COMMISSIONI RIUNITE
VI (Finanze)
e XII (Affari sociali)

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

(Il presente fascicolo non contiene
le proposte emendative inammissibili e ritirate)

5 maggio 2023

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro con le seguenti: stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel limite di 580 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: pari a 585 milioni di euro per l'anno 2023
1.1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)

  1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.01. Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo bonus elettrico persone con disabilità)

  1. Nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2, è riconosciuta una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Grippo, Del Barba, Bonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

  1. I contributi straordinari in favore degli Enti del terzo settore di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti anche per il secondo trimestre dell'anno 2023. A tal fine la dotazione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8 è incrementata rispettivamente di euro 25 milioni e 35 milioni.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 60 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Morgante.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, comma 116, le parole: «nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero».
2.1. Cannata.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applica, altresì, alle forniture acquistate dagli impianti sportivi e natatori.
2.2. Berruto.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia edizione 3 e multiservizio integrato energia edizione 1 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi del paragrafo 6, numero 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento all'aliquota Iva del 5 per cento di cui al comma 1 del presente articolo, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.
  3-ter. Il comma 3-bis ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
*2.3. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*2.4. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i comuni con popolazione da 25 mila abitanti fino a 35 mila abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ex articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas. Agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2.5. Cannata.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia edizione 3 e multiservizio integrato energia edizione 1 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2021, n. 130, convertito dalla legge 25 novembre 2021 n. 171, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui all'articolo 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché le loro proroghe, modifiche ed integrazioni.
  3-ter. Il comma 3-bis ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
2.7. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Zinzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: gas inserire le seguenti: e dell'energia elettrica
*2.8. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
*2.9. Rubano, Sala, De Palma.
*2.10. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «primo trimestre» sono aggiunte le seguenti: «e secondo trimestre»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023»;

   c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
2.01. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico per il secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.200.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 luglio 2023».

   c) al comma 116, primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
2.02. Cappelletti, Lomuti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2023, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2.03. Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di oneri generali di sistema nel settore elettrico per il secondo trimestre 2023)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad azzerare, per il secondo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 4:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento
2.04. Morgante.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «primo trimestre dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo trimestre dell'anno 2023».
2.05. De Palma, Rubano, Sala.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di misure pluriennali inserire le seguenti: aventi l'obiettivo di proseguire con il processo di decarbonizzazione dei consumi domestici,.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Tali criteri tengono conto del contributo alla decarbonizzazione garantito dai sistemi di riscaldamento basato su fonti energetiche rinnovabili.;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei criteri di cui al presente comma.
*3.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*3.2. Di Sanzo, Simiani, Merola.
*3.3. Tremaglia, Congedo.
*3.4. De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: residenti inserire le seguenti: , con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 40. 000 euro,.
3.5. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Acquirente Unico S.p.A. svolge le attività relative all'individuazione dei clienti e all'assegnazione del contributo.
3.6. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

  1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Simiani.

ART. 4.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, aggiungere le seguenti: nonché le imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
4.1. Deidda, Raimondo, Longi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, aggiungere le seguenti: e alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.
4.2. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 45 per cento.
4.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
4.4. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
4.5. Alifano, Fenu, Giuliano, Lovecchio, Raffa, Scutellà.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
4.6. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese inserire le seguenti: e agli studi professionali
4.8. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, dopo le parole: Alle imprese inserire le seguenti: e ai professionisti.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e ai professionisti
4.9. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 4,5 kW con le seguenti: 16,5 kW e le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
*4.10. Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*4.11. De Palma, Sala, Rubano.
*4.12. Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.
*4.13. Gebhard.
*4.14. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: e ai professionisti e lavoratori autonomi che hanno aperto la partita IVA in una data successiva al 1° gennaio 2019.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: valutati in 1.348,66 milioni con le seguenti: valutati in 1.358,66 milioni.
4.15. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Al comma 3, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari alla stessa percentuale riconosciuta alle imprese di cui al comma 2.
4.16. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   b) al comma 5, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

   c) al comma 9, sostituire le parole: 1.348,66 milioni di euro con le seguenti: 3.091 milioni di euro;

   d) al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
*4.17. Rubano, Sala, De Palma.
*4.18. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*4.19. Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 35 per cento.
4.20. De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento
4.21. Cappelletti, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

   Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nel secondo trimestre dell'anno 2023. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
4.22. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

   a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente:

  1) al comma 9, sostituire le parole: 1.348,66 milioni di euro con le seguenti: 1.398,66 milioni di euro;
  2) all'articolo 24, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro con le seguenti: 4.992,76 milioni di euro;

   dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) quanto a 50 milioni di milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.23. Simiani, Bonafè.

  Al comma 5, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 45 per cento.
4.24. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai titolari di attività in forma autonoma, nonché ai liberi professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e gli esercenti arte o professione, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2020.
  5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 5-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3 del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui ai precedenti commi, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  5-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: e delle libere professioni.
4.25. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.26. De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 5 è altresì riconosciuto agli impianti sportivi e natatori, per l'acquisto di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
4.27. Berruto.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , su sua richiesta,
4.28. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'eventuale quota di credito non utilizzata entro la data di cui al precedente periodo può essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2024.
4.29. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in tale ultima circostanza, il costo sostenuto sarà proporzionato fino al suo raggiungimento
4.31. Penza, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 possono essere ripartiti, su opzione del contribuente, in quote annuali di pari importo utilizzabili, secondo le modalità di cui al precedente comma 7, entro la data del 31 dicembre 2025.
4.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis: Preso atto dell'esclusiva utilità sociale e pubblica esercitata dagli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 20 per cento delle spese sostenute, nel secondo trimestre 2023, per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale. Il credito d'imposta è spettante limitatamente alle ipotesi in cui i prezzi di riferimento dell'energia elettrica e del gas naturale, calcolati sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4.34. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
*4.35. Gadda, Del Barba, Bonetti.
*4.37. Schullian.
*4.38. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 si applicano anche alle imprese agricole che rientrano nei parametri previsti.
**4.45. Gadda, Del Barba, Bonetti.
**4.46. Schullian.
**4.47. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  1. Il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 232, prorogato al 31 dicembre 2023. Il termine del 16 marzo 2023 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge è prorogato al 30 giugno 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4.04. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo energie rinnovabili per le PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  3. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 1, sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai citati contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati in 237 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
4.010. Todde, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e del gas, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 24.
*4.018. Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala.
*4.019. Bordonali, Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*4.020. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e del gas, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.021. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici, anche paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Quota parte delle somme di cui al periodo precedente, pari integralmente a un milione di euro per l'anno 2023, è destinato, per il suo efficiente completamento, al polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il Bacino minerario della Majella (ex SP 60). Il contributo di cui al primo periodo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni e gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.
4.022. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – Riapertura dei termini)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4 possono inviare, entro il 16 luglio 2023, una nuova comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, anche ad integrazione o correzione della comunicazione precedentemente inviata. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
*4.023. Sala, De Palma, Rubano.
*4.024. Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

  1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 75 milioni di euro per l'anno 2023».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.025. Rubano, Benigni, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come successivamente integrato e modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2023».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in euro 25 milioni, si provvede con il fondo di cui all'articolo 24.
4.026. Lucaselli, Congedo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Delle risorse di cui al primo periodo, almeno 5 milioni di euro sono destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche.».

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 25 milioni.
4.032. Il Governo.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023»;

   c) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia denominato Fondo emergenziale per i costi energetici. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
5.9. Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
  2. Con Regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.
5.10. Bonafè.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

  1. All'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 232, comma 115, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «65 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento».
5.11. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2023, n. 197, le parole: «nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero», sono sostituite dalle seguenti: «nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero».
5.12. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento con le seguenti: nel limite del 15 per cento.
5.13. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo di cui al comma 1 e limitatamente ai soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica da biomassa solida, nell'ipotesi in cui il reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 risulti inferiore per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 50 per cento del minor reddito. L'importo del credito d'imposta non può in ogni caso eccedere l'ammontare del contributo di solidarietà versato ai sensi del comma 117 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o può essere ceduto ad altre società che hanno esercitato insieme alla cedente l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già a decorrere dall'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 120 milioni per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.14. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da biomassa solida, l'importo del reddito a cui si applica il contributo di solidarietà di cui al comma 116 è ridotto in misura pari alla quota del minor reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che risulti inferiore per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare il contributo di solidarietà, l'importo della quota del minor reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, è determinato in via presuntiva e sarà soggetto a conguaglio sulla base dei dati di bilancio effettivi entro 12 mesi dal primo versamento. L'importo versato in sede di conguaglio è maggiorato degli interessi computati nella misura del 4 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 120 milioni per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.15. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il contributo non è inoltre dovuto dai produttori di energia da fonte idroelettrica, limitatamente alla quota di reddito prodotta da impianti le cui concessioni siano state assegnate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti, a seguito della scadenza delle concessioni originarie, con procedure competitive ad evidenza pubblica e con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010, ovvero da impianti esentati dal “meccanismo di compensazione a due vie”, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della delibera ARERA 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.16. Ambrosi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, numero 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del patrimonio netto di cui al periodo precedente, non concorrono le riserve derivanti dall'iscrizione dei saldi attivi di rivalutazione derivanti dalla rivalutazione prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni.».
*5.17. Lai.
*5.18. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il made in Italy, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.19. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.
   6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
   6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*5.01. Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
*5.02. Cannata, Congedo, Matera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tariffa integrativa per la prosecuzione dell'esercizio di impianti a bioliquidi sostenibili inseriti in contesti produttivi)

  1. Al fine di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale al servizio di siti produttivi e di promuovere, all'interno di questi ultimi, una graduale transizione verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, in sinergia con la promozione della circolarità nell'impiego dei combustibili derivanti da sottoprodotti, i soggetti titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili provenienti in prevalenza da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti, connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto ad un regime integrativo dei ricavi per la prosecuzione dell'esercizio, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la tariffa integrativa è erogata a copertura dei costi di esercizio e con il fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio presso i medesimi siti produttivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

   b) per gli impianti definiti rilevanti per il sistema elettrico, il valore della tariffa integrativa è calcolato puntualmente come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

   c) per gli impianti definiti non rilevanti per il sistema elettrico, il valore della tariffa integrativa è calcolato sulla base di parametri medi di settore come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

   d) viene fatto salvo il criterio della sostenibilità dei bioliquidi impiegati.

  2. La tariffa integrativa di cui al comma 1 è definita dall'ARERA, tenendo conto dei costi delle materie prime rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, anche al fine di evitare incrementi sui mercati delle materie prime correlati alla previsione di incentivi sul loro utilizzo energetico, nonché dei costi di mantenimento in efficienza degli impianti.
  3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti ARERA e il GSE, stabilisce con apposito decreto le modalità di erogazione della tariffa di cui al comma 1.
5.03. Rubano, De Palma, Sala, Benigni.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: relativo alla produzione di energia aggiungere le seguenti: elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
6.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'azienda agricola, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie, il comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 266, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti e ferme restando le modalità di tassazione previsti dal predetto comma 423, costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.
*6.2. Gadda, Del Barba, Bonetti.
*6.3. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
*6.4. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di favorire la diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, la costituzione di un diritto di superficie da parte di una società qualificata agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, per l'installazione di impianti agro-fotovoltaici su porzioni di terreno di proprietà della medesima società ricadenti nelle aree a tal fine definite idonee, è compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile anche per il mantenimento della predetta qualifica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
**6.01. Gadda, Del Barba, Bonetti.
**6.02. Nevi, Rubano, De Palma, Sala.
**6.03. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine le parole: , nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione.
*7.1. Gebhard.
*7.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*7.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.
*7.4. Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*7.5. De Palma, Sala, Rubano.
*7.6. Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per incentivare il processo di transizione energetica degli ospedali religiosi)

  1. Al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nonché per incentivare il processo di transizione energetica, è istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo da parte degli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.
  2. Pena la decadenza dal contributo di cui al comma 1, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente periodo gli enti beneficiari che hanno già attiva una convenzione con il GSE.
  3. Il finanziamento di cui al presente articolo è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 50 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto, installazione di impianti fotovoltaici, termo-fotovoltaici o sistemi di accumulo, nonché delle opere annesse. Sono altresì comprese nel contributo le spese tecniche relative alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori e all'adempimento delle pratiche autorizzative connesse all'intervento oggetto del contributo.
  4. Il contributo di cui al comma 3 non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 250.000 euro per ciascun intervento ed è concedibile unicamente per gli impianti installati o attivati nel corso dell'anno 2023.
  5. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di regolamentazione della concessione del contributo di cui al presente articolo. Il decreto disciplina e individua, in particolare:

   a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 1;

   b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti acquistati dagli enti beneficiari devono possedere;

   c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

   d) i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata, dando priorità ai progetti che garantiranno il più alto grado di autoconsumo sul sito dell'energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto di contributo;

   e) le modalità di attivazione della convenzione di cui al comma 2;

   f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio in caso di alienazione/dismissione dell'impianto entro un arco temporale inferiore ai dieci anni nonché la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

   g) nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, le modalità con le quali il soggetto subentrante dovrà impegnarsi al fine di mantenere in esercizio l'impianto.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7.038. Comaroli, Cattoi.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta 2022 e 2023».
  2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. Quanto all'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: nel limite del 30 per cento con le seguenti: nel limite del 20 per cento.
7.054. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione della garanzia da parte della controllata)

  1. Nei gruppi di società con patrimonio, risultante dal bilancio consolidato, superiore a 250 milioni di euro, la fideiussione bancaria o assicurativa prevista dall'articolo 13.1, lettera j), dell'Allegato alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può essere sostituita dalla garanzia prestata direttamente dalla società capogruppo o controllante.
7.057. Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «collocati a terra» sono inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;

   b) dopo le parole: «spazi pubblici esterni limitrofi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che i manti delle coperture siano realizzati mediante il ricorso a prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale».
*7.058. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*7.059. Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Comunicazione dei crediti d'imposta in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 3 e 4 possono inviare, entro il 16 luglio 2023, una nuova comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, anche ad integrazione o correzione della comunicazione precedentemente inviata. I criteri e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7.060. De Bertoldi.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Contestualmente al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativi agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché del calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verranno definite misure di controllo della spesa sui dispositivi medici diverse dal payback.
*8.1. Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.
*8.2. Cattaneo, Sala, Squeri, Benigni, Rubano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Contestualmente al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 in merito agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché al calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la disciplina per l'attuazione di misure di controllo della spesa sui dispositivi medici diverse dal payback.
8.3. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Comaroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e relativi alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
8.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese, nonché piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
8.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle quote dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici che siano microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
8.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome possono utilizzare la propria quota del Fondo di cui al presente articolo anche per la copertura degli oneri relativi alla remunerazione dei volumi di prestazioni di cui agli accordi ex articolo 8-quinquies, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati in quanto enti del Servizio sanitario nazionale come previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.
8.7. Benigni, De Palma, Rubano, Sala, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le aziende fornitrici di dispositivi medici che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare, nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici, in modo separato il costo del bene e il costo del servizio nonché il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, sono tenute a versare alle regioni a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 4

   b) al comma 5, sostituire le parole: dal comma 4 con le seguenti: dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,.
8.8. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 10 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono tenute a versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura dell'importo integrale indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
8.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato e sostituire le parole: entro il 30 giugno 2023 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo primo periodo, dopo le parole: dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere le seguenti: previa verifica in contraddittorio degli importi tra le aziende fornitrici e le regioni e province autonome, e aggiungere, in fine, le parole: o del minor importo risultante dalla predetta verifica. Sono esentate dal versamento di cui al primo periodo le imprese fornitrici con un fatturato annuo nel quadriennio 2015-2018 pari o inferiore a 10 milioni di euro;

   b) sopprimere il secondo e il terzo periodo;

   c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Le imprese fornitrici di dispositivi medici tenute al versamento di cui al comma 3 vi provvedono anche mediante rateizzazione, secondo un piano da concordarsi con le regioni e le province autonome fino a un massimo di 48 rate a cadenza mensile.
8.10. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che aggiungere le seguenti: , in relazione agli importi spettanti alle regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico con le seguenti: , entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non rinunciano espressamente al predetto contenzioso attivato o futuro, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico entro la data del 23 giugno 2023.
8.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato con le seguenti: o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti.

  Conseguentemente:

   a) al secondo periodo sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato con le seguenti: non si avvalgono della facoltà di cui al precedente periodo;

   b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'integrale e tempestiva corresponsione dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo corrispondente alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti, pubblicati sui rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi indicati nel primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
*8.12. I Relatori.
*8.13. Lucaselli, Congedo, Ciocchetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici» sono aggiunte le seguenti: «esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003»;

   b) il secondo periodo del comma 9 è soppresso;

   c) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;».
8.14. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
*8.15. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
*8.16. Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il Covid-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:

   a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;

   b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;

   c) l'obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica

   d) l'efficientamento della governance dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;

   e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i device più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA.
8.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.
  6-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
8.18. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

   «412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

   a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

   b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

   c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;

   d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

   e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

   f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

   g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

   h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

   i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».
8.19. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico dei rispettivi Servizi sanitari regionali. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  Conseguentemente, all'articolo 9:

   a) al comma 1, sostituire le parole: effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, con le seguenti: effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis;

   b) al comma 3, sostituire le parole: del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, con le seguenti: del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8 e 9-bis.
8.20. Bonetti, Del Barba, Richetti, Sottanelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica.
8.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A decorrere dai ripiani per il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici relativi al 2023, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i commi 9 e 9-bis sono abrogati.
*8.23. Pavanelli.
*8.24. Gebhard.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per l'acquisito di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, il primo periodo del comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
  2. La soppressione di cui al comma 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il comma 1-ter dell'articolo 45, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
8.01. Lucaselli, Congedo.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici, l'importo da versare al netto dell'IVA, computando puntualmente l'IVA dalle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale e considerando le diverse aliquote IVA di spettanza sulla base dei beni acquistati.
  1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute, su eventuale richiesta da parte dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a disporre di riferimenti e copie documentali delle fatture oggetto della richiesta di ripiano.
  1-quater. L'importo, al netto dell'IVA, deve tenere conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, laddove deve essere separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio.
9.2. Benigni, Cappellacci, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di superamento del tetto di spesa dei farmaci)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.»

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis»;

   b) al comma 578, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis».

  3. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European medicines agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche e first in class.
9.01. Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei farmaci)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.»

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis»;

   b) al comma 578, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis».
*9.02. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.
*9.03. Bonetti, Del Barba.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Inclusione dei farmaci con innovatività condizionata nel Fondo Farmaci Innovativi)

  1. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con effetto a decorrere dal 2023, i farmaci per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono soggetti alle medesime condizioni previste per i farmaci con il requisito dell'innovatività piena e accedono al Fondo previsto al comma 401.»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole «ivi indicate» sono inserite le seguenti «nonché per le finalità di cui al presente comma».

  2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis»;
  3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis».
**9.04. Cattoi, Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
**9.05. Lucaselli, Ciocchetti, Congedo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Inclusione dei farmaci con innovatività condizionata nel Fondo Farmaci Innovativi)

  1. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i farmaci per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono soggetti alle medesime condizioni previste per i farmaci con il requisito dell'innovatività piena e accedono al Fondo previsto al comma 401.»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «ivi indicate» sono inserite le seguenti: «nonché per le finalità di cui al presente comma».

  2. All'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis»;
  3. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «400 e 401» sono inserite le seguenti: «e 402-bis».
9.06. Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci innovativi)

  1. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European Medicines Agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche e first in class.
9.08. Benigni, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai Sub-Commissari spetta un compenso corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-ter. Il Commissario ad acta riferisce periodicamente al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della salute in merito alle misure adottate per dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario, secondo modalità e criteri stabiliti con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva la relazione del Commissario contenente le misure adottate per dare attuazione al piano di rientro».

  2. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera a) sono a carico delle regioni interessate.
9.09. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per assicurare la continuità del supporto del personale Agenas al commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria)

  1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e nel limite del quaranta per cento dei posti non coperti in esito alle procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, procede alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, reclutato mediante selezione pubblica per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre n. 181, che abbia svolto la propria attività senza soluzione di continuità presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria e che risulti in servizio all'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a valere sul restante sessanta per cento dei posti non coperti di cui al medesimo comma, Agenas, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, avvia apposite procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, ed assume unità di personale non dirigenziale di categoria D da assegnare, sino al 31 dicembre 2024, alle funzioni di supporto presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria.
  3. Il personale stabilizzato o reclutato ai sensi dei commi 1 e 2 che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre 2024 può essere trasferito presso uno degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, in deroga alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 1 marzo 2001 n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nel limite di 2.502.600 euro per il 2023 e di 3.003.120 euro per il 2024, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.289.100 euro per l'anno 2023 e 1.546.920 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
9.010. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la chiusura delle procedure contabili straordinarie delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte a piano di rientro)

  1. Le risultanze dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio per l'anno 2022 da parte delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, che hanno posto in essere l'operazione straordinaria di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito, e la continuità nella tenuta delle scritture contabili, per come comprovata dalle evidenze del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), tengono luogo, in assenza di altro documento contabile approvato dai competenti organi aziendali, delle situazioni patrimoniali riferite agli esercizi precedenti e costituiscono adempimento attuativo dei principi contabili applicati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riguardo ai postulati n. 1, 11 e 12 dell'Allegato 1 del predetto decreto.
9.012. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

ART. 10.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare in tempi idonei le ordinarie procedure di reclutamento, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono:

   a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;

   b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

   c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui alla lettera a), previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

  2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Le aziende e gli enti del servizio sanitario, contestualmente agli affidamenti di incarichi di cui al comma 1 provvedono ad indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto già conclusi sono annullate di diritto.

  Conseguentemente al comma 7:

   a) al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sopprimere le parole: anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;

   b) sopprimere l'ultimo periodo.
10.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura, in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2023, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico.
  2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.

  Conseguentemente al comma 7:

   a) al primo periodo, dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sopprimere le parole: anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili;

   b) sopprimere l'ultimo periodo.
10.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Le procedure di appalto dei predetti affidamenti cui non sia stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria ed eventuali proroghe di contratti d'appalto conclusi sono annullate di diritto.

  Conseguentemente al comma 7:

   a) al primo periodo dopo la parola: avviano aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

   b) sopprimere l'ultimo periodo.
10.3. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), aggiungere le seguenti: nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, e dopo le parole: solo in caso di necessità e urgenza, aggiungere le seguenti: per una sola volta,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici con le seguenti: , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) sopprimere il comma 6;

   c) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
10.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), aggiungere le seguenti: nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, e dopo le parole: solo in caso di necessità e urgenza, aggiungere le seguenti: per una sola volta,.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici con le seguenti: , per l'appalto di servizi, le specifiche tecniche e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici, nonché i prezzi di riferimento avendo a riferimento, quanto a condizioni retributive del personale utilizzato, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica periodo 2019-2021 per il personale non dirigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità pubblica periodo 2016-2018 per il personale dirigente, per l'utilizzo di modalità di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modalità di utilizzo dello stesso personale secondo quanto ivi previsto, nei limiti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10.5. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, dopo le parole: verificata l'impossibilità aggiungere le seguenti: oggettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e certificata dal direttore delle risorse umane.
10.6. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: impossibilità di utilizzare personale, aggiungere le seguenti: dipendente e in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dopo le parole: gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali aggiungere le seguenti: per i dipendenti ed i convenzionati dalle graduatorie della specialistica ambulatoriale convenzionata interna.
10.7. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti stipulati in violazione della disciplina di cui al presente comma e ai commi 2 e 4 sono nulli.
10.8. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere e sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e delle province autonome che costituiscono zone di confine esposte alla concorrenza del mercato del lavoro internazionale, possono proporre incentivi contrattuali o altre misure idonee a mantenere gli organici del personale sanitario, indispensabili per garantire gli standard di funzionamento delle strutture sanitarie.
10.9. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere e sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.
10.10. I Relatori.

  Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in essere e sostituire le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera con le seguenti: nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia.
10.12. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 2, sostituire le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi con le seguenti: , per un periodo non superiore a diciotto mesi.
10.13. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in essere e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determina a contrarre, o atto equivalente, entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere i dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.14. Panizzut, Gusmeroli, Loizzo, Cavandoli, Lazzarini, Bagnai, Matone, Centemero.

  Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti e alle procedure di affidamento conclusi, pendenti o per i quali sia stata pubblicata la determina a contrarre, o atto equivalente, entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.15. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentative.
10.16. Laus.

  Al comma 3, dopo le parole: sono elaborate linee guida aggiungere le seguenti: vincolanti per i direttori generali delle Aziende sanitarie locali e dopo le parole: i prezzi di riferimento aggiungere le seguenti: con i relativi tetti di spesa.
10.18. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 4, dopo le parole: nei commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: nonché delle linee guida di cui al comma 3.
10.19. Laus.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presidi ospedalieri pubblici.
10.20. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 6, dopo le parole: Il personale sanitario che inserire le seguenti: , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,.
10.21. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 6, dopo le parole: una struttura sanitaria pubblica inserire le seguenti: o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
*10.22. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*10.23. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non possono partecipare a tali procedure selettive, ovvero non possono comunque beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, né rientrare nella riserva di posti di cui al precedente capoverso, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
10.24. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I membri del Parlamento possono visitare, senza autorizzazione, i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al presente comma non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.
  7-ter. Nel corso della visita ai servizi o alle strutture di cui al comma 7-bis, i membri del Parlamento, accompagnati dal responsabile del servizio o della struttura o da un suo delegato, ricevono tutte le informazioni relative ai medesimi servizi o strutture e ai soggetti in essi ospitati, con i quali i membri del Parlamento possono incontrarsi e conferire. In occasione della visita i membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi dei medesimi servizi o strutture dichiarati utili all'esercizio del loro mandato istituzionale.
10.25. Rosso, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il personale della ricerca)

  1. In considerazione dell'incremento delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto alle esigenze del SSN, nella ricerca di settore e nell'ambito delle misure previste nel PNRR, al fine di valorizzare le professionalità acquisite, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente:

   «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alle procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne.»
10.01. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valorizzazione del personale dell'Istituto Superiore di Sanità)

  1. In considerazione degli aumentati impegni del personale dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto al SSN e nella ricerca di settore nel PNRR e allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o in via di pubblicazione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310, è aggiunto il seguente:

   «310-bis. Il fondo ordinario dell'Istituto Superiore di Sanità viene incrementato di 8 milioni di euro di cui 2 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di precari ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 4 milioni di euro alla valorizzazione del personale di III livello e 2 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie interne pubblicate nel 2022 o nel 2023».
10.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale medico e infermieristico aggiungere le seguenti: , temporanea e non superiore a 5 giorni lavorativi,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero conferendo incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
11.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi di emergenza – urgenza ospedalieri aggiungere le seguenti: nonché la carenza di personale medico nei servizi dell'emergenza sanitaria territoriale.

  Conseguentemente,

   a) al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, aggiungere le seguenti: alle prestazioni del personale convenzionato per le funzioni di cui all'articolo 65, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale 2016-2018 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, la cui tariffa oraria è stabilita nella misura di euro 100 orari lordi;

   b) al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 83,3 milioni di euro;

   c) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «operante nei servizi di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dal personale medico operante nell'emergenza sanitaria territoriale»;

   b) dopo le parole: «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 120 milioni di euro complessivi, di cui 50 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 240 milioni di euro annui, di cui 100 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità»;

   d) al comma 4, sostituire le parole: 170 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 223,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per il 2024;

   e) al comma 5, sostituire le parole: 170 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 223,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per il 2024;

   f) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ospedaliera e dell'emergenza sanitaria territoriale;

   g) all'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 4.996,06 milioni di euro per l'anno 2023, 40,79 milioni di euro per l'anno 2024;

   h) al medesimo articolo 24, comma 6, lettera a), sostituire le parole: 4.938,94 milioni di euro con le seguenti: 4.992,24 milioni di euro.
11.2. Loizzo, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono ricorrere, per il personale medico aggiungere le seguenti: dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dopo le parole: fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, aggiungere le seguenti: anche al personale convenzionato in deroga all'Accordo collettivo nazionale (ACN).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e per dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ratificato in data 30 marzo 2021 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna regione dispone che le rispettive aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1° giugno 2023, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 28 del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente comma è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento;

   b) al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;

   c) al comma 4, dopo le parole: di cui ai commi 1 aggiungere le seguenti: , 1-bis.
11.3. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 1 dopo le parole: del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019 aggiungere le seguenti: e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: in deroga alla contrattazione, aggiungere le seguenti: e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
11.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione con le seguenti: e alle ore aggiuntive di cui all'articolo 68, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 2016-2018, per le quali la tariffa oraria fissata rispettivamente dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e quella del citato articolo dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
11.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui alla tabella B allegata al presente decreto,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per accedere al relativo finanziamento le regioni, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono al Ministero della salute e pubblicano sul proprio sito istituzionale la documentazione idonea a comprovare la carenza di organico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e il fabbisogno necessario ad affrontare la predetta carenza. Entro i successivi 15 giorni, il Ministero della salute, entro il limite di cui al primo periodo, definisce il riparto del finanziamento per le regioni e province autonome che abbiano segnalato la predetta carenza.;

   b) sopprimere la tabella B .
11.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i fini di cui al comma 1, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei LEA di emergenza-urgenza nelle regioni interessate dal piano di rientro, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, si riserva di integrare le risorse stanziate, con una quota straordinaria appositamente determinata.
11.7. Lancellotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorsi pediatrici e ginecologici afferenti ai Presidi di emergenza urgenza e Dea di I e II livello del Servizio sanitario nazionale SSN.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: ai commi 1, 1-bis e 3.
11.8. Ciancitto, Ciocchetti.

  Sopprimere il comma 2.
11.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con le seguenti: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di 200 milioni di euro complessivi di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e.

  Conseguentemente,

   a) al comma 4, sostituire le parole: 170 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro;

   b) al comma 5, sostituire le parole: 170 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro;

   c) all'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 5042,76 milioni di euro per l'anno 2023;

   d) al medesimo articolo 24, comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11.10. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*11.16. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di complessivi 400 milioni di euro annui, di cui 120 milioni di euro per la dirigenza medica e 280 milioni di euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.17. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Premialità di pronto soccorso)

  1. I dirigenti sanitari operanti in altre unità operative della medesima azienda sanitaria ed inquadrati in discipline equipollenti o affini alla disciplina di medicina d'emergenza urgenza, possono svolgere, su base volontaria, una parte del proprio orario di lavoro contrattuale, non superiore al 20 per cento del monte orario annuo, nei servizi di pronto soccorso. A tale personale è corrisposta una retribuzione aggiuntiva tale da portare a 100 euro il valore economico della singola ora lavorata.
  2. Le aziende ed enti del SSN provvedono a sostituire il personale di cui al comma 1 con altro personale dirigente di uguale profilo, per un monte orario pari a quello dedicato al pronto soccorso dal personale sostituito, mediante assunzioni, anche in deroga ai limiti di spesa per il fabbisogno del personale.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.
*11.010. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*11.011. Bonetti, Del Barba.
*11.012. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*11.013. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Premialità per zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
11.014. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del SSN situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
11.015. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

  1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio di cui al medesimo articolo è differito al 30 giugno.
  2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 maggio 2023.
  3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023.
11.016. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.1. Bonetti, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo con le seguenti: negli ultimi tre anni abbia svolto servizio continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e che abbia conseguito l'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale e sopprimere le parole: , anche non continuative,.
12.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con le seguenti: Medicina d'emergenza-urgenza.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: al 30 giugno 2032 con le seguenti: al 30 giugno 2040;

   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di garantire il fabbisogno di personale nei servizi di emergenza-urgenza per il triennio 2023-2025, i bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'Emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, possono prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio, presso i predetti servizi per una percentuale non superiore al 50 per cento dell'orario settimanale di lavoro.
  7-ter: Per il triennio 2023-2025 le aziende ed enti del SSN sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono disporre, che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza comprese nella tabella B «Area medica e delle specialità mediche» dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.
12.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con le seguenti: Medicina d'emergenza-urgenza.
12.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a «Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza», con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, tra le scuole disponibili, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne.
  1-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto-legge, il personale di cui al comma 1-bis, in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è inserito in graduatoria separata ed assunto dalle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa qualora, esaurita la graduatoria principale nonché la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, siano accertati:

   a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

   b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico di altre aziende cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

   c) il rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione.

  1-quater. Il personale di cui al comma 1-ter, in esito ai concorsi di cui al comma 1, è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dall'inquadramento in ruolo, ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM), in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, e dall'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12.6. Rosso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'esito positivo della procedura concorsuale, i medici di cui al presente comma sono collocati in graduatoria separata. Lo scorrimento ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato è subordinato al previo accertamento dell'esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.7. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al personale medico che sia risultato vincitore di un concorso ai sensi del comma 1, viene corrisposta una borsa di studio per l'accesso alle scuole di specializzazione nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed equipollenti e per il conseguimento del relativo titolo entro i successivi cinque anni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti gli importi e le modalità di assegnazione delle predette borse di studio.
  1-ter. L'assunzione a tempo indeterminato del personale medico di cui al precedente comma 1-bis, risultato idoneo e utilmente collocato nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. Le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella pertinente graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.
12.8. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di supplire all'assenza di scuole di specializzazione e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici, che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
12.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il personale medico che alla data di pubblicazione del presente decreto abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, inclusi i servizi del 118, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in altra disciplina, e dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.
12.10. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, da calcolare e certificare ai sensi del medesimo comma 1, presso le altre unità, strutture o servizi del SSN in cui si registrano carenze di professionisti, da individuare con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il personale di cui al presente comma è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nelle discipline equipollenti o affini a quelle per le quali ha maturato l'esperienza professionale ai sensi del presente comma, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.
12.11. Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) dopo le parole: presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nei reparti di riferimento della specializzazione che stanno svolgendo o di specializzazioni equipollenti, sotto la supervisione di un medico di ruolo.

   b) sostituire le parole: 8 ore con le seguenti: 10 ore.
12.12. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per un massimo di 8 ore settimanali e aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento del massimale orario settimanale per i medici in formazione è di 12 ore per i medici di formazione al I e II anno di specializzazione e di 18 ore per i medici in formazione al III, IV e V anno di specializzazione.
12.13. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per un massimo di 8 ore settimanali.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: a 40 euro lordi fino alla fine del comma con le seguenti: alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.
12.14. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, le parole: 8 ore sono sostituite dalle seguenti: 12 ore.

  Conseguentemente, al comma 3, le parole da: 40 euro lordi fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: 60 euro, al netto degli oneri a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.
12.15. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 20-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la propria collaborazione volontariamente e in modo occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.
12.16. Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Al comma 3, sostituire le parole: l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando con le seguenti: il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
12.17. Benigni, Rubano, De Palma, Sala.

  Al comma 3, sostituire le parole da: a 40 euro fino alla fine del comma con le seguenti: alla tariffa di cui all'articolo 11 del presente decreto.
12.18. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 3, sostituire le parole: lordi comprensivi con le seguenti: al netto.
12.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale farmacista laureato senza specializzazione e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano le disposizioni di ammissione in soprannumero nei posti riservati alle scuole di specializzazione in Farmacia ospedaliera, Farmacognosia e Farmacologia, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il personale medico di ruolo del SSN.
12.20. Ciancitto, Ciocchetti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: nonché presso le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
*12.21. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*12.22. Girelli, Malavasi, Stumpo, Furfaro, Ciani.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al medesimo primo periodo con le seguenti: di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12.23. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  6-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.24. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
  6-ter. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
12.25. Ilaria Fontana, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Sino al termine del commissariamento disposto ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il servizio effettivamente prestato sulla base di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato dal personale medico e sanitario presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118 del servizio sanitario delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, preposte alle attività di emergenza e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti dalle disposizioni legislative e dalle norme contrattuali vigenti per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di responsabile di struttura e di alta professionalità per il personale della dirigenza medica.
12.26. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.
12.27. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ai lavoratori che abbiano maturato, al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, almeno 5 anni di servizio presso l'AIFA con contratti di lavoro di somministrazione e a progetto, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, m. 60.
12.28. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al comma 9-octiesdecies, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» sono aggiunte le seguenti: «, i medici ospedalieri e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia».
12.30. Ciocchetti, Ciancitto, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I contratti collettivi nazionale del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata individuano i giorni di ferie aggiuntive da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza.».
12.31. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia)

  1. Al fine di ridurre le liste d'attesa e favorire il trasferimento di competenze ai nuovi assunti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.
  2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.
  3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.
  4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
12.02. Bonetti, Del Barba.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I medici specialisti ambulatoriali, anche veterinari, convenzionati con le aziende del servizio sanitario delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, che alla data del 16 dicembre 2022 svolgevano attività ambulatoriale, con incarico a tempo indeterminato, possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli e con il trattamento giuridico ed economico della dirigenza del contratto collettivo nazionale dell'Area della sanità, nei limiti dei posti previsti nei Piani triennali del fabbisogno di personale, se risultano titolari di incarico a tempo indeterminato non inferiore a ventiquattro ore settimanali, sempreché in possesso del titolo di specializzazione inerente all'area in cui svolgono l'attività, con anzianità di almeno cinque anni nelle Aziende sanitarie delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. L'ingresso nei ruoli determina la cessazione dei relativi rapporti convenzionali.
  2. Resta fermo il giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365.
12.03. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per la tutela pensionistica del personale dei servizi sanitari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a un anno per ogni anno di attività effettivamente svolta presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN, durante il periodo corrispondente alla vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 480.000 euro per il 2023, 1.600.000 euro per il 2024, 3.200.000 euro per il 2025, 5.600.000 euro per il 2026, 8.800.000 euro per il 2027, 13.600.000 euro per il 2028, 18.400.000 euro per il 2029, 25.600.000 euro per il 2030, 32.000.000 per il 2031, 40.800.000 euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*12.04. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*12.05. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

   «c-bis) fisioterapisti».

  2. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera F è inserita la seguente:

   «F-bis. Fisioterapisti».

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, e all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, le modificazioni necessarie al loro adeguamento alle disposizioni della presente legge.
12.06. Vietri, Ciocchetti.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per i dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251)

  1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per gli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione, ove compatibili, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse.»;

   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire agli operatori di cui al comma 1 con rapporto di lavoro esclusivo.».

  2. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applicano, ove compatibili, gli articoli 15-quater e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui al periodo precedente con rapporto di lavoro esclusivo, armonizzato ai trattamenti economici aggiuntivi previsti all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità periodo 2016-2018.
*13.2. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.
*13.3. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

  1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'esercizio dell'attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con professionista. Le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una parte dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia, di cui ai commi precedenti, per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al presente comma una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al medesimo articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 2 è soppresso.
13.4. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: personale del comparto sanità aggiungere le seguenti: e al personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1:

   a) sopprimere le parole: , e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano, altresì, le incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13.6. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la preventiva autorizzazione del vertice dell'amministrazione di appartenenza finalizzata a garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché a verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e non pregiudicare l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle liste di attesa, anche conseguenti all'emergenza pandemica.
13.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua periodicamente e comunque ogni due anni un monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.
13.8. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, si applicano altresì agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, appartenenti al personale del comparto enti locali. L'ente di appartenenza effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse, dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
13.10. Faraone, Bonetti, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di supplire all'assenza di scuole di specializzazione, i chimici iscritti all'Albo dei chimici e dei fisici sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
13.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo la parola: «amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e tecnico e professionale».
13.12. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di attività-libero professionale intramuraria)

  1. Al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 le parole: «non può comportare» sono sostituite dalle seguenti: «intramuraria è esercitata esclusivamente al di fuori degli orari dedicati all'attività istituzionale programmata, ivi compresa la diagnostica e l'attività di sala operatoria, e non può comportare».
13.03. Lucaselli, Congedo.

ART. 14.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti ai corsi di formazione specialistica»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con precedenza per gli specializzandi iscritti al terzo anno e successivamente a scalare per quelli iscritti al secondo e poi al primo anno».

  02. Dopo comma 547 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è inserito il seguente:

   «547-bis. I medici fino al terzo anno del corso di formazione specialistica possono prendere in carico solo codici bianchi e verdi e operano sotto la supervisione di un medico di ruolo.».
14.1. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Ove non risulti definito l'accordo tra la regione e l'università interessata, è comunque possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi dopo 30 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata.».
14.2. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al periodo precedente».
*14.3. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*14.4. Bonetti, Del Barba, Richetti.
*14.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*14.6. Mangialavori, Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.
*14.7. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis). Dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, le assunzioni di cui al presente comma non sono subordinate ad alcuna forma di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.».
14.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: «Limitatamente alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, la facoltà assunzionale di cui al secondo periodo, anche con qualifica inferiore alla dirigenziale, è parimenti riconosciuta agli stabilimenti termali accreditati.».
*14.9. Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.
*14.10. Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo il decimo periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992, la facoltà assunzionale di cui al secondo periodo è parimenti riconosciuta anche agli stabilimenti termali accreditati che facciano parte della rete formativa.».
14.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno accademico 2023-2024, la contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione specialistica, di cui al citato articolo 37, è versata dalle Università in una apposita gestione, con evidenza contabile separata, istituita presso il Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Entro il 31 dicembre 2023 l'ENPAM provvede, con autonome determinazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'adeguamento del proprio statuto e dei regolamenti interni e all'eventuale variazione dell'aliquota di finanziamento rispetto a quella in essere alla predetta data, ferma restando la quota a carico delle Università. Sono abrogate, con effetto dall'anno accademico 2023-2024, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».
*14.12. Colosimo, Ciancitto, Ciocchetti.
*14.15. Matone, Loizzo, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 548-bis aggiungere le seguenti: e 687.
14.16. Colosimo, Congedo.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: o private accreditate, aggiungere le seguenti: comprese quelle del Terzo settore,.
15.1. Gadda, Faraone, Bonetti, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole: una professione aggiungere la seguente: medica,;

   al comma 2, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

   al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,;

   al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.
*15.2. Lucaselli, Congedo.
*15.3. Faraone, Gadda, Bonetti, Del Barba.
*15.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani, Merola.

  Al comma 2, sostituire le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.
15.6. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Sopprimere il comma 5.
15.7. I Relatori.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di fronteggiare in via d'urgenza le esigenze del servizio sanitario delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, è autorizzata, sino al termine del commissariamento disposto dall'articolo 1, comma 569 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, la somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione di personale sanitario da parte di enti stranieri, pubblici o privati, anche extra Unione europea, direttamente individuati dalla regione interessata, previo accertamento della idoneità professionale del personale stesso. Ai fini della sistemazione logistica del personale sanitario straniero le Aziende sanitarie provinciali possono utilizzare la procedura negoziata di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
15.8. Benigni, Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
  2. All'articolo 28 del Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 sono soppressi;
  3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».
15.01. Ciancitto, Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 e al fine di fronteggiare la grave carenza degli operatori di interesse sanitario su tutto il territorio nazionale, sia in ambito pubblico che privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatta salva la posizione di coloro che sono già iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi a tale elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche senza aver ancora maturato i trentasei mesi di attività lavorativa. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi di attività lavorativa, anche non continuativi, da maturarsi entro il 30 giugno 2026.».
15.02. Casasco, Benigni, Rubano, Saccani Jotti, Bagnasco.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) nella rubrica, le parole: «manifestazioni sportive, nonché a» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive, nonché lesioni al».
16.1. Ascari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti del personale sociosanitario attraverso l'implementazione di misure che consentano l'eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti, nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività considerate a elevato rischio, sono installati impianti video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nonché sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all'interno della struttura che all'esterno.
  1-ter. Nelle strutture di cui al comma 1-bis è assicurata la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di pazienti in stato di fermo, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti o con comportamenti violenti.
  1-quater. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1-bis e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
  1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è costituito un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  1-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 5 milioni annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: prevenzione e.
16.2. Ciancitto, Lucaselli, Almici, Ciocchetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di prevenire episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali sono tenute a installare sistemi di videosorveglianza, ove non presenti, presso le sale d'attesa dei pronto soccorso. Con decreto del Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti, in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente alla raccolta dei dati, nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy.
  1-ter. Al fine di concorrere alla spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui per il biennio 2023-2024.
  1-quater. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo accordo raggiunto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.3. Bonetti, Del Barba, Richetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, provvedono, inoltre, a istituire un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 113 del 2020, tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 113 del 2020.
  1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate linee guida recanti disposizioni alle strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, per prevenire e contrastare episodi di aggressione o di violenza nei confronti del medesimo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
  1-quater. Nei procedimenti relativi ai reati commessi nelle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 11-octies, del codice penale, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 2020, n. 113, istituiscono apposite forme di assistenza legale e patrocinio per il personale loro dipendente. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le forme e le modalità di quanto al periodo precedente.
*16.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*16.5. Stumpo, Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, è garantito un presidio delle forze dell'ordine, al fine di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità attuative del comma 1-bis, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente.
16.6. Vietri, Benigni, Panizzut.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;

   b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».

  1-ter. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla medicina difensiva.
16.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 581 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «È punito, con la procedibilità d'ufficio, chiunque aggredisca con percosse il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Per tale fattispecie si applica la pena della reclusione da uno a due anni.».
16.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
  2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero e alla complessità dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.
*16.01. De Palma, Benigni, Rubano, Sala.
*16.02. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

  5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

   a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

   b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.
**16.03. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
**16.04. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
**16.05. Caiata, Osnato, Lucaselli, Ciancitto.
**16.06. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026, gli Istituti di cui all'articolo 1, comma 422 della medesima legge n. 205 del 2017 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 comma 432 della medesima legge n. 205 del 2017 così come modificato dall'articolo 1 comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che abbia maturato al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  2. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
16.07. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizione per il personale della ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indette le procedure di stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, valutando a tal fine il periodo di lavoro svolto con contratti di lavoro flessibile e con le borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
  2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono attuate le seguenti misure:

   a) l'istituzione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria, nell'ambito del quale è valorizzato, tra i requisiti di accesso, il titolo di dottorato di ricerca;

   b) la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) l'adeguamento delle piante organiche degli IRCCS, con definizione, a regime, di una quota di personale addetto alla ricerca;

   d) l'individuazione di un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso.
16.026. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Conferimento incarichi di lavoro autonomo da parte delle aziende ed enti del SSN)

  1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in deroga all'articolo 7, commi 5-bis e 6, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono, fino al 31 dicembre 2025, qualora non dispongano di valide graduatorie concorsuali e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di personale dipendente, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di funzioni ordinarie in ambito sanitario.
16.08. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

  1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, qualora non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45.
  3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, qualora non vi sia stato alcun indennizzo assicurativo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno di cui al comma 3 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 3 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione
  6. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno una tantum di cui al comma 3 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato «ENPAM».
  7. Per le finalità di cui al comma 6, all'ENPAM è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 e dell'assegno una tantum di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
  8. Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 7, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori.
  9. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 1 o dell'assegno di cui al comma 3 sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, all'ENPAM, che procede, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi del presente articolo. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.010. Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modificazioni all'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

  1. All'articolo 590-sexies del codice penale, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «I fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria da personale medico operante nei reparti di pronto soccorso sono punibili solo nei casi di colpa grave.

   Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare.».
16.016. Tenerini, Pittalis, Benigni, De Palma, Rubano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità)

  1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.
  2. Il compenso orario lordo è determinato nella misura di 35 euro ed è assimilato al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
  3. Il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive non può eccedere l'ammontare annualmente fissato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale del piano integrato di attività e organizzazione.
  4. All'attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
16.019. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

  1. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 30 giugno.
  2. Per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 maggio 2023;
  3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono, per l'anno 2023, così modificati:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2023;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2023.
16.023. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
*17.1. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*17.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, trovano applicazione anche nei casi in cui gli enti territoriali svolgano direttamente l'attività di riscossione coattiva o l'abbiano affidata a un concessionario privato.
**17.3. Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
**17.4. Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Definizione agevolata)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo, n. 276 del 2003, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive a essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2023;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre e il 28 febbraio di ciascun anno a decorrere dal 31 maggio 2024.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 15 settembre 2023, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 31 ottobre 2023, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17.01. Manes, Gebhard, Steger, Schullian.
*17.02. De Palma, Rubano, Sala, Cattaneo.
*17.03. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*17.04. De Bertoldi, Matera.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali)

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di debiti risultanti dai singoli carichi e provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli stessi enti e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, gli enti territoriali stabiliscono anche:

   a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 novembre 2027;

   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate di cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivo dovuto.
  5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
17.05. Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18.1. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*18.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.1. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 166, dopo le parole: «e sul pagamento tali tributi», sono aggiunte le seguenti: «compresi quelli previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
19.2. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   c-bis) al comma 179, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   c-ter) al comma 180, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   c-quater) al comma 181, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: 3,25 milioni di euro con le seguenti: 13,25 milioni di euro;

   all'articolo 24, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: 4.942,76 milioni di euro con le seguenti: 4.952,76 milioni di euro;

   b) alla lettera c), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023,.
19.3. De Palma, Sala, Rubano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

   c-bis) al comma 179, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;

   c-ter) al comma 180, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;

   c-quater) al comma 181, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023».
19.4. Matera.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.1. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*20.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2023, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 ottobre 2023.
20.3. Congedo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 20 dicembre di ciascun anno, inserire le seguenti: o, in alternativa, con singole rate di pari importo da effettuarsi con cadenza mensile entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo al mese di riferimento.
20.4. Cecchetti, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 231 è inserito il seguente:

   «231-bis. Possono essere altresì estinti i debiti per le imposte, non affidati agli agenti della riscossione, senza corrispondere le relative sanzioni e gli interessi, che ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dovevano essere pagati dopo il pronunciamento, intervenuto entro il 30 giugno 2022, delle Corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado e della Corte di cassazione, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte.»;

   b) al comma 232, dopo le parole: «comma 231», sono inserite le seguenti: «e al comma 231-bis»;

   c) dopo il comma 235 è inserito il seguente:

   «235-bis. Il debitore manifesta all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231-bis rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del comma 231-bis. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero delle rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.»;

   d) al comma 236 dopo le parole: «comma 235» sono inserite le seguenti: «e al comma 235-bis»;

   e) al comma 238, dopo le parole: «ai sensi del comma 231», sono inserite le seguenti: «e ai sensi del comma 231-bis» e dopo le parole: «con le modalità previste dal comma 235» sono inserite le seguenti: «e dal comma 235-bis»;

  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 250 milioni di euro per l'anno 2029, 150 milioni di euro per l'anno 2030, 75 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.01. De Palma, Rubano, Sala, Benigni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di debiti e carichi pendenti oggetto della definizione agevolata)

  1. All'articolo 3, comma 16, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali» si interpretano nel senso che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di posizioni debitorie in essere dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  2. L'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e l'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpretano nel senso che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione in legge, fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e riferiti alle posizioni debitorie in essere dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e non compresi nelle definizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate. L'adesione al procedimento di saldo e stralcio sospende i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
20.04. Stefani, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di welfare aziendale)

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023» e dopo le parole: «euro 3.000» sono aggiunte le seguenti: «per il 2022 e di euro 800,00 per il 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo valutati in 96,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.06. Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21.1. Fratoianni, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

   b) sopprimere il comma 3.
21.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se presentata oltre i termini, purché la data dell'impegno risultante dalla dichiarazione trasmessa sia anteriore alla scadenza ordinaria e le imposte siano state regolarmente versate nei termini previsti dalla normativa vigente, con ritardo nella presentazione da parte degli intermediari.
21.3. De Palma, Sala, Rubano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
21.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22.1. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
*23.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio.
*23.2. Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*23.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili con le seguenti: Il reato di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile qualora il contribuente dimostri una mancata riscossione dell'IVA a debito per un importo non inferiore al 10 per cento del fatturato annuale nonché.
23.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Al comma 1, le parole: 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, sono sostitute dalle seguenti: 10-bis e 10-ter.
23.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello con le seguenti: della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
23.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di appello con le seguenti: della dichiarazione di apertura del dibattimento.
23.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: di appello con le seguenti: di primo grado.
23.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non vi sia stata una sentenza di condanna all'esito del primo grado di giudizio.
23.9. Fenu, Cafiero De Raho, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione della punibilità di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il contribuente abbia riportato sentenze definitive di condanna per alcuno dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche con riferimento ad annualità non oggetto di regolarizzazione o definizione agevolata.
23.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata.
23.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Durante il periodo di sospensione del processo di cui al comma 3, il corso della prescrizione rimane sospeso. Il tempo di sospensione del processo non si computa altresì ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale.
*23.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*23.15. Enrico Costa, Marattin, Del Barba, Bonetti.
*23.16. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Serracchiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Durante il periodo di cui al comma 3 al contribuente è fatto divieto di distribuire utili, dividendi o riserve nonché di partecipare a procedure ad evidenza pubblica.
23.17. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

  1. All'articolo 1, comma 253, lettera b), capoverso «684-bis», della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 23-ter.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo, e di stimolo all'adempimento spontaneo)

  1. L'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
  2. Le modalità di attuazione della disposizione del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

   a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

   b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679;

   c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 23-quater.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)

  1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti a esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
23.01. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2023»;

   c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

   d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;

   e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2023»;

   f) al comma 243, lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2023».
*23.02. Gebhard.
*23.03. De Palma, Sala, Rubano.
*23.04. Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.
*23.035. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 232, le parole: «entro il 31 luglio 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023»;

   b) al comma 233, le parole: «a decorrere dal 1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2023»;

   c) al comma 235, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

   d) al comma 237, le parole: «Entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2023»;

   e) al comma 241, le parole: «Entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° settembre 2023»;

   f) al comma 243, alla lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 settembre 2023»
23.036. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche ai commi 231 e 232 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Al comma 231 dell'articolo 1 della l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

   «232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato con le seguenti modalità:

   a) per definizioni di importo da versare inferiore a 30.000 euro in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

   b) per definizioni di importo da versare superiore a 30.000 euro l'agente della riscossione convoca il soggetto contribuente interessato e pianifica un piano di rientro proporzionato alle possibilità reddituali del medesimo, fermo restando la possibilità di adempiere secondo quanto previsto alla lettera a)».
23.016. Tenerini, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esclusione ravvedimento speciale per violazioni monitoraggio fiscale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 176 è abrogato.
23.027. Matera.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di mediazione)

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche in caso di ricorsi definiti in mediazione, entro il 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
23.028. Matera.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di acquiescenza agli atti sanzionatori)

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica anche agli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni notificati dall'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2023, se definiti in acquiescenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
23.029. Matera.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

    3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

   b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

  2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 aprile 2023.
23.033. D'Alessio, Rosato, Del Barba, Bonetti.

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis
MISURE IN FAVORE DEL MEZZOGIORNO

Art. 23-bis.
(Sviluppo dell'economia pulita)

  1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» di cui all'articolo 1 commi da 732 a 734 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è autorizzato un contributo pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
23.034. Iaia, Lucaselli.

ART. 24.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro con le seguenti: È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società;

   b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, quantificabili in complessivi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.1. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro e dopo le parole: che interviene in favore inserire le seguenti: dei lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005, e in favore.
24.2. Furgiuele, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
24.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le società di cui al periodo precedente soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle società.
24.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo con le seguenti: risorse per l'anno 2023 del fondo di cui al presente comma.
24.5. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.
24.6. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 gennaio 2015, n. 208, primo periodo, dopo le parole: «al momento delle suddette operazioni di bonifica» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla data del 31 dicembre 1995».
  2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 28 gennaio 2015, n. 208.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
24.7. Tenerini, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di acquisire la dotazione infrastrutturale e di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
24.11. De Palma, D'Attis, Caroppo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
24.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes, Cattoi.