COMMISSIONI RIUNITE
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1606 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
E ARTICOLO AGGIUNTIVO 18.016 DEL GOVERNO

(Il fascicolo non comprende le proposte emendative ritirate)

16 gennaio 2024

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attribuiscono con le seguenti: possono attribuire.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: fotovoltaici o eolici, aggiungere le seguenti: o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE.
1.5. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: una preferenza aggiungere le seguenti: o definiscono criteri di premialità.
1.7. Testa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese operanti nei settori di interesse strategico ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 133, che sono autorizzate all'esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e hanno avuto nel triennio precedente un consumo medio annuale, diretto ed indiretto, superiore a 130 GWh.

  Conseguentemente, al comma 2:

   all'alinea, primo periodo, dopo le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1;

   alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1;

   alla lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: iscritta nell'elenco;

   alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1;

   alla lettera g), dopo le parole: iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, nel caso di imprese di interesse strategico autorizzate all'esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, alla media dei consumi, diretti ed indiretti, del triennio precedente, attestati da autodichiarazione dalla stessa impresa;

   alla lettera h), sopprimere le parole: iscritte nell'elenco;

   alla lettera l), sopprimere le parole: iscritte nell'elenco.
*1.10. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*1.11. Giovine.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo precedente non si applica alle coperture degli edifici di superficie inferiore a 15.000 m2.
1.12. Sbardella, Mattia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico principalmente per autoproduzione i cui titolari sono i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al loro termine, sono rinnovate ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.
1.13. Zucconi, Comba.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi aggiungere le seguenti:, anche per il tramite di un grossista,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:

   al secondo periodo, dopo le parole: l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi aggiungere le seguenti: terzi, ovvero il grossista,;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1.
*1.14. Benzoni, Ruffino.
*1.15. Zinzi, Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*1.16. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi aggiungere le seguenti:, anche per il tramite di un grossista,.
1.17. Squeri, Tenerini, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: o da soggetti terzi aggiungere le seguenti:, ivi inclusi i grossisti di energia elettrica.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), secondo periodo:

   dopo le parole: da soggetti terzi aggiungere le seguenti: ovvero da grossisti di energia elettrica;

   dopo le parole: ai sensi della lettera i) aggiungere le seguenti:, con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1.
1.18. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: pari a 1 MW con le seguenti: pari a 200 kW.
*1.23. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
*1.25. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) impianti di recupero di energia da rifiuti, limitatamente alla parte di energia rinnovabile proveniente dalla frazione biogenica dei rifiuti;.
**1.34. Almici.
**1.35. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**1.36. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;.
1.43. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica.
*1.54. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
*1.55. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*1.56. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*1.57. Gadda.
*1.58. Schullian.

  Al comma 3, sostituire le parole: a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, con le seguenti: a valere sulla fiscalità generale.
**1.65. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
**1.66. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerata la natura dei contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, i titolari di tali contratti possono esercitare la facoltà di recesso dagli stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 3, lettera a), maturati durante il periodo di vigenza contrattuale. Le modalità di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*1.67. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*1.68. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili» e al medesimo periodo, dopo le parole: «nonché ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».
1.69. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».
*1.72. Zucconi.
*1.73. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
*1.74. Tenerini, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*1.75. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*1.76. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di Garanzia per le CER)

  1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario.
**1.071. La Salandra, Cerreto.
**1.072. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.025. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili PMI)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.035. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.045. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la stabilizzazione della disponibilità dell'uso idroelettrico)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico principalmente per autoproduzione i cui titolari sono i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al loro termine, sono rinnovate in conformità all'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.
1.054. Cesa, Semenzato, Cavo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Rideterminazione rendita catastale)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.064. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2.3. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

   sopprimere il comma 3;

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;

   al comma 8, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;

   al comma 10, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;

   al comma 13, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.
2.4. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole da: considerando a: nonché.
2.7. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.».
  4-ter. All'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, della legge 22 maggio 2015, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione di fondali marini) – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni.».
2.18. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 5, lettera b), dopo le parole: un quantitativo di diritti sul gas corrispondenti ai volumi produttivi medi annui attesi, aggiungere le seguenti: calcolati sulla durata di vita utile del giacimento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il quantitativo sui diritti del gas di cui al periodo precedente non potrà essere superiore ai volumi di produzione annua effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione di interesse.
*2.20. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*2.21. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere le seguenti: , nonché della valutazione di impatto sanitario (VIS) predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.
2.24. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 10, lettera a), sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 10, lettera b):

    dopo le parole: per differenza aggiungere le seguenti: a due vie;

    sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.;

   al comma 11, sostituire le parole: del contratto di cui al comma 10, lettera a) con le seguenti: dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b).
*2.37. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*2.38. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 10, lettera a), sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, lettera b), sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.
**2.39. Antoniozzi, Mattia.
**2.40. Centemero, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Sopprimere il comma 2.
*2.45. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*2.46. Bonelli, Evi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.48. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, sostituire le parole: del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, ovvero, sia stata presentata l'istanza di autorizzazione all'autorità competente.
*2.50. D'Attis, Squeri, Cortelazzo.
*2.51. Di Mattina, Sasso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», è fatto divieto di rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo nei siti riconosciuti dall'UNESCO. È altresì vietato l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio.
  2-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della cultura, sono individuate le autorizzazioni che decadono ai sensi del comma precedente.
2.53. Carmina, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa, Iacono.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle royalties versate alle regioni.»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato “Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo” alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

   c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.
  3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi.
2.02. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore)

  1. Ai fini della realizzazione di futuri terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore sul territorio nazionale, è riservata particolare priorità ai progetti che prevedano accordi con altri paesi dell'Unione europea ovvero il coinvolgimento anche di altre realtà europee di settore.
2.010. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica».
*3.7. Mazzetti.
*3.8. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:

  Art. 16-bis – (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile) – 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

   a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

   b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

   c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;

   d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

   e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

   f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei Comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.
3.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. La procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica alla realizzazione di qualsiasi impianto geotermico che rispetti tutte le seguenti condizioni:

   a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

   b) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 1 MW.

  3-ter. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un test di risposta termica (TRT) o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni, i cui risultati devono essere dettagliati in un'apposita Relazione Geologica.
  3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvederà alla modifica del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e le misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
  3-quinquies. Entro un anno dalla modifica del decreto di cui al precedente comma 3-quater, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce, con un ulteriore decreto, analoghe procedure semplificate per la realizzazione di sistemi a circuito aperto che effettuano lo scambio termico con l'acqua di falda.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di procedure abilitative di piccole utilizzazioni locali.
3.32. Fabrizio Rossi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, all'articolo 3-quater, comma 1, capoverso 3-bis.2 le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori» fino a: «in termini di ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei risultati sperimentali».
3.24. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Polidori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. La data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogata al 31 dicembre 2028.
*3.26. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*3.27. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   l-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.
**3.02. Manes, Steger.
**3.06. Del Barba.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.
3.07. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani, Girelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 20, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

   «Per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, adottate ai sensi dell'articolo 12 comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzabili mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 del 2011, il silenzio dell'Amministrazione procedente e di tutti gli enti coinvolti incluse le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali rilasciate dalle soprintendenze e/o dalle Provincie delegate, equivale a provvedimento di autorizzazione della P.A.S. decorsi gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso».
3.010. Dondi.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria del rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, della formazione di tali organici e della digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative.
*4.7. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*4.8. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni,.
**4.9. Manes, Steger.
**4.10. Cavo, Semenzato.
**4.11. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
**4.12. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
**4.13. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo le parole: tra le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tra le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.16. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per favorire la nascita di nuove comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e rafforzare le strutture regionali al fine di velocizzare il rilascio di permessi e autorizzazioni ambientali e paesistici.
4.18. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

   a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

   b) allo sviluppo del carbon farming in agricoltura.
*4.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
*4.20. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*4.21. Gadda.
*4.22. Schullian.
*4.23. Caretta, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 2.
**4.29. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
**4.30. Brambilla, Semenzato.
**4.31. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
**4.32. Bonelli, Evi.
**4.33. Gadda.
**4.34. Schullian.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate, al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1.
*4.38. Pastorino.
*4.39. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.
*4.40. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: è esteso anche all'anno 2024 il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

  Conseguentemente:

   a) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

   «3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
   4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
   5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
   6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
   8. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.
   9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.»;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.
4.42. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di impianti fino alla fine del comma con le seguenti: di concessioni esistenti per impianti di coltivazione di gas naturale beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo di 100 milioni di euro per i primi tre anni a partire dal termine delle procedure di allocazione di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 16, comma 8. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.
4.43. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 200 kW.
*4.45. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
*4.46. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 50 kW.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esonerati dal pagamento del contributo i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 200 kw che abbiano autoconsumato almeno il 70 per cento dell'energia elettrica prodotta nell'anno di riferimento.
4.51. Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: acquisito il con le seguenti: avviato il procedimento per l'ottenimento del.
*4.58. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*4.59. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: costruzione aggiungere le seguenti: nel caso in cui il progetto non è soggetto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che abbiano acquisito la pronuncia favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale.
**4.60. Rachele Silvestri.
**4.61. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: annuo fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomputate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  «2-bis. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.
  2-quater. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.
  2-quinquies. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».
4.65. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: annuo fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomputate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
*4.67. Brambilla, Semenzato, Cavo.
*4.68. Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annuo con le seguenti: una tantum.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni dalla data con le seguenti: alla data;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  «2-bis. Gli operatori di cui al comma 2 versano il contributo di cui al medesimo comma decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».
4.69. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 4 euro.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto anni;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle configurazioni delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.73. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli operatori di cui al comma 2 versano il contributo di cui al medesimo comma decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*4.81. Benzoni, Ruffino.
*4.82. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*4.83. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario phase out e la riconversione industriale ed energetica.
4.84. Lai, Girelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il contributo di cui al primo periodo del comma 2 è versato alle medesime province per essere destinato alle finalità previste dal presente articolo. Il Gse assicura a ciascuna provincia autonoma i flussi informativi necessari per rendere operativa la misura con riferimento agli impianti di produzione di cui al comma 2 ubicati nei rispettivi territori.
4.86. Ferrari, Simiani, Girelli, Cattoi.

  Al comma 5, dopo le parole: non si applica, aggiungere le seguenti: agli enti locali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di loro proprietà, nonché.
4.92. Evi, Bonelli.

  Al comma 5 sostituire le parole da: alimentati fino alla fine del comma con le seguenti: il cui iter autorizzativo sia già stato avviato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né ai titolari di impianti in configurazione CER/Autoconsumo Collettivo, né ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, né ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale o alla fornitura di energia gratuita ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, comma 1-ter e comma 1-quinquies , lettera l) , del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4.93. Colombo, Mattia, Maerna.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, quinto periodo, le parole da: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

   c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361»;

   d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:

   «2-novies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.».
*4.03. Zucconi.
*4.04. Foti, Mattia, Colombo.
*4.05. Brambilla, Semenzato.
*4.06. Mazzetti, Cortelazzo.
*4.07. Evi, Bonelli.
*4.08. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Girelli.
*4.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Capacità operativa delle strutture ministeriali in materia di procedimenti di Valutazione di impatto ambientale)

  1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via Vas, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aumentata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, di 20 unità. Per far fronte ai costi di funzionamento ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresi quelli derivanti dal periodo precedente, le tariffe versate dei proponenti nell'anno precedente sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sino a concorrenza di detti costi, come quantificati nel decreto interministeriale da adottare annualmente, per essere utilizzati esclusivamente per tali spese. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che i costi di funzionamento ivi previsti costituiscono, a tutti gli effetti, oneri non a carico della finanza pubblica.
4.010. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di verifica dell'impatto ambientale)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo, le parole: «in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista,» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti presentati da operatori industriali la cui affidabilità risulti comprovata sulla base di criteri oggettivi quali ad esempio la capacità installata degli impianti rinnovabili di cui sono proprietari, la solidità finanziaria, la disponibilità di risorse da dedicare alla realizzazione delle iniziative, i progetti relativi ad interventi di ricostruzione integrale o comunque realizzati su aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,»;

   b) al sesto periodo, dopo le parole: «La Commissione» sono aggiunte le seguenti: «, a cui è affidato l'esame dei progetti relativi ad interventi di integrale ricostruzione,».
*4.011. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*4.060. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare.».
**4.012. Zucconi.
**4.013. Mattia, Colombo.
**4.014. Brambilla, Semenzato.
**4.015. Evi, Bonelli.
**4.016. Toccalini, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
**4.017. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
**4.018. Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

   1) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'articolo 3.2, lettera n) dell'Allegato 4 al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

   2) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

  1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto».
*4.021. Zucconi.
*4.022. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*4.023. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti a fonti rinnovabili)

  1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine di cui all'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differito al 30 giugno 2024.
  2. Al fine del mantenimento della tariffa incentivante in conto energia, in alternativa alle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 2019, n. 157, il soggetto responsabile può richiedere al GSE, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Gestore medesimo, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti spettanti, di una somma equivalente al beneficio fiscale goduto, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate.
  3. Al fine di ottimizzare la gestione dei RAAE fotovoltaici, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa al numero di adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, al numero di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi, nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.»;

   b) all'articolo 40, comma 3, quarto periodo dopo le parole: «La somma trattenuta,» sono aggiunte le seguenti: «pari al doppio di quella».

  4. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «previsti esclusivamente dal».
  5. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva;»;

   b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è soppressa;

   c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

   «18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 16.».

  6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

   a) priorità di uscita degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

   b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

  7. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dal 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali da ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tener conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
  8. Con propri provvedimenti da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ARERA definisce, su proposta GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a 5 anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
  9. Alle aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto aree idonee, dalla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B, della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte quarta del Titolo V del medesimo decreto legislativo.
**4.030. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
**4.031. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

  1. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto, è pari, a partire dall'anno 2023, al 25 per cento dei proventi d'asta ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva UE 2023/959.
4.036. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'alinea, le parole: «sono prorogati di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di 30 mesi»;

   2) alle lettere a) e b), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024»;

   3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del DM 4 luglio 2019, si intende prorogato, ove applicabile e anteriore, alla medesima data.».
*4.040. Almici.
*4.041. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  1. Al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «ad insediamenti civili ed attività produttive,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, su aree già percorse dal fuoco in data antecedente al 10 dicembre 2023. Sono».
4.058. Bruzzone, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.2. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
*5.5. Zucconi.
*5.6. Mattia, Colombo.
*5.7. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*5.8. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*5.9. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*5.10. Del Barba.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
5.14. Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di dare continuità alla produzione di energia elettrica da biomasse solide, all'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 le parole: «aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «che, cumulato ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, risulti non inferiore ai prezzi minimi garantiti così come stabiliti dall'ARERA».
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: bioliquidi sostenibili aggiungere le seguenti: e da biomasse solide.
*5.15. Colombo, Mattia, Maerna.
*5.16. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il principio di non competitività con la filiera agroalimentare, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone linee guida triennali per l'identificazione delle filiere agricole legate alla produzione di bioliquidi sostenibili impiegabili negli impianti.
**5.18. Caretta, Ciaburro, Giovine.
**5.19. Benzoni, Ruffino.
**5.20. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti.».
  3-ter. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche quelli relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale.
  3-quater. All'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Acquirente Unico S.p.A. svolge altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione di combustibili a uso autotrazione.
*5.22. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*5.23. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per l'incentivazione della produzione di biometano da fonte rinnovabile)

  1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale o nelle reti di GNL o GNC, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», nonché di fornire un contributo ai relativi target di produzione oltre che all'incremento di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale, possono accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022 gli impianti di produzione di biometano tramite la trasformazione di gas da discarica, nuovi o risultanti da processi di riconversione di impianti di cogenerazione esistenti, che si intendono compresi negli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di un decreto correttivo al decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022, al fine di apportare le opportune variazioni relative alla rimodulazione delle tariffe incentivanti, nonché alla ripartizione delle risorse.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta del GSE, sono conseguentemente aggiornate le procedure applicative di cui all'articolo 12 del decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022. Previa valutazione preventiva del Comitato tecnico consultivo biocarburanti, alla lettera b) della Parte A dell'Allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tale voce corrisponde anche: gas di discarica.».
  4. Dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**5.01. Milani.
**5.013. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti.».
  2. Dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018, n. 65, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
  3. Al fine di consentire lo sviluppo della produzione di biometano senza compromettere gli investimenti in corso, sono compresi, tra i ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore causati da forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, anche quelli relativi all'attivazione da parte del gestore di rete della connessione alla rete del gas naturale ovvero nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte dell'Agenzia delle dogane o di altre autorità ed enti di controllo. I medesimi princìpi trovano applicazione anche in relazione ad impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022.
*5.02. Mattia, Colombo.
*5.03. Casasco, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Polidori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti.».
**5.04. Foti, Mattia, Colombo.
**5.05. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**5.06. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
**5.07. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per «fonti rinnovabili agroforestali» si intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali ed animali, dalla silvicoltura e dall'agroindustria ed industria alimentare.
5.010. Casasco, Nevi, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Polidori.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: condensazione aggiungere le seguenti: o raffreddamento del fluido del circuito di condensazione esclusivamente.
*6.3. Zucconi.
*6.4. Benvenuto, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*6.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: , o raffreddamento del fluido del circuito di condensazione, esclusivamente.
6.16. Benzoni, Ruffino.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi fino a: stoccaggio di CO2,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).
7.16. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: delle reti con le seguenti: delle infrastrutture e dei servizi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, alla lettera e), dopo le parole: (Hard To Abate), aggiungere le seguenti: del settore marittimo.
7.17. Frijia.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: e termoelettrico.
*7.18. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*7.19. Bonelli, Evi.
*7.20. Peluffo, Simiani, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo, nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato Italiano Gas (CIG), tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.».
**7.21. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
**7.22. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,.
*8.1. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*8.2. Evi, Bonelli.
*8.3. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*8.4. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in due porti del Mezzogiorno con le seguenti: in almeno due porti del Mezzogiorno.
**8.6. Zucconi.
**8.7. Rotelli.
**8.8. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**8.9. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**8.10. Evi, Bonelli.
**8.11. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere le seguenti: o in aree portuali limitrofe ad aree in phase out dal carbone.
8.12. Battilocchio, D'Attis, Squeri, Cortelazzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera».
8.26. Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Transizione energetica dei porti)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*8.04. Colombo, Mattia, Maerna.
*8.05. Benzoni, Ruffino.
*8.06. Evi, Bonelli.
*8.07. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.
*8.020. Zucconi.
*8.021. Frijia.
*8.022. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali – CERP)

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro il 31 marzo 2024, gli elenchi, di cui ai decreti adottati in applicazione del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono integrati con le imprese operanti nel settore marittimo portuale nel rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, di riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
**8.08. Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**8.023. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizione per la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso, vengono previsti contingenti riferiti esclusivamente agli impianti eolici offshore con impiego di tecnologia floating (galleggiante), in considerazione delle caratteristiche di innovazione e complessità progettuale e realizzativa ad essi connessi, per consentire una effettiva concorrenza nelle procedure di gara.»;

   b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: «proporzionati alla complessità della tecnologia impiegata, che nel caso dell'eolico offshore floating non possono essere inferiori a 60 mesi»;

   c) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Per le tecnologie innovative o non ancora pienamente mature è previsto, inoltre, uno specifico meccanismo di indicizzazione dell'incentivo riconosciuto che tiene conto di variazioni sostanziali nel costo delle materie prime e dei componenti, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione e dei tassi di interesse»;

   d) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

   «l-bis) alle procedure d'asta al ribasso rivolte alle tecnologie innovative, quale l'eolico offshore floating, possono accedere i soli interventi in possesso dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».
8.013. Bicchielli, Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizione per la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 6, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) la prima procedura d'asta al ribasso dedicata alle tecnologie innovative e non pienamente mature dovrà avere un arco temporale di riferimento sino al 2030 incluso e prevedere un contingente complessivo per l'eolico offshore non inferiore ai 10 GW, dei quali almeno il 90 per cento dedicato alla tecnologia floating (galleggiante).».
8.014. Bicchielli, Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Green corridor dell'idrogeno verde)

  1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto di Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.017. Serracchiani, Simiani, Peluffo, Girelli.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: portale digitale inserire le seguenti: disponibile per tutti gli operatori del settore energetico.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
*9.5. Colombo, Mattia, Maerna.
*9.6. Bonelli, Evi.
*9.7. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*9.8. Ascani, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo integrato delle Connessioni Attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.
**9.18. Zucconi.
**9.19. Cavo, Semenzato.
**9.20. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**9.21. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.
**9.22. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo integrato delle connessioni attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.
9.23. Pastorino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9.31. Del Barba.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.
*9.32. Benzoni, Ruffino.
*9.33. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.
*9.34. Del Barba.
*9.35. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le procedure autorizzatorie delle cabine primarie dei gestori della rete elettrica di distribuzione possono applicarsi anche alle relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che quest'ultime abbiano tensione nominale non superiore a 220 kV e lunghezza inferiore a 5 chilometri, se previste in aereo, ovvero 20 chilometri, se previste in cavo interrato. In tali casi, i gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione possono presentare istanza congiunta all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della cabina primaria. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato al proprio Piano di Sviluppo o riportate nella soluzione tecnica minima generale di connessione.
  9-ter. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità da svolgersi sull'opera principale nonché sulle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, è di competenza regionale.
  9-quater. L'autorizzazione di cui al comma 9-bis viene rilasciata in favore del gestore della rete di distribuzione e in favore del gestore della rete di trasmissione, ciascuno per le relative opere di competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato, e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera principale e delle opere connesse, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante urbanistica.
9.40. Zucconi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «25 MW e 12 MW».
  9-ter. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 2-bis, lettera b), le parole: «fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»;

   b) all'articolo 4, comma 2-bis, lettera c), le parole: «superiore a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;

   c) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza fino a 12 MW».
9.41. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di trenta giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di quindici giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di sessanta giorni.
*9.42. Zucconi.
*9.43. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*9.44. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*9.45. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*9.46. Faraone, Del Barba.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
**9.47. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
**9.48. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**9.49. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
**9.50. Gadda.
**9.51. Schullian.
**9.52. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

   c) le soluzioni proposte non siano state espressamente escluse in sede di valutazione ambientale o di parere dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
9.53. Tenerini, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.
9.55. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'iter autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle regioni, sia delle opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN.
9.56. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 2022, n. 435, aggiungere le seguenti: che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH),.
10.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica emana i decreti con la definizione di tempi, modalità e vincoli eventuali di implementazione dei progetti oggetto dell'importo di cui al comma 1.
10.4. Colombo, Mattia, Maerna.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
  2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
10.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono considerati «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i sistemi di teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine utilizzati per la produzione centralizzata di calore o di calore ed energia elettrica in cogenerazione da distribuire ad edifici residenziali, commerciali o industriali all'interno della propria rete di teleriscaldamento.
10.7. Gebhard, Manes, Schullian, Steger.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*11.2. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

   0a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: «; tale Deposito può essere di superficie o in profondità;».
11.3. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

  1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
11.4. Di Sanzo, Peluffo, Simiani, Graziano, De Micheli, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Fornaro, Girelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
11.9. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo.

  Conseguentemente, al capoverso comma «5-quater», premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo,».
11.10. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma «5-ter», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella CNAI fossero risultate non idonee per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto definitivo del Deposito Nazionale o per non conformità a criteri di esclusione, di cui alla Guida Tecnica ISPRA n. 29, afferenti a vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati.
11.11. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

   6-bis) dopo il comma 17-bis, sono inseriti i seguenti:

   «17-ter. Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio.
   17-quater. La regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati.».
11.13. Cappelletti.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione dei compiti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale Autorità nazionale competente in materia nucleare)

  1. Ai fini del rilancio della politica nucleare in Italia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in accordo con l'Ispettorato stesso e secondo modalità che consentano la continuità delle attività in corso, demandando le modifiche alla struttura, all'inquadramento e al rafforzamento della dotazione di personale esistente a successivi provvedimenti, sulla base delle esigenze prospettate. Nell'ambito del processo di riorganizzazione è individuata una denominazione dell'Ispettorato corrispondente ai nuovi compiti affidati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. L'Autorità di regolamentazione competente in materia di autorizzazione e certificazione, di realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
   2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la certificazione e regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, alle valutazioni tecniche, al controllo, anche ispettivo e alla vigilanza:

   delle installazioni nucleari in fase progettuale, autorizzativa e costruttiva, in esercizio e in disattivazione, nonché dei reattori di ricerca;

   degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, definendo le guide tecniche per la realizzazione dei depositi di superficie o in profondità;

   delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

   delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive.

  2-bis. L'ISIN:

   emana guide tecniche e codici di condotta in base alle migliori pratiche internazionali ed europee e in coerenza con le indicazioni, i regolamenti e le linee-guida provenienti da enti internazionali ed europei di riferimento;

   sovrintende agli impianti e alle attività che ricadono sotto la propria responsabilità;

   verifica la conformità degli impianti con i requisiti normativi, attraverso un sistema di valutazione, ispezione, revisione e può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o mancata esibizione di documenti ovvero diniego di accesso agli impianti;

   recepisce notifiche e fornisce autorizzazioni, incluse registrazioni e concessioni di licenze;

   sovrintende a un sistema di comunicazione con licenziatari e i responsabili delle attività e con le altre parti interessate, anche ai fini della predisposizione dei piani di risposta alle emergenze;

   fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza;

   fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari;

   svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie;

   assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi;

   coopera in forma multilaterale e bilaterale con gli organismi di regolamentazione di altri Stati, nonché con organizzazioni nazionali e internazionali competenti per il miglioramento delle tecniche realizzative e della sicurezza;

  Gli ispettori ISIN, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste. Le informazioni, ivi comprese quelle relative alla normativa in materia, sulla progettazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, nonché sulla sicurezza nucleare e il trattamento dei rifiuti sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.».
11.02. Squeri, Barelli, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

ART. 12.

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese ed utenti finali.
12.2. Rotelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Alle imprese che realizzano, nel triennio 2024-2026, investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1; e dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1. Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.
  1-ter Alle imprese che realizzano, nel triennio 2024-2026, l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui al primo periodo ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui al primo periodo ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.
  1-quater Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui commi 1-bis e 1-ter in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione sono incrementate di 10 punti percentuali.
  1-quinquies. Il credito di imposta di cui ai commi 1-ter e 1-quater è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.
  1-sexies. I crediti di imposta di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 100 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, per gli anni dal 2025 al 2031. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
12.9. D'Attis, Squeri, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera b); dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera c). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.
  1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000
  1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.
  1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo».
*12.10. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*12.11. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1:

    1) dopo il quarto periodo, inserire i seguenti: «Tale documentazione deve comprendere l'elenco dei numeri di serie dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiornerà l'elenco dei numeri di serie registrati nella propria banca dati con quello presentato dal soggetto responsabile e già comunicato al sistema collettivo prescelto. Eventuali non complete corrispondenze dei predetti numeri di serie non comporteranno nessuna delle sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;

    2) al settimo periodo, le parole: «fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.» sono soppresse;

   b) all'articolo 40, comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La somma trattenuta, a titolo di cauzione, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, al termine del periodo di incentivazione e della vita utile dell'impianto in cui i suddetti moduli fotovoltaici sono installati e in ogni caso solo dopo la sua completa dismissione laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.».
12.01. Zucconi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. La Sogesid S.p.A., società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società in house di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica anche attraverso interventi di assetto, risanamento, gestione e trasformazione del territorio, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza. Le suddette amministrazioni possono avvalersi della Sogesid S.p.A. per le attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con la medesima società.
12.02. Foti, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Colombo.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
13.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 280.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
13.2. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Girelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

   a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;

   b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.
13.04. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la lotta al cambiamento climatico, la tutela dell'ambiente e il sostegno ai Paesi in via di sviluppo tramite il Fondo italiano per il clima)

  1. Al fine di massimizzare l'operatività del Fondo italiano per il clima per realizzare investimenti strategici in termini di lotta al cambiamento climatico e di tutela dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 488, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di massimizzare l'effetto utile nella lotta al cambiamento climatico e nella tutela dell'ambiente a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo di cui al precedente periodo, gli interventi del Fondo possono assumere rischi finanziari, anche significativi, con possibili perdite, tenuto conto dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento, nonché del piano di attività e del relativo sistema dei limiti di rischio di cui al comma 496»;

   b) al comma 496, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare una sana e prudente gestione delle risorse, il sistema dei limiti di rischio definisce altresì i criteri di valutazione degli interventi del Fondo, anche tenuto conto dei rischi di cui comma 488, quarto periodo».
*13.05. Zucconi.
*13.06. Alessandro Colucci, Semenzato, Cavo.
*13.07. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore nucleare per i reattori di IV Generazione su tecnologia LFR)

  1. Almeno il 15 per cento degli importi dei singoli rifinanziamenti del Fondo Italiano per il Clima di cui al comma 488, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dovranno essere destinati ad attività di sviluppo di tecnologie inerenti i reattori nucleari di IV Generazione con particolare riguardo ai reattori LFR.
13.09. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
  2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.
  3. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole: «fino ad 1 MW»;

   b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*13.010. Manes, Steger.
*13.011. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.
*13.012. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
13.014. Ruffino, Benzoni.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro;

   b) al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.;

   d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.;

   e) sostituire il comma 7 con il seguente:

   7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
14.3. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. ARERA provvede a definire, entro trenta giorni dalla emanazione della presente legge, le modalità per assicurare ai clienti vulnerabili e in povertà energetica residenti in condomini con impianti di riscaldamento centralizzati a gas la possibilità di rimanere nel servizio di tutela. Per tale tipologia di cliente vulnerabile vanno inoltre previste le modalità per conguagliare eventuali differenze tra le tariffe applicate al momento del passaggio al mercato libero e quelle di rientro nel servizio di tutela.
14.8. Cavo, Semenzato.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.».

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sopprimere le parole: o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

   al comma 6, sopprimere le parole: coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

   al comma 7, alle parole: Per le finalità premettere le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 maggio 2023, n. 169;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

    7-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
*14.13. Milani.
*14.14. Simiani, Peluffo, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.
14.20. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.
  4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
14.21. Morfino, Santillo, L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro ventiquattro mesi del termine del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilito ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gli esercenti cessati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi non recuperabili, alla data di cessazione del servizio, direttamente imputabili al servizio medesimo. L'ARERA disciplina i termini e la modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. L'ARERA, in sede di individuazione dei relativi costi, tiene conto dei ricavi ottenibili dallo svolgimento dell'attività di commercializzazione del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. Tra i costi di cui al primo periodo sono inclusi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, previa decisione favorevole della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
14.27. Cortelazzo, D'Attis, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: conto corrente bancario, postale o su altri mezzi con le seguenti: conti di pagamento o su strumenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, primo periodo:

   sopprimere le parole: a intermediari finanziari;

   sostituire le parole: rilasciata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, con la seguente parola: rinnovata.
14.28. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: l'Autorità fino a: sentito con le seguenti: Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e.
*14.29. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori, Deborah Bergamini.
*14.30. Evi, Bonelli.
*14.31. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» è aggiunta la seguente: «tempestivamente»;

   b) al comma 61, terzo periodo le parole da: «raccordo» fino a: «inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, inerenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire»;

   c) al comma 61, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di uno dei suoi componenti.»;

   d) al comma 72, dopo la parola: «conciliazione» sono aggiunte le seguenti: «, assicurandone la gratuità, la rapidità, la semplificazione e la piena accessibilità anche alle utenze prive di adeguate competenze informatiche,».
14.40. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili, e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA con propria delibera, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina termini e modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti da ARERA entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
*14.42. Benzoni, Ruffino.
*14.43. Bof, Benvenuto, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nel corso dell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, per l'anno 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziato di 20 milioni di euro, da destinare alle finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Con decreto del Ministro dello sport e i giovani, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.
14.03. Cortelazzo, Squeri, Nevi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del regime di maggior tutela)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

   b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
14.06. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Integrazione poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, il Commissario Unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  2. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano tutte le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo per i progetti di cui all'articolo 8 comma 2-bis.
  3. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato Commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1.
  4. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e degli interventi di cui al comma 1 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
14.010. Colombo, Mattia, Maerna.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di incrementare l'efficienza dei lavori della Commissione tecnica PNRR – PNIEC, la stessa può essere articolata in un numero di sottocommissioni non superiore a quattro, che operano e deliberano, ciascuna, con un numero di componenti non superiore a quindici unità. L'articolazione di cui al periodo precedente è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del presidente della Commissione. Con riferimento alle singole adunanze, la composizione della sottocommissione è definita dal presidente, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della commissione e dei gruppi istruttori interni.».
14.024. Rotondi.

ART. 15.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-bis in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.».
15.6. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Girelli, Guerra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario».
  2. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti: «e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti: «e atmosferici».

  3. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.
  6. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono aggiunte le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,»;

   b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   «i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto».

  7. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;

   b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

  8. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

    2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati»;

   b) il comma 8 è soppresso.

  9. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso;

   c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36».

  10. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-terdecies.

   1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

   b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
15.2. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli, Guerra.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: 17 ottobre 2018, aggiungere le seguenti: nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione,.
15.9. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
15.10. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali».

   b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.
15.12. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

   b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».
15.18. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli, Guerra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.01. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

ART. 18.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 13 novembre 2023, aggiungere le seguenti: e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni;

   b) alla rubrica, sostituire le parole: 2 novembre 2023 con le seguenti: 29 ottobre 2023
18.1. Montemagni, Ziello, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 , n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023»sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023»sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
18.7. Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione del grave danno subito della filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.10. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Boldrini, Bonafè, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua insistenti nei territori di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea a richiesta dell'utente, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati. L'applicazione è automatica, salvo rinuncia dell'interessato, con riferimento ai soggetti che hanno presentato la procedura di ricognizione dei danni e richiesta di primo contributo economico ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 5 novembre 2023, n. 1037. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina le modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi, senza corresponsione di interessi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza di aderire ad un piano di rateizzazione. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali. Con i medesimi provvedimenti, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
18.11. Mazzetti, Tenerini, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*18.17. Dondi.
*18.18. Benzoni, Ruffino.
*18.19. Bonelli, Evi.
*18.20. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*18.21. Di Sanzo, Simiani, Bonafè, Boldrini, Fossi, Furfaro, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le imprese che hanno i propri impianti produttivi nei territori di cui al comma 1, il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
18.14. Mazzetti, Tenerini, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della regione Toscana del 2 novembre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024»;

   b) al comma 1057, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

   a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

   b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

  3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*18.05. Zucconi, Fabrizio Rossi.
*18.06. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*18.07. Bonafè, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Gianassi, Scotto, Girelli.
(Ammissibili limitatamente
ai commi 2 e 3)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per l'accesso alla liquidità delle imprese della regione Toscana colpite dalle eccezionali avversità meteorologiche nei mesi di ottobre e novembre 2023)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della regione Toscana interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 29 ottobre 2023, individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

   a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

   b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18.08. Montemagni, Ziello, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.
  2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

   a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

   b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

   c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

   d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

   e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

  3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.
*18.09. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*18.010. Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate» con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

   a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

   b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della regione Lombardia, in ragione dei danni subiti a causa degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.011. Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022)

  1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziate dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».
18.014. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)

  1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel territorio del comune di Umbertide» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023».

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
18.016. Il Governo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «del comune di Umbertide, colpito» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Gubbio, Perugia e Umbertide, colpiti».
18.017. Giorgianni.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.1. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.