VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: , il domicilio.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023.
*1.1. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*1.2. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*1.3. Richetti, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti che, alla medesima data, risultavano proprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento di beni immobili ricompresi nei territori indicati nel predetto allegato 1.
1.12. Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

  Al comma 1, allegato 1, alla voce: BO – BOLOGNA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto con le seguenti: Tutto il territorio comunale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato 1:

   a) alla voce: BO – BUDRIO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   b) alla voce: BO – CASTEL GUELFO DI BOLOGNA sostituire le parole: Limitatamente alla località di capoluogo ovest con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   c) alla voce: BO – CASTENASO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   d) alla voce: BO – DOZZA sostituire le parole: Limitatamente al capoluogo con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   e) alla voce: BO – MONTE SAN PIETRO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Monte san Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   f) alla voce: BO – OZZANO DELL'EMILIA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   g) alla voce: BO – PIANORO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   h) alla voce: BO – SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   i) alla voce: BO – SAN LAZZARO DI SAVENA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   l) alla voce: BO – SASSO MARCONI sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   m) dopo la voce: BO – VALSAMOGGIA aggiungere le seguenti:

    BO – Baricella – Tutto il territorio comunale;

    BO – Bentivoglio – Tutto il territorio comunale;

    BO – Camugnano – Tutto il territorio comunale;

    BO – Casalecchio – Tutto il territorio comunale;

    BO – Castel di Casio – Tutto il territorio comunale;

    BO – Granarolo Emilia – Tutto il territorio comunale;

    BO – Malalbergo – Tutto il territorio comunale;

    BO – Marzabotto – Tutto il territorio comunale;

    BO – Minerbio – Tutto il territorio comunale.
*1.16. Manes, Steger.
*1.17. Ruffino.
*1.18. Gnassi.
*1.19. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*1.20. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
*1.21. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
*1.22. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, allegato 1, dopo la voce: RN – SAN LEO – Tutto il territorio comunale aggiungere la seguente: RN – Bellaria Igea Marina – Tutto il territorio comunale.
1.24. Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 1, allegato 1, dopo la voce: RN, SAN LEO, Tutto il territorio comunale aggiungere la seguente:

   RN, TALAMELLO, Tutto il territorio comunale.
1.25. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 1, allegato 1, dopo la voce: PU-URBINO aggiungere le seguenti:

AN

SENIGALLIA

Tutto il territorio comunale

AN

SERRA SAN QUIRICO

Tutto il territorio comunale

AP

MONTEGALLO

Tutto il territorio comunale

AP

RIPATRANSONE

Tutto il territorio comunale

AP

ROTELLA

Tutto il territorio comunale

FM

MONTEGIORGIO

Tutto il territorio comunale

FM

PETRITOLI

Tutto il territorio comunale

FM

PONZANO DI FERMO

Tutto il territorio comunale

MC

BELFORTE DEL CHIENTI

Tutto il territorio comunale

MC

CINGOLI

Tutto il territorio comunale

MC

MOGLIANO

Tutto il territorio comunale

MC

SAN GINESIO

Tutto il territorio comunale

PU

MACERATA FELTRIA

Tutto il territorio comunale

PU

MERCATINO CONCA

Tutto il territorio comunale

PU

SANT'ANGELO IN VADO

Tutto il territorio comunale

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'integrazione dei comuni si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1.27. Baldelli.

  Al comma 1, allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce: FI, SAN GODENZO, Tutto il territorio comunale.
*1.28. Montemagni, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*1.29. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, dispone con proprio provvedimento nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali, al fine di integrare l'elenco dei comuni di cui all'allegato 1, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati.
1.33. Curti, Manzi, Simiani.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 con le seguenti: in tre rate mensili consecutive di pari importo entro il 30 giugno 2024;

   c) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   d) al comma 13 sostituire le parole da: 12,96 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 25,92 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 83,96 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 41,98 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e quanto ai restanti 41,98 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.
*1.37. Manes, Steger.
*1.38. Gadda, Ruffino, Benzoni.
*1.39. Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.
*1.40. Fenu, Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, sopprimere le parole: agli adempimenti e;

   b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tributari aggiungere le seguenti: e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

   c) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023, con le seguenti: 29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.
**1.42. Peluffo.
**1.44. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
**1.45. Ruffino, Benzoni, Gadda.
**1.46. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono sospesi aggiungere le seguenti: i versamenti ai fondi pensione integrativi e;

   b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.41. Dondi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.52. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

  Al comma 3, sostituire le parole: e 24 con le seguenti: , 24, 25 e 25-bis.
*1.54. Ruffino.
*1.55. Peluffo.
*1.56. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della regione e degli enti locali; fino al 31 agosto 2023 la regione e gli enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata;

   b) al comma 12 dopo le parole: dei termini di pagamento delle fatture emesse aggiungere le seguenti: e delle modalità di rateizzazione;

   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

   12-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario.
**1.57. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.
**1.58. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
**1.59. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.
1.68. Comaroli, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Le sospensioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.
1.70. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024.
*1.75. Manes, Steger.
*1.76. Ruffino, Benzoni, Gadda.
*1.77. Peluffo.
*1.78. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*1.79. Rotelli.
*1.80. Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*1.81. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sanzioni e interessi, aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata.
1.82. Dondi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata.
*1.85. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*1.86. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
*1.88. Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
**1.90. Ruffino.
**1.91. Peluffo.
**1.92. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 15 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la previsione di adesione a congrui piani di rateizzazione degli importi che saranno predisposti.
1.94. Simiani, Braga.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: relativi aggiungere le seguenti: agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e.
*1.100. Manes, Steger.
*1.101. Ruffino, Benzoni, Gadda.
*1.102. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*1.103. Rotelli.
*1.104. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*1.105. Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*1.106. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   7-bis. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro relative alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del Sistema Informativo Integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
1.107. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

   8-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2023, non è dovuto il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.114. Ruffino.
*1.115. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
1.117. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

  Al comma 10 sopprimere le parole: , secondo periodo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10:

   a) dopo le parole: è estesa aggiungere le seguenti: , per tutte la categorie di soggetti ivi previste,;

   b) sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli interventi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
1.120. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fenu.

  Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
*1.121. Ruffino, Benzoni.
*1.122. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
*1.123. Manes, Steger.
*1.124. Simiani, Peluffo.
*1.125. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

   10-bis. In considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 per gli interventi effettuati nei territori interessati, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
1.130. Merola, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

   11-bis. Con riferimento ai mutui concessi ai comuni di cui all'allegato 1 che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese per differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023, anche prevedendo che il pagamento delle rate sospese venga posticipato alla fine del periodo di ammortamento e tenendo conto della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
1.135. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi, rateizzabili in 12 rate mensili senza applicazione di sanzioni e interessi,.
1.142. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 12, secondo periodo, dopo le parole: di integrazione finanziaria aggiungere le seguenti: e di aiuto e sostegno alle famiglie di cui al comma 1 del presente articolo.
*1.143. Simiani.
*1.144. Simiani, Braga.

  Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi.
**1.151. Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
**1.152. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.
**1.153. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. È istituito un fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie di conduttori come individuate dal comma 1, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro da assegnare alla regione interessata con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.
  12-ter. È sospesa, sino alla data del 31 dicembre 2023, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
  12-quater. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il ristoro del mancato reddito per effetto delle disposizioni di cui al comma 12-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto.
1.176. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

   12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
*1.160. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.
*1.161. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*1.162. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

   12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi.
**1.165. Peluffo.
**1.166. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**1.167. Giovine.
**1.168. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
**1.169. Manes, Steger.
**1.170. Richetti, Ruffino, Benzoni.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

   12-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.
*1.171. Richetti, Ruffino.
*1.172. Dondi.
*1.174. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.
*1.175. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
*1.110. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*1.69. Morrone, Montemagni, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. In considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, ed ai soli fini della circolazione sul territorio nazionale, è prorogata di sei mesi la validità:

   a) dei titoli abilitativi alla guida di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi incluse le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, nonché le attestazioni sanitarie relative ai titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023;

   b) delle carte di qualificazione dei conducenti, dei certificati di abilitazione professionali, certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023;

   c) delle attestazioni di frequenza di corsi utili al conseguimento o al rinnovo di titoli abilitativi alla guida o della qualifica di insegnante o istruttore di autoscuole in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023;

   d) della revisione periodica dei veicoli, nonché dei certificati di approvazione di veicoli che trasportano merci pericolose (modello DTT 306) e dell'attestato A.T.P. per il trasporto di merci deperibili, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023.

  13-ter. È altresì prorogata di sei mesi la validità della revisione o delle visite periodiche di contenitori o cisterne di veicoli adibiti al trasporto di merci o rifiuti dei certificati di approvazione di veicoli che trasportano merci pericolose (modello DTT 306) e dell'attestato A.T.P. per il trasporto di merci deperibili, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, impiegati nelle operazioni di soccorso nei territori indicati nell'allegato 1, purché muniti di idonea documentazione attestante tale impiego.
1.177. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Ai fini del risarcimento, con procedimento semplificato, del 100 per cento dei danni ai beni mobili registrati dei soggetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. Con ordinanza della protezione civile sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.184. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le erogazioni liberali, da chiunque effettuate, a favore di persone fisiche, lavoratori dipendenti o autonomi che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero prestano la propria opera lavorativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e le erogazioni liberali, da chiunque effettuate, a favore di imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 sono esenti da qualsiasi onere fiscale e contributivo.
1.207. (ex 10.05. Buonguerrieri) Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ed eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro.
*1.185. Del Barba, Ruffino.
*1.186. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
*1.187. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*1.188. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non profit, degli enti senza scopo di lucro, delle associazioni di volontariato e delle associazioni sindacali per favorire lo svolgimento di interventi a sostegno dei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto sono deducibili entro il limite di 10.000 euro dal reddito imponibile delle persone fisiche e di 50.000 euro dal reddito imponibile dei soggetti esercenti attività di impresa o lavoro autonomo. La predetta deduzione è riconosciuta a condizione che l'erogazione liberale sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.
  13-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, entro il limite massimo di 30 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.208. (ex 12.26. Mattia) Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.
*1.190. Richetti, Ruffino, Gadda.
*1.191. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.
*1.192. Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.
*1.209. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Ai territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e per un periodo non superiore a 5 anni, sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
**1.195. Richetti, Ruffino.
**1.196. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
**1.197. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
**1.198. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Per gli enti locali per i quali vige la sospensione dei pagamenti di cui al presente articolo non si applica, limitatamente all'esercizio 2023, quanto previsto dall'articolo 1, comma 862, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.199. Carloni, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Latini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)

  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1.04. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*1.05. Nevi, Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*1.034. (ex 1.201. Cerreto) Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.
*1.03. Gadda, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esonero contributivo filiere
agricole e pesca)

  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
**1.036. (ex 7.07. Vaccari) Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.
**1.037. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
**1.038. (ex 7.05. Buonguerrieri) Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi e dipendenti)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*1.06. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*1.07. Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*1.08. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini filiera agricola)

  1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'allegato 1:

   a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi;

   b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2023.
**1.09. Manes, Steger.
**1.010. Gadda, Ruffino.
**1.011. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**1.012. Nevi, Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
**1.035. (ex 1.203. Cerreto) Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
*1.016. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*1.017. Bonelli, Zanella.
*1.018. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*1.019. Ruffino.
*1.039. (ex 10.03. Mattia) Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
*1.040. (ex 20.01. Manes) Manes, Steger.
*1.041. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

  1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
  2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.
**1.022. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
**1.023. Bonelli, Zanella.
**1.024. Gadda, Ruffino.
**1.042. Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.
**1.043. Manes, Steger.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.026. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: di Lugo, di Ravenna e di Forlì, aggiungere le seguenti: nonché dinnanzi ai tribunali di Pesaro e di Urbino e presso gli uffici del giudice di pace di Fano, di Pesaro, di Macerata Feltria e di Urbino,.
2.2. Rachele Silvestri.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.
4.35. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.
*4.22. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*4.65. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
*4.2. Richetti, Ruffino.
*4.37. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.
**4.3. Ruffino.
**4.14. Gnassi.
**4.53. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Bisa, Bordonali, Latini, Barabotti.
**4.60. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
**4.79. Semenzato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono esclusi dalle sospensioni di cui al comma 1:

   a) i termini e i procedimenti relativi ai concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile;

   b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse comunitarie;

   c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti in capo ai soggetti di cui al comma 1 al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'annualità 2023;

   d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria degli Atenei.
*4.4. Richetti, Ruffino.
*4.39. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*4.23. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La sospensione dei termini di cui al comma 1, in relazione alle procedure concorsuali ivi menzionate, si interpreta come riferita esclusivamente alle procedure di selezione per il pubblico impiego di cui al comma 4.
4.71. Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete, nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.
*4.34. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
*4.54. Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1, ferme restando le sospensioni di termini di cui all'articolo 1, sono altresì sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, ivi compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, anche in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli enti locali di cui al periodo precedente, sono inoltre sospesi tutti i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale complementare (PNC), che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023. Le richieste di erogazione di contributi in acconto o in corso d'opera condizionate alla registrazione di dati nei sistemi di monitoraggio ivi compreso il sistema REGIS, sono soddisfatte dalla Ragioneria generale dello Stato mediante il ricorso alla procedura di anticipazione di risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
4.40. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: prove di recupero aggiungere le seguenti: , anche in modalità telematica,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4:

   a) al primo periodo, dopo le parole: di oggettiva aggiungere le seguenti: e documentata;

   b) sopprimere l'ultimo periodo.
*4.6. Ruffino.
*4.80. Semenzato.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale.
**4.1. Manes, Steger.
**4.8. Ruffino.
**4.75. Bonelli, Zanella.
**4.20. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
**4.44. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**4.63. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'annualità 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi.
*4.27. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*4.45. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*4.9. Richetti, Ruffino.
*4.58. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Sopprimere il comma 7.
**4.46. Gnassi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**4.67. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni di cui all'allegato 1 e alle relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.
*4.21. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*4.51. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*4.59. Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*4.64. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
*4.76. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, gli organismi pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
**4.11. Richetti, Ruffino.
**4.30. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**4.50. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.
**4.70. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

  1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione o accordi similari e dei piani attuativi comunque denominati e relativi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza provocata dagli eventi alluvionali, conservano la loro validità per 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni e dichiarazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  2. Sono prorogati al 30 novembre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, fino al 30 novembre 2023 il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'allegato 1.
*4.013. Simiani.
*4.018. Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*4.012. Milani.
*4.020. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'allegato 1, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
  2. Per i soggetti indicati al comma 1, sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  3. Fino al 31 ottobre 2023, per gli enti e le imprese indicati al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.
**4.024. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.
**4.025. Morrone, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

  1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
*4.01. Manes, Steger.
*4.04. Ruffino, Benzoni.
*4.022. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
*4.06. Peluffo.
*4.09. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del «Progetto 1000 Esperti PNRR» nei territori interessati dall'alluvione)

  1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.
  2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.
  3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.
  4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
  5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.
**4.08. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**4.015. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga prevenzione incendi)

  1. Limitatamente alle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i) è prorogato al 31 ottobre 2023.
*4.010. Baldelli.
*4.021. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di sospensione dei limiti agli scarichi idrici per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse Imhoff, agli scolmatori, ai sollevamenti e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione dei limiti agli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**4.011. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
**4.016. Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quaterdecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche, nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
4.017. Zinzi, Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti: con priorità per le istituzioni scolastiche pubbliche;

   b) al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola: scolastiche aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

   c) alla rubrica, sostituire la parola: dei con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, situate nei.
5.6. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e paritarie.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e paritarie;

   b) al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e paritarie;

   c) alla rubrica, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: statali e paritarie.
*5.1. Manes, Steger.
*5.3. Ruffino.
*5.5. Gnassi.
*5.11. Rachele Silvestri, Rampelli.
*5.14. Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*5.17. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: interessate dall'emergenza con le seguenti: , nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza.
**5.2. Richetti, Ruffino.
**5.12. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.
**5.15. Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche site nei territori di cui all'allegato 1, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
  4-ter. Per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, alle istituzioni scolastiche site nei territori di cui all'allegato 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4-quater. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2024.
  4-quinquies All'onere derivante dall'attuazione da 4-bis a 4-quater, nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.19. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nei comuni di cui all'allegato 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 4.
5.16. Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, agli alunni della scuola secondaria superiore è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
5.13. Bakkali, Simiani, Braga, Schlein, Manzi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare l'avvio delle attività estive a favore di ragazzi e bambini in tutte le zone colpite è previsto uno stanziamento straordinario di 2 milioni di euro a favore dei comuni interessati per consentire il ripristino dei luoghi idonei. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 18.
5.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Ascari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è attribuito, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5.01. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Iaria, Traversi.

ART. 6.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Il mancato introito degli Atenei trova copertura finanziaria a valere su fondi appositamente stanziati.
*6.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Ascari.
*6.7. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, garantendo loro il diritto di accesso alla classe di concorso A-55 (insegnamento dello strumento musicale negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e alla classe di concorso A-56 (insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado), la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è così modificata:

   a) in corrispondenza dei requisiti di accesso alla classe di abilitazione A-55, nella colonna denominata «Titoli di accesso Lauree Magistrali D.M. 270/2004», alle parole: «DA-Biblioteconomia e Filologia Moderna», premettere le seguenti: «Lauree Magistrali rilasciate dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, di cui agli indirizzi specifici in strumento musicale elencati all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° marzo 2019, n. 177»;

   b) in corrispondenza dei requisiti di accesso alla classe di abilitazione A-56, nella colonna denominata «Titoli di accesso Lauree Magistrali D.M. 270/2004», alle parole: «Diploma di secondo livello relativo ad uno degli strumenti sottoelencati», premettere le seguenti parole: «Lauree Magistrali rilasciate dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, di cui agli indirizzi specifici in strumento musicale elencati all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° marzo 2019, n. 177».
6.12. Tassinari, Saccani Jotti, Deborah Bergamini, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 le attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
6.9. Bakkali, Simiani, Braga, Schlein, Manzi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.
  5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1.
*7.2. Ruffino, Benzoni.
*7.30. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*7.37. Giovine.
*7.59. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
*7.47. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
**7.4. Del Barba, Ruffino.
**7.51. Ubaldo Pagano, Braga, Simiani.
**7.20. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola : quindici con la seguente: sessanta.
7.69. Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

  Al comma 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
*7.10. Ruffino, Benzoni.
*7.31. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*7.36. Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.
*7.43. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*7.55. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*7.60. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
*7.21. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*7.1. Manes, Steger.

  Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il limite massimo di novanta con le seguenti: il limite massimo di centoventi.
7.34. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Per i restanti lavoratori agricoli, aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo.
*7.27. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*7.64. Bonelli, Zanella.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.
**7.29. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**7.49. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**7.15. Richetti, Ruffino.
**7.66. Bonelli, Zanella.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
*7.39. Milani.
*7.41. Simiani.
*7.56. Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*7.57. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale della filiera agricola e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza alluvionale, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli operanti nei territori di cui all'allegato 1, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
7.35. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato)

  1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'articolo 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.
*7.06. Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.
*7.010. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
*7.04. Ruffino, Benzoni.
*7.01. Manes, Steger.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di sostegno ai lavoratori per fronteggiare i danni e i disagi causati dagli eventi alluvionali)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per affrontare i danni e i disagi subìti a causa degli eventi alluvionali entro il limite complessivo di euro 5.000.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano unicamente ai beni ceduti, ai servizi prestati e alle somme erogate a partire dal 1° maggio 2023 dalle società e dalle imprese che, alla stessa data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto.
  3. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro secondo le disposizioni di cui al comma 1 e limitatamente alle società e alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, sono deducibili ai fini dell'aliquota d'imposta sui redditi delle società, di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 100 per cento.
7.02. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo e detassazione delle somme erogate ai dipendenti a titolo di ristoro)

  1. Ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di lavoro domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi calamitosi del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura di predetti danni, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, un esonero dal versamento dei contributi pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino al raggiungimento di un importo pari al valore del danno subito.
  2. Per gli anni 2023 e 2024, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti aventi la finalità di ristorare i danni subiti all'abitazione o ai mezzi di trasporto in conseguenza degli eventi straordinari del 23 maggio 2022 e 25 maggio 2022. I datori di lavoro di cui al presente comma possono accedere all'esonero di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino ad un importo pari alle somme o prestazioni erogate.
7.013. Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza, aggiungere le seguenti: nonché agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 253,6 milioni con le seguenti: 280 milioni.
8.8. Vaccari.

  Al comma 1, dopo le parole: nel caso degli agenti e rappresentanti aggiungere le seguenti: e degli operatori al commercio su area pubblica.
*8.3. Ruffino, Benzoni.
*8.10. Peluffo.
*8.19. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.22. Simiani, Peluffo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
**8.1. Manes, Steger.
**8.2. Ruffino, Benzoni.
**8.9. Peluffo.
**8.18. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**8.21. Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.
**8.28. Peluffo, Braga.
**8.30. Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
**8.32. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.
*8.17. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.27. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostituzione dei veicoli danneggiati)

  1. Le persone fisiche residenti nei territori indicati nell'allegato 1 i cui veicoli per uso personale o promiscuo siano stati irreparabilmente danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, accedono agli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2022, n. 113, previa riconsegna del veicolo danneggiato. I contributi ivi previsti sono raddoppiati.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse residue per il medesimo anno del Fondo per il settore automotive di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Le risorse sono utilizzabili fino a concorrenza del limite di spesa e non si fa luogo alla ripartizione delle stesse per fasce di emissioni.
8.03. Tassinari, Squeri, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle imprese con numero di dipendenti fino a 499;

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: a titolo gratuito, aggiungere le seguenti: per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Per sostenere gli investimenti delle imprese, anche finalizzati alla ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge, all'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione»;

    2. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Con riferimento alle operazioni di cui al comma 1, l'importo massimo garantito dal Fondo è elevato a euro 7,5 milioni.».
*9.4. Del Barba, Ruffino.
*9.16. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle imprese con numero di dipendenti fino a 499;.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: a titolo gratuito, aggiungere le seguenti: per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui al medesimo comma è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.14. Gnassi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Peluffo.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parole: localizzate con le seguenti : aventi sede legale od operativa o unità locali;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro.
*9.13. Simiani, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.
*9.2. Richetti, Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: localizzate con le seguenti: aventi sede legale od operativa
**9.1. Ruffino, Benzoni.
**9.12. Dondi.
**9.21. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono estese alle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, alle condizioni previste dalle predetta disposizione.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e della dotazione assegnata a SACE Spa di cui al comma 1-bis.
9.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 su finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, anche se non già garantiti dal Fondo, nella misura del 70 per cento per la garanzia diretta e, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, per la riassicurazione. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.
*9.6. Simiani.
*9.18. Cavandoli, Davide Bergamini, Morrone, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*9.20. De Palma, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese non esportatrici)

  1. Al fine di sostenere le imprese non incluse nell'articolo 10 aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
10.04. Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

ART. 11.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: operativa con le seguenti: legale od operativa o unità locali.
11.27. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono sospesi aggiungere le seguenti: , su richiesta delle imprese,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*11.8. Del Barba, Ruffino.
*11.31. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Tali sospensioni realizzano un automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento alle stesse condizioni del contratto originario;

   b) al comma 2, dopo le parole: dell'applicazione della normativa bancaria, aggiungere le seguenti: anche con riferimento a quella relativa ai crediti oggetto di concessioni,.
11.35. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

   b) al comma 4, sostituire le parole: in unica soluzione alla ripresa del termine con le seguenti: in tre rate mensili consecutive di pari importo da versare a partire dalla ripresa del termine.
*11.4. Gadda, Ruffino.
*11.23. Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.
*11.1. Manes, Steger.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
**11.29. Carloni, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.
**11.50. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti: 30 novembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza applicazione di sanzione e interessi;

   b) al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023;

   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai fini della previsione di cui alla lettera c) del comma 1, le società e le imprese che intendano avvalersene, devono comunicarlo alla banca. Resta comunque facoltà delle stesse richiedere, nell'ambito di detta comunicazione, la sola sospensione dei rimborsi in conto capitale.
  2-ter. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
*11.12. Peluffo.
*11.40. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
*11.2. Manes, Steger.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.
**11.10. Peluffo.
**11.19. Rotelli.
**11.48. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**11.49. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 1, alinea, aggiungere infine le seguenti parole: salvo quanto previsto alla lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):

   a) al primo periodo sostituire le parole: di qualsiasi genere con le seguenti: a rimborso rateale non oggetto di misure pubbliche di agevolazione;

   b) al medesimo primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa presentazione al creditore di una specifica richiesta;

   c) al secondo e al terzo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: si applica anche ai con le seguenti: può essere richiesta anche per i;

   d) dopo terzo periodo, aggiungere i seguenti: La sospensione del pagamento delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, nonché degli eventuali elementi accessori è realizzata senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i debitori, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti
*11.37. De Palma, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
*11.34. Cavandoli, Davide Bergamini, Morrone, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali sospensioni realizzano un automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento alle stesse condizioni del contratto originario.
**11.7. Gadda, Ruffino.
**11.21. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° agosto 2025, nei territori di cui all'allegato 1 non trovano applicazione gli atti delle regioni e delle province autonome adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 6 novembre 2007, n. 258, limitatamente al divieto posto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera n) del medesimo decreto ministeriale e nel caso in cui l'ampliamento non sia superiore al 5 per cento.
11.36. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
*11.01. Richetti, Ruffino.
*11.06. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*11.013. Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

  1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
  2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
  3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
**11.08. Ascari, Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**11.023. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
**11.03. Richetti, Ruffino.
**11.015. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sostegno alle imprese agricole)

  1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:

   a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

   c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

   e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

   f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;

   g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

   h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita (es. a causa di frane), per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;

   i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

  2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente articolo.
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse percentuali di contribuzione al comma 2. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione come previsto dall'articolo 15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5.
  4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
  5. Le risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.
  6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:

   a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

   b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

  8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  9. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «raccolta di legname» inserire le seguenti: «avulso e»;

   b) le parole «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

  10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.
12.34. Vaccari, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si prevede tutto quanto segue. I contributi sono concessi nella misura del 100 per cento rispetto al danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie assicurative – sommate al contributo concesso – non possono superare il 100 per cento del danno.
  1-bis. I contributi, da richiedere in relazione agli eventi di cui al presente decreto, riguardano:

   a) la manutenzione o il ripristino degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o gravemente danneggiati;

   b) la delocalizzazione temporanea delle attività gravemente danneggiate, al fine di garantirne la continuità;

   c) la riparazione o l'acquisto di beni mobili gravemente danneggiati o distrutti, necessari per garantire la prosecuzione dell'attività produttiva;

   d) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, telai antipioggia, antigrandine, serre, tunnel ed impianti antibrina in relazione ai danni effettivamente subiti;

   e) la perdita delle produzioni, anche zootecniche;

   f) la perdita dei raccolti nei terreni agricoli e produttivi;

   g) interventi finalizzati al ripristino dei terreni agricoli e produttivi danneggiati;

   h) gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuali bellici.
12.24. Dondi.

  Al comma 1, dopo le parole: che svolgono l'attività di produzione agricola, aggiungere le seguenti: nonché le imprese del comparto sementiero che svolgono attività di produzione, lavorazione e commercio di sementi.

  Conseguentemente, dopo le parole: imprese agricole, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e del comparto sementiero.
*12.43. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*12.15. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le filiere integrate, quale quella avicola, non si applica il criterio del 30 per cento della produzione lorda vendibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  1-ter. Nel calcolo della produzione lorda vendibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incluso anche il danno indiretto sulla produzione agricola come conseguenza della mancata produzione nella fase di ricostruzione o bonifica in base al ciclo produttivo o di allevamento.
12.36. Morrone, Montemagni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 5, sostituire le parole: fino a 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
12.21. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Cerreto.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*12.8. Gadda, Ruffino.
*12.11. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*12.1. Manes, Steger.
*12.42. Nevi, Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*12.32. Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire liquidità alle imprese agricole, successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad un momento successivo rispetto all'erogazione degli aiuti, sottoponendo il relativo pagamento a clausola risolutiva.
**12.28. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
**12.45. Battistoni, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospese nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 le verifiche previste dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché quelle previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 2014, n. 78.
*12.22. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, Frijia, Malaguti.
*12.48. Nevi, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti.
*12.6. Gadda, Ruffino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, in collaborazione con l'Autorità di distretto, la regione e gli enti locali, verifica l'efficienza e l'efficacia delle opere di drenaggio urbano dei centri con almeno 5.000 abitanti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
12.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, possono essere ristrutturati, dietro comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni di cui uno di pre-ammortamento e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri.
12.39. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le imprese agrituristiche che operano nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto possono svolgere, fino al 31 dicembre 2023, l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti attualmente imposti per le attività agricole connesse.
12.14. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese agricole aventi sede legale o operativa nei territori indicati nell'allegato 1, non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.
*12.27. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.
*12.44. Battistoni, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

  1. Al fine di consentire alla regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dall'alluvione, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
**12.015. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.
**12.02. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per il sostegno ai servizi commerciali primari)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, in fase di determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, in deroga a quanto ordinariamente disposto, è prevista l'applicazione sul 50 per cento degli utili netti dichiarati di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.
12.012. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, sono utilizzate, in deroga all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e in via straordinaria in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie private accreditate nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto. I trasferimenti sono disposti sulla base del piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute di cui al medesimo comma 1.
13.2. Faraone, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, in deroga all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e in via straordinaria in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche per interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie private accreditate nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto. I trasferimenti sono disposti sulla base del piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute di cui al medesimo comma 1.
*13.1. Faraone, Ruffino.
*13.16. Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Sono attivati interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico.
  5-ter. Sono attivati interventi di salute mentale finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione dei territori di cui all'allegato 1 con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio.
**13.7. Richetti, Ruffino.
**13.11. Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei comuni di cui all'allegato elenco e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante si prevede l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio.
*13.6. Richetti, Ruffino.
*13.12. Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi urgenti in materia sociosanitaria e socioassistenziali)

  1. Al fine di provvedere alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità o non autosufficienza evacuata da strutture di accoglienza e ricovero o similari e dalle proprie abitazioni situate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono stanziati euro 300.000 per l'anno 2023 a copertura delle spese urgenti e indifferibili di ricovero in soluzione di accoglienza alternativa, di trasferimento e accompagnamento, o di assistenza straordinaria, anche domiciliare, compensativa della mancata possibilità di inserimento e frequenza nelle strutture, anche semiresidenziali, precedentemente frequentate e rese inagibili o inaccessibili dagli eventi di dissesto idrogeologico.
  2. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e consentire gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.
13.07. Malavasi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 settembre 2023 con le seguenti: 15 ottobre 2023.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: inclusi i musei aggiungere le seguenti: e l'area della riserva naturale della Salina di Cervia.
14.3. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Recupero e restauro dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario)

  1. Al fine di provvedere al recupero, restauro e sanificazione dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, a interventi di ripristino e consolidamento dei depositi archivistici e bibliotecari e alla riattivazione delle strutture danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché alla realizzazione di nuove strutture nei comuni di cui all'allegato 1 è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministro della cultura da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
14.01. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi sulle aste fluviali)

  1. All'interno delle fasce fluviali delimitate dagli argini maestri dei corsi d'acqua (fascia A e B) o nelle aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4), prima dell'assegnazione di qualsiasi tipo di risarcimento, è necessario che la regione, in collaborazione con l'Autorità di distretto, valuti la possibilità della delocalizzazione delle infrastrutture danneggiate.
  2. La regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Autorità di distretto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a verificare lungo il corso dei fiumi esondati nei territori di cui all'allegato 1, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio, la possibilità di allargare le aree di esondazione dei fiumi anche attraverso lo spostamento degli argini. La verifica include la stima dei relativi costi.
14.02. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi di prevenzione del rischio di alluvioni)

  1. Nelle aree di naturale esondazione dei fiumi dei territori di cui all'allegato 1 è fatto divieto di autorizzare ulteriori edificazioni ad esclusione delle opere strettamente funzionali a garantire la sicurezza della popolazione.
  2. Al fine di realizzare il contenimento di acqua di piena, sono ripristinati i corsi naturali dei reticoli idrografici secondari e delle antiche canalizzazioni di irrigazione.
  3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la regione Emilia Romagna approva il piano di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
14.04. Bonelli, Zanella.

ART. 15.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati con le seguenti: possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo:

   a) sostituire le parole: secondo il con le seguenti: tenendo conto del;

   b) aggiungere, in fine, le parole: e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio.
*15.1. Manes, Steger.
*15.2. Ruffino.
*15.3. Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*15.5. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
*15.7. Bonelli, Zanella.

ART. 16.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle dell'ippodromo di Cesena.
16.1. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

  1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa nei limiti di 200 milioni di euro per il 2023 e 400 milioni per il 2024. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato-città-autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
  2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 1° gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2023».
16.08. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

  1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato-città-autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
16.09. (ex 17.03. Gnassi) Gnassi, Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro annui integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*16.03. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*16.04. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della regione Emilia Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso la medesima Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
16.07. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento delle attività dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in relazione all'azione di mitigazione del rischio da frane)

  1. Per le esigenze volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 ed in particolari ai pesanti effetti che si sono verificati nell'ambito collinare montano, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 1.000.000 di euro.
  2. Con le risorse finanziarie di cui al comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvederà a sviluppare le seguenti attività nei comuni collinari montani compresi nell'Allegato 1:

   a) censimento delle frane e analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'innesco delle frane;

   b) definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti a scala di bacino, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata;

   c) identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio per la mitigazione del rischio da frana in tutte quelle situazioni di rischio ed in particolare nelle situazioni in cui non è possibile intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.
16.06. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: gli stabilimenti termali e balneari, aggiungere le seguenti: la riserva naturale della Salina di Cervia,.
17.5. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
*17.1. Ruffino, Benzoni.
*17.2. Peluffo.
*17.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*17.4. Colombo, Giovine, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.
*17.6. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure di sostegno per la ripresa economica dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ai soggetti esercenti attività d'impresa, localizzati antecedentemente alla data del 1° maggio 2023 nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che non abbiano avuto accesso ad altre forme di sostegno al reddito in relazione ai suddetti eventi alluvionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, per un importo non inferiore a 4 mila euro.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio del fatturato dei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 registri una variazione negativa pari almeno al 20 per cento dell'ammontare medio del fatturato dei medesimi mesi del 2022. Il contributo di cui al presente comma, nella misura minima di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° agosto 2022, in assenza del predetto requisito di fatturato.
  3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché i criteri di determinazione dell'ammontare del contributo per classi di fatturato, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
**17.02. Peluffo.
**17.05. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
**17.06. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 2.400 milioni.
*18.2. Richetti, Ruffino.
*18.14. Ascari.
*18.16. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi ed entrate patrimoniali dei medesimi enti.
**18.3. Ruffino.
**18.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**18.17. Gnassi, Braga.
**18.20. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I comuni di cui all'Allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 150 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.
  2-ter. I comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono applicare il Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza dal 1° ottobre 2023.
*19.1. Manes, Steger.
*19.4. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*19.19. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
*19.23. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e senza pregiudicare l'ordinario funzionamento dei propri servizi, per le annualità dal 2023 al 2025, gli enti in oggetto sono autorizzati ad incrementare il proprio organico in servizio al 31 dicembre 2022 del 5 per cento con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, prorogabili. Per le assunzioni i suddetti enti possono attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Ai fini del presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire in base alla consistenza al 31 dicembre 2022 degli organici della regione Emilia-Romagna, dei comuni, delle Unioni e degli enti pubblici del territorio regionale coinvolti nell'alluvione. Sulle assunzioni di cui al presente comma non operano i limiti e i vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e in particolare, i limiti al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i vincoli di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e i limiti in materia di salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
**19.10. Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**19.5. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto e in particolare nella progettazione, affidamento e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di somma urgenza e ripristino dei reticoli idrici, delle infrastrutture di bonifica e delle opere per la messa in sicurezza dei reticoli stradali, il commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, è autorizzato a sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o a sottoscrivere contratti con società di lavoro interinale fino a un importo massimo di 9.500.000 euro. I tecnici delle società contraenti sono messi a disposizione degli enti che hanno in carico le opere da attuare.
*19.2. Richetti, Ruffino.
*19.11. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*19.20. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di progettazione e a tutti i servizi tecnici, ivi inclusi quelli necessari per le attività di ricognizione dei danni, gestione del rischio residuo e interventi post-emergenziali, relativi ai territori dei comuni di cui all'allegato 1 colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché all'aggiornamento dei piani di protezione civile da parte dei comuni colpiti dall'emergenza e alla definitiva strutturazione di presidi territoriali e istituzione di strutture permanenti che operino per la gestione delle misure post-emergenziali necessarie nei medesimi comuni.
19.16. Zinzi, Montemagni, Morrone, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, le stazioni appaltanti coinvolte negli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o inadeguatezza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e in relazione all'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalla situazione emergenziale.
19.9. Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività delle attività di prevenzione e controllo dei rischi sul territorio i comuni indicati nell'Allegato 1 provvedono all'immediata redazione o all'aggiornamento dei piani di protezione civile, nonché laddove ancora non esistenti, alla strutturazione di presidi territoriali e strutture permanenti che operino per la gestione delle misure post-emergenziali necessarie nei medesimi comuni.
19.22. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini della ricognizione e stima dei danni relativi agli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge, non è richiesta la dichiarazione dello stato legittimo dell'immobile di cui agli articoli 9-bis, comma 1-bis, e 34-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che è posticipata alla fase degli eventuali titoli abilitativi.
19.18. Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto gli interventi di ripristino degli edifici residenziali o ad uso produttivo danneggiati dai fenomeni alluvionali o franosi sono considerati di manutenzione straordinaria anche nei casi in cui non è necessaria la presentazione di un titolo abilitativo, previa presentazione di un'apposita comunicazione al comune ai fini della verifica successiva e dell'asseverazione da eseguire a fine lavori.
19.21. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni urgenti per la mitigazione del rischio alluvioni)

  1. Allo scopo di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti del reticolo idrografico principale e minore, di interesse del territorio dei comuni di cui all'allegato 1, e, in particolare, per garantire il corretto deflusso delle acque, prevenire fenomeni di esondazione e ridurre il rischio di alluvioni, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Presidenti delle regioni interessate possono autorizzare, in via di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 19, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

   a) l'estrazione di sedimenti, ciottoli, ghiaia, sabbia, e altro materiale litoide dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

   b) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
  3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.
  4. Per la autorizzazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Presidente della regione opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e non discriminazione. In applicazione dei generali princìpi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali e regionali, delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
  5. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
  6. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da utilizzare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti e i prezzari regionali. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.
19.04. Comaroli, Cattoi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

ART. 20.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-quater. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.
  4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.
  4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.
  4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
  4-novies. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario.
  4-decies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.
*20.1. Manes, Steger.
*20.2. Ruffino.
*20.9. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
*20.6. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.
  4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.
  4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
  4-octies. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane procedono al pagamento a favore del beneficiario.
  4-novies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 139, comma 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.
20.7. Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini, Carloni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nei comuni di cui all'Allegato 1, fino al 30 settembre 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
20.12. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica e dai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i primi interventi urgenti)

  1. Ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori indicati nell'allegato 1, che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisionali attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per tali finalità.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il rimborso delle ore di straordinario per il servizio prestato dal proprio personale non dirigenziale impegnato nelle attività connesse all'emergenza.
  3. Le risorse finanziarie sono erogate previa rendicontazione comprovante le spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori indicati nell'allegato 1.
*20.03. Richetti, Ruffino.
*20.018. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*20.010. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*20.016. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)

  1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi dal 1° maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa, sono esclusi dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
**20.04. Richetti, Ruffino.
**20.014. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
**20.017. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
**20.021. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

  1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, gli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
  2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
  3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.
  4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito.
*20.06. Richetti, Ruffino.
*20.013. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*20.019. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

ART. 21.

  Sopprimere il comma 4.
21.1. Fenu, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.