituito dal seguente:
«55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2025 nella misura del 75 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di trecentosessantacinque giornate del parametro annuo di riferimento.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
29.04. Tenerini, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori nel settore della pesca marittima)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le imprese operanti nel settore della pesca marittima sono esentate dal contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni ai sensi dell'articolo 343, n. 5), del Codice della navigazione.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119,9 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 199,9 milioni.
29.05. Soumahoro, Scotto, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1 e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)
1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.
4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
29.06. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)
1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni annui per per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
29.09. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Fondo educatori professionali)
1. A decorrere dall'anno 2025, è istituito un fondo di 10 milioni di euro annui per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
29.010. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Calcolo per lavoratori stagionali delle isole minori)
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di ventisei settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4 citato. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 80 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
29.012. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifica delle modalità di accesso al sistema di accoglienza)
1. All'articolo 14, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «all'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «al limite massimo di 15.000 euro di reddito annuo lordo percepito dal richiedente che viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso le misure di accoglienza non possono avere una durata superiore a 24 mesi».
2. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in caso di superamento del limite di reddito annuo lordo percepito pari a 15.000 euro»;
b) il comma 6 è abrogato.
29.013. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 30.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di affrontare l'emergenza lavorativa nei cantieri navali, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2030, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, un fondo destinato a sostenere la formazione tecnico-professionale per la realizzazione di percorsi di formazione e lavoro presso i cantieri navali, con riferimento alle mansioni e attività tipiche del processo di produzione delle navi. I candidati che completano il percorso di formazione e superano la prova disciplinare e tecnica prevista al termine della formazione sono assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo cui accedono le società titolari di cantieri navali ovvero le imprese che svolgono presso i cantieri navali le attività di cui al primo periodo del presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo fondo.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30.1. Rizzetto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
*30.2. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*30.3. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*30.4. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
*30.5. Gatta, Castiglione, Nevi, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «soggetti disoccupati o inoccupati», sono aggiunte le seguenti: «e di percorsi di formazione destinati agli imprenditori titolari di aziende con meno di quindici dipendenti»;
b) al quinto periodo, dopo le parole: «collaboratori a progetto», sono aggiunte le seguenti: «, a percorsi di riqualificazione a beneficio di soggetti disoccupati o inoccupati e a percorsi di formazione destinati agli imprenditori a capo di aziende con meno di quindici dipendenti».
2-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.6. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, denominato «Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5-ter. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dei commi 5-bis e 5-ter, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
30.7. Tucci, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025».
30.8. Pella, Cannizzaro.
Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
30.9. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, per le aziende operanti nel settore «automotive», con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale e con un numero di dipendenti inferiore alle mille unità, e che, a causa dei cambiamenti tecnologici in corso, abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2024, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per una adeguata transizione verso le nuove tecnologie del mercato di riferimento, per cause non imputabili al datore di lavoro, può essere concesso un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per ulteriori 12 mesi – prorogabili per ulteriori 6 mesi – e comunque entro il 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.
9-ter. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive concordate con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni e finalizzati alla salvaguardia e rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso.
9-quater. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 300 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9-quinquies. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, valutate in 300 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
30.10. Manes.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, per le aziende operanti nel settore «automotive», con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale e con un numero di dipendenti inferiore alle mille unità, e che, a causa dei cambiamenti tecnologici in corso, abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2024, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per una adeguata transizione verso le nuove tecnologie del mercato di riferimento, per cause non imputabili al datore di lavoro, può essere concesso un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per ulteriori 12 mesi – prorogabili per ulteriori 6 mesi – e comunque entro il 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.
9-ter. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive concordate con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni e finalizzati alla salvaguardia e rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso.
9-quater. I trattamenti di cui al comma 9-bis sono riconosciuti nel limite di spesa di 300 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*30.11. Simiani, Fossi, Scotto.
*30.12. Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
*30.13. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per le aziende di cui all'articolo 25-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis si applica a far data dal 1° gennaio 2024. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per la promozione del lavoro da remoto di cui all'articolo 30-bis della presente legge, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro da remoto)
1. L'articolo 18, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:
«Art. 18.
(Diritto al lavoro da remoto)
1. Il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto da intendersi come il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nello spazio digitale e tramite connessione informatica ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano.
2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, il lavoro da remoto è effettuato su base volontaria mediante accordo tra le parti o accordo collettivo. In caso di accordo individuale, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce o dell'ente bilaterale competente per territorio ove esistente.
3. Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione lavorativa da remoto in qualsiasi luogo e momento idonei a garantire la regolare esecuzione della stessa, nei limiti dell'orario di lavoro normale determinato ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Resta fermo l'esercizio del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis.
4. Ai fini del trattamento economico e normativo, il lavoratore da remoto è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore in presenza.
5. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:
a) il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento o applicativo di comunicazione;
b) le modalità e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto dell'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'individuazione delle condotte, connesse all'esecuzione dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per le imprese aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, le materie di cui alla presente lettera possono essere disciplinate mediante accordi stipulati tra il datore di lavoro o, per suo incarico, l'associazione di categoria alla quale eventualmente aderisca e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. L'accordo individuale di cui al comma 2 individua esplicitamente i termini e le condizioni del diritto alla disconnessione di cui al comma 6, a pena di nullità.
8. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.».
2. L'articolo 19, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:
«Art. 19.
(Forma e recesso)
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro da remoto è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:
a) l'eventuale alternanza tra i periodi di lavoro da remoto all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
b) le eventuali fasce orarie di reperibilità;
c) l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) il diritto all'apprendimento permanente in modalità formale, non formale o informale, e alla periodica certificazione delle relative competenze nonché l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in remoto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, l'accordo di cui al comma 1 coincide con la durata del rapporto di lavoro. Il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire al lavoratore un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle proprie esigenze di vita e di cura.
4. Il datore di lavoro, pubblico e privato, mette a disposizione del lavoratore con disabilità la strumentazione tecnologica adeguata allo svolgimento di lavoro da remoto.».
3. Al comma 1 dell'articolo 20, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il trattamento economico è da intendersi comprensivo dei beni e servizi previsti dall'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosciuti in adempimento di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.
4. L'articolo 21, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato.
5. Al capo II, della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo l'articolo 24, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 24-bis.
(Diritto alla disconnessione)
1. Il lavoratore è titolare del diritto alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive. Il diritto alla disconnessione è garantito e attuato nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva.
2. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al lavoratore che segnala all'Istituto nazionale della previdenza sociale la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Art. 24-ter.
(Formazione digitale)
1. Al fine di assicurare ai lavoratori da remoto una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente e in sicurezza le dotazioni tecnologiche, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali, nonché corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione accreditati per la formazione continua.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le risorse del Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 306 del 27 dicembre 2021.
Art. 24-quater.
(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)
1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione destinati ad agevolare le attività in modalità remota, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è elaborato un indice, denominato “indice smart”, che quantifichi la misura della sostenibilità ambientale e sociale ottenuta con l'utilizzo del lavoro da remoto.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
Art. 24-quinquies.
(Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro da remoto)
1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il fondo per la promozione del lavoro da remoto, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso alle risorse del fondo è condizionato all'indice della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 24-quater.
Art. 24-sexies.
(Convenzioni per la gestione di immobili inutilizzati)
1. Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per la messa a disposizione di immobili inutilizzati, affinché siano impiegati come spazi di lavoro collettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro da remoto, nonché convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale per l'adozione di tariffe scontate in favore degli utenti del servizio che svolgano l'attività lavorativa con modalità da remoto.
Art. 24-septies.
(Sanzioni)
1. In caso di violazione del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 25.000 euro. Se la violazione è stata compiuta nei confronti di più di cinque lavoratori la sanzione si applica in misura doppia.
2. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28, della legge 20 maggio 1970 n. 300.
3. In mancanza di esplicite previsioni degli accordi di cui all'articolo 18, comma 6, sulla disciplina delle materie ivi indicate, sono affetti da nullità i provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per condotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro da remoto o sulla base di dati e informazioni acquisiti nel corso della stessa.».
6. Al capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, la parola: «agile», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «da remoto».
7. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i rischi connessi o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi e i tempi della disconnessione».
8. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del lavoro da remoto.»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.15. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla prima parte consequenziale e per carenza di compensazione)
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. È prorogato, per l'anno 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.16. Manes.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È prorogato, per l'anno 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*30.17. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Di Sanzo, Boldrini.
*30.18. Pella, Cannizzaro.
*30.19. Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
**30.20. Fossi.
**30.21. Pella, Cannizzaro.
**30.22. Manes.
**30.23. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Al comma 1, dell'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «e per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025 e 2026».
10-ter. Al comma 1-bis, dell'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «esclusivamente per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025 e 2026».
10-quater. All'articolo 62, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono aggiunte le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.».
10-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applicano per gli anni 2024 e 2025 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2023 e 2024, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
10-sexies. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis.
(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)
1. È considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119, del codice civile e ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».
10-septies. All'articolo 20, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria.».
10-octies. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta».
10-novies. All'articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non superiore a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro».
10-decies. All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».
10-undecies. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «dà diritto all'».
10-duodecies. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
10-terdecies. Agli oneri derivanti dei commi da 10-bis a 10-duodecies, pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.24. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 10-sexies e per carenza di compensazione)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Al comma 1 dell'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «e per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025 e 2026».
10-ter. Al comma 1-bis, dell'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «esclusivamente per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025 e 2026».
10-quater. All'articolo 62, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono aggiunte le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.».
10-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applicano per gli anni 2024 e 2025 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2023 e 2024, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
10-sexies. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis.
(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere.)
1. È considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119, del codice civile e ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».
10-septies. All'articolo 20, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
«13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria.».
10-octies. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta».
10-novies. All'articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non superiore a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro».
10-decies. All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».
10-undecies. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «dà diritto all'».
10-duodecies. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
30.25. Grimaldi, Mari.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 10-sexies e per carenza di compensazione)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 30 milioni di euro annui. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applicano per gli anni 2024 e 2025 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2023 e 2024, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.26. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. È considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119, del codice civile e ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.27. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.28. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al precedente periodo, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
30.29. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.33. Fossi, Scotto, Sarracino, Gribaudo, Laus, Guerra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla destinazione di risorse finanziarie per far fronte alle specifiche esigenze emergenziali per il sostegno al reddito e la promozione dell'occupazione.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.34. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Per l'anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.
30.35. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 409, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis) rapporti di lavoro subordinato privato e pubblico, compresi i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III, del libro quinto, del codice civile e alle collaborazioni di cui all'articolo 2222, del codice civile, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative.».
10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.36. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 20, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
«13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria.».
10-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.37. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 62, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le tutele di cui agli articoli 54, comma 1, e 55, comma 1». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.38. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana».
30.40. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722, è abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.41. Steger.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 25-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate».
*30.42. Pella, Cannizzaro.
*30.43. Manes.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «per gli 2025 e 2026»;
b) al comma 1-bis, le parole: «esclusivamente per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025 e 2026»;
c) al comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025 e 2026».
10-ter. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2025 i benefìci di cui al comma 10-bis sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2029.
10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.44. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III, del libro quinto, del codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222, del codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti.».
10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.45. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 14, della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 2087 del codice civile, al fine di estendere ai committenti l'obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il ricorso sia presentato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.46. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso, all'ultimo periodo dell'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024,» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2025,».
10-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 2 milioni di euro di cui al comma 10-bis.
10-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.47. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242, è inserito il seguente:
«242-bis. A decorrere dal 2024 ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o che finanziano gli interventi formativi di cui all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati ai sensi del presente comma.».
10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.49. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio di attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2025, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di costituzione della società, l'esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.01. Steger.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*30.02. Tenerini, Tassinari.
*30.03. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
*30.04. Gadda, Faraone, Del Barba.
*30.05. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'aiuto alle operazioni di workers buyout)
1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione», la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**30.06. Tassinari.
**30.07. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Potenziamento della Cassa integrazione ordinaria per il settore della moda italiana)
1. In deroga agli articoli 4 e 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo massimo di dodici settimane.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1, non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30.08. Pella, Cannizzaro, Mazzetti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Salvaguardia del personale delle aziende manifatturiere della filiera moda)
1. Limitatamente alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) che acquistano nel periodo d'imposta 2025 una partecipazione al capitale, di almeno il 20 per cento e comunque nel limite del 50 per cento, di aziende del settore con un massimo di cento dipendenti, in difficoltà economico-finanziaria, ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), ovvero, di imprese con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), si applica l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i tre anni successivi all'acquisto della relativa quota.
2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 8 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2028. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 121.
30.09. Pella, Cannizzaro, Mazzetti.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla CIGO per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione»;
b) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse».
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.010. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di creatori di contenuti digitali)
1. Al fine di superare le incertezze giuridiche esistenti date dalla rapida evoluzione del mercato digitale ed al conseguente sviluppo della nuova figura professionale del content creator, nonché per addivenire ad una regolamentazione che stabilisca precisamente diritti ed obblighi di tali nuovi soggetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i seguenti elementi qualificanti:
a) la definizione di «content creator», da non confondersi con quella di influencer;
b) i requisiti minimi di qualificazione professionale e le competenze che devono possedere tali lavoratori per essere definiti «content creator»;
c) gli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 1, lettera m), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
d) le tutele e le garanzie minime che tali lavoratori devono avere rispetto agli operatori del medesimo settore di altri Stati europei e rispetto alle piattaforme da cui dipendono;
e) status fiscale e codice ATECO di riferimento;
f) l'inquadramento contrattuale, congruente con le rispettive competenze;
g) le modalità e requisiti per l'iscrizione al registro dei creatori di contenuti digitali, da istituirsi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy entro 30 giorni dall'emanazione del decreto stesso.
30.011. Tenerini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, è aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Potenziamento della cassa integrazione ordinaria)
1. In deroga agli articoli 4 e 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo massimo di dodici settimane.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
30.012. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094, del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222, del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».
12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
15. La Commissione di cui al comma 13:
a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
30.013. Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando, L'Abbate.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ripristino del Reddito di cittadinanza)
1. È istituito, per gli anni 2025 e 2026, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.
4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
11. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di al comma 8;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
15. L'integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.
17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2025 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.
21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.
24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.
26. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
28. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46.
31. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.
32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
33. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
34. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
35. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34.
36. I beneficiari di cui ai al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.
37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;
2) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
3) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
4) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 938; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38.
38. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;
c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
39. Le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.
40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.
43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.
45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.
48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge 30 marzo 2001, n. 152. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
49. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.
50. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
51. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.
54. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.
55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.
56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.
58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
59. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
64. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
65. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
70. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 20.
72. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».
73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028:
dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.
Art. 3-ter
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.;
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2026 e 5.000 milioni dall'anno 2027.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati.»;
all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
30.014. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Decontribuzione per la formazione del capitale umano nelle piccole imprese)
1. Alle imprese con un numero di addetti compreso fra dieci e cinquanta è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l'addetto è occupato in attività di formazione.
2. Per l'esonero di cui al comma 1 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
4. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Ai fini dell'ammissibilità alla decontribuzione, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
6. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 8.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, 160 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 72, comma 3, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 72, comma 3, sostituire le parole: 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, 3.400 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.330 milioni di euro per l'anno 2025, 840 milioni di euro per l'anno 2026, 3.220 milioni di euro per l'anno 2027.
30.015. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i professionisti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati che attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 700.000 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.016. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Istituzione di un fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a. con anzianità al 1998)
1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione dell'indennità di buonuscita sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a. che hanno ricevuto o riceveranno un danno economico nel calcolo del TFS per le quote antecedenti il 1998, viene istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e con 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 91 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.017. Gribaudo.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 anche i malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento professionale della loro patologia possono fare domanda di percepire l'una tantum del Fondo per le vittime dell'amianto. La somma percepita dell'una tantum sarà restituita al Fondo per le vittime dell'amianto con le rendite che percepiranno dall'INAIL qualora la loro richiesta del riconoscimento della causalità professionale della loro patologia sarà stata accettata.
2. I finanziamenti, di cui al comma 359 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per la parte degli eventuali residui rispetto alle prestazioni effettuate per gli anni 2021 e 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 è soppresso e le relative risorse affluiscono altresì sul citato Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. A partire dal 1° gennaio 2025 i finanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le disponibilità finanziarie alla data del 31 dicembre 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono unitamente e unitariamente alle disponibilità finanziarie del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il comma 358, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo.
6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».
7. Agli oneri di cui al comma 6, lettera a), pari a 16 milioni di euro annui, e al comma 6, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 243, è aggiunto il seguente:
«243-bis. La prestazione economica di cui al comma 243 è riconosciuta anche per menomazioni dell'integrità psicofisica inferiore al 15 per cento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
30.018. Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di risorse in favore delle vittime dell'amianto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 anche i malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento professionale della loro patologia possono fare domanda di percepire l'una tantum del Fondo per le vittime dell'amianto. La somma percepita dell'una tantum sarà restituita al Fondo per le vittime dell'amianto con le rendite che percepiranno dall'INAIL qualora la loro richiesta del riconoscimento della causalità professionale della loro patologia sarà stata accettata.
2. I finanziamenti, di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per la parte degli eventuali residui rispetto alle prestazioni effettuate per gli anni 2021 e 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è soppresso e le relative risorse affluiscono altresì sul citato Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. A partire dal 1° gennaio 2025 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione, sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disponibilità finanziarie alla data del 31 dicembre 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono unitamente e unitariamente alle disponibilità finanziarie del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il comma 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo.
30.019. Serracchiani, Scotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 16 milioni di euro annui, e comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro annui, si provvede, per gli anni 2025 e 2026 a valere sul Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.020. Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 243, è aggiunto il seguente:
«243-bis. La prestazione economica di cui al comma 243 è riconosciuta anche per menomazioni dell'integrità psicofisica inferiore al 15 per cento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
30.021. Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)
1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
30.022. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente:
«278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 ed in favore dei loro eredi e superstiti.».
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.023. Ghio, Scotto, Bakkali.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rifinanziamento del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.024. Orlando, Ghio, Scotto, Bakkali.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente:
«278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in favore dei loro eredi e superstiti.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.026. Ghio, Scotto, Bakkali.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. I lavoratori dell'azienda JSW di Piombino, che sono o sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 270 mila a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30.027. Tenerini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione benefìci pensionistici per l'esposizione all'amianto per i lavoratori della Michelin di Cuneo)
1. In analogia con quanto stabilito per i lavoratori degli stabilimenti limitrofi, ai lavoratori dello stabilimento Michelin di Cuneo che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, sono riconosciuti i benefìci pensionistici per l'esposizione all'amianto di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per periodi successivi al 1992 e fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.028. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Tavoli di crisi)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.029. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure di protezione sociale in favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*30.030. Mari, Grimaldi.
*30.031. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure per la stabilizzazione dei percettori ex reddito di inserimento e tirocini finalizzati all'inclusione della regione Basilicata)
1. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della giunta regionale n. 375 del 2020 e n. 388 del 2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
3. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2025, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.032. Lomuti, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Stabilizzazione lavoratori precari in servizio presso gli enti locali della Regione siciliana)
1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018.
4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
30.033. Morfino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Aiello.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle norme vigenti per le imprese private, sul costo degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
1. Sono applicati dal 1° gennaio 2025, anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, gli articoli sotto riportati del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le disposizioni in essi richiamate:
a) articolo 22, comma 2, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115, e, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) articolo 29, commi 1 e 2;
c) articolo 34, comma 4;
d) articolo 43, comma 1;
e) articolo 79, comma 1.
2. È disapplicato dal 1° gennaio 2025 l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, limitatamente alle parole: «a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro», nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.034. Bisa, Lazzarini, Pretto, Ottaviani, Andreuzza.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle norme vigenti per le imprese private, sul rimborso del costo dei permessi e congedi per l'assistenza ai familiari con disabilità grave)
1. Sono applicate le seguenti disposizioni, dal 1° gennaio 2025, anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207:
a) l'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
b) articolo 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei periodi: «L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33», nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 663 del 1979.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.035. Lazzarini, Bisa, Pretto, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Finanziamento indennità discontinuità per il 2025)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.036. Grippo.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e delle aree colpite da calamità naturali)
1. Al fine di contrastare il crescente tasso di disoccupazione, nelle aree di crisi industriale complessa, nelle aree di crisi industriale non complessa e nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, ai lavoratori che superano i cinquanta anni d'età, disoccupati involontari e pensionabili entro i successivi 5 anni, è riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il trenta per cento dei posti di lavoro nel settore pubblico.
3. Nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa ovvero nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale si estende ai lavoratori che, seppur non sospesi dall'attività lavorativa e seppur non soggetti a riduzioni della stessa, rechino uno stipendio annuo lordo inferiore agli 11.000 euro anni lordi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.037. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Detassazione della formazione con enti bilaterali e organismi paritetici)
1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
30.038. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)
1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*30.039. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*30.040. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.041. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.a. in a.s.»)
1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo, denominato «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Le risorse del fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.
3. Il fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.042. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei commi da 1 a 3, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.
6. Per gli oneri di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Conseguentemente:
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025;
sopprimere l'articolo 123.
30.043. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Passaggio di competenze e abilità tra generazioni)
1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di apprendistato.
2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.
30.044. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)
1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.045. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo mobbing)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
30.046. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo per la promozione del lavoro agile)
1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.047. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Promozione del lavoro agile)
1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.048. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende)
1. A decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial.
3. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente:
«14-ter. I programmi formativi di cui al presente articolo sono integrati con la testimonianza di vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial.».
4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.049. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
30.050. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Detassazione degli incrementi retributivi per rinnovo dei CCNL)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente:
«182-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.».
Conseguentemente, per provvedere agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
30.051. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure in materia di lavoro portuale)
1. Al fine di incentivare la qualificazione del lavoro portuale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026 e 3 milioni di euro per il 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -3.000.000;
2027: -3.000.000.
30.052. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure in materia di lavoro portuale)
1. Per sopperire alla crisi dei commerci, sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna di cui ai commi 997 e 998 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata al 31 dicembre 2026 con un limite di risorse aggiuntive di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
30.053. Fenu, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle merci», con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027, di un contributo, denominato «buono licenza macchinista», di importo non superiore a 3000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita nel decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, «Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità».
2. Il «buono licenza macchinisti» può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
4. Una quota, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118,5 milioni per l'anno 2025, di 198,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 198,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
30.054. Fede, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Conseguentemente, agli oneri pari a 7,5 miliardi di euro per l'anno 2025 e 900 milioni di euro per l'anno 2026:
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 aprile 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 500 milioni per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
30.055. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)
1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centodue mesi»;
b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;
c) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 111.200.000 euro per l'anno 2025.
30.056. Tucci, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'INAIL)
1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale medico dell'INAIL in collaborazione con le strutture omologhe del Servizio sanitario nazionale e di promuovere l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2023-2025 estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a partire dal 1° gennaio 2025, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previste per le qualifiche corrispondenti del Servizio sanitario nazionale e già recepite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. A tal fine, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2025, è previsto lo stanziamento di un importo specifico pari a euro 20.251.542,09. Tale somma, aggiuntiva rispetto alle risorse da accantonare ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è destinata a coprire gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il periodo 2023-2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 99.748.458 di euro per l'anno 2025 e di 179.748.458 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.057. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Contribuzione figurativa per l'anno 2013)
1. Ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2013, siano stati soggetti a sospensioni contributive, cassa integrazione o altre forme di riduzione del reddito derivanti da crisi aziendali o settoriali, è riconosciuta una contribuzione figurativa per l'intero periodo, a carico dello Stato, a copertura delle eventuali lacune contributive.
2. Gli enti previdenziali competenti sono tenuti a ricalcolare l'anzianità contributiva dei soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.058. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo speciale transizioni)
1. È istituito il «Fondo speciale transizioni», interno al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui alla articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una dotazione annuale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e il loro indotto e/o filiera.
2. Con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.059. Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo bonus lavoro lontano da casa)
1. Per l'anno 2025 è riconosciuto, a richiesta individuale da parte dell'avente diritto, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 2, un contributo in favore delle persone titolari di reddito da lavoro dipendente nel pubblico impiego, assunti nell'anno 2025, con retribuzione annua non superiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato in una regione diversa da quella di residenza ed a più di cento chilometri di distanza dal precedente comune di residenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo bonus lavoro lontano da casa», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione l'indicatore ISEE, la retribuzione prevista dal contratto di pubblico impiego del richiedente, la distanza dal precedente comune di residenza, il fatto se questi abbia negli anni precedenti l'assunzione svolto i suoi studi scolastici od universitari in sedi ubicate nella regione presso cui ha trasferito la residenza.
3. Le somme del contributo di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.060. Raffa, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Contributo per l'anno 2025 per il sostegno al reddito dei lavoratori che godono del trattamento di integrazione salariale)
1. In via eccezionale, ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2024, è erogato, per l'anno 2025, un contributo straordinario per il sostegno al reddito, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra l'importo mensile della integrazione salariale percepito dal lavoratore e l'importo mensile lordo di euro 1.800.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, tra cui le modalità e i termini di erogazione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.061. Appendino, Conte, Pavanelli, Cappelletti, Barzotti, Aiello, Tucci, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL)
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari euro a 804.100 per l'anno 2025, a euro 826.400 per l'anno 2026 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.062. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Abbassamento della percentuale di invalidità da lavoro indennizzabile in rendita)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.063. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.064. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rafforzamento dell'attività vigilanza in materia di lavoro)
1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai controlli relativi al lavoro a cottimo, mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, l'ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad ulteriori assunzioni, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per gli anni 2025 e 2026, di 150 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 500.000 per gli anni 2025 e 2026 per gli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 6.500.000 a decorrere dal 2026 per gli oneri derivanti dalla assunzione del personale, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.065. Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori agricoli)
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di allevamento, di manutenzione del verde, di macellazione delle carni, di produzione conserviera ed alimentare, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, attraverso una differente modulazione dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa, coerente con le condizioni microclimatiche. La deroga di cui al presente comma è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
30.066. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Tutela del legame affettivo con gli animali d'affezione)
1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro e di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in SINAC e sia comunicata al datore di lavoro.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
30.067. Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di accudimento animali)
1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro e di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.068. Di Lauro, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Cherchi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di patronati)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «e che abbiano sedi di Istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri» sono soppresse.
30.069. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti degli Istituti di patronato e assistenza sociale)
1. Alla legge 30 marzo 2001 n. 152, all'articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. A tutti quegli enti, di cui all'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152, si applica, ai fini del calcolo degli stipendi, quanto disposto dall'articolo 13 della legge 24 aprile 2014, n. 66.».
30.070. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Lupi, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di patronati)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, sono abrogati.
2. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative.».
30.071. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di patronati)
1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2025, l'aliquota di prelevamento di cui al medesimo articolo 13, comma 1, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
30.072. Steger.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norma per la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro)
1. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ferme restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:
a) il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose preveda uno stadio di pre-trattamento quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, metallico, sintetico, elettrostatico, e filtro finale ad alta efficienza HEPA rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010 e UNI 11304-3;
b) il sistema di abbattimento preveda un dispositivo per il controllo della funzionalità quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, pressostato differenziale o allarme;
c) il gestore dell'impianto segua la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-bis dell'allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche.».
Conseguentemente, all'allegato IV, alla parte quinta, dopo la parte II, è inserita la seguente:
Parte II-bis
Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-bis
Fasi lavorative
A. Lavorazioni meccaniche
A.1 Tornitura
A.2 Fresatura
A.3 Trafilatura
A.4 Rettifica
A.5 Bobinatura
A.6 Incisione
A.7 Taglio
A.8 Foratura
A.9 Alesatura
A.10 Tranciatura/Cesoiatura
A.11 Filettatura/ Maschiatura
A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli
A.13 Fustellatura
A.14 Aggraffatura
A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate
Materie prime
1. Metalli e leghe metalliche
2. Lubrificanti:
2.1. Grafite
2.2. Oli emulsionati
2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo
2.4. Oli lubro-refrigeranti
2.5. Stearati ed assimilabili.
30.073. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma.»;
b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 194 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
30.074. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.075. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Inserimento dei panificatori tra i lavori usuranti)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) il titolare, i coadiuvanti e i dipendenti di panificio iscritto con il Codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.».
2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.076. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a termine di breve durata)
1. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:
«28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali: -2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni; -2 per cento per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni; -1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni; -1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani.».
30.077. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Monocommittenza)
1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis.
(Avvocato monocommittente)
1. È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, con cadenza periodica, di un compenso fisso o variabile.
2. Il contratto di collaborazione professionale tra committente ed avvocato monocommittente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere, quale contenuto minimo essenziale, i seguenti elementi:
a) la durata del rapporto di collaborazione professionale;
b) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
c) la disciplina del rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
d) la disciplina del rimborso delle eventuali spese sostenute dall'avvocato monocommittente nell'espletamento del rapporto di collaborazione;
e) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
f) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, commisurato alla durata del rapporto di collaborazione, nonché la previsione del pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
g) il divieto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio dell'avvocato monocommittente;
h) il patto di non concorrenza;
i) il patto di esclusività;
l) l'obbligo di riservatezza.
3. Il compenso corrisposto, con cadenza periodica, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque conforme ai criteri di determinazione e non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2025.
4. L'avvocato monocommittente può avvalersi delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.
5. La disciplina dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione professionale di cui ai precedenti commi è stabilita con regolamento adottato, entro il 31 dicembre 2025, dal Consiglio nazionale forense, sentito il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge.
6. Il regolamento di cui al comma 5, deve prevedere l'attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, territorialmente competenti, poteri di verifica e di certificazione di conformità del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
7. Con regolamento adottato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione tra le parti del rapporto di collaborazione professionale degli oneri contributivi e dei relativi adempimenti.
8. Le parti dei rapporti di collaborazione professionale, come definiti dal presente articolo, sorti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, devono adeguare il contratto di collaborazione professionale alle relative disposizioni entro il 31 dicembre 2025.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.078. D'Orso, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».
2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 96 milioni di euro per l'anno 2026, di 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 98,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 100 milioni di euro per l'anno 2029 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025, 104 milioni per l'anno 2026, 102,6 milioni per l'anno 2027, 101,1 milioni per l'anno 2028, 100 milioni per l'anno 2029 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2030.
30.079. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Riduzione della durata della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «pari alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto».
2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30.080. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)
1. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
*30.081. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*30.082. Nisini, Barabotti, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,» sono soppresse;
b) il terzo periodo è soppresso.
30.083. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».
30.084. Steger, Manes.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure in materia di turn over nelle aziende di pubblica utilità)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 26, comma 9:
1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) prevedere, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;»;
2) la lettera c-bis), è sostituita dalla seguente:
«c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.»;
b) all'articolo 33:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro può essere concordato al fine di implementare, ove insufficienti, le risorse destinate dal fondo al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a-bis) e c-bis).»;
2) al comma 3, il secondo periodo è abrogato;
c) all'articolo 34:
1) al comma 2, dopo le parole: «introdotto dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, lettera a), n. 2,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alle lettere a), n. 1, b) n. 1, e c) introdotte dal comma 1 del presente articolo sono immediatamente applicabili, a prescindere da modifiche dei regolamenti dei singoli fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La contribuzione correlata è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dal precedente articolo 26, comma 1, lettere a-bis) e c-bis). Qualora le risorse del fondo disponibili per il finanziamento delle predette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.085. Tenerini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure in materia di Fondi di solidarietà bilaterale)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 26, comma 9:
1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) prevedere, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;»;
2) la lettera c-bis), è sostituita dalla seguente:
«c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.»;
b) all'articolo 33:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro può essere concordato al fine di implementare, ove insufficienti, le risorse destinate dal fondo al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a-bis) e c-bis).»;
2) al comma 3, il secondo periodo è abrogato;
c) all'articolo 34:
1) al comma 2, dopo le parole: «introdotto dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, lettera a), n. 2,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alle lettere a), n. 1, b) n. 1, e c) introdotte dal comma 1 del presente articolo sono immediatamente applicabili, a prescindere da modifiche dei regolamenti dei singoli fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La contribuzione correlata è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dal precedente articolo 26, comma 1, lettere a-bis) e c-bis). Qualora le risorse del fondo disponibili per il finanziamento delle predette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro.».
30.086. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifica dei Fondi di solidarietà dei servizi pubblici a rilevanza economica)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. La disciplina del presente articolo si applica per i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, istituiti nell'ambito dei settori dei servizi pubblici a rilevanza economica, le cui organizzazioni sindacali e datoriali abbiano optato, con specifico accordo, ed entro il 31 dicembre 2025, per il modello di cui al presente articolo.
6-ter. I Fondi di cui al comma 6-bis, fermo restando l'obbligo del bilancio in pareggio e il divieto di erogare le prestazioni in carenza di disponibilità, in funzione delle peculiarità e dei bisogni delle rispettive categorie di riferimento modulano tipologie, misure e durate delle prestazioni fra quelle previste dall'articolo 26, attenendosi a quanto previsto dagli accordi e contratti di cui al medesimo articolo 26, comma 1, che stabiliscono il relativo finanziamento fissando una aliquota non inferiore a 50 per cento della retribuzione imponibile.
6-quater. Con regolamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri di sana e prudente gestione a cui i Fondi di cui al comma 6-bis sono tenuti ad attenersi e le misure da adottare in caso di comportamenti in grado di compromettere il normale e corretto funzionamento dei Fondi.
6-quinquies. Una volta completato il processo di trasformazione dei fondi conformemente a quanto previsto dal comma 6-bis, con provvedimento dell'INPS, da adottarsi entro sessanta giorni, le risorse imputabili al patrimonio dei Fondi già costituiti nell'INPS, non spese o da spendere per prestazioni già liquidate, sono trasferite, fino ad esaurimento, ai fondi interessati dalla trasformazione ai fini del finanziamento delle prestazioni da questi deliberate.».
30.087. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifica dei limiti relativi alle prestazioni occasionali)
1. All'articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.500 euro».
30.088. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifica al decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di prestazioni occasionali)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «utilizzatori che operano nei settori» sono inserite le seguenti: «del turismo,»;
b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e il limite di cui al comma 14, lettera a), non si applicano alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.».
*30.089. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*30.090. Nisini, Barabotti, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifica all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative rese da ciascun prestatore, titolare di pensione, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.»;
b) al comma 8, lettera a), le parole: «di vecchiaia o di invalidità» sono soppresse.
30.091. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.»;
c) il comma 5-bis è soppresso.
2. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «di quanto disposto dal primo» sono aggiunte le seguenti: «e dal secondo».
3. All'articolo 24 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è soppresso.
30.092. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
1. All'articolo 3, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 le parole: «3.000 euro lordi» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro lordi.».
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 78 milioni di euro per l'anno 2025 e di 158 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.093. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di riscatto degli anni di studio universitario)
1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)
1. In via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 30-bis, valutati nel limite massimo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
b) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “21 per cento”.».
30.094. Baldino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di internalizzazione del Contact Center multicanale dell'INPS: recupero perdite salari conseguenti l'internalizzazione, valorizzazione delle competenze e professionalità degli addetti e tutela della qualità del servizio)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, al comma 4-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della previsione di spesa di cui al periodo precedente, sono finalizzate al recupero salariale delle risorse impiegate le seguenti tipologie di spesa: 4,5 milioni per garantire il primo passaggio di livello inquadramentale nel CCNL applicato a valle della certificata e oggettiva gestione pluriennale del servizio da realizzarsi entro il primo gennaio 2025; 3,5 milioni per restituire la perdita salariale causata dall'abbattimento degli scatti di anzianità già conseguiti nelle precedenti società in outsourcing e persi a causa della novazione contrattuale in INPS SERVIZI da realizzarsi con decorrenza 1° gennaio 2025; 4 milioni per la formazione continua del personale da realizzarsi nello sviluppo dell'annualità, per favorire una migrazione e valorizzazione del personale verso attività di maggiore valore aggiunto dell'Istituto al fine di prevenire e contenere fenomeni di spostamento del traffico telefonico verso altre modalità di ingaggio digitale delle richieste di assistenza».
30.095. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di internalizzazione del Contact Center multicanale dell'INPS)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies. Ai fini del recupero delle perdite salariali dei lavoratori interessati nel processo di internazionalizzazione di cui al presente articolo, parte della spesa annua complessiva a carico dell'INPS di cui al comma 4-quater è destinata:
a) per una quota pari a 4,5 milioni di euro, a garantire l'incremento del livello di inquadramento dei lavoratori nell'ambito del CCNL applicato;
b) per una quota pari a 3,5 milioni di euro, a compensare le perdite salariali causate dall'abbattimento degli scatti di anzianità già conseguiti nelle società in outsourcing;
c) per una quota pari a 4 milioni di euro, al finanziamento delle attività di formazione continua del personale.».
30.096. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Esonero contributivo per giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2025, 32 milioni di euro per l'anno 2026, 22 milioni di euro per l'anno 2027, 11 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.097. Caramiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Soppressione di deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa)
1. Il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.
*30.098. Mari, Grimaldi.
*30.099. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)
1. L'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:
«242. Al fine di favorire interventi di politiche attive del lavoro e percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, a decorrere dal 2024, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle misure e dei trattamenti previsti dalle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in quanto compatibili, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.».
2. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «3) piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 4) piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a inoccupati o disoccupati; 5) piani operativi di ricollocazione (outplacement); 6) iniziative per favorire l'accesso flessibile alla pensione. Con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento delle attività di cui ai punti da 4) a 6) per cui possono essere individuate specifiche linee di finanziamento anche nell'ambito delle programmazioni nazionali e comunitarie di Piani finalizzati al contrasto alla disoccupazione. Alla programmazione coordinata ovvero al finanziamento diretto dei piani formativi di cui al presente comma possono concorrere piani strategici integrati che possono coinvolgere altresì le imprese aderenti ai fondi, i fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, garantendo i criteri di gestione trasparente e distinta delle fonti di finanziamento.;»
b) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti minimi di operatività, efficacia e sostenibilità per le fasi di avvio, conferma e mantenimento dell'autorizzazione nonché i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività di cui al comma 1.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.0100. Bonetti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Lavoro agile per lavoratori fragili)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;
b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
30.0101. Sportiello, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Barzotti, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli enti del terzo settore riconosciuti e iscritti al RUNTS possono inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali progetti di formazione tecnico-professionali di categorie di lavoratori extracomunitari, previa intesa istituzionale con la competente ambasciata, delle risorse umane interessate e con scuole di formazione. A tal fine gli ETS individuano i contingenti delle risorse umane necessarie sulla base di intese con le associazioni datoriali nazionali di categoria.
1-ter. È istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per finanziare le attività di cui al comma 1-bis. Nel quadro economico del progetto di formazione le competenze professionali degli ETS non possono superare il 25 per cento dello stesso.
1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure applicative di cui al presente articolo.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.0102. Cesa.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)
1. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «partecipate pubbliche» e le parole: «presso i cantieri navali» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.0103. Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 144, lettera d), le parole «non superiore a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro»;
b) al comma 147, le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;
c) il comma 150 è soppresso.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse residue già stanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi da 386 a 400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153.
30.0104. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 144, lettera d), le parole: «non superiore a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro»;
b) al comma 147, le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 40 per cento»;
c) il comma 150 è soppresso.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.0105. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Indennità di malattia della gente di mare)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 156 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «euro 85.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 65.000».
30.0106. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incentivo per l'assunzione di vittime di violenza di genere)
1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «beneficiarie della misura» sono inserite le seguenti: «o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
30.0107. Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «beneficiarie della misura» sono inserite le parole: «o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili». All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.0108. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incentivi assunzioni vittime violenza di genere)
1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «beneficiarie della misura» sono inserite le seguenti: «o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili.».
30.0109. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024», sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 67,45 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.0110. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sgravi contributivi e assicurativi per i territori alluvionati)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 72, comma 3, della presente legge.
*30.0111. Tassinari, Pella, Cannizzaro.
*30.0112. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sgravi contributivi e assicurativi per i territori alluvionati)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67,45 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.0113. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.0114. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*30.0115. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*30.0116. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Proroga di termini in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**30.0117. Pella, Cannizzaro, Mazzetti, Cattaneo, Nevi.
**30.0118. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani.
ART. 31.
Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
Art. 31.
(Bonus per servizi di baby-sitting e servizi integrativi per l'infanzia)
1. Al fine di sostenere i genitori con figli minori di 14 anni e di favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, a decorrere dal 1° marzo 2025, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, possono chiedere la corresponsione di uno o più buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia, nel limite massimo di 200 euro mensili per 12 mesi, per i figli di età inferiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai nuclei familiari il cui indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ai 40.000 euro e in cui i genitori risultino occupati in attività di lavoro dipendente e autonomo entro un mese dall'inizio della corresponsione dei buoni.
3. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
4. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 140 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
31.1. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 3.000 euro.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 31, comma 3, sostituire le parole: 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 990 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.080 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
31.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: , ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso aggiungere le seguenti: o in attesa.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è valutato in 360 milioni di euro per l'anno 2025 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Alla quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, aggiungere le seguenti: nonché di persone titolari di permesso per protezione internazionale.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 330 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro e le parole: 360 milioni di euro con le seguenti: 460 milioni di euro;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Alla quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.4. Ciani, Furfaro, Girelli, Stumpo, Malavasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: e a condizione che aggiungere le seguenti: entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e che e sostituire le parole: 40.000 euro annui con le seguenti: 60.000 euro annui;
b) al terzo periodo, sopprimere le parole: utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il bonus di cui al presente comma è riconosciuto, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto.
31.5. Ravetto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: e a condizione che aggiungere le seguenti: entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e che;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il bonus di cui al presente comma è riconosciuto, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto.
31.6. Ravetto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare la protezione e il sostegno alla genitorialità dopo il parto, anche in attuazione delle raccomandazioni dell'OMS, e garantire che i genitori possano accedere ai servizi di sostegno al post-partum per i primi sei mesi dopo il parto o l'adozione, anche attraverso visite domiciliari, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per la costituzione di équipe interprofessionali coordinate da ostetrici. Per l'attuazione del presente comma e per il riparto delle risorse alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede ad emanare un proprio decreto.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri a decorrere dall'anno 2026, pari a 200 milioni di euro annui, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
all'articolo 47 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.502 milioni di euro per l'anno 2025, 5.278 milioni di euro per l'anno 2026, 5.980 milioni di euro per l'anno 2027, 6.863 milioni di euro per l'anno 2028, 7.925 milioni di euro per l'anno 2029 e 9.098 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 31, comma 4, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65;
in relazione agli oneri per l'anno 2025 pari a 200 milioni di euro, sopprimere l'articolo 123.
31.7. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Intervento personalizzato di cura)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il supporto alla genitorialità, con una dotazione pari a 30.000.000 euro per l'anno 2025 e a 45.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare un intervento strutturato di supporto personalizzato destinato ai minori di età compresa tra 0 e 6 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta, attraverso l'erogazione diretta di beni e servizi di cura e la realizzazione di attività di sostegno alla genitorialità. Tale erogazione è destinata a:
a) la copertura parziale o totale delle spese indifferibili ed essenziali quali utenze domestiche di elettricità, gas e servizio idrico, contratti di locazione ad uso abitativo, servizi educativi, prestazioni sanitarie;
b) orientamento lavorativo e formativo e psicoterapia, volti anche a favorire l'acquisizione di strumenti e competenze di cura dei genitori o delle figure adulte di riferimento, e la costruzione e il rafforzamento delle relazioni del nucleo famigliare con i servizi territoriali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di acceso al fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stessi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*31.01. Brambilla, Saccani Jotti, Vietri, Marchetto Aliprandi.
*31.03. Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Intervento personalizzato di cura)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il supporto alla genitorialità, con una dotazione pari a 30.000.000 euro per l'anno 2025 e a 45.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare un intervento strutturato di supporto personalizzato destinato ai minori di età compresa tra 0 e 6 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta, attraverso l'erogazione diretta di beni e servizi di cura e la realizzazione di attività di sostegno alla genitorialità. Tale erogazione è destinata a:
a) la copertura parziale o totale delle spese indifferibili ed essenziali quali utenze domestiche di elettricità, gas e servizio idrico, contratti di locazione ad uso abitativo, servizi educativi, prestazioni sanitarie;
b) orientamento lavorativo e formativo e psicoterapia, volti anche a favorire l'acquisizione di strumenti e competenze di cura dei genitori o delle figure adulte di riferimento, e la costruzione e il rafforzamento delle relazioni del nucleo famigliare con i servizi territoriali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di acceso al fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stessi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche alle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «di una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.» sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazioni in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE»;
c) all'articolo 2, comma 4, alinea, le parole: «fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo complessivo di 2,5, ulteriormente elevato a 2,6 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza»;
d) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) 0,25 per ogni persona maggiorenne senza carichi di cura»;
e) all'articolo 3, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La soglia reddituale per l'erogazione del beneficio economico e la soglia per l'integrazione dovuta al sostegno all'affitto sono annualmente indicizzati sulla base dell'inflazione registrata a fine anno a partire dal gennaio 2025.»;
f) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui» sono aggiunte le seguenti: «aggiornato annualmente sulla base dei dati dell'inflazione. Il reddito da lavoro è comunque computato in misura ridotta al 60 per cento nel calcolo dell'ammontare della prestazione».
2. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, a partire da quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
31.05. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di assegno unico e universale)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, 230, le parole: «sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.06. Soumahoro, Grimaldi.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Detassazione delle somme corrisposte dalle imprese ai propri dipendenti in occasione della nascita di un figlio)
1. Per l'anno 2025, le somme erogate dalle imprese del settore privato ai propri dipendenti di età inferiore ai 45 anni, in occasione della nascita di un figlio, non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti fino a un importo pari a 5.000 euro.
2. Le somme erogate di cui al comma 1 non concorrono al superamento della soglia dei premi di produttività di cui all'articolo 67.
Conseguentemente, all'articolo 72, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 2.450 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.200 milioni di euro per il 2025.
31.07. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Bonus natalità ai lavoratori dipendenti)
1. Per l'anno 2025, l'importo dei contributi dei datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di beni essenziali per la prima infanzia a beneficio di figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 400 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a quanti abbiano con il datore di lavoro rapporti di lavoro autonomo, nonché ai dipendenti e collaboratori di altri datori di lavoro coinvolti nella sua filiera produttiva.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e in 550.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.08. Bonetti.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente
Art. 31-bis.
(Bonus natalità ai lavoratori dipendenti)
1. Per l'anno 2025, l'importo del valore di buoni natalità ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di beni essenziali per la prima infanzia ai figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 400 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e in 550.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.09. Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)
1. Per il periodo di imposta 2025 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.010. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno)
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale, ovvero il giudice da lui delegato, non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2 con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.011. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Commissione per la stampa italiana all'estero)
1. È ricostituita, presso il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la stampa Italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione d'interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti definito con decreto del Presidente del Consiglio, scelti tra i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative.
3. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
31.012. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 32.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro della salute, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, si prevede espressamente che siano esclusi totalmente dal calcolo dell'ISEE l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli importi percepiti a titolo di assegno unico e universale.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
32.1. Rossello, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro della salute, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, vengono disciplinati l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli importi percepiti a titolo di assegno unico e universale.
32.2. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di erogazione del beneficio, il buono può essere corrisposto dall'INPS direttamente alla regione o ai comuni, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la regione».
*32.3. La XII Commissione.
*32.4. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A tutti gli enti erogatori diversi dello Stato è concessa la facoltà di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) definito dal precedente comma 1. Gli eventuali aggravi di costo sono a carico dei singoli enti e non comportano oneri per lo Stato.
32.5. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A tutti gli enti erogatori diversi dello Stato è concessa la facoltà di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) definito dal precedente comma 1.
32.6. Rossello, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «che tenga conto delle quote di patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle riferibili alla prima casa di abitazione».
32.01. Cesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 33.
Al comma 2, sostituire le parole: di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026, di 300 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 103 milioni di euro per l'anno 2025, pari a 119 milioni per l'anno 2026, pari a 103 milioni di euro nell'anno 2027.
33.1. Grimaldi, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 finalizzata a riconoscere un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto dalle famiglie per la partecipazione ad uno o più centri estivi diurni in Italia, per i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE pari o inferiore a 40.000 euro. Per le famiglie con bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di età compresa tra 3 e 17 anni il contributo è riconosciuto indipendentemente dall'ISEE. Il contributo massimo erogabile a settimana per ciascun figlio non può essere superiore ai 100 euro, per un massimo di quattro settimane per anno solare, ed è riconosciuto ai nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ovvero con genitore unico lavoratore a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ed è parametrato alle diverse fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Per i giovani con disabilità, grave o gravissima, il contributo è maggiorato di un ulteriore 50 per cento a supporto di spese di assistenza dedicata durante il soggiorno presso il centro estivo diurno.
2-ter. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il richiedente abbia già ottenuto un qualunque rimborso o contributo pubblico o privato destinato alle medesime finalità, per un importo inferiore ai 400 euro per figlio per anno solare, può comunque concorrere per la parte rimanente. In tali casi è tenuto a dichiarare in fase di richiesta quanto già percepito e la spesa effettivamente rimasta a suo carico. Il decreto stabilisce altresì i requisiti minimi necessari a garantire la qualità dell'offerta ricreativo-formativa e la sicurezza dei centri estivi.
2-quater. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.2. Ascani, Di Biase.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire a regime, su tutto il territorio nazionale ed in ciascuna regione o provincia autonoma, il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia fissato al 33 per cento della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, le risorse attribuite nel Fondo di solidarietà comunale sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il potenziamento del servizio degli asili nido. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.4. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di incrementare l'importo del buono erogato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 550 milioni per l'anno 2025 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e 434 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, 533 milioni di euro per l'anno 2026 e 563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2026: -33.000.000;
2027: -3.000.000.
33.5. Boldrini, Ascari, Bakkali, Bonetti, Braga, Casu, Di Biase, Ferrari, Forattini, Furfaro, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Malavasi, Marino, Roggiani, Serracchiani, Sportiello.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per la creazione degli asili nido aziendali», con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, a 40 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e a definire le modalità di accesso al Fondo. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari 30 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.6. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni per l'anno 2025.
4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
33.01. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Furfaro, Malavasi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2030, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 3 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
33.02. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni)
1. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure di ulteriore sostegno alle famiglie per l'educazione dei figli)
1. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2025 è ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui alla medesima legge, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.05. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali)
1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di supportare le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali», con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.06. Bonetti, Furfaro, Zanella, Faraone.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni per i servizi educativi integrativi 0-3 anni)
1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'occupazione femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per la promozione dei servizi educativi integrativi 0-3 anni», destinato a sostenere gli interventi delle regioni e delle province autonome in tale ambito e secondo le rispettive normative regionali, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Le modalità di erogazione delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.07. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Detassazione degli oneri derivanti da assegni, borse, premi destinati ai giovani fino ai 35 anni di età)
1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dal seguente:
«c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.08. Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. In adesione ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, al fine di sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate, del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.09. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per i servizi di assistenza all'infanzia aziendali)
1. Al fine di incentivare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia, alle aziende che istituiscono asili nido aziendali o che stipulano convenzioni con strutture di assistenza all'infanzia è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate per tale scopo. Alle aziende che offrono assistenza per l'infanzia oltre l'orario lavorativo è riconosciuta un'ulteriore agevolazione del 5 per cento.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.011. Faraone, Del Barba, Gadda.
ART. 34.
Sostituire l'articolo 34 con il seguente:
Art. 34.
(Misure in materia di congedi parentali)
1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici mesi di vita del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro. Il congedo di paternità di cui al primo periodo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In caso di adozione, il congedo ha inizio dal giorno successivo alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di affidamento, il congedo ha inizio dalla data di ingresso in Italia del minore, previa certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, e può essere fruito fino al raggiungimento della maggiore età. Per il periodo di congedo di sei mesi di cui al presente comma è prevista un'indennità di paternità a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-quater. Il congedo di paternità previsto dai precedenti commi 2-bis e 2-ter, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 3-bis della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».
34.1. Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, lettera c), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) dopo il comma 1.1, è aggiunto il seguente: «1.2. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, limitatamente ad un solo mese, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro in modo flessibile nell'arco dei primi dodici mesi di vita del bambino.»;
b) all'articolo 20, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) all'articolo 22, comma 1, la parola: «80» è sostituita dalla seguente: «100»;
d) all'articolo 26:
1) ai commi 1, 2 e 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2) al comma 6, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
e) all'articolo 27-bis:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo obbligatorio di sei mesi riconosciuto alla madre lavoratrice e, ad eccezione del primo mese di vita del bambino durante il quale sussiste l'obbligo di fruirne congiuntamente con la madre, è fruibile fino a dodici mesi dalla nascita del figlio, anche congiuntamente con la madre e secondo le medesime modalità. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al presente comma.»;
2) il comma 5 è soppresso;
f) l'articolo 28 è soppresso;
g) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, spetta, alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, al lavoratore»;
h) all'articolo 64, comma 2, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
i) all'articolo 64-bis, comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
l) all'articolo 68:
1) al comma 1, le parole da: «per i due mesi antecedenti» fino a: «successivi alla stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di congedo di maternità di cui agli articoli 16 e seguenti» e le parole: «all'80» sono sostituite dalle seguenti: «al 100»;
2) al comma 2, le parole da: «per i due mesi antecedenti» fino a: «effettiva del parto» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di congedo di maternità di cui agli articoli 16 e seguenti» e le parole: «all'80» sono sostituite dalle seguenti: «al 100»;
3) al comma 2-bis, le parole da: «per i due mesi antecedenti» fino a: «effettiva del parto» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di congedo di maternità di cui agli articoli 16 e seguenti» e le parole: «all'80» sono sostituite dalle seguenti: «al 100»;
m) all'articolo 70:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «all'80» sono sostituite dalle seguenti: «al 100»;
2) al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
01-bis. Per le finalità di cui al comma 01 è autorizzata una spesa di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo.»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025.»;
f) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.
all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
8. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.».
9. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
34.2. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;
c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;
d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».
01-bis. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 27-bis.
(Congedo paritario)
1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi di cui quattro obbligatori.
2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.
3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.
4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.
6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.
7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-bis del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
01-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 01 e 01-bis, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 119-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
34.3. Schlein, Sportiello, Bonelli, Fratoianni, Bonetti, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Guerra, Barzotti, Quartini, Grimaldi.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a un mese dalla data del parto e la facoltà di astenersi per altri due mesi fino a tre anni di età del figlio, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, fino a quindici giorni lavorativi, anche in caso di morte perinatale del figlio.».
01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, valutati in 443,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
34.4. Bonetti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;
c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;
d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
quanto a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.5. Bonetti, Schlein, Sportiello, Fratoianni, Bonelli, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Guerra, Barzotti, Quartini, Grimaldi, D'Alessio.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27-bis, comma 4, dopo le parole: «al padre adottivo o affidatario» sono aggiunte le seguenti «ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario»;
b) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario.».
34.6. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° luglio 2025, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di ventisei giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui dieci giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti sedici giorni fruibili anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.7. Bonetti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° luglio 2025, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di ventisei giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui dieci giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti sedici giorni fruibili anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.8. Malavasi, Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° luglio 2025, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di ventisei giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui dieci giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti sedici giorni fruibili anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.9. Grimaldi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue giorni di cui almeno dieci giorni lavorativi da fruire in modo consecutivo anche congiuntamente con la madre.»;
b) al comma 2, le parole: «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue giorni»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Qualora non fosse possibile fornire comunicazione anticipata, il padre potrà trasmettere una certificazione giustificativa entro 48 ore dalla fruizione del congedo. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 184 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.10. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei giorni lavorativi di cui almeno dieci da fruire in modo consecutivo nel primo mese dalla nascita della bambina o del bambino»;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
6-ter. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
quanto a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.11. Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni da fruire in modo consecutivo anche congiuntamente con la madre»;
b) al comma 2, le parole: «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.12. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a un mese dalla data del parto e la facoltà di astenersi per altri due mesi fino a tre anni di età del bambino, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, fino a quindici giorni lavorativi, anche in caso di morte perinatale del figlio».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 443,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
quanto a 293,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.13. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei giorni lavorativi di cui almeno dieci da fruire in modo consecutivo nel primo mese dalla nascita della bambina o del bambino».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.14. Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni lavorativi».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2025 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.15. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis, comma 6, primo periodo, del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: «con un anticipo non minore di cinque giorni,» fino alla fine del periodo sono soppresse.
*34.16. Bonetti.
*34.17. Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
6-ter. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.18. Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
6-ter. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.19. Bonetti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 32, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
34.20. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 le parole: «undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.21. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Di Lauro.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente:
01. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di preavviso è pari a sessanta giorni nel caso di congedo parentale di durata di dieci giorni e oltre»;
b) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al sesto anno di vita del figlio, per i quali è riconosciuta per tre mesi un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione, a ciascun genitore può essere riconosciuto un massimo di due dei tre mesi retribuiti all'80 per cento. Nel caso vi sia un solo genitore, oppure si tratta di genitore al quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, spetta a quel genitore la fruizione di tutte e tre i mesi di congedo parentale retribuiti all'80 per cento riconosciuti complessivamente alla coppia genitoriale».
34.22. Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente:
01. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il termine di preavviso è pari a 60 giorni nel caso di congedo parentale di durata di dieci giorni e oltre».
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al sesto anno di vita del figlio, per i quali è riconosciuta per tre mesi un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione, a ciascun genitore può essere riconosciuto un massimo di due dei tre mesi retribuiti all'80 per cento. Il 20 per cento che viene trattenuto sulla retribuzione del genitore che utilizza il mese di congedo con retribuzione all'80 per cento viene calcolato sulla retribuzione più bassa fra i due genitori, a prescindere da chi prende il congedo. Nel caso vi sia un solo genitore, oppure si tratti di genitore al quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, spetta a quel genitore la fruizione di tutte e tre I mesi di congedo parentale retribuiti all'80 per cento riconosciuti complessivamente alla coppia genitoriale».
34.23. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo».
34.24. Panizzut, Ravetto, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.25. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Barzotti, Bruno, Carotenuto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Scerra, Sportiello, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed elevata al 100 per cento per il solo anno 2025 per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi per tutto il periodo richiesto».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.26. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima complessiva di quattro mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura del 100 per cento della retribuzione nel limite massimo di tre mesi e alla misura del 90 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata al 100 per cento per il solo anno 2025».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.27. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima complessiva di quattro mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura del 90 per cento della retribuzione nel limite massimo di due mesi e alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata al 90 per cento per il solo anno 2025».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.29. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci, Sportiello.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di un ulteriore mese con le seguenti: di due ulteriori mesi.
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:
sopprimere l'articolo 123;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
34.30. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fino al sesto anno di vita del bambino aggiungere le seguenti: o fino al dodicesimo anno di vita nel caso di bambino con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289.
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.31. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'80 per cento della retribuzione con le seguenti: all'80 per cento della retribuzione media dei genitori, ottenuta dividendo per due la somma delle due retribuzioni.
34.32. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: all'80 per cento della retribuzione aggiungere le seguenti: da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino per la lavoratrice madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.
34.33. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: all'80 per cento della retribuzione aggiungere le seguenti: In coerenza e in applicazione del principio di condivisione della fruizione dei giorni del congedo di cui all'articolo 32, ciascun genitore non può usufruire di più di due dei tre mesi di congedo retribuiti all'80 per cento. Nel caso vi sia un solo genitore, oppure si tratti di genitore al quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, spetta a quel genitore la fruizione di tutti e tre i mesi di congedo parentale retribuiti all'80 per cento riconosciuti complessivamente alla coppia genitoriale.
34.34. Sportiello, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Bonetti, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Guerra, Barzotti, Quartini, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;».
1-ter. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis.
(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.
2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.
3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16-bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.
5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025;
2) sopprimere l'articolo 123;
3) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025.
quanto a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con la seguente modificazione:
1) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
34.35. Raffa, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La misura del 100 per cento è riconosciuta nel limite massimo di quattro mesi da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.36. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «la durata di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap».
34.37. Morgante.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55. Alle lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.38. Soumahoro, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dalla libera professionista» sono sostituite dalle seguenti: «dalla madre libera professionista o dal padre libero professionista»;
b) al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.39. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone periodiche campagne informative per informare capillarmente tutta la popolazione sulla possibilità, per entrambe le figure genitoriali, di usufruire del congedo obbligatorio alla nascita.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.40. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2025, i riposi giornalieri di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono raddoppiati.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.41. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il permesso retribuito di cui al comma 1 è di trenta giorni lavorativi in caso di morte violenta del figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.».
34.42. Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)
1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis.
(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)
1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a una riduzione, anche in via continuativa, dell'orario di lavoro per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni:
a) la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali;
b) l'opzione del lavoro a tempo parziale è adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.01. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Indennità per il lavoro agile condiviso)
1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis.
(Indennità per il lavoro agile condiviso)
1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile qualora il tipo di prestazione lo consenta, per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La modalità di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di una indennità, pari a 1.000 euro per ciascun genitore, nel caso in cui la modalità di lavoro agile sia adottata da entrambi i genitori anche in periodi diversi nell'arco temporale di cui al medesimo comma 1. L'erogazione dell'indennità ha luogo solo quando entrambi i genitori hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.06. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Congedo parentale)
1. A decorrere dall'anno 2025, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fino al sesto anno di vita del bambino, spetta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione per tre mesi e per un ulteriore periodo di complessivi tre mesi, a condizione che gli stessi siano fruiti in maniera paritaria da entrambi i genitori.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.001 milioni di euro per l'anno 2025, 2.537,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.595,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.704,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.718,5 milioni di euro per l'anno 2030, 2.750 milioni di euro per l'anno 2031, 2.779 milioni di euro per l'anno 2032 e 3.402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati pari a 2.001 milioni di euro per l'anno 2025, 2.537,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.595,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.704,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.718,5 milioni di euro per l'anno 2030, 2.750 milioni di euro per l'anno 2031, 2.779 milioni di euro per l'anno 2032 e 3.402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
34.010. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle norme vigenti in materia di imprese private in relazione al costo degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
1. Dal 1° gennaio 2025 sono applicati, anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, gli articoli 22, comma 2, 29, commi 1 e 2, 34, comma 4, 43, comma 1 e 79, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le disposizioni in essi richiamate.
2. Dal 1° gennaio 2025 non si applica l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, limitatamente alle parole «a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro», nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.014. Romeo, Furfaro.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Premialità per le imprese)
1. A partire dal 1° gennaio 2025, alle imprese che hanno ampliato nell'anno precedente la durata o l'importo dei congedi a favore dei propri dipendenti è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Alle stesse è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ciascuna azienda. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Se l'azienda è in possesso della certificazione della parità di genere, le agevolazioni si sommano a quelle previste dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.015. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Premialità per le imprese)
1. A partire dal 1° gennaio 2025, alle imprese che hanno ampliato nell'anno precedente la durata o l'importo dei congedi a favore dei propri dipendenti è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Alle stesse è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ciascuna azienda. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Se l'azienda è in possesso della certificazione della parità di genere, le agevolazioni si sommano a quelle previste dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro.
34.016. Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disciplina in materia di genitorialità condivisa, parità di genere e benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro)
1. Al fine di promuovere la genitorialità condivisa, la parità di genere e il benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate:
a) al rafforzamento e ampliamento del sistema di congedi parentali e permessi retribuiti a carico dello Stato per i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni d'età;
b) alla previsione di congedi e permessi parentali paritari e non trasferibili tra genitori;
c) all'ampliamento e rafforzamento, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici, delle premialità per le imprese che dimostrino di rispettare la parità di genere e al cui interno ci sia un ampio utilizzo dei congedi di paternità;
d) allo sviluppo di misure di sostegno per l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e apicali, incentivando la parità di genere negli organi di amministrazione e direzione;
e) alla garanzia che i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di misure di conciliazione vita-lavoro non siano penalizzati in termini di trattamento economico, opportunità di carriera e riconoscimento professionale, evitando qualsiasi forma di discriminazione;
f) alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali sugli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali nell'arco del quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge;
g) alla previsione di agevolazioni fiscali, contributive o economiche per le aziende che favoriscono l'inserimento e il reinserimento dei genitori nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo o di assenza per esigenze familiari, con particolare attenzione alle famiglie monogenitoriali;
h) al rafforzamento dell'assegno unico e universale al fine di assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;
i) alla incentivazione delle imprese che offrono servizi di assistenza all'infanzia, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private, o tra privati, promuovendo la diffusione di asili nido aziendali o convenzionati e altre forme di assistenza che consentano di assicurare supporto anche oltre l'orario lavorativo e per tutto l'arco della giornata;
l) al rafforzamento delle politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali;
m) alla incentivazione, tramite accordi collettivi o individuali, dell'adozione di modelli organizzativi del lavoro flessibili, come il part-time reversibile e il lavoro agile, entrambi condivisi in modo da garantire che ambedue i genitori abbiano svolto la prestazione lavorativa a tempo parziale o in modalità agile anche in periodi diversi, nonché la settimana corta;
n) alla previsione di meccanismi di monitoraggio e valutazione periodica delle misure adottate, con particolare riferimento al loro impatto sull'occupazione femminile e sull'equilibrio tra vita lavorativa e familiare;
o) al potenziamento dell'accesso ai servizi di supporto alla famiglia, come asili nido, scuole e ludoteche con orari prolungati e disponibili a richiesta, per almeno tre quarti della giornata solare, in tutti i periodi dell'anno, anche attraverso l'ampliamento dell'offerta di tali servizi su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e alla valorizzazione del ruolo del terzo settore;
p) al sostegno alle campagne di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro e combattere gli stereotipi di genere, coinvolgendo non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le aziende private e le associazioni di categoria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
34.017. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per i centri per l'infanzia)
1. È istituito il Fondo per i centri per l'infanzia nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. I centri per l'infanzia, quali strutture dirette a supportare le esigenze professionali, familiari e di vita dei genitori, o anche di uno solo di essi, e a favorire la socializzazione dei bambini e ragazzi fino ai tredici anni di età, sono preordinati all'accudimento degli stessi, a richiesta e in maniera continuativa, sia in orario diurno che notturno, per un periodo massimo giornaliero, settimanale e mensile da stabilirsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, tenendo conto della densità abitativa dei territori interessati.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione dei centri per l'infanzia.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.018. Del Barba, Gadda.
ART. 35.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Disposizioni in materia di assegno unico universale).
1. A decorrere dall'anno 2025, la maggiorazione dell'assegno unico universale, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è aumentata dell'importo mensile di 20 euro per ogni figlio a carico con meno di 10 anni per i nuclei familiari monoparentali e per quelli i cui genitori siano entrambi percettori di reddito da lavoro. Tale importo aggiuntivo spetta in misura piena per ISEE inferiori ai 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella 1 del predetto decreto fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto a beneficiari secondo l'ordine delle relative posizioni ISEE fino alla concorrenza dello stanziamento di 300 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
35.1. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,;
b) sopprimere il quarto periodo;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esonero contributivo di cui al presente comma dovrà essere parametrato sulla base dell'ISEE fino a 50 mila euro.
35.2. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , parametrato sulla base dell'ISEE fino a 50 mila euro.
35.3. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra, Furfaro.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.4. Rossello, Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*35.5. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*35.6. Serracchiani.
*35.7. Bonetti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.8. Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
*35.9. Pella, Cannizzaro.
*35.10. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Barabotti, Ottaviani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i;
2) sostituire le parole: nel limite di spesa di 300 milioni di euro con le seguenti: nel limite di spesa di 500 milioni di euro;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: di due con le seguenti: di uno.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.11. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: e che non hanno optato per il regime forfetario;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per le lavoratrici che hanno optato per il regime forfetario l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.12. Steger.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che non hanno optato per il regime forfetario.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.13. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 72, comma 3, sostituire le parole: 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029 con le seguenti: 2.250 milioni di euro per l'anno 2025, di 800 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2028 e di 550 milioni di euro per l'anno 2029.
35.14. Rossello, Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
35.15. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il beneficio è attribuito automaticamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle lavoratrici in possesso del requisito previsto, senza che sia necessario presentare domanda.
35.16. Bonetti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'esonero, di cui al comma 1, è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa, alle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
1-ter. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025.
35.17. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;
b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 2. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:
a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 2;
b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;
c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;
d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento;
e) a parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.
1-quater. Per l'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa pari a euro 1.340.873 per il 2025 e a euro 2.681.746 per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.18. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.19. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:
«182-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è altresì riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunti mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero ai lavoratori e alle lavoratrici già assunti e inclusi nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. L'esonero si applica altresì ai lavoratori e alle lavoratrici che ricoprano il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.».
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.20. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Contributo per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia).
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui e che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, è corrisposto, per dodici mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting, all'accesso ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero ai servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché al pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
35.01. Bonetti.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Contributo per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia)
1. Al fine di sostenere la genitorialità e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è concesso, con cadenza mensile, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un contributo fino a 2.400 euro, su base annua, per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia in favore di bambini di età compresa tra tre e dodici anni.
2. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto ai nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ovvero con genitore unico lavoratore a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano stipulato un contratto per i servizi di baby-sitting di cui al comma 1 con un soggetto con il quale non sussistano rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado ovvero per i servizi integrativi per l'infanzia di cui al medesimo comma 1. Il contributo di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione e di affidamento.
3. Il contributo è erogato su base mensile, previa domanda del genitore, entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
35.03. Di Biase, Scotto, Ascani.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Incentivi alla contrattazione collettiva per la conciliazione vita lavoro)
1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al fine di promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregiver di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi, secondo i criteri indicati al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le linee guida di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Detto aggiornamento deve tenere conto dei principi contenuti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, del luglio 2021, nonché incentivare la diffusione del Sistema di certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, e armonizzare l'utilizzo di nuovi strumenti quali lo svolgimento del lavoro in modalità agile, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il medesimo decreto definisce, altresì, ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di ulteriori linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.
3. All'elaborazione dell'aggiornamento delle linee guida e al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.04. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede ai sensi del comma 3.
3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
35.05. Ghirra, Mari, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro domestico)
1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per gli anni 2025, 2026, 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
35.06. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di decontribuzione del lavoro domestico)
1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.07. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia contributiva)
1. Al fine di promuovere l'assunzione delle categorie svantaggiate, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 28 giugno 2012, n. 92, effettuate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.08. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 134 e 135, sono sostituiti dai seguenti:
«134. All'articolo 1, comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole “per il periodo 2023-2024” sono sostituite dalle seguenti: “Nell'anno 2025”.
135. Per il periodo 2025-2026 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
35.010. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «Nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2025 e 2026»;
b) alla lettera b), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di 16 milioni di euro per l'anno 2028, di 17 milioni di euro per l'anno 2029, di 19 milioni di euro per l'anno 2030, di 20 milioni di euro per l'anno 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032, di 24 milioni di euro per l'anno 2033, di 27 milioni di euro per l'anno 2034 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
35.011. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
ART. 36.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 36.
(Disposizioni in materia di donne vittime di violenza, di prevenzione e promozione di politiche per le pari opportunità, di orfani di femminicidio)
1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:
a) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse;
b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
c) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al rifinanziamento del piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
d) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 alle finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
e) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 all'incremento della misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
2. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:
a) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
b) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.
3. Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzato ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno, nonché un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
4. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il fondo è destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, denominato «Fondo donne STEM». Il fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
6. A quota parte dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36.1. Braga, Ferrari, Ghio, Forattini, Schlein, Guerra, Bakkali, Manzi, Iacono, Quartapelle Procopio, Prestipino, Marino, Roggiani, Malavasi, Bonafè, Romeo, Di Biase, Evi, Gribaudo, Serracchiani.
Al comma 1, dopo le parole: rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza aggiungere le seguenti: e di tratta.
*36.2. Pella, Cannizzaro.
*36.3. Cattoi, Frassini, Barabotti, Ottaviani.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 73 milioni di euro per l'anno 2025.
36.4. Grimaldi, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.5. Bonafè, Ferrari, Ghio, Forattini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare altresì ogni forma di violenza concernente la salute sessuale e riproduttiva, parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono finalizzate per fornire alla collettività un'informazione appropriata e scientifica sulla salute sessuale e riproduttiva. Per la medesima finalità di cui al precedente periodo, in tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e nei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è vietato l'accesso agli enti del Terzo settore ovvero a soggetti del volontariato e del privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di impedire, anche mediante una intensa attività persuasiva, l'esercizio del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e all'autodeterminazione. Al di fuori delle predette strutture, ai medesimi soggetti di cui al precedente periodo e per le medesime finalità, è altresì vietato l'avvicinamento alle donne e alle persone che si rechino presso le strutture medesime al fine di accedere all'IVG nonché la permanenza ad almeno 200 metri di distanza dalle strutture ove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 118 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.6. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai periodi dal secondo al quinto della prima parte consequenziale)
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare la violazione dei diritti umani e tutelare la salute fisica e mentale delle persone LGBTIQ+ e il diritto all'identità e all'espressione di genere nonché contrastare terapie o pratiche di conversione LGBTIQ+ e ogni forma di codificazione patologica dell'identità di genere, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, 2 milioni di euro sono destinati ad assicurare il sostegno psicosociale e le misure di riabilitazione delle vittime di pratiche di conversione dell'orientamento sessuale nonché per implementare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare sui danni causati dalle pratiche di conversione e far comprendere che diversi orientamenti sessuali e identità o espressioni di genere non devono essere repressi o modificati poiché rappresentano un'espressione della ricca diversità degli esseri umani.;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 118 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.8. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 3,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39.
36.9. Boschi, Del Barba, Gadda.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di rafforzare gli interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza e sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
36.10. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1, possono accedere anche le lavoratrici autonome vittime di violenza; a queste ultime è altresì estesa oltre il congedo in caso di comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni l'indennità erogata dall'INPS per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 10 per cento calcolata sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma; per fruire dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.12. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
alla rubrica, dopo la parola: Formazione aggiungere la seguente: e congedo;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*36.13. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*36.14. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
alla rubrica, dopo la parola: Formazione aggiungere la seguente: e congedo;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.15. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi».
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.01. Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Aiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in favore delle donne vittime di violenza)
1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.02. Forattini, Ferrari, Ghio, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)
1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.03. Ghio, Forattini, Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Rifinanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)
1. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.04. Ferrari, Forattini, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Proroga operabilità fondo povertà educativa minorile)
1. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e a 45 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*36.05. Gadda, Faraone, Del Barba.
*36.06. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Manzi.
*36.07. Bonetti, Grippo.
*36.08. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)
1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000 per ogni bambino adottato a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui, che costituisce vincolo di spesa, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**36.09. Ciani, Malavasi, Girelli, Furfaro, Stumpo.
**36.010. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)
1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000 per ogni bambino adottato a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
*36.011. Bonetti.
*36.012. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in favore delle donne vittime di violenza mafiosa)
1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2.
36.013. Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Potenziamento dei consultori familiari)
1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono finalizzate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari.
2. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità utilizza l'incremento di cui al comma 1 per stipulare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.014. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne)
1. All'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:
a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;
b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei suindicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.
2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Istituzione del fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)
1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni medesime, comprese quelle per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del Terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:
a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;
b) siano state costituite da almeno 5 anni e siano in grado di presentare, ai sensi del comma 5, documentate attività, svolte in maniera non saltuaria negli ultimi 3 anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento pari opportunità, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ovvero, nel caso in cui non sia costituito, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra le associazioni aventi diritto.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.018. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incremento dei fondi per i centri antiviolenza e le case di rifugio)
1. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 189, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
b) al comma 194, le parole: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
36.019. Carfagna, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incremento dei fondi per i centri antiviolenza e le case di rifugio)
1. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 189, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;
b) al comma 194, le parole: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026 e di 35 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro per l'anno 2026 e di 165 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
36.020. Carfagna, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Rifinanziamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza
e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025.
36.021. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Risorse per i centri antiviolenza e per le case rifugio)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.022. Forattini, Ferrari, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Reddito di libertà per le donne vittime di violenza)
1. Per le donne che versano in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato fino a 1.500 euro pro-capite su base mensile.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, calcolati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.023. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incremento delle risorse destinate al reddito di libertà)
1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 all'incremento della misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.025. Ghio, Ferrari, Forattini, Braga, Schlein, Boldrini, Bonafè, Di Biase, Quartapelle Procopio, Marino, Malavasi, Iacono, Gribaudo, Manzi, Serracchiani, Prestipino, Roggiani, Evi, Guerra, Bakkali, Scarpa, Madia, Romeo.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Reddito di libertà)
1. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
36.026. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Aggiornamento indennizzo vittime reati violenti di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122)
1. Con decreto interministeriale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno e il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rideterminano gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della citata legge n. 122 del 2016, assicurando il raddoppio del ristoro attualmente previsto, alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
36.027. Ascari, Torto, Donno, Dell'Olio, Carmina.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Centri antiviolenza, Case rifugio e Centri
per il recupero degli uomini autori di violenza)
1. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025». Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza.
3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.028. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Risorse da destinare ai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti)
1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.029. Ferrari, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Fondo educazione affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado)
1. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.030. Ferrari, Forattini, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di formazione per il contrasto
della violenza sulle donne e della violenza domestica)
1. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, agli insegnanti, e a tutto il personale che possa entrare in contatto con le vittime medesime, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, e sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.031. Braga, Ferrari, Ghio, Forattini, Schlein, Guerra, Bakkali, Manzi, Iacono, Quartapelle Procopio, Prestipino, Marino, Roggiani, Malavasi, Bonafè, Romeo, Di Biase, Evi, Gribaudo, Serracchiani.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Iniziative formative in materia di contrasto
della violenza sulle donne e della violenza domestica)
1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: «o iscritti alle scuole di specializzazione forense» sono sostituite dalle seguenti: «e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari».
2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.
3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.032. Ferrari, Ghio, Forattini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Assistenza domiciliare integrata per i neonati e i genitori)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 75, è aggiunto il seguente:
«Art. 75-bis.
(Assistenza domiciliare integrata per i neonati e i genitori)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a programmare interventi di sostegno ai neonati e ai loro genitori nelle otto settimane successive alla dimissione dall'ospedale dopo il parto, attraverso servizi integrati di assistenza domiciliare che coinvolgano specialisti di ostetricia, ginecologia, psicologia e nutrizione, privilegiando il personale che ha già in carico la madre.
2. L'assistenza domiciliare integrata per i neonati e i genitori persegue l'obiettivo di garantire assistenza e supporto medico e psicologico, soprattutto nei casi in cui i genitori della madre e del padre non riescano a fornire un supporto adeguato per motivi di lontananza, di disabilità o di salute.
3. Il servizio di cui al comma 1 è attivato su richiesta del personale di ginecologia o di ostetricia che ha in carico la madre.
4. Le strutture ospedaliere, i servizi territoriali extra-ospedalieri e i consultori familiari coinvolti nell'erogazione del servizio adottano le iniziative organizzative e operative necessarie al fine di garantire il coordinamento dell'intervento socio-sanitario di cui al comma 1.
5. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per l'assistenza domiciliare integrata per neonati e genitori, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione della misura di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 5 alle regioni, sulla base del numero di nascite dei tre anni precedenti. Il Ministero della salute può adottare come criteri ulteriori per il riparto delle risorse anche il numero di persone divenute madri e padri negli ultimi tre anni e i cui genitori sono residenti a più di 50 chilometri di distanza da loro, sono persone con disabilità aventi diritto ai sostegni ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sono affette dalle patologie di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.
7. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dal comma 1.
8. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sui risultati dell'attuazione della misura di cui al presente articolo. Le conclusioni delle indagini statistiche e conoscitive sono accluse in una apposita “Relazione annuale sulle politiche per la famiglia e la natalità” e sono trasmesse al Parlamento, anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 120 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
36.033. Lupi, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)
1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.034. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Gratuito patrocinio nei procedimenti civili
con allegazione di abusi, violenza domestica o di genere)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.035. Ferrari, Forattini, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in materia di tratta)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.036. Forattini, Ferrari, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)
1. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.037. Ghio, Ferrari, Forattini.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti in caso di maternità o di malattia o infortunio del figlio)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;
b) al comma 929, dopo le parole: «termine tributario», sono inserite le seguenti: «e contributivo»;
c) al comma 934, dopo le parole: «termine tributario», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;
d) al comma 935, dopo le parole: «copia dei mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
e) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;
2) dopo le parole: «mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
f) al comma 937, dopo le parole: «mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
g) al comma 939, dopo le parole: «mandato professionale», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
36.038. De Bertoldi, Steger.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Decontribuzione lavoro domestico)
1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026, 2027, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 1 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.
3. L'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 1 e 2 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
36.039. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Aumento della deducibilità degli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)
1. All'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,» sono sostituite con le seguenti: «fino all'importo di euro 3000,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*36.040. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
*36.041. Bonetti.
*36.043. Gadda, Faraone, Del Barba.
*36.044. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive per le donne vittime di violenza di genere e i loro datori di lavoro)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a un anno o indeterminato, donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con lo sgravio contributivo di cui al comma 1, pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio di corsi di formazione professionale per le donne vittime di violenza assunte entro i sei mesi precedenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata superiore a un anno, o indeterminato.
3. Alle lavoratrici vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i ventiquattro mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ovvero per i primi ventiquattro mesi nel caso di nuova assunzione.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli obblighi, per i datori di lavoro privati di cui al comma 1, di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema della violenza maschile contro le donne, da strutturare in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio e con il supporto delle associazioni di categoria, come previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 2021, n. 4.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.045. Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Lupi, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Diritto al lavoro agile per persone con disabilità e gravi patologie)
1. L'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:
«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I lavoratori in possesso di certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, hanno diritto al lavoro agile. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione dei precedenti periodi è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per le richieste di cui ai periodi precedenti dovrà essere motivato per iscritto fornendo la prova dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.».
36.046. Grippo, Bonetti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Diritto al lavoro agile per lavoratori con disabilità o patologie gravi e per i loro caregiver familiari)
1. Ai lavoratori in possesso di certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, è riconosciuto il diritto al lavoro agile. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui sopra assumano la qualifica di caregiver familiare di cui allo schema di disegno di legge recante delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti, anche in attuazione della missione 5 componente 2, riforma 2 del Piano nazionale ripresa e resilienza, è riconosciuta una priorità di accoglimento rispetto a domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile.
2. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per entrambe le situazioni di cui al comma precedente, dovrà essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro dovrà, in particolare, fornire la prova dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al comma 1 rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della suddetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, facendo applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.
36.047. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Parificazione del trattamento dei medici INAIL a quello dei medici del SSN)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la prima contrattazione collettiva nazionale successiva alla approvazione della presente norma estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli aggiornamenti dovuti a normazione successiva. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2025, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2025-2027, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20.251.542,09 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.048. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incentivo all'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo premiale «Rete del lavoro agricolo di qualità», con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.049. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure per la tutela dei redditi e della sicurezza dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in abito urbano)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunta la seguente lettera:
«o-bis) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali».
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
3. È istituito presso l'INPS il fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:
a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
4. L'indennità di cui al comma 3 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.050. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Permessi in caso di persone scomparse)
1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.
2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.
3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.
4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
36.051. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Istituzione del fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile)
1. Al fine di sensibilizzare e diffondere circa l'importanza di misure igieniche e di prevenzione sanitaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con le risorse di cui al presente comma le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono all'istallazione di distributori gratuiti di prodotti per la protezione dell'igiene femminile.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
36.052. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 70-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».
2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:
«Art. 76-bis.
(Procuratore nazionale del lavoro)
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».
3. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 371-ter.
(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)
1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;
d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.
4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».
4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».
5. Dopo l'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 76-ter.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro».
6. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».
7. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2023.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.053. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il TITOLO V, aggiungere il seguente:
TITOLO V-bis.
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 36-bis.
(Incentivo all'acquisto di dispositivi tecnologici per la prevenzione degli infortuni)
1. Al fine di incentivare l'adozione di tecnologie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, è riconosciuto un incremento della deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di tecnologie volte al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto specificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale incremento della deducibilità è innalzato al 70 per cento per i dispositivi di cui ai commi 3 e successivi.
2. Le richieste di deduzione maggiorata devono essere richieste attraverso apposito portale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne concede l'autorizzazione fino a concorrenza con la soglia di 50 milioni di euro.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base dei commi 3, 4 e 5.
4. Il badge elettronico di cantiere di cui al comma 3 deve contenere e registrare:
a) i dati identificativi del lavoratore;
b) il livello di inquadramento professionale;
c) la formazione certificata posseduta;
d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere;
e) la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa;
f) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere;
b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati;
c) le modalità di verifica della congruità dei dati;
d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.
6. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-ter.
(Misure per la tutela dei redditi e della sicurezza dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in abito urbano)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunta la seguente lettera:
«o-bis) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.».
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, lettera a), della stessa legge sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
3. È istituito presso l'INPS un fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:
a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
4. L'indennità di cui al comma 3 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-quater.
(Parificazione del trattamento dei medici INAIL a quello dei medici del SSN)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la prima contrattazione collettiva nazionale successiva alla approvazione della presente norma estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli aggiornamenti dovuti a normazione successiva. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2025, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2025-2027, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20.251.542,09 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-quinquies.
(Incentivo all'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-sexies.
(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)
1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.054. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incentivo all'acquisto di dispositivi tecnologici per la prevenzione degli infortuni)
1. Al fine di incentivare l'adozione di tecnologie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, è riconosciuto un incremento della deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di tecnologie volte al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto specificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale incremento della deducibilità è innalzato al 70 per cento per i dispositivi di cui ai commi 3 e successivi.
2. Le richieste di deduzione maggiorata devono essere richieste attraverso apposito portale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne concede l'autorizzazione fino a concorrenza con la soglia di 50 milioni di euro.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base dei commi 3, 4 e 5.
4. Il badge elettronico di cantiere di cui al comma 3 deve contenere e registrare:
a) i dati identificativi del lavoratore;
b) il livello di inquadramento professionale;
c) la formazione certificata posseduta;
d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere;
e) la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa;
f) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere;
b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati;
c) le modalità di verifica della congruità dei dati;
d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.
6. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.055. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
ART. 37.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Hanno diritto all'assegnazione di un cane di assistenza le persone con disabilità di età non inferiore agli anni sedici individuate ai sensi del comma 1.
37.1. Brambilla, Carfagna, Pisano, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) persone, quali amministratori di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile e prestatori di cura di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assistono i soggetti di cui alle lettere a) e b) in maniera costante e continuativa;.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3:
alla lettera a), dopo le parole: il diabete, aggiungere le seguenti: lo spettro autistico, la narcolessia, il morbo di Addison, l'allergia alimentare grave, la tubercolosi, la sindrome da tachicardia o ortostatica posturale,;
alla lettera d) sopprimere le parole: , con oneri non a carico della finanza pubblica,;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo unico, terzo comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 37, le parole: «da euro 500 a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000»;
al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e) e le parole: 400.000 euro con le seguenti: 800.000 euro;
dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di sostenere le persone di cui al comma 1 nell'acquisto, addestramento e cura veterinaria di un cane da assistenza munito del tesserino di riconoscimento come previsto dal presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'economia e finanze, un fondo opportunamente destinato con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6-ter. A quota parte degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
37.2. Cherchi, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla seconda parte consequenziale)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo unico, terzo comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 37, le parole: «da euro 500 a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000.».
37.3. Brambilla, Carfagna, Pisano, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Allo scopo di sostenere concretamente le attività educative e sociali svolte dai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2025. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
37.4. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo di solidarietà di cani e gatti)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti» legalmente detenuti e non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni annui per per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
37.04. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
ART. 38.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 34 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.1. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dall'anno 2025, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono maggiorate del 20 per cento e sono impiegati per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nonché per essere impiegate nell'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
38.2. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sono stabiliti i criteri generali per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo.»;
b) al secondo periodo, la parola: «citato» è soppressa;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'utilizzo del Fondo è disposto, in coerenza ai criteri determinati coi decreti di cui al primo periodo, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.».
3-ter. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: in materia di sperimentazione della riforma.
38.3. Panizzut, Ravetto, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a prorogare per l'annualità 2025 l'efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati prudenzialmente in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
38.4. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.5. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinando l'incremento ai caregiver conviventi».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.6. Cesa.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 la parola: «sordomuti» è sostituita dalla seguente: «sordi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.7. Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025.
38.8. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per la più efficace attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro delle persone con disabilità, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 145 milioni a decorrere dall'anno 2027.
38.9. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per la più efficace attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e sostenere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità all'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «del 50 per cento». Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 85 milioni per l'anno 2025 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.10. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a prorogare per l'annualità 2025 la efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.
38.11. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, con riferimento all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e con riferimento all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, 450.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 200.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.12. Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell'assistenza socio-sanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, un servizio di assistenza senza interruzione («Modulo H24») al 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
*38.13. Cesa.
*38.14. Lupi, Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In vista della piena attuazione della riforma in materia di disabilità di cui al comma 1 e al fine di garantire la continuità assistenziale in favore di disabili e anziani, anche assistiti da caregiver familiari, a valere sul Fondo non autosufficienza 2025 le regioni sono autorizzate a confermare gli interventi programmati nei rispettivi atti regionali a valere sul Fondo non autosufficienza 2024 nei limiti delle risorse stanziate dallo Stato per l'anno 2025.
**38.16. Pella, Cannizzaro.
**38.17. Manes.
**38.18. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.
**38.19. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 400 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
e) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
38.01. Conte, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, L'Abbate.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.02. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.03. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 250 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.04. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
38.05. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Semplificazione dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)
1. All'articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sono stabiliti i criteri generali per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo.»;
b) al secondo periodo, la parola: «citato» è soppressa;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'utilizzo del Fondo è disposto, in coerenza ai criteri determinati coi decreti di cui al primo periodo, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.».
38.06. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti)
1. Al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni con riguardo alle persone con disabilità, senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni, il Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per essere finalizzato alle prestazioni assistenziali rivolte alle persone con disabilità.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisisti, i criteri e le modalità di riparto dell'incremento, previa presentazione da parte del Ministro per la disabilità degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 sopprimere l'articolo 123;
in relazione gli oneri pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
38.07. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Proroga Piano nazionale non autosufficienza)
1. In considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nonché dall'attuazione della legge 23 marzo 2023, n. 33, delega in materia di politiche in favore delle persone anziane, al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei disabili in condizione di salute particolarmente grave, anche assistiti dai caregiver familiari, è prorogata per l'anno 2025 l'efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.
38.08. Matera.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Al fine di consentire la reale inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a partire dal 2025.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, emana un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.09. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni a beneficio delle persone sorde)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di comunicazione non reversibile di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, modificata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, è incrementata di euro 150 per l'anno 2025, di euro 300 per l'anno 2026 e di euro 450 per l'anno 2027.
2. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, la spesa di 200.000 euro di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 la spesa di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la parola: «sordomuti» è sostituita dalla seguente: «sordi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) per 120 milioni per l'anno 2025 e per 200 milioni a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per 380 milioni per l'anno 2025 e per 300 milioni a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.010. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali)
1. L'articolo 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è così modificato: «A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di comunicazione non reversibile concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 95, è aumentata progressivamente per l'anno 2025 di euro 150, per l'anno 2026 di euro 300 e di euro 450 a decorrere dall'anno 2027».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.011. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Aumento dell'indennità di comunicazione a favore dei sordi).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di comunicazione non reversibile di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, modificata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 95, è aumentata progressivamente di 150 euro per l'anno 2025, di 300 euro per l'anno 2026 e di 450 euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.012. Pella, Cannizzaro.
*38.013. Lupi, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Aumento dell'indennità di comunicazione a favore dei sordi)
1. All'articolo 4, della legge 21 novembre 1988 n. 508, il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di comunicazione non reversibile concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, modificata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, è aumentata progressivamente per l'anno 2025 di euro 150, per l'anno 2026 di euro 300 e per l'anno 2027 di euro 450».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a 111 milioni di euro per l'anno 2026 e a 128 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.014. Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni a beneficio delle persone sorde)
1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, la spesa di 200.000 euro di cui all'articolo 1 comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 la spesa di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro per il 2025, 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200.000 per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.015. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Rifinanziamento Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi)
1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, con riferimento all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rinnovata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e con riferimento all'articolo 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rinnovata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200.000 euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.016. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
*38.017. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.
*38.018. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure per la sordità)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di comunicazione non reversibile concessa ai sordi, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, modificata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 95, è aumentata progressivamente per l'anno 2025 di euro 150, per l'anno 2026 di euro 300 e per l'anno 2027 di euro 450.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 45 milioni di euro a decorrere dal 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 155 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
38.019. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Scivolo pensionistico per sordi)
1. Al comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sostituire la parola: «sordomuti» con: «sordi» e: «cinque» con: «dieci».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.020. Donno, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Al comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: «sordomuti» è sostituita dalla parola: «sordi» e la parola: «cinque» dalla seguente: «dieci».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.021. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di tutela e sostegno dei diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)
1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, ivi compresa la digitalizzazione delle strutture e la relativa formazione tecnica nelle 126 sedi in Italia, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.022. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*38.023. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*38.024. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Pisano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di inclusione scolastica, formazione e riabilitazione per persone con disabilità visiva)
1. Con decreto del Ministro per le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concessi i seguenti contributi annui per il 2025 e il 2026 al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, nonché per sostenere azioni formative, riabilitative, di supporto e di sollievo in favore di persone con disabilità visive e plurime e delle loro famiglie sull'intero territorio nazionale:
a) alla Federazione nazionale delle istituzioni pro Ciechi ONLUS con sede in Roma e alla Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita ONLUS con sede in Monza, un contributo di 1 milione di euro ciascuno per la produzione dei materiali didattici speciali e specifici e il sostegno agli operatori tiflologici dei venti centri di consulenza tiflodidattica presenti sul territorio nazionale;
b) all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.RI.FO.R. Onlus, un contributo di 2 milioni di euro per lo svolgimento di attività formative e riabilitative.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
38.025. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di inclusione scolastica, formazione e riabilitazione per persone con disabilità visiva)
1. Con decreto del Ministro per le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi i seguenti contributi annui per il 2025 e il 2026 al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, nonché per sostenere azioni formative, riabilitative, di supporto e di sollievo in favore di persone con disabilità visive e plurime e delle loro famiglie sull'intero territorio nazionale:
a) alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi ONLUS con sede in Roma e alla Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita ONLUS con sede in Monza, un contributo di 1 milione di euro per la produzione dei materiali didattici speciali e specifici e il sostegno agli operatori tiflologici dei venti centri di consulenza tiflodidattica presenti sul territorio nazionale;
b) all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.RI.FO.R. Onlus, un contributo di 2 milioni di euro per lo svolgimento di attività formative e riabilitative.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.026. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2025.
38.027. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari)
1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 agosto 2015, n. 134, il presente articolo prevede ulteriori interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «prevedono la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, attraverso i bilanci di salute pediatrici eseguiti dai pediatri di libera scelta,»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e degli enti del Terzo settore, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale, mediante interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e, in età evolutiva, anche educativi, in équipe integrate e appositamente formate, facenti capo al coordinatore degli interventi di cui alla lettera d)»;
c) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
«f) la definizione e l'attuazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno del familiare o del soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico, al fine di fornire un'informazione puntuale ed esauriente sui bisogni dell'assistito e sui criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali;
f-bis) la definizione e la promozione di iniziative di supporto psicologico per il familiare o per il soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico»;
d) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
«g-bis) al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni sul territorio regionale, la predisposizione di protocolli diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi (PDTAE) sulla base degli interventi raccomandati dalle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, cui le strutture di cui alla lettera g), sia sanitarie sia socio-sanitarie, devono adeguarsi erogando prestazioni specifiche per l'autismo, anche in presenza di altre comorbilità mediche e psichiatriche;
g-ter) la disponibilità sul territorio di centri diurni che svolgono attività sportive e ludico-ricreative con i relativi criteri e le modalità per l'accreditamento»;
e) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
«h) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;
h-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;
h-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di tutor aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale».
3. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La previa assunzione o formazione di tutor aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.
4. L'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e la qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare sono subordinati alla presenza, anche non concomitante, del seguente personale qualificato in materia, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico:
a) con riferimento alle strutture socio-sanitarie diurne e durante l'intero orario di apertura: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;
b) con riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;
c) con riferimento alle strutture residenziali sanitarie: psichiatra o neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali, nonché analista del comportamento.
5. Per le strutture di cui al comma 9, lettere a) e b), il referente clinico territoriale per l'assistito è un neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o uno psicologo o uno psichiatra con competenza su autismo e aspetti comportamentali.
6. Per le strutture di cui al comma 9 è attivabile la consulenza dell'Équipe dedicata per le emergenze comportamentali (EDECO) sui casi complessi.
7. Ai fini dell'accreditamento, le strutture di cui al comma 9 si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) individua, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico oggetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da inserire nel Piano nazionale esiti (PNE).
9. Presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro sull'autismo finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate alle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di raccolta dati provenienti dai flussi informativi nazionali dei Servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dei Servizi di salute mentale per adulti e dei Servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali.
10. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione, presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità, di un numero verde nazionale finalizzato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui servizi in grado di erogare le prestazioni occorrenti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le competenze necessarie ai fini della selezione del personale qualificato adibito al suddetto numero. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), capoverso lettera «g-bis)», al comma 4 e al comma 10 del presente articolo, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), capoverso lettera «g-ter)», ed e) del presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
13. Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.
14. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2025.
15. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
16. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
38.028. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)
1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni per l'anno 2025 e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.029. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Ulteriori disposizioni per l'assistenza agli alunni con disabilità)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, per l'assistenza igienica e materiale agli alunni con disabilità nonché per la somministrazione di farmaci ad alunni in orario scolastico, come pure per l'imboccamento e per interventi riguardanti alunni cateterizzati o stomizzati, qualora la richiesta della famiglia o degli esercenti la potestà genitoriale sia supportata da certificazione medica che:
a) non preveda l'intervento di personale sanitario;
b) non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;
c) riporti, tra l'altro, modalità, tempi e dosaggio della somministrazione;
d) il dirigente scolastico, anche con la collaborazione degli enti del terzo settore, assicura la presenza stabile di un operatore socio-sanitario all'interno dell'istituto scolastico, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Qualora per l'integrazione scolastica sia invece necessario anche l'intervento di personale sanitario, su richiesta della famiglia o degli esercenti la potestà genitoriale e su indicazione dell'azienda sanitaria di riferimento, il dirigente scolastico ne autorizza l'ingresso a scuola. A tal fine ciascuna azienda sanitaria locale, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie, elabora il Piano assistenziale scolastico, recante l'insieme degli interventi sanitari da garantire nelle istituzioni scolastiche del distretto di competenza.
3. Su istanza della famiglia dello studente che necessita di interventi sanitari in ambiente scolastico, e in raccordo con l'istituto scolastico, l'azienda sanitaria locale competente per territorio predispone il percorso assistenziale scolastico individuale e lo comunica all'istituto scolastico. La somministrazione di farmaci e l'erogazione di prestazioni sanitarie in orario scolastico sono chieste dai genitori dello studente o dall'esercente la responsabilità genitoriale mediante la presentazione di una certificazione medica che attesti il supporto sanitario necessario, della prescrizione dei farmaci da assumere e delle prestazioni da erogare.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana un decreto per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche» sono sostituite dalle seguenti: «a personale socio-sanitario, anche attraverso la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali,»;
b) all'articolo 7, comma 2, lettera d) la parola: «ausiliario» è sostituita dalla seguente: «socio-sanitario».
6. Le risorse finanziarie a copertura delle misure previste al comma 1 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a valere sugli stanziamenti a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, opportunamente incrementato. Le risorse finanziarie a copertura delle misure previste al comma 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a valere sugli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale opportunamente incrementato.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
sopprimere l'articolo 123.
38.030. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare per una quota pari a 20 milioni di euro annui all'attività dei comuni e per una quota pari a 20 milioni di euro annui alle regioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.031. Grippo, Bonetti.
*38.032. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Risorse per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità)
1. All'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) trasporto scolastico per alunni con disabilità»;
b) dopo il comma 213 aggiungere il seguente:
«213-bis. Per le finalità di cui al comma 213, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementato a decorrere dall'anno 2025 di 100 milioni di euro. I requisiti per l'accesso alle predette risorse da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
213-ter. Per le finalità di cui al comma 213-bis è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.033. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore degli studenti con disabilità)
1. Le risorse per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.034. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Detassazione borse di studio per le persone con disabilità)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2025 le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.035. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Il Fondo di cui al comma 210 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 200 milioni di euro, a favore dei comuni, destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
in relazione agli oneri pari a 200 milioni per l'anno 2025 sopprimere l'articolo 123;
in relazione gli oneri pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
38.036. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito, per la quota parte di 120 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 120 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
3. All'articolo 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sopprimere le parole: «i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.037. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.038. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*38.039. Grippo, Bonetti.
*38.040. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Persone disabili e accesso al lavoro)
1. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «del 50 per cento».
38.041. Bonetti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3, della presente legge, sono effettuati dall'INAIL, mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.».
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.042. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Lavoratori fragili)
1. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.043. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Tutele per i lavoratori fragili e con disabilità)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;
b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 16 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 104 milioni per l'anno 2025 e di 184 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.044. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
2. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
38.045. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo lavoro persone con disabilità)
1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 68, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025.
38.046. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento pensioni di invalidità)
1. A decorrere dall'anno 2025, ferma restando l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100 per cento è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a euro 601,72 mensili. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento della maggiorazione delle pensioni nel tetto massimo di spesa di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede:
per l'anno 2025, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
38.047. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per l'applicazione delle Linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità)
1. È istituito il Fondo per l'applicazione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.048. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Persone disabili e accesso al lavoro)
1. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.049. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento indennità accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)
1. L'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è incrementato ad euro 1.500 mensili comprensivo dell'adeguamento automatico.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
38.050. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Rendicontazione risorse Fondo povertà ed esclusione sociale)
1. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026,».
38.051. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Innalzamento soglie reddituali per considerare «familiare a carico»)
1. All'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.052. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Innalzamento limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità civile)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.053. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento dell'assegno di assistenza riconosciuto alle persone con invalidità)
1. L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato in un importo mensile di euro 534,41.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 130 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.054. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni a sostegno del nucleo familiare con persone con disabilità)
1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo».
38.055. Panizzut, Ravetto, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del fondo per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.056. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.
*38.057. Grippo, Bonetti.
*38.058. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**38.059. Grippo, Bonetti.
**38.060. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare)
1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.
2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dai seguenti:
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».
4. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.
5. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:
a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;
b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;
d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
6. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il caregiver familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 5, lettera a).
7. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 5, lettera a), e 6, può revocare il caregiver familiare.
8. Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:
a) nel caso di revoca di cui al comma 7;
b) in caso di decesso dell'assistito;
c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 5, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 5, lettera b);
d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;
e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.
9. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui al comma 3 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000.
10. Per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9 l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 11.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;
b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 9.
12. Il contributo di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei princìpi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui al comma 5, comma 1, lettera b), le misure volte a garantire:
a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
f) sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;
g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
j) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
k) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
l) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
m) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
15. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
16. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.
17. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
18. Il caregiver familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.
19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
20. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente caregiver familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.
21. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
22. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente:
«Art. 24.
(Cessione dei riposi e delle ferie)
1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».
23. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 22.
25. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.
26. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 24, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo.
27. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.
28. La Giornata nazionale di cui al comma 27 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.061. Conte, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Quartini, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Finanziamento del Progetto «Hard to reach 2025-2026. Rethinking hard to access health and social care services for people with MS»)
1. Al fine di garantire l'inclusione e la gestione quotidiana delle forme di disabilità medio grave e gravissima e per favorire l'identificazione maggiore del target di popolazione con sclerosi multipla e patologie correlate, è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per gli anni 2025 e 2026, a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM) per la realizzazione del Progetto di Ricerca «Hard to reach 2025-2026. Rethinking hard to access health and social care services for people with MS».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per gli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.062. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Esonero dalla tassa e dai contributi universitari per gli studenti caregiver lavoratori)
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli studenti caregiver» familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
a) lo studente assiste una persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 104;
b) lo studente convive con la persona assistita;
c) lo studente appartiene allo stesso nucleo familiare della persona con disabilità;
d) lo studente deve avere fiscalmente a proprio carico la persona con disabilità assistita. In caso di più soggetti aventi fiscalmente a carico la persona con disabilità, soltanto uno di essi può contemporaneamente beneficiare dell'esonero da tasse scolastiche e universitarie;
e) lo studente deve essere lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) riguardo la posizione di studente, deve essere iscritto ad un corso di studio per conseguire il primo titolo di studio di quel livello di formazione scolastica od universitaria.».
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole 120 milioni sono sostituite dalle seguenti: 115 milioni e le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 195 milioni.
38.063. Cattoi.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Esonero dalla tassa e dai contributi universitari per gli studenti caregiver)
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli studenti caregiver» familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
1) lo studente assiste una persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 104;
2) lo studente convive con la persona assistita;
3) lo studente appartiene allo stesso nucleo familiare della persona con disabilità.».
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole 120 milioni sono sostituite dalle seguenti: 90 milioni e le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 170 milioni.
38.064. Cattoi.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo caregiver)
1. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.065. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Registri comunali degli assistenti familiari)
1. Al fine di accelerare l'istituzione di appositi registri di assistente familiare, che contengono i nominativi di coloro che sono in possesso di una qualificazione idonea allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso il domicilio, i comuni in via transitoria possono istituire i registri di assistenti familiari per il lavoro in ambito domiciliare di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
38.066. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze per i progetti di vita indipendente)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per i progetti di vita indipendente.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.067. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
*38.068. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento Fondo per l'implementazione dei progetti di vita)
1. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.069. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del fondo per l'implementazione dei progetti di vita)
1. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026, 2027.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.070. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita)
1. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di cui all'articolo 31 decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.071. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e Fondo per l'implementazione dei progetti di vita)
1. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
38.072. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Risorse per la vita indipendente)
1. All'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) iniziative e progetti a supporto della vita indipendente»;
b) dopo il comma 213 aggiungere i seguenti:
«213-bis. Per le finalità di cui alla al comma 213, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 213-ter le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
213-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 213-bis è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
213-quater. Per le finalità di cui ai commi 213-bis e 213-ter è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.073. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per il dopo di noi di cui alla legge n. 112 del 2016)
1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.074. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Gribaudo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Rifinanziamento per gli anni di competenza 2023, 2024 e 2025, del «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
1. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato nei seguenti anni di competenza, con la possibilità di richiederne le prestazioni nell'anno 2025 secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo delle risorse di cui al presente articolo, che costituiscono tetto di spesa.
2. Per l'anno 2023: euro 4 milioni, per metà al sostegno per il reddito e la tutela medico sanitaria, assicurativa e previdenziale delle atlete professioniste con la previsione anche di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C, di ordine non inferiore al 10 per cento dell'intera cifra annuale, e per metà finalizzato allo svolgimento da parte delle società delle attività di ristrutturazione dell'impiantistica sportiva e di adeguamento della logistica alle esigenze delle atlete al fine di favorire lo sviluppo della pratica sportiva e agonistica sul territorio in piena sicurezza e professionalità.
3. Per gli anni 2024 e 2025: euro 4 milioni per metà al sostegno al reddito delle atlete, alla loro assistenza medico sanitaria, assicurativa e previdenziale con particolare attenzione anche a corsi di formazione professionale post carriera e la previsione di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C di ordine non inferiore al 10 per cento, per metà a sostegno della sostenibilità economica determinata dal passaggio al professionismo per tutte le attività di formazione e qualificazione del personale tecnico, sanitario, amministrativo e per la riqualificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi e della logistica per lo svolgimento dell'attività agonistica in piena sicurezza e professionalità. Infine per tutte le attività di promozione del calcio femminile finalizzate al reclutamento e coinvolgimento delle giovani atlete e alla crescita delle tesserate sul territorio e in modo particolare alla realizzazione di progetti di sviluppo del calcio femminile in sinergia con gli istituti scolastici.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 12 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.075. Gribaudo, Berruto, Bakkali, Bonafè, Ferrari, Forattini, Ghio, Iacono, Manzi, Roggiani, Quartapelle Procopio, Romeo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Eliminazione vincolo di età per l'accesso alle squadre paralimpiche dei gruppi sportivi delle forze militari e dei corpi dello Stato)
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 3, dopo le parole «nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, senza alcun limite di età»;
b) all'articolo 44, comma 3, dopo le parole «nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, senza alcun limite di età»;
c) all'articolo 45, comma 4, dopo le parole «nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, senza alcun limite di età»;
d) all'articolo 47, dopo le parole «Sono ammessi a partecipare atleti», sono aggiunte le seguenti: «senza alcun limite di età».
38.076. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Istituzione di un contributo per l'inclusione sportiva)
1. È istituito un contributo annuale di 500 euro per le persone con disabilità, finalizzato a sostenere l'accesso e la partecipazione ad attività sportive presso associazioni e centri sportivi iscritte nei registri ufficiali del CONI.
2. Il bonus è destinato a persone di età compresa tra i 6 e i 30 anni, regolarmente diagnosticati e certificati ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini dell'emanazione del bonus al comma 1, è istituto presso il Ministero per lo sport e i giovani, un fondo di 1.000.000 di euro.
4. Affinché le associazioni sportive possono essere soggetto di destinazione del bonus di cui al comma 1, devono disporre programmi di inclusione per persone con disabilità.
5. La richiesta del bonus potrà essere presentata dai genitori o dai tutori legali, attraverso una piattaforma online dedicata, previa presentazione della documentazione necessaria.
6. Il Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge tramite l'elaborazione di un apposito decreto disciplina le modalità di attuazione e le scadenze per la richiesta del bonus.
7. Il Ministero per lo sport e i giovani sarà tenuto a monitorare l'efficacia dell'iniziativa e a fornire annualmente un rapporto sul suo impatto sociale e sportivo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
38.077. Caiata.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)
1. All'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.078. Ruffino, Grippo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)
1. Il credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui al comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 118,5 milioni per l'anno 2025.
38.079. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Contributo a sostegno dell'associazione Special Olympics Italia)
1. Al fine di promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione e valorizzazione delle persone con disabilità intellettive, è riconosciuto un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 all'associazione Special Olympics Italia.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119,5 milioni.
38.080. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo elettrico in favore della disabilità)
1. Al fine di sostenere i nuclei familiari con a carico portatori di disabilità, limitatamente all'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato: «Fondo elettrico per i soggetti disabili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro finalizzato a prevedere un'agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sono emanati i criteri attuativi e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al precedente comma tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.081. Ambrosi, Schiano di Visconti, Giovine.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)
1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), e f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.082. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per la mobilità agevole)
1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.083. Grippo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Agevolazioni acquisto autocaravan)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986 n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 121.
38.084. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986 n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.085. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Aumento detrazioni per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per gli Enti terzo Settore)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'importo del secondo periodo di cui al precedente comma è elevato al 70 per cento, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 120.000 euro, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato e siano destinati all'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale.».
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.086. Casu.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
1. Il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinato al finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, a decorrere dall'anno 2025 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
38.087. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di vittime civili di guerra e per lo svolgimento di attività di utilità sociale)
1. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentato di euro 74.802 a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 74.802 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.088. Lovecchio.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Contributi associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno)
1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 190.728 euro per il 2025 e di 371.228 a decorrere dal 2026. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.089. Lovecchio.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione)
1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporta la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a novanta giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione è presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la eventuale riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
38.090. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Tutela delle madri con disabilità)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«20-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le lavoratrici madri con disabilità accertata mediante apposita certificazione del medico di famiglia o del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato possono accedere alla flessibilità prevista al comma 1 o chiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche se inserite in un percorso di accompagnamento, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che l'opzione di cui al presente comma non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.»;
b) all'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le lavoratrici madri con disabilità accertata mediante apposita certificazione INPS o dal proprio medico di famiglia o dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a due anni. In tal caso, il congedo parentale può essere fruito in alternativa dall'altro genitore, se facente parte del medesimo nucleo familiare, per un periodo complessivamente non superiore a un anno.».
2. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro delle lavoratrici con disabilità, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di assunzione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
3. Qualora le lavoratrici con disabilità assunte ai sensi del comma 2 siano madri di minori di età non superiore a sei anni, l'esonero di cui al comma 2 è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di assunzione o dalla data di inizio del congedo di maternità obbligatorio nel caso di lavoratrici già assunte. Tale beneficio si applica anche in caso di adozione di minore, senza limiti di età dello stesso.
4. L'esonero di cui al comma 2 è riconosciuto entro il limite massimo di euro 4.000 annui ovvero nel caso di lavoratrici madri di cui al comma 3 entro il limite massimo di euro 8.000 annui.
5. Al fine di favorire il rientro al lavoro delle madri con disabilità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le imprese possono accedere ad un fondo apposito costituito presso il ministero della Salute e alimentato da una dotazione annua di 3 milioni di euro per avvalersi delle prestazioni di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro che possa supportare l'impresa e la lavoratrice in tali processi, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza sul lavoro delle donne con disabilità, in linea con quanto stabilito dall'articolo 25 della Convenzione ONU e dall'articolo 32 della Costituzione. La misura e le modalità di accesso a tali risorse sono stabilite con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
6. Per supportare le madri con disabilità con azioni rivolte specificatamente alla cura e alla gestione materiale dei figli minori di anni dodici, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito in loro favore un buono per l'acquisto di servizi di baby-sitting specificamente dedicato. La misura e le modalità di accesso e di utilizzo del buono sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli incentivi per le lavoratrici con disabilità previsti dal presente articolo si intendono come integrativi e aggiuntivi rispetto ai servizi e alle prestazioni di cui le stesse già beneficiano in base alle leggi vigenti.
8. Per finanziare le previsioni di cui ai commi da 1, lettera b), a 7 sono finanziate attraverso la costituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del «Fondo madri con disabilità», alimentato a decorrere dal 2025 con 15 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.091. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera a) del comma 1)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Definizione del livello essenziale di prestazione sociale «équipe multidisciplinare»)
1. Al fine di potenziare la capacità del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, di prendere in carico le persone e le famiglie con bisogni complessi, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito dalla presenza in ogni ambito territoriale sociale di un numero adeguato di équipe multidisciplinari a cui è affidata la valutazione multidimensionale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e relativa definizione del progetto di presa in carico e intervento personalizzato, è attribuito agli ambiti un contributo nei termini di seguito indicati. Per consentire l'attivazione di un numero adeguato di équipe multidisciplinari, viene definito un rapporto tra «educatori professionali socio-pedagogici/pedagogisti» impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 15.000 e un rapporto tra «psicologi» impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 20.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Queste figure professionali affiancano gli assistenti sociali, il cui impiego nei servizi sociali in relazione al numero di residenti è definito ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per quei casi in cui risulta necessario attivare équipe multidisciplinari. Nella prospettiva sopra indicata, è attribuito a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni educatore professionale socio-pedagogico/pedagogista assunto a tempo indeterminato dall'ambito territoriale sociale, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 15.000;
b) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni psicologo assunto a tempo indeterminato dall'ambito territoriale sociale, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 20.000;
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente:
a) il numero di educatori professionali socio-pedagogici/pedagogisti e il numero di psicologi in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli educatori professionali socio-pedagogici/pedagogisti e degli psicologici di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse del PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, nella misura dei due quinti, del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nella misura di un quinto, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura dei restanti due quinti. Dall'annualità 2030 il contributo sarà a totale carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura di due quinti e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nella misura di tre quinti. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono riservate a tale fine una quota massima annua rispettivamente di euro 55 milioni e di euro 120 milioni a decorrere dall'anno 2025 e di euro 110 milioni ed euro 165 milioni a decorrere dal 2030. Negli atti di programmazione del PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, sono riservati a tale fine euro 500 milioni complessivi suddivisi in euro 100 milioni per ciascuna annualità dal 2025 al 2029. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo di provenienza e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo viene attribuito all'ambito territoriale e da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.
5. Per le finalità di cui al comma 1 e al comma 2, a valere sulle risorse di cui al comma 3 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di educatori professionali socio-pedagogici e psicologi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
38.092. Vinci, Vietri.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Deroghe ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i punti unici di accesso)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, gli ATS e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, possono assumere, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e anche in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento al triennio 2022-2024, con le risorse del nuovo «Piano Nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024», e a decorrere dal 2025, nella misura di 50.000.000 di euro, a gravare sul medesimo Fondo, così come già previsto dall'articolo 43 della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38.093. Vietri.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Definizione di persona anziana)
1 Al fine di garantire l'assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e la prestazione universale a tutte le persone anziane non autosufficienti, in coerenza con la definizione di persona anziana di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, l'articolo 40 del medesimo decreto è abrogato.
38.094. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Innalzamento delle soglie reddituali per considerare «familiare a carico»)
1. L'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:
a) dopo le parole: «ventiquattro anni», è aggiunto il seguente periodo «e per i figli con disabilità senza limiti di età»;
b) le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 50 milioni e le parole 200 milioni con le seguenti: 130 milioni.
38.095. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Contributo per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap)
1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e sostenere l'attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché la promozione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap, è incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 e a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.096. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 39.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure per l'attuazione programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
39.01. Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
ART. 40.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 40.
(Rifinanziamento del Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni).
1. Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata alla realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale di supporto alle attività di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali, per il tramite di bandi e avvisi pubblici, con la partecipazione dei soggetti di cui al predetto articolo 1, comma 151, terzo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.1. Baldino, Aiello, Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo le parole: del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni aggiungere le seguenti: con particolare attenzione alle dipendenze tecnologiche, a quelle derivanti dall'abuso dei social media e alle dipendenze derivanti dal gioco d'azzardo.
40.2. Malavasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Ministero della salute;
b) sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 4 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 50 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni è altresì potenziato il fabbisogno di Assistenti sociali attraverso il rafforzamento dell'incontro tra domanda ed offerta di assistenti sociali; a tal fine presso il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituiti elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone con dipendenze comportamentali.
1-ter. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, e dipendenze comportamentali, i comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, anche attingendo agli elenchi di cui al comma 2, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1-quater. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 49,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.4. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 20 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di prevenire le dipendenze comportamentali nelle giovani generazioni, attraverso l'impiego delle risorse di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il servizio di assistenza e counseling è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari e alle dipendenze comportamentali.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2 nonché le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.
1-quater. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 19,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.5. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 4 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consentire l'identificazione precoce delle dipendenze comportamentali e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, con le risorse di cui al comma 1, si provvede ad attivare sul territorio nazionale lo screening di «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve», assicurando un'adeguata formazione i sanitari coinvolti.
1-ter. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 4 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate a facilitare l'intercettazione precoce delle dipendenze comportamentali e l'accesso al trattamento più adeguato, realizzando in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per tutte le tipologie di comportamenti additivi legati anche al mondo digitale quali, il gioco d'azzardo, il gaming patologico, l'Hikikomori, la nomofobia e il vamping.
1-ter. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di tutelare i minori dalle dipendenze comportamentali connesse all'impiego dei prodotti multimediali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge all'articolo 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: «quattordici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «sedici».
1-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma si provvede con le risorse di cui al comma 1.
1-quater. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.8. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di tutelare i minori dalle dipendenze comportamentali connesse all'impiego dei prodotti multimediali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da 1-ter a 1-septies.
1-ter. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.
1-quater. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali.
1-quinquies. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 1-bis è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
1-sexies. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.
1-septies. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma si provvedere con le risorse di cui al comma 1.
1-opties. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.9. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 6)
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di tutelare i minori dalle dipendenze comportamentali connesse all'impiego dei prodotti e servizi multimediali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore»;
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali) – 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate “contenuti multimediali”, al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata “piattaforma”.
2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.
3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.
4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:
a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;
b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;
c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);
d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;
e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.
6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.
7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.
8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7»;
c) all'articolo 26:
1) al comma 3, dopo le parole: «negli articoli» sono inserite le seguenti: «4-bis, comma 8;»;
2) al comma 4, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «e 4-bis»;
3) al comma 6, dopo le parole: «4, comma 1;» sono aggiunte le seguenti: «4-bis;».
1-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma si provvedere con le risorse di cui al comma 1.
1-quater. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.10. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Al comma 1 sostituire le parole: 500.000 euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui.
Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Al fine di tutelare i minori dalle dipendenze comportamentali connesse all'impiego dei prodotti e servizi multimediali, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.
1-ter. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (peer education), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete internet e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.
1-quater. Nell'ambito del piano di cui al comma 1-bis, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione dei commi da 2 a 4 si provvede con le risorse di cui al comma 1.
1-quinquies. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.11. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 3)
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Campagne di sensibilizzazione e informazione sull'utilizzo distorto dei dispositivi digitali)
1. Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa tra loro, promuovono campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole, sui possibili danni alla salute psicofisica dei bambini derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi digitali e dei videogiochi.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero della salute e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, organizza corsi di formazione per docenti e genitori nonché incontri informativi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria sui possibili danni causati da un erroneo utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi nonché sui rischi collegati alla navigazione nella rete internet.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.01. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo per percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi)
1. Allo scopo di sostenere interventi finalizzati all'avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo e sono altresì determinate le caratteristiche del percorso terapeutico al quale possono partecipare, con i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i minori a carico dei quali siano stati accertati patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
40.02. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
ART. 41.
Sopprimere il comma 2.
*41.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*41.2. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
ART. 42.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis.», comma 1, sostituire le parole: è istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D) con le seguenti: è potenziato il Sistema nazionale di allerta precoce contro la droga coordinato dall'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere la lettera a);
sopprimere il comma 5.
42.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate, il sistema di cui al comma 1 provvede altresì a monitorare la diffusione delle NPS (Nuove Sostanze Psicoattive).
42.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis.», comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) I SERD e le associazioni ed organizzazioni del terzo settore che, in collaborazione con il servizio pubblico, gestiscono servizi di riduzione del danno, drug checking, outreach.
*42.3. Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*42.4. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la definizione degli obiettivi e per la individuazione della metodologia di definizione del Sistema di allerta è richiesto il parere delle società scientifiche delle dipendenze.
42.5. Malavasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
42.6. Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Ulteriori misure di contrasto alle dipendenze)
1. Al fine di individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate, anche nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, nell'anno 2025, nell'ambito del sistema integrato di servizi delle Aziende sanitarie locali con i Servizi ambulatoriali per le dipendenze (SerD), sono attivati ovvero potenziati in tutto il territorio nazionale:
a) servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture deistituzionalizzate;
b) servizi finalizzati ad incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili e operazioni di drug-checking;
c) i servizi di counselling online e telemedicina;
d) flussi informativi per ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione, collegando le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;
e) campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di droghe, bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni;
f) percorsi formativi per gli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione.
2. Per l'attivazione e il potenziamento dei servizi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato opportunamente incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
42.01. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis
(Misure di contrasto al diffondersi di droghe pesanti tra le giovani generazioni).
1. Le risorse di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, confluite nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'incremento di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti ed interventi a bassa soglia localizzati nelle regioni meridionali, dove la diffusione di alcune droghe pesanti sta coinvolgendo una popolazione giovanile sempre più ampia e dove sono necessari interventi urgenti in relazione a situazioni di alto rischio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le località in cui gli interventi a bassa soglia per il recupero della popolazione giovanile coinvolta sono ritenuti particolarmente urgenti anche a seguito di segnalazioni e allarmi sociali manifestati dalle famiglie dei giovani, dai servizi sociali e dalla popolazione e sono definite quindi le modalità di riparto.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
42.02. D'Orso, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure per la prevenzione della guida in stato d'ebbrezza)
1. Al fine di garantire la sicurezza stradale, in analogia con gli altri Paesi europei, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un cronogramma pluriennale volto all'installazione del dispositivo di tipo alcolock, su tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus. A tal fine è prevista la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Nel decreto, di cui al periodo precedente, sono specificate le caratteristiche e le modalità di accesso al finanziamento.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 87 milioni per l'anno 2025, di 167 milioni di euro per l'anno 2026, di 167 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
42.03. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 43.
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), sostituire le parole: «438.761.503 euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035», con le seguenti: «448.761.503 euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e a 432.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035»;
b) al numero 2), in fine, sostituire le parole: «355,3 milioni», con le seguenti: «365,3 milioni»;
c) dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2.1) al terzo periodo, sostituire le parole: "272,3 milioni", con le seguenti: "282,3 milioni"».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
43.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per il potenziamento delle attività sportiva universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
43.2. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «mediante una specifica attività del beneficiario» sono soppresse.
43.3. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Promozione dell'attività sportiva)
1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2025, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.
3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei voucher.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
43.01. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Istituzione del «Voucher Sport famiglia»)
1. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2025 è istituito un voucher, denominato «Voucher Sport famiglia», destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.
2. Il valore del voucher è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del voucher è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrante nella stessa fascia di età.
3. Il voucher è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, fino all'esaurimento delle risorse stanziate. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.
4. Il voucher è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del voucher, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 90 milioni.
43.02. Fenu, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Bonus sport)
1. A decorrere dall'anno 2025, alle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di 800 euro per ciascun figlio minore a carico e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per il rimborso delle spese di iscrizione ad attività sportive erogate da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore.
2. Può accedere al contributo di cui al comma 1 un solo genitore richiedente in possesso di un ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a euro 35.000.
3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le spese non coperte dal medesimo contributo e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
43.03. Ciancitto, Rampelli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Lavoro sportivo)
1. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2025, 2026 e 2027».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
43.04. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Agevolazione in favore di impianti sportivi)
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
43.05. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)
1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all'interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
43.06. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Promozione del Museo Nazionale del Pugilato)
1. Al fine di promuovere e valorizzare, anche attraverso la completa digitalizzazione della documentazione raccolta, le attività del Museo nazionale del pugilato, sono stanziati, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto, disciplina criteri e modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,95 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,95 milioni di euro per l'anno 2026, di 199,95 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
43.07. Sergio Costa, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 44.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni.
44.1. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 1, pari ad euro 500 mila per il 2025 è destinato alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 metri quadrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al presente comma.
44.2. Rampelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, il Programma studente-atleta è realizzato dai singoli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute S.p.A., iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico.
2. Per l'ammissione al Programma lo studente-atleta deve presentare all'istituto scolastico la certificazione di atleta agonista, emessa, timbrata e firmata dalla federazione sportiva d'appartenenza.
3. Lo studente membro del Programma studente-atleta, per mantenere la titolarità e i diritti derivanti da tale programma per il successivo anno scolastico deve riportare una costanza di voto che non presenta più di due materie insufficienti.
4. Nell'ambito del Programma studente-atleta gli istituti scolastici riconoscono formalmente allo studente le competenze non cognitive acquisite tramite la pratica sportiva agonistica, tra le quali figurano: l'identificazione degli obiettivi da raggiungere, l'applicazione di regole e valori nell'ambito della pratica sportiva, la gestione della responsabilità e del tempo, la gestione del processo di comunicazione, il lavoro di gruppo, lo sviluppo di leadership, la gestione dei conflitti, l'auto-controllo e la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, lo sviluppo di creatività ed innovazione, la consapevolezza interculturale.
5. Il riconoscimento delle competenze non cognitive di cui al comma 4 comporta l'esonero degli studenti iscritti al Programma studente-atleta dallo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro.
6. Al fine di permettere allo studente-atleta di preparare e partecipare a competizioni di carattere regionale, nazionale e internazionale, allo stesso sono riconosciuti tre giorni di assenza giustificata per ciascun mese. Per fruire di tali giorni lo studente-atleta deve esibire idonea documentazione relativa all'allenamento finalizzato a una imminente competizione, prodotta dalla federazione sportiva di appartenenza, e allo svolgimento della competizione stessa, comprovata da un certificato emesso dalla direzione della competizione.
7. L'istituto scolastico provvede ad adattare lo svolgimento delle interrogazioni, dei compiti in classe e delle verifiche di apprendimento dello studente-atleta al calendario agonistico federale delle gare e al calendario di allenamenti alle stesse propedeutiche, sottoscritto dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza.
8. Nel rispetto delle competizioni sportive agonistiche che lo vedono impegnato, lo studente-atleta partecipa all'attività motoria scolastica, alle competizioni scolastiche e interscolastiche a favore e come immagine dell'istituto scolastico.
9. Lo studente membro del Programma studente-atleta e membro, contestualmente, di un Corpo sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio. La borsa di studio è erogata da Sport e salute S.p.A. sulla base di apposita convenzione con il Ministero per lo sport e i giovani, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e con le modalità in essa stabiliti.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
44.01. Roscani.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso i piani welfare aziendale)
1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, dopo le parole: «compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,» sono inserite le seguenti: «per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico».
Conseguentemente, in relazione agli oneri aggiuntivi stimati prudenzialmente in 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
44.03. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Credito d'imposta in materia di erogazioni liberali per la manutenzione, il restauro e la realizzazione di impianti sportivi pubblici)
1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 8 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 112 milioni di euro per l'anno 2025.
44.04. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 45.
Sopprimerlo.
45.1. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali;
b) quanto a 30 milioni per l'anno 2025 e a 37,8 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento dei medesimi eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2026: -25.000.000.
45.2. Molinari, Barabotti, Bof, Cattoi, Frassini, Iezzi, Ottaviani, Stefani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa nei territori coinvolti dagli eventi sportivi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il Fondo di cui al comma 176, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per il 2025 per 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 6, dell'articolo 79 della presente legge.
1-ter. Per gli anni 2025 e 2026 la Fondazione Milano-Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019 per svolgere tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, è esonerata dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni. All'onere previsto, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
45.3. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1-ter)
ART. 46.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito» sono sostituite con le seguenti: «sui finanziamenti sotto qualsiasi forma anche se erogati da altre banche e da intermediari finanziari, iscritti rispettivamente agli albi di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni,» e le parole: «per le finalità istituzionali» con le seguenti: «per lo sviluppo e il sostegno del settore sportivo»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo è gestito in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta della società “Istituto per il credito sportivo e culturale Spa” istituita dall'articolo 1, comma 619, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In attesa dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il fondo è gestito secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente»;
c) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Per i finanziamenti assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo, l'importo del contributo concesso viene erogato direttamente al soggetto finanziato.»;
d) al comma 3, le parole: «di quei mutuatari» sono sostituite con le seguenti: «dei soggetti finanziati», la parola: «contratto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento» e la parola «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «contributo»;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle Fondazioni e dai soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali.».
1-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) concessi a favore dei soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali per esigenze di liquidità o per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione o la costruzione di sedi istituzionali.»;
b) al comma 13, le parole: «o da enti pubblici» sono sostituite con le seguenti: «da enti pubblici, da Fondazioni e dai soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali».
1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
46.2. Roscani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziata di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
46.01. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale)
1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano e le singole regioni attraverso il ciclismo professionistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso al fondo e sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari delle risorse erogate per le finalità di cui al precedente comma.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro» con le seguenti: «117 milioni di euro» e le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «197 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
46.02. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia)
1. Al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Sud d'Italia, attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico, sono assegnati 2.500.000 di euro per l'anno 2025 destinati al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche nelle regioni del sud d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato «Grand Tour della Magna Grecia» promosso dalla Lega ciclismo professionistico.
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari delle risorse erogate per le finalità di cui al precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 2.500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46.03. Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –
2026: -3.000.000;
2027; -3.000.000.
46.04. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Fondo Sport e Periferie)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di nuovi impianti sportivi all'aperto destinati all'attività agonistica o alla promozione della cultura sportiva nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane, nonché la rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi outdoor esistenti, una quota di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sport e periferie, è destinata esclusivamente in favore di progetti presentati da comuni con una popolazione inferiore a 25 mila abitanti, mediante scorrimento di graduatoria, secondo l'ordine stabilito dalla procedura di valutazione originaria prevista, a partire dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.05. Di Maggio.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni urgenti relative alle prestazioni sportive dei volontari)
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole: «di 400 euro mensili,» inserire le seguenti: «per lo svolgimento dell'attività ordinaria dei soggetti di cui al comma 1 e».
46.06. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)
1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;
c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;
d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.
4. Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Credito d'imposta società e associazioni sportive dilettantistiche)
1. È riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il consumo delle le utenze di luce, gas e acqua relative all'anno 2024, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
b) che svolgano attività sportiva giovanile;
c) i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2024 e comunque prodotti in Italia, siano non superiori a 150.000 euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che il vantaggio fiscale conseguito sia trasferito, in misura non inferiore all'80 per cento del valore del credito, agli sportivi affiliati in forma di agevolazione sulle quote di iscrizione alle medesime società sportive. La condizione di cui al presente comma deve essere certificata secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRES ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali a decorrere dal periodo d'imposta di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3, comprese le modalità di richiesta e certificazione delle condizioni di riconoscimento del credito nonché ogni altra misura necessaria al rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 5.
5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025» con le seguenti: «105 milioni per l'anno 2025».
46.08. Francesco Silvestri, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Fondo per l'istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti» per le classi quarte e quinte della scuola primaria)
1. Al fine di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva, nonché la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico a partire dalla scuola primaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione di una manifestazione annuale, denominata «Giochi della Gioventù “Giulio Onesti”» nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie statali, con una dotazione di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «65 milioni per l'anno 2025 e 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
46.010. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Incremento delle risorse per esercizio dell'autocontrollo da parte degli enti del terzo settore)
1. All'articolo 96, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.011. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Fondo acquisto beni strumentali Enti del terzo settore)
1. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.013. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il Capo III del Titolo VI, aggiungere il seguente:
Capo IV
SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Art. 46-bis.
(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.014. Bonetti.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore)
1. Il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.015. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)
1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 85 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.016. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)
1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a decorrere dalla legge di bilancio adottata dall'anno 2025».
46.017. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Nel caso di strutture o ambiti idonei, in acqua e a terra, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale dei porti di cui ai commi 1-ter e 3, è valutata, con priorità, la loro destinazione ad approdi turistici o punti di ormeggio, anche a secco, per la nautica da diporto, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, incluse le strutture per la nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2-quinquies. Per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2-quater si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi destinati alla nautica da diporto.».
46.018. Cangiano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
46.019. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*46.020. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*46.021. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali del Club Alpino Italiano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.022. Perissa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 47.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 2.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 6.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.898 milioni di euro annui;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.117 milioni di euro annui con le seguenti: pari a 1.383 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.445 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.617 milioni di euro annui;
c) al comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: pari a 1.428 milioni di euro per l'anno 2026, a 978 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.428 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
47.2. Boschi, Del Barba, Gadda.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le finalità di cui agli articoli 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 sono finanziate:
a) per 78 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per 320 milioni di euro a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
47.3. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.802 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.578 milioni di euro per l'anno 2026, di 11.280 milioni di euro per l'anno 2027, di 12.163 milioni di euro per l'anno 2028, di 13.225 milioni di euro per l'anno 2029, di 14.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47 aggiungere i seguenti:
Art. 47-bis.
(Misure a favore del personale sanitario)
1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.
2. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie.
3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 47-ter.
(Risorse in materia di prevenzione)
1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili, una quota parte pari a 1.000 milione di euro a decorrere dal 2025 delle risorse di cui all'articolo 1 sono destinate a misure di prevenzione e vaccinazione.
2. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse di cui al comma 1 anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;
all'articolo 62, comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
all'articolo 63, comma 2, le parole: di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni a decorrere dal 2025;
dopo l'articolo 119 aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
47.4. Schlein, Conte, Bonetti, Bonelli, Fratoianni, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Quartini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.001 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.275 milioni di euro per l'anno 2026, di 10.633 milioni di euro per l'anno 2027, di 11.516 milioni di euro per l'anno 2028, di 12.578 milioni di euro per l'anno 2029 e di 13.751 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis, 47-ter, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47 aggiungere i seguenti:
Art. 47-bis.
(Misure a favore del personale sanitario)
1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.
2. Allo scopo di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.
3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 47-ter.
(Risorse in materia di prevenzione e cronicità)
1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e dare attuazione e concretezza al LEA «Prevenzione collettiva e sanità pubblica», a decorrere dal 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione sono incrementate di 500 milioni di euro.
2. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della cronicità sono incrementate di 500 milioni di euro.
3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ripartite tra le regioni le risorse di cui ai commi 1 e 2, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;
sopprimere l'articolo 48;
all'articolo 62, comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
all'articolo 63, comma 2, sostituire le parole: di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 300 milioni a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, agli oneri pari a 4.699 milioni di euro per l'anno 2025, 5.197 milioni di euro per l'anno 2026, 4.853 milioni di euro per l'anno 2027, 4.853 milioni di euro per l'anno 2028, 4.853 milioni di euro per l'anno 2029, 4.853 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030:
dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III».;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati»;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.;
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
47.5. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.802 milioni di euro per l'anno 2025, 5.578, milioni di euro per l'anno 2026, 6.280 milioni di euro per l'anno 2027, 7.163 milioni di euro per l'anno 2028, 8.225 milioni di euro per l'anno 2029 e 9.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47.
(Piano per l'assunzione di personale sanitario)
1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. I piani di cui al presente comma sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA);
in relazione agli oneri valutati in 500 milioni di euro dal 2025, si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
47.6. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.802 milioni di euro per l'anno 2025, 5.578, milioni di euro per l'anno 2026, 6.280 milioni di euro per l'anno 2027, 7.163 milioni di euro per l'anno 2028, 8.225 milioni di euro per l'anno 2029 e 9.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:
Art. 47.
(Piano per l'abbattimento delle liste di attesa)
1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, a decorrere dall'anno 2025 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
2. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.
3. Le regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e ad eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale delle strutture sanitarie è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse.
4. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimoniali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica;
in relazione agli oneri valutati in 500 milioni di euro dal 2025, si provvede:
per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
a decorrere dall'anno 2026:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
47.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.802 milioni di euro per l'anno 2025, 5.578, milioni di euro per l'anno 2026, 6.280 milioni di euro per l'anno 2027, 7.163 milioni di euro per l'anno 2028, 8.225 milioni di euro per l'anno 2029 e 9.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
all'articolo 51, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2025, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 550 milioni di euro annui;
in relazione agli oneri valutati in 500 milioni di euro dal 2025, si provvede:
per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
a decorrere dall'anno 2026:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
47.8. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.552 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.328 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.030 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.913 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.975 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.148 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili)
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 47, per un importo annuo pari a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025 è garantita la gratuità dei dispositivi contraccettivi medici e ormonali e dei contraccettivi meccanici e di barriera a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie e a coloro che abbiano un'età inferiore ai 39 anni. Inoltre è garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile;
in relazione agli oneri valutati in 250 milioni di euro dal 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
47.9. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.652 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.428 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.130 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.013 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.075 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.248 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, commi 1 e 3-bis, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
all'articolo 50, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.
2-ter. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.;
all'articolo 51, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.
3-ter. A decorrere dall'anno 2025, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 300 milioni di euro annui.
3-quater. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili;
ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
47.10. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.502 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.278 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.980 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.863 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.925 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.098 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Finanziamento del Piano nazionale della cronicità)
1. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano nazionale della cronicità nelle regioni.;
ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
in relazione agli oneri pari a 200 milioni per l'anno 2025 sopprimere l'articolo 123;
in relazione gli oneri pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
47.11. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.452 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.378 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.280 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 78.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 51-bis 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni per il potenziamento dell'assistenza territoriale)
1. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nel case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo comma sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR;
in relazione agli oneri pari 150 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
per l'anno 2025, all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni;
per gli anni a decorrere dal 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
47.12. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.402 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.178 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)
1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e di» sono soppresse, e dopo le parole: «27 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;
c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:
1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;
2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.;
in relazione agli oneri pari a 100 milioni annui per l'anno 2025 e per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
47.13. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.342 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.118 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)
1. In via sperimentale, per il biennio 2025-2026, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2025, di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
47.14. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.307 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.083 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 51-bis 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni concernenti il finanziamento del Piano nazionale demenze)
1. Al fine di garantire la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze nonché provvedere all'aggiornamento e al monitoraggio del Piano nazionale demenze, all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».;
in relazione agli oneri pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
47.15. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.306 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.082 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.784 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.667 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.729 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.902 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 51-bis, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni concernenti lo screening mammografico)
1. All'articolo 85, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) mammografia, ogni anno, a favore di coloro che hanno un'età compresa tra i quarantacinque e i quarantanove anni e ogni due anni a tutti coloro che hanno un'età compresa tra i cinquanta e i settantaquattro anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «116 milioni per l'anno 2025 e di 196 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
47.16. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, con le seguenti: è incrementato annualmente a decorrere dall'anno 2025 dalle maggiori entrate, integralmente accertate con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 3-bis della presente legge,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono interamente a decorrere dall'anno 2025 al Fondo sanitario nazionale (FSN) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di elevare il livello di finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato.
47.17. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 6.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1.000 milioni di euro dal 2026, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III».;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
47.18. Marianna Ricciardi, Torto, Donno, Dell'Olio, Carmina.
Al comma 1, dopo le parole: è incrementato, aggiungere le seguenti: rispetto agli importi già definiti dall'articolo 1, comma n. 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,.
47.19. Ubaldo Pagano.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.302 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 5.000 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dall'anno 2026.
47.20. Bonetti, Ruffino.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.302 milioni di euro con le seguenti: 4.302 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
47.21. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, a decorrere dall'anno 2025, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) deve essere in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea. A decorrere dal medesimo anno 2025, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico sfavorevole, contraddistinto da una riduzione del PIL.
Conseguentemente, agli oneri nel limite di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati»;
47.22. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato ai sensi del comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socio-economici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».
47.23. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di uniformare la disciplina agli standard comunitari la protesizzazione acustica per i pazienti maggiorenni affetti da ipoacusia è riconosciuta dagli enti del Servizio sanitario nazionale per livelli a partire da 35 db nell'orecchio migliore. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
47.24. Toni Ricciardi, Magi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
47.25. Squeri, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale» con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2-ter. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presenta legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2-bis nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
per l'anno 2025, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
47.26. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sopprimere il comma 3.
*47.27. Pella, Cannizzaro.
*47.28. Manes.
*47.29. Ubaldo Pagano.
*47.30. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024», sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
3-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
47.31. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 8 per cento.
Conseguentemente, agli oneri nel limite di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».;
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
47.32. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.
Conseguentemente, agli oneri nel limite di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
47.33. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Tra gli obiettivi di carattere prioritario di cui al comma 3 è inserito lo screening nazionale per l'individuazione della fibrosi e al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale per il triennio 2025-2027 è finalizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui al comma 3, per la realizzazione di un programma di screening. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità e i criteri per messa in atto di modelli sperimentali, di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica.
47.34. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno 2025, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed i relativi criteri di riparto, sono indicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse.
47.35. Manes.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, a decorrere dall'anno 2025, previa adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati in 800 milioni di euro dal 2025, si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
47.36. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Stante l'emergenza e l'insufficienza strutturale del servizio sanitario calabrese, una quota parte delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 1 milione di euro per l'anno 2026, 1 milione di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 1 milione di euro per l'anno 2029 ed 1 milione di euro per l'anno 2030, è destinata alla regione Calabria per il per il perseguimento degli obiettivi sanitari di cui al presente articolo.
Conseguentemente:
all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ferma la ripartizione di cui al precedente comma, è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, per interventi in materia di investimenti ed infrastrutture di edilizia sanitaria pubblica.;
in relazione agli oneri pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 200 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2031.
47.37. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tra gli obiettivi di carattere prioritario di cui al comma 3 è inserito lo screening polmonare e di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 3.
47.38. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno 2025 è stanziata una somma pari a 312 milioni di euro per l'assunzione nelle aziende sanitarie e ospedaliere di 5.225 assistenti sociali, di cui 225 con incarico dirigenziale, in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 251 del 2000, articolo 7, come aggiornato dall'articolo 2-sexies della legge 26 maggio 2004, n. 138 e dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, articolo 1-octies, che prescrive l'istituzione del Servizio sociale professionale.
Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma, pari a 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
47.39. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Tra gli obiettivi di carattere prioritario di cui al comma 3 è inserita ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale e al fine di sostenere le attività di ricerca e promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse di cui al comma 3.
47.40. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno,».
47.41. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Una quota sulle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ogni anno a partire dal 2025 è destinato a garantire il servizio sanitario nelle isole minori marine per favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie adeguate, superando i limiti della loro insularità.
47.42. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Una quota sulle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ogni anno a partire dal 2025 è destinato a garantire il servizio sanitario nelle isole minori marine che, a causa della loro insularità, non hanno prestazioni sanitarie adeguate.
47.43. Dell'Olio, Carmina, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024», sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
47.44. Manes.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno 2025, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed i relativi criteri di riparto sono indicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse.
*47.45. Pella, Cannizzaro.
*47.47. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, le Aziende sanitarie locali possono stipulare contratti aggiuntivi rispetto a quelli già stipulati per le prestazioni specialistiche ambulatoriali con le strutture sanitarie accreditate, nei limiti di una ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
47.46. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024», sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
47.48. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente::
3-bis. Senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell'assistenza socio-sanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, un servizio di assistenza senza interruzione al 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
47.49. Ciani, Girelli.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Misure per il Servizio sanitario regionale)
1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei princìpi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo, e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.».
2. Le risorse destinate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai sensi dell'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 472, secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2025».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
47.01. Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso Art. 47-bis, comma 1)
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)
1. Al fine di rendere più sinergico il rapporto tra SSN e Sanità integrativa mutualistica di derivazione contrattuale e professionale, riducendo significativamente duplicazioni di prestazioni ed asimmetrie in fase di programmazione che incidono poi negativamente sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, i commi 4, 5, 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:
«4. I fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi del presente articolo e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare anche nel seguente ambito di applicazione:
a) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
b) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza;
c) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni fisioterapiche e prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
d) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie;
e) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) prestazioni e servizi sanitari di prevenzione che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale con particolare riguardo all'insorgenza delle malattie croniche tramite la promozione di stili di vita sani e supporto all'accesso all'attività sportiva.
5. Gli ambiti di cui dalla lettera a) alla lettera n) del comma 1, si intendono rispettati a condizione che le risorse vincolate siano garantite in base alla contribuzione ricevuta come “obbligazioni di spesa a carico dei Fondi” nella misura non inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo della contribuzione ricevuta e destinata alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.
6. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, recante “Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale”.».
2. Al fine di coordinare la disciplina prevista per i fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «distinte tra l'elenco delle prestazioni previste negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo».
3. Al fine di contrastare l'omissione contributiva ad opera del datore di lavoro in virtù di quanto previsto dai CCNL applicati, i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono stipulare con INPS una convenzione per il servizio di riscossione dei contributi secondo lo schema di cui alla determinazione INPS n. 71 del 18 ottobre 2023. A tal fine l'INPS è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire, su richiesta dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, i dati previsti dell'articolo 6 della determinazione INPS n. 71 del 18 ottobre 2023, nonché in virtù del presente articolo anche i dati anagrafici delle aziende adempienti e non adempienti.
4. In attuazione di quanto stabilito al comma 3, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) vigila d'ufficio o su segnalazione dei fondi sanitari integrativi ovvero degli enti, casse e società aventi finalità esclusivamente assistenziale, sull'omissione dei contributi non versati, consentendo ai fondi sanitari integrativi ovvero degli enti, casse e società aventi finalità esclusivamente assistenziale di agire per il recupero dei contributi omessi in nome e per conto del lavoratore.
47.02. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione)
1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione», con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
3. Agli oneri del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
47.03. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Istituzione del Fondo per il potenziamento dei pronto soccorso)
1. Al fine di ridurre le liste di attesa e di garantire la salute pubblica, è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per il potenziamento dei pronto soccorso», con una dotazione finanziaria pari a 800 milioni di per l'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare attenzione alle strutture con alta affluenza di pazienti.
3. Agli oneri del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante quanto disposto dall'articolo 3-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
47.04. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo interventi indifferibili in ambito sanitario)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con dotazione di 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per le esigenze del settore sanitario.
2. Le risorse sono volte al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato, su base annua dell'0,21 per cento del Prodotto interno nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, adeguato all'indice di vecchiaia e all'aspettativa di vita della popolazione.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ripartite su base regionale le risorse di cui al comma 1 anche tenendo conto delle esigenze sanitarie delle singole regioni, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
a) fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
b) rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro annui si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 2.000 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
47.05. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile)
1. Al fine di rendere gratuita per tutte le donne la pillola per la contraccezione ormonale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire la erogazione gratuita ed uniforme sul territorio nazionale, di contraccettivi sia daily che depot, alle donne in età fertile al fine di una procreazione responsabile e condivisa, a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro prescrizione medica, ovvero presso i consultori e gli ambulatori pubblici di pianificazione familiare.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 2 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
47.06. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Riconoscimento delle indennità personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole ubicate nei comuni delle aree interne e di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
47.07. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti da insularità per il personale sanitario)
1. Al fine di garantire la presenza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere il Fondo nazionale per il contrasto degli vantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale sanitario avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste la struttura sanitaria ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.
3. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
47.08. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni concernenti la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti)
1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:
a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;
b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di test diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;
c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;
d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.
3. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al presente articolo presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.
4 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
47.09. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Riapertura termini affrancamento dell'avviamento da operazioni straordinarie per incertezza COVID-19)
1. Per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2024. La deduzione è riconosciuta a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è effettuato il versamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
47.010. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Potenziamento delle connessioni internet nelle nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche)
1. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi, di concerto con il Ministero della salute e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
47.011. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di iniziative, agevolazioni e benefici, comunque denominati, rivolti a promuovere la realizzazione di distretti urbani del commercio all'interno del proprio territorio.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
47.012. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni sui limiti di spesa farmaceutica per acquisti diretti)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura del 9 per cento a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2025. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47.013. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Pella, Cannizzaro.
ART. 48.
Sopprimerlo.
48.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 111,5 milioni di euro per il 2025 e 173 milioni di euro a decorre dall'anno 2026.
48.2. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere le parole: e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026;
b) al comma 3, sopprimere le parole: e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, sostituire le parole: 285 milioni con le seguenti: 408 milioni.
48.3. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Sostituire l'articolo 48 con il seguente:
Art. 48.
(Programma di prevenzione in materia d'infertilità femminile e maschile)
1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2025-2027, per la diffusione del tampone vaginale per le donne e dello spermiogramma per gli uomini nell'ambito dello screening dell'infertilità, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nel campo dell'infertilità.
2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2025, di euro 20 milioni per l'anno 2026 e di euro 21 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Con il decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di riparto delle risorse per l'attuazione del programma di cui al comma 1.
48.4. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicono entro il 31 marzo 2025, nel limite di spesa di 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicono, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.
48.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al primo periodo sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
*48.7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*48.8. Mari, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di regolare i flussi della mobilità sanitaria interregionale e rafforzare la governance dell'offerta dei SSR, le prestazioni di alta specialità a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza concorrono comunque ai limiti di spesa indicato al comma 1 del presente articolo.
48.9. Ubaldo Pagano.
Sopprimere il comma 2.
48.10. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell'emergenza urgenza, nonché nelle reti clinico tempo-dipendenti, conseguenti all'accesso o trasferite da pronto soccorso con un codice di accesso rosso o arancio.
48.11. Cesa.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
3-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:
a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;
b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.
3-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del Titolo V del Libro quinto del codice civile.
3-quinquies. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
3-sexies. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-quinquies e 3-sexies si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché sull'assistenza sanitaria integrativa.
48.12. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.
3-ter. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
3-quater. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
3-quinquies. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
48.13. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'abbattimento delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute:
a) al rispetto dei tempi massimi di attesa, che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa e individuati nei loro Piani regionali di governo delle liste di attesa per tutte le prestazioni erogate nel proprio territorio;
b) a pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera e i relativi tempi massimi di attesa;
c) ad assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. L'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, è esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprende sia l'attività erogata a carico del servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria. Non è consentita l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
3-ter. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.
3-quater. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
3-quinquies. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
3-sexies. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
48.14. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e per accedere alle risorse conseguenti all'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati di cui al presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3-ter. Il decreto in particolare definisce:
a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:
1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
2) l'elenco dei soggetti autorizzati;
3) gli esiti delle attività ispettive;
b) un piano di controlli ove siano indicati:
1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;
2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;
c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;
e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
48.15. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
1. Per consentire al CNCCS scarl di implementare la ricerca biomedica italiana espandendo la collaborazione con i Centri di Ricerca di eccellenza statunitensi ed in particolare, allo stato, di affiancare la socia IRBM nelle ricerche scientifiche originali da condividere con il prestigiosissimo CBC, «Chemical Biology Consortium», Consorzio costituito dall'NIH/ Ministero della salute statunitense, che ha la missione di finalizzare innovative ricerche nel campo dell'oncologia avanzata, è assegnato un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2025 al CNCCS (Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening) per l'acquisto delle apparecchiature necessarie e la gestione dei relativi programmi operativi. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
48.01. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Disposizioni in termini di governance dei dispositivi medici e di controllo della spesa)
1. Nelle more della costituzione della Cabina di regia permanente per la revisione della governance sui dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa, il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni, è incrementato di 0,7 punti percentuali all'anno a decorrere dall'anno 2023. All'articolo 15, comma 12, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: «per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 al valore del 5,1 per cento e per l'anno 2024 al valore del 5,8 per cento, e al valore del 6,5 per cento a decorrere dall'anno 2025».
2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia permanente sui dispositivi medici di cui al comma 1.
3. Tale Cabina di regia è incaricata stabilire, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e può essere altresì incaricata di stabilire misure di mitigazione specifiche a beneficio della liquidità e della solvibilità delle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*48.02. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*48.03. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici)
1. Nelle more della costituzione della Cabina di regia permanente per la revisione della governance sui dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa per gli anni successivi al 2019, il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2019, 2022, 2023 e 2024, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 0,65 punti percentuali per ciascun anno.
2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia permanente sui dispositivi medici di cui al comma 1.
3. La Cabina di regia di cui al comma 2 è incaricata di stabilire le modalità di ulteriore rifinanziamento del Fondo di cui al all'articolo 8, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché di deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, attraverso la disposizione di nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
**48.04. Benzoni, Bonetti.
**48.05. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
**48.06. Vaccari, De Maria.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)
1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie» con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministero dell'intero, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
48.08. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
ART. 49.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: antibiotici «reserve», sono aggiunte le seguenti: agenti infettivi per infezioni da germi multi resistenti;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica agli antibiotici «reserve» e critici di cui al comma 9.;
c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica agli antibiotici «reserve» e critici di cui al comma 9.;
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, ovvero successivamente a tale inserimento, e classificati come «reserve» secondo la nomenclatura «AWaRe» dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'Elenco «WHO Bacterial Priority Pathogens List», possono accedere al fondo di cui al comma 3, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui. I farmaci di cui al paragrafo precedente sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA e sono rimborsati dal fondo di cui al comma 3 fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa dei dati.
e) al comma 12, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
2-bis) dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono aggiunte le seguenti: «e i codici AIC relativi agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato di priorità critica dall'Elenco “WHO Bacterial Priority Pathogens List”, presenti nel prontuario farmaceutico nazionale e coperti da brevetto o che beneficiano di una protezione normativa dei dati»;
f) al comma 12, lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
2-bis) dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei codici AIC relativi agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'Elenco “WHO Bacterial Priority Pathogens List”, presenti nel prontuario farmaceutico nazionale e coperti da brevetto o che beneficiano di una protezione normativa dei dati;».
49.1. Schifone, Ciocchetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 9 con il seguente:
9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, classificati come «reserve» secondo la nomenclatura «AWaRe» dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno a priorità critica inserito nell'Elenco «WHO Bacterial Priority Pathogens List» e coperti da brevetto o che beneficiano di una protezione normativa dei dati, già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale ovvero successivamente a tale inserimento, potranno accedere al fondo di cui al comma 3 per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui. I farmaci di cui al paragrafo precedente sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA e sono rimborsati dal fondo di cui al comma 3.
b) al comma 12, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono aggiunte le seguenti: «e i codici AIC relativi agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato critico dall'Elenco “WHO Bacterial Priority Pathogens List”, presenti nel prontuario farmaceutico nazionale e coperti da brevetto o che beneficiano di una protezione normativa dei dati».
c) al comma 12, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei codici AIC relativi agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato critico dall'Elenco “WHO Bacterial Priority Pathogens List”, presenti nel prontuario farmaceutico nazionale e coperti da brevetto o che beneficiano di una protezione normativa dei dati».
49.2. Pella, Cannizzaro.
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
49.3. Loizzo, Ottaviani.
Al comma 7, sopprimere le parole: Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad AIFA perviene oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 3.
49.4. Nevi, Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro, Casasco.
Al comma 7, sopprimere il periodo da: Ogni indicazione terapeutica sino a: comma 3.
49.5. Girelli.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: oltre il sesto anno con le seguenti: oltre il decimo anno.
*49.6. La XII Commissione.
*49.7. Patriarca, Nevi, Cappellacci, Benigni, Pella, Cannizzaro.
*49.8. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza», con una dotazione di 110 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di antibiotici ospedalieri e identificati come «reserve» sulla base del sistema di classificazione «AWARE» sviluppato dall'OMS e contenuti all'interno della «WHO Essential Medicines List (EML)» che sono indirizzati al contrasto dell'antibiotico resistenza nelle infezioni con limitate o assenti opzioni di cura. Le risorse del fondo sono versate in favore delle regioni in relazione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui allo stesso comma secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
49.9. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di affrontare il fenomeno della resistenza antimicrobica nell'ambito della salute umana e animale, in armonia con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017, con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2016 sulla lotta alla resistenza agli antimicrobici nonché con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 concernente il Piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, dal 30 giugno 2024, devono essere riportate la diagnosi, la posologia e la durata della terapia. Il Ministero della salute provvede alla raccolta, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e alla relativa registrazione in una banca dati previa definizione, con proprio decreto, delle modalità attuative, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
49.10. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Per effetto di quanto disposto dai commi 8 e 9, a decorrere dal 1° gennaio 2025 il Fondo di cui al comma 3 è incrementato di 400 milioni di euro e i farmaci innovativi accedono al fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 1.300 milioni di euro annui.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
in relazione agli oneri pari a 400 milioni per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrograto.
in relazione gli oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2026:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
49.11. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte per quei dispositivi medici che rispondono ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni. Con il medesimo decreto, previo parere dell'AIFA, del CSS e dell'ISS, sono definiti i requisiti indispensabile per la qualificazione di dispositivo medico innovativo ai fini dell'accesso al Fondo.
12-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 12-bis è di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
49.12. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge 10 novembre 2021, n. 175, dopo le parole: «di fascia A o H,» sono inserite le seguenti: «le terapie per i farmaci orfani classificate in fascia C». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente:
alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di farmaci orfani;
in relazione agli oneri pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
49.13. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:
«584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di MC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano della Commissione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».
12-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis e per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025.
49.14. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di creare un sistema equo di accesso ai trattamenti per le malattie rare abbattendo le disparità tra differenti aree geografiche o sottogruppi di popolazione, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volto a esentare dal pagamento i farmaci in fascia C, off-label o non in commercio in Italia, di dimostrata efficacia per la patologia in oggetto, ai pazienti che ne facciano richiesta quando siano prescritti dallo specialista del centro di riferimento mediante il Piano terapeutico individuale di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, in base a criteri di essenzialità e non sostituibilità riferiti alla condizione del malato ed esplicitamente definiti. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo nazionale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
49.15. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, un'azienda farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'AIFA, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore, farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal Servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
49.16. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: «18 novembre 2010, n. 197/CSR» sono aggiunte le seguenti: «e dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.». Per le finalità del presente comma e per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025.
49.17. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di tenere conto della crescita della spesa farmaceutica determinata dall'aumento della domanda di salute e dell'innovazione, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato nella misura del 9 per cento a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2025.
49.18. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo avente una dotazione complessiva di 19.000.000 di euro da destinarsi, per il 2025, al ripristino, al rafforzamento e alla gestione della Scorta nazionale antidoti e farmaci (SNAF), istituita per far fronte a situazioni emergenziali di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN).
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 47, comma 3, della presente legge.
49.19. Colombo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei farmaci innovativi oncologici ai pazienti in età pediatrica le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
49.20. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Pubblicità ricordo dei farmaci senza obbligo di ricetta medica)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1, la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico può contenere soltanto la denominazione del medicinale qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.»;
b) all'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116, comma 1-bis.».
49.01. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Equità di accesso dei pazienti alle cure ed efficientamento delle risorse sanitarie regionali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazione, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare nel rispetto delle procedure d'acquisto l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che abbiano perfezionato l'accordo negoziale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.»;
b) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
c) alla rubrica, le parole: «sull'innovatività terapeutica» sono sostituite dalle seguenti «in materia di accesso regionale ai farmaci».
49.02. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Equità di accesso dei pazienti alle cure ed efficientamento delle risorse sanitarie regionali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «sull'innovatività terapeutica» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di accesso regionale ai farmaci»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che abbiano perfezionato l'accordo negoziale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
49.03. Loizzo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
1. Al fine di sostenere la completa realizzazione del poliambulatorio di prossimità Padre Pino Puglisi – Mons. Guido Sansavini di Palermo, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025 in favore della Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro – ETS.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.04. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di personale AIFA)
1. Al fine di garantire la compiuta attuazione delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche connesse alla riorganizzazione della governance di cui l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, l'AIFA, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti della dotazione organica, è autorizzata ad assumere a tempo determinato, mediante apposite procedure concorsuali, da svolgersi ai sensi dell'articolo 35-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per un termine non superiore a 36 mesi, n. 33 unità di personale tecnico o amministrativo, di cui n. 9 dirigenti sanitari, n. 11 area funzionari e n. 13 area assistenti, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal suddetto personale che, alla data di emanazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro di somministrazione e a progetto.
2. L'articolo 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 2.291.791 per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.05. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rinnovo contratti personale precario AIFA)
1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata a rinnovare fino al 31 dicembre 2025 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.145.582 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.06. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di personale AIFA)
1. Al fine di potenziare le attività dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per gli accresciuti compiti derivanti dagli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/2282, dal regolamento (UE) 2022/123, dal regolamento (UE) n. 536 del 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione nonché dal regolamento (UE) 2017/745, in materia di farmaco, l'AIFA, in deroga agli articoli 6 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, nei livelli iniziali delle rispettive qualifiche, entro il 31 dicembre 2025, 94 dirigenti sanitari, di cui 20 dirigenti medici, 74 dirigenti sanitari di altre professionalità, 47 funzionari e 9 assistenti, mediante utilizzo delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante apposite procedure concorsuali pubbliche per esami; nell'ambito del reclutamento di cui al presente comma, l'AIFA è altresì autorizzata a bandire, nei limiti di 30 unità, procedure concorsuali riservate al personale in servizio presso l'AIFA al 31 dicembre 2023 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, relativamente all'accesso alla dirigenza sanitaria, se non in possesso del prescritto diploma di specializzazione, sia comunque in possesso della prevista laurea e abbia maturato presso l'AIFA un'esperienza professionale di almeno 5 anni.
2. In fase di prima applicazione, un'aliquota fino al 50 per cento del totale dei posti per le assunzioni di cui al comma 1, riferite ai soli profili di dirigente sanitario farmacista, chimico e biologo, può essere riservata al personale in servizio presso l'AIFA che sia in possesso della prevista laurea e che, in mancanza di diploma di specializzazione, abbia comunque maturato presso l'AIFA un'esperienza professionale di almeno 5 anni, nel profilo di funzionario tecnico sanitario.
3. La dotazione organica dell'AIFA è conseguentemente incrementata di 150 unità, di cui 20 dirigenti sanitari medici, 74 dirigenti sanitari di altre professionalità, 47 funzionari e 9 assistenti.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'AIFA è altresì autorizzata ad utilizzare fino al 31 dicembre 2025 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021.
5. Nelle more del completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'AIFA può rinnovare, per una durata fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
6. Il comma 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.
7. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data dell'entrata in vigore della presente legge anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.». Ai dirigenti sanitari dell'AIFA sono estese, conseguentemente, le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
8. Al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3» sono soppresse.
9. Al fine di adeguare i livelli dei trattamenti economici accessori della dirigenza sanitaria dell'AIFA alle effettive funzioni svolte, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 68 del CCNL 9 marzo 2020 è stabilmente incrementato di euro 2.093.155.
10. All'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, incluso il corrispondente incremento dei pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'AIFA, è autorizzata a decorrere dall'anno 2025 la spesa di euro 15.831.599 annui; per l'attuazione dei rinnovi contrattuali di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 1.145.582 per l'anno 2025; per l'attuazione dei commi 7 e 8 è autorizzata la spesa massima di euro di euro 3.402.841 annui, a decorrere dall'anno 2025; per l'attuazione del comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2.093.155 annui, a decorrere dall'anno 2025.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in euro 22.473.177 per l'anno 2025 e in euro 21.327.595 a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.07. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati a carico del versamento di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del versamento di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, secondo un meccanismo di accesso precoce definito nei commi successivi, i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l'innovatività stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi dell'articolo 49, comma 5, della presente legge.
2. Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l'accesso precoce all'AIFA a seguito della presentazione della domanda presso la European Medicines Agency (EMA) per l'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato, anche prima che il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) abbia espresso il relativo parere.
3. In caso di esito positivo della valutazione di accesso precoce, l'AIFA adotta il relativo provvedimento di autorizzazione che contiene l'indicazione del regime di fornitura del farmaco. In caso di estensione dell'indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, il prezzo resta quello già negoziato. Nel caso di un nuovo farmaco, il prezzo è liberamente determinato dall'azienda produttrice.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione adottata dalla Commissione europea relativamente all'autorizzazione all'immissione in commercio o all'estensione dell'indicazione terapeutica, l'azienda farmaceutica sottopone all'AIFA il dossier di prezzo e rimborso, che l'Agenzia è tenuta a valutare in via prioritaria entro i successivi dieci mesi.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti AIFA, sono stabilite le modalità e le tempistiche di presentazione, di istruttoria e di valutazione della domanda di accesso precoce di cui ai commi 2 a 3, nonché i contenuti del protocollo di intesa tra le aziende farmaceutiche e l'AIFA da attivare successivamente alla presentazione del dossier di cui al comma 4, in caso di mancato rispetto delle tempistiche massime della procedura di prezzo e rimborso, al fine di individuare opportune clausole di salvaguardia a garanzia di tutti gli attori del sistema.
6. Con provvedimento dell'AIFA, entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti gli importi a carico delle aziende farmaceutiche riferiti all'anno precedente per i casi in cui il prezzo del farmaco risultante dall'espletamento della procedura ordinaria di prezzo e rimborso sia inferiore a quello fissato unilateralmente dall'azienda in fase di accesso precoce. Entro i successivi sessanta giorni, le aziende farmaceutiche interessate dal provvedimento dell'AIFA di cui al primo periodo del presente comma, provvedono a corrispondere l'importo dovuto.
7. La raccolta dei dati di monitoraggio riferiti all'utilizzo del nuovo farmaco o della nuova indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce secondo quanto stabilito nei commi precedenti avviene attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA.
8. Alle risorse necessarie per la sperimentazione del nuovo meccanismo di accesso precoce di cui ai commi precedenti, quantificate in 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse residue del versamento che le aziende farmaceutiche versano all'AIFA nella misura del 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto, ai sensi dell'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché sulle risorse residue del versamento del 2 per cento calcolato sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175.
49.08. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Proroga screening HCV)
1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e per il 2025, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In via sperimentale, per l'anno 2025, lo screening di cui al comma 1 è garantito ai nati negli anni dal 1948 al 1989.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro che corrisponde limite di spesa, si provvede mediante corrispondete riduzione per l'anno 2025 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente articolo.
49.09. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di screening HCV)
1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e per il 2025, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. In via sperimentale, per l'anno 2025, lo screening di cui al comma 1 è garantito ai nati negli anni dal 1948 al 1989.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49.010. Longi, Ciancitto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per contrastare la carenza di immunoglobuline attraverso il ripiano della spesa farmaceutica)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 577 dopo le parole: «vaccini (ATCJ07)» aggiungere le seguenti: «dei codici AIC relativi alle immunoglobuline,»;
b) al comma 577 dopo le parole: «vaccini (ATCJ07)» aggiungere le seguenti: «dei codici AIC relativi alle immunoglobuline,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 117 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.011. Patriarca, Cappellacci, Benigni, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Spesa farmaceutica ospedaliera)
1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quarto periodo, le parole: «secondo il criterio pro capite» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, assicurando che la quota di ripiano spettante a ogni regione e provincia autonoma non superi il 60 per cento dello sfondamento complessivo regionale del tetto né essere inferiore al 40 per cento, e redistribuendo gli importi delle regioni che superano il 60 per cento prioritariamente alle regioni che presentano una quota di ripiano sullo sfondamento inferiore al 50 per cento, in misura proporzionale alla distanza dal 50 per cento dello sforamento».
49.012. De Luca.
Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione termale)
1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa per prestazioni di riabilitazione motoria e respiratoria, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo di spesa annuo di 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027, sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 è incrementato di 5 milioni di euro annui.
49.013. Andreuzza, Toccalini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione di un innovativo modello di presa in carico assistenziale per le distrofie retiniche ereditarie).
1. Al fine di assicurare lo sviluppo di un innovativo modello di presa in carico assistenziale per i pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con una dotazione di 600.000 euro annui. L'istituzione del suddetto modello è prevista per potenziare la rete nazionale di sorveglianza epidemiologica delle distrofie retiniche ereditarie, garantendo appropriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, favorendo le attività di ricerca clinica nonché la specifica preparazione del personale sanitario. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, identificando l'unità di coordinamento e quelle di supporto tra i centri partecipanti alla rete di riferimento europea «ERN-EYE» con maggiore competenza nella gestione ultra-specialistica delle suddette patologie.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a di 600.000 euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.014. Marchetto Aliprandi, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento progetti autorizzati dal Ministero della salute di sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon per la fauna selvatica)
1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: –;
2027: –.
49.015. Dori, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento progetti autorizzati dal Ministero della salute di sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon per la fauna selvatica)
1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.
49.016. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti)
1. Al Capo III del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, dopo le parole: «Disposizioni relative ai medicinali omeopatici» aggiungere le seguenti: «e per l'uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti».
2. Al titolo dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, dopo le parole: «ad uso umano» aggiungere le seguenti: «e uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il medico veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione. Il decreto disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
2-ter. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 2-bis resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.».
49.017. Zanella, Dori, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
4-bis. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico o equivalente è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
4-ter. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 5 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
4-quater. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 4-ter.
4-quinquies. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 4-quater.
49.018. Dori, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Registro unico nazionale delle Breast Unit)
1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.
2. Le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento del Registro unico nazionale di cui al comma 1 sono svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari con deliberazione del direttore generale n. 290 del 29 maggio 2024.
3. Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del registro di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119,85 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 199,9 milioni di euro.
49.019. Loizzo, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Barabotti, Nisini, Cattaneo, Cattoi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute)
1. Al fine di valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni, il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 2 ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministero della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima AIFA. L'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni delle associazioni di cui al comma 2 è tenuta, all'esito del processo decisionale, a motivare in maniera esplicita l'eventuale scostamento dalle proposte contenute nei contributi resi in sede consultiva dalle associazioni medesime. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.
2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute, consultabile in uno specifico sito internet, raggiungibile anche dal sito internet istituzionale del Ministero medesimo, in cui sono iscritte le associazioni per le finalità di cui al presente articolo. Il RUAS è suddiviso in aree tematiche. Possono essere iscritte al RUAS, su richiesta da presentare al Ministero della salute, le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
a) sono costituite da almeno dieci anni;
b) sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;
c) adottano l'approccio secondo le dimensioni di qualità previste dalla scheda 14 del Patto per la salute, di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR);
d) applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l'attività di interesse pubblico;
e) rappresentano e promuovono, nell'ambito della propria attività, le istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario.
3. Il Ministero della salute è tenuto a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, e individuati dal Ministero medesimo. Il coinvolgimento del rappresentante di cui al presente comma riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Ministero della salute e tutte le varie fasi che vanno dall'istruttoria all'adozione finale dell'atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco. Il rappresentante di cui al presente comma è nominato dalle associazioni iscritte al RUAS che siano rilevanti e significative rispetto all'oggetto in discussione, con riferimento alla specifica patologia. Il rappresentante nominato sottoscrive una dichiarazione con la quale esclude l'esistenza di conflitti di interessi personali. Della nomina del rappresentante è data notizia mediante pubblicazione nello specifico sito internet di cui al comma 2.
4. Per la realizzazione del sito internet di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119,95 milioni di euro.
49.020. Cattoi, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Loizzo, Barabotti, Nisini, Cattaneo.
ART. 50.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
50.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Sopprimere il comma 2.
*50.2. Pella, Cannizzaro.
*50.3. Manes.
*50.4. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle isole minori marine, sede di ospedali, è riconosciuta una quota pari a 5 milioni di euro per la gestione delle acuzie.
50.5. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.
50.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle isole minori marine, sede di ospedali, è riconosciuta una quota pari a 5 milioni di euro per la gestione delle acuzie.
50.7. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Accreditamento istituzionale)
1. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. L'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché il possesso dei medesimi requisiti organizzativi e di organico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce specifico elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.
8-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto con le associazioni maggiormente rappresentative degli erogatori privati non è rinnovato alle medesime vigenze del contratto collettivo nazionale della sanità pubblica, ai dipendenti delle strutture sanitarie private dovrà essere applicato quest'ultimo contratto collettivo nazionale nelle more del predetto rinnovo, ai fini delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale.».
50.01. Cattoi, Frassini, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Istituzione Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute)
1. Al fine di garantire i bisogni crescenti espressi dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo nonché per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute, con una dotazione finanziaria di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2025:
per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
a decorrere dall'anno 2026:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
50.02. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga incarico Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)
1.All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «è fissata fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata fino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
50.03. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 51.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni;
b) al comma 2 dopo le parole: gestionali, organizzativi, aggiungere le seguenti: qualitativi e di esito.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.1. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti 100 milioni.
51.2. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
51.4. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, dopo le parole: livelli essenziali di assistenza, aggiungere le seguenti: l'applicazione di ticket sull'assistenza farmaceutica e altresì presidi terapeutici di comprovata efficacia clinica prescritti per riscontrate patologie genitali o per disturbi legati alla condizione di menopausa delle donne,.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
51.5. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, dopo le parole: livelli essenziali di assistenza, aggiungere le seguenti: l'abbassamento dell'età degli screening oncologici mammari a 45 anni,.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
51.6. Morfino, Torto, Donno, Dell'Olio, Carmina.
Al comma 1, dopo le parole: livelli essenziali di assistenza, aggiungere le seguenti: l'estensione dei LEA a tutti gli stadi di endometriosi,.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
51.7. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 entro il limite di spesa di 120 milioni nel 2025 e 200 milioni a decorrere nel 2026.
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni nel 2025 e 200 milioni a decorrere nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.8. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
*51.9. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*51.10. Steger.
*51.11. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*51.12. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.13. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 2, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: e delle province autonome.
51.14. Steger, Gebhard, Schullian.
Al comma 2, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
*51.15. De Bertoldi, Steger.
*51.16. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
Al comma 2, sostituire le parole da: relativi al monitoraggio fino alla fine del comma, con le seguenti: ambientali, socioeconomici, culturali e di deprivazione economica e che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e che, nell'ottica di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale, tengano conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione.
51.17. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di individuazione degli indicatori, si provvede a recepire il parere dell'organismo associativo delle isole minori.
51.18. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inserite nei livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza:
a) esame prenatale non invasivo (NIPT), quale esame di screening prenatale offerto dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito del percorso nascita, su prescrizione di medici specialisti in genetica medica o in ginecologia e ostetricia, nel rispetto delle condizioni di erogabilità definite ai sensi del comma 3-ter;
b) colloquio informativo e consulenza mirata pre-esame e post-esame, al fine di assicurare alla donna in stato di gravidanza un'informazione completa sulle prestazioni di screening e di diagnosi prenatale disponibili e la continuità della presa in carico in tutte le fasi del percorso prescelto.
3-ter. Il Ministro della salute provvede all'attuazione del comma 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 18,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulla quota di risorse vincolata per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, come rideterminate ai sensi del comma 1.
51.19. Cavandoli, Montemagni, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di attuare pienamente quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della salute, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, predispone uno schema di proposta annuale di aggiornamento dei LEA da sottoporre al parere non vincolante delle Commissioni di competenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno.
51.20. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)
1. All'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.»
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 115 milioni e le parole e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: , di 195 milioni per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
51.01. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori)
1. All'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Al fine di consentire l'utilizzo di test di Next-Generation Sequencing (NGS) per patologie oncologiche ulteriori rispetto a quelle individuate dal decreto del Ministro della salute del 30 settembre 2022, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.02. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori)
1. All'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
2. Al fine di consentire l'utilizzo di test di Next-Generation Sequencing (NGS) per patologie oncologiche ulteriori rispetto a quelle individuate dal decreto del Ministro della salute del 30 settembre 2022, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma precedente, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.03. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
1. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per il 2024» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*51.06. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*51.07. Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
1. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per il 2024» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.08. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
1. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per il 2024» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.09. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico)
1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di consentire l'accesso ai test genetici Next-Generation Sequencing da parte dei pazienti con tumore ovarico, ove sia riconosciuta evidenza e appropriatezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico», con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al periodo precedente, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.010. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Autorizzazione e accreditamento per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari della persona affetta da OSAS)
1. Le attività e i servizi domiciliari di diagnostica, di terapia e di fornitura di dispositivi medici per i pazienti affetti dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) sono compresi nella definizione di cure domiciliari ai sensi degli articoli 8-ter, comma 2, e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento per la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari realizzati in telemedicina, della persona affetta da OSAS, nonché le modalità e i tempi per il recepimento di tali requisiti da parte delle regioni.
3. I soggetti accreditati devono operare, su indicazione del medico specialista, eseguendo le attività di diagnosi, terapia e monitoraggio domiciliari nonché la misurazione dell'aderenza terapeutica della persona affetta da OSAS in carico.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.
5. Per consentire il potenziamento del percorso diagnostico domiciliare dei pazienti affetti da OSAS, per il 2025 è autorizzata in via sperimentale la spesa di 1 milione di euro per il finanziamento di progetti finalizzati alla diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici. Le risorse di cui al precedente periodo, da ripartire con decreto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate esclusivamente alle regioni che hanno dato attuazione all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 maggio 2016, rep. 87/2016.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.011. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Autorizzazione e accreditamento per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari della persona affetta da OSAS)
1. Le attività e i servizi domiciliari di diagnostica, di terapia e di fornitura di dispositivi medici per i pazienti affetti dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) sono compresi nella definizione di cure domiciliari ai sensi degli articoli 8-ter, comma 2, e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento per la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari, anche realizzati in telemedicina, della persona affetta da OSAS, nonché le modalità e i tempi per il recepimento di tali requisiti da parte delle regioni.
3. I soggetti accreditati devono operare, su indicazione del medico specialista, eseguendo le attività di diagnosi, terapia e monitoraggio domiciliari nonché la misurazione dell'aderenza terapeutica della persona affetta da OSAS in carico.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.
5. Per consentire il potenziamento del percorso diagnostico domiciliare dei pazienti affetti da OSAS, per il 2025 è autorizzata in via sperimentale la spesa di 1 milione di euro per il finanziamento di progetti finalizzati alla diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici. Le risorse di cui al precedente periodo, da ripartire con decreto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate esclusivamente alle regioni che hanno dato attuazione all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 maggio 2016, rep. 87/2016.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.012. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Autorizzazione e accreditamento per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari della persona affetta da OSAS)
1. Le attività e i servizi domiciliari di diagnostica, di terapia e di fornitura di dispositivi medici per i pazienti affetti dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) sono compresi nella definizione di cure domiciliari ai sensi degli articoli 8-ter, comma 2, e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento per la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari della persona affetta da OSAS, nonché le modalità e i tempi per il recepimento di tali requisiti da parte delle regioni.
3. I soggetti accreditati devono operare, su indicazione del medico specialista, eseguendo le attività di diagnosi, terapia e monitoraggio domiciliari nonché la misurazione dell'aderenza terapeutica della persona affetta da OSAS in carico.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.
5. Per consentire il potenziamento del percorso diagnostico domiciliare dei pazienti affetti da OSAS, per il 2025 è autorizzata in via sperimentale la spesa di 1 milione di euro per il finanziamento di progetti finalizzati alla diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici. Le risorse di cui al precedente periodo, da ripartire con decreto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate esclusivamente alle regioni che hanno dato attuazione all'intesa in Conferenza Stato-regioni del 12 maggio 2016, rep. 87/2016.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.013. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per gli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
1. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta dagli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), residenti nei Paesi esteri non appartenenti ai Paesi dell'UE o ai Paesi EFTA. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
51.014. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni per lo screening del test prenatale non invasivo (NIPT))
1. Al fine di migliorare l'offerta delle prestazioni sanitarie nell'ambito del percorso nascita, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025, che costituisce limite di spesa, per l'erogazione del test prenatale non invasivo (NIPT), anche denominato test del DNA fetale, quale screening prenatale per la diagnosi delle anomalie fetali.
2. Hanno diritto al NIPT, su richiesta, le gestanti entro il primo trimestre di gravidanza indipendentemente dall'età anagrafica al momento del concepimento a seguito di una consulenza genetica prenatale che prenda in carico la donna in tutte le fasi di esecuzione del test compresa la fase finale di analisi dei risultati.
3. In presenza di un risultato del test che riveli un alto rischio di aneuploidia, la consulenza di cui al comma 5 deve concludersi con una relazione scritta.
4. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato – regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalità di erogazione del test NIPT compresa la consulenza genetica da effettuarsi prima e dopo il test;
b) le modalità e le informazioni che ciascuna gestante che richiede di effettuare il NIPT deve fornire alla struttura sanitaria;
c) le caratteristiche che le strutture sanitarie che effettuano il NIPT a carico del Servizio sanitario nazionale devono avere particolare riferimento:
1) alle competenze possedute nella diagnosi genetica;
2) al servizio di consulenza genetica offerto prima e dopo l'effettuazione del test;
3) alla presenza al proprio interno di laboratori e di operatori certificati e autorizzati a livello nazionale.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma deve assicurare, in caso di richiesta di effettuazione del test NIPT che questo venga svolto entro i primi novanta giorni dall'inizio della gravidanza.
6. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove periodiche campagne di informazione sull'importanza di eseguire i NIPT per una migliore qualità della gravidanza delle gestanti, in particolare per quelle in condizione di rischio per il nascituro.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
51.015. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Estensione screening colon retto alla fascia di età 45-74 anni)
1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone l'estensione degli screening al colon retto alla fascia di età 45-74 anni, da inserire quale strumento di tutela della salute nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), prevedendone l'erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con lo stesso decreto il Ministro della salute individua le migliori pratiche per individuare le modalità per assicurare la massima adesione agli screening e la più puntuale comunicazione dei risultati, via messaggio, e-mail o messaggerie di comunicazione indicati dal paziente. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51.016. Lovecchio, Quartini, Cattoi, Malavasi, Zanella, Bonetti, Boschi, Marrocco, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Maerna, Barabotti, Nisini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Finanziamento screening neonatale esteso e screening SMA)
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016 n. 167, le parole: «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, in 33.715.000 euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023 e in 34.715.000 a decorrere dal 2025, si provvede, quanto a 24.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge n. 167 del 2016, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
3. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.017. Patriarca, Cappellacci, Benigni, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Contributo minimo per iscrizione volontaria al SSN)
1. All'articolo 34, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal pagamento del contributo sono esentati coloro che si trovano in condizioni di svantaggio e sono inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.».
*51.018. Zaratti, Grimaldi.
*51.019. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*51.020. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici)
1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, con proprio decreto, un elenco dei presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici per la cura della pelle e non riconosciuti in Fascia C, da inserire quale strumento di tutela della salute nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), prevedendone l'erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN). Il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge è conseguentemente ridotto di 2 milioni e 750 mila euro a decorrere dall'anno 2025. La somma di 2 milioni e 750 mila euro a decorrere dall'anno 2025 è vincolata per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per i fini previsti dal presente articolo. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51.021. Bonetti, Barabotti, Boschi, Cattoi, Gebhard, Loizzo, Lovecchio, Maerna, Malavasi, Marrocco, Nisini, Quartini, Semenzato, Zanella.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale (SMA), con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.022. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)
1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.023. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per la prevenzione dei tumori al seno)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione dei tumori al seno, con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire la prevenzione e il contrasto del tumore al seno attraverso l'offerta di accertamenti diagnostici precoci e gratuiti per le donne di età compresa tra i quarantacinque e i settantaquattro anni.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
51.024. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)
1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di screening mammografico, sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per regione nelle fasce d'età di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.025. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo carcinoma mammario)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.026. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Inserimento nei LEA delle terapie assistite con gli animali)
1. Nell'ambito dell'aggiornamento dei livelli essenziali d'assistenza di cui all'articolo 51, comma 1, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 557, lettera b), del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA delle terapie assistite con gli animali, così come definite all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano recante «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali» del 25 marzo 2015, che, per la tutela della salute del paziente e il benessere dell'animale impiegato, rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) siano effettuate presso centri specializzati e strutture pubbliche o private che abbiano i requisiti stabiliti dalle «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali» del 25 marzo 2015;
b) siano eseguite da un'équipe multidisciplinare;
c) il responsabile della conduzione dell'animale sia un medico veterinario esperto in interventi assistiti con animali o un coadiutore con più di tre anni di esperienza in terapie assistite con gli animali;
d) in nessun caso le prestazioni possano comportare per gli animali impiegati fatiche o stress fisici o psichici.
51.027. Brambilla, Carfagna, Pisano, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Bilancio di sostenibilità per le aziende sanitarie pubbliche)
1. Le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le aziende ospedaliere universitarie (AOU) e ogni altra azienda del Servizio sanitario nazionale sono tenute a predisporre, con cadenza annuale, un bilancio di sostenibilità che riporti in modo dettagliato e trasparente gli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dalla loro attività.
2. Il bilancio di sostenibilità deve essere redatto conformemente ai principi internazionalmente riconosciuti, come gli standard del Global Reporting Initiative (GRI) o, in alternativa, quelli dell'International Integrated Reporting Council (IIRC), adattati alle specificità del settore sanitario pubblico.
La rendicontazione deve includere almeno i seguenti aspetti:
a) impatto economico:
1) efficienza nella gestione delle risorse finanziarie;
2) investimenti, costi e benefici per la comunità.
b) impatto sociale:
1) politiche per il personale;
2) sicurezza sul lavoro;
3) qualità delle cure e servizi erogati;
4) accessibilità e inclusione.
c) impatto ambientale:
1) consumo di risorse energetiche;
2) gestione dei rifiuti;
3) emissioni di CO2;
4) politiche di approvvigionamento sostenibile.
3. Il bilancio di sostenibilità deve essere pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, reso disponibile sui siti istituzionali delle aziende sanitarie e trasmesso agli organi di vigilanza competenti. Deve essere facilmente accessibile ai cittadini e ai principali stakeholder, inclusi i lavoratori, le associazioni di pazienti e i fornitori.
4. Le aziende sanitarie dovranno garantire la revisione e la certificazione del bilancio di sostenibilità, garantendo l'accuratezza dei dati riportati e la conformità agli standard adottati.
5. L'obbligo del bilancio di sostenibilità si inserisce in una logica di miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi, all'incremento dell'efficienza operativa e all'innovazione. Le aziende sanitarie dovranno identificare azioni correttive e strategie per migliorare costantemente il proprio impatto economico, sociale e ambientale.
51.028. Pisano, Brambilla, Carfagna, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 52.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
52.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2025, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento).
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119,7 milioni di euro per l'anno 2025.
52.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Calendario vaccinazioni per i pazienti oncologici)
1. Il Ministro della salute con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, alla definizione di un preciso calendario vaccinale per i pazienti oncologici volto a dare attuazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 e della circolare «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025», in tutto il territorio nazionale. I medici oncologici individuano all'interno dei Piani diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) le coperture vaccinali da adottare per ogni singolo paziente vaccinabile, per i vaccini inseriti nel calendario vaccinale, dando indicazioni sulle modalità e i tempi di vaccinazione, per i pazienti affetti da tumori. Le vaccinazioni possono essere effettuate nei luoghi dove i pazienti oncologici si recano per ricevere le cure, presso i reparti oncologici ospedalieri, gli ambulatori, gli studi dei medici di medicina generale e le farmacie, avvalendosi delle risorse umane e finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente.
52.01. Marrocco, Cattoi, Mulè, Patriarca, Dalla Chiesa, Boschi, Malavasi, Zanella, Quartini, Bonetti, Lovecchio, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Maerna, Barabotti, Nisini, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Rifinanziamento del Centro nazionale di adroterapia oncologica).
1. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento del Nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici integrato della nuova tecnologia BNCT, all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono aggiunte le seguenti: «, nonché pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
52.02. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, con le modalità definite nel decreto del Ministro della salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni».
52.03. Panizzut, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale)
1. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2025.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
52.04. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Risorse per il registro tumori)
1.Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
52.05. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)
1. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
52.06. Bagnai.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 53.
Al comma 1, dopo le parole: l'acquisto aggiungere le seguenti: e il mantenimento.
53.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
53.5. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di riparto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 per l'acquisto di dispositivi medici per gli interventi di sostituzione transcatetere della valvola tricuspide.
1-ter Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in complessivi 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la sostituzione della valvola tricuspide.
53.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.
2-ter. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma 2-bis non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2-quater. Le risorse del Fondo, di cui al comma 2-bis, sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-quinquies. A decorrere dall'anno 2025 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 2-bis e ai relativi oneri si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente:
alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per le patologie cardiache;
in relazione agli oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 60 milioni per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
53.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale per i trapianti di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, il Consiglio superiore di sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce una procedura attraverso la quale il donatore e il ricevente di organi o di tessuti ovvero, in caso di decesso, gli ulteriori soggetti da individuare con il decreto di cui al presente comma, possono presentare alle strutture sanitarie ove si sono svolti gli interventi di prelievo e trapianto una richiesta per la rimozione dell'anonimato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 91 del 1999, al fine di incontrarsi. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è definito altresì il procedimento di valutazione della richiesta di cui al presente comma da parte di una commissione da istituire presso il Centro nazionale per i trapianti, ponendo particolare attenzione alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, alla tutela del loro benessere psicofisico e alla necessità di prevenire comportamenti inappropriati o lesivi dell'altrui serenità.
2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 150 mila euro per l'anno 2025 e di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119,85 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 199,7 milioni di euro.
53.8. Panizzut, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno una tantum di euro 200.000, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati nel limite massimo di 23 milioni annui per l'anno 2025 e per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 97 milioni per l'anno 2025, di 177 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
53.9. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o ai loro eredi che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 100.000 euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
53.10. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Fondo per il governo dei dispositivi medici)
1. All'articolo 28, del decreto legislativo agosto 2022, n. 137, al comma 1, le parole: «0,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
53.01. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Registro nazionale delle mutazioni genetiche)
1. Alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. È istituito il Registro nazionale delle mutazioni genetiche all'interno della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Alle informazioni che i Registri tumori delle regioni devono inviare al Registro nazionale tumori si aggiunge anche l'identificazione dei pazienti con mutazione genetica, valutata la disponibilità dei codici di esenzione ticket a vantaggio delle persone ad alto rischio eredo-familiare e gli appositi Pdta per la loro gestione. Al Registro nazionale delle mutazioni genetiche conferiscono anche i dati raccolti e registrati dalla Rete nazionale dei tumori rari e dai Molecular Tumor Board, previsti dall'articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e istituiti dal decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, istituzione dei Molecular tumor board e individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS).
1-ter. Il Ministro della salute con proprio decreto, volto ad integrare il decreto 1° agosto 2023, e successive modificazioni, Registro nazionale tumori, e il decreto 10 giugno 2024, integrazione del decreto 8 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'inserimento e l'accesso ai dati del Registro nazionale delle mutazioni genetiche e il loro utilizzo, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
b) all'articolo 5, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge».
53.02. Malavasi, Cattoi, Zanella, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Maerna, Ferrari, Serracchiani, Barabotti, Nisini.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di defibrillatori nei condomìni)
1. Al fine di incentivare l'istallazione di defibrillatori automatici e semiautomatici esterni (Dae), sulle spese sostenute nel corso dell'anno 2025 per l'acquisto di Dae è riconosciuto, in favore dei condomìni, un credito di imposta pari al quaranta per cento della spesa sostenuta. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano nel rispetto del limite di spesa complessiva massima pari ad 1 milione di euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: –;
2027: –.
53.05. Mulè, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Misure in favore della diagnosi genica per le donne con tumore metastatico)
1. All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «o con carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico»;
b) le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
c) le parole: «destinato, nei limiti del medesimo stanziamento,» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, nei limiti di 20 milioni di euro,»;
d) dopo le parole: «di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 5 milioni di euro, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di strumentazioni per l'esecuzione di test di biopsia liquida per l'individuazione della mutazione ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in complessivi 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
*53.06. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*53.07. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Misure in favore della diagnosi genica per le donne con tumore metastatico)
1. All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «o con carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico»;
b) le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
c) le parole: «destinato, nei limiti del medesimo stanziamento,» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, nei limiti di 20 milioni di euro,»;
d) dopo le parole: «di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 5 milioni di euro, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di strumentazioni per l'esecuzione di test di biopsia liquida per l'individuazione della mutazione ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
53.08. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria per dispositivi medici)
1.All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A partire dal 1° gennaio 2025, l'eventuale sforamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è recuperato con le modalità previste dall'ultimo capoverso, lettera c), comma 1, dell'articolo 17 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*53.09. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*53.010. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*53.011. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
*53.012. Vaccari, De Maria.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria per dispositivi medici)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A partire dal 1° gennaio 2025, l'eventuale sforamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è recuperato con le modalità previste dall'ultimo capoverso, lettera c), comma 1, dell'articolo 17 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.».
53.013. Benzoni, Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria per dispositivi medici)
1. Il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 0,65 punti percentuali per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. All'articolo 15, comma 12, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: «per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 al valore del 5,1 per cento, per l'anno 2027 al valore del 5,8 per cento e a decorrere dall'anno 2028 al valore del 6,5 per cento.».
2. In ottemperanza a quanto previsto dalle sentenze n. 139 e n. 140 della Corte costituzionale, all'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici versano a ciascuna regione e provincia autonoma la restante quota, rispetto a quanto determinato dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Al fine di fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al presente comma, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse modalità di pagamento dilazionato in cinque rate annuali di pari importo ed è concessa altresì la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.».
3. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia permanente sui dispositivi medici. Tale Cabina di regia è incaricata di stabilire, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della salute 23 gennaio 2023 e dei relativi dati per ciascuna categoria di prodotto. Alla Cabina di regia di cui al presente articolo viene affidato altresì il compito di coordinare le attività relative al fondo per il governo dei dispositivi medici di cui dagli articoli 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138.
4. Nelle more dell'esito dei contenziosi in corso, l'attuazione di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 è sospesa fino al 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute provvede, con proprio decreto correttivo, alla rimodulazione delle relative scadenze di cui al decreto del 29 settembre 2023 recante «Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici».
*53.014. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*53.015. Tremaglia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Misure di mitigazione dell'impatto del payback pregresso a supporto delle imprese dispositivi medici)
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 139 della Corte costituzionale del 22 luglio 2024 e al fine di fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concesse modalità di pagamento dilazionato in dieci rate annuali ed è concessa altresì la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**53.016. Benzoni, Bonetti.
**53.017. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
**53.018. Vaccari, De Maria.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Esenzione dalla compartecipazione all'obbligo di ripiano dei disavanzi dei tetti di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici da parte delle micro e piccole e medie imprese e proroga dei termini per i versamenti)
1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2025»;
b) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
«9-ter. I versamenti da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici possono essere effettuati anche per un massimo di ventiquattro rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 30 aprile 2025 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese di maggio 2025. Al pagamento rateale non è dovuta alcuna maggiorazione sulle somme complessivamente dovute. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, l'azienda fornitrice decade dal beneficio della rateazione di cui al primo periodo e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di riscossione.
9-quater. A decorrere dall'anno 2025 le aziende fornitrici di dispositivi medici con un fatturato annuo lordo non superiore a 5 milioni di euro sono esonerate dagli obblighi di ripiano di cui al comma 9.».
53.019. Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Misure in materia di sostegno alla ricerca scientifica nel campo medico)
1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2025, è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
53.020. Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)
1. Al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, è autorizzato per il triennio 2025-2027 lo stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, destinato ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di imprese.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
53.021. Ciocchetti.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Donazioni ai reparti oncologici degli Ospedali da parte delle ONLUS)
1. All'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 1, dopo le parole: «radicali trasformazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di beni mobili da donare ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri» e dopo le parole: «di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari» sono aggiunte le seguenti: «e di beni mobili da donare ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 2 milioni, a decorrere dall'anno 2025.
53.022. Maerna, Malavasi, Zanella, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Cattoi, Barabotti, Nisini.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi)
1. Al fine di tutelare la salute della donna nelle diverse fasi della vita, in particolare in relazione alle possibili espressioni della sessualità, alle scelte attinenti a una procreazione cosciente e responsabile e alla prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza quale componente essenziale del diritto alla salute e di prevenire la malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto tra i giovani, sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi volti alla distribuzione gratuita di contraccettivi medici e ormonali e di contraccettivi meccanici o di barriera.
2. Il ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo tenendo conto che la contraccezione gratuita deve essere garantita almeno alle seguenti persone:
a) soggetti con età inferiore a 39 anni;
b) soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 25.000 euro;
c) soggetti richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;
d) soggetti affetti dal virus dell'immunodeficienza umana;
e) soggetti affetti da malattie sessualmente trasmissibili;
f) soggetti portatori del Papilloma virus umano;
g) donne entro sei mesi dall'interruzione volontaria della gravidanza;
h) donne post partum entro i dodici mesi dal parto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 12,1 comma 2, della presente legge.
53.023. Furfaro, Malavasi.
ART. 54.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
01-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
01-ter. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
01-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
54.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
01-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
01-ter. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
01-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie.
54.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuate nel formato elettronico di cui al comma 1 anche le prescrizioni per le prestazioni di assistenza termale.
*54.3. Squeri, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
*54.4. Barabotti, Toccalini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ottica di una sanità One Health e di contrasto all'antimicrobico resistenza, tutti i farmaci antimicrobici devono essere dispensati e venduti a fronte di una ricetta elettronica e deve essere tenuto un registro di carico e scarico.
54.5. Girelli, Forattini, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure per la tracciabilità della spesa sanitaria)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412, è aggiunto il seguente:
«412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:
a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;
b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;
c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;
d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;
e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;
f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;
g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;
h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;
i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».
2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
3. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria»;
b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
54.01. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Fondo per le terapie digitali)
1. Al fine di finanziare progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle terapie digitali, nonché di promuovere l'utilizzo di tali terapie nei percorsi di cura, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato «Fondo per le terapie digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: –.
54.02. Loizzo, Ottaviani.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per la circolarità dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca)
1. Al fine di assicurare il diritto alla salute dei soggetti affetti da celiachia, nonché garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica, in linea con l'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca, è prevista la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 118,5 milioni di euro, e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 198,5 milioni di euro.
54.03. Cavandoli, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Ai fini della definizione degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del comma 1, le regioni individuano criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del Servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale, negli elenchi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».
54.04. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
ART. 55.
Al comma 1, dopo le parole: assistenza ospedaliera e specialistica, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione ai bisogni delle isole minori marine,.
55.1. Dell'Olio, Carmina, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sopprimere le parole: e a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e le parole: e province autonome.
Conseguentemente,
al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: e le province autonome;
al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: e province autonome.
55.2. Steger, Gebhard, Schullian.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nell'ambito del modello da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero della salute definisce le modalità, i requisiti e le fasce di reddito entro cui è possibile, per gli assistiti che usufruiscono dei servizi sanitari presso strutture che non appartengono alla propria regione di residenza, avere il rimborso delle spese di soggiorno e viaggio conseguenti alla mobilità interregionale a valere sul fondo di cui al comma 2-ter.
2-ter. A decorrere dall'anno 2025, presso il Ministero della salute, è istituito il fondo per le spese di soggiorno e viaggio finalizzato all'erogazione di contributi per rimborsare, entro un tetto massimo di spesa, gli oneri di viaggio e soggiorno sostenuti dagli assistiti che, per comprovate ragioni di necessità e urgenza, hanno bisogno di usufruire di prestazioni sanitarie presso strutture che non appartengono alla propria regione di residenza e che hanno un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative del fondo nonché le modalità, i requisiti e le fasce di reddito entro cui è possibile usufruire del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in mobilità sanitaria dagli assistiti e da un loro accompagnatore. La dotazione iniziale del fondo di cui al presente comma è pari a 10 milioni di euro e ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
55.3. Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 4, sostituire le parole: il secondo periodo è soppresso con le seguenti: al secondo periodo, le parole da: «fatto salvo quanto specificamente previsto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
*55.4. Faraone, Del Barba, Gadda.
*55.5. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle regioni con popolazione inferiore allo standard del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, pari a 600.000 abitanti ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino di utenza indicato nell'allegato 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle relative prestazioni da parte dei cittadini residenti in altre regioni ai sensi del comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 200 del 2022. Le prestazioni erogate sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità tra le regioni in misura non superiore a quelle accettate dalle regioni di provenienza dei pazienti.
**55.6. Ottaviani, Miele.
**55.7. Rosato.
ART. 56.
Al comma 1, sostituire le parole da: 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi fino alla fine del comma con le seguenti: 1° gennaio 2025, di 80 milioni di euro complessivi, di cui 20 milioni di euro per la dirigenza medica e 60 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 80 milioni di euro complessivi, di cui 20 milioni di euro per la dirigenza medica e 60 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
56.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi incrementali previsti per l'anno 2026 sono aggiuntivi rispetto a quelli indicati per il 2025.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso destinatari della indennità di cui all'articolo 79 del CCNL 23 gennaio 24 Area Sanità sono tutti coloro che, a prescindere dalla disciplina posseduta, svolgono turni di servizio in pronto soccorso.
56.2. Casu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto per le particolari condizioni di lavoro un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 30 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Agli oneri, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede con le risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle zone disagiate;
in relazione agli oneri pari a 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2025, di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
56.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Agli oneri, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede con le risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei centri trapianti;
in relazione agli oneri pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
56.4. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione delle particolari condizioni di disagio dei pronto soccorso delle isole minori marine una quota pari a 5 milioni di euro delle somme previste dal comma 1 è destinata alle indennità del personale operante nelle piccole isole marine.
*56.5. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
*56.6. Dell'Olio, Carmina, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Congedo per il personale sanitario vittima di aggressione)
1. Il personale vittima di un'aggressione di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
3. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
56.01. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Indennità dei direttori generali delle aziende sanitarie)
1. Al fine di garantire, a parità di funzioni parità di trattamento, e per garantire prevenzione e tutela della salute nonché monitoraggio e controllo su efficacia e sicurezza delle cure, ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai dirigenti sanitari di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono soppresse.
3. Le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono integrate, a partire dall'anno 2025, di 2.091.260,87 euro annui.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute conseguentemente incrementato, a partire dall'anno 2025, di 2.091.260,87 euro annui pari al differenziale tra gli oneri derivanti dalla presente disposizione e l'effettiva disponibilità della tabella A.
56.02. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Istituzione delle indennità per medici e docenti delle aree interne e montane)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dai medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1 è incrementato il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole ubicate nei comuni delle aree interne e di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, del comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
56.03. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni sui livelli essenziali di assistenza di emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera nelle aree interne o montane)
1. Al fine di assicurare la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, ai livelli essenziali di assistenza di emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera nelle aree interne o montane il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per assicurare la presenza di medici sui mezzi di soccorso.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, del comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
56.04. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Riconoscimento delle indennità per medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dai medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1 è incrementato il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
56.05. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
All'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita con la seguente: «ventiquattro»;
b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «dodici» è sostituita con la seguente: «ventiquattro»;
c) al comma 5-bis, capoverso, la parola: «dodici» è sostituita con la seguente: «ventiquattro».
56.06. Andrea Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del SSN)
1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
56.07. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di continuità assistenziale)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari necessità dell'utenza e della necessità di valorizzare e preservare la diffusione territoriale di ambulatori e dei professionisti della continuità assistenziale nonché per mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni ed esami di base, deflazionando così l'attività e il carico dei pronto soccorso, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sanitario nazionale incrementato nella misura corrispondente con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025.
56.08. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole: «fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
56.09. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole: «fino al 31 dicembre 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
56.010. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 57.
Sopprimere i commi 1 e 2.
*57.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*57.3. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*57.4. Boschi, Del Barba, Gadda.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede l'aggiornamento e del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, tenuto conto che con l'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stata aggiornata la remunerazione delle farmacie, con la presente norma si completa l'aggiornamento della filiera distributiva rideterminando la remunerazione dei grossisti e dei distributori farmaceutici.
2. Nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), a decorrere dal 1° marzo 2025, la remunerazione dei grossisti e dei distributori farmaceutici riconosciuta da parte delle farmacie per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, è sostituita da una quota variabile e da una quota fissa, così determinate:
a) una quota percentuale del 3 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco. Tale quota è equipollente alla quota di spettanza stabilita dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applica in sua sostituzione per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale;
b) una quota fissa pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco.
57.5. Cappellacci, Casasco, Benigni, Patriarca.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento con le seguenti: nella percentuale del 66,44 per cento e del 3,21 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: La maggiorazione dello 0,65 con le seguenti: La maggiorazione dello 0,21;
c) al comma 3:
sostituire le parole: una quota pari a 0,05 euro con le seguenti: una quota pari a 0,01 euro;
sostituire le parole: nel limite di 50 milioni di euro con le seguenti: nel limite di 16 milioni di euro;
d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:
«11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;
b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:
1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, sostegno ai distributori farmaceutici e misure per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto.
57.6. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Estensione delle attività della farmacia dei servizi)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis:
1) dopo le parole: «la sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2025»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione dei positivi risultati delle attività condotte, entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.»;
b) al comma 406-ter, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57.01. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Estensione delle attività della farmacia dei servizi)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis:
1) dopo le parole: «la sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2025»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione dei positivi risultati delle attività condotte, entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.»;
b) al comma 406-ter, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025».
*57.02. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
*57.03. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
*57.04. Stumpo, Guerra.
*57.05. Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*57.06. Pella.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)
1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono aggiunte le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato».
57.07. Patriarca, Benigni, Cappellacci.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 del medesimo decreto-legge e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021, dichiarato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è assegnata una quota del fondo a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo sanitario nazionale nei rispettivi anni.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
57.08. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Adeguamento del limite di reddito familiare per accedere all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari)
1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
«16-bis. A decorrere dal 2025, l'importo del reddito complessivo di cui al comma 16, primo periodo, è rivalutato ogni anno sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
57.09. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera r-bis) è aggiunta la seguente:
«r-ter) Distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro: qualsiasi attività che consiste nell'acquistare a titolo oneroso, anche all'estero, fornire o esportare medicinali effettuata senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità solidaristiche e di beneficenza».
b) dopo l'articolo 108-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 108-ter.
(Distributore all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)
1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma, ovvero dalle altre autorità competenti, in deroga agli articoli da 101 a 105.
2. All'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro si applicano, per quanto compatibili, l'articolo 157, comma 1-bis, del presente decreto, la legge 19 agosto 2016, n. 166, e il decreto del Ministero della salute del 13 febbraio 2018.
3. Il distributore all'ingrosso senza finalità di lucro può distribuire medicinali esclusivamente a titolo gratuito, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi i medesimi scopi umanitari, in Italia o in uno Stato dell'Unione europea, o che a loro volta li esportano per scopi umanitari verso uno Stato che non è membro dell'Unione europea per la successiva distribuzione degli stessi a titolo gratuito.».
57.010. Gadda.
ART. 58.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, comma 4-bis, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo le parole: «un piano di potenziamento delle cure palliative» sono aggiunte le seguenti: «e un piano di potenziamento della rete di terapia del dolore, con flussi e percorsi distinti,».
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 15 milioni di euro annui;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 115 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 195 milioni.
58.1. Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 4-bis, dopo le parole: «un piano di potenziamento» sono aggiunte le seguenti «della terapia del dolore e un piano di potenziamento»;
b) all'articolo 12, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro annui».
Conseguentemente, in relazione agli ulteriori oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme di cui al presente articolo si considerano aggiuntive rispetto al finanziamento delle terapie del dolore ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della presente legge.
58.5. Gardini, Malagola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
58.6. Madia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge».
58.7. Marrocco, Dalla Chiesa, Tassinari, Patriarca, Mulè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le somme di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al finanziamento delle terapie del dolore ai sensi dell'articolo 47, comma 3.
58.8. Ciani, Girelli.
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la terapia del dolore.
*58.9. Malavasi.
*58.10. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia)
1. Al fine di promuovere lo studio, la diagnosi, la prevenzione e la cura della fibromialgia anche attraverso la conduzione di studi clinici aventi ad oggetto l'aspetto epidemiologico, la diagnosi e la cura nonché l'impatto sociale e lavorativo di tale malattia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuove studi e ricerche per identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia, e in particolare le sue forme più gravi e invalidanti, le terapie innovative e la loro efficacia, le prestazioni specialistiche più appropriate, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti.
3. Per le finalità del presente articolo possono essere stipulate convenzioni con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia.
4. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro il mese di febbraio di ogni anno provvede d'intesa con la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sentito l'Istituto superiore di sanità, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
5. Il Ministro della salute con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tale malattia, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le forme e le modalità di una più elevata.
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.02. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di fibromialgia)
1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette la fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta come malattia cronica invalidante.
2. La fibromialgia dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 2, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, nonché ai fini dell'accesso al telelavoro e agli adattamenti ragionevoli in ambiente di lavoro da parte del malato.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presìdi farmacologici convenzionali e non convenzionali e dei presìdi riabilitativi idonei, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla fibromialgia.
5. Le regioni individuano, con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti nel territorio, le reti dedicate ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per il malato, da svolgere negli ambulatori fibromialgia in regime ambulatoriale o di day hospital con l'intervento di équipe multidisciplinari e interdisciplinari, per la formulazione di una diagnosi certificata e la predisposizione di un piano personalizzato di cura e riabilitazione, volto ad un sufficiente controllo della sintomatologia clinica e al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia funzionale.
6. Con decreto del Ministro della salute è istituito il Registro nazionale della fibromialgia. Il Registro è destinato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, mediante l'apporto di competenze multidisciplinari e la partecipazione delle associazioni nazionali di malati iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nel Registro sono raccolti e aggiornati i dati epidemiologici necessari a definire l'incidenza della fibromialgia in Italia, quelli relativi all'intervallo temporale tra l'esordio della sintomatologia e la diagnosi e quelli riguardanti gli esiti dell'attività di cura e riabilitazione per consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi terapeutici e dei loro effetti di carattere socio-economico.
7. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della patologia.
8. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuove bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per favorirne la prevenzione, promuovendo un approccio biopsicosociale che consenta di pervenire a diagnosi precoci e oggettive di malattia e a sostenere la ricerca di terapie innovative e dei migliori percorsi assistenziali.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso e il mantenimento al lavoro delle persone affette da fibromialgia e all'attività telelavorativa nelle forme del lavoro a distanza o del telelavoro domiciliare, nonché l'applicazione di accomodamenti ragionevoli presso la sede di lavoro, che siano compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
10. Il Ministero della salute, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche relative alla fibromialgia dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.
11. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.03. Sportiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Auriemma.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo in favore delle persone affette da fibromialgia)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia è incrementato con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.04. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Auriemma.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo in favore dei malati fibromialgici)
1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti.
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.05. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del Ssn)
1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di screening mammografico, sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per regione nelle fasce d'età di cui al comma 1.
3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
58.012. Cappellacci, Vietri, Loizzo, Furfaro, Boschi, Ciocchetti, Rosso, Maccari, Lancellotta, Ciancitto, Schifone, Patriarca, Benigni, Malavasi, Casasco, Cannizzaro, Pella, Cattoi, Ferrari, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone)
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico e all'ampliamento della platea di volontari e dei centri per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2025 e 2026».
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare secondo le modalità di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui comma 1 e sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, al fine di garantire il più ampio livello di copertura del territorio nazionale, prevedendo la presenza di almeno un centro per regione e ampliando i soggetti da reclutare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.013. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni per la prevenzione del tumore del polmone)
1. Al fine di assicurare la diagnosi precoce del tumore al polmone e garantirne la diffusione in un setting clinico sull'intero territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la realizzazione di un programma nazionale di screening del tumore al polmone mediante il ricorso alla tecnologia LD-CT Low Dose-Computed Tomography per le persone di età compresa tra 50 e 79 anni con forte esposizione al fumo di sigaretta.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento ed individuati gli standard dei centri individuabili dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con successivo provvedimento, per l'implementazione del programma di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.014. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Incremento del Fondo oncologico nazionale 2023-2027)
1. Il fondo di cui l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
58.015. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione del melanoma cutaneo)
1. Al fine di potenziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma cutaneo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con l'obiettivo di realizzare campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche tramite l'utilizzo della rete internet e delle reti sociali telematiche, il Ministero della salute, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, può promuovere azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, per informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione dei profili di rischio di ciascun soggetto, per informare sull'importanza dell'autoesame e dello screening e per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo.
3. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano campagne di screening dermatologico per i soggetti considerati più a rischio, tenendo conto di molteplici fattori e criteri come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 4.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, con proprio decreto le modalità di attuazione delle campagne informative di cui comma 2 e individua le categorie di popolazione a cui sottopone in via prioritaria l'esame di valutazione dermatologica e le procedure di attuazione delle campagne di screening di cui al comma 3, nonché le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome del Fondo di cui al comma 1.
5. A decorrere dall'anno 2024, ogni 13 maggio, è istituita la «Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo». In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le amministrazioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e con il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori di settore, possono organizzare iniziative, quali incontri, dibattiti, conferenze e visite gratuite per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
58.016. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 5)
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i caregiver, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:
a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
b) la presenza dello psico-oncologo nell'équipe multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.
3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
58.017. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi)
1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.018. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi)
1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), a decorrere dall'anno 2025, il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato «Registro nazionale», per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.
2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.
3. Il Registro nazionale rileva in particolare:
a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a);
c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate;
d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.
4. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025.
58.019. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo nazionale per la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo nazionale per la vulvodinia o la neuropatia del nervo pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in accordo con la Commissione nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, definendo le risorse da destinare alla prevenzione, alla formazione del personale medico-sanitario, alla ricerca scientifica e al sostegno dei pazienti affetti dalle sindromi di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.020. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del nervo pudendo fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)
1. Al fine di garantire il diritto alla salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo sono riconosciute come malattie croniche e invalidanti e sono inserite tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla vulvodinia e alla neuropatia del nervo pudendo, ai fini del loro inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 656 del 18 marzo 2017.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo, di seguito denominata «Commissione nazionale» composta da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), cinque rappresentanti degli enti pubblici o privati esperti delle malattie, selezionati dalle associazioni senza fini di lucro che in Italia si occupano da almeno cinque anni di tutelare le persone affette dalle due sindromi, e un rappresentante delle medesime associazioni al fine di emanare linee guida volte a redigere i piani diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per il trattamento multimodale delle sindromi di cui alla presente legge in tutto il territorio nazionale e di redigere le graduatorie per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse disponibili.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un centro sanitario pubblico specializzato per ogni regione d'Italia dedicato alla diagnosi e alla cura del dolore pelvico, della vulvodinia, della neuropatia del nervo pudendo, dell'endometriosi, della sindrome della vescica dolorosa e del colon irritabile. Il Ministero della salute inserisce, altresì, i centri specializzati individuati ai sensi del periodo precedente in un apposito elenco.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
58.021. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Screening per il riconoscimento precoce della fibrosi cistica)
1. Ai fini della definizione di modelli sperimentali di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione e la messa in atto di modelli sperimentali di screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.022. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Allargamento platea dello screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)
1. Al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito a decorrere dal 2025 uno screening gratuito anche per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro, che determina limite di spesa, si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.023. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Finanziamento per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di euro di 25 milioni per l'anno 2025 e di 25 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000
2026: -25.000.000
2027: -25.000.000
58.024. Dori, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Finanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 relativo all'istituzione e al finanziamento del contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione è incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
58.025. Furfaro, Scarpa, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.026. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Incremento Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
58.027. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Riconoscimento della dieta mediterranea e contrasto ai cibi ultraprocessati)
1. La Repubblica in coerenza con i principi dettati dall'articolo 32 della costituzione e dal Regolamento (CE) n. 178/2002 (General Food Law) in materia di sicurezza alimentare promuove, sostiene e favorisce il consumo di alimenti sicuri e genuini, in linea con i principi della dieta mediterranea riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio decreto definisce le linee guida della dieta mediterranea con interventi diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.
4. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio decreto definisce linee guida chiare e semplici per identificare gli alimenti ultra-processati.
5. Ai fini della presente legge, si intende per «dieta mediterranea» l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, dell'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte.
6. Ai fini del rafforzamento della tutela dei minori di 16 anni e per un più efficace contrasto del disturbo alimentare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai cibi ultra-processati comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
8. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
10. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
11. Per le finalità di cui al comma 2 e per la promozione della dieta mediterranea, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo con la dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2025 e di 3 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -3.000.000;
2027: -3.000.000.
58.028. Dori, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Piano nazionale di contrasto all'obesità)
1. Il Ministero della salute, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025, provvede alla pubblicazione del «Piano nazionale di contrasto all'obesità», coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e istituisce l'Osservatorio nazionale sull'obesità (OSO) presso il Ministero della salute. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui al presente comma, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste nel Piano stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. È istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per il contrasto all'obesità» con una dotazione economica pari a 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato al cofinanziamento di:
a) progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico nonché le proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;
b) programmi di formazione motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli studenti;
c) progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi delle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori;
d) contributi dei comuni alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l'iscrizione dei figli minori ad attività sportive.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo, di accertamento e di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la loro concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'OSO.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
58.029. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Estensione dello screening pediatrico per la celiachia e il diabete)
1. Al fine di consentire l'attuazione del programma di screening nazionale per il diabete di tipo 1 e la celiachia, all'articolo 4 della legge 15 settembre 2023, n. 130, le parole: «3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.030. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per l'acquisto di protesi sportive per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale)
1. Al fine di promuovere una più ampia integrazione attraverso il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme nonché a contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e in continuità con il comma 3-bis dell'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è istituito, a decorrere dal 2025, presso il Ministero della salute, un apposito Fondo con una dotazione annuale di 5 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo comma e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.031. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo della promozione della salute globale e di sistemi sanitari più resilienti nei Paesi in via di sviluppo, è stanziato un contributo a favore del Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2027 con corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 190 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.032. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Screening nazionale per l'individuazione della Malattia Renale Cronica)
1. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva della malattia renale cronica (MRC), in via sperimentale per il triennio 2025-2027, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di screening della patologia rivolto alla popolazione di età superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare, obesità, attraverso il coinvolgimento su base volontaria delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce della MRC e per la conoscenza del programma di cui al comma 1.
4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
58.033. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni concernenti le persone affette da malattie rare)
1. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.034. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per il finanziamento piano nazionale delle malattie rare)
1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 1° febbraio di ciascun anno, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 4».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.035. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.036. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni a sostegno della salute sessuale e riproduttiva)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni per dare completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro, finalizzate a rimuovere e combattere gli ostacoli che si frappongono all'IVG sicura e legale, inclusa l'IVG farmacologica, e all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti. A tal fine con il medesimo decreto è creata, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, un'apposita sezione, tradotta in più lingue, espressamente dedicata ai servizi per l'IVG e alla contraccezione, che renda disponibili i dati statistici sull'interruzione di gravidanza in formato aperto, con informazioni e mappe dei servizi dinamiche, chiare e aggiornate, ed è attivato un numero verde per le richieste di IVG che risponda almeno 12 ore al giorno per orientare chi con urgenza cerca una struttura sanitaria dove effettuare senza alcun ritardo l'IVG.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
58.037. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
3. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.
58.038. Boschi, Del Barba, Gadda.
ART. 59.
Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: dall'anno accademico 2025-2026 con le seguenti: dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
in relazione agli oneri pari a 100 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025.
59.1. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: medicina d'emergenza-urgenza.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:
3-ter. Per le particolari condizioni di lavoro, per la specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale del 20 per cento e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 60 per cento.;
al comma 2, dopo le parole: 3-bis inserire le seguenti: e 3-ter;
al medesimo comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
59.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2026» sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica»;
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi»;
d) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «primo periodo», aggiungere le seguenti: «oppure dallo specializzando interessato all'assunzione»;
e) al dodicesimo periodo, le parole: «al nono periodo», sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma.»;
f) al quattordicesimo periodo, le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma», sono soppresse.
2-ter. Al fine di valorizzare le attività di tutoraggio nei confronti del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, o ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti delle aziende ed enti del SSN che svolgono le predette attività per un periodo non inferiore a dodici mesi, sono esonerati dall'acquisizione dei crediti formativi previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, per il relativo triennio formativo.
59.6. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 iscritti alle scuole di specializzazione post laurea è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
1-ter. Il trattamento economico di cui al comma 1-bis si compone di una parte fissa, uguale per tutte le scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso, e di una parte variabile, ed è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa.
1-quater. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
1-quinquies. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2-ter. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, iscritti alle scuole di specializzazione post laurea, per tutta la durata legale del corso, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
59.7. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:
1) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;
2) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai contratti di formazione specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500 mila euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025.
59.8. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di aumentare il numero di borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
59.9. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Una quota pari a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 2, è destinata ai medici delle isole minori marine.
59.10. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è soppresso.
59.11. Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
Dopo l'articolo 59, aggiungere i seguenti:
Art. 59-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2026» sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica»;
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi»;
d) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «primo periodo», aggiungere le seguenti: «oppure dallo specializzando interessato all'assunzione»;
e) al dodicesimo periodo, le parole: «al nono periodo», sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma.»;
f) al quattordicesimo periodo, le parole «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma», sono soppresse.
Art. 59-ter.
(Misure per attività di tutoraggio)
1. Al fine di valorizzare le attività di tutoraggio nei confronti del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, o ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale che svolgono le predette attività per un periodo non inferiore a dodici mesi, sono esonerati dall'acquisizione dei crediti formativi previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, per il relativo triennio formativo.
*59.01. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
*59.02. Malavasi.
*59.03. Loizzo, Ottaviani.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Agli specializzandi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.
1-quater L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, per la quota non finanziata con la quota degli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla mancata assegnazione delle borse di studio dell'area medica non assegnate.
59.04. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Agli specializzandi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*59.05. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*59.06. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Agli specializzandi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle borse di studio non assegnate nell'area medica e per la parte rimanente mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge. A decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione delle risorse all'articolo 47, comma 3 della presente legge.
59.07. Schifone.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Fondo di sostegno per i medici specializzandi)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito in via sperimentale il fondo di sostegno per i medici specializzandi, con una dotazione finanziaria di 240 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, destinato a migliorare le condizioni economiche dei medici in formazione specialistica.
2. Il fondo è destinato all'erogazione di un contributo mensile di 400 euro per ciascun medico specializzando, per integrare le borse di studio e le spese connesse alla formazione specialistica. Tale contributo ha una funzione aggiuntiva e non può in alcun modo essere interpretato come una sostituzione delle borse di studio o di altri rimborsi previsti dalle normative vigenti in conformità ai principi sanciti dagli articoli 1, 3 e 13 del Codice deontologico medico e alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che disciplina la formazione specialistica dei medici.
3. Le modalità di erogazione e i criteri di accesso al fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che il contributo economico non interferisca con i compensi o le borse già previste per i medici specializzandi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
59.08. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
Art. 59-bis.
(Contributo alla Fondazione Luigi Maria Monti – IDI IRCCS – Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma)
1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di cura e delle procedure correlate, anche in considerazione degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata, con particolare attenzione alla dermatologia e all'oncologia dermatologica, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Fondazione Luigi Maria Monti – IDI IRCCS – Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma, prioritariamente finalizzati a sviluppare percorsi integrati di diagnosi e cura dei tumori dermatologici, nonché all'attuazione di programmi di ricerca sulle lesioni melanocitarie, epiteliali e annessiali.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
59.09. Bagnai, Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Misure di potenziamento della medicina territoriale)
1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, nonché al fine di garantire un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato opportunamente incrementato con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
59.010. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del servizio sanitario nazionale)
1. A fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario.
2. Il servizio di cui al comma 1 è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.
3. I compiti dello psicologo di assistenza primaria comprendono:
a) lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;
b) la garanzia della promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e delle sue forme organizzative e operative comunque denominate nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le attività delle Case della comunità;
c) l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più complete e integrate ai bisogni del cittadino nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale;
d) l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere l'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psicologico e la salute, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale e che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità;
e) l'intervento in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psico-consulenza, l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché l'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravveda la necessità;
f) l'intervento, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura;
g) la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute; il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti e il supporto alle équipe sanitarie ad alto impatto emotivo;
h) il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;
i) l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;
l) la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché l'istituzione del registro degli psicologi di assistenza primaria e i relativi requisiti per l'iscrizione.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5.
59.011. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 60.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 60.
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche e sociali esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)
1. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche e sociali esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato e multidisciplinare nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.1. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.2. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.4. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.6. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
alla rubrica, dopo le parole: psicologiche esperte inserire le seguenti: , traduttori e mediatori culturali;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.7. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, autrici di reati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni annui per per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
60.8. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato e gestito dal Servizio sanitario nazionale.
*60.9. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*60.10. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di contrastare specifici reati, all'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 4, 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-bis».
60.11. Marianna Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare specifici reati, all'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625».
60.12. Marianna Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Implementazione della presenza di psicologi nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici)
1. Al fine di garantire il supporto professionale di almeno uno psicologo esperto strutturato dal Sistema sanitario nazionale presso i reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Il supporto di psico-oncologia di cui al comma 1 è svolto da psicologi dirigenti e da psicologi in possesso di un titolo di formazione post-laurea in psico-oncologia o da adeguata esperienza certificata. Le società scientifiche certificanti l'esperienza di lavoro in oncologia pediatrica o la formazione in psico oncologia saranno indicate da un decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*60.01. Mulè, Cattoi, Dalla Chiesa, Marrocco, Patriarca, Cattaneo, Barabotti, Loizzo, Malavasi, Zanella, Roggiani, Pella, Cannizzaro.
*60.03. Faraone, Del Barba, Gadda.
*60.04. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Mulè, Cattoi, Dalla Chiesa, Marrocco, Patriarca, Cattaneo, Barabotti.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure a sostegno del benessere psicologico)
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi» sono sostituite dalle seguenti: «erogate da specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi e da centri medici autorizzati. Ai fini dell'erogazione del contributo sono eleggibili le sessioni erogate nello studio del professionista o tramite piattaforme digitali»;
b) al comma 3, le parole: «8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**60.05. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
**60.06. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art 60-bis.
(Misure in materia di sostegno psicologico)
1. Al comma 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «, nonché presso strutture sanitarie private autorizzate che si avvalgono della collaborazione dei medesimi professionisti»;
b) al quarto periodo, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro annui per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui per il 2025».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 2 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.07. Ciancitto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Incremento risorse bonus psicologico)
1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere 2025, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene corrispondentemente incrementato.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.08. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Bonus psicologo)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al periodo precedente è impiegato per le medesime finalità indipendentemente dal valore ISEE dei soggetti richiedenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.09. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure in materia di sostegno psicologico)
1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: «dell'albo degli psicologi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché presso strutture sanitarie private autorizzate che si avvalgono della collaborazione dei medesimi professionisti».
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.010. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per gli avvocati del Servizio sanitario nazionale)
1. Al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge del 11 agosto 2014, n.114, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese di cui al presente comma, agli avvocati del Servizio sanitario nazionale sono liquidati i compensi per tutte le controversie patrocinate avanti al giudice ordinario, amministrativo, tributario e contabile a gravare sul Fondo per i rischi dell'azienda sanitaria di appartenenza».
2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica.
60.011. Calderone.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per la gestione della salute mentale nell'esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale socio-sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Per consentire il pagamento dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, le cui prestazioni sono aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
4. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di ulteriori 50 milioni di euro al fine di realizzare nuove residenze.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60.012. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)
1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60.013. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per la gestione della salute mentale nell'esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlata e proporzionata alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, della presente legge sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.014. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Aumento numero delle REMS)
1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e misure e istituzione del Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e misure)
1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:
a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di cui alle lettere a), b) e c).
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
3. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)
1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:
a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di cui alle lettere a), b) e c).
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi di cui al comma 2, in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.017. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Percorsi psicologici e di reinserimento per condannati per reati da codice rosso)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.018. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché al fine di contrastare fenomeni di recidiva e garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.019. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per 2 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative.
2. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.020. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Esecuzione della pena presso le case di comunità di reinserimento sociale)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)
1. I condannati che devono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50, possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.
5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.
6. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
7. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
8. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 9 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.
9. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21. del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;
10. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
11. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
12. I programmi di reinserimento sociale sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 10, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro quindici giorni dalla trasmissione.
13. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
14. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»;
b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
2. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo per le case di comunità di reinserimento sociale, di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinato alla realizzazione delle strutture a ciò dedicate, nonché alla loro gestione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.021. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art 60-bis.
(Misure per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.022. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari minorili di professionalità mediche durante l'intero arco della giornata)
1. Al fine di garantire, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le prestazioni di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione dei minori negli istituti penitenziari minorili (IPM) durante l'intero arco della giornata, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 5 milioni per l'anno 2025 e di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
60.023. Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)
1. Al fine di garantire la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.024. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile)
1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.025. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Assunzioni funzionario giuridico pedagogico)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 300 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 80,5 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 39,5 milioni per l'anno 2025 e di 119,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.026. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Assunzioni di personale di polizia penitenziaria)
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 2.000 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, nel 2025, e di ulteriori 2.000 unità, a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati nel limite massimo di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'articolo 123, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 15 milioni e all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 15 milioni.
60.027. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)
1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.028. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2, nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.029. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)
1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, è autorizzato uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.030. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Torto, Donno, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)
1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari.
3-ter. I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
3-quater. Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;
b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.031. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure di contrasto alla medicina difensiva)
1. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;
b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».
2. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.
60.032. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Campagne di sensibilizzazione nazionale relativamente alle aggressioni nei confronti dei medici)
1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Ministro della salute e del Ministro delle imprese e del made in Italy, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere per l'anno 2025, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno in contro i soggetti che compiono tali deplorevoli azioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 200.000 euro per l'anno 2025.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119,8 milioni.
60.033. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Implementazione degli ICATT e SEATT)
1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volta alla creazione di «I.C.A.T.T.» – Istituti a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti – e di «Se.A.T.T.» – Sezioni attenuate per il trattamento dei tossicodipendenti.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, calcolati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire dalle parole: 120 milioni per l'anno 2025 fino alla fine del periodo con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025, di 100 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
60.034. Marianna Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato alla cura e assistenza sanitaria dei condannati)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per euro 50 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 destinando specificatamente tali risorse alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni al fine di ridurre il tasso di recidiva attraverso percorsi di rieducazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire dalle parole: 120 milioni per l'anno 2025 fino alla fine del periodo con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, di 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
60.035. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo caregiver)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al precedente periodo è vincolato al finanziamento di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.036. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure per il benessere psicologico)
1. Per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2025, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la medesima finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.037. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado» di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni per il 2025 e di 200 milioni a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita.
2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al comma 1 è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità.
3. I team multidisciplinari di cui al comma 2 sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare di cui al comma 2 in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020.
5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina altresì le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni a decorre dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.038. Manzi, Caso, Piccolotti, Grippo, Giachetti, Furfaro, Zanella, Bonetti, Scarpa, Ubaldo Pagano, Guerra, Berruto, Iacono, Orfini, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure per il sostegno psicologico in ambito scolastico)
1. Per supportare il personale scolastico e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie, finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2027, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli 2025, 2026 e 2027. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2025-2027 tra gli uffici scolastici provinciali.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale incrementate attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la medesima finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro annui per per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
60.040. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria)
1. Per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la medesima finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.041. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale sanitario)
1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di de-escalation delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 118 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 198 milioni.
60.042. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di supporto psicologico per il personale sanitario)
1. Al fine di fornire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, presso ciascuna struttura sono istituiti sportelli di assistenza psicologica.
2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:
a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza al personale che ne faccia richiesta;
b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio;
c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dalla salute sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero del personale, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
60.043. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Monitoraggio delle sostanze poli e perfluorachiliche – PFAS – nelle acque destinate al consumo umano)
1. Al fine di effettuare un monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri «PFAS – totale» e «somma di PFAS», della qualità delle acque destinate al consumo umano, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
60.044. Zanella, Grimaldi.
ART. 61.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 61.
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria nonché dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)
1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria nonché della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'Area Sanità, i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 e il vigente importo dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del CCNL della predetta Area, stipulato il 23 gennaio 2024, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e 382.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 277 milioni di euro per l'anno 2025 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62.
61.1. Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni.
61.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Di Lauro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA e dei professionisti medici di INAIL e INPS di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNQ Aree e Comparti del 13 luglio 2016, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'Area delle funzioni centrali, i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui ai rispettivi CCNL sono incrementati in analogia e nella misura prevista per i dirigenti del comma 1.
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 832.000 euro per il 2025 e di 5.442.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
61.3. Malavasi, Girelli, Roggiani.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Modifiche all'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-bis. I benefìci di cui ai commi precedenti si estendono anche alla Dirigenza delle professioni sanitarie, istituita ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018. A decorrere dal 1° gennaio 2025 alla Dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.».
2. Ai maggiori oneri derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
61.01. Malavasi, Girelli, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Razionalizzazione dei contingenti dei medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, per almeno 29 ore/settimana, presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso altri enti del Servizio sanitario nazionale (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) e in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della sanità sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione ancora non hanno maturato i requisiti previsti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili. Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il Servizio sanitario nazionale e con gli altri enti alla data dell'accesso nel ruolo della dirigenza veterinaria.».
61.02. Cannata, Ciocchetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Fondo per il sostegno alle spese per prestazioni veterinarie per animali d'affezione conviventi con soggetti a basso reddito)
1. Al fine della copertura delle spese veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione e per gli esami diagnostici sostenute dai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro per gli animali d'affezione conviventi è istituito nel bilancio di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per le prestazioni veterinarie convenzionate per animali d'affezione», con dotazione 10 milioni per l'anno 2025 e 8 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le prestazioni di cui al comma 1 riconosciute in convenzione e sono attribuite all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia funzioni di coordinamento e monitoraggio del servizio veterinario convenzionato su tutto il territorio nazionale.
3. Nell'ambito dei servizi per l'igiene urbana veterinaria e per la diagnosi delle zoonosi urbane, gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono, con i propri mezzi e con le proprie strutture, a erogare le prestazioni riconosciute in convenzione ai sensi del comma 2.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2025 alla dotazione di una struttura esterna attrezzata con sala operatoria in uso a ciascun istituto zooprofilattico sperimentale.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 192 milioni.
61.03. Brambilla, Carfagna, Pisano, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Agevolazioni fiscali in ambito veterinario)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia»;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 41-octies) sono aggiunti i seguenti:
«41-novies) alimenti per animali da compagnia;
41-decies) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia»;
c) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:
«127-vicies) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro.».
2. Il primo periodo, della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenuto.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
61.04. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del randagismo)
1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 116 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 196 milioni.
61.05. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
ART. 62.
Al comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 15,5 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
62.1. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni con le seguenti: 8,5 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
62.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non infermieristica dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e dare piena attuazione alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e riconoscere appieno l'area della dirigenza per tutti i ruoli sanitari, tecnici e professionali del Servizio sanitario nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i servizi autonomi con responsabilità dirigenziale per tutte le aree delle professioni sanitarie e sociali del comparto, per consentire l'istituzione una dirigenza delle professioni sanitarie per ciascuna delle aree disciplinari individuate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.
62.3. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di fringe benefits;
il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 339,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 38,7 milioni di euro per l'anno 2026.
62.4. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici» sono inserite le seguenti: «ad esclusione della regolamentazione dell'orario di lavoro del personale dirigente medico veterinario e sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
62.01. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Incremento dell'indennità di esclusività per i dirigenti sanitari addetti a funzioni centrali)
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2025, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a euro 1.828.993,61, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
*62.02. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
*62.03. Girelli.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Imposta sostitutiva sull'indennità di specificità dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)
1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'indennità di specificità medica-veterinaria e l'indennità di specificità sanitaria stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 275.825.834,84 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
62.04. Patriarca, Marrocco, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Imposta sostitutiva sull'indennità di specificità dirigenza medica veterinaria e sanitaria)
1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'indennità di specificità medica-veterinaria e l'indennità di specificità sanitaria stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 275.825.834,84 euro a valere dal 1° gennaio 2025.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 275.825.834,84 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
62.06. Girelli, Malavasi, Roggiani.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Armonizzazione dei trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)
1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2025 con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
62.07. Deborah Bergamini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA)
1. Al fine di garantire, a parità di funzioni parità di trattamento, e per garantire prevenzione e tutela della salute nonché monitoraggio e controllo su efficacia e sicurezza delle cure, ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai dirigenti sanitari di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da: «con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» fino alla fine della medesima lettera b), sono soppresse.
3. Le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono integrate, a partire dall'anno 2025, di 5.004.060,44 euro annui.
4. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono parificati ai titoli di servizio maturati nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale anche ai fini della mobilità intercomparto».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.004.060,44;
2026: -5.004.060,44;
2027: -5.004.060,44.
62.08. Malavasi, Girelli, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 62, è aggiunto il seguente:
Art. 62-bis.
(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia italiana del farmaco)
1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2024, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
62.09. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)
1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2025 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
62.010. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Inail)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
62.011. Girelli, Malavasi, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Indennità per il personale medico e sanitario dei centri trapianti)
1. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è incrementato a decorrere dall'anno 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
62.012. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Indennità di specificità per la professione di ostetrica)
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione sociale delle precipue competenze diagnostiche, prescrittive ed assistenziali svolte dalla professione di ostetrica, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 6 milioni di euro, una indennità di specificità ostetrica per le professioniste dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 quale parte del trattamento economico fondamentale.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 114 milioni di euro per l'anno 2025 e di 194 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
62.013. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
ART. 63.
Al comma 1, sostituire le parole: 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2025 e di 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
63.1. Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 100 milioni
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 55 milioni.
63.2. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.
63.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 50 milioni
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2025.
63.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di avvicinare i giovani alla professione infermieristica, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità per l'istituzione, in via sperimentale, di un corso di formazione professionale triennale «assistenti infermieri». Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce la durata della sperimentazione, il programma di studi, i requisiti per l'avvio dei corsi nonché il valore del titolo di studio conseguito.
63.5. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità)
1. La finalità del presente articolo è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche a domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.
2. La figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità responsabile della gestione dei processi infermieristici. Tale figura, agendo sia nell'ambito degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale che a livello domiciliare e comunitario, esercita, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di teleassistenza, le seguenti funzioni:
a) collabora all'intercettazione del bisogno di salute, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età;
b) contribuisce alla programmazione delle attività anche attraverso gli strumenti propri della gestione degli assistiti finalizzati a mantenere la popolazione in condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di cura delle condizioni croniche;
c) favorisce l'accessibilità e l'orientamento ai servizi, l'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, nodi della rete e le diverse professionalità presenti sul territorio;
d) promuove il coinvolgimento attivo e consapevole della comunità, organizzando processi e momenti di educazione sanitaria di gruppo in presenza o in remoto, in collaborazione con tutti i livelli, i setting e gli attori, sanitari ed extra-sanitari, interessati a supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute;
e) promuove attività di informazione/comunicazione sia sui singoli che in gruppo in collaborazione con le idonee competenze aziendali di linguaggi, format e modalità di interazione in base alla popolazione a cui si rivolge;
f) svolge attività di consulenza infermieristica e contribuisce ad attività di supporto motivazionale per la promozione di corretti comportamenti, al fine di favorire la partecipazione e la responsabilizzazione individuale e collettiva;
g) valorizza e promuove il coinvolgimento attivo della persona e del suo caregiver;
h) lavora in forte integrazione con le reti sanitarie e socio-sanitarie e con le risorse della comunità e collabora in gruppo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti sanitari;
i) pianifica ed eroga assistenza alle famiglie;
l) promuove e partecipa ad attività di ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali, fortemente orientati alla valutazione degli esiti.
3. L'infermiere di famiglia e di comunità opera nell'ambito dei servizi distrettuali e garantisce la sua presenza coerentemente con l'organizzazione regionale e territoriale.
4. L'infermiere di famiglia e di comunità agisce nell'ambito delle strategie dell'azienda sanitaria e dell'articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina generale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei setting di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.
5. L'infermiere di famiglia e di comunità è in possesso della laurea magistrale. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, è istituita la laurea magistrale in infermieristica di famiglia e di comunità e delle cure primarie.
6. Nelle more dell'istituzione della laurea di cui al comma 5, il titolo di accesso alla figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità è il master universitario di primo livello rilasciato nell'Area Cure primarie – sanità pubblica con i diversi indirizzi: salute pubblica, cure primarie domiciliari e territoriali; infermiere di famiglia e comunità.
7. In fase di prima applicazione le regioni e le province autonome possono attivare specifici corsi per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, anche in collaborazione con gli atenei o con enti pubblici o privati accreditati per lo svolgimento di attività formative ECM.
8. Le università possono riconoscere le attività formative svolte nell'ambito dei corsi regionali quali CFU ai fini del conseguimento del titolo universitario di cui al comma 5.
9. Gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge entro ventiquattro mesi acquisiscono i titoli di cui al comma 6 o al comma 7.
10. Attraverso la formazione continua l'infermiere di famiglia e di comunità provvede a un costante aggiornamento e allo sviluppo personale e professionale.
11. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «infermieri di famiglia e di comunità,»;
b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia e di comunità»;
c) all'articolo 3-quinquies, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis): attività o servizi di infermieristica di famiglia e di comunità»;
d) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, uno degli infermieri di famiglia e di comunità»;
e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «degli infermieri di famiglia e di comunità,».
12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
63.01. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;
2) la lettera c) è abrogata;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;
4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;
5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;
6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;
7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;
8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.»;
c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;
d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.
1-ter. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.»
63.02. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
63.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Indennità di rischio di danno personale)
1. Per incentivare i processi d'individuazione e di prevenzione del rischio di aggressione delle figure professionali, sanitarie e sociosanitarie, impegnate nel Servizio sanitario nazionale e di sostegno degli ambiti lavorativi più esposti, è prevista in via sperimentale per il triennio 2025-2027 l'erogazione di una specifica indennità agli operatori di quei settori operativi a contatto diretto con l'utenza dove è stato verificato un più alto numero di minacce, aggressioni e lesioni, misurato secondo criteri obiettivi stabiliti dalle norme e dagli studi su base scientifica.
2. Alla fine della sperimentazione il Ministro della salute presenta una relazione al Parlamento.
3. Per le finalità del presente articolo nello stato di previsione del Ministero della salute sono stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
63.04. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna nel fondo risorse decentrate)
1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le suddette risorse confluiscono, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel fondo risorse decentrate per il riconoscimento di trattamenti accessori.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
63.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 60 milioni per l'anno 2025 e di euro 50 milioni a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 60 milioni di euro annui per l'anno 2025 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
63.06. Quartini, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire al Commissario straordinario nazionale di attuare quanto previsto dal comma 2, all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), in qualità di Centro di referenza nazionale per le brucellosi (CRNB), è assegnata la somma di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della predetta somma è prevista, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a euro 70.000 annui.»;
b) al comma 5, le parole: «Al commissario straordinario e» sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed è svolto a titolo gratuito» sono soppresse;
b) dopo le parole: «altri incarichi pubblici» sono inserite le seguenti: «. Per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al Commissario straordinario è prevista, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la corresponsione di un compenso pari a euro 30.000 annui, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027.»
63.07. Cerreto.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei medici convenzionati del Servizio sanitario nazionale)
1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 38, comma 8, e 47, comma 2, lettera e), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
3. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 29, comma 6, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 21,84 milioni di euro per l'anno 2025, 39,45 milioni di euro per l'anno 2026, 40,77 milioni di euro per l'anno 2027 e 40,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
63.08. Loizzo, Ottaviani.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di personale medico SASN)
1. Al fine di garantire al personale navigante e aeronavigante i livelli essenziali di assistenza, la deroga di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applica anche al personale medico fiduciario convenzionato con i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Sasn).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
63.09. Sottanelli.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio della professione del personale sanitario)
1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
63.010. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».
63.011. Ciocchetti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 64.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono tenere conto, in via prioritaria, dell'utilizzo, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti, offerta ai pazienti sprovvisti di un medico di assistenza primaria, nonché premiare le regioni che, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), hanno previsto incentivi a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per l'utilizzo di strumenti o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti.
*64.1. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
*64.3. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*64.4. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
*64.5. Rosso, Ciancitto.
*64.6. Loizzo, Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramoenia»;
b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite con le seguenti «di cui all'articolo 14».
64.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determina, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento.».
64.8. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro e il rispetto delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine dell'anno 2020 consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
64.9. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2025-2026, di medici specializzandi, anche mediante proroga, entro il 31 dicembre 2026, degli incarichi loro conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
64.10. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sostituire le parole: «dal personale medico» con le seguenti: «dalla dirigenza medica, dai dirigenti sanitari, e dai dirigenti delle professioni sanitarie.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
64.01. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sostituire le parole «dal personale medico» con le seguenti: «dalla dirigenza medica, dai dirigenti sanitari, e dai dirigenti delle professioni sanitarie.».
64.02. Girelli.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutele in caso di infortuni, malattia o inabilità assoluta)
1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «relativi albi professionali» sono inserite le seguenti: «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
64.03. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di tutele in caso di infortuni, malattia o inabilità assoluta)
1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «relativi albi professionali» sono inserite le seguenti: «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
64.04. Congedo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale dipendente delle strutture sanitarie accreditate)
1. A decorrere dall'anno di imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, le imposte sostitutive previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, per il personale sanitario dipendente del comparto della sanità pubblica si applicano anche al personale sanitario dipendente delle strutture socio-sanitarie private e accreditate ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
64.05. Bonetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 65.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
65.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Tavolo tecnico sulle strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)
1. Al fine di mantenere e potenziare «il diritto alla salute», costituzionalmente garantito, nelle aree montane insulari, afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della salute, d'intesa con i presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:
a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;
b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio (ospedale di comunità ed RSA residenza sanitaria assistita);
c) il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità;
d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via area per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;
e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2024-2026.
65.01. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 66.
Sopprimerlo.
*66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66.
(Rifinanziamento del Fondo per il gioco d'azzardo patologico).
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
66.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.
All'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,;
c) sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole 120 milioni di euro con le seguenti: 76 milioni di euro e le parole 200 milioni di euro con le seguenti: 156 milioni di euro.
66.5. Molinari, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Sopprimere i commi 1 e 3.
66.6. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 1.
66.7. Vaccari.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la destinazione di 50 milioni di euro annui alle dipendenze da gioco d'azzardo.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente. 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
66.8. Rossello, Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti: , ivi inclusa l'obesità,;
Conseguentemente, al comma 4:
a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinato, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente periodo, a misure in favore dell'obesità da individuare con successivi provvedimenti.
b) al secondo periodo, dopo le parole: è ripartito aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la quota indicata al secondo periodo,.
66.10. Pella, Benigni, Cappellacci, Patriarca.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti: , sia da sostanze che comportamentali,.
66.11. Malavasi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le società scientifiche che si occupano di dipendenze e le principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità,.
66.12. Malavasi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani con le seguenti: esponenti delle società scientifiche che si occupano di dipendenze e delle principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità.
66.13. Malavasi.
All'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere il quinto periodo;
b) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*66.14. Roggiani.
*66.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.
Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
**66.17. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
**66.18. Steger, Gebhard, Schullian.
**66.19. De Bertoldi, Steger.
Al comma 4, dopo le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti e sentite le società scientifiche che si occupano di dipendenze e le principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità.
66.20. Malavasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di contrastare il consumo di gioco da parte dei minori di anni 18, senza aggravio di oneri per le casse per lo Stato, a decorrere dal secondo semestre del 2025, la rete di rivendita del comparto, gli esercenti e tutta la filiera autorizzata al commercio di giochi e scommesse in qualunque forma da parte dello Stato provvede a dotarsi di software e comunque di idonea strumentazione tecnologica, verificata ed autorizzata da ADM, necessaria a far accedere gli avventori ad ogni e qualunque tipologia di gioco mediante l'utilizzo di tessera sanitaria, codice fiscale o tessera identificativa del giocatore/Spid.
66.21. Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di garantire le risorse necessarie al Servizio sanitario nazionale, alle regioni e al Terzo settore sociale da attribuire alla prevenzione, la cura e più in generale al contrasto alla dipendenza patologica da gioco (DGA), viene ridotto dello 0,5 per cento l'aggio destinato agli esercenti ricavato dalla vendita dei tagliandi delle cosiddette lotterie istantanee (gratta e vinci) attualmente fissato nella misura dell'8 per cento per ogni biglietto venduto. Le maggiori entrate derivanti dalla riduzione degli aggi vengono destinati al Fondo per la cura e il contrasto alla dipendenza.
66.22. Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di garantire le risorse necessarie al Servizio sanitario nazionale, alle regioni e al Terzo settore sociale da attribuire alla prevenzione, la cura e più in generale al contrasto alla dipendenza patologica da gioco (DGA), viene ridotto il cosiddetto pay out (ritorno in vincita al giocatore) sulle lotterie istantanee (gratta e vinci) attualmente fissato nella misura del 75 per cento a una percentuale pari al 70. Le maggiori entrate derivanti dalla riduzione del pay out vengono destinate al Fondo per la cura e il contrasto alla dipendenza.
66.24. Vaccari.
Dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per l'assunzione di personale sanitario)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «sanitario» è sostituita dalle seguenti: «del servizio sanitario nazionale».
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2» sono soppresse;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per consentire alle regioni e alle province autonome di indirizzare e coordinare la spesa dei propri enti del servizio sanitario e al fine, in particolare, di garantire l'applicazione di standard minimi di personale omogenei presso tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle aziende ed enti del SSN sono approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla predetta metodologia»;
d) al comma 3 dell'articolo 5, le parole da: «Fino all'adozione» fino a: «al comma 2» sono soppresse.
Art. 66-ter.
(Valorizzazione dei professionisti del ruolo sanitario e socio-sanitario)
1. Al fine di valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche considerando le attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le risorse potranno essere distribuite le predette risorse tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.
Art. 66-quater.
(Limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo periodo dopo le parole «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica» sono inserite le seguenti: «, veterinaria e sanitaria».
Art. 66-quinquies.
(Incremento del limite di spesa delle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti dell'Area Sanità)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 218 inserire il seguente:
«218-bis. Per le finalità di cui al comma 218, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è incrementato del 25 per cento il limite di spesa di cui all'articolo 89, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024».
Art. 66-sexies.
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario)
1. Al comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 dopo le parole «rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213» inserire le seguenti: «comprese quelle eventualmente richieste per l'effettuazione dei servizi di guardia notturna, di cui al comma 6 dello stesso articolo».
66.01. Panizzut, Loizzo, Lazzarini, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. È istituito in Casale Monferrato il Museo nazionale per la memoria delle vittime e per la prevenzione delle malattie causate dall'amianto, di seguito denominato «Museo».
2. Il Museo di cui al comma 1 ha sede in Casale Monferrato, presso locali ex Eternit concessi in uso dal comune di Casale Monferrato.
3. Il Museo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
a) promuovere la conoscenza e la memoria dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato e di quanti vi hanno lavorato, mettendo a rischio la propria salute e la propria vita, anche al fine di ricordare il valore e l'importanza del diritto al lavoro sicuro e alla salute dei lavoratori;
b) rendere omaggio alle vittime e tutti coloro che sono colpiti dalle conseguenze dell'impiego dell'amianto, anche raccogliendo i dati di tutti gli stabilimenti Eternit presenti in Italia;
c) diffondere la conoscenza relativa alle conseguenze delle esposizioni ambientali e professionali a fibre di amianto per la salute umana;
d) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ambientale e nei luoghi di lavoro e prevenire conseguentemente le malattie causate dall'esposizione all'amianto;
e) promuovere attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e le università e organizzare iniziative, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film, nonché spettacoli sui temi delle conseguenze dell'amianto per la salute umana;
f) fornire sostegno alle attività scolastiche di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative, utilizzando materiale documentale e archivistico sulla presenza dell'amianto in Italia.
2. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo può avvalersi della collaborazione del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'AFEVA, dell'INAIL e Istituto superiore di sanità.
4. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata «Fondazione», in collaborazione con il comune di Casale Monferrato, con la regione Piemonte, con l'università del Piemonte orientale e con Arpa Piemonte. La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Alla Fondazione possono prendere parte come soci anche l'associazione dei famigliari e delle vittime dell'amianto di Casale Monferrato (AFEVA); i rappresentanti delle associazioni sindacali; i rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore interessate; il Cedoam (Centro Documentazione amianto e patologie asbesto-correlate) e l'AFEVA.
5. La fondazione di cui al comma 4 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.
6. Gli organi e l'attività della Fondazione di cui al comma 4 sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fondazione può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.
7. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 4 definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
8. La Fondazione di cui al comma 4:
a) programma l'attività del Museo di cui al comma 1, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 6;
b) definisce l'assetto organizzativo del Museo di cui al comma 1;
c) stipula le convenzioni, promuove accordi, sottoscrive patti e ha la rappresentanza esterna del Museo di cui al comma 1;
d) regola e controlla le attività amministrative;
e) predispone, su proposta del direttore, un piano finanziario triennale da inviare al Ministero della salute;
f) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo di cui al comma 1, da inviare al Ministero della salute;
g) svolge ogni altra funzione necessaria per garantire il buon andamento del Museo di cui al comma 1.
9. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.
10. Con decreto del Ministro della salute è istituito un comitato scientifico, presieduto da uno studioso o da una personalità di chiara fama nominato con il medesimo decreto. Il comitato scientifico è costituito da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'università del Piemonte orientale, da un rappresentante della regione Piemonte, da un rappresentante del comune di Casale Monferrato, da un rappresentante dall'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante delle associazioni delle famiglie delle vittime (AFEVA), da un rappresentante di Arpa Piemonte, da un rappresentante della Asl di Alessandria.
11. Il comitato scientifico di cui al comma 10 svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con la Fondazione di cui al comma 4 nella definizione delle linee progettuali, nella preparazione del piano triennale e del programma annuale di attività del Museo di cui al comma 1;
b) formula proposte di iniziative e di progetti scientifici e didattici da realizzare;
c) elabora il programma annuale di iniziative del Museo di cui al comma 1, che sottopone all'approvazione della Fondazione di cui al comma 4;
d) coordina le attività organizzative, scientifiche e tecniche e in collaborazione con l'università del Piemonte orientale promuove progetti di ricerca sul mesotelioma e sugli effetti conseguenti della salute umana, con particolare attenzione al territorio della regione Piemonte;
e) raccoglie i dati per migliorare la conoscenza e la sicurezza ambientale;
f) stabilisce gli opportuni contatti con i soggetti chiamati a concorrere in ambito nazionale alla realizzazione delle funzioni del Museo di cui al comma 1.
12. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2025 all'anno 2033 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 500 mila euro di euro annui a decorrere dall'anno 2025, quale contributo per le spese di funzionamento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118,5 milioni di euro per l'anno 2025, 198,5 milioni di euro dal 2026 al 2033 e 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
66.02. Simiani, Gribaudo, Fornaro, Malavasi, Manzi, Serracchiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità).
1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.03. Benigni, Pella, Cappellacci, Patriarca.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.04. Ruffino, Bonetti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le procedure selettive possono essere svolte con le seguenti modalità:
a) concorsi-avvisi pubblici effettuati in contemporanea da singole aziende: l'Azienda o Ente bandisce e svolge singolarmente la procedura;
b) concorsi-avvisi aggregati: un'Azienda o Ente attraverso un unico bando indice, per conto di diverse Aziende, più concorsi per il medesimo profilo, che vengono aggregati e svolti unitariamente ai soli fini procedurali. Il bando indica le Aziende interessate e i relativi posti da coprire e specifica che i candidati possono concorrere per una sola Azienda. La procedura evidenzia in ogni fase la distinzione tra i concorsi/avvisi aggregati e in esito alla stessa ogni azienda dispone della propria graduatoria. Le graduatorie sono approvate dall'Azienda o Ente incaricato della procedura che ne cura, altresì, la pubblicazione; vengono poi consegnate secondo pertinenza a ciascuna azienda che provvederà al successivo utilizzo.
c) concorsi-avvisi centralizzati unici: un'azienda o ente, bandisce un unico concorso per il medesimo profilo sulla base delle esigenze di una pluralità di aziende. Il bando indica le aziende interessate, il numero complessivo dei posti da coprire con l'indicazione della possibilità dei candidati di esprimere preferenze.
2. La prova d'esame è unica e scritta, unitamente alla valutazione dei titoli. La prova orale deve comportare esclusivamente un approfondimento delle materie inerenti alla disciplina nonché dei compiti connessi alla funzione da conferire con contenuto eminentemente pratico. È consentita la prova da remoto.
3. All'esito della prova d'esame è approvata una graduatoria di merito per titoli e punteggi da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato. Prima dello svolgimento della prova d'esame è approvata una graduatoria per soli titoli da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato da impiegare nelle more del completamento delle procedure concorsuali e fino all'immissione in servizio dei vincitori o degli idonei a seguito di scorrimento della graduatoria.
4. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
*66.05. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
*66.06. Malavasi, Girelli, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Componenti le commissioni concorsuali)
1. L'incarico di componente la commissione di concorso per il reclutamento della dirigenza medica e sanitaria si considera attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che l'ha conferito; tale incarico non può essere rifiutato dal dipendente salvo comprovati e gravi motivi personali o casi di incompatibilità previsti dalla legge. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di componente della commissione esaminatrice.
2. L'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alla parte «che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali» non si applica alla dirigenza sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.
3. I componenti le commissioni sono sorteggiati tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello e i dirigenti responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione.
**66.07. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
**66.08. Girelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Bilancio di sostenibilità per le aziende sanitarie pubbliche)
1. Le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le aziende ospedaliere universitarie (AOU) e ogni altra azienda del Servizio sanitario nazionale sono tenute a predisporre, con cadenza annuale, un bilancio di sostenibilità che riporti in modo dettagliato e trasparente gli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dalla loro attività.
2. Il bilancio di sostenibilità deve essere redatto conformemente ai principi internazionalmente riconosciuti, come gli standard del Global Reporting Initiative (GRI) o, in alternativa, quelli dell'International Integrated Reporting Council (IIRC), adattati alle specificità del settore sanitario pubblico. La rendicontazione deve includere almeno i seguenti aspetti:
a) efficienza nella gestione delle risorse finanziarie, investimenti, costi e benefici per la comunità;
b) politiche per il personale, sicurezza sul lavoro, qualità delle cure e servizi erogati, accessibilità e inclusione;
c) consumo di risorse energetiche, gestione dei rifiuti, emissioni di CO2, politiche di approvvigionamento sostenibile.
3. Il bilancio di sostenibilità deve essere pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, essere reso disponibile sui siti istituzionali delle aziende sanitarie e trasmesso agli organi di vigilanza competenti. Dev'essere facilmente accessibile ai cittadini e ai principali stakeholder, inclusi i lavoratori, le associazioni di pazienti e i fornitori.
4. Le aziende sanitarie dovranno garantire la revisione e la certificazione del bilancio di sostenibilità, garantendo l'accuratezza dei dati riportati e la conformità agli standard adottati.
5. L'obbligo del bilancio di sostenibilità si inserisce in una logica di miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi, all'incremento dell'efficienza operativa e all'innovazione. Le aziende sanitarie dovranno identificare azioni correttive e strategie per migliorare costantemente il proprio impatto economico, sociale e ambientale.
66.09. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis
(Misure per la tutela della salute da rischi connessi all'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche).
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, è istituita, presso il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, di seguito denominate PFAS, composta da:
a) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della salute;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro delle imprese e del made in Italy;
c) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) un esperto in materia previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
f) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
g) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
h) un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
k) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;
l) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della salute o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
3. La commissione di cui al comma 1 provvede a:
a) promuovere, con il supporto di ISPRA, la mappatura e il monitoraggio sulla presenza di sostanze PFAS nel territorio e nella rete idrica;
b) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di monitoraggio e bonifica;
c) individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
d) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi delle sostanze PFAS;
e) stabilire i criteri per il risarcimento dei danni da contaminazione delle sostanze PFAS ai sensi del comma 6.
f) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida e metodologie tecniche per gli interventi di prevenzione e bonifica.
4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
5. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente disposizione che trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Ai cittadini che hanno subito danni dalla contaminazione di sostanze PFAS è riconosciuto, nei limiti stabiliti dal presente comma, il risarcimento economico per il danno biologico causato dalle sostanze PFAS. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare alla ASL competente per territorio entro novanta giorni dall'emanazione, attraverso un decreto del Ministero della salute, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera e) del comma 5. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 7.
7. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per le misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalle sostanze PFAS, con dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime delle sostanze PFAS in favore di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie correlate alla contaminazione dai composti poli e perfluoroalchilici. Il Ministero del lavoro provvede, con proprio decreto, ad individuare criteri e modalità di erogazione delle risorse ai lavoratori interessati.
9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 8 è a carico del bilancio dello Stato ed è determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 113 milioni per l'anno 2025, di 193 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
66.010. Barzotti, Quartini, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Agenzia nazionale per la salute unica)
1. È istituita l'Agenzia nazionale per la salute unica (Agenzia One Health), Ente pubblico di rilievo nazionale, che opera sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della salute e del relativo Dipartimento.
2. L'Agenzia One Health è un organo tecnico – scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e supporto in favore del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome e delle organizzazione internazionali.
3. L'Agenzia, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ha sede in Teramo, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale». Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche per la salute umana, animale e dell'ecosistema.
4. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. Tali organi sono nominati con decreto del Ministro della salute. Detto decreto disporrà anche in merito allo stato giuridico del personale.
5. All'Agenzia competono i seguenti compiti e funzioni: a) coordinare programmi di sorveglianza epidemiologica per identificare tempestivamente minacce alla salute pubblica provenienti da malattie zoonotiche o da altre emergenze sanitarie; b) promuovere la ricerca scientifica multidisciplinare sulle malattie trasmissibili tra animali ed esseri umani; c) sviluppare piani e strategie per la prevenzione, il controllo e la gestione delle malattie zoonotiche; d) fornire supporto tecnico e consulenza alle autorità competenti in materia di sanità pubblica, sicurezza alimentare e tutela ambientale; e) promuovere la formazione e l'educazione in materia di One Health rivolte a professionisti della salute, ricercatori e pubblico in generale; f) collaborare con organismi nazionali e internazionali per lo scambio di informazioni e l'implementazione di azioni congiunte nel contesto della salute One Health. In tale veste, l'Agenzia One Health è responsabile nazionale dello studio, programmazione, sviluppo, coordinamento, integrazione e monitoraggio dell'approccio One Health, riconosciuto ufficialmente dal Ministero della salute italiano, dalla Commissione europea e dal Quadripartito composto da: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Environment Programme (UNEP), World Health Organization (WHO) e World Organisation for Animal Health (WOAH).
6. Rientrano tra le competenze dell'Agenzia le questioni connesse al farmaco veterinario, al benessere animale, alla ricerca veterinaria, alla valutazione del rischio in sicurezza alimentare, all'educazione alimentare e alla promozione di corretti stili di vita in relazione al benessere delle persone e agli ecosistemi.
7. Con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», le cui competenze transitano alla medesima Agenzia.
8. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto istitutivo dell'Agenzia One Health, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia, per l'espletamento delle proprie funzioni si organizzi in strutture amministrative e tecnico scientifiche.
9. Agli oneri derivanti dai maggiori costi relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia, complessivamente valutati in 3.800.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.011. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per l'assunzione di personale sanitario)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «sanitario» è sostituita dalle seguenti: «del servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2» sono soppresse;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per consentire alle regioni e alle province autonome di indirizzare e coordinare la spesa dei propri enti del servizio sanitario e al fine, in particolare, di garantire l'applicazione di standard minimi di personale omogenei presso tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla predetta metodologia»;
d) al comma 3 dell'articolo 5, le parole da: «Fino all'adozione» fino a: «al comma 2» sono soppresse.
*66.012. Pella, Cannizzaro.
*66.013. Manes.
*66.014. Panizzut, Loizzo, Lazzarini, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Valorizzazione dei professionisti del ruolo sanitario e socio-sanitario)
1. Al fine di valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche considerando le attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le predette risorse potranno essere distribuite tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.
**66.015. Pella, Cannizzaro.
**66.016. Manes.
**66.017. Panizzut, Loizzo, Lazzarini, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis
(Riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa anche attraverso il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, anche alla luce dell'assetto complessivo dell'assistenza territoriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri condivisi a livello nazionale per il raggiungimento in forma singola o associata, a pena di decadenza dall'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, dei valori soglia di prestazioni, ai fini dell'adeguamento della rete delle strutture di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, favorendo il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali, quali in particolare i contratti di rete, che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento, in coerenza con l'assetto dell'assistenza territoriale.
2. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2024 di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è differito di dodici mesi.
66.018. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa e contestualmente di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria complementare rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, possono essere istituiti fondi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie e assistenziali, sia compresi, che non compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione “fondo sanitario”. Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi sanitari sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi sanitari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.
4. I fondi sanitari sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.
5. La vigilanza sull'attività dei fondi sanitari è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della salute, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi sanitari, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi sanitari, con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.
6. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.
7. Il decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008 e il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009 sono abrogati. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.».
66.019. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica» sono inserite le seguenti: «, veterinaria e sanitaria».
*66.021. Pella, Cannizzaro.
*66.022. Manes.
*66.023. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Incremento del limite di spesa delle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti dell'Area Sanità)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 218 è inserito il seguente:
«218-bis. Per le finalità di cui al comma 218, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è incrementato del 25 per cento il limite di spesa di cui all'articolo 89, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità — triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024.».
**66.024. Pella, Cannizzaro.
**66.025. Manes.
**66.026. Panizzut, Loizzo, Lazzarini, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Incremento del limite di spesa delle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti dell'Area Sanità)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 218, è inserito il seguente:
«218-bis. Per le finalità di cui al comma 218, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è incrementato del 25 per cento il limite di spesa di cui all'articolo 89, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024. Alle prestazioni aggiuntive svolte oltre il limite stabilito dalla norma di cui al periodo precedente non si applica il regime fiscale di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.».
*66.027. Pella, Cannizzaro.
*66.028. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, dopo le parole: «rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213» sono inserite le seguenti: «comprese quelle eventualmente richieste per l'effettuazione dei servizi di guardia notturna, di cui al comma 6 dello stesso articolo».
**66.029. Manes.
**66.030. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**66.031. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Imposta sostitutiva per il trattamento accessorio del personale sanitario)
1. I compensi erogati per gli emolumenti che afferiscono al trattamento economico delle voci per indennità di specificità infermieristica, indennità di tutela del malato, indennità per particolari condizioni di lavoro e indennità per operatività nel pronto soccorso svolte dagli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.032. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Soppressione del payback dispositivi medici)
1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i commi 9 e 9-bis sono abrogati.
2. I provvedimenti regionali e provinciali emanati sulla base di quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono annullati.
66.033. Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della salute, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:
a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;
b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;
c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.
1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.»;
c) al comma 4, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «complessivi per gli anni 2024 e 2025.».
d) il comma 5 è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*66.035. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*66.036. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della salute, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:
a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;
b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuovere l'attività di ricerca;
c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.
1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito d'imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.»;
c) al comma 4, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «complessivi per gli anni 2024 e 2025.»;
d) il comma 5 è soppresso.
66.037. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure per la gestione del rischio amianto)
1. Al fine di potenziare i servizi di sensibilizzazione, divulgazione scientifica e informazione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende e dei cittadini sulla gestione del rischio amianto, allo Sportello Amianto Nazionale è assegnato un contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.038. Molinari, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani, Barabotti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui per l'attività di monitoraggio dei registri delle protesi impiantabili gestiti dall'Istituto superiore di sanità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.040. Lovecchio, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento di future iniziative normative volte a implementare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5 milioni;
2026: -5 milioni;
2027: -5 milioni.
66.041. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo per la malattia di Parkinson)
1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per la malattia di Parkinson», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale cronicità, di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 15 settembre 2016, per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore della malattia di Parkinson, nonché all'aggiornamento delle linee guida per la malattia di Parkinson.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*66.043. Patriarca, Cappellacci, Benigni, Pella, Cannizzaro.
*66.044. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
*66.045. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di protesi oncologiche)
1. Al fine di contribuire al pieno recupero delle funzionalità di vita e attività sociali dei pazienti operati per tumori maxillo-facciali nel caso in cui la ricostruzione chirurgica non possa garantirne la piena realizzazione, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di 500.000 euro, che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione delle protesi facciali, a valere sulle risorse di cui all'articolo 47, comma 1.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di utilizzo ed erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: 1.302 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 1.302,5 milioni di euro per l'anno 2025.
66.046. Bonetti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
1. All'articolo 7, comma 1-septies, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «presidente dell'ordine dei medici» sono sostituite dalle seguenti: «presidente dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri»;
b) le parole: «una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale» sono sostituite dalle seguenti: «una sezione speciale dell'albo dei medici e una sezione speciale dell'albo degli odontoiatri alle quali»;
c) dopo le parole: «professione medica» sono inserite le seguenti: «o odontoiatrica».
66.047. Schullian, Gebhard, Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di appalto dei servizi sanitari)
1. All'articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 21 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.048. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione, ricerca e riabilitazione visiva)
1. Al fine di sostenere campagne di prevenzione della cecità, nonché attività di ricerca e riabilitazione visiva sull'intero territorio nazionale, all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per iniziative di prevenzione e visite oculistiche a favore dei cittadini a rischio di patologie oculari permanenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*66.049. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*66.050. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Sensibilizzazione prevenzione malattie sessualmente trasmissibili)
1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'implementazione di attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
2. Il Ministero della salute è incaricato di definire l'impiego delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.500.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
66.051. Scarpa.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, all'articolo 4-ter, comma 1, primo periodo, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. Per sopperire alla carenza di organico nelle strutture sanitarie, all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2027».
66.052. Bof.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Definizione della tariffa di rimborso e del prezzo dei dispositivi medici)
1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di definire il prezzo limite di vendita al quale un dispositivo medico può essere venduto e supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario. La definizione del prezzo limite di vendita si basa sulle valutazioni HTA prodotte da Agenas secondo le procedure e i metodi previsti dal programma nazionale HTA dispositivi medici. Il prezzo limite di vendita viene definito in relazione ai miglioramenti attesi in termini dei benefici clinici, impatto economico-organizzativo e etico-sociale e legale, prezzi di prodotti o servizi comparabili, volumi di vendita pianificati o osservati, condizioni di utilizzo previste ed effettive.».
66.053. Gardini, Malagola.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Tavolo ricognitivo finanziamenti per il Polo ospedaliero di Siracusa)
1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del presidente della Regione Siciliana e del sindaco della città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi trenta giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
66.054. Barbagallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono aggiunte le seguenti: «e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero».
66.055. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Contributo in favore della «Casa di Leo» per l'ospitalità dei familiari dei pazienti pediatrici)
1. È autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro, per l'anno 2025, a favore dell'associazione «La Casa di Leo» che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
66.056. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini)
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
66.057. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
1. Per gli anni 2025 e 2026 al Ministero della salute è destinato un contributo annuo di 2 milioni di euro per la realizzazione, in accordo con le regioni, su tutto il territorio nazionale di campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica.
66.058. Montaruli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Poteri sanzionatori dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in materia di pubblicità sanitaria)
1. L'inosservanza delle disposizioni per il contrasto della pubblicità sanitaria ingannevole, di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comporta, a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli Albi degli Ordini delle professioni sanitarie, nonché a carico del proprietario del mezzo o del sito internet di diffusione o di destinazione, con l'esclusione di campagne di prevenzione informative con qualsiasi mezzo diffuse, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo pari al 10 per cento del valore della campagna promozionale e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione, a euro 10.000.
2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indipendentemente dal mezzo con cui la pubblicità di cui al comma 1 è effettuata.
3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati all'AGCOM per sostenere le spese di ampliamento delle competenze previste dall'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
66.059. Panizzut, Barabotti, Cattoi, Frassini, Lazzarini, Loizzo, Matone, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di videosorveglianza)
1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del citato personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025, 180 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
66.060. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Proroga screening HCV)
1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e per il 2025, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In via sperimentale, per l'anno 2025, lo screening di cui al comma 1 è garantito ai nati negli anni dal 1948 al 1989».
66.061. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 15 settembre 2023, n. 130)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «tredici membri» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette membri»;
b) alla lettera c), le parole: «sei medici» sono sostituite dalle seguenti: «otto medici»;
c) alla lettera d), le parole: «due rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti».
2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la composizione dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.
66.062. Cavandoli, Montemagni, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Proroga delle graduatorie in ambito sanitario)
1. In deroga all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'efficacia delle graduatorie in corso di validità, approvate per il reclutamento dei medici, degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
2. Agli oneri, anche amministrativi, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.063. Sottanelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 240 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la lettera b) è soppressa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
66.064. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Potenziamento delle misure per la prevenzione del randagismo)
1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare il fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2025-2026, per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281. Tale cifra è destinata alla realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di sterilizzazione per il controllo del randagismo da parte degli enti locali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -3.000.000;
2026: -3.000.000;
2027: -3.000.000.
66.065. Zanella, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Monitoraggio sanitario dell'inquinamento atmosferico)
1. Il Servizio sanitario nazionale promuove l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 con riferimento alle patologie con accertata evidenza ad esposizione ambientale. Per le finalità di cui al precedente periodo si autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al comma 1, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
66.066. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Di Lauro.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni concernenti l'installazione di cartelli informativi)
1. All'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private, sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informano delle disposizioni previste dal decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, e delle relative sanzioni.
2. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119,5 milioni.
66.067. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo per la creazione e la gestione di comunità socio-sanitarie per neonati e bambini in stato di affido o adozione affetti da patologie ad alta complessità assistenziale).
1. Al fine di potenziare le strutture dedicate all'assistenza e cura di minori in stato di affido o adozione con patologie ad alta complessità assistenziale, è istituito un Fondo destinato alla realizzazione e alla gestione di comunità socio-sanitarie per neonati e bambini in stato di adozione o affido affetti da patologie ad alta complessità, con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione e gestione di strutture di accoglienza volte a garantire assistenza qualificata a minori affetti da gravi patologie, malformazioni, con disabilità medie e gravi, riducendo il sovraccarico delle strutture ospedaliere di rianimazione pediatrica e offrire ai familiari sostegno nella cura.
3. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di selezione dei progetti, le tipologie di strutture volte ad accogliere i minori, la ripartizione del fondo, le modalità di verifica e monitoraggio della rendicontazione annuale da parte delle strutture beneficiarie, nonché i criteri di selezione di un'equipe multidisciplinare da impiegare presso dette strutture formata da professionisti sanitari quali infermieri, psicologi, fisioterapisti e logopedisti.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
66.068. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti nell'isola di Lampedusa)
1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti nell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro una tantum per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro.
66.069. Quartini, Morfino, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza)
1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nelle isole minori, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.
2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.
3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.
4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 3 milioni per l'anno 2025, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 117 milioni di euro.
66.070. Quartini, Carmina, Morfino, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti nelle isole minori)
1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.
2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2025, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro.
66.071. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure per preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale)
1. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti 115 milioni di euro.
66.072. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Contributo a sostegno delle associazioni ADMO, AIPAMM e AIMAC)
1. Al fine di sostenere le attività di promozione sociale, divulgazione scientifica e informativa delle associazioni, è riconosciuto un contributo di 100.000 euro per l'anno 2025 per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione donatori di midollo osseo (ADMO), Associazione italiana pazienti con malattie mieloproliferative (AIPAMM) e Associazione italiana malati di cancro (AIMAC).
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119,7 milioni.
66.073. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente articolo:
Art. 66-bis:
(Modificazioni all'articolo 4, comma 8-septies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215)
1. All'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguente: «fino al 31 dicembre 2025».
66.074. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modificazioni all'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)
1. All'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono soppresse.
*66.075. Loizzo, Ottaviani.
*66.084. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
*66.085. Girelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Inail)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20.251.542,09 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.076. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela, la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile)
1. Al fine di favorire la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile, nonché di garantire maggiore accessibilità alle misure di prevenzione sanitaria e igieniche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per la tutela, la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2027.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono all'istallazione di distributori gratuiti di profilattici e prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, 198 milioni di euro per l'anno 2026, 198 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
66.077. Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, si modifica il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, al fine di determinare la soglia della quota di risorse che i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono vincolare per l'erogazione di prestazioni ai propri assistiti, al netto delle spese gestionali, in misura non inferiore a una percentuale individuata rispetto all'ammontare complessivo dei contributi annualmente dovuti ai fondi e agli enti, casse e società di mutuo soccorso medesimi dagli iscritti. Il decreto del Ministro della salute stabilisce, altresì, le disposizioni attuative della presente disciplina.».
66.078. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene modificato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, al fine di integrare le prestazioni per la cui erogazione gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono vincolare almeno il 20 per cento delle proprie risorse, includendovi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ulteriori prestazioni sanitarie per persone non autosufficienti, prestazioni soggette al pagamento del ticket sanitario, prestazioni erogabili in regime di libera professione intramoenia, l'acquisto di farmaci.».
66.079. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, viene modificato il decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022, al fine di eliminare il riferimento all'onere di trasmissione dei dati al cruscotto dei fondi sanitari integrativi come condizione per l'iscrizione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni all'Anagrafe dei fondi sanitari».
66.080. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure in materia di tetto di spesa per il personale sanitario)
1. Al tetto di cui al primo periodo dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non concorrono gli emolumenti erogati dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per prestazioni aggiuntive volte all'abbattimento delle liste d'attesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
66.081. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i medici Inail)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, estende ai medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Per l'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa annua di euro 20.251.542,09 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
66.082. Rizzetto.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/90, lo Stato riconosce un indennizzo in favore dei soggetti interessati nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini della fruizione del diritto di cui al comma 1, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Non possono partecipare alle procedure di cui al comma 1 coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondate sull'assunto della equipollenza di fatto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.083. Nazario Pagano, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 67.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 67.
(Interventi in materia di premi di produttività)
1. I premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con decreto di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa non concorrono alla formazione del reddito entro il limite di importo complessivo di 6000 euro lordi.
2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 4.000 milioni di euro.
67.1. Marattin.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 67.
(Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa)
1. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, i premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono soggetti a tassazione ordinaria. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate ad alimentare un fondo finalizzato alla riduzione delle aliquote sugli importi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la riduzione delle aliquote di cui al comma 1.
67.2. Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, alle imprese e ai lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e il montaggio di pneumatici ricostruiti.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario.
3. La fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
67.03. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, alle imprese e ai lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e il montaggio di pneumatici ricostruiti.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa di 12 milioni di euro annui.
3. La fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 12 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 108 milioni per l'anno 2025, di 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
67.04. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Agevolazione tributaria per i proventi reinvestiti nell'attività professionale dalle persone fisiche esercenti arti e professioni)
1. Non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo, nella misura del 50 per cento, i proventi delle persone fisiche esercenti arti e professioni percepiti nell'anno precedente che siano reinvestiti nell'attività professionale svolta, a condizione che gli investimenti siano effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. L'agevolazione di cui al presente comma non spetta qualora la quota dei proventi di cui al primo periodo sia utilizzata per finalità diverse dal finanziamento dell'attività svolta.
2. Ai sensi della presente legge, rientrano nell'agevolazione di cui al comma 1 anche gli investimenti effettuati per la digitalizzazione degli studi e ricerche, l'ammodernamento delle attrezzature informatiche e no, la formazione del lavoratore autonomo o del professionista e dei rispettivi dipendenti e collaboratori.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi o, su opzione del contribuente, in rate di pari importo, nel limite massimo di dieci periodi di imposta successivi a quello dell'effettuazione dell'investimento, da versare contestualmente al saldo delle imposte sui redditi. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi agli investimenti, anche previsti da norme regionali, comunque definiti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della medesima legge.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati nel limite massimo in 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 ottobre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui al presente comma, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finali, pari a quanto indicato nel medesimo comma.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
67.05. De Bertoldi, Steger.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Agevolazione fiscale per i redditi di capitale derivanti da investimenti delle persone fisiche a sostegno dell'economia reale)
1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e di stimolare la crescita economica nazionale, i redditi previsti all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate nei propri conti correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1, comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del 12,5 per cento.
2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 ottobre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui al presente comma, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finali, pari a quanto indicato nel medesimo comma.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
67.06. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Partecipazione in capitale aziende settore moda)
1. Limitatamente alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) che acquistano nel periodo d'imposta 2025 una partecipazione al capitale, di almeno il 20 per cento e comunque nel limite del 50 per cento, di aziende del settore con un massimo di cento dipendenti, in difficoltà economico finanziaria, ai sensi degli orientamenti comunitari (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), ovvero, di imprese con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01), si applica l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i tre anni successivi all'acquisto della relativa quota.
2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 8 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
67.07. Furgiuele, Barabotti, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Fondo per il rinnovo del parco autoattrezzature per l'assistenza, la manutenzione, la riparazione e la revisione dei veicoli)
1. Al fine rinnovare il parco autoattrezzature è istituito, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per incentivare l'acquisto di autoattrezzature evolute, digitali e sostenibili in sostituzione di autoattrezzature di età superiore a 10 anni, da parte delle imprese di assistenza, manutenzione, riparazione e revisione dei veicoli.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 10 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto previo ritiro dell'attrezzatura sostituita.
3. Il contributo di cui al comma 2 non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 2.000 euro per ciascun acquisto ed è concedibile unicamente per le autoattrezzature acquistate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi da 1 a 3. Il decreto disciplina e individua, in particolare:
a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 1;
b) i requisiti minimi e le caratteristiche che le autoattrezzature acquistate dai beneficiari devono possedere;
c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
d) le cause di decadenza e revoca del beneficio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
67.08. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per la crescita)
1. A decorrere dall'anno 2025, gli utili reinvestiti nella attività di impresa concorrono alla formazione della base imponibile al 50 per cento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 1.000 di euro a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti della dotazione di cui al precedente periodo, secondo criteri e modalità definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
67.09. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per la produttività)
1. A decorrere dall'anno 2025, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal datore di lavoro concorrono alla formazione della base imponibile del lavoratore nella misura del 30 per cento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti della dotazione di cui al precedente periodo, secondo criteri e modalità definite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
67.010. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Fondo per i servizi essenziali)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per i servizi essenziali con una dotazione iniziale pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti finalità e importi:
a) per la ricerca scientifica, l'innovazione, il sistema universitario e la formazione post-universitaria, nella misura di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) per il funzionamento delle prefetture, l'ordine pubblico e la sicurezza, il corpo dei vigili del fuoco, la prevenzione del rischio e il soccorso pubblico, le vittime dell'usura, nella misura di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
c) per la tutela e gestione delle risorse idriche, la prevenzione del rischio idrogeologico, la difesa del suolo e le infrastrutture energetiche, nella misura di 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
d) per le infrastrutture pubbliche, la logistica, la sicurezza stradale, l'intermodalità, il trasporto ferroviario e marittimo e la guardia costiera, nella misura di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
e) per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nella misura di 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
f) per la prevenzione, la ricerca e l'innovazione in campo medico, nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
g) per il sistema carcerario, gli edifici di giustizia minorile e gli uffici giudiziari, nella misura di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
h) per le emittenti radio-televisive locali e il pluralismo dell'informazione, nella misura di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
i) per le politiche e la sicurezza sul lavoro, la previdenza obbligatoria e complementare, nella misura di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
l) per l'inclusione delle persone con disabilità, la parità di genere, le attività sportive e giovanili, nella misura di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
67.011. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure a sostegno della filiera industriale della canapa)
1. Al fine di sostenere filiera industriale della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti sul territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio di prodotti e lavorati destinati al consumo tramite combustione o inalazione come succedaneo o surrogato del tabacco»;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) prodotti e lavorati contenenti fiori, infiorescenze e foglie, contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge.»;
c) all'articolo 4, comma 5, dopo la parola: «agricoltore», aggiungere le seguenti: «e del commerciante».
67.012. Magi, Della Vedova.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 68.
Sopprimere i commi da 1 a 4.
68.1. Stefanazzi.
Sopprimere il comma 3.
68.2. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: dai datori di lavoro per il pagamento inserire le seguenti: delle spese di viaggio,;
al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o, alternativamente, che si recano nella sede lavoro utilizzando i mezzi di trasporto pubblico o mezzi propri non inquinanti compresi biciclette e autoveicoli elettrici o a idrogeno;
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dei commi 1 e 2 è quantificato con una somma forfettaria di 0,2 euro per chilometro.
68.3. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
dopo le parole: dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 aggiungere le seguenti: e dai dipendenti il cui contratto a tempo determinato sia trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
dopo le parole: per i primi due anni dalla data di assunzione inserire le seguenti: o dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
al comma 4, dopo le parole: la data di assunzione inserire le seguenti: o la data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
68.4. Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 5, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 2.000 euro e le parole 2.000 euro con le seguenti: 4.000 euro.
Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi pari a 348,2 milioni per l'anno 2025, 372,4 milioni di euro per l'anno 2026, 370,6 milioni di euro per l'anno 2027, 25 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
68.5. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'incremento del limite complessivo a 2.000 euro opera anche a favore dei lavoratori con disabilità e dei relativi caregiver familiari.
68.6. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Concorrono a formare il reddito solo le somme eccedenti il limite complessivo di cui al comma 5.
68.7. Giagoni, Caparvi, Giaccone, Nisini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
6-ter. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
6-quater. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
68.8. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 51, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
c) Ai fini del presente comma è autorizzata come limite massimo, una spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
68.9. Steger.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 51, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
68.10. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle misure assunte dal datore di lavoro in attuazione del «Codice di autodisciplina di imprese responsabile in favore della maternità». Ai relativi fondi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68.11. Lupi, Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I benefici di cui al comma 1, si applicano anche alle misure assunte dal datore di lavoro in attuazione del Codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternità.
6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, è autorizzata la spesa come limite massimo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2025, 2026 e 2027.
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 120 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
68.12. Cesa.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali per i lavoratori del turismo)
1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli alloggi locati dai dipendenti delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, assunti durante il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 con i contratti di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che risiedono a oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria opera e che, nell'anno precedente, siano stati titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del presente articolo rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi pari a 448,2 milioni di euro per l'anno 2025, 510,4 milioni di euro per l'anno 2026, 570,6 milioni di euro per l'anno 2027, 450 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
68.01. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali per i lavoratori del turismo)
1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli alloggi locati dai dipendenti delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, che siano stati assunti durante il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 con i contratti di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e che risiedono a oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria opera e che nell'anno precedente siano stati titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del presente articolo rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 22,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 8,3 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 97,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 191,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
68.02. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali per i lavoratori del turismo)
1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli alloggi locati dai dipendenti delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, assunti durante il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 con i contratti di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che risiedono a oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria opera e che, nell'anno precedente, siano stati titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del presente articolo rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
68.03. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali per i lavoratori del turismo)
1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli alloggi locati dai dipendenti delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, assunti durante il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 con i contratti di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che risiedono a oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria opera e che, nell'anno precedente, siano stati titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del presente articolo rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
*68.04. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*68.05. Gnassi, Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«7. La deduzione delle spese per prestazioni di lavoro del datore di lavoro per le lavoratrici con figli fino al compimento del terzo anno di età di ciascuno di essi è incrementata del 10 per cento in ragione di ogni figlio. A tal fine è autorizzata, come limite massimo, la spesa di 120 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge,.
68.06. Cesa.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure di favore per il rientro al lavoro delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori)
1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-quater) è inserita la seguente:
«f-quinquies) i beni, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti con la finalità di agevolare il rientro al lavoro degli stessi dopo periodi di congedo di cui agli articoli 20, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro 24 mesi dalla nascita del figlio;».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121 della presente legge.
68.07. Morgante.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis
(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale).
1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
2. All'articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);» sono aggiunte le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».
68.08. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Cessione gratuita e solidale del welfare aziendale).
1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di utilità sociale riconosciuti loro dal datore di lavoro ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, agli enti destinatari del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, accreditati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, al Servizio sanitario nazionale, alla Protezione civile italiana, nonché in forma anonima a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che abbiano particolari esigenze di cura proprie o dei familiari con essi conviventi. Le particolari esigenze di cura sono indicate ed accertate dal datore di lavoro il quale, per le medesime finalità, può destinare tutte o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di utilità sociale riconosciute ai lavoratori ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, qualora il loro controvalore complessivamente attribuito ai lavoratori risulti non esaurito dagli stessi al termine del periodo di validità del piano di welfare aziendale che li preveda e qualunque sia la fonte istitutiva dello stesso.».
68.09. Malagola, Coppo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Incentivi per la cardioprotezione nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per la cardioprotezione nei luoghi di lavoro, con dotazione pari a 59,5 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, per gli anni dal 2025 al 2029, secondo quanto stabilito dal comma 4.
2. Alle imprese che, a decorrere dall'anno 2025, sottoscrivono contratti di leasing per la dotazione di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA) nei luoghi di lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il canone di leasing e dei servizi accessori di manutenzione e controllo inclusi nel contratto, fino a un massimo di 750 euro annui. Il credito d'imposta è riconosciuto per la durata del contratto di leasing, fino a un massimo di cinque anni. Il credito non è cumulabile con altri incentivi previsti a livello nazionale o regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
3. Per accedere al beneficio di cui al comma 2, i datori di lavoro presentano apposita istanza, allegando la documentazione relativa al contratto di leasing, comprensiva dei dettagli sui servizi di manutenzione e controllo inclusi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
68.010. Sottanelli, Bonetti.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di promuovere la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per incentivare programmi di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, con dotazione pari a 50 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3.
2. Alle imprese che, a decorrere dall'anno 2025, sottoscrivono con aziende e istituzioni sanitarie pubbliche e private contratti per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute. Il credito non è cumulabile con altri incentivi previsti a livello nazionale o regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
3. Per accedere al beneficio di cui al comma 2, i datori di lavoro presentano apposita istanza, allegando la documentazione relativa al contratto stipulato, comprensiva dei dettagli sulle prestazioni erogate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
68.011. Bonetti.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Disposizioni in materia contributiva)
1. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione dell'attività editoriale impegnata nel contrasto mediatico all'illegalità e alla criminalità organizzata ovvero dedita ad una costante diffusione mediatica connessa alla tutela dell'ambiente o alla lotta contro ogni forma di discriminazione che pregiudica la parità di trattamento tra le persone, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti editoriali, finalizzati a perseguire i predetti obiettivi, attraverso l'erogazione di contributi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, le imprese editrici con meno di 15 dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e, in particolare, le imprese costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto dai medesimi enti.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere i contributi per una sola testata.
4. Ai soggetti di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
5. Per i soggetti di cui al comma 2, che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
68.012. Orrico, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caso.
ART. 69.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sostituire le parole: di strutture turistico-alberghiere con le seguenti: delle aziende della filiera horeca;
b) al comma 1, sostituire le parole: turistico, ricettivo e termale con le seguenti: della distribuzione e degli esercizi horeca e in quello turistico e termale;
c) al comma 1 dopo le parole: legge del 25 agosto 1991, n. 287 aggiungere le seguenti: ai lavoratori delle aziende della filiera horeca, ivi incluse le aziende di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e di fornitura di servizi per la filiera horeca,.
Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
69.1. Squeri, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, dopo le parole: ivi compresi gli stabilimenti termali aggiungere le seguenti: , gli stabilimenti balneari, le imprese del turismo all'aria aperta, i locali notturni e d'intrattenimento, i bus turistici, gli impianti di risalita ed esercenti funiviari, i parchi divertimento, i porti turistici, le fiere e il comparto congressuale.
*69.2. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*69.3. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, dopo le parole: ivi compresi gli stabilimenti termali aggiungere le seguenti: , gli stabilimenti balneari, le imprese del turismo all'aria aperta, i locali notturni e d'intrattenimento, i bus turistici, gli impianti di risalita ed esercenti funiviari, i parchi divertimento, i porti turistici, le fiere e il comparto congressuale.
Conseguentemente a tal fine è autorizzata la spesa, come limite massimo, di euro 50 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
69.4. Steger.
Al comma 1, dopo le parole: ivi compresi gli stabilimenti termali aggiungere le seguenti: , gli stabilimenti balneari, le imprese del turismo all'aria aperta, i locali notturni e d'intrattenimento, i bus turistici, gli impianti di risalita ed esercenti funiviari, i parchi divertimento, i porti turistici, le fiere e il comparto congressuale.
Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
69.5. Pietrella, Matera.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 30 settembre 2025 con le parole: 31 dicembre 2025;
b) dopo la parola: termali aggiungere le parole: nonché ai lavoratori del settore della panificazione.
69.6. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, dopo le parole: inclusi gli stabilimenti termali, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori del settore dell'allestimento di eventi e manifestazioni fieristiche,.
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 121.
69.7. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, dopo le parole: inclusi gli stabilimenti termali, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori del settore dell'allestimento di eventi e manifestazioni fieristiche,.
69.8. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la stabilità occupazionale, di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro e di sostenere la competitività dell'industria nel settore cartario, per le prestazioni di lavoro in turni notturni e domenicali per i lavoratori a ciclo continuo di sette giorni su sette, viene applicata l'aliquota d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento per le ore di lavoro prestate nel turno notturno e nel turno domenicale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
69.9. Dell'Olio, Carmina, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «indipendentemente dalla loro prevedibilità da parte delle imprese o dei lavoratori.».
69.01. Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
1. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (spese per prestazioni di lavoro), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La deduzione delle spese di cui al comma 1 del datore di lavoro per lavoratrici con figli, dal concepimento fino al compimento del terzo anno di ciascuno di essi, è incrementata del 10 per cento in ragione di ogni figlio. A tal fine è autorizzata la spesa, come limite massimo, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
69.02. Cesa.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Qualificazione del lavoro portuale)
1. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alinea, le parole: «dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»;
b) alla lettera a), le parole: «2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente» sono sostituite con le seguenti: «3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale»;
c) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
69.03. Frijia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 70.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Delle disposizioni appena menzionate beneficiano anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
70.1. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Delle disposizioni appena menzionate beneficiano anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 750 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
70.2. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Delle disposizioni appena menzionate beneficiano anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.
70.3. Bonetti.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
70.4. Soumahoro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'allegato 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica» sono soppresse.
70.5. Cattoi, Frassini, Barabotti, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
70.01. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Misure a favore delle imprese di navigazione che operano con navi minori)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, nel limite del 25 per cento, alle imprese di navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 agosto 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 229 del 24 settembre 2021.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 19,6 milioni di euro a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 19,6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 100,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
70.018. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Misure a favore delle imprese di navigazione che operano con navi minori)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, nel limite del 25 per cento, alle imprese di navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 agosto 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 229 del 24 settembre 2021.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 19,6 milioni di euro a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 19,6 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
70.02. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Incentivi per lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale)
1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione», la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
70.03. Tenerini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. L'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è modificato come segue:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.»
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
70.04. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. I commi 3-septies, 3-octies e 3-novies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le AdSP, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.
3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo».
70.05. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
70.06. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Detassazione degli incrementi contrattuali)
1. Per gli anni 2025 e 2026, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
70.07. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Trasferimento generazionale delle competenze nel settore Moda)
1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di apprendistato.
2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.
70.08. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 26 milioni di euro per l'anno 2026 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, 26 milioni di euro per l'anno 2026 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 174 milioni di euro per l'anno 2026 e di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
70.09. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Welfare aziendale)
1. A partire dal periodo d'imposta 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
2. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. In caso di superamento nel corso del periodo di imposta dei limiti previsti ai commi precedenti, concorre alla formazione del reddito solo la relativa parte di importo eccedente.
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
70.010. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria).
1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a 1000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
70.011. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale).
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter è sostituito dal seguente:
«11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2025-2026, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per l'anno 2026, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.»
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70.012. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Aiuto alla patrimonializzazione delle imprese).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
a) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, è abrogato;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari rispettivamente a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede ai sensi del comma 3.
3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate rispettivamente pari a 4.820,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
70.013. Peluffo, Merola, Gnassi, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle società)
1. Per rilanciare gli investimenti, promuovere la produttività delle imprese e favorire forme di contrattazione aziendale in grado di determinare benefici economici per i lavoratori, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 22 per cento nel caso in cui esse reinvestano almeno il 70 per cento degli utili nell'attività di impresa, destinandone almeno il 30 per cento ad investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di welfare aziendale.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati gli investimenti eleggibili ai fini del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 120 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per quanto attiene alla somma di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70.014. Bonetti, Benzoni.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Misure di sostegno per le imprese del canale ho.re.ca.)
1. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca., in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2025 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca. ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica.
2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
70.015. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Disposizioni in materia nuove assunzioni da parte di imprese del canale ho.re.ca.)
1. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca., in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2025, 2026 e 2027 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca. ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica.
2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
70.016. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Riapertura termini affrancamento dell'avviamento da operazioni straordinarie per incertezza COVID-19)
1. Per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2024. La deduzione avverrebbe a decorrere dall'esercizio successivo al quale avviene il versamento.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari 20 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
70.017. Faraone, Del Barba, Gadda.
ART. 71.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, al comma 2 dell'articolo 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) agli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi e/o assegnati, alla data del 1° gennaio 2021, al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.».
1-ter. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di servizio» sono soppresse;
b) il terzo comma è abrogato.
71.1. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «contenimento del» con le seguenti: «contrasto al».
*71.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*71.3. Bonelli, Grimaldi.
Al comma 2, dopo le parole: al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, inserire le seguenti: ivi compresi quelli relativi all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza,.
71.4. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nelle more dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo, per la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026 e per la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 250 milioni per l'anno 2025 e 250 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quater. Le eventuali maggiori entrate rispetto a quelle iscritte a bilancio derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della presente legge affluiscono al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
71.5. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quinto periodo, dopo le parole «al fine di acquisire immobili», sono aggiunte le seguenti: «di proprietà pubblica e privata»;
b) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014», sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2025, 2026 e 2027» e dopo le parole: «fondi di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014», sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2025, 2026 e 2027» e dopo le parole: «sottoscrizione di quote dei fondi di cui» sono aggiunte le seguenti: «al comma 1 destinati ad investire anche direttamente al fine di acquisire immobili di proprietà pubblica o privata in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni e ai fondi di cui».
*71.6. Pella, Cannizzaro.
*71.7. Cattaneo, Casasco, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente:
«1-sexies) locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Alla Tabella A, Parte III (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-duodevicies sono eliminate le parole: “e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008”.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
71.8. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», Allegato IV alla Parte Seconda, punto 8, lettera a), dopo la parola: «abitati» sono aggiunte le seguenti: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».
71.9. Pittalis, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In attuazione all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, è destinato il 15 per cento delle risorse dell'ammontare complessivo del piano a favore di interventi da realizzarsi sulle isole Sicilia e Sardegna, proporzionalmente al numero degli abitanti che ha ciascuna isola.
71.10. Calderone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del rilancio delle politiche abitative di cui al presente articolo, all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:
«I termini convenzionali per la cessione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono imprescrittibili. Il mancato adempimento di collaudo e cessione delle aree entro i termini convenzionali, rende incommerciabili gli immobili legati alla medesima convenzione, fino all'adempimento. Tutte le aree destinate a strade e parcheggi derivate da piani urbanistici o comunque costituenti opera di urbanizzazione funzionale a costruzioni, che siano liberamente aperte al pubblico da almeno 20 anni, sono di diritto acquisite al patrimonio dell'ente territoriale beneficiario dell'uso. Per l'acquisizione è sufficiente una deliberazione motivata dell'organo titolato per legge alle acquisizioni di beni immobili, da registrarsi e trascriversi a cura dello stesso e senza alcun onere di natura tributaria e fiscale. Resta in capo all'ente che acquisisce, l'onere di frazionamento catastale, anche in questo caso esente da oneri di natura tributaria e fiscale. La deliberazione va notificata ai proprietari del sedime entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione. I proprietari possono proporre opposizione secondo i termini di legge.».
2-ter. Eventuali oneri aggiuntivi a carico di enti formatisi in applicazione del comma 2-bis devono essere compresi nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis e del presente comma, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
71.11. Frassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, in ordine alle misure di tutela e salvaguardia degli spazi abitativi entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, d'intesa con gli altri Ministri competenti, presenta alle Camere un Piano per la riqualificazione delle periferie urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a tal fine le amministrazioni competenti procedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
71.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni provvedono alla regolarizzazione delle lottizzazioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora i terreni siano stati acquisiti mediante atto pubblico o successione, sia stata presentata istanza di sanatoria edilizia sui manufatti ivi insistenti e i relativi terreni rientrino nel piano urbanistico comunale.
71.13. Giagoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attivazione di politiche abitative finalizzate allo sgombero dei nuclei familiari rom dal fabbricato denominato «Palazzo Rosa» è assegnato un contributo a carattere straordinario di 100.000 euro per l'anno 2025, al comune di Ponsacco nella provincia di Pisa. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
71.14. Ziello.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Interventi in materia di infrastrutture e trasporti)
1. Al fine di realizzare gli investimenti in opere pubbliche, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto su gomma e su ferro, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e per le infrastrutture sociali, è autorizzata la spesa di euro 35.376.298 per l'anno 2025, di euro 35.269.298 per l'anno 2026, di euro 106.000.000 per l'anno 2027, di euro 79.000.000 per l'anno 2028 e di euro 265.000.000 per gli anni dal 2029 al 2036 da destinare:
a) nel limite di euro 21.769.298, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al comune di Alessandria a titolo di contributo per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida, diretto a prevenire problemi di isolamento di una parte del territorio comunale in caso di prossime intense precipitazioni piovose;
b) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 alla provincia di Alessandria a titolo di contributo per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova circonvallazione dell'abitato di Gavi;
c) nel limite di 100.000 euro per l'anno 2025 al comune di Montecatini Val di Cecina a titolo di contributo per la realizzazione di opere pubbliche di prevenzione e messa in sicurezza stradale in considerazione delle avversità atmosferiche e delle insistenti precipitazioni che, nei mesi di settembre e ottobre 2024, hanno colpito il territorio;
d) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2027 ad ANAS spa a titolo di contributo per la realizzazione del progetto esecutivo della Variante all'abitato di Ponte Nossa – S.S. n. 671 della Val Seriana, al fine di regolare il traffico e lo scorrimento dei mezzi;
e) nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2027 a titolo di contributo statale per la realizzazione del nuovo campus scolastico papa Giovanni XXIII nella città di San Salvatore Alemanno, in provincia di Bergamo;
f) nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2027 a 2030, ad ANAS spa per la realizzazione del secondo lotto della Variante di Cisano, compreso fra la rotatoria della nuova variante alla S.S. 639 e la SS 639 verso Pontida, già inserita nell'aggiornamento del Contratto programma MIT-ANAS spa 2021-2025;
g) nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 Per la realizzazione di tratte funzionali del raccordo autostradale Tirreno – Brennero (TIBRE), anche quale parte funzionale all'autostrada Cremona-Mantova;
h) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 34 milioni di euro per il 2028 per la realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore sulla SS 343 – Ascolana, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza, già inserito nel contratto di programma ANAS 2021-2025;
i) nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027 ai comuni di Parma, Noceto e Fontevivo a titolo di contributo per il restauro e la valorizzazione del ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro, sulla SS 9 – via Emilia, anche ai fini del collegamento ad una rete di mobilità dolce tra la via Francigena e il Santuario di Fontanellato;
l) nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per la realizzazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica per una stazione ferroviaria sulla Linea Alta Velocità Roma-Napoli, individuata nelle zone di Frosinone, Ferentino e Supino;
m) nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027 al comune di Stazzema a titolo di contributo per la realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra le frazioni S. Anna e Farnocchia nel comune di Stazzema;
n) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 alla regione Veneto per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello snodo viario presso l'Uscita autostradale della A4 – Noventa di Piave-San Donà di Piave;
o) nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2025 al comune di San Donà di Piave per il Terzo Ponte sul Piave, tra i comuni di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Musile di Piave e Fossalta di Piave, riconosciuto come nodo di rilevanza strategica nel masterplan della viabilità della Venezia orientale;
p) nel limite di 1.507.000 euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di contributo la realizzazione dello «Sbarramento antiintrusione salina alla foce del fiume Brenta»;
2. Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, è autorizzata la spesa di euro 27.000.000 per l'anno 2025, di euro 53.000.000 per l'anno 2026, di euro 58.000.000 per l'anno 2027, di euro 80.000.000 per l'anno 2028 e di euro 340.000.000 per gli anni da 2029 a 2036 da destinare:
a) nel limite di 25 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1 comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3 milioni di euro per l'anno 2026, di 33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 per la realizzazione del prolungamento della metropolitana della città di Milano «M5 Cinisello-Monza»;
3. Al fine di rilanciare lo sviluppo economico del Mezzogiorno attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti, è autorizzata la spesa di euro 7.000.000 per l'anno 2025 da destinare:
a) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a Rete Ferroviaria Italiana spa a titolo di contributo per il completamento dei lavori per la riattivazione dello scalo merci ferroviario di Lamezia Terme;
b) nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025 ad ANAS spa per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del raddoppio della tangenziale di Caserta, in nuova sede ovvero attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia alla strada statale 700 della Reggia di Caserta;
c) nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2025 al comune di Capua a titolo di contributo per le opere di messa in sicurezza statica del «Ponte Nuovo sul Volturno»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 69.376.298 per l'anno 2025, a euro 88.269.298 per l'anno 2026, a euro 189.000.000 per l'anno 2027, a euro 159.000.000 per l'anno 2028 e a euro 680.000.000 per gli anni dal 2029 al 2036 si provvede:
a) quanto a euro 69.376.298 per l'anno 2025 e euro 88.269.298 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 189.000.000 per l'anno 2027, a euro 159.000.000 per l'anno 2028 e a euro 680.000.000 per gli anni da 2029 al 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 120, comma 1, della presente legge.
71.01. Molinari, Andreuzza, Cavandoli, Frassini, Furgiuele, Matone, Ottaviani, Ziello, Zinzi, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli, Dara.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1, lettere c), e), m), o) e p) e al comma 3, lettera c))
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti)
1. Al fine di realizzare gli investimenti in opere pubbliche, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto su gomma e su ferro, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e per le infrastrutture sociali, è autorizzata la spesa di euro 43.376.298 per l'anno 2025, di euro 38.269298 per il 2026 e di euro 7.000.000 per il 2027:
a) nel limite di euro 21.769.298, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al comune di Alessandria a titolo di contributo per la realizzazione del secondo ponte sul Fiume Bormida, diretto a prevenire problemi di isolamento di una parte del territorio comunale in caso di prossime intense precipitazioni piovose;
b) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026 alla provincia di Alessandria a titolo di contributo per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova circonvallazione dell'abitato di Gavi;
c) nel limite di 100.000 euro per l'anno 2025 al comune di Montecatini Val di Cecina a titolo di contributo per la realizzazione di opere pubbliche di prevenzione e messa in sicurezza stradale in considerazione delle avversità atmosferiche e delle insistenti precipitazioni che, nei mesi di settembre e ottobre 2024, hanno colpito il territorio;
d) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3 milioni di euro per l'anno 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 34 milioni di euro per il 2028 per la realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore sulla SS 343 – Ascolana, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza, già inserito nel contratto di programma ANAS 2021-2025;
e) nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027 ai comuni di Parma, Noceto e Fontevivo a titolo di contributo per il restauro e la valorizzazione del ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro, sulla SS 9 – via Emilia, anche ai fini del collegamento ad una rete di mobilità dolce tra la via Francigena e il Santuario di Fontanellato;
f) nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per la realizzazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica per una stazione ferroviaria sulla Linea Alta Velocità Roma-Napoli, individuata nelle zone di Frosinone, Ferentino e Supino;
g) nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027 al comune di Stazzema a titolo di contributo per la realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra le frazioni S. Anna e Farnocchia nel comune di Stazzema;
h) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 alla regione Veneto per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello snodo viario presso l'Uscita autostradale della A4 – Noventa di Piave-San Donà di Piave;
i) nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2025 al comune di San Donà di Piave per il Terzo Ponte sul Piave, tra i comuni di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Musile di Piave e Fossalta di Piave, riconosciuto come nodo di rilevanza strategica nel masterplan della viabilità della Venezia orientale;
l) nel limite di 1.507.000 euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di contributo la realizzazione dello «Sbarramento antiintrusione salina alla foce del fiume Brenta»;
m) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a Rete Ferroviaria Italiana spa a titolo di contributo per il completamento dei lavori per la riattivazione dello scalo merci ferroviario di Lamezia Terme;
n) nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025 ad ANAS spa per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del raddoppio della tangenziale di Caserta, in nuova sede ovvero attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia alla strada statale 700 della Reggia di Caserta;
o) nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2025 al comune di Capua a titolo di contributo per le opere di messa in sicurezza statica del «Ponte Nuovo sul Volturno».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 43.376.298 per l'anno 2025, euro 38.269298 per il 2026 e euro 7.000.000 per il 2027si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
71.02. Molinari, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Andreuzza, Cavandoli, Furgiuele, Montemagni, Ziello, Zinzi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1, lettere c), g), i), l) e o))
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in attuazione di legge regionale, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abusi edilizi, numeri da 1 a 6»;
b) al comma 27, lettera d), le parole: «dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» sono soppresse.
71.03. Giagoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
1. All'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché trattasi di dimora abituale nonché residenza anagrafica;».
71.04. Giagoni.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Semplificazione in materia di edilizia e urbanistica)
1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, si applicano anche agli immobili sottoposti a vincolo secondo quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per le difformità interne in assenza di specifico vincolo per pregio artistico degli interni medesimi.
71.06. Bagnai.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;»;
b) alla lettera b) le parole da: «abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro» a: «disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «sia qualificabile come persona anziana ai sensi decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».
71.07. Comba.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Incremento degli stanziamenti del Fondo di sostegno alle locazioni e del fondo per la morosità incolpevole)
1. La dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono incrementate nell'anno 2025 di 120 milioni di euro e negli anni 2026 e 2027, di 250 milioni di euro, a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) e l), della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) oltre 50.000 euro e fino a 70.000 euro, 43 per cento;
dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
d) oltre 70.000 euro e fino a 90.000 euro, 44 per cento;
e) oltre 90.000 euro e fino a 110.000 euro, 45 per cento;
f) oltre 110.000 euro e fino a 130.000 euro, 46 per cento;
g) oltre 130.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
h) oltre 150.000 euro e fino a 170.000 euro, 48 per cento;
i) oltre 170.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;
l) oltre 200.000, 50 per cento.
71.08. Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Incremento della dotazione per l'anno 2025, 2026 e 2027 dei Fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)
1. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e, per le medesime annualità 2025, 2026 e 2027, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 100 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come previsto dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 20 per cento dello stanziamento annuale è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche eventuali risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi o di immobili pubblici disponibili, previa attività di recupero, allo scopo di reperire alloggi e favorire in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
3. Con decreto specifico del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
71.09. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pellegrini.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
71.010. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per inquilini morosi incolpevoli)
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è ripristinato il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n.124.
2. La dotazione, per ciascuno degli anni 2025 2026 e 2027, è pari a 9 milioni di euro.
3. A nuovi o maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni sono sostituite dalle seguenti: 111 milioni e le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 191 milioni.
71.011. Cavo, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita` a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2025 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.
3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 204-bis;
d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;
e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 204-ter, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;
f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:
a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;
b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
9. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo Fondo istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso a far data dal 1° gennaio 2025, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.
10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
71.012. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la demolizione di opere abusive)
1. Il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette ogni anno al Parlamento una relazione in cui è riportato il dato numerico, suddiviso per comuni e regioni, degli illeciti accertati e dei provvedimenti di demolizione emessi, degli immobili per i quali sia stata effettivamente eseguita la demolizione e dei provvedimenti di acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio indisponibile del comune. Nella medesima relazione sono riportati i risultati relativi alla gestione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
71.013. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei Programmi di edilizia residenziale pubblica)
1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex IACP comunque denominati degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi di E.R.P., ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua nel provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, ovvero in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.
2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e i Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le stesse modalità previste dal precedente comma 1. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati
3. Il provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di E.R.P. di cui al precedente comma 1, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
71.014. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)
1. Nelle more della definizione e attuazione del Piano casa Italia di cui all'articolo 71 della presente legge, al fine di sostenere l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a canone di locazione sociale in favore dei soggetti collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, programmati all'esito della ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale da attuarsi da parte dei comuni e degli enti territoriali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni per l'anno 2026 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
71.015. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale)
1. Nelle more della definizione e attuazione del Piano casa Italia di cui all'articolo 71 della presente legge, al fine di incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale, mediante una programmazione nazionale pluriennale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma «Abita», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
2. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'attuazione delle misure previste dalla missione 5, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a incrementare l'interlocuzione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di housing sociale, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, co-living e co-housing;
c) l'entità massima del contributo riconoscibile.
4. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis).
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
71.016. Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Nelle more della definizione e attuazione del Piano casa Italia di cui all'articolo 71 della presente legge, al fine di affrontare efficacemente in maniera strutturale il disagio e la precarietà abitativa, in particolare nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, definisce e approva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: il «Piano nazionale di incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica», di seguito denominato «Piano». Il Piano è rivolto:
a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da realizzare anche in relazione e nell'ambito dei programmi di efficientamento energetico e antisismico degli alloggi;
b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica prioritariamente nei caseggiati e alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, attraverso il sostegno, anche economico, alla istituzione di comunità energetiche rinnovabili solidali;
c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica, nonché del demanio civile e militare e di altre amministrazioni pubbliche che hanno raggiunto il fine vita edilizio.
2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di programmi di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi, ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:
a) incremento prioritario del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica a canone sociale nonché di edilizia residenziale sociale a canone concordato, con le risorse derivanti da apposito stanziamento in legge di bilancio non inferiore a 500 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025 o comunque dall'anno di definizione del Piano di cui al presente articolo;
b) recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;
c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone sociale e in quota parte a canone concordato;
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Per l'attuazione del Piano di cui al presente articolo si applicano gli articoli 39 e 223 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6. Il monitoraggio del Piano è attuato da un Comitato paritetico, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni, dei comuni e delle organizzazioni sindacali degli inquilini.
7. Il Governo invia una relazione scritta alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti nonché sui siti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
71.017. Pellegrini, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
71.018. Santillo, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Istituzione di un Fondo per il recupero e la manutenzione di alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono definite anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio degli interventi. In ogni caso i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 30 giugno 2025, pena la decadenza del finanziamento.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
71.019. Pellegrini, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Programma di incremento e recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Nelle more della definizione e attuazione del Piano Casa Italia di cui all'articolo 71, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Programma di incremento e recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica».
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale con lo scopo di contrastare la povertà abitativa e di promuovere anche nuove forme di coabitazione solidale in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2), sono ammissibili al finanziamento:
a) acquisti di immobili da parte dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti pubblici non economici (EPNE) e di altri enti pubblici, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà, collocati nelle graduatorie comunali, e per la eventuale sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi sono interessati da interventi di recupero, ristrutturazione anche ai fini dell'efficientamento energetico;
b) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;
c) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale pubblica a canone sociale destinata al contrasto della povertà abitativa e alla realizzazione di forme di coabitazione solidale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli EPNE e di altri enti pubblici. All'acquisto possono essere destinate fino all'80 per cento delle risorse di cui al successivo comma 1-sexies.
1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti degli interventi aggiuntivi di cui al comma 1-ter del presente articolo, ivi compresa l'individuazione di modalità semplificate per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma e la tempistica esecutiva delle attività da porre in essere per giungere ad un pronto avvio degli interventi e alla conclusione degli stessi entro e non oltre un anno dalla concessione del relativo finanziamento.
1-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca dei finanziamenti previsti all'articolo 11 nonché le misure richiamate all'articolo 8 del decreto direttoriale 12 ottobre 2015, n. 9908.
1-sexies. Per l'attuazione delle previsioni di cui commi 1-ter e 1-quater, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il “Fondo per il contrasto della povertà abitativa e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica a canone sociale” con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1-septies. All'onere derivante dal comma 1-sexies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
71.020. Santillo, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)
1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare prioritariamente all'edilizia residenziale pubblica a canone sociale nonché in quota parte a edilizia residenziale sociale, con priorità per i comuni ad alta tensione abitativa. Questi alloggi sono prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie collocate nelle graduatorie comunali nonché delle famiglie soggette a sfratto per garantire loro il passaggio da casa a casa
2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata non inferiore a 25 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere eventualmente il passaggio a tasso fisso, nel corso del piano di ammortamento.
71.021. Santillo, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Pagamento del canone con modalità tracciabili)
1. All'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.».
71.022. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:
Art. 71-bis.
(Qualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) agli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi o assegnati, alla data del 1° gennaio 2021, al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia».
2. All'articolo 5, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di servizio» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato.
71.023. Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Piano casa studenti universitari)
1. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
71.024. Boschi, Del Barba, Gadda.
ART. 72.
Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 161:
1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
2) sopprimere la lettera c);
b) al comma 165, le parole: «al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 5.489,1 milioni di euro per il 2025, 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, e 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025”;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025”;
g) il comma 7 è abrogato.»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro”.
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.»;
c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “21 per cento”»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fatta eccezione ai sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».
e) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il TITOLO II è inserito il seguente:
“TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: ‘e dei tabacchi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati’.”».
f) all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro”.
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente."»;
g) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato “Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune” finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.».
72.1. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 161:
1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutte le annualità successive»;
2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutte le annualità successive»;
b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;
c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.489,1 milioni di euro per il 2025 e di 3.291,0 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.
72.2. Scerra, Bruno, Carmina, Dell'Olio, Donno, Scutellà, Torto.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
2) al comma 3, le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1000 euro»;
b) all'articolo 23, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1000 euro»;
c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1000 euro».
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per effetto di quanto previsto ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono modificati come segue:
a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 350 milioni di euro per il 2029;
b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 100 milioni di euro per il 2029;
c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 250 milioni di euro per il 2029;
d) il comma 3 è abrogato;
all'articolo 77, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 6.148 milioni di euro per l'anno 2025, 3.052 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.434 milioni di euro per l'anno 2027».
dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
72.3. Stefanazzi, Sarracino, Ubaldo Pagano, Lacarra, De Luca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «a decorrere dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 60 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese.».
72.4. Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentito il partenariato economico e sociale,.
*72.5. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*72.6. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*72.7. Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ferrara.
*72.8. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*72.9. Faraone, Del Barba, Gadda.
*72.10. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinando il 15 per cento delle risorse dell'ammontare complessivo del fondo a favore degli investimenti da realizzarsi nei territori di Sicilia e Sardegna, proporzionalmente al numero degli abitanti che ha ciascuna isola, in attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione.
72.11. Calderone.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di rilanciare la nascita e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese operanti nei settori economici strategici delle aree di cui al comma 3, attraverso incentivi per la formazione e l'occupazione di forza lavoro locale, nonché per la digitalizzazione delle medesime imprese, è istituito il Programma di rilancio e sviluppo del Mezzogiorno, di durata quinquennale, finalizzato a:
a) sviluppare la filiera agroalimentare e vitivinicola, anche mediante l'incentivazione dell'utilizzo dell'agricoltura di precisione nella fase di produzione, nonché dell'implementazione, da parte delle imprese di produzione primaria, delle fasi di trasformazione e vendita;
b) sviluppare l'artigianato di alta gamma, anche attraverso incentivi per l'intera filiera, in tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo svolte sui territori di cui al comma 3, nonché mediante incentivi alle imprese che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive, in uno Stato europeo o extra-europeo, a rilocalizzare tali attività nei medesimi territori.
3-ter. Il Programma di cui al comma 3-bis è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, e con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-ter. Una quota pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 del fondo di cui al comma 3, è vincolata al finanziamento del Programma di cui al comma 3-bis.
72.12. Bagnai, Carrà, Furgiuele, Giagoni, Loizzo, Pierro, Sasso, Sudano, Zinzi, Minardo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di mitigazione del divario occupazionale e per favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle aree svantaggiate del Paese, di cui al comma 3, nonché per finalità di sorveglianza, controllo, difesa e valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette della Sicilia, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per attività di sistemazione idraulico-forestale e lotta attiva agli incendi boschivi svolte dal dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029 con le seguenti: 2.395 milioni di euro per l'anno 2025, di 945 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.345 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.445 milioni di euro per l'anno 2028 e di 695 milioni di euro per l'anno 2029.
72.13. Carrà, Sudano.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
72.14. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*72.15. Steger.
*72.16. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per il finanziamento degli interventi previsti negli accordi di programma stipulati per la bonifica dei siti di interesse nazionale ricadenti nell'ambito della Regione siciliana necessari per la riqualificazione ed il rilancio dei siti produttivi è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
72.17. Barbagallo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di definire un quadro normativo di incentivi finalizzati a favorire l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse e promuovere nei distretti industriali gli investimenti nei settori dell'innovazione digitale, della sostenibilità ambientale, della proprietà industriale e della ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, della Commissione europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definiti i criteri e le modalità di individuazione dei territori considerati aree depresse, con particolare riferimento ai territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti da eventi sismici. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 per la ricognizione e la perimetrazione delle predette aree.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025.
72.21. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 3, alla lettera d) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
72.22. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'erogazione di agevolazioni fiscali, a decorrere dal 2025, è subordinata alla valutazione degli impatti occupazionali netti delle singole misure, tenendo conto delle valutazioni effettuate da una commissione tecnica che verrà appositamente costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
72.23. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
72.01. Fossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 227, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;
b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
c) al comma 235, le parole: «aumentato del 500 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 700 per cento».
72.02. Fossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. All'articolo 1, comma 419, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 102 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 182 milioni di euro.
72.03. Fossi.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Agevolazioni per le attività commerciali nei comuni montani e periferici)
1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammessi alle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto o di un soggetto a esso riconducibile».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000
72.06. Zaratti, Grimaldi, Ghirra.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: «I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029.»;
b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 24,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,1 milioni di euro per l'anno 2028, 2,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 15,8 milioni di euro per l'anno 2027, 11,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.».
*72.07. Pretto, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Ottaviani, Cattoi.
*72.08. Roggiani, Ascani, Casu.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Contribuzione a percentuale per nuovi artigiani e commercianti)
1. All'articolo 1, della legge 2 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I lavoratori che nel corso dell'anno 2025 procedono ad una nuova iscrizione alle gestioni di cui al comma 1, privi di precedente iscrizione o titolari di precedente iscrizione cessata da più di 36 mesi iscritti per la prima volta alle Gestioni artigiani e commercianti successivamente al 31 dicembre 1995, possono optare, nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, per il versamento dei contributi in deroga al minimo imponibile di cui al comma 3 previa presentazione di apposita domanda all'INPS. Il contributo in tale caso è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dal comma 3. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
72.010. Pietrella.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Politiche attive per i lavoratori autonomi con disabilità)
1. Ai lavoratori in possesso di certificazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, è garantita per il triennio 2025-2027 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Tale indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti che, oltre ai requisiti di cui sopra, presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di assegno di inclusione;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
3. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuna annualità. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo della predetta indennità sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. La suddetta previsione non si applica per il caso in cui la cessazione della partita IVA sia dipesa dalle conseguenze derivanti dall'esigenza di sottoporsi a cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi precedenti è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale anche nel quadro dei programmi esistenti, quale il programma GOL.
6. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -70.400.000;
2026: -35.100.000;
2027: -19.300.000.
72.011. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Misure per gli investimenti nel settore della distribuzione)
1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 la predetta facoltà di esonero è estesa anche alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi».
2. La facoltà di esonero di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.
72.012. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Sgravi fiscali per le Academy aziendali del made in Italy)
1. Alle imprese operanti nel settore del made in Italy che gestiscono proprie Academy aziendali e svolgono attività di ricerca e sviluppo (R&S) all'interno delle stesse, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi ammissibili, fino a un importo massimo di 3 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
2. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta, sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a) personale docente e tutor: costi relativi al personale dipendente o esterno impiegato in qualità di docente o tutor per le attività di formazione svolte all'interno delle Academy aziendali;
b) strutture e strumenti: costi per le strutture e gli strumenti necessari all'allestimento e allo svolgimento delle lezioni, comprese le spese per la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature didattiche;
c) materiali didattici: costi per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni pratiche degli studenti;
d) attività di ricerca e sviluppo: spese per le attività di R&S realizzate all'interno delle Academy aziendali, connesse all'innovazione e allo sviluppo di prodotti o processi relativi al settore made in Italy.
3. Le imprese beneficiarie devono presentare annualmente una rendicontazione delle spese sostenute all'Agenzia delle entrate, indicando le voci di costo ammissibili e i dettagli delle attività svolte. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, è incaricato di predisporre un rapporto biennale sull'impatto delle agevolazioni fiscali concesse alle Academy aziendali del made in Italy.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
72.013. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete «Natura 2000» nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)
1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.
4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:
a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di interesse comunitario (SIC), alle Zone speciali di conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.
8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
72.014. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Incentivi per l'aerea di crisi industriale di Gela)
1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, volti alla soluzione della crisi industriale di Gela, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
72.015. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Fondo Academy aziendali)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del «made in Italy» nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, nello stato di previsione del Ministero delle imprese del made in Italy è istituito il fondo Academy aziendali con una dotazione di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, destinato alla concessione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria culturale e creativa italiana, di un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali».
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla corretta identificazione delle imprese culturali e creative, alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
4. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in qualità di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessarie ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
72.017. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;
b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, secondo periodo, le parole: «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;
b) al comma 998, dopo le parole: «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 7.828.800 per gli anni 2025 e 2026».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11.513.300 euro per l'anno 2025 e 12.712.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
72.018. Iaia, Deidda, Antoniozzi.
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Disposizioni per la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centodue mesi»;
b) al comma 7, le parole: «8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
72.019. De Palma, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Disposizioni per la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centodue mesi»;
b) al comma 7, le parole: «8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2024 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.
72.021. De Palma, Cannizzaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Sostegno all'imprenditoria femminile innovativa)
1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
72.022. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Agevolazioni per le attività commerciali nei comuni montani e periferici)
1. All'articolo 30-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile» sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammessi alle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto o di un soggetto a esso riconducibile».
*72.023. Manes.
*72.024. Mazzetti, Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)
1. Il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere, di cui all'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025 per gli interventi volti a favorire la partecipazione delle donne con disabilità al mercato del lavoro e a sostenere lo sviluppo dei relativi percorsi professionali.
2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 garantisce l'equità retributiva delle lavoratrici con disabilità rispetto ai colleghi uomini, anche mediante la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere, che includa specifici criteri per le lavoratrici con disabilità. Tale certificazione dà diritto a benefici contributivi a favore dei datori di lavoro che ne ottengano il rilascio.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
72.025. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo di sostegno per i compensi dei praticanti avvocati)
1. Al fine di garantire un sostegno economico aggiuntivo ai praticanti avvocati, è istituito in via sperimentale presso il Ministero della giustizia un fondo denominato «Fondo di sostegno per i compensi dei praticanti avvocati», con una dotazione iniziale pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Le risorse del fondo sono destinate al pagamento di un contributo mensile di 400 euro per ciascun praticante avvocato che sia regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso il consiglio dell'Ordine di competenza. Tale contributo ha una valenza esclusivamente aggiuntiva e non può in alcun modo sostituire i compensi o i rimborsi eventualmente già riconosciuti dai datori di lavoro o dagli studi legali in conformità all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e con i principi stabiliti dagli articoli 40, 41, 42, 43 3 44 del Codice deontologico forense che garantiscono il diritto del praticante a una retribuzione dignitosa.
3. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
72.026. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo automotive)
1. Il Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2025, in 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
72.027. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo reddito di formazione)
1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il reddito di formazione quale misura di incentivo alla riqualificazione e all'aggiornamento professionali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
72.028. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Riduzione aliquota FIS)
1. All'articolo 29, al comma 8-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoga previsione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi».
72.029. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Riduzione aliquota FIS)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
«4-ter. Il fondo di integrazione salariale, oltre alle finalità di sostegno al reddito di cui ai commi precedenti, può avere la seguente finalità: assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.».
72.030. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Contributi in favore dell'industria del Mezzogiorno – SVIMEZ)
1. È autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2025 quale integrazione del contributo annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119.800 milioni di euro.
72.031. Pisano, Brambilla, Carfagna, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Proroga disposizioni in materia di riduzione del capitale)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «al quinto» sono sostituite dalle seguenti «all'ottavo».
72.032. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Lupi, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 73.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere il tessuto produttivo dopo l'alluvione dell'anno 2024, alle operazioni di finanziamento, disciplinate dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, solamente per quelle destinate a micro, piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna, si applica fino al 30 giugno 2025 il limite di garanzia dell'80 per cento ai finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro e fino a 75.000 euro. Per i medesimi finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, concessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, il limite temporale dell'ammortamento è estensibile a quindici anni.
73.1. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare il settore produttivo ed incentivare l'autoimprenditorialità, per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle operazioni di finanziamento disciplinate dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il limite di garanzia dell'80 per cento ai finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro e fino a 75.000 euro. Per i medesimi finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, concessi negli anni 2025, 2026 e 2027, il limite temporale dell'ammortamento è estensibile a quindici anni.
73.2. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a sostegno delle attività degli esercizi commerciali storici come definiti da apposite norme comunali o regionali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono rivolte al finanziamento a fondo perduto, entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2831, di progetti finalizzati al ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, la riqualificazione dell'unità locale di svolgimento dell'attività, il restauro, la conservazione e l'innovazione.
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 190 milioni di euro.
73.01. Gianassi, Simiani.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a sostegno delle attività degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono rivolte al finanziamento a fondo perduto, entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2831, di progetti finalizzati al ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, la riqualificazione dell'unità locale di svolgimento dell'attività, il restauro e la conservazione e l'innovazione.
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente articolo.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 190 milioni di euro.
73.02. Gianassi, Simiani, Bonafè.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Fondo per le imprese artigiane)
1. Al fine di agevolare la manutenzione e la riparazione dei beni, nonché per conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'erogazione di un contributo in favore delle imprese artigiane.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
73.03. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 23, conseguente al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, è sospeso per 24 mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione che consenta al suo termine il rispetto della soglia di 150 milioni di euro del volume d'attività finanziaria, di cui al comma 1 del citato articolo 4.
73.04. Rubano, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese)
1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuova costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell'esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d'imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.
3. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente le società soggette alla fusione e che erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo.
5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 1.000 milioni di euro.
73.05. Marattin.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis
(Incentivazione dell'aggregazione tra imprese)
1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede sul territorio nazionale, i redditi delle imprese di nuova costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento della fusione e nei cinque periodi di imposta successivi.
2. Non possono beneficiare dell'agevolazione le società che controllavano direttamente o indirettamente ogni singola società soggetta alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.
3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 1.000 milioni di euro.
73.06. Marattin.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto proprio e in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto ovvero compresso, è riconosciuto, per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto e/o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
73.07. Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di favorire la decarbonizzazione dei trasporti e la sicurezza stradale è avviato un piano di finanziamento per la sostituzione dei veicoli adibiti all'autotrasporto merci in conto terzi da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.e.n.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi. Per l'attuazione del piano di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro per ciascuno gli anni degli anni dal 2027 al 2032. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi finalizzati all'attuazione del piano di cui al primo periodo, dando priorità alla sostituzione dei veicoli più obsoleti e inquinanti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 392.
73.08. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in settori strategici)
1. Ai contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che investono in fondi, strumenti finanziari e partecipazioni dirette in imprese operanti nei settori strategici della transizione ecologica, dell'innovazione digitale e della sostenibilità energetica, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 3 per cento dell'ammontare investito, fino a un massimo di 30.000 euro annui. Tale credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
2. A partire dall'anno di imposta 2025, i vantaggi fiscali previsti per i Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) si estendono agli investimenti destinati a piccole e medie imprese italiane operanti nei settori della sostenibilità ambientale, economia circolare e innovazione tecnologica. Gli investimenti effettuati in Pir che rispettano questi criteri sono esenti da imposta sulle plusvalenze e sugli altri redditi di capitale derivanti dall'investimento, a condizione che siano detenuti per almeno cinque anni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è incaricato di redigere una relazione annuale sull'impatto di queste misure, valutando l'ammontare di risparmio orientato verso investimenti produttivi, il numero di beneficiari e i settori strategici coinvolti. Tale relazione è trasmessa al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2026, per valutare l'efficacia delle agevolazioni e proporre eventuali aggiustamenti normativi.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
73.09. Cannata, Lancellotta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:
a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;
b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;
c) per la piena attuazione delle misure di cui al Capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:
1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;
2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;
3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
73.010. Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Aiello.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Credito d'imposta, in favore delle imprese per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640 final, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito d'imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1.000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. In relazione agli oneri pari a 2 milioni annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «118 milioni per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2028».
73.011. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Fondo per l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle showroom italiane)
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo per l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle showroom italiane, destinato a sostenere le showroom italiane attive nel settore moda, con particolare attenzione alle esigenze di digitalizzazione e internazionalizzazione del settore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è finalizzato a sostenere le associazioni di settore che rappresentano le showroom italiane nell'internazionalizzazione, nella digitalizzazione, nel fornire contributi economici per la partecipazione a fiere internazionali ed eventi commerciali, nel supporto per tirocini e apprendistato rivolti ai giovani. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma e i criteri di assegnazione dei benefici secondo criteri di merito e proporzionalità, in modo da garantire un'equa distribuzione dei fondi su base nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
73.012. Roggiani.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia portuale)
1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. I commi 3-septies, 3-octies e 3-novies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre sessanta giorni dalla data di istituzione del fondo speciale di cui al comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1984, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 o da terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale.
3-octies. A decorrere dall'anno 2024, successivamente all'approvazione del conto consuntivo, le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1984, n. 84, al fondo speciale di cui al comma 3-novies.
3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è istituito, presso l'INPS, un fondo speciale destinato all'attuazione delle misure di incentivazione al pensionamento anticipato di cui al comma 3-septies. Con il medesimo decreto, si provvede alla disciplina del fondo, ivi inclusi i criteri, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.».
3. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 4), dopo le parole: «e Gaeta» sono aggiunte le seguenti: «, nonché Porto canale di Rio Martino».
73.013. Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini, Maccanti, Miele, Marchetti, Ottaviani, Pretto.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Misure in favore delle microimprese e piccole imprese dei piccoli comuni e delle aree interne)
1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
73.014. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Agevolazioni fiscali per Start-up e Pmi Innovativi in aree interne)
1. Per le start-up di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, aventi sede in un comune delle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o che intraprendono una nuova iniziativa nelle dette aree, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui maturano i requisiti per l'applicazione della presente disposizione e per i cinque periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinato, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione beneficiata, al mantenimento della loro attività nel comune dell'area interna per tutto il periodo di durata dell'agevolazione. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Le disposizioni di cui al presente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 400 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. In relazione agli oneri pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».
73.015. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-quater è sostituito dal seguente:
«11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.».
73.016. Rubano, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Riversamento spontaneo del Credito d'imposta relativo alle annualità 2015-2019 per le attività di ricerca e sviluppo delle aziende di moda)
1. Limitatamente alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), per le quali erano intervenute linee di prassi (Circolare Ministero delle imprese e del made in Italy n. 46586/2009; Circolare ADE n. 5/E del 16 marzo 2016; FAQ del Ministero delle imprese e del made in Italy del 2017) successivamente travolte dall'interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria nella Risoluzione 41/E del 26 luglio 2022, si applicano i seguenti commi.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il versamento di un importo pari al 30 per cento del credito utilizzato»;
b) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2025»;
c) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2024», «entro il 16 dicembre 2025» ed «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025» ed «entro il 16 dicembre 2026» ed «entro il 16 dicembre 2027 ovvero entro il 16 dicembre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 16 dicembre di ciascun anno a partire dal 16 dicembre 2025»;
d) Il comma 12 è soppresso.
3. I soggetti che hanno già provveduto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo in tutto o in parte delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1 lettera a) e chiedere il rimborso degli importi già eventualmente versati in eccedenza. La domanda è proposta all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Amministrazione finanziaria di esplicazione delle relative modalità operative.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
73.017. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
73.018. Pastorino.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento, una quota dell'operazione stessa, comunque non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento.»;
c) alla lettera c) le parole: «fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 50.000, ovvero fino a euro 100.000»;
d) alla lettera e) le parole: «non inferiore a 250 e» sono eliminate.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
73.019. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo, ciascun finanziamento che costituisce il portafoglio di finanziamenti non può essere assistito da altre garanzie, reali o assicurative, ad eccezione di eventuali privilegi legali o altre garanzie analoghe».
2. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*73.020. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*73.021. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «di microimpresa e» sono soppresse e al terzo periodo, dopo le parole: «nonché per le operazioni finanziare riferite a» aggiungere le seguenti parole: «soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziare oltre i dodici mesi riferite a».
73.022. Tremaglia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Credito d'imposta per la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'introduzione dell'etichettatura ambientale dell'impronta idrica water footprint)
1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica «water footprint», per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema consentirà di identificare e comunicare ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.
2. L'impronta idrica dovrà essere inclusa nei Criteri ambientali minimi (Cam) per gli acquisti pubblici, contribuendo a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2025, destinato a:
a) sostenere le imprese nella realizzazione di studi sull'impronta idrica dei loro prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale;
b) sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti;
c) supportare iniziative di sensibilizzazione e informazione dei consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.
4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'avvio del sistema di etichettatura di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua altresì, come requisiti necessari per la concessione del credito di imposta di cui al comma 3, il rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica (water footprint) e ISO 46001 in materia di efficienza idrica (water efficiency).
5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica, i criteri per l'inserimento nei CAM, nonché le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.
7. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenterà annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, riportando i dati relativi all'adozione dell'etichettatura dell'impronta idrica e all'efficacia delle misure di sensibilizzazione e monitoraggio degli impatti idrici delle forniture.
8. In relazione agli oneri, pari a 5 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
73.023. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Rifinanziamento del fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
73.024. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio)
1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 353, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2025 e 2026»;
b) al comma 356, le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2025 e 2026».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
73.025. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Proroga moratoria)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024» e le parole: «in scadenza nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nell'anno 2025».
73.026. Gadda, Faraone, Del Barba.
ART. 74.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 74.
(Misure per attività di ricerca nell'energia nucleare)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia nucleare da fissione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo in ambito nucleare.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riferimento a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, che intendono investire nella ricerca nel campo della fisica e dell'ingegneria nucleare da fissione per applicazioni industriali tecnologiche.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la dotazione del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2025, e dal comma 5, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui Fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
74.1. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 74.
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2025».
2. All'articolo 5, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025».
3. All'articolo 5, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2026 e il 16 dicembre 2027».
4. All'articolo 5, comma 10, terzo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «17 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2026».
5. Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro i termini di cui all'articolo 5, commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificati dal comma precedente è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -60 milioni;
2026: -60 milioni;
2027: -80 milioni.
74.2. Steger.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 74.
(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 5, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025».
3. All'articolo 5, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2026, e il 16 dicembre 2027».
4. All'articolo 5, comma 10, terzo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «17 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2026».
5. Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro i termini di cui all'articolo 5, commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificati dal comma precedente, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027.
*74.3. Tassinari.
*74.4. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
74.5. Steger.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 2009 e dalla circolare Agenzia delle entrate n. 5/E/2016.
3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;
b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025», le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026», le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027» e le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;
c) il comma 12 è abrogato.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti commi, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.6. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
1. Al fine di tutelare e rilanciare la filiera produttiva tessile, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 658, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10 milioni.
74.01. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Certificazione per il controllo della catena produttiva delle aziende di moda)
1. Al fine di favorire il controllo dell'adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) alla disciplina nazionale e comunitaria che presiede le fasi del processo produttivo, le condizioni di lavoro del personale e lo stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltartici, tali aziende possono richiedere una certificazione che attesti la conformità delle suddette attività e condizioni.
2. La certificazione di cui al primo comma esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione delle fasi del processo produttivo, delle condizioni di lavoro del personale e dello stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltartici, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, la certificazione garantisce effetti scriminanti rispetto alle responsabilità penali e civili delle aziende del settore derivanti dalle attività di cui al primo comma portate avanti sia in proprio che tramite il ricorso a subfornitori.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la procedura di certificazione e vengono individuati sia la documentazione rilevante ai fini dell'ottenimento della certificazione che la premialità conseguente all'ottenimento della stessa ed i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. Mediante lo stesso provvedimento viene istituito un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
74.02. Pella, Cannizzaro, Mazzetti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
d) all'imposta sul valore aggiunto.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.03. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)
1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 novembre 2024 è sospeso sino alla del 30 novembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
74.04. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore della moda)
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale dell'area fiorentina, è attribuito alla città metropolitana di Firenze un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale territoriale. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.05. Gianassi, Bonafè, Fossi, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore della moda)
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.06. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Riversamento spontaneo del credito d'imposta relativo alle annualità 2015-2019 per le attività di ricerca e sviluppo delle aziende di moda)
1. Limitatamente alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), per le quali erano intervenute linee di prassi (circolare Ministero dello sviluppo economico n. 46586/2009; circolare ADE n. 5/E del 16 marzo 2016; FAQ del Ministero dello sviluppo economico del 2017) successivamente travolte dall'interpretazione data dall'amministrazione finanziaria nella risoluzione 41/E del 26 luglio 2022, si applicano i seguenti commi.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il versamento di un importo pari al 30 per cento del credito utilizzato»;
b) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2025»;
c) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2024», «entro il 16 dicembre 2025» ed «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025», «entro il 16 dicembre 2026» ed «entro il 16 dicembre 2027» ovvero «entro il 16 dicembre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 16 dicembre di ciascun anno a partire dal 16 dicembre 2025»;
d) il comma 12 è abrogato.
3. I soggetti che hanno già provveduto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo in tutto o in parte delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1, lettera a), e chiedere il rimborso degli importi già eventualmente versati in eccedenza. La domanda è proposta all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'amministrazione finanziaria di esplicazione delle relative modalità operative.
74.07. Pella, Cannizzaro, Mazzetti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)
1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.08. Bonafè, Gianassi, Fossi, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)
1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.
3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.09. Bonafè, Gianassi, Fossi, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia nucleare da fissione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo in ambito nucleare.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riferimento a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, che intendono investire nella ricerca nel campo della fisica e dell'ingegneria nucleare da fissione per applicazioni industriali tecnologiche.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la dotazione del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2025, e dal comma 5 pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui Fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*74.010. Pella, Cannizzaro, Casasco, Squeri.
*74.011. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia nucleare da fissione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per progetti in partnership con imprese private.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**74.012. Benzoni, Pastorella, Bonetti.
**74.013. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia nucleare da fissione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a progetti di sviluppo industriale nel campo dell'energia nucleare da fissione, che verranno finanziati mediante bandi pubblici gestiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.014. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
*74.015. Squeri, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
*74.016. Barabotti, Toccalini, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*74.028. Carmina, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Modifiche al Fondo per il sostegno alla transizione industriale)
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, che intendono investire nella ricerca nel campo della fisica e dell'ingegneria nucleare da fissione per applicazioni industriali tecnologiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**74.017. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**74.018. Benzoni, Pastorella, Bonetti.
**74.019. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Semplificazione per l'accesso ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le parole: «30 giugno 2026»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente articolo.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono agevolabili cumulativamente con le agevolazioni corrispondenti alla riduzione di consumo energetico di ciascun processo gli investimenti riferiti a più processi produttivi presentati nel medesimo progetto a condizione che ciascuno di essi consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5 per cento.»;
d) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'azienda può autocertificare che l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo.»;
e) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l'utilizzo e l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi.»;
f) al comma 6, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico comunque ne riducano l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d'imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza delle documentazioni»;
h) al comma 10, quinto periodo, alle parole: «Resta fermo» premettere le seguenti: «Fatte salve le operazioni di collaudo e di completamento delle certificazioni,»;
i) al comma 18 sopprimere le parole: «con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché»;
l) al comma 18, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla normativa di riferimento, il credito d'imposta è cumulabile con i certificati bianchi aventi a oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed al numero di tali certificati non si applicano riduzioni in conseguenza di detto cumulo.».
2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché il GSE, adeguano le disposizioni applicative previste dai commi 17, 19 e 20 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, alle disposizioni del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
74.020. Casasco, Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Semplificazione per l'accesso ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le parole: «30 giugno 2026»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente articolo.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono agevolabili cumulativamente con le agevolazioni corrispondenti alla riduzione di consumo energetico di ciascun processo gli investimenti riferiti a più processi produttivi presentati nel medesimo progetto a condizione che ciascuno di essi consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5 per cento.»;
d) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'azienda può autocertificare che l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo.»;
e) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l'utilizzo e l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi.»;
f) al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d'imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza della documentazioni».;
g) al comma 10, quinto periodo, alle parole: «Resta fermo» premettere le seguenti: «Fatte salve le operazioni di collaudo e di completamento delle certificazioni,»;
h) al comma 18, sopprimere le parole: «con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché».
74.021. Casasco, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure in materia di economia circolare).
1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati:
a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita;
b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita;
c) alla sostituzione delle materie prime critiche;
d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
74.022. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Fondo per le terapie digitali)
1. In via sperimentale, per l'anno 2025, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono da destinare al settore delle terapie digitali. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate allo scopo di sostenere i processi di ricerca, sviluppo e innovazione in materia di terapie digitali, accelerare i tempi di immissione sul mercato di tali terapie, nonché di favorire la crescita del relativo settore anche come opportunità di sviluppo industriale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
74.023. Loizzo, Ottaviani.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni a sostegno delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia che hanno subito danni a causa di fenomeni siccitosi)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-ter, le parole: «verificatisi dal mese di luglio 2023 al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «verificatisi dal mese di luglio 2023 al mese di ottobre 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 30 milioni di euro,»;
b) al comma 8-quater, dopo le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 15 milioni di euro per l'anno 2025».
74.024. Varchi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali 4.0).
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057-bis:
1) le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»;
2) dopo il comma 1057-bis, è inserito il seguente:
«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.»;
b) al comma 1058-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
c) il comma 1058-ter è abrogato.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035.
3. Agli oneri stimati in 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, si provvede:
a) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato “Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune” finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.»;
b) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”»;
c) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il TITOLO II, è inserito il seguente:
“TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del TITOLO III.”»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
74.025. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Piattaforma del fosforo).
1. Il Fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
74.026. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Incremento del Fondo per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio).
1. Al fine di prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in plastica e la loro dispersione nell'ambiente, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio è incrementato di 10 milioni annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota non inferiore a 250.000 euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
74.027. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 75.
Al comma 1, sostituire le parole: di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 con le seguenti: di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Conseguentemente, agli oneri pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
75.1. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento, una quota dell'operazione stessa, comunque non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento.»;
c) alla lettera c) le parole: «fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 50.000, ovvero fino a euro 100.000»;
d) alla lettera e) le parole «non inferiore a 250 e» sono soppresse.
1-ter. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova Sabatini e Fondo di garanzia PMI.
75.2. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono assegnate, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in materia di Nuova Sabatini e Patti territoriali.
75.3. Romeo, Ubaldo Pagano, Peluffo, Iacono, Forattini, Graziano, Simiani, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ciascun finanziamento che costituisce il portafoglio di finanziamenti non può essere assistito da altre garanzie, reali o assicurative, ad eccezione di eventuali privilegi legali o altre garanzie analoghe».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Nuova Sabatini, Fondo di garanzia PMI e Credito Agrario.
75.5. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1-ter. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Nuova Sabatini e Fondo di garanzia PMI.
75.6. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «debitori ceduti» sono aggiunte le seguenti: «e dagli altri debitori»;
b) all'articolo 7 comma 1, lettera a), dopo le parole: «cartolarizzazione dei crediti» sono aggiunte le seguenti: «, anche futuri,»;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis):
1) dopo le parole: «beni mobili» è aggiunta la seguente: «anche»;
2) dopo le parole: «medesimi beni» sono aggiunte le seguenti: «e dall'impiego degli stessi»;
d) all'articolo 7, comma 2-octies:
1) dopo le parole: «crediti stessi,» sono aggiunte le seguenti: «ed eventualmente ulteriori diritti e beni derivanti dall'esercizio dell'impresa o allo stesso destinati, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati,»;
2) è aggiunto il seguente ultimo periodo: «La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies.»;
e) all'articolo 7.2 il titolo è sostituito dal seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova Sabatini e misure per favorire la liquidità delle imprese.
75.7. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «concedere finanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche sotto forma di garanzie,»;
b) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente: «Nel caso il finanziamento venga concesso in forma di garanzia, la società concedente deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova Sabatini e misure per favorire la liquidità delle imprese.
75.8. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
*75.9. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*75.10. Gadda, Faraone, Del Barba.
*75.11. Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*75.12. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*75.13. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
75.15. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: «emittente i titoli,» sono aggiunte le seguenti: «anche sotto forma di garanzie collateralizzate dai proventi della raccolta effettuata da detta società,».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Nuova Sabatini e misure per favorire la liquidità delle imprese.
75.16. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025.
75.19. La Porta.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure di sostegno all'aggregazione consortile per il sistema export Italia)
1. Al fine di promuovere attività promozionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, a sostegno del sistema export Italia e consentire lo sviluppo delle attività di promozione all'aggregazione, di facilitare le micro, piccole e medie imprese a costituirsi in Consorzi per l'internazionalizzazione, con i requisiti previsti dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro per il 2025 a favore dell'associazione A.N.C.EX. (Associazione nazionale consorzi export).
2. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.01. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025»;
b) alla lettera e) le parole: «non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 499»;
c) per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede a valere sui fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
75.02. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
b) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 499».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.03. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
b) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 499».
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede a valere sui fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
75.04. Pella, Cannizzaro, Casasco.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede a valere sui fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
75.05. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Contratti di sviluppo)
1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sui fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*75.07. Pella, Cannizzaro, Casasco.
*75.08. Cavo, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Contratti di sviluppo)
1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.09. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
1. All'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a), b), c) e d) sono abrogate.
2. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al quinto periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, l'anno 2024 e l'anno 2025»;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2025»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quater, le parole: «di 500 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per l'anno 2025»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
75.010. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure in materia di sostegno all'internazionalizzazione e alla competitività delle imprese italiane)
1. Nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è istituita un'apposita sezione avente carattere di rotatività con dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 100 milioni per il 2025, gestita da Simest S.p.A. con contabilità separata, denominata «Sezione Crescita» destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni di cui al presente comma sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni termini, modalità e condizioni dell'intervento di cui al presente comma, eventuali settori prioritari di intervento, nonché i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti. All'intervento di cui al presente comma non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è istituita un'apposita sezione avente carattere di rotatività con dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 100 milioni per il 2025, gestita da Simest S.p.A. con contabilità separata, denominata «Sezione Investimenti Infrastrutture» destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni di cui al presente comma sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni termini, modalità e condizioni, dell'intervento degli interventi di cui al presente comma, nonché eventuali aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti. Agli interventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante versamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte di Simest S.p.A. all'entrata di una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato alla Sezione Investimenti Infrastrutture di cui al comma 3.
5. Al fine di razionalizzare la gestione degli strumenti a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è istituita, per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, un'apposita sezione denominata sezione «Venture Capital ed Investimenti Partecipativi», avente carattere di rotatività e gestita da Simest S.p.A. con contabilità separata, che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo, gestito da Simest S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conseguentemente è soppresso insieme al comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Simest S.p.A. versa all'Entrata le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, un importo corrispondente alle risorse versate è riassegnato alla sezione di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui al presente comma, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Restano salvi e continuano a trovare applicazione tutti gli atti e i provvedimenti attuativi vigenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le delibere adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla sezione di cui al presente comma non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono sostituite dalle seguenti: «della sezione “Venture Capital e Investimenti Partecipativi”, del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». L'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
75.011. Orsini, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per il sostegno alla competitività delle filiere italiane e delle imprese esportatrici a forte consumo di energia elettrica)
1. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica la seguente disciplina:
a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nella misura fino al venti per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
2. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023.
75.012. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo Rinnovabili PMI)
1 Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.013. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per garantire alle imprese energivore energia elettrica a prezzi competitivi)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter.
(Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile)
1. Al medesimo fine di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, nelle more dello sviluppo di una adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla Bacheca gestita dal Gestore del mercato elettrico, di seguito GME, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce i criteri per la costituzione di un Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile, di seguito MAVER, gestito dal GME a cui partecipano per la presentazione di offerte in vendita, tra gli altri, il Gestore dei servizi energetici, di seguito GSE, e, per la presentazione di offerte in acquisto, in via esclusiva i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Nell'ambito del MAVER, di cui al primo comma, viene disciplinato un meccanismo per la contrattualizzazione da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 con il GSE di una quota fino al 20 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative garanzie di origine oggetto dei regimi di sostegno di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento.
3. Il meccanismo di cui al comma 2 è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) la quantità di energia elettrica è assegnata dal GSE alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta e non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste presentate;
b) il GSE pone in vendita l'energia sul MAVER al prezzo di cui alla lettera d) seguente;
c) il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo di riferimento dell'energia da fonte rinnovabile e il prezzo di vendita sul MAVER di cui alla successiva lettera d) per la quota, di cui al comma 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto dei regimi di sostegno e delle relative garanzie di origine;
d) il prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento;
e) il prezzo di vendita dell'energia è definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
f) è previsto l'obbligo, a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, di versare al GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita;
g) è previsto il diritto dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, a ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita.
4. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo disciplina altresì le modalità per la copertura degli eventuali oneri a carico del GSE derivanti dal prodotto fra la quota di energia di cui al comma 2 e il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita di cui al comma 3, facendo ricorso ai proventi delle aste del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
75.014. Orlando.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile)
1. A chi trasforma, in assenza della rottamazione, un veicolo della categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, in veicolo ibrido è concesso un contributo di euro 6.000.
2. A chi trasforma, in assenza della rottamazione, un veicolo della categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, in veicolo elettrico è concesso un contributo di euro 10.000.
3. Le imprese trasformatrici del veicolo recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025 e di 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
6. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Conseguentemente all'articolo 121, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000;
2026: -40.000.000;
2027: -40.000.000;
al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 90 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
75.015. Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per il sostegno alla competitività di imprese e filiere italiane in America centrale e meridionale)
1. Le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America centrale o meridionale, oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e in formazione. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di euro 200 milioni, la quota parte delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare alla misura di cui al comma 1.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2;
b) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale, oppure;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati in America centrale o meridionale o importazioni dai mercati in America centrale o meridionale in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale, oppure;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati in America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati in America centrale o meridionale, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.
4. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui al comma 1, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano l'America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 2.812.500, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Per le domande di finanziamento agevolato del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti l'America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono concessi fino al limite del venti per cento.
75.016. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Sostegno alla competitività delle esportazioni italiane)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».
75.018. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Impignorabilità delle risorse del fondo 394/81)
1. Le risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, incluse le risorse destinate alle apposite sezioni istituite nel suo ambito, sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Simest S.p.A., in qualità di gestore del Fondo rotativo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.
75.019. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)
1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:
a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.020. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud)
1. In considerazione delle particolari caratteristiche delle realtà imprenditoriali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, le misure di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:
a) 662202 – Agenti di assicurazioni;
b) 662203 – Sub-agenti di assicurazioni;
c) 662204 – Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai periodi di imposta compresi tra quello in corso al 31 dicembre 2021 a quello in corso al 31 dicembre 2024.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, a valere sulle risorse di cui al comma 4.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
75.021. D'Alessio.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training)
1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
75.022. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Beni strumentali)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche i sistemi di teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine utilizzati per la produzione centralizzata di calore o di calore ed energia elettrica in cogenerazione da distribuire ad edifici residenziali, commerciali o industriali all'interno della propria rete di teleriscaldamento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
75.023. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure di sostegno finalizzate al ricambio generazionale delle imprese artigiane)
1. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50 per cento delle spese indicate di seguito:
a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;
b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
75.024. Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Rifinanziamento Fondo Nuove competenze)
1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
75.025. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi)
1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252 da raggiungere 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
75.026. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Proroga del Fondo di garanzia per le PMI per sostenere le imprese dell'Emilia-Romagna)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere il tessuto produttivo dopo l'alluvione dell'anno 2024, le disposizioni del comma 1 sono prorogate al 30 giugno 2025 limitatamente per le micro, piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna.».
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2025.
3. Agli oneri del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
75.028. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
ART. 76.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Trasparenza delle comunicazioni effettuate dai call center)
1. All'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».
76.01. Simiani, Peluffo, Bonafè, Di Sanzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)
1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5», sono sostituite dalle seguenti «assegnata dal provider di servizi telefonici ai sensi del comma 1-bis.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»;
d) l'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 è abrogato.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
76.02. Simiani, Peluffo, Bonafè, Di Sanzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)
1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.
3. Le previsioni indicate al comma 2 costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli operatori ai gatekeepers.
4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
6. I gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN – Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.
7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.
76.03. Pella, Cannizzaro, Squeri.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)
1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; gatekeepers di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.
3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il made in Italy con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.
4. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
5. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.
6. Nel corso del procedimento dei cui al comma 4, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
8. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento.
76.04. Pella, Cannizzaro, Squeri.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)
1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 3, capoverso 175, del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 9 ottobre 2007 e di frequenze originariamente assegnate per l'esercizio dell'Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
2. Il rinnovo di cui al comma 1 è vincolato alla presentazione, da parte degli operatori interessati, di un piano economico-finanziario di investimenti pluriennali finalizzati alla diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile nei territori disagiati, a partire da quelli montani.
76.05. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)
1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese e accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
2. Il rinnovo di cui al comma 1 è vincolato alla presentazione, da parte degli operatori interessati, di un piano economico-finanziario di investimenti pluriennali finalizzati alla diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile nei territori disagiati, a partire da quelli montani.
76.06. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Ulteriori misure per il potenziamento di banda ultra larga)
1. Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese e garantire una connettività sicura ed omogenea ad alta velocità in tutto il territorio nazionale, in linea con gli obiettivi Bussola Digitale del 9 marzo 2021 – Digital Compass, della Strategia italiana per la banda ultra-larga 2023-2026 approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e con quanto indicato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, i servizi di accesso alla rete fissa devono essere forniti attraverso reti a banda ultra larga ad altissima capacità per almeno il 50 per cento delle utenze entro il 2026 e per il 100 per cento delle utenze entro il 2030.
2. L'obiettivo di cui al comma 1, è conseguito attraverso un processo di migrazione dei clienti finali dalle reti che utilizzano rame verso le reti ad altissima capacità, realizzato progressivamente sul territorio nazionale a partire dalla data di approvazione della presente disposizione in considerazione dell'effettiva copertura conseguita sul territorio in ciascuna delle aree individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCom ai sensi del successivo comma 4, lettera a);
3. Per avviare e completare il processo di migrazione in ciascuna delle aree individuate ai sensi del comma 4, lettera a), è necessario che tutti i clienti serviti dalla rete in rame, siano raggiunti da una infrastruttura ad altissima capacità, ovvero, nella misura massima del 10 per cento dei casi, da infrastrutture in grado di erogare servizi di velocità superiore a quella mediamente raggiungibile con servizi ultrabroadband in rame NDR oltre 150-200 Mb/s.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce:
a) le aree del territorio nazionale funzionali ad assicurare una efficace attuazione del processo di migrazione verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità e la conseguente dismissione dell'infrastruttura di rete in rame in maniera progressiva;
b) le modalità operative di realizzazione del processo di migrazione, inclusive delle modalità di comunicazione alla clientela dell'avvio del processo e delle modalità di esecuzione dello stesso;
c) le modalità di avvio e svolgimento di eventuali fasi pilota volte a verificare l'efficacia e le funzionalità del processo di cui al punto c), da completarsi entro e non oltre novanta giorni.
5. Successivamente al raggiungimento del livello di copertura minima di cui al precedente comma 3, individuato in una determinata area del territorio nazionale, entro sessanta giorni, ciascun operatore interessato avvia il processo di migrazione verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità tramite istanza rivolta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevuta l'istanza dell'operatore e verificata la sussistenza nell'area di interesse dei requisiti di copertura minima di cui ai precedenti commi 3, accerta la quota di utenze attive in quell'area sulla rete a banda ultra larga ad altissima capacità e di quelle attive sulla rete in rame ed avvia il processo di migrazione, informandone il mercato, attraverso pubblicazione sul proprio sito web, dell'avvio del processo di migrazione in tale area.
7. Per svolgere le verifiche di cui al precedente comma 6, l'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rende pubblico un database contenente tutti gli indirizzi presso i quali sono attivi servizi in rame. Tutti gli operatori che operano nel mercato all'ingrosso, incluse le proprie divisioni commerciali, sono tenuti a trasmettere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lista degli indirizzi presso i quali sono attestati clienti serviti con infrastrutture che utilizzano rame, anche parzialmente, presso l'Autorità di cui al presente comma.
8. In funzione della quota di utenze attive sulla rete ad altissima capacità e fermo restando il termine ultimo di cui al comma 1, il processo di migrazione avviato in una specifica area geografica deve concludersi:
a) entro e non oltre dodici mesi dal suo avvio nel caso di una quota pari o superiore al 75 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità;
b) entro e non oltre diciotto mesi dal suo avvio nel caso di una quota compresa fra il 50 per cento e il 75 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità;
c) entro e non oltre ventiquattro mesi dal suo avvio nel caso di una quota inferiore al 50 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità.
9. Decorso il termine massimo per la conclusione del processo di migrazione di cui al precedente comma, le utenze ancora attive sulla rete in rame hanno a disposizione un periodo massimo di ulteriori sei mesi per migrare verso reti ad altissima capacità, decorsi i quali si procede alla dismissione della rete in rame e all'interruzione del relativo servizio.
10. Nel corso del processo di migrazione delle utenze verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità è fatto divieto a qualsiasi operatore all'ingrosso o al dettaglio di vendere servizi di telecomunicazioni su reti in rame end of sale.
11. A partire dal 1° gennaio 2025, per tutti i servizi in rame, in corso di erogazione è applicato un incremento dei prezzi pari al 10 per cento, del valore complessivo.
12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo per lo switch off alimentato con i proventi di cui al precedente comma 11, al fine di contribuire al sostenimento degli oneri di tutti gli operatori per la migrazione degli utenti verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità.
76.07. Raimondo.
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Disposizioni per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
76.08. Roggiani, Ascani, Casu.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI per gli iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
76.09. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)
1. Al fine di favorire la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e di telefonia fissa e favorire la più ampia digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ove ricorrano le parole «31 dicembre 2024» sostituirle con «31 dicembre 2026».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
76.010. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Interventi in materia di carburanti sostenibili – Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413)
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con i medesimi decreti di cui al comma 4 possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva UE 201872001, come modificato dalla direttiva UE 2023/2413».
76.011. Squeri, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Evoluzione infrastruttura digitale del Paese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società 3-I S.p.A., di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, assume la denominazione di INDATA PA S.p.A.
2. Al fine di completare l'evoluzione dell'infrastruttura digitale del Paese e razionalizzare i progetti di digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, la società INDATA PA S.p.A. favorisce l'interconnessione e la standardizzazione a fini dell'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, anche attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma assicurano la condivisione e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni, ferma restando la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni.
4. Per l'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, la società INDATA PA S.p.A. si dota, coerentemente con la strategia cloud nazionale, di un'autonoma infrastruttura tecnologica e sviluppa, eroga e gestisce moduli software interconnessi e complementari alla Piattaforma digitale nazionale dati in grado di facilitare l'integrazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo e l'abilitazione di casi d'uso per l'interoperabilità dei dati. I moduli di cui al presente comma, a disposizione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, diventano parte integrante dell'architettura della Piattaforma digitale nazionale dati sono sviluppati e gestiti dalla società INDATA PA S.p.A. previo coordinamento con il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
5. Alla società INDATA PA S.p.A. sono trasferite la gestione e le connesse funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale:
a) del nodo «eIDAS» italiano per la circolarità delle identità digitali fra tutti gli stati membri dell'Unione europea, subentrando, a tal fine, ad AGID;
b) dell'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui, rispettivamente, all'articolo 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 dell'articolo 6-ter le parole: «all'AGID» sono sostituite dalle seguenti: «a INDATA PA S.p.A.» e, al comma 3, le parole: «dell'AGID» sono sostituite dalle seguenti: «di INDATA PA S.p.A.»;
2) al comma 1, dell'articolo 6-quater, le parole: «sono affidate all'AGID, che vi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «sono affidate a INDATA PA S.p.A., che vi può provvedere»; al comma 2, le parole: «all'AGID» sono sostituite dalle seguenti: «a INDATA PA S.p.A.»; al comma 3, la parola: «AGID» è sostituita dalle seguenti: «a INDATA PA S.p.A.».
6. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «centrali» è soppressa;
b) al comma 7, le parole: «tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con gli istituti partecipanti e a tutela dell'autonomia di questi ultimi» e le parole: «che sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «che possono essere conferiti».
7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
76.012. Foti, Angelo Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:
Art. 76-bis.
(Smart roads)
1. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart road) di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026, di 195 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
76.013. Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Disposizioni in materia di ricognizione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di adozione delle linee guida di cui al comma 1.».
76.014. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 77.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «Sicilia e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «Sicilia, Sardegna e nelle isole minori». Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.1. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scutellà.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e per tutte le annualità successive»;
sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e per tutte le annualità successive»;
al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: entro la data del 15 novembre 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”;».
77.2. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole: e 2025 con le seguenti: , 2025 e 2026;
dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»;
2) il secondo periodo è soppresso;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026» e al secondo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
alla lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: , di 1.800 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026;
al comma 5, lettera b), sostituire le parole: del 15 novembre 2025 con le seguenti: del 15 novembre 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.800 milioni di euro per l'anno 2026:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».
77.3. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Torto, Donno.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.»;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro», aggiungere le seguenti: «salvo quelli effettuati da micro e piccole imprese, che saranno, comunque, agevolabili se di importo non inferiore a 100.000 euro». I progetti effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione, saranno, comunque, agevolabili se di importo non inferiore a 50.000 euro. Inoltre, alla Cabina di regia ZES, di cui all'articolo 10, nell'ambito del «piano strategico della ZES unica», da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è demandato il compito di prevedere particolari tutele e premialità per gli investimenti effettuati nelle aree classificate come SNAI, in relazione ai settori da promuovere e a quelli da rafforzare, agli investimenti e agli interventi prioritari per lo sviluppo e alle modalità di attuazione, anche prevedendo un sistema premiale degli incentivi previsti sotto forma di credito d'imposta, con il riconoscimento di una maggiorazione non inferiore al 25 per cento della misura dell'agevolazione prevista, rispetto agli investimenti effettuati all'esterno delle aree SNAI;
alla lettera c), dopo le parole: per l'anno 2025 aggiungere le seguenti: da finanziare con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), solo nell'ipotesi in cui non sia garantita la copertura dal bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Le risorse per le annualità 2025 e 2026 saranno individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle stesse.
77.4. Morfino, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini dell'attuazione delle lettere a-bis) e b-bis) del comma 1, è autorizzata, come limite massimo, una spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
77.5. Steger.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
77.6. Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «o all'adeguamento funzionale».
77.7. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «o alla riqualificazione energetica».
77.9. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche se di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento di immobili strettamente funzionale all'attività produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite».
77.10. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.
77.11. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2025».
77.12. Morfino, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2025 con le seguenti: dal 16 novembre 2024.
*77.13. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*77.14. Cannizzaro, Pella.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
alla lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni di euro con le seguenti: e di 1.850 milioni di euro.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 250 milioni per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
77.15. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese relative alla realizzazione di impianti e macchinari di produzione complessi, come definiti all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2024 si intendono comunque agevolabili e concorrono alla determinazione del valore dei beni agevolabili ove effettuate in momento successivo al 1° gennaio 2024. Il momento di effettuazione della spesa, a tali fini, coincide con la data della fattura del fornitore, fermo restando che il momento di realizzazione dell'impianto o macchinario nel suo complesso viene determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2024.»
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2024 è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo del presente comma, nel caso di impianti e macchinari di produzione complessi, ovvero la cui realizzazione ed il cui funzionamento dipendono dall'assemblaggio di diversi beni acquisiti singolarmente, il momento in cui gli investimenti si considerano effettuati è quello del collaudo dell'impianto o macchinario; ove il momento del collaudo non sia oggettivamente determinabile, esso coincide con la messa in funzione dell'impianto o del macchinario stesso.».
77.16. De Palma, Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni di euro con le seguenti: e di 1.800 milioni di euro.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro annui per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
77.17. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: e di 1.680 milioni per l'anno 2025.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per l'anno 2025, nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 novembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 della presente legge. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla presente legge.
5-ter. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-bis.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*77.18. Fassino.
*77.19. Romeo, Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano, Forattini.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025 aggiungere le seguenti: , di cui quota parte pari a 200 milioni di euro destinata alla regione Sardegna e quota parte pari a 200 milioni di euro destinata alla Regione Siciliana, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
77.20. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana.».
77.21. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 60 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese.».
*77.22. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*77.23. Scerra, Bruno, Carmina, Dell'Olio, Donno, Scutellà, Torto.
*77.24. Steger, Gebhard, Schullian.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al 2 dicembre 2025 con le seguenti: al 16 dicembre 2025.
77.25. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scutellà.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2025 il credito d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è concesso per gli immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.26. Messina.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, inserire le seguenti: , sentito il partenariato economico e sociale delle regioni interessate,.
*77.28. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*77.29. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*77.30. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*77.32. Faraone, Del Barba, Gadda.
*77.33. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le province di Frosinone, Latina e Rieti, in quanto aree già ammesse agli interventi agevolati dalla Cassa del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, ed oggi rientranti nelle cosiddette «zone c non predefinite», come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022.
77.34. Ottaviani, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;
2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2025».
b) al comma 2, dopo le parole: «15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*77.35. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
*77.36. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*77.37. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2025»;
2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 40 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2, le parole «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2025».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.38. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;
2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 40 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e quelli effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per il 2025, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*77.40. Mattia.
*77.41. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2025»;
2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e per il 2025»;
b) al comma 2, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2025».
77.42. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, dell'articolo1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:
a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;
b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.
9. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Conseguentemente, agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.43. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
7-bis. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 107 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.44. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse.
77.45. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali)
1. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 130, le parole: «pari all'1 per cento del valore della nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2 per cento della complessiva capacità di stoccaggio di gas naturale dell'impianto».
2. A decorrere dall'anno 2025, una quota pari al 20 per cento dell'incremento del contributo compensativo rideterminato ai sensi del comma 1, è ripartita annualmente con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'erogazione di una agevolazione sotto forma di sconto in fattura per la fornitura del gas a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei medesimi comuni interessati.
77.01. De Maria, Merola.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale delle imprese di autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari:
a) al 10 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31 dicembre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
c) al 30 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31 dicembre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
d) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 4, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*77.02. Squeri.
*77.03. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)
1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.
2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO2) e il propano (R290).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 sono valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.04. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
77.05. Simiani, Fossi, Bonafè, Boldrini, Furfaro, Gianassi, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.06. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Di Sanzo, Boldrini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per il commercio equo e solidale)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le finalità di cui al comma 2.
2. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel fondo istituito ai sensi del comma 1, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.07. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Crediti di imposta per acquisti corporate di quote di SAF per la riduzione delle emissioni «Scope 3» legate ai business travel)
1. Al fine di sostenere il contributo del settore dell'aviazione al raggiungimento dei target sulle fonti rinnovabili nei trasporti, in misura incrementale rispetto agli obiettivi quantitativi minimi previsti dal Regolamento UE 2023/2405 – ReFuelEU Aviation, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa che negli anni 2025, 2026 e 2027 riducono le emissioni di Scope 3 legate ai viaggi di lavoro dei propri dipendenti, tramite acquisto o contributo all'acquisto di carburante sostenibile per l'aviazione – SAF da rifornire negli aeroporti nazionali, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, un credito d'imposta nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del SAF.
2. Nell'ambito dell'attività di rendicontazione degli impatti ambientali diretti e indiretti delle proprie attività, la misurazione e rendicontazione delle emissioni di cui al comma 1 è svolta in conformità agli standard e alle metodologie di riferimento riconosciuti a livello unionale e internazionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e le procedure per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.08. De Palma, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Crediti di imposta per acquisti corporate di quote di SAF per la riduzione delle emissioni «Scope 3» legate ai business travel)
1. Al fine di sostenere il contributo del settore dell'aviazione al raggiungimento dei target sulle fonti rinnovabili nei trasporti, in misura incrementale rispetto agli obiettivi quantitativi minimi previsti dal Regolamento UE 2023/2405 – ReFuelEU Aviation, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa che negli anni 2025, 2026 e 2027 riducono le emissioni di Scope 3 legate ai viaggi di lavoro dei propri dipendenti, tramite acquisto o contributo all'acquisto di carburante sostenibile per l'aviazione – SAF da rifornire negli aeroporti nazionali, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, un credito d'imposta nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del SAF.
2. Nell'ambito dell'attività di rendicontazione degli impatti ambientali diretti e indiretti delle proprie attività, la misurazione e rendicontazione delle emissioni di cui al comma 1 è svolta in conformità agli standard e alle metodologie di riferimento riconosciuti a livello unionale e internazionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e le procedure per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
77.09. Cattaneo, Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
alla Tabella A:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -60.000.000;
2026: -60.000.000;
2027: -60.000.000;
alla voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20.000.000;
2026: -20.000.000;
2027: -20.000.000.
77.010. Romeo, Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano, Forattini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(ZLS)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
77.013. Fassino.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 160 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
77.014. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta Zone logistiche semplificate)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 160 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
*77.015. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
*77.016. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta ZLS)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2025»;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»;
c) al comma 5, le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, in 250 milioni di euro per l'anno 2025 e in 50 milioni di euro per l'anno 2026».
2. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
77.017. Manes.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta ZLS)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2025»;
c) al comma 5, le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, in 250 milioni di euro per l'anno 2025 e in 50 milioni di euro per l'anno 2026».
2. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024.
*77.018. Pella, Cannizzaro.
*77.019. Andreuzza, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani, Barabotti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)
1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare, di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.020. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione della tassa sui rifiuti)
1. I comuni, con proprio regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'applicazione in misura ridotta fino a due terzi della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche riferite a strutture ricettive e alle attività di ristorazione che dimostrino di aver adottato misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e sistemi che consentano di massimizzare la raccolta differenziata, ovvero che producono o distribuiscono beni alimentari ceduti a titolo gratuito agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.
2. Per sopperire ai maggiori costi sostenuti o alle minori entrate registrate dai comuni a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di tariffa corrispettiva di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668, della medesima legge n. 147 del 2013, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro da erogare negli anni 2025 e 2026.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, tenendo prioritariamente conto dell'impatto delle misure adottate sulla minore produzione di rifiuti e sulla riduzione del conferimento finale in discarica.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.021. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)
1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2028, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.
2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.
7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2025 e in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2025 e in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.022. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta a favore delle PMI per la formazione del personale dirigenziale ai fini dell'inclusione dei fattori ESG nei processi aziendali).
1. Al fine di accompagnare la transizione ecologica, sociale e di governance nonché favorire il riposizionamento competitivo sui mercati del sistema imprenditoriale nazionale in un'ottica di sostenibilità ambientale, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1 della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che sostengono spese per attività di formazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2028, è concesso un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale per il periodo in cui gli stessi sono occupati in attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo, fino ad un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese relative ad attività di formazione, di durata non inferiore alle 40 ore totali, finalizzate all'acquisizione da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, di conoscenze e competenze tecniche per sviluppare, applicare e integrare nelle strategie aziendali misure volte:
a) agli investimenti sostenibili e all'analisi dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) al fine di accrescere il rating aziendale;
b) all'acquisizione di marchi di qualità ecologica ed etichette ambientali;
c) all'implementazione di software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti e servizi della supply chain.
3. Il credito d'imposta è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle PMI, in termini di obiettivi di sostenibilità e di competitività raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le PMI hanno eventualmente fruito indebitamente.
7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2025 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.023. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure in materia di credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. Al fine di intensificare gli interventi a favore del tessuto produttivo del Mezzogiorno, volti a favorire il superamento del divario economico e sociale tra le diverse aree del Paese, è attribuito, per l'anno 2025, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
4. Possono beneficiare del credito d'imposta i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3.
5. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
7. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
9. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
10. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
11. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2025 di 300 milioni di euro.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
77.025. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Zone franche montane)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
2. Per i comuni classificati montani ai sensi del comma 1, con popolazione fino a 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana. Per i comuni montani ubicati nelle isole, il limite della popolazione di cui al primo periodo è elevato a 10.000 abitanti.
3. Alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in una Zona Franca Montana come definita ai sensi del comma 2 è riconosciuta per i primi cinque anni di attività, ovvero per i primi cinque anni di applicazione della presente disposizione, l'esenzione totale dalle imposte sui redditi e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.026. Girelli.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto e logistica delle merci)
1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore dell'autotrasporto merci» sono aggiunte le seguenti: , nonché delle altre attività di trasporto e logistica delle merci e altre attività accessorie e ad esse connesse.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto dagli operatori economici esercitanti attività di trasporto e logistica delle merci e altre attività accessorie e ad esse connesse.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.027. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto e logistica delle merci)
1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore dell'autotrasporto merci» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle altre attività di trasporto e logistica delle merci e delle altre attività accessorie ad esse connesse».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto dagli operatori economici esercenti attività di trasporto e logistica delle merci e altre attività accessorie e ad esse connesse.
*77.028. Tassinari.
*77.029. Gadda, Faraone, Del Barba.
*77.030. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Proroga convenzione con il Centro di produzione Spa)
1 Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2027. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
2025: -8 milioni;
2026: -8 milioni;
2027: -8 milioni.
77.031. Cannizzaro, Pella, Paolo Emilio Russo, Nevi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
77.033. Cannizzaro, Pella, Paolo Emilio Russo, Nevi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, è aggiunto il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) “società quotate”: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati».
*77.034. Pella, Cannizzaro, Mazzetti.
*77.035. Toccalini, Centemero, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia)
1. Il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, ai fini dell'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.
2. Le attività del Comitato di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sia in relazione al territorio di Brindisi che di Civitavecchia possono confluire in un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma.
3. Per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche si applica l'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
4. Per l'esecuzione di eventuali opere infrastrutturali funzionali alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali incluse negli accordi di programma di cui al comma 2, sono destinate, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse finanziarie nella misura massima di euro 10 milioni per ciascun accordo di programma, per un totale di 9 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro nel 2025, 3 milioni di euro nel 2026 e 3 milioni di euro nel 2027.
5. Detti investimenti potranno essere supportati anche in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'articolo 1 commi 259-271 e relativo allegato tecnico, di cui all'allegato IV alla legge 30 dicembre 2023 n. 213.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro nel 2025, 3 milioni di euro nel 2026 e 3 milioni di euro nel 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121, per i medesimi anni.
77.037. Battilocchio, Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'AIRE)
1. Negli anni 2025 e 2026 per i cittadini italiani iscritti all'AIRE e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 500.000, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, con particolare attenzione a riportare in vita metodi tradizionali legati alla vocazione del territorio, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.038. Porta, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 77, è inserito il seguente:
Art. 77-bis.
(Interventi in materia di manutenzione e verifica periodica impianti)
1. Al punto 4.1.3. dell'Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parole: «almeno una volta ogni sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta ogni 24 mesi».
2. La norma di riferimento per gli estintori (UNI 9994-1), la norma di riferimento per la manutenzione degli idranti (UNI EN 671/3) e la norma di riferimento per la manutenzione degli impianti di rilevazione (UNI 11224) viene portata ad una frequenza biennale anziché semestrale.
77.039. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, è inserito il seguente:
Art. 77-bis.
(Interventi in materia verifica periodica ascensori)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni tre anni».
2. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 le parole: «almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta ogni dodici mesi per gli ascensori», e le parole: «una volta all'anno per i montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «una volta ogni due anni per i montacarichi».
77.040. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dal 1° gennaio 2024 e per due anni, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
77.041. Pretto, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dal 1° gennaio 2024 e per due anni, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
77.042. Roggiani, Casu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)
1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata negli anni 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
77.043. Pretto, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)
1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui agli articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura parti al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata negli anni 2024 e 2025.
2. Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
77.044. Roggiani, Casu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Riconoscimento dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo dei CCNL quale causa di revisione prezzi dei contratti pubblici)
1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente».
77.045. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
77.046. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni per il versamento dei risparmi di spesa)
1. In attuazione dell'autonomia finanziaria e dei principi statuiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 14 ottobre 2022, a decorrere dal 2025 l'obbligo di versamento di cui al comma 594 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applica agli enti di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2 Alla compensazione degli effetti finanziari del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 39.205.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
77.047. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di intermodalità – Sea modal shift)
1. Per sostenere l'intermodalità, anche ai fini del contenimento delle emissioni del trasporto su gomma e dei costi esterni correlati di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 78 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 in aggiunta alle somme autorizzate dal comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Agli oneri derivati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
77.048. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Trasporto locale ed insulare a corto raggio)
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale, costiero ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi, per gli anni 2025 e 2026, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.
2. La disposizione di cui al comma 1, risulta cumulabile con altre misure di favore di natura fiscale e contributiva, salvo espresso divieto di cumulo previsto dalle norme istitutive di queste ultime.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e previo rispetto e verifica della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
4. All'onere derivante dal comma 1 pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si fa fronte mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.049. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Agevolazioni fiscali per i residenti nel comune di Lampedusa Linosa)
1. Per le persone fisiche residenti nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti sul territorio del comune, entro il limite annuo di 50.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche limitatamente al 70 per cento del loro ammontare.
2. Per le imprese che svolgono o che intraprendono una nuova iniziativa economica sul territorio del comune di Lampedusa e Linosa l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività sul territorio comunale è ridotta del 50 per cento.
3. Alle persone fisiche di cui al comma 1 è concessa un'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi ai sensi del numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
4. In considerazione del disagio conseguente all'insularità, alle persone fisiche di cui al comma 1 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per il trasporto aereo e marittimo in regime di continuità territoriale, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro annui.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i sei periodi d'imposta successivi.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite le modalità e le condizioni di fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031 che costituisce limite annuale.
Conseguentemente, agli oneri stimati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.050. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)
1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.
77.051. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci nei porti nazionali)
1. Al fine di ridurre i costi operativi legati alla movimentazione ferroviaria all'interno dei terminal in transhipment, all'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere nel limite di 1 milione di euro annui, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo, di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al precedente comma.».
77.052. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 77, è aggiunto il seguente:
Art. 77-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che il termine biennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza del pagamento indicato in fattura anche in caso di fatture aventi ad oggetto conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni qualora la mancata rilevazione dei consumi sia imputabile al cliente.
77.053. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art 77-bis.
(Modifiche sulla vendita digitale di biglietti)
1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «cambio di nominativo» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.».
77.054. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, è aggiunto il seguente:
Art. 77-bis.
(Certificazione per il controllo della catena produttiva delle aziende di moda)
1. Al fine di favorire il controllo dell'adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) alla disciplina nazionale e comunitaria che presiede le fasi del processo produttivo, le condizioni di lavoro del personale e lo stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltartici, tali aziende possono richiedere una certificazione che attesti la conformità delle suddette attività e condizioni.
2. La certificazione di cui al primo comma esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione giudiziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione delle fasi del processo produttivo, delle condizioni di lavoro del personale e dello stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltartici, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, la certificazione garantisce effetti scriminanti rispetto alle responsabilità penali e civili delle aziende del settore derivanti dalle attività di cui al comma 1 portate avanti sia in proprio che tramite il ricorso a subfornitori.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la procedura di certificazione e vengono individuati sia la documentazione rilevante ai fini dell'ottenimento della certificazione che la premialità conseguente all'ottenimento della stessa ed i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. Mediante lo stesso provvedimento viene istituito un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
77.055. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e altre disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)
1. Per i piani individuali di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine delle persone fisiche o delle piccole e medie imprese quotate residenti nel territorio dello Stato sono assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti della dotazione della sezione speciale, istituita ai sensi del presente comma, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine è istituita una sezione speciale del citato Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso, a parziale copertura delle spese del Fondo medesimo. La garanzia afferisce soltanto alla singola operazione finanziaria.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
4. La garanzia è prestata in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, ai sensi della comunicazione 2021/C 508/01 della Commissione, del 16 dicembre 2021, ed è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Al fine di ridurre le spese di gestione nonché le commissioni d'ingresso e di performance dei sottoscrittori degli investimenti effettuati dai piani individuali di risparmio a lungo termine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Associazione italiana delle società di gestione del risparmio, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono definite linee d'indirizzo volte a contenere l'entità delle spese e delle commissioni previste per tali strumenti di risparmio. Prima della stipulazione di tale protocollo d'intesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il proprio sito internet istituzionale, svolge una consultazione pubblica volta all'acquisizione di pareri e di suggerimenti da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei portatori di interessi per una migliore definizione del protocollo medesimo.
6. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88:
1) dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» sono inserite le seguenti: «, nonché le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività nei rami vita, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente alle gestioni separate di cui al regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 38 del 3 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011»;
2) le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;
b) al comma 92, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;
c) al comma 93, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) al comma 95-bis, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
e) il comma 112 è sostituito dal seguente:
«112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare contemporaneamente di più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 101 e di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al citato comma 101. Ai fini del beneficio fiscale resta ferma la possibilità di essere titolare esclusivamente di un piano individuale di risparmio a lungo termine»;
f) dopo il comma 112 è inserito il seguente:
«112-bis. Gli intermediari finanziari abilitati e le imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti, presso i quali sono costituiti i piani individuali di risparmio a lungo termine possono avvalersi della dichiarazione di un professionista indipendente, avente la qualifica di dottore commercialista o di esperto contabile e iscritto all'albo professionale, oppure di una società di revisione, che attesta, con propria relazione, il rispetto delle condizioni di eleggibilità del piano individuale di risparmio a lungo termine redatto da parte delle società abilitate, ossia le società di intermediazione mobiliare autorizzate a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti e le società di consulenza finanziaria».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
77.056. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure per l'industria tessile e della moda)
1. Al fine di favorire il controllo dell'adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) alla disciplina nazionale e comunitaria che presiede le fasi del processo produttivo, le condizioni di lavoro del personale e lo stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltartici, tali aziende possono richiedere una certificazione che attesti la conformità delle suddette attività e condizioni.
2. La certificazione di cui al comma 1 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione giudiziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione delle fasi del processo produttivo, delle condizioni di lavoro del personale e dello stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltartici, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, la certificazione garantisce effetti scriminanti rispetto alle responsabilità penali e civili delle aziende del settore derivanti dalle attività di cui al primo comma portate avanti sia in proprio che tramite il ricorso a subfornitori.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la procedura di certificazione e vengono individuati sia la documentazione rilevante ai fini dell'ottenimento della certificazione che la premialità conseguente all'ottenimento della stessa ed i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. Mediante lo stesso provvedimento viene istituito un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
77.057. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Norma d'interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero c1), del decreto ministeriale 5 maggio 2011, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si interpretano nel senso che ai fini della individuazione della data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico rileva esclusivamente il suo collegamento fisico in parallelo alla rete elettrica, a prescindere sia dalla sua effettiva entrata in funzione sia dalla materiale produzione di energia elettrica.
77.058. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di conversione elettrica di veicoli)
1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, agli oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.059. Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis
(Contributo per l'installazione di impianti a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, alle persone fisiche, nonché alle micro, piccole e medie imprese che installano impianti nuovi a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a metano, o altre imprese operanti nel settore metano per autotrazione, quali ad esempio aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o aziende titolari di stazioni di rifornimento di metano e/o biometano per autotrazione, o in alternativa istituti di credito, previo accordo tra tali imprese o istituti di credito e l'installatore, rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
77.060. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Contributo per l'installazione di impianti a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, alle micro, piccole e medie imprese che fanno installare impianti nuovi a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800 per l'anno 2025.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a metano, o altre imprese operanti nel settore metano per autotrazione, quali ad esempio aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o aziende titolari di stazioni di rifornimento di metano e/o biometano per autotrazione, o in alternativa istituti di credito, previo accordo tra tali imprese o istituti di credito e l'installatore, rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.061. Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Contributo per l'installazione di impianti a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, alle micro, piccole e medie imprese che fanno installare impianti nuovi a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800 per l'anno 2025.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a metano, o altre imprese operanti nel settore metano per autotrazione, quali ad esempio aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o aziende titolari di stazioni di rifornimento di metano e/o biometano per autotrazione, o in alternativa istituti di credito, previo accordo tra tali imprese o istituti di credito e l'installatore, rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
77.062. Zinzi, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Contributo per l'installazione di impianti a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, alle persone fisiche che installano impianti nuovi a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800 per l'anno 2025.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a metano, o altre imprese operanti nel settore metano per autotrazione, quali ad esempio aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o aziende titolari di stazioni di rifornimento di metano e/o biometano per autotrazione, o in alternativa istituti di credito, previo accordo tra tali imprese o istituti di credito e l'installatore, rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.063. Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Contributo per l'installazione di impianti a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, alle persone fisiche che installano impianti nuovi a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800 per l'anno 2025.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a metano, o altre imprese operanti nel settore metano per autotrazione, quali ad esempio aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o aziende titolari di stazioni di rifornimento di metano e/o biometano per autotrazione, o in alternativa istituti di credito, previo accordo tra tali imprese o istituti di credito e l'installatore, rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse individuate dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
77.064. Zinzi, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2025 di ulteriori 5 milioni di euro.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2025 di ulteriori 50 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.065. Lai.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(ZES unica – Aree del Lazio colpite dal sisma 2016)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, aggiungere il seguente:
«2-bis. A far data dal 1° gennaio 2025, la ZES unica di cui al comma 2 del presente articolo, comprende anche i comuni della regione Lazio colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
2. L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica ai comuni della regione Lazio colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come sopra individuati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
77.066. Trancassini.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure in favore del comparto imprenditoriale e lavorativo nei porti italiani)
1. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso, all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 3 milioni di euro di cui al precedente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.067. Pastorino.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sostenibilità del settore nautico)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo al primo periodo, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Conseguentemente, agli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.068. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2025, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro 5 di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione «Euro 6».
Conseguentemente, agli oneri pari a 7 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.071. Fede, Cantone, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Proroga termine transizione 5.0)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2.000 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
77.072. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali)
1. Al fine di modificare l'attuale registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi dell'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo la costituzione di un nuovo database denominato registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali è istituto un fondo di 1 milione di euro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Il comma 3-bis dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così sostituito:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito esclusivamente nei confronti di chi abbia espresso il proprio preventivo consenso mediante l'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo, in un apposito registro, denominato “registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali”.».
Conseguentemente, agli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.073. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in A.S.)
1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.», con una dotazione finanziaria pari a 1,3 miliardi di euro per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del fondo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a1,3 miliardi di euro per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
77.074. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Istituzione delle zone franche doganali di Lampedusa Linosa, Porto Empedocle e Pozzallo)
1. In deroga all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'istituzione della zona franca doganale nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e nei porti di Porto Empedocle e Pozzallo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di istituzione della zona franca doganale di cui al periodo precedente.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031 che costituisce limite annuale.
Conseguentemente, agli oneri stimati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.075. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta assunzioni personale qualificato di start-up e PMI innovative)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, nei limiti di spesa di cui al successivo comma, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.
2. Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.076. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sviluppo aree interne)
1. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di promuovere la nascita e l'insediamento di start-up innovative nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei comuni delle aree interne, alle start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, operanti in un comune ricadente nelle aree interne, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Conseguentemente, agli oneri pari a 85 milioni di euro per l'anno 2025 e 105 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.077. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Le imprese italiane operanti in territori ad alto rischio bellico e/o in stato di guerra conclamato possono presentare, previa emanazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di apposita certificazione che attesti l'impossibilità di proseguire le attività per mancanza di condizioni di sicurezza, un'istanza al Ministero medesimo per richiedere la sospensione temporanea dell'elargizione dei fondi destinati ai progetti avviati sulla base di accordi di cooperazione internazionale e la risoluzione anticipata dei contratti.
2. Su richiesta delle imprese italiane, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sollecita al Paese ospitante l'accettazione della risoluzione dei contratti stipulati per l'attuazione dei progetti di cui al precedente comma, senza applicazione di penali.
3. I fondi stanziati per i progetti di cui al comma 1 restano nella disponibilità del Paese ospitante che può riappaltare i lavori a terzi in un momento successivo.
77.078. Buonguerrieri.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per l'individuazione e la progettazione di infrastrutture per attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare)
1. Ai fini dell'individuazione e della progettazione per l'impiego e la realizzazione di infrastrutture e attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare all'interno delle politiche energetiche del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica è istituito un fondo con dotazione iniziale pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità del funzionamento del fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
77.079. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a garantire la competitività economica dei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.
2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.
3. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:
a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;
b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;
c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;
d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
5. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 4 persegue i seguenti obiettivi:
a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;
b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;
c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;
d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;
e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.
7. Le risorse del fondo sono destinate alla realizzazione di:
a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;
b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;
c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.
8. Gli interventi finanziati dalle risorse del fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.
9. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.
11. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 7, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
10. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.
13. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.080. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Sostegno ai mercati rionali)
1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.081. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)
1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo filiera cosmetica» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.
2. I requisiti di accesso al fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.082. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per la transizione ecosostenibile della moda).
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e made in Italy, è istituito il fondo denominato «Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) transizione ecosostenibile nella moda: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;
b) materiali sostenibili di nuova generazione: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere: materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;
c) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;
d) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;
e) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);
f) «materiali sintetici»: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Con il decreto di cui al precedete periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:
1) fascia A: contenente il 100 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
2) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
3) fascia C: contenente dal 30 al 48 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
4) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali;
4. Non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.083. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 78.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alinea, sostituire le parole: 88 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) 12 milioni di euro per il potenziamento dei collegamenti ferroviari esistenti da e verso le mete religiose delle regioni confinanti con la regione Lazio;».
Conseguentemente, agli oneri, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.1. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alinea, sostituire le parole: 88 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) quanto a 2 milioni di euro, per sopperire alla documentata discontinuità dell'approvvigionamento del servizio idrico della città metropolitana di Roma e rimborsare, attraverso il comune di Roma, i condòmini degli edifici che abbiano provveduto o debbano provvedere all'acquisto e all'installazione, entro l'anno 2025, di un impianto di sollevamento o accumulo a valle del misuratore ovvero altra tipologia di impianto che si renda necessario per garantire un'adeguata pressione di distribuzione idrica qualora, anche sussistendo le condizioni minime di portata e carico previste dalla normativa o specificate nel contratto d'utenza, permanga una comprovata carenza nella fornitura dell'acqua».
Conseguentemente, agli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.2. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Roma Capitale è autorizzata all'assunzione in deroga di personale indispensabile per gestire efficacemente l'afflusso previsto. Al fine dell'individuazione del personale necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze, congiuntamente con Roma Capitale, incontra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per definire le modalità occorrenti.
78.3. Ottaviani, Matone, Miele.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di fronteggiare il forte afflusso di turisti e garantire il decoro urbano sono altresì stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del comune di Roma Capitale per l'implementazione dei servizi di pulizia stradale, raccolta dei rifiuti e gestione delle grandi aree verdi.
Conseguentemente, agli oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di moderare la pressione antropica nonché di ridurre drasticamente i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese con sede all'interno del territorio della città metropolitana che promuovono il lavoro agile a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. Ai fini del presente comma, la maggiorazione del costo, nella misura del 5 per cento, è calcolata in relazione al costo effettivo delle ore di lavoro svolto in modalità agile. La maggiorazione del costo è ammessa a condizione che le ore effettive di lavoro agile sia pari o superiore al 20 per cento delle ore di lavoro contrattualmente previste. La maggiorazione di cui al presente comma è cumulabile con la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese le modalità di accesso e riconoscimento dell'agevolazione e di monitoraggio degli effetti. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
2-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'applicazione del lavoro agile, è stabilita una ulteriore riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, aggiuntiva rispetto alla riduzione già prevista a normativa vigente, per le imprese di cui al precedente comma, commisurata alle ore effettive di lavoro agile. La riduzione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite complessivo di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025. Ulteriori risorse possono essere individuate su proposta dell'INAIL a valere sui residui attivi disponibili nel bilancio annuale dell'ente, compatibili con le finalità di cui al presente comma.
2-quater. Agli stessi fini e per il medesimo anno di cui comma 2-bis, primo periodo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, adottano le misure organizzative che si rendono necessarie al fine di garantire, senza pregiudizio in ordine alla continuità dell'azione amministrativa, alla conclusione dei procedimenti nei rispettivi termini previsti dalla disciplina vigente nonché all'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori che ne facciano richiesta. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, ai relativi oneri, stimati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.5. Francesco Silvestri, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di combattere le irregolarità nell'offerta turistica di alloggi connesse alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, contrastare l'emergenza abitativa, proteggere la residenzialità, garantire la sicurezza e il decoro urbano nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025 per le seguenti finalità:
a) quanto a 1 milione di euro, per prevedere entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un accordo quadro tra Agenzia delle entrate, guardia di finanza, Ministero dell'interno e comune di Roma volto a coordinare i controlli e aumentare esponenzialmente le verifiche in loco sulla regolarità degli immobili in affitto ad uso turistico;
b) quanto a 2 milioni di euro, per garantire la sicurezza dei pedoni e preservare il decoro urbano prevedendo un aumento di risorse da destinare all'Ufficio di scopo «Qualità Urbana». A tal fine, all'articolo 15 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) depositare ovvero fissare agli arredi stradali, ai pali della segnaletica, ai monumenti, e ai pali dell'illuminazione key box ovvero lucchetti e/o portachiavi, a servizio di case vacanze, affittacamere, bed and breakfast e appartamenti ad uso turistico»;
c) quanto a 500.000 euro, per integrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con riguardo alle aree di particolare pregio artistico-culturale, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa connessa al fenomeno dell'overtourism sul territorio di Roma Capitale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'edilizia residenziale pubblica e sociale da destinare a Roma Capitale. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate conseguenti dal versamento del contributo, a titolo di maggiorazione sull'imposta sul reddito dovuta per l'anno 2025 in misura pari al 3 per cento, da parte delle società e agli enti di gestione immobiliare e property managment con volume di ricavi al di sopra di 400.000 euro, operanti sul territorio di Roma capitale.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.6. Ilaria Fontana, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo l'articolo 33-ter, è inserito il seguente:
«Art. 33-quater.
(Disposizioni per Roma Capitale e il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025)
1. Per l'anno 2025, in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica, in deroga al comma 2 del precedente articolo 33, Roma Capitale può incrementare il personale in servizio al 31 dicembre 2024 con assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, anche superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, fino a concorrenza del costo contrattuale di 3.000 assunzioni in vari profili professionali.».
2-ter. La maggior spesa per le 3.000 assunzioni straordinarie di personale a tempo indeterminato di cui al precedente comma, non rileva nel triennio successivo ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quater. Lo Stato riconosce a Roma Capitale per il finanziamento del piano straordinario di 3.000 assunzioni a tempo indeterminato di cui ai precedenti commi, un trasferimento per spese di personale dell'ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.7. Mancini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Negli anni 2025 e 2026, in occasione dei «XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali», i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.
78.8. Pastorella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, nonché per garantire la rapida realizzazione delle singole tratte in esecuzione e assicurare il completamento complessivo della linea C della metropolitana di Roma e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.9. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
2-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla conclusione del programma straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, presenta una relazione alle Camere sugli interventi effettuati e i relativi bilanci.
78.11. Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo indennizzo attività commerciali oscurate dai cantieri)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle città metropolitane le risorse necessarie per indennizzare, per l'anno 2025, le attività commerciali danneggiate dai cantieri attivati per la realizzazione di opere di interesse nazionale finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025 sono definiti i criteri e le modalità di comunicazione da parte delle amministrazioni interessate dei fabbisogni di spesa commisurati alla riduzione di fatturato subito dalle attività di cui al comma 1 nel 2024.
3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2025, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono ripartite le risorse di cui al comma 1 alle amministrazioni che ne fanno richiesta con le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.02. Merola.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure di finanziamento dell'Einstein Telescope)
1. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, regione autonoma della Sardegna, Istituto nazionale di fisica nucleare e Università degli studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 780 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2025, 119 milioni per l'anno 2026 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2027 al 2032.
2. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'università e della ricerca presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera.
3. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 780 milioni di euro, in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2025, 119 milioni per l'anno 2026 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante quanto previsto al comma 5.
5. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 780 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2025, 119 milioni per l'anno 2026 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2027 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
78.03. Ghirra, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali;
b) quanto a 30 milioni per l'anno 2025 e a 37,8 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento dei medesimi eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2026: -25.000.000
78.04. Molinari, Barabotti, Bof, Cattoi, Frassini, Iezzi, Ottaviani, Stefani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Salvaguardia di Venezia)
1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.06. Fassino, Romeo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 78, è aggiunto il seguente:
Art. 78-bis
(Rinaturalizzazione del lago di Gabii-Castiglione)
1. Al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi al progetto di rinaturalizzazione del reticolo idrografico del lago di Gabii-Castiglione è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2025, da assegnare alla città metropolitana di Roma Capitale.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.07. Milani, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure per l'infrastrutturazione dell'Anfiteatro di Verona)
1. Al fine di evitare il ricorso ai generatori a gasolio, salvo situazioni di emergenza, e riducendo l'impatto ambientale è finanziata l'opera di infrastrutturazione dell'Anfiteatro di Verona con le necessarie ridondanze energetiche, attraverso l'installazione di gruppi di continuità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.
78.08. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, è autorizzata l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 400 unità nella Polizia di Stato, di 300 unità nell'Arma dei carabinieri, di 250 unità nel Corpo della Guardia di finanza, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità nonché, per i posti residui, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali a legislazione vigente, per il tramite di procedure concorsuali semplificate ai sensi della disciplina vigente. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2199, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2025.
2. Con provvedimento del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
78.09. Alfonso Colucci, Francesco Silvestri, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2025 a valere sulle facoltà assunzionali a legislazione vigente nonché, per i posti residui, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità
2. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
78.010. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle arti teatrali nei luoghi della città designata «Capitale italiana della cultura»)
1. Per l'incremento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale locale con particolare riferimento ai progetti destinati alle arti teatrali e relativi all'organizzazione e allo svolgimento di eventi da svolgersi nei luoghi della città designata Capitale italiana della cultura, di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relativa quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
78.011. Pisano, Alessandro Colucci, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Per l'attuazione degli interventi e degli adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza volte alla realizzazione delle vie di fuga della Frazione di Villaggio Mosè ad Agrigento, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
78.012. Pisano, Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 79.
Al comma 1:
a) dopo le parole: dell'offerta turistica inserire le seguenti: , ivi inclusa quella riferibile all'agriturismo;
b) dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
*79.2. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*79.3. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
*79.4. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*79.5. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*79.7. Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, dopo le parole: l'offerta turistica aggiungere le seguenti: , anche termale,.
79.8. Squeri, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, dopo le parole: la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, inserire le seguenti: l'accessibilità e la riqualificazione delle strutture turistico ricettive.
*79.9. Zanella, Grimaldi.
*79.10. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*79.11. Peluffo, Gnassi, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*79.12. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Al comma 1, dopo le parole: filiere turistiche, aggiungere le seguenti: la promozione e la valorizzazione della filiera horeca.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025;
alla rubrica, dopo le parole: del settore turistico aggiungere in fine, le seguenti: e della filiera horeca.
79.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo le parole: (ESG), inserire le seguenti: nonché per la promozione di comportamenti responsabili, ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita del servizio di ospitalità e ristorazione, anche nell'offerta e nell'uso di materiali e prodotti ecocompatibili e biodegradabili, e alla scelta di fornitori che utilizzano modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, conformi alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di riferimento,.
79.19. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, dopo le parole: (ESG), inserire le seguenti: nonché per l'acquisizione di marchi di qualità ecologica ed etichette ambientali,.
79.20. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: regolamento adottato con decreto del con le seguenti: decreto di natura non regolamentare adottato dal.
79.21. Colombo.
Al comma 1, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore,.
*79.23. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*79.25. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*79.30. Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*79.31. Faraone, Del Barba, Gadda.
*79.38. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*79.41. Zanella, Grimaldi.
*79.42. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche situate nei comprensori sciistici di Etna Nord, Etna Sud e Piano Battaglia, fortemente penalizzati dalla mancanza di innevamento nella stagione sciistica 2023-2024, è assegnato un contributo di 1 milione di euro, per l'anno 2025, agli operatori che esercitano la propria attività in tale area e per le attività alberghiere e ristorative che si trovano in raggio di 20 chilometri dalle stazioni sciistiche.
6-ter. Per far fronte alle esigenze connesse ad interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato nei comprensori sciistici di Etna Nord, Etna Sud e Piano Battaglia è assegnato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
6-quater. Per gli anni 2025 e 2026, per far fronte ai danni a strutture e locali di Piano Provenzana e Monte Conca occorsi durante l'eruzione dell'Etna del 2022, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna annualità al comune di Linguaglossa, proporzionato al numero degli operatori economici presenti nella porzione del rispettivo territorio situati nelle zone colpite dall'eruzione e finalizzato alla ricostruzione delle attività economiche danneggiate o distrutte.
6-quinquies. I soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo di cui ai commi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies sono determinati, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-sexies. All'onere derivante dai commi 6-bis e 6-quater pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
79.44. Barbagallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
79.47. Pastorella.
Al comma 6, dopo le parole: è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 aggiungere le seguenti: , destinando il 20 per cento delle risorse dell'ammontare complessivo del fondo a favore degli investimenti da realizzarsi nei territori di Sicilia e Sardegna, proporzionalmente al numero degli abitanti che ha ciascuna isola e, ciò, in attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione.
79.48. Calderone.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo le parole: «cambio di nominativo» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.».
79.05. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;
b) al comma 2, sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;
c) al comma 8, dopo le parole: «pena lo scarto dell'operazione di versamento.», aggiungere le seguenti: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -3.000.000;
2026: -3.000.000;
2027: -3.000.000.
79.06. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Termine per l'utilizzo del credito d'imposta per le imprese turistiche)
1. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;
b) al comma 2, sostituire le parola: «2024» con le seguente: «2025»;
c) al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi.»
*79.07. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*79.010. Nisini, Barabotti, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*79.017. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*79.021. Peluffo, Gnassi, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*79.027. Caramanna.
*79.029. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Volo turistico ed istituzione della «Guida avioturistica»)
1. Gli aeroclub, le scuole di volo, i singoli istruttori VDS e le associazioni sportive presenti sul territorio nazionale possono effettuare voli con velivoli VDS provvisti di motore per finalità turistico-ricreative con decollo e atterraggio presso lo stesso punto (A/A), anche previa corresponsione dal passeggero di un corrispettivo. I suddetti voli dovranno essere condotti da soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore VDS in corso di validità.
2. Possono altresì effettuare voli in biposto per finalità turistico-ricreative con apparecchi per il volo libero, anche previa corresponsione di un corrispettivo, i soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore o abilitati all'esercizio del biposto Turistico Professionale (BTP) con passeggero affiancato.
3. L'abilitazione all'esercizio del Biposto Turistico Professionale (BTP) è rilasciata dall'Aero Club d'Italia. Ai redditi derivanti dall'attività di volo turistico, percepiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica, su istanza dei medesimi soggetti, il regime di cui al combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. È istituita la figura professionale di «Guida Avioturistica» il cui compito è fornire suggerimenti, istruzioni, assistenza tecnica, informazioni culturali e servizi di accompagnamento anche con mezzi a motore, a piloti, equipaggi e passeggeri per una migliore conoscenza ed esperienza del territorio italiano nelle condizioni di massima sicurezza a terra e in volo.
5. Nei servizi di accompagnamento sono comprese anche le attività di trasporto dei piloti, dei passeggeri e delle relative attrezzature verso i punti di decollo e/o di recupero dai punti di atterraggio.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le linee guida per la ricognizione, da parte delle regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aviosuperfici, idrosuperfici, elisuperfici presenti sul territorio nazionale presso le quali è svolta l'attività di avioturismo, nonché le linee guida per lo svolgimento dell'esercizio di tale attività.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri per la formazione delle «Guide Avioturistiche» e per il rilascio del relativo attestato per l'esercizio dell'attività.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
79.032. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico insulare)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, con particolare riferimento ai territori insulari, attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, gli interventi e investimenti di natura infrastrutturale, nonché la valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico locale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento dello studio di fattibilità di nuovi sedimi aeroportuali e il completamento di infrastrutture destinate al trasporto intermodale dei passeggeri.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027.
79.043. Pisano, Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Al fine di consentire interventi ordinari e straordinari di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, volti alla promozione culturale di territori a particolare vocazione turistica nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzati ai lavori di completamento di tutela costiera e fruibilità turistica, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.
79.044. Pisano, Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Imprese turistiche)
1. All'Allegato 1, articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «tra cui gli stabilimenti balneari» sono aggiunte le seguenti: «e quelle autorizzate all'esercizio di servizi, anche di linea, di trasporto turistico di persone mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico».
79.045. Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive)
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
d) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
79.046. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)
1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 58, primo periodo, le parole: «del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 62, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.000».
79.053. Caramanna.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Buono mobilità strutture turistico-ricettive)
1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera b), al fine di migliorare i servizi legati all'ospitalità turistica attraverso soluzioni di mobilità sostenibile, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025, per il riconoscimento in favore delle imprese turistico-ricettive, comprese quelle open-air, di un “buono mobilità strutture turistico-ricettive”, pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.000, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2025, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;».
b) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2025».
79.054. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure per la transizione ecologica del settore alberghiero)
1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera b), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore alberghiero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;
b) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis»;
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «119 milioni di euro per l'anno 2025.».
79.055. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la creazione di distretti termali.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale.
3. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
5. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
6. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al presente comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
79.058. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Programmi di ricerca in materia
di data analytics dei flussi e delle presenze turistiche)
1. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti UNESCO, in linea con gli obiettivi del Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano redatto dal Laboratorio per il turismo digitale (TDLab) istituito con decreto ministeriale del 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overturismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «117 milioni di euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
79.061. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure di sostegno allo sviluppo dell'offerta turistica e l'inclusione sociale delle persone con disabilità)
1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 611, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.»;
b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-bis) è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»;
c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
79.062. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di buono portuale)
1. L'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
79.063. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Intervento a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)
1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
79.064. Furgiuele, Dara, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione dalla legge 25 febbraio 2021, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le Autorità di sistema portuale (AdSP), successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.
3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
79.065. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Ripristino fondi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario merci)
1. L'accantonamento di 55 milioni per il 2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4) del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di cui all'Allegato 3 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso.
2. L'accantonamento di cui al comma precedente è ripristinato mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
79.066. Cesa.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Ripristino fondi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario merci)
1. L'accantonamento di 55 milioni per il 2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4), del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di cui all'Allegato 3 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156.
79.067. Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Ripristino fondi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario merci)
1. L'accantonamento di 55 milioni per il 2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) n. 4 del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di cui all'allegato 3 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso.
2. L'accantonamento di cui al comma precedente è ripristinato mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
79.068. Pastorella.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle strutture turistico ricettive, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo finanziato con il 25 per cento del gettito dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite su base provinciale, in proporzione al gettito riscosso in ciascuna provincia.
3. Ciascuna regione, previa definizione di convenzione con il Ministero del turismo, può conferire al fondo ulteriori risorse, da destinare alla riqualificazione delle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio della regione stessa. Ciascun comune può stabilire una percentuale superiore al 25 per cento, da destinare alle strutture turistico ricettive ubicate nel territorio del comune stesso.
4. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno di competenza sono accantonate, per essere utilizzate allo stesso fine negli anni successivi.
5. Possono accedere alle risorse di cui ai commi precedenti unicamente le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, abbiano effettivamente riscosso l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno per almeno cinque anni o, qualora l'imposta di soggiorno sia stata istituita da meno di cinque anni, per il minor periodo in cui sia stato vigente l'obbligo di riscossione.
6. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle imprese turistico-ricettive maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite:
a) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, finalizzati a sostenere la riqualificazione, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture turistico ricettive;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, da fruire in tre rate annuali, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, in ogni caso non superiore all'importo del contributo di soggiorno o dell'imposta di soggiorno complessivamente riscosso dall'impresa nei cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza, entro i limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023;
c) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e successive modifiche e integrazioni. Le somme recuperate affluiscono nuovamente nel Fondo di cui al comma 1, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
79.069. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per la formazione del personale dipendente)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere di cui all'articolo 1 della presente legge che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2028, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
2. Non si considerano ammissibili le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e di formazione obbligatoria.
3. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture alberghiere ed extra-alberghiere hanno eventualmente fruito indebitamente.
7. Il credito d'imposta è utilizzabile nel limite massimo di spesa pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 25 milioni di euro per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».
79.070. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere
ed extra-alberghiere per la formazione del personale dipendente)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
2. Non si considerano ammissibili le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e di formazione obbligatoria.
3. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture alberghiere ed extra-alberghiere hanno eventualmente fruito indebitamente.
7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
79.071. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)
1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure ad evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
e) il piano finanziario e il crono-programma.
Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
5. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
7. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
79.072. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per il rifinanziamento della tangenziale ovest di Andria – III lotto)
1. Al fine di garantire il completamento nella strada provinciale n. 2 (ex strada provinciale 231) della tangenziale ovest di Andria dal chilometro 43+265 al chilometro 52+295 è autorizzata la spesa di 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Il termine previsto dal cronoprogramma, già fissato al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2025: -27,5 milioni di euro;
2026: -27,5 milioni di euro.
79.073. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per il rifinanziamento della tangenziale ovest di Andria)
1. Al fine di garantire il completamento della tangenziale ovest di Andria dal chilometro 43,633 al chilometro 49,568 è autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Il termine previsto dal cronoprogramma di cui alla delibera CIPE n. 26/2018 e della delibera CIPE n. 2/2021, già fissato al 31 dicembre 2025 è prorogato al 31 dicembre 2026.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2025: -16,5 milioni di euro;
2026: -16,5 milioni di euro.
79.074. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno della mobilità ciclistica)
1. Al fine di sostenere il Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per il 2027.
2. Al fine di sostenere la produzione di biciclette realizzate con materiale riciclato ed ecologico è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di biciclette ecosostenibili e annessi prototipi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma, le cause di revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -30.000.000;
2027: -40.000.000.
79.075. Zaratti, Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno della mobilità ciclistica e della sicurezza stradale)
1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
79.076. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«1-septies) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dirette al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, nonché quelle di ristorazione, tramite l'applicazione di misure volte al risparmio energetico, alla prevenzione nella produzione di rifiuti e alla riduzione dello spreco alimentare nel rispetto dei princìpi dell'economia circolare».
2. Le disposizioni di cui al numero 1-septies) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dal presente articolo, si applicano altresì alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che hanno ottenuto una delle etichette ecologiche volontarie di cui all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ovvero i cui prodotti o servizi rispondono ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo comma 1, tenuto conto dei seguenti parametri:
a) installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;
b) riduzione degli imballaggi in plastica, utilizzo di imballaggi compostabili e biodegradabili e di contenitori riutilizzabili;
c) adozione di misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e di sistemi che consentano di massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;
d) adozione di misure finalizzate a ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
e) utilizzo di prodotti agroalimentari a chilometro zero e di alimenti a filiera corta;
f) utilizzo di macchinari ed elettrodomestici a basso consumo energetico e dispositivi per il controllo dell'illuminazione nonché per il risparmio idrico;
g) offerta di servizi di noleggio di velocipedi o servizi di ricarica di veicoli elettrici;
h) utilizzo dei prodotti per l'igiene e la pulizia, comprese le linee di cortesia, ecologici e biodegradabili;
i) iniziative assunte per sensibilizzare i clienti nell'adozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025”;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025”;
g) il comma 7 è soppresso.».
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis).
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
“TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: ‘e dei tabacchi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati’.”».
79.077. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi di valorizzazione dei siti UNESCO ubicati nelle regioni del Mezzogiorno)
1. Il Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
2. Al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, promuovendo settori strategici come il turismo, anche mediante interventi di valorizzazione del patrimonio artistico, l'incremento di cui al comma 1 è destinato per l'ottanta per cento ai comuni dove sono ubicati i siti UNESCO delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
79.078. Scerra, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Intervento a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)
1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.
2. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma 1, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
79.080. Cesa.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)
1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
79.081. Gaetana Russo.
Dopo l'articolo 79, è aggiunto il seguente:
Art. 79-bis.
(Imprese turistiche)
1. All'articolo 4, comma 1 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo le parole: «tra cui gli stabilimenti balneari» aggiungere le seguenti: «e quelle autorizzate all'esercizio di servizi, anche di linea, di trasporto turistico di persone mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico».
79.082. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure per il potenziamento infrastrutturale del comprensorio turistico del Gavi)
1. Al fine di consentire il collegamento logistico ad alta percorribilità tra la valle Scrivia, la Vallemme, il Novese e la Valle Orba, ritenuto di carattere strategico per lo sviluppo turistico ed economico del territorio piemontese, è assegnato alla provincia di Alessandria un contributo a carattere straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova circonvallazione dell'abitato di Gavi, in provincia di Alessandria.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
79.083. Molinari.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale)
1. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.
79.084. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, per cui sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data entrata in vigore del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.
79.089. Squeri, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.
79.090. Squeri, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. All'articolo 100, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3».
2. All'articolo 100, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2023» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
79.085. Morrone, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Incremento della spesa per la realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
1. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, la spesa di cui all'articolo 9, comma 5-bis del decreto-legge del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
79.087. Ubaldo Pagano.
ART. 80.
Al comma 1, sopprimere le parole: Le operazioni di scissione di cui al secondo e terzo periodo sono poste in essere anche in deroga, ove necessario, alle norme istitutive delle predette società ovvero alle vigenti disposizioni legislative, statutarie, convenzionali o pattizie di qualsivoglia natura.
80.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 2-decies, è inserito il seguente:
«2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con Anas S.p.a. una nuova convenzione unica, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui al periodo precedente, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo indicato dall'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'efficacia della misura prevista dal presente comma è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
1-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 6 è abrogato.
80.2. Molinari, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di integrare le fonti di raccolta dei fondi da destinare agli investimenti del Patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies.1 e 114-duodecies del testo unico bancario, nel rispetto delle condizioni ivi previste;»;
b) al comma 3, dopo le parole: «114-ter,» e prima delle parole: «da 115 a 120-bis», sono inserite le seguenti «114-octiesdecies,».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative all'operatività della società Autostrade dello Stato S.p.A. e del Patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*80.3. Trancassini.
*80.4. Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2025, al fine di determinare il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori della città di Messina relativi ai disagi legati ai cantieri per l'avvio dei lavori per la costruzione del «Ponte sullo Stretto» e delle opere autostradali connesse, ricadendo lo svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo interamente nel territorio di Messina costituendone tangenziale di servizio alla città, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato alla revisione della convenzione autostradale con il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) approvato con delibera n. 180 del 2023 della Autorità di regolazione dei trasporti, in variazione del PEF adottato dal Consorzio Autostrade Siciliano per gli anni 2024/2029 rendendo lo svincolo in entrata per Messina ed in uscita all'interno della stessa città privi di pedaggio. Entro trenta giorni dalla revisione l'Autorità di regolazione dei trasporti esclude l'applicazione del sistema tariffario del price cap, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal pedaggio dello svincolo ridenominato «Messina ovest».
80.5. Calderone.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel «Piano d'azione sulle materie prime critiche», di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Miniera Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della società Miniera Nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.
3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.
4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
b) eventuale costituzione di nuove società;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della società Miniera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.
7. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
8. A decorrere dall'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a società Miniera Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025.
80.01. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al comma 511 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.02. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» aggiungere le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ogni eventuale richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, contenuto in bandi o avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ovvero, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, contenuto nell'invito a presentare offerte trasmesso prima di tale data, il cui termine finale di presentazione dell'offerta sia successivo al 30 giugno 2023, è da intendersi sostituito con quello all'articolo 60, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
*80.03. Pella, Cannizzaro, Mazzetti, Cattaneo, Nevi.
*80.04. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
*80.09. Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» aggiungere le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
80.010. Steger, Manes.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» aggiungere le seguenti «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse. A tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
*80.011. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*80.012. Pastorino.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» aggiungere le seguenti «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni per l'anno 2025, sopprimere l'articolo 123 e, in relazione agli oneri pari a 100 milioni per l'anno 2026 sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 120 milioni per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
80.013. Santillo, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» aggiungere le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.014. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di infrastrutture)
1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della perdurante crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2025». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
80.015. Tenerini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Per l'anno 2025 è stanziata la somma di 1.045.330,22 euro da destinare al finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ex palazzina servizi, interna all'Istituto penale per minorenni di Nisida, finalizzati al recupero e al restauro conservativo del «Teatro di Eduardo», con creazione ed implementazione di laboratori professionalizzanti destinati ai ragazzi di Nisida.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.045.330,22 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.016. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente
Art. 80-bis.
(Attivazione dell'archivio nazionale delle strade tramite ricorso a sistemi di IA)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che, ai fini della definitiva attivazione e del funzionamento dell'archivio nazionale delle strade istituito dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la raccolta e la trasmissione dei dati concernenti lo stato tecnico e giuridico delle strade, nonché delle indicazioni relative al traffico veicolare, agli incidenti e alla percorribilità delle medesime strade, avvenga anche attraverso il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale.
*80.017. Steger.
*80.018. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente
Art. 80-bis.
(Contributo per l'acquisto dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quale Stato membro di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, mediante le categorie di veicoli di cui all'articolo 2, numero 2), capoverso paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, e per le quali è fatto obbligo di dotazione del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, è riconosciuto un contributo commisurato, in misura percentuale, al costo medio di acquisto del predetto tachigrafo e al numero dei tachigrafi intelligenti acquistati entro il 31 dicembre 2024, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le modalità, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda, nonché le modalità di erogazione e di calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**80.019. Steger.
**80.020. Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut.
**80.021. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'acquisto dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quale Stato membro di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, mediante le categorie di veicoli di cui all'articolo 2, numero 2), capoverso paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, e per le quali è fatto obbligo di dotazione del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, è riconosciuto un contributo commisurato, in misura percentuale, al costo medio di acquisto del predetto tachigrafo e al numero dei tachigrafi intelligenti acquistati entro il 31 dicembre 2024, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le modalità, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda, nonché le modalità di erogazione e di calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: –;
2027: –.
80.022. Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a decorrere dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.023. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
*80.024. Steger.
*80.025. Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)
1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.026. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)
1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*80.027. Steger.
*80.028. Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut.
*80.029. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10».
80.030. Bonafè, Fossi, Simiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)
1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2025, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.031. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)
1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2025, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. A tal fine è autorizzata la spesa, come limite massimo, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.032. Steger.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)
1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2025, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.033. Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)
1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2025, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.034. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 32-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo periodo, le parole: «euro 150.000 per l'anno 2024» sono sostituite con le seguenti: «euro 150.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.035. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure per favorire investimenti in Italia da parte di lavoratori impatriati)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:
10-bis. I soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 ovvero, alternativamente, delle disposizioni di cui al comma 9, ancorché abrogate, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti per almeno cinque anni;
b) abbiano effettuato un investimento pari ad almeno 100 mila euro in uno dei piani di risparmio a lungo termine identificati dai comma 101 o 104 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, o dal comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti per almeno cinque anni, e in caso di rimborso a reinvestire il controvalore conseguito in strumenti equivalenti entro novanta giorni dal rimborso;
c) abbiano acquistato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un controvalore minimo pari a 500 mila euro di buoni del Tesoro poliennali con scadenza pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Il soggetto si impegna a non vendere tali titoli per almeno cinque anni;
d) abbiano effettuato un'erogazione liberale in denaro pari ad almeno 50 mila euro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023.
10-ter. L'opzione di cui al comma 10-bis si esercita con il versamento di un importo pari all'1 per cento del reddito imponibile IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Gli importi di cui al comma 10-bis, lettere a), b), c) e d), sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno tre figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione.
10-quater. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 10-bis si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per quattro anni. In caso contrario decadono dai benefici di cui al comma 10-bis e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
10-quinquies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 10-bis.
80.036. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Incentivi fiscali per gli investimenti in storage elettrico degli aeroporti)
1. Al fine di sostenere la transizione energetica e lo sviluppo dell'autoconsumo di energia prodotta in situ da fonti rinnovabili e garantire la continuità di approvvigionamento di energia quando ve ne sia maggiore necessità, alle società di gestione aeroportuale nazionali è riconosciuto, in via sperimentale per gli anni 2025, 2026, 2027, un credito d'imposta nella misura del quaranta per cento del costo di investimento fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 3 milioni di euro per società di gestione aeroportuale per ciascuno anno e nei limiti delle risorse di cui al comma 7, per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di stoccaggio elettrochimico anche se già esistenti, per utilizzo in autoconsumo, e merchant, quest'ultimo, se in misura non prevalente rispetto all'autoconsumo.
2. Sono agevolabili gli investimenti nei sistemi di stoccaggio collegati alla rete a condizione che entro la data del 31 dicembre di ciascun anno il relativo ordine d'acquisto per fornitura e posa in opera, sia stato perfezionato attraverso l'avvenuto pagamento in misura almeno pari al 20 per cento del dovuto.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui nel periodo 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80.037. Cattaneo, Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al comma 4 dell'articolo 201 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le spese di notificazione e le modalità di determinazione delle relative tariffe, le spese di accertamento sono determinate in misura non superiore ad euro 5».
2. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare ai comuni a titolo di contributo per le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.038. Dara.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272 e 273 sono sostituiti dai seguenti:
«272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025, 518 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
273. Per le finalità di cui al comma 272 è altresì autorizzata la spesa di:
a) 6.132 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 650 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, e 398 milioni di euro per l'anno 2028, 1.650 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.274 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
273-bis. Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro, in ragione di 90 milioni di euro per il 2027, 180 milioni di euro per il 2028, 160 milioni di euro per il 2029, 70 milioni di euro per il 2030».
2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 511 è sostituito dai seguenti:
«511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
511-bis. Per le finalità di cui al comma 511 è, altresì, autorizzata la spesa di 1.120 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028, 335,025 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
3. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato I-bis annesso alla presente legge, connessi all'incremento del costo dei materiali da costruzione e delle materie prime, alle varianti in corso di esecuzione approvate dal soggetto attuatore, nonché alla realizzazione di opere coessenziali alla messa in esercizio delle predette opere, prescritte nel relativo iter autorizzatorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1.132 milioni di euro, nella misura di 500 milioni di euro per il 2025 e 632 milioni di euro per il 2026. Per gli interventi di cui all'allegato I-bis le relative risorse sono inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
4. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quarto periodo:
3.1) le parole: «nel limite del 50 per cento» sono soppresse;
3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale»;
4) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
5) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,».
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al comma 6-quater, le parole: «e 100 milioni per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 300 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026»;
c) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 740 milioni di euro, nella misura di 120 milioni di euro nel 2028, 160 milioni di euro nel 2029 e 428 milioni di euro nel 2030.
6. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana – RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.748 milioni di euro, in ragione di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
7. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana – RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.778 milioni di euro, in ragione di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 36 milioni di euro per l'anno 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
8. Le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 424 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029 e di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
Conseguentemente,
dopo l'allegato I, inserire il seguente:
«Allegato I-bis
(Articolo 80-bis, comma 3)
NOME INTERVENTO |
FABBISOGNO (mln €) |
Terzo Valico dei Giovi |
652,000 |
Palermo – Catania lotto 5 |
50,000 |
Palermo – Catania lotto 4b |
53,000 |
subtratta Brescia-Verona Alta Velocità |
1,000 |
subtratta Verona-Vicenza Alta Velocità |
54,000 |
Raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo- Montello |
8,000 |
Metro Salerno Arechi Pontecagnano Aeroporto |
5,000 |
Upgrading linea direttissima Firenze Roma |
20,000 |
Sistemi distanziamento nodo Milano |
3,000 |
Velocizzazione Battipaglia – Potenza |
60,000 |
Interventi Foggia – Brindisi |
90,000 |
Elettrificazione Venafro – Termoli |
100,000 |
Diga di Campolattaro |
40,00 |
TOTALE |
1.132,000 |
».
all'Allegato V, sopprimere la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
all'articolo 71, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, nella misura di 150 milioni di euro nel 2028, 180 milioni di euro nel 2029 e 230 milioni di euro nel 2030. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 2.
80.039. Molinari, Barabotti, Bellomo, Bordonali, Bruzzone, Frassini, Furgiuele, Maccanti, Montemagni, Pretto, Sasso, Ziello, Zinzi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
1. Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 34 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare esclusivamente alla realizzazione del progetto esecutivo e alla realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore sulla SS 343 – Ascolana, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza, già inserito nel contratto di programma ANAS 2021-2025.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.040. Cavandoli.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore autostradale)
1. Ai fini del proseguimento della realizzazione dell'asse autostradale strategico Ti-Bre è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) per il secondo lotto, da San Quirico di Trecasali fino alle province di Mantova e Cremona.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 2 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.041. Cavandoli, Dara.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Ulteriori disposizioni per il settore autostradale)
1. Ai fini dell'efficientamento della gestione del traffico urbano, turistico e commerciale verso le aree urbane, località balneari e aree industriali della regione Veneto, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, e 500.000 euro per l'anno 2026 a favore della regione Veneto per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello snodo viario presso l'uscita autostradale della A4 – Noventa di Piave-San Donà di Piave.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2025 e 500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.042. Andreuzza.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Investimenti per infrastrutture a carattere strategico)
1. Al fine di far fronte alle crescenti esigenze di mobilità e alle criticità di traffico del Veneto orientale, in particolare nelle aree di maggiore intensità turistica e commerciale del territorio regionale, è autorizzato un finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2025, in favore del comune di San Donà di Piave per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Terzo Ponte sul Piave, tra i comuni di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Musile di Piave e Fossalta di Piave, riconosciuto come nodo di rilevanza strategica nel master plan della viabilità della Venezia orientale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 3 milioni, per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.043. Andreuzza.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interventi per il rilancio della sicurezza nel settore infrastrutturale):
1. Al fine di risolvere i problemi di sicurezza e di protezione civile del territorio del comune di Alessandria, dovute alle gravi criticità del nodo idraulico sull'attuale ponte del Fiume Bormida, aggravate dai fenomeni alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2019, è autorizzato un contributo di 21.769.298 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in favore del comune di Alessandria, per la realizzazione del secondo ponte sul Fiume Bormida, diretto a prevenire problemi di isolamento di una parte del territorio comunale in caso di prossime intense precipitazioni piovose.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.769.298, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.044. Molinari.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1.All'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
«8-bis. Al fine di individuare soluzioni volte al potenziamento della viabilità d'accesso ai comuni ricompresi nella valle del Giovenco il Commissario straordinario, nell'ambito delle risorse assegnate, è autorizzato a realizzare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dello svincolo autostradale sulla tratta A25 all'altezza del Comune di Ortona dei Marsi.».
80.045. Bagnai, Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)
1. Ai fini dell'efficientamento e della gestione del traffico urbano dell'area, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a titolo di contributo a favore di ANAS spa per la realizzazione del progetto esecutivo della Variante all'abitato di Ponte Nossa- S.S. n. 671 della Val Seriana.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.046. Frassini.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)
1. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile al Collegamento Bergamo-Lecco nonché la facilitazione degli scambi tra tale direttrice, il Sistema Pedemontano e l'autostrada A4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione del secondo lotto della Variante di Cisano, compreso fra la rotatoria della nuova variante alla S.S. 639 e la SS 639 verso Pontida, già inserita nell'aggiornamento del Contratto programma MIT-ANAS spa 2021-2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.047. Frassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interventi infrastrutturali)
1. Ai fini della risoluzione definitiva dei problemi viabilistici e di congestionamento da traffico del territorio della provincia di Caserta e garantire la sicurezza degli utenti, anche in coerenza con gli obiettivi europei di riduzione dei morti e dei feriti sulle strade, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 a favore dell'ANAS Spa, per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del raddoppio della tangenziale di Caserta, in nuova sede ovvero attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia alla strada statale 700 della Reggia di Caserta.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.048. Zinzi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interventi infrastrutturali urgenti)
1. Al fine di poter completare il finanziamento dei lavori e garantire l'urgente esecuzione delle opere di messa in sicurezza statica del «Ponte Nuovo sul Volturno», indispensabili per la riapertura dell'infrastruttura alla circolazione stradale e soprattutto ai mezzi pesanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2025 a titolo di contributo, a favore del comune di Capua.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.049. Zinzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modificazione delle disposizioni inerenti alla progettazione della SS 7 Taranto-Massafra).
1. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area», e le parole: «nel 2026» sono soppresse.
80.050. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modificazione delle disposizioni inerenti alla progettazione della SS 7 Taranto-Massafra)
1. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «3,5 milioni per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 0,5 milioni per l'anno 2025»;
b) le parole: «per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area», e le parole: «nel 2026» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.051. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione dello «Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta»)
1. Al fine di garantire la realizzazione dello «Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta» di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18 giugno 2009 tra la regione del Veneto, il comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa aggiuntiva alle risorse già a disposizione dei predetti enti di 1.507.000 euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Venezia, individuato come soggetto attuatore dell'intervento.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 1.507.000 per l'anno 2025 ed euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.052. Andreuzza.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo per il completamento della tratta autostradale da Ventimiglia a Sanremo)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 «Aurelia bis».
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.053. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene, con dotazione pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene, all'interno del progetto per il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.054. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di messa in sicurezza della strada statale 17 e per il miglioramento tecnico-funzionale dell'Appennino abruzzese e Apullo Sannitico)
1. Al fine di garantire la messa in sicurezza della strada statale 17 e di assicurare le attività inerenti alla progettazione per un progressivo miglioramento tecnico-funzionale dell'Appennino abruzzese e Apullo Sannitico tratto dal Km 92+000 al Km 93+000, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028,.
80.055. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo per la diffusione internazionale dei valori e dell'immagine della Moda)
1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la diffusione internazionale dei valori e dell'immagine della Moda».
2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, al finanziamento delle iniziative dell'Associazione senza scopo di lucro «Camera Nazionale della Moda Italiana» volte alla comunicazione e promozione di sfilate di moda, esposizioni, eventi, rassegne culturali e mostre, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per i periodi di imposta 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
80.056. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali)
1. Le Autorità di regolazione competenti per i servizi pubblici essenziali, nel determinare con autonoma azione amministrativa le tariffe, tengono debitamente conto, ai fini del loro riconoscimento tariffario, dei maggiori costi di capitale ed operativi che contraddistinguono le zone montane con specifico riferimento a quelle appartenenti alla zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avvalendosi, se ritenuto necessario, di appositi strumenti di perequazione.
80.057. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni per il miglioramento della segnaletica per i percorsi dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)
1. Al fine di assicurare il miglioramento della segnaletica per i percorsi dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, al medesimo soggetto è attribuito un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
80.058. Nazario Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.059. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Casu, Roggiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)
1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla classe Euro 6, le regioni e le città metropolitane possono utilizzare le risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 30 per cento delle risorse complessivamente attribuitele per ciascun quinquennio 2024-2008 e 2029-2033. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento, ove definito, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse di cui al precedente comma 1.
*80.060. Di Mattina, Toccalini, Gusmeroli, Barabotti, Andreuzza.
*80.061. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*80.062. La Salandra.
*80.063. De Palma, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'installazione di un sistema di riqualificazione ibrida)
1. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2025 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione.
3. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.064. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Casu, Roggiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'installazione di un sistema di riqualificazione ibrida)
1. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2025 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione.
3. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: –;
2027: –.
80.065. Ghirra, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'installazione di un sistema di riqualificazione ibrida)
1. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2025 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione.
3. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
80.066. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica o ibrida)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,» inserire le seguenti: «ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.067. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Casu, Roggiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica o ibrida)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,>> inserire le seguenti: <<ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
80.068. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica o ibrida)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,» inserire le seguenti: «ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: –;
2027: –.
80.069. Ghirra, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: –;
2027: –.
80.070. Dori, Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
80.071. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei mezzi elettrici aeroportuali)
1. Al fine di sostenere la decarbonizzazione del settore aeroportuale, accelerare la transizione tecnologica e incentivare la riconversione elettrica della flotta dei mezzi circolanti sui sedimi aeroportuali, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicati ai consumi di energia elettrica rivolti all'alimentazione dei mezzi elettrici utilizzati negli aeroporti nazionali per i servizi di assistenza a terra di cui all'Allegato A del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile esclusivamente agli operatori aeroportuali che svolgono i servizi di cui al comma 1, per le annualità 2025, 2026 e 2027, e viene calcolata sui consumi effettivi utilizzati per l'alimentazione dei mezzi elettrici operanti sul sedime aeroportuale, previa presentazione di idonea documentazione che ne attesti l'impiego esclusivo in tale ambito.
3. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo le modalità, i requisiti necessari e i tempi con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge. I predetti importi sono trasferiti, entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2025-2027, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
*80.072. Cattaneo, Squeri, Pella, Cannizzaro.
*80.073. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai comuni per l'installazione di dispositivi di sicurezza stradale)
1. Al fine di potenziare gli strumenti di sicurezza stradale e garantire l'efficientamento del traffico urbano, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare ai comuni con meno di diecimila abitanti, a titolo di contributo, per l'installazione di dispositivi e per gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengano un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli, anche attraverso il posizionamento di speed table.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.074. Giagoni.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, al comma 2, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 ad euro 2.000»;
b) al comma 3, le parole: «da L. 100.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 ad euro 15.000»;
c) all'articolo 20, al comma 2, le parole: «da L. 7.000 a L. 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 ad euro 600»;
d) all'articolo 21, al comma 6, le parole: «da L. 10.000 a L. 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 ad euro 900»;
e) all'articolo 26, al comma 2, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 ad euro 15.000»;
f) all'articolo 38:
1) al comma 1, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 ad euro 2.000»;
2) al comma 2, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 ad euro 15.000»;
g) all'articolo 41:
1) al comma 2, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 ad euro 2.000»;
2) al comma 3, le parole: «da L. 150.000 a L. 450.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 4.500 ad euro 13.500»;
h) all'articolo 48, al comma 3, le parole: «da L. 30.000 a L. 90.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 900 ad euro 3.000».
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono destinati per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie nazionali e alla regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria da realizzarsi anche mediante la mappatura delle aree più sensibili alle trasgressioni e irregolarità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
80.075. Deidda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 8-ter.
(Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni)
1. Costituiscono operazioni non imponibili:
a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste;
b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a);
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)».
Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-quater.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.
80.076. Serracchiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni relative ai diritti dei passeggeri)
1. Al fine di mitigare le conseguenze economiche e sociali dell'insularità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo di sostegno all'assistenza legale per assistere i passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato come disciplinato dal regolamento (CE) n. 261/2004 nei ricorsi in sede giurisdizionale con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. All'articolo 37, comma 3, lettera h), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione».
3. Agli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, a decorrere dall'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.077. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Il comma 471 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di revisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2025 a 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.078. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Intervento a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)
1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
80.079. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia)
1. All'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni a decorrere dall'anno 2025.».
2. Quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2025, sono trasferite al Capitolo 1925 della Regione siciliana a titolo di contributo per il funzionamento dei servizi arei di linea.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.080. Longi, Varchi, Messina, Cannata, Ciancitto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della popolazione insulare residente, aumentare il numero degli occupati residenti, oltre che a ridurre il divario economico e sociale derivante dalla condizione di insularità e promuovere la competitività, l'efficienza e la sostenibilità del trasporto locale, costiero e insulare via mare, i benefici fiscali previsti all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, per gli anni 2025 e 2026, anche agli armatori residenti delle isole italiane, individuate ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 36, comma 1, e successive modificazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e contributive, salvo specifiche disposizioni contrarie previste dalle normative vigenti in merito al cumulo delle misure di favore, al fine di massimizzare l'efficacia degli sgravi e ridurre l'impatto del divario strutturale insulare.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e previa verifica della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità attuative del presente articolo, con l'obiettivo di rendere effettivo il supporto agli armatori e ai residenti delle isole italiane.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse già previste nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
80.081. Lampis, Polo, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure per lo sviluppo delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane)
1. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro il 2035, di realizzare 60 km di nuove metropolitane, 140 km di tramvie, di acquistare 4500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con la riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
80.082. Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interventi per la fruizione delle linee ferroviarie storiche)
1. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali», ed in particolare al «Piano strategico grandi attrattori culturali», è incrementato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
80.083. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interventi per l'innovazione e la transizione ecologica della mobilità marittima nello Stretto di Messina)
1. Al fine di favorire la transizione ecologica della mobilità marittima e di velocizzare, innovare e rendere ecosostenibile il trasbordo di treni, automezzi e passeggeri nell'area dello Stretto di Messina, riducendo gli effetti dell'inquinamento da combustibili fossili è autorizzata la spesa complessiva di 648 milioni in ragione di 50 milioni di euro per il 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di riqualificazione energetica del naviglio per il trasbordo ferroviario, del naviglio veloce per il trasbordo passeggeri e del materiale rotabile
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con la riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti al comma 273, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
80.084. Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure a sostegno dei pendolari dell'Autostrada A24-A25)
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di agevolare la mobilità dei residenti all'interno del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
80.085. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di abbandono dei rifiuti su strada)
1. All'articolo 255, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole: «la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «o se l'abbandono avviene al di fuori dal perimetro urbano, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito e il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono fino al pagamento della sanzione.».
2. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile n. 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'articolo 255 commi 1 e 2 sono devolute ai in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15 per cento alle province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinati alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti.».
80.087. Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)
1. Al fine di monitorare la quantità di gas a effetto serra ovvero la quantità di emissioni in atmosfera, le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dall'articolo 5 commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati «droni», al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale.
2. Per l'implementazione delle metodiche di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
80.088. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera).
1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.
2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
80.089. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l'anno 2025.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 272 a 275 sono abrogati.
80.090. Barzotti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure per la salvaguardia della Laguna di Venezia)
1. Al fine di garantire la realizzazione nell'intero territorio dei comuni degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di cui 45 milioni riservati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e 15 milioni riservati a tutti i comuni rappresentati nel comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984. Le risorse così individuate sono ripartite per ciascun anno nel modo seguente: euro 42.337.500 al comune di Venezia, euro 8.500.000 al comune di Chioggia, euro 2.662.500 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.750.000 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 750.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80.091. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure per la salvaguardia della Laguna di Venezia)
1. Al fine di garantire la realizzazione nell'intero territorio dei Comuni degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di cui 31,5 milioni riservati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e 10,5 milioni riservati a tutti i comuni rappresentati nel comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984. Le risorse così individuate sono ripartite per ciascun anno nel modo seguente: euro 29.636.000 al comune di Venezia, euro 5.950.000 al comune di Chioggia, euro 1.864.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.225.000 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 525.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80.092. Maschio.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali)
1. Al fine di consentire interventi urgenti di efficientamento delle infrastrutture urbane necessarie per la funzionalizzazione della rete fognaria dei comuni a rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.
80.093. Pisano, Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore del trasporto via mare)
1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.094. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore del trasporto via mare)
1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: –;
2027: –.
80.095. Ghirra, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore del trasporto via mare)
1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
*80.096. Steger.
*80.097. Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al fine di ridurre i rischi per gli animali e tutelare l'incolumità pubblica nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, per l'installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
80.098. Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al fine di garantire il completamento e l'ammodernamento della strada provinciale n. 4 Canosa di Puglia-Spinazzola dal Km 23+60 al km 27+260 è autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 la spesa di 2 milioni di euro.
2. Il termine previsto dal cronoprogramma già fissato al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000.
80.099. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al fine di garantire l'ammodernamento, l'allargamento del piano viabile e la realizzazione della viabilità di servizio della strada strada provinciale n. 2 Andria-Canosa di Puglia ex S.S. n. 98 dal Km 63+100 al Km 70+751 I° lotto è autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa di 2,75 milioni di euro.
2 Il termine previsto dal cronoprogramma, già fissato al 31 dicembre 2025 è prorogato al 31 dicembre 2026.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.750.000;
2026: -2.750.000.
80.0100. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Il termine del 31 dicembre 2025, previsto dal cronoprogramma dei fondi CIPE, per gli interventi di cui al C.U.P. n. J81B12000540001 – C.I.G. n. 534833627D, è prorogato al 31 dicembre 2026.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ci concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 55 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.0101. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Adeguamento Aeroporto di Grazzanise)
1. Al fine di consentire attività di volo «dual use», militare e civile, limitatamente, per quanto riguarda quest'ultimo, al traffico merci, l'aeroporto militare di Grazzanise, di cui all'articolo 1 del decreto 19 dicembre 2012, n. 258, deve essere adeguato per soddisfare entrambe le esigenze.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
80.0103. Graziano, De Maria, Carè, Fassino, Santillo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 81.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 302, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «9,5 milioni di euro per l'anno 2023» aggiungere le seguenti: «e 100 milioni per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge».
81.1. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
*81.2. Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*81.3. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*81.10. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*81.14. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 73 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi impiega le sostanze rivelatrici in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate»:
81.12. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
81.15. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
81.17. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».
*81.19. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*81.20. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*81.23. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo: «A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni», è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».
81.26. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.044. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 81, è aggiunto il seguente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.045. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.046. Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato il 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato il 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
81.047. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Bonus verde)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «116,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 196,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni a decorrere dal 2028».
81.048. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Bonus verde)
1. Per l'anno 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
4. La detrazione di cui ai commi da 1, 2, 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2035 si si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1212, comma 2, della presente legge.
81.049. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Bonus verde)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
Agli oneri derivanti dalla presente proposta emendativa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
81.050. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)
All'articolo 2135 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».
2. al comma 3 le parole: «nonché le attività dirette» sono eliminate.
*81.051. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*81.052. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 81, è aggiunto il seguente:
Art 81-bis.
(Rifinanziamento Distretti del Cibo)
1. Al fine di poter rafforzare i distretti del cibo di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro annui per le annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
81.053. Tassinari.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Rifinanziamento distretti del cibo)
1. Al fine di rafforzare i distretti del cibo di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*81.054. Steger.
*81.055. Mazzetti, Nevi, Gatta, Castiglione, Squeri, Tassinari, Pella, Cannizzaro.
*81.056. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Incremento della percentuale di indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori agricoli e figure equiparate)
1. Per i lavoratori agricoli impiegati a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2025, nella misura del 75 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per il 2024 e 200 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
81.057. Lacarra, Scotto, Laus.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art 81-bis.
(Revisione dell'indennità di disoccupazione agricola)
1. L'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato che, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, abbiano conseguito, nell'anno per il quale è richiesta l'indennità, un accredito complessivo di almeno 78 contributi giornalieri.
2. Per le giornate di lavoro denunciate oltre il limite delle 182 e non inferiori a 210 nell'anno solare, è riconosciuto al lavoratore uno sgravio dei contributi a suo carico (8,84 per cento) e l'applicazione dell'imposta del 10 per cento in sostituzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali; al datore di lavoro un credito di imposta di 10 euro per ogni giornata denunciata oltre la soglia.
81.058. La Salandra, Mattia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizioni per il sostengo alla filiera della birra).
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023,», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
b) al comma 3-quater, dopo le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*81.059. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*81.060. Frassini, Davide Bergamini, Carloni, Gusmeroli, Cattoi, Ottaviani.
*81.061. Cattaneo, Nevi, Pella, Cannizzaro.
*81.062. Ubaldo Pagano.
*81.063. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizioni per il sostegno alla filiera della birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023,», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
b) al comma 3-quater, dopo le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
81.064. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Indennizzi per le imprese viticole)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per il riconoscimento di indennizzi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese agricole che, ai sensi del comma 2, hanno subito rilevanti diminuzioni della produzione viticola.
2. Le imprese agricole che nell'annata 2024 hanno registrato una produzione viticola inferiore di almeno il 25 per cento rispetto alla media produttiva del precedente quinquennio possono accedere agli indennizzi di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste determina, con proprio decreto, le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso al fondo da parte delle imprese, nonché le modalità di quantificazione e corresponsione degli indennizzi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
81.065. Ubaldo Pagano, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Esclusione dei benefici previdenziali per le imprese agricole cooperative e loro consorzi).
1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili».
81.066. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bruzzone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Sostegno al settore suinicolo colpito dalla PSA)
1. Per le finalità di tutela, sostegno, innovazione e rilancio della filiera suinicola nazionale il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028».
81.067. Davide Bergamini, Cavandoli, Molinari, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Misure per il contenimento e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale)
1. Al fine di consentire una tempestiva attuazione delle iniziative ritenute indispensabili per il contenimento e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale da parte della gestione Commissariale, all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 e successive modificazioni, dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Al fine di consentire una quanto più rapida possibile attuazione delle misure ritenute necessarie dal Commissario straordinario di cui al presente articolo per il contenimento, la sorveglianza e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale è istituito un fondo per gli interventi commissariali contro la PSA la cui dotazione ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027. Le somme stanziate, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per il triennio 2025-2027 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2-bis.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 180 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028».
81.068. Davide Bergamini, Cavandoli, Molinari, Bruzzone, Carloni, Pierro, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Compensazione IVA alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina)
1. Al fine di sostenere la filiera zootecnica nazionale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
81.069. Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Misure urgenti contro gli abbruciamenti di materiali vegetali)
1. Allo scopo di evitare gli abbruciamenti di materiali vegetali e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, che conferiscono le potature e altri materiali vegetali provenienti dalle pratiche agricole o di silvicoltura, negli impianti di biodigestori o di biocompostatori, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 20 per cento della spesa documentata sostenuta. Ai fini del primo periodo, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2035.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite massimo complessivo del Fondo, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta dell'anno 2025 e fino al periodo d'imposta dell'anno 2034. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'utilizzo del fondo, anche ai fini del controllo del limite massimo complessivo delle risorse a disposizione.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
81.070. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il ristoro delle aziende bufaline danneggiate dalla diffusione della brucellosi e della tubercolosi)
1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare per svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 119.867.300 euro per l'anno 2025, di 199.867.300 euro per l'anno 2026 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2027».
81.071. Zinzi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Per l'anno 2025, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla Tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinanti all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 119,500 milioni di euro per l'anno 2025.».
81.072. Bruzzone, Carloni, Davide Bergamini, Pierro.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Art. 18.
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. L'esercizio venatorio è disciplinato dalla presente legge. In caso di annullamento o sospensione del calendario venatorio regionale o parti di esso si attua quanto stabilito dal comma 1-ter. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus).
1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
1-ter. Nei casi di annullamento o sospensione dei calendari venatori regionali o parti di esso in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti amministrativi da parte delle regioni, l'esercizio venatorio si svolge in base al comma 1, lettere a) b) c) d) e), nel rispetto di un limite di carniere giornaliero prudenziale della fauna selvatica stanziale pari a un capo e un limite di carniere giornaliero prudenziale relativo alla fauna selvatica migratoria ridotto del 20 per cento rispetto a quanto stabilito per ogni singola specie nell'annata venatoria precedente. In attuazione di quanto previsto al comma 5 e al comma 7 l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia è quello previsto nell'annata venatoria precedente.
2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al solo fine di indicare per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Il calendario venatorio, di durata quinquennale in correlazione alla durata del Piano Faunistico Venatorio, consente alle regioni di modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la seconda decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo acquisiscono il parere consultivo espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore.
6. Le regioni tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, prevedendo non oltre due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia agli anatidi e ai turdidi è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto nella sola forma da appostamento.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
81.073. Bruzzone.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca)
1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, all'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2025. Il credito d'imposta maturato è utilizzato entro il 30 giugno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «74 milioni»
81.074. Gatta, Castiglione, Nevi, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Interventi a favore delle imprese nel settore della pesca).
1. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e dal rincaro del prezzo del gasolio, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2025 un contributo di 500.000 euro.
2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,5 milioni».
81.075. Soumahoro, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)
1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -15.000.000;
2026: -15.000.000;
2027: –.
81.076. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)
1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
81.077. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizione in materia di credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)
1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco, hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: «di 120 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2025».
81.078. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro in agricoltura)
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto, nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -30.000.000;
2026: -30.000.000;
2027: -30.000.000.
81.079. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree naturali protette)
1. Al fine di promuovere e avviare iniziative finalizzate alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito delle aree naturali protette, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito uno specifico fondo denominato «Parchi per il clima» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne finalizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente parco e degli enti locali rientranti nel territorio del parco o nelle aree contigue, alla realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile, agli interventi di gestione forestale sostenibile e di innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121 sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
81.080. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Sostegno al settore suinicolo colpito dalla PSA).
1. Al fine di indennizzare le aziende della filiera suinicola per i danni generatisi a seguito della comparsa della PSA sul territorio nazionale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo per gli indennizzi da PSA con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti le modalità di attribuzione delle indennità, da calcolarsi sulla base dei quantitativi di carne prodotta nell'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028».
81.081. Cavandoli, Davide Bergamini, Molinari, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Opzione di fascia superiore per lavoratori autonomi agricoli)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:
«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
81.082. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)
1. All'articolo 2135 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.
81.083. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art 81-bis.
(Opzione di fascia superiore per lavoratori autonomi agricoli)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:
«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
81.084. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. Per contrastare l'uso di fitofarmaci e fitosanitari nelle coltivazioni di riso, soia e mais nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo per la ricerca e la sperimentazione delle piante ottenute con genome editing/cisgenesi con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di genoma editing e cisgenetica, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, nonché da soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno
3. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 2, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore a un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo del presente comma, con il decreto di cui al comma 4 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario.
4. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 3, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
81.085. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
ART. 82.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di fronteggiare le epidemie del settore zootecnico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dalla presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.1. Gadda, Faraone, Del Barba.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di fronteggiare le epidemie del settore zootecnico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.
82.2. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, nonché per la tutela, il sostegno, l'innovazione e il rilancio della filiera suinicola nazionale, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito «Fondo», è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.4. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di fronteggiare le epidemie del settore zootecnico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.e 200 milioni a decorrere dal 2028.
*82.5. Schullian.
*82.6. Davide Bergamini, Cavandoli, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
82.7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Alle imprese agrumicole con sede operativa in Sicilia, che a causa di fenomeni siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2024 abbiano subíto una perdita di produzione di agrumi nella campagna 2024-2025 superiore almeno al 30 per cento della produzione media delle due precedenti campagne ovvero dello standard value di riferimento, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, per l'anno 2025 sono concessi importi forfetari per ettaro per compensare le perdite di reddito e/o incentivi per il ripristino del potenziale produttivo ovvero per l'introduzione e miglioramento degli impianti di irrigazione.
3-ter. Gli importi di cui al comma 3-bis sono concessi in conformità alle regole comunitarie previste in materia di aiuti di Stato. Gli importi erogati a titolo compensativo sono riconosciuti entro il limite della perdita accertata, detraendo eventuali somme già percepite a valere di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.25. Faraone.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Alle imprese agrumicole con sede operativa in Sicilia, che a causa di fenomeni siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2024 abbiano subíto una perdita di produzione di agrumi nella campagna 2024-2025 superiore almeno al 30 per cento della produzione dell'annualità 2022 o 2021 ovvero dello standard value di riferimento, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, sono concessi importi forfetari per ettaro per compensare le perdite di reddito e/o incentivi per il ripristino del potenziale produttivo ovvero per l'introduzione e miglioramento degli impianti di irrigazione.
3-ter. Gli importi di cui al comma 3-bis sono concessi in conformità alle regole comunitarie previste in materia di aiuti di Stato e gli importi previsti per compensare le perdite di reddito sono concessi detraendo eventuali somme già percepite a valere di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
82.27. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Alle imprese agrumicole con sede operativa in Sicilia, che a causa di fenomeni siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2024 abbiano subìto una perdita di produzione di agrumi nella campagna 2024-2025 superiore almeno al 30 per cento della produzione dell'annualità 2022 o 2021 ovvero dello standard value di riferimento, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, sono concessi importi forfetari per ettaro per compensare le perdite di reddito e/o incentivi per il ripristino del potenziale produttivo ovvero per l'introduzione e miglioramento degli impianti di irrigazione.
3-ter. Gli importi di cui al comma 3-bis sono concessi in conformità alle regole comunitarie previste in materia di aiuti di stato e gli importi previsti per compensare le perdite di reddito sono concessi detraendo eventuali somme già percepite a valere di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3-bis.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025.
82.28. Caramiello, L'Abbate.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle «scienze della vita» una quota parte del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, pari ad un importo non inferiore a 10 milioni di euro, è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di replacement.
3-ter. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle «scienze della vita» una quota pari al 5 per cento dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50 per cento.
3-quater. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2025, con un importo annuo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.29. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di garantire sicurezza, qualità e innovazione alla filiera suinicola nazionale nei territori colpiti dalla diffusione della peste suina africana, il fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 500.000 euro per l'anno 2025 e trasferito nell'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la peste suina africana, al fine della realizzare e/o implementare un Laboratorio di trasformazione carni ad alto contenimento con un livello di biosicurezza 3 (BLS 3), presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – Fondazione di ricerca (SSICA) di Parma, per potenziare l'attività di ricerca a favore dell'industria agroalimentare per la lotta alla peste suina africana.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119,5 milioni.
82.38. Cavandoli, Davide Bergamini.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della Febbre catarrale degli ovini (denominata Blue Tongue) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis, destinate al finanziamento di un piano vaccinale, sono ripartite, con uno o più decreti dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tenuto conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento della Blue Tongue definiti dai servizi veterinari regionali
3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.40. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di proseguire nelle attività di ricerca volte a debellare la diffusione sul territorio nazionale della Febbre catarrale degli ovini – Blue Tongue (BT) e altre malattie da vettori e a potenziare le relative attività di prevenzione è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.41. Giagoni, Ottaviani.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2025 e 2026».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
82.43. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.44. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2025 e 2026».
82.45. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, è previsto il segno distintivo “Cage-free”»;
b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i prodotti conformi» sono aggiunte le seguenti: «e il segno distintivo “Cage-free”»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo “Cage free” è concesso all'Ente unico di accreditamento – ACCREDIA un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -100.000;
2026: -100.000;
2027: -100.000.
82.48. Dori, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, è previsto il segno distintivo “Cage-free”»;
b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i prodotti conformi» sono aggiunte le seguenti: «e il segno distintivo “Cage-free”»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo “Cage free” è concesso all'Ente unico di accreditamento – ACCREDIA un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.49. Evi, Vaccari.
*82.50. Sergio Costa, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”, è previsto il segno distintivo “Cage-free”»;
b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i prodotti conformi» sono aggiunte le seguenti: «e il segno distintivo “Cage-free”»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo “Cage free” è concesso all'Ente unico nazionale di accreditamento-ACCREDIA un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».
82.51. Pastorella, Benzoni.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di migliorare la conoscenza della flora presente nell'isola di Tavolara, anche attraverso la realizzazione di una cartografia aggiornata delle specie che necessitano di conservazione e delle specie aliene che possono rappresentare una minaccia per il fragile ecosistema. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 sono stanziati euro 40.000 a favore dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo per la realizzazione di una Check-list floristica dell'isola di Tavolara con georeferenziazione degli endemiti, cartografia di distribuzione e raccolta del germoplasma per la conservazione ex situ e aggiornamento della cartografia della componente aliena. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.52. Giagoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art 82-bis.
(Aziende Faunistico Venatorie)
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «posteriormente alla data del 31 agosto» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «senza fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «anche a fini di lucro»;
c) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili»;
d) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutta la stagione venatoria» sono aggiunte le seguenti: «con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di valutazione di incidenza ambientale favorevole»;
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;
f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le attività delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».
*82.03. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.04. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Modifiche all'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole: «Ai fini dell'esercizio venatorio», sono inserite le seguenti: «L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria.»;
b) al comma 2, le parole: «e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il»;
c) al comma 2, dopo le parole: «di cui è consentito il prelievo e» sono aggiunte le seguenti: «l'orario giornaliero dell'attività venatoria,»;
d) al comma 3, la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: «sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;
e) al comma 4, prima delle parole: «In caso di impugnazione», sono inserite le seguenti: «Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.»;
f) al comma 4, dopo le parole: «impugnazione del calendario venatorio,» sono aggiunte le seguenti: «le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e»;
g) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.».
82.05. Caretta.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di attività agricole)
1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ogni effetto di legge» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli fiscali e previdenziali,».
*82.06. Mattia.
*82.07. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizione in materia di vigilanza sui reati contro gli animali)
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse.
2. Al fine di rafforzare le competenze delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché di garantire un adeguamento formativo a fronte dell'estensione dei compiti e delle responsabilità derivate dal comma 1, è istituito un fondo presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro.
82.08. Cherchi, Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in tema di contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola)
1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.09. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in tema di contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola)
1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3 Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 88 milioni per l'anno 2025 e di 168 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.010. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in tema di contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola)
1 Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2 L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*82.011. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.012. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
82.013. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in euro 50 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
82.014. Nevi, Castiglione, Gatta, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.015. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale)
1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025.
*82.016. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*82.017. Gadda, Faraone, Del Barba.
*82.018. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)
1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati montani particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa.
2. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema agricolo nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le erogazione in agricoltura, allegando:
a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del codice civile e indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice unico di identificazione aziende agricole (CUUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;
b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;
c) l'ammontare del contributo richiesto;
d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo. L'ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle regioni e delle provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
3. L'Agenzia per le erogazione in agricoltura emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure operative al fine di implementare il Sistema agricolo nazionale per l'invio della domanda di contributo.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le erogazione in agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2025, risorse pari a 30 milioni di euro per anno.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente all'articolo 72, comma 3, sostituire le parole: di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029 con le seguenti: di 2.420 milioni di euro per l'anno 2025, di 970 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.370 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.470 milioni di euro per l'anno 2028 e di 720 milioni di euro per l'anno 2029.
82.019. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)
1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati montani particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema agricolo nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le erogazione in agricoltura, allegando:
a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice unico di identificazione aziende agricole (CUUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;
b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;
c) l'ammontare del contributo richiesto;
d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.
L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle regioni e delle provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'Agenzia per le erogazione in agricoltura emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema agricolo nazionale per l'invio della domanda di contributo.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le erogazione in agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2025, risorse pari a 30 milioni di euro per anno.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
82.020. Mazzetti, Nevi, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)
1. Per l'anno 2025, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
82.021. Ghio, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. La dotazione del Fondo mutualistico danni catastrofali di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
82.022. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Proroga sospensione pagamenti per imprese agricole)
1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024» e le parole: «in scadenza nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nell'anno 2025».
*82.023. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.024. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque non inferiore alla metà delle entrate di cui sopra.».
2. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, è sostituito dal seguente:
«2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, per una quota pari al cinquanta per cento.».
82.025. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di sostenere i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.026. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xyella fastidiosa)
1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale.
2. Il Commissario di cui al precedente comma svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla Xylella fastidiosa nonché di coordinamento delle attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza. Il Commissario adotta altresì provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente e per snellire e agevolare le pratiche necessarie al rilancio del sistema olivicolo territoriale.
3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.
4. Per lo svolgimento delle attività e funzioni di cui al comma 2, è autorizzata una spesa pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.027. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.028. Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*82.029. Gatta, Nevi, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*82.030. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Istituzione della Zona agricola speciale – ZAS)
1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:
a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2024, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;
b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;
c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;
d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2025 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2024;
e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata della presente legge, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.
5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.031. Donno, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Torto, Caramiello.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa)
1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa, di seguito denominato piano.
2. Il piano ha per oggetto:
a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;
b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;
c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;
d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante la tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contemperamento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;
e) l'esecuzione, ad opera delle autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;
f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.
3. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.032. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)
1. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella fastidiosa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
82.033. Donno, Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Torto, Cherchi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)
1. Per l'anno 2025 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da Xylella fastidiosa alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.035. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella fastidiosa)
1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026, di 195 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.036. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo straordinario agricolo per danni indiretti alle aziende agricole derivanti da malattie animali)
1. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del fondo di cui al primo comma sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.
4. La concessione dei contributi economici di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
5. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.037. Gadda, Faraone, Del Barba.
*82.038. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2022.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.039. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure a sostegno del settore suinicolo)
1. Per il sostegno agli operatori della filiera suinicola, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.040. Nevi, Castiglione, Gatta, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*82.041. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure di sostegno della suinicoltura)
1. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore della filiera suinicola colpita dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate a coloro che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
82.042. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per gli indennizzi da PSA)
1. Al fine di indennizzare le aziende della filiera suinicola per i danni generatisi a seguito della comparsa della PSA sul territorio continentale, è istituito un fondo per gli indennizzi da PSA presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti le modalità di attribuzione delle indennità, da calcolarsi sulla base dei quantitativi di carne prodotta nell'anno 2022.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*82.043. Caramiello, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio, L'Abbate.
*82.044. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo operativo per la lotta alla PSA)
1. Al fine di consentire una tempestiva attuazione delle iniziative ritenute indispensabili per il contenimento e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale da parte della gestione commissariale, all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e successive modificazioni, dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Al fine di consentire una quanto più rapida possibile attuazione delle misure ritenute necessarie dal Commissario straordinario di cui al presente articolo per il contenimento, la sorveglianza e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale, è istituito un fondo per gli interventi commissariali contro la PSA la cui dotazione ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027. Le somme stanziate, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027, confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**82.045. Caramiello, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio, L'Abbate.
**82.046. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo operativo lotta alla PSA)
1. Al fine di consentire una tempestiva attuazione delle iniziative ritenute indispensabili per il contenimento e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale da parte della gestione commissariale, all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Al fine di consentire una quanto più rapida possibile attuazione delle misure ritenute necessarie dal Commissario straordinario di cui al presente articolo per il contenimento, la sorveglianza e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale è istituito un fondo per gli interventi commissariali contro la PSA la cui dotazione ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027. Le somme stanziate, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2-bis.».
82.047. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Lotta alla PSA e sostegno alla suinicoltura nazionale)
1. Per le finalità di tutela, sostegno, innovazione e rilancio della filiera suinicola nazionale, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di una somma pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.048. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ristori per il settore faunistico venatorio colpito da peste suina africana)
1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è rifinanziato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2025, da destinare a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi a seguito della comparsa della peste suina africana e che hanno subito un calo di fatturato nel 2023 rispetto alla media degli anni 2021 e 2022. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -400.000.
82.049. Cavandoli, Davide Bergamini, Bruzzone, Molinari, Carloni, Pierro.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ulteriori misure per il settore zootecnico)
1. Al fine di contrastare gli effetti economici della diffusione della peste suina africana, in favore delle imprese agricole che svolgono attività di allevamento di suini nelle zone infette e nelle zone di restrizione istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2025.
*82.050. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*82.051. Barabotti, Davide Bergamini, Cavandoli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per contrastare il fenomeno denominato «bluetongue virus»)
1. Al fine di contrastare la diffusione della malattia denominata «bluetongue virus», mediante l'adozione di misure di prevenzione e profilassi, nonché di ripristino del patrimonio allevatoriale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di capi infetti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
82.052. Cerreto, Mattia.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)
1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie», finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
Conseguentemente, agli oneri, pari a 60 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
82.053. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)
1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.054. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.055. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*82.057. Nevi, Castiglione, Gatta, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*82.058. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Interventi per la messa in sicurezza del territorio)
1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Fondo istituito dal comma 444 dell'articolo 1 della medesima legge n. 197 del 2022 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025
5. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**82.059. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
**82.060. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**82.061. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Interventi per la messa in sicurezza del territorio)
1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 sono erogati nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.062. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il contrasto del caporalato dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro)
1. Al fine di contrastare il caporalato, i fenomeni distorsivi del mercato del lavoro nelle aree agricole, nonché per favorire il recupero del gettito contributivo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.
82.063. Vaccari, Scotto, Guerra, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il sostegno all'export agroalimentare)
1. Per sostenere le aziende che negli ultimi cinque anni hanno investito in interventi strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2025 è determinata in 50 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono determinate le categorie merceologiche di attività, le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025.
*82.064. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
*82.065. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il sostegno delle filiere zootecniche di qualità)
1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del regolamento UE 1151/2012 è concesso, a decorrere dall'anno 2025, un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati secondo la legge 21 dicembre 1999, n. 526. A tal fine i suddetti organi di controllo trasmettono entro sessanta giorni al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati, avendo cura di evidenziare la natura di ciascuno degli importi corrisposti con riferimento all'ordinarietà, straordinarietà o origine sanzionatoria o simile degli stessi.
3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.066. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il sostegno delle filiere zootecniche di qualità)
1. Al fine di sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del regolamento UE 1151/2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati secondo la legge 21 dicembre 1999, n. 526. A tal fine i suddetti organi di controllo trasmettono entro sessanta giorni al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati, avendo cura di evidenziare la natura di ciascuno degli importi corrisposti con riferimento all'ordinarietà, straordinarietà o origine sanzionatoria o simile degli stessi.
3. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.067. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)
1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti dell'Unione europea DOP e IGP è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare, nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da parte di ogni operatore, come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e la repressione delle frodi (ICQRF). Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.
3. Ai fini di cui al presente articolo, gli organi di controllo di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.
4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.
82.068. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica non intensiva)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica non intensiva», con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.
2. Nel fondo, di cui al comma 1 confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo viene identificata su una quota per ogni animale allevato tra suini, bovini, equini, ovocaprini e avicoli, pari a euro 0,64.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 «Infrastrutture pubbliche e logistica», Programma 1.1 «Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali», apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000;
2026:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000;
2027:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.
82.02. Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al primo comma si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvede a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
82.069. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvede a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.070. Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*82.071. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*82.072. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
*82.073. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Interventi per sostenere la liquidità del settore agricolo)
1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agricolo, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**82.074. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
**82.075. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**82.076. Nevi, Castiglione, Gatta, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
**82.077. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)
1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottarsi entro il 30 gennaio 2025 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle necessità della programmazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.078. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.079. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*82.080. Gatta, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
*82.081. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)
1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, con proprio decreto, a prorogare al 31 dicembre 2025 il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 116 milioni di euro per l'anno 2025.
82.082. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure a sostegno dei soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza del granchio blu)
1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (Callinectes sapidus), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e tuttora in corso, sono sospesi i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.
4. Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della presente legge, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2025, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2025 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e agli orientamenti e regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2025.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
82.083. Stefani, Davide Bergamini, Cavandoli, Carloni, Pierro, Bruzzone.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)
1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (Callinectes sapidus), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e tuttora in corso, sono sospesi i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*82.084. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
*82.085. Davide Bergamini, Stefani, Cavandoli, Carloni, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*82.086. Gatta, Nevi, Castiglione, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Sostegno alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura colpiti dalla diffusione del granchio blu)
1. Le misure e i benefici di cui all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano anche alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
82.087. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per la valorizzazione del grano duro italiano di qualità)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo finanziario con una dotazione finanziaria di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi in favore dell'Associazione nazionale Granosalus, con sede legale a Foggia, al fine di valorizzare la cerealicoltura di qualità, a tutela dei consumatori.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziarie iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:
a) potenziamento dei servizi di assistenza ai soci agricoltori per una produzione ecosostenibile;
b) promuovere la conoscenza e la vendita dei prodotti dei soci, nonché dell'associazione, ricercando canali pubblicitari, predisponendo un portale e cataloghi nonché partecipando e/o organizzando mostre fiere, convegni;
c) promuovere e realizzare infrastrutture produttive di prima e seconda trasformazione e/o accordi di partnership finanziaria, anche per le analisi di laboratorio ed i relativi controlli, al fine di sensibilizzare i consumatori sulla qualità e salubrità degli alimenti, a base di grano, certificati attraverso il marchio Granosalus;
d) rendere operativo il disciplinare e stabilire le condizioni d'uso del marchio europeo di certificazione Granosalus, al fine di differenziare i prodotti degli associati e rispondere ad una domanda crescente dei consumatori di prodotti salubri, ottenendo un vantaggio in termini competitivi e migliorando i redditi dei produttori.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che affluiscono al fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.088. Cesa.
*82.089. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per la corilicoltura)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
82.090. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure a favore delle imprese per la promozione dell'oleoturismo)
1. Con la finalità di incentivare le attività di oleoturismo, come definite all'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti funzionali all'ammodernamento tecnologico aziendale nonché in iniziative divulgative per il coinvolgimento didattico e ricreativo nei luoghi di produzione e di coltivazione.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.
82.091. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1 definiscono:
a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;
b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione, è elaborato da ISPRA, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;
c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.
3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.092. Simiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina)
1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
82.093. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.094. Vaccari, Simiani.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.095. Simiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rimodulazione delle aliquote IVA ed esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)
1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 19, le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;
2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti:
«19-bis) prodotti biologici certificati;
19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea, del 15 luglio 2021, e delle altre normative unionali e nazionali di settore»;
b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
*82.096. Bonelli, Grimaldi.
*82.097. Evi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Riduzione temporanea aliquota IVA applicata a carni suine e salumi)
1. In ragione delle difficoltà affrontate dalla filiera suinicola e per offrire ristoro alle transazioni commerciali e ai consumi di carni suine e salumi, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, l'IVA applicata ai seguenti prodotti è equiparata a quelli di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) carni e parti commestibili degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 – ex 02.06)
b) frattaglie commestibili degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 – ex 02.06);
c) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
d) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, delle sole specie bovina, compresi i bufali, e suina, destinati all'alimentazione umana o animale (v. d. ex 05.04);
e) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01);
f) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);
g) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
h) estratti e sughi di carne (v. d. 16.03)
2. I prodotti di cui al comma 1 si intendono pertanto esclusi, per lo stesso periodo di cui al comma precedente, dalla parte III della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026:
all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
82.098. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Riduzione temporanea aliquota IVA applicata a carni suine e salumi)
1. In ragione delle difficoltà affrontate dalla filiera suinicola e per offrire ristoro alle transazioni commerciali e ai consumi di carni suine e salumi, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 i seguenti prodotti sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del 5 per cento:
a) carni e parti commestibili degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 – ex 02.06)
b) frattaglie commestibili degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 – ex 02.06);
c) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
d) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, delle sole specie bovina, compresi i bufali, e suina, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
e) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01);
f) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);
g) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
h) estratti e sughi di carne (v. d. 16.03)
2. Agli oneri derivanti al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.099. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)
1. Per il periodo di imposta 2025 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.0100. Evi, Vaccari.
*82.0101. Cherchi, Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane di collina e delle aree svantaggiate e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, e di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane, nonché ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce, in base alle disposizioni della presente legge:
a) interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, anche abbandonati, nei territori collinari e montani anche di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale a rischio di dissesto idrogeologico anche se gravati da uso civico;
b) interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore favorendo e sostenendo l'aggregazione dei produttori in forme associative e collettive.
2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo si intende per:
a) castanicoltori: chiunque, anche soggetti privati senza partita IVA, esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazioni, consorzi o altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;
b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Mill coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 300 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;
c) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i soprassuoli di Castanea sativa Mill che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una bassa densità del numero di piante innestate, una ridotta vigoria delle stesse e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto tecnico agronomico autorizzato dalla competente regione, provincia autonoma o soggetti pubblici titolari di funzione delegata dalla regione;
d) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato «Tavolo», comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
4. Il Tavolo di cui al comma 3 è composto dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'ISTAT, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché da una rappresentanza delle Università e degli enti di ricerca competenti.
5. Ai partecipanti al Tavolo di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nell'ambito del Tavolo di cui al comma 3 è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
7. Gli esperti dell'Osservatorio di cui al comma 6 economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
8. Le funzioni di supporto e di segreteria dell'Osservatorio di cui al comma 6 saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato «Piano».
10. Il Piano, di cui al comma 9, è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti a incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva, e multifunzionale sia dal punto di vista produttivo che ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte a valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti, nonché a realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.
10. Il Piano di cui al comma 9, evidenzia le differenze tra le realtà colturali secondo la conformazione del territorio dove è praticata la castanicoltura intensiva ed agraria e dove è invece tipica la castanicoltura estensiva e forestale.
11. Il Piano di cui al comma 9 è altresì diretto a:
a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui al comma 6, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;
b) i dati inventariali che il Piano deve fornire all'osservatorio devono riguardare:
1) la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno;
2) la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno;
3) l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono;
4) la rilevazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto richieste dall'industria di trasformazione e la loro distribuzione sul territorio;
c) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti anche in base alle condizioni pedoclimatiche vocate per la castanicoltura, come definiti dal comma 2, definendo su scala di dettaglio i differenti vincoli presenti;
d) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui ai commi 37 e 38 del presente articolo, e la tipologia di interventi ammissibili;
e) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi del comma 37 del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili.
12. Il Piano di cui al comma 9 ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. All'attuazione dei commi dal 9 al 13 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.
15. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
16. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.
17. Al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il gemoplasma italiano ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, oltre al Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, ubicato nella regione Piemonte, accreditato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2020, le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate a sviluppare almeno altri due centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno Castanea sativa Mill.
18. I Centri di cui al comma 17 sono finalizzati, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro nazionale dei fruttiferi, a produrre materiali vivaistici di castagno di «categoria prebase» e «categoria base», destinati alla filiera vivaistica nazionale sia per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti sia per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e conversione di cedui.
19. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
20. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo, nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2025.
21. I progetti di cui ai commi 19 e 20 da dovranno essere aderenti alle linee di programmazione individuate dal Piano di cui ai commi da 9 a 14.
22. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste coordina i dati relativi all'Inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (Castanetum) o per tradizione colturale.
23. In attuazione del Piano previsto di cui ai commi da 9 a14 il Tavolo di filiera frutta in guscio di cui ai commi da 3 a 8 predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno.
24. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
25. All'attuazione dei commi 22, 23, 24 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26. Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:
a) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi;
b) il miglioramento genetico dei prodotti;
c) l'ammodernamento degli impianti;
d) l'introduzione di nuovi modelli di gestione e intensificazione sostenibile dei castagneti per la riduzione dei costi delle cure colturali, della gestione del suolo, delle fasi di potatura e raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;
e) l'attuazione di progetti integrati di filiera;
f) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;
g) il miglioramento della filiera vivaistica;
h) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;
i) nuovi modelli gestionali in grado di ridurre i costi di potatura e raccolta;
l) l'incremento delle rese di miele di castagno;
m) il superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;
n) la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni;
o) la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola;
p) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente;
q) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani.
27. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, può individuare criteri di premialità nell'ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
28. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 27 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.
29. In attuazione del Piano di cui ai commi dal 9 al 13, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può individuare con proprio decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.
30. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
31. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, può coinvolgere i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.
32. I progetti di cui al comma 31 potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.
33. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
34. Ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
35. In attuazione del Piano di cui ai commi dal 9 al 13, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, attraverso la mappatura storica e attuale di cui ai commi da 37 a 42, con proprio decreto, le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
36. In attuazione del Piano di cui ai commi dal 9 al 13, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua, con proprio decreto, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.
37. I castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, lettera a), possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:
a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;
b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;
d) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;
e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati.
38. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.
39. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 37 e 38 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituiscono limite massimo di spesa.
40. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 9 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo.
41. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, assicurando l'invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.
42. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
43. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui dai commi da 37 a 42.
43. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dell'Arma dei Carabinieri, in particolare del Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare oltreché della polizia provinciale.
44. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui dai commi da 37 a 42 realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore o l'azienda di cui al periodo precedente sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.
45. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui di cui dai commi da 37 a 42 non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore o all'azienda di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.
46. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.
47. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui al comma 3, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.
48. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
49. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 107,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0102. Simiani, Vaccari.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)
1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.
4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0103. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Dopo il comma 9-undecies dell'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è aggiunto il seguente:
«9-duodecies. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.».
82.0104. Simiani, Bonafè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo bonifiche private dei terreni agricoli)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro selle spese sostenute per interventi di bonifica di terreni agricoli fino a 30.000 metri quadrati.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0105. Girelli, Vaccari, Simiani.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Semplificazione degli adempimenti nel settore vitivinicolo)
1. Al fine si semplificare le procedure di vinificazione e di gestione delle fecce di vino, alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, le parole: «La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento» sono soppresse;
b) all'articolo 13, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 57, comma 3, le parole: «13, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «13, comma 7»;
d) all'articolo 73, comma 7, le parole: «chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette» sono sostituite dalle seguenti: «chi impiega le»;
e) all'articolo 76, comma 9 le parole: «13, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «13, comma 7».
82.0106. Nevi, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, le parole: «La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento» sono soppresse;
b) all'articolo 13, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 73, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi impiega le sostanze rivelatrici in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.».
82.0107. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)
1. All'articolo 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento» sono soppresse;
b) il comma 5 è abrogato.
*82.0108. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*82.0219. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)
1. All'articolo 73 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi impiega le sostanze rivelatrici in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.».
82.0109. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo emergenze in agricoltura)
1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto delle avversità atmosferiche, a partire da quelli riconducibili a fenomeni di alluvione e siccità, che hanno interessato il territorio nazionale nell'ultimo anno, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
*82.0110. Nevi, Castiglione, Gatta, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*82.0111. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
*82.0112. Gadda, Faraone, Del Barba.
*82.0113. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*82.0114. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)
1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il «Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate», con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, di seguito denominato Fondo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di eventi e materiale di carattere promozionale e informativo aventi ad oggetto la valorizzazione del paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –3.000.000;
2026: –3.000.000;
2027: –3.000.000.
82.0115. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e della pesca)
1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
82.0116. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ulteriori interventi in materia agricola)
1 All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0117. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ulteriori interventi in materia agricola)
1 All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0118. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, per il sostegno della coltivazione della DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale” nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento.».
82.0119. Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Istituzione del fondo per la conversione agroecologica del settore zootecnico)
1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.
2. Ai fini della concessione economica di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati nonché gli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia.
3. La concessione economica di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanza, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026, di 195 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*82.0120. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*82.0121. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
*82.0122. Evi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributi per la conversione agroecologica del settore zootecnico)
1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico», con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per la concessione di contributi finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati alle aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.
2. Al fine di garantire un ampio processo di condivisione con le competenti rappresentanze istituzionali, i settori produttivi coinvolti e le diverse rappresentanze di associazioni, enti di ricerca e altri soggetti esperti in materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati, nonché gli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della salute, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi espressi dal Tavolo di partenariato di cui al comma 2.
Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 82 è abrogato.
82.0123. Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. La dotazione finanziaria del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0124. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Centri recupero animali selvatici)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0125. Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Centri recupero animali selvatici)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0126. Evi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni per reperimento manodopera per le attività stagionali in agricoltura)
1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 2,5 milioni di euro.
82.0127. Schullian, Steger, Gebhard.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni per reperimento manodopera per le attività stagionali in agricoltura)
1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono soppresse.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5, milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0128. Schullian, Steger, Gebhard.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)
1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2026 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.
2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.
3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0129. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per il sostegno alla filiera sughericola)
1. Al fine di sostenere la filiera sughericola nazionale è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per il sostegno alla filiera sughericola con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0130. Giagoni.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e ostriche» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 0,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.0131. Davide Bergamini, Pierro, Carloni, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*82.0132. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)
1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 113 milioni di euro.
82.0133. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)
1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato, per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.
2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma 2, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto istruzione e ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.
3. Fino al termine della procedura di cui al comma 2 è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0134. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Istituzione del Garante nazionale dei diritti degli animali)
1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.
2. Il Garante ha il compito di:
a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
b) segnalare al Consiglio dei ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali, ivi compresa – previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere – l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudente;
c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;
e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;
f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;
h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;
i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle Asl, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;
l) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;
m) presentare al Consiglio dei ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;
n) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggioro o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei ministri su indicazione del Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore ai sessantacinque anni;
b) diploma di laurea;
c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.
5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei ministri.
6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0135. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)
1. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore alla metà delle entrate di cui sopra.»;
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, le parole: “ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero,” sono sostituite dalle seguenti: “al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23,”».
82.0136. Davide Bergamini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1,5 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118,5 milioni per l'anno 2025 e di 198,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0138. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0139. Schullian.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
2. La riduzione disposta dal comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, comma 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 117,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197,6 milioni di euro a decorrere dal 2026.
82.0140. Rotelli.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
«3-bis.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui al comma 3-bis si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 50 per cento.»;
b) dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:
«3-quater.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.».
2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
3. A decorrere dell'anno 2025, ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis.1 e 3-quater.1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
82.0141. Caramiello, Dell'Olio, Carmina, Sergio Costa, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Trasformazione del Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane in Parchi nazionali geominerari e del Parco museo delle miniere dell'Amiata in Parchi nazionali geominerari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:
a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;
b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;
2. Ai detti enti parco di si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
82.0142. Fabrizio Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)
1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «di cui al comma 1, lettere b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b),».
82.0143. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)
1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e al supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025.
82.0144. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)
1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0145. Morfino, Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Piano di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)
1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo nonché per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un Piano straordinario, avente durata quinquennale, di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura.
2. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione della prevalenza temporale e delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi generali:
a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;
c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio;
d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;
e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le eventuali perdite della rete di adduzione;
f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante la digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della relativa distribuzione.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 30 milioni per l'anno 2025, di 110 milioni di euro per l'anno 2026, di 110 milioni di euro per l'anno 2027, di 110 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
82.0146. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di compostaggio domestico e di comunità)
1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2026 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, anche mediante la dotazione di adeguate attrezzature ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2022 e di impianti di compostaggio, nonché avvalendosi di professionisti qualificati, quali periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
82.0147. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere minori)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per l'anno 2026, 199 milioni per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0148. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere minori)
1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per l'anno 2026, di 185 milioni per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0149. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)
1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0150. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Progetti di ricerca e sviluppo per la produzione della canapa industriale)
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è sostituito dal seguente:
«2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è destinata, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione nonché alla promozione della ricerca, selezione e registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.».
82.0151. Cherchi, Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure di sostegno alle imprese agricole del settore canapicolo)
1. Al fine di sostenere le aziende e le imprese agricole, autorizzate ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico di canapa (Cannabis sativa L.) nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026.
2. Con decreto Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al contributo nonché i criteri di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
82.0152. Francesco Silvestri, Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)
1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, a decorrere dal 2025, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.
2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
82.0153. Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Portale per la tracciabilità delle piante di canapa)
1. Al fine di assicurare il monitoraggio del ciclo di vita delle piante di canapa (Cannabis sativa L.) presenti sul territorio nazionale, la relativa corretta determinazione numerica e l'allocazione negli areali di riferimento, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il portale per la tracciabilità delle piante di canapa.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi alla realizzazione e al funzionamento del portale di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
82.0154. Cherchi, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)
1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0155. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)
1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 che hanno colpito i territori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025.
82.0156. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure urgenti per le imprese agricole della regione Sicilia colpite dalla siccità)
1. Le imprese agricole con sede operativa nella regione Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. La regione Sicilia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.
2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025.
82.0157. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)
1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, esistenti alla data del 1° novembre 2024, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026, di 195 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0158. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0159. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ripristino indennità per personale imbarcato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 106,8 milioni per l'anno 2025.
82.0160. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)
1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
82.0161. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per la ricerca sulla peronospora)
1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0162. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo per depotenziamento capacità produttiva imprese agricole colpite da peronospora)
1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0164. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)
1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (plasmopara viticola), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.
2. Il piano di cui al comma 1, avente un limite di spesa complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.
3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
82.0165. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo superamento degli insediamenti illegali in agricoltura)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.0166. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)
1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0167. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0168. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)
1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0169. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure a favore dell'aggregazione e della cooperazione tra le imprese agricole)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
2. Al fine di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025.
82.0170. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per l'aggregazione in agricoltura)
1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.
2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza, ovvero il mancato riconoscimento, delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-ter, e all'articolo 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
4. Al fine di incentivare, nel comparto primario, la cooperazione in forma mutualistica delle terre e rilanciare la cooperazione in termini di conduzione associata, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025.
82.0171. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)
1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025.
82.0172. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)
1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.000.000;
2026: -4.000.000;
2027: -4.000.000.
82.0173. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Cessioni di animali vivi bovini e suini)
1. Per l'anno 2025 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni per l'anno 2025.
82.0174. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare)
1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025.
82.0175. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per l'anno 2026, di 199 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0176. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile cui possono accedere i comuni per l'attivazione di nuovi servizi di refezione scolastica o per aumentare l'offerta gratuita nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di contrastare la povertà alimentare minorile e promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, di 110 milioni di euro per l'anno 2026, di 110 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0177. Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo a sostegno degli investimenti per il divieto di abbattimento selettivo di pulcini)
1. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, in linea con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del suddetto Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 115 milioni per gli anni 2025, 195 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0178. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Incremento risorse per il contrasto al randagismo)
1. Al fine di garantire il controllo delle nascite degli animali di affezione in stato di abbandono, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991, n. 281, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0179. Cherchi, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante una riduzione di 50 milioni per l'anno 2025 del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.01. Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)
1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata una spesa di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale, è autorizzata una spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500.000 euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0180. Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo di sostegno ai comuni marginali)
1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per l'anno 2026, di 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0181. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)
1. A decorrere dall'anno d'imposta 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. All'articolo 44 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2024».
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 420 milioni di euro a decorrere dal 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
82.0182. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Redditi dominicali e agrari)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che hanno la propria sede aziendale nelle aree ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 15.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 20.000 euro, 100 per cento.
Conseguentemente, agli oneri valutati nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
82.0183. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Credito d'imposta per le imprese agricole)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2025, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:
a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;
b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;
c) concimi organici, aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;
d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 60 milioni per l'anno 2025.
82.0184. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Credito di imposta per il settore agroalimentare)
1. Per l'anno 2025, agli operatori del settore alimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, 190 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
82.0185. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 117 milioni per l'anno 2025.
82.0186. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)
1. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
82.0187. Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025.
82.0188. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)
1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato «Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo», con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il made in Italy, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0189. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)
1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2023, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni per l'anno 2025.
82.0190. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025.
82.0191. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)
1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per l'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate destinate alla tutela degli insetti impollinatori.
3. Le risorse riconosciute ai sensi del presente articolo alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette sono cumulabili con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche dell'Unione europea, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
82.0192. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)
1. Al fine di sostenere le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promuovere la stipula di accordi professionali, di introdurre indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate, incentivare la pratica dell'impollinazione a mezzo di api nonché la pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
82.0193. Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per le strutture agro-museali)
1. Al fine di dare sostegno alla diffusione della conoscenza del patrimonio agro-culturale, delle eccellenze agricole identitarie locali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali che caratterizzano l'assetto rurale e paesaggistico nazionale, anche mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo finalizzato alla riqualificazione di edifici storici, presenti nei centri urbani abitati, da adibire a strutture museali munite di spazi didattici, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0194. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Istituzione del segno distintivo «cage free»)
1. Dopo l'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
«Art. 224-bis.1.
(Istituzione del segno distintivo “cage free”)
1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare è istituito il segno distintivo “cage free”. Il predetto segno distintivo può essere utilizzato dagli operatori di cui all'articolo 224-bis aderenti al sistema di qualità nazionale per il benessere animale che abbiano eliminato, in ogni fase dell'allevamento, l'uso delle gabbie.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
82.0195. Cherchi, Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per allevamenti cage-free)
1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0196. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni a favore dell'agricoltura biologica)
1. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, lo stanziamento di 4 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 116 milioni di euro per l'anno 2025, 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0197. Cherchi, Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0198. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Progetti scolastici sulle eccellenze territoriali e agroalimentari)
1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019 n. 92, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025, 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0199. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 5-ter, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, non sono richiesti i requisiti di reddito da attività agricole previsti dal comma 1.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis».
82.0200. Angelo Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola)
1. Al fine di ristorare le perdite registrate dalle imprese della filiera agricola e alimentare a danno delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, è istituito il Fondo per le imprese della filiera agricola e alimentare vittime di pratiche commerciali sleali, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 116 milioni di euro per l'anno 2025, 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0201. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e riesportazione dei trofei di caccia)
1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di Polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è autorizzata una spesa di 0,1 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-bis, è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)
1. Ai fini del presente articolo, per “trofeo di caccia” si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:
a) è grezzo, trasformato o lavorato;
b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;
c) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore odi terzi, per uso personale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.».
Conseguentemente, all'articolo 126, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119,9 milioni di euro.
82.0202. Sergio Costa, Cherchi, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Catasto del verde)
1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi cosi come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113. Se entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica sei mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri tre mesi, per dare seguito a quanto previsto dal presente articolo. A tal fine si autorizza una spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121 comma 2 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
82.0203. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. Al fine di potenziare le infrastrutture e i servizi essenziali delle zone montane, ivi inclusi i servizi sanitari, istruzione, trasporti e la connettività digitale, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2025 di 1 miliardo di euro.
2. Le modalità di erogazione delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024 e 2025”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023”;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025”;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025”;
g) il comma 7 è abrogato.».
82.0204. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca)
1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, all'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2024.»;
b) al comma 5 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 46 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 46 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 74 milioni di euro per l'anno 2025.
82.0205. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di revisione dell'imposta sul valore aggiunto per il settore ittico)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 111 del 9 agosto 2023, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) equiparare l'aliquota IVA applicata ai prodotti della pesca a quelli del settore agricolo, al fine di armonizzare l'applicazione dell'imposta tra i due settori primari e razionalizzare il numero delle aliquote applicabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, in linea con quanto disposto dalla lettera a) del presente articolo».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0206. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17, lettera f), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
82.0207. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali)
1. Al fine di tutelare i produttori italiani del settore agroalimentare dalle pratiche sleali, così come individuate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in linea con l'estensione operata dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dell'ambito applicativo alle imprese dei mercati all'ingrosso, è affidata alle associazioni datoriali dei grossisti la formazione alle imprese.
2. Per le finalità di cui al presente comma, si autorizza la spesa complessiva di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'affidamento, alle associazioni datoriali dei grossisti, di corsi ed eventi formativi da effettuarsi in presenza in tutti i mercati all'ingrosso, secondo un elenco redatto dalle regioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
82.0208. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura)
1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025.
82.0209. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Bonus verde)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di vasche per la raccolta delle acque meteoriche;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025.
82.0210. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)
1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119 milioni.
82.0211. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2025, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: –;
2027: –.
82.0212. Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche)
1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.».
2. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.»;
b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:
«29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -500.000;
2026: -500.000;
2027: -500.000.
82.0213. Malaguti.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi)
1. Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente:
ala Tabella B, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 1.3 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.
82.0214. Mattia.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e province autonome, nonché le corrispondenti risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rinvenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento di cui al comma 1, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022.
3. Le risorse nazionali aggiuntive di cui al comma 2, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, le risorse di cui al presente comma che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115, risultano ammissibili al periodo di validità della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027.
4. I residui dello stanziamento di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ,sono destinati alle medesime finalità di cui al comma 3.
82.0215. La Salandra.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno contraccettivo GonaCon)
1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tale sperimentazione può essere estesa ad altri vaccini immuno contraccettivi ad analoga finalità, nonché ed essere condotta anche in campo aperto.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per l'anno 2026, di 199 milioni per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0216. Cherchi, Di Lauro, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Vaccino immunocontraccettivo GonaCon)
1. Al fine di garantire l'iter della sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il triennio 2025-2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 sono sostituite dalle seguenti: di 119 milioni di euro per l'anno 2025, di 199 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0217. Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo «GonaCon», nonché attraverso ulteriori tecniche scientificamente verificate, che non comportino l'uccisione degli animali né la loro detenzione. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede con le risorse rivenienti ai sensi del comma 3-ter.
2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
82.0218. Di Lauro, Cherchi, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
ART. 84.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 244 milioni di euro per l'anno 2025, di 378 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
84.2. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2025, 378 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euroa decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 78 milioni;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 11 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 125 milioni a decorrere dall'anno 2027.
84.3. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: di 242 milioni di euro per l'anno 2025, 378 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
84.4. Manzi, Schlein, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2025, 378 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2025, 11 milioni di euro per l'anno 2026 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
84.5. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento di tutte le attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire una procedura concorsuale per il reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali. La procedura di cui al primo periodo si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede quanto a euro 1.809.120,44 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse assunzionali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, quanto a euro 4.832.193,50 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a euro 4.832.193,50, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1-quater. Ai fini del potenziamento delle azioni ispettive del Ministero, per l'anno 2025, i contratti a tempo determinato da stipulare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono incrementati di 30 unità.
1-quinquies. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».
1-sexies. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
1-septies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies, pari a 12.676.397,30 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:
2026: -4.832.193,50 euro.
*84.6. Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*84.7. Matteoni, Amorese.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data l5 luglio 2010, è incrementato di 6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Al fine di non disperdere e di utilizzare in maniera efficiente i risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica, all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Ministero dell'istruzione e del merito e», le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
b) dopo le parole: «il fondo integrativo di istituto,» la parola: «anche» è soppressa;
c) dopo le parole: «indennità destinate», sono aggiunte le seguenti: «ai dirigenti scolastici e».
Conseguentemente, l'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
**84.8. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**84.9. Amorese, Mollicone.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di combattere la povertà educativa e il disagio minorile, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per incentivare e garantire la presenza del servizio sociale all'interno di ogni istituto di ordine e grado.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis.
1-quater. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 70 milioni a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.10. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Manzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.2 è inserito il seguente:
«4-bis.3. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.11. Manzi, Orfini, Berruto, Malavasi, De Luca.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La Fondazione “I Lincei per la Scuola” è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito. Il Consiglio direttivo della Fondazione “I Lincei per la Scuola” è composto da sette membri, di cui quattro nominati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei, compresi il Presidente e il Vicepresidente, quest'ultimo nominato d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, e tre indicati dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, designati rispettivamente, uno dalla Fondazione, uno dal Ministero dell'economia delle finanze e uno dal Ministero dell'istruzione e del merito. Entro il 31 dicembre 2025, la Fondazione “I Lincei per la Scuola” apporta le necessarie modificazioni ai propri atti generali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:
2025: -250.000 euro;
2026: -250.000 euro;
2027: -250.000 euro.
*84.12. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*84.13. Matteoni, Amorese.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «volta alla» sono sostituite dalle seguenti: «e per», e le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, devono prevedere la partecipazione in tali accordi degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi. Per la valutazione delle candidature di cui al primo periodo, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito costituisce una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del merito, e tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo.»;
c) al comma 3, le parole: «a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2026», le parole: «2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «2025-2027» e le parole: «anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:
2026: -15.000.000.
84.14. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2025, alle famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 40.000 è riconosciuto un voucher, spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria, per un importo annuale massimo pari a euro 1.500 per ogni studente frequentante una scuola paritaria primaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado. L'effettivo ammontare del voucher per ogni studente è calcolato sulla base di scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE e nei limiti di un finanziamento complessivo pari ad euro 65 milioni di euro annui. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo dedicato agli interventi di cui al presente comma, pari a 16,25 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 65 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti, pari a 16.25 milioni di euro per l'anno 2025, di 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 65 milioni di euro 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.15. Malagola, Coppo, Semenzato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È disposto un incremento pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 della spesa per l'istruzione per eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Conseguentemente:
allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1, Programma 1.5, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2026:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2027:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1, Programma 1.10, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2026:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2027:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
84.16. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per rafforzare il processo di riordino dell'INDIRE, di cui all'articolo 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nonché al fine di consentirne il pieno svolgimento delle funzioni, la dotazione organica del suddetto Istituto è incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
84.17. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di 16.090.000 di euro per l'anno 2025, 16.090.000 di euro per l'anno 2026 e 16.090.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027 alla realizzazione di percorsi didattici finalizzati alla certificazione delle competenze digitali nelle scuole secondarie di primo grado e per la realizzazione di campagne informative rivolte agli educatori e ai genitori per supportarli nell'educazione alle nuove tecnologie.
*84.18. Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
*84.19. Brambilla, Saccani Jotti, Vietri, Marchetto Aliprandi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 30 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**84.20. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**84.21. Giovine, Amorese, Malagola, Schiano di Visconti, Coppo, Ambrosi, Di Maggio.
**84.22. Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**84.23. Bonetti.
**84.24. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro a partire dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, come incrementate dal medesimo comma.
84.25. Almici.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro a partire dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede in base a quanto previsto dal Capo III del presente Titolo.
84.26. Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro a partire dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
84.27. Rossello, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:
a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 400 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.
84.28. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare ai comuni per la gestione e la realizzazione delle mense scolastiche.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025 ed è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.29. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 50,33 per l'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari 93,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 50,33 per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 26,53 milioni per l'anno 2025, 106,53 milioni per l'anno 2026, 149,67 milioni per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
84.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025 ed è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.31. Manzi, Schlein, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026». Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 57,52 milioni di euro per l'anno 2025, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 57,52 milioni di euro per l'anno 2025, 143,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 62,48 milioni per l'anno 2025, 56,2 milioni di euro per l'anno 2026, 113,72 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
84.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è abrogata la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), e lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025, 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
84.34. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.35. Manzi, Schlein, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)
1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035.
84.01. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni per l'assegnazione di dirigenti scolastici nelle aree svantaggiate e a bassa densità abitativa)
1. I dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti scolastici autonomi con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle isole minori individuate ai sensi dell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei comuni montani o nelle aree geografiche con specificità linguistiche, a partire dall'anno scolastico 2024/2025.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura dei costi di assegnazione dei dirigenti scolastici e alla gestione delle strutture scolastiche di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.02. Manes.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni per l'assegnazione di dirigenti scolastici nelle aree svantaggiate e a bassa densità abitativa)
1. I dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti scolastici autonomi con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle isole minori individuate ai sensi dell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei comuni montani o nelle aree geografiche con specificità linguistiche, a partire dall'anno scolastico 2024/2025.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura dei costi di assegnazione dei dirigenti scolastici e alla gestione delle strutture scolastiche di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000;
2026: -40.000.000;
2027: -40.000.000.
84.03. Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
84.04. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Assunzione docenti)
1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento.
2. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 e decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2576 del 6 dicembre 2023, sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente all'articolo 8, commi 2, 3, e 4, del decreto n. 2576 e all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate. Sono sospese tutte le procedure concorsuali per il personale docente fino a totale esaurimento delle suddette graduatorie.
84.05. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico)
1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
84.06. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico)
1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto direttoriale n. 2575 del 2023 e decreto direttoriale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del decreto direttoriale n. 2575 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto direttoriale n. 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
*84.07. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Malavasi.
*84.08. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure a sostegno del personale non di ruolo)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplente breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e gli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
**84.010. Piccolotti, Grimaldi.
**84.09. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni in merito di supplenze brevi)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplente breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
84.011. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)
1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorre dall'anno 2025 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione, durante tutto l'anno, di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.
7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.012. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio, Malavasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo per l'insegnamento all'educazione affettiva e sessuale)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:
a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;
b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;
c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;
d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;
e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;
f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.013. Ascari, Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo per l'istituzione del servizio di coordinamento pedagogico negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
1. In via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro, per l'anno scolastico 2025/2026, da ripartire, secondo i fabbisogni indicati dagli Uffici scolastici regionali (USR), agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di consentire il conferimento di incarichi a pedagogisti ed educatori socio-pedagogici per l'attivazione di un servizio di coordinamento pedagogico volto a supportare studenti e studentesse, dirigenti scolastici, docenti e famiglie, nel percorso di pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo, contribuendo alla tempestiva emersione di segnali di disagio o di difficoltà relazionali e all'elaborazione e adozione di strategie e interventi educativi, anche personalizzati, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025.
84.014. D'Orso, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato)
1. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
2. È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un «Progetto formativo» condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al «Progetto formativo» prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo «Progetto formativo».
3. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
84.015. Piccolotti, Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Assunzione idonei concorso straordinario docenti 2020)
1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 15 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
84.016. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Idonei concorso PNRR)
1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59 comma 10 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto direttoriale n. 2575 del 2023 e decreto direttoriale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del decreto direttoriale n. 2575 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto direttoriale n. 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 15 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
84.017. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Piano straordinario adeguamento antincendio)
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per il completamento della messa a norma antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli asili nido, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: –.
84.018. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Piano straordinario adeguamento antincendio)
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per il completamento della messa a norma antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli asili nido, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2025 e per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
84.019. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Sicurezza edifici scolastici)
1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023 n. 176, le parole: «è prorogato al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 gennaio 2026».
84.020. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo emergenze edilizia scolastica)
1. È istituito per l'annualità 2025 presso il Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 80 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000;
2026: –;
2027: –.
84.021. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo emergenze edilizia scolastica)
1. Al fine di sostenere i comuni, città metropolitane e province per interventi urgenti di edilizia scolastica anche in conseguenza di eventi emergenziali o calamitosi, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
84.022. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Finanziamento programmazione triennale edilizia scolastica)
1.È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo speciale con una dotazione pari a complessivamente 1.000 milioni di euro per il triennio 2025-2027 per un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane, (destinando almeno l'80 per cento dell'importo stanziato alle scuole primarie e secondarie di primo grado).
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84.023. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)
1. Al fine di assicurare la salvaguardia degli studenti e del personale scolastico, nel rispetto di norme tecniche-quadro volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, e per contribuire alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è incrementato di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità degli interventi, nonché le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84.024. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture scolastiche)
1. Al fine di potenziare l'offerta educativa e formativa e di fornire strutture scolastiche adeguate, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione del nuovo campus scolastico papa Giovanni XXIII nella città di San Salvatore Alemanno, in provincia di Bergamo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.025. Frassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)
1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
84.026. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)
1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
84.027. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Incremento fondo mense scolastiche biologiche)
1. A decorrere dall'anno 2025 è incrementato di 5 milioni di euro il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
84.028. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Incremento fondo mense scolastiche biologiche)
1. A decorrere dall'anno 2025 è incrementato di 5 milioni di euro il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.029. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo per il servizio di mensa)
1. Al fine di consentire ai comuni di incrementare il numero di famiglie destinatarie della esenzione totale o parziale dal contributo per i servizi di mensa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per i servizi di mensa con la dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma precedente è ripartito tra i comuni in proporzione al numero di residenti che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le scuole statali e paritarie del sistema educativo di istruzione e formazione. Le modalità di riparto, nel rispetto dei criteri di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
84.030. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura gratuita dei libri di testo)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.031. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Ricognizione delle strutture scolastiche in dismissione)
1. Per le finalità di cui al comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 da destinare all'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
84.032. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Piano «RiGenerazione Scuola»)
1. Al fine di favorire l'implementazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di attività e progetti concernenti l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile nonché i pericoli derivanti da eccezionali situazioni climatiche, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, denominato Fondo «RiGenerazione Scuola», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate al piano «RiGenerazione Scuola», all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è riconosciuto un contributo, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
84.033. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.
2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 11, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.
4. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonché delle università, degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 4.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.
8. Il decreto di cui al comma 7 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.
9. La sperimentazione di cui al comma 7 è finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;
b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;
c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
10. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 7 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.
12. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
13. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 7 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.
14. Per l'attuazione della sperimentazione di cui ai commi da 7 a 13, le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 7 sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
15. Con il decreto di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui al comma 9, anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
16. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui al comma 9, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 113 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 193 milioni.
84.034. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)
1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.035. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2025 e 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.036. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale alle studentesse e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.037. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali)
1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025», e le parole: «29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2025».
84.038. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2000 n. 177)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177, dopo le parole: «le università» sono inserite le seguenti: «le Scuole superiori di mediazione linguistica».
84.039. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche)
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, per l'aumento della rappresentanza nell'ambito lavorativo e per favorire le carriere nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche (discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo donne STEM», con la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.040. Di Biase, Ferrari, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure per la gratuità totale o parziale dei libri di testo)
1. A decorrere dall'anno 2025 lo stanziamento di cui al comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pari a 200 milioni di euro.
2. In relazione alla dotazione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 150 milioni di euro deve essere destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'importo di 50 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 1, comma 629, della medesima legge, come modificati dal comma 3.
3. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 628, le parole: «gratuità parziale» sono sostituite dalle seguenti: «gratuità totale o parziale»;
b) all'articolo 1, comma 629, le parole: «che adempiono l'obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «che usufruiscono del diritto-dovere di istruzione e formazione».
4. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
84.041. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure per il diritto allo studio)
1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati»;
c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.
84.042. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure in materia di diritto allo studio)
1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. A tutti gli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo, e per le medesime finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un bonus scolastico pari a 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84.043. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Incremento Fondo unico per il welfare dello studente)
1. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato per l'anno 2025, di una cifra pari a 20,3 milioni di euro.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 99,7 milioni di euro per l'anno 2025.
84.044. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Istituzione della dote educativa)
1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8, su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra-scolastiche, espressamente indicate al comma 6.
3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e gli alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.
6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:
a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;
b) materiale di cancelleria scolastica;
c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;
e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».;
c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.
84.045. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure per implementazione del tempo prolungato)
1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84.046. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, capoverso comma 83-ter, primo periodo, le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027»;
b) al comma 3, capoverso comma 83-ter, primo periodo, le parole: «il 5 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «il mese di gennaio antecedente all'anno scolastico di riferimento»;
c) al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo e quarto periodo, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
d) al comma 3, capoverso comma 83-ter, le parole: «Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,» sono soppresse;
e) al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027» e al medesimo periodo, le parole: «per il medesimo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027»;
f) al comma 3, capoverso comma 83-ter, quinto periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 98,09 milioni per l'anno 2025, 178,47 milioni di euro per l'anno 2026, 185,8 milioni per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
84.047. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Modifiche all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215)
1.All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;
b) sostituire il quarto periodo con il seguente: «In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;
c) al sesto periodo, le parole: «3,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,6 milioni di euro» e le parole: «7,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,2 milioni di euro».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari 8,6 milioni per l'anno 2025 e 7,2 milioni per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 111,4 milioni per l'anno 2025, di 192,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
84.048. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Piano straordinario assunzioni personale educativo)
1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 110 milioni per l'anno 2025 e di 130 milioni a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 110 milioni per l'anno 2025 e 130 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni per l'anno 2025 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.049. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Incremento organico Assistenti tecnici d'area informatica)
1. A decorrere dal 1° settembre 2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione su tutto il territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 45 milioni di euro per l'anno 2025, di 135 milioni per il 2026 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, 135 milioni per l'anno 2026 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 75 milioni per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.
84.050. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Organico aggiuntivo)
1. Il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno scolastico 2024/25 da destinare alla riattivazione dell'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla seguente modificazione:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
84.051. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Stabilizzazione organico di sostegno)
1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2025 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84.052. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Piano straordinario assunzioni personale ATA)
1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 135 milioni per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 65 milioni;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84.053. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)
1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di 30 milioni di euro annui.
3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.054. Boschi, Del Barba, Gadda.
ART. 85.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «formazione continua dei docenti» sono aggiunte le seguenti: «e dei dirigenti scolastici» e.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché del dirigente scolastico.
85.1. Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché del docente con contratto di supplenza annuale fino al 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 15 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicerezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
85.2. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e del docente con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche;.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2025 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.4. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e del docente con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche su posto disponibile.
85.5. Pastorino.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e del personale educativo.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo la parola: docenti inserire le seguenti: e del personale educativo.
85.6. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).
85.7. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
85.8. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
85.9. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La Carta elettronica di cui al comma 1 è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2025, anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.10. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2, sostituire le parole: 60 milioni annui con le seguenti: 100 milioni annui.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.11. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
1. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. La Repubblica garantisce un valore economico, denominato anche “buono scuola”, alle famiglie che scelgono una istituzione scolastica paritaria, sulla base delle determinazioni annuali progressive della legge di bilancio, che potrà subordinare la misura a indicatori di reddito. A partire dall'esercizio di bilancio 2025, alle famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 40.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce fino a euro 2.000 a studente nel caso di scelta di una istituzione scolastica primaria o secondaria convenzionata ai sensi della presente legge, predisponendo una griglia di intervento per scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*85.01. Cesa.
*85.02. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
1. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il fondo per garantire il sostegno a studenti certificati secondo legge 104, frequentanti le scuole paritarie nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.03. Cesa.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
1. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché integralmente le spese per rette di frequenza a istituti scolastici parificati ai sensi della presente legge, con un tetto massimo pari al 70 per cento del costo medio standard indicato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze.”».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.04. Cesa.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
1. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 759, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché destinati esclusivamente all'esercizio di attività scolastiche parificate ai sensi della presente legge.”».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.05. Cesa.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure a sostegno di asili nido e scuole per l'infanzia)
1. Alla lettera a) del comma 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «periferie urbane» sono inserite le seguenti: «e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, covertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
85.06. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno alle scuole paritarie)
1. Per fronteggiare la progressiva chiusura, nell'ultimo decennio, di sempre più scuole dell'infanzia paritarie e di istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, come anche per garantire e tutelare la libertà della scelta educativa sancita dall'articolo 30 della Costituzione, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di alunni.
2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.07. Lupi, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Dopo articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
1. Il Fondo per garantire il sostegno a studenti certificati secondo la legge 5 febbraio 1992 n. 104, frequentanti le scuole paritarie nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a partire dall'anno 2025.
2. Agli oneri relativi al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.08. Lupi, Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(finanziamento straordinario al plesso scolastico di scuola primaria di Misinto)
1. Per realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico di scuola primaria G. Marconi, dell'Istituto comprensivo A. Volta di Lazzate, al comune di Misinto, in cui si trova il suddetto plesso, è concesso, per l'anno 2025, un contributo di 2 milioni euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.010. Sala.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni la creazione di nuovi sportelli di ascolto psicologico per gli studenti di ogni ordine e grado)
1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico quale forma di prevenzione a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Tale servizio dovrà essere disponibile anche fuori dall'orario scolastico al fine di garantire agli studenti che decidano di avvalersi di tali servizi la dovuta privacy e riservatezza.
85.011. Giagoni, Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito con il seguente:
«3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis è inserito il seguente:
“83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per l'anno scolastico 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.”».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 120, comma 2, della presente legge.
85.012. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Malavasi, De Luca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di dimensionamento scolastico)
1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sostituire il capoverso «comma 83-ter», con il seguente:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per l'anno scolastico 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.».
2. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.013. Piccolotti, Mari, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure in materia di formazione delle classi)
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2027/2028. Al fine di conseguire, nel triennio 2025-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.
3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2025-2027;
b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;
c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;
d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;
e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione ai sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.;
all'articolo 121, comma 2, sopprimere le parole: e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026.
85.014. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Contrasto dispersione scolastica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2025.
85.015. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi, Sarracino, De Luca.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure per le biblioteche scolastiche)
1. Al fine di potenziare il funzionamento delle biblioteche scolastiche, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.016. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole)
1. Al fine di assicurare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado un servizio di supporto e assistenza psicologica, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo di 50 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale idoneo e lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.017. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Fondo per il contrasto ai «discorsi d'odio»)
1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai discorsi d'odio».
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.
5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.018. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Interventi di implementazione nell'istruzione per gli adulti)
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 3, comma 11, e all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
2. La sperimentazione, di cui al comma 1 – a partire dall'anno scolastico 2027/2028 – è finalizzata a dar luogo e a promuovere una nuova tipologia di istituzione scolastica. Ciascuna istituzione deve insistere su di una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni per l'anno 2025 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.019. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Tutor tirocinio)
1. Nelle finalità di quanto previsto all'interno del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011 che prevede la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione all'interno dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al cinquanta per cento dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori è incrementato dall'anno scolastico 2025/2026 nella misura non inferiore del venti per cento rispetto a quello dell'anno scolastico 2024/2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.020. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis
(Disposizioni in materia di sostegno al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni)
1. Al fine di sostenere la completa attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede fino al fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-bis della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.».
85.021. Zanella, Grimaldi, Piccolotti, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate)
1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica, è istituito il «Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate».
2. Il fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinato agli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni.
85.022. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Gratuità dei libri di testo)
1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni.
85.023. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure finalizzate alla climatizzazione e sanificazione degli ambienti delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, ovvero accelerare e promuovere l'esecuzione degli interventi di riparazione, ristrutturazione ed efficientamento, per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
85.024. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)
1. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali» con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire «Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale».
3. Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
85.025. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure a sostegno della comunità educante)
1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale Ata e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il «Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante».
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
85.026. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Rifinanziamento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)
1 Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.027. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Incremento dotazione del Fondo dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)
1. Al fine assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e garantire la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 5-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono incrementate rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro ciascuno degli anni 2026 e 2027 per garantire l'installazione di sistemi di videosorveglianza alle condizioni e modalità stabilite dai commi 2 e 3.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno accesso alle risorse i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili che installano i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 2;
b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.
3. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In ogni caso, le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
85.028. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 3)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di innovazione digitale e istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (unire), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione e del merito, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.
2. Alla Rete Unire sono attribuite le seguenti funzioni:
a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e del merito e con la rete internet;
b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;
c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);
d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;
e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.
3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete Unire. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete Unire, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 65 milioni per l'anno 2025.
85.029. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'ecosostenibilità negli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione e nelle scuole di ogni ordine e grado)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'ecosostenibilità e diretto a garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale ed economia circolare.
2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato all'introduzione negli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione, nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, dell'insegnamento della ristorazione e dell'ospitalità ecosostenibili, per almeno centoventi ore nel corso dell'anno scolastico, comprensive di una frequenza minima di tre ore settimanali di didattica in aula, oltre ad attività di laboratorio e uscite formative extra-scolastiche.
3. L'insegnamento di cui al comma 1 è organizzato attraverso un programma multidisciplinare che contempla le problematiche relative:
a) al corretto utilizzo delle risorse e al risparmio energetico tenuto conto dell'impronta idrica e di quella di carbonio (carbon footprint);
b) alla gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare finalizzata alla prevenzione nella produzione degli stessi, al riuso e al riciclo, nonché alla ottimale differenziazione anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;
c) alla somministrazione del cibo tesa a ridurre le eccedenze e a prevenire lo spreco alimentare, nonché alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari biologici a chilometro zero e degli alimenti a filiera corta;
d) alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali e alla promozione di comportamenti responsabili, ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita del servizio di ospitalità e ristorazione, anche nell'offerta e nell'uso di materiali e prodotti ecocompatibili e biodegradabili, e alla scelta di fornitori che utilizzano modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, conformi alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di riferimento;
e) all'acquisizione di conoscenze e competenze tecniche per sviluppare, applicare e integrare nelle strategie imprenditoriali misure volte:
1) agli investimenti sostenibili e all'analisi dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) al fine di accrescere il rating aziendale;
2) all'acquisizione di marchi di qualità ecologica ed etichette ambientali.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa delle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di progetti e percorsi didattici volti a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, anche sotto il profilo del corretto utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alla prevenzione nella produzione dei rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare. Il Ministro dell'istruzione e del merito tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.030. Sergio Costa, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in favore dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale)
1. Al fine di garantire e mantenere nel tempo i percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si prevede una spesa di 25 milioni di euro per il 2025, di 35 milioni per l'anno 2026, di 50 milioni per l'anno 2027 e di 80 milioni a decorrere dall'anno 2028.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previa approvazione da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a 35 milioni per l'anno 2026, a 50 milioni per l'anno 2027 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.031. Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Lupi, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «, i fondi destinati» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.032. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Amato, Caso, Orrico.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Erogazione di buoni pasto per il personale scolastico)
1. Dall'anno 2025, le istituzioni scolastiche forniscono buoni pasto al personale docente, ai collaboratori scolastici e al personale ATA che svolgono attività pomeridiane continuative, laddove il servizio mensa non sia previsto.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
85.033. Aiello, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 24 novembre 2023, n. 187, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.034. Schifone.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025 ai fini di promuovere nei Piani triennali dell'offerta formativa (Ptof) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.
2. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) promuovere un'adeguata formazione del personale delle scuole secondarie di primo e di secondo grado finalizzata alla realizzazione di interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione aventi ad oggetto tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva, e promuovere, nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti in materia di salute sessuale e di educazione sessuale e affettiva, al fine di prevenire comportamenti a rischio per la salute, violenze di genere, prevaricazioni e discriminazioni, nonché di favorire lo sviluppo di rapporti affettivi improntati sui valori del rispetto, consenso, inclusione, riconoscimento e affermazione delle rispettive personalità e differenze».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
85.035. Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi in sede di primo scrutinio, di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il consiglio di classe propone la frequentazione di un corso di recupero pomeridiano con lo svolgimento di attività sportive o artistiche. La frequentazione del corso di cui al primo periodo è oggetto di valutazione ai sensi della lettera d)»;
b) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 1, comma 5, della legge 1° ottobre 2024, n. 150, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di primo scrutinio, di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, proponga la frequentazione di un corso di recupero pomeridiano con lo svolgimento di attività sportive o artistiche; la mancata frequentazione del corso è oggetto di valutazione per la deliberazione dell'ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo».
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, sopprimere l'articolo 45 della presente legge.
85.036. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 86.
Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca con le seguenti: Il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e degli ecosistemi dell'innovazione, nonché le iniziative di ricerca.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: sono individuati i Centri nazionali ed i partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca con le seguenti: sono individuati i Centri nazionali, i partenariati estesi e gli ecosistemi dell'innovazione, nonché le iniziative di ricerca;
sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi, degli ecosistemi dell'innovazione e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.
*86.2. Manes.
*86.3. Panizzut, Loizzo, Lazzarini, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*86.4. Cannizzaro, Tassinari, Pella.
Al comma 1, sostituire le parole: dei centri nazionali e dei partenariati estesi, con le seguenti: dei centri nazionali, dei partenariati estesi e degli ecosistemi dell'innovazione,.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dei partenariati estesi: con le seguenti: dei partenariati estesi, degli ecosistemi dell'innovazione.
86.5. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) le pubblicazioni scientifiche, indicizzate secondo gli indici di impatto delle riviste che accettano i manoscritti.
86.6. Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2025, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,50 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
4-ter. Per la finalità di cui al comma 4-bis e a copertura degli oneri conseguenti, a decorrere dall'anno 2025, il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
86.7. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti».
4-ter. All'esito delle procedure di cui al comma 4-bis viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.
4-quater. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.8. Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di incrementare il budget destinato ai progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) è stanziato un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.9. Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo di 10 milioni di euro, al fine di sostenere i centri studi e di ricerca accademici con sedi nelle aree interne colpite dallo spopolamento che:
a) abbiano al centro delle proprie attività istituzionali la coesione territoriale e il rafforzamento delle competenze amministrative degli enti locali colpiti dallo spopolamento;
b) offrano agli enti locali colpiti dallo spopolamento strumenti e metodologie di supporto per una gestione efficace ed efficiente delle risorse disponibili, anche attraverso attività di programmazione, monitoraggio e ricerca, mirate a potenziare le strutture amministrative locali e a promuovere una maggiore capacità nell'accesso e nell'utilizzo dei fondi di coesione;
c) si strutturino come partner strategici per gli enti locali colpiti dallo spopolamento, offrendo loro supporto tecnico e scientifico mirato al rafforzamento istituzionale e alla promozione della coesione territoriale;
d) sviluppino competenze interne agli enti in partenariato, facilitando processi decisionali più efficaci e contribuendo a una gestione più consapevole e strategica dei fondi di coesione.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per l'anno 2025.
86.14. Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare l'operatività della Fondazione European brain research institute (EBRI) Rita Levi-Montalcini, alla stessa è concesso un contributo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.15. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «, i fondi destinati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 72 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
86.16. Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale».
86.17. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assistenza psicologica universitaria)
1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.
2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:
a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;
b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;
c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.
4. Ai fini del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro.
86.01. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore)
1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.02. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di contrastare il fenomeno della crescente emigrazione dei giovani italiani e per incentivarne al tempo stesso il ritorno, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a partire dal 2025.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze emana un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.03. Girelli.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Funzionamento universitario)
1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025 ed è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Funzionamento universitario)
1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
86.05. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Funzionamento universitario)
1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 72 milioni di euro nell'anno 2025 ed è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 358 milioni di euro nell'anno 2025.
86.06. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assunzioni straordinarie di personale negli enti pubblici di ricerca finalizzate al consolidamento delle attività scientifiche connesse con il Programma nazionale per la ricerca ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un apposito fondo con dotazione pari a 120 milioni di euro a partire dal 2026.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2024.
4. Gli enti impiegano il 50 per cento delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: e di 80 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
86.07. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assunzioni straordinarie di personale negli enti pubblici di ricerca finalizzate al consolidamento delle attività scientifiche connesse con il Programma nazionale per la ricerca ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un apposito fondo con stanziamento pari a 120 milioni di euro a partire dal 2026.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2024.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.08. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari)
1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro nel 2026, di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.
2. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026 ed è ridotto di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni nel 2026 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
86.09. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari)
1. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
86.010. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro nel 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
2. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
3. Al fine di procedere all'assunzione di ricercatori e tecnologi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 80 milioni di euro nel 2026, a 120 milioni di euro per l'anno 2027 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025, a 680 milioni di euro per l'anno 2026, a 1020 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1360 milioni a decorrere dall'anno 2028:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
86.011. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari)
1. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 80 milioni nel 2026, a 120 milioni di euro per l'anno 2027 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni per l'anno 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
86.012. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori universitari)
1. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera, così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
86.013. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assunzioni straordinarie di ricercatori universitari connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di consolidare le attività di ricerca connesse al Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori con contratti Rtda assunti a valere su progetti PNRR.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituto un apposito fondo di 100 milioni a decorre dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
86.014. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure per il rafforzamento della dotazione finanziaria del Ministero dell'università e della ricerca)
1. Al fine di assicurare l'adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, anche connesse agli interventi relativi al PNRR, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
86.015. Cannizzaro, Tassinari, Pella.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte dai professori e dai tecnici amministrativi delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 10 milioni di euro per incrementare proporzionalmente la retribuzione professionale docente e di 4 milioni per incrementare proporzionalmente l'indennità di amministrazione e il compenso individuale accessorio, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.016. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Status giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. A decorrere dall'anno 2025, il rapporto di lavoro e le carriere dei professori di prima fascia delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, è disciplinato in regime di diritto pubblico. Agli stessi è applicato lo status giuridico dei professori o dei ricercatori universitari.
2. Ai docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applica progressivamente il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, con corrispondente anzianità, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.
3. Ai fini di provvedere al progressivo aumento retributivo di cui al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 75 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a 75 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 125 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
86.017. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Retribuzione del personale docente e tecnico-amministrativo afferente le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte dai professori e dai tecnici amministrativi impiegati presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
a) quota parte, pari a 10 milioni di euro, destinata a incrementare proporzionalmente la retribuzione professionale docente;
b) i restanti 4 milioni di euro, per incrementare proporzionalmente l'indennità di amministrazione e il compenso individuale accessorio del personale tecnico-amministrativo, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 106 milioni di euro per l'anno 2025 e di 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.018. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Costi adeguamento ISTAT docenti e dei ricercatori universitari)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
86.019. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Roggiani.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Finanziamenti degli scatti stipendiali del personale docente delle università)
1. Al fine di far fronte agli aumenti retributivi connessi agli scatti stipendiali dei docenti, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato per gli anni 2025, 2026 e 2027 dell'importo di 50 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.020. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
Art. 86-bis.
1. Sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e l'assegno alta formazione e garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle carriere dei professori AFAM con quelle dei professori universitari.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, e di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,.
86.021. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Costi percorsi universitari e accademici formazione iniziale)
1. Al fine di riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.
2. All'articolo 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.»
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.022. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano di sostegno alla ricerca)
1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca:
a) il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni nel 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
b) il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
c) per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 80 milioni di euro nel 2026, a 120 milioni di euro per l'anno 2027 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7, comma 3 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
86.023. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno dei collaboratori esperti linguistici)
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
*86.024. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
*86.025. Piccolotti, Grimaldi.
*86.026. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
**86.027. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
**86.028. Piccolotti, Grimaldi.
**86.029. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
*86.030. Piccolotti, Grimaldi.
*86.031. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2025, le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
86.032. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, sono abrogati.
2. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano, in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
a) all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale»;
b) a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.
4. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto elenco del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
5. All'articolo 14 comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la lettera l-bis è abrogata.
6. A cura del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema informativo dell'Alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
7. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto «Istruzione e ricerca» parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 32 milioni per l'anno 2025, e a 14 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 88 milioni di euro per l'anno 2025 e di 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.033. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Norme per il rafforzamento del Sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, sono abrogati.
2. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.»
3. A cura del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.
5. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto «Istruzione e ricerca» parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 188 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
86.034. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 120 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro nell'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. con le seguenti: di 80 milioni di euro a decorrere dal 2026.
86.035. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto il seguente periodo: «Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto elenco del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
2. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la lettera l-bis è abrogata.
3. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano, in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale».
5. Al Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.
6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.
7. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto «Istruzione e ricerca» parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, nel limite massimo di 120 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro a decorrere dal 2026.
86.036. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Iscrizione gratuita ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti con fascia ISEE inferiore a 35.000 euro)
1. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono abrogate.
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro.»
2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.037. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 100 milioni annui per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 94,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
4. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 527,3 milioni per l'anno 2025 e 727,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
86.038. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
3. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della 31 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7, comma 2-bis, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
86.039. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Norme a sostegno degli studenti universitari)
1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, iscritti alle università statali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2025.
2. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi di istruzione e formazione, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
86.040. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede, con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, come previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
Conseguentemente, quanto agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
1) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
2) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
86.041. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni annui per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
86.042. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento fondo affitti studenti universitari fuori sede)
1.All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «non superiori a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 25.000 euro».
2. All'articolo 1, comma 580 della legge 197 del 2022, le parole: «per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 34 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 86 milioni di euro per l'anno 2025 e di 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.043. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure di sostegno agli studenti fuori sede)
1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è pari a 100 milioni di euro e, in deroga da quanto stabilito al comma 526, possono concorrere all'assegnazione del relativo beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.044. Bonetti.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento fondo per contributo spese locazioni studenti fuori sede)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 105 milioni.
86.045. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento fondo affitti studenti universitari fuori sede)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2025 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.046. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno del diritto allo studio universitario)
1. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.047. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
86.048. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2025, nei comuni ad alta tensione abitativa, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui ogni conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
86.049. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Istituzione di un fondo destinato alle spese di locazioni abitative degli studenti fuori sede)
1. Al fine di sostenere gli studenti iscritti in università statali situate in una regione diversa da quella in cui si trova il comune presso il quale sono residenti, che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio, nonché appartenenti a un nucleo familiare con indice della situazione economica non superiore a 20.000 euro, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti residenti in un comune situato in una regione diversa da quella presso cui è ubicato l'immobile locato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025.
86.050. Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Realizzazione nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 1 miliardo di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
86.051. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Interventi per alloggi e residenze universitarie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
Conseguentemente, quanto agli oneri derivanti dall'articolo 86-bis, valutati nel limite massimo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
86.052. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Realizzazione nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)
1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
86.053. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
86.054. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Interventi per alloggi e residenze universitarie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
Conseguentemente, quanto agli oneri derivanti dall'articolo 86-bis, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
sopprimere l'articolo 123.
86.055. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Rifinanziamento legge n. 338 del 2000)
1. Al fine di garantire un capillare rispetto del diritto allo studio universitario, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 e di 150 milioni a decorrere dal 2028, volta ad incrementare il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338.
2. Fatte salve diverse disposizioni del Ministero dell'università e della ricerca, si dispone che una parte della spesa di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il triennio 2025-2027 e a 30 milioni a decorrere dal 2028, sia destinata alla realizzazione di alloggi e residenze presso i comuni con sedi distaccate dell'Ateneo di riferimento, dunque diversi dal comune nel quale è registrata la sede centrale.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 200 milioni di euro annui nel triennio 2025-2027 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
86.056. Scarpa.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari)
1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro.
86.057. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure urgenti in materia di collegi di merito)
1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, a decorrere dal 2025, di 2 milioni di euro.
2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*86.058. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*86.059. Maerna, Giorgianni.
*86.060. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*86.062. Bonetti.
*86.063. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*86.064. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure in materia di borse di studio)
1. Al fine di incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Serie Generale n. 172 della Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2025-2026 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.
3. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni che esercitano la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 316 del codice civile.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per quanto attiene alla somma di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
86.065. Bonetti.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)
1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, quanto agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 500 milioni a decorrere dall'anno 2027:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
86.066. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)
1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
86.067. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Studenti universitari che svolgono attività di caregiver familiare)
1. Lo studente iscritto a una università, che frequenta un corso di laurea triennale o magistrale, anche a ciclo unico, riconosciuto dall'ordinamento italiano, e che è caregiver familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha diritto di fruire delle misure necessarie per portare a termine il proprio percorso di studi.
2. La condizione dello studente di cui al comma 1 è equiparata a quella dello «studente lavoratore», come disciplinata, per ciascun ateneo, dai regolamenti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 500 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
86.069. Giorgianni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)
1. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro.
86.070. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è aggiunto il seguente:
«568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.071. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di attivazione dei percorsi abilitanti presso le università statali)
1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*86.072. Piccolotti, Grimaldi.
*86.073. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;
b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
86.074. Piccolotti, Manzi, Caso, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari, Toni Ricciardi, Roggiani, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;
b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 3 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 500 milioni di euro in ragione annua.
86.075. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020, n. 240)
1. Per l'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-bis della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2025 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025.
86.076. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Modifiche all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
1. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dai seguenti:
«9. Ai contratti di ricerca di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre, n. 218.
9-bis. Per l'attuazione del precedente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni a decorrere dal 2025.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-bis della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
86.077. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Modifica all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «e degli istituti assimilati,» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti assimilati e dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca,».
86.078. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure per lo studio e la ricerca senza uso degli animali per la sperimentazione)
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono incrementate per un importo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività finalizzate agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici senza uso degli animali per la sperimentazione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.079. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26)
1. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle «scienze della vita», una quota pari al 5 per cento dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i Fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50 per cento.
2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) il Fondo di cui alla lettera c-bis) è rifinanziato, per gli anni 2025, 2026 e 2027 con un importo pari all'1 per cento dei fondi del PNRR dedicati alla ricerca e innovazione (Investimento n. 3.1), da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».
*86.080. Zanella, Dori, Grimaldi.
*86.081. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Credito di imposta per la ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2025, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;
c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 109 milioni di euro per l'anno 2025.
86.082. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Fondo per l'Einstein Telescope)
1. Al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata «Einstein Telescope», inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo servizi per l'Einstein Telescope, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di servizi di progettazione ed esecuzione di infrastrutture digitali, stradali e ferroviarie necessarie e funzionali alla realizzazione e all'adeguato funzionamento dell'infrastruttura di ricerca di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
86.083. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2021 n. 234)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 947, secondo periodo, le parole «tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS),» sono soppresse;
b) al comma 948, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile».
86.084. Michelotti.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e dei servizi offerti dalle università, la dotazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per quanto attiene alla somma di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
86.085. Bonetti.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537)
1. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.086. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca universitaria)
1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo».
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare all'assunzione di professori universitari di prima fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Le risorse di cui al presente articolo sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 250 milioni di euro per l'anno 2027:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
86.087. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di prima e seconda fascia)
1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera sono soppresse;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti – per il triennio 2025-2027 – rispettivamente:
1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di prima fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni di euro per il 2025, di 70 milioni di euro per il 2026, di 100 milioni di euro per il 2027;
2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di seconda fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni di euro per il 2025, di 30 milioni di euro per il 2026, di 50 milioni di euro per il 2027.»
2. Le risorse di cui alla lettera a-bis) dell'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, a 100 milioni di euro per il 2026 e a 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
86.088. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'alta formazione artistica e musicale – AFAM)
1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6 è sostituito con il seguente:
«6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti».
2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*86.089. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Amato, Caso, Orrico.
*86.090. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure in materia di diritto allo studio)
1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 500 mila euro è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.091. Torto, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Equiparazione e valorizzazione della qualifica del personale docente dell'alta formazione artistica e musicale – AFAM)
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.».
2. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.092. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità dell'alta formazione artistica e musicale – AFAM)
1. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.093. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure per il reclutamento dei docenti del comparto AFAM)
1. L'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»
86.094. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni per l'operatività dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 117 milioni di euro per l'anno 2025.
86.095. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Fondo per gli Accordi di partenariato tra università per il rafforzamento delle competenze istituzionali e la coesione territoriale nei piccoli comuni marginali)
1. Al fine di ridurre il progressivo spopolamento delle aree interne, nonché garantire le attività di programmazione, monitoraggio e ricerca accademica da parte degli Accordi di partenariato tra università che si occupano di aree interne colpite dallo spopolamento, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, denominato «Fondo per gli Accordi di partenariato tra università per il rafforzamento delle competenze istituzionali e la coesione territoriale nei piccoli comuni marginali», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli Accordi di partenariato tra università che si occupano di aree marginali che rispettino i seguenti requisiti:
a) supporto tecnico-scientifico: fornire assistenza agli enti locali nella gestione dei Fondi di coesione, inclusa l'identificazione dei bandi, la redazione dei progetti e la rendicontazione finanziaria, mettendo a disposizione personale qualificato.
b) formazione e sviluppo di competenze: realizzare percorsi formativi avanzati, per funzionari comunali e amministratori locali, mirati a consolidare le competenze nella gestione delle risorse pubbliche, nella pianificazione strategica e nell'allocazione dei fondi.
c) monitoraggio e valutazione dell'impatto: svolgere attività di monitoraggio delle politiche di coesione e dello sviluppo rurale, analizzando l'efficacia delle risorse utilizzate e identificando buone pratiche replicabili per migliorare l'impatto sociale ed economico degli interventi.
3. Le università che intendono accedere alle risorse del fondo devono possedere comprovate competenze nei settori dell'economia, della statistica e dello sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle dinamiche socio-economiche delle aree marginali e rurali.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.096. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Celebrazione del centenario dell'Università per stranieri di Perugia)
1. Al fine della celebrazione, nell'anno 2025, del centenario dalla data di fondazione dell'Università per stranieri di Perugia, è autorizzata la spesa di 50 mila euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative volte alla promozione dell'ateneo e all'offerta di servizi innovativi alla popolazione studentesca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025.
86.097. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di assunzione ricercatori a tempo determinato e assegnisti di ricerca)
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026.
2. L'incremento di cui al comma 1 è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 50 milioni per il 2025 e a 100 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.098. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in merito di salario accessorio delle università e degli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle università e degli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*86.099. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*86.0100. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
*86.0101. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Progetto Campus del Mediterraneo)
1. Per l'anno 2025 è stanziata la somma di 5 milioni di euro in favore dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all'acquisizione e ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto «Campus universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annesso student housing destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con un particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.0102. Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Sostegno di ricerca dei programmi di sviluppo dei sistemi aerei)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo di programmi industriali, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con dotazione di 50 milioni per il quinquennio 2025-2030, volto a sostenere la sperimentazione aerodinamica per la realizzazione di una galleria del vento transonica e supersonica.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro negli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.
86.0103. Graziano.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di valorizzare il patrimonio costituito dalle basi ex NATO dismesse per i fini originari e di utilizzarle per scopi didattico-formativi in ambito scientifico e/o ambientale, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di opere di manutenzione, restauro e messa in sicurezza delle strutture esistenti e alla loro riconversione in edifici destinati ad ospitare corsi universitari, anche residenziali, scuole estive, master, workshop, seminari nazionali ed internazionali.
2. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto ad opere riguardanti la riqualificazione delle basi ex NATO dismesse che presentino le seguenti caratteristiche:
a) aree di proprietà del Ministero della difesa ma nella piena disponibilità da parte del comune che richiede il contributo;
b) esistenza di convenzioni in corso tra il comune richiedente il contributo ed una università degli studi statale, alla data dell'approvazione del presente articolo, finalizzata ad attività didattico-formative di tipo universitario in ambito scientifico e/o ambientale;
c) collocazione all'interno di un'area naturale protetta individuata con norma nazionale o regionale;
d) collocazione all'interno della «Rete Natura 2000».
3. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua le modalità di presentazione delle richieste di accesso ai contributi di cui al comma 1.
4. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.0104. Battilocchio, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. All'articolo 1, comma 645-octies, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.0105. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. All'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2025, 2026 e 2027»;
b) al secondo periodo, le parole «dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dai contributi per gli anni 2024, 2025 e 2026, pari a 1,5 milioni di euro».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 0,5 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
86.0106. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto ASviS, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è concesso all'Alleanza per lo sviluppo sostenibile un contributo di 0,3 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,7 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro dall'anno 2028.
86.0107. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 87.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota del Fondo cui al comma 1 non inferiore a 2 milioni di euro all'anno per il triennio 2025-2027 è destinata agli interventi per la valorizzazione ed il prosieguo del programma degli scavi del sito archeologico di Noto Antica.;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 108 milioni di euro per l'anno 2025 e di 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
87.1. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla parte consequenziale)
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota del Fondo cui al comma 1 non inferiore a 1 milione di euro all'anno per il triennio 2025-2027 è destinata agli interventi per la valorizzazione ed il prosieguo del programma degli scavi del sito archeologico di Noto Antica.;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
87.2. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla parte consequenziale)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti:
«223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2024 e 2025, relative a interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
223-ter. Per le finalità di cui al comma 223-bis è autorizzata una spesa di 500 mila euro per gli anni 2025 e 2026.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
87.3. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera h-bis), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini», così come modificato dal decreto 14 aprile 2016, n. 111, recante «Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali», dopo le parole: «al personale» sono aggiunte le seguenti «dirigente e».
87.4. Casu.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di svolgere le necessarie indagini, volte a verificare la presenza di ulteriori sussistenze archeologiche nell'area centrale del comune di Castellammare di Stabia, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alla Soprintendenza ai beni archeologici di Napoli a tutela e valorizzazione dell'area citata.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
87.5. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire interventi di ripristino, valorizzazione e restituzione alla cittadinanza della Sala Maggiore e per Biblioteca storica comunale di Palazzo Spinelli nel comune di Albanella, è autorizzata la spesa di 250 mila euro per il 2025.
87.6. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.7. Iacono.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini della conoscenza della figura e delle opere di Umberto Zanotti Bianco e della valorizzazione dei luoghi di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico della Vallata del Gallico, situata tra i comuni di S. Stefano in Aspromonte, Calanna, Laganadi e S. Alessio in Aspromonte, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni della Vallata del Gallico.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.8. Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione, dell'identità siciliana, è assegnato un contributo straordinario agli istituti culturali riconosciuti in tale ambito, di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.9. Iacono.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere, valorizzare e conservare, preservandone la finalità pubblica, la memoria di Joyce Lussu è stanziato dal Ministero della cultura un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2025 destinato all'acquisto di casa Lusso, sede del Centro Studi Joyce Lussu di Fermo.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.10. Manzi, Ghirra, Curti, Lai.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni, e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.11. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la prosecuzione della vita della Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC, di cui alla legge 29 dicembre 2000 n. 400, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alla legge 30 dicembre 2004 n. 311, e la continuità della biblioteca digitale BEIC (Beic Digital Library), sono stanziati 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.12. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire interventi urgenti, ordinari e straordinari di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgersi ad Agrigento quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025 e finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo, di cui alle misure assegnate in attuazione della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2002, e riferite ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie.
87.13. Pisano, Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534».
*87.14. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.
*87.15. Boschi, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare le attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, sono assegnati all'Istituto italiano per gli studi storici (Croce) e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, entrambi con sede a Napoli, rispettivamente un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -4.000.000;
2027: -4.000.000;
2028: -4.000.000.
87.16. Orfini, Scotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di consentire la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Fara in Sabina, sito nel comune di Fara in Sabina, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 900.000 euro per l'anno 2025.
4-ter. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, agli oneri derivanti della presente disposizione pari a 900.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.17. Ottaviani, Miele.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire interventi di ripristino, valorizzazione e restituzione alla cittadinanza di aree di dimore storiche, castelli, palazzi, comprese le adiacenze ambientali annesse nonché degli immobili di diversa destinazione purché di interesse storico artistico e appartenenti ai comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2025, 1 milione di euro per il 2026, 1 milione di euro per il 2027 (a favore dei progetti di riqualificazione per i quali sia stata già ricevuta autorizzazione dal Ministero della cultura). Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità e i criteri per l'accesso ai fondi di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante la conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.18. Bicchielli, Tirelli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della valorizzazione dei luoghi della memoria che comprendono Mulina di Stazzema e Pontestazzemese nonché del Parco nazionale della pace, per la progettazione e realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra le frazioni S. Anna e Farnocchia nel comune di Stazzema, è assegnato al comune di Stazzema medesimo un contributo a carattere straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.19. Montemagni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del restauro e valorizzazione del ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro, sulla strada statale 9 – via Emilia, anche ai fini del collegamento ad una rete di mobilità dolce tra la via Francigena e il Santuario di Fontanellato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 6,5 milioni per l'anno 2026, in favore dei comuni di Parma, Noceto e Fontevivo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 6,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.20. Cavandoli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le risorse assegnate per il finanziamento del «Progetto Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», istituito con la delibera del CIPE 1° maggio 2016, n. 3, sono incrementate di 121 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I finanziamenti dei progetti selezionati dalla Commissione istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, sono adeguati sulla base del prezzario regionale di riferimento per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 121 milioni di euro, si provvede per gli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della cultura e per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.21. Baldelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Diritti d'autore)
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore e dei diritti connessi e nell'interesse sia degli aventi diritto e sia degli utilizzatori, i professionisti mandatari della Società italiana degli autori ed editori devono accettare mandati anche da altre società di collecting iscritte nell'elenco Agcom, applicando le medesime provvigioni concordate e definite tra i rappresentanti delle società di collecting e le organizzazioni sindacali ed associative rappresentative degli stessi mandatari. Sono nulle le clausole contrattuali applicate ai mandatari prevedenti una esclusiva per la quale gli stessi non possono operare in favore di altre collecting society per le medesime finalità.
87.01. D'Alfonso.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione)
1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per le finalità di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.02. De Maria, Mulè, Morassut, Fornaro, Ascani, Graziano, Fassino, Carè.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Istituzione della Biblioteca di tutte le Biblioteche)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale, secondo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità è istituita la Biblioteca delle Biblioteche di Venezia.
2. La Biblioteca delle Biblioteche di Venezia vuole valorizzare e mettere in connessione il patrimonio librario di enti pubblici e soggetti privati, consistente in 128 biblioteche esistenti nel comune di Venezia, di cui 90 di queste si trovano nella città d'acqua, 10 nelle isole della laguna e 28 nella città di terra. Un patrimonio che raccoglie l'inestimabile esperienza sui libri che Venezia ha maturato negli oltre 1.600 anni di storia.
3. Il progetto consiste nell'ottimizzazione delle reti digitali, dei cataloghi collettivi e delle piattaforme online condivise, mettendo a sistema le diverse reti. Tra i punti di forza di questo progetto ci sono primariamente i seguenti: valorizzazione delle risorse e degli accessi attraverso un unico sistema; riorganizzazione degli orari di apertura, in modo da avere sempre una biblioteca aperta 24 ore su 24; razionalizzazione degli acquisti e delle risorse umane attraverso soluzioni collettive; un sistema condiviso di preservazione e manutenzione delle collezioni; accesso unico alle biblioteche veneziane da parte di cittadini e studiosi. La realizzazione di questo sistema porterà alla creazione della più grande biblioteca di arte e architettura del mondo e ad un complesso di spazi di studio di incomparabile bellezza e pregio.
4. La Biblioteca delle Biblioteche di Venezia, avrà come soggetto attuatore il comune di Venezia e potrà realizzare partnership con le istituzioni, enti, università, realtà nazionali e internazionali, pubbliche e private, che hanno sede a Venezia e che vorranno partecipare al progetto.
5. A regime, si potrà mettere a sistema l'accessionamento, l'inventarizzazione e la collocazione dei volumi, definire laboratori di conservazione e restauro, coordinare programmi cooperativi di acquisti, valorizzare e promuovere la diffusione di attività culturali e, non ultimo, attivare una filiera del libro dalla didattica alla creazione di nuovi posti di lavoro.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.03. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Finanziamento biblioteche)
1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di potenziare la rete delle biblioteche nelle aree con minori tassi di lettura o situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.04. Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Tax credit librerie)
1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.05. Tassinari, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Tax credit librerie indipendenti)
1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, a decorrere dall'anno 2025, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con Codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 con fatturato non superiore a 2 milioni di euro annui è riconosciuto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati per spese di personale, per la stampa e per l'innovazione tecnologica.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.06. Tassinari, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Interventi a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non cumula con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
3. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
5. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.
6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 5 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
7. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
9. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 8 e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
10. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, comma 3, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;».
11. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, comma 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
«g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private;
g-bis) per la vendita tramite distributori automatici.».
12. Al fine di favorire la capillarità della rete di vendita della stampa e di garantire il diritto dei cittadini di accesso all'informazione, agli esercizi commerciali dei comuni privi di edicole e agli esercizi commerciali posti ad almeno 1.000 metri da una edicola che assicurino la vendita di giornali quotidiani e/o periodici quale attività complementare a quella di vendita primaria è riconosciuto, entro il limite massimo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un credito di imposta nella misura del 25 per cento del valore delle pubblicazioni quotidiane e/o periodiche vendute nell'anno precedente, con il limite massimo di 4.000 euro per ciascun anno. Agli esercizi commerciali di cui al presente comma non si applica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
13. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per la fornitura di giornali quotidiani e periodici, alle imprese di distribuzione della stampa è riconosciuto, entro il limite massimo di 6,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo annuo di 1.500 euro per la fornitura di quotidiani e periodici a ciascun esercizio commerciale di cui al comma precedente e a ciascun punto vendita di giornali, esclusivo e non esclusivo, attivato successivamente al 1° gennaio 2025. Il contributo è incrementato di 1.500 euro qualora l'esercizio commerciale rifornito costituisca l'unico punto vendita di giornali del comune. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla riparazione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le modalità applicative delle misure di sostegno di cui ai commi 13 e 14, nei limiti della somma complessiva di 15,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
87.07. Maccanti, Latini, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 10 e 11)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Misure in materia di art-bonus)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle erogazioni di ammontare non inferiore a euro 2 milioni effettuate in favore di soggetti o enti costituiti, anche in forma di trust, nell'ambito del partenariato pubblico-privato di cui agli articoli 174 e 175 del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la realizzazione e gestione di musei inseriti in percorsi culturali pubblici, a condizione che il progetto abbia una durata non inferiore a 20 anni e che il relativo fabbisogno finanziario sia coperto dalla parte privata con risorse di ammontare non inferiore a complessivi euro 40 milioni. Per le erogazioni di cui al presente comma il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spetta in relazione a ciascun periodo d'imposta per le erogazioni effettuate nel periodo medesimo.».
87.08. Amorese, Mollicone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Dote di Famiglia)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo denominato «Fondo Dote Famiglia» con la dotazione di 30 milioni di euro per la concessione alle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 3 di un contributo economico annuo di euro 500 per ciascuno figlio a carico fino a 14 anni di età per il rimborso delle spese di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute per ciascuno dei figli minori a carico di cui al comma 1, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, ed è riconosciuto per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi:
a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici;
b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
c) servizi culturali;
d) servizi turistici;
e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;
f) attività sportive.
3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 2 possono essere erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore.
4. Può accedere al contributo di cui al comma 1 un solo genitore richiedente in possesso di un ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a euro 35.000. L'attestazione ISEE non è richiesta al genitore con figli minori a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza.
5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le spese non coperte dal medesimo contributo e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.
6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari ad euro 30 milioni per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.09. Foti, Rampelli.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Istituzione e disciplina dei distretti culturali e creativi)
1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi, come definiti dal presente articolo, con una dotazione di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. La dotazione del Fondo per i distretti culturali e creativi è destinata al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le quote del Fondo per i distretti culturali e creativi da attribuire a ciascuna categoria di interventi di cui al comma 6.
3. È definito distretto culturale e creativo l'insieme di soggetti pubblici e privati che costituiscono una filiera, collegata a un territorio comunale, provinciale, regionale o interregionale, per valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di tale territorio, attraverso la predisposizione di un progetto definito d'intesa tra i soggetti istitutori e accettato dai soggetti che vi aderiscono successivamente.
4. Dei distretti culturali e creativi possono far parte le imprese e le start-up innovative iscritte nel registro delle imprese, le associazioni e le cooperative nel campo della cultura e del turismo, gli enti del Terzo settore e le imprese sociali, le università statali e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nonché altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso l'apporto di competenze, esperienza, investimenti e relazioni istituzionali.
5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, su proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti da istituire nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Con il medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.
6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:
a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;
b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;
c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dal diritto dell'Unione europea, alla creazione e allo sviluppo dei distretti culturali e creativi;
d) sgravi contributivi per l'assunzione di persone di età inferiore a 35 anni o superiore a 50 anni;
e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;
f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui al comma 6.
8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, del 27 giugno 2014, che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 70 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni per l'anno 2025 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
87.010. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Intervento di conservazione e messa in sicurezza dei ruderi Castello dei Pignatelli – Spinazzola)
1. Al fine di favorire un intervento per la conservazione ed il restauro dei ruderi del Castello dei Pignatelli di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani), nonché di assicurare l'attuazione di interventi mirati a incrementare la messa in sicurezza dei luoghi per il dissesto idrogeologico, è assegnato un contributo, per l'anno 2025, pari a 20 milioni di euro per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20 milioni.
87.012. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Fondo per la Casa Museo Matteotti)
1. Nell'ambito delle iniziative di celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, al fine di sostenere interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine e del parco annesso, e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il «Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo», con una dotazione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al primo periodo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.013. Fornaro, Braga, Romeo, Morassut, De Maria.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Restauro del Compendio di Forte Dossobuono nel comune di Verona)
1. Al fine di consentire i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del Compendio di Forte Dossobuono nel comune di Verona, è assegnata al medesimo comune un contributo straordinario di euro 500.000 per l'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 500.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
87.014. Padovani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Tavolo interministeriale per la tutela dei beni culturali dai rischi e dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici)
1. Ai fini di preservare i beni e i siti culturali dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e valutarne i rischi, è istituito presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo di confronto con la finalità di:
a) rafforzare la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo;
b) valutare le modalità per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) valorizzare il contributo che la cultura può fornire alle scienze e alla tecnologia al fine di realizzare una transizione ecologica giusta, equa e inclusiva;
d) promuovere, nelle attività di cooperazione internazionale, la realizzazione di strategie per la riduzione del rischio di disastri che includano il patrimonio culturale tra i settori a rischio, indicando le opportune azioni di mitigazione e adattamento;
e) valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente le attività di monitoraggio dei beni culturali e delle componenti paesaggistiche, anche al fine di prevedere azioni di mitigazione degli impatti e verificare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni individuate;
f) implementare soluzioni improntate al ripristino e al risanamento degli ecosistemi tese a garantire la resilienza ambientale (Nature based Solutions-Ecosystem based Solutions);
g) garantire la formazione dei lavoratori impiegati a diverso titolo nella tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle componenti ambientali;
h) formulare proposte volte a valorizzare i professionisti della tutela, della conservazione, della promozione, della divulgazione e della ricerca nel settore dei beni culturali, riconoscendone qualifiche, competenze e status;
i) rafforzare le sinergie tra cultura ed educazione per sviluppare competenze creative, fondamentali per migliorare l'innovazione e rispondere alle esigenze di competenze in rapida evoluzione nel mercato del lavoro.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*87.015. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*87.016. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)
1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della cultura il «Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.
3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
87.017. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(«Carta del rischio del patrimonio culturale»)
1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, provvede alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.
2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e open, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.
3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è volta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione energetica affinché, da parte di tutte le regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
87.018. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Salvaguardia dei luoghi della cultura)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni per l'anno 2025, di 197 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
87.019. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
87.020. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di rifinanziamento Fondo per la mappa dell'abbandono)
1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.021. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Interventi per la tutela, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana, sociale ed economica dei centri storici)
1. Al fine di individuare misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico e culturale, favorendo il riuso edilizio di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione fisica e funzionale e la sostenibilità ambientale di tali edifici e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo dei centri storici, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per la rigenerazione urbana, culturale ed economica dei centri storici», con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2026.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
87.022. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici)
1. Al fine di assicurare il decoro e la pulizia dei centri storici, anche al fine di garantirne la salubrità dell'ambiente e la sicurezza, è istituito presso il Ministero della cultura il «Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministero della cultura, previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di pulizia e decoro, nonché ricognizione e diagnosi delle condizioni di salubrità e sicurezza.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni per l'anno 2025, di 197 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
87.024. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Istituzione della Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici)
1. Al fine di favorire, potenziare e consolidare la formazione di III livello nell'ambito delle tematiche inerenti il patrimonio e in particolare nei settori archeologico, architettonico e paesaggistico, è istituita in Taranto la «Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici», d'ora in poi «Scuola».
2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
3. La Scuola è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
4. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione, e le modalità di nomina degli organi collegiali della Scuola, in cui saranno rappresentati – per la significativa rilevanza rivestita sul territorio – il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) e l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia.
5. La Scuola, d'intesa e in sinergia con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto, si avvale di strutture didattiche e di ricerca idonee a favorire la collaborazione scientifica tra le diverse figure professionali coinvolte nello studio, nella conservazione e nella progettazione per il patrimonio, assicurando in particolare, nel rispetto dei più alti standard qualitativi internazionali:
a) un'offerta formativa di III livello specificamente rivolta al patrimonio in un'ottica multidisciplinare volta a ottimizzare le competenze;
b) l'interazione didattica tra ambiti disciplinari diversi ma concorrenti al progetto culturale d'insieme;
c) la progettazione comune di percorsi di alta formazione in settori innovativi e di particolare interesse per la realtà economica, produttiva, culturale, sociale e del territorio, nell'ambito di tematiche complementari e coerenti con gli obiettivi formativi dei percorsi attivati;
d) lo sviluppo di un'attività di ricerca condivisa, inquadrata nell'ambito delle tematiche identificative della Scuola stessa;
e) la formazione di figure professionali idonee ad affrontare la complessità delle problematiche inerenti il patrimonio.
6. La Scuola si avvale di docenti universitari afferenti ai settori interessati dalle specifiche tematiche oggetto del progetto culturale informatore e della stretta interazione con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
7. La Scuola sostiene e coordina attività di formazione, studio e ricerca nelle seguenti tre sezioni scientifiche:
a) patrimonio archeologico nelle diverse declinazioni storiche e geografiche, dall'Occidente all'Africa, fino al Vicino e Medio Oriente;
b) patrimonio architettonico, per quanto concerne lo studio e il restauro dell'edificato storico e dei monumenti, con particolare riferimento all'architettura del mondo antico e le sue interazioni con gli aspetti propriamente storico-archeologici;
c) patrimonio paesaggistico, attraverso le tematiche inerenti la progettazione del territorio e la «rigenerazione» dei paesaggi costruiti e della città contemporanea.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
87.025. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 88.
Al comma 1, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119 milioni.
88.1. Mollicone, Amorese.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di lavoro sportivo sono applicabili a chiunque eserciti la propria attività verso le associazioni musicali amatoriali dietro corrispettivo. Per «associazioni musicali amatoriali» si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
88.2. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono applicabili alle associazioni musicali amatoriali. Per «associazioni musicali amatoriali» si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
88.3. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le lettere a) e c) sono soppresse.
88.4. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico nonché garantire la stabilità del settore medesimo anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, si provvede:
a) a erogare una quota pari a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sul Fondo di cui al comma 632 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;
b) a destinare, a decorrere dal 2025, una quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a 8 milioni di euro, in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, da ripartire tra queste sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione annui per l'anno 2025 e per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
88.5. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a 7.250.000 euro in favore delle dodici fondazioni lirico-sinfoniche che applicano il CCNL di riferimento.
*88.6. Pella, Cannizzaro.
*88.7. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere il settore della musica e dello spettacolo, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi di quanto disposto nella tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
88.8. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
88.9. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, in particolare nell'ottica di favorire l'ammodernamento delle strutture, oltre che di garantire la stabilità del settore, la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.10. Romeo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) le parole: «e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».
*88.11. Roggiani.
*88.12. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.
88.13. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
88.14. Toni Ricciardi, Ascani, Manzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 35.000;
b) alla lettera a), numero 2), sostituire la parola: cinquantuno con la seguente: trentacinque;
c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“1. Per il riconoscimento delle prestazioni per l'indennità di discontinuità di cui al presente decreto vengono stanziati 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.”».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 91,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 92,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 93,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 94,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 95 milioni di euro per l'anno 2030, di 95,9 milioni di euro per l'anno 2031, di 96,8 milioni di euro per l'anno 2032 e di 97,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
88.15. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.
5-ter. Il credito d'imposta previsto dal comma 5-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-quater. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
5-quinquies. Le risorse stanziate per il finanziamento del credito di imposta previsto dal comma 5-bis, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.
5-sexies. All'onere derivante dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.16. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2025.
5-ter. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite al Fondo di cui al comma 5-bis.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025.
88.17. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Alla lettera d), comma 3, dell'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS».
88.18. Orfini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti in attività che non utilizzano animali.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per l'anno 2026, di 190 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
88.19. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito uno specifico fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti in attività che non utilizzano animali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
88.20. Zanella, Dori, Grimaldi, Borrelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito uno specifico fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti in attività che non utilizzano animali.
88.21. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, da destinare alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della copertura dell'intero importo degli oneri derivanti direttamente da disposizioni legislative è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
88.22. Maccanti, Benvenuto, Gusmeroli, Dara, Furgiuele, Barabotti, Ottaviani.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 907, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata di 1 milione di euro per l'anno 2025. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
88.23. Deborah Bergamini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. Al fine di sostenere le attività di teatro-terapia, e in generale tutte le attività che colleghino il teatro all'ambito terapeutico utilizzando le tecniche drammaturgiche per favorire l'espressione emotiva e la socializzazione, è istituto nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, adotta un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.01. Girelli, Orfini, Manzi, Berruto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Promozione della lettura)
1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.02. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Bonafè.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Istituzione del Museo per la memoria della strage ferroviaria di Viareggio)
1. Al fine di conservare la memoria della strage prodotta a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 a Viareggio, farne conoscere le cause e le conseguenze prodotte, rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, è istituito il Museo del ricordo della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, con sede in Viareggio.
2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo del ricordo della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla fondazione possono partecipare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime della strage ferroviaria.
3. Il patrimonio e le attività della Fondazione di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse di cui al comma 6. Tali risorse possono essere integrate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione di cui al comma 2.
5. La Fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Per la realizzazione del Museo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui al comma 2, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: , 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 199 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -3 milioni;
2026: -3 milioni;
2027: -2 milioni.
88.03. Deborah Bergamini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. Al fine di sostenere il progetto per la promozione dello stile e la prassi esecutiva dell'Opera italiana al Teatro dell'opera di Odessa, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 in favore dell'Associazione società melodrammatica internazionale di Pavia.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.04. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. Al fine di sostenere il progetto «Il Primo Parlamento» per la digitalizzazione e diffusione dei documenti relativi all'attività del Parlamento delle due Sicilie contenuti in sei volumi conservati in edizione rilegata presso la Biblioteca della Camera dei deputati è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.05. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)
1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a realizzare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi per la realizzazione delle attività teatrali, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:
a) alla realizzazione di attività teatrali;
b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;
c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;
e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;
f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;
g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, e le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
88.06. Bruno, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis
(Fondo per realizzazione di teatri all'interno delle strutture penitenziarie)
1. Ai fini della realizzazione di progetti di recupero e reinserimento dei detenuti, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2025 per la creazione di teatri all'interno delle strutture penitenziarie.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.07. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2025 un contributo di 250.000 euro annui al comune di Roccella Ionica per la realizzazione del Festival internazionale del Jazz Rumori Mediterranei di Roccella».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
88.08. Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Orchestra della Magna Grecia)
1. In occasione dei 20 anni di riconoscimento ICO (Istituzione Concertistico Orchestrale), al fine di promuovere e potenziare le attività culturali per i giovani e per la comunità di Taranto e provincia, anche in preparazione ai Giochi del Mediterraneo previsti per il 2026, è assegnato all'Orchestra della Magna Grecia un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.09. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di editoria)
1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
2. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «novantasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi mesi».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
88.010. Bicchielli, Tirelli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di editoria)
1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
2. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «novantasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi mesi».
88.011. Maccanti, Benvenuto, Gusmeroli, Dara, Furgiuele, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di editoria)
1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
2. Il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
88.012. Maccanti, Benvenuto, Gusmeroli, Dara, Furgiuele, Barabotti, Ottaviani.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(2X1000 alla cultura)
1. A decorre dall'anno 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorre dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.013. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Interventi a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica nonché misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nell'anno precedente a quello di riferimento del contributo, in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2025, pari a 50 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
3. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, nonché alle agenzie di stampa, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
4. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
5. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 3 per l'anno 2025, pari a 25 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
6. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui ai commi 1, 3 e 13 e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'autorizzazione della Commissione europea, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
7. All'articolo 20, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
3-ter. Per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale; per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale.
3-quater. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».
8. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le lettere d) ed e) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
«d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;».
9. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private;»
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h) per la vendita tramite distributori automatici;».
10. Al fine di favorire la capillarità della rete di vendita della stampa e di garantire il diritto dei cittadini di accesso all'informazione, agli esercizi commerciali dei comuni privi di edicole e agli esercizi commerciali posti ad almeno 1.000 metri da una edicola che assicurino la vendita di giornali quotidiani e/o periodici quale attività complementare a quella di vendita primaria è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del valore delle pubblicazioni quotidiane e/o periodiche vendute nell'anno precedente a quello di riferimento del contributo, con il limite massimo di 4.000 euro per ciascun anno. Agli esercizi commerciali di cui al presente comma non si applica quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nei limiti di cui al regolamento ((UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2025, pari a 10 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
11. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per la fornitura di giornali quotidiani e periodici, alle imprese di distribuzione della stampa è riconosciuto un contributo annuo di 1.500 euro per la fornitura di quotidiani e periodici a ciascun esercizio commerciale di cui al comma 10 e a ciascun punto vendita di giornali, esclusivo e non esclusivo, attivato successivamente al 1° gennaio 2025. Il contributo è incrementato di 1.500 euro qualora l'esercizio commerciale rifornito costituisca l'unico punto vendita di giornali del comune. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla riparazione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nei limiti di cui al regolamento ((UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2025, pari a 6,6 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le modalità applicative delle misure di sostegno di cui ai commi 10 e 11.
13. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa è riconosciuto un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nel corso dell'anno.
14. L'efficacia della disposizione di cui al comma 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 13 per l'anno 2025, pari a 45 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
14. Le risorse destinate al contributo di cui al comma 13 sono attribuite per le finalità e i soggetti di seguito indicati:
a) gli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;
b) gli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle Aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) gli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM 664/09/CONS.
d) gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa.
16. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 13, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo.
17. L'agevolazione di cui al comma 13 non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime spese. Gli investimenti realizzati con il contributo di cui al comma 13 non sono valutati ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
18. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 136,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, sono ripartite, nell'ambito degli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate ai contributi di cui al presente articolo.
88.014. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 7, 8 e 9)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Interventi a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
3. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
4. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
5. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
6. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.
7. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
8. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
10. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 9 e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
11. All'articolo 20, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale;
c) per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».
12. Le lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono sostituite dalle seguenti:
«d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;».
13. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private;»
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h) per la vendita tramite distributori automatici;».
14. Al fine di favorire la capillarità della rete di vendita della stampa e di garantire il diritto dei cittadini di accesso all'informazione, agli esercizi commerciali dei comuni privi di edicole e agli esercizi commerciali posti ad almeno 1.000 metri da una edicola che assicurino la vendita di giornali quotidiani e/o periodici quale attività complementare a quella di vendita primaria è riconosciuto, entro il limite massimo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un credito di imposta nella misura del 25 per cento del valore delle pubblicazioni quotidiane e/o periodiche vendute nell'anno precedente, con il limite massimo di 4.000 euro per ciascun anno. Agli esercizi commerciali di cui al presente comma non si applica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
15. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per la fornitura di giornali quotidiani e periodici, alle imprese di distribuzione della stampa è riconosciuto, entro il limite massimo di 6,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo annuo di 1.500 euro per la fornitura di quotidiani e periodici a ciascun esercizio commerciale di cui al comma 14 e a ciascun punto vendita di giornali, esclusivo e non esclusivo, attivato successivamente al 1° gennaio 2025. Il contributo è incrementato di 1.500 euro qualora l'esercizio commerciale rifornito costituisca l'unico punto vendita di giornali del comune. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla riparazione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le modalità applicative delle misure di sostegno di cui ai commi 14 e 15, nei limiti della somma complessiva di 15,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 145,6 milioni per l'anno 2025 e 60 milioni di euro dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
88.015. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 11, 12 e 13)
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Ripristino e rafforzamento della 18App)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 357, è sostituito dal seguente:
«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.016. Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno al settore della musica)
1. Al fine di promuovere e salvaguardare il patrimonio musicale nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alle associazioni senza scopo di lucro operanti da oltre cinquant'anni nel settore fonografico e a tutela dei diritti e degli interessi dell'industria fonografica, che versano in una situazione di difficoltà economica e che si siano distinte per l'attività resa attestata anche dall'assegnazione di speciali pubblici riconoscimenti.
3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.017. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo speciale aggiuntivo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le istituzioni concertistico-orchestrali (I.C.O.).
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato all'accoglimento di nuove istanze delle istituzioni concertistico-orchestrali, con priorità per i comuni che ne sono sprovvisti e per le aree disagiate ad alta vulnerabilità sociale e culturale, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.
3. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le realtà orchestrali italiane, attive sul territorio da almeno 20 anni, che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento I.C.O. ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e sulla base dei seguenti parametri e criteri:
a) presenza sul territorio di riferimento con un'attività continuativa di almeno 20 anni;
b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;
c) svolgimento, da almeno 5 anni, di interventi di formazione artistica con conseguente inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti under 30 mediante regolari contratti di lavoro documentabili attraverso i relativi dati contributivi.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
88.018. Sergio Costa, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure di sostegno in favore delle istituzioni concertistico-orchestrali)
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo speciale, aggiuntivo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le istituzioni concertistico-orchestrali (I.C.O.).
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato, in particolare, all'accoglimento di nuove istanze delle istituzioni concertistico-orchestrali, con priorità per i centri cittadini che ne sono sprovvisti, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
88.019. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Osservatorio nazionale sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale)
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito ambientale, della pubblica amministrazione, fiscale, lavoristico-previdenziale, dei diritti umani e della privacy.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i componenti delle organizzazioni della società civile, le modalità di funzionamento, nonché i compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. Per il funzionamento dell'Osservatorio sono stanziati 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -500.000;
2026: -500.000;
2027: -500.000.
88.020. Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure a sostegno delle sale cinematografiche)
1. Al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche quali presìdi sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle aziende dell'esercizio cinematografico, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale dei cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media, innovandone i servizi. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
88.021. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure per la diffusione della conoscenza)
1. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
88.022. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fondo «Sicurezza sui luoghi dello spettacolo»)
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, nonché garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi dello spettacolo, è istituito presso il Ministero della cultura il Fondo «Sicurezza sui luoghi dello spettacolo» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025, 197 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
88.023. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)
1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. L'incremento del FUS di cui al comma 1 è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna fondazione:
a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
88.024. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori dello spettacolo)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2025 per le finalità di cui al medesimo articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
88.025. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)
1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si interpreta nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993. La medesima disposizione si interpreta altresì nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere, altresì, interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, con la retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
88.027. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di ricevitori autoradio)
1. All'articolo 98-vicies sexies, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono premessi i seguenti periodi: «Tutti gli apparati abilitati alla connessione internet e/o dotati di dispositivi hardware atti alla riproduzione di contenuti sonori, installati a bordo di veicoli nuovi della categoria M ed N, nonché di quadricicli nuovi delle categorie L6e e L7e e messi a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, devono essere idonei anche alla ricezione della radiodiffusione sonora per consentire all'utente di ricevere e di riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica e digitale terrestre DAB+. I fabbricanti, gli assemblatori, gli sviluppatori e gli importatori, quando immettono sul mercato detti apparecchi, fanno in modo che questi includano una funzionalità tale da consentire all'utente di modificare liberamente e facilmente, in qualsiasi momento, la loro configurazione e garantiscono, altresì, il proseguimento della corretta ricezione della radio digitale anche quando effettuano aggiornamenti firmware e software».
88.029. Dara.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 89.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui alla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
89.4. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il «Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del fondo di cui al presente comma.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui alla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
89.5. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Istituzione del Museo per la Memoria della strage ferroviaria di Viareggio)
1. È istituito in Viareggio il «Museo per la Memoria della strage ferroviaria», di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.
2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.
3. Il Museo ha il compito di:
a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario;
b) rendere omaggio alle vittime dell'incidente ed alle loro famiglie;
c) promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;
d) delineare l'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;
e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria.
4. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).
5. Il Museo svolge le seguenti attività, la cui conoscenza è assicurata tramite un apposito sito internet:
a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario mettendo a disposizione articoli stampa e documenti e testimonianze;
b) organizzare giornate in memoria delle vittime dell'incidente;
c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;
d) avviare studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e per indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;
e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;
f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.
6. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata «Fondazione», anche in collaborazione con il comune di Viareggio, la regione Toscana, la provincia di Lucca, Ansfisa, l'associazione delle vittime, con le università del territorio ed altri soggetti pubblici e privati.
7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
9. La Fondazione:
a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 7;
b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;
c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;
d) regola e controlla le attività amministrative;
e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, quale contributo per le spese di funzionamento.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 111 milioni di euro e le parole 200 milioni di euro con le seguenti: 199 milioni di euro.
*89.01. Manes.
*89.02. Fossi, Simiani, Furfaro, Bonafè, Boldrini, Scotto, Di Sanzo, Gianassi, Casu, Girelli, Manzi, Marino, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Serracchiani.
*89.03. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*89.04. Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Istituzione del Museo per la Memoria della strage ferroviaria di Viareggio)
1. È istituito in Viareggio il museo per la Memoria della strage ferroviaria, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.
2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.
3. Il Museo ha il compito di:
a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario;
b) rendere omaggio alle vittime dell'incidente ed alle loro famiglie;
c) promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;
d) delineare l'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;
e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria.
4. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).
5. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata «Fondazione», anche in collaborazione con il comune di Viareggio, la regione Toscana, la provincia di Lucca, Ansfisa, nonché l'associazione dei familiari delle vittime.
6. La Fondazione, costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha anche le seguenti mansioni: programmare l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico del museo nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione medesima; definire l'assetto organizzativo del Museo; stipulare le convenzioni e rappresentare all'esterno il Museo; regolare e controllare le attività amministrative; approvare, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, quale contributo per le spese di funzionamento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 111 milioni di euro e le parole 200 milioni di euro con le seguenti: 199 milioni di euro.
89.05. Montemagni, Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Istituzione del Museo per la Memoria della strage ferroviaria di Viareggio)
1. Al fine di salvaguardare e valorizzare la memoria storica del territorio lucchese, per il triennio 2025-2027 è riconosciuto al comune di Viareggio un contributo, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, per l'istituzione e la realizzazione del Museo per la Memoria della strage ferroviaria, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009, e per l'istituzione della Fondazione del Museo, di seguito denominata «Fondazione».
2. L'istituzione e la realizzazione del Museo di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario mediante l'esposizione di articoli di stampa, documenti e testimonianze;
b) rendere omaggio alle vittime dell'incidente e alle loro famiglie mediante l'organizzazione di giornate del ricordo;
c) favorire iniziative di sensibilizzazione sulle buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;
d) delineare l'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;
e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;
f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).
4. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione di cui al comma 1. La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
5. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura.
6. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
7. La Fondazione:
a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 6;
b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;
c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;
d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;
e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente articolo.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
89.06. Montemagni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di tutela di fortificazioni e mura rinascimentali)
1. Al fine di tutelare il patrimonio storico-culturale italiano costituito da fortificazioni e mura rinascimentali costruite nei secoli XVI e XVII, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di opere di manutenzione, restauro e messa in sicurezza di mura e fortificazioni di cui al presente comma. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto ad opere riguardanti mura e fortificazioni che presentino le seguenti caratteristiche:
a) lunghezza continuativa minima non inferiore 3.500 metri;
b) presenza di terrapieni e baluardi lungo tutta la loro estensione;
c) presenza all'interno del perimetro di un centro cittadino abitato ove vi siano edifici destinati a civile abitazione e attività commerciali;
d) possibilità di esclusivo utilizzo pedonale o ciclistico.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è concessa a seguito di domanda, corredata del progetto dell'opera di manutenzione, restauro o messa in sicurezza da realizzare, e del parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, inviata dall'amministrazione comunale nel cui territorio si trovano le fortificazioni o mura oggetto di intervento, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'importo del contributo, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 1, è definito in proporzione al possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 115 milioni.
89.07. Deborah Bergamini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025 destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.
89.08. Bonafè, Simiani, Manzi, Fossi, Gianassi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Promozione della cultura musicale)
1. Alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non iscritte al registro unico nazionale o regionale del Terzo settore. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore delle associazioni e fondazioni popolari e amatoriali di cui al comma 2. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati delle associazioni e fondazioni interessate. È fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che continua ad applicarsi alle associazioni costituite ai sensi del medesimo codice.
2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, mandolinistiche, gruppi folklorici, orchestre sinfoniche amatoriali e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.
3. L'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta o di fondazione, anche attive presso enti ecclesiastici, e comunque operanti senza scopo di lucro e iscritte negli elenchi di cui al comma 7. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare e amatoriale.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;
b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali e popolari,»;
c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali e popolari».
5. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore delle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
6. Lo Stato può contribuire, anche attraverso progetti con le reti associative delle pro loco riconosciute ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, della Festa europea della musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale e internazionale individuate annualmente dal Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7. Le regioni istituiscono l'elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali costituite nelle forme previste dal comma 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Tavolo tecnico nazionale, che li impiega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite massimo di spesa pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il beneficio è ridotto proporzionalmente fino all'occorrenza della somma stanziata.
89.09. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 89, aggiungere i seguenti:
Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di promozione della lettura e a sostegno all'editoria libraria)
1. È istituito presso il Ministero della cultura un fondo di promozione della lettura nelle biblioteche e di sostegno alla filiera dell'editoria libraria con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse di cui comma 1 sono assegnate annualmente alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, nei limiti della spesa ivi autorizzata:
a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020;
b) degli enti territoriali, anche consorziati;
c) di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:
a) 3.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) 5.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
c) 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.
4. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in misura proporzionale rispetto alle tre quote di cui al comma precedente.
5. Nel caso in cui le richieste risultino superiori alla copertura finanziaria annua di cui al comma 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 3.
6. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
7. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stessi.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, sono sostituite dalle seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Art. 89-ter.
(Disposizioni in materia di promozione del ruolo delle librerie indipendenti)
1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità.
2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s'intende l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
3. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, sono sostituite dalle seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euroe di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
89.010. Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Intelligenza artificiale e produzione audiovisiva)
1. Al fine di valutare gli obblighi e le implicazioni normative e le relative conseguenze economiche, derivanti dall'applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo della produzione cinematografica e nell'industria dell'audiovisivo, alla luce del regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, (AI Act), il Ministro della cultura con proprio decreto, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un'apposita commissione di studio, con il coinvolgimento di studiosi e operatori del settore.
2. La Commissione di cui al comma 1 redige un rapporto conclusivo dei propri lavori entro sei mesi dall'istituzione.
3. Nelle more della definizione di una disciplina normativa in materia organica e coerente con la normativa europea, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 10 luglio 2024, n. 225, relative alla disciplina dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione cinematografica e audiovisiva.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
89.011. Grippo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Al fine di assicurare la presenza nelle aree interne e nei piccoli comuni di edicole per la vendita di giornali e riviste nonché per erogare ulteriori eventuali servizi è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con regolamento adottato mediante decreto del Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro e le parole 200 milioni di euro con le seguenti: 195 milioni di euro.
89.012. Gianassi, Bonafè.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. A decorrere dall'anno 2025, è assegnato a favore del comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno un contributo annuo di 100.000 euro per la realizzazione del Mascagni Festival».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119,9 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 199,9 milioni di euro.
89.013. Simiani, Boldrini, Manzi, Fossi, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo, Gianassi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. A decorrere dall'anno 2025, è assegnato in favore del comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno un contributo annuo di 100.000 euro per la realizzazione del Mascagni Festival».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
89.014. Tenerini, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Due per mille per le associazioni culturali)
1. Per l'anno finanziario 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2025 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
89.015. Boscaini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis
(Ripristino della 18App)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 357, è sostituito dal seguente:
«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 292 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, n. 138.».
b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 292 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
89.016. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Misure in materia di personale del Ministero della cultura)
1. Al fine di garantire l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della cultura, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2. In considerazione delle misure introdotte dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione», tenuto altresì conto del sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura, tutt'ora in atto, al fine di garantire un'adeguata incentivazione alle maggiori responsabilità connesse alle diverse e ulteriori funzioni svolte dal personale dirigenziale, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, spettante al personale dirigenziale di livello non generale del Ministero della cultura, sono incrementati nella misura di euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
89.017. Mollicone, Amorese.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Contributo straordinario per la manifestazione Premio giornalistico Lampedus'amore)
1. Al fine di sostenere la realizzazione della manifestazione Premio giornalistico Lampedus'amore, è destinato un contributo straordinario per l'anno 2025 per un importo pari 10.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
89.018. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Fondo per il sostegno alla lettura)
1. All'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui», sono aggiunte le seguenti: «e di 20.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
89.019. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Fondo biblioteche)
1. A partire dall'anno 2025, l'ammontare del Fondo previsto dall'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 20 milioni di euro annui.
2. All'articolo 22, comma 7-quater, primo capoverso, sostituire le parole: «destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari», con le seguenti: «destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:
a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al Terzo settore.».
3. All'articolo 22, comma 7-quater, secondo capoverso, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
89.020. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Sostegno all'innovazione per il settore editoriale librario)
1. All'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «40 per cento.» aggiungere le seguenti: «Per il settore editoriale librario tale maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di investimenti indirizzati esclusivamente all'acquisto di beni immateriali».
89.021. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Al fine di promuovere una campagna di comunicazione per valorizzare i musei presenti nei piccoli borghi è attribuita la somma di euro 150.000 al Comitato nazionale italiano dell'International Council of Museums.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
89.022. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con disabilità motoria)
1. Per promuovere la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria e incentivare interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche in siti di interesse pubblico, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
89.023. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220)
1. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS.».
89.024. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Istituzione del Fondo per il funzionamento degli archivi e dei musei d'impresa e per la promozione del made in Italy)
1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, degli archivi e dei musei d'impresa e per la promozione del made in Italy» con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'Associazione italiana archivi e musei d'impresa (Museimpresa), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
89.025. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni in favore di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico)
1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico, nonché promozione della lettura e la diffusione della cultura e garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è concesso un contributo straordinario d'importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attestazione e il riconoscimento del valore storico dei Gabinetti di lettura, degli Archivi e delle Biblioteche, nonché il piano di riparto relativo all'erogazione del contributo di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui allapresente disposiziome, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
89.026. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Fondo per manager culturali)
1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali dell'economia italiana, nonché favorire la contaminazione tra competenze e know-how diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, in forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative.
2. Il bonus, di cui al comma 1 ha un valore pari a 50 mila euro annui, utilizzabile fino a un massimo di tre anni per singola azienda.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «110 milioni per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».
89.027. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di cultura)
1. Al fine di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare le biblioteche e archivi storici pubblici, per l'anno 2025, è autorizza la spesa di 2 milioni di euro a favore del Servizio bibliotecario regionale (SBR) della regione Calabria e delle biblioteche civiche ubicate nel territorio della regione Calabria.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 2 milione di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025.
89.028. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati)
1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».
89.029. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni per il sostegno e la tutela della ceramica artistica e di qualità)
1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
89.030. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 90.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Misure per l'incremento delle strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
90.01. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Dotazioni strumentali per il comparto sicurezza e soccorso)
1. Al fine di garantire la massima efficienza e consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresa la flotta elicotteristica, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
al Titolo XI, sostituire la rubrica con la seguente: MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE, LA SICUREZZA PUBBLICA E IL SOCCORSO, GLI AFFARI ESTERI.
90.02. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Dotazioni strumentali per il corpo della Polizia di Stato)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
al Titolo XI, sostituire la rubrica con la seguente: MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE, LA SICUREZZA PUBBLICA E IL SOCCORSO, GLI AFFARI ESTERI.
90.03. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Dotazioni strumentali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
al Titolo XI, sostituire la rubrica con la seguente: MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE, LA SICUREZZA PUBBLICA E IL SOCCORSO, GLI AFFARI ESTERI.
90.04. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Differimento di termini in materia di riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.05. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)
1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli impegni connessi allo stabile incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative Sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2025-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto delle funzioni centrali, nel limite complessivo di 150 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.181.612 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il personale assunto tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 sarà adeguatamente formato a cura dell'Amministrazione civile dell'interno, con la collaborazione degli organismi internazionali ed europei coinvolti nella procedura di protezione internazionale.
3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 350.000 euro per l'anno 2025 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 6.831.612 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
90.06. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)
1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli impegni connessi allo stabile incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative Sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2025-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto delle funzioni centrali, nel limite complessivo di 150 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.181.612 euro per l'anno 2025, di cui 350.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali, e di 6.831.612 annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Il personale assunto tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 sarà adeguatamente formato a cura dell'Amministrazione civile dell'interno, con la collaborazione degli organismi internazionali ed europei coinvolti nella procedura di protezione internazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
90.07. Torto, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e di cyber sicurezza)
1. Al fine di rafforzare le competenze delle amministrazioni dello Stato, in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, per l'anno 2025 è autorizzata l'assunzione indeterminato di un contingente di 100 unità di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, di non superiore 35 anni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di assunzione del contingente di cui al comma 1, nonché i compensi, i criteri di riparto e di assegnazione delle unità di personale alle amministrazioni dello Stato.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
90.08. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022)
1. Il fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di euro 14.818.350 per l'anno 2025, euro 71.873.338 per l'anno 2026, euro 115.556.552 per l'anno 2027, euro 143.039.796 per l'anno 2028, euro 148.431.787 per l'anno 2029, euro 149.789.615 per l'anno 2030, euro 156.175.675 per l'anno 2031, euro 158.999.824 per l'anno 2032, euro 159.936.135 per l'anno 2033, euro 161.061.135 per l'anno 2034, euro 161.159.000 per l'anno 2035, euro 161.492.714 per l'anno 2036, euro 163.202.570 per l'anno 2037 ed euro 164.225.354 a decorrere dall'anno 2038, per il finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 14.818.350 per l'anno 2025, euro 71.873.338 per l'anno 2026, euro 115.556.552 per l'anno 2027, euro 143.039.796 per l'anno 2028, euro 148.431.787 per l'anno 2029, euro 149.789.615 per l'anno 2030, euro 156.175.675 per l'anno 2031, euro 158.999.824 per l'anno 2032, euro 159.936.135 per l'anno 2033, euro 161.061.135 per l'anno 2034, euro 161.159.000 per l'anno 2035, euro 161.492.714 per l'anno 2036, euro 163.202.570 per l'anno 2037 ed euro 164.225.354 a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
90.09. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei Carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:«per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
90.010. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Misure di sostegno ai fini dell'incremento degli alloggi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri, pari a 10 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
al Titolo XI, sostituire la rubrica con la seguente: MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE, LA SICUREZZA PUBBLICA E IL SOCCORSO, GLI AFFARI ESTERI.
90.011. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
al Titolo XI, sostituire la rubrica con la seguente: MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE, LA SICUREZZA PUBBLICA E IL SOCCORSO, GLI AFFARI ESTERI.
90.012. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Rifinanziamento del fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazioni agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
90.013. Baldino, Lomuti, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Formazione specialistica del personale dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'arma dei carabinieri)
1. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 118,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 198,5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
90.014. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze)
1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
90.015. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Potenziamento strumento militare contro minacce di tipo chimico, biologico, radiologico, nucleare e incremento capacità Scuola Interforze per la difesa NBC)
1. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2021», sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
90.016. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo assistenza psicologica per il personale delle Forze armate)
1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psico-emotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
90.017. Baldino, Lomuti, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché ai fini di interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
al Titolo IX, sostituire la rubrica con la seguente: MISURE PER LA DIFESA, LA SICUREZZA NAZIONALE, LA SICUREZZA PUBBLICA, GLI AFFARI ESTERI.
90.018. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Articolo 90-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
90.019. Torto, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Misure in materia di cybersicurezza)
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la quantum security, finalizzato al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale nell'ambito della protezione delle comunicazioni militari attraverso l'implementazione di tecnologie di distribuzione quantistica delle chiavi crittografiche, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le modalità di impiego e di gestione del fondo sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 110 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 190 milioni di euro.
90.020. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
90.021. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Revisione e adeguamento delle indennità operative e di imbarco)
1. Ai fini di adeguare le indennità operative e di imbarco del personale della Marina Militare, di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in particolare per chi è assegnato a missioni operative prolungate o in aree geografiche critiche, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di euro 1 milione annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.022. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Miglioramento della qualità degli alloggi militari)
1. Ai fini del miglioramento della qualità degli alloggi militari di cui al Capo VIII del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.023. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Incremento delle risorse per la sicurezza sul lavoro e formazione operativa)
1. Ai fini di incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro e alla formazione continua per ridurre i rischi legati alle operazioni del personale delle Forze armate, presso il Ministero della difesa è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.024. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Tutela della salute mentale e supporto psicologico)
1. Ai fini di incrementare i livelli di tutela della salute mentale e supporto psicologico del personale delle Forze armate, presso il Ministero della difesa è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.025. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
ART. 91.
Sopprimerlo.
91.4. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, è istituita una procedura di valutazione annuale sull'impiego delle risorse destinate al NATO Innovation Fund, al fine di verificare l'efficacia degli investimenti per il conseguimento degli obiettivi strategici nazionali nei settori della cybersecurity, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie dual use. La valutazione è effettuata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e i relativi esiti sono trasmessi al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno, unitamente a eventuali raccomandazioni di riorientamento dei fondi e individuazione di priorità settoriali.
91.7. Polo.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Conferenza internazionale euro-atlantica)
1. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Alleanza atlantica, è concesso al Comitato atlantico italiano un contributo di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'organizzazione della Conferenza internazionale euro-atlantica, da svolgere annualmente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e per altre attività istituzionali relative all'approfondimento scientifico dei temi concernenti la pace e la sicurezza internazionale, il contributo italiano alla definizione degli indirizzi strategici dell'Alleanza e il ruolo dell'Italia nell'ambito dei programmi di sicurezza cooperativa nel Mediterraneo. Per gli anni 2025 e 2026, il Comitato atlantico italiano è autorizzato a impiegare il contributo di cui al primo periodo anche per iniziative riguardanti la celebrazione del settantesimo anniversario della sua fondazione e per l'acquisizione e la dotazione della sede.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 119.600.000 euro per l'anno 2025 e di 199.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*91.01. Formentini.
*91.02. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina)
1. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:
2025: -6.000.000.
91.03. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Incremento degli esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari)
1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la parola: «centosettantadue» è sostituita dalla seguente: «centottantadue».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:
2025: -584.590;
2026: -1.169.180;
2027: -1.169.180.
91.04. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca e divulgazione del predetto Istituto sulla sicurezza internazionale, con precipuo riferimento al ruolo della NATO e della difesa europea nel quadro della sicurezza Euro-Atlantica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.05. Cesa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Conferenza internazionale euro-atlantica)
1. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Alleanza atlantica, è concesso al Comitato atlantico italiano un contributo di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'organizzazione della Conferenza internazionale euro-atlantica, da svolgere annualmente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e per altre attività istituzionali relative all'approfondimento scientifico dei temi concernenti la pace e la sicurezza internazionale, il contributo italiano alla definizione degli indirizzi strategici dell'Alleanza e il ruolo dell'Italia nell'ambito dei programmi di sicurezza cooperativa nel Mediterraneo. Per gli anni 2025 e 2026, il Comitato atlantico italiano è autorizzato a impiegare il contributo di cui al primo periodo anche per iniziative riguardanti la celebrazione del settantesimo anniversario della sua fondazione e per l'acquisizione e la dotazione della sede.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -400.000;
2026: -400.000;
2027: -400.000.
*91.06. Cesa.
*91.07. Formentini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Potenziamento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 50 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a 50 unità di personale non dirigenziale dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di concorsi pubblici, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di 886.583 euro per l'anno 2025 e di 3.546.331 euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 119.113.417 per l'anno 2025 e di 196.453.669 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
91.08. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Potenziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
1. All'articolo 19 della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «duecentoquaranta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
2. L'incremento della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1, lettera a), è ripartito in 1 unità di livello dirigenziale generale, 9 unità di livello dirigenziale non generale e 70 unità di livello non dirigenziale dell'area dei funzionari. Nei limiti delle disponibilità della dotazione organica come rideterminata dal comma 1, lettera a), e dal primo periodo del presente comma, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 1 dirigente di livello generale, 9 dirigenti di livello non generale e 70 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.352.340 per l'anno 2025 e di euro 7.550.334 a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. Per gli anni 2025 e 2026, nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione del personale dell'area dei funzionari di cui al comma 2, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, in deroga alle facoltà assunzionali e ai limiti previsti a legislazione vigente, ad assumere a tempo determinato fino a 70 dipendenti dell'area dei funzionari per le attività connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo.
4. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 12,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
91.09. Calovini.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Manutenzione delle sedi delle organizzazioni internazionali)
1. All'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «dal 2020 al 2022» sono inserite le seguenti: «nonché di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
91.010. Orsini, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis)
1. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
2. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente ad un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
3. Le domande presentate ai comuni nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono improcedibili, in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
4. All'articolo 7-bis dell'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».
5. I proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono ripartite come segue:
a) la metà è trasferita, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;
b) la metà è assegnata ai capitoli di spesa di parte corrente e di parte capitale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale destinati al funzionamento degli uffici all'estero.
6. L'articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. Resta ferma l'applicazione della medesima disposizione alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.
91.011. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 6.
2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:
a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;
b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;
c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;
d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;
f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.
5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere dal legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle aziende sanitarie locali, dei servizi sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro quindici giorni il programma di protezione.
8. Presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia, emesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.
9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.012. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli)
1. Per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio, è autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 114 milioni.
91.013. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 2,21 milioni di euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.210.000.
91.014. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 619, è aggiunto il seguente:
«Art. 619-bis.
(Fondi di parte corrente e di conto capitale per la gestione, il mantenimento in esercizio e per l'acquisizione e la manutenzione, straordinaria e evolutiva, degli assetti tattici e strategici)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono istituiti due fondi speciali, uno per l'acquisizione e uno per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, degli assetti tattici e strategici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, da ultimo adottato dal Consiglio europeo il 19 febbraio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, n. C/2024/1945 del 1° marzo 2024, e successivi aggiornamenti.
2. Le somme stanziate sul fondo speciale di conto capitale di cui al comma 1, non utilizzate alla chiusura di ciascun esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
3. I termini di conservazione delle somme stanziate sul fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti a normativa vigente.
4. I termini previsti ai fini della perenzione amministrativa in relazione alle somme iscritte sui fondi di cui al comma 1 sono raddoppiati rispetto agli ordinari termini previsti a normativa vigente.».
*91.015. Chiesa.
*91.016. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Rappresentanze diplomatiche nel Continente africano)
1. Al fine di rafforzare le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Continente africano, in coerenza con il Piano strategico Italia-Africa di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'apertura di nuove sedi o il potenziamento di quelle esistenti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.017. Rosato, Bonetti.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
91.019. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025.».
91.020. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero – CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati degli italiani residenti all'etero – COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2025 con uno stanziamento rispettivamente pari a 500 mila euro per l'anno 2025 e a 500 mila euro per l'anno 2026. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.021. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Sostegno alla rete consolare)
1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) 2 milioni di euro per l'anno 2025 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.022. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)
1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, conformemente all'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.023. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)
1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
91.024. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)
1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per il triennio 2025-2027, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione.
4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'amministrazione centrale.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2025 e 2026 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.025. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana)
1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.
91.026. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125, in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per un ammontare non inferiore a 1 milione a decorrere dall'anno 2025. Con le successive leggi di bilancio sono definiti gli ulteriori stanziamenti fino al raggiungimento dello stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
91.027. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Bonelli.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)
1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2026 per un ammontare non inferiore a 1 milione di euro annui. Con le successive leggi di bilancio sono definiti gli ulteriori stanziamenti fino al raggiungimento dello stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
91.029. Boldrini, Quartapelle Procopio, Provenzano, Amendola, Porta.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, nell'ottica di un piano strategico Italia-Africa, cosiddetto «Piano Mattei», è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.
Conseguentemente, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata.
91.030. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a) , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 76 milioni di euro per l'anno 2026, di 299 milioni di euro per l'anno 2027 e di euro 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 76 milioni di euro per l'anno 2026, di 299 milioni di euro per l'anno 2027 e di 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
91.031. Quartapelle Procopio, Provenzano, Amendola, Boldrini, Porta.
ART. 92.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: con una dotazione di, aggiungere le seguenti: 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026,;
al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Una quota delle risorse di cui al comma 1, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, all'attuazione degli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2023 in Umbria. Agli interventi conseguenti al sisma 2019 in Umbria è destinata una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2025.
92.1. Ascani, Ubaldo Pagano.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. con le seguenti: 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2027 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi non inferiori a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
92.2. Grimaldi, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2025 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
92.3. Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2025».
92.4. Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli animali coinvolti nelle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il triennio 2025-2027 di 500 mila euro, per le opere di messa in sicurezza di canili e gattili.
3-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -500.000;
2026: -500.000;
2027: -500.000.
92.5. Dori, Zanella, Grimaldi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli animali coinvolti nelle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di 500 mila euro per le opere di messa in sicurezza di canili e gattili.
3-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo.
92.6. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Misure in materia di locali destinati alle attività della Protezione civile comunale)
1. Al fine di rendere disponibili e provvedere alla riqualificazione e all'efficientamento energetico dei locali destinati alle sedi operative comunali di volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, sono individuate le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.
92.01. Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo per il ripristino della natura)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 120, comma 1, della presente legge.
92.02. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)
1. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi partner, la dotazione del Fondo italiano per il clima è incrementata di 200 milioni di euro per il 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 200 milioni per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Titolo XII con la seguente: MISURE IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE.
92.03. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Finanziamento del PNACC)
1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzate a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica del Titolo XII con la seguente: MISURE IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE;
all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 327 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
92.04. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Istituzione di un fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali)
1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai familiari delle vittime di calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
b) le procedure per l'erogazione delle risorse;
c) le categorie dei beneficiari;
d) la misura del contributo erogabile;
e) le modalità di presentazione delle domande;
f) la documentazione da allegare;
g) le cause di esclusione dal contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
92.05. Curti, Braga, Simiani.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno alle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie dei conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, allegato 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro per l'anno 2025 da assegnare alle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.
2. Fino alla data del 31 dicembre 2025 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per il ristoro del mancato reddito conseguente agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 75 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2025.
92.06. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo alluvioni Emilia-Romagna)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti privati che risiedono o svolgono in maniera prevalente la propria attività lavorativa o professionale nella regione Emilia-Romagna, in considerazione dei danni materiali subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nell'anno 2024.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2;
b) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
92.07. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo per il ripristino della natura)
1.Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 120 milioni per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 e un miliardo di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025, a 200 milioni per l'anno 2026 e a 1 miliardo di euro per l'anno 2027, si provvede quanto a 120 milioni per il 2025 e 200 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge e quanto a 1 miliardo di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 120, comma 1, della presente legge.
92.08. Evi.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
«101-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo assicurativo previsto per i beni di cui al comma 101 è esteso ai beni che non costituiscono immobilizzazioni materiali ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, in quanto utilizzati sulla base di un titolo diverso dalla proprietà, a condizione che siano a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.».
*92.09. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
*92.010. Rosato.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023)
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito alle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'ISMEA è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1, l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
**92.011. Gadda, Del Barba.
**92.012. Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Davide Bergamini, Montemagni, Morrone.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo per il finanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenuto conto delle esigenze dei territori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge;
b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
92.013. Sottanelli, Bonetti.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo Italia Sicura)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
92.014. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo per il ripristino della natura)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi strutturali finalizzati al ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2026:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2027:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
92.015. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 93.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 768 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3-ter. Allo scopo di assicurare il completamento della ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma 20-29 maggio 2012 è assegnato un importo pari a 109.244.190,47 milioni di euro al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, di cui una quota pari a 76.244.190,47 di euro per l'anno 2025, una quota pari a 22.000.000 di euro per l'anno 2026 e una quota pari a euro 11.000.000 di euro per l'anno 2027. Per la realizzazione degli interventi di relativa competenza è altresì autorizzata la maggiore spesa di euro 12.010.056,40 euro per l'anno 2025 per il Ministero della cultura e di 12.745.753,13 di euro per il 2025 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 101.000.000 di euro per l'anno 2025, 22.000.000 di euro per l'anno 2026 e 11.000.000 di euro per l'anno 2027 si provvede quanto a 101.000.000 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, quanto a 22.000.000 di euro per l'anno 2026 e 11.000.000,00 di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.1. Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al comma 3-bis)
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa nel limite di 2.5 milioni di euro per il 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni per l'anno 2026 e 10 milioni a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.2. Ascani.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, per l'avvio dell'attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5 milioni annui per l'anno 2025 e 7 milioni annui per l'anno 2026.
24-ter. Agli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
24-quater. Dopo il comma 560 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto il seguente:
«560-bis. Per l'anno 2025, per le finalità di cui al comma 560 e al fine di dichiarare esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 160.000.».
24-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 24-quater, pari a euro 160.000 annui per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
93.3. Benvenuti Gostoli, Baldelli, Rachele Silvestri, Giorgianni.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle chiese fuori cratere finanziate con delibera CIPE n. 77/2015 e con progetti esecutivi già affidati all'entrata in vigore della presente norma, a cui sono subentrate ulteriori criticità accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva che determinano un incremento dei costi di completamento di restauro e consolidamento.
24-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 24-bis.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025.
93.4. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 25, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I criteri, le modalità, le scadenze e le condizioni per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione, nonché le procedure per l'istruttoria, la concessione ed erogazione, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.
*93.5. Torto.
*93.6. De Luca.
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 25, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 150 milioni di euro per il 2027.
27-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027.
27-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27-bis e 27-ter, quanto a 133 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro per il 2027 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge.
93.7. De Luca.
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 25, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2025 e 2026, di euro 100 milioni per ciascuna annualità.
27-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.
27-quater. Per le finalità di cui ai commi 27-bis e 27-ter, per l'annualità 2027, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge.
93.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici e alluvionali verificatisi nel territorio della regione Marche, a partire dal giorno 18 settembre 2024, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 13 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 45 milioni.
93.9. Rachele Silvestri, Benvenuti Gostoli, Baldelli.
Al comma 28, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119 milioni.
*93.10. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
*93.11. Marianna Ricciardi, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 28, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.
93.12. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 28, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri.
93.13. De Luca.
Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, e di 76 milioni di euro per il 2027.
28-ter. Gli importi previsti per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 6, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 83 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 109 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 37 milioni di euro per l'anno 2025, di 117 milioni di euro per l'anno 2026, di 91 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
93.14. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di favorire l'immediato recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017, che ha coinvolto i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Tale stanziamento è destinato a sostenere contributi per interventi di riqualificazione sismica e riparazione dei danni per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata dichiarata inagibile e sgomberata dalle autorità competenti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
*93.15. Marianna Ricciardi, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*93.16. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2025». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.17. De Luca.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 86 milioni di euro per l'anno 2025, di 166 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
93.18. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico come individuati dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018 integrato dal Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.
*93.19. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*93.20. De Luca.
Al comma 29, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 115 milioni.
93.21. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Per far fronte alla desertificazione commerciale dei centri urbani che insistono sulle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, siti nei comuni del cratere di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e sue successive modificazioni, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento. A tale fine è autorizzata la spesa di 49 milioni di euro per l'anno 2025, finanziati con l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui all'articolo 121, comma 2 della presente legge.
93.22. Rachele Silvestri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2025 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.23. De Luca.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2025 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
93.24. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2025, 2026, 2027, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
93.25. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, gli enti locali ricompresi nei crateri del sisma del 26 dicembre 2018, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in servizio presso i suddetti enti, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti enti, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra i predetti enti. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. e sono consentite anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come rifinanziato ai sensi del comma 33-ter. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
33-ter. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.26. Barbagallo.
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di far fronte alle spese necessarie per la rimozione della cenere vulcanica conseguente agli eventi parossistici è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore dei comuni etnei interessati. Al riparto delle risorse di cui al precedente periodo si provvede con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.27. Barbagallo.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
36-ter. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.
36-quater. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
36-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
93.28. Vaccari, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
36-ter. Nel caso in cui l'immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all'articolo 9, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
36-quater. In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del soggetto istruttore, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.
*93.29. Andrea Rossi, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Vaccari.
*93.30. Bonelli, Grimaldi.
*93.31. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata una spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinata al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
36-ter. Il contributo di cui al comma 36-bis è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4,8.4.1 e 8.4.2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
93.32. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
36-ter. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per l'istituzione di un fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
36-quater. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 40 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2025.
93.33. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, e per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
*93.36. Merola, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari.
*93.37. Bonelli, Grimaldi.
*93.38. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
**93.39. Bonelli, Grimaldi.
**93.40. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Per il 2025, ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.130 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 2.130 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 36-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
93.42. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, dopo le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina», le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro»;
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*93.43. Bonelli, Grimaldi.
*93.44. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
36-bis. I contributi percepiti dalle imprese ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si intendono esclusi dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevanti ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
36-ter. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica che dall'applicazione del comma 36-bis non derivino sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, e il rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
36-quater. Agli oneri di cui al comma 36-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.45. Cavandoli, Davide Bergamini, Morrone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le successive delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, nonché ai comuni della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenze con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023.».
*93.46. Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*93.47. Del Barba, Gadda.
*93.48. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 435, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell'importo autorizzato al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione»;
b) il comma 436 è soppresso;
c) al comma 441, le parole: «da 436 a 439» sono sostituite dalle seguenti: «da 435 a 439»;
**93.49. Andrea Rossi, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Vaccari.
**93.50. Del Barba, Gadda.
**93.51. Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. I contributi percepiti dalle imprese ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si intendono esclusi dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevanti ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
36-ter. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica che dall'applicazione del comma 36-bis non derivino sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, e il rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
93.52. Pella, Cannizzaro, Tassinari.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.».
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*93.53. Bonelli, Grimaldi.
*93.54. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
36-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di esondazione e danni al territorio, è concesso alla regione Toscana un contributo straordinario di euro 8 milioni da destinare alla messa in sicurezza degli argini del fiume Cecina, nel comune di Cecina, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Cecina di cui agli Articolo 3 e 6 della Convenzione Urbanistica tra il comune di Cecina e il Circolo Nautico Spa per l'attuazione del piano regolatore portuale.
36-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.55. Tenerini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l'adeguamento o miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, o tramite spese per arredi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiato ma definito incongruo dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2. In caso di delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l'esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria»;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2».
b) al comma 3-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato – ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell'area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies»;
c) al comma 3-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30 per cento dell'importo stesso. Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).».
*93.56. Malavasi, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*93.57. Bonelli, Grimaldi.
*93.58. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis pari a 300 mila euro per l'anno 2025 si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
93.59. Gnassi, De Maria, Bakkali, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis pari a 300 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.60. Gnassi, De Maria, Bakkali, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per il 2025, ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio.
93.61. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, dopo le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina», le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro»;
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
93.62. De Micheli, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, dopo le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina», le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite con le seguenti:«fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro»;
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis pari a 267 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.63. De Micheli, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 che ha colpito i Campi Flegrei, costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
93.64. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.».
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
93.65. Guerra, De Maria, Bakkali, Gnassi, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.».
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis pari a 26,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.66. Guerra, De Maria, Bakkali, Gnassi, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti.
93.67. Malavasi.
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
36-bis. Le regioni, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nelle aree interessate dagli eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, dagli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Marche nel 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, possono assumere a tempo indeterminato il personale per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze e nel limite complessivo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
36-ter. All'onere derivante dal comma 36-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.69. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 di euro per l'anno 2025, 352.802.471 di euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 di euro per l'anno 2027».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 161.834.686 di euro per l'anno 2025, 352.802.471 di euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 di euro per l'anno 2027 si provvede quanto a 161.834.686 di euro per l'anno 2025 e 352.802.471 di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*93.70. Del Barba, Gadda.
*93.71. Bonelli, Grimaldi.
*93.72. De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*93.35. Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Faraone, Magi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Dopo il comma 6, articolo 9-ter, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Commissario straordinario può avvalersi dell'Unità tecnica amministrativa di cui al comma 6 anche quale stazione appaltante, secondo la relativa qualificazione di cui all'articolo 63 e all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tal fine, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030, con proroga dei rapporti di lavoro, degli incarichi, degli avvalimenti e delle posizioni di fuori ruolo in essere al 31 dicembre 2025". In relazione alle maggiori esigenze operative, l'organico dell'Unità tecnica amministrativa, di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 è aumentato di dieci unità, oltre ad una ulteriore unità con qualifica dirigenziale non generale, con oneri a carico della pertinente contabilità speciale n. 5148.».
93.73. Schiano di Visconti, Giovine, La Salandra, Pietrella, Ambrosi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere, il seguente:
36-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
93.74. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere, in fine, il seguente:
36-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2026, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
93.75. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a favore della Regione Siciliana al fine della erogazione di un contributo straordinario volto ad indennizzare i titolari di attività economiche che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici ciclonici ed alluvionali che hanno colpito i territori della Sicilia Orientale nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. La Regione Siciliana eroga il contributo nella misura massima del 30 per cento del danno accertato sulla base delle richieste di indennizzo già presentate.
36-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.76. Barbagallo.
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. Per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2002, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata e di far fronte alle spese del personale tecnico preposto. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza della regione Puglia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale del 25 settembre 2012 n. 27.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025.
93.77. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere, il seguente:
36-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2026, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
93.78. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel secondo semestre 2024 e nell'esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, come da delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, ove è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nonché alle province e alle unioni dei predetti comuni, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
*93.79. Bonelli, Grimaldi.
*93.80. Del Barba, Gadda.
*93.81. De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Per il 2025 è disposta la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui contratti dai comuni della provincia di Rovigo colpiti dal terremoto del 2012 contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Cassa depositi e prestiti Spa.
36-ter. La sospensione di cui al comma precedente comprende anche le rate dei mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Cassa depositi e prestiti Spa già differiti negli anni precedenti.
36-quater. A partire dal 2026, e per i successivi quindici anni, è disposta la dilazione sia delle rate «ordinarie» dei mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Cassa depositi e prestiti Spa che degli oneri residui relativi al pagamento differito delle rate dei mutui, di cui i predetti Enti si sono giovati negli anni scorsi, in quanto ricadenti nel cratere del sisma del 2012.
93.82. Romeo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di velocizzare i lavori di collocazione della barriera spartitraffico lungo la SS407 Basentana nel tratto compreso tra Grassano e Metaponto in particolare per il tratto compreso tra Pisticci e Bernalda per limitare i disagi concernenti i frontalieri e le attività economiche è prevista la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione da parte di Anas Spa di opere infrastrutturali di raccordo con la suddetta superstrada, come da indicazione degli enti locali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.83. Simiani, Amendola.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «comunque non oltre il 1° maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, previa autorizzazione della regione interessata,».
93.84. Gnassi, De Maria, Bakkali, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di affrontare l'emergenza idrica in Basilicata in particolare per quanto concerne i comuni serviti dalla diga della Camastra nonché per la realizzazione di importanti e improcrastinabili opere idriche per efficientamento e capacità di raccolta è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui nel triennio 2025-2027. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro di cui 3 milioni per l'anno 2025, 3 milioni per l'anno 2026 e 4 milioni per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.85. Amendola.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Allo scopo di assicurare la continuità didattica per gli studenti che frequentano il liceo Lorenzini all'interno del territorio comunale di Pescia sono assegnati alla provincia di Pistoia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento dell'edificio scolastico.
36-ter. All'onere derivante dal presente comma pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.86. Furfaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di difesa del territorio dei comuni della provincia di Chieti interessati da eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, è concesso in favore dei medesimi comuni un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare alla realizzazione di interventi urgenti volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico del territorio e fronteggiare l'aggravarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico, ripartito con decreto del Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 90 milioni per l'anno 2025.
93.87. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2025.
93.88. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di proseguire nell'opera di messa in sicurezza del comprensorio di Maratea a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 2022 è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.89. Amendola.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere, il seguente:
36-bis. Per il 2025, ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio.
*93.90. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*93.91. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*93.92. Pella, Cannizzaro, Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per la riqualificazione del quartiere di Bucaletto è autorizzato un contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per l'anno 2025 in favore del comune di Potenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.93. Amendola.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere, il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'imposto di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
93.94. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'imposto di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
93.95. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'imposto di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
93.96. Pella, Cannizzaro, Squeri.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di sostenere gli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa Maria» di Chieti e la messa in sicurezza del territorio, relativo al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno del 2023, è autorizzata la spesa rispettivamente pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, complessivamente pari a 15 milioni di euro per il triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
93.97. Testa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025.
93.98. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-ter. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.
*93.99. Guerra, De Maria, Bakkali, Gnassi, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*93.100. Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 2025.
36-ter. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis sono utilizzate, nel limite di 11 milioni di euro, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027.
**93.101. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
**93.102. Ottaviani, Zinzi, Di Mattina.
**93.103. Pella, Cannizzaro, Squeri.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 2025.
36-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.104. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 2025.
36-ter All'onere derivante dal comma 36-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.105. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «comunque non oltre il 1° maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, previa autorizzazione della regione interessata,».
93.106. Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025.
93.107. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 36, aggiungere, il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
*93.108. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*93.109. Faraone, Del Barba, Gadda.
*93.110. Pella, Cannizzaro, Casasco, Squeri.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. In favore del comune di Saviano a seguito del crollo di un edificio nel settembre 2024 al fine di procedere alla riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio abitativo e delle reti è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 1 milione di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.111. Sarracino.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini dell'attuazione dei primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.
93.112. Bonafè, Simiani, Fossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini dell'attuazione dei primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.
93.113. Gianassi, Fossi, Furfaro, Bonafè, Simiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini dell'attuazione dei primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.
93.114. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini dell'attuazione dei primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 17 ed il 18 ottobre 2024 nelle province di Livorno, Pisa, Siena, Grosseto e Pistoia e della Città Metropolitana di Firenze, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.
93.115. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, a seguito del sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei al comma 2 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «450 per metro quadro» con le seguenti: «600 per metro quadro»;
b) sostituire le parole: «1200 per metro quadro», con le seguenti «1.500 per metro quadro».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, dalla presente legge.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,5 milioni di euro per l'anno e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
93.116. Borrelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
93.117. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Articolo 93-bis.
(Misure per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo)
1. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 8.705 milioni di euro, di cui 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi del comma 3.
2. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva comunitaria 2007/60/CE cosiddetta «Direttiva Alluvioni» e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il comma 272 è soppresso.
4. Al fine di potenziare, in termini di personale, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, di cui una quota pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 è destinata all'Autorità di bacino del fiume Po in ragione delle attività da svolgere in attuazione del Piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico nella regione Emilia-Romagna, previsto ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse previa ricognizione dei relativi fabbisogni di personale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia ambientale e in materia di calamità naturali ed emergenze.
93.01. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Esigenze connesse alla crisi idrica)
1. Al fine di indennizzare i titolari di attività economiche che, a causa della situazione di deficit idrico verificatisi nel territorio della Regione Siciliana a partire dal 6 maggio 2024, abbiano subìto danni o limitazioni al proprio esercizio, che abbiano dovuto sopportare costi straordinari per l'approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al gestore del servizio idrico integrato, o che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del biennio precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di un contributo a titolo di indennizzo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di etrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.02. Raffa, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Aliquota IVA agevolata per opere pubbliche di manutenzione del territorio montano)
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, alla salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio montano, l'aliquota IVA agevolata al 4 per cento è estesa alle opere pubbliche di manutenzione e presidio territoriale, connesse alla tutela e alla salvaguardia idrogeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per le aree soggette a vincolo idrogeologico per come individua dall'articolo 1, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
2, Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.03. Manes.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Aliquota IVA agevolata per opere pubbliche di manutenzione del territorio montano)
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, alla salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio montano, l'aliquota IVA agevolata al 4 per cento è estesa alle opere pubbliche di manutenzione e presidio territoriale, connesse alla tutela e alla salvaguardia idrogeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per le aree soggette a vincolo idrogeologico per come individuata dall'articolo 1, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
93.04. Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure relative all'operatività della misura del Superbonus per gli interventi della ricostruzione post-sisma)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2029».
3. All'onere di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi del comma 4.
4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, al comma 2, sopprimere le parole di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e.
93.05. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure relative alla smobilizzazione dei crediti da Superbonus in area sisma)
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese e ai crediti d'imposta relativi a interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67».
2. All'onere di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi del comma 3.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, al comma 2, sopprimere le parole di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e.
93.06. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Ripristino della Zona Franca Urbana per i territori del sisma 2016)
1. All'articolo 46 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i dieci anni successivi» e le parole: «e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 2023, il 2025, il 2026 e il 2027».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.07. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Proroga della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. All'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027», e dopo le parole: «dal 2019 al 2023» sono inserite le seguenti: «e dal 2025 al 2027».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ogni anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.08. Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure di sostegno ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano in via eccezionale per gli anni 2025, 2026 e 2027 nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ogni anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.09. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Riapertura termini per la rottamazione-quater nelle aree del sisma 2016)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1 sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 2 il termine di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogato al 31 dicembre 2025. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di ventiquattro mesi.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.010. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni per l'attuazione dei benefici previsti dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 665, il quarto periodo è soppresso.
2. Al fine di dare attuazione al comma 665, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riconoscendo agli aventi diritto una percentuale di rimborso pari al 90 per cento delle somme dovute, in virtù di accoglimento dell'istanza o di una sentenza passata in giudicato, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025.
93.043. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico nelle zone d'Italia a rischio sismico medio-elevato)
1. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
4. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma 1.
5. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentito ne dà notizia al Ministero dell'istruzione e del merito, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, compresi gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 come rifinanziato dal presente articolo.
6. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.
7. All'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata pubblicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito internet istituzionale del comune e nel sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio».
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo.
9. Il Fondo di cui al comma 5 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
93.011. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)
1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, un apposito fondo, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartire tra i soggetti attuatori di cui al primo periodo.
2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025.
93.012. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche)
1. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, numeri 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.
3. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
*93.013. Del Barba, Gadda.
*93.014. Bonelli, Grimaldi.
*93.015. Pella, Cannizzaro.
*93.016. Manes.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Fondi a favore delle aree del Sisma che ha colpito il nord delle Marche nel mese di novembre 2022)
1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dal sisma che ha colpito i territori della regione Marche dal 9 novembre 2022, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonché per far fronte agli interventi della ricostruzione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.017. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Fondi a favore delle aree delle Marche colpite dall'alluvione di settembre 2024)
1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dall'alluvione che ha colpito i territori della regione Marche a partire dal 18 settembre 2024, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2024, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonché per far fronte agli interventi della ricostruzione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.018. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Deroga decennale al numero minimo di alunni per la formazione delle classi nelle aree del sisma 2016)
1. A far data dall'anno scolastico 2024/2025 e per i nove anni successivi, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative ricomprese nelle aree interessate dagli eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e arginare i fenomeni di spopolamento, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.019. Curti, Manzi, Simiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)
1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «erogazione di contributi ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «, alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 11 settembre 2020 n. 120» e in fine, è aggiunto il seguente periodo: La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Al comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni»;
b) dopo le parole: «anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis della legge n. 120 del 2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,».
3. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, volto a finanziare l'esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo in favore dei comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di utilizzo del fondo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.020. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)
1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «erogazione di contributi ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «, alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 11 settembre 2020 n. 120»
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.»
2. Al comma 12, dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni»;
b) dopo le parole: «anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis della legge n. 120 del 2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,».
3. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, volto a finanziare l'esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo in favore dei comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di utilizzo del fondo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.021. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Rifinanziamento del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)
1. All'articolo 8-quater, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.022. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)
1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° gennaio 2026.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è stanziata la somma di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.
5. I commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.
93.023. Giaccone.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni per la prevenzione e messa in sicurezza stradale)
1. In considerazione delle avversità atmosferiche e delle insistenti precipitazioni che, nei mesi di settembre e ottobre 2024, hanno colpito il territorio del comune di Montecatini val di Cecina, nonché i ripetuti segnali di allerta che hanno richiesto l'adozione di adeguate cautele a garanzia della pubblica incolumità, come la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, è assegnato al comune di Montecatini val di Cecina un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2025, per la realizzazione di opere pubbliche di prevenzione e messa in sicurezza stradale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.024. Ziello.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Trasferimento di funzioni al Commissario straordinario per il sisma 2016)
1. Al fine di assicurare un maggiore coordinamento degli interventi di sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Sisma 2016, il Dipartimento per le politiche di coesione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Nell'ambito degli accordi di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di gestione ed erogazione delle risorse disponibili agli scopi, secondo le attuali procedure.
93.025. Trancassini.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni per il rilancio economico dei territori colpiti dalla crisi sismica del 2016)
1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziata e rideterminata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi, è destinata, per gli importi approvati e assegnati con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma unitario di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva, rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione di immobili di interesse pubblico;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese, ed investimenti in infrastrutture e sistemi informativi per la gestione integrata ambientale degli spazi pubblici della città e del contesto territoriale del cratere sismico anche introducendo l'utilizzo di tecnologie innovative.
2. La Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, individua gli interventi del programma unitario di sviluppo di cui al comma 1 per la cui attuazione si provvede mediante ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
93.026. Trancassini.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure in favore dello sviluppo delle aree fragili del Mezzogiorno)
1. Al fine di sostenere le aziende agricole che esercitano la loro attività nelle aree interne e montane del Mezzogiorno, anche favorendo il recupero e il riutilizzo di strutture rurali esistenti nonché interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stanziate risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2025.
2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, emana un bando contenente i requisiti dei soggetti richiedenti, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Al Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnate ulteriori risorse, pari a 1 milione di euro, finalizzate ad implementare le misure di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, nell'ambito della misura «Montagna Italia» del Piano sviluppo e coesione del Ministero del turismo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni per l'anno 2025.
93.027. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma)
1. I commi 3 e 3-bis, dell'articolo 57, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in caso di finanziamento parziale per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del comma 3-bis.
93.028. Benvenuti Gostoli, Testa, Baldelli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
1. L'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le relative disposizioni sono applicabili anche alle agevolazioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
93.029. Benvenuti Gostoli, Testa, Baldelli.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia)
1. Per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 e 10 milioni a decorrere dal 2036.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica ufficiale d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
4. Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
93.030. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il proseguimento della produzione della Carta geologica ufficiale di Italia)
1. Per il proseguimento della produzione della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica ufficiale d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
93.031. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia)
1. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia – IFFI, è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025.
93.032. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Rifinanziamento del fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)
1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
93.033. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico)
1. Al fine di consentire la celere predisposizione degli strumenti di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico contestualmente agli interventi di miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua, di ripristino della naturalità dei suoli e di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è rifinanziato per 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
93.034. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse alle amministrazioni competenti, in particolare la realizzazione dei lavori di pulizia e di manutenzione degli argini dei fiumi, volti a mitigare il rischio di future esondazioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025.
93.035. Pavanelli, Carmina, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dall'evento sismico del 9 marzo 2023)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la ricostruzione delle aree e per il sostegno alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in Umbria in data 9 marzo 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché la suddivisione delle stesse tra gli interventi edilizi di ricostruzione pubblica e privata e misure di sostegno alle famiglie e alle attività produttive danneggiate dal sisma.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025, e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 90 milioni per l'anno 2025, di 170 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
93.036. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV)
1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
3. A partire dal 2025, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri valutati nel limite massimo di 300 mila euro per il 2025 e di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
93.037. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)
1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il parco archeologico dei Campi Flegrei e la soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2027 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo.
3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2025, 6,2 milioni per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 116,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 193,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 199 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
93.038. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito di eventi sismici)
1. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni del territorio italiano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, con proprio decreto, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 110.000 euro.
3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
5. I benefìci economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025, 120 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
93.039. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni a tutela delle popolazioni colpite dal sisma del 9 marzo 2023)
1. Tenuto conto delle conseguenze scaturite dagli eventi sismici verificatisi nel 2023 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche ai territori della regione Umbria non compresi tra i comuni ivi indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, al medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «allegati 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2, 2-bis e 2-ter»;
b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis ovvero alla data del 9 marzo 2023 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-ter»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis ovvero alla data del 9 marzo 2023 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-ter»;
d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis ovvero alla data del 9 marzo 2023 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-ter»;
e) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i comuni di cui all'allegato 2-bis e alla data di entrata in vigore della presente legge per i comuni di cui all'allegato 2-ter»;
2) al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis e dalla data di entrata in vigore della presente legge per i comuni di cui all'allegato 2-ter»;
f) dopo l'Allegato 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Allegato 2-ter.
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 9 marzo 2023 (Art. 1)
Regione Umbria:
1) Perugia (PG);
2) Umbertide (PG);
3) Gubbio (PG).».
2. Il contestuale riferimento agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-ter, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 29 milioni per l'anno 2025 e di euro 1 milione per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.040. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Interventi per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio e per la prevenzione del rischio idrogeologico)
1. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 700 milioni di euro dal 2024 al 2031.
2. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.
3. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:
a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;
d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;
e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;
g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.
4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -700.000.000;
CS: -700.000.000.
2026:
CP: -700.000.000;
CS: -700.000.000.
2027:
CP: -700.000.000;
CS: -700.000.000.
93.041. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese colpite da eventi catastrofali)
1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA e alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo di garanzia per le imprese colpite da eventi catastrofali, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi funzionali alla continuazione dell'attività produttiva nonché di rilasciare garanzie a condizioni agevolate sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori in favore delle imprese medesime per fronteggiare gli effetti economici negativi connessi agli eventi catastrofali e consentire la ripresa dell'attività economica e d'impresa. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare le dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa causate dagli eventi di cui al primo periodo.
2. Al fine di garantire altresì la continuazione dell'attività economica e una più celere garanzia di liquidità, la società Sace Spa concede garanzie, nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
3. Sulle obbligazioni della Sace Spa derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e gli indirizzi da impartire alla Sace Spa sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie di cui al presente articolo e sui relativi controlli. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Sace Spa.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
6. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
93.042. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 94.
Al comma 1, dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione aggiungere le seguenti: . Nell'ambito del Piano stralcio sono previste misure per contrastare le crisi idriche nelle isole minori marine.
94.1. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione aggiungere le seguenti: Le risorse di tale Fondo, si aggiungono a quelle stanziate per il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, tenendo conto delle disposizioni per le politiche di coesione e per il Sud e dei criteri di priorità per l'utilizzo delle risorse e per la realizzazione degli interventi volti a promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra il Mezzogiorno, le isole e le altre aree geografiche d'Italia.
94.2. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire la celere realizzazione degli investimenti necessari ad assicurare la resilienza idrica e a minimizzare gli impatti delle frequenti crisi idriche su utenti e imprese, nonché per garantire una gestione del servizio idrico integrato in linea con gli standard di efficienza e qualità previsti dalla regolazione di settore, nell'ambito delle attività di ricognizione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di quelli minimi di cui agli indicatori dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 201 del 2022, gli enti di governo dell'ambito devono verificare la ricorrenza delle condizioni per la eventuale risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In ogni caso, la gestione del servizio può proseguire solo a seguito di adeguata motivazione da parte dell'ente di governo dell'ambito. L'ente di governo dell'ambito non può consentire la prosecuzione del servizio ai sensi del presente comma per più di due volte consecutive.
1-ter. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis per tre annualità consecutive costituisce inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi l'ente di governo dell'ambito procede a risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno, e a individuare il nuovo gestore. In caso di inerzia dell'ente di governo dell'ambito, il presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
1-quater. La relazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, illustra l'esito dell'attività di verifica di cui al comma 1-ter, ovvero le ragioni per la prosecuzione del servizio, in un'apposita sezione della medesima ed è adottata con delibera dell'ente di governo dell'ambito. Entro dieci giorni dalla sua adozione la delibera è trasmessa, a cura dell'ente di governo dell'ambito, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ne dà evidenza annualmente nell'ambito della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero dell'economia e delle finanze, e, nel caso di gestore a partecipazione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni socie, per gli adempimenti di competenza.
1-quinquies. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 1-ter, nonché in caso di mancata adozione della relazione ai sensi del comma 1-quater, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'inadempimento.
1-sexies. L'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è abrogato.
1-septies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, per l'intera durata dell'affidamento del servizio idrico integrato tutte le funzioni dell'ente di governo dell'ambito sono esercitate dal presidente della regione e non trova applicazione l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».
94.4. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un «Fondo emergenza idrica per il Mezzogiorno» per ottemperare alle spese sostenute dai comuni al fine di garantire la continuità del servizio idrico pubblico in caso di dichiarazione di emergenza idrica degli stessi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'accesso del Fondo emergenza idrica per il Mezzogiorno da parte dei comuni che sono coinvolti nella razionalizzazione dell'acqua a seguito di dichiarazione di emergenza idrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di accesso diretto dei comuni indicati dal Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.5. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante:
a) adozione di un sistema di incentivi senza oneri per lo Stato, denominato certificazione di risparmio idrico, in analogia con le norme vigenti in materia di risparmio energetico, al fine di sostenere la riduzione dei consumi di acqua ed il riuso dell'acqua, in particolare negli usi produttivi e per il riuso, agricoli;
b) adozione di meccanismi regolamentati di mercato basati sulla remunerazione ai soggetti che, attraverso interventi di «efficienza idrica», siano in grado di raggiungere obiettivi prestabiliti di risparmio dell'acqua utilizzata nel processo produttivo;
c) indicazione dei settori nonché dei soggetti pubblici e privati tenuti a realizzare obbiettivi di efficientamento, riuso e risparmio idrico ed a sostenerne i relativi costi, facendo riferimento all'intensità idrica di settore ed all'incidenza del consumo di acqua dei singoli settori sul totale;
d) premialità ad innovazioni di prodotto o di processo che consentano di ridurre il consumo o il riuso di acqua come input produttivo;
e) indicazione di obiettivi di risparmio annuale attraverso interventi di efficientamento, ovvero in mancanza acquistando i Certificati di efficienza idrica sul mercato;
f) affidamento della gestione del nuovo sistema al Gestore dei servizi energetici (GSE).
94.6. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni delle risorse idriche, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti di governo d'ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione e la messa in funzione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
94.8. Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per il contenimento dell'emergenza idrica nella regione Sicilia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza idrica nella regione Sicilia», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi, anche in forma di agevolazioni fiscali, per l'acquisto, da parte delle persone fisiche, di acqua per usi civili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di erogazione del contributo.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e secondo le modalità ivi previste è autorizzata l'ulteriore spesa di 156 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 156 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.10. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per la regione Basilicata da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse, anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2, del PNRR, avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.11. Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinata ai territori delle regioni comprese nella ZES unica con priorità per i territori colpiti dalla prolungata siccità dell'anno 2024. Una ulteriore quota del 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata al finanziamento di interventi che mirano al riutilizzo delle acque reflue depurate e delle acque secondarie nell'ambito della regione Sardegna e della Regione siciliana.
94.12. Barbagallo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire l'approvvigionamento di acqua nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza idrica, il Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da impiegare per l'80 per cento per le infrastrutture idriche delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
94.13. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane della Sicilia, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il presidente della regione.
94.14. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i presidenti delle regioni interessate.
94.15. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di salvaguardare il servizio idrico integrato nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo di garanzia del servizio idrico integrato, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è destinato alla concessione di un contributo per le spese sostenute entro l'anno 2025 per l'acquisto e l'installazione da parte di condomini di un impianto di sollevamento o accumulo a valle del misuratore ovvero altra tipologia di impianto che si renda necessario per garantire un'adeguata pressione di distribuzione idrica, qualora anche sussistendo le condizioni minime di portata e carico previste dalla normativa o specificate nel contratto d'utenza, permanga una comprovata carenza nella fornitura dell'acqua. Il contributo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini e le condizioni per l'ottenimento e l'erogazione del contributo di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.16. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Rifinanziamento del Fondo fenomeno della subsidenza territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo)
1. All'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.01. Romeo, Ghio, Ubaldo Pagano, Forattini.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)
1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente, nel biennio 2025-2026, le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di 3 Canadair ciascuna.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025 e a 110 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.02. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:
a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;
b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;
c) Parco unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna, istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;
d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, e con il successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016.
2. Agli enti parco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
94.03. Simiani, Fossi, Bonafè, Manzi, Gnassi, Lai, Curti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94 aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica.».
94.04. Simiani, Fossi, Bonafè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un contributo pari ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025 rispettivamente per ciascuno dei seguenti Parchi:
a) Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane;
b) Parco museo delle miniere dell'Amiata;
c) Parco unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 118 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 198 milioni di euro.
94.05. Simiani, Fossi, Bonafè, Manzi, Gnassi, Lai, Curti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello – area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello – area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 92 milioni di euro.
94.06. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Misure per contrastare l'erosione costiera in Basilicata)
1. Per contrastare il fenomeno della erosione costiera che interessa il litorale jonico della Basilicata nel tratto compreso tra Metaponto e Scanzano Jonico è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della regione Basilicata. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.07. Amendola.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro e le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: , di 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
94.08. Manes.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Ricerca in materia di sviluppo sostenibile)
1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali sull'«Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile» e «I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile», per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è concesso all'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -300.000;
2026: -300.000;
2027: -300.000.
*94.09. Pella, Cannizzaro.
*94.010. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo nuove aree protette)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità al 2030 e in coerenza con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 che prevede l'adozione di misure volte a proteggere legalmente almeno il 30 per cento della superficie terrestre e il 30 per cento della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, rete Natura 2000 e altre aree legalmente protette è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo aree protette» con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 garantisce l'estensione della rete di aree protette mediante il finanziamento dell'istituzione di nuove aree protette, ivi inclusi i parchi geominerari.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Titolo XII con la seguente: MISURE IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE.
94.011. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana», da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per assicurare il finanziamento degli investimenti per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda, specificatamente per i territori della regione Veneto, relativi all'adeguamento del sistema fognario e di depurazione dell'area gardesana.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere. Con il medesimo decreto sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
3. Il decreto di cui al comma 2, nella parte in cui individua interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e per la restante parte mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
94.012. Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano)
1. Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato «Programma», della durata massima di trentasei mesi.
2. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo denominato «Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano», destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma, con una dotazione pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate nella misura del 40 per cento al finanziamento di interventi nei comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti.
4. La cabina di regia di cui al comma 1 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
5. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione, e contiene altresì l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Programma medesimo e delle loro competenze, delle amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.
6. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al comma 3 possono avvalersi del supporto dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 2.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.035.000.000;
CS: -1.035.000.000;
2026:
CP: -1.300.000.000;
CS: -1.300.000.000;
2027:
CP: -1.780.000.000
CS: -1.780.000.000
94.013. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela delle risorse ambientale delle regioni Sicilia e Calabria)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio a più alta vulnerabilità delle regioni Sicilia e Calabria, nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, è adottato un Piano stralcio di progetti ed interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili nei prossimi quattro anni, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo pari a 1.497 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di riforestazione, recupero e stabilizzazione dei terreni d'altura, opere di mitigazione del rischio idrogeologico, sistemi di monitoraggio e contrasto al dissesto idrogeologico dell'area dello Stretto di Messina.
3. Ai fini dell'individuazione dei progetti e delle opere e del tempestivo avvio degli interventi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le regioni Sicilia e Calabria, è approvato il Piano di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 273, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
94.014. Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per le strade green)
1. Al fine di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'assorbimento di anidride carbonica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti un contributo per le spese sostenute per interventi di creazione di «strade green».
2. Per le finalità del presente articolo, per «strade green» si intendono le strade in ambito urbano oggetto di interventi di depavimentazione per rendere il terreno permeabile e creare corridoi alberati, al fine di ridurre le isole di calore e migliorare la qualità dell'aria.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, dando in ogni caso priorità ai progetti che, unitamente alla depavimentazione delle strade, prevedano anche la creazione di parchi urbani.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Titolo XII con la seguente: MISURE IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE.
94.015. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, (prescrizioni tecniche asseverate) nel periodo antecedente al 30 giugno 2022)
1. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assegnati in via definitiva agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci.
94.016. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Istituzione del Parco nazionale geominerario miniere di Corchia)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la regione interessata, il geosito Miniere di Corchia sito all'interno del comune di Berceto (Parma) è riconosciuto parco nazionale geominerario.
2. All'ente parco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Titolo XII con la seguente: MISURE IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE.
94.017. Malavasi, De Micheli, Simiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Programma sperimentale di ossigenazione delle acque)
1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità della risorsa idrica dei laghi naturali di origine glaciale e alimentati da risorgive del bacino imbrifero del Piave, diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in favore dei comuni sul cui territorio insiste ciascun lago, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.018. Bof.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Misure per la manutenzione dei laghi naturali di origine glaciale)
1. Per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione dei fondali dei laghi naturali di origine glaciale e alimentati da risorgive del bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali, ai comuni sul cui territorio insistono i laghi è assegnato un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.019. Bof.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Disposizioni finalizzate a favorire le interconnessioni tra i sistemi acquedottistici di diversi ambiti territoriali ottimali anche di differenti regioni)
1. Al fine di favorire le interconnessioni tra sistemi acquedottistici di diversi ambiti territoriali ottimali, per un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse idriche, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, può essere integrato, in via straordinaria, con le modalità di cui al medesimo comma 516, mediante l'inserimento di interventi infrastrutturali recanti la predetta finalità, proposti congiuntamente da soggetti gestori del servizio idrico integrato di ambiti territoriali ottimali contermini, anche se ricadenti in differenti regioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al finanziamento di tali interventi sono comunque assegnate, in via prioritaria, le risorse rivenienti dal definanziamento, a qualsiasi titolo, degli interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.
*94.020. Mazzetti, Squeri, Pella, Cannizzaro.
*94.021. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Interventi straordinari per la crisi idrica della Regione siciliana)
1. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici è istituito nell'ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI) un Programma straordinario di interventi dell'importo complessivo di 4.115 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione ed ammodernamento della rete idrica siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e il recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali, apportare le seguenti variazione:
2025:
CP: -1.035.000.000;
CS: -1.035.000.000.
2026:
CP: -1.300.000.000;
CS: -1.300.000.000.
2027:
CP: -1.780.000.000;
CS: -1.780.000.000.
94.022. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)
1. Al fine di dare attuazione ed un ulteriore stralcio al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'Obiettivo 4 della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
94.023. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Rideterminazione della durata delle concessioni del servizio idrico integrato ai fini della realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)
1. All'articolo 151, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rideterminabile, per un periodo massimo di ulteriori dieci anni, al fine di garantire la realizzazione di opere pubbliche qualificate come di particolare complessità o di rilevante impatto da leggi dello Stato o deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che abbiano un valore di almeno un miliardo di euro. La maggior durata dovrà essere determinata in misura proporzionale all'incremento degli investimenti rispetto a quelli già assentiti alla data di rilascio della originaria concessione, previa positiva valutazione dei competenti organi comunitari».
*94.024. Mazzetti, Squeri, Pella, Cannizzaro.
*94.025. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Misure per favorire l'aggregazione dei gestori del servizio idrico integrato)
1. Al fine di favorire la formazione di realtà aziendali di adeguate dimensioni industriali, finanziarie e tecnologiche, in grado di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalità tariffarie, anche in forma premiale, più idonee a favorire le aggregazioni tra soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla Parte III, Sezione III, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. In caso di aggregazione dei soggetti di cui al comma 1, le scadenze delle differenti concessioni sono tutte allineate al termine più lungo previsto tra i diversi titoli concessori in capo ai soggetti che si aggregano.
94.026. Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Definizione della tariffa del servizio idrico integrato)
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce la tariffa, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquisendo tutti i necessari elementi dal soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), e previa interlocuzione tecnica con i soggetti gestori».
94.027. Mazzetti, Squeri, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Emergenza epidemia da Bostrico Tipografo in Veneto e Trentino)
1. Al fine di limitare i danni ambientali ed economici conseguenti all'emergenza della diffusione epidemica dell'insetto Bostrico Tipografo (Ips typographus), che sta infestando i territori montani della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, già colpiti dalla tempesta Vaia nel 2018, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2025 e a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
94.030. Scarpa.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Incremento del Fondo progettazione per la prevenzione del rischio idrogeologico)
1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento delle regioni nella prevenzione al dissesto idrogeologico, il «Fondo progettazione», di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.
2. Il riparto dei fondi di cui al comma 1 è stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
94.031. Scarpa.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)
1. Al fine di consentire la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
94.032. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Al fine di consentire, entro l'anno 2025, l'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per l'importo di 20 milioni di euro nel 2026 e di 30 milioni di euro nel 2027.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2026: -20.000.000;
2027: -30.000.000.
94.033. Matone, Ottaviani, Miele.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per il contrasto alla crisi idrica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono utilizzate al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici attraverso interventi di:
a) realizzazione e messa in funzione degli impianti di desalinizzazione;
b) rifacimento ed efficientamento della rete infrastrutturale idrica;
c) progettazione, realizzazione e collaudo dighe e invasi.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ferma l'assegnazione prioritaria delle risorse sulla base delle condizioni delle infrastrutture e dell'approvvigionamento idrico di ciascuna regione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -100.000.000;
2026: -100.000.000;
2027: -100.000.000.
94.034. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Contributi ai comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente)
1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato «Fondo biorisanamento acque sotterranee» con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.035. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Tutela delle sorgenti di acque sotterranee)
1. Ai fini della ricognizione e della tutela delle principali sorgenti di acque sotterranee, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato al Servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 per effettuare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, sul territorio nazionale, una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile. La perimetrazione in oggetto deve essere comprensiva di una dettagliata relazione idrogeologica.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del riparto di competenze, sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
94.036. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per le aree marine protette)
1. Per meglio garantire le attività delle aree marine protette di cui alla direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmessa il 5 ottobre 2022, e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti di digitalizzazione delle aree marine protette, di monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, di ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini del PNRR relativi alle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo per le aree marine protette», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da ripartire tra le aree marine protette istituite.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
94.037. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Istituzione di nuove aree marine protette)
1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-octies) sono aggiunte le seguenti:
«ee-novies) Golfo di Capo Zafferano;
ee-decies) Golfo di Napoli».
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2025, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.
3. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1 milione di euro nell'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
94.038. Morfino, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 1-3 e al secondo periodo del comma 4)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Sito di importanza comunitaria di Punta Campanella e Capri)
1. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini del sito di importanza comunitaria (SIC) denominato «Fondali Marini di Punta Campanella e Capri», all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Punta Campanella»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) Isola di Capri».
2. Per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per il triennio 2025-2027.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2025, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'Isola di Capri.
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite sono incrementate ciascuna di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.039. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 1-3)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Misure urgenti per l'individuazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000 nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali)
1. Allo scopo di favorire il completamento della designazione dei siti che formano la rete ecologica europea «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Siti di interesse comunitario e designa le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono adottati gli obiettivi e le misure di conservazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
94.040. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Finanziamento del Fondo per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000)
1. Al fine di garantire la gestione dei siti della rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle regioni, il Fondo di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -20.000.000;
2027: -20.000.000.
94.041. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela dell'ambiente marino).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di attuare i Programmi di misure di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2025.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
94.042. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Misure straordinarie per bonifica ambientale zona costiera in provincia di Ragusa)
1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, la bonifica e la riqualificazione ambientale del litorale «Macconi» a Marina di Acate, in provincia di Ragusa, che si estende per circa 10 chilometri a partire dalla foce del fiume Dirillo, attraversa il territorio di Vittoria fino alla foce del fiume Ippari, mediante la rimozione e il conseguente smaltimento di rifiuti derivanti dalle attività serricole quali fusti, contenitori di pesticidi, manufatti in cemento, polistirolo, piante estirpate e residui della loro combustione e plastica, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie.
2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina. Il compenso è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali e delle modalità di avvalimento degli uffici statali, delle società a totale capitale dello Stato e delle società da esse controllate, nonché al raccordo con la Regione siciliana e il comune di Ragusa. La struttura di supporto di cui al primo periodo, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo pari a 10 unità, di cui 9 unità di personale non dirigenziale e un dirigente di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Ragusa e delle società controllate dalla medesima, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area del litorale da bonificare, anche ai fini della pianificazione degli interventi previsti dal comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6. Per la realizzazione degli interventi urgenti è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.043. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri pari a 100 milioni annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
in relazione agli oneri pari a 400 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.
2026:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.
2027:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.
94.044. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per la bonifica dall'amianto dei locali pubblici e privati aperti al pubblico)
1. Per l'attuazione della bonifica dall'amianto dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.045. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 95.
Premettere il seguente:
Art. 095.
1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
095.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 4.
95.2. Panizzut, Pizzimenti, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Al comma 8, sostituire le parole: rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso con le seguenti: entro il 31 marzo 2025 rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794, quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso.
*95.3. Cattoi, Panizzut, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
*95.4. De Bertoldi, Steger.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del Contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
95.01. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del Contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente e insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, sono sostituite dalle seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 140 milioni di euro per l'anno 2027, di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
95.02. Mari, Grimaldi, Zaratti.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. Nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), di cui all'articolo 3 della legge 26 giugno 2024, n. 86, effettuata previa ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e regionale nonché dell'attuale livello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate nelle varie aree del territorio nazionale, i livelli essenziali e uniformi di assistenza in ambito sanitario:
a) sono finanziati assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima quota pro capite di finanziamento indistinto del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato; una quota del finanziamento indistinto non superiore allo 0,25 per cento è destinata a coprire situazioni particolari che incidono sul fabbisogno sanitario;
b) sono garantiti assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima dotazione di personale occupato nei Servizi sanitari regionali in rapporto alla popolazione residente. Non si applicano differenziazioni dei territori sulla base di parametri legati al costo della vita o, comunque, alle specifiche condizioni economiche e sociali.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione di quanto previsto al comma 1, all'articolo 1, comma 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 798 aggiungere, in fine, le parole: «e di 50.000 euro per l'anno 2026».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
95.03. De Luca.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)
1. In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del Comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.
3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.
4. Il Comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
95.04. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)
1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -100.000;
2026: -100.000;
2027: -100.000.
95.05. Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Assegnazione di un contributo per il passaggio di regione)
1. In attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, con la quale i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna in virtù della collocazione territoriale e dei peculiari legami storici economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia, al fine di fronteggiare i costi sostenuti per le procedure amministrative inerenti il distacco, ai comuni di cui al presente comma, si riconosce un contributo pari a 10 milioni di euro da ripartire in parti uguali tra gli stessi, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
95.06. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 96.
Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)
1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi euro 5.000.000 di fatturato annuo»;
b) al comma 9, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
«9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano a partire dal 31 dicembre 2025, e in ogni caso successivamente all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, i criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi euro 5.000.000 di fatturato annuo, garantendo la progressività nel ripiano tra le micro, piccole, medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e le altre imprese.».
2. Al mancato gettito per l'Erario pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
96.01. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)
1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 9, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «con fatturato annuo superiore a 5.000.000 di euro».
2. I versamenti da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici con fatturato annuo superiore a 5.000.000 di euro, conseguenti al superamento del relativo tetto di spesa regionale di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dovuti ai sensi del comma 9 della medesima disposizione si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2025 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 30 aprile 2025 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese di maggio 2025. In caso di pagamento rateale non è dovuta alcuna maggiorazione sulle somme complessivamente dovute.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, l'azienda fornitrice decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 1. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di riscossione.
4. Al mancato gettito per l'Erario, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 26 milioni di euro per l'anno 2025.
96.02. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)
1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi euro 5.000.000 di fatturato annuo»;
b) al comma 9, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
«9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2025, e in ogni caso successivamente all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, i criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a decorrere dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi euro 5.000.000 di fatturato annuo, garantendo la progressività nel ripiano tra le micro, piccole, medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e le altre imprese.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
96.03. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)
1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 9, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «con fatturato annuo superiore a 5.000.000 di euro».
2. I versamenti da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici con fatturato annuo superiore a 5.000.000 di euro, conseguenti al superamento del relativo tetto di spesa regionale di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dovuti ai sensi del comma 9 della medesima disposizione si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2025 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 30 aprile 2025 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese di maggio 2025. In caso di pagamento rateale non è dovuta alcuna maggiorazione sulle somme complessivamente dovute.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, l'azienda fornitrice decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 1. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di riscossione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
96.04. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 97.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 97.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 121,5 milioni di euro per l'anno 2025.
2. All'articolo 27, comma 2-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2023, al netto delle variazioni di cui al periodo precedente.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 118,5 milioni di euro.
97.1. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 97.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 121,5 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto del Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, capoverso comma 534-quater, e comma 2-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 118,5 milioni.
97.2. Stefani, Maccanti, Bof, Pretto, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.;
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di assicurare e semplificare i necessari trasferimenti verso la Capitale d'Italia, garantendo quelli previsti per la regione Lazio, al Fondo di cui al comma 1, all'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;
b) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, è aggiornato il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante alla città di Roma.
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per il 2026, 300 milioni di euro per il 2027, 350 milioni di euro per il 2028 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2029:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni euro per l'anno 2025 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025.
97.3. Iaria, Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2025, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000;
2026: -40.000.000;
2027: -40.000.000.
97.4. Ghirra, Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro, con le seguenti: 125 milioni di euro;
b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Quanto a 5 milioni di euro delle risorse di cui al primo periodo, sono finalizzati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la mobilità gratuita del personale delle forze armate e delle forze di polizia che viaggia per motivi di servizio.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
97.5. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni, con le seguenti: 125 milioni;
b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella ripartizione delle risorse, di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro per l'anno 2025 è destinato a garantire la circolazione a titolo gratuito del personale dei corpi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che viaggiano per motivi di servizio.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
97.6. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 121 milioni;
b) al secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: Nella ripartizione delle risorse, di cui al periodo precedente, 1 milione di euro per l'anno 2025 è destinato a garantire la circolazione a titolo gratuito di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa appartenenti ai diversi corpi delle Forze armate che viaggiano per motivi di servizio.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
97.7. Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Gli incrementi di cui al precedente periodo, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
97.8. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025. con le seguenti: è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
97.9. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
97.10. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
97.11. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 1.005 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -885.000.000;
CS: -885.000.000.
2026:
CP: -1.150.000.000;
CS: -1.150.000.000.
2027:
CP: -440.000.000;
CS: -440.000.000.
97.12. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi, Iaria.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 800 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 73 milioni di euro annui per l'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 361 milioni di euro annui per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2025: -102.000.000;
voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2025: -24.000.000.
*97.13. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Merola, Simiani, Sarracino.
*97.14. Pastorino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 500 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, alla Tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -380.000.000;
CS:-380.000.000;
2026:
CP: -380.000.000;
CS: -380.000.000;
2027:
CP: -380.000.000;
CS: -380.000.000.
97.15. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Ghirra.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le parole: 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le parole: 80 milioni di euro per l'anno 2025, di 160 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000;
2026: -40.000.000;
2027: -40.000.000.
97.17. Ghirra, Grimaldi, Bonelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2025 e di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 420 milioni per l'anno 2025 e a 800 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027:
per quanto attiene alla somma di 190 milioni di euro per l'anno 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
per quanto attiene alla somma di 230 milioni di euro per l'anno 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
97.18. Pastorella.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 aggiungere le seguenti: , 240 milioni di euro per l'anno 2026 e 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2026 e di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
97.19. Lovecchio.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare la mobilità pubblica e in particolare il trasporto pubblico su ferro, e per ridurre i livelli di inquinamento delle aree urbane maggiormente interessate da elevati valori di inquinanti dell'aria, sono stanziati complessivi 196 milioni per il 2025, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035, quale contributo statale a favore degli enti locali per la realizzazione, potenziamento e completamento delle seguenti infrastrutture:
a) realizzazione della linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino. A tal fine è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032;
b) realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 di Milano, di cui all'allegato V previsto dall'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. A tal fine sono stanziati 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035;
c) completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027.
d) completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede per 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000;
alla Tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -186.000.000;
CS: -186.000.000;
2026:
CP: -170.000.000;
CS:-170.000.000;
2027:
CP: -170.000.000;
CS: -170.000.000.
97.20. Grimaldi, Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alle linee della metropolitana di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2025, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027.
1-ter. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alla realizzazione della linea C della metropolitana di Roma sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 51 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.21. Grippo, Bonetti.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2032.
1-ter. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 931, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.6, cap. 7416.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
97.22. Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale nelle aree interne o montane, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Per le finalità di cui al primo periodo, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
97.23. Casu, Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico locale, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro a decorrere dal 2025.
1-ter. Al medesimo articolo di cui al comma 1-bis, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2024 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 180 milioni a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
97.24. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico locale, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro a decorrere dal 2025.
1-ter. Al medesimo articolo di cui al comma 1-bis, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2024 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 180 milioni a decorrere dall'anno 2025:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2025.
97.25. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le somme da assegnare per la realizzazione della metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia, disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Missione 13 – Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» sono incrementate, in termini di competenza e cassa, di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.26. Benzoni, Bonetti.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinati alla realizzazione della metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia, di cui l'articolo 1, comma 660, delle legge 30 dicembre 2020 n. 178, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 5, cap. 7418.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.27. Girelli, Casu.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Il contributo a favore del comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, di cui all'allegato V dell'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.28. Pastorella, Bonetti.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato di ulteriori 900 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2026. Tali somme sono destinate esclusivamente al rinnovo contrattuale del Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità).
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 900 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2026:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
97.29. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro per l'anno 2027, destinata al completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 5, cap. 7418.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.30. Dara, Frassini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di dare piena attuazione al protocollo d'intesa, sottoscritto il 2 settembre 2024, tra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi) e comune di Udine per gli interventi sul Nodo ferroviario di Udine, è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, destinata all'eliminazione dei passaggi a livello nel citato Nodo di Udine e al completamento della terza fase dei lavori previsti dal suddetto protocollo.
1-ter. Agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.31. Serracchiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro nel 2026 e 3 milioni di euro nel 2027 destinata al completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 5, cap. 7418.
1-ter. Agli oneri derivanti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*97.32. Roggiani, Casu.
*97.33. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla carenza del personale di guida sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 31 dicembre 2026 non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, nel limite massimo del 10 per cento annuo, rispetto alla quantità di servizio programmato, per cause riconducibili al fenomeno della carenza degli autisti. Per le medesime finalità e con le medesime forme e limiti, non possono essere ridotti i trasferimenti ai committenti a causa della riduzione di percorrenze realizzate per il fenomeno della carenza di autisti.
97.34. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026 destinata al finanziamento di interventi per la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile», cap. 7580.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Finanziamento del trasporto pubblico locale e misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
97.35. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
97.36. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consentire l'avvio delle procedure di gara e l'esecuzione delle opere per il prolungamento delle linee metropolitane M5 fino a Monza e M4 fino a Segrate, in considerazione, altresì, del cospicuo aumento del costo delle materie prime, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per il prolungamento della linea M5 e di 14 milioni per il prolungamento della linea M4.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.37. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2025, destinata al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.5, cap. 7506.
1-ter. Agli oneri, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.38. Ghio, Barbagallo, Casu, Bakkali, Morassut.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies è inserito il seguente:
«11-sexies. Tutti i contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi forma affidati e per qualsiasi modalità di trasporto erogata, devono recare una clausola di revisione periodica delle tariffe, che tenga conto dell'effettivo aumento dei costi del settore, nonché dei livelli qualitativi del servizio reso, nonché clausole che garantiscano il perseguimento dell'equilibrio economico delle gestioni anche in corso di vigenza del contratto. Per i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica l'articolo 1339 codice civile».
97.39. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinati alla realizzazione della metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia di cui l'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.40. Bordonali, Frassini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 è destinato al comune di Brescia per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana cittadina improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati.
97.41. Almici.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del triennio 2025-2027 nei limiti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000;
2026: -80.000.000;
2027: -80.000.000.
97.42. Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2032.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
*97.43. Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
*97.44. Matone, Ottaviani.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 931, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.6, cap. 7416.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000.
97.45. Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per l'acquisto di nuovo materiale rotabile connesso alle esigenze di mobilità sostenibile di Roma Capitale e la revisione progettuale del completamento della linea C, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000.
97.46. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2, Programma 2.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.
97.47. Gianassi, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto ferroviario previsti dal «Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026» di cui all'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le risorse previste dallo stesso sono incrementate complessivamente di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
97.48. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale e permettere il completamento del primo lotto originario della tratta Rebaudengo-Politecnico, della Linea 2 della metropolitana di Torino coprendo gli ulteriori oneri emersi in fase di progettazione definitiva a causa dell'aumento del costo dei materiali, nonché il finanziamento del secondo lotto, tratta Politecnico-Anselmetti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
Conseguentemente, agli oneri valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027, di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
97.49. Iaria, Appendino, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «automezzi dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «automezzi delle imprese di autotrasporto di persone e cose per conto terzi»;
b) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «di autotrasportatori».
*97.50. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Merola, Roggiani, Simiani.
*97.51. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, è destinata al finanziamento di interventi volti all'adeguamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto pubblico locale per garantire la piena accessibilità alle persone a mobilità ridotta, con priorità per le regioni a statuto ordinario.
97.52. Baldelli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al terzo periodo del comma 17-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole da: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo».
97.53. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico locale e permettere l'aumento della frequenza delle corse nella Metropolitana di Catania, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
97.54. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 27, comma 2-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
*97.56. Lovecchio, Pella, Cannizzaro.
*97.57. Caramiello, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 4 e 5 sono abrogati.
97.58. Frassini, Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025,» fino a: «e di 450 milioni di euro per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 17 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 450 milioni di euro per l'anno 2034»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede entro il 28 febbraio 2025 ad aggiornare il quadro completo riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.».
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2032, di 500 milioni di euro per l'anno 2033 e di 450 milioni di euro per l'anno 2034.
*97.01. Foti, Kelany, Milani, Perissa, Roscani, Rampelli, Trancassini, Ciocchetti.
*97.03. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Barbagallo, Bakkali, Ghio.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Manutenzione straordinaria della funivia di Erice)
1. Al fine di garantire l'operatività della funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione siciliana, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.
97.04. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017)
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) per una quota pari al 50 per cento delle risorse residue del Fondo tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alla lettera d), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale esercitati sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
c) per una quota pari al 50 per cento delle risorse residue del Fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alla lettera d);
2. Al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede alla ripartizione integrale della quota di cui alle lettere b) e c) del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.».
97.05. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) per una quota pari al 50 per cento delle risorse residue del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alla lettera d), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale esercitati sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché tenendo conto, a partire dal 2025, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
c) per una quota pari al 50 per cento delle risorse residue del Fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alla lettera d);.
2. Al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede alla ripartizione integrale della quota di cui alle lettere b) e c) del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.».
97.06. Manes.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di consulente chimico di porto)
1. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:
«Art. 116-bis.
(Consulente chimico di porto)
1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;
c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'Albo dei chimici e dei fisici.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
6. I professionisti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di “consulente chimico di porto” nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.
9. Per l'attivazione dei registri di cui al comma 3 è stanziata la somma di 200.000 euro per l'anno 2025. Per le attività di gestione dei registri le capitanerie di porto provvedono nell'ambito delle risorse del proprio bilancio».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.07. Bof.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)
1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
97.08. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni per il finanziamento della conversione di autobus a motore termico in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno)
1. Gli enti beneficiari di finanziamenti per il rinnovo del parco autobus utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale, possono destinare fino a un massimo del 20 per cento delle risorse assegnate, per interventi di conversione di autobus dotati di motore termico, con classe emissiva non inferiore a Euro 5, in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno.
97.09. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Istituzione di un fondo di sostegno per lo sviluppo dell'intermodalità con aeroporti di interesse nazionale)
1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'efficientamento della mobilità intermodale connessa alle sedi aeroportuali, è istituito il fondo per lo sviluppo dell'intermodalità. Fatte salve diverse indicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo è destinato alle regioni sul cui territorio hanno sede aeroporti di interesse nazionale, come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica individuati dal suddetto decreto. Il fondo è finanziato per il triennio 2025-2027 per un importo annuo non inferiore a 70 milioni di euro.
2. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
97.010. Scarpa.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale rapido di massa per il Mezzogiorno)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.».
b) al comma 3, lettera c), è aggiunto, infine, il seguente numero:
«3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del trasporto rapido di massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 95 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del trasporto rapido di massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2034.
97.011. Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Interventi a favore del trasporto pubblico nelle aree montane)
1. Al fine di adottare misure volte a garantire la regolare erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nei confronti dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane, in particolare nelle aree non raggiunte dai servizi di trasporto ferroviario, a decorrere dall'anno 2025 le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementate di 5 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle maggiori risorse di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal presente articolo, le regioni, d'intesa con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 1, misure di riduzione del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente della Tabella A, iscritto ai fini del bilancio 2025-2027 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
97.012. Ambrosi, Schiano di Visconti, Giovine.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Istituzione del fondo per gli interventi di riduzione del divario digitale nelle aree interne e montane)
1. Al fine di sostenere gli interventi volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica nei comuni situati nelle aree interne o in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 15 marzo 2025, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo.
2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
97.013. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Sistemi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida)
1. Al fine di arginare l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all'utilizzo dei dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze, per assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute di esame di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.965.000 per l'anno 2025. Le modalità di erogazione delle risorse sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.965.000.
97.014. Gaetana Russo.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Interventi in materia di sviluppo del trasporto merci nel Mezzogiorno)
1. Ai fini del completamento delle reti TEN-T sul corridoio scandinavo-mediterraneo e dello sviluppo del trasporto di merci nelle aree del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2025, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per il completamento dei lavori necessari alla riattivazione dello scalo merci ferroviario di Lamezia Terme.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.015. Furgiuele.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per la nuova stazione ferroviaria AV adiacente alle Fiere di Parma.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.016. Cavandoli.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità su tutto il territorio, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di una stazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Napoli individuata nelle zone di Ferentino e Supino, in provincia di Frosinone.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.017. Ottaviani.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Trasporto pubblico locale regione Marche)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla regione Marche un contributo straordinario dell'importo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.018. Latini.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Incremento e ampliamento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)
1. Al fine di incrementare il Fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Congiuntamente al citato articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «una quota pari al 30 per cento della dotazione complessiva di spesa annuale dovrà essere destinata al conseguimento delle patenti di categoria D».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al primo periodo la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
97.019. Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Interventi in materia di trasporto intermodale strada-mare)
1. Per sostenere l'intermodalità, anche ai fini del contenimento delle emissioni del trasporto su gomma e dei costi esterni correlati di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 78 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 in aggiunta alle somme autorizzate dal comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Agli oneri derivati dal comma 1, valutati in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.020. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Misure per il trasporto intermodale)
1. Al fine di migliorare l'intermodalità attraverso una integrazione maggiore tra trasporto pubblico locale e le aree portuali, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la creazione di nuove linee di collegamento tra i centri urbani e i porti calabresi.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
97.021. Tucci, Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Trasporto locale e insulare a corto raggio)
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale, costiero e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi, per gli anni 2025 e 2026, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.
2. La disposizione di cui al comma 1 risulta cumulabile con altre misure di favore di natura fiscale e contributiva, salvo espresso divieto di cumulo previsto dalle norme istitutive di queste ultime.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e previo rispetto e verifica della normativa europea in materia di aiuti di Stato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Capitolo 4508.
97.022. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro tramite incentivi di mobility management)
1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.
2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: «del medesimo articolo 12» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia».
3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
97.023. Fede, Cantone, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:
«2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 8-quinquies, a decorrere dal 2025, la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è preordinata all'adeguamento dei corrispettivi di servizio da parte delle regioni e degli enti affidanti e al rispetto dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, in considerazione della dinamica inflattiva.».
97.024. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Zone 30)
1. Al fine di favorire la sicurezza stradale con particolare riguardo alle tratte urbane, in linea con la strategia europea per una mobilità sostenibile e intelligente, alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, che abbiano adottato entro il 31 dicembre 2024, nell'ambito del Piano urbano per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni, misure per la riduzione dei limiti della velocità attraverso la pianificazione di aree con limitazione della velocità veicolare a 30 km/h, è corrisposta la cifra di un milione di euro per l'anno 2025, volti all'acquisto di servizi per l'accertamento dei dati sull'incidentalità e all'aggiornamento dei Piani urbani della mobilità sostenibile.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
97.025. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Misure a favore del trasporto ferroviario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
97.026. Fede, Cantone, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Misure a favore del trasporto ferroviario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 25 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
97.027. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
1. Per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalità potenziando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 anche volti a coprire gli ulteriori derivanti dalla crisi idrica e finalizzata al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026, 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
97.028. Carmina, Cantone, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Finanziamento del Nodo ferroviario di Catania)
1. Per il completamento del progetto «Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella» è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Per le esigenze connesse all'interscambio con il prolungamento della linea circumetnea sino all'aeroporto di Catania, è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 385 milioni di euro per l'anno 2025 e 615 milioni di euro per l'anno 2026, destinata ai lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di S. Maria Goretti.
3. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «9.312 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «7.312 milioni di euro» e le parole: «885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026,» sono soppresse.
97.029. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Finanziamento della Metropolitana leggera tra i paesi etnei e Catania)
1. Per le esigenze di mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla realizzazione della metropolitana leggera per collegare i paesi etnei con la città di Catania.
2. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «9.312 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «8.812 milioni di euro,» e le parole: «885 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «385 milioni di euro per l'anno 2025».
97.030. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Fondo Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)
1. All'articolo 10, comma 3-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al termine del capoverso comma 5-bis, inserire il seguente periodo: «La dotazione del Fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
*97.031. Squeri, Pella, Cannizzaro.
*97.032. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Fondo Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)
1. All'articolo 10, comma 3-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al termine del capoverso comma 5-bis, inserire il seguente periodo: «La dotazione del Fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli 142, 174, 179 e 187.
97.033. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Sostegno dell'autotrasporto merci in conto terzi)
1. Per il triennio 2025-2027, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermato nella misura ivi indicata di 250 milioni di euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 151, della medesima legge, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: Per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione imprenditoriale e ammodernamento del parco veicolare, i beneficiari dei relativi contributi possono usufruirne anche sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.034. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
ART. 98.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Il comune di Pozzuoli, per fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico, può istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di imbarco e sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 3,50, ai veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, diretti e/o provenienti dalle isole, utilizzando vettori navali che svolgono servizio di trasporto di persone e mezzi a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti da e verso le isole. Il contributo è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di imbarco e sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nei comuni di Pozzuoli, Procida e dell'isola di Ischia, dai lavoratori, dagli studenti pendolari. Il comune di Pozzuoli può prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di manutenzione stradale, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.».
98.1. Caso, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In osservanza del principio d'insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle tratte da e per la Sardegna e la Sicilia:
a) è applicata nella misura massima di euro 3,50 dal 1° maggio al 30 settembre;
b) non si applica dal 1° ottobre al 30 aprile.
5-ter. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 5-bis sono riversate, in misura pari al 50 per cento, alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
5-quater. Al fine di revisionare l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2025 limitatamente agli anni 2025, 2026 e 2027 sono sospese le seguenti disposizioni:
a) voce: «legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11», di cui al numero 8 «Ministero dell'interno» dell'Elenco n. 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) il comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;
c) l'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
5-quinquies. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
5-sexies. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
5-septies. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 5-sexies si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
5-octies. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «di tre euro a passeggero» sono sostituite dalle seguenti: «di due euro a passeggero».
5-novies. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 22,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
98.3. Deidda.
(Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente ai commi da 5-quater a 5-octies)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di sostenere misure per la continuità territoriale per il territorio della regione Marche, ai fini delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Ancona è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2025 e a 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.4. Rachele Silvestri, Benvenuti Gostoli, Baldelli.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto marittimo)
1. Per la sostenibilità degli impianti portuali è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 69,5 milioni di euro per l'anno 2026 destinata alle opere di accesso agli impianti portuali di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione dell Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Programma 13.9 – cap. 7275.
2. Per la competitività dei porti italiani, è autorizzata la spesa di 14,5 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla competitività dei porti e all'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Programma 13.9 – cap. 7600.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 74,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.01. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni in materia di continuità territoriale)
1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Trieste, Ancona,» è inserita la seguente: «Brindisi».
2. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, assegnati ai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Brindisi, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.02. Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
1. Al fine di dare parziale attuazione all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, fatte salve le risorse già attribuite alla regione Sardegna per la medesima finalità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a stipulare con la Regione siciliana un accordo finalizzato ad assicurare la continuità territoriale aerea dalla Sicilia per tutto il resto d'Italia e viceversa, a favore di tutti i soggetti residenti nell'Isola, nonché per la continuità territoriale dello stretto di Messina.
98.03. Calderone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.04. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Esenzione quinquennale dalla tassa automobilistica per i veicoli a metano)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, dopo le parole: «per autoveicoli elettrici», sono aggiunte le seguenti: «e a metano»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «azionati da motore elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nuovi a metano e trasformati a metano successivamente all'immatricolazione,».
2. Ai sensi del comma 1, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi a metano o trasformati a metano successivamente all'immatricolazione, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immatricolazione o del collaudo in tutte le regioni e le province autonome.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.05. Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Parchi regionali)
1. Con riferimento al disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di sostenere e tutelare il patrimonio paesaggistico nazionale, sono destinati 15 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 ai parchi regionali, così come definiti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed elencati nell'EUAP del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
98.06. Scarpa.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)
1. La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni si applica l'articolo 27, commi da 1-bis a 15, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), è considerata pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collega menti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. All'articolo 47, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo le parole: «fatti salvi» sono aggiunte le seguenti: «l'articolo 49, comma, 1 lettera e-bis), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione web dell'utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni,».
98.07. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali in ambito aeroportuale)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei di uno sviluppo del traffico per via aerea adeguato alle esigenze nazionali e internazionali, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare all'intervento di allungamento della pista dell'aeroporto «Giuseppe Verdi» di Parma.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
98.08. Cavandoli, Dara.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di porti e aeroporti)
1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
98.09. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
1. Al fine di soddisfare la crescente domanda di mobilità aerea di passeggeri e merci con particolare attenzione ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM), garantendo l'accessibilità alle reti del trasporto aereo nel rispetto degli standard di sicurezza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, a riconoscere un'apposita indennità denominata «Mobilità accessibile e sicurezza», con le modalità e i criteri previsti in sede di apposita contrattazione decentrata integrativa, in favore dei propri dipendenti, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza e di ispezione. L'indennità corrisposta nel corso dell'anno al personale di cui al primo periodo è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e non può superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 1.100.000,00 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
98.010. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Barabotti, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario merci)
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 1 milione di euro per l'anno 2026, 1 milione di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per l'anno 2026, 199 milioni per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
98.011. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025.
98.012. Fenu, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Ripristino fondi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario merci)
1. All'allegato 3 del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è apportata la seguente modificazione: «l'accantonamento di 55 milioni per il 2024 a valere sull'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 n. 101», è soppresso.
2. I 55 milioni sono ripristinati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
98.013. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.
ART. 99.
Premettere il seguente:
Art. 099.
(Anticipazioni per studi e progetti di fattibilità ai fini dell'attuazione del PNRR)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
099.01. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Rimborso del gettito Imu ai comuni montani)
1. Al fine di sostenere le finanze locali e incentivare la permanenza della popolazione nei comuni montani, l'intero gettito dell'imposta municipale propria pagato dai proprietari di immobili situati nei territori dei comuni montani è rimborsato interamente ai medesimi comuni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, al trasferimento ai comuni montani del gettito IMU raccolto nell'anno precedente, in proporzione agli importi effettivamente versati dai rispettivi proprietari di immobili situati nei loro territori.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce, con apposito decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, i criteri specifici e le modalità operative per il trasferimento delle risorse ai comuni montani, anche sulla base della classificazione ISTAT delle aree montane.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
99.01. Manes.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Riduzione della TARI per gli iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente capoverso: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non siano locate o date in comodato d'uso.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
99.02. Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Proroga in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni)
1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «del 15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 gennaio 2025».
*99.03. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Davide Bergamini.
*99.04. Cortelazzo, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Determinazione del compenso minimo spettante ai revisori degli enti locali)
1. All'articolo 241 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I limiti minimi al compenso di cui al comma 1 sono determinati nella misura del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore dell'ente locale. Per il compenso spettante ai revisori dei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti e delle province e città metropolitane con popolazione sino a 400.000 abitanti ai sensi della Tabella A, lettera a), di cui all'allegato 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno 20 maggio 2005, il limite minimo è determinato nella misura non inferiore all'80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.».
99.05. Cecchetti, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;
b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascun anno»;
c) le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo».
2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024»;
b) le parole: «entro il 29 febbraio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo».
99.06. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 100.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da: in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026 fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: in euro 6.900.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.956.590.365 per l'anno 2027, in euro 7.012.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.288.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.229.594.113 per l'anno 2030, in euro 8.993.517.113 a decorrere dell'anno 2031;
b) al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: 672 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 700 milioni nel 2026, 756 milioni nel 2027, 812 milioni nel 2028, 868 milioni nel 2029, e 885 milioni annui a decorrere del 2030;
c) al comma 2, le parole: 56 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 84 milioni di euro.
Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente modifica, pari a 28 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 15 milioni annui a decorrere dal 2030, si provvede:
mediante riduzioni dell'importo da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 121, comma 1 e alla rispettiva tabella A, pari a 28 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, con riduzione proporzionale delle attribuzioni indicate nella menzionata Tabella A;
per 28 milioni di euro annui nel 2028 e nel 2029 e per 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
*100.1. Zaratti, Grimaldi.
*100.2. Cannizzaro.
*100.3. Pastorino.
*100.4. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da: in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: in euro 6.900.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.956.590.365 per l'anno 2027, in euro 7.012.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.288.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.229.594.113 per l'anno 2030, in euro 8.993.517.113 a decorrere dell'anno 2031;
b) al comma 1, lettera b), punto 1, le parole da: 672 milioni fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni nel 2026, 756 milioni nel 2027, 812 milioni nel 2028, 868 milioni nel 2029, e 885 milioni annui a decorrere del 2030;
c) al comma 2, le parole: 56 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 84 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 92 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, 185 milioni di euro a decorrere dal 2030.
100.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
1) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70», sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per euro 1.885.643.345,70 nel 2025, per euro 1.997.643.345,70 nel 2026, per euro 2.053.643.345,70 nel 2027, per euro 2.109.643.345,70 nel 2028, per euro 2.165.643.345,70 nel 2029 e per euro 2.195.643.345,70 a decorrere dal 2030»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per un ammontare pari a 56 milioni di euro per l'annualità 2025 per le finalità perequative di cui all'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
100.6. Mancini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
1) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70», sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per euro 1.885.643.345,70 nel 2025, per euro 1.997.643.345,70 nel 2026, per euro 2.053.643.345,70 nel 2027, per euro 2.109.643.345,70 nel 2028, per euro 2.165.643.345,70 nel 2029 e per euro 2.195.643.345,70 a decorrere dal 2030»;
b) al comma 2 le parole: «per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale» sono soppresse.
100.7. Marattin.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) i veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
100.8. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 una quota pari a 10 milioni di euro in ragione d'anno è destinata alle particolari e specifiche esigenze delle isole minori marine.
100.9. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 100 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente aggiornato con cadenza annuale, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
100.10. De Maria, Sarracino, Merola.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente aggiornato con cadenza annuale, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
100.11. De Maria, Sarracino, Merola.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
100.12. De Maria, Merola.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 819, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «Il canone per gli impianti e mezzi pubblicitari ubicati su suolo privato o comunque in ambiti privati viene ridotto della metà in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico»;
b) al comma 817, dopo le parole: «modifica delle tariffe» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo e della loro associazione a elementi di arredo urbano e di servizio al trasporto pubblico locale o alla mobilità sostenibile»;
c) al comma 821, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal comma 836 di non svolgere un servizio pubbliche affissioni»;
d) il comma 825 è sostituito dal seguente:
«825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati di superficie espositiva, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, sono quindi escluse le strutture di supporto dei messaggi, sono parimenti esclusi i mezzi di arredo e servizio (quali ad esempio paline fermate autobus, pensiline e transenne para pedonali) e gli impianti posti su suolo privato che non diffondono messaggi pubblicitari. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato, il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Per la pubblicità sui veicoli ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.».
100.13. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare ai comuni con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti, che hanno subìto maggiori oneri finanziari dovuti all'aumento dei costi per personale, energia, raccolta rifiuti e conferimento in discarica e che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
100.14. Cannata.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale di cui al presente articolo è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
in relazione agli oneri pari a 300 milioni per l'anno 2025:
a) all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025;
b) sopprimere l'articolo 123;
in relazione gli oneri pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
100.15. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si interpreta nel senso che l'obbligo di rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente non si applica al canone minimo di 800 euro, in ogni caso dovuto a ciascun ente dalle aziende che forniscono servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti con cavi e condutture del suolo pubblico, compreso il canone dovuto per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
100.16. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di finanza locale)
1. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di tener conto delle ulteriori passività che non sono state ricomprese nel citato piano di riequilibrio e che devono essere ripianate sulla base dell'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, con il conseguente adeguamento della durata del piano ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.
100.01. Minardo.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale)
1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente.
100.02. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Implementazione della strategia delle Green Communities e stanziamento di ulteriori risorse finanziarie)
1. Al fine di garantire l'implementazione della strategia delle Green Communities nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per l'implementazione delle Green Communities, con dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
100.03. Manes.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Implementazione della strategia delle Green Communities e stanziamento di ulteriori risorse finanziarie)
1. Al fine di garantire l'implementazione della strategia delle Green Communities nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per l'implementazione delle Green Communities, con dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000;
2026:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000;
2027:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000.
100.04. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 200 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni per l'anno 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni per l'anno 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
100.05. Manes.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. All'articolo 1, comma 593, legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
100.06. Manes.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. All'articolo 1, comma 593, legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.07. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. All'articolo 1, comma 593, legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione di 250 milioni a decorrere dal 2028, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
alla Tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000;
2026:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000;
2027:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000.
100.08. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane)
1. Al fine di sostenere la permanenza e l'attrattività delle aree montane, promuovendo l'accesso ai servizi essenziali per le persone, le famiglie e le imprese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, il Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare interventi per:
a) il potenziamento dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla presenza di medici di base nei comuni montani, l'elisoccorso notturno, le guardie mediche e le ambulanze medicalizzate;
b) il mantenimento dei plessi scolastici e dei singoli gradi d'istruzione in tutte le aree montane, anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e soluzioni di didattica a distanza;
c) il miglioramento dell'accesso ai servizi di trasporto pubblico, adottando sistemi tariffari d'ambito provinciale che promuovano la solidarietà tra centri urbani e comunità montane.
3. Entro il 31 marzo 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con decreto i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e le modalità operative per l'attuazione degli interventi previsti al comma 2.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 200 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni per l'anno 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni per l'anno 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
100.09. Manes.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane)
1. Al fine di sostenere la permanenza e l'attrattività delle aree montane, promuovendo l'accesso ai servizi essenziali per le persone, le famiglie e le imprese, è istituito nello stato di previsione del Ministero per gli affari regionali e le autonomie il Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare interventi per:
a) il potenziamento dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla presenza di medici di base nei comuni montani, l'elisoccorso notturno, le guardie mediche e le ambulanze medicalizzate;
b) il mantenimento dei plessi scolastici e dei singoli gradi d'istruzione in tutte le aree montane, anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e soluzioni di didattica a distanza;
c) il miglioramento dell'accesso ai servizi di trasporto pubblico, adottando sistemi tariffari d'ambito provinciale che promuovano la solidarietà tra centri urbani e comunità montane.
3. Entro il 31 marzo 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con decreto i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e le modalità operative per l'attuazione degli interventi previsti al comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000;
2026:
CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000;
2027:
CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000.
100.010. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Istituzione del Fondo per l'indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane di comuni e nelle Comunità montane)
1. Al fine di sostenere il lavoro dei Segretari comunali nei comuni fino a 5.000 abitanti, nelle unioni montane di comuni e nelle comunità montane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il «Fondo per l'indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane e Comunità montane», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a finanziare un'indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario per i Segretari comunali che operano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle aree montane.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, i criteri di assegnazione dell'indennità aggiuntiva e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, tenendo conto della specificità delle esigenze dei comuni montani e delle relative Unioni.
3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 145 milioni di euro per l'anno 2025, 145 milioni di euro per l'anno 2026 e 145 milioni per l'anno 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 145 milioni di euro per l'anno 2025, 145 milioni di euro per l'anno 2026 e 145 milioni per l'anno 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
100.011. Manes.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Istituzione del Fondo per l'indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane di comuni e nelle Comunità montane)
1. Al fine di sostenere il lavoro dei Segretari comunali nei comuni fino a 5.000 abitanti, nelle unioni montane di comuni e nelle comunità montane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il «Fondo per l'indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane e Comunità montane», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a finanziare un'indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario per i Segretari comunali che operano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle aree montane.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, i criteri di assegnazione dell'indennità aggiuntiva e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, tenendo conto della specificità delle esigenze dei comuni montani e delle relative Unioni.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.012. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Fondo per gli investimenti dei piccoli comuni montani)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per gli investimenti dei piccoli comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di opere relative alla manutenzione della viabilità comunale e di interventi di messa in sicurezza del territorio e degli impianti di risalita.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.013. Ruffino.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di piccoli comuni montani)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, limitatamente ai comuni montani, identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed entro i limiti di spesa di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 30 gennaio 2025 di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 1, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.014. Ruffino.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)
1. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dopo le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare esclusivamente al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento realizzati da imprese agricole e forestali nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari per come risultante dai dati più recenti dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.015. Manes.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)
1. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dopo le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare esclusivamente al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento realizzati da imprese agricole e forestali nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari per come risultante dai dati più recenti dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.»
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -15.000.000;
2026: -15.000.000;
2027: -15.000.000.
100.016. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Modifiche procedurali per la definizione del contributo a valere sul Fondo per le indennità degli amministratori locali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 583, le parole: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025»;
b) al comma 584, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2024 le indennità di funzione riconosciute al singolo comune sono riportate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, all'Allegato B, alla colonna “Riparto per gli anni 2024 e seguenti (riproporzionato)”.»;
c) al comma 587, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro la fine dell'anno che precede l'esercizio finanziario di riferimento,».
*100.017. Zaratti, Grimaldi.
*100.018. Cannizzaro.
*100.019. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*100.020. Pastorino.
*100.021. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
2. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.
3. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation EU, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
4. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
5. Al Fondo di cui al comma 4 è destinata una dotazione pari di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025; per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; la destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
6. I progetti di cui al presente articolo tra i requisiti necessari per accedere al Fondo devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, finanziamenti che non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 160 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.022. Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)
1. Per il triennio 2025-2027, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 75 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori trenta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.023. Zoffili, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 100 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
100.024. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
1. Il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
100.025. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della polizia locale)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2025, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
100.026. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del comune di Caivano)
1. Per l'anno 2025 e per l'anno 2026, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 188 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
100.027. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'impiego delle entrate degli enti locali)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali erogati dai comuni, in via transitoria per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dai beni demaniali, il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura delle spese correnti negli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
100.028. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica)
1. Al fine di favorire la piena realizzazione dei progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.029. Di Maggio.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo «Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)
1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è disposta un'assegnazione aggiuntiva 150 milioni di euro totali per gli anni dal 2025 al 2027, destinata a finanziare ulteriori interventi riferiti al progetto «Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», di cui alla delibera CIPESS 1° maggio 2026 (delibera 3/2016), secondo le modalità e nei limiti individuati dalla medesima delibera.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.030. Benzoni.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Inapplicabilità delle sanzioni e della prescrizione dei contributi previdenziali)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
100.031. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All'articolo 258, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. In presenza di una successiva dichiarazione di dissesto dello stesso ente locale, l'accantonamento di cui al comma 4 è vincolato in favore dei creditori che non abbiano aderito alla proposta transattiva formulata dalla commissione straordinaria di liquidazione del dissesto precedente. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei creditori inseriti nella massa passiva del primo dissesto che al 1° gennaio 2025 abbiano aderito alla proposta transattiva formulata nell'ambito della successiva procedura di dissesto, a condizione che non sia stata chiusa la gestione liquidatoria con l'approvazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 256.
4-ter. La proposta transattiva di cui al comma 4, formulata dalla commissione straordinaria di liquidazione del dissesto successivo, dovrà intendersi applicata alla somma eccedente il 50 per cento già oggetto di accantonamento in favore del creditore nei termini di cui al comma 1.
100.032. Comba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Interventi urgenti in materia di segretari comunali)
1. Al fine di garantire l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 dicembre 2026»;
b) al primo periodo, le parole: «comunque non superiore a trentasei mesi complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco eventualmente prorogabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;
c) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I funzionari che abbiano assolto l'obbligo formativo di cui al precedente periodo sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.033. Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)
1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117.500.000 euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
100.034. Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)
1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 118 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 197 milioni.
100.035. Brambilla, Saccani Jotti, Vietri, Marchetto Aliprandi.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Sostegno della capacità amministrativa degli enti in dissesto)
1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. In attuazione del presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 30 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
100.036. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per le ciclovie urbane)
1. Al fine di implementare nei territori urbani lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 20 milioni per ciascun anno del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20.000.000;
2026: -20.000.000;
2027: -20.000.000.
100.037. Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
100.038. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Ristoro per le amministrazioni locali luogo di episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali)
1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
100.039. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Fondo per i comuni che si dotano di una figura di garanzia dei diritti degli animali)
1. Al fine di favorire la salvaguardia dei diritti degli animali, l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali sia domestici che selvatici, lo sviluppo dell'economia e del settore produttivo legato agli animali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza, provvedono ad istituire una figura di garanzia comunale dei diritti e del benessere degli animali e di una sana economia che ruota intorno agli animali domestici e d'allevamento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del made in Italy previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al precedente comma, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo e della relativa erogazione.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 4 milioni di euro per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025, di 196 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2027.
100.040. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)
1. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della prsente legge.
100.041. Gadda, Faraone, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche)
1. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche e negli immobili di edilizia residenziale pubblica tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in italy è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in italy, da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
100.042. Del Barba, Gadda.
ART. 101.
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027» con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento;
al comma 5, sopprimere le parole: intervenuti nell'anno precedente;
ai maggiori oneri derivanti dalla modifica di cui alla lettera a) pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
per 30 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro nell'anno 2026, a 80 milioni di euro nell'anno 2027, mediante corrispondenti riduzioni dell'importo da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 121, comma 1 e alla rispettiva Tabella A, le cui assegnazioni sono proporzionalmente ridotte;
per 180 milioni di euro annui per il biennio 2028-2029, mediante riduzioni di pari importo del Fondo di cui all'articolo 120, comma 1;
all'articolo 120, comma 1, l'importo complessivo di 24 miliardi di euro è ridotto di 360 milioni di euro e gli importi della tabella di cui all'Allegato V sono ridotti proporzionalmente per 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
*101.1. Zaratti, Grimaldi.
*101.2. Cannizzaro.
*101.3. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027» con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento;
al comma 5, sopprimere le parole: intervenuti nell'anno precedente;
ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
per 30 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro nell'anno 2026, a 80 milioni di euro nell'anno 2027, mediante corrispondenti riduzioni dell'importo da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 121, comma 1 e alla rispettiva Tabella A, le cui assegnazioni sono proporzionalmente ridotte;
per 180 milioni di euro annui per il biennio 2028-2029, mediante riduzioni di pari importo del Fondo di cui all'articolo 120, comma 1.
Conseguentemente,
all'articolo 120, comma 1, l'importo complessivo di 24 miliardi di euro è ridotto di 360 milioni di euro e gli importi della tabella di cui all'Allegato V sono ridotti proporzionalmente;
per 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
101.4. Pastorino.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027» con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento;
al comma 5, sopprimere le parole: intervenuti nell'anno precedente;
ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 120 milioni di euro per l'anno 2027, e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2028.».
101.7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027» con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento;
al comma 5, sopprimere le parole: intervenuti nell'anno precedente.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni per l'anno 2027 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
101.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro annui con le seguenti: 150 milioni di euro annui;
agli oneri derivanti pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.9. Zucconi.
Al comma 1 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministero dell'interno con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente:
al comma 4 e ovunque ricorrano sostituire le parole: Conferenza Stato-città e autonomie locali con le seguenti: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto interministeriale di cui al presente comma riporta, altresì, i citati fabbisogni standard monetari di ogni comune accorpati a livello degli ambiti territoriali sociali rilevati per le regioni RSO dal sistema informativo dei servizi sociali (SIOSS) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
*101.10. Pella, Cannizzaro.
*101.11. Manes.
*101.12. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.
101.13. Mancini.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo sono stabilite le quote del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le relative modalità di accesso.
*101.14. Pella, Cannizzaro.
*101.15. Manes.
*101.16. Panizzut, Loizzo, Lazzarini, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023 e 2024» sono sostituite con le seguenti: «2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».
101.01. Deborah Bergamini.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Deroghe ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i Punti unici di accesso – PUA)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, gli ATS e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, possono assumere, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e anche in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264 e, con riferimento al triennio 2022-2024, con le risorse del nuovo «Piano nazionale per la non autosufficienza», e a decorrere dall'anno 2025, nella misura di 50.000.000 di euro, a gravare sul medesimo Fondo, così come già previsto dall'articolo 43 della relazione tecnica alla legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
101.02. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Deroghe ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i Punti unici di accesso – PUA)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli ATS e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, possono assumere, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e anche in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.03. Manes.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Deroghe ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i Punti unici di accesso – PUA)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, gli ATS e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, possono assumere, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e anche in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264 e, con riferimento al triennio 2022-2024, con le risorse del nuovo «Piano nazionale per la non autosufficienza», e a decorrere dall'anno 2025, nella misura di 50.000.000 di euro, a gravare sul medesimo Fondo, così come già previsto dall'articolo 43 della relazione tecnica alla legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
101.04. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)
1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.
2. Il Fondo ha una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
101.05. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)
1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro a decorre dal 2026. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato.
3. Ai fini di cui al presente articolo, in attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla povertà educativa, onde promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile» al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, le amministrazioni procedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
101.06. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 3)
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Fondo unico politiche sociali)
1. Al fine di realizzare una efficiente programmazione e organizzazione delle politiche sociali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dall'anno 2026.
101.07. Roggiani.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione Patrimonio Comune per il supporto nella redazione di studi di fattibilità, piani economico-finanziari e altri interventi finalizzati alla rigenerazione urbana delle aree dismesse. Per tali finalità, è destinato alla medesima Fondazione un contributo di 300.000 euro per l'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.08. Cannizzaro, Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 101 aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
5. I progetti di cui ai commi da 1 e 4, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.09. Barbagallo, Serracchiani, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
2. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
3. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
5. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
6. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
7. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
8. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.010. Barbagallo, Serracchiani, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Fondo per il depaving)
1. In ottemperanza al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, al fine di migliorare la salubrità delle aree urbane, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo, denominato Fondo per il depaving, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, volto al finanziamento di progetti aventi ad oggetto la deimpermeabilizzazione del suolo in ambito urbano mediante la riduzione delle aree cementificate o pavimentate e l'aumento della copertura arborea.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse da attribuire agli enti locali.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
101.011. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici mediante il ripristino degli ecosistemi urbani)
1. Al fine di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare:
a) all'attuazione dell'attività di monitoraggio della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani e della quota di copertura della volta arborea negli ecosistemi urbani, nonché alla quantificazione della superficie che deve essere ripristinata;
b) all'istituzione di un'apposita piattaforma che consenta di tenere aggiornati e rendere accessibili al pubblico i dati sui risultati del monitoraggio e sulle misure attuate;
c) al finanziamento di progetti finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi, all'aumento degli spazi verdi urbani ed al ripristino degli ecosistemi urbani degradati.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a individuare la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
101.012. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti al riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
101.013. Barbagallo, Serracchiani, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Finanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
101.014. Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per la legalità e disposizioni per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, nonché per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso)
1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
3. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della prsente legge.
101.015. Provenzano, Serracchiani, Barbagallo, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Disposizioni per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.016. Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)
1. I comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'esenzione dall'imposta municipale propria gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/5, ovvero delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico di istruzione.
101.017. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101.019. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di sostegno ai comuni marginali)
1. Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento di interventi di sostegno per garantire la permanenza di alcune attività commerciali e culturali ubicate nei comuni rientranti nelle aree interne, in particolare edicole, empori e librerie. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sono ripartite, previa intesa con la Conferenza unificata, le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101.020. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e del Fondo di sostegno ai comuni marginali)
1. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento di interventi di sostegno per garantire la permanenza di alcune attività commerciali e culturali ubicate nei comuni rientranti nelle aree interne, in particolare edicole, empori e librerie. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sono ripartite, previa intesa con la Conferenza unificata, le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101.021. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Al fine di scorrere la graduatoria per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101.022. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 17, lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione».
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101.023. Bonetti, Ruffino.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).
1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati per gli interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente ai comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.024. Bonetti.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure di sostegno nel contrasto alla criminalità per i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa)
1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30 per cento delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
101.025. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del comune di Caivano)
1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 116 milioni di euro per l'anno 2025, e di 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
101.026. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto al consumo di suolo)
1. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, il Fondo per il contrasto al consumo di suolo di cui al comma 695 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 40 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
101.027. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Contributo per l'implementazione dell'illuminazione pubblica nelle aree urbane periferiche)
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle zone periferiche dei centri urbani e nei quartieri adiacenti le stazioni ferroviarie delle grandi città è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per finanziare interventi strutturali e progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di accesso e di erogazione dei fondi.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
101.028. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Fondo per le zone economiche ambientali)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito il Fondo per le zone economiche ambientali con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
3. Al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 le parole: «una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono in parte destinate ad interventi finalizzati alla rigenerazione ed implementazione delle filiere forestali locali, anche attraverso l'avvio di progetti pilota volti alla lavorazione locale dei prodotti forestali legnosi. Gli interventi di cui al presente comma accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1 purché siano garantiti i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
101.029. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)
1. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2025, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 40.000.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.030. Roggiani.
ART. 102.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro annui con le seguenti: 100 milioni; al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 31 gennaio.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
102.1. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro annui con le seguenti: 100 milioni; al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 31 gennaio.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 50 milioni dal 2025 al 2029.
*102.2. Pella, Cannizzaro.
*102.3. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari a un massimo del 15 per cento delle medesime risorse aggiuntive è destinata, in ogni caso, a una ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi.
102.4. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo: È autorizzata la spesa complessiva di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di competenza delle province e città metropolitane della regione Sardegna.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
102.5. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Piano straordinario adeguamento antincendio)
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per il completamento della messa a norma antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
102.6. Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Finanziamento programmazione triennale edilizia scolastica)
1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo speciale con una dotazione pari a complessivamente 300 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027 per un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane, destinando almeno l'80 per cento dell'importo stanziato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.7. Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Incremento fondo unico per l'inclusione)
1. Il Fondo di cui al comma 210, articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 200 milioni di euro per il 2025, a favore dei comuni, destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Incremento Fondo mense scolastiche biologiche)
1. A decorrere dall'anno 2025 è incrementato di 5 milioni di euro il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.9. Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Misure straordinarie in favore del comune di Lampedusa e Linosa).
1. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale nonché di recuperare le imbarcazioni lasciate alla deriva al di fuori del porto di Lampedusa e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2025 un contributo di 1 milione di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro.
102.10. Soumahoro, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
1. Al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali a seguito di tutti i processi di accorpamento delle Camere di commercio, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successiva modificazione e integrazione sono estese anche alle Camere di commercio che sono state accorpate precedentemente alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
102.11. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano, Carè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Fondo emergenze edilizia scolastica)
1. È istituito per l'annualità 2025 presso il Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.12. Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Sicurezza edifici scolastici)
1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, sostituire le parole: «è prorogato al 31 gennaio 2024» con le seguenti: «è prorogato al 31 gennaio 2026».
102.13. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifica alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
«Art.56.
(Imposta provinciale di trascrizione)
1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla provincia ove ha sede amministrativa o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.
1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.».
*102.01. Pella, Cannizzaro.
*102.02. Zaratti, Grimaldi.
*102.03. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)
1. Ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL, è attribuita, fino a concorrenza della massa passiva censita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 25 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
102.04. Ciaburro, Caretta.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
1. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.
102.05. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifica alla disciplina del canone unico)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono anteposte le parole: «Per i Comuni».
*102.06. Pella, Cannizzaro.
*102.07. Zaratti, Grimaldi.
*102.08. Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche alla legge n. 56 del 2014)
1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 150-bis è abrogato.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 69 milioni di euro a decorrere dal 2025.
**102.09. Pella, Cannizzaro.
**102.010. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Proroga mutui sisma)
1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025» e le parole: «, al sesto e al settimo anno» sono sostituire dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all'ottavo anno».
*102.011. Pella, Cannizzaro.
*102.012. Zaratti, Grimaldi.
*102.013. Latini, Ottaviani, Caparvi, Marchetti, Bof.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Proroga mutui sisma)
1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «,2023, 2024 e 2025» e le parole: «, al sesto e al settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all'ottavo anno».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.014. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni per le funzioni fondamentali dei piccoli comuni).
1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
*102.015. Manes.
*102.016. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni)
1. All'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2025 500 milioni di euro per l'anno 2026, e 500 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 500 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
102.017. Manes.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione di un fondo per sostenere il flusso di cassa degli enti locali)
1. Al fine di assicurare agli Enti locali di minori dimensioni la capacità di cassa, necessaria per far fronte al pagamento degli stati di avanzamento e dei saldi relativi alle opere finanziate con fondi pubblici, nelle more dei versamenti effettuati dai Ministeri delle tranche di contributo spettanti ai medesimi enti attraverso un'anticipazione dell'importo da restituirsi senza aggravio di interessi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo anticipi per sostenere il flusso di cassa degli enti beneficiari di contributi pubblici», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
b) le procedure per l'erogazione delle risorse;
c) le categorie dei beneficiari;
d) le modalità di richiesta;
e) la documentazione da allegare;
f) le cause di esclusione.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.018. Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Sistema integrato di educazione e di istruzione)
1. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo è integrato, per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 di 130 milioni di euro.
2. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 1 potrà essere utilizzata per finanziarie i maggiori oneri di gestione da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.
3. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 1 avverrà tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.019. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui)
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2029».
2. Per gli anni dal 2015 al 2024 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
102.020. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Imposta di soggiorno)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
102.021. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Finanziamento delle linee metropolitane M4-M5)
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella voce relativa al «Contributo per il comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5», sono incrementate di 40 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.022. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-bis è inserito il seguente:
«Art. 75-ter.
(Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo)
1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
102.023. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo servizi educativi nei periodi di chiusura scolastica)
1. All'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di destinazione nonché i criteri di assegnazione e rendicontazione della quota del Fondo per le politiche della famiglia da destinare al finanziamento degli interventi per lo svolgimento delle attività socio-educative in favore della popolazione minorenne e, in particolare, al finanziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e diciassette anni, fissata in euro 70.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La suddetta quota è da considerarsi attuativa degli interventi previsti alle lettere h) e n) del comma 1250 e di quanto previsto al comma 1251».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.024. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo sostegno educativo e scolastico)
1. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto un contributo di 50 milioni di euro annui, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, commi 210-216 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini/ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado rispetto ai quali il comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza unificata, vengono stabiliti:
a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:
1) almeno il 75 per cento dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 mesi e 14 anni residente nel comune;
2) il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2026 e 2027 in sede di liquidazione;
b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per l'intero triennio.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.025. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Proroga per gli anni 2025/2026 e 2026/2027 degli incarichi temporanei scuole infanzia paritarie e introduzione per gli enti locali di ricorrere a procedure di interpello (M.A.D.) per sostituzioni brevi nei servizi educativi 0-6 anni)
1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» aggiungere le seguenti: «e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027».
2. In caso di insufficiente capienza delle proprie graduatorie esistenti per l'assunzione di personale educativo nelle suole dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gli enti locali gestori di tali servizi, sulla base della propria discrezionalità gestionale e nel rispetto dei principi di trasparenza procedurale e di parità di trattamento, possono ricorrere alle categorie di soggetti di seguito specificate:
a) educatori nei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per sostituzioni di breve durata nelle scuole dell'infanzia;
b) studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea di scienza della formazione primaria (LM85-bis) che abbiano assolto ad almeno 150 CFU;
c) studenti universitari iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione con indirizzo per educatori per servizi per l'infanzia che abbiano assolto almeno a 150 CFU;
d) nei casi di cui alle lettere b) e c), l'immissione in servizio avviene a tempo determinato nell'Area degli istruttori del CCNL Funzioni locali 2019-2021.
102.026. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Spese sostenute dai comuni per la refezione scolastica per personale delle scuole statali).
1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.027. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'ente non sia in grado di certificare l'assenza di utenti potenziali,»;
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora il comune abbia dato seguito a tutte le istanze di trasporto e pertanto non sia stato possibile raggiungere l'obiettivo assegnato in ragione dell'assenza di utenti potenziali, la quota di contributo non utilizzato viene imputata a finanziamento del servizio nel suo complesso, e pertanto resta nella disponibilità dell'ente, nella misura non inferiore al 90 per cento.».
102.028. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Proroga dell'obbligo CPI per edifici scolastici e asili nido)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito:
a) al 31 dicembre 2026 nei casi in cui il soggetto tenuto ad adempiere debba provvedere per un numero di edifici compreso tra uno e cinque;
b) al 31 dicembre 2028 nei casi in cui il soggetto tenuto ad adempiere debba provvedere per un numero di edifici compreso tra sei e 10;
c) al 31 dicembre 2030 nei casi in cui il soggetto tenuto ad adempiere debba provvedere per un numero di edifici superiore a 10»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«a) al 31 dicembre 2026 nei casi in cui il soggetto tenuto ad adempiere debba provvedere per un numero di edifici compreso tra uno e cinque;
b) al 31 dicembre 2028 nei casi in cui il soggetto tenuto ad adempiere debba provvedere per un numero di edifici compreso tra sei e dieci;
c) al 31 dicembre 2030 nei casi in cui il soggetto tenuto ad adempiere debba provvedere per un numero di edifici superiore a dieci»;
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy»;
d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Il certificato di prevenzione incendi ha validità 10 anni.».
102.029. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Adeguamento dei contratti in caso di rinnovo dei CCNL di riferimento)
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, per i servizi alla persona, caratterizzati dall'essere ad alta intensità di impiego di personale, si utilizzano le retribuzioni contrattuali orarie dei contratti collettivi di lavoro di riferimento.»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della determinazione della variazione di cui al comma 3-bis, si fa riferimento alle tabelle contrattuali sottoscritte in sede di contrattazione collettiva. L'adeguamento opera in caso di variazione del costo del lavoro – considerando il costo a carico del datore di lavoro – superiore al 5 per cento, e nella misura pari all'80 per cento della variazione eccedente il 5 per cento.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'entità dell'incremento del costo del lavoro conseguente la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali di lavoro in appalti per servizi alla persona caratterizzati da alta intensità di manodopera sia tale da inficiare i principi di risultato e di conservazione dell'equilibrio contrattuale, e comunque in misura superiore a quanto previsto al comma 4-bis, la disciplina prevista ai commi 3-bis e 4-bis trova applicazione agli appalti in corso, anche se affidati nella vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o non contenenti clausole di revisione prezzi.».
102.030. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato per il personale educativo degli enti locali)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di indisponibilità delle graduatorie di cui al comma 1, gli enti locali possono indire procedure selettive per la costituzione di graduatorie da utilizzare fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nell'Area degli istruttori.».
102.031. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)
1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
102.032. Pastorino.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo straordinario)
1. Al fine di consentire la tutela dei principi del giusto salario, del mantenimento dell'equilibrio contrattuale e a garanzia del mantenimento del livello dei servizi socio-educativi, socio-sanitari e scolastici erogati dagli enti locali presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'anno 2025 di 100 milioni di euro.
2. Il fondo è destinato a consentire l'adeguamento dei corrispettivi per gli appalti conseguenti a procedure di affidamento ai sensi della normativa sugli appalti pubblici avviate, ovvero contratti esclusi dalla normativa suddetta sottoscritti precedentemente la data di entrata in vigore del CCNL relativo alle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo come disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali come disciplinate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza unificata, vengono stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.033. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione di un fondo per il sostegno e la promozione dei Contratti di Fiume)
1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia di Contratti di Fiume, è istituito un apposito fondo, col fine di promuovere iniziative a tutela e promozione dei corsi fluviali. Il fondo è finanziato con 7 milioni di euro a decorrere dal 2025, e si intende a beneficio di progetti promossi da reti di enti locali e/o di organizzazioni della società civile.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al fondo di cui al comma precedente. Dispone, inoltre, eventuali forme di integrazione con ulteriori finanziamenti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.034. Scarpa.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Revisione dei titoli di studio per i servizi del sistema integrato 0/6 anni)
1. Al fine di soddisfare la domanda di educatori e di insegnanti per il sistema di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni e di promuovere l'integrazione e la continuità educativa tra i servizi educativi all'infanzia e la scuola dell'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le Università attivano i corsi di laurea triennale in scienze dell'educazione L19 con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e definiscono una nuova laurea magistrale, a completamento e perfezionamento della formazione acquisita nel corso di laurea L19, che permetta l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, i cui obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite da: «a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023»;
b) all'articolo 14, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85-bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022».
102.035. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Sistema integrato 0/6 anni e albo educatori)
1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell'articolo 4, sopprimere le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;
b) al comma 1 dell'articolo 4, sostituire le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» con le seguenti: «di cui»;
c) al comma 2, dell'articolo 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «, previo parere in Conferenza unificata»;
d) all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni» con le seguenti: «che presenteranno domanda di iscrizione entro il 28 febbraio 2025»;
e) all'articolo 11, lettera b), sopprimere il numero 1).
102.036. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche alle finalità del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «a gestione pubblica o privata accreditata e delle scuole dell'infanzia paritarie» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».
102.037. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in materia di accoglienza)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Lo Stato, in relazione al costo sostenuto dai comuni per favorire a livello territoriale modalità di intercettazione tempestiva e soluzioni di accoglienza, anche emergenziale, a favore di migranti cittadini di paesi terzi che vivono situazioni di marginalità, con particolare riferimento a nuclei familiari e monogenitoriali a rischio di esclusione sociale, neomaggiorenni, cittadini provenienti da movimenti secondari nazionali ed europei e, più in generale, cittadini stranieri vulnerabili, ai sensi del successivo articolo 17 comma 1, definisce, a partire dal 1° gennaio 2025, un contributo pari a 30 euro pro die a titolo di rimborso finalizzato a sostenere l'azione e gli interventi attivati a favore di detti beneficiari a livello locale che comportano un onere economico con ricaduta diretta su risorse comunali.».
102.038. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Fondi integrativi per i minori soli in strutture di accoglienza residenziale)
1. Dopo l'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis.
(Fondi integrativi per i minori soli in strutture di accoglienza residenziale).
1. In relazione al costo di sostentamento dei minori soli collocati dai comuni nelle unità di offerta accreditate come Comunità educative, al fine di favorire una maggiore qualità dei servizi per la loro accoglienza, formazione ed integrazione, lo Stato contribuisce con un contributo pari a 30 euro per ogni giorno di permanenza di ciascun minore presso le suddette strutture, a partire dal 1° gennaio 2025.».
102.039. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Giochi Olimpici e Paralimpici invernali)
1. Nell'anno 2025 e 2026, in occasione dei «XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali», i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.
102.040. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Durata incarico componenti collegio dei revisori)
1. All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «per più di due volte», aggiungere la parola: «consecutive».
102.041. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'esercizio 2025 e fino al 2029, con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli enti locali possono rideterminare fino a un minimo del 90 per cento la quota stanziata in bilancio dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. La riduzione apportata alla quota di fondo crediti di dubbia esigibilità stanziata inizialmente al bilancio di previsione è ammissibile nei limiti della parte disponibile del risultato di amministrazione risultate dal rendiconto dell'anno precedente ed è accantonata, in occasione dell'approvazione del rendiconto, a fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari alla riduzione applicata».
102.042. Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Risorse giornata nazionale delle periferie urbane)
1. Per le attività inerenti la celebrazione della Giornata nazionale delle periferie urbane è autorizzata la spesa di euro 300 mila per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito tra le città metropolitane.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2025: -300.000;
2026: -300.000;
2027: -300.000.
102.043. Battilocchio, Pella, Cannizzaro, De Palma.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Distaccamento dei vigili del fuoco di Viadana)
1. Per la realizzazione della sede di distaccamento dei vigili del fuoco di Viadana, in provincia di Mantova, è autorizzato un contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, da assegnare al Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.044. Dara.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Applicazione uniforme del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie)
1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra gli operatori, al comma 825 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario,» sono aggiunte le seguenti: «così come definito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «e dal numero dei messaggi» sono aggiunte le seguenti: «, senza tenere in considerazione la superficie delle strutture di sostegno su cui lo stesso è apposto. Non costituiscono messaggi pubblicitari le combinazioni cromatiche».
102.045. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in favore dei comuni per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
102.046. Barbagallo, Provenzano, Serracchiani, Orlando.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Agevolazioni all'utilizzo di autoveicoli a metano nelle aree urbane e metropolitane)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), punto 4), dopo le parole: «dei veicoli elettrici» sono aggiunte le seguenti: «e a metano»;
b) al comma 9-bis, dopo le parole: «elettrica o ibrida» sono aggiunte le seguenti: «e ai veicoli a metano».
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, agli autoveicoli a metano è riconosciuta l'esenzione dai canoni di sosta nelle aree di parcheggio a pagamento.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.047. Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Abrogazione articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.
*102.048. Zaratti, Grimaldi.
*102.049. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Esclusione della spesa del segretario comunale dai tetti di spesa della spesa di personale per le Segreterie di classe IV e III)
1. Per i comuni classificati come Segreterie di Classe IV e III ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, alla data di entrata in vigore della presente legge, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
102.050. Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo per le funzioni delle regioni a statuto ordinario)
1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni soprattutto in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione finanziaria di: 68,39 milioni di euro per l'anno 2025; 74,78 milioni di euro per l'anno 2026; 81,17 milioni di euro per l'anno 2027; 65,57 milioni di euro per l'anno 2028; 49,98 milioni di euro per l'anno 2029; 34,39 milioni di euro per l'anno 2030; 18,79 milioni di euro per l'anno 2031; 3,2 milioni di euro per l'anno 2032. Il fondo è ripartito sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente:
a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), punto 3) le parole: 16 per cento sono sostituite dalle seguenti: 17,6 per cento;
2) al comma 1, lettera b), punto 2) le parole: 16 per cento sono sostituite dalle seguenti: 17,6 per cento;
b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12,4 milioni di euro per il 2033 e di 27,99 milioni di euro a decorrere dal 2034.
102.051. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Molise)
1. Ferma restando la sottoposizione al piano di rientro in prosecuzione mediante programmi operativi, a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla regione Molise non sono più applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Dal 1° gennaio 2025, le funzioni del commissario e sub commissario in carica tornano nella competenza degli organi regionali.
2. Al fine di far fronte al dissesto finanziario del Servizio sanitario regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale (ASREM), avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), effettua una verifica generale sulla gestione dell'ente cui è preposto e propone alla giunta regionale di disporre la gestione straordinaria dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2023.
3. Alla gestione straordinaria di cui al comma 2 provvede un Commissario straordinario di liquidazione nominato dal Presidente della giunta regionale fra i dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza, dotati di idonea esperienza nel campo finanziario e contabile. Con decreto del Ministro della salute, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il compenso del Commissario straordinario, il cui onere è posto a carico della massa passiva dell'ASREM.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di liquidazione presenta alla giunta regionale, che l'approva entro i successivi trenta giorni, il piano di rientro aziendale, contenente la ricognizione della situazione economico-finanziaria dell'ente nonché l'indicazione delle coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nei limiti delle risorse disponibili. A tale fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale di tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, intestata alla gestione straordinaria di cui al comma 2.
5. Per la gestione straordinaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VIII della Parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 255, comma 12, del medesimo decreto legislativo per tutte le obbligazioni contratte anteriormente al 31 dicembre 2023.
6. Limitatamente alla classificazione delle strutture ospedaliere e agli standard richiesti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 per le singole discipline, in considerazione dell'esiguità, della rarefazione e della dispersione demografica, della particolare e difficile conformazione orografica del territorio molisano, nonché delle infrastrutture di comunicazione che insistono sul territorio, la regione Molise viene equiparata ad una regione con bacino d'utenza pari a 600.000 abitanti, ad eccezione della dotazione dei posti letto.
7. Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede operativa nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Le prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico vanno riconosciute in sede di compensazione della mobilità tra le regioni e nella misura riconosciuta dalle regioni di provenienza dei pazienti.
8. Il Presidente della regione Molise invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche con riferimento all'attività svolta dal commissario straordinario di cui al comma 3.
9. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Ministero della salute individua forme di collaborazione e supporto all'azione della regione per la fuoriuscita dal Piano di rientro e i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede per il 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge, e per il 2026 e il 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 47, comma 3, della presente legge.
102.052. Lancellotta.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno ai comuni in dissesto finanziario della Regione siciliana)
1. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, alla data del 31 dicembre 2024, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025.
102.053. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Abrogazione articolo 1, comma 420, legge n. 190 del 2014)
1. Al comma 420, articolo 1, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.
102.054. Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in materia di corrispettivi per la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «I comuni avvisano i soggetti interessati relativamente alle aree per le quali è prevista la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del consiglio comunale. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, possono presentare al comune, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune, previa deliberazione della giunta comunale, deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla definizione della procedura di trasformazione»;
b) al comma 48, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione»;
c) al comma 49-bis:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati»;
2) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, non si applica quanto previsto dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi dei periodi quarto e quanto del presente comma».
102.055. Barabotti, Cavandoli, Frassini, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Ristori per le imprese che hanno subito perdite di fatturato a causa dei ritardi nei lavori del tunnel di Colle di Tenda)
1. Al fine di indennizzare la comunità della Val Vermenagna e dei comuni di Borgo San Dalmazzo e Cuneo e la perdita di fatturato delle attività in essa operanti a causa dei ritardi nel completamento dei lavori per nuovo tunnel del Colle di Tenda, è istituito un «Fondo Ristori Valle Vermenagna, Borgo San Dalmazzo, Cuneo» pari a euro 20 milioni in cui confluiscono anche le somme derivanti dal pagamento delle penali da parte delle imprese inadempienti, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese per indennizzare le perdite subite negli anni 2023 e 2024.
2. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 4 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 la cui sede legale o sede operativa dell'impresa sia nei comuni di Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Limone Piemonte, Robilante, Rocca Vione, Vernante.
3. L'ammontare del contributo, le imprese destinatarie e le modalità di erogazione sono definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con le parti sociali e gli enti territoriali interessati. Il decreto prevede che la regione Piemonte, sentite le parti sociali e gli enti territoriali, provvede alla gestione del Fondo di cui al comma 1 e alla contabilizzazione ed erogazione del contributo.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce che il «Comitato di monitoraggio per il tunnel di Tenda» si occupa di verificare l'effettiva destinazione dei fondi e di segnalare al Ministero l'eventuale rischio di raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti dal presente articolo.
5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.056. Gribaudo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Ristori per le imprese che hanno subito perdite di fatturato a causa dei ritardi nei lavori del tunnel di Colle di Tenda)
1. Al fine di indennizzare la comunità della Val Vermenagna e la perdita di fatturato delle attività in essa operanti a causa dei ritardi nel completamento dei lavori per nuovo tunnel del Colle di Tenda, è istituito un «Fondo Ristori Valle Vermenagna» pari a euro 4 milioni in cui confluiscono anche le somme derivanti dal pagamento delle penali da parte delle imprese inadempienti, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese per indennizzare le perdite subite negli anni 2023 e 2024.
2. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 4 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 la cui sede legale o sede operativa dell'impresa sia nei comuni di Limone Piemonte, Robilante, Rocca Vione, Vernante.
3. L'ammontare del contributo, le imprese destinatarie e le modalità di erogazione sono definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con le parti sociali e gli enti territoriali interessati. Il decreto prevede che la regione Piemonte, sentite le parti sociali e gli enti territoriali, provvede alla gestione del fondo di cui al comma 1 e alla contabilizzazione ed erogazione del contributo.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce che il «Comitato di monitoraggio per il tunnel di Tenda» si occupa di verificare l'effettiva destinazione dei fondi e di segnalare al Ministero l'eventuale rischio di raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti dal presente articolo.
5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.057. Gribaudo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione delle zone franche montane nella Regione siciliana)
1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione siciliana, sono istituite le zone franche montane.
2. Con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascun periodo di imposta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2027 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per di attività economiche avviate dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.
4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2025 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 267,8 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso;
b) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
102.058. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifica alla disciplina del canone unico)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono premesse le parole: «Per i Comuni».
102.059. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)
1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 150-bis è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 69 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.060. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Attività di riscossione delle entrate locali)
1. L'obbligo normativo introdotto dall'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero la facoltà di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di procedere alla costituzione di una società di scopo all'esito di una procedura di finanza di progetto avviata per attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, si interpreta nel senso di attribuire alla società di scopo il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione posseduti dall'aggiudicatario, ivi compresi quelli previsti per l'iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli atti di accertamento e di riscossione già emessi dalla società di scopo anche precedentemente all'iscrizione all'albo, che dovrà comunque intervenire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di istanza predisposta dai soci, sono considerati come emessi in luogo dell'aggiudicatario, che sarà tenuto pertanto a garantire in solido il corretto adempimento di tutte prestazioni erogate direttamente dalla società.
102.062. Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Attività di riscossione delle entrate locali)
1. L'iscrizione della società di scopo, costituita per le attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovrà intervenire, ove non già disposta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di formale richiesta operata dai soci.
2. Gli atti di accertamento e di riscossione già emessi dalla società di scopo, costituita anche precedentemente all'obbligo normativamente previsto ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono considerati emessi in luogo dell'aggiudicatario che sarà tenuto pertanto a garantire in solido il corretto adempimento di tutte prestazioni erogate direttamente dalla società.
102.063. Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo straordinario per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria dei capoluoghi di provincia in stato di dissesto finanziario)
1. Ai capoluoghi di provincia in dissesto finanziario deliberato dopo il 31 dicembre 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un contributo straordinario pari a 45 milioni di euro annui, dall'anno 2025 all'anno 2027, destinato alla massa attiva della gestione liquidatoria. Il contributo è concesso su richiesta dell'Organismo straordinario di liquidazione indicante la massa passiva complessivamente accertata alla data della richiesta.
2. Il contributo straordinario è concesso, nei limiti della massa passiva accertata, con riferimento ai seguenti indicatori:
a) calcolo del debito pro capite, dato dal totale della massa passiva diviso per il numero della popolazione residente;
b) calcolo totale del debito pro capite, dato dalla somma del totale del debito pro capite degli enti locali in dissesto finanziario oggetto di contributo straordinario;
c) calcolo percentuale del contributo straordinario spettante agli enti locali in dissesto finanziario, dato dal rapporto in termini percentuali tra il debito pro capite dell'ente locale ed il debito pro capite totale.
3. Ai fini della ripartizione del contributo straordinario, per popolazione residente degli enti locali in dissesto finanziario si intende quella residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, desumibile dai dati dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.064. Antoniozzi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo per la gestione associata delle funzioni e servizi dei comuni)
1. All'articolo 1, comma 17, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 30 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
102.065. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Fusione di comuni)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:
«4-bis. I comuni sorti dal processo di fusione beneficiano, con priorità sugli altri enti locali territoriali, dei finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
4-ter. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, coerentemente con le previsioni degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni sono tenute, nelle forme previste dalla normativa regionale, alla fusione obbligatoria dei comuni la cui popolazione sia inferiore a 5000 abitanti e che non abbiano già avviato in modo autonomo il procedimento di fusione. Ai comuni obbligati alla fusione, ai sensi del comma 1, non spettano i contributi previsti dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né gli ulteriori benefici previsti a favore dei comuni che abbiano proceduto alla fusione su base volontaria.
4-quater. Decorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, nel caso in cui una regione non abbia legiferato il piano annuale delle fusioni obbligatorie dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, essa, a decorrere dall'anno successivo, è soggetta alla riduzione di una quota al 50 per cento dei trasferimenti statali in suo favore, con eccezione di quelli che garantiscono l'erogazione dei diritti di cittadinanza fondamentali.».
102.066. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, L'Abbate.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo per la gestione associata delle funzioni e servizi dei Comuni)
1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 30 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
102.067. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per inidoneità della compensazione)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione del fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale in aree interne e montane)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale in aree interne e montane», con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 da destinare alle province per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade provinciali delle aree interne e montane.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 febbraio 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, il monitoraggio e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.068. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione del fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale in aree interne e montane)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale in aree interne e montane», con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 da destinare ai comuni delle aree interne e montani per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 febbraio 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, il monitoraggio e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.069. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Fondo Comuni in dissesto)
1. Il Fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.
2. Per l'anno 2025, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2024.
3. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2028.
102.070. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per sicurezza urbana da parte dei comuni)
1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 35-quater, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è rifinanziato per ulteriori 25 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
102.071. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Completamento dei lavori della tangenziale ovest di Andria)
1. Al fine di assicurare il proseguimento dei lavori stradali per il completamento della strada provinciale n. 2 ex strada provinciale n. 231, tangenziale ovest di Andria – III° LOTTO, nell'ambito dell'intesa sottoscritta tra la regione Puglia e il Servizio Reti e Infrastrutture strategiche e mobilità, per la programmazione degli interventi finanziati con le risorse FAS 2000/2006, FSC 2007/2013 e FSC 2014/2020, nonché dei fondi CIPE già stanziati, per gli anni 2025 e 2026 è autorizzata la spesa complessivamente pari a 55 milioni di euro.
2. Il termine previsto dal cronoprogramma dei fondi CIPE, con scadenza al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2026.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo complessivamente pari a 55 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102.072. De Corato.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale)
1. All'articolo 1, comma 495, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è premessa la seguente lettera:
«0a) alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, e 100 per cento a decorrere dall'anno 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale”».
2. Per gli oneri di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2028.
102.073. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Patti con i comuni)
1. Il Fondo di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, istituito presso il Ministero dell'interno e da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale, è esteso ai comuni sede di hot spot come individuati con decreto del Ministro dell'interno.
102.074. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento degli onorari fissi forfetari dei componenti degli uffici elettorali di sezione)
1. Gli importi degli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aumentati del 50 per cento.
2. Il comma 1 non si applica alle maggiorazioni di cui al comma 3 e comma 4, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
102.075. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni per la disciplina della propaganda elettorale)
1. La diffusione di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.
2. Tra i manifesti di propaganda si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
4. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
5. In ogni comune la giunta municipale individua ovvero promuove la nuova installazione, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, appositi pannelli informativi a LED/tabelloni elettronici, anche alimentati con fonti di energia rinnovabile, da destinare, a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni, esclusivamente alla pubblicazione in formato digitale dei manifesti di cui al primo comma, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
6. Il numero dei tabelloni elettronici è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 8;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 8 e non più di 15;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 15 e non più di 40;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 40 e non più di 60;
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 60 e non più di 150;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 150 e non più di 300.
7. Nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario.
8. La giunta municipale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, provvede ad individuare il numero di liste o delle candidature uninominali ammesse. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede a tale adempimento entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
9. Con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esposizione, mediante turnazione, dei manifesti elettorali nei pannelli informativi a LED tenendo in considerazione eventuali coincidenze di elezioni, delle differenti tipologie di consultazioni e dell'articolazione dei comuni ripartiti fra più collegi. Il tempo di esposizione è distribuito fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
10. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed effettui ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032.
10. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque deturpa i tabelloni elettronici destinati alla pubblicazione in formato digitale dei manifesti di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032.
11. Chiunque tenga, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero eserciti, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032.
12. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 102 milioni di euro per l'anno 2025, di 182 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
102.076. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Salvaguardia di Venezia)
1. Sono autorizzati ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 25 della legge 16 aprile 1973, n. 171.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
102.077. Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Nomina del direttore generale per i comuni sopra i 70.000 abitanti)
1. I comuni con popolazione superiore ai 70.000 abitanti, ad integrazione ed a sostegno della buona decisione amministrativa e per incrementare l'efficienza ed il coordinamento amministrativo, hanno facoltà di istituire la figura del direttore generale, come disciplinato per gli enti locali e le province dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina deve essere adeguatamente motivata per la particolare complessità dell'attuazione del programma di Governo dell'ente interessato.
2. Ogni nuovo o maggiore onere derivante dall'assunzione della figura del direttore generale è a carico di ciascun ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
102.078. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1091 è aggiunto il seguente:
«1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, di cui al precedente comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo è da intendersi il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Vanno pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, entrate che in assenza dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state.».
102.079. Osnato.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 148-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, già erogati, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
102.080. Pisano, Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.
ART. 103.
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione post sisma Marche e Umbria 1997)
1. Il comma 992 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«992. Qualora i comuni che hanno attivato il potere sostitutivo di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, abbiano sostenuto maggiori costi per ultimare gli interventi, anche derivanti da contenziosi insorti con i tecnici e le imprese esecutrici, tali maggiori costi potranno essere rendicontati quale contributo aggiuntivo rispetto a quello disposto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1998».
103.01. Caparvi, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:
Art. 103-bis.
(Disposizioni in materia di revisione contabile degli enti locali)
1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «due volte» è aggiunta la seguente: «consecutive».
103.02. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 104.
Sopprimerlo.
*104.1. Stefanazzi.
*104.2. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
*104.3. Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 104.
1. Alla legge 30 dicembre 2023 n. 213, articolo 1, i commi 272, 273, 274, 275, sono soppressi.
Conseguentemente, alla stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.035.000.000;
CS: -1.035.000.000;
2026:
CP: -1.300.000.000;
CS: -1.300.000.000;
2027:
CP: -1.780.000.000;
CS: -1.780.000.000.
104.4. Zaratti, Bonelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)
Sopprimere i commi da 1 a 12.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 570 milioni di euro per il 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.
104.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
104.6. Merola, De Maria.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo quanto previsto dall'articolo 95.;
b) al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli enti locali di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.;
c) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: con variazione di bilancio approvata;
d) al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme d'attuazione.
104.7. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo quanto previsto dall'articolo 95.;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano i richiami al contributo alla finanza pubblica contenuti in questo articolo si intendono riferiti agli accantonamenti previsti dall'articolo 95.;
c) al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli enti locali di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.;
d) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: con variazione di bilancio approvata;
e) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme d'attuazione.
*104.8. De Bertoldi, Steger.
*104.9. Pizzimenti, Cattoi, Panizzut, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano i richiami al contributo alla finanza pubblica contenuti in questo articolo si intendono riferiti agli accantonamenti previsti dall'articolo 95.
104.10. Pizzimenti, Panizzut, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione delle regioni Sicilia e Calabria ridotte dall'articolo 1, comma 273, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in ragione dell'approvazione da parte del CIPESS del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da destinarsi ai comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti, con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2025 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le seguenti finalità:
a) messa in sicurezza di ponti e viadotti;
b) lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici con particolare riguardo a scuole e asili nido;
c) potenziamento delle infrastrutture idriche.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026, 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
104.11. Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029.
104.12. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al con le seguenti: 840 milioni di euro per l'anno.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A quota parte degli oneri di cui al comma 3, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025 e a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 280 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 527, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»;
b) dopo il comma 527-quinquies è aggiunto il seguente comma:
«527-sexies. Per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale, nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027, un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.».
104.14. Gnassi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 527, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»;
b) dopo il comma 527-quinquies sono aggiunti i seguenti commi:
«527-sexies. Per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale, nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027, un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità.
527-septies. Le regioni che non hanno accantonato il fondo nell'esercizio precedente o non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio, entro il 30 giugno 2026 sono tenute ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:
a) del saldo registrato nell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se negativo, l'equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;
b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica previsto nell'allegato VI-bis alla presente legge.».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.15. Gnassi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le quote del fondo di cui al comma 1 da destinare ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le relative modalità di accesso.
104.16. Panizzut, Pizzimenti, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Allo scopo di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026 destinata al Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 27 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.17. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.
Sopprimere i commi da 5 a 12.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.18. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025 e a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.20. Bonetti, Ruffino.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)
1. È istituita, per gli anni dal 2025 al 2029, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2025, al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027, al 1° gennaio 2028, e al 1° gennaio 2029.
3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2025, al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027, al 1° gennaio 2028 e al 1° gennaio 2029. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
104.21. Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 6, sostituire le parole: «i commi da 3 a 5» con le seguenti: «i commi 3 e 4»;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal 2026 con le seguenti: a decorrere dal 2030;
sopprimere l'articolo 123.
104.22. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: pari a 140 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 108 milioni di euro per l'anno 2025, a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 390 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 350 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 8 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 40 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 32 milioni per l'anno 2025, a 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 100 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*104.23. Pastorino.
*104.24. Zaratti, Grimaldi.
*104.25. Cannizzaro.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: pari a 140 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 108 milioni di euro per l'anno 2025, a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 390 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 350 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 8 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 40 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 88 milioni di euro per l'anno 2025, 133 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2030.
104.26. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029;
b) sopprimere il comma 10;
c) al comma 11, dopo le parole: Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*104.27. Pella, Cannizzaro.
*104.29. Zaratti, Grimaldi.
*104.30. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
104.31. Merola, De Maria.
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
104.32. Ghirra, Grimaldi.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con le seguenti: dal termine per l'approvazione del rendiconto 2024;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esercizio 2025, il fondo è finanziabile anche con avanzo disponibile, accertato con il rendiconto 2024.
*104.33. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*104.34. Benzoni.
*104.35. Dell'Olio, Carmina, Torto, Donno.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: costituisce un'economia che concorre aggiungere le seguenti: alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e.
104.36. Andrea Rossi, Guerra.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della quota derivante dalla costituzione del fondo anticipazione di liquidità per gli esercizi 2026 e 2027.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.37. Andrea Rossi, Guerra.
Al comma 11, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
104.40. Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il periodo: «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'esercizio 2025 e fino all'esercizio 2029, con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli enti locali possono rideterminare fino a un minimo del 90 per cento la quota stanziata in bilancio dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. La riduzione apportata alla quota di fondo crediti di dubbia esigibilità stanziata inizialmente al bilancio di previsione è ammissibile nei limiti della parte disponibile del risultato di amministrazione risultate dal rendiconto dell'anno precedente ed è accantonata, in occasione dell'approvazione del rendiconto, a fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari alla riduzione applicata».
104.41. Roggiani.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di valutare l'opportunità di operazioni di consolidamento del debito tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello stock di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli affari Regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il tavolo, inoltre, ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome interessate dalla nuova governance europea e di valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per favorire la crescita dell'economia. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
*104.42. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
*104.01. D'Alfonso.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
**104.43. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
**104.44. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per gli anni 2025 e 2026 le risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2024, n. 194, in misura non inferiore a 10 milioni di euro in ragione d'anno.
104.45. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
104.46. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Sopprimere i commi da 13 a 21.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 370,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 776 milioni di euro per l'anno 2027, 998,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1.193,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.470,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
104.47. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere i commi da 13 a 21.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 370,4 milioni di euro per l'anno 2025, 304,5 milioni di euro per l'anno 2026, 776 milioni di euro per l'anno 2027, 998,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1.193,3 milioni di euro per l'anno 2029, 1.470,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.067,6 milioni di euro per l'anno 2031, 982,6 milioni di euro per l'anno 2032, 943,9 milioni di euro per l'anno 2033, 765 milioni di euro per l'anno 2034 e 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
104.48. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.49. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 23.400 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.800 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 2.300 milioni di euro per l'anno 2030 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
104.50. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «risulta stipulato il contratto di affidamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «risultano aggiudicati i lavori».
13-ter. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.
104.51. Roggiani.
Al comma 14, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.52. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 14, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È stabilito, nel limite massimo di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034, l'incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
104.53. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali e proroga dei termini delle disposizioni per il completamento di interventi infrastrutturali.
*104.54. Cavandoli, Davide Bergamini, Morrone, Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani.
*104.55. Manes.
*104.56. Pella, Cannizzaro.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.57. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Romeo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È stabilito, nel limite massimo di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, l'incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
104.58. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 15, sostituire le parole da: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
*104.59. Zaratti, Grimaldi.
*104.60. Pastorino.
*104.62. Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 15, sostituire le parole da: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**104.63. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**104.64. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 15, sostituire le parole da: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
104.65. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 15, sostituire le parole da: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 e a 108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.66. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 16, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 23.200 milioni di euro, di cui 3.300 milioni di euro per l'anno 2027, 1.800 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 2.300 milioni di euro per l'anno 2030 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
104.67. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 16, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.68. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 17.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 53.036.470 euro per l'anno 2029, 54.596.367 euro per l'anno 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.69. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sopprimere il comma 17.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 23.732 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 947 milioni di euro per l'anno 2029, 2445,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 2448,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
104.70. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sostituire il comma 17, con il seguente:
17. Il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 147 milioni di euro per l'anno 2029, di 145,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030, 2031 e 2032 e di 149 milioni di euro per l'anno 2033.
*104.71. Pastorino.
*104.72. Cannizzaro.
*104.73. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 147 milioni di euro per l'anno 2029, di 145,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030, 2031 e 2032 e di 149 milioni di euro per l'anno 2033.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 22.731 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 746,94 milioni di euro per l'anno 2029, 2.245,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 2.248,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
104.74. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Sopprimere i commi 17, 20 e 21.
Conseguentemente:
a) alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -49.927.137;
2026: -59.966.074;
b) all'Allegato V, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2027: -53.000.000;
2028: -49.200.000;
2029: -104.354.847;
2030: -121.100.579;
2031: -126.144.223;
2032: -141.144.223;
2033: -57.390.901.
104.75. Molinari, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. All'articolo 1, comma 538, lettera a), della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi» e, alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
17-ter. L'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è abrogato.
104.76. Roggiani.
Sopprimere il comma 18.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 21.860 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 860 milioni di euro per l'anno 2029, 2.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2035 e 2036.
104.77. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 18.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, apportare le seguenti modifiche:
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
sopprimere l'articolo 123.
104.78. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sostituire il comma 18, con il seguente:
18. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 44 è sostituito dal seguente:
«44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»;
b) il comma 46 è sostituito dal seguente:
«46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2027, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.».
*104.79. Zaratti, Grimaldi.
*104.80. Cannizzaro.
*104.81. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 18, con il seguente:
18. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 44 è sostituito dal seguente:
«44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»;
b) il comma 46 è sostituito dal seguente:
«46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2027, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2029 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 20.760 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 560 milioni di euro per l'anno 2029, 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
**104.82. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
**104.83. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 19, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.84. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 19, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 29,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.85. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.86. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
Sopprimere il comma 20.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*104.87. Ghirra, Grimaldi.
*104.88. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*104.89. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Al fine di sostenere le amministrazioni comunali per garantire la legalità, la sostenibilità e la tutela ambientale dei territori e al fine di rafforzare e assicurare la continuità operativa del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, istituito presso Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella predetta disposizione, al primo periodo, la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «75».
104.90. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Sopprimere il comma 21.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031, 80 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.91. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:
«498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498, e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative di cui al comma 501, laddove applicabili. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».
104.92. Roggiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2025».
104.94. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
104.97. Roggiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di assunzione, anche a tempo indeterminato, riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per il funzionamento dell'ente locale richiedente.
104.98. Roggiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
104.99. Roggiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa in Conferenza unificata.».
104.100. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti locali delle regioni meridionali, testimoniate dall'alto numero di piani di riequilibrio finanziario e di dissesti finanziari, gli enti locali delle regioni Sicilia, Calabria e Campania possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con la Cassa depositi e prestiti Spa con scadenza negli anni 2025 e 2026, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, mediante deliberazione dell'organo esecutivo.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.101. Barbagallo.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti locali delle regioni meridionali, testimoniate dall'alto numero di piani di riequilibrio finanziario e di dissesti finanziari, gli enti locali delle regioni Sicilia, Calabria e Campania possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con la Cassa depositi e prestiti Spa con scadenza nell'anno 2025, determinando un allungamento del periodo di ammortamento, senza oneri a carico dello Stato. La sospensione è richiesta dall'Ente anche in corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo. Gli interessi passivi determinati dalle operazioni di finanziamento devono essere regolarmente corrisposti.
104.102. Barbagallo.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
104.103. Barbagallo.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per gli anni 2025 e 2026 non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
104.104. Barbagallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «per l'intero anno solare» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i mercati ai quali, prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui ai commi da 837 a 845 della presente legge, si applicava la Tosap o Cosap permanente,».
104.106. Deborah Bergamini.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «di cui al comma 842 frazionate per» è aggiunta la seguente: «ventiquattro».
104.107. Deborah Bergamini.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «della superficie occupata» sono aggiunte le seguenti: «e fino al massimo di quarantacinque giorni».
104.108. Deborah Bergamini.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 842» sono aggiunte le seguenti: «anche per le fiere o eventi analoghi»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «e con cadenza settimanale» sono aggiunte le seguenti: «e per i mercati quindicinali, mensili, le fiere o eventi analoghi».
104.109. Deborah Bergamini.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare flussi di cassa continui i comuni effettuano la riscossione giornaliera, settimanale o mensile del Canone con le modalità di cui al presente comma.».
104.110. Deborah Bergamini.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.».
104.111. Volpi.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 75-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e gli Enti territoriali che gestiscono la riscossione in proprio possono avvalersi».
104.112. Pastorella.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2029».
104.117. Pastorella.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 850, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 per i comuni, e a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025 per le province e le città metropolitane.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.118. Grimaldi, Zaratti.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
1. Al fine di fronteggiare la particolare congiuntura economica e di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato ai comuni che soddisfano i seguenti requisiti e che ospitano sul proprio territorio una o più strutture pubbliche dedicate all'erogazione di servizi sociali per persone fragili:
a) presenza sul territorio comunale di almeno una struttura pubblica destinata a casa di riposo per anziani o struttura assimilata, residenza sanitaria assistenziale, centro diurno o residenziale per disabili, o asilo nido;
b) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
c) classificazione come comune svantaggiato, ai sensi della definizione di «Comune marginale» in base ai parametri stabiliti dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) classificazione come comune montano o parzialmente montano ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di determinazione, assegnazione e rendicontazione dei contributi in favore dei comuni beneficiari, in proporzione ai parametri demografici e alla tipologia delle strutture ospitate sul territorio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, ovvero mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione di misure di contrasto all'evasione fiscale per l'eventuale importo eccedente.
104.119. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione al fondo di rotazione, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2023, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata alla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
*104.02. Barbagallo.
*104.05. Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.».
104.07. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)
1. Al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, sono assegnati contributi per investimenti nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
2. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.08. Varchi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Proroga per l'utilizzo delle risorse del fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
104.09. Urzì.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)
1. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico, è attribuita, fino a concorrenza della massa passiva censita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 25 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
104.012. Urzì.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)
1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al medesimo fondo delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del predetto fondo da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
104.013. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Barbagallo.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)
1. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito in fine il seguente periodo: «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.».
104.015. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada)
1. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.
104.017. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Rigenerazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 538, lettera a), della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi» e, alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
104.018. Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali)
1. Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso degli esercizi dal 2022 al 2028 per un importo superiore a quello applicato al bilancio e non riferibile ai piani di rientro è attribuito in quote uguali, a partire dal 2025, a ciascun anno residuo del piano di rientro decennale dal disavanzo da Fondo anticipazioni di liquidità, programmato ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'eventuale maggior recupero risultante dal rendiconto 2022 è attribuito al recupero delle quote da ripianare nei bilanci dal 2024 al 2030 e gli ulteriori eventuali maggiori recuperi risultanti dai rendiconti dal 2023 al 2028 sono attribuiti alle quote da ripianare nei bilanci dal secondo esercizio finanziario successivo fino al 2030.
104.019. Grimaldi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. A decorrere dal 2025, i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono applicabili soltanto agli enti che nell'esercizio precedente abbiano utilizzato l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In ogni caso, non sono soggette ai limiti di cui al periodo precedente le quote di avanzo vincolato provenienti da mutui stipulati dall'ente e da trasferimenti che siano stati incassati prima dell'applicazione al bilancio di previsione della quota stessa.
104.020. Grimaldi, Zaratti.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Mutui contratti dagli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai mutui contratti dagli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e attivi alla data del 31 dicembre 2023 con Cassa depositi e prestiti Spa, la stessa procede ad una ristrutturazione del debito finalizzata alla riduzione dei tassi applicati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2025, vengono definiti le condizioni, le modalità ed i termini di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
104.021. Grimaldi, Zaratti.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Eliminazione obbligo di aggiornare la propria posizione ogni 90 giorni)
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il secondo periodo è soppresso.
104.022. Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione.».
104.023. Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni in materia di ricognizione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)
1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
104.024. Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Al comma 11, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
104.120. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 105.
Sopprimerlo.
*105.1. Calderone, Pittalis, Enrico Costa, Patriarca, Gatta, Pella, Cannizzaro.
*105.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Roggiani.
*105.3. D'Alessio.
*105.4. D'Orso, Dell'Olio, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Donno, Torto.
*105.5. Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 105.
(Disposizioni in materia di versamento del contributo unificato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: «è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità previste dall'articolo 14-bis»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità previste dall'articolo 14-bis»;
b) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modalità di pagamento)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, la prova del versamento di un contributo unificato di importo almeno pari alla misura minima prevista, per le diverse tipologie di giudizio, dall'articolo 13 costituisce condizione per l'iscrizione a ruolo della causa, del ricorso o dell'istanza ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 1-bis.
2. Qualora il soggetto, contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, abbia versato un importo inferiore a quello effettivamente dovuto in base al valore della causa ai sensi dell'articolo 13, è tenuto a integrare il versamento, depositando nel fascicolo processuale ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'iscrizione della causa.»;
c) all'articolo 248, comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis del presente testo unico,».
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le specifiche tecniche necessarie per adeguare i programmi di gestione dei processi telematici alle disposizioni dei commi precedenti.
105.6. Maschio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 105.
(Disposizione in materia di gratuito patrocinio)
1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
105.7. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Al comma 1, capoverso «Art. 307-bis», sopprimere il terzo comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dichiara l'estinzione del giudizio con le seguenti: ordina al cancelliere di procedere alla riscossione del tributo secondo la procedura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
al terzo comma, sostituire le parole: dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento con le seguenti: ordina al cancelliere di procedere alla riscossione del tributo secondo la procedura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. In ogni caso, se la parte non dimostra di aver adempiuto al pagamento integrale del contributo unificato prima che la causa venga trattenuta in decisione, il giudice può valutare l'omissione ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice di procedura civile.».
105.8. Pellicini.
Al comma 1, capoverso «Art. 307-bis», sopprimere il terzo comma.
105.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 827 del codice di procedura civile, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il lodo emesso da arbitri nominati dal presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 sono soggetti ad impugnazione ordinaria ai sensi degli articoli 323 del codice di procedura civile e 339 del codice di procedura civile. La disposizione si applica agli arbitrati il cui lodo non sia stato emesso alla data di entrata in vigore del comma precedente o siano in termini per l'impugnazione, nonché agli arbitrati instaurati dopo il 1° gennaio 2014 che, nel caso siano trascorsi i termini ordinari di impugnazione, sono rimessi in termini a partire dalla data di entrata in vigore del periodo precedente.».
105.10. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 106.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 111,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 191,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
106.1. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
Sopprimerlo.
*106.2. Ciani, Furfaro.
*106.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Roggiani.
*106.4. Coin, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*106.5. Grimaldi, Mari, Zaratti.
*106.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*106.7. Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimere il comma 1.
106.8. Tirelli, Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 200 euro.
106.9. Tirelli, Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2027.».
106.10. Di Giuseppe.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis.
(Patrocinio a spese dello Stato delle vittime di revenge porn)
1. All'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e 612-bis» sono sostituite con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal precedente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
106.01. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 107.
Sopprimerlo.
107.1. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 68, comma 1, sostituire le parole: «euro 1,55» con le seguenti: «euro 100»;.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*107.2. De Palma, Castiglione, Pella, Cannizzaro.
*107.3. Rosato.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 76, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4-quater, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 300 mila euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119.700.000 euro per l'anno 2025 e di 199.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
107.4. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere e incrementare in tutti gli istituti penitenziari il progetto dei centri diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità finanziati da Casse delle ammende ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, si provvede a un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e le procedure per la realizzazione degli interventi dei centri diurni di cui al comma 1, finalizzati a:
a) creare spazi osservativi e riabilitativi preliminari per consentire l'avvio di percorsi individualizzati, integrando efficacemente i diversi interventi effettuati dagli attori che a vario titolo operano all'interno degli istituti penali;
b) intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;
c) realizzare interventi risocializzanti e riabilitativi ad integrazione delle attività trattamentali e terapeutiche già in essere;
d) intervenire sulla dimensione emotiva e relazionale dei partecipanti alle attività, utilizzando il gruppo come spazio protetto di condivisione e scambio di esperienze connotate positivamente, al fine di riattivare le competenze relazionali e di base necessarie per accedere a percorsi di inclusione sociale con un ruolo attivo;
e) facilitare l'accesso alle attività trattamentali e alle risorse riabilitative già presenti in istituto, agendo sulla rete di supporto tra pari nelle sezioni che vedono una maggior incidenza di problematiche psichiatriche e di particolari condizioni di fragilità;
f) favorire l'accesso alle misure alternative e costruire percorsi che accompagnino le persone con problematiche sanitarie per le quali non è indicata la permanenza in istituto, potenziando la rete di opportunità del territorio e seguendole nell'attuazione del progetto individualizzato di reinserimento;
g) rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi personalizzati in grado di offrire una risposta proporzionata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;
h) realizzare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di «accoglienza temporanea» a interventi specialistici mirati.
1-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni e 200 milioni, rispettivamente con le seguenti: 110 milioni e 180 milioni.
107.5. Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per garantire e implementare le attività svolte dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, le risorse previste a legislazione vigente sono incrementate di 60 milioni di euro dall'anno 2025.
1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità d riparto delle risorse di cui al comma 1-bis.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni e 200 milioni, rispettivamente con le seguenti: 60 milioni e 140 milioni.
107.6. Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» è sostituito dal seguente:
«1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 15.000.».
107.7. Dori, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e in particolare dell'articolo 63 istitutivo dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.000.000;
2026: -4.000.000;
2027: -4.000.000.
107.8. Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
107.9. Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 103, recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»)
1. La dotazione organica degli avvocati dello Stato nella regione Emilia-Romagna è aumentata di quattro unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata.
2. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.
3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 125.720 euro per l'anno 2025, a 502.882 euro per l'anno 2026, a 512.141 euro per l'anno 2027, a 512.141 euro per l'anno 2028, a 565.004 euro per l'anno 2029, a 565.601 euro per l'anno 2030, a 581.835 euro per l'anno 2031, a 586.704 euro per l'anno 2032, a 602.936 euro per l'anno 2033, a 787.663 euro a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
107.01. Cavandoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Trattenimento in servizio dei magistrati fino al settantaduesimo anno di età)
1. Al fine di sopperire alle urgenti ed impellenti esigenze processuali dovute all'aumentare del contenzioso giudiziario a fronte di una continua e costante riduzione dei magistrati in servizio a causa, sia dei pensionamenti per anzianità, che per vecchiaia, della puntuale esecuzione del PNRR, per la riduzione dell'arretrato, nonché per accelerare e definire tutti i processi in essere, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il diritto di permanere in servizio, oltre il settantesimo anno di età, è esteso sino al compimento del settantaduesimo anno di età. Il trattenimento in servizio di cui al primo periodo è disposto su domanda dei diretti interessati.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di cui al medesimo comma 1 che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il trattenimento in servizio a richiesta sino al compimento dei settantadue anni non comporta il reintegro nei posti direttivi o semi direttivi già ricoperti negli uffici di appartenenza da coloro che abbiano già cessato il servizio.
4. Al personale già in quiescenza continua ad essere corrisposto in questo caso il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
107.02. Cavandoli.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Disposizioni in materia di prenotazione a debito)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «è l'amministrazione dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «anche ad ordinamento autonomo, incluse le autorità amministrative indipendenti anche di garanzia»;
b) dopo le parole: «amministrazione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, o».
107.03. Frassini, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Gratuito patrocinio in materia di procedure da sovraindebitamento)
1. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al gratuito patrocinio di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
107.04. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
ART. 109.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Misure in materia di responsabilità e misura della rivalsa del personale del Libro fondiario)
1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì ai Dirigenti, ai Conservatori ed ai collaboratori del Libro fondiario. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo del rispettivo ruolo, al netto delle trattenute fiscali».
109.01. Steger.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)
1. All'articolo 3 della legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «settecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta euro»;
b) al comma 2, la parola: «trecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentocinquanta».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
109.02. Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Modifica dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È, altresì, assicurato il patrocinio nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Titolo IV, Capo II, Sezioni I, II e III; Titolo V, Capo IX, Capo X, Sezioni I e II, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate ovvero quando venga attestata la mancanza di attivo per le spese, secondo le modalità operative definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
109.03. Cesa.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Modifica dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la parola: «583-bis,» è inserita la seguente: «604-bis,».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di ero annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
109.04. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, al comma 2, la parola: «non» è soppressa;
b) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'accordo allegato al verbale di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. In ogni caso, è sempre esente dall'imposta di registro, nei limiti di cui sopra, il coordinato verbale di mediazione e accordo di mediazione, anche quando questi sono autenticati da un pubblico ufficiale e o recepiti in altro atto predisposto dallo stesso.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000.
109.05. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Disposizioni in materia di amministrazioni giudiziarie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche nonché della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare»;
b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'amministratore giudiziario e l'autorità giudiziaria procedente non assumono mai la titolarità effettiva dei beni oggetto di misura che, sino alla confisca definitiva, rimane ad ogni effetto di legge sul proposto o sul terzo di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice.»;
c) all'articolo 35-bis dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli accertamenti e l'irrogazione di sanzioni, a qualunque titolo disposti, da parte dell'amministrazione finanziaria, di concessionari di riscossione pubblica ovvero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono efficaci esclusivamente nei confronti dell'azienda sequestrata o confiscata e del proposto e non producono mai effetti nei confronti dell'amministratore giudiziario o del legale rappresentante nominato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice.»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente:
«5-sexies. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1 del presente decreto».
109.06. De Bertoldi, Steger.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Fondo vittime reati intenzionali violenti)
1. Al fine di garantire il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo di di cui all'articolo 14 della legge medesima legge è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
109.07. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)
1. All'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «a un terzo» e le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di ero annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
109.08. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici)
1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «in favore degli orfani» sono aggiunte le seguenti: «e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio per crimini domestici».
b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in favore delle famiglie affidatarie» sono aggiunte le seguenti: «degli orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio in ambito domestico».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
109.09. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 si applicano anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
109.010. Giuliano, D'Orso, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)
1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse).
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
109.011. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2.
109.012. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Istituzione del Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)
1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento del sistema giudiziario, nonché dei livelli di efficienza del medesimo sistema per l'attuazione del PNRR, e garantire altresì il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione nonché di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
109.013. Scutellà, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Individuazione strutture per case famiglia protette)
1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis, del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di ero annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
109.014. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Implementazione delle REMS)
1. Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (Caserta), Mondragone (Caserta), San Nicola Baronia (Avellino) e Vairano Patenora (Caserta), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A tal fine è vincolato, in favore della regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire dalle parole da: 120 milioni per l'anno 2025 fino alla fine del periodo con le seguenti: 116,4 milioni per l'anno 2025, 196,4 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
109.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Misure in materia di video-colloqui dei detenuti)
1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire dalle parole da: 120 milioni per l'anno 2025 fino alla fine del periodo con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, 199 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028.
109.016. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 110.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 273 milioni di euro per l'anno 2025 e 372 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*110.1. Grimaldi, Mari.
*110.2. Alfonso Colucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Il medesimo Fondo è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 363 milioni di euro per l'anno 2025 e di 432 milioni di euro per l'anno 2026.
110.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 273 milioni di euro per l'anno 2025 e 372 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
110.4. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
110.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro annui per l'anno 2025.
110.6. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) sopprimere il comma 9.
*110.7. Pella, Cannizzaro.
*110.8. Zaratti, Grimaldi.
Sopprimere il comma 1.
110.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.10. Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di consentire la progressione di carriera del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'anno 2013, ricadente nei quattro anni antecedenti l'immissione a ruolo (pre-ruolo), si considera valido.
110.11. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
110.12. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
110.13. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
110.14. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
110.15. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
110.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, agli oneri, pari a 140.927.492 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
110.17. Torto, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
Sopprimere il comma 2.
110.18. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Tirelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 2, dopo le parole: Le disposizioni del terzo periodo non si applicano inserire le seguenti: al personale della polizia locale,.
110.19. Semenzato, Lupi, Pisano, Bicchielli, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato, aggiungere le seguenti: , nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
b) al comma 4, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.20. Marchetto Aliprandi, Maiorano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: avvocati e procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché al personale degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,;
b) al comma 4, sopprimere la lettera b);
c) sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, il Fondo di cui dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 45,548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
110.21. Cannizzaro, Tassinari, Pella.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui all'articolo 1, comma 163, della medesima legge n. 234 del 2021, i comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei Capi IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della citata legge n. 234 del 2021, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*110.22. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
*110.23. Roggiani.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per l'anno 2025, in deroga alle disposizioni vigenti, ai fini dei limiti assunzionali di cui al comma 2, non rilevano le progressioni di carriera nell'ambito delle medesime amministrazioni. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.24. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 3;
b) sopprimere il comma 4, lettera a);
c) al comma 12, dopo le parole: delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo aggiungere le seguenti: , ivi incluse le Forze di polizia, le Forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla tabella A:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -89.684.131;
2026: -89.684.131;
2027: -89.684.131;
alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2025: -24.463.092;
2026: -24.463.092;
2027: -24.463.092.
110.25. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 3;
b) al comma 4, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 114.147.223 euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
110.26. Pella, Cannizzaro, Barelli, Nevi.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto, per l'anno 2025, di 89.684.131 milioni di euro.
110.27. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2024, del 125 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026»;
b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 125 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026».
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 179.368.262 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.28. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 89.684.131 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.29. Molinari, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.
110.30. Pella, Cannizzaro, Barelli, Paolo Emilio Russo.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
110.31. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sopprimere la lettera a);
b) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali di cui al precedente periodo possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla lettera a) della presente disposizione, pari a 89.684.131 milioni di euro, e dalla lettera b), valutati in 49,53 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
110.32. Molinari, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;
b) delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) dell'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
agli oneri derivanti dalla lettera a), pari a 36.691.122 euro a decorrere dall'anno 2025: all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 83.308.878 euro per l'anno 2025 e di 163.308.878 euro annui a decorrere dall'anno 2026;
agli oneri derivanti dalla lettera b), pari a complessivi 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
110.33. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere i commi 4, lettera b), 5 e 6.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
*110.34. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari, Toni Ricciardi, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
*110.35. Caso, Piccolotti, Manzi, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari, Roggiani.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 36.691.122 euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 83.308.878 euro per l'anno 2025 e 163.308.878 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
**110.36. Piccolotti, Grimaldi.
**110.37. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**110.38. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Roggiani.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
110.39. Bonetti, Grippo.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
110.40. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Roggiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le economie derivanti dalla presente lettera restano annualmente acquisite ai bilanci delle università statali.;
b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, il comma 14 è sostituito dal seguente:
14. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 4, lettera a), da 6 a 8, nonché dal comma 10 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
110.41. Cannizzaro, Tassinari, Pella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui, finalizzato a implementare ed aggiornare la formazione e la specializzazione delle forze dell'ordine. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.42. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 8.585.084 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
110.43. Caso, Piccolotti, Manzi, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari, Roggiani.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, agli oneri, pari a 8.585.084 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 111.414.916 euro per l'anno 2025 e 191.414.916 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
110.44. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli enti in contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2025 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 111 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
110.45. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2025 gli enti e gli istituti di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.».
110.46. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Toni Ricciardi.
Al comma 5, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: correnti con la seguente: complessive.
110.47. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 5, sopprimere le parole da: negli enti tale rapporto fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 111 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
110.48. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente comma:
«287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, relativamente alle Agenzie regionali responsabili delle suddette attività, il Corpo forestale di vigilanza ambientale e l'Agenzia regionale Forestas, e nei limiti della dotazione organica, non sono applicati i limiti assunzionali previsti nell'articolo 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, analogamente a quanto disposto per i Corpi nazionali nel comma precedente.».
110.49. Lai.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3.114.197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
110.50. Piccolotti, Manzi, Caso, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari, Toni Ricciardi, Roggiani, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.114.197 euro nell'anno 2025 e 3.114.197 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*110.51. Piccolotti, Grimaldi.
*110.52. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e l'assegno alta formazione e garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle carriere dei professori AFAM con quelle dei professori universitari è previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.53. Roggiani.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 88.036.314 euro per l'anno 2025 e 266.776.710 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 31.963.686 di euro per l'anno 2025;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
110.54. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Il comma 7 è soppresso.
Conseguentemente:
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 88.036.314 milioni di euro nell'anno 2025 e a 266.776.710 a decorrere dall'anno 2026 si provvede, fino al relativo fabbisogno, con le risorse derivanti dall'articolo 7, comma 3, della presente legge, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 88.036.314 milioni di euro nell'anno 2025 e 266.776.710 a decorrere dall'anno 2026.
110.55. Piccolotti, Grimaldi.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 88.036.314 euro per l'anno 2025 e di 266.776.710 euro a decorre dall'anno 2026.
*110.56. Manzi, Schlein, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
*110.57. Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimere il comma 7.
110.58. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Al fine di garantire l'immediata sostituzione del personale ATA temporaneamente assente per brevi periodi, il comma 602 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: da 2 a 8, con le seguenti: 2, 3, 4, 5, 6, 8 e, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, a valere delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7, comma 3 della presente legge.
110.59. Piccolotti, Grimaldi.
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica complessiva, di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono in parte destinate ad aumentare il numero di classi a tempo pieno e prolungato in mille scuole primarie e ottocento scuole secondarie di I grado, individuate nei 400 comuni italiani con il più alto tasso di vulnerabilità sociale e materiale. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo tale da coprire, dall'anno scolastico 2025/2026, tutti i posti vacanti di DSGA e incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per far fronte ai maggiori carichi gestionali e organizzativi conseguenti alla riforma del dimensionamento scolastico e all'assegnazione dei fondi del PNRR.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 88,1 milioni nel 2025 e di 266,78 milioni dal 2026.
110.60. Grippo, Bonetti.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
110.61. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Malavasi.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si attinge dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020. Il Ministro dell'istruzione e del merito apporta, con proprio provvedimento, le opportune modifiche regolamentari.
110.62. Grippo.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Al fine di garantire l'immediata sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, per brevi periodi:
a) il comma 602 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato;
b) il comma 332, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
110.63. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Malavasi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
110.64. Piccolotti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 160 milioni di euro a decorrere dal 2025.
*110.65. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*110.66. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Barbagallo.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
110.67. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Sopprimere il comma 9.
*110.68. Zaratti, Grimaldi.
*110.69. Pastorino.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le assunzioni del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.
110.70. Zaratti, Grimaldi.
Al comma 9, sopprimere le parole: , gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
110.71. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 9, dopo le parole: gli enti locali inserire le seguenti: , esclusi quelli in dissesto finanziario e in riequilibrio finanziario pluriennale,.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.72. Montemagni.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 20 dipendenti con le seguenti: 100 dipendenti.
110.73. D'Alessio, Ruffino, Bonetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento;
b) al comma 9, dopo le parole: cessato nell'anno precedente. aggiungere le seguenti: Sono escluse le assunzioni previste da procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.;
c) sostituire il comma 13, con il seguente:
13. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo provvedono ad aggiornare i propri piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dal 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 40 milioni di euro annui per l'anno 2025.
110.74. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) sostituire le parole: 75 per cento con le parole: 100 per cento;
2) dopo le parole: cessato nell'anno precedente aggiungere le seguenti: ; sono escluse le assunzioni previste da procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.;
b) sostituire il comma 13, con il seguente:
13. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo provvedono ad aggiornare i propri piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*110.75. Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*110.76. Pella, Cannizzaro.
*110.77. Zaratti, Grimaldi.
Al comma 9, sopprimere le parole: Camere di commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato.
Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Il 25 per cento delle assunzioni di cui all'articolo 14 commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, può essere coperto, in deroga a quanto previsto dal comma 9, con unità da destinare in via esclusiva ai servizi innovativi per le imprese. Alla copertura dei costi si provvede mediante stabile riduzione, per un importo corrispondente, delle spese strutturali delle singole Camere di commercio. Il collegio dei revisori dell'ente vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.
110.78. Pella, Cannizzaro.
Al comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente comma non si applicano per le assunzioni del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, nei limiti delle risorse disponibili delle rispettive amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.
110.79. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano nei confronti degli enti locali con popolazione compresa tra i 5 mila e i 10 mila abitanti.
110.80. Matera.
Al comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente comma non si applicano per le assunzioni del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale.
110.81. Deborah Bergamini, Pella, Cannizzaro.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal turn over anche in deroga alla garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno le stabilizzazioni di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e dell'articolo 3, commi 5 e 5-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
*110.82. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
*110.83. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali di cui al precedente periodo possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 159.608.552 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
110.84. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti di cui al precedente periodo possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 49,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.85. Molinari, Barabotti, Bordonali, Cattoi, Frassini, Iezzi, Ottaviani, Ravetto, Stefani.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti di cui al precedente periodo possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*110.86. Zaratti, Grimaldi.
*110.87. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Barbagallo.
*110.88. Pastorino.
*110.89. Cannizzaro.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle stabilizzazioni di personale a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, in applicazione della normativa vigente in materia. Per effetto di tale previsione, dal punto di vista della consistenza numerica della dotazione organica dell'ente interessato, le suddette stabilizzazioni rientrano per unità di personale equivalenti al personale a tempo indeterminato.
110.90. Pella, Cannizzaro.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle Unioni dei comuni che occupano oltre 20 dipendenti, destinatarie del trasferimento di funzioni fondamentali da parte dei comuni aderenti ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 144, limitatamente all'entità del personale trasferito dal comune conferente, risultante dall'atto del trasferimento comunque inferiore a 20 unità di personale, per il quale l'Unione potrà garantire anche per l'anno 2025 l'integrale sostituzione del personale ivi trasferito.
110.91. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le assunzioni del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale.
110.92. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola: «trentasei» è sostituita dalla parola: «ventiquattro».
110.93. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
9-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato, già autorizzate nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale per l'anno 2024 e non effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, non rientrano nel limite previsto per l'anno 2025 di cui al primo periodo.
*110.94. Pella, Cannizzaro.
*110.95. Manes.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai comuni sotto i 10.000 abitanti, nonché alle province.
110.123. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai comuni che si collocano al di sotto del valore soglia previsto per la relativa fascia demografica di appartenenza ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
110.124. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: le Autorità di bacino distrettuali,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, al secondo periodo, dopo le parole: La disposizione di cui al primo periodo non si applica aggiungere le seguenti: alle Autorità di bacino distrettuali, nonché.;
dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per le esigenze di funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali volte al potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, quali il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, come il Piano di gestione delle acque e il Piano di gestione del rischio di alluvioni, in attuazione delle direttive comunitarie 2000/60/CE (Direttiva quadro acque – DQA) e 2007/60/CE (Direttiva alluvioni), nonché per l'adozione del Piano di assetto idrogeologico per l'aggiornamento da dissesti geomorfologici afferenti ai fenomeni gravitativi e valanghivi, è autorizzato, a favore delle Autorità di bacino distrettuali, un rifinanziamento delle dotazioni del Fondo di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, per un importo pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, riservato alle Autorità di bacino distrettuali per le finalità di cui al comma 607-bis del citato articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorre dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.;
dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Misure in materia di personale delle Autorità di bacino distrettuali)
1. Al comma 607-bis dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dall'anno 2025, una dotazione di 12 milioni di euro delle somme di cui al comma 607 è riservata all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
110.96. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani, Barabotti.
Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: le Fondazioni lirico-sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
110.97. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 10, sopprimere le parole: le Fondazioni lirico sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.
*110.98. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*110.99. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario delle regioni rispetto al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il relativo importo è adeguato annualmente, in aumento o in diminuzione, in rapporto ai risparmi conseguiti rispetto al limite di spesa di cui al precedente periodo. Le risorse potranno essere attribuite dalle regioni agli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio.
**110.100. Pella, Cannizzaro.
**110.101. Manes.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli enti locali possono incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti e nel rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria previsti dall'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come asseverato dai rispettivi organi di controllo.
*110.102. Pella, Cannizzaro.
*110.103. Zaratti, Grimaldi.
*110.104. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*110.105. Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più comuni può essere impiegata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.».
110.106. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Nella dotazione organica dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo rideterminata in conformità a quanto previsto dal comma 13, è istituito un posto aggiuntivo di dirigente di I fascia, cui attribuire funzioni dirigenziali generali ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 280.491 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
110.107. Calovini.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «e le Università statali, incluse le Istituzioni a ordinamento speciale»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal primo anno successivo a quello nel quale sono deliberate, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate per incrementare la quota delle risorse fisse del corrispondente Fondo per il salario accessorio, anche in deroga al limite di cui al comma 2.».
110.108. Sala, Pella, Cannizzaro.
Sopprimere il comma 15.
*110.109. De Bertoldi, Steger.
*110.110. Cattoi, Panizzut, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
*110.111. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Allo scopo di diminuire il contenzioso, aumentare l'efficienza dell'azione amministrativa e nelle attività riferibili alla scuola, all'istruzione superiore e alla ricerca, sono stanziati 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 per un piano straordinario di stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, sono definite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Le amministrazioni coinvolte contribuiscono al piano straordinario solo per gli anni 2025 e 2026 utilizzando il 100 per cento dei risparmi derivati dalle cessazioni rispettivamente degli anni 2024 e 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
110.112. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025» e le parole:«29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2025».
110.113. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Dalle disposizioni del presente articolo in materia di riduzione del turn-over sono escluse le forze armate e le forze di polizia.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
110.114. Foti.
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, aggiungere il seguente periodo: «Per consentire ai comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.».
110.115. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più comuni può essere impiegata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.».
110.116. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. In attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore di tale disposizione non sono dovuti trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente riconosciuti in ragione del superiore trattamento economico goduto nell'espletamento dell'incarico o ruolo provvisorio e, ove non già anteriormente disposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati i conseguenti adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti. Il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisce danno erariale. In caso di passaggio di carriera o di definitivo trasferimento in altro ruolo di pubblica amministrazione, si applica, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con mantenimento fino a completo riassorbimento di eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima dell'entrata in vigore del citato comma 458.
110.118. Steger.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per il biennio 2025-2026, in deroga al limite assunzionale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74, previsto per le singole Camere di commercio, Unioncamere è autorizzata ad indire procedure di assunzione per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di un numero di unità non superiore a sessanta in nome e per conto delle Camere di commercio che ne abbiano fatto preventiva richiesta e che prevedono, al termine del percorso di servizio prestato che si è concluso con valutazione positiva, di poter assumere le unità interessate a valere sul contingente di assunzioni a tempo indeterminato consentite in base alla normativa inerente. Sulla base delle richieste pervenute dalle Camere di commercio, Unioncamere gestisce le procedure nel rispetto del principio della territorialità del reclutamento e fornisce alle Camere stesse la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato da queste sottoscritti.
110.119. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questo corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e percepito in buona fede.».
110.120. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
110.121. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati» sono aggiunte le seguenti: «dalle camere di commercio».
110.122. Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
1. Gli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Gli stessi possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:
a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;
b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;
c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.
2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
110.02. Sasso, Bellomo, Di Mattina.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR)
1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni 2025 e 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno è chiamato a svolgere, nonché la durata delle stesse.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui al successivo comma 4.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.03. Bonetti.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)
1. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.04. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)
1. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 133, comma 2, le parole: «e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore», sono soppresse;
b) all'articolo 585, comma 1, le lettere da «h-novies» a «h-vicies-bis», sono sostituite dalle seguenti:
«h-novies) per l'anno 2025: 106.060.756,71;
h-decies) per l'anno 2026: 111.209.689,34;
h-undecies) per l'anno 2027: 115.163.245,25;
h-duodecies) per l'anno 2028: 117.806.908,25;
h-terdecies) per l'anno 2029: 118.321.342,36;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 118.830.675,51;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 119.719.430,10;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 120.579.092,30;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 121.494.528,81;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 122.656.629,71;
h-undevicies) per l'anno 2035: 123.722.729,82;
h-vicies) per l'anno 2036: 124.273.108,93;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 124.668.320,44;
h-vicies-bis) per l'anno 2038: 124.952.188,93»;
c) all'articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: «26» è sostituita dalla seguente: «27»;
2) alla lettera c), la parola: «64» è sostituita dalla seguente: «65»;
3) alla lettera d) la parola: «482» è sostituita dalla seguente: «490».
d) all'articolo 814:
1) al comma 1, le parole: «di 1019 unità, di cui 706» sono sostituite dalle seguenti: «di 1069 unità, di cui 756»;
2) al comma 1-bis, alla lettera b) la parola: «16» è sostituita dalla seguente: «17» ed alla lettera c) la parola: «119» è sostituita dalla seguente: «127»;
e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Quadro V della Tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, è sostituito dall'allegata tabella, annessa alla presente legge;
f) all'articolo 815, la lettera b) è così sostituita:
«b) 1800 sino all'anno 2025; 1825 sino all'anno 2026; 1850 dall'anno 2027 in ferma ovvero in rafferma».
2. Ai fini del comma 1 lettere b), c), d), ed f) è autorizzata la spesa di euro 4.826.017,74 per l'anno 2025, euro 5.625.521,36 per l'anno 2026, euro 6.425.024,99 per l'anno 2027, euro 6.716.567,34 per l'anno 2028, euro 7.008.109,69 per l'anno 2029, euro 7.299.652,05 per l'anno 2030, euro 7.454.893,85 per l'anno 2031, euro 7.610.135,66 per l'anno 2032, euro 7.610.135,66 per l'anno 2033, euro 7.610.135,66 per l'anno 2034, euro 7.610.135,66 per l'anno 2035, ed euro 7.610.135,66 a decorrere dall'anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 162.445,00 per l'anno 2025, euro 240.638,00 per l'anno 2026, euro 318.831,00 per l'anno 2027, euro 446.818,50 per l'anno 2028, euro 574.806,00 per l'anno 2029, euro 702.793,50 per l'anno 2030, euro 704.799,50 per l'anno 2031, euro 706.805,50 per l'anno 2032, euro 706.805,50 per l'anno 2033, euro 706.805,50 per l'anno 2034, euro 706.805,50 per l'anno 2035 ed euro 706.805,50 a decorrere dall'anno 2036.
4. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
110.05. Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Ottaviani, Pretto.
Dopo l'articolo 110, è aggiunto il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
110.06. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni e delle città metropolitane, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.
*110.07. Zaratti, Grimaldi.
*110.08. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni e delle città metropolitane, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.
110.09. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Attrazione dei giovani nella pubblica amministrazione)
1. Al comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sostituire le parole: «che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi» con: «che abbiano concluso almeno il 70 per cento degli esami previsti dal piano di studi».
*110.010. Zaratti, Grimaldi.
*110.011. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Deroga mobilità volontaria preventiva)
1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
**110.012. Zaratti, Grimaldi.
**110.013. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Turn over dinamico)
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «per il triennio 2022- 2024» sono soppresse.
*110.014. Zaratti, Grimaldi.
*110.015. Roggiani.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «per il triennio 2022-2024» sono aggiunte le seguenti: «e per il triennio 2025-2027».
110.016. Roggiani.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Rafforzamento della capacità per la coesione nei comuni del Sud)
1. All'articolo 19, comma 7, del decreto-legge del 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salva la possibilità per gli enti assegnatari di ricorrere alle convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*110.017. Zaratti, Grimaldi.
*110.018. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*110.019. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative – albo degli educatori)
1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 4, le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono soppresse.
b) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» sono sostituite con le seguenti: «di cui».
c) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «, previo parere in Conferenza Unificata».
d) all'articolo 10, comma 2, le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che presenteranno domanda di iscrizione entro il 28 febbraio 2025».
e) all'articolo 11, comma 1, lettera b), il punto 1) è soppresso.
**110.020. Zaratti, Grimaldi.
**110.021. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)
1. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027».
2. In caso di insufficiente capienza delle proprie graduatorie esistenti per l'assunzione di personale educativo nelle scuole dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gli enti locali gestori di tali servizi, sulla base della propria discrezionalità gestionale e nel rispetto dei principi di trasparenza procedurale e di parità di trattamento, possono ricorrere alle categorie di soggetti di seguito specificate:
a) educatori nei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per sostituzioni di breve durata nelle scuole dell'infanzia;
b) studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del Corso di laurea di scienza della formazione primaria (LM85-bis) che abbiano assolto ad almeno 150 CFU;
c) studenti universitari iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione con indirizzo per educatori per servizi per l'infanzia che abbiano assolto almeno a 150 CFU;
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'immissione in servizio avviene a tempo determinato nell'area degli istruttori del CCNL Funzioni locali.
4. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
5. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di indisponibilità delle graduatorie di cui al comma 1, gli enti locali possono indire procedure selettive per la costituzione di graduatorie da utilizzare fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nell'Area degli istruttori.».
110.022. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027».
2. In caso di insufficiente capienza delle proprie graduatorie esistenti per l'assunzione di personale educativo nelle scuole dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gli enti locali gestori di tali servizi, sulla base della propria discrezionalità gestionale e nel rispetto dei principi di trasparenza procedurale e di parità di trattamento, possono ricorrere alle categorie di soggetti di seguito specificate:
a) educatori nei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per sostituzioni di breve durata nelle scuole dell'infanzia;
b) studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del Corso di laurea di scienza della formazione primaria (LM85-bis) che abbiano assolto ad almeno 150 CFU;
c) studenti universitari iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione con indirizzo per educatori per servizi per l'infanzia che abbiano assolto almeno a 150 CFU.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'immissione in servizio avviene a tempo determinato nell'Area degli istruttori del CCNL Funzioni locali.
110.023. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
2. In caso di insufficiente capienza delle proprie graduatorie esistenti per l'assunzione di personale educativo nelle scuole dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, gli enti locali gestori di tali servizi, sulla base della propria discrezionalità gestionale e nel rispetto dei principi di trasparenza procedurale attraverso una manifestazione di interesse selettiva e una valutazione comparativa per titoli, nonché di parità di trattamento, possono ricorrere alle categorie di soggetti di seguito specificate:
a) educatori nei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per sostituzioni di breve durata nelle scuole dell'infanzia;
b) studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del Corso di laurea di scienza della formazione primaria (LM85-bis) che abbiano assolto ad almeno 150 CFU;
c) studenti universitari iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione con indirizzo per educatori per servizi per l'infanzia che abbiano assolto almeno a 150 CFU.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'immissione in servizio avviene a tempo determinato nell'Area degli istruttori del CCNL Funzioni locali.
110.024. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, è aggiunto il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)
1. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dall'articolo 36, comma 2-quater, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.».
*110.025. Zaratti, Grimaldi.
*110.026. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
*110.027. Roggiani.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono aggiunte le parole: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
110.028. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di indisponibilità delle graduatorie di cui al comma 1, gli enti locali possono indire procedure selettive per la costituzione di graduatorie da utilizzare fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nell'Area degli istruttori.».
110.029. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Sostegno alla stabilizzazione del personale «Concorso Coesione»)
1. Per le stabilizzazioni di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a erogare, nei limiti delle risorse disponibili e a fronte di rendicontazione delle spese sostenute, le risorse a copertura dei primi 24 mesi di servizio del personale. Le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse sono individuate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate le risorse integrative di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
*110.030. Zaratti, Grimaldi.
*110.031. Roggiani.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Inapplicabilità delle sanzioni e della prescrizione dei contributi previdenziali)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
110.032. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Comandi e distacchi di personale)
1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
110.033. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Agenzia delle entrate)
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale in deroga alle previsioni di cui all'articolo 110, comma 10, utilizzando i fondi speciali previsti dall'articolo 1, comma 256, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
110.034. De Palma, Pella, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, all'attuazione di iniziative di efficientamento energetico sugli immobili in uso, nonché alla riduzione delle locazioni passive degli immobili in uso alla medesima Agenzia. Dai provvedimenti di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 2.980.214,78 per l'anno 2025 e a euro 11.920.859,13 annui a decorrere dall'anno 2026. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 2.980.214,78 per l'anno 2025 e a euro 11.920.859,13 annui a decorrere dall'anno 2026.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto alle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 280 unità, di cui 160 da inquadrare nell'Area funzionari e 120 da inquadrare nell'Area assistenti del vigente sistema di classificazione del C.C.N.L. 2019-2021-Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è, altresì, autorizzata, per il biennio 2025-2026 e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici indetti dalla medesima Agenzia nell'anno 2024, in deroga al contingente di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 1, a decorrere dall'anno 2025, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, le risorse stanziate annualmente sul capitolo del bilancio dello Stato destinato a far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di euro 2.980.214,78 per l'anno 2025 e di euro 11.920.859,13 annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di finanziare esclusivamente gli oneri derivanti dal comma 2.
110.035. Sbardella.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Modifiche alla legge 9 novembre 1999, n. 418)
1. All'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella» sono sostituite dalle seguenti: «corrisposto, a decorrere dalla data di nomina, il trattamento economico complessivo»;
b) al comma 2, le parole: «per l'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «per il trattamento».
2. All'articolo 3, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazione, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «con l'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «con il trattamento».
110.036. Ciaburro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 111.
Sopprimerlo.
*111.1. Nazario Pagano.
*111.2. Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Sono abrogati:
a) l'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**111.3. Mazzetti.
**111.4. Toccalini, Zinzi, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere le seguenti: ovvero le società che non rientrano tra gli organismi di diritto pubblico così come previsti dall'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
111.5. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dell'articolo 112, comma 1, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 112, sopprimere i commi da 1 a 4.
111.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Merola, Quartapelle Procopio, Gribaudo.
Al comma 1, dopo le parole: contributi a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
*111.7. Mazzetti.
*111.8. Toccalini, Zinzi, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione degli organi svolgenti funzione di direzione generale o ad essi equiparati delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché degli organi svolgenti funzione di direzione generale o ad essi equiparati delle società, anche in house, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
111.9. Pella, Cannizzaro.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: distacco o aspettativa, aggiungere le seguenti: purché non rientranti nell'eccezione di cui al successivo comma 4, lettera c),.
Conseguentemente:
al comma 4, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aggiungere le seguenti: alle istituzioni universitarie e loro consorzi e associazioni, agli enti, organismi e fondazioni di ricerca iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche,;
al comma 4, lettera c), dopo le parole: dirigenziali o equiparate aggiungere le seguenti: , incluse le funzioni di presidenza,.
111.10. Cannizzaro, Tassinari, Pella.
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato o per l'esercizio di funzioni di direzione generale erogati dalle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché erogati dalle società, anche in house, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
111.11. Pella, Cannizzaro.
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
111.12. Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «l'esercizio 2020 non si computa» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano».
4-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 4-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
111.13. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «l'esercizio 2020 non si computa» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano».
111.14. Iezzi, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ove non diversamente previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo ai fini dell'ulteriore contenimento delle spese per emolumenti, restano fermi, in quanto compatibili, i limiti retributivi di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 11, comma 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché all'articolo 9, commi 1-ter e 1-quater della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
111.15. Madia, Boschi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.».
111.16. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 di cui al decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014 n. 106.
*111.17. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*111.18. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Oneri per permessi retribuiti)
1. L'articolo 1, comma 536 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.
111.02. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Stati esteri e parlamentari: Norma su conflitti d'interesse e onorificenze)
1. I componenti del Governo, i parlamentari della Repubblica, i Presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non possono percepire compensi annui lordi superiori, complessivamente, ad euro 50.000, se derivanti dallo svolgimento di attività di qualsiasi tipo svolte nei confronti di soggetti non aventi sede legale nel territorio dello Stato. Il divieto di cui al precedente periodo, non si applica alle attività svolte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, le eventuali onorificenze loro concesse da Stati esteri.
111.03. Buonguerrieri.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 112.
Sopprimerlo.
*112.1. De Bertoldi.
*112.2. Marattin.
*112.3. Steger.
*112.5. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*112.6. Zanella, Grimaldi.
*112.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Merola, Quartapelle Procopio, Gribaudo.
*112.10. Bonetti.
*112.11. Donno, Dell'Olio, Conte, Caramiello, Torto, Carmina.
*112.12. Semenzato, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Tirelli.
*112.13. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sostituire le parole: di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 5,4 milioni di euro annui.
112.14. Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
1. Ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, i collegi di revisione o, in mancanza, dei sindaci di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi di entità significativa a carico dello Stato, specificano nella relazione annuale obbligatoria il coerente utilizzo del contributo alle finalità per cui è erogato. Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Su richiesta del Ministero è compito dei revisori o, in mancanza, dei sindaci redigere una specifica relazione finalizzata ad attestare e verificare la coerenza e l'appropriato utilizzo delle risorse ricevute per la realizzazione delle attività programmate, nonché al monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, redatte in conformità alle direttive del Ministero dell'economia e delle finanze, individuate con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornite per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea. Per le finalità di cui al primo periodo, gli enti, gli organismi e le fondazioni adottano, entro novanta giorni dal provvedimento di cui al periodo precedente, le conseguenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall'anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
4. Al fine di potenziare l'attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
112.15. Gusmeroli, Bagnai, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
1. I collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi di entità significativa a carico dello Stato così come definiti dal successivo comma 3, assicurano, nello svolgimento dei compiti e delle responsabilità ad essi demandati dalla normativa vigente, le necessarie attività di monitoraggio affinché i contributi ivi richiamati siano utilizzati coerentemente con le finalità per i quali sono stati concessi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i collegi di revisione o sindacali provvedono ad inviare annualmente un resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato inerente le risultanze delle verifiche effettuate. Con direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la trasmissione telematica del resoconto di cui al presente comma.
3. Il livello di significatività del contributo statale di cui al comma 1 è stabilito in misura pari o superiore al 30 per cento dei complessivi ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, dell'esercizio.
4. Al fine di potenziare l'attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti e perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
112.16. Frassini, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Ulteriori misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusi tutti i contributi che società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma a carico dello Stato, per i quali è già previsto il controllo e il monitoraggio dalla vigente normativa, ai fini delle procedure per l'accesso alle agevolazioni del Piano nazionale impresa 4.0 e Transizione 5.0 di cui all'articolo 1, commi da 184 a 187, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché per ogni agevolazione pubblica di importo superiore a euro duecentocentocinquantamila per la quale non è già prevista un'istruttoria preliminare ed una rendicontazione a consuntivo, è richiesta la certificazione in forma asseverata, rilasciata con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un libero professionista ordinistico iscritto all'Ordine territorialmente competente e accreditato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale assicura le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto da parte delle imprese beneficiarie, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle certificazioni effettuate, in osservanza del principio di legalità e della massima trasparenza delle regole di condotta che devono essere rispettate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di cui al precedente comma.
112.17. De Bertoldi, Steger.
Sopprimere i commi da 1 a 4.
112.18. Pella, Cannizzaro, Casasco.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato di entità significativa a carico dello Stato. Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui.
112.19. Pella, Cannizzaro.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni di cui al comma 1 del presente articolo,;
sopprimere i commi 4 e 5.
112.20. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica i soggetti incaricati della revisione legale dei conti di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi in denaro in forma diretta di entità significativa a carico dello Stato, certificano l'attività di verifica e di resoconto della spesa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il livello di significatività e l'individuazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 250.000 euro annui. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.;
sopprimere i commi 3 e 4.
112.21. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entità significativa con le seguenti: superiori al cinquanta per cento delle entrate del loro bilancio di esercizio.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto;
al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni di cui al comma 1 del presente articolo,;
sopprimere i commi 4 e 5.
112.22. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contributi di entità significativa a carico dello Stato aggiungere le seguenti: non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
112.23. Toccalini, Zinzi, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e, in ogni caso, non inferiore all'importo di 1 milione di euro annui.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 1 milione di euro annui.
112.24. Casasco, Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.
*112.25. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*112.26. Pella, Cannizzaro.
*112.27. Congedo, Matera, Testa.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
112.28. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: negli esercizi finanziari 2021, 2022 e con le seguenti: nell'esercizio finanziario.
*112.29. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*112.30. Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti.».
112.31. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 318-quater del T.U.A. –(prescrizioni tecniche asseverate) nel periodo antecedente al 30 giugno 2022)
1. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, data di entrata in vigore dell'articolo 26-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono definitivamente assegnati agli Organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci.
112.01. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 113.
Sopprimerlo.
113.1. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al costo del personale e.
113.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Incremento del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese televisive e radiofoniche in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*113.01. Semenzato, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano.
*113.02. Ascani.
*113.03. Pella, Cannizzaro.
*113.04. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 102 milioni di euro per l'anno 2025, di 179 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**113.05. Pella, Cannizzaro, Mazzetti.
**113.06. Maccanti, Sasso, Stefani, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**113.07. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
**113.08. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
**113.09. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
**113.010. Vinci.
Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:
Art. 113-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50 per cento dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnati»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.».
113.011. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:
Art. 113-bis.
(Vincolo di utilizzo dei fondi destinati alla transizione ecologica)
1. Fondi, incentivi e sussidi finanziati attraverso risorse del bilancio dello Stato o con risorse dell'Unione europea destinati alla transizione energetica ed ecologica e verso un'economia a zero emissioni di carbonio non possono essere impiegati per sostenere progetti e tecnologie che prevedano l'utilizzo di combustibili fossili o energia nucleare.
113.012. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 114.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Addizionale Irpef)
1. Ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si considerano operanti nel settore finanziario i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
114.01. Pella, Cannizzaro.
ART. 115.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), numero 1), sopprimere i numeri 1.1) e 1.4);
b) alla lettera b), numero 1), punto 1.2), dopo le parole: a favore delle aggiungere la seguente micro,;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso lettera b), al primo periodo, sostituire le parole: e agli istituti di credito con le seguenti: agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dopo le parole: a favore delle aggiungere la seguente: micro,;
d) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La garanzia di cui al comma 2 concessa dai Confidi a valere sugli speciali fondi antiusura costituiti ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2 può essere affiancata da una garanzia concessa dai Confidi facendo ricorso a risorse proprie a copertura integrale dei finanziamenti, ovvero delle operazioni di cui alla lettera b) del richiamato comma 2. Sulle predette garanzie i Confidi non potranno giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.
2-ter. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, i contributi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dai Confidi, anche per erogare credito a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario come definita al comma 2, lettera b), a condizione che:
a) almeno il 20 per cento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
b) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.».
115.1. Steger.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), numero 1), sopprimere i numeri 1.1) e 1.4);
b) alla lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 49 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
115.2. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere i numeri 1.1) e 1.4).
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
115.3. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere i numeri 1.1) e 1.4).
*115.4. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*115.5. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*115.6. Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1), numero 1.2), sopprimere le parole: a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili;
b) alla lettera b), numero 2), capoverso lettera b), sopprimere le parole: a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili;
c) alla lettera d), numero 1), sopprimere le parole: e dopo le parole: «prestano garanzie» sono inserite le seguenti: «a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili e».
Conseguentemente:
aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. Al medesimo Fondo sono trasferite annualmente le risorse residue del Fondo di solidarietà, istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato al trasferimento delle risorse e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
115.7. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei Confidi già gestori da più di 10 anni.
115.8. Mancini.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 70 per cento.
115.9. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 49 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
115.11. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 49 per cento.
*115.12. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*115.13. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*115.14. Faraone, Del Barba, Gadda.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. I Fondi di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 possono essere utilizzati dai «Confidi» e dalle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura in seno ad una delle procedure di ristrutturazione dei debiti che il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contempla e specificatamente:
a) composizione negoziata della crisi d'impresa;
b) piano attestato di risanamento;
c) accordo di ristrutturazione dei debiti;
d) piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
e) concordato preventivo;
f) procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
g) ristrutturazione dei debiti;
h) concordato minore;
i) liquidazione controllata del sovraindebitamento.
3-ter. I contributi di cui al comma 3-bis verranno erogati previo esame da parte dei «Confidi» e dalle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed eventuale omologazione del tribunale competente laddove obbligatoria.
115.15. Pisano, Brambilla, Carfagna, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per interventi a favore di soggetti a rischio usura.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
115.16. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Misure di salvaguardia dell'abitazione nelle procedure di recupero crediti – Cartolarizzazione sociale)
1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore»;
b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter» sono sostituire dalle seguenti: «dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7»;
c) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
«8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
115.01. Fenu, Appendino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Misure di salvaguardia dell'abitazione nelle procedure di recupero crediti – Cartolarizzazione sociale)
1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o comunque derivanti da finanziamenti in qualunque forma dagli stessi originariamente concessi» e le parole: «ovvero, su istanza del debitore effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite con le seguenti: «dei debitori ceduti, anche persone fisiche, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter ovvero, per i casi di rifinanziamento dei predetti crediti senza concessione di ulteriore finanza, alla sola condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.»;
c) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Ove, su istanza del debitore assistito da un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, la società veicolo di appoggio acquisti un bene immobile di proprietà del debitore e contestualmente lo conceda a questi in locazione, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».
115.02. Giovine, Congedo, Schiano di Visconti, Giorgianni, Raimondo, Ambrosi.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50 per cento dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnate»;
b) il comma 5 è soppresso;
c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;
d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.».
115.03. Bonelli, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
ART. 116.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
116.1. Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Ottaviani, Pretto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione degli oneri economici ed organizzativi in carico all'Automobile Club d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'organizzazione e la promozione del Gran Premio d'Italia che si svolge presso l'Autodromo di Monza, la disposizione di cui al comma 1 decorre dall'anno 2032, anno successivo alla scadenza del rinnovo, in corso di formalizzazione, da parte dell'Automobile Club d'Italia del vigente contratto per la permanenza nel calendario del campionato mondiale di Formula Uno del citato Gran Premio d'Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
116.2. Rosato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire l'organizzazione delle gare automobilistiche del campionato mondiale di Formula 1 che si svolgono in Italia, nel caso in cui sia accertato che le risorse di cui al comma 1 siano indispensabili per le finalità del presente comma, sono riassegnate all'Automobile Club d'Italia nel limite di importo necessario.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
116.4. Pella, Cannizzaro, Sala.
ART. 117.
Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:
Art. 117-bis.
(Finalizzazione dei beni confiscati a sostegno delle collettività)
1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, a tal fine l'amministrazione procede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
117.01. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:
Art. 117-bis.
(Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)
1. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la Cabina di regia di cui all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, individua gli immobili appartenenti al patrimonio pubblico da alienare a titolo oneroso, per un valore complessivo pari a 300.000 milioni di euro nel triennio.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 giugno 2028, è individuato l'elenco degli immobili e dei valori di mercato individuati ai sensi del comma 1, nonché le modalità di cessione degli stessi. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere entro il 31 marzo 2028.
3. Le risorse derivanti dalle cessioni di cui ai commi 1 e 2 sono riversate al bilancio dello Stato per essere assegnati al programma «rimborso del debito statale», missione «debito pubblico».
117.02. Faraone, Del Barba, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 118.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 118.
(Misure in materia di produzioni cinematografiche)
1. Nelle more di una riforma organica della disciplina degli incentivi e sostegni alla produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, i crediti fiscali, i contributi automatici e i contributi selettivi di cui agli articoli 15, 23 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220 sono stabiliti nella misura rispettivamente di 541 milioni di euro, 40 milioni di euro e 46,7 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
118.1. Grippo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sopprimere il numero 1);
b) alla lettera e), sopprimere il numero 2).
*118.2. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*118.3. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
*118.4. Grippo.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sopprimere il numero 1)
b) alla lettera e), numero 2), le parole: lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi sono sostituite dalle seguenti: lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo contributo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario.
118.5. Mollicone, Amorese.
Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le seguenti parole: di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e sostituire le parole: e dei relativi proventi con le seguenti: di una quota dei proventi sulle opere beneficiarie.
118.6. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) premettere il seguente:
01) Al comma 2-bis, le parole: «nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»;
b) sopprimere il numero 1);
c) al numero 2), sopprimere le parole: di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e sostituire le parole: e di una quota dei relativi proventi con le seguenti: di una quota dei proventi sulle opere beneficiarie;
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025 e 199 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
118.7. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di sostegno ai consumi culturali, in via sperimentale per l'anno 2025, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai titoli di ingresso degli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché ai prodotti fonografici, videofonografici, inclusi quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, si applica l'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Conseguentemente:
alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori disposizioni in materia di IVA agevolata per i titoli d'ingresso dell'industria culturale;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 41 è sostituito dal seguente:
«41. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 4 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.».
*118.8. Grippo.
*118.9. Manzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Agevolazioni per il settore cinematografico)
1. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:
a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.».
118.01. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato, rispettivamente, di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dell'erogazione dei contributi annuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2025 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
118.02. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Interventi di sostegno a edicole e rivendite di giornali)
1. Al fine di riconoscere alle edicole la rilevante funzione sociale di punto di aggregazione e presidio culturale, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell'informazione e promuoverne il rilancio, ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, sono riconosciuti, rispettivamente:
a) un credito d'imposta nella misura del 60 per cento del canone di locazione di negozi o immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale quale rivendita di giornali, ovvero della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) dovuta per i «chioschi» di edicole che insistono su strada e che costituiscono elemento di arredo urbano;
b) un contributo fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, volto a favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;
b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.
3. Il contributo, fino a un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024:
a) interventi di trasformazione digitale;
b) interventi di ammodernamento tecnologico;
c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024 e il 15 marzo 2024. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
b) l'attività o le attività realizzate tra quelle indicate al comma 3;
c) le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
d) le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute negli esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.
5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.
6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo ed è riconosciuto nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
118.03. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Credito d'imposta imprese editrici)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2025 e 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:
a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative a ogni altra eventuale prestazione;
b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.;
d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;
e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
118.04. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
1. All'articolo 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93 le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono abrogati.
*118.05. Amich.
*118.06. Grippo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge è ridotto di 2.057.842 euro per l'anno 2025, 2.148.965 euro per l'anno 2026, 2.240.762 euro per l'anno 2027, 2.336.059 euro per l'anno 2028, 2.463.836 euro per l'anno 2029, 2.572.508 euro per l'anno 2030, 2.692.427 euro per l'anno 2031 e 2.910.250 euro annui a decorrere dall'anno 2032.
118.07. Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Misure a sostegno dell'offerta cinematografica)
1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220 è riconosciuto anche per l'anno 2025, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della medesima legge.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto anche per l'anno 2025 in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della medesima legge
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025.
118.08. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 119.
All'Allegato III – rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce Missione «10 Comunicazioni (15) Programma 10.2 Sostegno al pluralismo».
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 Fondi da ripartire (33) Programma 23.1 Fondi da assegnare (1) con i seguenti:
2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.
*119.1. De Corato.
*119.2. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
*119.3. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
*119.4. Pella, Cannizzaro.
*119.5. Sasso, Maccanti, Stefani, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*119.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Simiani, Bonafè, Gianassi, Marino.
All'allegato III, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2025 e 2026 sostituire rispettivamente le parole: «782.172 e 743.851» con le seguenti: «809.801 e 801.780»;
2) alla voce 23. Fondi da ripartire e 23.1 Fondi da assegnare per gli anni 2025 e 2026 sostituire rispettivamente le parole: «43.157 e 41.054» con le seguenti: «70.786 e 98.983»;
b) alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:
1) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2025 e 2026 sostituire rispettivamente le parole: «293.693 e 229.026» e «294.476 e 237.617» con le seguenti: «266.064 e 203.026» e «236.547 e 181.117»;
2) sopprimere la voce 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale.
119.7. Pella, Cannizzaro, Battilocchio.
All'allegato III, rubrica Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sopprimere la voce Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 Cooperazione allo sviluppo (2).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -32.206.000;
2026: -34.574.000;
2027: -34.573.000.
119.8. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
All'allegato III, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -27.629.000;
2026: -57.929.000;
2027: -53.429.000.
*119.9. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*119.10. Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini del conseguimento della milestone M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato svolge, per il periodo 2025-2027, il monitoraggio degli effetti delle politiche pubbliche, anche servendosi del supporto del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5-ter. All'articolo 22-bis, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli stessi,» sono aggiunte le seguenti: «in considerazione della valutazione degli effetti delle politiche pubbliche,»;
b) all'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.»
c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le Camere verificano il contenuto delle relazioni avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio.».
5-quater. All'articolo 10-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al primo periodo, dopo le parole: «tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «, e delle informazioni sul monitoraggio degli effetti delle politiche pubbliche presenti nelle relazioni di cui all'articolo 22-bis, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«5-quinquies. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
119.11. Marattin.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini del conseguimento della milestone M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato svolge, per il periodo 2025-2027, il monitoraggio degli effetti delle politiche pubbliche, anche servendosi del supporto del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5-ter. All'articolo 22-bis, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al primo periodo, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli stessi,» sono aggiunte le seguenti: «in considerazione della valutazione degli effetti delle politiche pubbliche,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere verificano il contenuto delle relazioni avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio.».
5-quater. All'articolo 10-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al primo periodo, dopo le parole: «tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «, e delle informazioni sul monitoraggio degli effetti delle politiche pubbliche presenti nelle relazioni di cui all'articolo 22-bis, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
5-quinquies. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
119.12. Marattin.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di implementare la Strategia delle Green Communities è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025 da ripartire tra le regioni per il finanziamento delle proposte non finanziate presenti nella graduatoria relative all'Avviso pubblico del 30 giugno 2022 a valere sul PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Unificata, le risorse di cui al presente comma.
5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
119.13. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:
Art. 119-bis.
(Rifinanziamento di interventi per la continuità territoriale)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027.
2. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, la dotazione del «Fondo perequativo infrastrutturale» di cui all'articolo 15, comma 1-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036 destinata al superamento del divario infrastrutturale della Sicilia e della Sardegna.
3. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2025.
4. All'onere derivante dal comma 1 e dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 e 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036 mediante destinazione di una quota del Fondo di cui all'articolo 120, comma 1 della presente legge.
Art. 119-ter.
(Finanziamento collegamenti isole minori)
1. Per garantire il collegamento nei trasporti delle isole minori della Regione Siciliana è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 destinato al finanziamento delle tratte nazionali.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
119.14. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
1. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile».
119.01. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
«Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli ordini professionali, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali)
1. Salva l'applicazione delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa contabile, in considerazione dei princìpi di certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio e una fedele rappresentazione della realtà finanziaria dell'ente, gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali, possono procedere all'adeguamento dei bilanci con riferimento ai crediti relativi alle tasse di conservazione degli iscritti agli albi e ai registri in conseguenza dell'intervenuta definitiva esigibilità o prescrizione divenuti inesigibili alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ente individua, motivandone la scelta, i crediti insussistenti o assolutamente inesigibili ai fini della definitiva eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio. I predetti crediti possono altresì essere ceduti a società di recupero crediti in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. Eventuali economie restano a bilancio degli enti.».
119.02. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
«Art. 119-bis.
(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)
1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale è autorizzata una spesa di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale, è autorizzata una spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2025.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,5 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «199,5 milioni».
119.03. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Proroga dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per interventi PNRR)
1. Gli incarichi dei componenti OIV delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, titolari dell'attuazione di interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di monitoraggio, in deroga al comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, previo provvedimento dell'Amministrazione interessata, sono prorogati fino al completamento degli interventi in questione e comunque fino e non oltre al 31 dicembre 2026.
119.04. Pisano, Brambilla, Carfagna, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 120.
Al comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 22.500 milioni di euro, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2027, 1.850 milioni di euro per l'anno 2028, 850 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni, nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 150 milioni di euro annui dall'anno 2027 all'anno 2036.
All'Allegato V, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi con i seguenti:
2027: 1.039;
2028: 445;
2029: 161;
2030-2036: 723;
2027-2036 (valore cumulato): 6.706.
120.3. Cannizzaro.
Al comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 23.200 milioni di euro, di cui 3.100 milioni di euro per l'anno 2027, 1.600 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una dotazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 così ripartiti:
a) Piano triennale 2026/2028 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
b) Piano triennale 2026/2028 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in Conferenza Stato città autonomie locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*120.4. Pella.
*120.5. Zaratti, Grimaldi.
*120.6. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è finalizzata al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nei comuni montani ovvero in quelli ubicati nelle aree interne.
120.7. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono destinate per almeno il 40 per cento al rifinanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009 n. 42, per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.
120.8. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Lai, Barbagallo, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Stumpo, Stefanazzi, Lacarra, Amendola, Iacono, Marino.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto al finanziamento del fabbisogno degli interventi previsti dal contratto di programma ANAS S.p.A. 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse sia destinato ad opere da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
120.9. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui al comma 1 concorre al finanziamento del fabbisogno degli interventi previsti dal contratto di programma ANAS S.p.A. 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse sia destinato ad opere da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
120.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5.000 milioni di euro, di cui 500 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore.
120.11. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari 1.030724068 milioni è destinata agli interventi della E 78-Fano-Grosseto tratto Selci Lama (E45)-S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45)-Parnacciano (Guinza) lotto 1 e al tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville-Selci Lama (E45) (Lotto 7) 1) previsti dal contratto di programma MIT ANAS 2021-2025.
120.12. Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 20.642.202 di euro è destinata agli interventi sulla strada statale 202 «Triestina – Nuova viabilità di collegamento al Porto di Trieste» previsti dal contratto di programma MIT ANAS 2021-2025.
120.13. Serracchiani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 439.170.183 di euro è destinata agli interventi sulla E78 Grosseto-Fano Tratto Selci-Lama (E45)-Santo Stefano Di Gaifa per lavori di adeguamento a 2 corsie del tratto della variante di Urbania e del tratto Mercatello sul Metauro previsti dal contratto di programma MIT ANAS 2021-2025.
120.14. Curti, Manzi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: finanziati parzialmente aggiungere le seguenti: purché dotati di processi autorizzativi in corso e presenti in Piani industriali di Società a prevalente capitale pubblico e provvisti di contratti di programma sottoscritti con lo Stato.
Conseguentemente, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Nei Contratti di programma sottoscritti tra le Aziende Rete Ferroviaria Italiana ed ANAS ed i Ministeri competenti, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono inseriti, in attuazione del Piano di 24.000 milioni di euro di cui al comma 1, i seguenti interventi:
a) un lotto dell'asse ferroviario ad alta velocità – alta capacità Salerno – Reggio Calabria in continuità di quello già in costruzione pari un importo di 2.014 milioni di euro nel tratto Battipaglia-Romagnano, per un valore di 3.200 milioni di euro;
b) la elettrificazione dell'intero asse ferroviario Taranto-Potenza-Reggio Calabria per un importo di 1.400 milioni di euro;
c) il completamento funzionale dell'intera strada statale 106 Jonica per un importo pari a 3.800 milioni di euro.
120.15. Cannizzaro.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: finanziati parzialmente aggiungere le seguenti: purché dotati di processi autorizzativi in corso e presenti in Piani industriali di Società a prevalente capitale pubblico e provvisti di contratti di programma sottoscritti con lo Stato.
Conseguentemente, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Nei Contratti di programma sottoscritti tra le Aziende Rete Ferroviaria Italiana ed ANAS ed i Ministeri competenti, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2, sono inseriti, in attuazione del Piano di 24.000 milioni di euro di cui al comma 1, i seguenti interventi:
a) un lotto dell'asse ferroviario ad alta velocità-alta capacità Salerno-Reggio Calabria in continuità di quello già in costruzione pari un importo di 2.014 milioni di euro nel tratto Battipaglia-Romagnano, per un valore di 3.200 milioni di euro;
b) la elettrificazione dell'intero asse ferroviario Taranto-Potenza-Reggio Calabria per un importo di 1.400 milioni di euro;
c) il completamento funzionale dell'intera Strada Statale 106 Ionica per un importo pari a 3.800 milioni di euro.
120.16. Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota pari al 3 per cento delle risorse di cui al comma 1, pari a 105 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028, 30 milioni di euro per il 2029, 75 milioni di euro per gli anni dal 2030 al 2036, per un totale cumulato di 720 milioni di euro dal 2027 al 2036, è destinata al rifinanziamento del fondo di cui al comma 464, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sono ripartite con le medesime percentuali ivi previste.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione dei criteri stabiliti dalla presente legge per l'applicazione della nuova governance europea agli enti territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. A valere sulle risorse di cui al comma 1, del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro l'anno dal 2027 al 2033. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui dal 2027 al 2033, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
4-ter. Al fine di sostenere l'adeguamento infrastrutturale delle Residenze Sanitarie Assistenziali per lo sviluppo di tutte le misure necessarie per garantire gli standard qualitativi dei servizi alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale anche all'interno delle residenze, è istituito, presso il Ministero per le disabilità, un fondo con la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui a decorre dal 2027 al 2036 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con decreto del Ministero per le disabilità di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse ai beneficiari in base ai progetti presentati e alle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.
4-quater. Per le finalità di cui al comma 10-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 al 2036. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro annui dal 2027 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 1.
4-quinquies. Al fine di sostenere il potenziamento infrastrutturale di enti, istituzioni, associazioni riconosciute e non, fondazioni, imprese sociali, organismi di volontariato, con o senza personalità giuridica, del terzo settore operanti senza scopo di lucro nel campo socioassistenziale, sociosanitario, sanitario, socioeducativo e degli interventi e dei servizi alla persona, Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito delle proprie linee guida strategiche e delle politiche di finanziamento e investimento responsabile, nel campo di intervento della politica delle infrastrutture sociali, individua una linea di strumenti finanziari a supporto degli investimenti infrastrutturali dei predetti soggetti e supporta le fasi della realizzazione degli interventi, dall'individuazione dei fabbisogni alla pianificazione, progettazione e realizzazione dell'opera.
4-sexies. Per far fronte ai maggiori costi per il prolungamento della metropolitana della città di Milano «M5 Cinisello-Monza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2027 al 2036 a valere sulle risorse della quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato V del comma 1, del presente articolo.
4-septies. Per la realizzazione di tratte funzionali del raccordo autostradale Tirreno-Brennero (TIBRE), anche quale parte funzionale all'autostrada Cremona-Mantova, è autorizzato il finanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
120.17. Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani, Dara.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni, nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta in favore della regione Calabria, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e in deroga a quanto disposto dal precedente comma 2, l'assegnazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e sino all'anno 2036.
120.18. Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 230 milioni di euro è destinata alla realizzazione del corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca strada statale 275 e ai lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del decreto ministeriale 5 novembre 2001, previsto nel contratto di programma ANAS S.p.a. 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
120.19. Stefanazzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 197.702.500 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 12 – dell'Abetone e del Brennero Sistema Tangenziale di Lucca – Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio.
120.20. Furfaro, Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Scotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 7 milioni di euro annui per l'anno 2027 è destinata agli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Cecina di cui all'articolo 3 comma 3 ed articolo 6 della Convenzione Urbanistica tra comune di Cecina e Circolo Nautico S.p.A. per l'attuazione del Piano regolatore portuale.
120.21. Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 80.245.270 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco-Romagnola: Adeguamento del Tratto fra la Località San Francesco in comune di Pelago e l'Abitato di Dicomano-Variante di Rufina Lotti 2A e 2B.
120.22. Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'E 78 – Fano-Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45): Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero – 1° Lotto.
120.23. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 150.353.658 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 – Tosco Romagnola: Riclassificazione della strada provinciale 34 quale strada statale 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina.
120.24. Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e completamento dell'E 78 – Fano-Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.
120.25. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'E 78 – Fano-Grosseto-Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45).
120.26. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 2 «CASSIA» – LOTTO Siena (viadotto Monsindoli sulla strada statale 223 di Paganico) – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.
120.27. Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (S.G.C, Fi-Pi-LI).
120.29. Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.
120.30. Gianassi, Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata al finanziamento della progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze.
120.31. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Scotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.
120.32. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 210 milioni di euro è destinata al rinnovo del binario della linea ferroviaria Martina Franca-Lecce (dal km 0+000 al km 102+588).
120.33. Stefanazzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 94 milioni, è destinata agli interventi di messa in sicurezza della strada statale 639 Lecco-Bergamo.
120.34. Roggiani.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 con le seguenti: 246,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Conseguentemente:
al medesimo comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e;
agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 246,6 milioni di euro per il 2025 e il 2026 e a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
120.35. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 pari a 12,5 miliardi di euro, suddivisi per ciascuno degli anni 2025-2029, è destinata all'attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture di trasporto rapido di massa, selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.
120.36. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 pari a 12,5 miliardi di euro, suddivisi per ciascuno degli anni 2025-2029, è destinata all'attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture di trasporto rapido di massa, selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.
120.37. Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotto dal comma 21 dell'articolo 104, relativamente alla quota affluita allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, per la parte destinata al settore di spesa per la rete idrica e per le opere di collettamento, fognatura e depurazione, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, per l'anno 2025 e 2026 in attesa della programmazione delle risorse per il Piano di sviluppo e coesione, sono stanziati euro 12.150.000 da destinare all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per l'esecuzione di progetti urgenti e immediatamente cantierabili.
120.38. Boscaini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per assicurare il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e viadotti della rete viaria in gestione dei comuni con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
120.39. Ilaria Fontana, Carmina, L'Abbate, Morfino, Santillo, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,».
b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385».
120.40. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
4-bis. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di realizzazione, progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio statale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
120.41. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire la celere attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, l'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:
«511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 900 milioni di euro per l'anno 2028.».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è aggiunto il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
al titolo della legge 17 luglio 1942, n. 907, le parole: e dei tabacchi sono sostituite dalle seguenti: , dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati.
120.42. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione dei siti inquinati di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, sono da destinarsi sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
120.43. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di aumentare la sicurezza dei trasporti in ambito ferroviario garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, il fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, la dotazione è incrementata di 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
120.44. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, per la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
120.45. Fede, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per la realizzazione di un programma di interventi di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza della rete della portualità turistica della Sardegna di competenza regionale, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
120.46. Fenu, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 pari a 12,5 miliardi di euro, suddivisi per ciascuno degli anni 2025-2029, è destinata all'attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture di trasporto rapido di massa, selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.
120.47. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della Nord-Sud nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.555 milioni di euro in ragione di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-ter. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «9.312 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «3757 milioni di euro» e le parole da: «885 milioni di euro per l'anno 2025» fino a: «1.700 milioni di euro per l'anno 2029» sono soppresse.
120.48. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 14.10, decreto-legge n. 133 del 2014, articolo 3, comma 12, Infrastrutture Carcerarie, cap-pg: 7471.
4-ter. Agli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.49. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.
3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.
4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.01. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di tralicci in zone montane)
1. Al fine di potenziare il fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027..
2. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articoli, valutati in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025,2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.02. Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. A fine di garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale all'interno dell'area territoriale del comune di Collodi in provincia di Pistoia sono stanziati 70 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione della variante stradale esterna al centro abitato del comune di Collodi.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.03. Furfaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento della strada provinciale S.P. Camporcioni in provincia di Pistoia sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.04. Furfaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Per interventi di realizzazione della variante alla strada provinciale Montalese nel tratto stradale compreso tra i comuni di Montale e Pistoia, a fine di garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale sono destinati 35 milioni di euro per l'anno 2025 alla provincia di Pistoia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.05. Furfaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Per interventi di adeguamento e di messa in sicurezza del traffico veicolare della strada statale 12 tra la provincia di Lucca, il tratto all'interno della provincia di Pistoia tra i comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano fino alla provincia di Modena sono stanziati a favore dell'ANAS 40 milioni di euro per l'anno 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.06. Furfaro.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di tralicci in zone montane)
1. Al fine di potenziare il Fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -18.500.000
2026: -18.500.000
2027: -18.500.000
120.07. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per le infrastrutture del Mezzogiorno)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo volto a finanziare il fabbisogno degli interventi previsti dal contratto di programma ANAS S.p.A. 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale complessiva di 8.705 milioni di euro, di cui 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il comma 272 è soppresso.
120.08. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)
1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione delle attività della Pubblica Amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ovunque ricorrano le parole: «31 dicembre 2024» sostituirle con: «31 dicembre 2026».
120.09. Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale).
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del fondo;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.010. Evi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)
1. In attuazione della direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrata in vigore a gennaio 2021, l'Italia si impegna a perseguire l'obiettivo di una riduzione delle perdite idriche entro il valore massimo del 23 per cento entro il 2030. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con decreto di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica e minimizzare gli sprechi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dall'anno 2026, è istituito un fondo con una dotazione annua di 20 milioni di euro, con lo scopo di supportare investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione e distribuzione dell'acqua potabile.
3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore attuale delle perdite idriche per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indicazioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il sistema di monitoraggio delle perdite idriche, gestito da ARERA, è finalizzato a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l'uso di simulazioni avanzate e tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d'Ambito. I dati forniti da ARERA sono resi pubblici.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è incaricato di definire linee guida nazionali per la riduzione delle perdite idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e standard tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l'indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.
6. Su richiesta del Parlamento, ARERA redigerà una relazione specifica sulla situazione delle perdite idriche in Italia, comprensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
120.011. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili).
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili», con una dotazione di 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti finalizzate alla progressiva eliminazione dei combustibili fossili dall'impiego in tutti i settori e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra.
2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, è data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori che beneficiano di sussidi ambientalmente dannosi di cui al catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il vincolo di accelerare la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori.
3. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del «Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili» investimenti in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale, nel nucleare a qualsiasi titolo, nella cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo del comma 1, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.
4. Al fine il raggiungimento degli obbiettivi europei di abbattimento dell'inquinamento atmosferico previsti nel piano d'azione «Zero Pollution» attraverso il passaggio all'utilizzo di un trasporto pubblico sostenibile, a zero emissioni di carbonio, 1 miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale elettrico. Sono tassativamente esclusi i veicoli con motore a combustione interna e quelli ibridi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto delle risorse destinate a sovvenzionare piani finalizzati alla mobilità sostenibile, elaborati dai comuni, attraverso la predisposizione di soluzioni per il trasporto pubblico locale completamente elettriche. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 miliardi di euro si provvede per la quota di 7 miliardi di euro tramite la riduzione del 50 per cento dall'anno 2025 dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 e per la quota di 3 miliardi di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di carbonio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.
6. Il Ministro dell'economia è autorizzato propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
120.012. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
1. Al fine di realizzare gli investimenti in opere pubbliche, per interventi di viabilità e per lo sviluppo di sistemi di trasporto su gomma e su ferro, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale e per le infrastrutture sociali, è autorizzata la spesa di 93 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2028:
a) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2027 ad ANAS S.p.a. a titolo di contributo per la realizzazione del progetto esecutivo della Variante all'abitato di Ponte Nossa-strada statale n. 671 della Val Seriana, al fine di regolare il traffico e lo scorrimento dei mezzi;
b) nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2027 a titolo di contributo statale per la realizzazione del nuovo campus scolastico papa Giovanni XXIII nella città di San Salvatore Alemanno, in provincia di Bergamo;
c) nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2027 a 2030, ad ANAS S.p.a. per la realizzazione del secondo lotto della Variante di Cisano, compreso fra la rotatoria della nuova variante alla strada statale 639 e la strada statale 639 verso Pontida, già inserita nell'aggiornamento del Contratto programma MIT-ANAS S.p.a. 2021-2025;
d) nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 Per la realizzazione di tratte funzionali del raccordo autostradale Tirreno-Brennero (TIBRE), anche quale parte funzionale all'autostrada Cremona-Mantova;
e) nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 per la realizzazione del prolungamento della metropolitana della città di Milano «M5 Cinisello-Monza»;
f) nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2027, per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1 comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 93 milioni per l'anno 2027 e 75 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 120 comma 1 della presente legge.
120.013. Frassini, Barabotti, Cattoi, Matone, Ottaviani, Dara.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera b))
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Finanziamenti per l'edilizia scolastica).
1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. L'incremento di cui al comma 1 è attribuito al Ministero dell'istruzione per i soli fini indicati all'articolo 1, comma 143, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.014. Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo nazionale per la continuità territoriale).
1. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 4.
4. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
120.015. Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi).
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, di seguito denominato «Fondo nazionale di garanzia», con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di favorire l'accesso alla locazione dell'abitazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 3.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi more uxorio o da persone legate da unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;
d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia. In caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla società Cassa depositi e prestiti S.p.a. mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e per la loro gestione affidata alla società Cassa depositi e prestiti S.p.a., stabilendo, altresì, che il citato fondo nazionale di garanzia si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «12 per cento».
120.016. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)
1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20.000.000.
120.017. Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna)
1. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
120.018. Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il sostegno del settore dei call center)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per il sostegno del settore dei call center» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per l'anno 2025 finalizzato a misure di salvaguardia della stabilità occupazionale del personale impiegato nel settore e ad assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri generali per il funzionamento e l'accesso al fondo nonché la ripartizione e l'assegnazione delle risorse finanziarie avendo riguardo prioritariamente alla stabilità occupazionale del personale a vario titolo impiegato nel settore.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.
120.019. Ghirra, Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per implementare e rendere efficienti gli strumenti di sorveglianza elettronici per le vittime di violenza domestica)
1. Al fine di implementare e rendere efficienti gli strumenti di sorveglianza elettronici è istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di euro di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
120.020. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il finanziamento delle relazioni affettive intime per i detenuti e gli internati)
1. Al fine di garantire relazioni affettive intime ai detenuti e agli internati, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, è consentita una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui, senza il controllo a vista o da remoto del personale di custodia, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo con la dotazione di euro di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2026 e 2027.
2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata e intima del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
120.021. Zaratti, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il recupero della fauna selvatica)
1. Al fine di contribuire alla cura e al recupero della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, destinato all'attività dei CRAS, Centri recupero degli animali selvatici, è rifinanziato nella misura di euro 2 milioni e 500 mila per ciascun anno del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, al comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.500.000;
2026: -2.500.000;
2027: -2.500.000.
120.023. Bonelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)
1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ue in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le parole: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
120.024. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo rifugi animali)
1. Al fine di sostenere la Rete dei Santuari di Animali Liberi, ovvero rifugi per animali cosiddetti da reddito, ma senza finalità produttive, ai sensi nel decreto legislativo 134 del 5 agosto 2022, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali e delle strutture che li ospitano, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 5 milioni per l'anno 2025 e di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
120.025. Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la depavimentazione e permeabilità dei suoli)
1. Al fine di contrastare i fenomeni alluvionali e aumentare la permeabilità dei suoli delle aree urbanizzate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un fondo con la dotazione di euro 25 milioni per l'anno 2025 e di 25 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027 per progetti di depavimentazione di strade a forte vocazione pedonale, circondate da giardini e aree verdi, caratterizzate dalla presenza di scuole, ospedali, strutture museali e ricreative.
2. Possono accedere ai fondi di cui al comma 1, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila residenti, secondo le ultime rilevazioni ISTAT.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -25.000.000;
2027: -25.000.000.
120.026. Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo continuità territoriale aerea)
1. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione aggiuntiva pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
120.027. Cantone, Fenu, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Al fine di migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti in arrivo e in partenza da porti situati in Italia e che collegano i porti situati in Italia con quelli situati negli Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025.
120.028. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni annui per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025,150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
120.029. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Misure per il finanziamento del trasporto e della logistica urbana)
1. Al fine di decongestionare i centri urbani e sostenere la catena logistica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro annui per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025, di 190 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
120.030. Fede, Cantone, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Al fine di sostenere interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo ha una dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:
sopprimere l'articolo 123;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
120.031. Cantone, Morfino, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all'efficientamento energetico, alla produzione di energia e al miglioramento strutturale e commerciale dei porti dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio)
1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza strutturale dei bacini portuali, nonché di garantire il sostegno economico finanziario per opere di efficientamento energetico e la produzione di energia elettrica da moto ondoso in via sperimentale, di ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2025, sono definite, previa intesa con la regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno di utilizzazione delle risorse stesse, provvedono al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e alla certificazione della definitiva realizzazione dei progetti mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2025, di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
120.032. Tucci, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Attraversamenti faunistici)
1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2025 e per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 108 milioni di euro per l'anno 2025, di 188 milioni di euro per l'anno 2026, 188 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
120.033. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la realizzazione di passaggi faunistici)
1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 20 milioni di euro per il triennio 2025- 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 120, comma 1, della presente legge.
120.034. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di certificati blu)
1. Al fine di ottemperare alle raccomandazioni della Commissione europea e in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Quadro Acque, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 31 dicembre 2025, emana, con proprio decreto, linee guida nazionali per stabilire criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo. Questi criteri tengono conto dei consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o delle stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l'uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.
2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato «Certificati Blu» per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua negli ambiti produttivi e agricoli. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che portino a una riduzione dell'uso dell'acqua, tramite l'emissione di certificati in funzione della quantità di acqua risparmiata. Il risparmio idrico conseguito sarà calcolato in base ai parametri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei Certificati Blu sarà effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Le risorse necessarie per il finanziamento dei certificati assegnati a titolo premiale saranno coperte da un apposito fondo annuale di 20 milioni di euro, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per finanziare incentivi destinati agli agricoltori che implementano pratiche di risparmio idrico. Tali incentivi saranno assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.
5. Le modalità di accesso agli incentivi e i criteri di valutazione delle riduzioni di consumo sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, e comprendono misure quali l'adozione di tecnologie di irrigazione efficienti, l'uso di sistemi di monitoraggio avanzati e pratiche agricole innovative che ottimizzino l'uso dell'acqua.
6. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'efficacia degli incentivi per il risparmio idrico, riportando i dati sul consumo idrico in agricoltura e l'impatto delle misure adottate per favorire la sostenibilità della risorsa idrica.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
120.035. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 1 e 2)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Istituzione del Fondo «Blue Deal Italiano»)
1. Al fine di sostenere finanziariamente gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato «Blue Deal Italiano», con una dotazione annuale, a decorrere dal 2025, di 10 milioni da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.
2. Le risorse del «Blue Deal Italiano» sono destinate, in particolare, a finanziare:
a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;
b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;
c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del «Blue Deal Italiano» e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell'efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
120.036. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Istituzione di un Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane)
1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane.
2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, destinata a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Tale somma è destinata a un incremento delle risorse già esistenti nel Fondo Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Idriche, o, in mancanza, al rifinanziamento di fondi esistenti dedicati alla gestione delle risorse idriche.
3. Le risorse del fondo sono destinate, in particolare, a:
a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;
b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;
c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del fondo e sull'efficacia degli interventi realizzati, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
120.037. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con la finalità di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.
3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le modifiche alla normativa in materia di valori limite allo scarico delle sostanze di cui al comma 2 in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di dette sostanze, sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi.
4. Il Ministro dell'ambiente, nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS» e dell'emanazione del divieto di produzione di PFAS, del loro impiego industriale, nonché la loro commercializzazione in tutto il territorio nazionale, promuove le seguenti azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e sanitario delle sostanze poli e perfluoroalchiliche:
a) avvio della completa ed efficace bonifica delle zone contaminate individuate sulla base delle indicazioni della cabina di regia di cui al comma 2;
b) programmazione di una campagna di monitoraggio e di studi e ricerche sul campo per incrementare la conoscenza dello stato della contaminazione;
c) individuazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per perseguire l'obiettivo dello zero virtuale per le acque destinate all'uso potabile, per le acque destinate all'irrigazione e per le acque di falda cui attingono pozzi privati;
d) adozione del divieto di qualsiasi utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e delle acque di trattamento o meteoriche derivanti da impianti che utilizzano PFAS;
e) avvio di un capillare monitoraggio degli alimenti e di uno screening sanitario della popolazione, al fine di individuare l'eventuale presenza di PFAS.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
120.038. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)
1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obbiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, di seguito denominato «Piano», approvato con il decreto n. 434 del 21 dicembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell'economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico con dotazione pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2025 e di 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico, istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano.
3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del fondo medesimo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 miliardi di euro a decorrere dal 2025 si provvede:
a) quanto a 10 miliardi di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 mediante abrogazione dei commi 272, 273, 274, 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e mediante la corrispondente riduzione delle risorse nella misura di 2 miliardi di euro destinati alla missione 1.5 «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali» e di 7 miliardi di euro destinati alla missione 1.10 «Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare» nello stato di previsione del Ministero della difesa.
b) quanto a 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 1-bis.
5. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 119, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa destinata allo stato di previsione del Ministero della difesa è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2028 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 miliardi di euro.
120.039. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)
1. Al fine di a perseguire l'obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici definito dall'Accordo di Parigi del 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico con una dotazione pari a 500 milioni per l'anno 2025 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il fondo è finalizzato a dare attuazione alle misure, alle azioni e agli obbiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicembre 2023, a rafforzare la resilienza dei sistemi socioeconomici e naturali e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
2. Una quota del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 500 milioni per l'anno 2025 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 si provvede con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è soppresso.
h) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “9 per cento”.».
120.040. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato Fondo per la realizzazione di ecodotti, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni per l'anno 2025, di 196 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
120.041. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato Fondo per la realizzazione di ecodotti, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 120, comma 1, della presente legge.
120.042. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Disposizioni per l'attuazione degli obblighi in materia di raccolta e riciclo di imballaggi)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclo previsti dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, recepita in Italia dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020», i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti, in forma autonoma o attraverso i sistemi consortili responsabili della gestione degli imballaggi, all'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie in plastica per bevande monouso ed i contenitori di metallo per bevande monouso con un volume di riempimento di 0,1 litri o più e un massimo di 3 litri entro il 1° gennaio 2027.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli operatori economici interessati, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, detta specifiche disposizioni sulle modalità di funzionamento del sistema di deposito cauzionale, in particolare per quanto riguarda la tipologia di prodotti coperti da deposito, l'organizzazione del sistema, inclusi i flussi materiali e finanziari, il gestore del sistema e i suoi compiti, il valore minimo del deposito sufficiente a raggiungere i tassi di raccolta richiesti, l'etichettatura dei contenitori coperti da deposito, le procedure di registrazione delle parti interessate e dei prodotti, la destinazione dei depositi non riscossi da parte del consumatore e l'obbligo dei distributori finali al ritiro degli imballaggi usati.
3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiorna periodicamente le disposizioni di cui al comma 2, in base ai requisiti minimi definiti dalla normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4. L'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie in plastica per bevande monouso ed i contenitori di metallo per bevande monouso, di cui al comma 1 del presente articolo, non comporta oneri a carico della finanza pubblica e la copertura dei costi è garantita dal contributo di produttori e utilizzatori, nell'ambito della responsabilità estesa dei produttori.
5. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo triennale pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'avvio del sistema di deposito cauzionale di cui al presente articolo.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119 milioni per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
120.043. Sergio Costa, L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali)
1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con uno stanziamento annuo di 800 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Al fine di proseguire nella sperimentazione delle modalità di espressione del voto in via digitale, già avviata nel corso dell'anno 2023, la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, commi 627 e 628 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 500 mila euro per l'anno 2025.
3. Entro il 30 giugno 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e transizione digitale, si provvede alla definizione delle modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 2 e della relativa sperimentazione che dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2026, senza valore legale e in concomitanza con una o più consultazioni elettorali o referendarie.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.300.000;
2026: -800.000;
2027: -800.000.
120.044. Urzì.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo progettazioni opere)
1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo delle stazioni appaltanti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità e i criteri di riparto del fondo, al fine di assicurare alle stazioni appaltanti specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
120.045. Del Barba, Gadda.
ART. 121.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle regioni a cui è assegnata una quota superiore a quella di cui al comma 2-ter, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono riconosciute a condizione che, nel corso dell'esercizio precedente, il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sull'intero territorio regionale abbia conseguito, il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Qualora il rapporto di cui al primo periodo non sia conseguito, alle regioni interessate si applica una decurtazione del dieci per cento delle risorse assegnate. Le risorse derivanti dalle decurtazioni di cui al secondo periodo sono ripartite tra tutte le altre regioni.».
121.1. Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 17 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 17.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +200.000;
CS: +200.000.
2026:
CP: +200.000;
CS: +200.000.
2027:
CP: +200.000;
CS: +200.000.
121.2. Calderone.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 – Comunicazioni, Programma 5.2 – Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000;
2026:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000;
2027:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
*121.4. De Corato.
*121.5. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
*121.6. Stefani, Maccanti, Sasso, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*121.7. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
*121.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 – Comunicazioni, Programma 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2026:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2027:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
121.9. Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 - Politiche per il lavoro, Programma 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +200.000;
CS: +200.000.
2026:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2027:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
121.35. Pella, Cannizzaro.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2026:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2027:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
121.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.3 – Giustizia minorile e di comunità, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2026:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2027:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
121.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui con le seguenti: 119.502.685 euro per l'anno 2025, di 199.483.764 euro per l'anno 2026, di 199.473.764 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.2 – Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +497.315;
CS: +497.315.
2026:
CP: +516.236;
CS: +516.236.
2027:
CP: +526.236;
CS: +526.236.
121.12. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 109.904.553 di euro per l'anno 2025, di 191.512.927 euro per l'anno 2026, di 191.702.021 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +10.095.447;
CS: +10.095.447.
2026:
CP: +8.487.073;
CS: +8.487.073.
2027:
CP: +8.297.979:
CS: +8.297.979.
121.13. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui con le seguenti: 111.652.381 euro per l'anno 2025, di 192.566.039 euro per l'anno 2026, di 192.772.189 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +8.347.619;
CS: +8.347.619.
2026:
CP: +7.433.961;
CS: +7.433.961.
2027:
CP: +7.227.811;
CS: +7.227.811.
121.14. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115.581.884 euro per l'anno 2025, di 195.581.795 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.9 – Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +4.418.116;
CS: +4.418.116.
2026:
CP: +4.418.205;
CS: +4.418.205.
2027:
CP: +4.418.205;
CS: +4.418.205.
121.15. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 118.5 milioni di euro.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
121.16. Fabrizio Rossi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.4 – Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2026:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2027:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
121.17. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Programma 2.3 – Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
2026:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
2027:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
121.18. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 104.177.224 euro per l'anno 2025, di 181.126.326 euro per l'anno 2026, di 176.416.326 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +15.822.776;
CS: +15.822.776.
2026:
CP: +18.873.674;
CS: +18.873.674.
2027:
CP: +23.583.674;
CS: +23.583.674.
121.19. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 119 milioni di euro per l'anno 2025, di 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
*121.20. Cannizzaro, Pella.
*121.21. Arruzzolo, Cannizzaro.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119,5 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 199,5 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologia di base applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2026:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2027:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
121.22. Tirelli, Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118.589.846 euro per l'anno 2025, di 198.939.767 euro per l'anno 2026, di 198.942.005 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.410.154;
CS: +1.410.154.
2026:
CP: +1.060.233;
CS: +1.060.233.
2027:
CP: +1.057.995;
CS: +1.057.995.
121.23. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 106.706.405 euro per l'anno 2025, di 181.206.405 euro per l'anno 2026, di 181.656.405 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.2 – Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +13.293.595;
CS: +13.293.595;
2026:
CP: +18.793.595;
CS: +18.793.595;
2027:
CP: +18.343.595;
CS: +18.343.595.
121.24. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 45.496.949 euro per l'anno 2025, di 136.496.949 euro per l'anno 2026, di 162.996.949 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +74.503.051;
CS: +74.503.051.
2026:
CP: +63.503.051;
CS: +63.503.051.
2027:
CP: +37.003.051;
CS: +37.003.051.
121.25. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117.595.041 euro per l'anno 2025, di 198.395.541 euro per l'anno 2026, di 198.996.880 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.404.959;
CS: +2.404.959.
2026:
CP: +1.604.459;
CS: +1.604.459.
2027:
CP: +1.003.120;
CS: +1.003.120.
121.26. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
121.27. Iaia.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 112.750.760 euro per l'anno 2025, di 197.751.618 euro per l'anno 2026, di 197.751.760 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.4 – Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +7.249.240;
CS: +7.249.240.
2026:
CP: +2.248.382;
CS: +2.248.382.
2027:
CP: +2.248.240;
CS: +2.248.240.
121.28. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115.196.785 euro per l'anno 2025, di 195.151.185 euro per l'anno 2026, di 195.362.435 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.5 – Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +4.803.215;
CS: +4.803.215.
2026:
CP: +4.848.815;
CS: +4.848.815.
2027:
CP: +4.637.565;
CS: +4.637.565.
121.29. Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 108.707.274 euro per l'anno 2025, di 188.932.634 euro per l'anno 2026, di 188.932.597 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.6 – Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +11.292.726;
CS: +11.292.726.
2026:
CP: +11.067.366;
CS: +11.067.366.
2027:
CP: +11.067.403;
CS: +11.067.403.
121.30. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
2026:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
2027:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
121.31. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.5 – Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2026:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2027:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
121.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 28, 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +28.500.000;
CS: +28.500.000.
121.33. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi, Sarracino, De Luca.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 9, 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +9.500.000;
CS: +9.500.000.
121.34. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi, Sarracino, De Luca.
ART. 122.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Rideterminazione del fondo di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149)
1. La dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementata di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
122.01. Rosato.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni)
1. Al fine di sostenere la completa attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede fino al fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-bis della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.».
122.02. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
ART. 123.
Premettere il seguente:
Art. 0123.
(Fondo per il contrasto del Reclutamento illegale della manodopera straniera)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti dei centri di accoglienza straordinari di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera, con una dotazione di 2 milioni annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Al fondo di cui al comma 1 accedono gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati all'esercizio dell'attività di Agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme on-line dedicate al matching tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia.
3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.1. Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimerlo.
123.2. Magi, Della Vedova.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 123.
(Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai comuni aderenti al Sistema SAI)
1. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2023 dai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2025.
123.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 123.
1. Al fine di sostenere con priorità lo sviluppo di programmi afferenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025, sono riassegnate al Fondo nazionale per le politiche e per i servizi d'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
123.4. Magi, Della Vedova.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 123.
(Risorse per i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri)
1. Al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025. L'incremento di cui al precedente periodo è specificatamente finalizzato ed impiegato, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei migranti.
123.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Conseguentemente, agli oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
per l'anno 2025: al comma 1 del medesimo articolo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro;
per gli anni 2026 e 2027: all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. con le seguenti: di 180 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
123.6. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026 e 2027, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle, relative alla realizzazione dei predetti centri per l'anno 2024 e non ancora utilizzate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Ministero dell'interno, ai fini dell'incremento delle risorse economico-finanziare destinate al comparto della sicurezza e del soccorso, per le dotazioni individuali nonché per l'adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario.
123.7. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alfonso Colucci.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, al comma 1 del medesimo articolo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro.
123.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2025, al comma 1 del medesimo articolo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 104 milioni di euro.
123.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)
Al comma 1, sostituire le parole: per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza con le seguenti: per l'implementazione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, delle persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, per le donne vittime di violenza.
123.10. Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza con le seguenti: per i percorsi di inclusione sociale dei migranti, la tutela dei minori stranieri non accompagnati e delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale, l'erogazione dei servizi nei centri di accoglienza.
123.11. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: di trattenimento e e, dopo le parole: di accoglienza, inserire le seguenti: nell'ambito del sistema SAI;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle, assegnate, per gli anni precedenti, alla realizzazione dei predetti centri e non ancora utilizzate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo.
123.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, sopprimere le parole: di trattenimento e.
*123.13. Grimaldi, Zaratti.
*123.14. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000.
2026: –;
2027: –.
123.15. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2025, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata. Il Governo adotta le conseguenti misure ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo allegato alla legge di cui al comma 1. Le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1-bis sono riversate al bilancio dello Stato per essere destinate al rinnovo contrattuale del comparto sicurezza.
123.16. Alfonso Colucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena sono stanziati, che costituisce tetto di spesa, 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati alle librerie, palestre e centri sportivi e per l'istituzione di corsi di formazione professionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministro per lo sport e giovani, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo, nonché le risorse destinate alle attività sportive e alle librerie.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con: 100 milioni e: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
123.17. Soumahoro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di affrontare lo stato emergenziale venutosi a determinare presso la casa circondariale di Mantova, è disposto un finanziamento straordinario per l'anno 2025 di 300.000 euro al fine di assicurare la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e la corretta fornitura di acqua calda all'interno delle stanze detentive. Le risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la manutenzione ordinaria degli immobili dell'amministrazione penitenziaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.18. Bonetti, Forattini, Benzoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo per la valorizzazione e il monitoraggio della qualità della frazione organica del rifiuto raccolto sul territorio italiano, per l'incremento della sua quantità e per campagne di comunicazione sul valore del corretto conferimento e sulla trasformazione del rifiuto organico in compost per la terra e in biometano, nonché sull'impiego del compost di qualità con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il fondo di cui al primo periodo è destinato ad associazioni di comuni, nonché alle organizzazioni e agli enti più rappresentativi sul territorio nazionale delle imprese operanti nella gestione della frazione organica del rifiuto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.19. De Palma, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Istituzione Fondo a sostegno della formazione professionale e civico-linguistica degli stranieri)
1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica ex articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. L'accesso al fondo sarà disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
123.01. Castiglione, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Istituzione Fondo a sostegno della formazione professionale e civico-linguistica degli stranieri)
1. Alle associazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri regolarmente iscritte alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, presenti in almeno dieci regioni del territorio italiano, che svolgono attività di accompagnamento dei lavoratori stranieri in ingresso fino all'assunzione e che seguono il loro percorso amministrativo, è riconosciuto un contributo annuale per le spese di funzionamento pari a 2 milioni di euro.
2. L'accesso al contributo sarà disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
123.02. Castiglione, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Istituzione Fondo a sostegno degli Enti del terzo settore e degli Enti che operano in favore degli immigrati)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti dei Centri di accoglienza (CAS/SAI), si istituisce un fondo di 2 milioni di euro a beneficio degli enti del Terzo settore, regolarmente iscritti alla I Sezione del Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all'esercizio dell'attività di APL (Agenzia per il lavoro), titolari di piattaforme on-line dedicate al matching tra domanda e offerta di lavoro straniero, regolarmente accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. (già ANPAL Servizi).
2. L'accesso al contributo sarà disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
123.03. Castiglione, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis
(Contributo a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri)
1. A beneficio degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, presenti in almeno 10 regioni del territorio italiano, che svolgono attività di accompagnamento dei lavoratori stranieri in ingresso fino all'assunzione e che seguono il loro percorso amministrativo, è riconosciuto un contributo annuale per le spese di funzionamento pari a 2 milioni di euro.
2. L'accesso al contributo di cui al comma 1 è disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati 10 milioni annui per il 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.04. Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)
1. All'articolo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 278, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024, di 19,5 milioni per l'anno 2025 e di 12 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;
b) dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
«278-bis. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l'anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni per l'anno 2025 e 12 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.05. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Riconversione della Portaerei «Garibaldi» in Polo Museale con sede a Taranto)
1. Per garantire le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dell'incrociatore Portaeromobili «Giuseppe Garibaldi», in seguito al definitivo disarmo dello stesso, alla regione Puglia è riconosciuta la facoltà di acquisizione a titolo non oneroso del bene da esercitare entro novanta giorni.
2. Qualora la regione Puglia eserciti la facoltà di cui al comma 1 entro i termini previsti, il Ministero della difesa adotta entro novanta giorni i provvedimenti necessari alla cessione del bene.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la regione Puglia, sulla base del criterio di sostenibilità gestionale dell'intervento di recupero e riuso del bene, provvede alla progettazione di un piano di riconversione in polo museale e culturale, dotato di funzioni ricettive, centro di formazione, convegni e studi inerenti alla cultura del mare e della navigazione, nonché alla storia del Mediterraneo e della Marina Militare Italiana, con sede a Taranto.
4. Per la riconversione dell'incrociatore Portaeromobili «Giuseppe Garibaldi» è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, da trasferire alla regione Puglia in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.06. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti)
1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno 2025, a euro 1,5 milioni per l'anno 2026 e a euro 220 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quantitativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di accesso all'incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.
3. Agli oneri per gli anni 2025 e 2026, pari a euro 1 milione di euro per l'anno 2025, a euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge. Agli oneri per gli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi derivanti dallo scambio delle quote ETS, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147.
123.08. Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti)
1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno 2025, a euro 1,5 milioni per l'anno 2026 e a euro 220 milioni per l'anno 2027. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quantitativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di accesso all'incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2025, 1,5 milioni di euro per il 2026 e 220 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.09. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo esdebitazione incapienti)
1. Presso il Ministero della giustizia, è istituito un fondo nazionale con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2025 per l'esdebitazione degli incapienti, finalizzato a garantire la copertura delle spese procedurali, comprese le competenze professionali dell'Organismo di composizione della crisi e dei costi processuali.
2. Il debitore persona fisica incapiente, che dimostra di non possedere le risorse sufficienti per sostenere le spese della procedura, può presentare al tribunale competente istanza per l'accesso al Fondo. L'ammissione è consentita previa verifica dell'Organismo di composizione della crisi e successiva autorizzazione del giudice.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanati i criteri e le modalità attuative per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, garantendo trasparenza e controllo sull'utilizzo delle risorse.
Conseguentemente all'articolo 121, al comma 2, le parole: 120 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 119,5 milioni di euro.
123.010. Giorgianni, Trancassini, Cerreto.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento in favore del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto per il triennio 2025-2027 la dotazione di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 12 milioni di euro.
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 151 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: Per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione imprenditoriale e ammodernamento del parco veicolare, i beneficiari dei relativi contributi possono usufruirne anche sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2025: -12.000.000;
2026: -12.000.000;
2027: -12.000.000.
123.011. Gaetana Russo.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente
Art. 123-bis.
(Fondo disabilità e non autosufficienza)
1. Il «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza» di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.012. Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis
(Finanziamento programmazione triennale edilizia scolastica)
1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo speciale con una dotazione pari a complessivamente 100 milioni per il triennio 2025-2027 per un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane, (destinando almeno l'80 per cento dell'importo stanziato alle scuole primarie e secondarie di primo grado).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -30.000.000;
2026: -30.000.000;
2027: -40.000.000.
123.013. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Incremento fondo Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Il Fondo di cui al comma 210 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 80 milioni di euro, a favore dei comuni, destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000
2026: –;
2027: –.
123.014. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Finanziamento pubblicazione rapporti annuali)
1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali Italia e gli «Obiettivi di Sviluppo Sostenibile» e «I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile», per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -300.000;
2026: -300.000;
2027: -300.000.
123.015. Bonetti.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali sull'«Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile» e «I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile», per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro annui per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -300.000;
2026: -300.000;
2027: -300.000.
123.031. Rotelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)
1. È incrementato il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000.
2026: –;
2027: –.
123.016. Lampis.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il pluralismo e l'informazione)
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per essere destinate alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della integrale copertura degli oneri derivanti da disposizioni legislative.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
123.017. Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo)
1. A decorrere dall'anno 2025 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» finalizzato alla progettazione e realizzazione entro l'anno 2035 di 60 nuovi km di metropolitane, 140 km di tramvie, all'acquisto di 4500 autobus elettrici, al potenziamento dei treni regionali, ed all'emissione di un biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale, con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032 ed al quale confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
123.018. Bonelli, Ghirra, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Piccolotti, Borrelli, Dori, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità», promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), Programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali) apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -535.000.000;
CS: -535.000.000.
2026:
CP: -800.000.000;
CS: -800.000.000.
2027:
CP: -1.280.000.000;
CS: -1.280.000.000.
123.019. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità», promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), Programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali) apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.035.000.000;
CS: -1.035.000.000.
2026:
CP: -1.300.000.000;
CS: -1.300.000.000.
2027:
CP: -1.780.000.000;
CS: -1.780.000.000.
123.020. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il ripristino della natura)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo per il ripristino della natura» con una dotazione iniziale di 1 miliardo a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036.
2. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
123.021. Bonelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro»;
b) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».
2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica denominato «Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico», e sono finalizzate a finanziare l'attuazione di misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico (PNACC) approvato con decreto ministeriale 21 dicembre 2023, n. 434.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che disciplina l'impiego delle risorse del fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del fondo medesimo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
4. Una quota del fondo di cui al comma 2, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.022. Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.023. Bonelli, Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di animali d'affezione)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero di economia e finanza un fondo denominato «Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di animali d'affezione legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per gli animali d'affezione legalmente detenuti a scopo di compagnia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.024. Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento misure anti-tratta)
1. Il Fondo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.025. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)
1. In ragione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
123.026. Bruno, Scerra, Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)
1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2025, di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
123.027. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scerra.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)
1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
123.028. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scutellà.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il rimborso delle spese referendarie)
1. Al fine di attribuire ai comitati promotori di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i referendum» in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
2. I rimborsi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono attribuiti ai comitati promotori con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria.
123.029. Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori)
1. Al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali dagli oratori promossi dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli istituti religiosi della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003 n. 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori» per la realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, con una dotazione di 7,5 milioni di euro annui.
2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia:
a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono le funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 1;
b) ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento a carattere innovativo;
c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, in grado di integrare istruzione, formazione e sport anche con riferimento alle attività curriculari di educazione civica.
3. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione di contributi per progetti di cui al comma 1 prevedendo il finanziamento di almeno un progetto per regione, laddove disponibile, fermo restando la possibilità di riassegnazione delle somme ad altri progetti, con modalità da definire nello stesso decreto.
4. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 2, nell'esercizio delle loro prerogative, le regioni propongono misure di integrazione e complementarietà, anche a valere sulle risorse delle programmazioni comunitarie.
5. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 112,5 milioni e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 192,5 milioni di euro.
123.030. Carfagna, Pisano, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
ART. 124.
Al comma 1, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui all' con le seguenti: il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'.
124.1. Pizzimenti, Cattoi, Panizzut, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: al titolo II della sezione I della con le seguenti: alla;
b) sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui all' con le seguenti: il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'.
*124.2. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
*124.3. Panizzut, Pizzimenti, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
*124.4. De Bertoldi.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
124.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
*124.02. De Bertoldi.
*124.03. Cattoi, Panizzut, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Indicatori di benessere equo e sostenibile)
1. All'articolo 10 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Un'apposita sezione dell'allegato è dedicata alla valutazione d'impatto delle predette misure sulla progressione annuale degli indicatori di benessere equo e sostenibile rispetto agli scenari di evoluzione previsti nel periodo di riferimento. In caso di scostamento, nell'allegato sono altresì indicate le misure correttive da adottare per il raggiungimento degli obiettivi e per garantire l'effettiva progressione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel periodo di riferimento»;
b) al comma 10-ter dopo le parole: «entro il 15 febbraio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «e da sottoporre alla deliberazione delle rispettive Assemblee parlamentari entro il 15 marzo di ciascun anno».
124.04. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)
ART. 126.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a tutti i soggetti che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
126.1. Benzoni.
ART. 127.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2025 sono destinate alle Camere di commercio italiane all'estero 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 2 Regolazione dei mercati, programma 2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
127.1. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)
ART. 132.
Al comma 5, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, aggiungere le seguenti: nella misura prevista nel medesimo articolo.
*132.1. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*132.2. Grimaldi, Zaratti.
ART. 143.
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 6 è abrogato.
143.1. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)
TAB. A.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2025: +50.000.000;
2026: +50.000.000;
2027: +50.000.000.
Tab.A.1. Cesa.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 14 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 14.2 – Garanzia dei diritti dei cittadini, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2026:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2027:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
Tab.A.2. Boschi, Del Barba, Gadda.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 2 – Politiche previdenziali, Programma 2.1 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.A.3. De Palma, Pella, Cannizzaro.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.500.000;
2026: -2.500.000;
2027: -2.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2026:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2027:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
*Tab.A.4. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.
*Tab.A.5. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.500.000;
2026: -1.500.000;
2027: -1.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2026:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2027:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
Tab.A.6. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +25.000.000;
CS: +25.000.000.
2026:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000;
2027:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
Tab.A.7. Boschi, Del Barba, Gadda.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.500.000;
2026: -1.500.000;
2027: -1.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2026:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2027:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
Tab.A.8. Mascaretti.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -3.000.000;
2026: -3.000.000;
2027: -3.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2026:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2027:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
Tab.A.9. Faraone, Del Barba, Gadda.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -500.000;
2026: -500.000;
2027: -500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2026:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2027:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
Tab.A.10. Testa.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -100.000;
2026: -100.000;
2027: -100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 2 – Turismo, Programma 2.5 – Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2026:
CP: +100.000;
CS: +100.000;
2027:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Tab.A.11. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2025: -190.728;
2026: -371.228;
2027: -371.228.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +190.728;
CS: +190.728.
2026:
CP: +371.228;
CS: +371.228.
2027:
CP: +371.228;
CS: +371.228.
*Tab.A.12. Lovecchio, Nazario Pagano.
*Tab.A.13. Osnato.
*Tab.A.14. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -6.000.000;
2026: -6.000.000;
2027: -6.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000.
2026:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000.
2027:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000.
Tab.A.15. Angelo Rossi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.A.16. Angelo Rossi.
TAB. 2.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -12.000.000;
CS: -12.000.000;
2026:
CP: -12.000.000;
CS: -12.000.000;
2027:
CP: -12.000.000;
CS: -12.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 – Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +12.000.000;
CS: +12.000.000;
2026:
CP: +12.000.000;
CS: +12.000.000;
2027:
CP: +12.000.000;
CS: +12.000.000.
Tab.2.1. Mulè, Pella, Cannizzaro.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -25.000.000;
CS: -25.000.000;
2026:
CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000;
2027:
CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti modificazioni:
2025:
CP: +25.000.000;
CS: +25.000.000;
2026:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000;
2027:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
Tab.2.2. Pella, Cannizzaro, Battilocchio.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -2.000.000;
CS: -2.000.000.
2026:
CP: -2.000.000;
CS: -2.000.000.
2027:
CP: -2.000.000;
CS: -2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione: 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2026:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2027:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
Tab.2.3. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
TAB. 3.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +40.000.000;
CS: +40.000.000.
2026:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
2027:
CP: +25.401.674;
CS: +25.401.674.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -40.000.000;
CS: -40.000.000.
2026:
CP: -30.000.000;
CS: -30.000.000.
2027:
CP: -25.401.674;
CS: -25.401.674.
Tab.3.1. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
2026:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
2027:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -30.000.000;
CS: -30.000.000.
2026:
CP: -30.000.000;
CS: -30.000.000.
2027:
CP: -30.000.000;
CS: -30.000.000.
Tab.3.2. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +16.489.541;
CS: +16.489.541.
2026:
CP: +16.489.541;
CS: +16.489.541.
2027:
CP: +16.489.541;
CS: +16.489.541.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -16.489.541;
CS: -16.489.541.
2026:
CP: -16.489.541;
CS: -16.489.541.
2027:
CP: -16.489.541;
CS: -16.489.541.
Tab.3.3. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +765.000.000;
CS: +765.000.000.
2026:
CP: +761.000.000;
CS: +761.000.000.
2027:
CP: +825.000.000;
CS: +825.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -765.000.000;
CS: -765.000.000.
2026:
CP: -761.000.000;
CS: -761.000.000.
2027:
CP: -825.000.000;
CS: -825.000.000.
Tab.3.4. Conte, Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Ferrara, Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +550.000.000;
CS: +550.000.000.
2026:
CP: +800.000.000;
CS: +800.000.000.
2027:
CP: +800.000.000;
CS: +800.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -550.000.000;
CS: -550.000.000;
2026:
CP: -800.000.000;
CS: -800.000.000.
2027:
CP: -800.000.000;
CS: -800.000.000.
*Tab.3.5. Peluffo, Braga, Ubaldo Pagano, Guerra, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Scotto, Sarracino, Fossi.
*Tab.3.6. Richetti, Schlein, Appendino, Bonelli, Fratoianni, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Benzoni, Peluffo, Ghirra, Grimaldi, Bonetti, Magi, Della Vedova.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.496.333.334;
CS: +1.496.333.334.
2026:
CP: +1.500.000.000;
CS: +1.500.000.000.
2027:
CP: +1.500.000.000;
CS: +1.500.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.496.333.334;
CS: -1.496.333.334.
2026:
CP: -1.500.000.000;
CS: -1.500.000.000.
2027:
CP: -1.500.000.000;
CS: -1.500.000.000.
Tab.3.7. Conte, Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Ferrara, Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +562.186.388;
CS: +562.186.388.
2026:
CP: +812.186.388;
CS: +812.186.388.
2027:
CP: +812.186.388;
CS: +812.186.388.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -562.186.388;
CS: -562.186.388;
2026:
CP: -812.186.388;
CS: -812.186.388;
2027:
CP: -812.186.388;
CS: -812.186.388.
Tab.3.8. Grimaldi, Ghirra, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -20.000.000;
CS: -20.000.000.
2026:
CP: -20.000.000;
CS: -20.000.000.
2027:
CP: -20.000.000;
CS: -20.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 – Comunicazioni, Programma 5.2 – Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2026:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2027:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
Tab.3.9. Ubaldo Pagano.
TAB. 5.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +9.766.436;
CS: +9.766.436.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -9.766.436;
CS: -9.766.436.
Tab.5.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.3 – Giustizia minorile e di comunità, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +895.000;
CS: +895.000.
2026:
CP: +1.761.663;
CS: +1.761.663.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -895.000;
CS: -895.000;
2026:
CP: -1.761.663;
CS: -1.761.663.
Tab.5.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
TAB. 9.
Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.5 – Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +885.000.000;
CS: +885.000.000.
2026:
CP: +1.150.000.000;
CS: +1.150.000.000.
2027:
CP: +440.000.000;
CS: +440.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -885.000.000;
CS: -885.000.000;
2026:
CP: -1.150.000.000;
CS: -1.150.000.000;
2027:
CP: -440.000.000;
CS: -440.000.000.
Tab.9.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
TAB. 10.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.4 – Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +13.000.000;
CS: +13.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -13.000.000;
CS: -13.000.000.
Tab.10.1. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Pellegrini, Baldino, Lomuti.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.5 – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +60.000.000;
CS: +60.000.000.
2026:
CP: +69.500.000;
CS: +69.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -60.000.000;
CS: -60.000.000.
2026:
CP: -69.500.000;
CS: -69.500.000.
Tab.10.2. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Pellegrini, Baldino, Lomuti.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.5 – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.
2026:
CP: +40.000.000;
CS: +40.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.
2026:
CP: -40.000.000;
CS: -40.000.000.
Tab.10.3. Cantone, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi, Pellegrini, Baldino, Lomuti.
TAB. 14.
Allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.9 – Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027 e successivi:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.14.1. Il Governo.