V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

27 dicembre 2023

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituito, per gli anni 2024 e 2025, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
  1-ter. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
  1-quater. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

   a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

    1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

   b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

    1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

    2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

    3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

    4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1-quinquies. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

   c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

    1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

    2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

   d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dai commi 1-quinquagies sexies e 1-quinquagies septies.

  1-quinquies. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del comma 1-quater nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies non si applicano:

   a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

   b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

   c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-quinquies. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  1-septies. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
  1-octies. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
  1-novies. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
  1-decies. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

   b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

   c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  1-undecies. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1-quater, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini dei commi da 1-bis a 1-septuagies quater, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
  1-duodecies. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
  1-ter decies. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
  1-quater decies. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

   a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 1-undecies, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di al comma 1-novies;

   b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

  1-quinquies decies. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1-quater decies, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1-quater decies, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
  1-sexies decies. L'integrazione di cui al comma 1-quater decies, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
  1-septies decies. Il beneficio economico di cui al comma 1-quater decies, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.
  1-octies decies. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
  1-novies decies. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
  1-vicies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
  1-vicies semel. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2024 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.
  1-vicies bis. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 1-novies decies. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
  1-vicies ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 1-vicies semel e 1-vicies bis si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 1-vicies semel e 1-vicies bis sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
  1-vicies quater. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.
  1-vicies quinquies. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 1-novies decies si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
  1-vicies sexies. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1-quater decies, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dai commi 1-quinquagies sexies e 1-quinquagies septies.
  1-vicies septies. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
  1-duodetricies. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
  1-undetricies. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
  1-tricies. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  1-tricies semel. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 1-duodequinquagies e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al 1-quadragies septies.
  1-tricies bis. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.
  1-tricies ter. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

   a) assenza di occupazione da non più di due anni;

   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

   c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

  1-tricies quater. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1-tricies ter e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  1-tricies quinquies. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
  1-tricies sexies. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 1-tricies semel i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 1-tricies quinquies.
  1-tricies septies. I beneficiari di cui ai al comma 1-tricies ter, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 1-duodequadragies, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.
  1-duodequadragies. I beneficiari di cui al comma 1-tricies septies sono tenuti a:

   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;

   b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

    1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

    2) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

    3) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

    4) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 1-novies decies, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 1-undequadragies.

  1-undequadragies. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

   a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

   b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

   c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

   d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

   e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

  1-quadragies. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 1-tricies ter direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 1-tricies ter è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.
  1-quadragies semel. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
  1-quadragies bis. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 1-tricies ter sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  1-quadragies ter. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.
  1-quadragies quater. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  1-quadragies quinquies. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti a impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.
  1-quadragies sexies. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-quadragies septies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1-duodequinquagies. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.
  1-undequinquagies. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
  1-quinquagies. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1-undequinquagies, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.
  1-quinquagies semel. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
  1-quinquagies bis. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  1-quinquagies ter. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
  1-quinquagies quater. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.
  1-quinquagies quinquies. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.
  1-quinquagies sexies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.
  1-quinquagies septies. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 1-duodesexagies e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
  1-duodesexagies. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 1-septuagies, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.
  1-undesexagies. Fermo quanto previsto dal comma 1-quinquagies septies, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
  1-sexagies. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

   a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;

   b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;

   c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

   e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;

   f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

   g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

   h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

  1-sexagies semel. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

   b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

   c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

  1-sexagies bis. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

   b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

  1-sexagies ter. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;

   b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;

   c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

   d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

  1-sexagies quater. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
  1-sexagies quinquies. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  1-sexagies sexies. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
  1-sexagies septies. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
  1-duodeseptuagies. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
  1-undeseptuagies. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 1-quinquagies septies l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  1-septuagies. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1-undeseptuagies sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  1-septuagies semel. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1-undeseptuagies sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 20.
  1-septuagies bis. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».
  1-septuagies ter. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
  1-septuagies quater. Il beneficio di cui ai commi da 1-bis a 1-septuagies ter non è cumulabile con l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-septuagies bis, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.;

   dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»;

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

    2) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

   dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 59-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 59-bis a 59-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-octies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
  59-novies. I soggetti di cui al comma 59-octies, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

  59-decies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 59-octies, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-octies e 59-novies, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  59-undecies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-decies.
  59-duodecies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-novies e 59-decies, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-novies, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  59-terdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-octies, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  59-quaterdecies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-octies, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-decies, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  59-quinquiesdecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-octies e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  59-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  59-septiesdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».
  59-octiesdecies. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  59-noviesdecies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».;

   sopprimere il comma 183.
1.2. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle assegnate alla realizzazione dei predetti centri e non ancora utilizzate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.
1.3. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alfonso Colucci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli.
1.4. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

    2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto da», sono inserite le seguenti: «una o più»;

    3) al comma 3, le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», sono sostituite dalle seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta»;

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: «una o»;

   c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: «e di Supporto per la formazione e il lavoro», sono soppresse;

   d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», sono inserite le seguenti: «, il componente o»;

   e) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,», sono soppresse;

    2) al comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

    3) al comma 13, capoverso «comma 3-quater», le parole: «o del Supporto per la formazione e il lavoro», sono soppresse;

   f) l'articolo 12 è abrogato;

   g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»;

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

    2) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

   dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-octies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
  59-novies. I soggetti di cui al comma 51-octies, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

  59-decies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 59-octies, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-octies e 59-novies, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  59-undecies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-decies.
  59-duodecies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-novies e 59-decies, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-novies, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  59-terdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-octies, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  59-quaterdecies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-octies, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-decies, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  59-quinquiesdecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-octies e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  59-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  59-septiesdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».
  59-octiesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  59-noviesdecies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».;

   sopprimere il comma 183;

   dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. A quota parte degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-octies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
1.6. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2023 dai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2024.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: -30.000.000.
1.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è soppresso.
1.8. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2025: -10.000.000;
  2026: -10.000.000.
1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 518, dopo le parole: è ridotto inserire le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2024,.
1.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotti di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.12. Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delle risorse del Fondo di cui al presente comma beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dalle stesse persone indigenti.
1.13. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 chilowatt, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.
  6-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al successivo comma 6-quater. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  6-quater. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta di cui al comma 6-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei servizi energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quinquies, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027, dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.14. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 1dell'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «per l'anno 2023», aggiungere le parole: «e 150 milioni per l'anno 2024»;

   b) sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le parole: «31 dicembre 2024»;

   c) sostituire le parole: «nell'anno 2022», con le parole: «e nell'anno 2023».

  6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 6-bis valutati nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.15. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.16. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 318 è soppresso.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.315,3 a decorrere dall'anno 2026, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dal dai commi da 59-bis a 59-septies.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  59-ter. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.
  59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 59-bis.
  59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.17. Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000».
1.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 7, dopo le parole: secondo periodo, inserire le seguenti: e comma 9 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente 7, valutati in 132,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.19. Baldino, Aiello, Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e, allo stesso comma, le parole: «40.000» sono sostituite dalle seguenti: «30.000».

  Conseguentemente:

   dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «con priorità», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età» sono aggiunte le parole: «con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;

   c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.».

  7-ter. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

   al comma 518, dopo le parole: è ridotto inserire le seguenti: di 132,1 milioni di euro per l'anno 2024,.
1.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «che non hanno compiuto trentasei anni di età.» sono sostituite dalle seguenti: «che non hanno compiuto quarantuno anni di età.»;

  Conseguentemente:

   al comma 8, sostituire le parole: sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: sono assegnati ulteriori 372 milioni di euro per l'anno 2024;

   dopo il comma 513, inserire il seguente:

  513-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.21. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Torto.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1° luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.
  7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025.
  7-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.22. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

  7-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 650 milioni di euro per l'anno 2024. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificatamente destinata alla promozione di iniziative degli enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7-ter. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro per il 2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la seguente modificazione:

   dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 59-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 59-bis a 59-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.23. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2024, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.24. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, sostituire le parole: Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo con le seguenti: I termini di cui all'articolo 64, comma 1, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 9, e le parole: è differito con le seguenti: sono differiti;

   b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Al Fondo di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono assegnati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modifiche:

   sopprimere i commi 183, 184, 185;

   dopo il comma 513, inserire il seguente:

  513-bis. A quota parte degli oneri derivanti dai commi 7 e 8-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.311. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 382 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.
  8-bis. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 382 milioni di euro per il 2024 e a 50 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 382 milioni di euro per il 2024 e a 50 milioni di euro per il 2025.
1.25. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.
  13-ter. La detrazione di cui al comma 13-bis spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  13-quater. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  13-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 13-bis relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

   b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

   c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  13-sexies. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

  13-septies. Nei casi di cui ai commi 13-bis, 13-quater e 13-quinquies, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  13-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 13-bis a 13-septies si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  13-novies. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  13-decies. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  13-undecies. I crediti d'imposta di cui al comma 13-decies sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  13-duodecies. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 13-bis a 13-duodecies, valutati nel limite complessivo di 800 milioni di euro per il 2024, di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede con le seguenti modificazioni:

   al comma 44 sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  51-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.26. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro carburante sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato «Programma sperimentale Go green to work», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di mobility management, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 10 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di sharing mobility limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.
  13-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 13-bis, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  13-quater. Il beneficio di cui al comma 13-bis non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  13-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.29. Sergio Costa, Appendino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle risorse sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
  13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-bis, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.28. Braga, Furfaro, Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente.
  13-ter. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
  13-quater. Con decreto specifico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
  13-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 13-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede fino al fabbisogno a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 59-bis e 59-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

   48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
   49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

   49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.».

  59-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
1.30. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui immobiliari a tasso variabile garantiti da ipoteca, contratti per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è riconosciuto un contributo, nella forma del credito d'imposta, nella misura e alle condizioni di seguito elencate:

   a) nella misura del 30 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro annui;

   b) nella misura del 50 per cento per i soggetti appartenenti alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;

   c) nella misura del 70 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui.

  13-ter. Il contributo spettante è calcolato applicando le aliquote di cui al comma 13-bis all'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, effettivamente pagati nel corso dell'anno 2023 che eccede l'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, calcolati sulla base del tasso contrattuale di riferimento alla data del 31 dicembre 2022, come certificato dall'istituto di credito mutuante.
  13-quater. Il contributo spettante non è cumulabile, limitatamente alla quota eccedente di interessi determinata ai sensi del comma 13-ter con la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la facoltà del contribuente di optare per l'applicazione della detrazione, nei limiti previsti dal predetto comma 13-ter sull'intero ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati nell'anno 2023.
  13-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di applicazione e le modalità di fruizione del credito d'imposta ai sensi del presente comma.
  13-sexies. I soggetti di cui al comma 13-bis, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta spettante, possono optare per la trasformazione del credito in contributo sotto forma di riduzione degli importi a titolo di interessi passivi, e relativi oneri accessori, da essi dovuti in dipendenza del mutuo per il quale beneficiano del credito d'imposta, fino alla sua concorrenza, anticipata dall'istituto di credito mutuante e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile a decorrere dal mese successivo all'esercizio dell'opzione, cedibile ad altri istituti di credito o ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore cessione.
  13-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 13-sexies.
  13-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi da 13-bis a 13-septies, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti ai sensi del comma 13-novies.
  13-novies. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  13-decies. Le disposizioni di cui al comma 13-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
1.27. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1° luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo, o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2024.
  13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa complessiva.
  13-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 13-bis, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 13-bis e delle tempistiche di utilizzo del credito.
  13-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.31. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 600 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-bis, pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  13-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 13-bis è, altresì, incrementata a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione sulle locazioni a breve termine.
1.32. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.33. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.34. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
  13-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 13-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.37. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.
  13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.35. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.
  13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.36. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 14, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, al comma 518, dopo le parole: è ridotto inserire le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2024,.
1.38. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2024, il Reddito di Base Universale, di seguito denominato «RBU», quale misura fondamentale di riconoscimento del diritto dell'individuo alla dignità sociale e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
  14-ter. Il RBU costituisce il livello essenziale di sussistenza dell'individuo ed è finalizzato alla riduzione delle disparità economico-sociali e alla garanzia per tutti ad un'esistenza libera e dignitosa.
  14-quater. Il RBU è riconosciuto a ciascuna persona maggiorenne che ne faccia richiesta e che possieda cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

   a) residenza continuativa nel territorio nazionale da almeno due anni;

   b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali il richiedente deve essere titolare di un reddito individuale inferiore ai 1.500 euro, come risultanti dalla certificazione individuale ISEEI di cui al successivo comma 14-quinquies.

  14-quinquies. I requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio economico, la predisposizione dell'Indicatore della situazione economica equivalente individuale (ISEEI), nonché le procedure per la gestione delle richieste e del beneficio, verranno definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  14-sexies. Il beneficio economico del Reddito Universale di Base consiste in un assegno di 800 euro su base mensile, da corrispondersi integralmente o parzialmente a integrazione del reddito individuale entro la soglia reddituale individuale mensile di euro 1500.
  14-septies. Il beneficio economico di cui al comma 14-bis è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
  14-octies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del RBU. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica con decreto le eventuali riduzioni proporzionali al beneficio economico rese necessarie dalle variazioni delle risorse economiche disponibili ai sensi del successivo comma 14-undecies.
  14-novies. In caso di variazione della condizione reddituale, detta variazione è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto.
  14-decies. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di trenta giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di cui al comma 14-quater.
  14-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 14-bis a 14-decies, nel limite di spesa pari a 38 miliardi di euro per l'anno 2024 e 44 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante:

   a) le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del cinquanta per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro;

   b) le maggiori risorse derivanti dai successivi commi da 59-bis a 59-octies della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  59-ter. Ai fini di cui al precedente comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.
  59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 59-bis.
  59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
  59-octies. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.».

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.39. Fratoianni, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
  14-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 14-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 14-bis. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  14-quater. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  14-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.40. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 14-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.49. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni per il 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
  14-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 14-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  14-quater. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis pari a 5 milioni per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.41. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane Spa, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis pari a 50 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.42. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo e il secondo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 14-quater.
  14-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 14-ter, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024.
1.43. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.
  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.44. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici.
  14-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 14-bis, pari a di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.45. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici.
  14-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 14-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al fabbisogno, a valere sui maggiori risparmi derivanti dal comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 1.000 milioni di euro.
1.48. Bonelli, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, viene istituito il Fondo per la connettività di famiglie e imprese, nel quale confluisce il totale degli importi risparmiati a seguito della completa esecuzione della Missione 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  14-ter. Nel medesimo termine, in ragione dell'importo del Fondo di cui al comma 14-bis e fino a esaurimento dello stesso, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, vengono definite le specifiche condizioni per l'accesso, da parte di famiglie, piccole imprese e titolari di partita Iva, ad un voucher pari al costo di attivazione, e in ogni caso non superiore a 200 euro ad abbonato, per il passaggio ad una connessione a banda ultra-larga (Very High Capacity network) che consenta una velocità di trasmissione superiore a 100 Mpbs potenziabile ad una velocità di 1 Gigabit, secondo gli obiettivi del «Digital Compass europeo» al 2030 e dell'«Italia a 1 Giga» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1.46. Ascani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 408 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 8 milioni di euro destinati per l'assegnazione agli idonei non beneficiari dell'anno accademico 2022/2023, e di 400 milioni di euro per l'anno 2025.
  14-ter. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».
  14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 408 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per il 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2024 e 2025 una minore spesa complessiva annua quantificata in 408 milioni di euro per l'anno 2024 e in 400 milioni di euro per l'anno 2025.
1.47. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2024 con le seguenti: al 31 dicembre 2026 e le parole: 6 punti percentuali con le seguenti: 8 punti percentuali.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 3,6 miliardi di euro per il 2024, 14,6 miliardi di euro per ciascuno degli 2025 e 2026 e in 1 miliardo di euro per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 59-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 59-bis a 59-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-octies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
  59-novies. I soggetti di cui al comma 59-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

   c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

  59-decies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 59-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-bis e 59-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  59-undecies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-quater.
  59-duodecies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-ter e 59-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  59-terdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  59-quaterdecies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  59-quinquiesdecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  59-sexiesdecies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»;

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) il comma 5-bis è soppresso.

  59-septiesdecies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  59-octiesdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».
  59-noviesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  59-vicies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
1.50. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: sul rateo di tredicesima,.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei successivi commi 59-ter e 59-quater, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  59-ter. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.
  59-quater. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 ed al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024 il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e, 2025 e comunque, entro il 31 gennaio.
  59-quinquies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-sexies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-septies. È fatto divieto alle banche di cui al comma 59-bis di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
1.51. Mari, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 15, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula: E = 6% x [(3.153-r)/461], dove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione ed r è la retribuzione mensile parametrata. Agli oneri di cui al precedente periodo pari a 650 milioni per il 2024, si provvede a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 650 milioni di euro.
1.52. Zanella, Mari, Grimaldi.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  15-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  15-quater. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  15-quinquies. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  15-sexies. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità di cui ai commi da 15-bis a 15-viciesquater, di cui al presente articolo.
  15-septies. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 15-quinquies e 15-sexies, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  15-ocites. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 15-quinquies.
  15-novies. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 15-septies non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  15-decies. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 15-septies non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  15-undecies. Per i lavoratori di cui al comma 15-quater, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  15-duodecies. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».

  15-terdecies. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 15-quinquies a 15-duodecies, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  15-quater decies. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15-quinquies, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  15-quinquies decies. La Commissione di cui al comma 15-quater decies è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15-sexies decies. La Commissione di cui al comma 15-quater decies:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15-quinquies;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 15-quinquies e 15-sexies;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  15-septies decies. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15-quinquies è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  15-octies decies. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  15-novies decies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 15-quater decies a 15-octies decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  15-vicies. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  15-vicies semel. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 15-vicies semel non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 15-vicies semel. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  15-vicies bis. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 15-quinquies, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  15-vicies ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 15-vicies quater, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 15-quinquies.
  15-vicies quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-vicies ter di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1031. Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

   «1-ter. Per i redditi prodotti dai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura maggiorata della metà dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».

  51-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.58. Baldino, Aiello, Di Lauro, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.60. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2024, 32 milioni di euro per l'anno 2025, 22 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.61. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  15-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.54. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  15-ter. Ai maggiori oneri di cui al 15-bis, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.57. Ubaldo Pagano, Peluffo, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2024, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  15-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 15-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 15-ter, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026:

   a) sopprimere il comma 44;

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.59. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  15-ter. L'esonero di cui al comma 15-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  15-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.
  15-ter. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

  15-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter, pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
1.56. Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato, D'Alessio.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.
  15-ter. Ai sensi dei contratti di cui al comma 15-bis, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 15-bis, del presente articolo.
  15-quater. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 15-bis e 15-ter, del presente articolo, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendum confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trente giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.
  15-quinquies. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  15-sexies. L'esonero di cui al comma 15-quinquies, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

   a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

   b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

  15-septies. L'esonero contributivo di cui al comma 15-quinquies, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  15-octies. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 15-septies. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  15-novies. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
  15-decies. L'Osservatorio di cui al comma 15-novies, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

   a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

   b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, al fine di verificarne i risultati;

   c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

   d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

   e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

  15-undecies. L'Osservatorio di cui al comma 15-novies, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  15-duodecies. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 15-novies, della presente legge, il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 15-quinquies e 15-sexies, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  15-terdecies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 15-novies.
  15-quaterdecies. L'Osservatorio di cui al comma 15-novies, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15-quinquiesdecies. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 15-bis a 15-quater, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 15-quinquies a 15-septies, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 44;

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.53. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:

  16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 17;

   b) al comma 518 sostituire le parole: di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, e di 5,8 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2024, 211,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 205,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.62. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 16, dopo le parole: delle spese per l'affitto della prima casa inserire le seguenti: , delle misure di sostegno alla genitorialità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.63. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

  Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

  17-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
  17-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.71. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Al comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.», sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.».
  17-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.66. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».
  17-ter. Le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano alle rate in scadenza da tale data.
  17-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 17-bis e 17-ter valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.64. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».
  17-ter. Le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

  Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

  518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 91, 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 85,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.67. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

  17-bis. Dopo lettera o-ter) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

   «o-quater) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti».

  17-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al precedente comma 17-bis. Ai relativi oneri valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.65. Dori, Evi, Grimaldi, Zanella.

  Sostituire il comma 18 con i seguenti:

  18. I premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa non concorrono alla formazione del reddito.
  18-bis. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.68. Marattin, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 18, sostituire le parole: nell'anno 2024 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, a fronte degli oneri aggiuntivi a decorrere dal 2025, stimati in 235 milioni di euro annui, dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

  51-bis. All'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:

   «6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.».
1.69. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 18, aggiungere, in fine, le parole: e azzerata per le imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.70. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:

  18-bis. A decorrere dall'anno 2024, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti collettivi nazionali dei lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.72. Marattin, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:

  18-bis. Al fine di preservare il legittimo affidamento dei lavoratori impatriati in merito al regime fiscale speciale ad essi applicabile, anche in conseguenza delle modifiche definite in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 3, recante i princìpi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter, e 2-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che conseguono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.73. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al comma 19, è soppressa dagli oneri generali di sistema, previsti dalle bollette elettriche.
1.74. Bonelli, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

  20-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso.».

  20-ter. Ai fini del comma 20-bis è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.75. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

  25-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
  25-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

   «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

  25-quater. All'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), numero 1), le parole: «di promozione sociale» sono soppresse;

   b) il numero 4) è soppresso.

  25-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 25-bis a 25-quater si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

  Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

  518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 91,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 85,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.76. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

  25-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo non superiore a 300 euro per ciascun figlio che usufruisce del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel limite di spesa di 600 milioni di euro annui, un importo pari alle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto dei libri di testo.»;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies».

  25-ter. Alle minori entrate di cui al comma 25-bis, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio di ciascun anno, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure di cui al periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari al restante fabbisogno, avendo cura di garantire la tutela, costituzionalmente sancita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. La disposizione di cui al periodo precedente non può riguardare le detrazioni di cui al presente articolo.
1.77. Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

  25-bis. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 1.650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
  25-ter. L'indennità di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  25-quater. L'indennità di cui al comma 25-bis è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  25-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 25-quater, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 523-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.78. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro», sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
  25-ter. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 25-bis, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.
  25-quater. Al medesimo fine di cui al comma 25-ter, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
  25-quinquies. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.79. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2024, l'aliquota IVA applicata al «pellet» è ridotta al 5 per cento.
  25-ter. Agli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 150 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.80. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  25-ter Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'un per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  25-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.81. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1.82. Mari, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 1.650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
  25-ter. L'indennità di cui al comma 25-bis non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  25-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 25-bis e 25-ter, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante i maggiori risparmi derivanti dal comma 561-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.1028. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Mari.

  Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

  26-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 208, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) il personale del Corpo Militare della Croce Rossa italiana abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie»;

   b) all'articolo 1627, comma 2, dopo le parole: «Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento» sono inserite le seguenti: «e rappresentano corpo sanitario ausiliario delle Forze Armate».

  26-ter. Per gli oneri derivanti dal comma 26-bis, unitamente all'innovazione e integrazione della banca dati del Corpo militare della Croce Rossa Italiana con quella delle Forze Armate, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
  26-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 26-bis e 26-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.83. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 26, inserire il seguente:

  26-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10:

    1) al numero 19), le parole: «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

    2) al numero 20), le parole: «di natura non commerciale» sono soppresse;

    3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

    «21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura»;

    4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

    «27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore»;

   b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e da imprese sociali».

  Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

  518. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 91,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 85,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.84. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti: in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024.

  Conseguentemente, sostituire il comma 31 con il seguente:

  31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'un per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.85. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:

  28-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 28, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*1.86. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*1.87. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

  29-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione.
**1.88. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
**1.89. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Sostituire il comma 31, con il seguente:

  31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.92. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

  31-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
  31-ter. Alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» e «100.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «63.600 euro» e «127.200 euro».
  31-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 31-bis e 31-ter in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1.93. Alfonso Colucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi da 34 a 36.
1.10. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

  38-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  38-ter. Per le finalità di cui al comma 38-bis è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.94. Alfonso Colucci, Barzotti, Aiello, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

  38-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedono agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.
  38-ter. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute alla data del 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  38-quater. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
  38-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 38-bis a 38-quater è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.95. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

  38-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le modificazioni seguenti:

   a) al comma 1, le parole da: «e scomputando» fino alla fine del medesimo comma, sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole da: «e tenendo conto» fino a: «legge 15 luglio 2022, n. 91,» sono soppresse.

  38-ter. Agli oneri derivanti dal comma 38-bis, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1.96. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.97. Mari, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 43-septies)

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP) e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
1.98. D'Alfonso.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

  42-bis. Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del Ministero dell'interno è incrementata di duecento unità.
  42-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 42-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede a valere sui maggiori risparmi derivanti dal successivo comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, a eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva pari a 10 milioni di euro.
1.99. Zaratti, Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

  43-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie,» sono inserite le seguenti parole: «delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,».
  43-ter. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  43-quater. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  43-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rideterminato dai commi 43-bis e 43-ter, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.
  43-sexies. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  43-septies. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  43-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 43-ter e 43-sexies valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.100. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

  43-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie,» sono inserite le seguenti parole: «delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,».
  43-ter. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  43-quater. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  43-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rideterminato dai commi 43-bis e 43-ter, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.
  43-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 43-ter valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.101. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

  43-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  43-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 43-bis, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.102. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

  43-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  43-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
1.103. Casu, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

  43-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza dell'omogeneità dei profili professionali richiesti, con la normativa in materia di mobilità e con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è subordinata al prioritario utilizzo dei soggetti idonei appartenenti alle graduatorie vigenti approvate dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti e dagli organismi pubblici comunque denominati.
  43-ter. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.104. Casu, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 43, inserire il seguente:

  43-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.105. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sopprimere il comma 44.
1.107. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Evi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 44 con i seguenti:

  44. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  44-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.»

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) sopprimere il comma 5-bis.

  44-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».
  44-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
  44-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  44-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 217, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 44 a 44-quinquies nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 900 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
  44-septies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

   a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nel settore assicurativo;

   b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

  44-octies. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

  Conseguentemente:

   al comma 217, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 8.000 milioni di euro per l'anno 2024, 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

   dopo il comma 217, inserire il seguente:

  217-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.
1.108. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 44 con il seguente:

  44. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4 per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 45 alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

    «8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848».

   b) dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

  45-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 44 e 45, valutati nel limite massimo di spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 2 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.109. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 44, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 346, inserire il seguente:

  346-bis. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare a uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2024: -10.000.000;
    2025: -10.000.000;
    2026: -10.000.000.
1.717. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 44, lettera a), aggiungere le seguenti parole: , ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Parte E, Sezione III, per i quali le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.110. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente;

  44-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

    «18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia.».

  Conseguentemente:

   a) al comma 45, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis. Dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:

    «127-vicies) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. Il comma 1, lettera c-bis), primo periodo, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

   «c-bis). Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenuto.».

   c) dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 44-bis, al comma 45, lettera b), numero 2-bis) e al comma 51-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.111. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 45.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 162,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.112. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Sopprimere il comma 45.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 45, valutati nel limite massimo di 162,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede inserendo, dopo il comma 51, il seguente:

  51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
1.113. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sopprimere il comma 45.

  Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

  518. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 170 milioni di euro per l'anno 2024, 181,6 milioni di euro per l'anno 2025, 185,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.115. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimere il comma 45.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, a eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 165 milioni di euro.
1.114. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Zanella.

  Al comma 45:

   alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

    1) al numero 19, le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

    2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti:

    «19-bis) prodotti biologici certificati;

    19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore»;

   alla lettera b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
1.106. Zaratti, Grimaldi, Evi.

  Al comma 45, lettera b), numero 1), dopo le parole: vendita al minuto; inserire le seguenti: seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;.

  Conseguentemente, dopo il comma 513 inserire il seguente:

   513-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 45, lettera b), numero 1), valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.116. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Torto.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

  45-bis. Al fine di incentivare il consumo di alimenti da produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   1) al comma 44, sopprimere la lettera b);

   2) al comma 45, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

    «8-bis) alimenti e prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprese agricole giovanili».
1.117. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Evi.

  Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

  46-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

    «1-sexies) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.».

  46-ter. Alla Tabella A, Parte III (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-duodevicies) sono eliminate le parole: «e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.».
  Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.118. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
  51-ter. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 51-septies, secondo le modalità stabilite al comma 51-sexies, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
  51-quater. Nel caso di applicazione del precedente comma 51-ter, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del medesimo comma, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
  51-quinquies. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma 51-quater, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
  51-sexies. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 51-ter non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  51-septies. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 51-ter devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
  51-octies. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi da 51-bis a 51-septies non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  51-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedenti commi da 51-bis a 51-septies, pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 51-decies e 51-undecies.
  51-decies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

    1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»

   e) il comma 5-bis è soppresso.

  51-undecies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.119. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  51-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 1,5 miliardi per l'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 51-quater.
  51-quater. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  51-quinquies. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  51-sexies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  51-septies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  51-octies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi dei commi da 51-quinquies a 51-septies, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  51-novies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  51-decies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.135. Aiello, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

    1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 1), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 2), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»

   e) il comma 5-bis è soppresso;

   f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «per essere assegnate al finanziamento» fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: «per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.»;

    2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.»;

    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.».
1.136. Francesco Silvestri, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 2 milioni per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.
  51-ter. Al fine di garantire le risorse finanziarie per l'anticipazione degli effetti di cassa e la compensazione degli eventuali maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto nonché le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma 51-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2 miliardi per l'anno 2024 e 2025.
  51-quater. Agli oneri di cui ai commi da 51-bis a 51-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguite ai sensi del successivo comma 51-quinquies.
  51-quinquies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

    1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 1), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 2), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) il comma 5-bis è soppresso.
1.134. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

   a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

   b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

  51-ter. L'aliquota di cui al comma 51-bis si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al medesimo comma 51-bis del medesimo comma e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al comma 51-bis è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  51-quater. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 51-bis è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
  51-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  51-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.
  51-septies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, valutati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.120. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  51-ter. Le risorse di cui al comma 51-bis relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

   a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

   b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

   e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

   f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

   g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

   h) riduzione della tassazione sul lavoro.

  51-quater. Dai finanziamenti da parte del fondo di cui al comma 51-ter del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
  51-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 51-ter.
1.121. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10:

    1) al numero 19), le parole: «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;

    2) al numero 20), le parole: «di natura non commerciale» sono soppresse;

    3) il numero 21) è sostituito dal seguente: «21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;

    4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: «27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

   b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e da imprese sociali».

  51-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 51-bis, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.122. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del citato decreto legislativo n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma,».
  51-ter. All'articolo 5, comma 15-quater, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al n. 1), le parole: «di promozione sociale» sono soppresse;

   b) il n. 4) è soppresso.

  51-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma 51-bis si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  51-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 51-bis valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.123. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2022»;

   b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2022».

  51-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, sostituire le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» con le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.».
  51-quater. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  51-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 51-bis a 51-quater è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 51-bis a 51-quinquies, valutati nel limite massimo di 12 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.140. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste Italiane Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.
  51-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 51-bis, valutati nel limite massimo di 880 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 51-quater.
  51-quater. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 30 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata entro il 30 giugno 2024.».

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.124. Fenu, Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. Stante il perdurante rialzo dei prezzi dei prodotti energetici è istituito, per l'anno 2024, un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  51-ter. La base imponibile del contributo di cui al comma 51-bis è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
  51-quater. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  51-quinquies. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  51-sexies. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soppresso.
  51-septies. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.
1.125. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  51-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche là dove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.
  51-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 51-bis e 51-ter, valutati in 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 51-quinquies.
  51-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

   Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
1.126. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 500 euro. Il credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito. Ai maggiori oneri, stimati in 140 milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma.
  51-ter. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

   Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.127. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  51-ter. La detrazione di cui al comma 51-bis si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
  51-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 51-bis e 51-ter, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.128. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50 per cento.
  51-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 51-bis è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 51-quater.
  51-quater. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata entro il 30 giugno 2024.».

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.129. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.».

  51-ter. Agli oneri derivanti dal comma 51-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.130. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. All'articolo 15, comma 1, la lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «fino all'importo di euro 550.» sono soppresse e dopo le parole: «alla parte che eccede euro 129,11» aggiungere le seguenti: «per ogni animale legalmente detenuto».
  51-ter. Agli oneri derivanti dal comma 51-bis si provvede, nel limite massimo di spesa annuo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante i maggiori risparmi assicurati dal successivo comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 253, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.131. Dori, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
  51-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 51-bis opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP di cui all'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015.
1.132. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Piccolotti.

  Dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco, hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività, compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
  51-ter. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 51-bis potranno richiederlo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  51-quater. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.137. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

  51-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta maturati e non ancora utilizzati relativi alle opzioni, esercitate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023 , n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del medesimo decreto-legge n. 34, è ammessa la cessione, anche parziale, in favore di soggetti terzi, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.138. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, il comma 1041 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è sostituito dal seguente:

   «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 51-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.139. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Todde, Torto.

  Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

  51-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali».
  51-ter. Agli oneri derivanti dal comma 51-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.141. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

  53-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9:

    1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;

    4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

   b) al comma 10:

    1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;

    4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

  53-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
1.142. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

  53-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
  53-ter. Agli oneri derivanti dal comma 53-bis, valutati in 17 milioni per l'anno 2024, 34,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2037 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.143. Scarpa, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Fassino.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

  53-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
1.144. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
  59-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

   d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

  59-quater. Limitatamente all'anno d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 59-ter, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
  59-quinquies. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al comma 59-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  59-sexies. Ai fini di quanto disposto dal comma 59-ter, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-ter.
  59-octies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-novies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-ter.
  59-decies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.145. Fratoianni, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 59-ter.
  59-ter. Limitatamente all'anno 2024 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  59-quater. Ai fini di cui al precedente comma le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-ter.
  59-sexies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini dei commi da 59-ter a 59-quinquies, si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 59-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione
1.146. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  59-ter. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.
  59-quater. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno antecedente a quello di versamento dell'imposta, il versamento è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riscossione.
  59-quinquies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-sexies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-septies. È fatto divieto alle banche di cui al comma 59-bis di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 59-bis a 59-sexies sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
1.147. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Fratoianni, Borrelli.

  Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  59-ter. La disposizione di cui al comma 59-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  59-quater. Agli oneri derivanti dal comma 59-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.148. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. Gli interventi di messa in sicurezza o sistemazione e consolidamento del territorio, finalizzati a prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici verso centri abitati e opere di urbanizzazione primarie di comuni montani, sono assoggettati all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10 per cento.
  59-ter. Agli oneri derivanti dal comma 59-bis, nel limite massimo di spesa pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i maggiori risparmi assicurati dal comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.150. Grimaldi, Zanella, Borrelli.

  Dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
  59-ter. Agli oneri derivanti dal comma 59-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.149. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.».

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.151. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

  Conseguentemente, dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: "secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "terzo anno";

   b) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

   b) alla rubrica, le parole: «dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

  341-ter. Agli oneri di cui al comma 341-bis, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-bis.
1.702. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 60, inserire il seguente:

  60-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 2, Investimento 2.2, Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 60-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.152. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 63, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 183, 184 e 185.
1.153. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

  63-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  63-ter. Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  63-quater. Agli oneri di cui al comma 63-bis, pari a 545 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e agli oneri di cui al comma 63-ter, pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 695 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
  63-quinquies. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.
  63-sexies. Agli oneri di cui al comma 63-quinquies, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.159. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 63, inserire i seguenti:

  63-bis. Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  63-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 63-bis, pari a 545 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 545 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
1.154. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

  63-bis. Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  63-ter. Agli oneri derivanti dal comma 63-bis, valutati in 545 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese per l'importo di 545 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
1.161. Manes.

  Dopo il comma 63 aggiungere i seguenti:

  63-bis. La detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, ivi inclusi gli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, è prorogata al 31 dicembre 2024.
  63-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 63-bis, valutati in euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.155. Casu.

  Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

  63-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione del 110 per cento per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, ivi inclusi gli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  63-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 63-bis, valutati in euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.156. Casu.

  Sopprimere i commi 64, 65 e 66.
1.157. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 64, lettera a), numero 2), capoverso lettera b-bis), dopo le parole: «di beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
1.158. Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Rosato.

  Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

  67-bis. Al fine di promuovere accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni fino a 15.000 abitanti ricadenti o limitrofi alle città metropolitane, nonché per favorire la stipula di contratti temporanei a canone concordato per gli studenti universitari, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'IMU più favorevoli di quelle già vigenti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.
  67-ter. Agli oneri derivanti dal comma 67-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.160. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

  67-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.162. Sottanelli, Benzoni.

  Dopo il comma 71, inserire il seguente:

  71-bis. A partire dall'anno 2024, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

   46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.163. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 71, inserire il seguente:

  71-bis. A partire dall'anno 2024, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

   46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.165. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 71, inserire il seguente:

  71-bis. A partire dall'anno 2024, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

   46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.164. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 73, inserire i seguenti:

  73-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

  73-ter. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».
  73-quater. Agli oneri di cui ai commi 73-bis e 73-ter, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.166. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:

  74-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 sono inseriti i seguenti:

   «380-bis. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma 380 sono esclusi i comuni delle zone montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.
   380-ter. Agli oneri derivanti dal comma 380-bis, pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.167. De Maria.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 88.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, inserire i seguenti:

  513-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  513-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.169. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Sopprimere il comma 88.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per l'anno 2024, una spesa complessiva annua quantificata in 518 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 622 milioni di euro.
1.168. Borrelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:

  88-bis. Al fine di contrastare i rincari dei prezzi e salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, a partire da quelle a basso reddito, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
  88-ter. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 88-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo di 1 miliardo di euro per l'anno 2024 e 2 miliardi di euro per l'anno 2025.
  88-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni di accesso alla misura e le modalità di attuazione.
  88-quinquies. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 88-ter gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-bis e 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, al fine di provvedere ad oneri pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024 e a 2 miliardi di euro per l'anno 2025, dopo il comma 513 inserire il seguente:

  513-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

    1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»

   e) il comma 5-bis è soppresso.
1.170. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Torto, Fenu.

  Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

  88-bis. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
1.171. Rosato, Sottanelli, Bonetti, Benzoni.

  Sopprimere il comma 89.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione del citato comma 89, entro il limite di spesa complessivo pari a 778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.172. Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Al comma 92, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione delle citate lettere a) e b), pari a 416 milioni per l'anno 2025 e a 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.
1.173. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 92, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione del diritto di superficie su terreni destinati all'istallazione di impianti di produzione di energie rinnovabili.
1.174. Bonelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:

  97-bis. All'articolo 1, comma 242, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti». Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Alla compensazione degli eventuali maggiori oneri in termini di effetti di cassa di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
1.175. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:

  97-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore». Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Alla compensazione degli eventuali maggiori oneri in termini di effetti di cassa di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
1.176. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Sopprimere il comma 100.

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivati dalla soppressione del citato comma 100, valutati in 243,11 milioni di euro per l'anno 2025 e in 485,29 milioni di euro per l'anno 2026, dopo il comma 513 inserire il seguente:

  513-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.177. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:

  100-bis. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua, di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative, anche di carattere coattivo, necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.
1.180. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Borrelli.

  Sopprimere i commi da 101 a 112.
1.182. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Sopprimere i commi da 101 a 111.
1.181. Grimaldi, Zanella, Bonelli.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

  124-bis. Per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di buoni fruttiferi postali a termine emesse da Poste italiane Spa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso ai ristori di cui al presente comma. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.184. Barzotti, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 125, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente, dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

  125-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 125, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.185. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 125, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «a 2,8 volte» sono inserite le seguenti: «ridotto a 2,6 per le donne con uno o più figli,»;

   b) sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

  125-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 125, lettera b), valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.187. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 125, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli con le seguenti: a 2,2 volte;

   b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) all'ultimo periodo, le parole: «a 2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: «a 2,2 volte».

  Conseguentemente, al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dal comma 125, lettera b), pari a 347 milioni di euro per l'anno 2024, 47 milioni di euro per l'anno 2025, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 119 milioni di euro per l'anno 2028, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 117 milioni di euro per l'anno 2032 e 129 milioni di euro per l'anno 2033:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

   «59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “0,2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,4 per cento”;

   b) le parole: “L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.” sono soppresse;

   c) le parole: “L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.” sono soppresse».
1.189. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 125, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli con le seguenti: ridotto a 2,6 volte per le donne;

   b) alla lettera b), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

  125-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 125, valutati nel limite massimo di spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.186. Mari, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 125, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli con le seguenti: a 2,6 volte;

   b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) all'ultimo periodo, le parole: «a 2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: «a 2,6 volte».

  Conseguentemente, al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dal comma 125, lettera b), pari a 37 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, 79 milioni di euro per l'anno 2027, 112 milioni di euro per l'anno 2028, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 139 milioni di euro per l'anno 2031, 112 milioni di euro per l'anno 2032 e a 121 milioni di euro per l'anno 2033:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

   «59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “0,2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,4 per cento”;

   b) le parole: “L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.” sono soppresse;

   c) le parole: “L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.” sono soppresse».
1.188. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

  125-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024:

   a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400

   b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

   c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400, nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

  125-ter. Agli oneri derivanti dal comma 125-bis, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 59-bis della presente legge.
  125-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è, altresì, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III».

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.190. Mari, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

  125-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono aggiunte le parole «e all'INAIL».
  125-ter. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.191. Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alle parole «, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111,» contenute nel comma 518-bis)

  Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

  125-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  125-ter. Agli oneri derivanti dal comma 125-bis, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026.
1.192. Grimaldi, Zanella, Mari, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:

  126-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
   2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
   3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del comma 1 è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
   4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

  Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

  «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

    1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»

   e) il comma 5-bis è soppresso.
1.193. Baldino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 130, inserire i seguenti:

  130-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025»;

   c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza dei novantadue mesi.».

  130-ter. Agli oneri derivanti dal comma 130-bis, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.194. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

  130-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.
1.195. D'Alfonso.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:

  130-bis. La misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024 in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in Medioriente.
1.196. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 131, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani;

   b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 205 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.197. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:

  133-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole: «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.
  133-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.
  133-quater. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
  133-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 133-bis a 133-quater, valutati nel limite massimo di spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.198. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:

  133-bis. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2024 2025 e 2026, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

  Conseguentemente, dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.199. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire i commi 134 e 135, con i seguenti:

  134. All'articolo 1, comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».
  135. Per il periodo 2024-2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025:

   a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

   b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

   c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 135, valutati nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»;

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»

   e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

    2) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

   b) dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 59-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 59-bis a 59-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.201. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sostituire i commi 134 e 135 con i seguenti:

  134. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
  135. Ai maggiori oneri di cui al comma 134, pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029.
1.200. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire i commi 134 e 135, con il seguente:

  134. A parziale copertura degli oneri di cui alla presente legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.202. Mari, Zanella, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 135.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 139;

   b) al comma 217, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 3.149 milioni di euro per l'anno 2024, 4.835 milioni di euro per l'anno 2025, 4.555 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.217. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alinea, sostituire le parole: Nell'anno 2024 con le seguenti: Per il periodo 2024 e 2025.

   b) alla lettera b), sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:

    4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

    5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 135, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 16 milioni di euro per l'anno 2027, 17 milioni di euro per l'anno 2028, 19 milioni di euro per l'anno 2029, 20 milioni di euro per l'anno 2030, 22 milioni di euro per l'anno 2031, 24 milioni di euro per l'anno 2032, 27 milioni di euro per l'anno 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

   59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.203. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 135, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

  Conseguentemente, dopo il medesimo comma 135, inserire il seguente:

  135-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 134 e 135, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.204. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 135, inserire i seguenti:

  135-bis. Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024 con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  135-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 135-bis, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024.
1.205. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituire il comma 136 con il seguente:

  136. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  Conseguentemente, sostituire i commi 138 e 139 con i seguenti:

  138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   d) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

  139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  139-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 136 a 139, pari a 1.411,7 milioni di euro per l'anno 2024, 1.896,8 milioni di euro per l'anno 2025, 925,3 milioni di euro per l'anno 2026, 743,6 milioni di euro per l'anno 2027, 693,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 663,6 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a a 1.411,7 milioni di euro per l'anno 2024, 1.896,8 milioni di euro per l'anno 2025, 925,3 milioni di euro per l'anno 2026, 743,6 milioni di euro per l'anno 2027, 693,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 663,6 milioni di euro per l'anno 2029.
1.207. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Sostituire il comma 136 con i seguenti:

  136. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  136-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 136, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029.
1.206. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 136, primo periodo, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere le seguenti: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma 136, primo periodo, dopo le parole: menzionato comma 179 aggiungere le seguenti: , nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) al medesimo comma 136, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e cinque mesi;

   c) al medesimo comma 136, sostituire il terzo periodo con il seguente:L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029;

   d) dopo il comma 136, inserire il seguente:

  136-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 136, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.
1.208. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 136, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 5 mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 136, inserire il seguente:

  136-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 136 e 136-bis, valutati nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.209. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 136, primo periodo, sopprimere le parole: e 5 mesi.

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 136, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati.»
1.210. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sostituire il comma 138 con il seguente:

  138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   d) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti «28 febbraio 2024».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 138, valutati nel limite massimo di 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

   c) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.212. Appendino, Morfino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituirle il comma 138 con il seguente:

  138. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 138, valutati nel limite massimo di 412 milioni di euro per l'anno 2024, 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.1. Appendino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 138 con i seguenti:

  138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   d) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

  138-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 138, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.211. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituire il comma 138 con il seguente:

  138. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 136 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 138, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.213. Mari, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Sostituire il comma 138 con i seguenti:

  138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.».

  138-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 138, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.214. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 138, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero gli orfani per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 20.000.000;
   2025: – 20.000.000;
   2026: – 20.000.000;
1.215. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:

  138-bis. All'articolo 1, comma 292 lettera a), capoverso comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   a-bis) risultino affidatarie o comunque tutrici o prestatrici di cura di orfani per crimini domestici.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.
1.216. Mari, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Sostituire il comma 139, con i seguenti:

  139. Dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'INPS che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al comma 139-quater, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  139-bis. La prestazione di cui al comma 139 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma 139. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al comma 139 non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.
  139-ter. La prestazione di cui ai commi 139 e 139-bis, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 139; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma 139-sexies.
  139-quater. La prestazione di cui al comma 139 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.
  139-quinquies. La prestazione di cui al comma 139, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.
  139-sexies. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 139-ter comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.
  139-septies. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 139 si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi da 139 a 139-septies pari a 443 milioni di euro per l'anno 2024, 1.006 milioni di euro per l'anno 2025, 1.552 milioni di euro per l'anno 2026, 1.860 milioni di euro per l'anno 2027, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  51-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.;

   b) dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
  59-ter. I soggetti di cui al comma 59-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

  59-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 59-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-bis e 59-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  59-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-quater.
  59-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-ter e 59-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  59-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  59-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  59-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.218. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 139 con i seguenti:

  139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  139-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 139, pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026.
1.219. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 139, lettera a), sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.220. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 139, lettera a), sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, dopo il comma 139, inserire il seguente:

  139-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 139, lettera a), pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.221. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 139, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) Quanto previsto all'articolo 1, comma 286 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rimane in vigore per tutti coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 140-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.223. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 139, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) quanto previsto all'articolo 1, commi 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, resta in vigore per coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.
1.222. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. Al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla lettera a), dopo le parole: «dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604» sono inserite le seguenti: «e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020».

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 140-bis, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.224. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

  140-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 140-bis, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera b);

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.225. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

  141-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  141-ter. Agli oneri derivanti dal comma 141-bis, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.226. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

  141-bis. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
  141-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 141-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.227. Soumahoro.

  Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

  141-bis. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il Codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.
  141-ter. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 5-ter non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 6.000.000;
   2025: – 6.000.000;
   2026: – 6.000.000.
1.228. Gribaudo.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

  141-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 3.000.000;
   2025: – 3.000.000;
   2026: – 3.000.000.
1.229. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 144, lettera f), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 147, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento;

   b) sostituire il comma 150 con il seguente:

  150. L'indennità può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi.

   c) dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.
1.230. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

  155-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 per le finalità di cui al medesimo articolo.
  155-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.231. Amato, Orrico, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 156.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 156, valutati nel limite massimo di 86 milioni di euro per l'anno 2024, 96,2 milioni di euro per l'anno 2025, 98,3 milioni di euro per l'anno 2026, 100,3 milioni di euro per l'anno 2027, 102,3 milioni di euro per l'anno 2028, 104,4 milioni di euro per l'anno 2029, 106,5 milioni di euro per l'anno 2030, 108,6 milioni di euro per l'anno 2031, 110,7 milioni di euro per l'anno 2032, 112,9 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.232. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 156 con il seguente:

  156. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026.
1.233. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

  156-bis. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 156-ter, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.
  156-ter. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 156-bis, le spese sostenute:

   a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

   b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

   c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

    1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

    2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

    3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

  156-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 156-bis non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  156-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 156-bis è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  156-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 156-bis a 156-quinquies, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 156-bis, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 156-bis e 156-ter.
  156-septies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi da 156-bis a 156-septies, valutati entro il limite di 600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.234. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

  156-bis. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  156-ter. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 15.000.000;
   2025: – 15.000.000;
   2026: – 15.000.000.
1.235. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

  156-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  156-ter. Agli oneri di cui al comma 156-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.236. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:

  156-bis. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il contributo di cui al comma 31 del medesimo articolo 2 non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.
1.237. Castiglione, Sottanelli, Benzoni, Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:

  156-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni per il 2024, 3 milioni per il 2025 e 3 milioni per il 2026.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: – 2.000.000
   2025: – 3.000.000
   2026: – 3.000.000.
1.238. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Sostituire i commi da 157 a 167 con il seguente:

  157. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, a 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, a 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, a 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, a 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, a 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, a 2.530,9 per l'anno 2037, a 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, a 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, a 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, a 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042 e a 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043.
1.239. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituire i commi da 157 a 167 con il seguente:

  157. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, a 66,4 per il 2025, a 149,1 per il 2026, a 244,3 per il 2027, a 372,5 per il 2028, a 523,6 per il 2029, a 713,7 per il 2030, a 919,5 per il 2031, a 1.167,1 per il 2032, a 1.418,7 per il 2033, a 1.707,6 per il 2034, a 1.990,6 per il 2035, a 2.284,1 per il 2036, a 2.530,9 per il 2037, a 2.742,7 per il 2038, a 2.907,1 per il 2039, a 3.060,3 per il 2040, a 3.192,7 per il 2041, a 3.365,0 per il 2042, a 3.504,2 per il 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.242. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Sopprimere i commi da 157 a 165.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi da 157 a 165, valutati nel limite massimo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 922,2 milioni di euro per l'anno 2033, 1.109,9 milioni di euro per l'anno 2034, 1.293,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.484,7 milioni di euro per l'anno 2036. 1.645,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.782,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.889,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.989,2 milioni di euro per l'anno 2040, 2.075,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.187,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.277,7 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede apportando la seguente modificazione:

   dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.241. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sopprimere i commi da 157 a 161.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, dall'anno 2024 all'anno 2043, una minore spesa annua come riportato nella tabella di cui all'allegato VI-bis alla presente legge.

Allegato VI-bis
(Articolo 1 comma 523-bis)

   Anno

   Mln.

  2024

   -11,5

  2025

   - 43,2

  2026

   - 96,9

  2027

   - 158,8

  2028

   -242,1

  2029

   -340,3

  2030

   -463,9

  2031

   -597,7

  2032

   -758,6

  2033

   -922,2

  2034

   -1.109,9

  2035

   -1.293,9

  2036

   -1.484,7

  2037

   -1.645,1

  2038

   -1.782,8

  2039

   -1.889,6

  2040

   -1.989,2

  2041

   -2.075,3

  2042

   -2.187,3,

  2043

   -2.277,7

1.240. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 170, aggiungere i seguenti:

  170-bis. Al Capo I del Titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

   «Art. 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

  170-ter. Dopo l'articolo 76-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 76-quater. – (Procuratore nazionale del lavoro)1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale.
   Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

  170-quater. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

  170-quinquies. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

  170-sexies. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

  170-septies. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  170- octies. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di Cassazione.
  170-novies. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  170-undecies. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 170-bis a 170-undecies, valutati nel limite massimo di 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.243. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al fine di ridurre la disoccupazione, migliorare il rapporto fra tempo di vita e di lavoro di entrambi i generi, riequilibrare il rapporto fra profitti e salari nonché favorire una progressiva riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, promuovere e sostenere la stipulazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2024-2026 nel limite delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 59-bis a 59-octies.
  176-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 176-bis, anche al fine di incentivare una cultura del lavoro attenta anche allo sviluppo della vita privata e relazionale delle persone e alla loro partecipazione attiva alla vita sociale nonché per promuovere una competizione tra le imprese fondata sulla piena e buona occupazione, le risorse del Fondo di cui al comma 176-bis, sono destinate al sostegno delle imprese con sede legale nel territorio nazionale che stipulano contratti di solidarietà espansiva che prevedono:

   a) una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione dei lavoratori occupati nel territorio nazionale nella misura minima del quindici per cento per ciascun lavoratore;

   b) l'assunzione contestuale, a tempo indeterminato, di nuovo personale da occupare nel territorio nazionale che garantisca almeno la ricostituzione del monte ore originario dei lavoratori occupati nel medesimo.

  176-quater. L'erogazione delle risorse di cui al comma 176-bis è destinata alla copertura triennale degli oneri contributivi per ogni nuovo/a assunto/a fino a un limite annuo massimo di 10.000 euro.
  176-quinquies. I contratti aziendali di solidarietà espansiva sono stipulati dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria e in applicazione di accordi quadro nazionali preventivamente definiti.
  176-sexies. L'INPS, per la finalità di cui al comma 176-bis:

   a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui al comma 176-ter d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dei contratti quadro e partecipa alla loro negoziazione;

   b) eroga, alle imprese coinvolte, il sostegno economico di cui al comma 176-quater secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo comma 176-septies;

   c) vigila sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi del comma 176-ter e, in caso di accertata difformità, dispone la sospensione degli stessi e la restituzione di quanto già assegnato.

  176-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 176-bis, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 176-ter a 176-sexies.
  176-octies. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dai commi da 59-bis a 59-octies della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al medesimo comma 176-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. Entro il 31 gennaio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, ai fini della loro annuale e progressiva eliminazione, i sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  59-ter. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024, 2025 e 2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei successivi commi 59-quater e 59-quinquies, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  59-quater. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2026.
  59-quinquies. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024 e 2025 il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026 e comunque entro il 31 gennaio.
  59-sexies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-octies. È fatto divieto alle banche di cui al comma 59-ter di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 59-ter a 59-sexies sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
1.247. Fratoianni, Grimaldi, Zanella, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso e delle correlate basi imponibili, nonché di stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti e la pubblica amministrazione, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva, sono istituiti, a partire dal periodo di imposta 2023, gli indici sintetici di affidabilità contributiva, di seguito denominati ISAC, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
  176-ter. Gli ISAC sono elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  176-quater. È sempre consentito il trattamento e il trasferimento dei dati nella disponibilità delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti alle attività di cui al successivo comma 176-sexies esclusivamente per le finalità istituzionali di cui al presente articolo.
  176-quinquies. Gli ISAC sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione. Con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISAC ovvero deve esserne effettuata la revisione.
  176-sexies. Gli ISAC sono elaborati in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Alla società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono affidate in concessione le attività di progettazione, realizzazione, costruzione e applicazione degli indici, su iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  176-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione di esperti, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle parti sociali. Tale commissione è consultata nella fase di elaborazione degli ISAC ed esprime il proprio parere relativamente all'applicazione degli stessi ai settori economici. I componenti della commissione partecipano alle attività a titolo gratuito.
  176-octies. Nel corso di ciascun periodo d'imposta i contribuenti e i sostituti d'imposta possono indicare ulteriori componenti contributive, non risultanti nei modelli dichiarativi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità contributiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari una specifica procedura informatica per la trasmissione e la condivisione delle informazioni derivanti dall'applicazione degli ISAC.
  176-novies. Gli ISAC non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente o il sostituto d'imposta:

   a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

   b) dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

  176-decies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione o estensione dell'applicabilità degli ISAC per determinate tipologie di contribuenti.
  176-undecies. In relazione ai diversi livelli di affidabilità contributiva conseguiti dai soggetti economici in virtù dell'applicazione degli ISAC, sono riconosciute specifiche misure premiali da individuarsi con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  176-duodecies. Nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione e/o di elusione contributiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'INAIL, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto del livello di affidabilità contributiva derivante dall'applicazione degli ISAC, anche attraverso eventuali esoneri da determinate tipologie di controlli amministrativi e/o ispettivi.
  176-terdecies. Le misure premiali di cui ai commi 176-undecies e 176-duodecies non si applicano in caso di dichiarazioni omesse o non corrispondenti al vero.
  176-quaterdecies. Con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  176-quinquiesdecies. Sono a carico del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'anno 2023, le spese relative alla realizzazione e all'avvio degli ISAC, e, a partire dall'anno 2024, le maggiori spese derivanti dalla concessione di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  176-sexiesdecies. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 176-bis a 176-quinquiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1.244. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*1.245. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibili per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 176, inserire il seguente:

  176-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
  176-ter. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di trentasei mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
  176-quater. Qualora il giovane di cui al comma 176-bis, sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 176-ter.
  176-quinquies. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei commi da 176-bis a 176-quater, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part-time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
  176-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 176-bis a 176-quinquies non si applicano ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 176-bis a 176-quinquies, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.267. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 176, inserire il seguente:

  176-bis. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  176-ter. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.
  176-quater. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo oncologico nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024.
  176-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 176-bis a 176-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.
1.268. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

   a) prevedano la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b), dell'articolo 2409-duodecies del codice civile;

   b) prevedano la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;

   c) diano esecuzione a disposizioni di contratti collettivi che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;

   d) prevedano forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;

   e) prevedano forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;

   f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, prevedano che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

  176-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma precedente. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa.
  176-quater. Le imprese che ottengono il contributo di cui ai precedenti commi, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo.
  176-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.246. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».
  176-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 176-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.257. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lettera m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.
  176-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.
  176-quater. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.256. Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

  176-bis. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lettera m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.
  176-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 176-bis, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.
  176-quater. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 176-bis si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.
1.255. Mari, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 176 aggiungere i seguenti:

  176-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, lettera a), punto 2) la parola: «cinque» è sostituita con la seguente: «due».

   b) al comma dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;».

  176-ter. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, apportare le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;»;

   b) la lettera d) è soppressa.
1.252. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e comma 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
  176-ter. L'incentivo di cui al precedente comma 176-bis è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
  176-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 176-bis e 176-ter, pari a complessivi 65 milioni di euro nel 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.251. Mari, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «dieci anni».
  176-ter. Agli oneri di cui al comma 176-bis, pari a 800.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui comma 523-bis, della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 800.000.000 di euro.
1.266. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

  176-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;».

  176-ter. Agli oneri di cui al comma 176-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 523-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 700 milioni di euro.
1.263. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

  176-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  176-ter. Per le finalità di cui al comma 176-bis è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 515-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.264. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 di 1.000 milioni di euro.
  176-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 176-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.258. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.
  176-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 176-bis, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.259. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

  176-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 176-bis, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made In Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025.
1.254. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  176-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma pari, nel limite massimo d'importo, a complessivi euro 130 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.248. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Per fronteggiare le ripercussioni dei processi di riorganizzazione in corso e le situazioni di particolare difficoltà economica del settore editoriale, le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  176-ter. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.253. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

  Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

  176-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2023».
  176-ter. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.262. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 176 aggiungere il seguente:

  176-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2023».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti variazioni in riduzione:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

    2024: – 17.200.000:
    2025: – 17.200.000;
    2026: – 17.200.000.
1.274. Manes.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.
  176-ter. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.260. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 176, inserire il seguente:

  176-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.271. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

  176-bis. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.273. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 176 , aggiungere i seguenti:

  176-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

   «4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
   4-bis. Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 169.
1.249. Castiglione, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 176, inserire il seguente:

  176-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

   «Art. 2-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale, sia relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.».

  176-ter. Agli oneri di cui al comma 176-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2025, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.
1.269. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

  176-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

   «Art. 26-bis. – (Dimissioni volontarie delle lavoratrici)1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.».

  176-ter. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal comma 176-bis, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  176-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 176-ter, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 5.000.000;
   2025: – 5.000.000;
   2026: -5.000.000.
1.250. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

  176-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.272. Manes.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alle parole «, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111,» contenute nel comma 518-bis)

  Dopo il comma 176, inserire il seguente:

  176-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».
1.261. Mari, Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

  176-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7», sono soppresse;

   b) all'articolo 6, il comma 7 è soppresso.
1.265. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 176, inserire il seguente:

  176-bis, Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.
1.275. Mari, Grimaldi, Zaratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

  178-bis. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregiver di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.
  178-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le linee guida, ai sensi del comma 178-quater, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 178-bis. Le linee guida dovranno in ogni caso vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smart working con finalità di conciliazione vita/lavoro.
  178-quater. All'elaborazione delle linee guida di cui al comma 178-ter e al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 40.000.000;
   2025: – 40.000.000;
   2026: – 40.000.000.
1.278. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

  178-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

   b) al comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

  178-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2024, si provvede quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.279. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

  178-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  178-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.280. Piccolotti, Zanella, Evi, Grimaldi.

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

  176-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita con la seguente:

   «a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;»;

   b) la lettera d) è soppressa.
1.270. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Dopo il comma 178, inserire il seguente:

  178-bis. All'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto»;

   b) la lettera d) è soppressa.
1.281. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

  178-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 aprile 2024»;

   b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 15 milioni per l'anno 2024».

  178-ter. Agli oneri derivanti dal comma 178-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.282. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 178, inserire il seguente:

  178-bis. Le disposizioni di cui al comma 183 della presente legge non si applicano per l'accesso agli asili nido di cui al comma 177.
1.283. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire i commi 179 e 180, con i seguenti:

  179. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi».

  180. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 179, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.285. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Sostituire il comma 179, con i seguenti:

  179. Dopo l'articolo 34, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Regime sperimentale)

   1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 34, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.
   2. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
   3. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 e spetta nel limite di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
   4. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del presente articolo con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere finanziario inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 4, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione».

  179-bis. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori risorse derivanti dai commi da 59-bis a 59-sexies della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  59-ter. Ai fini di cui al precedente comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.
  59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 59-bis.
  59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.284. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituire il comma 179, con i seguenti:

  179. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 fino al dodicesimo anno di vita del bambino, alla misura del 100 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.
  179-bis. All'onere derivante dal comma 179, pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui maggiori risparmi assicurati dal comma 523.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.286. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Al comma 179, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole da: elevata, in alternativa tra i genitori a: per il solo anno 2024 con le seguenti: elevata, in alternativa tra i genitori per la durata complessiva massima di due mesi fino all'11° anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione;

   b) aggiungere il seguente comma:

  179-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.287. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Al comma 179, sopprimere le parole: nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 179, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.290. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 179, sostituire le parole: nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 con le seguenti: nel limite massimo di due mesi a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 35 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.288. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Al comma 179, dopo il primo periodo, inserire, il seguente: La misura dell'80 per cento è riconosciuta nel limite massimo di 3 mesi da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.289. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

  179-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   b) all'articolo 27-bis:

    1) al comma 1, le parole: «dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data del parto e fino a tre anni di età del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66»;

    4) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»;

   c) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   d) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. La lavoratrice non è obbligata ad astenersi dal lavoro»;

   e) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   f) all'articolo 66:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo»;

    2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
   1-quater. È vietato adibire al lavoro i padri lavoratori durante il congedo obbligatorio di paternità. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi nonché per le imprenditrici agricole e gli imprenditori agricoli)»;

   h) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   i) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   l) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   m) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

  179-ter. Agli oneri derivanti dal comma 178-bis, valutati nel limite massimo di 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.276. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

  179-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   b) all'articolo 27-bis:

    1) al comma 1, le parole: «dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data del parto e fino a tre anni di età del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66»;

    4) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»;

   c) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   d) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. La lavoratrice non è obbligata ad astenersi dal lavoro»;

   e) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   f) all'articolo 66:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo»;

    2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
   1-quater. È vietato adibire al lavoro i padri lavoratori durante il congedo obbligatorio di paternità. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi nonché per le imprenditrici agricole e gli imprenditori agricoli»;

   g) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   h) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   i) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   l) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

  179-ter. Agli oneri derivanti dal comma 179-bis, valutati nel limite massimo di 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.277. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

  179-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 10 per cento per ciascun importo.
  179-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  179-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  179-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 179-bis, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 179-ter e 179-quater.
1.291. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

  179-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
  179-ter. Al comma 241, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
  179-quater. Per le finalità di cui ai commi 179-bis e 179-ter è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 179-bis a 179-quater, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.292. Ascari, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

  179-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «12 giorni»;

   b) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «22 giorni».

  179-ter. Per le finalità di cui al comma 179-bis, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 179-bis e 179-ter, valutati nel limite massimo di 30 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.293. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 179, inserire il seguente:

  179-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di cinque mesi.
   2. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.
   3. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 4.
   4. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

   b) il comma 2 è soppresso.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 179-bis, valutati nel limite massimo di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

   dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  59-octies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.294. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire i commi 180, 181 e 182 con i seguenti:

  180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato, ivi inclusi i rapporti di lavoro domestici, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
  181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
  182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 180 a 182, valutati nel limite massimo di 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 404 milioni di euro per l'anno 2025 e 420 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   “4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

   e) il comma 5-bis è soppresso.».
1.295. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire i commi 180, 181 e 182 con il seguente:

  180. In via sperimentale per l'anno 2024, la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è estesa ai nuclei familiari monoparentali e incrementata di ulteriori 20 euro per ciascun figlio minore.
1.296. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

  Al comma 180, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , determinato o con contratti di lavoro flessibile.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 180, valutati nel limite massimo di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.297. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 180, sopprimere le parole: per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

  Conseguentemente:

   al comma 181, sopprimere le parole: in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico;

   dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

  181-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 180 e 181, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.298. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

  182-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  182-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  182-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 182-bis e 182-ter, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.299. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

  182-bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2024 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui alla presente legge, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
  182-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è sostituito con il seguente:

   «8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.644,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte».

  182-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2024 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.300. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

  182-bis. In considerazione delle particolari caratteristiche delle realtà imprenditoriali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, le misure di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:

   1. 662202 – Agenti di assicurazioni;

   2. 662203 – Sub-agenti di assicurazioni

   3. 662204 – Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

  182-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  182-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 182-bis e 182-ter, stimati in 50 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.301. Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

  182-bis. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  182-ter. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità utilizza l'incremento di cui al precedente comma per stipulare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 20 mila abitanti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 182-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la seguente modificazione:

   dopo il comma 515 inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.302. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

  182-bis. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.
  182-ter. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 182-bis non può superare le trentasei ore annuali.
  182-ter. Le ore di permesso di cui al comma 182-bis sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.
  182-quater. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 182-bis gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.
  182-quinquies. Ai fini di cui ai commi da 182-bis a 182-quater è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 182-bis a 182-quinquies, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.303. Ascari, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

  182-bis. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  182-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.
  182-quater. Per le finalità di cui ai commi 182-bis e 182-ter è autorizzata la spesa di euro 3.348.486 per l'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 44, sopprimere la lettera a).
1.305. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

  182-bis. Le risorse del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 per la realizzazione di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne con disabilità, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 182-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la seguente modificazione:

   dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.306. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 182, inserire il seguente:

  182-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, rispettivamente, al 10 per cento della retribuzione annuale lorda fino a 26 mila euro, al 15 per cento della retribuzione annuale lorda fino a 15 mila euro e al 20 per cento della retribuzione annuale lorda inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.307. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 182, inserire il seguente:

  182-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. L'esonero si applica altresì alle lavoratrici che ricoprano il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 180, valutati nel limite massimo di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.308. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 182, inserire il seguente:

  182-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.309. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 182, inserire il seguente:

  182-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 182-bis, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente modificazione:

   dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.310. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 183, 184 e 185.

  Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.313. Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere i commi 183, 184 e 185.

  Conseguentemente:

   sostituire il primo periodo del comma 217, con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

   dopo il comma 217, inserire i seguenti:

  217-bis. Dopo il comma 412 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

   «412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

   a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;

   b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;

   c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;

   d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

   e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

   f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

   g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

   h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

   i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».

  217-ter. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
  217-quater. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria»;

   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite con le seguenti: «di cui all'articolo 14».

  217-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 217 a 217-quater pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui al comma 217.
1.315. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 217-ter e 217-quater)

  Sopprimere i commi 183, 184 e 185;

  Conseguentemente:

   sostituire il primo periodo del comma 217, con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

   dopo il comma 217, inserire i seguenti:

  217-bis. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
  217-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
  217-quater. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  217-quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie. Agli oneri di cui al presente comma pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
1.316. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 183, 184 e 185.
1.312. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Sopprimere i commi 183 e 184.

  Conseguentemente, al comma 185, sopprimere le parole: Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184,.
1.314. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Sostituire il comma 183, con il seguente:

  183. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è esclusa, per una cifra pari al massimo a 50.000, la prima casa.

  Conseguentemente:

   al comma 185 sostituire le parole: 44 milioni con le seguenti: 144 milioni.;

   dopo il comma 185 aggiungere il seguente:

  185-bis. Agli oneri di cui al comma 185, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.317. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

  Dopo il comma 186, inserire il seguente:

  186-bis. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 186-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.318. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 186, inserire il seguente:

  186-bis Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 183.
1.319. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 187, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con le seguenti: 12,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 188, sostituire le parole: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

   al comma 189, sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con le seguenti: 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

   al comma 190, sostituire le parole: 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con le seguenti: 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

   al comma 194, sostituire le parole: con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con le seguenti: con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

   sopprimere i commi 486, 487, 511, 512, 551 e 552.
1.320. Braga, Francesco Silvestri, Richetti, Zanella, Faraone, Magi, Appendino, Ascari, Bonelli, Bonetti, Boschi, Carfagna, D'Orso, Evi, Ferrari, Forattini, Fratoianni, Ghio, Ghirra, Grimaldi, Guerra, Morfino, Ubaldo Pagano, Piccolotti, Roggiani, Schlein.

  Dopo il comma 187, inserire i seguenti:

  187-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  187-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 187-bis, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale, ovvero il giudice da lui delegato, non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
  187-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 187-bis e 187-ter, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 187-bis delle somme recuperate ai sensi del comma 187-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 187-bis, 187-ter e 187-quater, valutati nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.321. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Giuliano.

  Dopo il comma 187, inserire i seguenti:

  187-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva dei minori come strumento di inclusione, per il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e al fine di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
  187-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 187-bis sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.
  187-quater. Con decreto del Ministro dello sport e giovani, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei voucher.
  187-quinquies. Agli oneri di cui al comma 187-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.322. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 187, inserire il seguente:

  187-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.323. Ascari, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:

  188-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 188-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.324. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 189, inserire i seguenti:

  189-bis. All'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

   a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

   b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

   c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

  189-ter. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-bis, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 189-bis e 189-ter, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.325. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 194, inserire il seguente:

  194-bis. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

   a) una quota pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

   b) una quota pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità già fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71.».

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro.
1.326. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 194, inserire i seguenti:

  194-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».
  194-ter. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».
  194-quater. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sei mesi».
  194-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 193-bis, 193-ter e 193-quater, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.183. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 197, aggiungere i seguenti:

  197-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
  197-ter. Il Fondo di cui al comma 197-bis è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  197-quater. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 197-bis tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
  197-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 197-bis, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.
*1.327. Sottanelli, Benzoni, Ruffino, Rosato.
*1.905. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 197, aggiungere i seguenti:

  197-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  197-ter. Agli oneri di cui al comma 197-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  197-quater. Il Fondo di cui al comma 197-bis è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.
  197-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 197-bis.
1.329. Dori, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 197, aggiungere i seguenti:

  197-bis. Al fine di incentivare il consumo di prodotti biologici certificati da parte di nuclei familiari che includano donne in gravidanza e/o bambini fino ai 3 anni di età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia a della finanze è istituito, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2024, un fondo denominato «Fondo dieta biologica» con una dotazione pari a 25 milioni di euro destinato al finanziamento di una carta acquisti utilizzabile, ai fini del presente comma, presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.
  197-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della salute, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di assegnazione, consegna ed utilizzo della carta-acquisti di cui al comma precedente.
  197-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 197-bis, pari a 25 milioni di euro limitatamente all'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.328. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  204-ter. Ai fini di cui al comma 204-bis, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.
  204-quater. Il contributo del fondo di cui al comma 204-bis è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 204-bis;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 204-ter, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  204-quinquies. Il possesso dei requisiti di cui al comma 204-quater del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 204-bis; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  204-sexies. Ai fini della concessione del contributo del fondo di cui al comma 204-bis costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  204-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del fondo di cui al comma 204-bis, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato fondo.
  204-octies. Il contributo del fondo di cui al comma 204-bis è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 204-septies. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 204-sexies e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  204-novies. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  204-decies. Le risorse allocate presso il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo fondo istituito ai sensi del comma 204-bis. Il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso a far data dal 1° gennaio 2024, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 204-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.330. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  204-ter. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono direttamente trasferite agli ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
  204-quater. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
  204-quinquies. Sulla base dei decreti di cui al comma 204-quater, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025.
  204-sexies. Dall'attuazione dei commi da 204-bis a 204-quinquies non devono derivare nuovi oneri a carico dello Stato.
1.332. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali», istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  204-ter. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 204-bis è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  204-quater. L'erogazione del contributo di cui al comma 204-bis preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
  204-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 204-bis e 204-ter, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.334. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. Ai fini della compiuta determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ed in particolare della comprovata necessità di individuare e definire nello specifico i costi e i fabbisogni standard, nonché, per ciascuna regione, accertare l'attuale livello di realizzazione delle funzioni fondamentali a cui si riferiscono e quantificare l'allocazione efficiente e sostenibile della spesa pubblica in relazione all'attuazione di ciascuno di essi, la cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il Comitato tecnico scientifico (CLEP), ciascuno per le proprie competenze, proseguono i lavori sino al 31 dicembre 2024.
  204-ter. In riferimento all'operatività del Comitato tecnico scientifico (CLEP), nonché della segreteria tecnica, istituiti in supporto alla Cabina di regia, è stanziato, per l'anno 2024, l'importo di 1.000.000 di euro.
  204-quater. Agli oneri di cui al comma 204-ter, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.333. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 62:

    1) al comma 5, dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

    2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

    3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

   b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS;».

  204-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 55 milioni per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.331. Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. Il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.
  204-ter. Agli oneri di cui al comma 204-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.335. Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.».
  204-ter. All'onere derivante dal comma 204-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.336. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

  204-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole: «di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
  204-ter. Agli oneri di cui al comma 204-bis, pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.337. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Sopprimere i commi da 210 a 216.
1.338. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 210, sostituire le parole: 552.177.454 per l'anno 2024 con le seguenti: 632.177.454 per l'anno 2024.

  Conseguentemente:

   al comma 216 sopprimere le parole: è ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024;

   dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 210 e 216, pari a 400.369.969 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) per 300 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

   b) per 100.369.969 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.339. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

  210-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni per ogni annualità a favore dei comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini/ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado rispetto ai quali il comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.
  210-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengono stabiliti:

   a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti princìpi:

    1) almeno il 75 per cento dell'erogazione avviene in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 mesi e 14 anni residente nel comune;

    2) il riparto deve interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

   b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per l'intero triennio.

  210-quater. Agli oneri di cui al comma 210-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.340. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Roggiani, Ascani.

  Al comma 212, sopprimere le parole: il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente:

   al comma 213, sopprimere la lettera f);

   dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Il fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50.807,485 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.341. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Al comma 213, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali;.
1.342. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) iniziative e progetti a supporto della vita indipendente;.

  Conseguentemente:

   dopo il medesimo comma, aggiungere i seguenti:

  213-bis. Per le finalità di cui alla al comma 213, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 210 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 213-ter le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  213-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 213-bis è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  213-quater. Per le finalità di cui ai commi 213-bis e 213-ter è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.;

   dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.345. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) trasporto scolastico per alunni con disabilità.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 213, inserire il seguente:

  213-bis. Per le finalità di cui al comma 213, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 210 è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di 100 milioni di euro. I requisiti per l'accesso alle predette risorse da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 515-bis.

   dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.346. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) completamento e adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità.
1.343. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi.
1.344. Piccolotti, Mari, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:

  213-bis. A decorrere dall'anno 2024, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel Fondo di cui al comma 210 per essere impiegate nell'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma pari a 80 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.
1.347. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 216 con i seguenti:

  216. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  216-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.348. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2024 di 1 miliardo di euro, per l'anno 2025 di 2 miliardi di euro e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno.
  216-ter. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli essenziali per la non autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
  216-quater. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la legge n. 33 del 23 marzo 2023, il Fondo di cui al comma 216-bis resta assegnato per il finanziamento del Piano nazionale per la non autosufficienza.
  216-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 216-bis, 216-ter e 216-quater, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.351. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Ai fini della concreta attuazione dei principi di cui alla legge 23 marzo 2023 n. 33, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 216-ter e 216-quater.
  216-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  216-quater. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12, 48 per cento».

  216-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 216-quater si applicano a decorrere dall'anno 2025.
1.352. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il supporto alla vita indipendente con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili. Alle risorse del fondo di cui al primo periodo possono accedere, secondo i criteri di cui al comma 216-ter, le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  216-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 216-bis con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  216-quater. Agli oneri derivanti dai commi 216-bis e 216-ter, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.350. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il supporto alla vita indipendente, con una dotazione di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 216-ter le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.
  216-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 216-bis con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

  Conseguentemente, dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.353. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.
  216-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quanto previsto al comma 216-quater.
  216-quater. Entro il 1° dicembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.354. Grimaldi, Zanella, Dori.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  216-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 216-bis, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.349. Zanella, Braga, Francesco Silvestri, Magi.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».
  216-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.355. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.
  216-ter. Agli oneri derivanti dal comma 216-bis, si provvede:

   a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziate e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge;

   b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziate e non utilizzate per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge.
1.356. Ciani, Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. All'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.».

  216-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.357. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  216-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.358. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2024.
  216-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 216-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.359. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 183.
1.366. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Allo scopo di sostenere concretamente le attività educative e sociali svolte dai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2024. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui al comma 208 corrispondentemente incrementate.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 183.
1.360. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*1.361. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.
*1.888. Zanella, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Per promuovere l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, delle persone con disabilità a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui al comma 210, sono destinati:

   a) 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025 e 20 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2026 per la costruzione, il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;

   b) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali per persone con disabilità motoria.
1.362. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Dopo comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il termine del 31 dicembre 2023 stabilito al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente alla realizzazione degli interventi presso gli edifici condominiali, già previsti nelle progettazioni approvate dalle relative assemblee e direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.».
1.363. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.364. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.365. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

  216-bis. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «del 50 per cento».

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere, dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.
1.367. Mari, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

  216-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone con sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione di disabilità unica, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono aggiunte le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità auditiva e visiva»;

   b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;

   d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «possono individuare» sono sostituite dalla seguente: «individuano».

  216-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 216-bis, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1026. Ruffino, Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Sostituire il comma 217, primo periodo, con il seguente:

  217. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 217, inserire i seguenti:

  217-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, per l'anno 2024 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
  217-ter. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 217-bis, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.
  217-quater. Le regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e a eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di Governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale delle strutture sanitarie è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse.
  217-quinquies. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimoniali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica.;

   al comma 44, sopprimere le lettera a) e b);

   al comma 277, sostituire le parole: 210.265.400 con le seguenti: 160.265.400 e all'allegato V, sopprimere le parole: Incremento dotazione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   sopprimere il comma 183.
1.376. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente, dopo il comma 232, inserire il seguente:

  232-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. I piani di cui al presente comma sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA). Agli oneri derivanti dal comma 217 e finalizzati all'attuazione del presente comma, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
1.369. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.300 milioni di euro per l'anno 2024, 4.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 217, inserire i seguenti:

  217-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.
  217-ter. A decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 300 milioni di euro annui.
  217-quater. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 217-bis si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 515-bis.
  217-quinquies. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.
  217-sexies. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25.;

   dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.377. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

  217-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 200 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al presente comma sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  217-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 217-bis, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.;

   al comma 44 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 51 inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.;

   sopprimere il comma 183.
1.373. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 217 aggiungere il seguente:

  217-bis. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano nazionale della cronicità nelle regioni. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 515-bis.;

   dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.375. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2024, 4.350 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente:

   al comma 235 sostituire le parole: sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: sono destinate una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.371. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.090 milioni di euro per l'anno 2024, 4.090 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente:

   al comma 245, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 90 milioni;

   dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.370. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.010 milioni di euro per l'anno 2024, 4.010 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 217 aggiungere il seguente:

  217-bis. Per l'anno 2024, una quota dell'incremento di cui al comma 217, pari a 10 milioni di euro, è destinata ad assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, attraverso il conseguente incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.;

   sopprimere il comma 183.
1.374. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 217 sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 3.150 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente:

   al comma 235, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro;

   dopo il comma 235, inserire il seguente:

  235-bis. Agli oneri derivanti dal comma 217, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 150 milioni di euro per l'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
1.368. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 217 sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.372. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 217 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ordine all'incremento di cui al periodo precedente si precisa che almeno una percentuale del 10 per cento è destinata a interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione socio-sanitaria.
1.378. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

  217-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, per l'anno 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 4.000 milioni di euro.
  217-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 217-bis, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024.
  217-quater. Una quota pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui ai commi 1-bis e 1-ter è destinata alle finalità di cui al comma 217-quinquies.
  217-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, le regioni sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale.
  217-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 217-quinquies, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.379. Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Magi.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

  217-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, per l'anno 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 4.000 milioni di euro.
  217-ter. Una quota pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui ai commi 217-bis è destinata alle finalità di cui al comma 217-quater.
  217-quater. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, le regioni sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale.
  217-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 217-bis, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024;

   b) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024.
1.380. Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Magi.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

  217-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per la salute mentale giovanile», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, alle cui risorse è possibile accedere secondo i criteri di cui al comma 217-ter.
  217-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al 217-bis con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  217-quater. Agli oneri derivanti dal comma 217-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.381. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.
*1.796. Di Biase, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

  217-bis. Le risorse destinate all'individuazione dei donatori di midollo osseo di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 52, sono incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  217-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 217-bis, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.382. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

  217-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «8 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene corrispondentemente incrementato.

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 217-bis, valutati nel limite massimo di 17 milioni di euro a decorrere dal 2024, dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.386. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

  217-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2024 le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 183.
1.387. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

  217-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, come incrementato ai sensi del comma 217, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».
1.383. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

  217-bis. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, a decorrere dall'anno 2024 la quota percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è raddoppiata. L'incremento di cui al precedente periodo è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività di ricerca e alle iniziative di cui alle lettere a) e b), comma 2, del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, le restanti voci di spesa finanziate a valere sul Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ridotte in misura proporzionale.
1.384. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

  217-bis. Al comma 822 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «In sede di approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di approvazione del rendiconto 2023»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi».
1.385. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Al comma 222, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la finalità di cui al presente comma, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intra moenia»;

   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».
1.388. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 222, aggiungere i seguenti:

  222-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi 218 e 219, la struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.
  222-ter. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
  222-quater. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
  222-sexies. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
1.389. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 222, aggiungere i seguenti:

  222-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.
  222-ter. Agli oneri derivanti dal comma 222-bis, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.390. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 231, aggiungere i seguenti:

  231-bis. Al fine di garantire l'iter della sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di un milione di euro per il triennio 2024-2026.
  231-ter. All'onere derivante dal comma 231-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.391. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 231, inserire il seguente:

  231-bis. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, un'Azienda farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'Aifa, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore, farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal Servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal comma 231-bis, valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.392. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Sostituire il comma 232 con i seguenti:

  232. Nelle more dell'aggiornamento del Piano operativo nazionale per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi Piani operativi e corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità adottano le seguenti misure:

   a) in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicono, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

   b) istituiscono, al fine di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree territorialmente omogenee intra regionali da un punto di vista demografico e per numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti sul proprio territorio;

   c) garantiscono fino al 31 dicembre 2024, verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dall'ultimo Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, l'erogazione della prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione in attività libero-professionale intramuraria e quella a carico del servizio pubblico nazionale;

   d) pubblicizzano al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e aggiornano in tempo reale sul proprio sito web istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel piano nazionale di Governo delle liste di attesa;

   e) al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale subordinato al rinnovo dei contratti.

  232-bis. Al fine di garantire ad Agenas di compito di coadiuvare ed indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa così come definite dal comma 232, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità rispetto alle quali le regioni inviano ad Agenas in tempo reale i dati relativi alla situazione delle proprie liste di attesa.
  232-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 232, valutati nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 233.
1.393. Francesco Silvestri, Braga, Zanella, Magi.

  Sostituire il comma 232 con il seguente:

  232. A decorrere dall'anno 2024, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 40 della presente legge e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente al livello regionale di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
1.394. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 232, dopo le parole: e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate aggiungere le seguenti: per un finanziamento non superiore all'anno 2019.
1.395. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

  232-bis. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2024, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.
  232-ter. Ai fini di cui al comma 232-bis, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
  232-quater. Ai fini di cui al comma 232-bis e 232-ter, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministero della salute del 23 giugno 2023 recante «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica».
  232-quinquies. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna regione e provincia autonoma individua altresì, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate all'interno del quale opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP, ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi, anche al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 232-quater.
  232-sexies. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 232-bis, entro il termine di cui al comma precedente, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.
  232-septies. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 232-octies da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
  232-octies. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dai commi precedenti e consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate sulla base degli accordi di cui al comma 232-quater, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna regione e provincia autonoma forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  232-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 232-bis a 232-octies, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2024 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1.397. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

  232-bis. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2024, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.
  232-ter. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
  232-quater. Ai fini di cui al comma 232-bis e 232-ter, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministero della salute del 23 giugno 2023 recante «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica».
  232-quinquies. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna regione e provincia autonoma individua altresì, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate all'interno del quale opera un solo Centro unico di prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee guida nazionali per il Sistema CUP, ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi, anche al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 232-quater.
  232-sexies. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 232-bis, entro il termine di cui al comma 232-quinquies, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.
  232-septies. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 232-octies da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
  232-octies. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dai commi precedenti e consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate sulla base degli accordi di cui al comma 232-quater, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna regione e provincia autonoma forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  232-novies. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 1 commi da 520 a 544 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 232-bis a 232-octies, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.396. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 232, inserire i seguenti:

  232-bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale» con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  232-ter. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 232 nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
  232-quater. Agli oneri derivanti dal comma 232-bis, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
1.398. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

  232-bis. Ai fini della definizione di modelli sperimentali di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione e la messa in atto di modelli sperimentali di screening di cui al periodo precedente.
  232-ter. Agli oneri derivanti dal comma 232-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.399. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

  232-bis. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, sono abrogati i vincoli di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1.400. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 233, dopo le parole: all'ordinata, aggiungere le seguenti: , e riequilibrata, e sostituire le parole: incrementata di 1 punto con le seguenti: ridotta di 1 punto.
1.401. Zanella, Grimaldi.

  Al comma 233 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fermo restando quanto previsto ai successivi commi 233-bis e 233-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 233 aggiungere i seguenti:

  233-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e per accedere alle risorse conseguenti all'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati di cui al comma 233, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  233-ter. Il decreto adottato ai sensi del comma 233-bis in particolare definisce:

   a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

    1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

    2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

    3) gli esiti delle attività ispettive;

   b) un piano di controlli ove siano indicati:

    1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

    2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

    3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

    4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

   c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

   e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
1.403. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

  233-bis. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
  233-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

   a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

   b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

  233-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
  233-quinquies. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
  233-sexies. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  233-septies. Le disposizioni di cui ai commi 233-quinquies e 233-sexies si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.404. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 235, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 200 milioni per il 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

  235-bis. Agli oneri derivanti dal comma 235, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.405. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 235, aggiungere i seguenti:

  235-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici sanitari dipendenti di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medica stabilita dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle province autonome di Trento e Bolzano.
  235-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: «la spesa sanitaria» aggiungere le seguenti: «deve essere effettuata con mezzi di pagamento tracciabile e quella».
  235-quater. Agli oneri derivanti dal precedente comma 235-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 150 milioni di euro.
1.406. Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

  235-bis. Alle funzioni tecnico-amministrative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale non sono applicabili i criteri del Comitato LEA per l'individuazione delle strutture complesse e semplici.
1.407. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

  236-bis. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15 per cento.
  236-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma precedente è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 253.480.630 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.
  236-quater. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  236-quinquies. Per le finalità di cui al comma 236-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si dispone un finanziamento aggiuntivo per l'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica pari a 33.874.620 euro annui lordi; a decorrere dallo stesso anno il Fondo sanitario nazionale è incrementato per pari importo.
  236-sexies. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15 per cento. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 del precedente articolo, è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 6.154.796 euro a valere dal 1° gennaio 2024.
  236-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 236-bis a 236-sexies, pari a 259.635.426 di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 59-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  59-ter. Ai fini di cui al precedente comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.
  59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 59-bis.
  59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.408. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

  236-bis. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende sanitarie, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15 per cento.
  236-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 274.023.373 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.
  236-quater. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef nazionale del 15 per cento. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 5.670.496 euro a valere dal 1° gennaio 2024.
  236-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 236-bis a 236-quater, pari a 279.693.869 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 59-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  59-ter. Ai fini di cui al precedente comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.
  59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 59-bis.
  59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.409. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

  236-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.
  236-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 176, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.
  236-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 236-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.410. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

  236-bis. Al fine di tutelare i lavoratori privati affetti da malattie oncologiche per i quali la legge e i rispettivi contratti collettivi nazionali non prevedono un trattamento equiparato ai lavoratori pubblici per ciò che concerne la durata del periodo di comporto, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 destinato ai datori di lavoro, finalizzato a sostenere l'equiparazione della durata del periodo di comporto dei lavoratori privati a quella dei lavoratori pubblici.
  236-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse, nei limiti della disponibilità del fondo.
  236-quater. Agli oneri derivanti dal comma 236-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.411. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

  236-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 2.293.546 a partire dall'anno 2024, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia, che viene a tal fine corrispondentemente integrato.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2024: -2.293.546;
   2025: -2.293.546;
   2026: -2.293.546.
1.412. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi dal 237 al 243.
1.414. Toni Ricciardi, Braga, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano, Fornaro.

  Sopprimere i commi da 237 a 241.
1.413. Manes.

  Dopo il comma 237, aggiungere il seguente:

  237-bis. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta dagli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), residenti nei Paesi esteri non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea o ai Paesi EFTA. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
1.415. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ubaldo Pagano.

  Sopprimere i commi 240 e 241.

  Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalla soppressione dei citati commi 240 e 241, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.418. Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere i commi 240 e 241.
1.416. Grimaldi, Zanella, Fratoianni.

  Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

  243-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale il quale è conseguentemente incrementato.
  243-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al comma 243-bis sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 243-bis, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.419. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 244, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni per l'anno 2025 e 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 244 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.421. Zanella, Grimaldi.

  Al comma 244, dopo le parole: è incrementata aggiungere le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2024,.

  Conseguentemente, dopo il comma 244, aggiungere il seguente:

  244-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 244, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1.420. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle «scienze della vita» una quota pari al 50 per cento del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement.
  246-ter. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle «scienze della vita» una quota pari al 5 per cento dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50 per cento.
  246-quater. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

   «c-ter) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

  246-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 246-bis a 246-quater, pari a euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.426. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle «scienze della vita» una quota pari al 50 per cento del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement.
  246-ter. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle «scienze della vita» una quota pari al 5 per cento dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50 per cento.
  246-quater. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

   «c-ter) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

  246-quinquies. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a euro 10.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
1.425. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, estende al suddetto personale tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  246-ter. Al personale medico di cui al comma 1 è riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli aumenti di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  246-quater. Al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti dell'ente e di far fronte alla crisi degli organici, i dirigenti medici dell'INAIL possono presentare, su base volontaria, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
  246-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 246-bis a 246-quater, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 12.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
1.424. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tal fine, per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.
  246-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.
  246-quater. Per l'attuazione dei commi 246-bis e 246-ter è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la medesima finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui ai commi 246-bis e 246-ter, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.422. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Presso ciascun istituto comprensivo pubblico e paritario è istituito un presidio socio-sanitario con modalità tali da garantire la presenza di un'equipe multidisciplinare comprensiva oltre che del personale medico ed infermieristico anche dello psicologo e dell'assistente sociale volto a fornire un adeguato supporto agli studenti e al personale scolastico finalizzato a:

   a) contrastare l'evasione scolastica;

   b) prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme;

   c) educare alla legalità, all'inclusione, al rispetto e contro la violenza di genere;

   d) facilitare un corretto rapporto scuola-famiglie.

  246-ter. Per le finalità di cui al comma 246-bis, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartire le risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  246-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 246-ter, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1.427. Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della predetta legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla citata legge.
  246-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 246-bis.
  246-quater. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 246-ter l'Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con il Centro di coordinamento degli screening neonatali, ha il compito di monitorare e raccogliere i dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 246-bis. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
1.428. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, il fondo di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato anche per l'anno 2024.
  246-ter. La spesa autorizzata per il fondo di cui al comma 246-bis è incrementata di un milione di euro per l'anno 2024. Tali risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.
  246-quater. Agli oneri derivanti dal comma 246-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.429. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.
  246-ter. Ai fini del comma 246-bis è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.434. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento della rete dei Rifugi permanenti (cosiddetti «santuari») per il ricovero di animali anche in considerazione della funzione sociale, educativa, culturale che dette strutture svolgono su base completamente volontaria, nonché per garantire la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di cui all'allegato I del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.
  246-ter. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 246-bis.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: -3.000.000
   2025: -3.000.000
   2026: -3.000.000.
1.431. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  246-ter. Agli oneri derivanti dal comma 246-bis, pari a 11 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.423. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento 1.3.2 – Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. per la sanità funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste, e che non sono già stati oggetto di incremento, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo.
  246-ter. Per le finalità di cui al comma 246-bis, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute nel caso degli enti territoriali.
1.430. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Benzoni, Rosato.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «200.000» sono sostituite dalle seguenti: «500.000», e le parole: «10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro annui».
  246-ter. Agli oneri derivanti dal comma 246-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.432. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

  Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

  246-bis. Al fine di proseguire lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  246-ter. Agli oneri derivanti dal comma 246-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.433. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 è individuata la protezione e il sostegno alla genitorialità dopo il parto, anche in attuazione delle raccomandazioni dell'OMS. A tal fine, per garantire che i genitori possano accedere ai servizi di sostegno al post-partum per i primi sei mesi dopo il parto o l'adozione, anche attraverso visite domiciliari, sono stanziati 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la costituzione di equipe interprofessionali coordinate dall'ostetrico. Per l'attuazione del presente comma e per il riparto delle risorse alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede ad emanare un proprio decreto.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 246-bis, valutati nel limite complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.438. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 del presente articolo è individuata la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno. A tal fine, per garantire che tutte le madri possano accedere ai servizi di sostegno per l'allattamento al seno, compresa l'assistenza fornita dalle ostetriche e dai consulenti in allattamento adeguatamente qualificati, il Ministero della salute avvia un piano straordinario per il potenziamento del personale dei consultori affinché dopo le dimissioni ospedaliere, sia garantito il sostegno alle mamme e ai loro bambini, anche tramite visite domiciliari del personale sanitario dei consultori familiari, visite di altre mamme con esperienza e idonea formazione sull'allattamento nonché tramite la partecipazione a gruppi di sostegno. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 51 inserire il seguente:

  51-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.437. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tale fine, per supportare il personale scolastico e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2025, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni per l'anno 2025. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2022-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 246-bis, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.435. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Ai soggetti emofilici, talassemici, affetti da depranocitosi, politrasfusi o trasfusi occasionali, coniugi contagiati, danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di sacche di sangue ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno una tantum di euro 200.000, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 246-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.440. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 246-bis, valutati nel limite massimo di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.441. Sergio Costa, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello, Cherchi.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è sostituito dai seguenti:

   687. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 con uno specifico budget pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
   687-bis. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie inerenti i disturbi della nutrizione e della alimentazione da inserire nella specifica area dei livelli essenziali così come modificati.
1.436. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologia e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie», sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia».
1.439. Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

  246-bis. All'articolo 45, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la parola: «non» è soppressa.
1.442. Zanella, Grimaldi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:

  247-bis. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
  247-ter. Il credito di cui al comma 247-bis, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
  247-quater. Il credito di cui al comma 247-bis è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

  247-quinquies. Il credito di cui al comma 247-bis è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
  247-sexies. Lo sconto di cui al comma 247-quinquies è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 247-quinquies e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  247-septies. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 247-quinquies è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.
  247-octies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 247-bis a 247-quinquies.
  247-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 247-bis a 247-octies, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.443. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:

  247-bis. Al fine di istituire un servizio di assistenza e supporto psicologico presso le scuole di ogni ordine e grado, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, la Missione 22 Istruzione scolastica, Programma 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, è rifinanziata con ulteriori 80 milioni per l'anno 2024 e di 75 milioni per gli anni 2025 e 2026. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione e del merito vengono disciplinati i criteri di riparto delle risorse e individuate linee guida uniformi a livello nazionale.
  247-ter. Al fine di istituire un servizio di assistenza e supporto psicologico presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 45 milioni per gli anni 2025 e 2026. Per le medesime finalità` di cui al primo periodo, il Fondo per il Funzionamento Amministrativo e per le Attività Didattiche delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali è incrementato, per ogni anno del triennio 2024-2025, di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università` e della ricerca, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, la Conferenza dei Rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale.
  247-quater. Agli oneri derivanti dai commi 247-bis e 247-ter, pari a 133 milioni di euro nel 2024 e 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.444. Scarpa.

  Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

  248-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.
  248-ter. Il Voucher di cui al comma 248-bis è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 248-quater come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.
  248-quater. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 248-bis, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata «Catalogo digitale» nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.
  248-quinquies. Ai fini dell'utilizzo del Voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.
  248-sexies. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.
  248-septies. Per usufruire del Voucher di cui al comma 248-bis, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.
  248-octies. Con decreto del Ministro delle imprese ea del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 248-bis, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.
  248-novies. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-bis, pari a di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.445. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

  248-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e green, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
  248-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 248-bis, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
  248-quater. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei.
  248-quinquies. In relazione agli investimenti di cui ai commi da 248-bis a 248-quater, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.
  248-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 248-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.
  248-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 248-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 248-quater.
  248-octies. Per le finalità di cui ai commi da 248-bis a 248-septies è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
  248-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 248-bis a 248-septies, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.448. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

  248-bis. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo Intelligenza naturale, con dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  248-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 248-bis sono interamente destinate all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
  248-quater. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 248-ter possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  248-quinquies. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 248-ter possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
  248-sexies. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita ANPAL, e aggiornato con cadenza semestrale.
  248-septies. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 248-sexies e che vogliono utilizzare il Fondo Intelligenza Naturale devono presentare ad ANPAL la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 248-bis, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  248-octies. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-bis, pari a di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.449. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

  248-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

   «1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.
   1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.
   1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

   a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

   b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

   c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

   1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
   1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni».

  248-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.
  248-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-bis a 248-quater è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
  248-quinquies. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  248-sexies. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-quater, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.446. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

  248-bis. Al fine di alleviare i costi socio-economici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Italia 2035, con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.
  248-ter. Il Fondo di cui al comma 248-bis è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

   a) hanno sede legale in Italia;

   b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

  248-quater. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 248-bis, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
  248-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-bis, valutati per la dotazione di parte corrente in 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e per la dotazione in conto capitale in 500 milioni di euro per l'anno 2024, 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e 232 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari, per la dotazione di parte corrente a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e per la dotazione in conto capitale a 500 milioni di euro per l'anno 2024, 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e 232 milioni di euro per l'anno 2032.
1.447. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Sostituire il comma 249 con i seguenti:

  249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 4:

    1) al primo periodo le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «14 novembre 2026»;

    2) al secondo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;

   d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo»;

   e) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge».

  249-bis. Agli oneri derivanti dal comma 249, valutati nel limite massimo di 10.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dal comma 59-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
  59-ter. I soggetti di cui al comma 59-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

   c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

  59-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 59-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-bis e 59-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  59-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-quater.
  59-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-ter e 59-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  59-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  59-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  59-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.455. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 249 con i seguenti:

  249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

  249-bis. Agli oneri derivanti dal comma 249, valutati nel limite massimo di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dal comma 59-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

  «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) il comma 5-bis è soppresso.
1.456. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

  «all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “agli investimenti” sono aggiunte le seguenti: “anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento di immobili strettamente funzionale all'attività produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:».
1.457. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

  «all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:».
1.461. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

  «all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, primo periodo, le parole: “15 novembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “14 novembre 2026” e al comma 4, terzo periodo, le parole: “200.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro”;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:».
1.458. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

  «all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, terzo periodo, le parole: “200.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro”;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:».
1.459. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

  «all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, terzo periodo, le parole: “200.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:».
1.460. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, di cui quota parte pari a 300 milioni di euro destinata alla regione Sardegna e quota parte pari a 300 milioni di euro alla Regione Siciliana, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma della Costituzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 249, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante soppressione del comma 44, lettere a) e b).
1.462. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 249, capoverso comma 6 sostituire le parole: 1800 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 2500 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

  Conseguentemente dopo il medesimo comma aggiungere il seguente:

  249-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 1, la parola: «2024» è sostituita dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026».
1.466. Barbagallo, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro con le seguenti: 10.000 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 249 aggiungere il seguente:

  249-bis. Agli oneri di cui al comma 249, valutati nel limite massimo di 10.000 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi da 59-bis a 59-novies.

   dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
  59-ter. I soggetti di cui al comma 59-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

   c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

  59-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 59-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-bis e 59-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  59-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-quater.
  59-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-ter e 59-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  59-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  59-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  59-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.463. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro con le seguenti: 3.300 milioni di euro

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: – 1.500.000.000;
    CS: – 1.500.000.000.
1.465. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   dopo il medesimo comma aggiungere il seguente:

  249-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 249 pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede secondo quanto disposto dai commi da 513-bis a 513-septies;

   dopo il comma 513 inserire i seguenti:

  513-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  513-ter. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  513-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  513-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  513-sexies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  513-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.464. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. Al fine di garantire continuità allo strumento della ZES, entro 6 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR emana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
1.485. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalla eseguenti: «fino al 31 dicembre 2024»

   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e in 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: – 1.500.000.000;
    CS: – 1.500.000.000.
1.483. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»

   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e in 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  249-ter. Agli oneri aggiuntivi pari a 1,467 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi da 513-bis a 513-octies.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  513-ter. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  513-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  513-quinquies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  513-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 513-bis, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  513-septies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  513-octies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.482. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  249-ter. L'articolo 22, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è soppresso.
  249-quater. Agli oneri derivanti dai commi 249-bis e 249-ter, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi da 59-bis a 59-novies.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
  59-ter. I soggetti di cui al comma 59-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

   c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

  59-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 59-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-bis e 59-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  59-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-quater.
  59-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-ter e 59-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  59-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  59-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  59-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.478. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 249, aggiungere, in fine, i seguenti:

  249-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge.
  249-ter. Per le finalità di cui al comma 249-bis, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 513-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 513 inserire il seguente:

  513-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;
1.477. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

   1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
   2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

   b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

   3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
   4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

  249-ter. Agli oneri derivanti dal comma 249-bis, pari a 200 milioni annui per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.467. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento»;

   b) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

  249-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 249-bis e 249-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.468. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Cabina di regia ZES)

   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico».
1.450. De Luca, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.
(Portale web delle ZES)

   1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.
   2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.
   3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027».
1.452. De Luca, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione e per estraneità di materia)

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».
1.453. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

   1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna provincia».
1.451. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 2.000 euro».
1.454. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

   b) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

  249-quater. Agli oneri derivanti dai commi 249-bis e 249-ter, pari a 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.470. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

   b) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.
1.472. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità».
*1.473. De Luca, Ubaldo Pagano.
*1.474. Carfagna, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.
(Inammissibili per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Finanziamento “Resto al Sud”)

   1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata “Resto al Sud” di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

  249-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 249-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
1.469. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Finanziamento “Resto al Sud”)

   1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata “Resto al Sud” di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

  249-ter. Agli oneri derivanti dal comma 249-bis, pari a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.471. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e Marche.».
  249-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: «della regione Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: «e della regione Marche.».
  249-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 249-bis e 249-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.475. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

  249-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è attribuito fino al 31 dicembre 2026.
  249-ter. Agli oneri derivanti dal comma 249-bis, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dal comma 59-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dal-la data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.476. Borrelli, Grimaldi, Evi.

  Dopo il comma 249, inserire il seguente:

  249-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 161:

    1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

    2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

   b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

   c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.
1.479. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza e inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'artic

   olo 11, comma 2, dopo le parole: «comuni italiani» aggiungere le seguenti: «e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.»;

   b) all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».
1.484. De Luca, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera a))

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «comuni italiani» aggiungere le seguenti: «e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.»

   b) all'articolo 16, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento inferiori a 200.000 euro» con le seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».
1.480. De Luca, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera a))

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, quinto periodo, le parole: «entro il quinto» sono sostituite con le seguenti: «entro il settimo»;

   b) al comma 5, terzo periodo, le parole: «per almeno cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «per almeno sette anni» e sono aggiunte le parole: «e devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella Zes unica per almeno sette anni».
1.481. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

  249-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese.».
1.486. Carfagna, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 250, aggiungere i seguenti:

  250-bis. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
  250-ter. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
1.487. Benzoni, Sottanelli, Bonetti, Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

  251-bis. All'articolo 1, comma 242, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, si applicano con riferimento a tutti i carichi definiti le vigenti modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.».
1.488. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 252, aggiungere i seguenti:

  252-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  252-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 252-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 252-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.489. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 252, inserire i seguenti:

  252-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.
  252-ter. Agli oneri di cui al comma 252-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.490. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Dopo il comma 252, inserire il seguente:

  252-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 252-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.491. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

  252-bis. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 252-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.492. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 253, sostituire le parole: è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, con le seguenti: è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 255;

   allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono apportate le seguenti variazioni:

    Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese

    Programma 7 – Incentivazione del sistema produttivo:

   2024:

    CP: 0;
    CS: 0.

   2025:

    CP: 50.000.000;
    CS: 50.000.000.

   2026:

    CP: 50.000.000;
    CS: 50.000.000.

   fino all'anno 2030;

    Programma 15 – Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie:

   2024:

    CP: 0;
    CS: 0.

   2025:

    CP: 50.000.000;
    CS: 50.000.000.

   2026:

    CP: 50.000.000;
    CS: 50.000.000.

   fino all'anno 2030;

   il comma 272 è sostituito dal seguente:

  272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni di euro per l'anno 2024, 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.780 milioni di euro per l'anno 2027, 1885 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta una informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   sopprimere i commi da 273 a 275;

   al comma 279, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: è autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025;

   sopprimere i commi da 282 a 298.
1.493. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 253, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e di 340 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, sostituire il comma 518, con il seguente:

  518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 41,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.494. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 253, sostituire le parole: 190 con le seguenti: 189,500.

  Conseguentemente, dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2024 un contributo di 500.000 euro.
  257-ter. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 257-bis.
1.495. Soumahoro.

  Al comma 253, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, nel limite di complessivi 700 milioni di euro, sono riassegnate per le finalità di cui al presente comma. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.
1.496. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:

  253-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti.
  253-ter. Agli oneri di cui al comma 253-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.497. Scarpa, Fassino.

  Al comma 256, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 518, dopo le parole: è ridotto inserire le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024,.
1.498. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

  256-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e made in Italy, di cui all'articolo 92 della presente legge, è istituito il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e per i successivi esercizi fiscali sino al 2030 incluso, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.
  256-ter. Ai fini della presente legge si intende per:

   a) «Transizione ecosostenibile nella moda»: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;

   b) «Materiali sostenibili di nuova generazione»: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere:

    i) materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

    ii) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

    iii) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;

    iv) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

   c) «Materiali sintetici»: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

  256-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  256-quinquies. Con il decreto di cui al comma precedente, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo.
  256-sexies. Il decreto di cui ai commi precedenti regola altresì il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

   a) fascia A: contenente il 100 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   b) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   c) fascia C: contenente dal 30 per cento al 48 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   d) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali;

  non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.
  256-septies. Delle disposizioni della presente legge sono beneficiarie le imprese italiane rientranti nella lista delle attività economiche di cui alla Tabella allegata.

ALLEGATI

  TABELLA 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.

  Dopo gli allegati alla sezione 1 aggiungere:

   Tabella di cui al comma 10 dell'articolo 54 «Misure in favore delle imprese»;

   Attività economiche beneficiarie del Fondo per la Transizione ecosostenibile nella moda.

  ATECO Descrizione delle attività economiche beneficiare Limitatamente alla ricerca industriale, sviluppo sperimentale o produzione di materiali sostenibili di nuova generazione come definiti al comma 6 dell'articolo 54, destinati alla realizzazione dei qui elencati specifici prodotti appartenenti alle relative classi merceologiche (Classificazione di Nizza).

  AGRICOLTURA

   Classe 12:

    Fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; fodere per volanti di veicoli; foderine per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette.

   Classe 18:

    Borse porta documenti; borse riutilizzabili per la spesa; custodie in imitazioni di cuoio, vale a dire, porta passaporti in imitazioni di cuoio; borse per tutti gli usi; borse sportive per tutti gli usi; borse a tracolla; trousses vendute vuote; valigette; portafogli; portamonete; trolley; borse per utensili vendute vuote; cartelle scolastiche; portachiavi in imitazioni in cuoio; porta biglietti da visita in imitazioni di cuoio; porta carte di credito in imitazioni di cuoio; bauli; ventiquattrore; borse da viaggio; zaini; zainetti; borse porta-abiti da viaggio; marsupi; pochettes; cartelle.

   Classe 22:

    Fibre tessili grezze e succedanei; prodotti in tessuto e fibre tessili in particolare cinghie e fasce; materiale di imbottitura.

   Classe 24:

    Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavolo; stoffe, tessuti e sostituti per i prodotti tessili; articoli tessili per la casa, per il bagno; articoli in tessuto non tessuto, biancheria da letto, biancheria per il bagno, copertura per mobili; copriletto e coperte da letto; copritavolo e tovaglie; etichette in tessuto.

   Classe 25:

    Calzature; scarpini da calcio; scarpe; scarpe in similpelle; scarpe di gomma; scarpe da pioggia; scarpe da ginnastica; stivaletti; imitazione di scarpe di vernice; stivali; sandali; pantofole; zoccoli; cappelleria, vale a dire berretti, parasole, cappelleria con visiera, berretti da sport, cappelli, cappelli per la pioggia; abiti da uomo; tailleurs da donna; abiti da sposa; pullover; cardigan; felpe; maglioni; giacche; parka; kaftani; camicette; maglie felpate; magliette; polo; pantaloni; jeans; gilets; gonne; soprabiti; cappotti; impermeabili; giacche a vento; piumini; abbigliamento sportivo; biancheria intima; accappatoi; lingerie; reggiseni; mutande; costumi da bagno da donna; slip; bustini; corsetti; sottovesti; camicie da notte; pigiama; costumi da bagno; calzetteria; collants; calzamaglie; calzini; scaldamuscoli; foulards; mantelli; fasce per abbigliamento; scialli; sciarpe; guanti; cinture; cravatte; bretelle.

   Classe 20:

    culle; cuscini; divani; fasce, non in materiali tessili, per trattenere tende; guanciali; materassi; poltrone; sacchi a pelo per il campeggio; sofà.

   01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili

  INDUSTRIE TESSILI

   13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;

   13.91.90 Fabbricazione di imitazioni di pelliccia mediante tessitura a maglia;

   13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);

   13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali;

   13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;

   22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature.

  ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE

   72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;

   72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
1.499. Zanella, Grimaldi, Evi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

  256-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  256-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 256-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
1.500. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 256, inserire il seguente:

  256-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

   a) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;

   b) nella misura massima del 70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;

   c) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.

  Fissa a 5 milioni di euro il massimo garantito dal Fondo di garanzia per impresa dal 1° gennaio 2024, senza valutazione precedente, con garanzie dell'80 per cento per microimprese, 70 per cento per piccole e 50 per cento per medie.
1.501. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 257, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, al comma 518, sostituire le parole: è ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 41,6 milioni di euro per l'anno 2025.
1.502. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1054 è sostituito dal seguente:

   «1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è pari al 15 per cento.»;

   b) il comma 1057-bis è sostituito dai seguenti:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
   1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro».

  257-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 20 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.»;

   b) al comma 210, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  257-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter, pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.505. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 1054 è sostituito dal seguente:

   «1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è pari al 15 per cento.»;

   b) il comma 1057-bis è sostituito dai seguenti:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
   1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro».

  257-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 20 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.».
  257-quater. Agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter, pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue non assegnate relative alle Missioni 1 e 2 del PNRR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.507. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie, anche in chiave 5.0, e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057-bis:

    1) le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023»;

    2) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

   «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.»;

   b) al comma 1058-bis le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

   c) il comma 1058-ter è soppresso.

  257-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione pubblica non vincolante delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, è autorizzato all'aggiornamento dell'elenco dei beni agevolati di cui gli allegati A e B di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di adeguarli, ove necessario, alle nuove e più evolute tecnologie.
  257-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 1057-ter e 1058-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.
  257-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 203-bis:

    1) le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2031» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2023»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.»;

   b) al comma 203-ter, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   c) al comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) al comma 203-sexies, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  257-sexies. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
  257-septies. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.
  257-octies. Al fine di sostenere progetti di investimento in innovazione e applicazione delle nuove tecnologie 5.0, in particolare per l'efficientamento energetico, una maggiore sostenibilità ambientale e resilienza dei processi produttivi, e la formazione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo denominato «Fondo Industria 5.0». Al fondo possono essere riassegnate le risorse di cui al Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023 nonché le ulteriori risorse già programmate nell'ambito del PNRR e del piano REPowerUE. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse compatibilmente con le forme di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651 del 2014 e dei progetti autorizzati nell'ambito del PNRR e del piano REPowerUE. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.
  257-novies. Per le finalità di cui ai commi da 257-bis a 257-septies è autorizzata la spesa di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, di 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, di 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui dal comma 257-bis a 257-novies, valutati nel limite massimo di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, si provvede:

   allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.

   2025:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.

   2026:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.

   sopprimere i commi 272, 273, 274 e 275;

   dopo il comma 513, inserire il seguente:

  513-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 257-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

   dopo il comma 518, inserire i seguenti:

  518-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  519-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  519-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».
1.503. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie, anche in chiave 5.0, e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057-bis:

    1) le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023»;

    2) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

   «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.»;

   b) al comma 1058-bis le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

   c) il comma 1058-ter è soppresso.

  257-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione pubblica non vincolante delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, è autorizzato all'aggiornamento dell'elenco dei beni agevolati di cui gli allegati A e B di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di adeguarli, ove necessario, alle nuove e più evolute tecnologie.
  257-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 1057-ter e 1058-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.
  257-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 203-bis:

    1) le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2031» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2023»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.»;

   b) al comma 203-ter, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   c) al comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) al comma 203-sexies, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  257-sexies. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
  257-septies. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.
  257-octies. Al fine di sostenere progetti di investimento in innovazione e applicazione delle nuove tecnologie 5.0, in particolare per l'efficientamento energetico, una maggiore sostenibilità ambientale e resilienza dei processi produttivi, e la formazione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo denominato «Fondo Industria 5.0». Al fondo possono essere riassegnate le risorse di cui al Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023 nonché le ulteriori risorse già programmate nell'ambito del PNRR e del piano REPowerUE. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse compatibilmente con le forme di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651 del 2014 e dei progetti autorizzati nell'ambito del PNRR e del piano REPowerUE. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.
  257-novies. Per le finalità di cui ai commi da 257-bis a 257-septies è autorizzata la spesa di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, di 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, di 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui dal comma 257-bis a 257-novies, valutati nel limite massimo di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, dopo il comma 513, inserire i seguenti:

  513-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  513-ter. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  513-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  513-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  513-sexies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  513-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  513-octies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 30 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  513-novies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».
  513-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  513-undecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), al comma 491 le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento» e le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.504. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
  257-ter. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

   «8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

  257-quater. Le modifiche di cui al comma 257-bis hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
  257-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter, valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
1.506. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e made in Italy, è istituito il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.
  257-ter. Ai fini del presente articolo si intende per:

   a) transizione ecosostenibile nella moda: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;

   b) materiali sostenibili di nuova generazione: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere: materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

   c) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

   d) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;

   e) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

   f) materiali sintetici: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

  257-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 257-bis e 257-ter. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

   a) fascia A: contenente il 100 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   b) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   c) fascia C: contenente dal 30 per cento al 48 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   d) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali.

  257-quinquies. Non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.
  257-sexies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 257-bis a 257-quinquies, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.508. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026.
  257-ter. Il Fondo di cui al comma 257-bis finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

   a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

   b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

   c) programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;

  257-quater. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

   a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

   b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation Hub;

   c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

   d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

   e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

   f) realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

   g) attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation Hub;

   h) spese generali.

  257-quinquies. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 257-ter e 257-quater possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 257-bis, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  257-sexies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo di cui al comma 257-quinquies.
  257-septies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 257-bis a 257-sexies, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.509. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del fondo sono destinate ai consorzi di bonifica e alle autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

   a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

   b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

   c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

   d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

  257-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 257-bis.
  257-quater. Agli oneri derivanti dal comma 257-bis, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026.
1.510. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 chilowatt. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  257-ter. Agli oneri derivanti dal comma 257-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della medesima legge n. 221 del 2015, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.511. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI». Il fondo ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  257-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 257-bis sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 della Commissione europea, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 chilowatt. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  257-quater. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651 del 2014, del 17 giugno 2014, della Commissione europea.
  257-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  257-sexies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  258-septies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  258-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 225 milioni per l'anno 2024, 300 milioni per il 2025 e 300 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 75 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.514. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  257-ter. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 257-bis, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

   a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 257-bis in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

   b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

  257-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 257-bis e 257-quater, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.512. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field)», sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, software per fornitura funzionalità anche avanzate (ad esempio virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud, software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati»; «sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, ...) e della gestione e il coordinamento della logistica (ad esempio WMS), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, e-learning, e-recruiting) software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile».
  257-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 257-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.513. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 203-bis, della medesima legge n. 160 del 2019, è elevata al 20 per cento.
  257-ter. Per le finalità di cui al comma 257-bis è autorizza una spesa pari a 249,9 milioni di euro per l'anno 2024, 499,7 milioni di euro per l'anno 2025, 749,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  257-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  257-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
1.515. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, nelle modalità di cui ai commi 257-ter e 257-quater e nei limiti del fondo di cui al comma 257-quinquies.
  257-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 257-bis è riconosciuto:

   a) nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

   b) nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 400.000 euro;

   c) nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro.

  257-quater. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
  257-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 275-bis a 275-quater, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione della dotazione del fondo, in proporzione alle diverse dimensioni imprenditoriali.
  257-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 257-quinquies, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.516. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.
  257-ter. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle parole: «60 per cento» e le parole: «300.000 euro» sono sostituite dalle parole: «350.000 euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle parole: «400.000 euro»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «40 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle parole: «750.000 euro».

  257-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 257-bis e 257-ter, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.520. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Per l'anno 2024, agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

   a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2023 e nel primo e secondo trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, nonché nel primo e secondo trimestre 2024 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  257-ter. Agli oneri derivanti dal comma 257-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.517. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 257-ter.
  257-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.
  257-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 257-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
1.518. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

   «5-quater. Le società finanziarie, oltre alle attività di cui all'articolo 1 comma 259 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assicurano in via continuativa il monitoraggio ed il controllo dell'andamento della gestione delle società cooperative partecipate in conformità ai commi 5 e 5-bis. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.»;

   b) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «6-bis. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 5-quater sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  257-ter. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, nonché al fine di sostenere le imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui al comma 257 è ulteriormente incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al commi 257-bis e 257-ter, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.519. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Al fine di rimborsare parte della spesa indiretta per energia delle aziende manifatturiere, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 è incrementato di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.
  257-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del comma 257-bis, nonché le condizioni di accesso al Fondo.
  257-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter, pari a 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.521. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 257 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.
  257-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 257-bis.
  257-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 257-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.522. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) alla lettera a), dopo le parole «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

    2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

   b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, il seguente:

   «4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia Spa, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato».

  257-ter. Per le finalità di cui al comma 257-bis, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 257-bis e 257-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.523. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.
  257-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.
  257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 257-bis e 257-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.524. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Al fine di sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito delle misure del Piano Transizione 4.0, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, 178, è rifinanziato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 257-ter.
  257-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità».

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.525. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Per l'anno 2024, una quota fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al presente comma nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le garanzie di cui al presente comma sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al primo periodo.
  257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.526. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  257-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 257-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.527. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:

  257-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  257-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 257-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.528. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1058-bis le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

   2) al comma 1058-ter le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

  257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2024, 207,1 milioni di euro per l'anno 2025, 278,3 milioni di euro per l'anno 2026, 187,7 milioni di euro per l'anno 2027, 84,1 milioni di euro per l'anno 2028, 12,9 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 44 e 51.

  Conseguentemente:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.529. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 203-quater è sostituito dal seguente:

   «203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».

  257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.530. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
  257-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 257-bis.
  257-quater. Agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.531. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. All'articolo 1, commi 203-sexies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  257-ter. Per le finalità di cui al comma 257-bis è autorizza una spesa pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, 108 milioni di euro per l'anno 2025, 144,2 milioni di euro per l'anno 2026, 72,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,2 milioni di euro per l'anno 2028.
  257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 257-bis e 257-ter, valutati nel limite massimo di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, 108 milioni di euro per l'anno 2025, 144,2 milioni di euro per l'anno 2026, 72,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.532. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257 inserire i seguenti:

  257-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».

  257-ter. Agli oneri derivanti dal comma 257-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.533. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

  257-bis. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  257-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 257-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.534. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.535. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

  257-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  257-ter. Agli oneri derivanti dal comma 257-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.536. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

  257-bis. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale.
1.537. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

  257-bis. In considerazione del perdurare dello stato di criticità del settore della ristorazione collettiva, è autorizzata per l'anno 2024 l'erogazione di contributi a fondo perduto di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel limite di spesa delle risorse residue disponibili, alle imprese del settore che abbiano registrato una riduzione del fatturato negli anni 2021 e 2022 rispetto a quello del 2019.
1.538. Rosato, Sottanelli, Benzoni, Bonetti.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

  257-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.539. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, inserire il seguente:

  257-bis. Alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 257-bis, valutato nel limite massimo di 20 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.540. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente::

  257-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.
1.541. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

  258-bis. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
  258-ter. Il contributo di cui al comma 258-bis è erogato nell'esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d'imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.
  258-quater. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.
  258-quinquies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione dei commi da 258-bis a 258-quater.
  258-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 258-bis a 258-quinquies, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.542. Marattin, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

  258-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50 per cento delle spese indicate di seguito:

   a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

   b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

  258-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 258-bis.
  258-quater. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 258-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.543. Baldino, Aiello, Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 259, dopo le parole: un'economia pulita, aggiungere le seguenti: , a carbonio zero.

  Conseguentemente, al medesimo comma 259, dopo le parole: e la mitigazione dei loro effetti, aggiungere le seguenti: prevedendo l'abbattimento di tutte le emissioni di gas a effetto serra,.
*1.545. Evi, Grimaldi, Zanella.
*1.546. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 259, dopo le parole: transizione verso un'economia pulita e circolare aggiungere le seguenti: inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano.

  Conseguentemente, dopo le parole: mitigazione dei loro effetti aggiungere le seguenti: il benessere degli animali nelle filiere produttive,.
1.544. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

  259-bis. Sono esclusi dalle garanzie, di cui al comma 259, gli investimenti riguardanti direttamente o indirettamente la produzione di energia da fonte di energia nucleare, da fonte di energia fossile e tutte le tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.
1.547. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 269, aggiungere i seguenti:

  269-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

   a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

   b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

  269-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 269-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
  269-quater. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 269-bis e 269-ter a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nei limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.
1.548. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 270, inserire i seguenti:

  270-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze della Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  270-ter. Agli oneri derivanti dal comma 270-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.549. Gianassi, Fossi, Ubaldo Pagano.

  Al comma 271, primo periodo, dopo le parole: ivi comprese le reti di fognatura e depurazione aggiungere le seguenti: nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata.
1.550. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 271-ter, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

   a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione europea;

   b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

   c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

   d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

  271-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

   a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

   b) estrazione di idrocarburi;

   c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

   d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

   e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

  271-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  271-quinquies. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  271-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
  271-septies. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  271-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni attuative dei commi da 271-bis a 271-septies, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 271-novies.
  271-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 271-bis a 271-octies, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.551. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 271 aggiungere i seguenti:

  271-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali», di seguito Fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
  271-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti e iniziative finalizzate allo sviluppo di fonti rinnovabili e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra. Nell'ambito delle attività e dei progetti da selezionarsi, è data precedenza agli interventi a sostegno di imprese impegnate nella riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione energetica e nella ricollocazione e formazione di lavoratori da inserire nei processi produttivi legati alla transizione energetica, nonché agli enti locali che intendano partecipare alla costituzione di CER (comunità energetiche rinnovabili) che abbiano finalità solidali, per la tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica, garantendo la messa a disposizione di tetti pubblici inutilizzati. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del Fondo investimenti nel nucleare, nella CCS, cattura e lo stoccaggio del carbonio, in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale.
  271-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse di cui al comma 271-bis, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
  271-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi da 271-bis a 271-quater si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti da quanto previsto al comma 59-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.552. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 271 aggiungere i seguenti:

  271-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono soppresse;

   b) le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni».

  271-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.556. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma.
  271-ter. Agli oneri derivanti dal comma 271-bis, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.553. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  271-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 271-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.554. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole «Fino al 30 giugno 2022,» sono soppresse;

   b) le parole: «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo di euro 150 milioni.».

  271-ter. Agli oneri derivanti dal comma 271-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.555. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della Nord-Sud nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro in ragione di 403 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027, 1157 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029 e 400 milioni di euro per l'anno 2030. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Regione siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:

   al comma 272 sostituire le parole da: spesa complessiva di 9.312 milioni di euro fino a: per l'anno 2030 con le seguenti: spesa complessiva di 5.912 milioni di euro, in ragione di 307 milioni di euro per l'anno 2024, 585 milioni di euro per l'anno 2025, 350 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 580 milioni di euro per l'anno 2028, 900 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030 milioni di euro per l'anno 2030;

   al comma 273 sopprimere la lettera b).
1.557. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 gennaio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

   b) alla lettera b), le parole: «da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «da convertire, entro il 31 gennaio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima».
1.558. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 – metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sul cap. 1344 relativo alla linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, al comma 272: sostituire le parole:

   607 milioni con le seguenti: 566.600.000;

   885 milioni con le seguenti: 884.600.000;

   1.150 milioni con le seguenti: 1.149.600.000.
1.559. Barbagallo, Gianassi, Bakkali, Casu, Fossi, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

  271-bis. Per meglio garantire le attività delle Aree marine protette di cui all'atto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità», trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree marine protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), si stanzia la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le Aree marine protette istituite.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: -2.000.000;
   2025: -2.000.000;
   2026: -2.000.000.
1.560. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere i commi 272, 273, 274 e 275.
1.561. Morfino, Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Sostituire il comma 272 con i seguenti:

  272. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.
  272-bis. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

   a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

   b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

   c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

   d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

   e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

   g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

  272-ter. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 272, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.
  272-quater. Per le finalità di cui ai commi 272, 272-bis e 272-ter, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2024 al 2031.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 273, 274 e 275.
1.563. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Sostituire il comma 272 con i seguenti:

  272. Allo scopo di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa e autorizzata la spesa di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. A tal fine, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il «Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica», di seguito denominato «Piano». Il Piano è rivolto:

   a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

   b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

   c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

  272-bis. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

   a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

   b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

   c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

   d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

  272-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 272-bis sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 273, 274 e 275.
1.562. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sostituire il comma 272 con il seguente:

  272. Nelle more dell'adozione di ulteriori interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo ha una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 273, 274 e 275.
1.565. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

  Sostituire il comma 272 con i seguenti:

  272. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, in particolare al Sud, nonché gli investimenti sulle ferrovie al servizio dei pendolari, sulla rete stradale Anas e provinciale, sull'infrastrutturazione elettrica, sulle tramvie e le metropolitane nelle aree urbane, sulle infrastrutture per la mobilità dolce e sulla realizzazione della logistica per favorire l'interscambio modale, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, nonché per la realizzazione di ecodotti per la connettività ecologica territoriale» con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  272-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.564. Ghirra, Borrelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 272 con il seguente:

  272. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo alla trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario in tratte a doppio binario, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato «Fondo per il potenziamento della rete ferroviaria» con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.566. Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 272 con il seguente:

  272. All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 487 a 493 sono abrogati.

  Conseguentemente, l'articolo 14 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono abrogati.
1.567. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 272, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino a: bilancio dello Stato con le seguenti: Al fine di progettare e realizzare i collegamenti ferroviari diretti tra Crotone e Cosenza, Siracusa e Trapani, Palermo e Trapani, Taranto e Lecce, Agrigento e Catania, Agrigento e Siracusa, Taranto e Cosenza, Potenza e Matera, il raddoppio della linea Albairate e Mortara, la riapertura della linea Dogato-Portomaggiore e per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 275.
1.568. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 272, aggiungere i seguenti:

  272-bis. Al fine di garantire lo sviluppo e l'efficientamento della mobilità intermodale connessa alle sedi aeroportuali, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'intermodalità. Fatte salve diverse indicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo è destinato alle regioni sul cui territorio hanno sede aeroporti di interesse nazionale, come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica individuati dal suddetto decreto. Il Fondo è finanziato per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per un importo annuo non inferiore a 70 milioni di euro.
  272-ter. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo di cui al comma 272-bis.
  272-quater. Agli oneri derivanti dal comma 272-bis, pari a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.569. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

  272-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, il comma 4 è abrogato.
1.570. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sopprimere i commi 273 e 274.

  Conseguentemente, al comma 275, primo periodo, dopo le parole: reperimento di ulteriori risorse aggiungere le seguenti: a carico del bilancio dello Stato.
1.571. Castiglione, Carfagna, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

  273-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  273-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 273-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.572. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

  273-bis. Al fine di sostenere la mobilità ciclistica il Fondo di cui all'articolo 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dei quali 500 mila euro da destinare alla manifestazione cicloturistica «l'Eroica» al fine di promuovere la storia del ciclismo, il benessere psicofisico e la tutela del paesaggio.
  273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.573. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

  273-bis. Allo scopo di favorire interventi di smantellamento e riforestazione del tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol sita nel territorio appartenente al comune di Cesana Torinese, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo straordinario con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.574. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

  273-bis. Per l'attuazione di interventi di progettazione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana nella città di Mestre, sono stanziate risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
  273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.575. Scarpa, Fassino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

  273-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza da incendi delle cupole lignee della Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
  273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.576. Scarpa, Fassino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

  277-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.».

  277-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente:

   «408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.».

  277-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente:

   «411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.».

  277-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 277-bis pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.577. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

  277-bis. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
  277-ter. Agli oneri derivanti dal comma 277-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni per ciascun anno 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.578. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

  277-bis. All'articolo 8, comma 12-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5,4 milioni di euro»;
  277-ter. Agli oneri derivanti dal comma 277-bis pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.579. Barbagallo, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

  277-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  277-ter. Agli oneri derivanti dal comma 277-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.580. Morassut, Casu, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. Per lo sviluppo dell'intermodalità nei trasporti delle merci, è autorizzato un finanziamento pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024.
  279-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 279-bis, si provvede quanto a 225 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.581. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. Per la realizzazione del lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto e lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia-Vigna Clara è autorizzata la spesa complessiva di 175 milioni di euro, di cui 100 milioni per l'anno 2024 e 75 milioni per l'anno 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa.
  279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 279-bis pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.582. Casu, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Zingaretti.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 277-bis pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.583. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. Al fine di mettere in sicurezza i ponti ferroviari nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 è autorizzato un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per consentire ad R.F.I. di predisporre i necessari interventi di verifica strutturale e la cantierizzazione di opere di adeguamento, messa in sicurezza o di sostituzione dei ponti.
  279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 279-bis pari a 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.584. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 279-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.585. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.
  279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 279-bis pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.586. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  279-ter. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 279-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione» sono soppresse.
1.587. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:

  280-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del fondo di cui al presente comma.
  280-ter. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 280-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
  280-quater. Agli oneri derivanti dal comma 280-bis pari a 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.588. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:

  280-bis. Al fine di completare gli interventi infrastrutturali per la riapertura del traforo storico del Colle di Tenda, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2024, 20 milioni per l'anno 2025 e 15 milioni per l'anno 2026, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.
  280-ter. Agli oneri derivanti dal comma 280-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.589. Gribaudo.

  Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:

  281-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato alla progettazione e realizzazione entro l'anno 2035 di 60 nuovi chilometri di metropolitane, 140 chilometri di tramvie, all'acquisto di 4500 autobus elettrici ed all'emissione di un biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale al costo di 9 euro mese, al quale confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 59-bis a 59-septies e 281-ter.
  281-ter. Al fondo di cui al precedente comma 281-bis confluiscono le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai fini di cui al precedente periodo entro il 28 febbraio 2024 con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

  Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

  59-bis. Stante il perdurante rialzo dei prezzi dei prodotti energetici è istituito, per l'anno 2024, un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  59-ter. La base imponibile del contributo di cui al comma 59-bis è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
  59-quater. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 59-ter si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  59-quinquies. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  59-sexies. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soppresso.
  59-septies. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.
1.590. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Ghirra, Evi, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:

  284-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.592. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:

  284-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

  Conseguentemente al relativo onere, pari a 1,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze.
1.593. Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:

  284-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.594. Manes.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 286, aggiungere i seguenti:

  286-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.
  286-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 286-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede quanto a 225 milioni per il 2024 e 300 milioni per il 2025 mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.595. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimere il comma 291.
1.597. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

  292-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  292-ter. Al fine di assicurare e semplificare i necessari trasferimenti verso la capitale d'Italia, garantendo quelli previsti per la Regione Lazio, al Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;

   b) al comma 4:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».

  292-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, è aggiornato il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante alla città di Roma, ai sensi dei commi 1 e 2.

  Conseguentemente, agli oneri di cui ai commi da 292-bis a 292-quater, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2024, 250 milioni di euro per il 2025, 300 milioni di euro per il 2026, 350 milioni di euro per il 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.599. Iaria, Francesco Silvestri, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

  292-bis. Al fine di favorire la transizione energetica del settore della nautica da diporto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al primo periodo, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.
  292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.598. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

  292-bis. Al fine di migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, per l'attuazione di progetti riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti in arrivo e in partenza da porti situati in Italia e che collegano i porti situati in Italia con quelli situati negli Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.600. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

  292-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, nel rispetto della dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.601. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

  292-bis. Per il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.602. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

  292-bis. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 75 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.
  292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.603. Cantone, Todde, Fenu, Cherchi, Fede, Iaria, Traversi.

  Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

  292-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.604. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Dopo il comma 292, inserire i seguenti:

  292-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.605. Santillo, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Dopo il comma 293, aggiungere i seguenti:

  293-bis. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia – Pescia Romana, in ragione di 35 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché la spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana – Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
  293-ter. Agli oneri di cui al comma 293-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.606. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

  295-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
  295-ter. Il fondo di cui al comma 295-bis è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni di cui al medesimo comma delle 762 unità di personale reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  295-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 295-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  295-quinquies. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui ai commi 295-ter e 295-quater e assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 295-bis, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
  295-sexies. Agli oneri di cui al comma 295-bis, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.
1.607. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

  295-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  295-ter. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni di cui al comma 295-bis delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/2221 e dal regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 3 marzo 2021, integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (Gazzetta Ufficiale legge n. 437 del 28 dicembre 2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
  295-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  295-quinquies. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui ai commi 295-ter e 295-quater e assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 295-bis, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
  295-sexies. Agli oneri di cui al comma 295-bis si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.
1.608. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

  295-bis. Al comma 1 dell'articolo 19, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «duemiladuecento unità, di cui settantuno» sono sostituite dalle seguenti: «duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno»;

   b) al comma 3, lettera a), le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307»;

   c) al comma 8:

    1) all'alinea, le parole: «euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000»;

    2) alla lettera a), le parole: «euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000»;

    3) alla lettera b), le parole: «euro 5.262.307» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000.000»;

  295-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 295-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.609. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino.

  Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

  295-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le unità di personale di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono elevate a duemilaottocento.
  295-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 295-bis, pari a 20 milioni per l'anno 2024, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.610. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:

  295-bis. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.».
1.611. De Luca, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

  298-bis. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope» con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  298-ter. Agli oneri derivanti dal comma 298-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.612. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

  298-bis. Al fine di potenziare i servizi previsti dal «Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026» di cui all'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le risorse previste dallo stesso sono incrementate complessivamente di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.
  298-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 298-bis, valutati nel limite massimo di 90 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.613. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

  298-bis. Al fine di mettere in sicurezza il Tunnel del Gran San Bernardo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 27 milioni di euro, dal quale la società Sitrasb attinge le risorse per garantire i lavori di messa in sicurezza del Tunnel.
  298-ter. Agli oneri di cui al comma 298-bis, valutati in 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.614. Grimaldi, Zanella, Ghirra.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

  298-bis. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti negli orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.
  298-ter. All'onere derivante dal comma 298-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.615. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

  298-bis. Per la riapertura della rete ferroviaria della linea Aosta – Pré-Saint-Didier, alla regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2024.
  298-ter. Agli oneri di cui al comma 298-bis, pari a 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.616. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:

  302-bis. Al fine di consentire la celere attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, l'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

   «511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 950 milioni di euro per l'anno 2026.».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.

   2025:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.

   2026:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.
1.618. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

  303-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno».

  303-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente:

   «408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.».

  303-quater. All'articolo 1, comma 411, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «entro il 30 settembre 2022» fino a: «all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno».
  303-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 303-bis a 303-quater, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.619. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

  303-bis. Per il proseguimento della produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 2025 e 2026.
  303-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 303-bis sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 303-bis.
  303-quater. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 303-bis può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 303-bis, 303-ter e 303-quater, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.620. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

  303-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.
  303-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 303-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di spesa per gli anni 2024 e 2025.
1.621. De Luca, Ubaldo Pagano, Madia.

  Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

  303-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.
  303-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 303-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e per 300 milioni di euro per il 2025 e 800 milioni di euro per il 2026 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 800 milioni di euro per l'anno 2026.
1.622. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

  303-bis. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente comma è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 303-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.623. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cherchi, Di Lauro, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Al comma 304, lettera c), sostituire le parole: , 700 per l'anno 2024 e di 100 per l'anno 2025, con le seguenti: 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 304, valutati nel limite massimo di 300 milioni per il 2024 e 900 per il 2025, dopo il comma 304 aggiungere i seguenti:

  304-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  304-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
1.624. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

  304-bis. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
  304-ter. Per i contratti di cui al comma 304-bis, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  304-quater. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  304-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  304-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 304-bis a 304-quinquies è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.625. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

  304-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente».
  304-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 304-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.626. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

  304-bis. Al fine di sostenere interventi di ridisegno del paesaggio urbano volti a individuare aree verdi da affidare a titolo gratuito, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle fondazioni del terzo settore iscritte al registro Unico nazionale (RUNTS), al fine di svolgere attività di promozione della cultura del movimento quale strumento di prevenzione o controllo di patologie è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione del fondo e la destinazione delle risorse ai comuni.
  304-ter. Agli oneri di cui al comma 304-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.627. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

  304-bis. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
  304-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 304-bis, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.628. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

  304-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 304-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.630. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

  304-bis. Il fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano carenze strutturali di sicurezza esistenti nel bacino del Po, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 220 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.
1.629. Barzotti, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Al comma 309, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fra i quali e per quanto di competenza quelli relativi alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e agroalimentari nazionali in coerenza con le norme unionali e nazionali di produzione biologica certificata.
1.631. Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:

  309-bis. I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
  309-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
1.632. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:

  311-bis. Al fine di riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 180 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.
  311-ter. All'articolo 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.».

  311-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 311-bis, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.637. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:

  311-bis. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  311-ter. Agli oneri derivanti dal comma 311-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2024, un incremento di almeno 150 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
1.633. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:

  311-bis. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 311-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, dopo il comma 311-bis aggiungere il seguente:

  311-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.634. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 312, dopo le parole: finalizzato all'erogazione aggiungere le seguenti: e al potenziamento.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:

  314-bis. Il 50 per cento delle somme erogate ai sensi del comma 312 è destinato a:

   a) studenti fuori sede, in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;

   b) studenti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.000 euro, fino alla prima sessione di esami;

   c) studentesse madri in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

  314-ter. In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  314-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 314-ter, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.635. Pastorella, Grippo, Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

  312-bis. Alla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1:

    1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.»;

    2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono riconosciute nella misura del 100 per cento.»;

    3) al secondo comma, dopo le parole «e regionali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

   b) all'articolo 2:

    1) al primo comma, dopo le parole: «e comunali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «2. Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, sono riconosciute agli elettori le medesima facilitazioni di cui al primo comma, sempre nella misura del 100 per cento del costo del biglietto, per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno.».

  312-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 312-bis, stimati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.636. Sottanelli, Grippo, Pastorella, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

  312-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  312-ter. Agli oneri di cui al comma 312-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.638. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Ascani.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra i generi.
  314-ter. La scuola, anche attraverso l'educazione emotiva e sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
  314-quater. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  314-quinquies. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
  314-sexies. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo di istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  314-septies. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  314-octies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il soggetto istituzionale delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale.
  314-novies. Le linee guida di cui al comma 314-octies forniscono indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
  314-decies. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2.
  314-undecies. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, possono essere adottati in ambito scolastico esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici che attesta il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE – Pari opportunità nei libri di testo, redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
  314-duodecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.639. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Piccolotti, Evi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.
  314-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
  314-quater. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 314-quinquies.
  314-quinquies. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
  314-sexies. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 314-quater e 314-quinquies il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 314-bis, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
  314-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 314-bis a 314-sexies si provvede mediante quanto previsto al comma 314-octies.
  314-octies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.640. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, per il finanziamento:

   a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2020-2022;

   b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

   c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  314-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 314-bis, pari a complessivi euro 300 milioni per gli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'un per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.641. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Per incentivare la frequenza di corsi universitari e il conseguimento dei relativi titoli, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'importo standard annuale delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è stabilito in euro 9.600 per gli studenti fuori sede, 7.200 per quelli pendolari e 4.800 per quelli in sede, è corrisposto ai beneficiari in rate mensili ed è gradualmente ridotto fino ai limiti massimi dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e dell'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) previsti dalle disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.
  314-ter. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, si stabiliscono le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 314-bis e il loro coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.
  314-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 1 commi da 520 a 544 della presente legge, agli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, pari a 1.300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.642. Pastorella, Grippo, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai discorsi d'odio».
  314-ter. Il fondo di cui al comma 314-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.
  314-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
  314-quinquies. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 314-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.
  314-sexies. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
  314-septies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 314-ter, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
1.643. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Al fine di garantire un capillare rispetto del diritto allo studio universitario, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 150 milioni a decorrere dal 2027, volta ad incrementare il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1 della legge n. 338 del 2000.
  314-ter. Fatte salve diverse disposizioni del Ministero dell'università e della ricerca, una quota parte della spesa di cui al comma 314-bis, pari a 50 milioni di euro per il triennio 2024-2026 e a 30 milioni a decorrere dal 2027, sia destinata alla realizzazione di alloggi e residenze presso i comuni con sedi distaccate dell'ateneo di riferimento, dunque diversi dal comune nel quale è registrata la sede centrale.
  314-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 314-bis e 314-ter, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 150 milioni a decorrere dal 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 150 milioni a decorrere dal 2027.
1.644. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  314-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
  314-quater. Per gli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni di euro per l'anno 2024, di 535 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro a regime.
  314-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 314-quater si provvede mediante quanto previsto al comma 314-sexies.
  314-sexies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.645. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
  314-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
  314-quater. Agli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.646. Baldino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2024 ciascuna università statale vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo, ivi comprese le risorse necessarie a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di iscrizione ai predetti corsi secondo criteri di proporzionalità rispetto al reddito. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definiti, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, i criteri di riparto delle risorse tra le università, nonché i criteri per la copertura dei costi di iscrizione in proporzione al reddito del partecipante».

  314-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 314-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;
  314-quater. Agli oneri di cui al comma 314-ter, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.647. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, l'importo delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è erogato in rate mensili.
  314-ter. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come definita dall'articolo 316 del codice civile.
  314-quater. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
  314-quinquies. Ai fini di cui ai commi da 314-bis a 314-quater, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  314-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 314-bis a 314-quater, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.648. Grippo, Pastorella, Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 180 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
  314-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
  314-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, pari a complessivi 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.649. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
  314-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede, con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
  314-quater. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, come previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 314-bis, 314-ter e 314-quater, valutati nel limite di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.650. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per gli anni 2024 e 2025, di 1 milione di euro.
  314-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma 314-bis solo gli enti che erogano borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.
  314-quater. Agli oneri di cui ai commi 314-bis e 314-ter, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
1.651. Grippo, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.
  314-ter. Agli oneri derivanti dal comma 314-bis si provvede mediante quanto previsto al comma 314-quater.
  314-quater. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.652. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. Nell'ambito delle finalità di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011 che prevede la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al cinquanta per cento dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori è incrementato dall'anno scolastico 2024/2025 nella misura non inferiore del venti per cento rispetto a quello dell'anno scolastico 2023/2024.
  314-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 314-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.653. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. All'articolo 50, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

  314-ter. Agli oneri derivanti dal comma 314-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.654. Baldino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «non superiori a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 25.000 euro».
  314-ter. All'articolo 1, comma 580 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, valutati nel limite massimo di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla seguente modificazione:

   dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.655. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

  314-bis. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
  314-ter. È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un «Progetto formativo» condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al «Progetto formativo» prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo «Progetto formativo».
  314-quater. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
  314-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 314-bis, 314-ter e 314-quater, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.656. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire il seguente:

  314-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila euro è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.657. Torto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 314, inserire il seguente:

  314-bis. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2024 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università».
1.658. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 314, inserire il seguente:

  314-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 314-bis, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla seguente modificazione:

   dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.659. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 314, inserire il seguente:

  314-bis. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   dopo il comma 51 inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.660. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 314, inserire il seguente:

  314-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il secondo e il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono soppressi.
1.661. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 314, inserire il seguente:

  314-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 314-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla seguente modificazione:

   dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.662. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 315, inserire i seguenti:

  315-bis. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.
  315-ter. Agli oneri di cui al comma 315-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.663. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 315, inserire i seguenti:

  315-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.
  315-ter. Agli oneri di cui al comma 315-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.
1.664. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 315, inserire i seguenti:

  315-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato «Fondo».
  315-ter. Il Fondo di cui al comma 315-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  315-quater. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
  315-quinquies. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 315-ter coinvolte nella realizzazione del progetto.
  315-sexies. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
  315-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 315-ter.
  315-octies. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 315-septies il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 315-ter.
  315-novies. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 315-ter e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 315-quinquies al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
  315-decies. Agli oneri di cui ai commi 315-bis e 315-ter, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.665. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Ascani.

  Dopo il comma 317, inserire i seguenti:

  317-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.
  317-ter. Agli oneri derivanti dal comma 317-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 59-bis e seguenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 59 aggiungere i seguenti:

  59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  59-ter. Ai fini di cui al comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.
  59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-bis.
  59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 59-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.666. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 320, inserire i seguenti:

  320-bis. Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
  320-ter. Al comma 376 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione nonché a sostenere, con interventi finanziati in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui, la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica».
  320-quater. Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del quinquennio 2022-2026».
  320-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 320-bis, pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.667. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 320, inserire i seguenti:

  320-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
  320-ter. Agli oneri derivanti dal comma 320-bis, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.668. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 322, inserire i seguenti:

  322-bis. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  322-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 322-bis.
  322-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 322-bis, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.669. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 322 inserire i seguenti:

  322-bis. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  322-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 322-bis.
  322-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 322-bis, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.672. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Roggiani, De Luca, Ascani.

  Dopo il comma 322, inserire i seguenti:

  322-bis. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  322-ter. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle imprese e del made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 intendendosi ampliato dal 60 per cento al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.
  322-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 322-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 554 e 555.
1.670. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:

  322-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «nonché per sostenere i costi relativi a» sono aggiunte le seguenti: «viaggi di istruzione».
  322-ter. Agli oneri derivanti dal comma 322-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.671. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 325, inserire i seguenti:

  325-bis. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali dell'economia italiana, nonché favorire la contaminazione tra competenze e know-how diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, in forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative.
  325-ter. Il bonus, di cui al comma 325-bis, è di un valore pari a 50 mila euro annui, utilizzabile fino a un massimo di tre anni per singola azienda.
  325-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 325-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 325-bis, 325-ter e 325-quater, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.673. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 326, capoverso comma 4-bis.2, sostituire le parole: 15 aprile 2024 con le seguenti: 30 giugno 2024.

  Conseguentemente:

   al comma 327, sostituire le parole: 50,33 milioni con le seguenti: 86,28 milioni.

   dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 326 valutati nel limite massimo di 35,95 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.674. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 330, inserire il seguente:

  330-bis. Le risorse di cui alla programmazione 2021/27 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) da destinare a spese di investimento, determinate in 32,4 miliardi di euro dal Cipess su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR con delibera del 3 agosto 2023, sono erogate immediatamente a seguito del perfezionamento dei relativi accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna regione o provincia autonoma. Il Cipess e la Corte dei conti provvedono successivamente alle ulteriori verifiche di conferma.
1.675. Scutellà, Bruno, Carmina, Dell'Olio, Donno, Scerra, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
  332-ter. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 332-novies, su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra-scolastiche, espressamente indicate al comma 332-septies.
  332-quater. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  332-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  332-sexies. La dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.
  332-septies. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

   a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

   b) materiale di cancelleria scolastica;

   c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

   d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

   e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

  332-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'app IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 332-septies. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.
  332-novies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 332-bis a 332-octies è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  332-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 332-bis a 332-novies, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 51, inserire i seguenti:

   «51-bis. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “21 per cento”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
   51-ter. All'articolo 26, comma 5-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.”;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: “al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,” sono aggiunte le seguenti: “dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,”;

   51-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “0,2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,4 per cento”;

   b) le parole: “L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.” sono soppresse;

   c) le parole: “L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.” sono soppresse;

   51-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: “26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “28 per cento”;
   51-sexies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
   51-septies. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
   51-octies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
   51-novies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-septies, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
   51-decies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   51-undecies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

   c) dopo il comma 46, inserire il seguente:

  «46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»;

   d) sopprimere i commi 183, 184 e 185;

   e) al comma 277, sostituire la parola: «210.265.400» con la seguente: «160.265.400» e all'allegato V, sopprimere le parole: «Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289».
1.676. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire il seguente:

  332-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, della «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

  Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 332-bis, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;

   dopo il comma 59, inserire i seguenti:

  59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
  59-octies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

  «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

   a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

   b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.»;

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

  «4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) il comma 5-bis è soppresso.

  59-novies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  59-decies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
1.687. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2026/ 2027. Al fine di conseguire, nel triennio 2024-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.
   2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.
   3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

  332-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

   a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2023-2026;

   b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

   c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

   d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

   e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.

  332-quater. Agli oneri di cui ai commi 332-bis e 332-ter, valutati nel limite massimo di 2,2 miliardi di euro per il 2024, 3,4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 332-quinquies a 332-quinquiesdecies e dal comma 332-sexiesdecies.
  332-quinquies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  332-sexies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  332-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;
  332-octies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

  332-novies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
  332-decies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
  332-undecies. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  332-duodecies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  332-terdecies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 332-undecies, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  332-quaterdecies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  332-quinquiesdecies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  332-sexiesdecies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.677. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. Ai fini dell'incremento dell'offerta di servizi a tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado per il miglioramento delle competenze e dei risultati di apprendimento, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, è avviata una sperimentazione nazionale volta al prolungamento a 40 ore settimanali dell'orario scolastico nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) che preveda attività integrative di approfondimento, anche in collaborazione con il Terzo settore.
  332-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'interno da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree territoriali e degli Istituti scolastici nonché le modalità e le tempistiche di realizzazione della sperimentazione e di attuazione degli interventi necessari, ivi inclusi quelli di adeguamento infrastrutturale a valere sulle risorse di cui al comma 332-quinquies.
  332-quater. Al fine di coprire i maggiori oneri a carico dei comuni coinvolti nella sperimentazione, le risorse da destinare al pagamento delle mense scolastiche per i cicli di istruzione primaria e secondaria di primo grado sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno per la durata della sperimentazione, provvede al riparto tra i comuni delle relative risorse.
  332-quinquies. Al fine di consentire agli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione l'assunzione a tempo determinato di personale per le attività educative e del terzo settore e di personale ausiliario, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per la sperimentazione dell'estensione del tempo pieno», con dotazione di 100 milioni di euro per il 2024 e di 500 milioni per gli anni 2025, 2026, e 2027. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al termine della sperimentazione provvede al riparto tra i comuni delle relative risorse secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 332-ter.
  332-sexies. Alla realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, previsti dalla sperimentazione di cui al comma 332-bis, concorrono le risorse disponibili nel PNRR di cui alla Missione 4 C1, Investimento 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.
  332-septies. Agli oneri di cui ai commi da 332-bis a 332-quinquies, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

   a) quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 1 commi da 520 a 544 della presente legge, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.678. Grippo, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  332-ter. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

   a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

   b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

   c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

   d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

   e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

   f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

  332-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
  332-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 332-bis a 332-quater, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 332-bis a 332-quinquies, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   al comma 44, sopprimere la lettera a);

   dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1, comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.679. Ascari, Caso, Orrico, Amato, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  332-ter. Il fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  332-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  332-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 332-bis e 332-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.680. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

   332-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

   b) al capoverso comma 5-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al capoverso comma 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  332-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
  332-quater. Agli oneri di cui al comma 332-bis, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 332-quinquies e dal comma 332-sexies.
  332-quinquies. All'articolo 1,comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  332-sexies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.681. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1 comma 316 della legge 197 del 2022, all'articolo 3 comma 11 e all'articolo 12 comma 9 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024-2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026-2027. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.
  332-ter. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 332-bis sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  332-quater. Agli oneri derivanti dai commi 332-bis e 332-ter si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 13 comma 14 lettera b) del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
1.682. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. Ai fini della riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico e del potenziamento dell'occupabilità degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado nelle aree di crisi complessa con il più alto indice di vulnerabilità sociale e materiale, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 è avviata una sperimentazione nazionale volta all'attivazione di nuovi percorsi quadriennali all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
  332-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 332-quater tra le regioni e le province autonome che tengano conto dell'incremento del numero di iscritti registrato rispetto all'anno scolastico precedente.
  332-quater. Ai fini di cui ai commi 332-bis e 332-ter è istituito un fondo denominato «Sperimentazione per il potenziamento del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)» con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  332-quinquies. Agli oneri di cui al comma 332-quater, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.683. Grippo, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.
  332-ter. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 332-bis, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  332-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 332-ter.

  Conseguentemente, agli oneri di cui ai commi da 332-bis a 332-quater, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 51 inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;

   c) sopprimere i commi 183, 184, 185;

   d) al comma 277, sostituire le parole: 210.265.400 con le seguenti: 160.265.400 e all'allegato V, sopprimere le parole: Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289;

   e) dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.684. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  332-ter. A tutti gli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo, e per le medesime finalità di cui al comma 332-bis, è riconosciuto un bonus scolastico pari a 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 332-bis e 332-ter, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 51, inserire i seguenti:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dall'anno 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

  51-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.685. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

  332-bis. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200, le attività didattiche si intendono esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito per studente sia inferiore al costo medio per studente sostenuto dal sistema dell'istruzione pubblica e reso noto dal Ministero dell'istruzione e del merito.
  332-ter. Agli oneri derivanti dal comma 332-bis, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
1.686. Ruffino, Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Al comma 335, dopo le parole: la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, inserire le seguenti: a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali.
1.688. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 338, inserire il seguente:

  338-bis. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni, eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate nel 2023 sono riversate a titolo di rifinanziamento del «Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET» per l'anno 2024, in aggiunta alle risorse già previste.
1.689. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

   a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

   b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

   d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

   e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

  341-ter. Agli oneri di cui al comma 341-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1.690. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

  341-bis. L'Agenzia del demanio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della acquisizione al patrimonio mediante espropriazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stima il valore venale dell'isola di Vivara, situata nel comune di Procida, provincia di Napoli, anche tenendo conto della sua totale inedificabilità conseguente ai vincoli ambientali e archeologici e dello stato di fatiscenza degli immobili ivi esistenti.
  341-ter. L'Agenzia del demanio comunica il valore risultante dalle operazioni di stima di cui al comma precedente al Comitato di gestione della Riserva naturale statale dell'isola di Vivara, che, entro i successivi sessanta giorni, comunica ai proprietari dell'isola la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza finalizzata alla acquisizione mediante espropriazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  341-quater. Agli oneri derivanti dall'acquisizione in proprietà dell'isola il Comitato di cui al comma 341-ter provvede a carico del proprio bilancio utilizzando fondi propri, somme trasferite a tale scopo dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e, proporzionalmente all'area sottoposta a vincolo archeologico, dal Ministero della cultura nonché gli eventuali contributi ricevuti ai sensi dei successivi commi 341-quinquies e 341-sexies.
  341-quinquies. La regione Campania, la provincia di Napoli e il comune di Procida possono destinare al Comitato di gestione di cui al comma 341-ter contributi finanziari per il fine previsto dal comma 341-ter.
  341-sexies. Il Comitato di gestione della Riserva naturale statale dell'isola di Vivara, al fine di finanziare l'acquisizione dell'isola di Vivara, è autorizzato a promuovere, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura, una campagna di raccolta pubblica di fondi, avvalendosi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  341-septies. Alle erogazioni liberali effettuate da soggetti privati nell'ambito della campagna di cui al comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 100, comma 2, lettera n), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.692. Borrelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per estraneità di materia)

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché' le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
  341-ter. All'onere derivante dal comma 341-bis, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.693. Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche quali presidi sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle aziende dell'esercizio cinematografico, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale dei cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media e innovandone i servizi. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo .
  341-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 341-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.694. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di 1 milione di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso altresì un contributo annuo di 1 milione di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  341-ter. Agli oneri di cui al comma 341-bis, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.696. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

  341-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

   «357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.»;

   b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

  341-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 341-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.691. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

  341-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.
  341-ter. Agli oneri derivanti dal comma 341-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.697. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2024, distinto in apposito capitolo.
  341-ter. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.
  341-quater. Agli oneri di cui al comma 341-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.695. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2024, distinto in apposito capitolo.
  341-ter. Agli oneri di cui al comma 341-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.698. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma.
  341-ter. All'onere derivante dal comma 341-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.699. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Al fine di svolgere le necessarie indagini, volte a verificare la presenza di ulteriori sussistenze archeologiche nell'area centrale del comune di Castellammare di Stabia, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli a tutela e valorizzazione dell'area citata.
  341-ter. All'onere derivante dal comma 341-bis, valutato nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.700. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  341-ter. All'onere derivante dal comma 341-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.701. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

  341-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  341-ter. Agli oneri derivanti dal comma 341-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.703. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 341, inserire il seguente:

  341-bis. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e destinate ai trattamenti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
1.706. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

  341-bis. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  341-ter. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  341-quater. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 341-ter è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 341-sexies, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al successivo comma 341-septies.
  341-quinquies. Il team multidisciplinare di cui al comma 341-quater opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

   a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 341-septies, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

   b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

   c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

   d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  341-sexies. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

   a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

   c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

   d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

   e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

   f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

   g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

   h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

  341-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

   a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

   b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

   c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

   d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

   e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

  341-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 341-bis a 341-septies, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale.
  341-novies. Qualora dalla misura prevista dal precedente comma 341-octies non dovessero derivare le maggiori entrate attese o dovessero derivare per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, vengono individuati, ai fini della loro annuale e progressiva eliminazione, i sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.704. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 341, inserire il seguente:

  341-bis. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.
1.705. Zanella, Grimaldi.

  Al comma 346, dopo le parole: protezione individuale, attrezzature e infrastrutture aggiungere le seguenti: anche per il soccorso e il trasporto degli animali.
1.707. Dori, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 346, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: della Polizia di Stato inserire le seguenti: , anche ai fini dell'adeguatezza degli alloggi di servizio;

   b) sostituire le parole: pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 con le seguenti: pari a euro 40 milioni nel 2024, euro 60 milioni nel 2025, euro 70 milioni nel 2026, euro 80 milioni nel 2027, euro 80 milioni nel 2028 e euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

  Conseguentemente, dopo il comma 346 aggiungere il seguente:

  346-ter. Agli oneri derivanti dal comma 346-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.708. Penza, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30 per cento delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  346-ter. Agli oneri derivanti dal comma 346-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.709. Penza, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 10-ter comma 1-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  346-ter. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 346-bis sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: – 5.000.000;
   2025: – 5.000.000;
   2026: – 5.000.000.
1.710. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  346-ter. Per le finalità di cui al comma 346-bis, è autorizzata la spesa di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. a valere sulle risorse di cui al comma 46-bis

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.711. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura.
  346-ter. All'onere derivante dal comma 346-bis, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.718. Francesco Silvestri, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
  346-ter. Agli oneri derivanti dal comma 346-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.712. Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.
  346-ter. All'onere derivante dal comma 346-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro gli anni 2025, 2026 e 2027 e 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.713. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  346-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 346-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.714. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024».
  346-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 37 milioni di euro nel 2024 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.715. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

  346-bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  346-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  346-quater. Agli oneri derivanti dai commi 346-bis e 346-ter, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.716. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 347, inserire i seguenti:

  347-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella «A» dell'allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella «A» annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  347-ter. Agli oneri derivanti dal comma 347-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.719. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 358 aggiungere i seguenti:

  358-bis. All'articolo 357 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Le annotazioni e i verbali previsti dai commi 1 e 2 sono redatti dalla polizia giudiziaria in modo da evitare, in riferimento alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'impiego di aggettivi che non siano strettamente necessari per la descrizione dell'attività compiuta e di espressioni comunque lesive della presunzione di innocenza».

  358-ter. All'articolo 16 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 possono essere applicate altresì nei casi più gravi di inosservanza dell'art. 357, comma 5-bis, del codice di procedura penale.».
1.720. D'Alfonso.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2024 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
  358-ter. Per far fronte agli oneri di cui al comma 358-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.724. Tucci, Sergio Costa, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.
  358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 358-bis, pari a 3 milioni per l'anno 2024, 3,8 milioni per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi corpi forestali, ai relativi oneri derivanti dal precedente comma 358-bis.
1.722. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2021», sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,».
  358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.728. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  358-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 358-bis.
  358-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.721. Pellegrini, Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i benefìci previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  358-ter. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
1.723. Grimaldi, Zanella, Mari.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  358-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 358-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.725. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.726. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

  358-bis. Al fine di garantire le attività di supporto allo strumento militare, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 25 del contratto collettivo nazionale integrativo, triennio 2023-2025, relativo al Ministero della difesa, è rifinanziato di 21 milioni di euro per l'anno 2024.
  358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.727. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 361, inserire i seguenti:

  361-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato a decorrere dall'anno 2024, di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 di euro annui per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  361-ter. Agli oneri derivanti dal comma 361-bis, pari a 213,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 213,5 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
1.729. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 361, inserire i seguenti:

  361-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2024 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.
  361-ter. All'onere derivante dal comma 361-bis, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.730. Carmina, Auriemma, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 361, inserire i seguenti:

  361-bis. Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del ministero dell'interno è incrementata di duecento unità.
  361-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 361-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014.
1.731. Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Ghirra.

  Dopo il comma 365, inserire i seguenti:

  365-bis. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  365-ter. Le assunzioni di cui al comma 365-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  365-quater. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

   b) l'articolo 7-ter è abrogato.

  365-quinquies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 365-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.732. Fratoianni, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per estraneità di materia limitatamente al capoverso 365-quater, lettera b))

  Dopo il comma 365, inserire i seguenti:

  365-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene avviata la definitiva chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come ridenominati dall'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, da concludersi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  365-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 gennaio 2024 sono stabiliti modalità e tempi di conclusione della procedura di dismissione che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il termine di cui al comma 365-bis.
  365-quater. I maggiori risparmi rinvenienti nel 2024 dalla procedura di cui ai commi 365-bis e 365-ter, pari a circa 85 milioni di euro, confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'interno denominato «Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti». Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'economia e dell'istruzione e del merito sono stabiliti i criteri di funzionamento e di ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma.
1.733. Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Ghirra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 365, inserire il seguente:

  365-bis. Al fine di potenziare le attività connesse all'esame delle domande di visto di ingresso per l'Italia, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari è incrementato di 100 unità l'organico del personale amministrativo sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale. A tal fine è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2024: – 11.000.000;
   2025: – 11.000.000;
   2026: – 11.000.000.
1.735. Soumahoro.

  Dopo il comma 365, inserire il seguente:

  365-bis. Ai concorsi per dirigenti, banditi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì ammessi i dipendenti pubblici in possesso del dottorato di ricerca.
1.734. D'Alfonso, Toni Ricciardi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione e ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

  373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1.736. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.
  373-ter. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  373-quater. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile.
  373-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 373-bis a 373-quater, pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.740. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.751. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico, a cui è destinata una dotazione pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati. I progetti di cui al presente comma tra i requisiti necessari per accedere al fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. I finanziamenti non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al presente comma per accedere ai finanziamenti.
  373-ter. Agli oneri di cui al comma 373-bis, pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.737. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai comuni con popolazione superiore.
  373-ter. Il fondo di cui al comma 373-bis è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  373-quater. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 373-bis tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
  373-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 373-bis pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.739. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra, Roggiani.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.752. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  373-ter. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  373-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 373-bis e 373-ter, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.741. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
  373-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  373-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.750. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  373-ter. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  373-quater. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità di attuazione di cui al comma 373-bis.
  373-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 373-bis e 373-ter, valutati in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.742. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.753. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di euro di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  373-ter. Agli oneri derivanti dal comma 373-bis pari a euro 15.400.237 per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.754. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di distinguere, anche a livello contrattuale, le diverse mansioni che gli addetti all'ufficio per il processo svolgono rispetto ai funzionari giudiziari, all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 2, le parole: «posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «posizione economica F2»;

   c) al comma 3, lettera a), le parole: «posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «posizione economica F2».

  373-ter. Per le finalità di cui al comma 373-bis è autorizzata una spesa di euro 127.274.634 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  373-quater. Agli oneri derivanti dal comma 373-bis valutati nel limite massimo di 127.274.634 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 373-quinquies.
  373-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.744. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
  373-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
  373-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
  373-quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 373-bis a 373-quater valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.743. Dori, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.738. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  373-ter. Per le finalità di cui al comma 373-bis è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.
  373-quater. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;

   b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, inserire i seguenti:

  513-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata entro il 30 giugno 2024.»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

  513-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.
1.749. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  373-ter. Per le finalità di cui al comma 373-bis è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.
  373-quater. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;

   b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, inserire il seguente:

  513-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
1.748. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado.
  373-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 373-bis, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.
  373-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 373-bis e 373-ter, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2024 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.745. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.746. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per le finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici».
  373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.747. Ferrari, Ghio, Forattini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. Il Fondo di cui all'articolo 67 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è rifinanziato per l'anno 2024 con 10 milioni di euro.
  373-ter. Agli oneri derivanti dal comma 373-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.755. Dori, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

  373-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da destinare agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
  373-ter. Agli oneri di cui al comma 373-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.1027. Ferrari, Ghio, Forattini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 377, inserire i seguenti:

  377-bis. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento del sistema giudiziario, nonché dei livelli di efficienza del medesimo sistema per l'attuazione del PNRR, e garantire altresì il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione nonché di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.
  377-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
  377-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 377-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.756. Scutellà.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 378, inserire i seguenti:

  378-bis. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  378-ter. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

   b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

   c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

   d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

  378-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 378-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 378-bis a 378-quater, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.757. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 378, inserire i seguenti:

  378-bis. È istituita, presso il Ministero della giustizia, una banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.
  378-ter. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 378-bis secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 378-quater.
  378-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della banca di dati di cui al comma 378-bis, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.
  378-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 378-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.758. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 378, inserire il seguente:

  378-bis. Il fondo di cui all'articolo 12, della legge 11 agosto 2003, n. 228 è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 378-bis, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.759. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.
  383-ter. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
  383-quater. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
  383-quinquies. Il fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

   a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

   b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

   c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

   d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

   e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

   f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

  383-sexies. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 383-ter, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
  383-septies. L'attuazione degli interventi di cui al comma 383-quinquies è demandata agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle aziende sanitarie locali, dei servizi sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
  383-octies. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 383-ter del presente articolo, sentito il procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 383-novies, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.
  383-novies. Presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 383-octies e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della commissione. Della commissione tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.
  383-decies. Per le finalità di cui ai commi da 383-bis a 383-novies è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 383-bis a 383-decies, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.760. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.
  383-ter. Il Fondo di cui al comma precedente è volto a realizzare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi per la realizzazione delle attività teatrali, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.
  383-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 383-bis, con particolare riguardo:

   a) alla realizzazione di attività teatrali;

   b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

   c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

   d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

   e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

   f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

   g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-bis e 383-ter, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.761. Bruno, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Scerra, Scutellà, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
  383-ter. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  383-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 383-bis è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  383-quinquies. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.
  383-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 383-bis a 383-quinquies, valutati nel limite massimo di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.762. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2024.
  383-ter. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-bis e 383-ter, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.763. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  383-ter. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  383-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 383-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  383-quinquies. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 383-bis a 383-quinquies, valutati nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali e di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.764. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Al fine di procedere al superamento del precariato, rafforzando la capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite dal personale, all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  383-ter. Ai fini di cui al comma 383-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  383-quater. Agli oneri derivanti dal comma 383-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.765. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
  383-ter. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
  383-quater. Per le finalità di cui al comma 383-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 373-bis a 373-quater, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.766. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  383-ter. Per le finalità di cui al comma 383-bis è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-bis e 383-ter, valutati nel limite massimo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.767. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

  383-bis. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-quinquies. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4-quater, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».

  383-ter. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-bis e 383-ter, valutati nel limite massimo di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.768. Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso.

  Dopo il comma 383, inserire il seguente:

  383-bis. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 383-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.769. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 383, inserire il seguente:

  383-bis. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200 mila euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 383-bis, valutati nel limite massimo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.770. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 384, inserire il seguente:

  384-bis. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 384-bis, valutati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.773. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scerra.

  Dopo il comma 384, inserire il seguente:

  384-bis. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 384-bis, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.772. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Scutellà, Bruno.

  Dopo il comma 384, inserire il seguente:

  384-bis. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 384-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.771. Bruno, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Scerra, Scutellà.

  Dopo il comma 385, aggiungere il seguente:

  385-bis. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi partner, in conformità alla roadmap presentata a COP27, la dotazione del Fondo Italiano per il clima è incrementata di 80 milioni di euro per il 2024 e di 280 milioni di euro per il 2025 e 2026.
  385-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 385-bis pari a 80 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.774. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 387, sostituire le parole: è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027., con le seguenti: è incrementato di 103.000.000 euro per l'anno 2024, di 158.889.134 euro per l'anno 2025, di 165.680.411 euro per l'anno 2026 e di 173.980.862 euro per l'anno 2027.;
1.775. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 388.
1.776. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 396, inserire il seguente:

  396-bis. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina, e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2024». Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.777. Ascari, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

  Dopo il comma 397, inserire il seguente:

  397-bis. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.
  397-ter. Per le finalità di cui al comma 397-bis sono autorizzate le immissioni nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.
  397-quater. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
  397-quinquies. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 397-bis, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  397-sexies. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 397-bis è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  397-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 397-bis a 397-sexies, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.778. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 397, inserire il seguente:

  397-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 2.000.000;
   2025: – 2.000.000;
   2026: – 2.000.000.
1.779. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 398, inserire i seguenti:

  398-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale».
  398-ter. Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero. Il Portale contiene tutte le informazioni utili per i soggetti indicati al primo periodo, compresa la disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché le informazioni concernenti i servizi consolari disponibili online.
  398-quater. Il decreto di cui al comma 398-bis disciplina i servizi offerti dal Portale, il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al comma 398-ter.
  398-quinquies. Gli oneri derivanti dai commi 398-bis a 398-quater sono pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.780. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 398, inserire i seguenti:

  398-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano, nel limite massimo di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2024, altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis.».

  Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire il seguente:

  46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.781. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 398, aggiungere i seguenti:

  398-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 5, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei princìpi della normativa in materia di contratti pubblici.».

  398-ter. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 76 milioni di euro per l'anno 2025, di 299 milioni di euro per l'anno 2026.
  398-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 398-bis e 398-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1.782. Boldrini, Provenzano, Amendola, Guerini, Quartapelle Procopio, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 398, aggiungere il seguente:

  398-bis. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025.»
*1.783. Provenzano, Amendola, Guerini, Quartapelle Procopio, Boldrini, Ubaldo Pagano.
*1.1020. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 398, inserire il seguente:

  398-bis. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: – 1.000.000;
   2025: – 1.000.000;
   2026: – 1.000.000.
1.784. Quartapelle Procopio, Provenzano, Amendola, Guerini, Boldrini, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 399, inserire il seguente:

  399-bis. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, nell'ottica di un piano strategico Italia-Africa, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.785. Amendola, Provenzano, Guerini, Quartapelle Procopio, Boldrini, Ubaldo Pagano.

  Al comma 400, dopo le parole: vulnerabilità sismica degli edifici pubblici aggiungere le seguenti: e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali;

  Conseguentemente:

   al comma 401, dopo le parole: vulnerabilità sismica degli edifici pubblici aggiungere le seguenti: e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali;

   al comma 402 dopo le parole: vulnerabilità sismica degli edifici pubblici aggiungere le seguenti: e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali.
1.786. Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:

  401-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
  401-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 401-bis, valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.
1.787. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:

  401-bis. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 marzo 2024.
  401-ter. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 401-ter, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro dal 2024 al 2026.
1.788. Ferrari, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Scarpa.

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

  403-bis. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.
  403-ter. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2024 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  403-quater. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 403-ter, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.»;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

  403-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 403-bis e 403-ter pari a 130 milioni per l'anno 2024, 120 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026 e di 100 milioni a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.789. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 403-quater)

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

  403-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.
  403-ter. Per le finalità di cui al comma 403-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui alle presenti disposizioni.
  403-quater. Agli oneri derivanti dal comma 403-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.790. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 403, inserire i seguenti:

  403-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione al 110 cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
  403-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 403-bis, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
1.791. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

  403-bis. Al fine di contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico per gli interventi pubblici relativi alla difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati, di difesa idraulica, di manutenzione del territorio e la regimazione idraulica, di ripristino dei terreni colpiti da incendi, di miglioramento forestale e di prevenzione degli incendi, nonché per la fruizione di aree naturali è applicata l'aliquota Iva del 10 per cento.
  403-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 403-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
1.792. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

  403-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
  403-ter. Agli oneri derivanti dal comma 403-bis, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui maggiori risparmi assicurati dal successivo comma 523.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 403-ter, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.
1.793. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 403, inserire i seguenti:

  403-bis. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato «Fondo case green» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.
  403-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario del Fondo di cui al comma 403-bis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 403-bis, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede attraverso la seguente modificazione:

   dopo il comma 51, inserire il seguente:

  51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
1.794. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

  403-bis. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
  403-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.795. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:

  425-bis. All'articolo 3 comma 2-bis del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati complessivamente in 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.797. Curti, Manzi, Ascani, D'Alfonso, Simiani, Ubaldo Pagano, Scarpa.

  Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:

  425-bis. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatesi nei territori delle Marche a partire dal 9 novembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, in aggiunta alle risorse stanziate è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 991 del 3 maggio 2023. Tali risorse sono trasferite sulla contabilità speciale delegato di cui al comma 2 della predetta Ordinanza e intestata al Commissario delegato.
  425-ter. Agli oneri derivanti dal comma 425-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.798. Curti, Manzi, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 430, aggiungere i seguenti:

  430-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  430-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.
  430-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse e di ripartizione delle medesime.
  430-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 430-bis pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.799. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 432, inserire i seguenti:

  432-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.
  432-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.
  432-quater. Per gli oneri previsti dai commi 432-bis e 432-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
1.91. Carfagna, D'Alessio, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

  434-bis. Le disposizioni di cui ai successivi commi da 435 a 441 si applicano, in quanto compatibili, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.
  434-ter. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 434-bis, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite:

   a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

   b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

   c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

   d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

   e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente comma, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

  434-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 434-bis e 434-ter, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.800. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Fossi, Furfaro, Bonafè, Di Sanzo, Boldrini, Gianassi, Scotto.

  Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

  434-bis. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  434-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 434-bis, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
  434-quater. Per soddisfare le finalità del comma 434-bis, a decorrere dall'anno 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è incrementato degli oneri derivanti dal comma 434-ter.
  434-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 434-bis a 434-quater, valutati nel limite massimo di 300 mila euro per il 2024 e di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 434-sexies.
  434-sexies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.801. Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:

  434-bis. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 Agosto 2016. Relativamente ai soggetti di cui al primo periodo sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dal comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  434-ter. Per effetto di quanto disposto dal comma 434-bis, il termine del 30 giugno 2022 previsto dal comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della medesima legge n. 197 del 2022 sono prorogati di dodici mesi.
  434-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 434-bis e 434-ter valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.802. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:

  434-bis Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
  434-ter. Agli oneri derivanti dal comma 434-bis, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.803. Ascani, Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 435, primo periodo, sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 50.000.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 435, primo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 500.000;

   b) al comma 436, dopo le parole: possono essere erogati inserire le seguenti: su istanza del richiedente, tramite apposita procedura semplificata;

   c) al comma 437, sostituire le parole: possono contrarre con le seguenti: contrarranno e le parole: nel limite massimo di 700 milioni di euro con le seguenti: fino a copertura del 100 per cento degli importi richiesti;

   d) al comma 438, secondo periodo, dopo le parole: degli interessi e di ogni altro onere dovuto aggiungere le seguenti: senza che ciò comporti la perdita del diritto al credito d'imposta maturato e al terzo periodo dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 inserire le seguenti: senza che ciò comporti segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia;

   e) al comma 439, primo periodo, dopo le parole: fruibile esclusivamente in compensazione aggiungere le seguenti: , senza limiti di tempo e anche dei contributi previdenziali e assistenziali, e sopprimere il terzo periodo;

   f) al comma 442, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 140 milioni;

   g) dopo il comma 442, aggiungere il seguente:

  442-bis Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 435 a 442, valutati in 90 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2048.
1.804. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 435, aggiungere i seguenti:

  435-bis. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.
  435-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 435-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.805. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 435, inserire il seguente:

  435-bis. I contributi di cui al comma 435 destinati alla filiera agricola e zootecnica sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.
1.806. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 437, primo periodo, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 3.300 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 442, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 236 milioni;

   b) dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

   442-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici».

  442-ter. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  442-quater. Agli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 442-ter, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  442-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

  442-sexies. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021»;

   b) al comma 4, le parole: «conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'erogazione del contributo concesso»;

   c) al comma 8-bis, primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali».

  442-septies. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

    2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati»;

   b) il comma 8 è soppresso.

  442-octies. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso;

   c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.».

  442-novies. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

   «Art. 20-terdecies. – (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

  442-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 437 a 442-novies, pari a 450 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
1.808. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali, Gnassi.

  Dopo il comma 439, inserire i seguenti:

  439-bis. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.
  439-ter. Agli oneri di cui al comma 439-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.809. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

    2) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) All'articolo 20-sexies, comma 3, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

   c) all'articolo 20-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, le parole: «trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021»;

    2) al comma 4, le parole: «conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'erogazione del contributo concesso»;

    3) al comma 8-bis, primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali.».

   d) all'articolo 20-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

     1.2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati».

   e) all'articolo 20-novies sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

    2) il comma 2 è soppresso;

    3) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.»;

   f) dopo l'articolo 20-duodecies è inserito il seguente:

   «Art. 20-terdecies. – (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

  442-ter. Agli oneri derivanti dal comma 442-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.811. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Le disposizioni del presente comma sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini della presente disposizione, il Presidente della regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  442-ter. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 442-bis considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 442-quinquies.
  442-quater. Il Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.
  442-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche della regione Toscana, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dalla presente legge. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.

    442-sexies Agli oneri di cui al comma 442-quinquies pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

   a) quanto a 500 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per il 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  442-octies. Al Presidente della regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 442-quinquies destinate al finanziamento degli interventi previsti dal comma 442-bis. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.
  442-novies. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti de minimis. In particolare, può essere disposta:

   a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

   c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 442-bis;

   d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 442-bis, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

   e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 442-bis, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

   f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

   g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

   h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

   i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

   l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

   m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

  442-decies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
  442-undecies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 442-bis che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 442-bis. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  442-duodecies. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al comune territorialmente competente. I comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
  442-terdecies. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-duodecies è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.810. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

   a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al presente comma, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;

   b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

   c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;

   d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al presente comma, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  442-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 442-bis valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.
1.812. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

   a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

   b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

   c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

  442-ter. Ai fini di cui al comma 442-bis, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024.
  442-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 442-bis e 442-ter pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.813. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  442-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma 442-bis.
  442-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 442-bis pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1.814. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  442-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 442-bis, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.816. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 1° giugno 2024, per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici nel limite massimo di 20 mila euro.
  442-ter. L'ammontare del contributo di cui al comma 442-bis è erogato in unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 442-quater.
  442-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 442-bis e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
  442-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 442-bis, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede a valere sui maggiori risparmi derivanti dal comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 1.000 milioni di euro.
1.817. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  442-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 442-bis pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 59-bis al comma 59-quinquies.

  Conseguentemente dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati.».
1.818. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 442, inserire i seguenti:

  442-bis. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  442-ter. Agli oneri derivanti dal comma 442-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui maggiori risparmi di cui al comma 523-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.819. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 442, inserire i seguenti:

  442-bis. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  442-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.815. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Al fine di limitare i danni ambientali ed economici conseguente all'emergenza della diffusione epidemica dell'insetto Bostrico Tipografo (Ips typographus), che sta infestando i territori montani della regione Veneto e della provincia Autonoma di Trento già colpiti dalla tempesta Vaia nel 2018, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  442-ter. Agli oneri derivanti dal comma 442-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.820. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in 12 rate mensili a partire dal 15 gennaio 2024».
  442-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 442-bis, valutati in 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.821. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 442, aggiungere il seguente:

  442-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018», sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,»;

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385».
1.822. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 442, aggiungere il seguente:

  442-bis. Al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla regione, alle province, ai comuni ed alle Unioni dei comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze.».
1.823. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziate dal comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  442-ter. Al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziate dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».
  442-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 442-bis e 442-ter, valutati in 250 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.824. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 443, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Almeno il 25 per cento delle risorse del fondo è destinato alle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022, n. 23.
1.825. Evi, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  443-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 443-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  443-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 443-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.
  443-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 443-bis a 443-quater si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  443-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 443-bis, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.826. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 sia sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  443-ter. La richiesta prevista al comma 443-bis è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 443-bis.
  443-quater. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 443-ter, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 443-bis. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 per cento dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
  443-quinquies. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 443-bis, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 443-bis. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 443-bis, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
  443-sexies. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 443-ter e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.
  443-septies. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro centottanta giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
  443-octies. La sezione speciale di cui al comma 443-ter viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.
  443-novies. Agli oneri derivanti dai comma da 443-bis a 443-octies, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.827. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
  443-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 443-bis definiscono:

   a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

   b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza; nell'ambito di questa azione sarà elaborato, da ISPRA con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza.

   c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

  443-quater L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli Enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
  443-quinquies Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 443-bis.
  443-sexies Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.828. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  443-ter. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 443-bis e le modalità per garantire indennizzi rapidi tali che le procedure amministrative per la loro corresponsione devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
  443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.832. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  443-ter Tra le misure di prevenzione previste dal comma 443-bis rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
  443-quater Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 443-bis.
  443-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.834. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

   443-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al primo comma, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.».

  443-ter. Agli oneri derivanti dal comma 443-bis, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.829. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.
  443-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 443-bis, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al medesimo comma 443-bis.
  443-quater. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.
  443-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.830. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare alla pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.
  443-ter. I comuni nel cui territorio sono situati i luoghi della produzione enologica e olivicola italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che aderiscono alle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio assumono la denominazione di città del vino e dell'olio e sono iscritti nel Registro di cui al comma 443-bis.
  443-quater Con il decreto di cui al comma 443-ter sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 443-bis.
  443-quinquies Per l'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 443-bis è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 200.000.
1.831. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  443-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del comma 443-bis.
  443-quater. Agli oneri di cui al comma 443-bis, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1.833. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   c) al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono aggiunte le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   d) al comma 48, primo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

  443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 40 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.835. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.
  443-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole: «sostegno delle filiere agricole» sono aggiunte le seguenti: «e delle filiere della pesca e acquacoltura».
  443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.836. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.
  443-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole: «sostegno delle filiere agricole» sono aggiunte le seguenti: «e delle filiere della pesca e acquacoltura».
  443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.844. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti 4 abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'ambito di bandi statali ed europei.
  443-ter. All'attuazione del comma 443-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
1.837. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con, modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

   a) fertilizzanti;

   b) fitosanitari;

   c) mangimi;

   d) sementi e piantine.

  443-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 443-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.
  443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.838. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  443-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 443-bis, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
  443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.839. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno.
  443-ter. Agli oneri derivanti dal comma 443-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.840. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.841. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.842. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in agricoltura per l'anno 2023, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 per l'anno 2024 è incrementata di 200 milioni di euro.
  443-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 443-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.843. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.».
  443 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.845. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  443-ter. Agli oneri derivanti dal comma 443-bis, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024, 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 15,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.846. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.848. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.847. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.849. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:

  443-bis. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il contributo di cui al comma 31 del medesimo articolo 2 non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, primo comma, punto 5), del codice della navigazione.
1.850. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:

  443-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 5.000.000.
1.851. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

  445-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «erogazione di contributi ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.».
  445-ter. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  445-quater. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «mettere a disposizione l'importo massimo di» sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

   b) dopo le parole: «anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex articoli 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.».

  445-quinquies. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
  445-sexies. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e sicurezza energetica e dell'economia, con proprio decreto definisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.
  445-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.858. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

  445-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5 per cento del fondo di cui al comma 443 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruente, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.
  445-ter. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 445-bis.
  445-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica», con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;
  445-quinquies. Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

   Quota del contributo per la transizione alimentare:

    Mucche ed altri bovidi, 0,50;

    Cavalli ed altri equidi 0,50;

    Maiali ed altri suidi 0,40;

    Pecore, capre ed altri caprini 0,30;

    Pollame da carne 0,05;

    Galline ovaiole 0,05;

    Altri uccelli 0,05;

    Conigli ed altri lagomorfi 0,05;

    Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01.

  Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  445-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 445-quater, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 59-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907.

  Conseguentemente, alla legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;».

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.852. Evi, Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

  445-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico in relazione al contenimento dei danni causati dai fenomeni franosi, è assegnato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un contributo di 7 milioni di euro per il 2024.
  445-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 445-bis sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g) della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 445-bis.
  445-quater. Una quota del 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 445-bis è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.
  445-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 445-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.854. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 445, aggiungere i seguenti:

  445-bis. Per favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 all'attività di ricostruzione delle aree colpite nel 2023 dagli eventi alluvionali in Emilia-Romagna e Toscana, è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile un fondo con una dotazione di 24 milioni di euro per l'anno 2024.
  445-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di partecipazione degli enti di Servizio civile universale e degli operatori volontari alle attività finanziate ai sensi del comma precedente.
  445-quater. Agli oneri di cui al comma 445-bis, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.
1.855. Richetti, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

  445-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  445-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 445-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.853. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 445, aggiungere i seguenti:

  445-bis. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, a protezione della fauna e della biodiversità, nonché al fine del superamento della frammentazione degli habitat e per favorire la dispersione degli animali, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici ed al recupero di corridoi faunistici, che permettano l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. Ai fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026.
  445-ter. All'onere derivante dal comma 445-bis, pari a 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.856. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

  445-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «35 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»
  445-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 445-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.
1.857. Castiglione, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

  445-bis. La dotazione finanziaria per l'anno 2024 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aumentata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della programmazione.
  445-ter. Agli oneri derivanti dal comma 445-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1029. Castiglione, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 445, inserire il seguente:

  445-bis. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono assegnati agli Organi tecnici di vigilanza appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci.
1.859. Borrelli, Dori, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza e inidoneità della compensazione e per estraneità di materia)

  Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

  445-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «35 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».
  445-ter. Agli oneri derivanti dal comma 445-bis si provvede mediante la riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.860. Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 445, inserire il seguente:

  445-bis. L'articolo 1, comma 447 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato.
1.861. Bonelli, Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 446, inserire i seguenti:

  446-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

   a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

   b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

  446-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.
  446-quater. Agli oneri derivanti dal comma 446-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.862. De Monte, Faraone, Gadda, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 446, aggiungere i seguenti:

  446-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «2,9 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 15 milioni di euro per l'anno 2024»;

   b) le parole: «che provvedono alla cattura ed allo smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura»;

  446-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 446-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.
1.863. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

  447-bis. A favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni dalla diffusione della peste suina africana (PSA) è autorizzata l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  447-ter. I contributi di cui al comma 447-bis non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  447-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 447-bis.
  447-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 447-bis a 447-quater, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.865. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

  447-bis. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente comma con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente comma, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al presente comma è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.».

  447-ter. Per gli scopi di cui al comma 447-bis l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  447-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 447-bis e 447-ter, valutati nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.864. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

  447-bis. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi dei mesi di luglio e agosto 2023 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dai predetti incendi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  447-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 447-bis e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
  447-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 447-bis e 447-ter, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.866. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

  447-bis. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, in linea con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge 4 agosto 2022, n. 127, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori di riferimento con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  447-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 447-bis.
  447-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 447-bis e 447-ter, valutati nel limite massimo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.867. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 447, aggiungere i seguenti:

  447-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
  447-ter. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  447-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 447-bis e 447-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.868. Donno, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Torto, Cherchi.

  Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

  447-bis. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  447-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 447-bis e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
  447-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 447-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.869. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

  447-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito il territorio delle province di Treviso e di Belluno, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.
  447-ter. Agli oneri di cui al comma 447-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.870. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 447, aggiungere i seguenti:

  447-bis. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024-2026 con due milioni di euro per ciascun anno.
  447-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 447-bis pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.871. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Evi, Dori, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

  447-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
  447-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 447-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.872. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cherchi, Di Lauro, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 449, aggiungere il seguente:

  449-bis. Al fine di dare applicazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, recante il principio di insularità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la regione Sardegna e la Regione Siciliana possono derogare alla normativa in materia di dimensionamento della rete scolastica, di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fino a un ulteriore 30 per cento.
1.873. Barbagallo.

  Dopo il comma 450, inserire i seguenti:

  450-bis. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle regioni e alle province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le regioni e le province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
  450-ter. Agli oneri derivanti dal comma 450-bis, pari a 192 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.874. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

  469-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-octies) sono aggiunte le seguenti:

   «ee-novies) Golfo di Capo Zafferano;

   ee-decies) Golfo di Napoli».

  469-ter. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione delle aree di cui al comma 469-bis.
  469-quater. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 469-bis è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  469-quinquies. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1 milione di euro nell'anno 2024.
  469-sexies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 469-bis a 469-quinquies, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.878. Morfino, Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

  469-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
  469-ter. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
  469-quater. Agli oneri derivanti dal comma 469-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 469-quinquies.
  469-quinquies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.».

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo».
1.876. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

  469-bis. I progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di impianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione degli impianti esistenti, sono sottoposti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  469-ter. All'articolo 5, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché» sono soppresse.
  469-quater. Per lo svolgimento delle attività di valutazione di cui al comma 469-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.
  469-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 469-quater, pari 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.879. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione e per estraneità di materia)

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

  469-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.
  469-ter. Il Tavolo di cui al comma 469-bis è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

   b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

   d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

   e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

   f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

   g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

   h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

   i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

   l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

   m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

   n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

   o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

   i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

  469-quater. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui al comma 469-ter è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma.
1.875. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

  469-bis. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  469-ter. Il Fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
  469-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a partire dall'anno 2024 una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro.
1.877. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

  469-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti non conformi alle normative, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  469-ter. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
  469-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 469-bis e 469-ter, valutati nel limite massimo di 5 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.880. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

  469-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia», con una dotazione di 500 mila euro dall'anno 2024, finalizzato alla creazione del Parco delle acque e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare un inestimabile patrimonio naturale dalle sorgenti del Monte Faito ai due stabilimenti termali. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 marzo 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione del Parco.
  469-ter. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dell'istituendo Parco di cui al comma 469-bis, è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025.
1.881. Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 469, inserire il seguente:

  469-bis. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro per l'anno 2024.
1.882. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 470, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*1.883. Stefanazzi.
*1.884. Fornaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 470, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 474, inserire i seguenti:

  474-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2033 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.
  474-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.
  474-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.
  474-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dei commi da 474-bis a 474-quater si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022:

   a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;

   b) il termine di centoventi giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

   c) il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

  474-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 470, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.885. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 474, inserire i seguenti:

  474-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
  474-ter. Gli enti locali di cui al comma 474-bis possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  474-quater. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  474-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 474-bis, 474-ter e 474-quater, valutati in 225 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.886. Ascani, Bonafè, Roggiani, Guerra.

  Dopo il comma 474, inserire i seguenti:

  474-bis. All'articolo 1, comma 17, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
  474-ter. Agli oneri derivanti dal comma 474-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.889. Bonafè, Guerra, Roggiani.

  Dopo il comma 474, aggiungere i seguenti:

  474-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

   a) al miglioramento della sicurezza stradale;

   b) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

   c) all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;

   d) alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;

   e) a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

   f) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;

   g) a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

   h) alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;

   i) a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;

   l) alla rimozione dei rifiuti stradali;

   m) alla cura e prevenzione del randagismo;

   n) all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

   4-bis. La quota di cui al comma 4 è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.».

  474-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «di cui alla lettera c)» sono soppresse.
1.887. Ghirra, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 474, aggiungere i seguenti:

  474-bis. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «all'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2023 e 2024,»;

   b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023».

  474-ter. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.
1.890. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024.»;

   b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».
1.891. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite con le seguenti: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.».
1.892. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR-M5-C2-I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.
1.893. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente.».
1.894. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro a partire dall'anno 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro a partire dall'anno 2026.
1.895. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
1.896. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
1.897. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. All'articolo 1 comma 759, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «compiti istituzionali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a destinazione scolastica».

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.
1.898. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 474, inserire il seguente:

  474-bis. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso.
1.899. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.
  478-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  478-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 478-bis e 478-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.900. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

  478-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.
  478-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  478-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 523-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 125 milioni di euro e, in ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 100 milioni di euro.
1.901. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito il «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
  478-ter. Per le finalità di cui al comma 478-bis, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  478-quater. Nel Fondo di cui al comma 478-bis confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  478-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.
  478-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 478-bis a 478-quinquies si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
  478-septies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.902. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

  478-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 e 851 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.
  478-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  478-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.
  478-quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.903. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  478-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi, provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.
  478-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai comuni e ai prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.
  478-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.904. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 487-ter e 487-quater)

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito, presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
  478-ter. Entro il 30 giugno 2024 il direttore del dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.
  478-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.906. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

  478-bis. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito, presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
  478-ter. Entro il 30 giugno 2024, il direttore del dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.
  478-quater. Agli oneri derivanti dal comma 478-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.907. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

  478-bis. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.
  478-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 478-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.909. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in corso presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.
  478-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del direttore del dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.
  478-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 478-bis e 478-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.908. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

  478-bis. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in corso presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.
  478-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del direttore del dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.
  478-quater. Agli oneri derivanti dai commi 478-bis e 478-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.910. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è soppresso.
  478-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 346 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 246 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
1.911. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «all'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2023 e 2024,»;

   b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023.».

  478-ter. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.
1.912. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  478-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.913. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

  478-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse.
  478-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.914. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

  478-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026».

  478-ter. Agli oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.915. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. Per il Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024.
1.916. Roggiani, Casu, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente.».
1.917. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027».
1.918. Merola, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

  478-bis. Al comma 420, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono soppresse.
1.919. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 479, inserire il seguente:

  479-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.920. Todde, Fenu, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 479, inserire il seguente:

  479-bis. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, il fondo per il contrasto al consumo di suolo, l'articolo 1, comma 695, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 479-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.921. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  I commi 480 e 481 sono sostituiti dai seguenti:

  480. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6 per cento rispetto al 2011.
  481. Il riparto del fondo di cui al comma 480 è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

   a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

   b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso;

   c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente;

  481-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 480, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.922. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 483, dopo le parole: possono proporre inserire le seguenti: , entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 483, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o la definizione transattiva di cui al primo periodo.
1.923. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

  483-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.
  483-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 483-bis possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
  483-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse del fondo di cui al comma 483-bis, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante, mediato su base provinciale, e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  483-quinquies. Con il decreto di cui al comma 483-quater, sono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
  483-sexies. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 483-bis.
  483-septies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
1.924. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

  483-bis. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che hanno subìto una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  483-ter. Il riparto del fondo di cui al comma 483-bis è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 con decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 483-bis. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
  483-quater. I decreti di cui al comma 483-ter sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.
  483-quinquies. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  483-sexies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
  483-septies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 483-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.925. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

  483-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-quater), le parole: «e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029» e dopo le parole: «esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale,» sono inserite le seguenti: «tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,».
  483-ter. La dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
  483-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 483-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
1.926. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

  483-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-quater), le parole: «e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1.010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029» e dopo le parole: «esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale,» sono inserite le seguenti: «tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,».
  483-ter. La dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
  483-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 483-bis e 486-ter, valutati nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.927. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

  483-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2026».
  483-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole: «nell'anno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
  483-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 483-bis e 483-ter, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.928. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

  483-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2026»;
  483-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole: «nell'anno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
1.934. Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

  483-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.
  483-ter. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
1.929. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Nelle more di un'organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

   «1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter, le parole: “alla data del 30 giugno 2022” sono soppresse, le parole: “rendiconto 2023” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto 2024” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   c) al comma 6-quinquies, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”, le parole: “dall'esercizio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dall'esercizio 2025” e le parole: “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2024”;

   d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024”.».
*1.930. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*1.931. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non interessate dalle previsioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.932. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) le parole da: «che hanno approvato» fino a: «18 agosto 2000, n. 267, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono, anche in caso di esercizio provvisorio,»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»;

   c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».
1.933. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:

  483-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

  46-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.935. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024.
1.936. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.
1.937. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

  483-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole: «esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».
1.938. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:

  483-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
1.939. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 484, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.940. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 484, aggiungere i seguenti:

  484-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
  484-ter. Gli enti locali di cui al comma 484-bis possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  484-quater. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  484-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 484-bis a 484-quater, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;».

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.941. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 484, inserire i seguenti:

  484-bis. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del medesimo decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.
  484-ter. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 484-bis restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.
  484-quater. All'articolo 259, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  484-quinquies. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 484-bis, all'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  484-sexies. All'articolo 20, comma 1, alinea del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e alla medesimo comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.942. Barbagallo, Iacono.

  Dopo il comma 484, inserire i seguenti:

  484-bis. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione Siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.
  484-ter. Per le finalità di cui al comma 484-bis, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  484-ter. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 484-bis e 484-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.943. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 484, inserire il seguente:

  484-bis. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.
  484-ter. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 484-bis sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.
  484-quater. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 484-bis sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 484-bis e 484-ter, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.944. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 484, inserire il seguente:

  484-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 484-bis e 484-ter, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

  59-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
1.945. Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 485, aggiungere i seguenti:

  485-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di 10 milioni di euro per ciascuna annualità a favore dei comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento delle progettualità di prevenzione della dispersione scolastica da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino.
  485-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

   a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

    1) almeno il 60 per cento dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 6 e 16 anni residente nel comune;

    2) il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

   b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito per l'intero triennio.

  485-quater. Agli oneri di cui al comma 485-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.946. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani, Roggiani.

  Dopo il comma 485, inserire i seguenti:

  485-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
  485-ter. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.947. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 485, inserire i seguenti:

  485-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1», inserire le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3»;

   b) dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» aggiungere le seguenti: «e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

  485-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 485-bis, quantificate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.948. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 485, aggiungere i seguenti:

  485-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» inserire le seguenti: «e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
  485-ter Agli oneri derivanti dal comma 485-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.952. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 485, inserire il seguente:

  485-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2024-2026».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: – 2.000.000;
   2025: – 2.000.000;
   2026: – 2.000.000.
1.949. Giuliano, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 485, inserire i seguenti:

  485-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata a coprire l'incremento dei costi per la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado.».

  485-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 485-bis, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.950. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 485, inserire i seguenti

  485-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.
  485-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 485-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.951. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

  485-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le parole: «, laddove ancora disponibili».
*1.953. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
*1.955. De Luca, Ubaldo Pagano, Madia.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

  485-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024».

   b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».
1.954. De Luca, Ubaldo Pagano, Madia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:

  487-bis. Il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.
  487-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 487-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.956. Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 488, inserire i seguenti:

  488-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai comuni montani di cui all'Allegato 1 del Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019, n. 97, e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 488-ter ed entro i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.
  488-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 488-bis, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.
  488-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 488-bis e 488-ter, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.957. Richetti, Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato.

  Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

  488-bis. A decorrere dal 2024, nei soli comuni montani identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ubicati all'interno dei comprensori sciistici, la parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di cui al comma 488-quater.
  488-ter. I comuni destinano le maggiori dotazioni finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 488-bis esclusivamente al finanziamento di investimenti e interventi di manutenzione sugli impianti di risalita, impianti a fune e impianti di innevamento situati all'interno dei medesimi comuni, nonché per la gestione degli stessi impianti.
  488-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 488-bis e 488-ter, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.958. Ruffino, Laus, Berruto, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 488, inserire il seguente:

  488-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 308 sono inseriti i seguenti commi:

   «308-bis. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma precedente sono esclusi i comuni delle zone montane e delle aree interne con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023;
   308-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante la rideterminazione della quota corrisposta dai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023;
   308-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2024 per l'anno 2024, è stabilita la rideterminazione degli oneri del Fondo di solidarietà comunale, fino alla concorrenza della sua dotazione annuale».
1.959. Richetti, Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 493 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 1-bis del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «capoluoghi di provincia» sono soppresse.
1.960. Benzoni, Ruffino, Grippo, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

  Dopo il comma 493, inserire il seguente:

  493-bis. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per l'anno 2024 per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, Tratta Vigna Clara-Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.961. Francesco Silvestri, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

  Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:

  493-bis. L'articolo 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è soppresso.
1.962. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 495, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) alla lettera c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, e 100 per cento annuo a decorrere dall'anno 2024. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale".

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte al comma 495, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente: 59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: <<0,2 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<0,4 per cento>>;

   b) le parole: <<L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.>> sono soppresse;

   c) le parole: <<L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.>> sono soppresse.
1.963. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 495, lettera d-duodecies, aggiungere in fine seguenti periodi:

  Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.
1.964. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 496, lettera a), al termine del primo periodo, dopo le parole: a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono aggiunte le seguenti: tengono conto anche del possesso da parte dell'utenza di animali da compagnia e.
1.965. Zaratti, Evi, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 496, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo sopprimere le parole: «, inclusivo del servizio privato»;

   b) al quinto periodo, sopprimere le parole: «anche attraverso il servizio privato».
1.966. Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 496, inserire i seguenti:

  496-bis. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 12 del suddetto decreto legislativo è integrato, per le annualità 2024 e 2025 130 milioni di euro.
  496-ter. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 496-bis potrà essere utilizzata per finanziare i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.
  496-quater. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 496-bis avverrà tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.
  496-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 496-bis, pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
1.967. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 496 inserire i seguenti:

  496-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  496-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 496-bis, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  496-quater. Agli oneri di cui al comma 496-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.968. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 496, inserire i seguenti:

  496-bis. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.
  496-ter. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  496-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
  496-quinquies. Agli oneri di cui al comma 496-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.969. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 501, inserire i seguenti:

  501-bis. È istituito, nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  501-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
  501-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 501-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.970. Piccolotti, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 501, inserire i seguenti:

  501-bis. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni per finanziare l'accesso gratuito ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari con ISEE inferiore ai 10.000 euro. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  501-ter. I criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  501-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 501-bis e 501-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.
1.971. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 501, aggiungere i seguenti:

  501-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 41 (L). (Demolizione di opere abusive) – 1. In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate
   2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
   3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore."»

  501-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: – 5.000.000;
   2025: – 5.000.000;
   2026: – 5.000.000.
1.972. Borrelli, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 501-bis)

  Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:

  501-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 350 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 515, inserire il seguente:

  515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
1.973. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:

  501-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.974. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 502, inserire i seguenti:

  502-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti.».
  502-ter. Agli oneri di cui al comma 502-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.975. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 503, inserire i seguenti:

  503-bis. All'articolo 56-quater, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino a 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5.000».
  503-ter. Il fondo di cui all'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 503-bis e 503-ter, valutati nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.976. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».
  505-ter. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa per il personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  505-quater. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.
  505-quinquies. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
  505-sexies. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
  505-septies. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
  505-octies. All'articolo 28-ter, comma 1, lettera c), quinto periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «e per i concorsi pubblici banditi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza,».
  505-novies. Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla polizia locale.
*1.977. Zaratti, Grimaldi, Zanella.
*1.996. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
  505-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
  505-quater. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
1.980. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. Al fine di sostenere il sistema neve italiano è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2024, di 30 milioni di euro. Il fondo è finalizzato a sostenere:

   a) una riconversione dell'offerta turistica invernale per le località sciistiche situate a quote medio-basse non più in grado di garantire la sostenibilità di un'offerta economica basata esclusivamente sul turismo invernale;

   b) un aggiornamento tecnologico degli impianti di risalita, di innevamento e dell'infrastruttura idrica per le località situate ad alta quota e a maggior afflusso turistico.

  505-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 505-bis, con decreto del Ministro dell'economia sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 505-bis ai comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici.
  505-quater. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 505-bis e 505-ter, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, è ridotto del corrispondente importo.
1.982. Ruffino, Laus, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.
  505-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
  505-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 505-bis e 505-ter, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.983. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. Per le start-up di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, aventi sede in un comune delle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o che intraprendono una nuova iniziativa nelle predette aree, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui maturano i requisiti per l'applicazione della presente disposizione e per i cinque periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinato, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione beneficiata, al mantenimento della loro attività nel comune dell'area interna per tutto il periodo di durata dell'agevolazione. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Le disposizioni di cui al presente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 400 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  505-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.978. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  505-ter. Agli oneri derivanti dal comma 505-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.984. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. Con riferimento alle rotte aeree nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di particolare congestione stagionale del traffico. Con il medesimo decreto sono definite le ulteriori risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma, con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opportunamente incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  505-ter. Agli oneri derivanti dal comma 505-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.981. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 17, lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione».
  505-ter. Ai fini di cui al comma 505-bis, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.979. Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

  505-bis. All'articolo 33, comma 3-bis, della legge del 28 dicembre 2015, n. 221, penultimo periodo, le parole: «I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone, individuate dal regolamento comunale, di particolare pregio ambientale o in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nelle suddette aree, il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico». Per le finalità di cui al presente comma, l'onere quantificato è pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 505-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.985. Amato, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

  505-bis. Al comma 813 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) svolge indagini conoscitive, avvalendosi anche di esperti in materia di contrasto agli svantaggi da insularità».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: – 120.000;
   2025: – 120.000;
   2026: – 120.000.
1.987. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

  505-bis. Al comma 807 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «sono utilizzate,» aggiungere le seguenti: «previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».
1.986. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

  505-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la parola: «2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024».
1.988. Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 510, aggiungere i seguenti:

  510-bis. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  510-ter. Il beneficio di cui al comma 510-bis è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma.
  510-quater. Per le finalità di cui ai commi 510-bis e 510-ter, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

   518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 510-bis a 510-quater, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.989. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

  510-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.».
1.990. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

  512-bis. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.
  512-ter. Gli immobili di cui al comma 512-bis sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.
  512-quater. Gli interventi di cui al comma 512-bis sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  512-quinquies. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma 512-bis.
  512-sexies. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 512-bis, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentito ne dà notizia al Ministero dell'istruzione e del merito, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, compresi gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 come rifinanziato dal presente articolo.
  512-septies. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.
  512-octies. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata pubblicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito internet istituzionale del comune e nel sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio».
  512-novies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo.
  512-decies. Il Fondo di cui al comma 512-quater è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

  518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 512-bis a 512-decies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.991. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

  Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

  512-bis. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  512-ter. In aggiunta a quanto disposto al comma 512-bis, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.
  512-quater. Il contributo di cui al comma 512-ter è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

   a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

   b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

   d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

  512-quinquies. Ai fini di cui ai commi da 512-bis a 512-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2024;
  512-sexies. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  512-septies. Qualora il contributo di cui al comma 512-ter non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.
  512-octies. Agli oneri derivanti dai commi da 512-bis a 512-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.992. Lacarra.

  Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

  512-bis. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.
  512-ter. Il contributo di cui al comma 512-bis spetta ai dipendenti del comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.
  512-quater. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 512-bis e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 512-ter, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.
  512-quinquies. Erogati i contributi di solidarietà di cui ai commi 512-bis e 512-ter, la Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  512-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 512-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.993. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1.994. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

  512-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.995. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
  513-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente:

   «419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.».

  513-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 513-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.997. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno.
  513-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 513-bis, 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.998. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

  515-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026.

  Conseguentemente, all'Allegato alla Tabella n. 10, Parte I – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, programma 2.3 «Autotrasporto e intermodalità (13.2)», apportare le seguenti modificazioni:

   legge n. 208 del 2015 articolo 1, c. 648 – Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali – Ferrobonus (Cap. 1246): -1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026;

   legge n. 208 del 2015 articolo 1, c. 647 – Marebonus (Cap. 1245): -1 milione di euro per ciascun anno 204, 2025 e 2026;

   «Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica» (Cap. 7309): -10 milioni per il 2024.
1.999. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

  516-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 585 è inserito il seguente:

   585-bis. Nei casi previsti dall'articolo 53, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al vicesindaco delle città metropolitane è riconosciuta la medesima indennità del sindaco di cui esercita le funzioni, come incrementata per effetto di quanto stabilito dai commi 583 e 584.
1.1000. Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 43-septies)

  Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:

  517-bis. Con riferimento al disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di sostenere e tutelare il patrimonio paesaggistico nazionale, sono destinati 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai parchi regionali, così come definiti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed elencati nel EUAP del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  517-ter. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse di cui al comma 517-bis.
  517-quater. Agli oneri derivanti dal comma 517-bis, pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1001. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:

  517-bis. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2024 in favore del comune di Borca di Cadore (BL) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI), la progettazione e il conseguente intervento di recupero del complesso architettonico di pregio dell'ex Villaggio Eni di Borca di Cadore (BL) come struttura dedicata ad edilizia convenzionata, foresteria, sede culturale, formativa, anche attraverso l'accordo di programma tra la proprietà del sito e il comune di Borca di Cadore, beneficiario del presente provvedimento.
  517-ter. Agli oneri derivanti dal comma 517-bis, pari a 1.000.000 di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1002. Scarpa, Fassino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 518, aggiungere i seguenti:

  518-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia di contratti di fiume, è istituito un apposito fondo, col fine di promuovere iniziative a tutela e promozione dei corsi fluviali. Il fondo è finanziato con 7 milioni di euro a decorrere dal 2024 e si intende a beneficio di progetti promossi da reti di enti locali o di organizzazioni della società civile.
  518-ter. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 518-bis nonché eventuali forme di integrazione con ulteriori finanziamenti.
  518-quater. Agli oneri derivanti dal comma 518-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1003. Scarpa, Fassino.

  Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

  519-bis. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  519-ter. Agli oneri di cui al comma 519-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1004. Enrico Costa, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Dopo il comma 519, aggiungere il seguente:

  519-bis. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  519-ter. Agli oneri di cui al comma 519-bis si provvede tramite corrispondente riduzione delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni a decorrere dal 2024.
1.1005. Enrico Costa, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sopprimere i commi da 520 a 544.

  Conseguentemente, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

  59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;»

   b) al titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.1006. Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 520.
1.1007. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 520, primo periodo, sopprimere le parole: anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL).
1.1008. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Al comma 523, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.3 Autotrasporto e intermodalità (2).

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2.182.000 euro per l'anno 2024, 3.197.000 euro per l'anno 2025 e 3.563.000 euro per l'anno 2026.
1.1009. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 523, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

  523-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 646.000 euro per l'anno 2024, 5.646.000 euro per l'anno 2025 e 16.370.000 di euro per l'anno 2026.
1.1011. Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ubaldo Pagano.

  Al comma 523, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

  Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

  523-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1.824.000 euro per l'anno 2024, 1.958.000 euro per l'anno 2025 e 5.958.000 euro per l'anno 2026.
1.1010. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Sopprimere i commi 533, 534 e 535.

  Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
1.1013. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi 533, 534 e 535.

  Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 225 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2024.
1.1014. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimere il comma 533.

  Conseguentemente:

   a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

   b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

  59-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
1.1012. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Al comma 533, primo periodo:

   sopprimere le parole: le province e le città metropolitane;

   sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;

   sopprimere le parole da: di cui 200 milioni fino a: delle province e delle città metropolitane

  Conseguentemente:

   a) al comma 535, primo periodo, sopprimere le parole: , e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) al comma 535, secondo periodo, sopprimere le parole: , e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,;

   c) dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire negli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.
1.1015. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 533, primo periodo, sostituire le parole: dal 2024 al 2028 con le seguenti: dal 2025 al 2028.

  Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, è ridotto di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 165 milioni di euro per l'anno 2024.
1.1016. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

  Sopprimere il comma 542.
1.1017. Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 543.
1.1018. Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 543, aggiungere i seguenti:

  543-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  543-ter. Agli oneri derivanti dal comma 543-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1019. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

  544-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2024 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
  544-ter. Le risorse di cui al comma 544-bis relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

   a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

   b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

   e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;

   f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

   g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

   h) riduzione della tassazione sul lavoro.

  544-quater. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 544-ter, sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
1.1021. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

  544-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.
1.1022. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

  544-bis. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» sono soppresse e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse.
1.1023. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 556, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

  Conseguentemente:

   al comma 558, sostituire le parole: a 1 milione di euro per l'anno 2024. con le seguenti: a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

   dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotti di 19 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.1024. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:

  558-bis. All'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

   b) le parole: «2024 e 2025», sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

  558-ter. Agli oneri di cui al comma 558-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della presente legge.
1.1025. Dori, Grimaldi, Zanella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano alla prima tornata elettorale disponibile, compatibilmente con la situazione internazionale e i rischi legati alla cyber-sicurezza.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: – 2.000.000
   2025: – 2.000.000
   2026: – 2.000.000
1.1030. Baldino, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

TAB. 3.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.7 – Riconversione industriale e grandi filiere produttive, apportare le seguenti variazioni:

   2024

    CP: -1.250.000.000;
    CS: -1.250.000.000.

   2025

    CP: -1.250.000.000;
    CS: -1.250.000.000.

   2026

    CP: -1.250.000.000;
    CS: -1.250.000.000.
Tab.3.1. Evi, Grimaldi, Zanella.

TAB. 12.

  Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: -2.500.000.000;
    CS: -2.500.000.000.

   2025:

    CP: -2.500.000.000;
    CS: -2.500.000.000.

   2026:

    CP: -2.500.000.000;
    CS: -2.500.000.000.
Tab.12.1. Grimaldi, Zanella.

TAB. A.

  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2024: -1.500.000;
   2025: -1.500.000;
   2026: -1.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 – Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: +1.500.000;
    CS: +1.500.000.

   2025:

    CP: +1.500.000;
    CS: +1.500.000.

   2026:

    CP: +1.500.000;
    CS: +1.500.000.
Tab.A.1. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Ubaldo Pagano.